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LA SICUREZZA SUL LAVORO
1. Premessa
2. Inquadramento legislativo e normativa di riferimento
3. Valutazione sul livello di “compliance” e dei modelli di
prevenzione
4. La delega di funzione di rilevanza penale
5. Ambiente di lavoro e protezione
Wednesday, 09 March 2016
Ore 09:30
Ore 11.30
Ore 13.30
Agenda di lavoro
Indice
1. Premessa
2. Inquadramento legislativo e normativa di riferimento
3. Valutazione sul livello di “compliance” e dei modelli di
prevenzione
4. La delega di funzione di rilevanza penale
5. Ambiente di lavoro e protezioni
Nome e Cognome
Attuale impiego
Aspettative per la giornata di oggi.
Vostre esperienze di sicurezza (buone o cattive) o esperienze
precedenti.
Secondo voi il numero di infortuni in Italia sta aumentando o
diminuendo?
1. Premessa
1.1 Presentazione
La serie storica del numero degli infortuni registrati dall’ INAIL prosegue l’andamento
decrescente.
Sono state registrate poco più di 663 mila denunce di infortuni accaduti nel 2014;
rispetto al 2013 si ha una diminuzione di circa il 4,6%; sono quasi il 24% in meno rispetto
al 2010. Gli infortuni riconosciuti sul lavoro sono poco più di 437 mila, di cui il 18%
“fuori dell’azienda” (cioè “con mezzo di trasporto” o “in itinere”).
Delle 1.107 denunce di infortunio mortale (erano 1.215 nel 2013, 1.501 nel 2010) gli
infortuni accertati “sul lavoro” sono 662 (di cui 358, il 54%, “fuori dell’azienda”):
anche se i 26 casi ancora in istruttoria fossero tutti riconosciuti “sul lavoro” si avrebbe una
riduzione di poco più del 3% rispetto al 2013 e del 31% rispetto al 2010.
Gli infortuni hanno causato circa 11 milioni di giornate di inabilità, con costo a carico dell’
INAIL; in media 82 giorni per infortuni che hanno provocato menomazione, circa 20 giorni in
assenza di menomazione
Wednesday, 09 March 2016
1. Premessa
1.2 Andamento infortuni (1/3)
Le denunce di malattia sono state circa 57 mila e 400 (circa 5 mila e 500 in più rispetto
al 2013), con un aumento di poco più del 33% rispetto al 2010. Ne è stata riconosciuta la
causa professionale al 35%, il 2% è ancora “in istruttoria”. Il 62% delle denunce è per
malattie del sistema osteomuscolare (cresciute del 78% rispetto al 2010).
È importante ribadire che le denunce riguardano le malattie e non i soggetti ammalati, che
sono circa 43 mila; di cui circa il 40% per causa professionale riconosciuta. Sono stati
1.700 i lavoratori con malattia asbesto-correlata.
I lavoratori deceduti nel 2014 con riconoscimento di malattia professionale sono stati
1.488 (il 26% in meno rispetto al 2010).
Si sono registrati 414 decessi per patologie asbesto-correlate protocollate nell’anno;
l’analisi per classi di età mostra che l’85% dei decessi (avvenuti nel 2014) è con età al
decesso maggiore di 74 anni.
Wednesday, 09 March 2016
1. Premessa
1.2 Andamento infortuni (2/3)
Wednesday, 09 March 2016
1. Premessa 1.2 Andamento infortuni (3/3)
Wednesday, 09 March 2016
Quasi infortunio (near misses): qualsiasi evento, correlato al
lavoro, che avrebbe potuto causare un infortunio o danno alla
salute o morte, ma, solo per puro caso, non lo ha fatto: un
evento quindi che ha in sé la potenzialità di produrre un
infortunio ma non lo fa solo per fortuna.
Infortunio: ogni evento avvenuto per causa violenta in
occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità
permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità
temporanea assoluta che comporti l’astensione del lavoro per
più di (1giorno) 3 giorni.
1. Premessa 1.3 Definizione di infortunio e quasi infortunio
L’ambiente circostante cambia la nostra percezione della
sicurezza ed i nostri comportamenti
Wednesday, 09 March 2016
1. Premessa 1.4 L’ambiente
Wednesday, 09 March 2016
1. Premessa 1.5 L’ambiente
Wednesday, 09 March 2016
1. Premessa 1.6 L’ambiente
Ta
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en
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Tempo
UTILIZZO
DPI
MANAGEMENT
SYSTEM
???
