limposta sul valore aggiunto lezione 8 scienza delle finanze - clep a.a. 2010-2011

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L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Lezione 8

Scienza delle finanze - CLEP

a.a. 2010-2011

CARATTERISTICHE GENERALI dell’Iva Italiana

L’Iva italiana è un’imposta ad valorem generale sugli scambi,

plurifase, sul valore aggiunto

tipo consumo applicata con il metodo imposta da imposta

su base finanziaria sottoposta a importanti vincoli di

coordinamento a livello comunitario

LE IMPOSTE GENERALI SUGLI SCAMBI:PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Sottopongono a tassazione il valore degli scambi di merci e delle prestazioni di servizi effettuati nel periodo di imposta.

Si tratta quindi di: imposte ad valorem ad ampia base imponibile

(molto diverse dalle accise, spesso specifiche e su singoli beni)

TIPOLOGIE DI IMPOSTE GENERALI SUGLI SCAMBI

imposte sul valore pieno del

bene

imposte sull’incremento nel

valore del bene che si realizza in un certo

stadio della produzione o

distribuzione (valore aggiunto)

imposte monofase

imposte plurifase

IMPOSTA MONOFASE

È un’imposta sul valore pienoprelevata in una sola fase del ciclo

produttivo e distributivogeneralmente il commercio al dettaglio

mai applicata in Italia

IMPOSTA PLURIFASE SUL VALORE PIENO

Colpisce tutte le fasi del processo produttivo e distributivo

grava ogni volta sul valore pieno dei beni e servizi scambiati

L’imposta si cumula quando il bene attraversa più fasi

Imposta plurifase cumulativa(es. Ige)

IMPOSTA PLURIFASE SUL VALORE AGGIUNTO

Colpisce tutte le fasi del processo produttivo e distributivo

grava ogni volta sull’incremento nel valore del bene che si è realizzato in

quella particolare fase delle produzione (valore aggiunto)

L’imposta non si cumula quando il bene attraversa più fasi

Imposta plurifase non cumulativa Plurifase sul valore aggiunto (Iva)

RICORDA

Il valore aggiunto è il valore dei beni e servizi prodotti, in un dato periodo di tempo, da un soggetto economico,

mediante l’impiego dei fattori produttivi (capitale, lavoro, terra) al netto dei costi

sostenuti per acquistare materie prime e prodotti intermedi

METODI DI APPLICAZIONE

• Metodo base da base

• Metodo imposta da imposta

METODI DI APPLICAZIONE

Metodo base da basel’aliquota dell’imposta, tc, viene applicata alla

differenza fra il valore complessivo delle vendite (V) e il valore complessivo degli

acquisti (A) dell’impresa i

T1 = tc(Vi- Ai)

METODI DI APPLICAZIONE

Metodo imposta da impostal’aliquota dell’imposta, tc, si applica al valore

pieno di ciascun acquisto e di ciascuna vendita.

L’impresa versa la differenza fra l’imposta riscossa sulla vendita (a debito) e l’imposta

pagata sugli acquisti (a credito)

T2 = tc1Vi- tc2Ai

METODI DI APPLICAZIONE

T2 = tc1Vi- tc2Ai

base base da baseda base T1 = tc(Vi- Ai)

imposta imposta da impostada imposta

I due metodi coincidono se applicati con la medesima aliquota, uniforme in tutti gli

scambi di beni e servizi

tc = tc1 = tc2

METODI DI APPLICAZIONE

Esempio

L’impresa A produce un bene intermedio dal valore di 500. Il valore aggiunto di questa

impresa coincide con il valore della produzione

L’impresa B acquista il bene intermedio da A e lo utilizza per produrre un bene finale che

vende a 700. Il valore aggiunto di questa impresa è pari a

700-500=200

ALIQUOTE COSTANTI ED UNIFORMI

Aliquota = 20%

Metodo base da baseTA 20%(500) = 100

TB 20%(700 – 500) = 40

TA + TB = 140

Metodo imposta da impostaTA (20%500 - 0) = 100

TB (20%700 – 100) = 40

TA + TB = 140

stesso risultato

ALIQUOTE DIFFERENZIATE PER FASE ECONOMICA

Aliquote: 20% sul bene intermedio 10% sul bene finale

Metodo base da base

TA 20%(500) = 100

TB 10%(700 – 500) = 20

TA + TB = 120

L’onere dell’imposta è funzione delle aliquote applicate nelle diverse fasi della produzione, e quindi anche della ripartizione del valore aggiunto fra tali fasi. L’aliquota media che grava sul valore aggiunto complessivo (e cioè su 700) non è nota a priori

