calcolo irpef

13
Se il risultato del rapporto [(95.000 - reddito complessivo) : 95.000] e ` pari a zero, minore di zero o uguale a 1, la detrazione non compete; negli altri casi, il risultato del predetto rapporto va assunto nelle prime quattro cifre decimali, mediante troncamento degli ulteriori decimali. In presenza di piu ` figli l’importo di E 95.000 e ` aumentato, per tutti, di E 15.000 per ogni figlio successivo al primo. Contribuente con due figli a carico di eta`non inferiore a tre anni reddito complessivo pari a: E 40.000,00 detrazione spettante: (800 3 2) 3 [(110.000 - 40.000) : 110.000] = 1.600 3 0,6363 = E 1.018,08 Per i contribuenti con piu ` di tre figli a carico, la detrazione teoricamente spettante deve essere maggiorata di E 200 per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione e ` ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamen- te separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare piu ` elevato; pertanto, il legislatore non ammette una libera e diversa ripartizione della detrazione d’imposta tra i genitori. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affida- tario. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei due genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione per limiti di reddito, la stessa e ` assegnata per intero al secondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, e ` tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo. Se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non e ` coniugato o, se coniugato, si e ` successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se piu ` convenienti, le detrazioni previste per il coniuge. Ulteriore detrazione per genitori con almeno quattro figli a carico La legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) ha introdotto un’ulteriore detrazione d’imposta di E 1.200 per i genitori con almeno quattro figli a carico che si aggiunge a quelle «ordinarie» per i figli, gia ` previste dall’art. 12 del Tuir. L’ulteriore detrazione deve intendersi come «bonus» complessivo a beneficio della famiglia numerosa: quindi, l’importo spettante non muta in presenza di un numero di figli superiore a quattro (Ag. delle entrate, circ. n. 1/2008). La nuova detrazione si applica gia ` a partire dal periodo d’imposta 2007 (art. 1, c. 16, legge n. 244/2007). L’ulteriore detrazione d’imposta spetta a condizione che il contribuente abbia almeno quat- tro figli a carico. L’Agenzia delle entrate ha specificato che la detrazione spetta in misura intera anche se la condizione di «almeno quattro figli a carico» sussiste per una parte dell’anno soltanto (ad esempio, la nascita del quarto figlio nel corso dell’anno): quindi, l’ulteriore detrazione non deve essere ragguagliata al periodo dell’anno in cui si verifica l’evento che da ` diritto alla detrazione stessa. Il beneficio fiscale, anche se non e ` strettamente legato al reddito complessivo del contri- buente, non puo ` essere riconosciuto al soggetto che, pur avendo almeno quattro figli a carico, non ha diritto alle «ordinarie» detrazioni per i figli, in conseguenza dell’elevato reddito complessivo. Ad esempio, il contribuente con quattro figli a carico e con un reddito complessivo superiore a E 140.000, non potendo beneficiare delle detrazioni «ordinarie» per i figli, non potra ` nemmeno fruire dell’ulteriore detrazione. Presenza di piu ` figli E s e m p i o Contribuenti con piu ` di tre figli a carico Ripartizione della detrazione Coniuge mancante Periodo d’imposta 2007 Condizioni di spettanza Paghe Modalita ` di calcolo Guida alle Paghe 6/2008 343

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Calcolo dell'IRPEF italiana aggiornato al 23/05/2008

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Page 1: Calcolo IRPEF

Se il risultato del rapporto [(95.000 - reddito complessivo) : 95.000] e pari a zero, minore di

zero o uguale a 1, la detrazione non compete; negli altri casi, il risultato del predetto

rapporto va assunto nelle prime quattro cifre decimali, mediante troncamento degli ulteriori

decimali.

In presenza di piu figli l’importo di E 95.000 e aumentato, per tutti, di E 15.000 per ogni figlio

successivo al primo.

� Contribuente con due figli a carico di eta non inferiore a tre anni

� reddito complessivo pari a: E 40.000,00

� detrazione spettante: (800 3 2) 3 [(110.000 - 40.000) : 110.000] = 1.600 3 0,6363 =

E 1.018,08

Per i contribuenti con piu di tre figli a carico, la detrazione teoricamente spettante deve

essere maggiorata di E 200 per ciascun figlio a partire dal primo.

La detrazione e ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamen-

te separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito

complessivo di ammontare piu elevato; pertanto, il legislatore non ammette una libera e

diversa ripartizione della detrazione d’imposta tra i genitori.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli

effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affida-

tario. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei due genitori

affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione per limiti di reddito, la stessa e

assegnata per intero al secondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, e

tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in

caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione stessa. In caso di coniuge

fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.

Se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non e

coniugato o, se coniugato, si e successivamente legalmente ed effettivamente separato,

per il primo figlio si applicano, se piu convenienti, le detrazioni previste per il coniuge.

Ulteriore detrazione per genitori con almeno quattro figli a caricoLa legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) ha introdotto un’ulteriore detrazione d’imposta di

E 1.200 per i genitori con almeno quattro figli a carico che si aggiunge a quelle «ordinarie»

per i figli, gia previste dall’art. 12 del Tuir. L’ulteriore detrazione deve intendersi come

«bonus» complessivo a beneficio della famiglia numerosa: quindi, l’importo spettante

non muta in presenza di un numero di figli superiore a quattro (Ag. delle entrate, circ.

n. 1/2008). La nuova detrazione si applica gia a partire dal periodo d’imposta 2007 (art. 1,

c. 16, legge n. 244/2007).

