variante paesaggistica del p.t.r.c. veneto -...
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Pianificazione paesaggisticaDECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio
Articolo 135 - Pianificazione paesaggistica
1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono.
A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici".
L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni.
2. I piani paesaggistici, con riferimento al
territorio considerato, ne riconoscono gli
aspetti e i caratteri peculiari, nonché le
caratteristiche paesaggistiche, e ne
delimitano i relativi ambiti.
Pianificazione paesaggisticaDECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio
Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono:
normative d'uso e apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:
a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;
c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;
d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati
Pianificazione paesaggisticaDECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio
• Articolo 143 - Piano paesaggistico
• 1. L'elaborazione del piano paesaggistico
comprende almeno:
• a) ricognizione del territorio oggetto di
pianificazione, mediante l'analisi delle sue
caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla
natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni;
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Codice dei beni culturali e del paesaggio
b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso
• Immobili ed aree di notevole interesse pubblico:
• a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
• b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
• c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici ;
• d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
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c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;
• Articolo 142 (Aree tutelate per legge) • 1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni : • a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia• b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea
di battigia• c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal RD 1775/1933 e le relative
sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; • d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri …; • e) i ghiacciai e i circhi glaciali; • f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; • g) i territori coperti da foreste e da boschi, • h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; • i) le zone umide• l) i vulcani; • m) le zone di interesse archeologico
Pianificazione paesaggisticaDECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio
d) eventuale individuazione di ulteriori immobili
od aree, di notevole interesse pubblico, loro
delimitazione e rappresentazione in scala idonea
alla identificazione, nonche' determinazione delle
specifiche prescrizioni d'uso;
e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti,
diversi da quelli precedenti, da sottoporre a
specifiche misure di salvaguardia e di
utilizzazione;
Pianificazione paesaggisticaDECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio
• f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
• g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;
• h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;
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2. Le regioni e il Ministero possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici
• Nell'intesa e' stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano.
• Il piano e' approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato nell'accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, e' approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro.
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4. Il piano può prevedere:
a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo 142, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;
b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
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Codice dei beni culturali e del paesaggio
• Il piano prevede comunque che nelle aree di
cui al comma 4, lettera a), siano effettuati
controlli a campione sugli interventi realizzati
e che l'accertamento di significative
violazioni delle previsioni vigenti determini la
reintroduzione dell'obbligo
dell'autorizzazione paesaggistica,
relativamente ai comuni nei quali si sono
rilevate le violazioni.
Pianificazione paesaggisticaDECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio
9. A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di notevole interesse pubblico e tutelate per legge (artt. 136-142), interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.
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Codice dei beni culturali e del paesaggio
• 3. Le previsioni dei piani paesaggistici non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono
cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono
immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli
strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici
Pianificazione paesaggisticaDECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio
4. I comuni, le città metropolitane, le province e gli
enti gestori delle aree naturali protette
conformano o adeguano gli strumenti di
pianificazione urbanistica e territoriale alle
previsioni dei piani paesaggistici entro i termini
stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre
due anni dalla loro approvazione.
• I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni
non sono oggetto di indennizzo.
Pianificazione paesaggisticaDECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio
La Variante paesaggistica al P.T.R.C.
• Il vigente Piano Territoriale Regionale di Coordinamento
è stato approvato nel 1992.
• L.R. 11/2004 sul governo del territorio
• Con la Legge regionale 26 maggio 2011, n. 10, la Regione
ha integrato il paesaggio nelle “Norme per il governo del
territorio”, recependo parzialmente il Codice dei beni
culturali e del paesaggio
• Adozione del nuovo PTRC, avvenuta con DGR n. 372 del
17 febbraio 2009
La Variante paesaggistica al P.T.R.C.
• DGR n. 427 del 10 aprile 2013, "Adozione
variante parziale al Piano Territoriale
Regionale di Coordinamento con attribuzione
della valenza paesaggistica"
La Variante paesaggistica al P.T.R.C.
Con la variante al PTRC è stato definito, ai sensi del
DLgs. 42/2004 e della L.R. 11/2004, un processo di
pianificazione paesaggistica articolato in due diversi
momenti:
• uno di carattere generale, che ha a oggetto il PTRC a
valenza paesaggistica, e
• uno più di dettaglio che riguarda la Pianificazione
Paesaggistica Regionale d'Ambito.
Delimitazione degli Ambiti di Paesaggio
La Variante al PTRC, ai sensi dell'art. 45 ter della
LR 11/2004 e dell'art 135 del DLgs 42/2004,
individua
14 Ambiti di Paesaggio
per ciascuno dei quali è prevista la redazione di
uno specifico Piano Paesaggistico Regionale
d'Ambito (PPRA).
La Variante paesaggistica al P.T.R.C.