QUALITA’
IMPIANTI
QUALITA’
AMBIENTE DI
LAVORO
PROGRAMMI
DI RISK
MANAGEMENT
TRAINING
Wednesday, 09 March 2016
1. Premessa 1.7 Interventi in azienda per ridurre gli infortuni
Indice
1. Premessa
2. Inquadramento legislativo e normativa di riferimento
3. Valutazione sul livello di “compliance” e dei modelli di
prevenzione
4. La delega di funzione di rilevanza penale
5. Ambiente di lavoro e protezioni
“[…] non si può tollerare la minaccia e
la frequenza degli infortuni cui è
esposta la sicurezza, e addirittura la
vita, di troppi occupati, specie di chi,
italiano o immigrato, lavora in nero”
31/12/2006
2. Contesto normativo 2.1 La tutela dei lavoratori
Wednesday, 09 March 2016
D.Lgs.
81/2008
ss.mm.ii.
TITOLO I
Principi comuni TITOLO II
Luoghi di lavoro
TITOLO III
Uso delle
attrezzature e DPI
TITOLO IV
Cantieri temporanei
o mobili
TITOLO V
Segnaletica di
Sicurezza
TITOLO VI
Movimentazione
Manuale dei Carichi
TITOLO VII
Videoterminali
TITOLO VIII
Esposizione ad
agenti fisici
TITOLO IX
Sostanze
pericolose
TITOLO X
Esposizione a sostanze
biologiche
TITOLO XI
Protezione da
ATEX
TITOLO XII
Disposizioni in
materia penale
Wednesday, 09 March 2016
2. Contesto normativo 2.2 Il D.Lgs. 81/2008
Adozione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex art. 30 del D.Lgs.
81/2008 e art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001
Definizione della figura di Preposto
Principio di effettività della carica
Possibilità (formalizzata) per il Datore di Lavoro di delegare alcune responsabilità
Gestione degli appalti
Introduzione del rischio stress lavoro – correlato
Possibilità di effettuare la visita medica preventiva in fase preassuntiva
Wednesday, 09 March 2016
2. Contesto normativo
2.3 Le novità sostanziali
Lavoratori
Preposto Responsabile dell’attività cui sovrintende
Dirigente Responsabile dell’attività da lui diretta
Datore di Lavoro Responsabile primario
Wednesday, 09 March 2016
2. Contesto normativo
2.4 Le responsabilità
DATORE DI
LAVORO
LINEA OPERATIVA LINEA DI
SUPPORTO
LINEA
CONSULTIVA
Dirigenti
Preposti
Lavoratori
Servizio di
Prevenzione
e Protezione
Rappresentanti dei
Lavoratori per la
Sicurezza
Medico Competente
Wednesday, 09 March 2016
2. Contesto normativo
2.5 La struttura organizzativa
Datore di Lavoro: soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore
o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto
dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha
la RESPONSABILITÀ dell’organizzazione o dell’unità produttiva in quanto
esercita i POTERI DECISIONALI E DI SPESA. In caso di omessa
individuazione, o di individuazione, o di individuazione non conforme ai
criteri sopra indicati, il Datore di Lavoro coincide con l’organo di vertice
medesimo.
Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di
poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli,
ATTUA le direttive del Datore di Lavoro organizzando l’attività lavorativa e
vigilando su di essa.
2. Contesto normativo
2.6 Datore di Lavoro e Dirigente
Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e di
poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli,
SOVRAINTENDE alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle
direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei
lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Lavoratore: persona che, INDIPENDENTEMENTE DALLA TIPOLOGIA
CONTRATTUALE, svolge un’attività lavorativa nell’ambito
dell’organizzazione di un Datore di Lavoro pubblico o privato, con o senza
retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una
professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici o familiari.
2. Contesto normativo
2.7 Preposto e Lavoratore
MEDICO COMPETENTE: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui al presente decreto che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria.
RSPP: persona in possesso di specifiche
capacità e requisiti professionali, designata dal
Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il
servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
RLS: persona eletta o designata per
rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli
aspetti della salute e della sicurezza durante il
lavoro.
