bozza legge regionale sul sistema dei servizi

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1 BOZZA DI LEGGE: “ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PER LA PREVENZIONE, LA CURA, LA RIABILITAZIONE E L'ASSISTENZA A PERSONE CON PROBLEMI DI USO, ABUSO O DIPENDENZA DA SOSTANZE O COMUNQUE AFFETTE DA UNA DIPENDENZA PATOLOGICA” Art. 1 – Sistema dei servizi per le dipendenze patologiche 1. Nell'ambito delle finalità complessive del Servizio Sanitario Regionale, la Regione Puglia riconosce la necessità di regolamentare e sostenere lo specifico sistema di interventi e servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. Tale sistema è fondato sui Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche istituiti in ciascuna Azienda Sanitaria Locale a cui afferiscono tutti i Servizi per le Dipendenze della medesima ASL nonché le strutture ed i servizi autorizzati e accreditati secondo quanto previsto dalla presente legge. 2. La Regione Puglia coordina e promuove lo sviluppo del sistema di cui al comma 1, in particolare per il conseguimento dei seguenti obiettivi: offerta di tutte le prestazioni terapeutiche e assistenziali riconosciute valide ai fini del trattamento della persona; prevenzione della mortalità e della morbosità legate alla tossicodipendenze e/o all’abuso di sostanze, con particolare riferimento alla mortalità da episodi acuti; raccolta degli elementi informativi (di base e specifici) necessari per la definizione epidemiologica della entità e caratteristiche del problema; adeguata formazione del personale in servizio e aggiornamento permanente dello stesso; valutazione periodica dei risultati terapeutici e del conseguimento degli obiettivi assistenziali; collaborazione con le altre istituzioni coinvolte nella strategia complessiva di contrasto del problematiche connesse all'uso di droghe e delle dipendenze patologiche. 3. In ciascuna Azienda Sanitaria Locale (ASL) è istituito il “Dipartimento delle dipendenze patologiche”. Nelle ASL che sono state oggetto di accorpamento in virtù della LR n. 39/2006 esso è derivato dall’accorpamento dei dipartimenti esistenti in ciascuna delle cessate AUSL. PARTE PRIMA – DIPARTIMENTO DIPENDENZE PATOLOGICHE Art. 2 - Dipartimento delle Dipendenze Patologiche 4. Il Dipartimento delle dipendenze è una delle strutture operative della ASL e svolge attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale, a livello ambulatoriale, territoriale, domiciliare, semiresidenziale e residenziale, di strada, inerenti le tossicodipendenze, l’alcolismo e altre dipendenze patologiche. 5. La sede del Dipartimento coincide con la sede della ASL.

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BOZZA DI LEGGE: “ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PER LA PREVENZIONE, LA CURA, LA RIABILITAZIONE E

L'ASSISTENZA A PERSONE CON PROBLEMI DI USO, ABUSO O DIPENDENZA DA SOSTANZE O COMUNQUE AFFETTE DA UNA

DIPENDENZA PATOLOGICA”

Art. 1 – Sistema dei servizi per le dipendenze patologiche 1. Nell'ambito delle finalità complessive del Servizio Sanitario Regionale, la Regione Puglia

riconosce la necessità di regolamentare e sostenere lo specifico sistema di interventi e servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. Tale sistema è fondato sui Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche istituiti in ciascuna Azienda Sanitaria Locale a cui afferiscono tutti i Servizi per le Dipendenze della medesima ASL nonché le strutture ed i servizi autorizzati e accreditati secondo quanto previsto dalla presente legge.

2. La Regione Puglia coordina e promuove lo sviluppo del sistema di cui al comma 1, in particolare per il conseguimento dei seguenti obiettivi: ● offerta di tutte le prestazioni terapeutiche e assistenziali riconosciute valide ai fini del

trattamento della persona; ● prevenzione della mortalità e della morbosità legate alla tossicodipendenze e/o all’abuso di

sostanze, con particolare riferimento alla mortalità da episodi acuti; ● raccolta degli elementi informativi (di base e specifici) necessari per la definizione

epidemiologica della entità e caratteristiche del problema; ● adeguata formazione del personale in servizio e aggiornamento permanente dello stesso; ● valutazione periodica dei risultati terapeutici e del conseguimento degli obiettivi

assistenziali; ● collaborazione con le altre istituzioni coinvolte nella strategia complessiva di contrasto del

problematiche connesse all'uso di droghe e delle dipendenze patologiche.

3. In ciascuna Azienda Sanitaria Locale (ASL) è istituito il “Dipartimento delle dipendenze patologiche”. Nelle ASL che sono state oggetto di accorpamento in virtù della LR n. 39/2006 esso è derivato dall’accorpamento dei dipartimenti esistenti in ciascuna delle cessate AUSL.

PARTE PRIMA – DIPARTIMENTO DIPENDENZE PATOLOGICHE

Art. 2 - Dipartimento delle Dipendenze Patologiche

4. Il Dipartimento delle dipendenze è una delle strutture operative della ASL e svolge attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale, a livello ambulatoriale, territoriale, domiciliare, semiresidenziale e residenziale, di strada, inerenti le tossicodipendenze, l’alcolismo e altre dipendenze patologiche.

5. La sede del Dipartimento coincide con la sede della ASL.

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Art. 3 - Sezione dipartimentale 1. Il Dipartimento si articola in Sezioni dipartimentali (SER.T.) (SezDip), con funzioni operative e

gestionali, riferite a un ambito territoriale costituito da tre distretti o multiplo di tre. In ogni distretto è garantita l'erogazione degli specifici LEA attraverso i Ser.T.

2. Nel caso di ASL con numero di distretti superiore a tre o multiplo di tre è istituita un’ulteriore Sezione dipartimentale in presenza di frazione di multiplo non inferiore a due

3. Sono pertanto individuate n. 25 (venticinque)x (ics) Sezioni dipartimentali come da allegata tabella A).

4. La sede della Sezione dipartimentale è individuata dal Direttore generale della ASL in relazione alle esigenze della utenza, sentito il Consiglio dei sanitari ed il Consiglio Dipartimentale.

Art. 4 - Funzioni del Dipartimento 1. Il Dipartimento per le tossicodipendenze svolge le seguenti funzioni:

a) coordina le attività di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze svolte dalle Sezioni dipartimentali;

b) formula le linee-guida, con il concorso dei responsabili delle Unità operative del Dipartimento e dei dirigenti delle Sezioni dipartimentali, per i trattamenti terapeutici, riabilitativi e per la prevenzione dei problemi droga correlati e per la promozione della salute;

c) promuove e organizza la formazione sia degli operatori del Dipartimento, sia degli operatori socio-sanitari della ASL, sia del volontariato e del privato sociale del territorio;

d) implementa e coordina la ricerca epidemiologica, di concerto con l'Osservatorio epidemiologico regionale e centralizza le rilevazioni delle Sezioni dipartimentali;

e) formula progetti circa l'utilizzo del budget del Dipartimento. Art. 5 - Responsabile Dipartimento 1. Il Direttore generale nomina con provvedimento motivato il responsabile del Dipartimento

scelto tra i responsabili delle Sezioni dipartimentali strutture complesse (mediche e non mediche); il responsabile del dipartimento deve avere almeno 3 anni di anzianità di direzione di struttura complessa.

2. Al responsabile del Dipartimento spetta: a) il coordinamento tecnico dell'assetto organizzativo, attraverso l'UADP (Ufficio Aziendale

Dipendenze Patologiche) composto dai responsabili delle Sezioni Dipartimentali e da un rappresentante della disciplina psicologica operante nel DDP.

b) a gestione del budget; c) la formulazione di standards di funzionamento dei SER.T. d'intesa con i relativi responsabili; d) la programmazione e il coordinamento delle attività di formazione degli operatori; e) l'individuazione di un gruppo operativo per le attività di controllo e vigilanza sugli enti

ausiliari previsti dall'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309;

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f) la promozione e il coordinamento dell'attività di verifica degli interventi e la valutazione dei risultati.

Art. 6 - Dirigente SER.T. Sez. Dip. e funzioni 1. La Sezione dipartimentale è diretta da un dirigente medico di 2° livello, nominato dal Direttore

generale, previo avviso pubblico – incarico quinquennale – di cui all’articolo 15 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517.

2. Il dirigente della Sezione dipartimentale (SER.T. Sez. Dip.), nell'ambito della programmazione del Dipartimento, organizza, coordina e controlla le attività di propria competenza; promuove e dirige, individuandone la collocazione ottimale, tutte le attività specialistiche.

Art. 7 - Unità operative 1. Il responsabile del Dipartimento, sentiti i responsabili delle Sezioni dipartimentali, in relazione

alle esigenze del territorio, individua, in ciascuna sezione dipartimentale, le seguenti unità operative (UO): a) UO SerT distrettuale per l'erogazione dell'assistenza specialistica agli utenti affetti da

dipendenza patologica. Ogni SerT distrettuale è struttura semplice ed è dotato di una équipe multidisciplinare per ogni comune (o bacini di utenza non inferiori a 20.000 abitanti) afferente al territorio del distretto, ovvero ad ogni agglomerato di quartieri con popolazione superiore a 100.000 residenti;

b) per gli interventi in strutture penitenziarie, ove presenti. Nel caso di strutture penitenziarie con popolazione detenuta abitualmente superiore a 300 unità, l'UO per gli interventi in strutture penitenziarie è dotata di personale proprio in quantità sufficiente a creare un SerT intracarcerario; nel caso di strutture penitenziarie più piccole l'UO “Carcere” è funzionalmente incardinata nell'attività del SerT territorialmente competente e opera attraverso protocolli di collaborazione con il Servizio Sanitario Penitenziario.

Inoltre, sentiti i responsabili delle sezioni dipartimentali, individua, per l'intero ambito territoriale del dipartimento le seguenti UUOO: c) per gli interventi preventivi, di riabilitazione e di inclusione sociale; funzionalmente

incardinata nell'attività dei SerT, è composta da un dirigente medico o psicologo, da due assistenti sociali e da due educatori che dedicano parte del proprio debito orario, compatibilmente con le altre esigenze del SerT cui sono assegnati, alle attività proprie della UO;

d) epidemiologica, funzionalmente incardinata nell'attività dei SerT, è composta da un dirigente sociologo, coordinatore e da un dirigente sanitario e da un operatore del comparto di ciascuna sezione;

e) alcologia: UO dotata di posti letto (1 ogni 100.000 residenti) e funzionalmente coordinata in ambito UADP;

f) psicologia delle dipendenze: composta dalla globalità dei dirigenti psicologi operanti in tutti i SerT. Uno di loro è nominato coordinatore. Funzione di questa UO è la valorizzazione di ogni professionalità psicodiagnostica e psicoterapeutica esistente nel DDP;

g) amministrazione: UO composta da tutto il personale amministrativo del dipartimento; h) doppia diagnosi; i) altre UO il cui bisogno sia rilevato dal Consiglio Dipartimentale.

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2. Il coordinamento di ogni UO è affidato al personale del Dipartimento di profilo professionale pertinente alla funzione dell'UO e con curriculum formativo e professionale specifico attinente al tipo di attività da svolgere.

Art. 8 - Consiglio del Dipartimento 1. Il responsabile del Dipartimento, nello svolgimento della sua attività, si avvale della

collaborazione, della consulenza e del contributo collegiale dei responsabili delle Sezioni dipartimentali, dei responsabili delle UO, dei responsabili degli enti ausiliari iscritti all'Albo e del Volontariato tramite il Consiglio dipartimentale.

2. Il Consiglio è organo collegiale e ne fanno parte il responsabile del Dipartimento, i responsabili delle Sezioni dipartimentali, i referenti delle UO del Dipartimento, i responsabili degli enti ausiliari iscritti all'Albo e del Volontariato.

3. Il parere del Consiglio ha valore consultivo ed è obbligatorio richiederlo per le materie che riguardano l'organizzazione del lavoro e gli indirizzi di spesa del budget.

4. Le riunioni del Consiglio dipartimentale sono verbalizzate. Art. 9 - Svolgimento attività 1. Nell'ambito della programmazione del Dipartimento le attività di prevenzione, cura,

riabilitazione e reinserimento sociale sono garantite dal servizio pubblico sia direttamente, sia attraverso gli enti ausiliari iscritti all'Albo regionale, sia in collegamento con gli enti locali.

Art. 10 - Inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali e collaborazione con gli Enti

Ausiliari ex art.116 DPR 309/90 1. Il responsabile della Sezione dipartimentale autorizza l'inserimento in strutture residenziali e

semiresidenziali. 2. Il direttore del dipartimento, su proposta argomentata del Consiglio Dipartimentale, promuove

convenzioni tra la ASL e gli EEAA insistenti nel territorio di competenza per l'integrazione degli interventi non residenziali, sulla base dei bisogni effettivamente rilevati e delle professionalità effettivamente esistenti nei servizi pubblici e negli EEAA. In virtù di tali convenzioni i DDP possono acquistare dagli enti accreditati anche prestazioni professionali da svolgere nelle sedi dei SerT. Parimenti gli enti accreditati possono acquistare prestazioni specialistiche dai SerT per integrare l'offerta dei programmi riabilitativi residenziali. Per detti interventi, nell'ambito del budget complessivo assegnato al Dipartimento e secondo le attività programmate, il dirigente del Dipartimento individua una quota per ciascuna Sezione dipartimentale.

Art. 11 - Attività distrettuali 1. Le attività della Sezione dipartimentale a livello distrettuale si integrano, secondo la strategia

delle connessioni e con metodologia a rete, con quelle svolte dagli altri servizi socio-sanitari e le altre agenzie sociali e istituzionali presenti nel territorio.

2. In particolare a livello distrettuale, nell'ambito della programmazione dipartimentale, il raccordo e l'integrazione programmatica e operativa, anche attraverso la costituzione di unità operative, in grado di assicurare gli interventi in sede distrettuale, riguardano:

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a) gli interventi preventivi, di riabilitazione e di inclusione sociale, con riferimento altresì all'art. 104 e segg. del DPR n. 309 del 1990, alla medicina scolastica e agli altri servizi socio-sanitari pubblici coinvolti, il mondo del lavoro e il privato sociale, attraverso specifiche convenzioni;

b) gli interventi diagnostico-terapeutici, medico farmacologici sulle tossicodipendenze e le patologie correlate, in collaborazione con presidi e servizi sanitari (di emergenza, specialistici, di medicina generale, medico-infermieristici, ambulatoriali, ospedalieri, domiciliari), secondo quanto previsto dalla vigente normativa;

c) la rilevazione statistico-epidemiologica, la ricerca, la formazione sul fenomeno tossicodipendenze e patologie correlate, attraverso sistemi informativi integrati, validati e validabili scientificamente, in collaborazione con gli altri referenti sociali e istituzionali territoriali, per aspetti di pertinenza;

d) le attività socio-terapeutico-riabilitative a carattere semiresidenziale e residenziale, in rapporto con gli enti ausiliari di cui al dpr n. 309 del 1990;

e) gli interventi socio-assistenziali, delegati dagli enti locali ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché quelli attivati tramite progetti specifici previsti dalla normativa vigente, in rapporto con i diversi soggetti istituzionali e sociali coinvolti;

f) prestazioni socio-sanitarie per tossicodipendenti detenuti, ai sensi dell’art. 96 del Dpr n. 309 del 1990, che prevedono interazioni e connessioni, tramite protocollo d'intesa e convenzioni tra ente locale, AUSL, Direzione penitenziaria, il mondo del lavoro e il privato sociale.

