regolamento del corso di laurea magistrale a ciclo unico
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Allegato al verbale n. 56 del S.A. del 25/09/2018 e del CDA n. 67 del 25/09/2018 ed emanato con Decreto del Presidente n. 19 del 10/10/2018 1
Regolamento del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza
Classe LMG/01
Art. 1 Titolo. Obiettivi. Durata. Crediti
1. Il presente regolamento disciplina il corso di laurea magistrale in
Giurisprudenza a ciclo unico. Appartenente alla classe LMG/01 della laurea
magistrale; esso è indirizzato in prevalenza alle competenze specifiche delle
professioni legali.
2. Il presente corso di laurea magistrale intende preparare risorse umane
nell’ambito di settori fondamentali dell’ordinamento giuridico nelle sue principali
articolazioni e interrelazioni, nonché fornire l’acquisizione degli strumenti tecnici
e culturali adeguati alla professionalità del giurista.
3. La durata del corso di laurea a ciclo unico è di anni 5.
4. La presente laurea magistrale si consegue con l’acquisizione di
complessivi 300 cfu compresi quelli relativi alla prova finale, alle conoscenze
obbligatorie oltre alle prove di lingua italiana e di una lingua europea.
5. La prova di lingua italiana è limitata agli studenti non aventi cittadinanza
italiana; la prova di lingua europea (per tutti gli iscritti al corso di laurea) si
intende assorbita dal superamento dell’esame specifico previsto all’interno del
piano di studi.
6. La struttura didattica competente per il corso di laurea magistrale a ciclo
unico in questione è la Facoltà di Giurisprudenza.
Allegato al verbale n. 56 del S.A. del 25/09/2018 e del CDA n. 67 del 25/09/2018 ed emanato con Decreto del Presidente n. 19 del 10/10/2018 2
Art. 2 Consiglio del Corso di Studi
1. Il Corso di Studi (CdS) è diretto da un Consiglio costituito da cinque o più
componenti scelti tra docenti e ricercatori e uno studente della rispettiva
rappresentanza. Essi sono nominati dal CdA e durano in carica tre anni.
2. Il Consiglio è diretto da un Presidente, coadiuvato da un Coordinatore per
l'esecuzione delle attività da esso deliberate. Entrambi sono nominati tra i
docenti e i ricercatori.
3. Sono organi del CdS:
• Il Presidente
• il Coordinatore
• il Consiglio
Art. 3 Compiti del Consiglio del Corso di Studi
Il Consiglio del CdS svolge, in collaborazione con il Coordinamento didattico
di Ateneo e gli uffici amministrativi preposti, i seguenti compiti:
a) elabora e sottopone al Consiglio di Facoltà/Dipartimento ovvero alla
governance di Ateneo - l’Ordinamento didattico del Corso, comprensivo
della precisazione dei curricula e dell’attribuzione di crediti alle diverse
attività formative, in pieno rispetto degli obiettivi formativi qualificanti
indicati dalla normativa vigente;
b) formula gli obiettivi formativi specifici del CdS, indica i percorsi formativi
adeguati a conseguirli e assicura la coerenza scientifica ed organizzativa dei
vari curricula proposti dall’Ordinamento;
c) determina e sottopone al Consiglio di Facoltà/Dipartimento di
appartenenza i requisiti di ammissione al CdS, quantificandoli in debiti
formativi e progettando l’istituzione da parte della Facoltà di attività
formative propedeutiche e integrative finalizzate al relativo recupero;
d) assicura lo svolgimento delle attività didattiche e tutoriali fissate
dall’Ordinamento e ne propone annualmente modifiche e precisazioni al
Allegato al verbale n. 56 del S.A. del 25/09/2018 e del CDA n. 67 del 25/09/2018 ed emanato con Decreto del Presidente n. 19 del 10/10/2018 3
Consiglio di Facoltà/Dipartimento; individua, per ogni attività, la struttura
o la persona fisica che ne assume la responsabilità;
e) provvede al coordinamento di eventuali attività didattiche svolte in
collaborazione da più di un docente;
f) predispone con la collaborazione della Facoltà/Dipartimento la fruizione
da parte degli studenti degli strumenti tecnici e scientifici essenziali per lo
svolgimento di determinate attività formative previste dall’Ordinamento;
g) esamina ed approva i piani di studio proposti dagli studenti entro le
normative degli Ordinamenti didattici;
h) valuta le domande di iscrizione ad anni di corso successivi al primo,
in accordo con gli organi preposti e la normativa vigente;
i) promuove la cultura dell’Assicurazione Qualità (AQ) della didattica, in
coerenza con le linee strategiche promosse dall’Ateneo; coordina l’attività
del Presidio di Qualità e del Gruppo di Autovalutazione, promuovendo
l’Autovalutazione e il riesame del CdS, organizza e verifica i flussi
informativi da e per il Nucleo di Valutazione (NdV) e le Commissioni
Paritetiche Docenti-Studenti (CPDS) e, soprattutto, il Presidio della Qualità
di Ateneo (PQA), valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento e delle
loro effettive conseguenze, promuove la formazione ed informazione del
personale docente in merito agli strumenti di gestione per la qualità,
promuove e supporta la progettazione, l'implementazione, il monitoraggio e
il miglioramento del sistema di gestione per la qualità del CdS.
j) delega al Presidio di Qualità del CdS le attività direttamente gestionali
relative all’Assicurazione Qualità del CdS come la verifica
dell'aggiornamento delle informazioni contenute nella Scheda SUA del
CdS, l’organizzazione e verifica dello svolgimento delle procedure di AQ
per le attività didattiche, la mappatura, gestione, riesame e controllo
statistico di tutti i processi relativi alla didattica, la conduzione degli audit
interni nell'ambito del CdS per sincerarsi che tutte le attività
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dell'organizzazione avvengano in conformità alla normativa di riferimento
e a quanto descritto nella documentazione di sistema, ecc.
