assicurazione r c auto e bonus malus
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Salvalaggio Francesca 821268
Santinon Giulia 821916
1 Tecnica dei prodotti finanziari ed assicurativi
2 Tecnica dei prodotti finanziari ed assicurativi
Legge n. 990 del 1969 obbligatorietà dell’assicurazione della
Responsabilità Civile per tutti i veicoli circolanti e non.
L’assicurazione R.C.Auto è il contratto con il quale l’assicuratore, verso
pagamento di un premio, risarcisce i danni involontariamente cagionati
dall’assicurato a terzi, entro i limiti convenuti.
-CONTRAENTE, colui che stipula il contratto e paga il premio
-ASSICURATO, il conducente del veicolo
-COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE, controparte del contraente
-TERZI, coloro che subiscono danni fisici e/o materiali, causati dalla
circolazione del veicolo assicurato
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-1 anno
-A tacito rinnovo o a scadenza secca
-Possibilità di sospensione
-Importo massimo risarcibile per ogni danno
-Non inferiore a 774 685,35 €
-Può essere elevato fino a 2 582 284,50 €
-V Direttiva auto (2005/14/CE): aumento massimale minimo
-guida senza patente
-guida in stato di ebbrezza
-guida sotto effetto di sostanze stupefacenti
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-Entrata in vigore dal 01/02/2007
-Consente al danneggiato di
rivolgersi direttamente alla propria
Compagnia
-Incidente avvenuto in Italia
-Sinistro tra non più di 2 veicoli,
immatricolati ed assicurati in Italia
-Scontro con ciclomotore in
possesso della nuova targa prevista
dal regime entrato in vigore il 14
luglio 2006
-Danni fisici alla persona del
conducente non gravi (solo in caso
di lesioni fino al 9% di invalidità
permanente)
-Risarcimento entro 30/60/90 gg
-Per tutti gli altri sinistri
-La richiesta di risarcimento danni va
inoltrata alla Compagnia del veicolo
responsabile
-La compagnia propone una cifra per
il risarcimento, considerando perizia
dei veicoli, dichiarazioni,
documentazioni mediche, ecc.
-Il danneggiato può accettare
(l’assegno viene inviato entro 15 gg)
-Il danneggiato può rifiutare
(l’assegno viene comunque inviato
entro 15 giorni, ma a titolo di
acconto)
-Il danneggiato può non rispondere
all’offerta (avrà la possibilità di
prendere una decisione una volta
ricevuto l’assegno)
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E’ la somma di denaro che il contraente versa alla compagnia di
assicurazione in cambio delle garanzie offerte. Può essere pagato in
un’unica soluzione o rateizzato (in questo caso sarà maggiorato).
E’ composto da:
-Oneri fiscali e parafiscali
imposta del 12,5%
contributo al Servizio Sanitario Nazionale per un’aliquota del 10,5%
contributo al Fondo di garanzia per le vittime della strada del 2,5%
-Premio puro
premio equo
caricamento di sicurezza
-Caricamento per spese
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Il premio puro rappresenta l’importo che l’assicuratore incassa per far
fronte alle richieste di risarcimento.
La sua funzione è ∏ = H(S)
• H indica un funzionale che associa un numero reale ∏ a ciascuna possibile
distribuzione di probabilità della variabile aleatoria S
• S rappresenta il risarcimento globale a carico dell’assicuratore nell’anno
di copertura per un generico contratto .
Posto per convenzione Y0 = 0:
Alcuni principi di calcolo:
1. Del valore atteso ∏ = (1+α) E(S)
2. Della varianza ∏ = E(S) + λ var(S)
3. Dello scarto quadratico medio ∏ = E(S) + β σ(S)
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Dati oggettivi (riguardanti il veicolo):
potenza del veicolo
provincia di immatricolazione del veicolo o comune di residenza del
proprietario
alimentazione del veicolo (benzina, diesel o gas)
presenza di A.B.S. e doppio AIR-BAG
Dati soggettivi (riguardanti la persona):
età dell’assicurato
sesso dell’assicurato
anzianità di patente
modalità di utilizzo dell’auto e professione
identificazione del conducente unico o abituale
bonus-malus
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E’ il sistema maggiormente utilizzato dalle compagnie di assicurazione per il
calcolo del premio annuale.