Art. 12 - Pianta organica 1. La pianta organica del Dipartimento e delle Sezioni dipartimentali è costituita dalle dotazioni

organiche dei Servizi per le tossicodipendenze come previste dai provvedimenti regionali attuativi del decreto ministeriale 30.novembre 1990, n. 444 e come accorpate dalle AUSL a seguito della nuova configurazione territoriale di cui alla legge regionale 14 giugno 1994, n. 18 e legge regionale 28 dicembre 2006, n. 39.

2. Per ogni Sezione dipartimentale è istituito un posto di 2° livello dirigenziale del ruolo sanitario del profilo professionale medico, previa trasformazione del corrispettivo posto vacante di 1° livello dirigenziale.

3. Per ogni Sezione dipartimentale, per ogni Ser.T. e per ogni coordinamento dipartimentale di UO è istituito un posto di operatore professionale coordinatore e un posto di assistente sociale coordinatore mediante trasformazione dei posti vacanti del profilo professionale corrispondente.

Art. 13 - Accordi di rete 1. Per le attività di prevenzione, cura, riabilitazione dell'alcolismo, nonché per le connesse attività

di studio, ricerca, documentazione, formazione, informazione e promozione della salute, possono venire stipulati appositi accordi di programma tra AUSL, Aziende ospedaliere ed enti locali, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. All'espletamento delle suddette attività concorrono i diversi servizi delle ASL e delle Aziende ospedaliere di cui al d.m. Sanità 3 agosto 1993 e i soggetti del privato sociale e del volontariato.

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Art. 14 – Obiettivi e finalità delle autorizzazioni e degli accreditamenti.

PARTE SECONDA – AUTORIZZAZIONI ALL’ESERCIZIO

1. Gli enti e le associazioni che effettuano attività di prevenzione, cura e riabilitazione finalizzate

alla protezione e ripristino della salute delle persone relativamente alle dipendenze patologiche, cooperano al raggiungimento degli obiettivi dello Stato e della Regione, in particolare del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, nell’ottica della integrazione sociosanitaria e interistituzionale dei servizi, della pari dignità e della valorizzazione delle specifiche capacità d’intervento, delle potenzialità aggiuntive e delle specificità del privato sociale e dell’auto-aiuto.

2. La Regione Puglia promuove lo sviluppo e salvaguarda l’autonomia e favorisce l'apporto originale dei medesimi attraverso la partecipazione, nelle forme stabilite dalla normativa nazionale e regionale, alla programmazione, alla progettazione, alla verifica ed alla valutazione dei risultati.

3. La Commissione Paritetica Permanente di cui all’art. 2 della Legge Regionale n. 22 del 9.9.1996 è deputata alla concreta attuazione di detti principi e costituisce, ai sensi degli artt. 8 e 20 dell’Atto di Intesa Stato-Regioni del 5 agosto 1999, Autorità competente di secondo livello, responsabile delle procedure di indirizzo, verifica e controllo, uniformi per l’intero territorio regionale in ordine all’autorizzazione al funzionamento ed all’accreditamento.

Art. 15 - Autorizzazione alla realizzazione, Autorizzazione all'esercizio e Albo Regionale degli Enti Ausiliari.

1. Gli enti e le associazioni che erogano sul territorio della Regione Puglia i servizi relativi alle

attività di cui all’art. 14, sia a valenza socio-sanitaria che socio-assistenziale, devono essere autorizzati all'esercizio per i settori di rispettiva appartenenza. I servizi di nuova realizzazione, in conformità a quanto disposto dagli artt. 5 e 7 della L.R. n° 8 del 28/05/2004, devono altresì ottenere preliminarmente l'autorizzazione alla realizzazione secondo le procedure ivi previste. Le autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio sono necessarie per le strutture operanti in regime territoriale (per servizi erogati direttamente sul territorio), ambulatoriale (per servizi erogati presso una struttura attiva in alcune ore della giornata), residenziale (operanti in regime di ricovero per l'intero arco delle 24 ore giornaliere) e semiresidenziale (operanti per almeno 5 giorni alla settimana per almeno 8 ore al giorno).

2. Conformemente a quanto stabilito dall’Atto d’intesa Stato-Regioni del 5 agosto 1999, l’autorizzazione all’esercizio determina l’iscrizione delle sedi operative e/o dei servizi nell’apposito Albo regionale di cui all’Art. 116 del DPR 309/90.

3. L’autorizzazione è parimenti necessaria per l’accesso a qualunque finanziamento pubblico, qualora il beneficio per l’ente gestore venga assegnato in qualunque forma per la realizzazione di progetti o programmi che, anche in via non esclusiva, prevedano l’esecuzione di attività o prestazioni contemplate dalla presente legge.

Art. 16 - Requisiti soggettivi 1. L’autorizzazione è subordinata al possesso, da parte del richiedente :

a. della personalità giuridica di diritto pubblico o privato, ente o società con finalità commerciali, in regola con le norme vigenti;

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b. della qualifica di ONLUS ai sensi del D. Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, o delle qualifiche equiparate, ai sensi dell’art. 10, comma 8, del medesimo decreto, in regola con le norme vigenti;

c. di una delle qualifiche previste dalla normativa vigente in materia di enti senza fini di lucro di diritto privato.

Art. 17 - Requisiti strutturali 1. Ove le attività di cui all’art. 15 richiedano l’utilizzo di immobili, questi devono essere in

possesso dei requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti nazionali, regionali e comunali vigenti in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, ambientale, infortunistica e di prevenzione incendi. Le sedi operative devono essere ubicate in aree di insediamento abitativo o in aree artigianali o rurali e comunque in zona salubre.

2. Le strutture di cui al comma precedente devono garantire i seguenti requisiti minimi necessari per l’esercizio delle specifiche attività e che costituiscono elementi di valutazione. In particolare:

a) le strutture di tipo ambulatoriale devono soddisfare i requisiti previsti per i consultori familiari dal D.P.R. 14 gennaio 1997;

b) le strutture residenziali e semiresidenziali con capacità ricettiva non superiore ad otto posti devono soddisfare i requisiti previsti per le civili abitazioni;

c) le strutture residenziali e semiresidenziali con capacità ricettiva superiore ad otto posti ed inferiore a trenta devono garantire i seguenti requisiti minimi: A- le strutture residenziali devono garantire i seguenti requisiti minimi:

1. camera da letto con non più di otto posti letto ed una superficie minima di mq 4 per ospite;

2. lavanderia e guardaroba adeguati al numero degli ospiti, salvo l'affidamento del servizio di lavanderia all'esterno;

3. nel caso sia prevista la presenza di soggetti minori in trattamento, stanze da letto e locali ad essi riservati;

4. servizi igienici con: wc e lavabi: uno per ogni quattro ospiti o frazione di quattro; docce: una per ogni otto ospiti, o frazione di otto;

5. locali per pranzo e soggiorno: mq 2 per ogni ospite; 6. locali per cucina e dispensa: complessivamente mq. 1 per ogni ospite, salvo il

ricorso a servizi esterni di catering per la preparazione e somministrazione dei pasti;

7. locali e spazi interni ed esterni per attività riabilitative: complessivamente mq 10 per ogni ospite;

8. locali per operatori: complessivamente mq 10. B-Le strutture semiresidenziali devono garantire gli spazi di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7

e 8 del punto A precedente, con un fattore di correzione in riduzione del dieci per cento.

d) Le strutture riabilitative residenziali e semiresidenziali con capacità ricettiva superiore ai trenta posti devono essere organizzate in moduli con le caratteristiche di cui alla lettera c).

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3. Tutti i locali dovranno essere adeguatamente arredati, favorendo anche la personalizzazione dello spazio fisico, compatibilmente con il progetto riabilitativo: in particolare la qualità e la quantità degli arredi devono essere conformi a quanto in uso nelle civili abitazioni; gli arredi devono permettere una buona funzionalità d’uso e buone condizioni di vivibilità.

4. Per gli enti che svolgono servizi che non prevedono l'utilizzazione di immobili non sono richiesti i requisiti di cui al presente articolo, fatti salvi quelli previsti dal comma 1 per la sola eventuale sede dell'ente e/o gli uffici necessari all'organizzazione del servizio.

Art. 18 - Requisiti funzionali 1. Ai fini dell’autorizzazione l’ente richiedente deve anche presentare una chiara descrizione del

programma comprensivo delle prestazioni svolte, e un regolamento, dei quali deve essere fornita copia ed adeguata informazione agli utenti.

2. L’organizzazione interna deve essere svolta in conformità al programma e al regolamento e, oltre al rispetto delle leggi, deve prevedere l’esclusione di ogni forma di coercizione fisica, psichica e morale, garantendo il rispetto dei diritti fondamentali della persona e la volontarietà dell’accesso e della permanenza.

3. Il programma, che deve tener conto delle indicazioni definite in collaborazione con il Dipartimento delle Dipendenze Patologiche competente ed in sintonia con le linee programmatiche della Regione, deve esplicitare :

• i principi ispiratori e la metodologia degli interventi, la definizione delle fasi e dei tempi complessivi di svolgimento, le modalità di relazione con i familiari, la descrizione degli interventi (di tipo medico, psicologico, educativo, lavorativo, sociale) intesi a promuovere uno stato di maturità e di autonomia, le modalità di utilizzo del personale e delle attrezzature, le misure intraprese ai fini della tutela della salute degli utenti;

• la tipologia delle persone alle quali si indirizza l’intervento, con particolare riguardo a quelle con caratteristiche specifiche (es.: minori, soggetti sottoposti a misure alternative alla carcerazione o agli arresti domiciliari o altre tipologie di soggetti che necessitano di una diversificazione e specificità all’interno del progetto,ecc.);

• le modalità di valutazione e verifica degli interventi. 4. Il regolamento interno deve descrivere:

• i diritti e gli obblighi che l’utente assume con l’accettazione del programma di assistenza che deve essere espressamente assentito; nel caso in cui il soggetto sia minorenne, il suo assenso deve essere convalidato da chi esercita la potestà parentale;

• per i servizi residenziali e semiresidenziali le regole di vita comunitaria, con particolare riguardo alle norme comportamentali degli operatori e degli utenti ed al loro eventuale utilizzo nelle attività quotidiane (cucina, pulizia, lavanderia, ecc.).

5. In ogni unità operativa deve essere istituito e tenuto aggiornato per gli eventuali controlli richiesti un registro giornaliero degli utenti, nel quale vanno annotate le assenze temporanee con la relativa motivazione.

6. Gli enti o associazioni devono inoltre prevedere per l’esercizio delle proprie attività : a) la copertura assicurativa, secondo le norme vigenti e la tipologia delle prestazioni e delle

attività svolte, dei rischi da infortuni o danni subiti o provocati dagli ospiti, dal personale, dai volontari;

b) l’utilizzo di una cartella personale degli utenti, i cui dati devono essere tenuti e trattati nel rispetto delle norme vigenti.

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Art. 19 - Personale 1. I servizi che svolgono le attività di cui all’art. 15 devono essere dotati di personale idoneo, in

numero adeguato al programma svolto e comunque non inferiore a due unità. 2. Per ogni servizio deve essere identificato, a cura dell’ente gestore, un responsabile di

programma riabilitativo dotato di titolo di studio accademico in medicina o psicologia o sociologia o in scienze dell’educazione o comunque in area socio-sanitaria. Il responsabile di programma sostituisce e ricopre a tutti gli effetti le funzioni proprie del responsabile sanitario contemplato dagli artt. 13 e 14 della L.R. n° 8 del 28/05/2004.

3. Tale responsabile deve garantire un impegno di servizio per almeno 38 ore settimanali. Il responsabile non può essere sostituito, salvo gravi e documentati motivi, per almeno dodici mesi dalla designazione; in ogni caso deve essere previsto un sostituto con una qualificazione professionale equipollente, eventualmente appartenente ad altro servizio della medesima regione.

4. Il responsabile deve essere affiancato da ulteriori operatori che devono possedere una delle qualifiche professionali previste dal D.M. 30 novembre 1990 n. 444 per i Ser.T., fatto salvo quanto disposto dal comma 9 dell’art. 16 della Legge Regionale n. 22 del 9.9.1996, nonché gli aggiornamenti e le integrazioni derivanti dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di istruzione, titoli di studio e formazione professionale. Per ogni struttura operativa il numero complessivo di personale impegnato non deve essere inferiore a una unità a tempo pieno per ogni dieci utenti, posto che per unità a tempo pieno possa intendersi anche l'impiego di più soggetti in regime di part-time. Qualora il responsabile di programma sia condiviso da più sedi di servizio, uno degli operatori deve essere identificato quale responsabile di sede.

5. In ogni caso deve essere garantita la presenza continuativa di personale per tutta la durata di svolgimento delle attività, potendosi ricorrere anche ad operatori di supporto (privi di specifici titoli di studio) per garantire la continuità della presenza anche negli orari notturni o nei momenti in cui non è prevista attività riabilitativa.

6. Il personale minimo previsto per ciascun servizio deve avere con l’ente gestore un rapporto di lavoro retribuito, secondo le diverse modalità previste dalle normative vigenti e nel rispetto dei contratti di lavoro delle rispettive qualifiche.

7. E’ consentito l’impiego, nella dotazione minima prevista, di personale composto da soggetti che hanno completato con esito positivo un programma di riabilitazione, purché esso sia stato concluso da almeno un anno.

8. Limitatamente ai servizi gestiti dagli enti di cui all’art. 16, lettera b), fino al 50% del personale può avere un rapporto di impegno di tipo volontario, ivi compreso l'espletamento del servizio Civile, purché sia previsto un impegno settimanale di almeno 18 ore e sia garantito, con dichiarazione sottoscritta dall’interessato, un impegno continuativo di servizio di almeno un anno.

9. In ogni caso la presenza del personale, indipendentemente dal rapporto di lavoro, deve essere comprovata con apposita documentazione.