k) cura la corrispondenza tra la durata normale degli studi, assicurando
attraverso adeguate attività tutoriali, la risposta degli studenti all’offerta
didattica e controllando l’entità del lavoro di apprendimento a carico dello
studente in relazione alle finalità formative previste dall’Ordinamento;
l) indice almeno una riunione l’anno per la programmazione didattica ed
almeno una riunione l’anno per la valutazione dei risultati degli esami e
delle altre prove di verifica e, nel complesso, della produttività della
didattica, allo scopo di progettare eventuali interventi di recupero ed
assistenza didattica;
m) determina le modalità, proponendole all’approvazione del Consiglio di
Facoltà/Dipartimento, dell’eventuale riconoscimento di crediti formativi
universitari per attività formative non direttamente dipendenti
dall’Università.
n) nomina il Presidio di Qualità del CdS (PQCdS), il Gruppo di
Autovalutazione (GAV), sentito il parere del PQA.
o) designa i candidati a componenti della Commissione Paritetica Docenti-
Studenti.
p) predispone, in collaborazione con l’Ufficio Statistica e Informatica, un
sito WEB, contenente tutte le informazioni utili agli studenti ed al
personale docente e si impegna a dare la massima diffusione del relativo
indirizzo.
q) In base ad apposite convenzioni tra Università, ratificate dai Consigli di
Facoltà e approvate dal Senato Accademico, il Consiglio di CdS può
prevedere accordi con CdS attivati presso altri Atenei, per il
riconoscimento di crediti universitari ivi acquisiti dagli studenti, allo scopo
di realizzare percorsi formativi integrati.
Allegato al verbale n. 56 del S.A. del 25/09/2018 e del CDA n. 67 del 25/09/2018 ed emanato con Decreto del Presidente n. 19 del 10/10/2018 5
Art. 4 Valutazione della qualità della didattica
1. Il Consiglio di CdS promuove - in collaborazione con il Coordinamento
didattico di Ateneo, con l’Ufficio Statistica e Informatica e sulla base delle
indicazioni metodologiche del Presidio di Qualità dell’Ateneo - la valutazione
“on line” della didattica erogata agli studenti, mediante distribuzione di
questionari coerenti con la modellistica ANVUR, sia sul CdS, sulla materia
specifica, sia sul Docente. Nei questionari di valutazione, lo studente può anche
fornire suggerimenti per il miglioramento complessivo del CdS. Per la
valutazione dell'efficienza ed efficacia della didattica, il Consiglio si avvale
altresì del parere della Commissione Paritetica Docenti-Studenti e della
normativa prevista dal Regolamento didattico di Ateneo.
2. Il Consiglio di CdS gestisce al suo interno il sistema di elaborazione
dell'opinione degli studenti frequentanti, in coerenza con gli indicatori di
valutazione delle attività formative, di cui all’Allegato VIII del Documento
ANVUR del Luglio 2012 e s.s.m.m. e i.i., ed in collaborazione con il
Coordinamento didattico di Ateneo e l’Ufficio Statistica e Informatica. Al fine
di attuare i processi di valutazione, il Consiglio di CdS, con frequenza annuale,
rileva i dati su:
• l'efficienza organizzativa del CdS
• la qualità e la quantità dei servizi, messi a disposizione degli
studenti
• l'efficacia e l'efficienza delle attività didattiche, analiticamente
considerate, comprese quelle finalizzate a valutare il grado di
apprendimento degli studenti
• il rispetto, da parte dei docenti, delle deliberazioni del Consiglio
• la performance didattica dei docenti, nel giudizio degli studenti
• la qualità della didattica, con particolare riguardo all'utilizzazione di
sussidi didattici informatici e audiovisivi
• l'organizzazione dell'assistenza tutoriale agli studenti
Allegato al verbale n. 56 del S.A. del 25/09/2018 e del CDA n. 67 del 25/09/2018 ed emanato con Decreto del Presidente n. 19 del 10/10/2018 6
• il rendimento medio degli studenti, determinato in base alla
regolarità del curriculum ed ai risultati conseguiti, nel loro percorso
di studi
• gli esiti occupazionali e/o gli sviluppi di carriera degli studenti
lavoratori
• i risultati del processo di Assicurazione Qualità
• ecc.
3. Il Consiglio del CdS, in accordo con il Coordinamento Didattico di
Ateneo, la Commissione Paritetica Docenti-Studenti e il Nucleo di Valutazione
dell' Ateneo, indica i criteri, definisce le modalità operative, stabilisce e applica
gli strumenti più idonei, per espletare la valutazione dei parametri, sopra
elencati, ed atti a governare i processi formativi, per garantirne il continuo
miglioramento. La valutazione dell'impegno e delle attività didattiche, espletate
dai Docenti, viene portato a conoscenza dei singoli Docenti ed, eventualmente,
discussa nel Consiglio.
4. Il Consiglio di CdS promuove la diffusione dei risultati delle analisi ed
elaborazioni scaturite dal trattamento dei dati statistici emersi dai questionari
somministrati agli studenti, ai laureandi, ai laureati, ai docenti, in tutte le forme
possibili, con priorità di utilizzo del sito di Ateneo; la diffusione dei suddetti
risultati viene altresì promossa, in collaborazione con gli organi amministrativi
e la governance di Ateneo, verso tutte le parti interessate al CdS.
Art. 5 Valutazione dell’offerta formativa
Il Consiglio del CdS, in funzione della durata del Corso di Studio e della
periodicità dell’accreditamento, tenendo conto dell’evoluzione scientifica e
tecnologica, nonché delle esigenze economiche e sociali della realtà territoriale di
riferimento, provvede al Rapporto di Riesame ciclico, al fine di mettere in luce,
principalmente, la permanenza della validità degli obiettivi di formazione e del
sistema di gestione utilizzato per conseguirli; successivamente, il Senato
Allegato al verbale n. 56 del S.A. del 25/09/2018 e del CDA n. 67 del 25/09/2018 ed emanato con Decreto del Presidente n. 19 del 10/10/2018 7
Accademico prende in esame il quadro complessivo dell’offerta didattica, per le
conseguenti determinazioni.