2. Contesto normativo
2.8 Soggetti coadiuvanti e coinvolti
Indice
1. Premessa
2. Inquadramento legislativo e normativa di riferimento
3. Valutazione sul livello di “compliance” e dei modelli di
prevenzione
4. La delega di funzione di rilevanza penale
5. Ambiente di lavoro e protezioni
Wednesday, 09 March 2016
Rischio: probabilità di raggiungimento del livello
potenziale di danno nelle condizioni di impiego o
di esposizione ad un determinato fattore o agente
oppure alla loro combinazione.
Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un
determinato fattore avente il potenziale di causare
un danno.
Il PERICOLO è una modalità dannosa ad esempio di una macchina, di una sega, di una
situazione di lavoro, ad esempio una stanza riempita di sostanze chimiche, di un modo di
comportarsi, ad esempio camminare su una fune tesa.
Il RISCHIO invece nasce quando contemporaneamente si ha un pericolo ed un lavoratore
esposto. Non è il pericolo in quanto tale che danneggia il lavoratore, ma l’esposizione al
pericolo, cioè il rischio.
3. Valutazione sul livello di compliance e modelli di prevenzione
3.1 Pericolo e rischio
Il danno è l’evento che può chiudere il circuito tra il pericolo (forse succede) e il rischio
(sta succedendo).
24
Pericolo (potenziale):
potrebbe succedere
Rischio
(sta succedendo):
Condizioni d’uso,
esposizione, ecc.
Danno (è successo):
Alle persone, alle cose,
agli impianti ecc.
Wednesday, 09 March 2016
3. Valutazione sul livello di compliance e modelli di prevenzione
3.2 Danno
Il rischio è la combinazione tra la probabilità (P) che si
manifesti un certo evento dannoso e la gravità
(Magnitudo, M) associata all’evento stesso.
R = f (P, M)
Generalmente si considera R = P x M
Si tratta di una indicazione generica che va associata al
numero dei lavoratori esposti.
25
Wednesday, 09 March 2016
3. Valutazione sul livello di compliance e modelli di prevenzione
3.3 Concetto di rischio
La prevenzione consiste nelle operazioni messe
in atto per ridurre la probabilità che si verifichi
un determinato evento dannoso
R = f (P, M)
Il divieto di fumare è un intervento di prevenzione per il rischio incendi.
La scelta di un disco silenziato per una smerigliatrice è un intervento di
prevenzione per il rischio rumore
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Wednesday, 09 March 2016
3. Valutazione sul livello di compliance e modelli di prevenzione
3.4 La prevenzione
La protezione consiste nelle operazioni messe in
atto per ridurre la gravità associata a un determinato
evento dannoso
R = f (P, M)
Una maschera è un intervento di protezione per il rischio chimico.
Una cuffia è un intervento di protezione per il rischio rumore
Nella normativa la prevenzione ha priorità
rispetto alla protezione 27
Wednesday, 09 March 2016
3. Valutazione sul livello di compliance e modelli di prevenzione
3.5 La protezione
Wednesday, 09 March 2016
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
PROCESSO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
La valutazione dei rischi deve essere strutturata ed attuata al fine di:
identificare i pericoli;
dare istruzioni sui modi corretti per eseguire i lavori;
controllare che il lavoro venga eseguito correttamente;
vigilare in modo diretto e generale sulle fasi esecutive.
3. Valutazione sul livello di compliance e modelli di prevenzione 3.6 La valutazione dei rischi
Il Datore di Lavoro committente verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese o
dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori che intende affidare loro.
Fornire alle imprese e ai lavoratori autonomi che vengono ad eseguire un lavoro presso il proprio sito dettagliate informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in cui andranno a lavorare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate Cooperare con il Datore di Lavoro della ditta esterna per attuare le misure di prevenzione e protezione dai rischi prodotti dal lavoro della ditta esterna sulle proprie attività Coordinarsi con il Datore di Lavoro della ditta esterna per effettuare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi prodotti dall’interferenza tra il lavoro della ditta esterna e le attività proprie
Wednesday, 09 March 2016
3. Valutazione sul livello di compliance e modelli di prevenzione
3.7 La valutazione dei rischi interferenziali
Wednesday, 09 March 2016
Il D.Lgs. 81/08 introduce l’obbligo del committente di promuovere la cooperazione ed il
coordinamento con la ditta esterna mediante la stesura di uno specifico Documento di
Valutazione dei Rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze tra
committente e appaltatore. Il documento prende il nome di DUVRI – Documento Unico di
Valutazione dei Rischi Interferenziali.