10. Nei medesimi servizi è altresì ammesso, per una quota non eccedente il 25% della dotazione minima, l’impiego di personale in formazione, a condizione che abbia completato almeno il 50% del programma curricolare e garantisca un impegno di servizio di almeno 18 ore settimanali.

11. Per tutto il personale devono essere previsti, a cura dell’ente gestore, momenti di lavoro di équipe e programmi periodici di aggiornamento, di norma effettuati congiuntamente alle analoghe iniziative regionali o aziendali per il settore pubblico.

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Art. 20 - Domanda di autorizzazione 1. La domanda di autorizzazione all'esercizio e di Iscrizione all'Albo di cui all'art. 15, da redigersi

secondo il fac-simile allegato “A” alla presente legge, redatta in duplice copia e sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente o dell’associazione, è indirizzata all'Assessore Regionale alle Politiche della Salute - Settore Assistenza Territoriale e Prevenzione e consegnata al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche (D.D.P.) territorialmente competente che ne restituisce copia con data di ricezione. Le richieste già inoltrate alla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge sono, comunque, acquisite e la relativa istruttoria dovrà essere assicurata secondo le modalità ed i termini stabiliti nella presente legge.

2. Essa deve contenere la seguente documentazione: a. Planimetria dei locali e degli eventuali spazi annessi (verde, ecc…) con indicazione della

relativa utilizzazione; b. Certificato di agibilità con adeguata destinazione d'uso rilasciato dal Sindaco del Comune di

competenza; c. Autorizzazione sanitaria per la preparazione e somministrazione di alimenti, salvo i casi in

cui l'attività svolta non preveda tale tipologia di servizio ovvero lo stesso venga fornito attraverso un catering esterno;

d. Certificato di prevenzione incendi ovvero una relazione tecnica di asseveramento rilasciata da tecnico iscritto all'albo ministeriale ai sensi del Decreto attestante il rispetto dei requisiti minimi di prevenzione incendi;

e. Ogni altro elemento, certificato, autorizzazione, permesso ritenuto opportuno dall'ente gestore al fine di dimostrare il rispetto dei requisiti strutturali previsti dalla normativa ovvero richiesto da normative specifiche inerenti particolari attività svolte nella sede operativa;

f. Autocertificazione attestante gli adempimenti degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in materia di sicurezza sui posti di lavoro e dal D.Lgs. 155/97 e s.m.i. in materia di controllo sulla conservazione, preparazione e somministrazione degli alimenti;

g. Certificazioni da cui si possa avere contezza della natura giuridica dell’Ente; h. Copia dello Statuto; i. Copia dell'ultimo bilancio approvato oppure un prospetto dei mezzi economico-finanziari

dell’attività della sede operativa ovvero, in caso di sede operativa di nuova costituzione, un budget previsionale annuale della attività che si intende svolgere;

j. Organigramma del personale adibito al servizio con allegati i relativi curricula; k. Certificazione inerente alla copertura assicurativa dei rischi da infortuni o danni subiti o

provocati dagli ospiti, dal personale, dai volontari; l. Regolamento interno della sede operativa; m. Modello di rilevazione dei dati e cartella personale dell’utente; n. Relazione informativa dalla quale risultino:

a) l’indicazione del responsabile legale dell’ente e del responsabile della sede operativa e/o del programma riabilitativo;

b) il numero e la tipologia dell’utenza; c) la tipologia delle prestazioni e dei servizi che si intendono erogare;

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d) i programmi relativi alle attività che si intendono svolgere; e) eventuale previsione di interventi a favore di minori e di soggetti sottoposti a misure

alternative alla detenzione o agli arresti domiciliari; Art. 21 – Procedure per l’autorizzazione 1. L'attività istruttoria per l'autorizzazione all'esercizio e per l'iscrizione all'Albo regionale è

espletata dal Dipartimento Dipendenze Patologiche (D.D.P.) territorialmente competente che può eventualmente coinvolgere anche altri Dipartimenti e/o Servizi della ASL e si esplica mediante esame della domanda e della completezza della documentazione di cui al comma 2 del precedente articolo, visita alla struttura, colloqui con il richiedente l'iscrizione.

2. L'attività istruttoria concerne la verifica dei requisiti prescritti dagli articoli da 16 a 19 della presente legge ed attestati dalla documentazione prodotta dal richiedente.

3. Il Direttore generale dell'Azienda Sanitaria Locale, per il tramite del Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda, trasmette la richiesta di autorizzazione all'esercizio della sede operativa per la quale è stata inoltrata la domanda all'Assessorato Regionale alle Politiche della Salute - Settore Assistenza Territoriale e Prevenzione con le risultanze dell'istruttoria. Il termine è sospeso quando sia necessario acquisire documentazione integrativa ai sensi del comma 2 e ricomincia a decorrere dalla data in cui pervengono all'Azienda Unità Sanitaria Locale i documenti o i dati richiesti. La sospensione del termine può essere effettuata una sola volta durante il procedimento.

4. Il Dirigente del Settore Assistenza Territoriale e Prevenzione dell'Assessorato Regionale alle Politiche della Salute, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al precedente comma 3 del presente articolo, determina sull'autorizzazione all'esercizio e sull'iscrizione all’Albo degli Enti Ausiliari, dandone comunicazione all'Ente interessato nonché – per conoscenza – al Sindaco del comune sul cui territorio è ubicata la sede operativa, al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche territorialmente competente e al Direttore Generale della ASL territorialmente competente. Nella determina, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 comma 1 lettera e) della L.R. n° 8 del 28/05/2004, possono essere indicate delle prescrizione cui l'Ente Ausiliario deve attenersi e volte a garantire l'effettivo rispetto dei requisiti minimi previsti nella presente legge.

5. Le Determine Dirigenziali di autorizzazione all'esercizio e di iscrizione all'Albo degli Enti Ausiliari devono contenere le seguenti indicazioni:

● i dati anagrafici del soggetto richiedente nel caso lo stesso sia persona fisica, ovvero la ragione sociale o la denominazione dell'Ente e il nominativo del rappresentante legale negli altri casi;

● la sede legale del soggetto richiedente;

● la sede operativa autorizzata con la determina con esatta individuazione dell'ubicazione e della denominazione;

● il numero di posti e la tipologia di prestazioni autorizzati: eventualmente evidenziando riguardo a tali elementi la loro suddivisione in differenti moduli operativi e/o servizi;

● la tipologia di soggetti cui i servizi sono rivolti ed eventuali riserve di posti per determinate categorie di possibili beneficiari.

● eventuali prescrizioni volte a garantire l'effettivo rispetto dei requisiti minimi previsti;

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● il nominativo ed il titolo di studio del responsabile del programma riabilitativo e, se diverso, del responsabile della sede.

6. Trascorso il termine complessivo di 150 giorni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, tenuto conto della eventuale sospensione dei termini ai sensi del comma 3 del presente articolo, in caso di silenzio da parte del competente Dirigente dell'Assessorato Regionale alle Politiche della Salute, l’autorizzazione all'esercizio si intende rilasciata unitamente all'iscrizione all'Albo degli Enti Ausiliari.

7. Trascorso il termine complessivo di 150 giorni dalla data di presentazione al Comune competente per territorio della domanda di autorizzazione alla realizzazione di nuove sedi e/o servizi di cui all'art. 15 della presente legge, in caso di silenzio da parte dell'autorità competente, l'autorizzazione si intende concessa.

8. Contro il diniego alla autorizzazione, oltre all'istanza di riesame secondo quanto contemplato all'art. 9 della L.R. n° 8 del 28/05/2004, è ammesso ricorso agli organi giurisdizionali secondo le disposizioni vigenti.

Art. 22 – Rinvii e norme transitorie e finali in materia di autorizzazioni 1. Per il personale già in servizio, alla data della presente legge, con funzioni di responsabile o di

operatore, presso le strutture già iscritte agli Albi regionali di cui all’art. 116 del D.P.R. n 309 del 1990, restano valide, ai fini della valutazione di idoneità dei requisiti professionali di cui all’art. 19 e per il solo territorio regionale ove insiste la struttura, le norme stabilite dalla Legge Regionale n. 22 del 9/9/1996.

2. Gli enti già iscritti all'Albo della Regione Puglia di cui all’art. 116 del D.P.R. n 309 del 1990, sono considerati automaticamente autorizzati per i servizi e le sedi per cui hanno già ottenuto la delibera di iscrizione alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nel caso di diniego dell'autorizzazione o nel caso la stessa contenga delle prescrizioni ai sensi dell'art. 21 comma 4 della presente legge, l'Ente Ausiliario può presentare a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'atto medesimo le proprie controdeduzioni mediante istanza di riesame. La Regione decide sull'istanza sentito il Dipartimento Dipendenze Patologiche dell'Azienda USL competente per territorio nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della stessa.

4. In materia di decadenza dell'autorizzazione, trovano applicazione per quanto compatibili le previsioni di cui all'art. 10 della L.R. n° 8 del 28/05/2004.

5. In materia di obblighi del rappresentante legale, trovano applicazione per quanto compatibili le previsioni di cui all'art. 12 della L.R. n° 8 del 28/05/2004.

6. In materia di sanzioni, trovano applicazione per quanto compatibili le previsioni di cui agli artt. 15 e 16 della L.R. n° 8 del 28/05/2004, fermo restando che l'accertamento delle violazioni deve essere effettuato dal Dipartimento Dipendenze Patologiche della Azienda USL territorialmente competente.

7. In materia di registro delle strutture autorizzate, trovano applicazione per quanto compatibili le previsioni di cui all'art. 17 della L.R. n° 8 del 28/05/2004.

8. In materia di verifica periodica e vigilanza, trovano applicazione per quanto compatibili le previsioni di cui all'art. 18 della L.R. n° 8 del 28/05/2004, fermo restando che le procedure devono essere effettuate dal Dipartimento Dipendenze Patologiche della Azienda USL territorialmente competente.

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1. L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto e a carico del servizio sanitario. Le strutture ed i servizi autorizzati in esercizio ai sensi degli articoli precedenti e che intendano erogare prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale all'interno dei vincoli della programmazione sanitaria regionale, devono ottenere preventivamente l'accreditamento istituzionale. L'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale.

PARTE TERZA - ACCREDITAMENTI Art. 23 – Requisiti generali

2. L'accreditamento, nell'ambito della programmazione regionale, è titolo necessario per l'instaurazione dei rapporti di cui all'articolo 8-quinquies del D. Lgs.30/12/1992 n° 502, esso costituisce pertanto requisito preliminare per l’instaurazione di rapporti contrattuali ed economici fra i soggetti gestori e le aziende dei servizi sanitari regionali, relativamente all’acquisto delle prestazioni, pur non impegnando le aziende alla instaurazione degli stessi.

3. Possono accedere all'accreditamento istituzionale tutte le strutture ed i servizi di prevenzione cura e riabilitazione contemplati nella presente legge e subordinatamente al possesso dei requisiti e delle condizioni previsti. I soggetti accreditati erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto del Servizio sanitario regionale nell'ambito dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), nonché degli eventuali livelli aggiuntivi previsti dalla Regione. Le funzioni amministrative concernenti l'accreditamento sono svolte dal Dirigente del Settore Assistenza Territoriale e Prevenzione dell'Assessorato Regionale alle Politiche della Salute.

4. Per accedere all’accreditamento, i soggetti gestori devono predisporre una struttura organizzativa in cui: a) per ogni attività proposta è previsto il consenso libero ed informato; b) si lavora in rete con le strutture del territorio; c) si prevede l’apertura e l’aggiornamento di una cartella individuale che riporta tutte le

informazioni utili e significative riguardanti l’utente; d) si prevede, in accordo con il Ser.T. territorialmente competente, un follow-up sugli esiti del

trattamento a tempi ed intervalli congrui con la storia ed il percorso soggettivo della persona;

e) si realizza una documentata attività di miglioramento della qualità del servizio; f) si prevede un regolamento interno in cui sono descritti i diritti e gli obblighi che l’utente

assume con l’accettazione del programma di assistenza, le regole di vita comunitaria con particolare riguardo alle norme comportamentali degli operatori e degli utenti e al loro eventuale utilizzo nelle attività quotidiane e nella tutela degli aspetti igienicosanitari;

g) si tiene aggiornato un registro giornaliero degli utenti; h) viene descritto il programma offerto in un documento che esplicita i principi ispiratori, la

metodologia degli interventi, la definizione delle fasi e dei tempi complessivi di svolgimento, la descrizione delle prestazioni svolte, la definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti, le modalità di relazione con i familiari, le misure intraprese ai fini della tutela della salute degli utenti, le modalità di valutazione e verifica degli interventi;

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i) si rende disponibile a chi ne fosse interessato il programma che deve essere consegnato all’utente ed al committente;

j) rispetto al programma di trattamento individualizzato, viene assicurata:

● la verifica periodica;

● il coinvolgimento dell’utente e di tutti i componenti dell’équipe nelle fasi di definizione e di verifica;

● la modifica in base all’emergere in itinere di nuovi elementi;

● le sintesi scritte degli esiti delle verifiche da rendere disponibili ai diversi soggetti coinvolti.

5. Per accedere all’accreditamento, i soggetti gestori devono inoltre predisporre un documento di sintesi che, compatibilmente con le caratteristiche dell'attività svolta, descriva gli elementi di cui alla sezione A del Regolamento Regionale n° 3 del 13 gennaio 2005 relativamente:

● alla politica (obiettivi ed attività);

● alla gestione delle risorse umane, strutturali e tecnologiche;

● alla gestione, valutazione e miglioramento della qualità degli interventi. 6. Fermo restando il rispetto dei requisiti minimi di personale previsti dall'art. 19, limitatamente ai

servizi gestiti dagli enti di cui all’art. 16, lettera b), fino al 25% del personale può avere un rapporto di impegno di tipo volontario, ivi compreso l'espletamento del servizio Civile, purché sia previsto un impegno settimanale di almeno 18 ore e sia garantito, con dichiarazione sottoscritta dall’interessato, un impegno continuativo di servizio di almeno un anno. In ogni caso in tutti i servizi e le strutture accreditate è necessario che il responsabile del programma sia affiancato da almeno un altro operatore full time dotato dei titoli di cui all'art. 19 comma 4. Inoltre nelle strutture residenziali è necessaria la presenza di almeno due operatori di supporto full time al fine di garantire la continuità della presenza assistenziale nell'intero arco delle 24 ore giornaliere.