Art. 6 Requisiti richiesti per l’iscrizione
1. L’iscrizione al corso di laurea a ciclo unico richiede il possesso di un
diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all’estero e
riconosciuto in Italia.
Ai sensi dei commi 1 e 2 del D.M. 270/2004, è previsto lo svolgimento di un test
d’ingresso non selettivo, finalizzato alla verifica delle personali conoscenze del
candidato che vuole iscriversi al Corso di Studio Magistrale. La verifica della
preparazione iniziale mediante test ha lo scopo di orientare lo studente nella scelta del
corso di studio e di valutare la sua attitudine e preparazione agli studi.
2. L’iscrizione si intende perfezionata e produttiva di effetti secondo le
disposizioni con la consegna/acquisizione del relativo modulo all’uopo
predisposto presso gli uffici competenti dell’Università Telematica Pegaso.
Nel caso di presentazione da parte dello studente del modulo di
immatricolazione all’uopo predisposto ad un e-learning center point (ECP)
l’iscrizione si perfezionerà e sarà produttiva d’effetti al momento della ricezione
del medesimo da parte degli uffici competenti dell’Università Telematica pegaso.
Art. 7 Manifesto degli studi. Modalità di svolgimento delle attività
formative e ruolo del tutor
1. Il manifesto annuale degli studi, approvato dalle autorità accademiche
competenti, indica:
a) gli insegnamenti che saranno attivati nell’anno accademico;
b) le modalità di svolgimento delle attività didattiche;
c) eventuali propedeuticità;
Allegato al verbale n. 56 del S.A. del 25/09/2018 e del CDA n. 67 del 25/09/2018 ed emanato con Decreto del Presidente n. 19 del 10/10/2018 8
d) la data di inizio e di fine delle attività didattiche;
e) le scadenze e le procedure per la prova finale.
2. Modalità di svolgimento delle attività formative e ruolo del tutor.
Nell’ambito della programmazione didattica annuale, il Preside della Facoltà
coordina i programmi dei singoli insegnamenti, accertando che ciascuno di essi
corrisponda agli obiettivi del percorso formativo.
Ai sensi dell’art. 12 comma 3 del DM 270/2004 e successive mm. ii. il
compito di valutare la coerenza tra i CFU assegnati alle diverse attività formative
e agli specifici obiettivi del corso di studi è affidato alla commissione didattica
paritetica istituita presso la Facoltà.
Il piano di studi indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa
e la relativa suddivisione in ore di tirocinio e di stage, se previste.
L’erogazione delle lezioni del corso si realizzerà su piattaforma dell’Ateneo,
come previsto dall’art. 4 del Regolamento Didattico di Ateneo vigente, attraverso
la classe virtuale e previa abilitazione all’accesso, con criteri personali, da parte
della Segreteria Amministrativa.
Per ogni disciplina è prevista la figura del tutor, punto di riferimento per ogni
singolo corsista e diretto sostegno dell’allievo nella fase dell’apprendimento in
rete.
Le attività di tirocinio e stage, se previste, consisteranno in periodi di
formazione pratica da svolgere presso centri o laboratori di ricerca di base o
applicata, attinenti alle discipline curriculari oppure presso istituzioni, enti,
organismi o strutture convenzionate con l’Ateneo.
Le modalità di attuazione del tirocinio e dello stage sono specificate
nell’apposita disciplina.
L’attività didattica del corso di studio può essere articolata, oltre nei corsi degli
insegnamenti ufficiali, in attività di sostegno, seminari, in esercitazioni e in altre
Allegato al verbale n. 56 del S.A. del 25/09/2018 e del CDA n. 67 del 25/09/2018 ed emanato con Decreto del Presidente n. 19 del 10/10/2018 9
tipologie di insegnamento ritenute idonee ed adeguate al conseguimento degli
obiettivi formativi del corso.
Lo studente può indicare come attività formative opzionali uno o più
insegnamenti tra quelli individuati annualmente dall’Ateneo, in coerenza con il
progetto formativo del Corso di Laurea e resi noti tramite il portale web di Ateneo
e la piattaforma didattica.
Qualora lo studente intenda scegliere un insegnamento opzionale diverso da
quello indicato nel Manifesto degli Studi del Corso, deve farne richiesta formale
alla Segreteria Studenti, purché i CFU dell’attività formativa siano corrispondenti.
Art. 8 Orientamento e tutorato
1. Le attività di orientamento e tutorato sono organizzate dall'Ateneo,
secondo quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo.
2. All'inizio di ciascun anno accademico, l'Università organizza per i nuovi
iscritti attività di approccio agli studi oggetto dell'offerta formativa dell'Ateneo,
diretti a fornire informazioni di base e consulenza anche personalizzata (es. via
e-mail) sia sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi, sia sugli
insegnamenti dei corsi e sui relativi sbocchi professionali.
All'inizio dell'anno accademico, ciascun docente mette a disposizione degli
studenti un dettagliato programma delle attività didattiche e di ricerca relative al
suo insegnamento, con indicazione di ogni informazione utile, anche per quanto
attiene all'attività svolta dai collaboratori alle attività didattiche (tutor).
3. Secondo quanto stabilito dalla Carta dei Servizi dell'Ateneo, all’assistenza
degli studenti nelle attività didattiche sono preposti i tutor, soggetti esperti sia nei
rispettivi ambiti disciplinari sia negli aspetti tecnico-comunicativi della didattica
online, nonché moderatori nei dibattiti e coordinatori nelle attività di gruppo.
