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Verso gli edifici a energia quasi zero
Errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.
Il 1° ottobre entrano in vigore i tre Decreti attuativi della Direttiva sullʼefficienza
energetica che introducono parecchie novità in materia di edilizia
I temi che riguardano lʼefficienza energetica, le energie rinnovabili, la
sostenibilità e il rispetto dellʼambiente sono i punti cardine su cui si basano le
politiche comunitarie e internazionali, soprattutto in riferimento allʼedilizia, che è
il settore al centro dello sviluppo dellʼeconomia dei diversi Paesi dellʼUnione.
La riduzione dei consumi energetici e la migliore qualità della vita sono i
presupposti per la corretta progettazione dei nuovi edifici o la ristrutturazione del
patrimonio edilizio esistente, che, oltre a essere obsoleto, è “energivoro”.
In materia di efficienza energetica, la Comunità Europea ha inizialmente
indicato a tutti i Paesi membri la strada da percorrere con lʼemanazione della
Direttiva 2002/91/CE: “Rendimento energetico nellʼedilizia”, indicata con
lʼacronimo EPBD (Energy Performance Buildings Directive).
Verso gli edifici a energia quasi zero
Errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.
LʼItalia ha risposto a queste indicazioni in modo altalenante negli anni,
pubblicando diversi Decreti legislativi.
Il D.Lgs. 192/2005 ha recepito la Direttiva a livello nazionale ed è entrato in
vigore lʼ8 ottobre 2005; successivamente, il suo contenuto è stato modificato ed
integrato dal D.Lgs. 311/06, valido dal 2 febbraio 2007.
Due anni dopo vengono pubblicati i Decreti attuativi di riferimento, ossia il DPR
59/09, sui requisiti minimi da rispettare, e le Linee Guida Nazionali, uscite con il
DM 26 giugno 2009, sul tema della certificazione energetica.
A luglio 2010 la Comunità Europea ha, poi, modificato le indicazioni
sullʼefficienza energetica, con la nuova Direttiva 2010/31/UE sul rendimento
energetico nellʼedilizia, che ha mandato in pensione la Direttiva 2002/91/CE.
In Italia, la risposta a questa Direttiva tarda ad arrivare e bisogna attendere fino
a giugno 2013, quando viene pubblicato il DL 63/13: “Disposizioni urgenti per il
recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nellʼedilizia per la definizione
delle procedure dʼinfrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre
disposizioni in materia di coesione sociale”, documento convertito in Legge ad
agosto dello stesso anno con la Legge 90/13.
Ripercorrendo questo percorso, si potrebbe pensare che in Italia siano state
finalmente recepite tutte le Norme e le indicazioni dellʼUnione Europea in
materia di efficientamento energetico, ma purtroppo non è così: mancano,
infatti, a questo punto ancora i Decreti attuativi.
È solo a fine giugno 2015 che vengono emessi i 3 tanto attesi Decreti attuativi,
che finalmente il 15 luglio sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale, definendo:
Verso gli edifici a energia quasi zero
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le prescrizioni minime e le modalità di verifica per edifici di nuova costruzione
ed esistenti in funzione dellʼambito dʼintervento, nonché le prescrizioni
minime dellʼedificio a energia quasi zero;
la nuova classificazione energetica;
i nuovi modelli per la relazione tecnica.
I Decreti entreranno in vigore il 1° ottobre 2015 e porteranno significative
modifiche in materia di efficienza energetica, indirizzando la progettazione delle
nuove strutture di fatto verso gli edifici a energia quasi zero.
A partire dal 1° gennaio 2021, infatti, tutti i nuovi edifici e quelli sottoposti a
ristrutturazioni significative dovranno essere progettati e realizzati cercando di
ridurre al minimo i consumi energetici e favorendo lʼuso delle fonti rinnovabili.
Per gli edifici pubblici tale scadenza è anticipata al 1° gennaio 2019.
Questi tre provvedimenti permettono ora allʼItalia di essere perfettamente in
linea con le Direttive europee in materia.
Vediamo, in sintesi, quali sono e che cosa prescrivono le indicazioni presenti
nei 3 documenti.
Verso gli edifici a energia quasi zero
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Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici
Il primo Decreto modifica il DM 26 giugno 2009 e introduce le nuove Linee guida
nazionali per lʼAttestazione della Prestazione Energetica degli edifici (APE
2015). Per evitare la frammentazione a livello locale delle regole sulla
certificazione energetica degli edifici, il nuovo modello di APE sarà uguale per
tutto il territorio nazionale. Questo è un passo avanti, in quanto fino ad oggi ogni
Regione aveva un proprio certificato e proprie regole tecniche per redigerlo e
per realizzare i calcoli.