7. Condizioni essenziali per l'accreditamento sono: ● il possesso dei requisiti generali e specifici concernenti la struttura, le tecnologie e

l'organizzazione del servizio; ● l'accettazione del sistema di pagamento a prestazione nel rispetto del volume

massimo di prestazioni e del corrispondente corrispettivo fissato a livello regionale e di singole Unità sanitarie locali e dei criteri fissati dalla Regione a norma dell'articolo 8-quinquies, comma 1, lettera d), del D. Lgs. 30/12/1992 n° 502;

● la funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale relativamente al fabbisogno assistenziale e verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti in caso di accreditamento provvisorio di cui all'articolo 8-quater, comma 7, del D. Lgs. 30/12/1992 n° 502;

● la rispondenza della struttura, della funzione o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'articolo 23 della L.R. 28/05/2004 n° 8.

Art. 24 - Rapporti tra soggetti accreditati ed ente pubblico. 1. La Giunta regionale, con l'ausilio della Commissione Paritetica Permanente di cui all’art. 2 della

Legge Regionale n. 22 del 9.9.1996, disciplina i rapporti di cui all'articolo 8-quinquies del D.

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Lgs. 30/12/1992 n° 502 mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità, delle tipologie di prestazioni da erogare, delle tariffe e le modalità delle verifiche e dei controlli rispetto alla qualità delle prestazioni erogate.

2. La Giunta regionale, con l'ausilio della Commissione Paritetica Permanente di cui all’art. 2 della Legge Regionale n. 22 del 9.9.1996, provvede alla definizione degli indirizzi per la formulazione dei piani annuali preventivi di attività, con l'indicazione delle funzioni e delle attività da potenziare e da depotenziare nel rispetto della programmazione regionale, compatibilmente con le risorse finanziarie, e dei criteri per l'individuazione dei soggetti erogatori, tra quelli accreditati, con i quali stipulare i contratti.

3. La Regione e le Aziende USL definiscono accordi con le Aziende sanitarie e stipulano contratti con le strutture ed i servizi acceditati anche mediante intese con le relative organizzazioni rappresentative a livello regionale.

4. La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende USL a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 8-quinquies del del D. Lgs. 30/12/1992 n° 502.

5. La Giunta Regionale, con l'ausilio della Commissione Paritetica Permanente di cui all’art. 2 della Legge Regionale n. 22 del 9.9.1996, provvede alla definizione degli ulteriori requisiti di qualificazione per l'accreditamento previsti dall'art. 23 della L.R. 28/05/2004 n° 8.

Art. 25 – Aree e tipologie dei servizi accreditabili 1. Al fine dell’accreditamento i servizi offerti dai soggetti gestori devono essere organizzati

tenendo conto delle seguenti aree di prestazione nelle quali sono ricomprese le strutture di riabilitazione e le strutture educativo assistenziali contemplate dalla L.R. 8/2004, in base al programma di intervento predisposto:

• Area pedagogica-riabilitativa: Servizio pedagogico riabilitativo residenziale o semiresidenziale.

• Area terapeutica-riabilitativa: Servizio terapeutico riabilitativo residenziale o semiresidenziale.

• Area specialistica residenziale: Servizio specialistico residenziale o semiresidenziale per la comorbilità

psichiatrica; Servizio specialistico per persone dipendenti da sostanze d’abuso in gestazione o

con figli minori; Servizio specialistico per particolari tipologie di persone dipendenti.

• Area Accoglienza, servizi intermedi a bassa soglia di accesso: Servizio intermedio residenziale o semiresidenziale a bassa soglia d’accesso; Unità di strada; Servizi ambulatoriali territoriali per le dipendenze patologiche; Servizi territoriali per la prevenzione delle dipendenze; Servizi relativi a programmi di rete di cui all’art. 38 comma 2.

• Area Multidisciplinare Integrata:

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Servizi residenziali o semiresidenziali di disintossicazione, diagnosi ed orientamento.

Art. 26 – Area Pedagogico-riabilitativa, servizi residenziali e semiresidenziali 1. Il servizio pedagogico-riabilitativo offre ad utenti che non assumono sostanze d’abuso e non

hanno in corso trattamenti farmacologici specifici per la dipendenza da sostanze d’abuso, metodologie di tipo pedagogico con finalità esplicitamente descritte nel programma, con la possibilità di coinvolgimento del nucleo familiare.

2. Il servizio pedagogico-riabilitativo, previo accordo con il Ser.T, può prevedere anche l’offerta di moduli di accoglienza per utenti in trattamento farmacologico sostitutivo in via di risoluzione.

3. Il servizio pedagogico-riabilitativo si pone come obiettivo centrale di recuperare l’autonomia, di ripristinare la capacità di integrazione sociale, di favorire la socializzazione e di migliorare la vita di relazione dell’utente anche attraverso la condivisione della vita comunitaria e/o lo svolgimento di una attività lavorativa.

4. Il programma pedagogico/riabilitativo personalizzato ha una soglia di accesso medio-alta ed una durata non superiore a 30 mesi, fermo restando che la personalizzazione del programma può determinare un percorso personale del singolo utente anche più lungo. In tal caso, il prolungamento del percorso individuale deve essere adeguatamente motivato e sottoposto all'approvazione del Ser.T. inviante.

5. Il servizio pedagogico-riabilitativo ospita di norma da un minimo di 8 ad un massimo di 30 utenti e deve garantire i seguenti servizi e prestazioni: valutazione psico-sociale e diagnostica multidisciplinare effettuata dal personale del

Ser.T con gli operatori della struttura; attuazione di un programma personalizzato di durata definita dal soggetto gestore in

accordo con l’utente ed il Ser.T di riferimento; interventi pedagogici anche basati sull’auto-aiuto, su attività espressivo-ricreative, sul

coinvolgimento della sfera familiare, sull'esplorazione del sé, sull'acquisizione di abilità relazionali, ecc.;

monitoraggio delle condizioni psicofisiche dell’utente ed eventuali modifiche ed interventi di miglioramento del programma ove necessario e sempre in accordo con il Ser.T di riferimento;

supporto psicologico, individuale e/o di gruppo, solo se indicato; assistenza medica di base per le problematiche sanitarie che si possono manifestare nel

periodo di permanenza nella struttura e per le eventuali terapie farmacologiche; somministrazione pasti; assistenza notturna non specialistica da garantire anche con volontari (solo per le sedi

residenziali). 6. Il servizio pedagogico-riabilitativo deve garantire la presenza di un responsabile di programma

(impegno di servizio per almeno 38 ore settimanali) e l'impiego di ulteriori figure professionali in possesso dei requisiti previsti dall'art. 19 comma 4, tali da assicurare complessivamente (incluso il responsabile) 228 minuti settimanali per ogni posto accreditato nelle strutture residenziali e tali da assicurare complessivamente 152 minuti settimanali per ogni posto accreditato nelle strutture semiresidenziali. In base al programma realizzato dal servizio, l'èquipe può essere integrata da ulteriori operatori dotati di specifiche competenze.

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7. Ai servizi pedagogici riabilitativi, viene riconosciuta una tariffa pro-die pro-capite determinata sulla base dello schema di calcolo di cui all'allegato B. Per i pazienti affetti da gravi patologie sanitarie o disabilità fisiche e sensoriali, le tariffe possono essere incrementate del 30% sulla base di specifico accordo con il Ser.T. inviante. La tariffa viene corrisposta solo per i periodi di effettiva presenza nella sede operativa. Per periodi di assenza temporanea del soggetto dalla sede operativa, se tempestivamente comunicati al Ser.T. di competenza, viene riconosciuta una quota della tariffa pari al 30%.

Art. 27 – Area Terapeutico-riabilitativa, servizi residenziali e semiresidenziali 1. Il servizio terapeutico-riabilitativo si colloca nella rete dei servizi socio-sanitari per l'attuazione

di programmi personalizzati nei confronti di utenti con problematiche di dipendenza patologica da sostanze da abuso lecite, illecite e/o da comportamenti. Gli utenti di tali servizi, se ritenuti idonei, possono essere sottoposti a trattamenti farmacologici specifici per la loro dipendenza ed i problemi ad essa correlati. Il programma terapeutico e di riabilitazione, se necessario, può essere esteso al nucleo familiare.

2. Il servizio terapeutico-riabilitativo si pone come obiettivo centrale di recuperare l’autonomia, di ripristinare la capacità di integrazione sociale, di favorire la socializzazione e di migliorare la vita di relazione dell’utente attraverso la partecipazione alle proposte terapeutiche individuali e/o di gruppo, la condivisione della vita comunitaria e/o lo svolgimento di una attività lavorativa.

3. Il programma terapeutico personalizzato ha una soglia di accesso medio-alta ed ha una durata non superiore a 18 mesi, fermo restando che la personalizzazione del programma può determinare un percorso personale del singolo utente anche più lungo. In tal caso, il prolungamento del percorso individuale deve essere adeguatamente motivato e sottoposto all'approvazione del Ser.T. inviante.

4. Il servizio terapeutico-riabilitativo ospita da un minimo 8 ad un massimo di 30 utenti e deve garantire i seguenti servizi e prestazioni: valutazione psico-sociale e diagnostica multidisciplinare eventualmente effettuata dal

personale del Ser.T con gli operatori della struttura; attuazione di un programma personalizzato di durata definita dal soggetto gestore in

accordo con l’utente ed il Ser.T di riferimento; monitoraggio delle condizioni psicofisiche dell’utente ed eventuali modifiche ed

interventi di miglioramento del programma terapeutico, ove necessario; supporto psicologico, individuale e/o di gruppo, effettuato in maniera continuativa; attività di psicoterapia strutturata, individuale e di gruppo con cadenza adeguata alle

necessità; gestione delle problematiche mediche generali adeguata alla tipologia e gravità dei

singoli pazienti; somministrazione pasti; assistenza notturna non specialistica da garantire anche con volontari (solo per le sedi

residenziali). 5. Il servizio terapeutico-riabilitativo deve garantire la presenza di un responsabile di programma

(impegno di servizio per almeno 38 ore settimanali) e l'impiego di ulteriori figure professionali in possesso dei requisiti previsti dall'art. 19 comma 4, tali da assicurare complessivamente (incluso il responsabile) 304 minuti settimanali per ogni posto accreditato nelle strutture residenziali e tali da assicurare complessivamente 228 minuti settimanali per ogni posto

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accreditato nelle strutture semiresidenziali. Il servizio deve inoltre garantire la presenza stabile di uno psichiatra o di uno psicoterapeuta per un minimo di 3 ore a settimana, eventualmente già facente parte dell'organico del servizio. In base al programma realizzato dal servizio, l'èquipe può essere integrata da ulteriori operatori dotati di specifiche competenze.

6. Ai servizi terapeutico riabilitativi, viene riconosciuta una tariffa pro-die pro-capite determinata sulla base dello schema di calcolo di cui all'allegato B. Per i pazienti affetti da gravi patologie sanitarie o disabilità fisiche e sensoriali, le tariffe possono essere incrementate del 30% sulla base di specifico accordo con il Ser.T. inviante. La tariffa viene corrisposta solo per i periodi di effettiva presenza nella sede operativa. Per periodi di assenza temporanea del soggetto dalla sede operativa, se tempestivamente comunicati al Ser.T. di competenza, viene riconosciuta una quota della tariffa pari al 30%.

Art. 28 – Area Specialistica, servizi residenziali e semiresidenziali per la comorbilità

psichiatrica. 1. Il servizio specialistico comorbilità psichiatrica offre proposte terapeutiche e riabilitative

individuali e di gruppo dettagliatamente descritte nel programma riabilitativo con possibilità di estensione al nucleo familiare dell’utente. Gli utenti affetti da disturbo da uso di sostanze e contemporanea presenza di una patologia psichiatrica rilevante (disturbo comorbile o doppia diagnosi), sono inviati presso la sede operativa dai SerT di residenza previa formulazione o conferma della diagnosi psichiatrica effettuata dal Servizio di salute mentale di residenza e della formulazione congiunta da parte del D.D.P. e del D.S.M. (Dipartimento di Salute Mentale) del progetto terapeutico personalizzato.

2. Il servizio specialistico comorbilità psichiatrica ha l’obiettivo di recuperare l’autonomia, di ripristinare la capacità di integrazione sociale, di favorire la socializzazione e di migliorare la vita di relazione dell’utente ed il raggiungimento di un adeguato compenso rispetto alle condizioni psicopatologiche attraverso la partecipazione alle proposte terapeutiche individuali e/o di gruppo, la condivisione della vita comunitaria e/o lo svolgimento di una attività lavorativa.

3. La durata del programma può essere variabile e ripetibile: nelle fasi di remissione dei sintomi si può avere la dimissione, con una ripresa in carico durante le acuzie. In ogni caso sia le dimissioni che eventuali riprese in carico dovranno essere concordate con i D.D.P. e i D.S.M..

4. Il servizio specialistico comorbilità psichiatrica ha una soglia di accesso alta. 5. Il servizio specialistico comorbilità psichiatrica ospita di norma da un minimo di 8 ad un

massimo di 12 utenti. Oltre ai requisiti strutturali di cui all'art. 17, il servizio specialistico comorbilità psichiatrica deve inoltre garantire: camere da letto con non più di tre posti; un locale ambulatorio/infermeria con attrezzature idonee alla conservazione dei farmaci; una stanza per colloqui individuali e/o terapie di gruppo.

6. Il servizio specialistico comorbilità psichiatrica deve garantire i seguenti servizi e prestazioni:

• valutazione psico-sociale e diagnostica multidisciplinare effettuata dal personale del Ser.T.; la persona è inviata dal SerT di residenza previa formulazione o conferma della diagnosi psichiatrica e del progetto terapeutico personalizzato effettuata dal Servizio di salute mentale di residenza; per la migliore riuscita della presa in carico, potranno essere previsti anche interventi offerti dal Sert e/o dal Servizio di salute mentale del territorio in cui insiste la struttura;

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• attuazione di un programma terapeutico e/o pedagogico dettagliatamente descritto e personalizzato rispetto alle modalità di realizzazione del trattamento di durata definita dal soggetto gestore in accordo con l’utente ed il Ser.T di riferimento;

• monitoraggio delle condizioni psicofisiche dell’utente ed eventuali modifiche ed interventi di miglioramento del programma terapeutico, ove necessario;

• supporto psicologico, individuale e/o di gruppo;

• attività di psicoterapia strutturata, individuale e di gruppo con cadenza adeguata alle necessità, se indicata;

• gestione delle problematiche mediche generali e specialistiche;

• somministrazione pasti;

• assistenza notturna (solo nel residenziale). 7. Il servizio specialistico comorbilità psichiatrica deve garantire la presenza di un responsabile di

programma (impegno di servizio per almeno 38 ore settimanali) in possesso dei requisiti previsti dall'art. 19 e delle seguenti figure professionali:

psicologo o medico o pedagogista o sociologo o assistente sociale o educatore professionale: minimo 380 minuti settimanali per ogni posto accreditato nelle strutture residenziali e minimo 285 minuti settimanali per ogni posto accreditato nelle strutture semiresidenziali, per il raggiungimento di tale requisito si conteggia anche l'orario di servizio del responsabile di programma;

operatore di supporto o animatore: minimo 190 minuti settimanali per ogni posto accreditato nelle strutture residenziali e minimo 120 minuti settimanali per ogni posto accreditato nelle strutture semiresidenziali;

Medico psichiatra: minimo 50 minuti settimanali per ogni posto accreditato, eventualmente già facente parte dell'organico del servizio;

Psicoterapeuta: minimo 50 minuti settimanali per ogni posto accreditato, eventualmente già facente parte dell'organico del servizio ;

In base al programma realizzato dal servizio, l'èquipe può essere integrata da ulteriori operatori dotati di specifiche competenze.