Il DUVRI deve essere unico (da cui l’acronimo) per tutti gli appalti che comportano rischi tra
loro interferenti, completo e autonomo, cioè deve contenere tutte le informazioni necessarie,
senza rimandare ad altri documenti (deve comprendere quindi anche i criteri utilizzati per la
valutazione dei rischi).
L’obbligo di redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere
forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque
uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello
elevato, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, o dalla presenza di agenti
cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei
rischi particolari di cui all’allegato XI del presente decreto.
3. Valutazione sul livello di compliance e modelli di prevenzione
3.8 La valutazione dei rischi interferenziali - DUVRI
Wednesday, 09 March 2016
Il D.Lgs. 81/2008 prevede che il Datore
di Lavoro organizzi la formazione dei
lavoratori sulla sicurezza.
L’Accordo Stato-Regioni del 21
dicembre 2011 definisce i contenuti
minimi e le modalità di formazione dei
lavoratori, prevista. In base all’accordo
il percorso formativo per i lavoratori si
articola in:
generale uguale per tutti i lavoratori di durata non inferiore a 4 ore
specifica per settori di rischio (4/8/12 ore)
utilizzo di attrezzature e macchine
preposti (8 ore)
dirigenti (16 ore)
aggiornamento periodico (6 ore)
3. Valutazione sul livello di compliance e modelli di prevenzione
3.9 La formazione
• Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ha
introdotto la “Disciplina della
responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche”
• Sebbene la responsabilità sia definita
come “amministrativa” l’impianto
processuale ha natura penale
• Tale responsabilità si affianca a
quella delle persone fisiche che
hanno concretamente commesso i
reati allo scopo di sanzionare anche
l’Ente nell’interesse o a vantaggio
del quale sono stati commessi
D. Lgs. 231/2001
Cambiamento sostanziale nel nostro ordinamento giuridico
Reato commesso nell’interesse o a
vantaggio della Società da un
Dipendente / Amministratore
Prima del Decreto
Era responsabile esclusivamente
la persona fisica.
Obbligazione civile della persona
giuridica per multe o ammende
solo in caso di insolvenza della
persona fisica (art.197 c.p)
A seguito del Decreto
E’ responsabile anche la
Società, la quale può essere
condannata a subire le
sanzioni di cui all’art. 9 D.
Lgs. 231/2001
Wednesday, 09 March 2016
3. Valutazione sul livello di compliance e modelli di prevenzione
3.10 Il D.Lgs. 231/2001
Con l’emanazione della Legge 3 agosto 2007, n. 123 “Misure in tema di tutela della salute
e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della
normativa in materia”, il Legislatore ha ampliato il novero dei reati la cui commissione può
comportare la responsabilità amministrativa degli Enti, prevedendo l’introduzione dell’art 25-
septies nel D.Lgs. 231/2001.
I reati introdotti sono l’omicidio colposo (art 589 c.p.) e le lesioni colpose (art 590 c.p.)
gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela dell’igiene e della salute
sul lavoro.
L’impatto di tale intervento normativo è considerevole in quanto:
1. Per la prima volta è prevista la punibilità degli Enti per delitti perseguibili a titolo colposo
(sanzioni pecuniarie ed interdittive);
2. E’ stato ampliato il novero delle imprese per cui sarà indispensabile
l’adozione/aggiornamento del modello organizzativo (MOG) ai sensi del D.Lgs. 231/01, in
quanto tutte le Aziende, appartenenti a qualsiasi settore di attività, sono tenute al rispetto
della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
3. Massima è l’estensione delle aree di rischio da analizzare. Qualsiasi violazione delle
norme in materia di sicurezza sul lavoro, dalla quale può derivare un infortunio mortale o
grave, coinvolge l’Azienda ai sensi del D.Lgs 231. Wednesday, 09 March 2016
3. Valutazione sul livello di compliance e modelli di prevenzione 3.11 Il D.Lgs. 231/2001 e il D.Lgs. 81/2008 (1/2)
Il nuovo decreto legislativo D. Lgs. 9 aprile 2008 n°81 conosciuto come “Testo Unico sulla Salute
e Sicurezza sul Lavoro” riporta ulteriori novità/modifiche nell’ambito del D.Lgs 231/01:
Art 6: prevede l’istituzione, presso il Ministero del Lavoro, di una Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro che ha come uno dei compiti quello di
“indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale ai fini di cui all’articolo 30”;
Art 30: introduce i requisiti base che devono essere garantiti dal modello di
organizzazione e di gestione;
Art 300: innova l’art. 25 septies del D.Lgs. 231/01 graduando le sanzioni applicabili all’Ente
avuto riguardo al reato ed al tipo di violazione cui è connesso.