L’ulteriore detrazione d’imposta spetta a condizione che il contribuente abbia almeno quat-

tro figli a carico. L’Agenzia delle entrate ha specificato che la detrazione spetta in misura

intera anche se la condizione di «almeno quattro figli a carico» sussiste per una parte

dell’anno soltanto (ad esempio, la nascita del quarto figlio nel corso dell’anno): quindi,

l’ulteriore detrazione non deve essere ragguagliata al periodo dell’anno in cui si verifica

l’evento che da diritto alla detrazione stessa.

Il beneficio fiscale, anche se non e strettamente legato al reddito complessivo del contri-

buente, non puo essere riconosciuto al soggetto che, pur avendo almeno quattro figli a

carico, non ha diritto alle «ordinarie» detrazioni per i figli, in conseguenza dell’elevato

reddito complessivo. Ad esempio, il contribuente con quattro figli a carico e con un reddito

complessivo superiore a E 140.000, non potendo beneficiare delle detrazioni «ordinarie»

per i figli, non potra nemmeno fruire dell’ulteriore detrazione.

Presenza di piu figli

Esempio

Contribuenti con piu di

tre figli a carico

Ripartizione

della detrazione

Coniuge mancante

Periodo d’imposta

2007

Condizioni

di spettanza

PagheModalita di calcolo

Guida alle Paghe6/2008 343

Page 2: Calcolo IRPEF

� Reddito complessivo: E 150.000

� detrazioni (ordinarie) spettanti per figli a carico:

[4 3 (800 + 200)] 3 [(140.000 - 150.000) : 140.000] = 0

� ulteriore detrazione spettante per famiglie numerose = 0

L’ulteriore detrazione e ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed

effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scio-

glimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione aggiuntiva spetta ai

genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.

In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, l’ulteriore detrazione compete a quest’ul-

timo per l’intero importo.

I predetti criteri di ripartizione non posso essere derogati da accordi intercorsi tra i genitori,

diversamente da quanto previsto per le «ordinarie» detrazioni per figli a carico.

Nel caso in cui l’imposta non sia sufficientemente capiente, e quindi non sia possibile fruire,

in tutto o in parte, dell’ulteriore detrazione, al contribuente e riconosciuto un credito di

ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta dovuta.

A tal fine occorre considerare l’Irpef lorda diminuita delle detrazioni d’imposta spettanti per i

familiari a carico (art. 12, c. 1 del Tuir), per tipologie reddituali (art. 13 del Tuir), per gli oneri

detraibili (art. 15 del Tuir), per canoni di locazione (art. 16 del Tuir) e in base ad altre

disposizioni normative.

L’art. 1 del D.M. 31 gennaio 2008 disciplina il recupero dell’eccedenza rispetto all’imposta

netta mediante il sostituto d’imposta, cosı come previsto dall’art. 12, c. 3, ultimo periodo

del Tuir. Questa modalita di recupero del credito e riservata ai soggetti titolari esclusiva-

mente di redditi di lavoro dipendente e assimilati, di pensione ed eventualmente del reddito

derivante dal possesso dell’abitazione principale e relative pertinenze.

Ai fini del riconoscimento del credito, il lavoratore deve presentare al datore di lavoro la

dichiarazione di spettanza delle detrazioni d’imposta, ai sensi dell’art. 23, c. 2 lett. a) del

D.P.R. n. 600/1973, indicando le condizioni per l’applicazione e il codice fiscale dei familiari a

carico, nonche attestare l’assenza di redditi ulteriori rispetto a quelli di lavoro dipendente e

assimilati e a quelli derivanti dal possesso dell’unita immobiliare adibita ad abitazione prin-

cipale e delle relative pertinenze.

Il credito (l’eccedenza rispetto all’imposta netta) e riconosciuto dal sostituto d’imposta sugli

emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso.

In pratica, il sostituto deve operare nel modo seguente:

1) riconoscere l’ulteriore detrazione fino a capienza dell’imposta;

2) riconoscere l’eventuale credito (eccedenza) utilizzando il monte ritenute disponibile nel

periodo di paga;

3) in caso di incapienza del monte ritenute del mese, riconoscere il credito residuo utiliz-

zando le ritenute disponibili nei successivi periodi di paga.

Si segnala che, in caso di una pluralita di aventi diritto e di incapienza del monte ritenute del

mese, il sostituto d’imposta deve riconoscere a ciascuno il credito nella percentuale de-

terminata dal rapporto tra il monte ritenute disponibile nel periodo di paga e l’ammontare

complessivo dell’intero credito da riconoscere.

In sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, il sostituto deve rideterminare l’importo

del credito sulla base dei dati reddituali definitivi.

Se entro la fine del periodo d’imposta non e stato possibile attribuire interamente il credito

spettante, il sostituto deve comunicare all’interessato l’importo residuo evidenziandolo

nella certificazione Cud, al fine di consentirne il recupero in sede di dichiarazione dei redditi.

Esempio

Ripartizione

tra i genitori

Incapienza

dell’imposta

Recupero

dell’eccedenza

PagheModalita di calcolo

Guida alle Paghe6/2008344

Page 3: Calcolo IRPEF

Ipotizziamo il caso di un dipendente con moglie e quattro figli a carico per l’intero periodo

d’imposta. L’imponibile fiscale del mese di gennaio 2008 e pari a E 1.500,00.