ALIQUOTE DIFFERENZIATE PER FASE ECONOMICA

Aliquote: 20% sul bene intermedio 10% sul bene finale

Metodo imposta da imposta

TA (20%500 - 0) = 100

TB (10%700 – 100) = – 30

TA + TB = 70

Qualunque sia l’aliquota applicata sul bene intermedio, e qualunque sia la ripartizione del valore aggiunto fra le diverse fasi, l’aliquota media che grava sul valore aggiunto complessivo (e cioè su 700) è sempre pari a quella riservata al bene finale (e cioè nell’ultima fase).

METODO IMPOSTA DA IMPOSTA

L’aliquota media che grava sul valore aggiunto complessivo è sempre pari a quella applicata nell’ultima fase: L’imposta complessivamente dovuta non dipende dal numero delle fasi

Implicazioni (In questo si distingue da un’imposta plurifase cumulativa, tipo Ige)

Non introduce incentivo alla concentrazione verticale delle imprese Rende trasparente il meccanismo di formazione dei prezzi

FASI VALORE IGE IVABENE 5% 15%

I° 100 5 15II° 120 6 (18-15) = 3III° 180 9 (27-18) = 9IV° 200 10 (30-27) = 3

Gettito 30 30

I° 100 5 15II° 120 6 (18-15) = 3III° 200 9 (30-18) = 12

Gettito 21 30

RICORDA

In un’economia chiusa il valore aggiunto è pari al valore dei beni finali di consumo e di investimento

Si distingue fra valore aggiunto al lordo e al netto degli ammortamenti

La base imponibile di un’imposta plurifase sul valore aggiunto non coincide necessariamente con il valore aggiunto dell’economia.Dipende da come la legge disciplina la detrazione dell’imposta pagata sui beni di investimento

BASE IMPONIBILE

Tre diverse possibilitàLa detrazione dell’imposta pagata sui beni di

investimento acquistati:

Non è consentita

Iva tipo reddito netto

È consentita in proporzione alla

quota di ammortamento

Iva tiporeddito lordo

Iva tipo consumo

È consentita integralmente

BASE IMPONIBILE

EsempioL’impresa A produce un bene

d’investimento del valore di 200.

L’impresa B acquista il bene di investimento da A e lo utilizza,

ammortizzandolo in quattro anni, per produrre un bene finale di consumo che

vende a 450.

L’Iva è prelevata con aliquota del 10%

Imp. A Imp. BBENI DI INVESTIMENTO 0 200AMMORTAMENTI 0 50SALARI E PROFITTI 200 400VALORE AGGIUNTO LORDO 200 450VALORE AGGIUNTO NETTO 200 400

Imp. A Imp. BBENI DI INVESTIMENTO 0 200AMMORTAMENTI 0 50SALARI E PROFITTI 200 400VALORE AGGIUNTO LORDO 200 450VALORE AGGIUNTO NETTO 200 400IVA TIPO REDDITO LORDOIva a credito 0 0Iva a debito 20 45Iva da versare 20 45

Imp. A Imp. BBENI DI INVESTIMENTO 0 200AMMORTAMENTI 0 50SALARI E PROFITTI 200 400VALORE AGGIUNTO LORDO 200 450VALORE AGGIUNTO NETTO 200 400IVA TIPO REDDITO LORDOIva a credito 0 0Iva a debito 20 45Iva da versare 20 45IVA TIPO REDDITO NETTOIva a credito 0 5Iva a debito 20 45Iva da versare 20 40