L’art. 30 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che i MOG costituiti nel rispetto delle “Linee guida UNI-INAIL
per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28/09/2001 o British
Standard OHSAS 18001:2007” sono presumibilmente conformi ai requisiti dell’art. 30.
Le Linee Guida di Confindustria ribadiscono che l’analisi del contesto aziendale
per l’identificazione dei rischi di commissione
dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime
“deve necessariamente estendersi alla totalità delle aree/attività aziendali”.
3. Valutazione sul livello di compliance e modelli di prevenzione 3.12 Il D.Lgs. 231/2001 e il D.Lgs. 81/2008 (2/2)
Delitto di omicidio colposo commesso con violazione dell’art. 55, comma 2, D.Lgs. 81/08 (omessa o incompleta valutazione dei rischi relativamente alle aziende ivi contemplate), sanzione pecuniaria pari a 1.000 quote, oltre all’applicabilità, in caso di condanna, di sanzioni interdittive da 3 mesi a 12 mesi.
Delitto di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (diverse da quella sopra indicata), sanzione pecuniaria da 250 a 500 quote, oltre, all’applicabilità, in caso di condanna, di sanzioni interdittive da 3 mesi a 12 mesi.
Delitto di lesioni gravi o gravissime colpose commesso con violazione delle
norme sulla tutela e sulla sicurezza sul lavoro, sanzione pecuniaria non superiore
a 250 quote, oltre all’applicabilità, in caso di condanna, di sanzioni interdittive fino a
sei mesi.
Il valore di una quota va da un minimo di 258 € ad un massimo di 1.549 €
Wednesday, 09 March 2016
3. Valutazione sul livello di compliance e modelli di prevenzione
3.13 I benefici
Wednesday, 09 March 2016
3. Valutazione sul livello di compliance e modelli di prevenzione
3.14 Standard Internazionale OHSAS 18001
Sistema di Gestione di Sicurezza sul Lavoro:
parte del sistema di gestione di un’organizzazione
utilizzata per sviluppare e attuare la propria politica
in materia di sicurezza sul lavoro e gestirne i rischi.
Sistema di
Gestione
Aziendale
Modello ex
D.Lgs. 231/2001
Enterprise Risk
Management
Qualità
Salute e
Sicurezza sul
Lavoro
Security
Privacy
IT
Sistema di Gestione Aziendale
Ambiente
ACT
OHSAS 18001
POLICY
PLAN
DO
CHECK
Wednesday, 09 March 2016
3. Valutazione sul livello di compliance e modelli di prevenzione 3.15 Le aziende certificate: dati e curiosità
Le aziende dotate di un Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro (SGS certificato a
norma OHSAS 18001:2007) si dimostrano in grado di gestire in maniera efficace e vantaggiosa la
salute e la sicurezza sul lavoro. Rappresentano ancora una minoranza del tessuto produttivo, ma il loro
numero è cresciuto di quasi sette volte negli ultimi quattro anni. Nei dieci anni di applicazione della
norma (la prima versione della BS OHSAS è del 1999) l'incremento medio annuo è stato del 50%.
Wednesday, 09 March 2016
3. Valutazione sul livello di compliance e modelli di prevenzione 3.16 Le aziende certificate: dati e curiosità - ACCREDIA
Le certificazioni in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro (OHSAS 18001) sono in
crescita del 40% negli ultimi due anni e del 12%
nell'ultimo anno: 800 le imprese che nel 2014 hanno
ottenuto la certificazione e oltre 11.600 i relativi siti
produttivi certificati che analogamente sono
aumentati di circa il 45% in due anni e dell'8% nel
2014.
I settori che hanno fatto maggiore ricorso alla certificazione della sicurezza sui luoghi di lavoro
sono quelli delle costruzioni e quelli impegnati nella logistica e nei trasporti, circa 1.500 siti
certificati in entrambi i settori, che nel 2014 hanno rappresentato ciascuno il 12,5% del totale dei
siti produttivi certificati. A seguire i comparti relativi al rifornimento di energia elettrica (10,5% del
totale) e dell'intermediazione finanziaria (7%).