� Irpef lorda = E 355,00

� detrazioni lavoro dipendente = {1.338 3 {[55.000 - (1.500 x 13)] : 40.000}} 3 (31 : 365) =

E 100,85

� detrazione per coniuge a carico = 690 : 12 = E 57,50

� detrazione per figli a carico (di eta non inferiore a tre anni) =

= {[4 3 (800 + 200)] 3 {[140.000 - (1.500 3 13)] : 140.000}} : 12 = E 286,90

� ulteriore detrazione (per i genitori con almeno quattro figli a carico) = 1.200 : 12 =

E 100,00

� Irpef netta = E 0,00

� credito spettante al lavoratore (per ulteriore detrazione) = E 100,00

Il sostituto potra attribuire il credito (eccedenza) soltanto se il monte ritenute del mese di

gennaio 2008 risultera sufficientemente capiente.

Altri familiari a caricoLa detrazione spettante e pari a E 750 per ogni altra persona indicata nell’art. 433 c.c. che

conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti

dell’autorita giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra

l’importo di E 80.000, diminuito del reddito complessivo, e E 80.000 (art. 12, c. 1, lett. d)

del Tuir). Se il rapporto [(80.000 - reddito complessivo) : 80.000] e pari a zero, minore di zero

o uguale a uno, la detrazione non compete; negli altri casi, il risultato del rapporto si assume

nelle prime quattro cifre decimali (mediante troncamento degli ulteriori decimali).

La detrazione spetta al soggetto che ha effettivamente sostenuto il carico risultante dalla

convivenza o dall’erogazione di un assegno alimentare non risultante da provvedimenti

dell’autorita giudiziaria; in presenza di piu soggetti aventi diritto alla detrazione d’imposta,

la stessa deve essere ripartita in eguale misura (Ag. delle entrate, circ. n. 15/2007).

Detrazione teorica Detrazione spettante

E 750 750 3 [(80.000 - reddito complessivo) : 80.000]

Detrazioni d’imposta per i redditi di lavoro dipendente

La Finanziaria 2007 ha abrogato anche il primo modulo di riforma dell’Irpef. Le deduzioni per

lavoro dipendente (cd. no tax area) sono state sostituite da un nuovo sistema di detrazioni

(art. 13 del Tuir).

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu redditi di lavoro dipen-

dente, spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapporta al periodo di lavoro, nelle misure

riportate in tabella.

Reddito complessivo Detrazione spettante

Fino a E 8.000 E 1.840La detrazione effettivamente spettante non puo essere inferio-re a E 690 (E 1.380 per i dipendenti a tempo determinato)

Oltre E 8.000 e fino a E 15.000 1.338 + {502 3 [(15.000 - RC) : 7.000]}Del rapporto [(15.000 - RC) : 7.000] vanno assunte le prime 4cifre decimali mediante troncamento degli ulteriori decimali

Oltre E 15.000 e fino a E 55.000 1.338 3 [(55.000 - RC) : 40.000]Del rapporto [(55.000 - RC) : 40.000] vanno assunte le prime 4cifre decimali mediante troncamento degli ulteriori decimali

Esempio

Ripartizione detrazione

Misura

PagheModalita di calcolo

Guida alle Paghe6/2008 345

Page 4: Calcolo IRPEF

Le detrazioni da lavoro dipendente si rapportano al periodo di lavoro durante l’anno, che

deve essere computato in giorni (Ag. delle entrate circ. n. 15/2007, par. 2.1.1.).

Le detrazioni minime di E 690 e E 1.380 stabilite, rispettivamente, per i rapporti di lavoro a

tempo indeterminato e per quelli a tempo determinato, «competono a prescindere dal

risultato del calcolo di ragguaglio al periodo di spettanza nell’anno» (Ag. delle entrate, circ.

n. 15/2007, par. 2.3.).

Per i rapporti di lavoro inferiori all’anno, la circolare specifica che anche le detrazioni «mi-

nime» devono essere rapportate dal sostituto d’imposta al periodo di lavoro nell’anno.

Naturalmente il percipiente puo fruire della parte di detrazione eventualmente non goduta

in sede di dichiarazione dei redditi ovvero, su richiesta, in sede di conguaglio.

� Rapporto di lavoro a tempo determinato dall’1/6 al 30/9 (122 giorni di lavoro)

� reddito complessivo del lavoratore pari a: E 7.500

� detrazione attribuita dal sostituto: (1.380 3 122 : 365) = E 461,26

Resta inteso che, «se il percipiente dichiara di non possedere altri redditi, il sostituto deve

assumere, ai fini del calcolo della detrazione spettante, il reddito di lavoro dipendente che

egli stesso corrisponde e, pertanto, ricorrendone i presupposti, tener conto della misura

minima della detrazione, attribuendola a partire dalla corresponsione della prima retribuzio-

ne. A tal fine il sostituto puo comunque invitare i dipendenti a fornire, ove lo ritengano

opportuno, gli elementi che consentano un’applicazione piu precisa della nuova detrazio-

ne». In tal caso, l’importo minimo di detrazione deve essere applicato per l’intero ammon-

tare previsto e ragguagliato al periodo di paga.