4. In particolare, i compiti dei tutor sono disciplinati dal regolamento
didattico di Ateneo, così come previsto dall’art. 45 del regolamento stesso.
Allegato al verbale n. 56 del S.A. del 25/09/2018 e del CDA n. 67 del 25/09/2018 ed emanato con Decreto del Presidente n. 19 del 10/10/2018 10
Art. 9 Esami di profitto e verifiche delle attività formative
1. Le prove di valutazione che determinano per gli studenti
l'acquisizione dei crediti assegnati all'insegnamento possono consistere in esami
(prove orali e/o prove scritte e/o pratiche, grafiche, tesine, colloqui) la cui
valutazione positiva è espressa in trentesimi o in prove di idoneità che si
concludono con un giudizio positivo o negativo. Il voto minimo per superare
l’esame è di 18/30. La commissione d’esame può concedere al candidato il
massimo dei voti e la lode. La riprovazione, verbalizzata ai fini statistici, non
comporta l’attribuzione di voto, non è riportata sul libretto personale del
candidato e non è rilevata ai fini della valutazione della carriera.
2. Per poter sostenere l’esame, per esigenze didattiche meramente
organizzative del flusso dei candidati, sarà richiesto allo studente di aver
partecipato alle attività di Didattica interattiva, aver svolto le prove in itinere e di
aver frequentato le ore di didattica erogativa nella misura minima di frequenza
dell’80% di tutte le attività. La frequenza on-line sarà ottenuta mediante
tracciamento in piattaforma. Lo studente si collegherà alla piattaforma e-learning,
attraverso le sue credenziali istituzionali, dove potrà disporre del materiale
didattico e fruire delle lezioni.
Il docente e/o i soggetti dell’Ateneo a tal fine abilitati, possono accordare la
prenotazione agli esami anche in deroga ai criteri di ammissione alla prenotazione
tenendo, in ogni caso, in debito conto le esigenze organizzative.
3. Le prove finali di esami di verifica del profitto sono pubbliche e si
svolgono frontalmente presso le sedi dell’Ateneo.
Le prove finali possono concludersi anche con giudizio di idoneità secondo le
specificità del piano di studio.
Qualora siano previste prove scritte il candidato ha il diritto di prendere visione
dei propri elaborati, richiedendo formale accesso agli atti alla segreteria studenti
secondo i dettami della normativa vigente in termini di trasparenza e quella in uso
presso l’Ateneo.
4. Le commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica
sono composte da almeno due membri, il primo dei quali è il titolare del Corso di
Allegato al verbale n. 56 del S.A. del 25/09/2018 e del CDA n. 67 del 25/09/2018 ed emanato con Decreto del Presidente n. 19 del 10/10/2018 11
insegnamento, che svolge le funzioni di Presidente della commissione; il secondo
è un altro docente del medesimo o di ambito disciplinare affine o un cultore della
materia indicato dal titolare dell'insegnamento, o dal tutor.
5. Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla
data fissata. Eventuali deroghe devono essere autorizzate dal Preside, il quale
provvede affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun
caso la data d'inizio di un appello può essere anticipata.
In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa potrà
sostenere tutti gli esami nel rispetto delle propedeuticità previste negli
ordinamenti didattici degli studi.
L’esame di profitto è teso a valorizzare il lavoro svolto in rete, tenendo
conto dei risultati delle prove intermedie, della qualità della partecipazione
alle attività online e dei risultati della prova finale in presenza.
La verifica e la certificazione degli esiti formativi riguardanti le prove in
itinere viene realizzata mediante il sistema di tracciamento automatico delle
attività formative.
I relativi dati sono resi disponibili agli studenti per le attività di
autovalutazione.
Le commissioni degli esami di profitto (orali o scritti) e di quelle per le
verifiche (prove orali o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, seminari,
etc.) sono composte da almeno un docente ed un altro docente/tutor/cultore,
presiedute dal titolare dell'insegnamento o, in caso di suo impedimento, da
altro docente designato dal Preside di Facoltà.
La Commissione è responsabile dell’accertamento della preparazione del
candidato.
Lo studente non può sostenere presso un altro corso di studio esami relativi ad
insegnamenti attivati presso il corso di studio al quale è iscritto.
Le certificazioni relative ad attività senza prova di verifica possono essere
affidate ad un tutor.
Le attività di tirocinio e di stage sono verificate con la valutazione della
relazione conclusiva.
Allegato al verbale n. 56 del S.A. del 25/09/2018 e del CDA n. 67 del 25/09/2018 ed emanato con Decreto del Presidente n. 19 del 10/10/2018 12
In ciascun corso a ciclo unico non possono essere previsti in totale più di 30
esami. Ai fini del conteggio del numero degli esami o valutazione finale del
profitto vanno considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o
integrative autonomamente scelte dallo studente nell’ambito delle attività attivate
dall’Ateneo.