8. I D.D.P. e i D.S.M. di ogni Azienda U.S.L. provvedono annualmente a definire un budget da gestire interdipartimentalmente, adottando procedure che assicurino una presa in carico congiunta dell’utente e degli oneri relativi ai costi dei servizi e delle prestazioni presso le strutture accreditate di cui al presente articolo, fermo restando che i rapporti con le strutture accreditate sono gestiti esclusivamente dal Ser.T. di riferimento.

9. Ai servizi specialistici residenziali comorbilità psichiatrica viene riconosciuta una tariffa pro-die pro-capite determinata sulla base dello schema di calcolo di cui all'allegato B. Per i pazienti affetti da gravi patologie sanitarie o disabilità fisiche e sensoriali, le tariffe possono essere incrementate del 30% sulla base di specifico accordo con il Ser.T. inviante. La tariffa viene corrisposta solo per i periodi di effettiva presenza nella sede operativa. Per periodi di assenza temporanea del soggetto dalla sede operativa, se tempestivamente comunicati al Ser.T. di competenza, viene riconosciuta una quota della tariffa pari al 30%.

Art. 29 – Area Specialistica, servizi residenziali “madre-bambino” per donne dipendenti da

sostanze d’abuso con figli minori o in attesa di un figlio.

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1. Il servizio specialistico residenziale madre-bambino è una struttura che offre a utenti dipendenti da sostanze d’abuso con figli minori fino all'età di 10 anni o in attesa di un figlio, programmi di superamento della tossicodipendenza unitamente ad interventi volti all’apprendimento e consolidamento del ruolo genitoriale.

2. Il servizio specialistico residenziale per persone dipendenti da sostanze d’abuso con figli minori ha l’obiettivo di recuperare l’autonomia, di ripristinare la capacità di relazione sociale, di favorire la socializzazione e la vita di relazione dell’utente attraverso la partecipazione alle proposte terapeutiche individuali e/o di gruppo, la condivisione della vita comunitaria ed eventualmente lo svolgimento di una attività lavorativa. Inoltre ha l’obiettivo di effettuare interventi sulla genitorialità e di offrire un ambiente educativo adeguato per il minore che favorisca la socializzazione nei contesti educativi del territorio. Collabora con i servizi sociali territoriali preposti alle funzioni di tutela e vigilanza dell’infanzia e dell’età evolutiva e con le autorità giudiziarie competenti.

3. Il programma ha una soglia di accesso medio-alta e deve avere una durata non superiore a 36 mesi, fermo restando che la personalizzazione del programma può determinare un percorso personale della singola utente anche più lungo. In tal caso, il prolungamento del percorso individuale deve essere adeguatamente motivato e sottoposto all'approvazione del Ser.T. inviante.

4. Il servizio specialistico residenziale madre-bambino ospita da 10 a 20 utenti compresi i minori. Oltre ai requisiti strutturali di cui all'art. 17, il servizio specialistico residenziale per persone dipendenti da sostanze d’abuso con figli minori deve garantire:

• camere da letto per un massimo di 2 posti letto, esclusi i figli;

• arredi ed attrezzature idonee alla cura del minore;

• locali dedicati alle attività ludiche ed educative dei minori. 5. Il servizio specialistico residenziale madre-bambino deve garantire i seguenti servizi e

prestazioni:

• valutazione psico-sociale e diagnostica multidisciplinare effettuata dal personale del Ser.T con gli operatori della struttura;

• attuazione di un programma terapeutico e/o pedagogico dettagliatamente descritto e personalizzato rispetto agli obiettivi e alle modalità di realizzazione del trattamento; in tale programma dovrà trovare un particolare spazio l’intervento rispetto alla funzione genitoriale, ai rapporti di coppia e con la famiglia di origine;

• monitoraggio delle condizioni psicofisiche della madre e del bambino;

• supporto psicologico, individuali e/o di gruppo della madre e del bambino;

• attività di psicoterapia strutturata individuale e o di gruppo per la madre;

• gestione delle problematiche mediche generali e specialistiche della madre e del bambino;

• somministrazione pasti;

• eventuale supporto farmacologico con relativo monitoraggio della madre e del bambino;

• interventi volti all’apprendimento e al consolidamento del ruolo genitoriale;

• interventi socio-educativi che garantiscano la presa in carico del minore favorendo la socializzazione nei contesti educativi del territorio;

• attuazione degli interventi previsti in materia di tutela dei minori;

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• assistenza notturna. 6. La struttura specialistica residenziale madre-bambino deve garantire la presenza di un

responsabile di programma (impegno di servizio per almeno 38 ore settimanali) in possesso dei requisiti previsti dall'art. 19 e delle seguenti figure professionali:

psicologo o medico o pedagogista o sociologo o assistente sociale o educatore professionale: minimo 228 minuti settimanali per ogni posto accreditato, per il raggiungimento di tale requisito si conteggia anche l'orario di servizio del responsabile di programma;

operatore di supporto o animatore: minimo 228 minuti settimanali per ogni posto accreditato;

Psicologo: minimo 6 ore a settimana, eventualmente già facente parte dell'organico del servizio;

Psicoterapeuta: minimo 6 ore a settimana, eventualmente già facente parte dell'organico del servizio;

Pediatra: minimo 30 minuti a settimana per ogni ospite minore presente, eventualmente già facente parte dell'organico del servizio.

7. Ai servizi specialistici residenziali madre-bambino viene riconosciuta una tariffa pro-die pro-capite determinata sulla base dello schema di calcolo di cui all'allegato B. Per i pazienti affetti da gravi patologie sanitarie (HIV, malattie invalidanti, disabilità fisiche e sensoriali, ecc.), le tariffe sono incrementate del 30%.%. La tariffa viene corrisposta solo per i periodi di effettiva presenza nella sede operativa. Per periodi di assenza temporanea del soggetto dalla sede operativa, se tempestivamente comunicati al Ser.T. di competenza, viene riconosciuta una quota della tariffa pari al 30%.

8. Ai minori accolti nelle strutture di cui al presente articolo, si applicano le norme inerenti i servizi sociali a loro dedicati se ed in quanto compatibili con le previsioni di cui alla presente legge.

Art. 30 – Area Specialistica, servizi residenziali e semiresidenziali per particolari tipologie di

persone dipendenti. 1. Il servizio specialistico per particolari tipologie di persone dipendenti offre interventi terapeutici

e riabilitativi individuali e di gruppo, personalizzati, con monitoraggio delle condizioni psicofisiche dell’utente che, avendo sviluppato dipendenza da comportamenti o da specifiche sostanze (ad esempio alcool, cocaina, ecc.), presentino caratteristiche soggettive tali da rendere necessario un trattamento particolarmente mirato ed esclusivo.

2. La struttura residenziale per particolari tipologie di persone dipendenti è organizzata per svolgere progetti caratterizzati da attività riabilitative anche attraverso il coinvolgimento del nucleo familiare dell’utente. Gli utenti partecipano inoltre in modo attivo alla vita del Centro svolgendo attività quotidiane di cura del Centro (come cucina, pulizia ed attività varie assumendosi piccole responsabilità per la gestione di tali mansioni).

3. Il servizio specialistico per particolari tipologie di persone dipendenti si pone come obiettivo centrale il recupero dell’autonomia, il ripristino delle capacità di integrazione sociale (intendendo gli aspetti non solo relazionali, ma anche lavorativi, di autonoma economica), il favorire la socializzazione ed il miglioramento della vita di relazione dell’utente, attraverso la partecipazione alle proposte terapeutiche individuali e di gruppo e la condivisione della vita comunitaria. Questi obiettivi richiedono l’utilizzo di interventi complessi e di natura sociale sanitaria, psicologica ed educativa e dunque una gamma di servizi diversificati che si ottengono con l’alta integrazione fra pubblico e privato sociale.

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4. Il servizio specialistico per particolari tipologie di persone dipendenti ha una soglia di accesso media-alta ed ha una durata massima di 18 mesi, fermo restando che la personalizzazione del programma può determinare un percorso personale del singolo utente anche più lungo. In tal caso, il prolungamento del percorso individuale deve essere adeguatamente motivato e sottoposto all'approvazione del Ser.T. inviante.

5. Il servizio specialistico per particolari tipologie di persone dipendenti ospita da un minimo di 8 ad un massimo di 16 utenti e deve garantire i seguenti servizi e prestazioni:

• valutazione psico-sociale e diagnostica multidisciplinare eventualmente effettuata dal personale del Ser.T con gli operatori della struttura;

• attuazione di un programma terapeutico predefinito e personalizzato concordato dall’équipe terapeutica della sede con l’utente e con i servizi invianti;

• monitoraggio delle condizioni psicofisiche dell’utente ed eventuali modifiche ed interventi di miglioramento del programma terapeutico, ove necessario;

• supporto psicologico individuale e/o di gruppo effettuati in maniera continuativa;

• attività di psicoterapia strutturata individuale e o di gruppo;

• gestione delle problematiche mediche generali adeguate alla tipologia e gravità delle problematiche dei singoli pazienti;

• gestione delle problematiche specialistiche (di tipo medico e non) anche con ricorso a trattamenti farmacologici e relativo monitoraggio;

• somministrazione pasti;

• assistenza notturna. 6. Il servizio specialistico per particolari tipologie di persone dipendenti deve garantire la presenza

di un responsabile di programma (impegno di servizio per almeno 38 ore settimanali) in possesso dei requisiti previsti dall'art. 19 e delle seguenti figure professionali:

psicologo o medico o pedagogista o sociologo o assistente sociale o educatore professionale: minimo 228 minuti settimanali per ogni posto accreditato in regime residenziale e minimo 152 minuti settimanali per ogni posto accreditato in regime semiresidenziale, per il raggiungimento di tale requisito si conteggia anche l'orario di servizio del responsabile di programma;

operatore di supporto o animatore: minimo 228 minuti settimanali per ogni posto accreditato in regime residenziale e minimo 152 minuti settimanali per ogni posto accreditato in regime semiresidenziale;

Psicologo: minimo 6 ore a settimana, eventualmente già facente parte dell'organico del servizio;

Psicoterapeuta: minimo 6 ore a settimana, eventualmente già facente parte dell'organico del servizio;

Medico o Psichiatra: minimo 30 minuti a settimana per ogni ospite presente, eventualmente già facente parte dell'organico del servizio.

7. Ai servizi specialistici per particolari tipologie di persone dipendenti, viene riconosciuta una tariffa pro-die pro-capite determinata sulla base dello schema di calcolo di cui all'allegato B. Per i pazienti affetti da gravi patologie sanitarie (HIV, malattie invalidanti, disabilità fisiche e sensoriali, ecc.), le tariffe sono incrementate del 30%. La tariffa viene corrisposta solo per i periodi di effettiva presenza nella sede operativa. Per periodi di assenza temporanea del soggetto dalla sede operativa, se tempestivamente comunicati al Ser.T. di competenza, viene riconosciuta una quota della tariffa pari al 30%.

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Art. 31 – Area Accoglienza, servizi intermedi a bassa soglia residenziali e semiresidenziali. 1. Il servizio intermedio residenziale e semiresidenziale a bassa soglia d’accesso è una struttura

che offre un’accoglienza non selezionata a consumatori attivi di sostanze d'abuso in condizioni di forte disagio psico-fisico-sociale, indipendentemente dalla loro decisione di accettare nell’immediato un programma di superamento della tossicodipendenza.

2. Il servizio intermedio a bassa soglia d’accesso per consumatori attivi di sostanze ha come obiettivo centrale quello di garantire una «sosta protetta» dai rischi della strada per evitare il progressivo deterioramento delle condizioni di vita e delle situazioni di emarginazione, per ridurre i danni e i rischi individuali e collettivi, per favorire processi di socializzazione ed il contatto con altri servizi sociali e sanitari del territorio, per migliorare le condizioni psicofisiche-sociali.

3. La durata della permanenza nella struttura non è quantificabile in termini temporali in quanto «sosta protetta» e quindi tempo «intermedio» necessario per la ricerca di soluzioni più adeguate e congrue con la storia e le problematiche della persona accolta. Il servizio intermedio è a bassa soglia d’accesso nel senso che la modalità di accesso è facile e necessita di formalità minime: la persona può recarsi da sola alla struttura, oppure essere accompagnato dagli operatori di strada o dagli operatori dei Ser.T, o segnalata da altre risorse sanitarie e sociali del territorio.

4. Il servizio intermedio a bassa soglia residenziale ospita da un minimo di 8 ad un massimo di 20 utenti.

5. Oltre ai requisiti strutturali di cui all'art. 17, il servizio intermedio a bassa soglia d’accesso riabilitativo deve garantire:

• camere da letto per un massimo di quattro posti letto. 6. Il servizio intermedio a bassa soglia deve garantire i seguenti servizi e prestazioni:

• valutazione psico-sociale e diagnostica multidisciplinare anche in collaborazione con altri servizi sociali e sanitari del territorio;

• counselling individuale finalizzato al rilevamento della storia delle persona, dei suoi bisogni ed alla individuazione, se necessario, di possibili percorsi di cambiamento;

• offerta di presidi sanitari di prevenzione e di materiali informativi;

• informazioni ed orientamento sull’accesso alle risorse sanitarie e sociali del territorio;

• assistenza sociale e consulenza legale;

• corsi di sopravvivenza per l’acquisizione di abilità preventive rispetto ai rischi connessi all'uso di sostanze;

• spazi e momenti finalizzati alla socializzazione, all’attività ricreativa e all’organizzazione interna;

• supporto medico generale per le problematiche sanitarie che si potrebbero manifestare nel periodo di permanenza nella struttura e per le eventuali terapie farmacologiche;

• eventuale consulenza e supporto psicologico individuale e/o familiare;

• somministrazione pasti;

• assistenza notturna nel residenziale (con almeno un operatore in grado di intervenire al bisogno).