Detrazione aggiuntivaPer i redditi oltre E 23.000 e fino a E 28.000, spetta una detrazione aggiuntiva, da sommare

alla precedente, variabile in funzione del reddito complessivo:

Reddito complessivo Detrazione aggiuntiva

Oltre E 23.000 e fino a E 24.000 + E 10

Oltre E 24.000 e fino a E 25.000 + E 20

Oltre E 25.000 e fino a E 26.000 + E 30

Oltre E 26.000 e fino a E 27.700 + E 40

Oltre E 27.700 e fino a E 28.000 + E 25

Gli importi aggiuntivi devono essere attribuiti nell’intero ammontare indicato, senza effet-

tuare alcun ragguaglio al periodo di lavoro nell’anno.

� Reddito complessivo: E 25.600

� numero di giorni di lavoro dipendente: 300

� detrazione per lavoro dipendente spettante:

{{1.338 3 [(55.000 - 25.600) : 40.000]} 3 (300 : 365)} + 30 = E 838,30

Determinazione del reddito complessivo

A decorrere dal periodo d’imposta 2007, sia le detrazioni per carichi di famiglia sia le

detrazioni collegate al tipo di reddito posseduto (lavoro dipendente, pensione, lavoro auto-

nomo, ecc.) sono strettamente collegate al reddito complessivo del contribuente: il loro

Parametrazione

al periodo di lavoro

Importi minimi

di detrazione - redditi

fino a E 8.000

Esempio

Misura

Esempio

Dal periodo d’imposta

2007

PagheModalita di calcolo

Guida alle Paghe6/2008346

Page 5: Calcolo IRPEF

importo diminuisce all’aumentare del reddito posseduto, fino ad annullarsi oltre determina-

te soglie di reddito.

Nel concetto di «reddito complessivo» rientrano tutti i redditi posseduti nell’anno, compre-

so il reddito (rendita catastale) dell’unita immobiliare adibita ad abitazione principale e delle

sue pertinenze; tuttavia, ai fini del calcolo delle detrazioni d’imposta per carichi di famiglia e

per lavoro, la Finanziaria 2008 ha previsto, a decorrere dal periodo d’imposta 2007, che il

reddito complessivo debba essere «[...] assunto al netto del reddito dell’unita immobiliare

adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze [...]» (cfr. artt. 12, c. 4-bis,

e 13, c. 6-bis del Tuir).

Infatti, l’art. 10, c. 3-bis del Tuir prevede che «se alla formazione del reddito complessivo

concorrono il reddito dell’unita immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle

relative pertinenze, si deduce un importo fino all’ammontare della rendita catastale dell’u-

nita immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell’anno durante il

quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unita

immobiliare». In ogni caso, il reddito della prima casa con relative pertinenze (ad esempio, la

cantina, il box auto) deve essere dichiarato tra i redditi dei fabbricati e sommato agli altri

redditi posseduti per la determinazione del reddito complessivo; successivamente, ai fini

della determinazione dell’imponibile Irpef, dal reddito complessivo si sottrae l’importo della

rendita catastale e delle sue pertinenze.

Prima dell’intervento della Finanziaria 2008 (art. 1, c. 15, legge n. 244/2007), il generico

riferimento al reddito complessivo per il calcolo delle detrazioni comportava, qualora il

lavoratore non avesse comunicato al datore di lavoro il reddito dell’unita immobiliare adibita

ad abitazione principale, la concessione di detrazioni d’imposta in misura superiore a quella

spettante. In tal caso, infatti, il sostituto d’imposta avrebbe considerato soltanto i redditi da

lavoro da lui erogati nel periodo d’imposta, costringendo il contribuente a presentare, al fine

di evitare sanzioni per mancata presentazione della dichiarazione dei redditi e per insuffi-

ciente versamento di Irpef, il mod. 730 o il mod. Unico - Persone fisiche. Inoltre, si verifi-

cava una disparita di trattamento fiscale tra i proprietari di prima casa e i contribuenti che,

invece, non lo erano, a parita di altre condizioni.

Consideriamo il caso di un lavoratore dipendente, con moglie e figlio a carico (di eta non

inferiore a tre anni).

– Reddito da lavoro dipendente: E 25.000

– rendita catastale (rivalutata) dell’abitazione principale: E 2.500

– rendita catastale (rivalutata) delle pertinenze: E 500

– reddito complessivo: 25.000 + 2.500 + 500 = E 28.000

� Irpef lorda: E 6.960

� detrazione lavoro dipendente: 1.338 3 [(55.000 - 28.000) : 40.000] + 25 = E 928,15

� detrazione per coniuge a carico: E 690

� detrazione per figlio a carico: 800 3 [(95.000 - 28.000) : 95.000] = E 564,16

� Irpef netta = 6.960 - 928,15 - 690 - 564,16 = E 4.777,69

Considerando, invece, la neutralita dell’abitazione principale e relative pertinenze risulta

un’Irpef netta pari a E 4.677,06, con un risparmio d’imposta di oltre E 100.