Art. 10 Corsi singoli di insegnamento
1. E’ possibile seguire per un anno accademico singoli insegnamenti attivati
presso i Corsi di Studio di laurea e laurea magistrale (in seguito denominati “corsi
singoli”), sostenere i relativi esami di profitto e riceverne regolare attestazione,
comprensiva dell’indicazione dei crediti formativi conseguiti. Possono iscriversi
ai corsi singoli:
a) gli studenti universitari stranieri iscritti presso università estere,
nell’ambito di programmi e accordi di mobilità internazionale regolati da
condizioni di reciprocità, con dispensa in questi casi dai contributi di
iscrizione e previa verifica e approvazione da parte delle autorità
consolari competenti;
b) gli studenti universitari stranieri iscritti presso università estere che
richiedono l’iscrizione ai corsi singoli su iniziativa individuale, previa
verifica e approvazione da parte delle autorità consolari competenti. In
questo caso la richiesta può essere effettuata solo per gli insegnamenti
attivati;
c) persone che non siano iscritte a nessun corso di studio dell’Università,
per ragioni di aggiornamento culturale e di integrazione di competenze
professionali. In questo caso la richiesta può essere effettuata solo per
insegnamenti attivati in corsi di studio che non prevedono il numero
programmato degli accessi e non è consentito seguire più di cinque
insegnamenti in ciascun anno accademico, salvo situazioni particolari,
specificamente disciplinate;
Allegato al verbale n. 56 del S.A. del 25/09/2018 e del CDA n. 67 del 25/09/2018 ed emanato con Decreto del Presidente n. 19 del 10/10/2018 13
d) chiunque sia in possesso almeno di un titolo di scuola media superiore
o di un titolo di laurea o di laurea magistrale che abbia necessità di
seguire gli insegnamenti e superare gli esami di profitto di discipline non
inserite nei piani di studi seguiti per il conseguimento della laurea ma
che, in base alle disposizioni in vigore, siano richiesti per l’ammissione a
lauree anche magistrali, a scuole di specializzazione o a concorsi
pubblici. In questo caso non è prevista una limitazione al numero degli
insegnamenti per anno accademico;
e) studenti iscritti presso altri atenei italiani, previa autorizzazione
dell’università di appartenenza.
2. Ai laureati italiani che frequentano corsi singoli, gli esami sostenuti
saranno aggiunti al proprio curriculum, se laureati presso l’Università Telematica
Pegaso; ai frequentatori, laureati presso altri Atenei, gli esami sostenuti saranno
solo certificati.
3. Al termine dell'attività didattica è possibile sostenere il relativo esame ed
ottenere una certificazione dell'attività svolta.
4. Per la relativa disciplina si applica il vigente Regolamento Didattico di
Ateneo e il Regolamento del relativo Corso di Laurea.
Art. 11 Crediti Formativi Universitari. Riconoscimento
1. I crediti formativi sono una misura dell'impegno complessivo richiesto
allo studente per il raggiungimento degli obiettivi previsti, comprensivo
dell'attività didattica assistita e dell'impegno personale, nell'ambito delle attività
formative previste dal corso di studi.
I criteri corrispondenti a ciascuna attività formativa, vengono acquisiti dallo
studente con il superamento dell’esame e di altra forma di verifica del profitto.
2. Gli studenti a cui saranno riconosciuti almeno 31 crediti verranno iscritti al
secondo anno; gli studenti a cui saranno riconosciuti almeno 91 crediti verranno
iscritti al terzo anno; gli studenti a cui saranno riconosciuti almeno 136 crediti
Allegato al verbale n. 56 del S.A. del 25/09/2018 e del CDA n. 67 del 25/09/2018 ed emanato con Decreto del Presidente n. 19 del 10/10/2018 14
verranno iscritti al quarto anno; gli studenti a cui saranno riconosciuti almeno 181
crediti formati vi universitari relativi ad insegnamenti verranno iscritti al
quinto anno.
3. I crediti formativi universitari acquisiti nell'ambito di altri corsi delle Classi
LMG/01 sono riconosciuti fino alla corrispondenza di quelli dello stesso settore
scientifico-disciplinare o affine reperibili dal piano degli studi allegato.
I crediti formativi universitari acquisiti nell'ambito di altri corsi di classe
diversa sono riconosciuti dalla Commissione preposta sulla base dell'analisi del
programma svolto, della valutazione della congruità dei settori scientifico-
disciplinari e dei contenuti delle attività formative, perseguendo comunque le
finalità di mobilità degli studenti. Il riconoscimento è effettuato fino alla
corrispondenza dei crediti formativi universitari previsti dal piano degli studi
allegato.
Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente
regolamento, residuino crediti non utilizzati, la Commissione preposta può
riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e
culturali.
Nel caso di trasferimenti o passaggi di corso di Laurea, il riconoscimento di
crediti acquisiti dallo studente in altro corso di studio dell'Ateneo, ovvero nello
stesso o in altro corso di studio di altra Università, anche estera, la Commissione
valuta l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti richiesti
dall'ordinamento e indica a quale anno di corso lo studente deve iscriversi. In ogni
caso lo studente trasferito da altra sede deva conseguire presso l’Università
Telematica Pegaso almeno 30 cfu su 300, esclusa la prova finale.
4. Possono essere riconosciute competenze acquisite al di fuori dell'Università
nei seguenti casi: quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate
ai sensi della normativa vigente in materia; quando si tratti di conoscenze e abilità
maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui realizzazione e
progettazione abbia concorso una Università.
La richiesta di riconoscimento sarà valutata dalla Commissione tenendo conto
delle indicazioni degli Organi Accademici preposti e del numero massimo di
crediti riconoscibili fissato dalla vigente normativa.
Allegato al verbale n. 56 del S.A. del 25/09/2018 e del CDA n. 67 del 25/09/2018 ed emanato con Decreto del Presidente n. 19 del 10/10/2018 15
Il riconoscimento potrà avvenire qualora le attività siano coerenti con gli
obiettivi formativi specifici del corso di studio, visti anche il contenuto e la durata
in ore delle esperienze documentate.
Art. 12 Prova finale
1. Per il conseguimento della Laurea Magistrale in Giurisprudenza lo
studente deve aver acquisito 300 CFU comprensivi di quelli relativi alla
conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell'Unione
Europea, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche.
La conoscenza deve essere verificata, secondo modalità stabilite dai
regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua,
fermo restando l’applicabilità del 4° comma, art. 1 del presente Regolamento.
La prova finale consiste in una discussione dinanzi ad apposita commissione di
una tesi scritta, elaborata, su tematiche correlate alle conoscenze acquisite durante
l’intero percorso formativo, dalla quale emergano capacità di ricerca, di
documentazione, di coerenza, di analisi sistematica, critica ed argomentativa. A
tale prova sono attribuiti 24 cfu.