Tra i settori che sono cresciuti di più si segnalano quello dell'industria mineraria (+71%), seguito
da quelli relativi alle tecnologie dell'informazione (+34%), dei prodotti in gomma e plastica (+27%)
e delle macchine-apparecchiature e dei servizi d'ingegneria (rispettivamente +22%), tutti
incrementi rilevati a luglio 2014 rispetto a luglio 2013.
In crescita anche il numero degli organismi accreditati per il rilascio delle certificazioni del
sistema di gestione a garanzia della salute e della sicurezza sui posti di lavoro, che sono quasi
raddoppiati passando dai 16 del dicembre 2009 ai 30 del novembre 2014
Wednesday, 09 March 2016
3. Valutazione sul livello di compliance e modelli di prevenzione
3.17 Benefici
E’ utile ricordare che il successo di un sistema di gestione dipende dall’impegno da parte di
tutti i livelli e funzioni dell’organizzazione, in particolare da parte dei più alti livelli direzionali.
I principali vantaggi che una Società può ricavare da questa attività di consulenza sono:
i. ridurre la frequenza ed entità di eventi avversi, sinistri ed incidenti, e dei costi diretti ed
indiretti (ad esempio, costi di formazione, di rimpiazzo, di immagine..) associati.
ii. migliorare la propria esposizione ai rischi, con il conseguente miglioramento delle
condizioni assicurative.
iii. comprendere le cause profonde degli eventi indesiderati per prendere decisioni su come
rimuoverle o ridurle.
iv. fornire a lavoratori, clienti, stakeholders, ed enti di controllo prova dell’impegno fattivo
della Direzione per la Gestione della materia di sicurezza sul lavoro.
v. dotarsi di una certificazione riconosciuta a livello europeo/internazionale.
vi. ottenere il coinvolgimento di tutto il personale nella gestione della materia di sicurezza sul
lavoro.
vii. facilitare le verifiche periodiche da parte dell’Organismo di Vigilanza ai sensi dell’art. 25-
septies del D.Lgs. 231/2001.
Indice
1. Premessa
2. Inquadramento legislativo e normativa di riferimento
3. Valutazione sul livello di “compliance” e dei modelli di
prevenzione
4. La delega di funzione di rilevanza penale
5. Ambiente di lavoro e protezioni
41
L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la
particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità
fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (art. 2087 C.C. Tutela delle
condizioni di lavoro)
Non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo (art. 40 comma 2 C.P. Rapporto di causalità)
La responsabilità penale è personale (art. 27 Costituzione)
Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, o, comunque, il
soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore
presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità
produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (art. 2 comma 1, lett. b) del
D.Lgs. 81/08 Definizioni)
4. La delega di funzione di rilevanza penale
4.1 Premessa
42
L’art. 16 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, rubricato Delega di funzioni, stabilisce che:
1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa
con i seguenti limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga di tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla
specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti
dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle
funzioni delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
4. La delega di funzione di rilevanza penale
4.2 Il D.Lgs. 81/2008 (1/3)
43
3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al
corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. (1) L’obbligo di cui al primo
periodo si intende assolto nel caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e
controllo di cui all’art. 30, comma 4.
3 bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare
specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai
commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in
capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale
sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni
delegate.
4. La delega di funzione di rilevanza penale
4.3 Il D.Lgs. 81/2008 (2/3)
44
Ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, rubricato
Obblighi del datore di lavoro non delegabili,
Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 28 (DVR);
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP).
Tali obblighi non sono delegabili, per l’importanza e all’evidenza, per
l’intima correlazione con le scelte aziendali di fondo che sono e
rimangono attribuite al potere/dovere del datore di lavoro.
(Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 28 gennaio 2009)
4. La delega di funzione di rilevanza penale
4.4 Il D.Lgs. 81/2008 (3/3)
45
A seguito del conferimento della delega il delegato riveste la medesima
“posizione di garanzia” rivestita del delegante
...