� Irpef lorda: E 6.960

� detrazione lavoro dipendente: 1.338 3 [(55.000 - 25.000) : 40.000] + 20 = E 1.003,50

� detrazione per coniuge a carico: E 690

� detrazione per figlio a carico: 800 3[(95.000 - 25.000) : 95.000] = E 589,44

� Irpef netta = 6.960 - 1.003,50 - 690 - 589,44 = E 4.677,06

Abitazione principale

Esempio

PagheModalita di calcolo

Guida alle Paghe6/2008 347

Page 6: Calcolo IRPEF

Con riferimento al concetto di reddito complessivo applicabile per la determinazione delle

detrazioni d’imposta, l’art. 51, c. 2 del Tuir stabilisce che non concorrono a formare il

reddito:

� le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all’art. 10 del Tuir (ad esempio, i

contributi obbligatori per legge, gli assegni al coniuge separato erogati dal sostituto

d’imposta mediante trattenuta sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore, i contributi

versati ad enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformita a

disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli

ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute), alle condizioni ivi

previste;

� le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformita a contratti collettivi o ad accordi

e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso art. 10, c. 1, lett. b)

del Tuir.

In tal modo, il lavoratore non e obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi per fruire

degli oneri deducibili di cui il datore di lavoro e a conoscenza, poiche ha effettuato la

trattenuta nel cedolino paga. Inoltre, tale disposizione incide direttamente sulla determina-

zione del reddito di lavoro dipendente e, quindi, sul reddito complessivo del lavoratore da

assumere per il calcolo delle detrazioni.

� Reddito di lavoro dipendente: E 15.000

� valore dell’onere deducibile trattenuto dal sostituto (assegno al coniuge separato):

E 2.500

� reddito imponibile: 15.000 - 2.500 = E 12.500

� Irpef lorda: (15.000 - 2.500) 3 23% = E 2.875

� importo della detrazione per lavoro dipendente (per 365 giorni):

1.338 + {502 3 [(15.000 - 12.500) : 7.000} = 1.338 + (502 3 0,3571) = E 1.517,29

� Irpef netta dovuta: 2.875,00 - 1.517,29 = E 1.357,71

L’importo dell’onere deducibile transitato in busta paga (pari a E 2.500) deve essere atte-

stato dal datore di lavoro nella certificazione Cud (punto 37 del Cud 2008).

Nella sezione «Annotazioni» occorre esplicitare (cod. AR) il tipo di onere, con relativo

importo, trattenuto dal sostituto d’imposta.

Oneri deducibili

trattenuti dal sostituto

d’imposta

Esempio

PagheModalita di calcolo

Guida alle Paghe6/2008348

Page 7: Calcolo IRPEF

Dichiarazione di spettanza delle detrazioni

Le detrazioni d’imposta per carichi di famiglia (art. 12 del Tuir) e le altre detrazioni (art. 13 del

Tuir) sono riconosciute dal sostituto d’imposta se il contribuente dichiara di averne diritto,

indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente al sostituto

d’imposta le eventuali successive variazioni (art. 23, c. 2, lett. a), D.P.R. n. 600/1973).

La Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), modificando l’art. 23 del D.P.R. n. 600/1973, ha

previsto l’obbligo di indicare, nella dichiarazione di spettanza delle detrazioni d’imposta,

anche il codice fiscale dei familiari a carico per i quali si richiedono le detrazioni. L’obbligo

deriva dalla volonta dell’Amministrazione finanziaria di controllare l’effettiva spettanza delle

detrazioni fruite dal lavoratore.

Nessuna sanzione e prevista per il sostituto d’imposta che ometta l’indicazione nel Mod.

770/2008 Semplificato dei codici fiscali dei familiari a carico dei propri dipendenti. L’Agenzia

delle entrate ha specificato, infatti, che l’obbligo di richiedere ai dipendenti il codice fiscale

dei familiari a carico ha efficacia dal 1º gennaio 2008 (cfr. circ. n. 15/2008).

La Finanziaria 2008 ha previsto l’obbligo di presentazione annuale della dichiarazione di

spettanza delle detrazioni d’imposta di cui agli artt. 12 e 13 del Tuir. In precedenza, la

dichiarazione doveva essere presentata al datore di lavoro all’atto dell’assunzione; in as-

senza di variazioni, tale dichiarazione aveva effetto anche per i periodi d’imposta successivi.

A partire dal periodo d’imposta 2008, quindi, il sostituto attribuisce le detrazioni d’imposta

su richiesta del dipendente. A tal proposito, e stato chiesto all’Agenzia delle entrate quale

comportamento deve tenere il sostituto d’imposta nel caso in cui il lavoratore non restitui-

sca il modulo di richiesta debitamente compilato in tempo utile per l’elaborazione dei

cedolini paga di gennaio, ovvero non lo restituisca del tutto. L’Agenzia, con la circ. n. 15/

2008 (par. 1.1), ha suggerito ai sostituti di fissare un termine di consegna del modello sulla

base delle proprie esigenze tecnico-gestionali, e di riconoscere, medio tempore, le detra-

zioni per carichi di famiglia. Nel caso in cui il lavoratore non fornisca detta comunicazione

entro il termine stabilito, il sostituto d’imposta, a partire dal mese successivo, non deve piu

riconoscere le detrazioni fiscali, provvedendo, altresı, a recuperare le detrazioni gia attribui-

te. L’Agenzia delle entrate ha, inoltre, specificato che la disposizione vale principalmente

per l’attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia, mentre non sussistono problemi per

il riconoscimento delle altre detrazioni di cui all’art. 13 del Tuir, la cui spettanza e collegata a

situazioni oggettive delle quali il sostituto e gia a conoscenza (ad esempio, la qualita di

dipendente o di percettore di redditi assimilati).