2. Il voto finale di laurea magistrale espresso in cento decimi è costituito
dalla somma dei seguenti addendi:
media ponderata di accesso (MP) dei voti vi degli esami di cui all’articolo 3, e
all’articolo 9 pesati con i relativi crediti ci e rapportata a centodecimi, secondo la
seguente formula:
MP = (_ivci/_ici) 110/30. Voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella
prova finale.
3. Al candidato che abbia ottenuto il voto massimo può essere attribuita la
lode.
4. Il calendario relativo alla prova finale per il conseguimento del titolo è
disposto dal Preside ed è reso noto agli studenti attraverso la piattaforma.
5. Il candidato, almeno 45gg. dalla prima data utile per la prova finale,
preventivamente fissata e indicata nel calendario pubblicato in
piattaforma, deve concludere la procedura online, secondo i criteri e le
Allegato al verbale n. 56 del S.A. del 25/09/2018 e del CDA n. 67 del 25/09/2018 ed emanato con Decreto del Presidente n. 19 del 10/10/2018 16
modalità indicate nella relativa guida, e regolarizzare la posizione
amministrativa e quella didattica.
Il candidato, sempre entro e non oltre i 45 gg, e successivamente
all’ottenimento da parte del docente dell’approvazione dell’elaborato
finale, dovrà caricare l’elaborato secondo i criteri e le modalità indicate
nella relativa guida.
6. Lo studente non può conseguire la laurea prima dei termini previsti in
relazione alla durata normale del proprio Corso di Studio.
Eventuali deroghe ai termini sopraindicati possono essere concesse dal
Rettore, sentito il Direttore Amministrativo, che provvede sulle relative
istanze, debitamente motivate, con proprio provvedimento.
La deroga può essere concessa solo in casi del tutto eccezionali,
comprovati da relativa documentazione, e sempre che l’esame finale di
laurea venga sostenuto con massimo un semestre di anticipo e lo
studente sia considerato particolarmente meritevole avendo sostenuto
tutti gli esami di profitto riportando una votazione media pari o superiore
a 29/30.
7. La commissione giudicatrice della prova finale è nominata dal Preside di
Facoltà ed è composta da non meno di 5 componenti tra professori di prima e
seconda fascia, ricercatori, professori a contratto, cultori e tutor.
8. Le procedure relative all'ammissione all'esame di laurea sono stabilite dal
Regolamento Didattico dell’Ateneo.
La Commissioni giudicatrice per la prova finale esprime la propria votazione in
centodecimi e può, all'unanimità, attribuire al candidato il massimo dei voti con
lode, nonché la pubblicazione della tesi.
Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centesimi.
9. Il calendario delle prove finali prevederà appelli, opportunamente
distribuiti nell’anno, adeguato alle esigenze degli studenti iscritti.
10. A coloro che conseguono la laurea magistrale compete la qualifica di
dottore magistrale.
Allegato al verbale n. 56 del S.A. del 25/09/2018 e del CDA n. 67 del 25/09/2018 ed emanato con Decreto del Presidente n. 19 del 10/10/2018 17
Art. 13 Piani di studio ufficiali e piani di studi individuali
1. Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, la presentazione delle
modifiche al piano di studi è da richiedere alla Segreteria Studenti entro il 30/06
dell’anno in corso.
L’esito dei piani di studio viene comunicata per via telematica.
La verifica della corrispondenza tra l'ultimo piano di studio approvato e gli
esami di profitto effettivamente superati è condizione per l'ammissione all'esame
finale di Laurea.
Lo studente non può includere nel proprio piano di studio individuale
insegnamenti di un altro corso già attivati presso il presente corso di studio al
quale è iscritto.
Art. 14 - Annullamento prove di esame
1. Per sostenere validamente gli esami di profitto si è tenuti al rispetto delle
regole di seguito elencate, violando le quali si è assoggettati all'annullamento della
prova:
a) essere in regola con l'iscrizione all'anno di corso al quale è riferito
l'insegnamento, compresa la tassa per gli esami fuori sede;
b) sostenere un esame che sia previsto dal proprio piano di studio;
c) sostenere solo gli esami riferiti agli anni di corso per i quali ha ottenuto
l'iscrizione;
d) rispettare le propedeuticità fra gli insegnamenti;
e) non sostenere gli esami dopo l’eventuale presentazione della domanda di
trasferimento ad altro Ateneo o di passaggio ad altra Facoltà ovvero ad altro
Corso di studio;
f) non sostenere esami già validi o per i quali è stata ottenuta convalida dai
competenti organi accademici;
g) risostenere un esame precedentemente annullato soltanto dopo aver
ricevuto apposita comunicazione;
Allegato al verbale n. 56 del S.A. del 25/09/2018 e del CDA n. 67 del 25/09/2018 ed emanato con Decreto del Presidente n. 19 del 10/10/2018 18
h) non sostenere esami senza aver acquisito la frequenza minima prevista per
il corso di laurea.
Art. 15 Trasferimento ad altri corsi di laurea
1. I trasferimenti ad altro Corso di Studio nell'ambito dell'Ateneo sono
disciplinati dal regolamento didattico di Ateneo e dalle regole relative al
riconoscimento dei crediti formativi definiti per ciascun corso di laurea.
2. Il passaggio o il trasferimento da o ai corsi di laurea dell’Università
Telematica Pegaso sono in ogni caso subordinati alla regolarizzazione della
posizione amministrativa, dopo che la durata di iscrizione abbia superato almeno
due anni accademici.
Art.16 Studenti fuori corso
1. Lo studente fuori corso è colui che pur avendo seguito le attività formative
previste dall’ordinamento didattico del corso di cui è iscritto non ha superato gli
esami e le altre prove di verifiche relative all’intero curriculum e non abbia
acquisito entro la durata annuale del corso il numero dei cfu necessari al
conseguimento del titolo.
