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AEO 1 Avv. Sara Armella – Avv. Massimo Monosi Fedespedi – Milano, 26 maggio 2016

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AEO

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Avv. Sara Armella – Avv. Massimo Monosi

Fedespedi – Milano, 26 maggio 2016

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Autorizzazioni Aeo (art. 38 cdu)

• Semplificazione doganale (Aeoc): per ottenere benefici e semplificazioni previste dalla normativa doganale

• Sicurezza (Aeos): per ottenere agevolazioni in materia di sicurezza

• I due tipi di autorizzazione sono cumulabili (Aeof)

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Vantaggi INDIRETTI

�Fidelizzazione della clientela e maggiore credibilità sul mercato;

�Migliori relazioni con le Autorità doganali;

�Migliore pianificazione delle spedizioni e minori ritardi nelle spedizioni;

�Diminuzione dei furti e delle perdite;

�Diminuzione degli incidenti legati alle condizioni di sicurezza;

�Semplificazioni varie nell’ambito del transito comunitario (come l’uso di una garanzia globale o la dispensa dalla garanzia, ecc.)

�Miglioramento negli adempimenti fiscali e minor rischio di sanzioni.

NB: Mutuo riconoscimento dei programmi di sicurezza con Paesi terzi.

DIRETTI �Riduzione dei controlli documentali, scanner e fisici (fino al

90% degli attuali controlli);

�Trattamento prioritario delle spedizioni se selezionate per il controllo (controlli doganali complementari prioritari);

�Scelta, da parte dell’operatore, del luogo presso cui effettuare i controlli doganali;

�Procedura agevolata nell’ottenere le semplificazioni doganali attualmente previste dal Codice doganale (procedura della dichiarazione incompleta, procedura di domiciliazione, speditore autorizzato, redazione posticipata del manifesto, destinatario autorizzato nel regime TIR);

�Esonero garanzia per depositi IVA; per i titolari di domiciliata

�Sdoganamento telematico all’esportazione con procedure di domiciliazione H23.

• Per AEOS e AEOF:

�Numero ridotto di dati per le dichiarazioni sommarie;

�Comunicazione preventiva dell’esito positivo del circuito doganale di controllo sulla dichiarazione sommaria (l’Ufficio doganale competente comunica l’AEO che la spedizione è stata selezionata al controllo fisico, prima dell’effettivo ingresso delle merci nel territorio doganale comunitario).

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Altri vantaggi derivanti dalla certificazione AEO

Minori controlli fisici e documentali

• La certificazione AEO è rilasciata per il singolo soggetto richiedente

Le Autorità doganali nell’individuazione del profilo di rischio della singola operazione doganale dovrebbero tener conto:

• del tipo di rappresentanza esistente tra l’agente e l’importatore (diretta o indiretta) e

• degli specifici rischi identificati durante la procedura di autorizzazione per la certificazione AEO

RIDUZIONE DEI CONTROLLI: • Se solo alcuni degli operatori economici coinvolti nella supply chain hanno la certificazione AEO si

ha una riduzione dei controlli fisici e documentali sino al 50%

• Se tutti gli operatori economici coinvolti nella supply chain hanno la certificazione AEO si ha una riduzione dei controlli fisici e documentali sino al 90%

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Altri vantaggi derivanti dalla certificazione AEO Numero ridotto di dati per le dichiarazioni sommarie

Gli operatori AEO non saranno tenuti ad indicare nelle dichiarazioni sommarie i seguenti dati: • Numero di articoli; • Localizzazione delle merci; • Codice del luogo di scarico; • Tipo di colli; • Marchi di spedizione; • Numero di identificazione del materiale, se containerizzato; • Massa lorda (kg); • Codici delle merci pericolose (ONU); • Numero del suggello; • Codice del metodo di pagamento delle spese di trasporto.