DELEGANTE
DELEGATO
responsabili
tà
pote
ri
4. La delega di funzione di rilevanza penale
4.5 Sintesi
46
Al fine di costituire una delega di funzioni di rilevanza penale che sia conforme a quanto
stabilito dall’art. 16 del D.Lgs. 81/08 e che tuteli gli interessi del Delegante e quelli del Delegato e, a
seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 106/09, anche del Sub-Delegato, è doveroso, prima
del conferimento:
• eseguire un’attività di audit di conformità normativa e tecnica di strutture e impianti;
• discutere le risultanze dell’audit con il Delegante, il Delegato ed, eventualmente, il Sub-Delegato,
al fine di predisporre un piano in cui vengano definite le priorità degli interventi da eseguire e la
tempistica di realizzazione;
• verificare che la capacità di spesa attribuita sia adeguata a porre in essere gli interventi necessari.
CONSAPEVOLEZZA:
DEL DELEGANTE IN ORDINE ALLA SITUAZIONE ESISTENTE, DEL DELEGATO IN
ORDINE ALLE RESPONSABILITA’ CHE DOVRA’ ASSUMERE
4. La delega di funzione di rilevanza penale
4.6 Processo di costituzione (1/2)
47
A seguito dell’attività di audit sarà necessario:
• elaborare e redigere il testo della delega di funzioni di rilevanza penale tenendo conto delle
specifiche attività svolte dall’Azienda e dei compiti che si intendono delegare;
• sottoporre il testo al Delegante e al Delegato al fine di verificare la corrispondenza della delega
ai desiderata di entrambi;
• predisporre il testo concordato nella versione definitiva e assicurarsi che il Delegato esprima
per iscritto la propria accettazione;
• predisporre la delibera del Consiglio di Amministrazione per il conferimento formale della
delega;
• assicurarsi che alla delega venga data adeguata e tempestiva pubblicità (apposizione in
bacheca, comunicazione formale alla CCIAA e alle competenti Autorità).
4. La delega di funzione di rilevanza penale
4.7 Processo di costituzione (2/2)
Indice
1. Premessa
2. Inquadramento legislativo e normativa di riferimento
3. Valutazione sul livello di “compliance” e dei modelli di
prevenzione
4. La delega di funzione di rilevanza penale
5. Ambiente di lavoro e protezioni
Wednesday, 09 March 2016
4. Ambiente di lavoro e protezioni
4.1 Definizione di «luogo di lavoro» - art. 62
Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro,
unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a
ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva,
nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva
accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.
Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci;
d-bis) ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o
forestale
Wednesday, 09 March 2016
4.2 Requisiti di sicurezza di un «luogo di lavoro» - art. 63
1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV.
2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei
lavoratori disabili.
3. L’obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di
circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle
medesime, le docce, i gabinetti ed i posi di lavoro utilizzati da lavoratori
disabili.
4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già
utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate
misure idonee a consentire la mobilità e l’utilizzazione dei servizi sanitari e di
igiene personale.
5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al
comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell’organo di vigilanza
territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un
livello di sicurezza equivalente.
4. Ambiente di lavoro e protezioni
Wednesday, 09 March 2016
4.3 Dispositivi di Protezione Individuali: definizione
«Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e
tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o
più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute
durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio
destinato a tale scopo”. (art. 74 del D.Lgs. 81/2008)
4. Ambiente di lavoro e protezioni
Wednesday, 09 March 2016
I DPI servono alla protezione individuale del lavoratore, ricordando
che questi «devono essere utilizzati quando i rischi non
possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure
tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da
misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro»
(art. 75 del D.Lgs. 81/2008)
4.4 Dispositivi di Protezione Individuali: quando utilizzarli
4. Ambiente di lavoro e protezioni
Cosa fare prima di acquistare i DPI?