L’art. 1, c. 1324 della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), derogando alla disposizione di

cui all’art. 24, c. 3, ultimo periodo del Tuir, riconosce ai soggetti non residenti, limitatamente

agli anni 2007, 2008 e 2009, le detrazioni per carichi di famiglia.

L’art. 1 del decreto n. 149/2007, stabilisce che i soggetti residenti in uno Stato membro

dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo (Islan-

da, Liechtenstein e Norvegia), per fruire delle detrazioni, debbano attestare, tramite dichia-

razione sostitutiva di atto notorio:

� il grado di parentela del familiare e il mese dell’anno nel quale si sono verificate o

cessate le condizioni previste;

� che il familiare non dispone di redditi, prodotti anche al di fuori dello stato estero,

superiori a E 2.840,51 annui;

� di non godere nel paese di residenza, o in altro paese, delle detrazioni per carichi

familiari.

Per i soggetti non residenti negli stati dell’Unione europea o in stati aderenti all’accordo

sullo Spazio economico europeo, l’attestazione deve essere resa attraverso:

Richiesta

del contribuente

Codice fiscale

dei familiari a carico

Validita annuale

Soggetti non residenti

PagheModalita di calcolo

Guida alle Paghe6/2008 349

Page 8: Calcolo IRPEF

� documentazione originale prodotta dall’autorita consolare del paese di origine, tradotta in

italiano e asseverata dal prefetto competente per territorio;

� documentazione con apposizione dell’apostille, per i soggetti provenienti da Paesi che

hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961;

� documentazione validamente formata dal Paese di origine, ai sensi della normativa ivi

vigente, tradotta in italiano e asseverata, come conforme all’originale, dal consolato

italiano nel Paese di origine.

Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia per il tramite del sostituto

d’imposta, le predette attestazioni devono essere accompagnate dalla dichiarazione di

spettanza di cui all’art. 23, c. 2, lett. a) del D.P.R. n. 600/1973.

Anche i cittadini extracomunitari, al pari degli altri contribuenti, sono soggetti all’obbligo di

indicare il codice fiscale dei familiari per i quali richiedono le detrazioni. Tali contribuenti

devono richiedere l’attribuzione del codice fiscale dei familiari residenti all’estero agli uffici

locali dell’Agenzia delle entrate, i quali provvedono a rilasciare i codici fiscali dopo aver

esaminato la documentazione prevista dalla legge n. 296/2006 (cfr. paragrafo precedente).

Se, invece, i familiari sono residenti in Italia, il cittadino extracomunitario e tenuto a pro-

durre, unitamente al modulo di richiesta delle detrazioni, anche lo stato di famiglia rilasciato

dagli uffici comunali, dal quale risulti l’iscrizione dei familiari nelle anagrafi della popolazione.

Compilazione

Vediamo le modalita di compilazione del modello di richiesta delle detrazioni d’imposta (cfr.

facsimile a pag 353).

Il dipendente, o il collaboratore, deve riportare i propri dati anagrafici nelle apposite caselle

(cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza alla data di presenta-

zione della dichiarazione, stato civile e titolo di studio).

L’indicazione del domicilio fiscale alla data del 1º gennaio 2008 e utile al sostituto d’imposta

per individuare il comune a cui versare l’addizionale comunale all’Irpef dell’anno 2008.

Per le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, il domicilio fiscale e dato dalla

residenza anagrafica; per le persone fisiche non residenti, il domicilio fiscale e dato dal

comune in cui e stato prodotto il reddito o, se il reddito e stato prodotto in piu comuni, da

quello in cui si e prodotto il reddito piu elevato.

Si precisa che gli effetti delle variazioni di domicilio fiscale decorrono dal sessantesimo

giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

In caso di nuova assunzione, il lavoratore che intende fruire delle detrazioni d’imposta

deve obbligatoriamente compilare il modello di richiesta e consegnarlo al sostituto d’im-

posta. In questa occasione, il sostituto puo richiedere al lavoratore ulteriori informazioni

utili alla corretta predisposizione della busta paga, come, ad esempio, il regime di dedu-

cibilita applicabile ai contributi eventualmente versati alle forme di previdenza comple-

mentare. Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del

decreto n. 252/2005 di riforma della previdenza complementare, limitatamente ai primi

cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, e consentito, nei

vent’anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito

complessivo i contributi eccedenti il limite di E 5.164,57, pari alla differenza positiva tra

l’importo di E 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di

partecipazione alle forme pensionistiche e, comunque, per un importo non superiore a

E 2.582,29. Pertanto, l’importo massimo annuale complessivamente deducibile, a partire

dal sesto anno di partecipazione al fondo, e pari a E 7.746,86, ricorrendo le condizioni per

l’incremento. Per lavoratori di prima occupazione si intendono i soggetti che, alla data di

entrata in vigore del decreto n. 252/2005 (1º gennaio 2007), non erano titolari di una

posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria.

Cittadini

extracomunitari

residenti

Dati anagrafici

del lavoratore

Previdenza

complementare

PagheModalita di calcolo

Guida alle Paghe6/2008350

Page 9: Calcolo IRPEF

Il lavoratore, barrando l’apposita casella, dichiara al sostituto di voler fruire delle detrazioni

per lavoro dipendente e redditi assimilati per il periodo d’imposta 2008.

In caso di rapporti inferiori all’anno, anche le detrazioni per redditi non superiori a E 8.000

sono rapportate dal sostituto d’imposta al periodo di lavoro nell’anno.