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Comunicazione preventiva dei controlli da effettuare

• «Quando una dichiarazione sommaria di entrata è stata presentata da un titolare di certificato Aeo, il competente ufficio doganale può comunicare all’operatore economico autorizzato, prima dell’ingresso delle merci nel territorio doganale comunitario, quando in esito a un’analisi del rischio di sicurezza, la spedizione è stata selezionata per essere sottoposta a un controllo fisico complementare. Tale comunicazione può avvenire soltanto se non compromette il controllo da effettuare»

• «Gli Stati membri possono tuttavia procedere a un controllo fisico anche quando un operatore economico autorizzato non abbia ricevuto comunicazione, prima dell’arrivo delle merci nel territorio doganale della Comunità, della selezione della spedizione per tale controllo. Il primo comma e il secondo comma si applicano per analogia alle merci destinate all’uscita dal territorio doganale della Comunità»

Altri vantaggi derivanti dalla certificazione AEO

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• Altre agevolazioni: – Riconoscimento reciproco del certificato Aeo –

Security con tutti i Paesi che applicano un programma equivalente (art. 38, par. 7, cdu)

� non occorre richiedere uno status analogo in tale Paese � programmi di riconoscimento reciproco dello status di Aeo

con Cina, Giappone, Canada, Australia, Svizzera

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Accordi di Mutuo Riconoscimento (MRA)

Giappone Accordo di mutuo riconoscimento firmato e operativo dal 24 giugno 2010

USA

Accordo di mutuo riconoscimento firmato e operativo dal 4 maggio 2012

Svizzera Norvegia Andorra

Accordi di mutuo riconoscimento firmati, ma non ancora operativi

Cina

Accordo di mutuo riconoscimento firmato e operativo dal 3 novembre 2015

NB certificazioni analoghe in Brasile (“Regime Linea Azzurra”); Canada (Fast); America Latina (BASC); Australia (Frontline).

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Accordi di Mutuo Riconoscimento (MRA)

Ciascun MRA stabilisce specifici vantaggi che sono contenuti nelle relative Decisioni; tuttavia, i seguenti benefici hanno portata trasversale e sono contenuti in tutte le Decisioni: - minori controlli relativi alla sicurezza: gli AEOS/F e i partner sicuri dei

programmi dei Paesi Terzi godono di minori ispezioni, controlli o altre misure di sicurezza, in quanto le autorità doganali tengono in favorevole considerazione lo status nella valutazione dei rischi;

- trattamento prioritario allo sdoganamento: gli AEOS/F godono di un trattamento prioritario, formalità semplificate e rilascio accelerato delle spedizioni commerciali in cui sono coinvolti;

- meccanismo comune di continuità operativa: le autorità doganali stabiliscono un meccanismo comune implementare i livelli di sicurezza, chiusura di frontiere e/o calamità naturali, emergenze o da altri gravi incidenti, in cui i carichi prioritari inviati dagli AEOS/F sono agevolati da parte delle autorità doganali.

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Accordi di Mutuo Riconoscimento (MRA) «Gli operatori economici in possesso di un’autorizzazione AEOS/F che desiderano beneficiare degli MRA che l'Unione europea ha concluso, devono accertarsi di aver fornito il proprio consenso scritto per lo scambio di dati con i paesi partner MRA». «In generale, al fine di beneficiare dei minori controlli relativi alla sicurezza e della priorità di trattamento allo sdoganamento l'AEO deve comunicare al partner stabilito nel Paese con cui è stato concluso l’Accordo, il proprio codice MRA. A sua volta, il partner inserisce il codice nella dichiarazione di importazione nel proprio Paese. In tal modo, la spedizione è identificata come sicura e può godere dei vantaggi sopra menzionati. In altri casi (USA), invece, è prevista una preventiva registrazione presso un data base per il riconoscimento delle autorità doganali del Paese partner».