Imp. A Imp. BBENI DI INVESTIMENTO 0 200AMMORTAMENTI 0 50SALARI E PROFITTI 200 400VALORE AGGIUNTO LORDO 200 450VALORE AGGIUNTO NETTO 200 400IVA TIPO REDDITO LORDOIva a credito 0 0Iva a debito 20 45Iva da versare 20 45IVA TIPO REDDITO NETTOIva a credito 0 5Iva a debito 20 45Iva da versare 20 40IVA TIPO CONSUMOIva a credito 0 20Iva a debito 20 45Iva da versare 20 25

BASE IMPONIBILE

L’Iva tipo consumo è quindi solo impropriamente denominata imposta sul valore aggiunto: essa grava infatti sui soli beni di consumo. L’imposta pagata sui beni di investimento, usati nella produzione di altri beni (o servizi), è sempre detratta L’Iva è solo impropriamente denominata imposta sul valore aggiunto anche perché è un’imposta su base finanziaria e non su base reale. Assoggetta a tassazione solo le operazioni che hanno dato luogo a manifestazioni monetarie nel periodo di imposta.La base imponibile non è il valore aggiunto reale ma la differenza tra incassi e pagamenti del periodo di imposta. L’individuazione del valore aggiunto reale implicherebbe, ad esempio, la valutazione delle rimanenze finali, interesserebbe cioè anche beni che non sono stati oggetto di scambio.

CARATTERISTICHEDELL’IVA ITALIANA: PRESUPPOSTO

- le cessioni di beni nel territorio dello stato- le prestazioni di servizi da parte di soggetti residenti- l’autoconsumo

effettuati nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni

- gli acquisti intracomunitari e le importazioni da chiunque effettate (principio di destinazione)

SOGGETTI PASSIVI

imprenditori esercenti arti e professioni soggetti che effettuano importazioni o acquisti intracomunitari

OBBLIGO DI RIVALSA

I soggetti tenuti al versamento dell’imposta hanno l’obbligo giuridico di rivalersi sull’acquirente. Il soggetto su cui formalmente grava l’imposta è quindi il consumatore finale. Anche questo aspetto evidenzia la natura dell’Iva come imposta sui consumi Attenzione: Non bisogna confondere obbligo di rivalsa con traslazione del tributo. La traslazione, e quindi l’incidenza, dell’imposta dipenderà, principalmente, dalle condizioni di domanda e offerta del bene

CARATTERISTICHE DELL’IVA ITALIANA: BASE IMPONIBILE E ALIQUOTE

Base imponibile: E’ costituita dall’ammontare complessivo del corrispettivo dovuto a colui che cede il bene o al prestatore di servizi Aliquote (articolazione vincolata dalle disposizioni comunitarie):

normale 20% ridotta 10% super ridotta 4%

La differenziazione delle aliquote può rendere l’imposta progressiva rispetto al reddito; tassando meno i beni di prima necessità cui è destinata una quota particolarmente elevata del reddito dei soggetti più poveri

IMPOSTA DA VERSARE

L’Iva viene prelevata nelle diverse fasi del processo di produzione e distribuzione del bene. Complessivamente l’imposta dovuta è pari al prodotto dell’aliquota applicata nell’ultima fase per il valore del corrispettivo L’Iva da versare in ogni fase è ottenuta come differenza fra Iva a debito, pari al prodotto fra l’aliquota applicata in quella fase e il corrispettivo della cessione o della prestazione e Iva a credito (ammessa in detrazione) che corrisponde, in linea generale, all’Iva sugli acquisti

DETRAIBILITÀ DELL’IVA SUGLI ACQUISTI

E’ regolata in modo articolato con la funzione di:

discriminare fra diverse tipologie di operazioni evitare elusioni di imposta ammettere regimi speciali

TIPOLOGIE DI OPERAZIONIOperazioni imponibili Operazioni non imponibiliOperazioni esenti