Tuttavia, il percipiente, barrando l’apposita casella del modulo di richiesta («Detrazione

minima non ragguagliata al periodo di lavoro nell’anno»), puo beneficiare della misura

minima di detrazione senza alcun ragguaglio al periodo di lavoro nell’anno.

Il lavoratore che intende fruire delle detrazioni per carichi di famiglia deve barrare le apposite

caselle, indicare i dati anagrafici e il codice fiscale di ciascun familiare a carico e le condizioni

di spettanza (numero di mesi a carico, percentuale, ecc.).

Il lavoratore puo fornire al sostituto ulteriori informazioni per il calcolo delle detrazioni

d’imposta.

Ad esempio, se il lavoratore prevede di percepire altri redditi nel periodo d’imposta, in

aggiunta al reddito di lavoro, questi puo dichiarare un reddito complessivo (presunto) piu

elevato rispetto a quello di lavoro; in alternativa, puo indicare l’importo degli altri redditi. In

questi casi, le detrazioni d’imposta non saranno calcolate sul reddito effettivamente erogato

Detrazioni per redditi

lavoro dip. e ass.

Detrazione per rapporti

inferiori all’anno

Detrazioni per carichi

di famiglia

Altre informazioni utili

per il calcolo

dell’imposta

PagheModalita di calcolo

Guida alle Paghe6/2008 351

Page 10: Calcolo IRPEF

dal datore di lavoro, ma saranno determinate sulla base di un reddito complessivo piu

elevato. La richiesta consente al sostituito di evitare una tassazione eccessivamente gra-

vosa in sede di dichiarazione dei redditi.

Il lavoratore, barrando l’apposita casella, puo, inoltre, richiedere l’applicazione di un’aliquota

Irpef piu elevata di quella che risulta dal ragguaglio al periodo di paga degli scaglioni annui di

reddito. La richiesta di applicazione di un’aliquota Irpef piu elevata nei singoli periodi di paga

e finalizzata ad evitare una tassazione troppo onerosa in sede di conguaglio.

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal lavoratore e consegnata al sostituto all’inizio

dell’anno, o all’atto dell’assunzione, per permettere al sostituto stesso la corretta applica-

zione delle detrazioni d’imposta a partire dal primo periodo di paga utile.

Con la sottoscrizione della dichiarazione, il lavoratore si impegna anche a comunicare al

sostituto d’imposta eventuali variazioni alla situazione dichiarata.

Il lavoratore richiede al sostituto d’imposta l’attribuzione delle detrazioni per familiari a

carico (moglie e quattro figli a carico per l’intero periodo d’imposta); per il calcolo delle

detrazioni d’imposta spettanti richiede al sostituto d’imposta di tener conto di altri redditi,

diversi da quelli di lavoro dipendente, che presume di percepire nel corso del periodo

d’imposta (per un importo pari a E 4.500,00).

Sottoscrizione

Esempio

PagheModalita di calcolo

Guida alle Paghe6/2008352

Page 11: Calcolo IRPEF

PagheModalita di calcolo

Guida alle Paghe6/2008 353

Page 12: Calcolo IRPEF

Metalmeccanica: indennitadi reperibilitaGian Luca Bongiovanni - Consulente del lavoro

Oltre alla normale retribuzione prevista dai contratti collettivi nazionali (composta solitamen-

te dai minimi di paga base, indennita di contingenza ed Edr), in caso di esercizio di particolari

funzioni e allo svolgimento di particolari mansioni i contratti collettivi stessi, anche aziendali,

possono prevedere la corresponsione di alcune specifiche indennita.

Indennita contrattuali

Le suddette indennita sono corrisposte, ad esempio, in ragione della delicatezza della

mansione o della professionalita richiesta, oppure per l’esecuzione di lavorazioni svolte in

particolari condizioni di disagio o di pericolosita.

Entrambe le tipologie possono essere determinate e commisurate in vario modo; alcune ad

esempio vengono erogate in base a percentuali della retribuzione o di alcune delle sue voci,

altre in base a quote orarie fisse o, ancora, determinate con importi mensili.

Gli importi erogati a tale titolo sono sempre imponibili sia dal punto di vista contributivo

(Inps e Inail) che fiscale (Irpef).

Se pochi dubbi possono sorgere quando il lavoratore viene chiamato a svolgere la mansione

richiesta, qualche problema interpretativo puo sorgere quando il lavoratore successivamente

viene adibito a nuove diverse mansioni che non comportano la corresponsione dell’indennita.

Occorre quindi distinguere le due fattispecie viste in precedenza seguendo il principio

stabilito dalla giurisprudenza (Corte di Cassazione, sent. n. 191/1981) secondo la quale e

«irriducibile l’indennita corrisposta in rapporto diretto e normale alla qualita della prestazione

svolta dal lavoratore, anche nel caso in cui il datore di lavoro proceda ad un mutamento di

mansione, mentre qualora gli emolumenti siano connessi solo occasionalmente allo svol-

gimento di un’attivita lavorativa precaria e mutevole, essi non dovranno piu essere erogati».

Servizio di reperibilita

Una delle tante indennita contemplate dai contratti collettivi vigenti e l’indennita di reperi-

bilita, che puo essere brevemente definita come il corrispettivo che il datore di lavoro

riconosce al lavoratore che si rende disponibile a fornire la particolare prestazione lavorativa

detta appunto «reperibilita».

