storoni vera jesi - 06 ottobre 2015 - ecocae · 2019-12-05 · decreto trasmette all‘autorità...
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“DIRETTIVE IPPC, SEVESO E REACH”
Storoni Vera
Jesi - 06 ottobre 2015
Anche se il legislatore ha preferito tenere separate gli adempimenti relativi alle tre normative:
Le direttive IED, REACH e SEVESO presentano
diverse aree di interesse comuni, sia per le parziali finalità poste nei diversi ambiti, sia per gli inevitabili collegamenti e ricadute reciproche che sorgono, per motivi di natura tecnica e operativa.
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OCCORRE:
UNA VISIONE SEMPRE PIU’ «INTEGRATA» DI TUTTI GLI ASPETTI RELATIVI AD UNA
INSTALLAZIONE
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I grandi impianti industriali possono essere soggetti: Alla normativa AIA (dal tipo di attività);
Alla normativa SEVESO (eventuale presenza di sostanze
pericolose e dai loro quantitativi);
Alla normativa REACH -CLP (concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche)
o…. Ricadere contemporaneamente in entrambe normative (AIA-REACH) o in tutte (AIA-REACH-SEVESO)
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La direttiva 2012/18/UE (D.Lgs 105/2015), è entrata in vigore nel giugno 2015, la data non è causale, ma coincide con la definitiva entrata in vigore del Regolamento REACH e CLP che hanno rivoluzionato la classificazione ed etichettatura di sostanze e miscele pericolose.
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Obbligo di applicare il Regolamento
1272/2008 CLP alle miscele (note all’allegato 1: le sostanze e le miscele sono classificate ai sensi del Regolamento n. 1272/20028)
Nuovo Allegato 1 (campo applicazione)
Specificità nazionali art.2 Dlgs.105/2015 (es.
scali merci, terminali ferroviari, attività portuali etc.)
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SITUAZIONE AGGIORNATA NON PRIMA DI UN ANNO (ART.13 C.2 SCADENZA OBBLIGHI NOTIFICA):
In corso analisi comparti specifici: acciaierie, galvaniche etc.
Con la riclassificazione di alcune sostanze è probabile che alcune aziende di soglia inferiore passeranno a quella superiore o viceversa, problema abbastanza importante per le galvaniche ( es: data la classificazione dei composti del nichel).
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I PRINCIPI dell’A.I.A.
a b c d e f
prevenire l’inquinamento applicando le BAT
evitare fenomeni di inquinamento significativi
utilizzare l’energia in modo efficace
evitare la produzione di rifiuti
prevenire gli incidenti
ripristino ambientale
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I criteri di valutazione
odori
vibrazioni
radiazioni
campi magnetici
impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti
impiego di sostanze meno pericolose
recupero e riciclo delle sostanze emesse e dei rifiuti
adozione di processi e sistemi sperimentati con successo
progressi in campo tecnico
natura, effetti e volume delle emissioni
età degli impianti
tempo necessario per adeguarsi alle BAT
consumo delle materie prime
efficienza energetica
riduzione dell’impatto globale sull’ambiente
prevenzione dei rischi
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I criteri di valutazione
Criteri predisposti dall’Autorità competente
quantità e qualità
qualità del rifiuto
attività di recupero dei rifiuti
fasi di rischio
tossicità
pericolosità
percentuale di rifiuti prodotti
effetti secondari della riduzione
recupero
capacità del corpo ricettore
fonte di approvvigionamento
consumi di acqua
Materie prime
Cicli produttivi
Gestione dei rifiuti
Energia
Inquinamento dell’aria
Inquinamento dell’acqua
Inquinamento sonoro
Trasporti
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La differenza sostanziale tra le due discipline:
Disciplina Seveso: indipendentemente dall’attività svolta (a meno di particolari eccezioni) si rivolge agli stabilimenti che detengono sostanze pericolose che determinano la probabilità che si verifichi un evento incidentale di grande entità.
Disciplina IPPC: indipendentemente dalla sostanza detenuta (a meno di particolari eccezioni) si rivolge agli impianti in cui venga svolta un’attività rientrante in un determinato allegato, per la prevenzione e riduzione dell’inquinamento.