2. La posizione di studente fuori corso non fa venir meno lo status di studente
universitario che si perde o con il conseguimento del diploma finale, o per
rinuncia, o per decadenza derivante da inattività protratta per otto anni accademici
consecutivi. Pertanto lo studente fuori corso può iscriversi ad altro Ateneo o
mediante rinuncia al precedente corso o mediante trasferimento presso altro
Corso di Laurea o altro Ateneo.
Art. 17 Decadenza della qualità di studente
1. Lo studente fuori corso che non sostenga esami per otto anni consecutivi
decade dalla qualità di studente; eventualmente deve rinnovare l’iscrizione e
ripetere le prove già superate.
Allegato al verbale n. 56 del S.A. del 25/09/2018 e del CDA n. 67 del 25/09/2018 ed emanato con Decreto del Presidente n. 19 del 10/10/2018 19
2. La decadenza dalla qualità di studente comporta la cancellazione di tutti
gli atti di carriera scolastica compiuti. Lo studente decaduto ha diritto comunque
al rilascio di certificati attestanti gli atti di carriera scolastica compiuti e
cancellati. Tali certificati devono contenere l'informazione sulla decadenza
nella quale è incorso lo studente e sugli effetti da essa prodotti.
Art.18 Rinuncia agli studi
l . Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento agli studi intrapresi e
immatricolarsi ex novo allo stesso o ad altro corso di studi, purché i n regola con
il pagamento delle tasse arretrate di cui sia eventualmente in difetto.
2. La rinuncia deve essere manifestata con atto scritto in modo chiaro ed
esplicito senza l'apposizione sulla medesima di condizioni, termini e clausole che
ne restringano l'efficacia.
Art.19 Sanzioni disciplinari
1. Le procedure disciplinari applicabili agli studenti dell’Università Pegaso
sono definite da apposito Regolamento di Ateneo predisposto in osservanza della
normativa universitaria di riferimento e approvata dai competenti organi collegiali
di Ateneo, sentita la rappresentanza degli studenti.
In attesa di tale regolamentazione si applicano le disposizioni vigenti della
normativa universitaria.
Art. 20 Laurea ad Honoris causa
1. L'Università Pegaso può conferire la laurea magistrale honoris causa - nel
rispetto dei limiti fissati dalla vigente normativa in materia - a personalità i cui
meriti scientifici, umani o sociali siano di indubbio rilievo e siano chiaramente
riconosciuti anche a livello pubblico e/o che, per opere compiute o per
pubblicazioni fatte, siano venute in meritata fama di singolare perizia nelle
discipline del Corso di Studio per cui è concessa.
Allegato al verbale n. 56 del S.A. del 25/09/2018 e del CDA n. 67 del 25/09/2018 ed emanato con Decreto del Presidente n. 19 del 10/10/2018 20
2. Il conferimento della laurea magistrale honoris causa è deliberato dal
Senato Accademico, su proposta della Struttura didattica di riferimento, previo
acquisizione del parere favorevole del M.I.U.R.
La delibera-proposta viene trasmessa al M.I.U.R. per acquisire il necessario
parere.
3. La laurea magistrale honoris causa attribuisce tutti i diritti delle lauree
magistrali ordinarie.
Art. 21 Collaborazione con la Commissione paritetica
Il Corso di Studi collabora alle attività della Commissione Paritetica Docenti-
Studenti nello svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della
qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei
professori e dei ricercatori, nell’individuare indicatori per la valutazione dei
risultati delle attività formative, nel formulare pareri sull'attivazione e la
soppressione di corsi di studio, nel predisporre la Relazione Annuale, nel
raccogliere ed elaborare dati e informazioni che saranno trasferiti alla
Commissione Paritetica Docenti-Studenti ed al Presidio di Qualità di Ateneo,
fornendo altresì eventuali osservazioni e suggerimenti.
Art. 22 La Carta dei Servizi
1. La Carta dei Servizi rappresenta lo strumento fondamentale che regola i
rapporti con gli utenti. Essa contiene ed esplicita in modo chiaro ed
inequivocabile i criteri e i requisiti richiesti dalla lettera a), comma 1, art. 4 del
decreto ministeriale 17 aprile 2003 e successive modifiche. La Carta contempla,
inoltre, le indicazioni adottate nel Regolamento Didattico di Ateneo, nel DM
270/04 e successive mm. ii., nonché nel presente regolamento.
2. La Carta viene resa disponibile annualmente in rete e presso le sedi
dell’Università prima dell’inizio delle attività.
Allegato al verbale n. 56 del S.A. del 25/09/2018 e del CDA n. 67 del 25/09/2018 ed emanato con Decreto del Presidente n. 19 del 10/10/2018 21
Art. 23 Contratto con lo studente
1. L’iscrizione ai corsi di studi dell’Università Telematica Pegaso è vincolata
alla stipula di un apposito contratto con lo studente, ai sensi e per gli effetti della
lettera b) del comma 1, art. 4, del decreto ministeriale 17 aprile 2003 e successive
normative. Il contratto ha per oggetto l’offerta formativa e i diritti e doveri
compresi nella carta dei servizi.
Esso è sottoscritto dallo studente e dal Legale Rappresentante dell’Università
Telematica Pegaso o suo delegato.
2. Il contratto con lo studente regola l’adesione ai servizi erogati e contempla
altresì le modalità di risoluzione del rapporto contrattuale nel caso lo studente lo
richieda. In ogni caso, il contratto deve garantire allo studente il completamento
del proprio ciclo formativo.
Art. 24 -Tutela dei diritti degli studenti
1. Gli studenti possono ricorrere al Rettore tramite la rispettiva Segreteria
Studenti per la tutela dei propri diritti, segnalando disfunzioni e irregolarità.