Il premio varia nel tempo, mediante l’attribuzione di un punteggio (classe di
merito), in funzione della condotta di guida del proprietario.
• è un punteggio compreso tra 1 e 18
• la classe d’ingresso per chi si assicura per la prima volta è la
quattordicesima
• se non si provocano incidenti si scende di una classe
• se si provocano incidenti si sale di 2 classi
• ad ogni classe di merito è associato un particolare COEFFICIENTE DI
PREMIO. La seguente tabella riporta i coefficienti di premio:
CLASSE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
COEFFICIENTE 0,50 0,53 0,56 0,59 0,62 0,66 0,70 0,74 0,78
CLASSE 10 11 12 13 14 15 16 17 18
COEFFICIENTE 0,82 0,88 0,94 1 1,15 1,30 1,50 1,75 2
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•ogni compagnia può stabilire classi di merito interne
• l’Isvap ha istituito la classe di merito di conversione universale (cu) per
favorire la compatibilità di passaggio ad un’altra compagnia
• dal 03/04/2007 l’impresa di assicurazione può variare la classe di merito
solo se il contraente è il responsabile principale del sinistro
• legge n. 40 del 2007: in caso di stipula di una polizza R.C. Auto di un
secondo veicolo viene assegnata una classe pari a quella del veicolo già
assicurato, sempre che si tratti di un veicolo della stessa tipologia
Per il calcolo della classe cui è assegnato l’assicurato si usa la seguente
funzione:
Dove:
r = classe di provenienza
n = numero di sinistri denunciati
nell’anno
n’ = min (n, 4)
cr,n = classe conseguentemente
assegnata all’assicurato
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k = h[ τ’ ; nk , Ф(n1, n2,…,nk-1)]
dove:
• k = calcolo del premio all’epoca k
• τ’ = τ0 = tasso di premio inizialmente attribuito a tutti i contratti appena
stipulati ed appartenenti ad una data classe di rischio
• nk = numero di sinistri nel più recente anno di contratto
• Ф(n1, n2,…,nk-1) = classe alla quale l’assicurato appartiene nell’anno k
(k≥2) in conseguenza dei sinistri denunciati nei primi k-1 anni
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All’assicurato che al momento k (e dunque per l’anno k+1) risulta assegnato
alla classe r, è attribuito il premio πk pari a:
∏k = ∏ γ(r)
Dove:
• ∏ = premio generale di riferimento (tiene già conto dei vari fattori di
rischio considerati all’ingresso in assicurazione)
• γ(r) = coefficiente associato alla classe r, che dipende dal numero di
sinistri nk e dalla classe cui l’assicurato apparteneva nel precedente anno
I sistemi bonus-malus realizzano un procedimento di classificazione “a
posteriori” (il loro meccanismo evolutivo comporta un’assegnazione
dinamica ad una classe di “rischio” determinata sulla scorta
dell’esperienza) a cui si accompagna una classificazione “a priori” attuata
in base ai fattori di rischio il cui livello è individuabile sin dall’ingresso in
assicurazione.
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In caso di sinistro, alcune Compagnie permettono al responsabile di un
incidente di conservare la propria classe di merito purché venga versata la
somma liquidata al danneggiato. Questa clausola contrattuale, detta
autoliquidazione del sinistro, può risultare utile in caso di sinistri di modesta
entità, in quanto consente di evitare un aumento del premio.
L’importo di FRANCHIGIA rappresenta la soglia entro la quale conviene
risarcire direttamente il danno oppure conviene denunciare un sinistro. Se il
danno cagionato è inferiore alla franchigia non conviene farlo risarcire dalla
compagnia.