TIPOLOGIE DI OPERAZIONI Operazioni imponibili: è ammessa l’integrale detraibilità dell’Iva sugli acquisti Operazioni non imponibili: effettuate senza il pagamento dell’Iva; è ammessa l’integrale detraibilità dell’Iva sugli acquisti. L’imposta non grava quindi su nessuna fase del ciclo produttivo e distributivo (es. esportazioni, e molte cessioni intracomunitarie: operazioni a tasso zero Operazioni esenti: effettuate senza il pagamento dell’Iva; non è ammessa la detraibilità dell’Iva sugli acquisti, che grava quindi formalmente (dato l’obbligo di rivalsa) sull’impresa o il lavoratore autonomo e non sul consumatore finale (es. servizi del credito, delle assicurazioni, servizi sanitari) Per tener conto delle caratteristiche delle diverse tipologie di operazioni:

regola del pro- rata, per soggetti che compiano sia operazioni che danno diritto sia operazioni che non danno diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti acquisti in sospensione di imposta per soggetti che effettuino prevalentemente operazioni non imponibili

Altre problematiche

Per evitare elusioni di imposta: sono introdotte limitazioni alla detraibilità degli acquisti relativi a:

beni ad uso promiscuo beni di lusso, spese di rappresentanza ed altri

Regimi speciali: prevedono la determinazione forfetaria della detrazione dell’Iva sugli acquisti con possibilità di optare per il regime ordinario:

agricoltura (aziende con volume d’affari non superiore a 40 milioni) contribuenti minori (v. par. 2.4 cap. 5)

Detraibilità dell’Iva sugli acquisti: Il meccanismo della detrazione dovrebbe creare un interesse per l’acquirente alla corretta certificazione dell’Iva versata dal venditore per poterla poi vantare come Iva a credito. Ma evasione sembra essere elevata!

Coordinamento dell’Iva in ambito comunitario

PRINCIPI DI TASSAZIONE INTERNAZIONALE

Evitano la doppia tassazione prevedendo la tassazione esclusiva

1) nel paese in cui avviene il consumo principio di destinazione

2) nel paese in cui avviene la produzione principio dell’origine

PRINCIPIO DI DESTINAZIONE

NeutralitàNon si ha distorsione nei prezzi relativi

Non è necessaria nessuna armonizzazione del livello delle aliquote

Ripartizione del gettitoTutto il gettito affluisce al paese in cui avviene il

consumo. Ciò è coerente con la natura dell’Iva che è un’imposta sui consumi

Senza Iva Con Iva

Produzione interna PI PI(1 + tI)

Importati PE PE (1 + tI)Prezzi relativi PI/PE PI/PE

PRINCIPIO DELL’ORIGINE

NeutralitàSi ha distorsione nei prezzi relativi

E’ necessaria l’armonizzazione del livello delle aliquoteRipartizione del gettito

Il gettito si distribuisce fra i due paesi, in relazione alla quota di valore aggiunto da essi prodotta.

Se si ritiene che l’Iva, in quanto imposta sul consumo, debba affluire integralmente al paese di destinazione, il paese esportatore

deve restituire al paese importatore l’imposta prelevata

Senza Iva Con IvaProduzione interna PI PI(1 + tI)

Importati PE PE (1 + tE)Prezzi relativi

PI/PE PI(1 + tI)/ PE (1 + tE)

La distorsione dei prezzi relativi si pone solo per la cessione di

beni finali.Nel caso di beni intermedi

scambiati fra soggetti passivi dell’Iva

l’imposta che grava sul valore finale del bene è sempre quella

dell’ultima fasee cioè l’aliquota tI del paese di

destinazione

ATTENZIONE

Principio di destinazione

E’ di facile applicabilità in presenza di frontiere fiscaliAl passaggio della frontiera il bene esportato viene riconosciuto non imponibile e l’esportatore viene rimborsato dell’Iva pagata sugli acquistiL’importatore paga l’Iva sul corrispettivo dovuto all’esportatore applicando l’aliquota del paese di destinazione

PROBLEMI APPLICATIVI

PRINCIPIO DI DESTINAZIONE CON FRONTIERE FISCALI

EsportatoreValore del bene esportato 400Iva a debito 0(detraibilità dell’Iva sugli acquisti o acquisti in sospensione di imposta)