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L’AIA contiene espliciti richiamo agli incidenti:
All XI alla parte seconda del D.Lgs 152/2006 «necessità di prevenire e ridurre al minimo l’impatto ambientale sull’ambiente e sui rischi»;
«necessità di prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze»
(Art. 29 – sexies, comma 7) « L’AIA contiene le misure relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell’impianto, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti …»
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(Art. 29 – sexies, comma 8) «Per le installazioni assoggettate al decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334, l‘ Autorità competente ai sensi di tale decreto trasmette all‘Autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale le più recenti valutazioni assunte e i provvedimenti adottati, alle cui prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, citate nella autorizzazione, sono armonizzate le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale.»
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( Art. 29 –undecies -incidenti e imprevisti)
1. Fatta salva la disciplina relativa alla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore informa immediatamente l'autorità competente e l'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, e adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone l'autorita' competente. 2. In esito alle informative di cui al comma 1, l'autorita' competente può diffidare il gestore affinché' adotti ogni misura complementare appropriata che l'autorita' stessa, anche su proposta dell'ente responsabile degli accertamenti o delle amministrazioni competenti in materia ambientale territorialmente competenti, ritenga necessaria per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o imprevisti. La mancata adozione di tali misure complementari da parte del gestore nei tempi stabiliti dall‘ autorità competente è sanzionata ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, commi 1 o 2. 3. L'autorizzazione può meglio specificare tempi, modalità e destinatari delle informative di cui al comma 1, fermo restando il termine massimo di otto ore, di cui all'articolo 271, comma 14, nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria.)
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(Art. 29 –decies, comma 3 c) «…l'autorità' competente, avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, accertano…
c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l‘ Autorità Competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto. «
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(Art. 29 –decies, comma 11-bis ) «…Le attività ispettive in sito di cui all'articolo 29-sexies, comma 6-ter, e di cui al comma 4 sono definite in un piano
d'ispezione ambientale a livello regionale…e caratterizzato dai seguenti elementi..
f) se necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione.
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11/06/2014 Regione Marche- P.F. VAA - Vera
Storoni 17
(CONSIDERANDO 26) «..Ove possibile, è opportuno coordinare le ispezioni con quelle previste ai sensi di altre normative dell'Unione, tra cui, se del caso, la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali..»
11‐ter IED : «Il periodo tra due visite in loco non supera un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati, tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati, sei mesi per installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione. Tale periodo è determinato, tenendo conto delle procedure di cui al comma 11‐bis, lettera d), sulla base di una valutazione sistematica effettuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma sui rischi ambientali delle installazioni interessate, che considera almeno ..»(ELENCO CRITERI)
11/06/2014 Regione Marche- P.F. VAA - Vera
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[27(4) rir] Sulla base del piano di ispezioni di cui al comma 3 il Ministero dell’interno, avvalendosi del CTR, e la Regione, avvalendosi eventualmente dell’organismo allo scopo incaricato, predispongono ogni anno, per quanto di rispettiva competenza, i programmi delle ispezioni ordinarie per tutti gli stabilimenti, comprendenti l’indicazione della frequenza delle visite in loco per le varie tipologie di stabilimenti. L’intervallo tra due visite consecutive in loco è stabilito in base alla Valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante relativi agli stabilimenti interessati; nel caso in cui tale valutazione non sia stata effettuata, l’intervallo tra due visite consecutive in loco non è comunque superiore ad un anno per gli stabilimenti di soglia superiore e a tre anni per gli stabilimenti di soglia inferiore. (CRITERI ALL H)
11/06/2014 Regione Marche- P.F. VAA - Vera
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DGR 983/2014
Art. 7. «di disporre l’avvio alle attività relative al Piano di Ispezioni Regionale di cui al D. Lgs. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 46/2014, art 29-decies, comma 11-bis, anche con la sperimentazione dei controlli integrati AIA/VIA/Seveso (D. Lgs. 46/2014, art. 29-sexies, comma 6-ter) per le installazioni Interessate»;
11/06/2014 Regione Marche- P.F. VAA - Vera
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Notifica (di cui all’art. 13 del D.Lgs 105): (informazioni di carattere
identificativo e anagrafico, nonché per l’individuazione delle lavorazioni e degli impianti inclusi in una installazione);
Il documento RIR per il controllo della urbanizzazione: (può
essere di interesse per visualizzare il rapporto tra l’installazione e il territorio);
I Piani di emergenza interni (di cui all’art. 20 del D.Lgs 105 ): (possono essere una fonte di informazioni per eventi prevedibili che potrebbero avere un ruolo determinante nel causare un incidente e le misure da adottare per far fronte a tali situazione)
I Piani di emergenza esterni (di cui all’art. 21 del D.Lgs 105): (possono essere una fonte di informazione su alcune realtà territoriali puntuali e di area);
Il rapporto di sicurezza (di cui all’art. 15 del D.Lgs 105) e l’assetto del territorio: costituiscono le fonti di informazioni tecniche ed analitiche costituenti il quadro analitico di dettaglio della realtà in esame.