Una definizione molto precisa dell’istituto della reperibilita ci viene fornita dalla giurispru-

denza (Corte di Cassazione, sent. n. 974/1986) secondo la quale essa «... trae la sua

disciplina dalla autonomia collettiva, si configura come una prestazione strumentale e ac-

cessoria qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro, giacche consiste nell’obbligo

del lavoratore di rendersi reperibile, per esigenze dell’impresa, fuori dall’orario di lavoro,

secondo turni di servizio predisposti in sede aziendale, mediante comunicazione al datore di

lavoro delle notizie utili per essere prontamente rintracciato in vista di una eventuale pre-

stazione lavorativa, e di mettersi quindi in condizione di raggiungere in breve lasso di tempo

il luogo di lavoro e comunque di eseguire la prestazione richiesta».

Determinazione

Imponibilita

Riducibilita

Indennita

Definizione

PagheDentro il Ccnl - Industria

Guida alle Paghe6/2008354

Page 13: Calcolo IRPEF

Anche alcuni contratti collettivi si sono ovviamente premurati di fornire una definizione e fra

questi si possono citare il Ccnl Istituzioni socio assistenziali - Uneba il quale all’art. 56

stabilisce che «la reperibilita consiste per la lavoratrice o il lavoratore nel porsi, al di fuori

del proprio orario di lavoro, nella condizione di essere prontamente rintracciati, in modo tale

da raggiungere nel piu breve lasso di tempo il luogo ove intervenire».

Il Ccnl Commercio stabilisce invece che «per garantire l’assistenza ai clienti nell’emergen-

za, l’utilizzo continuativo e l’efficienza delle apparecchiature e degli impianti di parcheggio e

previsto dal presente accordo l’istituto della reperibilita».

Un aspetto particolare riguarda l’eventuale obbligo del lavoratore di rendersi reperibile nella

giornata assegnata al riposo settimanale: in questo caso si pone il problema di coordinare

questa particolare prestazione lavorativa con l’esigenza irrinunciabile del lavoratore di fruire

del giorno di riposo.

La Corte di Cassazione ha chiarito che il mero obbligo di reperibilita non equivale ad una

effettiva e piena prestazione lavorativa e pertanto non comporta di per se il diritto del

lavoratore ad un giorno di riposo compensativo. E pertanto legittima la norma del contratto

collettivo che prevede il diritto ad una specifica indennita per la reperibilita domenicale e

non il diritto al riposo compensativo.

Dal punto di vista economico, alla prestazione del servizio di reperibilita resa nel giorno di

riposo non puo quindi corrispondere un trattamento economico uguale a quello spettante in

caso di effettiva prestazione di lavoro a tempo pieno in quello stesso giorno.

Non risultano ostacoli all’applicazione della reperibilita anche nei rapporti di lavoro a tempo

parziale.

Il Ministero del lavoro (con nota 4 ottobre 2002) ha avuto modo di esprimersi sull’eventuale

prestazione lavorativa che deriva dalla clausola di reperibilita indicando che essa deve

rimanere entro i limiti del lavoro ordinario (o supplementare).

Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 9468/1991) il lavoratore, che nel giorno de-

stinato al riposo presti attivita lavorativa, ha diritto alla normale retribuzione giornaliera;

inoltre, se la prestazione lavorativa e resa di domenica, pur in presenza di un riposo com-

pensativo nell’arco della settimana, ha diritto anche ad una maggiorazione retributiva, intesa

a compensare il disagio del lavoro svolto in un giorno abitualmente riservato al soddisfaci-

mento di esigenze di vita familiare e sociale.

Anche per questi motivi, gli accordi collettivi prevedono solitamente che la prestazione

lavorativa eventualmente eseguita venga retribuita con il trattamento previsto per il lavoro

straordinario.

Gli accordi generalmente disciplinano anche la loro eventuale incidenza sugli istituti retributivi

indiretti; in particolare, queste indennita di solito non sono corrisposte durante le assenze e

sono da tenere in considerazione nel determinare il trattamento di fine rapporto (salvo espli-

cita esclusione prevista nell’accordo) in quanto non hanno carattere occasionale e, se hanno

carattere continuativo, devono essere comprese nell’indennita sostitutiva del preavviso.

Per quanto concerne i compensi per ferie, tredicesima o quattordicesima mensilita, queste

indennita sono solitamente escluse, ma e bene fare sempre riferimento alle disposizioni

previste in tal senso nei contratti collettivi.

In tema di individuazione della base di calcolo dei cosiddetti istituti retributivi indiretti, la

giurisprudenza ha anche precisato che nel criterio della normale retribuzione globale di fatto

giornaliera il riferimento alla «normalita» ricomprende anche gli emolumenti, anche se

accessori, che siano dovuti in corrispondenza diretta e immediata con la prestazione ordi-

naria di lavoro.

Quindi se il servizio di reperibilita e compreso in turni periodici, secondo un piano presta-

bilito per esigenze funzionali dell’organizzazione del lavoro, il compenso spettante al lavo-

ratore per tale servizio non ha carattere accidentale, ma e ricompreso tra gli elementi

Ccnl Istituzioni socio

assistenziali Uneba

Ccnl Commercio

Riposo settimanale

Part-time

Eventuale prestazione

lavorativa

Incidenza sugli istituti

indiretti

PagheDentro il Ccnl - Industria

Guida alle Paghe6/2008 355