2. A tutela della qualità dell’offerta didattica di Ateneo, è prevista la
valutazione, da parte dell’apposita commissione di Ateneo, del materiale didattico
erogato e dei servizi offerti allo studente.
3. Alla Segreteria Studenti è affidata la garanzia della tutela dei dati
personali, mediante l’adozione di tutte le misure di sicurezza previste dalla
vigente normativa.
Art. 25 - Tutela della privacy
Secondo quanto previsto dalla lettera d) del comma 1, art. 4, del decreto
ministeriale 17 aprile 2003 e successive modifiche, l’Università Telematica
Pegaso garantisce la tutela dei dati personali anche ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai sensi del REGOLAMENTO (UE) n.
Allegato al verbale n. 56 del S.A. del 25/09/2018 e del CDA n. 67 del 25/09/2018 ed emanato con Decreto del Presidente n. 19 del 10/10/2018 22
2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27
APRILE 2016, ed eventuali successive modificazioni.
Art. 26 - Flessibilità di fruizione
1. Ai sensi e per gli effetti della lettera d) del comma 1, art. 4, del decreto
ministeriale 17 aprile 2003 e successive modifiche, l’Università Telematica
Pegaso consente la massima flessibilità di fruizione dei corsi ponendo in essere le
attività conseguenti al presente Regolamento.
2. Agli studenti è garantito, conseguentemente alla valutazione del profitto, il
massimo del credito formativo indicato per ciascun anno accademico, nei
regolamenti e ordinamenti didattici, nonché la possibilità di diluirlo anche in un
periodo di tempo successivo e non limitato.
Art. 27 Studente a impegno pieno
1. Gli studenti a impegno pieno si impegnano a sostenere per ogni annualità
il numero degli esami previsto dall’ordinamento didattico di quel corso di studio
con l’obbligo di assolvere a tutti gli impegni connessi al quadro istituzionale delle
attività didattiche.
2. La qualifica di studente a impegno pieno è mantenuta negli anni successivi
dagli studenti iscritti ai corsi di studio che siano in regola con gli esami previsti
dall’ordinamento didattico del corso di studio e che siano in regola con le
procedure di iscrizione e i relativi versamenti. Le tasse universitarie sono
determinate dal Consiglio di Amministrazione.
3. Lo studente che, essendo stato iscritto ad un corso di studio, non rinnovi
l’anno seguente l’iscrizione, conserva la possibilità di accedere nuovamente,
mediante domanda, al medesimo corso di studio per l’anno di corso successivo
all’ultimo frequentato, purché regolarizzi la propria posizione amministrativa
entro i successivi otto anni accademici e il proprio curriculum sia ritenuto congruo
con l’evoluzione del contenuto didattico del corso di studio interessato.
Allegato al verbale n. 56 del S.A. del 25/09/2018 e del CDA n. 67 del 25/09/2018 ed emanato con Decreto del Presidente n. 19 del 10/10/2018 23
4. L’importo della tassa relativa agli anni di interruzione degli studi è
stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
5. Lo studente può richiedere di frequentare insegnamenti riferiti a specifici
corsi di studio presso Università estere, purché tra le due Università siano stabiliti
accordi per il riconoscimento degli insegnamenti, secondo il sistema ECTS per
quel determinato corso di studio. I crediti acquisiti nelle Università estere sono
riconosciuti per il proseguimento della carriera universitaria in Italia.
6. Nel periodo di frequenza dei corsi di studio all’estero, lo studente è tenuto
al versamento di tasse e contributi universitari, secondo quanto stabilito dagli
accordi tra le due Università.
7. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento del la
propria carriera, manifestando in modo esplicito la propria volontà con atto
scritto.
8. Ogni anno accademico possono essere bandite borse di studio, destinate a
coloro che intendano immatricolarsi ad uno dei corsi di studio dell’Ateneo. Le
disponibilità finanziarie necessarie alla attivazione delle borse possono provenire
anche da fondi finalizzati di privati o enti.
9. L’assegnazione della borsa di studio è determinata sulla base di una
graduatoria e sulla scorta di criteri e requisiti definiti dal Consiglio di
Amministrazione.
Art. 28 - Studenti a impegno parziale
1. Lo studente può chiedere, all’atto dell’immatricolazione o dell’iscrizione
in corso, di essere iscritto al Corso di studio con la qualifica di studente a tempo
parziale.
2. Lo stato di studente a tempo parziale dovrà essere annotato dalla
Segreteria Studenti sul libretto personale dello studente.
3. La condizione di studente a tempo parziale può essere modificata su
motivata richiesta dello studente dall’anno accademico successivo alla
regolarizzazione della sua posizione rispetto alle attività didattiche previste per gli
studenti a tempo pieno dal regolamento didattico del corso di Laurea.
Allegato al verbale n. 56 del S.A. del 25/09/2018 e del CDA n. 67 del 25/09/2018 ed emanato con Decreto del Presidente n. 19 del 10/10/2018 24
4. La Commissione preposta può prevedere a favore degli studenti impiegati
a tempo parziale specifici percorsi formativi organizzati nel rispetto dei contenuti
didattici dell’ordinamento dei Corsi di Studio distribuendo le relative attività e
CFU da conseguire nell’ambito degli anni convenzionali previsti e definiti
secondo le modalità del Regolamento didattico di Ateneo.
Art. 29 Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla
previsioni dello statuto, del regolamento didattico di Ateneo, della carta dei
servizi, del contratto dello studente e da disposizioni specifiche emanate da
soggetti dell’Ateneo a tal fine abilitati.
2. Le disposizioni del presente regolamento prevalgono rispetto ad eventuali
norme interne che disciplinano la medesima materia.
Art. 30 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno di pubblicazione sul sito
di Ateneo, a seguito di approvazione e sottoscrizione da parte dei competenti
organi di Ateneo.
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