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I pareri tecnici conclusivi, i rapporti conclusivi delle ispezioni (costituiscono una fonte diretta da cui trarre le prescrizioni
adottate dalle Autorità Competenti)
Tali prescrizioni, per gli impianti IPPC assoggettati alla normativa SEVESO devono essere armonizzate con quelle dell’AIA.
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Valutazione sistematica del rischio in AIA
DI COSA PARLEREMO:
ART. 29 DECIES, 11-ter del D.Lgs. 152/2006 e SMI
«Il periodo tra due visite in loco non supera un anno per le installazioni che presentano i rischi piu' elevati, tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati,
sei mesi per le installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza…… sulla base di una valutazione sistematica effettuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma sui rischi ambientali delle installazioni interessate, che considera almeno: ….»
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Valutazione sistematica del rischio in AIA
INOLTRE, INTRODUCE IN MODO ESPLICITO IL TEMA DELLA ANALISI
DI RISCHIO NEL CAMPO DEI
CONTROLLI
LA VISIONE E LE ESPERIENZE CHE
NE DERIVERANNO SARANNO
FONDAMENTALI PER LA GESTIONE DELLE RISORSE IN TUTTI I
CAMPI DEL CONTROLLO
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Direttiva IED e sua trasposizione nel D.Lgs 46
E’ necessario DECIDERE A QUALE FREQUENZA DI CONTROLLO ASSOGGETTARE OGNI AZIENDA (la frequenza può variare tra 1/y e 1/3y), CHE CONTROLLI FARE, CON CHE INTENSITA’, sulla base del rischio stimato per ognuna delle installazioni. Tutto ciò SULLA BASE DI PRINCIPI ESPLICITI ED OMOGENEI
Per decidere le frequenze di controllo dovrà essere effettuata
una ANALISI DI RISCHIO.
Su quali basi?
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ANALISI DI RISCHIO (art. 29-decies D. Lgs 152/06)
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Novità sul Campo di Applicazione
STIMARE IL RISCHIO IMPLICA L’USO DI:
•INFORMAZIONI
•UN SISTEMA VALORIALE
•UNA STRUTTURA LOGICA
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Un modello multicriterio
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ALGORITMO SSPC
IMPATTO REALE: Considerando le reali emissioni
Emissioni in atmosfera: dati da EPRTR Scarichi idrici: dati da EPRTR Produzione rifiuti: dati da EPRTR ....
IMPATTI REALE: Considerando la localizzazione dell’azienda e la vulnerabilità del
territorio: Qualità dell’aria Qualità delle acque superficiali 8elevato, buono, moderato, scadente, pessimo) Acque sotterranee Aree naturali protette Popolazione domiciliata
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ALGORITMO SSPC
Ogni azienda sarà caratterizzata da un proprio
indice di rischio, compreso, per la Regione
Marche, fra:
0 rischio basso
12 rischio alto
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PIANIFICAZIONE 2015
Vista la complessità del modello, si rende necessario operare per
l’anno 2015, una Pianificazione contenente i requisiti minimi di
valutazione del rischio, adottando in ogni caso, criteri minimi da
parte delle Autorità Competenti tenendo in considerazione
almeno:
impatto potenziale delle installazioni P1;
Impatto reale P2;
Installazioni che non hanno mai ricevuto una
visita ispettiva negli ultimi tre anni P3.
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Impatto Potenziale P1
P1
Rappresenta la complessità della tipologia di impianto.
Ogni azienda AIA ha un codice IPPC/IED principale che le assegnerà
un punteggio principale p.