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Accordo relativo ai programmi A.E.O./C-TPAT tra U.E. e U.S.A

� 4 maggio 2012: Decisione per il Mutuo Riconoscimento tra il Programma C-TPAT)» Stati Uniti di America e il Programma AEO dell’Unione Europea

� 3 luglio 2012: Nota informativa della Commissione europea contenente procedure operative che gli operatori AEO comunitari devono adottare per beneficiare dei vantaggi derivanti dal «trattamento favorevole fornito dal mutuo riconoscimento» (che «si tradurrà in una riduzione dei costi, procedure semplificate e maggiore praticabilità delle attività commerciali transoceaniche»)

� per beneficiare di tali vantaggi, gli AEO comunitari devono registrare il proprio numero

EORI tramite una applicazione web che è stata creata dalle autorità US per richiedere il loro abbinamento al proprio numero o ai numeri “Manufacturer’s Identification (MID)”. (Cfr. Comunicazione dell’Agenzia delle Dogane del 5 luglio 2012)

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Condizioni per il rilascio dello status di Aeo (art. 39 cdu)

1. Assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l’assenza di trascorsi di reati gravi in relazione all’attività economica del richiedente – Per le persone fisiche tale requisito si considera soddisfatto se, nel corso degli ultimi tre anni, il

richiedente e, se del caso, l’impiegato responsabile delle questioni doganali del richiedente, non hanno commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale e non hanno avuto precedenti di reati gravi in relazione alla loro attività economica

– Per le persone giuridiche tale requisito si considera soddisfatto se, nel corso degli ultimi tre anni, nessuna delle persone di seguito indicate ha commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale o ha avuto precedenti di reati gravi in relazione alla propria attività economica: • a) il richiedente • b) la persona responsabile del richiedente o che esercita il controllo sulla sua gestione • c) l’impiegato responsabile delle questioni doganali del richiedente

2. Dimostrazione di un alto livello di controllo sulle operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali

3. Solvibilità finanziaria, che si considera comprovata se il richiedente si trova in una situazione finanziaria sana, che gli consente di adempiere ai propri impegni, tenendo in debita considerazione le caratteristiche del tipo di attività commerciale interessata

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(segue) 4. Rispetto di standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all’attività svolta (per Aeoc) • Standard pratici di competenza

– almeno 3 anni di comprovata esperienza pratica in materia doganale o – uno standard di qualità in materia doganale adottato da un organismo europeo di

standardizzazione

• Qualifiche professionali – formazione inerente l’attività doganale fornita da:

• autorità doganale • istituti di formazione riconosciuti in dogana o da un organismo di uno Stato membro responsabile per la

formazione professionale • associazione professionale o commerciale riconosciuta a tali fini dalla dogana di uno Stato membro o

nell’Unione

5. Adeguati standard di sicurezza che si considerano rispettati se il richiedente dimostra di disporre di misure idonee a garantire la sicurezza della catena internazionale di approvvigionamento anche con riferimento all’integrità fisica dei controlli e ai controlli degli accessi, i processi logistici e le manipolazioni di specifici tipi di merci, il personale e l’individuazione dei partner commerciali (per Aeos)

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Procedura per il rilascio della certificazione europea Aeo

• Gli attuali formulari cartacei (utilizzati per l’istanza e per il rilascio dello status) continueranno a essere validi, come le principali condizioni per l’accettazione dell’istanza

• Soggetti abilitati a richiedere la certificazione: – operatori economici stabiliti nel territorio doganale dell’Unione che

compiono attività inerenti alle operazioni doganali – operatori economici extracomunitari soltanto se vi è un accordo di

mutuo riconoscimento del certificato Aeo tra l’UE e il Paese terzo dove è stabilito il richiedente

• Ufficio competente a ricevere l’istanza: – Ufficio delle Dogane competente per il luogo in cui l’operatore detiene la

contabilità principale relativa alle operazioni svolte ed in cui è effettuata almeno parte delle operazioni oggetto del certificato AE

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E ‘ presente all’interno di ogni Ufficio delle Dogane un apposito Team AEO che ha l’incarico di seguire le richieste di certificazione AEO locale, nonché tutta l’attività istituzionale e di informazione all’utenza collegata a questo particolare servizio. Tempi di rilascio della Certificazione AEO (dalla presentazione dell’Istanza) Attività di Audit (Ufficio delle Dogane) giorni 80 Valutazione Audit (DR/DID/DP) giorni 10 Strutture Centrali giorni 30 Tempo totale per il rilascio giorni 120

Procedura per il rilascio della certificazione europea AEO.

