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La
valutazione a.s.2013/14
Formazione docenti
neo-assunti
Maria TORELLI
Ufficio Scolastico Regionale Piemonte
La normativa
DPR
122/2009
D.Lgs 59/04 frequenza di
almeno tre quarti
dell'orario
annuale
personalizzato
DL 137/2008
(L.169/2008) Valutazione
espressa in voti
numerici, anche
per la condotta
DL 147/07
(L.176/07) Introduzione test
INVALSI nell’Esame di
Stato del I ciclo
Perché si valuta? La valutazione ha per oggetto il processo di
apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni.
La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo.
La scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi.
Chi valuta? La valutazione è espressione dell'autonomia professionale
propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche.
La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe e, nella scuola secondaria dal consiglio di classe.
Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa.
Come si valuta? Ogni alunno ha diritto ad una valutazione valida,
attendibile, trasparente e tempestiva.
Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa.
Devono essere assicurate omogeneità, equità e trasparenza della valutazione.
Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico.
VALUTAZIONE
Dimensione
individuale e collegiale
Per il miglioramento
dei livelli di conoscenza Informazione
tempestiva
Basata su criteri per garantire omogeneità,
equità e trasparenza
Coerenza
con gli obiettivi del
POF
Per certificare
livelli di competenza e di apprendimento
Scuola primaria
Organo competente: il docente ovvero collegialmente i docenti contitolari della classe
Non ammissione alla classe successiva: la decisione deve essere assunta all'unanimità, solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
Nel caso di ammissione alla classe successiva in presenza di
carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi
d’apprendimento, la scuola inserisce una specifica nota nel
documento individuale di valutazione
I docenti di sostegno, contitolari della classe,
partecipano alla valutazione di tutti gli alunni.
Scuola primaria Apprendimenti:
valutazione espressa in voti e illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno
I docenti possono comunque autonomamente prevedere che i voti in decimi siano accompagnati anche da giudizi sintetici o analitici.
Condotta:
giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal collegio dei docenti
Religione:
senza attribuzione di voto numerico
Scuola secondaria I grado
Organo competente: consiglio di classe presieduto dal
Dirigente Scolastico
Non ammissione alla classe successiva: la decisione
deve essere assunta a maggioranza dal consiglio di
classe. Nel caso di ammissione alla classe successiva in
presenza di carenze relativamente al raggiungimento
degli obiettivi d’apprendimento, la scuola inserisce una
specifica nota nel documento individuale di
valutazione.
Condizioni per l’ammissione alla classe successiva: voto
non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e nel
comportamento, frequenza di almeno tre quarti
dell'orario annuale personalizzato
Scuola secondaria I grado
Apprendimenti:
valutazione espressa in voti numerici
la valutazione con voto numerico espresso in decimi
riguarda anche l'insegnamento dello strumento
musicale
Condotta:
voto numerico espresso collegialmente in decimi,
illustrato con specifica nota
Religione:
senza attribuzione di voto numerico
I docenti di sostegno, contitolari della classe,
partecipano alla valutazione di tutti gli alunni.
Esame conclusivo I ciclo Ammissione: previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della
validità dell'anno scolastico
votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina
voto di comportamento non inferiore a sei decimi
Giudizio di idoneità: Previsto dal D.Lgs 59/2004
Espresso in decimi (DPR 122/09 art.3 c.2)
Prove: Alla valutazione conclusiva dell'esame concorre l'esito
della prova scritta nazionale INVALSI
Voto: media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove
(compresa prova INVALSI) e voto del giudizio di idoneità
Scuola secondaria di II grado
Organo competente: consiglio di classe presieduto
dal Dirigente Scolastico. I docenti di sostegno,
contitolari della classe, partecipano alla valutazione
di tutti gli alunni. I docenti di religione /attività
alternativa partecipano limitatamente agli alunni
che seguono le attività medesime.
Non ammissione alla classe successiva:
deliberazione assunta a maggioranza
Condizioni per l’ammissione alla classe successiva:
voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina
e nel comportamento, frequenza di almeno tre
quarti dell'orario annuale personalizzato
Scuola secondaria II grado
Apprendimenti:
valutazione espressa in voti (tranne che per Religione/attività
alternative)
Condotta:
voto numerico espresso collegialmente in decimi (concorre
alla determinazione dei crediti scolastici)
Sospensione del giudizio:
Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio
degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o
più discipline
A conclusione degli interventi didattici di recupero delle
carenze si effettua l’integrazione dello scrutinio finale, previo
accertamento del recupero delle carenze
In caso di esito positivo viene deliberata l'ammissione alla
classe successiva con attribuzione del credito scolastico.
Esame conclusivo II ciclo Ammissione:
previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità
dell'anno scolastico
votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina
voto di comportamento non inferiore a sei decimi
Gli «ottisti»
non meno di otto decimi in ciascuna disciplina e nel
comportamento
una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina e
non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali
dei due anni antecedenti il penultimo
non essere incorsi in ripetenze.