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7. Oltre ai requisiti funzionali già indicati nella parte generale il sevizio intermedio a bassa soglia d’accesso deve garantire

• lavoro in rete con le strutture del territorio: il rapporto continuo e costante con la rete naturale del territorio (risorse formali ed informali del territorio) deve essere considerato come una delle attività fondamentali della struttura;

• nello specifico delle regole che possono garantire una convivenza funzionale e relazionale a vantaggio degli utenti si indica: divieto di consumare in loco e di portare sostanze d'abuso anche per uso personale o per altri consumatori, mentre si accetta che la persona possa frequentare la struttura anche sotto l’effetto delle sostanze.

8. Il servizio intermedio a bassa soglia residenziale e semiresidenziale deve garantire la presenza di un responsabile di programma (minimo per 38 ore settimanali) in possesso dei requisiti previsti dall'art. 19 e di un’équipe multidisciplinare con specifica formazione nel campo della «riduzione del danno» e composta dalle seguenti figure professionali:

psicologo o medico o pedagogista o sociologo o assistente sociale o educatore professionale: minimo 216 minuti settimanali per ogni posto accreditato in regime residenziale e minimo 162 minuti settimanali per ogni posto accreditato in regime semiresidenziale, per il raggiungimento di tale requisito si conteggia anche l'orario di servizio del responsabile di programma;

operatore di supporto o animatore: minimo 216 minuti settimanali per ogni posto accreditato in regime residenziale e minimo 162 minuti settimanali per ogni posto accreditato in regime semiresidenziale;

Medico di base (minimo 5 ore a settimana), eventualmente già facente parte dell'organico del servizio;

Assistente Sociale o Sociologo (minimo 10 ore a settimana), eventualmente già facente parte dell'organico del servizio;

Infermiere (minimo 15 ore a settimana), eventualmente già facente parte dell'organico del servizio.

9. La remunerazione del servizio offerto dal servizio intermedio a bassa soglia avviene sulla base di un progetto di intervento corredato di relativo budget, redatto secondo lo schema di calcolo di cui all'allegato B, che dovrà essere proposto dal soggetto gestore al D.D.P. territorialmente competente che provvederà ad approvarlo tenuto del conto del parere espresso dalla Commissione Permanente sulle Tossicodipendenze di cui all’art. 2 della L.R. n° 22/96. Nel Progetto dovrà essere esplicitato l’organigramma del personale impegnato (con indicazione dei relativi orari di attività), il sistema di classificazione che definisce l'unità di prestazione e la corrispondente remunerazione massima, tenuto conto del volume di attività e delle quote di costi gestionali e di produzione che potranno essere imputati al servizio intermedio a bassa soglia. I costi previsti terranno conto altresì della eventuale integrazione, in termini di personale e/o altre risorse tecnologiche e di attrezzature, da parte del D.D.P. competente territorialmente, da determinarsi in sede di negoziazione a livello aziendale.

Art. 32 – Area Accoglienza, servizi delle unità di strada. 1. L’unità di strada si caratterizza come unità mobile che offre ad utenti in fase attiva di assunzione

di sostanze d'abuso e non afferenti ai servizi socio-sanitari, prestazioni e servizi atti a ridurre i danni ed i rischi individuali e collettivi che l’uso di droghe e le situazioni di marginalità e di disagio ad esse correlate procurano in campo sociale e sanitario.

2. L’unità di strada ha come obiettivo centrale di raggiungere contattare ed instaurare «relazioni significative» con tossicodipendenti attivi non afferenti ai servizi socio-sanitari per offrire loro

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informazioni e strumenti a tutela della salute, per indurre la modifica dei comportamenti a rischio e per facilitare l’accesso ai servizi. Pertanto l’unità di strada ha una soglia d’accesso bassa.

3. Se necessario (rispetto alle caratteristiche del territorio di intervento), l’unità di strada si dota di un camper attrezzato con spazi per colloqui informativi ed attività di counselling, per distribuire beni di prima necessità e per fornire materiale sanitario.

4. L’unità di strada deve garantire i seguenti servizi e prestazioni:

• identificare e stabilire «relazioni significative» con gruppi di popolazione che non accedono ai servizi sociosanitari;

• informare sui danni correlati all’uso di sostanze stupefacenti e sui rischi di abuso correlati all’uso di droghe legali ed illegali e/o conseguenti alle condizioni di marginalità e di disagio psico-sociale correlate all’uso di sostanze stupefacenti;

• counselling individuale finalizzato al rilevamento della storia delle persone, dei suoi bisogni ed alla individuazione, se necessario, di possibili percorsi di cambiamento; sostegno all'avvio di un percorso terapeutico se richiesto dall'utente;

• offrire presidi sanitari, ivi compresi le siringhe sterili, l’acqua distillata, i profilattici, il narcan, i materiali informativi;

• interventi tempestivi in caso di overdose se previsto nel progetto;

• informare ed orientare sull’accesso alle risorse sanitarie e sociali del territorio;

• promuovere esperienze di aggregazione e di autogestione nei gruppi o tra i gruppi contattati;

• assolvere al ruolo di «osservatorio permanente sulla strada» per la mappatura del territorio, per la raccolta ed analisi delle domande e dei bisogni della popolazione target, per monitorare i cambiamenti degli stili di consumo e delle dinamiche del mercato.

5. L’unità di strada, quale intervento a bassa soglia presuppone la rinuncia a porre soglie di ingresso e di accesso ai servizi offerti, tanto dal punto di vista burocratico (residenza, nazionalità ecc.) quanto dal punto di vista della strategia della «presa in carico» (sigla di patti terapeutici, motivazione al contatto, ecc.). L’unità di strada:

• per ogni attività prevista e proposta, richiede il consenso libero ed informato;

• costruisce una chiara e definita interfaccia con il sistema di servizi e con le risorse sanitarie e sociali del territorio attraverso la definizione comune di «protocolli d’intesa» o accordi atti ad ottimizzare i rapporti con gli stessi (Ser.T, Prefetture, Servizi Sociali comunali, 118, reparti ospedalieri, forze dell’ordine, ecc.). La molteplicità delle partnership risponde ad uno dei caratteri specifici delle unità di strada quali interventi di comunità;

• prevede riunioni periodiche con gli altri servizi socio sanitari del territorio;

• stabilisce specifici protocolli d’intesa con i D.D.P. al fine di assicurare: o un sistema rapido di presa in carico per i nuovi contatti; o un sistema rapido di prescrizioni di terapie farmacologiche; o un sistema di risposta a situazioni di particolare emergenza sanitaria e sociale; o un sistema di ri-aggancio rapido e offerte differenziate per chi è in fase di ricaduta;

• prevede il monitoraggio quotidiano sia quantitativa sia qualitativo dei contatti e delle prestazioni offerte;

• prevede la supervisione dell’équipe quale attività periodica e programmata.

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6. L’unità di strada si caratterizza come unità mobile composta da un'équipe multidisciplinare di operatori di strada con specifica formazione nella campo della «riduzione del danno» e composta da operatori sociali e sanitari anche di diversa provenienza: Ser.T, privato sociale, opinion leader (extossicodipendenti, utenti Ser.T, consumatori attivi; ecc.). In ogni caso l'èquipe dovrà essere coordinata da un responsabile del progetto in possesso dei requisiti previsti dall'art. 19 comma 2.

7. La remunerazione del servizio offerto dall’unità di strada avviene sulla base di un progetto di intervento corredato di relativo budget che dovrà essere proposto dal soggetto gestore al D.D.P. territorialmente competente che provvederà ad approvarlo tenuto del conto del parere espresso dalla Commissione Permanente sulle Tossicodipendenze di cui all’art. 2 della L.R. n° 22/96. Nel Progetto e nel relativo Budget dovrà essere esplicitato l’organigramma del personale impegnato (con indicazione dei relativi orari di attività), il sistema di classificazione che definisce l'unità di prestazione e la corrispondente remunerazione massima, tenuto conto del volume di attività e delle quote di costi gestionali e di produzione che potranno essere imputati all’unità di strada. I costi previsti terranno conto altresì della eventuale integrazione, in termini di personale e/o altre risorse tecnologiche e di attrezzature, da parte del D.D.P. competente territorialmente, da determinarsi in sede di negoziazione a livello aziendale.

Art. 33 – Area Accoglienza, servizi ambulatoriali e territoriali per le dipendenze patologiche. 1. Il servizio ambulatoriale-territoriale per le dipendenze patologiche offre interventi mirati ad

utenti che non intendono intraprendere un percorso terapeutico di tipo residenziale o semiresidenziale in ragione di impegni di tipo lavorativo o scolastico-formativo o socio-familiare.

2. Il servizio ambulatoriale-territoriale per le dipendenze patologiche ha come obiettivo centrale quello di recuperare l’autonomia, di ripristinare la capacità di integrazione sociale, di favorire la socializzazione e di migliorare la vita di relazione dell’utente.

3. La durata del trattamento sarà non superiore ai 18 mesi e comunque vincolata a programmi personalizzati che dovranno indicare il trattamento psicoterapeutico specialistico, con o senza supporto farmacologico. Tali programmi personalizzati dovranno inoltre essere approvati dal Ser.T. territorialmente competente che può eventualmente anche prorogarne la durata, esplicitare il sistema di valutazione di esito e prevedere verifiche trimestrali per almeno 1 anno a percorso concluso. L’accesso avverrà previa valutazione diagnostica multidisciplinare effettuata dal SerT o dagli altri servizi eventualmente accreditati in tal senso. L’apertura del servizio dovrà essere garantita per almeno 5 giorni alla settimana, consentendo ai pazienti un accesso continuativo al trattamento con la maggior articolazione di orario possibile. A tal fine si dovrà prevedere una presenza degli operatori nella struttura non inferiore alle 4 ore giornaliere.

4. Il servizio ambulatoriale-territoriale deve soddisfare i requisiti strutturali previsti per i consultori familiari dalla normativa vigente e dovrà essere ubicato in aree di insediamento abitativo.

5. Il servizio ambulatoriale-territoriale può offrire i seguenti servizi e prestazioni:

• valutazione psico-sociale e diagnostica multidisciplinare anche in collaborazione con altri servizi sociali e sanitari del territorio;

• counselling individuale finalizzato al rilevamento della storia delle persona, dei suoi bisogni ed alla individuazione, di possibili percorsi di cambiamento;

• offerta di presidi sanitari di prevenzione e di materiali informativi;

• informazioni ed orientamento sull’accesso alle risorse sanitarie e sociali del territorio;

• assistenza sociale e consulenza legale;

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• corsi di sopravvivenza per l’acquisizione di abilità preventive rispetto ai rischi connessi all'uso di sostanze;

• spazi e momenti finalizzati alla socializzazione, all’attività ricreativa e all’organizzazione interna;

• supporto medico generale per le problematiche sanitarie che si potrebbero manifestare nel periodo di permanenza nella struttura e per le eventuali terapie farmacologiche;

• approfondimento diagnostico finalizzato allo sviluppo del progetto individuale;

• psicoterapia di gruppo;

• psicoterapia individuale;

• consulenza e supporto individuale e di gruppo a familiari e partners. 6. Oltre ai requisiti funzionali già indicati nella parte generale il servizio ambulatoriale-territoriale

deve garantire:

• Il lavoro in rete con le strutture del territorio: il rapporto continuo e costante con la rete naturale del territorio (risorse formali ed informali del territorio) deve essere considerato come una delle attività fondamentali della struttura;

• nello specifico delle regole che possono garantire una convivenza funzionale e relazionale a vantaggio degli utenti si indica: divieto di consumare in loco e di portare sostanze d'abuso anche per uso personale o per altri consumatori, mentre si può eventualmente accettare che la persona possa frequentare la struttura anche sotto l’effetto delle sostanze.

7. Il servizio ambulatoriale-territoriale deve garantire la presenza di un responsabile di programma (minimo per 38 ore settimanali) in possesso dei requisiti previsti dall'art. 19 che dovrà anche garantire il coordinamento della struttura con gli altri servizi sociali e sanitari del territorio. Inoltre dovrà essere dotato di un’équipe multidisciplinare la cui composizione ed il cui impegno orario settimanale saranno determinati in base alla tipologia delle prestazioni effettuate. All'interno di tale èquipe potranno operare le seguenti figure professionali:

• Assistenti sociali

• Sociologi

• Pedagogisti

• Educatori professionali

• Psicologi/psicoterapeuti

• Medici

• Infermieri

• Operatori di comunità ed animatori 8. La remunerazione dei servizi territoriali avviene sulla base di una tariffa mensile per ogni utente

preso in carico. Ai fini della determinazione della tariffa, il soggetto gestore dovrà presentare un progetto di intervento corredato di relativo budget al D.D.P. territorialmente competente e che provvederà ad approvarlo tenuto del conto del parere espresso dalla Commissione Permanente sulle Tossicodipendenze di cui all’art. 2 della L.R. n° 22/96. Nel Progetto e nel relativo Budget dovrà essere esplicitato l’organigramma del personale impegnato (con indicazione dei relativi orari di attività), il sistema di classificazione che definisce l'unità di prestazione, tenuto conto del volume di attività e delle quote di costi gestionali e di produzione che potranno essere imputati al servizio. I costi previsti terranno conto altresì della eventuale integrazione, in termini

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di personale e/o altre risorse tecnologiche e di attrezzature, da parte del D.D.P. competente territorialmente, da determinarsi in sede di negoziazione a livello aziendale.

Art. 34 – Area Accoglienza, servizi territoriali per la prevenzione delle dipendenze

patologiche. 1. Il servizio territoriale per la prevenzione delle dipendenze offre interventi di analisi critica dei

fenomeni sociali connessi alle dipendenze sia da sostanze che da comportamenti, di formazione di un coscienza critica, di promozione della salute, di educazione della domanda e di intercettazione del disagio.

2. Il servizio territoriale per la prevenzione delle dipendenze può perseguire uno o più dei seguenti obiettivi:

prevenzione primaria e secondaria; intercettazione, lettura ed interpretazione delle problematiche sociali emergenti e

connesse alle dipendenze patologiche; sostegno al corretto approccio, alla conoscenza e alla interpretazione del fenomeno

droga; individuazione di situazioni problematiche e sviluppo di azioni ed interventi di

orientamento e sostegno per il superamento del disagio e delle situazioni a rischio; sostegno alle famiglie coinvolte o a rischio di essere coinvolte nelle problematiche

delle dipendenze patologiche; consulenza programmata e continuativa presso scuole; informazione, formazione, sostegno, orientamento, screening, monitoraggio ed

epidemiologia relativamente alle dipendenze patologiche; promozione dell’uso di un tempo libero di qualità; promozione di progetti ed azioni incentrati sulla “peer education”.