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Circ. n. 36/D del 28.12.2007: «le attività di audit consentono all’Agenzia di avere una conoscenza approfondita dell’operatore e un quadro circostanziato dell’attività dello stesso, attraverso la raccolta di evidenze oggettive, informazioni operative e documentali raccolte anche sul campo dagli auditors doganali … E’, pertanto, importante che l’utente si prepari adeguatamente all’audit … coordinando le proprie strutture e servizi e tenendo sempre attivo il canale di comunicazione con il team di auditors degli uffici delle dogane affinché le attività di audit si svolgano in modo rapido ed in condizioni di efficienza operativa».

• è consigliabile informare fin da subito l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente in merito all’intenzione della Società di procedere alla richiesta della certificazione Aeo;

• al termine delle fasi di attività di pre-audit, è opportuno discutere in anticipo con l’Agenzia delle dogane competente le eventuali azioni correttive individuate.

Pre–audit ed esempi di azioni correttive

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Descrizione criticità rilevata:

• La Società non dispone di un ufficio doganale adeguatamente strutturato con un responsabile addetto alle questioni doganali e del personale specificamente dedicato

• L’assenza di una tale struttura non garantisce la presenza di procedure adeguate per la corretta osservanza delle norme doganali, con particolare riferimento alla individuazione del valore in dogana, classificazione ed origine della merce

Descrizione Rischio: «Assenza di procedure adeguate per la corretta determinazione dei diritti doganali dovuti» Raccomandazioni:

• Si raccomanda di strutturare un ufficio interno con personale specifico dedicato alle questioni doganali. In particolare si consiglia di individuare un responsabile delle questioni doganali e del personale specificamente dedicato

Training e aggiornamento

Pre–audit ed esempi di azioni correttive

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Descrizione criticità rilevata:

Identificazione di diverse casistiche di errata compilazione di bollette doganali essendo il controllo sulle bollette doganali predisposte e presentate dagli spedizionieri talvolta effettuato a posteriori dalle società che importano ed esportano

Descrizione Rischio:

«Comportamento inosservante delle norme fiscali doganali»

Raccomandazioni:

• Implementazione di procedure che devono assicurare : � la completezza, l’accuratezza e la tempestività delle dichiarazioni doganali redatte dalla Società e/o dagli

spedizionieri/agenti

� la corretta presentazione e conservazione della documentazione giustificativa

� erogazione di istruzioni chiare ed inequivocabili all’agente

� controlli (ex ante ed ex post) dell’accuratezza e tempestività dell’attività dell’agente

� modalità di notifica all’agente di eventuali errori/modifiche relativi alle voci/scritture appurate

� comunicazione volontaria di errori all’Agenzia delle Dogane

Pre–audit ed esempi di azioni correttive

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Validità dei certificati precedentemente rilasciati • Certificati rilasciati prima del 1° maggio 2016 sono validi sino

al 1° maggio 2019. Da tale data tutti i certificati devono essere riesaminati

la decisione adottata al termine del riesame sostituisce il precedente certificato • Necessità di verificare ex novo il rispetto dei requisiti previsti

dal cdu, mentre non occorrono ulteriori verifiche per i requisiti già previsti dal cdu

• Per le istanze presentate anteriormente al 1° maggio 2016, ma per le quali non sia stato ancora rilasciata l’autorizzazione l’audit può essere condotto secondo i criteri precedentemente previsti dal cdc ovvero secondo quelli nuovi del cdu

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Certificazioni Aeo rilasciate in Italia e in Europa

