l'azienda e le conseguenze del suo trasferimento

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Nozioni giuridiche di base Definizione di azienda e di ramo d’azienda Natura giuridica dell’azienda Modi di circolazione dell’azienda Effetti della circolazione dell’azienda

L’AZIENDA E LA SUA CIRCOLAZIONE

UNIVERSITÀ

DEGLI STUDI DI BERGAMO

Prof. Diego Piselli - corso di diritto commerciale a.a. 2014/2015impresa-società

NOZIONI GIURIDICHE DI BASE I

NOZIONI GIURIDICHE DI BASE II

AZIENDA (ART.2555 C.C.)

IL DIBATTITO SULLA NATURA GIURIDICA DELL’AZIENDA

LA SOLUZIONE CONCRETA

RAMO DI AZIENDA

CASSAZIONE 9361/2014 E DEFINIZIONE DI RAMO D’AZIENDA

IMPRESA E AZIENDA

DIFFERENZA TRA IMPRESA E AZIENDA

I termini impresa e azienda vengono talvolta utilizzati nel linguaggio comune come sinonimi, ma dal punto di vista giuridico essi indicano due realtà diverse, infatti:

I COMPONENTI DELL’AZIENDA

NESSO DI INTERDIPENDENZA

DESTINAZIONE FUNZIONALE UNITARIA

L’azienda si presenta come una entità una e plurima.

L’unità della funzione economica determina una unificazione da un punto di vista giuridico dei diversi beni che questa funzione realizzano.

L’unificazione sussiste soltanto nei limiti della destinazione funzionale, e cioè in quanto questa destinazione permanga e in quanto i beni vengano in considerazione nella loro posizione funzionale.

LA RATIO DELLA DISCIPLINA DELL’AZIENDA

CARATTERI DELL’AZIENDA

A. ORGANIZZAZIONE

B. AVVIAMENTO

AVVIAMENTO: DEFINIZIONE

È il plusvalore che acquistano i beni come complesso rispetto al valore che hanno come singole individualità.È la capacità dell’azienda di produrre profitti.Non è un nuovo bene, ma il valore economico del collegamento funzionale dei singoli beni.

LE DUE ACCEZIONI DELL’AVVIAMENTO

C. CLIENTELA

DIFFERENZA TRA CLIENTELA E AVVIAMENTO

IL TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA I

IL TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA II

TITOLI GIURIDICI DEL TRASFERIMENTO DI AZIENDA

CESSIONE DI AZIENDA E SUCCESSIONE D’IMPRESA

TIPI DI TRASFERIMENTO

LE LEGGE DI CIRCOLAZIONE DELL’AZIENDA (ARTICOLO 2556 C.C.)

ART.2556 C.C. E PROVA DELLA CESSIONE D’AZIENDA

Norma applicabile solo alle imprese soggette a registrazione con effetto di pubblicità legale (società commerciali, imprese commerciali medio-grandi e, oggi, anche imprese agricole).Il notaio che interviene nella redazione del contratto ha l’obbligo di:— depositare entro trenta giorni l’atto di cessione presso il Registro delle Imprese;— comunicare al questore la generalità dei contraenti, i dati identificativi dell’azienda e il prezzo pattuito, il tutto entro il mese successivo alla vendita.

«Per le imprese soggette a registrazione, i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda, devono essere provati per iscritto, salva l’osservanza delle forme stabilite dalla legge per la particolare natura del contratto, o dei singoli beni che compongono l’azienda» (art. 2556 c.c.)

PUBBLICITÀ LEGALE TRASFERIMENTO AZIENDA

EFFETTI DEL TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA IN PROPRIETÀ

DIVIETO DI CONCORRENZA

DIVIETO DI CONCORRENZA II

SUCCESSIONE NEI CONTRATTI AZIENDALI

LE TRE REGOLE CONTENUTE NELL’ARTICOLO 2558 C.C..

REGOLE PARTICOLARI

CONSENSO DEL CONTRAENTE CEDUTO

L’ESCLUSIONE DELLA SUCCESSIONE NEI CONTRATTI

ESCLUSIONE DEI CONTRATTI «PERSONALI»

La successione dell’acquirente nei contratti trova una particolare applicazione nell’art. 2112 c.c. per i contratti di lavoro dipendente: “In caso di trasferimento dell’azienda, il rapporto di lavoro continua con l’acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano”.

Non è ammesso patto contrario.

Per le aziende con più di 15 dipendenti si deve inoltre comunicare per iscritto alle rappresentanze sindacali il motivo della cessione con preavviso di almeno 25 giorni rispetto al trasferimento, indicando le ragioni giuridiche ed economiche dell’operazione (cfr. art. 47 L. n. 428/1990).

SUCCESSIONE NEI CONTRATTI DI LAVORO

“L’alienante e l’acquirente sono obbligati, in solido,

per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo

del trasferimento...”.

DEROGA ALL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 2112

SORTE DEI CREDITI RELATIVI ALL’AZIENDA CEDUTA (ARTICOLO 2559 C.C.)

SORTE DEI CREDITI II

SORTE DEI DEBITI RELATIVI ALL’AZIENDA CEDUTA

AFFITTO E USUFRUTTO DI AZIENDA

OBBLIGHI DELL’AFFITTUARIO E DELL’USUFRUTTUARIO

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