Ptot1 = p1 + a1
Ptot2 = p2 + a2
p1,p2 è il punteggio associato al codice principale IED (p1) o IPPC
(p2), a1,a2 è il peso da aggiungere qualora vi siano codici secondari
(a1 riferito ai codici IED e a2 riferito ai codici IPPC) associati alla
medesima azienda.
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Punteggio assegnato ai codici IED
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Impatto Reale P2
Decreto della PFVAA n. 8 del 26/01/2012
DGRM n. 983 del 07/08/2014
Allegato E: Report di Conformità dell’installazione sulla base dei seguenti parametri:
- dati degli autocontrolli trasmessi dal gestore
- dati rilevati direttamente nell’ambito del PMC
- dati risultanti dai controlli effettuati (ARPAM)
Ha stabilito : ” i criteri riportati in tali report…serviranno anche per dare indicazioni
all’ARPAM sulle attività ispettive, in quanto come previsto dal D.Lgs 152/06, così
come modificato dal D.Lgs 46/14 in recepimento della direttiva 2010/75/UE, è
necessario definire tali visite in un Piano d’ispezione ambientale a livello regionale”.
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Impatto Reale P2
Elementi da considerare nel Report
Fattore positivo
(valore)
Fattore negativo
(valore)
Soggetto incaricato della valutazione
Adesione a ISO 14000 o EMAS (-2) -
Conformità normativa anche in relazione
ad altre discipline (SEVESO- REACH)
(-1)
-
Assenza/presenza di incidenti e di
fenomeni significativi negli anni
precedenti
-
(+1)
Per gli installazioni nuovi o modifiche
sostanziali, livello degli impatti reali
dell’impianto come riportato nel nullaosta
di VIA
(installazioni i cui monitoraggi risultino
in linea con quanto riportato nel
nullaosta di VIA)
-
(installazioni i cui monitoraggi non
risultino in linea con quanto riportato nel
nullaosta di VIA)
(+ 3)
Conformità degli installazioni alle
prescrizioni dell’AIA corrispondenti
all’utilizzo delle BAT indicati nei Bref e
rispetto dei valori autorizzati
(Installazioni che risultano conformi
all’autorizzazione ed ai valori indicati
nelle BAT con adeguati margini di
sicurezza)
-
Installazioni con prestazioni che non
dimostrino affidabilità nel rispetto dei
valori autorizzati e nell’allineamento ai
valori indicati nelle BAT
(+5)
Diffide emesse dall’AC negli anni
precedenti - (+3)
Inserimento dell’installazione in un
contesto molto degradato o
particolarmente sensibile - (+2)
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Impatto Reale P3
Le installazioni esistenti che
all’approvazione della presente
delibera non hanno mai ricevuto
una visita ispettiva programmata
negli ultimi tre anni hanno un
punteggio addizionale di 5.
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RISK
Risk= Il punteggio totale che sarà dato dalla somma
di P1+P2+P3 rappresenterà un punteggio
convenzionale proporzionale al rischio e
permetterà la costituzione di una graduatoria di
rischio per le diverse installazioni.
Risk basso = < 7
Risk medio (7-12)
Risk alto >12
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Project Team: G. Holzgraefe, Parvoleta Angelova, Vera Storoni, Eva Haug, Marcel Taal, Monique Pillet.
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Obiettivi del lavoro IMPEL:
individuazione delle interazioni tra il regolamento
REACH e la direttiva IED
Quali informazioni necessarie per il rispetto del
regolamento REACH possono essere utilizzate per il rilascio
delle autorizzazioni IPPC e le relative visite ispettive
ordinarie?
Quali informazioni richieste per l’ottenimento
dell’autorizzazione e le visite ispettive IPPC possono essere
utilizzate per gli scopi del regolamento REACH?
Come tutte queste informazioni possono essere utilizzate in
maniera ottimale nell’ottica di una vera semplificazione
amministrativa?
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ART. 3
(18) ‘hazardous substances’
means substances or mixtures as defined in Article 3
of Regulation (EC) No 1272/2008 of the European
Parliament and of the Council of 16 December 2008
on classification, labelling and packaging of
substances and mixtures
“sostanze pericolose” : si rimanda a quanto previsto dal Regolamento UE 1272/2008 (CLP)
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Sebbene REACH e lo IED hanno diverse
finalità e modi diversi di azione , si riconosce
che vi è un chiaro «interlink» nell'utilizzo dei
dati tra le due legislazioni .