Grazie alle nuove Linee guida diventerà più facile il confronto tra unità
immobiliari, orientando, insieme al database nazionale dei certificati energetici
(SIAPE), il mercato verso un nuovo concetto di qualità, che prenderà in grande
considerazione le prestazioni energetiche.
Catasto energetico: SIAPE
La realizzazione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale
è una delle novità presenti nei Decreti. Il SIAPE, il catasto energetico, comprende
la gestione di un catasto nazionale degli attestati di prestazione energetica, degli
impianti termici e dei relativi controlli e ispezioni pubblici.
Enea dovrà istituirlo entro la fine del 2015 e a marzo di ogni anno dovrà essere
aggiornato da parte delle Regioni e Province autonome con i dati relativi agli
attestati dellʼultimo anno.
Nel Decreto viene, inoltre, indicato che Regioni e Province autonome devono
definire piani e procedure di controllo che consentano di analizzare almeno il 2%
allʼanno degli APE depositati territorialmente. I controlli saranno orientati alle
classi energetiche più efficienti.
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Le nuove classi energetiche sono 10: A4, A3, A2, A1, B, C, D, E, F, G (dalla più
efficiente alla meno efficiente).
Il certificatore dovrà effettuare almeno un sopralluogo presso lʼedificio o lʼunità
immobiliare e dovrà indicare nellʼAPE le eventuali proposte per migliorare
lʼefficienza energetica, consigliando gli interventi di ristrutturazione o di
riqualificazione energetica e informando il committente sugli incentivi disponibili
per realizzarli.
APE – Attestato di Prestazione Energetica
Per rappresentare meglio il concetto, possiamo dire che lʼAPE è una fotografia
che sintetizza le caratteristiche energetiche dellʼedificio o dellʼappartamento. Per
misurarle, il tecnico deve analizzare le caratteristiche termo/igrometriche, i
consumi, la produzione di acqua calda, il raffrescamento e il riscaldamento degli
ambienti, il tipo di impianto, eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile.
Al momento dellʼacquisto o della locazione di un immobile, oltre ad essere
obbligatorio, è utile per informare sul consumo energetico e valorizzare gli edifici
ad alto risparmio energetico.
LʼAPE viene redatto da un certificatore energetico – un tecnico abilitato alla
progettazione di edifici ed impianti come lʼarchitetto, lʼingegnere ed il geometra –
la cui formazione e il successivo accreditamento vengono gestiti dalle Regioni.
Tra gli Allegati al Decreto è presente, inoltre, uno schema di annuncio di vendita
e locazione, che uniforma le informazioni da fornire sulla qualità energetica
degli edifici.
La certificazione APE ha una validità temporale massima di dieci anni, a partire
dalla data di rilascio, e deve essere aggiornata ogni volta che viene effettuato
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un intervento di ristrutturazione o riqualificazione che riguardi elementi edilizi o
impianti tecnici in maniera tale da modificare la classe energetica dellʼedificio o
dellʼunità immobiliare.
Ogni APE è redatta da un soggetto abilitato e riporta obbligatoriamente, per
lʼedificio o per lʼunità immobiliare, i seguenti dati:
la prestazione energetica totale, in termini sia di energia primaria totale, sia di
energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;
la classe energetica, determinata attraverso lʼindice di prestazione energetica
globale, espresso in energia primaria non rinnovabile;
la qualità energetica del fabbricato ai fini del contenimento dei consumi
energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di
prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva
dellʼedificio;
i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a
norma di legge;
lʼenergia esportata;
le emissioni di anidride carbonica;
le indicazioni per il miglioramento dellʼefficienza energetica, con le proposte
degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, distinguendo
gli interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione
energetica.
Per quanto concerne la prestazione energetica certificata, le nuove Linee Guida
introducono una modifica sostanziale: oggi il valore di energia primaria globale
certificato comprende i consumi per la climatizzazione invernale e la produzione
di acqua calda sanitaria e, per il non residenziale, anche quelli dovuti
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allʼilluminazione, espressi in kWh/m2 anno o kWh/m3 anno, in funzione della
destinazione dʼuso residenziale o no.
Se lʼedificio non è dotato dʼimpianto di riscaldamento e di produzione di acqua
calda sanitaria, per i calcoli si utilizza un rendimento del sistema di utilizzazione
fisso ed un generatore a combustibile gassoso con rendimento imposto dal
Decreto e non più una generazione di tipo elettrico.