DoganaIva sulle importazioniprevista dalpaese I10%(400) = 40

ImportatoreVende il bene a 600Iva a debito 10%(600)=60Iva a credito40Iva da versare(60-40)= 20

Gettito paese E0

Gettito paese I60

Fino al 1992 alla circolazione delle merci all’interno della Ue si applicava il principio di destinazione neutrale attribuzione del gettito al paese ove avviene il

consumo di facile applicabilità

Dal 1/1/93, con la costituzione del Mercato Unico Europeo, si è avuta l’abolizione delle barriere doganali. Ciò ha reso necessario la revisione del precedente sistema di prelievo. Idea originaria era muoversi verso il principio di origine, ma siamo ancora in regime transitorio…

IL MERCATO UNICO EUROPEO

Principio dell’origine

Non richiede la presenza di frontiere fiscaliGli scambi intracomunitari sono regolati come quelli all’interno di ogni singolo mercato nazionaleIl venditore paga l’imposta richiesta dal suo paese, commisurandola al corrispettivo della cessione e detrae l’imposta sugli acquisti indipendentemente da quale sia il paese a cui è affluita

PRINCIPIO DELL’ORIGINE

EsportatoreValore del bene esportato 400Iva a debito12%400 = 48

ImportatoreImportatoreVende il bene a Vende il bene a 600600Iva a debito Iva a debito 10%(600)= 6010%(600)= 60Iva a creditoIva a credito4848Iva da versareIva da versare(60-48) = 12(60-48) = 12

Gettito paese EGettito paese E4848

Gettito paese IGettito paese I1212

non neutralità richiede armonizzazione delle aliquote attribuzione del gettito al paese ove avviene il

consumo: richiede l’istituzione di una Camera di compensazione (Il gettito dovrebbe essere redistribuito tenendo conto dei flussi commerciali fra paesi. La ricostruzione dei flussi rilevanti dovrebbe essere possibile sulla base delle informazioni che gli operatori sono tenuti a comunicare alle autorità fiscali dei propri paesi).

PROBLEMI

PRINCIPIO DELL’ORIGINEEsportatoreValore del bene esportato 400Iva a debito12%400 = 48

ImportatoreImportatoreVende il bene a Vende il bene a 600600Iva a debito Iva a debito 10%(600)= 6010%(600)= 60Iva a creditoIva a credito4848Iva da versareIva da versare(60-48) = 12(60-48) = 12

Gettito paese EGettito paese E4848

Gettito paese IGettito paese I1212

Camera di compensazioneCamera di compensazione da E da E 48 a I 48 a I

REGIME TRANSITORIO

Mantenimento sostanziale del principio di destinazione L’esportatore, per ottenere la non imponibilità, deve notificare alla propria amministrazione finanziaria tutti i dati relativi all’operazione all’acquirente L’importatore autoliquiderà l’Iva dovuta alla prima liquidazione mensile. Potrà poi detrarla, secondo le usuali regole, dall’Iva a debito

PRINCIPIO DI DESTINAZIONE SENZA FRONTIERE FISCALI

EsportatoreValore del bene esportato 400Notifica all’Amministrazionei dati dell’operazionee dell’acquirenteIva a debito 0

ImportatoreImportatoreAutoliquida l’Iva Autoliquida l’Iva sull’importazionesull’importazioneIva a debito 40Iva a debito 40Vende il bene a 600Vende il bene a 600Iva a debito Iva a debito 10%(600)=6010%(600)=60Iva a creditoIva a credito4040Iva da versareIva da versare(60-40) = 20(60-40) = 20

Gettito paese EGettito paese E00

Gettito paese IGettito paese I6060

PROBLEMA

Efficacia dei controlli. La soluzione prevista si fonda:

sull’interesse dell’esportatore a comunicare le informazioni relative allo scambio alla propria amministrazione finanziaria

sullo scambio di informazioni fra le amministrazioni finanziarie dei diversi paesi

Riferimenti bibliografici

• P. Bosi, M.C. Guerra, I tributi nell’economia italiana, Bologna Il Mulino, ed. 2010

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