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Obiettivi del lavoro IMPEL: individuazione delle interazioni tra il regolamento REACH e la
direttiva IED
IED ref. Obligation Information source in Reach
Art. 11 Principi generali degli obblighi fondamentali del gestore
Opportune misure di prevenzione dell’inquinamento
Scenari di esposizione (SE) per: Identificazione dell’eventuale esposizione; Stima quantitativa dell’esposizione; Identificazione del rischio e le misure di
gestione del rischio (RMM) per raggiungere un adeguato controllo de l rischio stesso.
Applicazione delle BAT
ES: è necessario identificare le RMM richieste per raggiungere un adeguato controllo del rischio (vedi anche i 10 criteri di cui all’ All. III della IED).
Riduzione produzione rifiuti e loro impatto sull’ambiente
Contenuti scheda di sicurezza: sez. 13
(osservazioni sullo smaltimento).
Prevenzione degli incidenti
Contenuti scheda di sicurezza: se. 2 e 7 (informazione sugli ingredienti e manipolazione e immagazzinamento).
Mitigazione degli incidenti
Contenuti scheda di sicurezza: : se. 4,5 e 6 (Interventi di primo soccorso, misure antincendio e provvedimenti in caso di dispersione accidentale)
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IED ref. Obligation Information source in Reach
Art. 12 Domande di autorizzazione
Deve contenere: Descrizione dell’installazione e delle sue attività
Contenuti scheda di sicurezza: ext-SDS Identificazione dei determinanti : le condizioni
operative (OC) e le misure della gestione del rischio (RMM) che contribuiscono a descrivere l’attività.
Delle materie prime e secondarie, delle sostanze
SDS: informazioni sulla classificazione ed etichettatura di pericolosità delle sostanze ECHA: linee guida sulla possibilità di aumentare le conoscenze possedute sugli usi delle sostanze
Relazione di Riferimento SDS: identificazione delle relative sostanze pericolose ES: per identificare il percorso del possibile rilascio (quale sostanza, per quale comparto e che effetto produrrà)
Del tipo e dell’entità delle emissioni e dei loro effetti
SDS: identificazione delle relative sostanze pericolose ES: per identificare il percorso del possibile rilascio (quale sostanza, per quale comparto e che effetto produrrà)
Delle misure previste per controllare le emissioni
SDS: identificazione delle sostanze pericolose per il monitoraggio ES: per identificare il percorso del possibile rilascio (quale sostanza, per quale comparto e che effetto produrrà
Se SEVESO il rispetto di tale normativa
SDS: sezione 15 informazioni sulla regolamentazione (valutazione della sicurezza chimica)
Obiettivi del lavoro IMPEL: individuazione delle interazioni tra il regolamento REACH e la
direttiva IED
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Obiettivi del lavoro IMPEL: individuazione delle interazioni tra il regolamento REACH e la
direttiva IED
IED ref. Obligation Information source in Reach
Art. 13
BAT
Scambio di informazioni sulle prestazioni delle installazioni e delle tecniche in termini di emissioni
ES: sono sviluppati generalmente con un processo iterativo per approssimazioni successive, denominati Tier (tier1, 2 etc)
Identificazione delle BAT RMM includono ogni azione e strumento che è introdotto durante la produzione o l’uso di una sostanza per prevenire e/o controllare/ridurre l’esposizione degli umani e dell’ambiente
BAT: Criteria 2 (uso delle sostanze pericolose)
• Pre-registrazione delle sostanze; registrazione della sostanza ( identificazione, informazioni sul pericolo, condivisione dei dati etc..),
• Candidate list 8elenco delle sostanze estremamente pericolose ..),
• Analisi delle alternative che indichi un’alternativa idonea (Strumento di prevenzione)
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Obiettivi del lavoro IMPEL: individuazione delle interazioni tra il regolamento REACH e la
direttiva IED
IED ref. Obligation Information source in Reach
Art. 20
Sostituzione delle
materie prime
Uno dei principi fondamentali dell’IPPC è intervenire a monte non a valle
Reach: strumento di prevenzione (promuove la progressiva sostituzione delle sostanze più pericolose)
Regione Marche - P.F. VAA. Vera Storoni – Jesi 6 ottobre 2015 47
Obiettivi del lavoro IMPEL: individuazione delle interazioni tra il regolamento REACH e la
direttiva IED
IED ref. Obligation Information source in Reach
Art. 22 Chiusura del sito
Potenziale contaminazione del suolo e delle acque sotterranee Del sito
ext - SDS : L’ identificare delle sostanze pericolose pertinenti è necessario anche per la pianificazione valutazione del sito alla chiusura del sito.