Riferimenti normativi:
Legge 425/97 e DPR323/98
Legge 1/2007
Ordinanza annuale sugli Esami di Stato
Credito scolastico
Il credito scolastico è un punteggio che si ottiene
durante il triennio della scuola secondaria di II grado e
che dovrà essere sommato al punteggio ottenuto alle
prove scritte e alle prove orali per determinare il voto
finale dell’esame di maturità.
L’attribuzione del credito scolastico tiene conto della
media dei voti di ciascun anno scolastico(che
comprende il voto di condotta), dell'assiduità della
frequenza scolastica, dell'interesse e dell'impegno nella
partecipazione al dialogo educativo, delle attività
complementari ed integrative e di eventuali crediti
formativi.
Il punteggio massimo così determinato è di 25 punti.
MEDIA DEI
VOTI
CREDITO SCOLASTICO (punti)
III ANNO IV ANNO V ANNO
M=6 3-4 3-4 4-5
6<M≤7
4-5 4-5 5-6
7<M≤8
5-6 5-6 6-7
8<M≤9
6-7 6-7 7-8
9<M≤10
7-8 7-8 8-9
Riforma degli ordinamenti:
cosa cambia?
CM 94 del 18 ottobre 2012
opportunità di deliberare che negli scrutini intermedi la valutazione dei risultati raggiunti sia formulata, in ciascuna disciplina, mediante un voto unico, come nello scrutinio finale.
il voto deve essere espressione di sintesi valutativa e pertanto deve fondarsi su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti.
deve pertanto rispondere a criteri di coerenza, motivazione, trasparenza e documentabilità rispetto a tutti gli elementi di giudizio devono essere acquisiti attraverso il maggior numero possibile di verifiche
Valutazione del comportamento
Finalità:
favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata
sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza
nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e
nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e
delle regole che governano la convivenza civile in
generale e la vita scolastica in particolare.
Statuto delle Studentesse e degli Studenti:
Le regole si ispirano ai principi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.249, e
successive modificazioni.
Valutazione comportamento
inferiore a 6
E’ decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno
cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione
disciplinare a seguito di comportamenti:
previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto
del DPR 249/1998
che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5
dell'articolo 3 del DPR 249/1998
La valutazione del comportamento con voto inferiore a
sei decimi deve essere motivata e deve essere
verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.
Valutazione allievi disabili -primo ciclo
La valutazione è riferita al comportamento, alle discipline e alle
attività svolte sulla base del PEI ed è espressa con voto in decimi.
L’esame conclusivo si svolge con prove differenziate corrispondenti
agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso
dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di
apprendimento iniziali. Le prove sono adattate a cura dei docenti
componenti la commissione e hanno valore equivalente a quelle
ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento
del diploma di licenza.
Sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi
didattici
Sui diplomi di licenza è riportato il voto finale in decimi, senza
menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle
prove.
Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è
rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo
per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive,
Valutazione allievi disabili -secondo ciclo
Gli alunni con disabilità sostengono le prove dell'esame
di Stato conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione
secondo le modalità previste dall'articolo 318 del D.Lgs
297/1994.
Sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi
per l’effettuazione delle prove scritte o grafiche e la
presenza di assistenti per l’autonomia e la
comunicazione, nonché l’uso degli ausili necessari
Gli alunni che hanno svolto un percorso didattico
differenziato è rilasciato un attestato recante gli
elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del
corso di studi seguito.
PRIMO CICLO SECONDO CICLO
PROVE DIFFERENZIATE
Secondo il PEI PROVE DIFFERENZIATE
Prove d’esame
corrispondenti con
valore equivalente
Diploma o, in casi di
particolare gravità,
attestato di credito
formativo
Obiettivi
«minimi»
Percorso
differenziato
Prove
d’esame
equipollenti
(diploma)
Prove
d’esame
differenziate
(attestato,
certificato di
credito
formativo
Valutazione allievi con
DSA e BES
Deve tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni
sono adottati gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.
nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.
Valutazione allievi stranieri
I minori con cittadinanza non italiana presenti sul
territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani;
In caso di necessità dovute a problemi di carattere linguistico è possibile effettuare la valutazione secondo le modalità previste per i BES.
Valutazione studenti in ospedale
I docenti che impartiscono i relativi insegnamenti
trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di
conoscenza in ordine al percorso formativo
individualizzato attuato dai predetti alunni.
Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1
abbia una durata prevalente rispetto a quella nella
classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito
gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio
previa intesa con la scuola di riferimento, la quale
fornisce gli elementi di valutazione eventualmente
elaborati dai docenti della classe; analogamente si
procede quando l'alunno, ricoverato nel periodo di
svolgimento degli esami conclusivi, deve sostenere in
ospedale tutte le prove o alcune di esse.
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