Tra le novità, il nuovo indicatore della prestazione energetica invernale ed
estiva dellʼinvolucro edilizio al netto degli impianti presenti, che serve a
conoscere la qualità della struttura muraria dellʼedificio. Questo parametro è
stato introdotto per contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il
raffrescamento, poiché la maggior parte degli edifici esistenti, essendo molto
vecchi, presenta criticità relativamente allʼinvolucro edilizio.
Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche
Nel secondo Decreto sono presentate le metodologie di calcolo delle
prestazioni energetiche e le definizioni delle prescrizioni e dei requisiti minimi
degli edifici e delle unità immobiliari. Queste sono applicabili agli edifici pubblici
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e privati, siano essi di nuova costruzione o esistenti e sottoposti a
ristrutturazione.
Gli standard energetici minimi per le costruzioni nuove e per quelle ristrutturate
vengono rafforzati, ottimizzando il rapporto costi/benefici degli interventi, in
modo da arrivare a realizzare gli edifici a energia quasi zero previsti dalla
Direttiva 2010/31/UE.
I fabbricati di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti
saranno confrontati con un edificio di riferimento, identico per geometria,
orientamento, ubicazione e destinazione dʼuso. In questo modo sarà più facile
accertare il rispetto dei requisiti minimi.
Edificio di riferimento
Per la prima volta compare lʼindicazione di “edificio di riferimento”, un modo per
cercare di agevolare lʼattestazione dei requisiti minimi di prestazione energetica.
Questo vale per una nuova costruzione o una sottoposta a ristrutturazione
importante: i requisiti minimi vengono determinati mediante un edificio identico a
quello oggetto della progettazione per geometria, orientamento, ubicazione
geografica, destinazione dʼuso e tipologia dʼimpianto, avente, però, le
caratteristiche termiche ed energetiche indicate dal DM, che definisce tutti i valori
dei dati di input e dei parametri da utilizzare.
In pratica, lʼedificio di riferimento serve per determinare il valore di energia
primaria limite di legge che lʼedificio di progetto deve rispettare e con il quale
confrontarsi.
Sono, inoltre, stati indicati come punti di riferimento lʼENEA e il CTI - Comitato
Termotecnico Italiano.
Verso gli edifici a energia quasi zero
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Il Decreto contiene:
il quadro comune generale per il calcolo della prestazione energetica degli
edifici e per la loro classificazione in base alla destinazione dʼuso;
le prescrizioni comuni per gli edifici di nuova costruzione, quelli oggetto di
ristrutturazioni importanti o quelli sottoposti a riqualificazione energetica;
i requisiti e le prescrizioni specifici per gli edifici di nuova costruzione o
soggetti a ristrutturazioni importanti;
i requisiti degli edifici a energia quasi zero;
i requisiti e le prescrizioni specifici per gli edifici esistenti sottoposti a
riqualificazione energetica.
Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione
tecnica di progetto. Con lʼultimo Decreto vengono introdotti gli schemi e le modalità per la
compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dellʼapplicazione delle
prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici.
Verso gli edifici a energia quasi zero
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Le relazioni tecniche e gli schemi sono diversi in base alle diverse tipologie di
opere eseguite: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, riqualificazioni
energetiche.
Il progettista o i progettisti, nellʼambito delle rispettive competenze edili,
impiantistiche termotecniche, elettriche e illuminotecniche, inseriranno i calcoli e
le verifiche previste dal Decreto legislativo nella relazione tecnica di progetto
attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di
energia degli edifici e dei relativi impianti termici.
Gli Allegati al Decreto contengono esempi delle relazioni tecniche da compilare.
Conclusioni
Lʼobiettivo dei 3 Decreti interministeriali che, come già sottolineato, entreranno
in vigore il 1° ottobre 2015, è quello di sanare la procedura dʼinfrazione in corso
sulle prestazioni energetiche nellʼedilizia e portare alla costruzione di edifici a
energia quasi zero, concetto introdotto con la Direttiva Europea 2010/31/UE,
recepita in Italia con il Decreto legge n.63/2013, che indica tutti quegli edifici,
siano essi di nuova costruzione o esistenti con fabbisogno energetico quasi
nullo, coperto in misura significativa da fonti rinnovabili, prodotte allʼinterno del
confine energetico dellʼedificio.
In Italia si è chiuso, così, un grosso capitolo e finalmente lʼefficientamento
energetico diventa uno dei motori su cui si baserà lʼeconomia nei prossimi anni.
Ovviamente cʼè ancora tanto da fare, ma questi 3 Decreti hanno portato un poʼ
di chiarezza e, soprattutto, un poʼ di uniformità.
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