3. I servizi territoriali di prevenzione possono essere svolti in specifiche sedi operative che devono soddisfare i requisiti strutturali previsti per i consultori familiari dalla normativa vigente e dovranno essere ubicate in aree di insediamento abitativo, ovvero possono essere svolti direttamente sul territorio anche presso sedi di terzi e/o istituzionali (scuole, centri di aggregazione, luoghi di ritrovo, impianti sportivi, parrocchie, oratori, ecc.). In quest’ultimo caso il soggetto gestore dovrà documentare il possesso di locali ad uso ufficio per le attività di amministrazione e segreteria connesse agli interventi che intende realizzare.

4. Il servizio territoriale di prevenzione può offrire i seguenti servizi e prestazioni:

• Ascolto e counselling individuale finalizzato al rilevamento della storia delle persona, dei suoi bisogni ed alla individuazione, se necessario, di possibili percorsi di cambiamento;

• offerta di presidi sanitari di prevenzione e di materiali informativi;

• informazioni ed orientamento sull’accesso alle risorse sanitarie e sociali del territorio;

• assistenza sociale e consulenza legale;

• corsi di sopravvivenza per l’acquisizione di abilità preventive rispetto ai rischi connessi all'uso di sostanze o alle dipendenze da comportamenti;

• psicoterapia di gruppo;

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• psicoterapia individuale;

• consulenza e supporto individuale e di gruppo a familiari e partners;

• informazione e consulenza sui rischi delle dipendenze;

• interventi a tutela dello stato di salute e programmi di educazione sanitaria;

• promozione del benessere psico-fisico. 5. Oltre ai requisiti funzionali già indicati nella parte generale il servizio territoriale di prevenzione

deve garantire il lavoro in rete con le strutture del territorio: il rapporto continuo e costante con la rete naturale del territorio (risorse formali ed informali del territorio) deve essere considerato come una delle attività fondamentali della struttura.

6. Il servizio territoriale di prevenzione deve garantire la presenza di un responsabile di programma (minimo per 38 ore settimanali) in possesso dei requisiti previsti dall'art. 19 che dovrà anche garantire il coordinamento della struttura con gli altri servizi sociali e sanitari del territorio. Inoltre dovrà essere dotato di un’équipe multidisciplinare la cui composizione ed il cui impegno orario settimanale saranno determinati in base alla tipologia delle prestazioni effettuate. All'interno di tale èquipe potranno operare le seguenti figure professionali:

• Assistenti sociali

• Sociologi

• Pedagogisti

• Educatori professionali

• Psicologi

• Psicoterapeuti

• Medici

• Infermieri

• Operatori di supporto

• Animatori

• Istruttori di attività manuali o artistiche 7. La remunerazione dei servizi ambulatoriali-territoriali avviene sulla base di un progetto di

intervento corredato di relativo budget che dovrà essere proposto dal soggetto gestore al D.D.P. territorialmente competente e che provvederà ad approvarlo tenuto del conto del parere espresso dalla Commissione Permanente sulle Tossicodipendenze di cui all’art. 2 della L.R. n° 22/96. Nel Progetto e nel relativo Budget dovrà essere esplicitato l’organigramma del personale impegnato (con indicazione dei relativi orari di attività), il sistema di classificazione che definisce l'unità di prestazione e la corrispondente remunerazione massima, tenuto conto del volume di attività e delle quote di costi gestionali e di produzione che potranno essere imputati al servizio. I costi previsti terranno conto altresì della eventuale integrazione, in termini di personale e/o altre risorse tecnologiche e di attrezzature, da parte del D.D.P. competente territorialmente, da determinarsi in sede di negoziazione a livello aziendale.

Art. 35 – Area Multidisciplinare Integrata, servizi residenziali di disintossicazione, diagnosi

ed orientamento. 1. Il Servizio residenziale o semiresidenziale di disintossicazione, diagnosi ed orientamento

(SE.R.D.D.O.) offre ad utenti che hanno in corso trattamenti farmacologici specifici per la

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dipendenza da sostanze d’abuso, attività di disintossicazione, di diagnosi ed orientamento propedeutiche alla definizione di un programma terapeutico-riabilitativo con la possibilità di coinvolgimento del nucleo familiare.

2. Il SE.R.D.D.O. si pone come obiettivo centrale il ripristino e/o miglioramento delle condizioni psico-fisiche dell’utente al fine della proposizione ed avvio del programma terapeutico-riabilitativo anche attraverso la condivisione della vita comunitaria e/o lo svolgimento di una attività lavorativa.

3. Il programma di accoglienza ha una durata non superiore a 120 giorni ed ha una soglia di accesso medio-bassa. Resta fermo che la personalizzazione del programma può determinare un percorso personale del singolo utente anche più lungo. In tal caso, il prolungamento del percorso individuale deve essere adeguatamente motivato e sottoposto all'approvazione del Ser.T. inviante.

4. Il SE.R.D.D.O. ospita fino ad un massimo di 30 utenti ed oltre ai requisiti strutturali comuni a tutti i servizi, deve garantire:

• camere da letto per un massimo di 6 posti letto;

• locale adibito ad ambulatorio medico-infermieristico. 5. Il SE.R.D.D.O. deve garantire i seguenti servizi e prestazioni:

• valutazione psico-sociale e diagnostica multidisciplinare effettuata anche in accordo con il Ser.T competente per territorio;

• orientamento diagnostico propedeutico alla definizione di un programma terapeutico riabilitativo;

• ove possibile impostazione del programma terapeutico complessivo ed individuazione della tipologia del centro più idoneo allo svolgimento dello stesso;

• gestione degli aspetti medico generali adeguati alla tipologia e gravità delle problematiche dei singoli pazienti;

• supporto per la disintossicazione secondo le previsioni del programma;

• supporto psicologico individuale e/o di gruppo;

• assistenza infermieristica e somministrazione terapia farmacologia e prelievi di campioni biologici per esami tossicologici;

• sostegno ed orientamento alle famiglie;

• monitoraggio delle condizioni psico-fisiche dell’utente ed eventuali modifiche ed interventi di miglioramento del programma terapeutico, ove necessario;

• somministrazione pasti;

• assistenza notturna. 6. Il SE.R.D.D.O. deve garantire la presenza di un responsabile di programma (impegno di

servizio per almeno 38 ore settimanali) in possesso dei requisiti previsti dall'art. 19 e delle seguenti figure professionali:

psicologo o medico o pedagogista o sociologo o assistente sociale o educatore professionale: minimo 380 minuti settimanali per ogni posto accreditato nelle strutture residenziali e minimo 285 minuti settimanali per ogni posto accreditato nelle strutture semiresidenziali, per il raggiungimento di tale requisito si conteggia anche l'orario di servizio del responsabile di programma;

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operatore di supporto o animatore: minimo 380 minuti settimanali per ogni posto accreditato strutture residenziali e minimo 285 minuti settimanali per ogni posto accreditato nelle strutture semiresidenziali;

Infermiere: minimo 30 minuti a settimana per ogni posto accreditato; Medico: minimo 5 ore settimanali, eventualmente già facente parte dell'organico del

servizio; Psichiatra: minimo 5 ore settimanali, eventualmente già facente parte dell'organico

del servizio; Sociologo o Assistente Sociale: minimo 5 ore settimanali, eventualmente già facente

parte dell'organico del servizio; Psicologo: minimo 5 ore settimanali, eventualmente già facente parte dell'organico

del servizio; Psicoterapeuta: minimo 5 ore settimanali, eventualmente già facente parte

dell'organico del servizio; 7. Al SE.R.D.D.O., viene riconosciuta una tariffa pro-die pro-capite determinata sulla base dello

schema di calcolo di cui all'allegato B. Per i pazienti affetti da gravi patologie sanitarie o disabilità fisiche e sensoriali, le tariffe possono essere incrementate del 30% sulla base di specifico accordo con il Ser.T. inviante. La tariffa viene corrisposta solo per i periodi di effettiva presenza nella sede operativa. Per periodi di assenza temporanea del soggetto dalla sede operativa, se tempestivamente comunicati al Ser.T. di competenza, viene riconosciuta una quota della tariffa pari al 30%.

Art. 36 – Servizi articolati in più moduli. 1. Le prestazioni offerte dagli enti gestori possono essere articolate ripartendo i posti complessivi

in servizi diversificati per moduli fra quelli contemplati nell’articolo 25: in tal caso deve essere previsto un servizio principale ed un massimo di due servizi aggiuntivi. Tali servizi aggiuntivi, fermo restando il rispetto dei requisiti specifici per area e tipologia, non possono superare nella loro globalità un terzo dei posti disponibili e possono avere un numero di utenti inferiore ad 8. Lo standard di personale già in possesso per il modulo principale, concorre alla determinazione del personale complessivo stabilito per i moduli aggiuntivi. In tali casi le procedure di accreditamento dovranno essere limitate alle sole variazioni inerenti i servizi aggiuntivi.

Art. 37 – Passaggi da un’area o tipologia di servizio ad un’altra per le strutture già

accreditate. 1. Le strutture già accreditate in un’area per una specifica tipologia di servizio, in caso di

comprovate esigenze rinvenienti dalle richieste di prestazioni formulate dai D.D.P. del territorio, possono successivamente variare l'area e la tipologia di intervento senza dover riavviare tutte le procedure di accreditamento, ma su verifica che sono state adottate le variazioni strutturali, organizzative e di personale necessarie per il rispetto dei requisiti previsti per la specializzazione che si vuole assumere. In tali casi le procedure di accreditamento dovranno essere limitate alle sole variazioni apportate alle istanze originarie.

Art. 38 – Programmi di rete.

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1. I soggetti gestori che abbiano sedi operative ubicate nel territorio di una medesima Azienda U.S.L., ovvero i raggruppamenti temporanei o permanenti (per esempio consorzi, coordinamenti, associazioni temporanee, ecc.) di più soggetti gestori che abbiano sedi operative ubicate nel territorio di una medesima Azienda U.S.L., possono sottoscrivere specifici accordi con l’Azienda U.S.L. stessa, ovvero coi D.D.P. per la realizzazione di programmi di rete al fine di razionalizzare l’utilizzo delle sedi operative in un’ottica di sistema territoriale complessivo di contrasto delle dipendenze patologiche.

2. I programmi di rete si raccordano con i piani territoriali, definiti dalla L. 328/2000 e dalla L.R. n° 19/2006 quali interventi sanitari ad elevata integrazione sociale, anche al fine di promuovere i servizi territoriali di prevenzione di cui all’art. 34 e di contemplare le seguenti fattispecie non disciplinate dagli articoli precedenti: a. la gestione di appartamenti a convivenza guidata e supportati da personale anche

professionale per le situazioni di emergenza o di stabilizzazione dei trattamenti; b. le attività di auto aiuto o di gruppo, per utenti o familiari inseriti nei programmi di

trattamento residenziali e non;

c. la formulazione e la gestione di programmi di formazione e di avviamento al lavoro, ovvero di reinserimento socio-lavorativo anche durante la permanenza nelle sedi operative e nei servizi contemplati negli articoli precedenti;

d. i programmi di accompagnamento, educativi e riabilitativi, finalizzati al reinserimento sociale e/o alla stabilizzazione dell'utente in trattamento, in particolare, rivolti a persone:

• in uscita dal carcere;

• al termine dei vari trattamenti;

• che necessitano di sostegno in situazioni connotate da malattie invalidanti correlate (AIDS,...).

3. In ogni caso la strutturazione dei Piani di Zona ai sensi della L.R. n ° 19/2006 nell'area specifica delle dipendenze dovrà essere raccordata, a cura dei comuni capofila, con i piani di intervento e le strategie operative elaborate dai D.D.P. territorialmente competenti.

Art. 39 – Definizione delle tariffe e Programmazione degli interventi. 1. I requisiti previsti negli articoli precedenti e le tariffe indicate nell'allegato B o rideterminate

secondo quanto previsto nel successivo comma 3 del presente articolo, sono da intendersi come livelli minimi essenziali al di sotto dei quali non si può operare in regime di autorizzazione e accreditamento. Tuttavia gli enti gestori e i D.D.P. territorialmente competenti possono, in sede locale, negoziare la realizzazione di servizi con requisiti di qualità più elevati; in tal caso le relative tariffe saranno maggiorate in maniera proporzionale al fine di compensare i più elevati requisiti pattuiti.

2. Gli enti gestori accreditati partecipano alla programmazione degli interventi in ambito zonale, di azienda U.S.L. e regionale, alla verifica dei risultati conseguiti dalle singole strutture accreditate e dal complesso dei servizi presenti sul territorio, nonché alla gestione degli interventi previsti dal piano di zona del distretto socio-sanitario. A tal fine, la Commissione Permanente sulle Tossicodipendenze di cui all’art. 2 della L.R. n° 22/96 può fornire linee guida per tutti gli attori territoriali.

3. La Regione stabilisce annualmente entro il 30 novembre, sulla base della rilevazione dei bisogni e sentiti la Commissione Permanente sulle Tossicodipendenze di cui all’art. 2 della L.R. n° 22/96 e i direttori dei D.D.P., l’ammontare complessivo delle risorse destinate all’acquisto delle

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prestazioni da parte delle Aziende UU.SS.LL. presso gli enti accreditati ai sensi della presente Legge; contestualmente vengono altresì definite le stime previsionali dei fabbisogni relativi agli ulteriori due anni successivi. Entro lo stesso termine, attraverso apposito accordo con le organizzazioni rappresentative degli enti ausiliari iscritti all'albo regionale ed accreditati anche in via transitoria e sentita la Commissione Permanente sulle Tossicodipendenze di cui all’art. 2 della L.R. n° 22/96, la Regione stabilisce le tariffe pro-die pro-capite per le strutture o i servizi definiti nei precedenti articoli. Per la determinazione di tali tariffe, le organizzazioni rappresentative degli enti accreditati sono tenute a comunicare i costi medi presunti per l'anno successivo secondo lo schema di cui all'allegato “B”. In ogni caso al primo gennaio di ogni anno gli enti gestori sono autorizzati ad adeguare le tariffe in base alle variazioni degli indici ISTAT sul costo della vita.

4. I D.D.P. integrano le risorse destinate con economie, ovvero con le altre risorse finanziarie derivanti da ulteriori fonti di finanziamento (aziendali, locali, regionali, nazionali, comunitarie e internazionali), privilegiando servizi integrati, anche con intese interdipartimentali e/o sovrazonali.

Art. 40 – Rilevazione dati, audit civico e carte di servizi. 1. In attuazione del disposto di cui all’art. 23 dell’accordo Stato-Regioni del 1999, le strutture

accreditate devono presentare al D.D.P. competente territorialmente e alla Regione Puglia, entro il 31 marzo di ogni anno, un completo rendiconto relativo all'anno precedente dei dati relativi alla numerosità e alle caratteristiche dell’utenza. La rilevazione comprende la raccolta anche dei dati relativi agli eventuali ospiti assistiti senza oneri per il servizio sanitario regionale che dovranno essere comunque conteggiati a parte. La Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, cura la pubblicazione dei dati raccolti presso i servizi pubblici e del privato sociale.