Dati UE AEO Istanze presentate 18.239 Certificati rilasciati 15.811 Certificati sospesi 42 Certificati revocati 1.562 Riesame del certificato 680 Rigetti/rinunce 1.929

Dati Italia AEO Istanze presentate 1.238 Certificati rilasciati 1.047 Certificati sospesi 6 Certificati revocati 65 Riesame del certificato 26 Rigetti/rinunce 140

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Certificazioni Aeo rilasciate in Italia ed in Europa Paesi Istanze Certificati Austria 321 304 Repubblica Ceca 211 179 Finlandia 103 95 Repubblica Slovacca 82 76 Francia 1.586 1.351 Romania 160 116 Germania 7.541 7.079 Slovenia 118 97 Grecia 146 104 Spagna 846 695 Gran Bretagna 654 450 Svezia 588 399 Irlanda 149 132 Ungheria 387 360 Italia 1.238 1.047

Paesi Istanze Certificati Lituania 34 22 Lussemburgo 35 32 Belgio 474 420 Lettonia 38 32 Bulgaria 33 24 Malta 23 19 Cipro 19 17 Paesi Bassi 2.141 1.644 Croazia 33 23 Polonia 954 846 Danimarca 113 100 Portogallo 178 121 Estonia 34 27 TOTALE 18.239 15.811

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Certificazioni Aeo rilasciate in Italia ed in Europa

L’AEO è necessario per accedere a semplificazioni/autorizzazioni • l’AEOC può usare una garanzia globale con importo ridotto -art. 95 p.3 • lo sdoganamento centralizzato europeo e nazionale - art. 179 • l’iscrizione nelle scritture del dichiarante - art. 182 • l’autovalutazione dei dazi doganali ed espletamento di formalità doganali sotto sorveglianza doganale alle imprese AEO che ottengono l’autorizzazione del Self assessment cd. SA - art. 185

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CINZIA BRICCA - DIRETTORE CENTRALE LEGISLAZIONE E PROCEDURE DOGANALI

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Per fruire dei benefici connessi all’autorizzazione AEO in fase di sdoganamento, è necessario che venga indicato nei campi 2, 8, 14 o 50 del DAU il codice EORI del soggetto autorizzato AEO.

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• Gli operatori economici che risultano essere già certificati AEO non devono presentare una nuova istanza, i certificati restano validi fino al loro riesame.

• Secondo l’Agenzia delle dogane entro il 1° maggio 2019, tutti i certificati AEO dovranno essere riesaminati.

• La decisione positiva che seguirà al riesame sostituirà il certificato esistente.

• In occasione del riesame del certificato rilasciato ai sensi della previgente

normativa i nuovi criteri e le nuove condizioni devono essere verificati per la prima volta, mentre per le condizioni ed i criteri già previsti nel vecchio codice, si possono considerare acquisiti se già oggetto di attività di riesame o di monitoraggio effettuate prima del 1° maggio 2016.

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CINZIA BRICCA - DIRETTORE CENTRALE LEGISLAZIONE E PROCEDURE DOGANALI

«Le attività di monitoraggio/sorveglianza da parte degli Uffici delle dogane territorialmente competenti si svolgeranno in coerenza con i risultati finali delle attività precedenti, con il livello di affidabilità dell’operatore e con gli eventuali rischi rimanenti. In caso di ottenimento dell’autorizzazione AEO, considerata l’affidabilità doganale ed il livello di compliance attribuito, è specificamente richiesto all’operatore economico autorizzato l’auto-monitoraggio delle proprie funzioni aziendali, in particolare di tenere sotto controllo i rischi doganali, comunicando all’Ufficio doganale di riferimento eventuali importanti cambiamenti operativi e gestionali che potrebbero incidere sull’autorizzazione». Le attività di audit finalizzate al riscontro dei predetti criteri sono condotte dagli Uffici delle dogane territorialmente competenti»

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www.studioarmella.com│[email protected]

Piazza De Ferrari 4/2 – Genova Via Torino 15/6 - Milano

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Grazie per l’attenzione!