Regione Marche - P.F. VAA. Vera Storoni – Jesi 6 ottobre 2015 48
Obiettivi del lavoro IMPEL: individuazione delle interazioni tra il regolamento REACH e la
direttiva IED
IED ref. Obligation Information source in Reach
Art. 23 Ispezioni
Piano di ispezione
Ispezioni
Regione Marche - P.F. VAA. Vera Storoni – Jesi 6 ottobre 2015 49
Relazione di Riferimento
(Def., art, 5, V-bis)
«informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l’uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell’elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall’installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si terrà conto delle linee guida eventualmente emanate dalla Commissione Europea ai sensi dell’articolo ʺ
Regione Marche - P.F. VAA. Vera Storoni – Jesi 6 ottobre 2015 50
Relazione di Riferimento ( Definizione: sostanze pericolose)
art. 2 punti 7 e 8
Punto 7) sostanza: un elemento chimico e i suoi composti, allo stato
naturale od ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione,
compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurezze
derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono
essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o
modificarne la composizione;
Punto 8) miscela: una miscela o una soluzione composta di due o più
sostanze;
art. 3
Una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri relativi ai pericoli fisici,
per la salute o per l'ambiente definiti nelle parti da 2 a 5 dell'allegato I è
considerata pericolosa ed è classificata nelle rispettive classi di pericolo
contemplate in detto allegato.
Regione Marche - P.F. VAA. Vera Storoni – Jesi 6 ottobre 2015 51
Regione Marche - P.F. VAA. Vera Storoni – Jesi 6 ottobre 2015 52
Relazione di Riferimento (Quantità?)
Classe Indicazioni di pericolo (regolamento CE n.
1272/2008)
Soglia Kg/anno o dm3/anno
1 (sostanze
cancerogene…)
H350, H350(i), H351, H340, H 341
≥10
2 (sostanze letali,….
H300, H304, H351…. ≥100
3 (sostanze tossiche
per l’uomo..)
H301,H311, H331 ≥1000
4 (sostanze pericolose
per l’uomo…)
H302,H312,H332…. ≥ 10000
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Valutazione dei descrittori di rischio ed omogeneizzazione a scala nazionale
Obiettivo: Selezione ed ottimazione del bagaglio delle informazioni che devono essere fornite dalle aziende per la programmazione delle attività di controllo
Outcome: Trasparenza, semplificazione del rapporto con le imprese; omogeneizzazione delle stime del rischio su scala nazionale
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Estensione dell’utilizzazione dei sistemi di analisi di rischio nei campi
Dove: aziende RIR, aziende AUA, Attività agricole (legame con WFD, Direttiva Nitrati, CAP)
Come: definizione di criteri di rischio « ad hoc», definizione di sistemi per l’analisi di rischio dedicati e specializzati
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CONCLUSIONI:
Il fattore comune domai:
Confrontabilità
Omogeneità di approccio
Criteri per la gestione efficace delle risorse
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CONCLUSIONI:
STRUMENTI DI SEMPLIFICAZIONE
COORDINAMENTO per l’uniforme applicazione sul
territorio nazionale [ART.11];
TAVOLI DI CONFRONTO con le diverse Autorità
Competenti;
TAVOLI DI CONFRONTO regionali, interregionali con
associazioni di categoria, comparti industriali;
PIANIFICAZIONE ISPEZIONI SULLA BASE DEI RISCHI;
COODINAMENTO CON PIANIFICAZIONE ISPEZIONI AIA;
REVISIONE NRMATIVA REGIONALE CON NUOVA
MODULISTICA AIA;
DEFINIZIONE TARIFFARIO REGIONALE (MECCANISMI
RIDUZIONE TARIFFA)
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Grazie per l’attenzione!
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