2. La Regione Puglia e i D.D.P. possono disporre, sentito il parere della Commissione Permanente sulle Tossicodipendenze di cui all’art. 2 della L.R. n° 22/96, la raccolta di ulteriori informazioni di proprio interesse.

3. I soggetti gestori di servizi di cui alla presente legge, d’intesa con i D.D.P. e le associazioni di tutela dei cittadini, assicurano entro sei mesi dall’attivazione dei servizi e delle prestazioni quivi richiamate, l’adozione di carte di servizi e l’audit civico, finalizzati alla costruzione di percorsi di partecipazione, valutativi e di ripianificazione degli stessi interventi, adeguandoli alla domanda e ai bisogni ricogniti.

4. Sono fatti salvi in ogni caso gli obblighi informativi rinvenienti dalle normative vigenti in ambito nazionale, sovranazionale ed internazionale.

Art. 41 - Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti. 1. I soggetti gestori già autorizzati all'esercizio e/o iscritti all'Albo degli Enti Ausiliari di cui all'art.

116 del D.P.R. 309/90 e che intendono chiedere l'accreditamento istituzionale ai sensi della presente Legge, inoltrano, senza limiti e/o vincoli di tempo, la domanda con la relativa documentazione al Settore Assistenza Territoriale e Prevenzione dell'Assessorato Regionale alle Politiche della Salute per il tramite del Dipartimento Dipendenze Patologiche territorialmente competente. Le richieste già inoltrate alla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge sono, comunque, acquisite e la relativa istruttoria dovrà essere assicurata secondo le modalità ed i termini stabiliti nella presente legge.

2. I soggetti gestori autorizzati alla realizzazione di una nuova struttura o di un nuovo servizio, possono presentare domande di accreditamento istituzionale unitamente alla domanda di

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autorizzazione, fermo restando il rispetto del fabbisogno individuato dalla Regione ai sensi dell'articolo 3 della L.R. n° 8 del 28/05/2004.

3. Le strutture e i servizi transitoriamente accreditati ai sensi dell'art. 6 comma 6 della legge 23/12/1994 n 724 e ai sensi del Reg. 27/11/2002 n. 7, devono presentare richiesta di accreditamento istituzionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente Legge. Scaduto inutilmente il termine previsto per la richiesta dell'accreditamento istituzionale, il Dirigente del Settore sanità provvede alla revoca dell'accreditamento transitorio della struttura.

4. Ai fini della concessione dell'accreditamento, il Dipartimento Dipendenze Patologiche, entro 10 giorni dalla ricezione della relativa istanza, chiede al Dirigente del Settore Assistenza Territoriale e Prevenzione dell'Assessorato Regionale alle Politiche della Salute la verifica la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale e avvia la fase istruttoria secondo quanto indicato nei successivi commi del presente articolo. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, il Dirigente del Settore Assistenza Territoriale Prevenzione dell'Assessorato Regionale alle Politiche della Salute procede alla verifica della funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale e ne comunica gli esiti al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche.

5. Le valutazioni sulla persistenza dei requisiti di accreditamento sono effettuate con periodicità triennale e ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica non programmata. Gli oneri derivanti dall'attività di valutazione sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale con l'ausilio della Commissione Permanente sulle Tossicodipendenze di cui all’art. 2 della L.R. n° 22/96.

6. L'attività istruttoria per l'accreditamento istituzionale è espletata dal Dipartimento Dipendenze Patologiche (D.D.P.) territorialmente competente che può eventualmente coinvolgere anche altri Dipartimenti e/o Servizi della ASL e si esplica mediante esame della domanda e della completezza della documentazione, visita alla struttura, colloqui con il richiedente. L'attività istruttoria concerne la verifica dei requisiti prescritti dalla presente legge ed attestati dalla documentazione prodotta dal richiedente.

7. Il Direttore generale dell'Azienda Sanitaria Locale, per il tramite del Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di ricevimento della documentazione da parte del richiedente, trasmette la richiesta di accreditamento della struttura o del servizio per la quale è stata inoltrata la domanda all'Assessorato Regionale alle Politiche della Salute - Settore Assistenza Territoriale e Prevenzione con le risultanze dell'istruttoria. Il termine è sospeso quando sia necessario acquisire documentazione integrativa e ricomincia a decorrere dalla data in cui pervengono all'Azienda Unità Sanitaria Locale i documenti o i dati richiesti. La sospensione del termine può essere effettuata una sola volta durante il procedimento.

8. Il Dirigente del Settore Assistenza Territoriale e Prevenzione dell'Assessorato Regionale alle Politiche della Salute, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma precedente, determina sull'accreditamento istituzionale, dandone comunicazione all'Ente interessato nonché – per conoscenza – al Sindaco del comune sul cui territorio è ubicata la struttura o il servizio, al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche territorialmente competente e al Direttore Generale della ASL terrotorialmente competente. Nella determina, in conformità a quanto previsto dalla L.R. n° 8 del 28/05/2004, possono essere indicate delle prescrizione cui l'Ente Ausiliario deve attenersi e volte a garantire l'effettivo rispetto dei requisiti minimi previsti nella presente Legge.

9. Le Determine Dirigenziali di autorizzazione all'esercizio e di iscrizione all'Albo degli Enti Ausiliari devono contenere le seguenti indicazioni:

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● i dati anagrafici del soggetto richiedente nel caso lo stesso sia persona fisica, ovvero la ragione sociale o la denominazione dell'Ente e il nominativo del rappresentante legale negli altri casi;

● la sede legale del soggetto richiedente;

● la sede operativa o il servizio accreditati con la determina con esatta individuazione dell'ubicazione e della denominazione;

● il numero di posti e la tipologia di prestazioni accreditati: eventualmente evidenziando riguardo a tali elementi la loro suddivisione in differenti moduli operativi e/o servizi;

● la tipologia di soggetti cui i servizi sono rivolti ed eventuali riserve di posti per determinate categorie di possibili beneficiari.

● eventuali prescrizioni volte a garantire l'effettivo rispetto dei requisiti minimi previsti;

● il nominativo ed il titolo di studio del responsabile del programma riabilitativo e, se diverso, del responsabile della sede.

10. Trascorso il termine complessivo di 150 giorni di cui ai commi 7 ed 8 del presente articolo, tenuto conto della eventuale sospensione dei termini ai sensi del comma 7 del presente articolo, in caso di silenzio da parte del competente Dirigente dell'Assessorato Regionale alle Politiche della Salute, l’accreditamento si intende rilasciato.

11. Contro il diniego alla autorizzazione, oltre all'istanza di riesame secondo quanto contemplato all'art. 26 della L.R. n° 8 del 28/05/2004, è ammesso ricorso agli organi giurisdizionali secondo le disposizioni vigenti.

12. La Regione procede, ogni tre anni, per il tramite del Dirigente del Settore Assistenza Territoriale e Prevenzione dell'Assessorato Regionale alle Politiche della Salute, alla verifica della sussistenza dei requisiti in possesso dei soggetti accreditati ai sensi della presente Legge. Il Dirigente del Settore Assistenza Territoriale e Prevenzione dell'Assessorato Regionale alle Politiche della Salute può determinare la revoca dell'accreditamento in conseguenza della verifica negativa circa il volume di attività svolta e la qualità dei risultati.

13. In caso di esito negativo dell'istruttoria, il Dirigente del Settore Settore Assistenza Territoriale e Prevenzione dell'Assessorato Regionale alle Politiche della Salute, respinge la domanda e comunica il relativo provvedimento all'interessato. Qualora in fase istruttoria sia stata rilevata una parziale insussistenza dei requisiti richiesti, sono comunicati al richiedente le prescrizioni e il termine per l'adeguamento, alla scadenza del quale si procederà ad ulteriore valutazione. In caso di diniego, di prescrizione o di revoca, è data facoltà al richiedente di proporre istanza di riesame ai sensi dell'articolo 26 della L.R. n° 8 del 28/05/2004.

14. Le strutture e i servizi transitoriamente accreditati ai sensi dell'art. 6 comma 6 della legge 23/12/1994 n 724 e ai sensi del Reg. 27/11/2002 n. 7, se sprovvisti dei requisiti di cui alla presente legge, possono comunque presentare la richiesta di accreditamento istituzionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente Legge, purché tale istanza sia corredata di apposito piano di adeguamento che deve prevedere:

● l'adeguamento ai requisiti strutturali, impiantistici e tecnologici generali e specifici entro tre anni dalla data di approvazione del piano di adeguamento, come specificato al comma 15;

● l'adeguamento ai requisiti organizzativi generali e specifici entro due anni dalla data di approvazione del piano di adeguamento, come specificato al comma 15.

15. I piani di adeguamento presentati ai sensi del comma precedente, devono essere approvati dalla Giunta regionale sentita la Commissione Paritetica Permanente di cui all'art. 2 della L.R. 22/96

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che valuterà la congruità dei tempi previsti in relazione alla complessità e funzione degli adeguamenti da realizzare. In caso di non approvazione, viene disposta la revoca dell'accreditamento transitorio nei confronti del soggetto richiedente.

Art. 42 – Norme finali 1. In materia di accreditamento provvisorio, trovano applicazione per quanto compatibili le

previsioni di cui all'art. 25 della L.R. n° 8 del 28/05/2004. 2. In materia di istanza di riesame, trovano applicazione per quanto compatibili le previsioni di cui

all'art. 26 della L.R. n° 8 del 28/05/2004. 3. In materia di sospensione e revoca dell'accreditamento, trovano applicazione per quanto

compatibili le previsioni di cui all'art. 27 della L.R. n° 8 del 28/05/2004. 4. In materia di anagrafe delle strutture accreditate, trovano applicazione per quanto compatibili le

previsioni di cui all'art. 28 della L.R. n° 8 del 28/05/2004. 5. L'accreditamento transitorio viene prorogato, sino alla decorrenza dei termini di cui all'articolo

40, comma 14 e comma 15, alle strutture e ai servizi che richiedono l'accreditamento istituzionale, fermo restando il rispetto di quanto stabilito nello stesso articolo 40.

6. In caso di necessità connesse alla realizzazione di interventi strutturali necessari ad adeguare e/o mantenere i requisiti strutturali e tecnologici previsti dalla normativa vigente, al fine di non interrompere l'erogazione dei servizi, la struttura o il servizio, previa comunicazione all'Azienda sanitaria inviata con preavviso non inferiore a giorni sessanta, può disporre, temporaneamente, il trasferimento del presidio in altra idonea sede, nell'ambito della stessa Azienda USL, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle opere. La comunicazione deve contenere:

a) l'indirizzo completo del presidio che s'intende temporaneamente trasferire; b) l'indicazione delle funzioni oggetto del trasferimento (che possono essere totali o

parziali); c) la data in cui avverrà il trasferimento; d) l'indirizzo completo dei locali che s'intendono utilizzare per il trasferimento

temporaneo; e) la durata prevista del trasferimento; f) la dichiarazione del legale rappresentante della struttura sanitaria autorizzata o

accreditata transitoriamente che attesti la conformità dei nuovi locali sia alle norme di sicurezza che a quelle di carattere igienico-sanitario.

Alla comunicazione deve essere allegata, a pena di nullità della stessa, piantina in scala 1:100 contenente la descrizione della destinazione dei singoli locali che s'intendono utilizzare. Qualora ritenuto opportuno, l'Azienda USL competente, previa ispezione dei locali che saranno utilizzati per accogliere temporaneamente il presidio, può inibire il trasferimento temporaneo in presenza di gravi e consistenti inadeguatezze strutturali e igieniche dei locali. A tal fine, il diniego deve essere adeguatamente motivato e circostanziato e deve essere notificato all'erogatore, a pena di decadenza del provvedimento di diniego stesso, entro e non oltre dieci giorni prima della data prevista per il trasferimento. Nel caso in cui non vi sia alcuna comunicazione entro i sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, il trasferimento s'intende autorizzato.

7. Le strutture e i professionisti autorizzati e/o transitoriamente accreditati, individuati in applicazione dei fabbisogni determinati dai regolamenti regionali di cui all'articolo 3 della L.R. n° 8 del 28/05/2004 , in caso di necessità di adeguamento ai requisiti strutturali di cui al Reg. 13 gennaio 2005 n. 3 (Requisiti per autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie), sono

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autorizzati al trasferimento definitivo e/o alla realizzazione di nuove strutture nell'ambito della stessa AUSL, secondo le vigenti procedure autorizzative. Il trasferimento non comporta la sospensione né la revoca dell'accreditamento transitorio, che deve intendersi valido ed efficace fino all'acquisizione dell'accreditamento istituzionale. A tal fine si applicano le procedure di cui al precedente comma 6, per quanto compatibili

8. In fase di prima attuazione della presente legge, le disponibilità di nuovi posti in regime di accreditamento vengono prioritariamente riservate agli enti gestori che dimostrino di avere un indice di affollamento di ospiti inviati dal servizio sanitario pubblico superiore al 90% (determinato sulla base del rapporto fra gli utenti mediamente presenti nell’ultimo trimestre e il totale dei posti disponibili).

9. Nell’ambito di accordi contrattuali con le Aziende UU.SS.LL. può essere prevista l’utilizzazione da parte dell’ente gestore, per l’erogazione dei servizi accreditati, di unità di personale dei ruoli sanitari dipendenti delle aziende stesse, ovvero attrezzature tecnologiche o dotazioni strutturali di proprietà delle aziende UU.SS.L.. Agli oneri connessi si provvede tramite adeguamento delle tariffe rispetto a quelle standard. La Commissione Permanente sulle Tossicodipendenze di cui all’art. 2 della L.R. n° 22/96 provvederà, entro 180 gg. dalla pubblicazione della presente legge, a elaborare uno schema regolamentare finalizzato a rendere uniformi su tutto il territorio regionale le procedure negoziali e i limiti entro cui si potranno applicare gli accordi di cui al presente comma.

10. Qualora uno stesso ente gestore possieda più sedi operative ubicate nella Regione Puglia, la documentazione concernente i requisiti generali comuni a tutte le sedi operative può essere prodotta solo per la sede individuata come capofila regionale. In tal caso le istanze di ogni sede operativa dovranno essere corredate di un elenco di tutte le sedi operative presenti nel territorio regionale con l’individuazione della sede capofila ove viene verificato il possesso dei requisiti generali comuni a tutte le sedi operative.

11. Tutte le norme in contrasto con le previsioni di cui agli articoli precedenti, sono abrogate limitatamente al campo di applicazione della presente legge.