1. ALTA MONTAGNA
BELLUNESE
2. MONTAGNA BELLUNESE
3. ALTIPIANI VICENTINI E
MONTE GRAPPA
4. LESSINIA E PICCOLE
DOLOMITI
5. ALTA MARCA TREVIGIANA
6. ALTA PIANURA VENETA
7. ALTA PIANURA TRA PIAVE E
LIVENZA
8. PIANURA CENTRALE
VENETA
9. COLLI EUGANEI E MONTI
BERICI
10. VERONA, LAGO DI GARDA,
MONTE BALDO
11. BONIFICHE ORIENTALI DAL
PIAVE AL TAGLIAMENTO
12. PIANURA VERONESE E
ALTO POLESINE
13. BASSA PIANURA VENETA
14. ARCO COSTIERO
ADRIATICO, LAGUNA DI
VENEZIA E DELTA DEL PO
E’ già stata avviata l’elaborazione di alcuni PPRA, ed in
particolare
il PPRA “Arco costiero adriatico, Laguna di Venezia e
Delta del Po” (del quale è stato adottato il Documento
Preliminare con DDR 40 del 25 settembre 2012),
del PPRA “Colli Euganei e Monti Berici” e “Verona, lago
di Garda, monte Baldo”.
Avviate le iniziative relativamente al PPRA
"Pianura centrale veneta".
La Variante paesaggistica al P.T.R.C.
RICOGNIZIONE DEI BENI PAESAGGISTICI
pubblicazione sul web dei risultati della
ricognizione per la parte relativa ai beni
paesaggistici oggetto di dichiarazione di
notevole interesse pubblico
www.ptrc.it
Selezionando la provincia e il comune
d’interesse comparirà l’elenco di tutti i
beni paesaggistici inclusi in quel
comune
Le Ville VeneteElenco e localizzazione sul territorio regionale
ville censite a cura dell’Istituto Regionale
per le Ville Venete (IRVV), che ne elenca
3.828.
Le ville venete sono disciplinate dall’art 60,
comma 3, lett. c) delle Norme Tecniche
del PTRC.
Le ville del PalladioPerimetri di tutela e valorizzazione
Tutti i 24 insediamenti di villa palladiani ricadono nel territorio della
Regione del Veneto.
Comprendono una perimetrazione degli ambiti figurativi allo scopo di
esercitare una specifica tutela dei tracciati viari definiti dallo stesso
Andrea Palladio e di preservare quella connessione con i corsi
d’acqua che è un presupposto di ogni insediamento di villa
cinquecentesco.
Le ventiquattro Ville del Palladio e i rispettivi perimetri sono disciplinati
dall’art 62 bis delle Norme Tecniche del PTRC.
Parchi e giardini di rilevanza
paesaggistica
I parchi e giardini inclusi nel piano sono 1319.
L’elenco comprende sia parchi e giardini già interessati
dalla presenza di vincolo monumentale o paesaggistico,
come anche parchi e giardini privi di tali tutele.
I parchi e i giardini sono disciplinati dall’art. 60, comma 3,
lett. c) bis delle Norme Tecniche del PTRC.
Forti e manufatti difensiviElenco e localizzazione dei forti e dei manufatti difensivi di valore
storico
Si tratta dell’insieme di forti, ridotti, caserme, torri
telemetriche, batterie, polveriere, che possiedono un
valore non soltanto storico-testimoniale, ma anche
paesaggistico.
I forti e i manufatti difensivi sono disciplinati dall’art. 60,
comma 3, lett. c) ter delle Norme Tecniche del PTRC.
Forti e manufatti difensiviElenco e localizzazione dei forti e dei manufatti difensivi di valore
storico
Archeologia industriale
Il territorio regionale sia disseminato di reperti della prima
Industrializzazione
Si tratta di singoli manufatti (mulini, centrali idroelettriche,
idrovore; fornaci, segherie; miniere, filande, ecc.) ma
anche reti (ferrovie, tramvie, acquedotti, ecc.) e complessi
(quartieri, villaggi e città operaie).
L’archeologia industriale è disciplinata dall’art 60, comma
3, lett. e) delle Norme Tecniche del PTRC.
Architetture del NovecentoElenco di edifici e sistemi di edifici del Novecento
Si tratta di un elenco elaborato dal Progetto Regionale
dell’Architettura del Novecento, sviluppato a partire dal
2008 con il coinvolgimento dei Comuni e degli Ordini degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle
Province del Veneto.
I risultati della ricerca sono stati pubblicati nel volume
“Novecento. Architetture e Città del Veneto”.
Le architetture schedate sono circa 650.
Il periodo storico considerato inizia indicativamente dagli
anni Venti del ‘900.
Le architetture del Novecento sono disciplinate dall’art 62
delle Norme Tecniche del PTRC.
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