• Valutare i rischi presenti nell’attività lavorativa che non possono essere evitati con altri mezzi
• Individuare le caratteristiche necessarie ai DPI affinché questi siano adeguati ai rischi residui, considerando anche eventuali rischi derivanti dall’utilizzo degli stessi DPI
• Valutare, sulla base delle istruzioni fornite dal fabbricante e inserite a corredo dei DPI, e raffrontarle con quelle individuate in precedenza
• Aggiornare la scelta dei DPI ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione
4.5 Dispositivi di Protezione Individuali: acquisto
4. Ambiente di lavoro e protezioni
Wednesday, 09 March 2016
i. Analisi dei rischi non evitabili con altri mezzi
ii. Scelta di DPI idonei per tipo di lavorazione
iii. Aggiornamento dei DPI al variare delle condizioni lavorative
iv. Istruzione dei lavoratori all’uso dei DPI
v. Controllo del loro corretto uso
vi. Verifica delle condizioni di igiene dei DPI, il loro mantenimento e sostituzione
eventuale
vii. Istituzione di corsi mirati all’uso dei DPI destinati all’emergenza e alla lotta agli
incendi e all’uso dei DPI per la salvaguardia dell’udito
4.6 Dispositivi di Protezione Individuali: obblighi del Datore di Lavoro
4. Ambiente di lavoro e protezioni
Wednesday, 09 March 2016
i. Utilizzare i DPI per le situazioni di rischio per i quali sono
stati forniti, secondo quanto disposto dal datore di lavoro e
nei modi indicati dai corsi di addestramento
ii. Usare con cura i DPI adottando le necessarie cautele e nel
rispetto delle disposizioni ricevute
4.7 Dispositivi di Protezione Individuali: obblighi del Lavoratore
iii. Controllare periodicamente i DPI avuti in dotazione al fine di accertarne
l’efficienza e segnalarne eventuali anomalie riscontrate e richiederne la
sostituzione
iv. Curare la normale manutenzione dei DPI ricevuti
v. Non modificare o/e rendere inefficienti i DPI ricevuti
4. Ambiente di lavoro e protezioni
Wednesday, 09 March 2016
4.8 Dispositivi di Protezione Individuali: diverse tipologie RISCHI CHIMICI Aerosol
• polveri
• fumi
• nebbia
Gas,vapori
Liquidi
• immersioni
• schizzi, proiezioni
RISCHI BIOLOGICI • Batteri patogeni
• Virus patogeni
• Funghi responsabili di micosi
• Antigeni biologici non microbi
RISCHI FISICI
Rumore
Meccanici
• cadute
• urti
• colpi, impatti
• compressioni
• perforazioni
• tagli
• abrasioni
• vibrazioni
• scivolamenti
Termici
• calore, fiamme
• freddo
Elettrici, radiazioni…
4. Ambiente di lavoro e protezioni
Wednesday, 09 March 2016
4.9 Dispositivi di Protezione Individuali: cartellonistica
4. Ambiente di lavoro e protezioni
Wednesday, 09 March 2016
4.10 Dispositivi di Protezione Individuali: categorie
I DPI vengono raggruppati in tre categorie:
• Prima categoria - DPI di progettazione semplice destinati a
salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità
• Seconda categoria - DPI che non appartengono alle altre due
categorie
• Terza categoria - DPI di progettazione complessa destinati a
salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere
permanente
4. Ambiente di lavoro e protezioni
Video: “ Il costo degli incidenti ”
Wednesday, 09 March 2016
4.11 Il costo degli incidenti – il prezzo di lavorare male
4. Ambiente di lavoro e protezioni
• Analizzare i messaggi del video.
• Discutere su «quali sono le lezioni
da imparare?»
• Pericolo, rischio?
• 5 minuti per la discussione in
gruppo
Wednesday, 09 March 2016
4.12 La percezione del rischio
4. Ambiente di lavoro e protezioni
Si stima che circa l’80-95% degli infortuni sul lavoro sia correlabile al comportamento del
lavoratore, nella forma di azioni o omissioni.
Ma errore non significa colpa…ci sono molti motivi per cui un lavoratore decide, più o
meno consapevolmente, di adottare un comportamento “a rischio”
• A volte commettiamo erori… oops: errori
• A volte ci comportiamo in modo imprevedibile
• A volte siamo stanchi, poco concentrati, o stiamo pensando ad altro
• A volte possiamo pensare che la sicurezza sia fuori moda e sia ridicolo indossare
sempre quei fastidiosi DPI..
• A volte non siamo del tutto consapevoli dei rischi associati al nostro lavoro o
possiamo sottostimarli
• A volte tendiamo a considerare l’incidente come “altro da noi” … “non capiterà mai a
me…ho sempre fatto così”.
• A volte scegliamo “scorciatoie” per deviare dalle procedure di sicurezza, pensando di
ottenere un beneficio (arriverò a casa prima, riceverò un bonus). Wednesday, 09 March 2016
4.13 Perché ci si comporta in maniera insicura?
4. Ambiente di lavoro e protezioni
• Il BRI (Behavioural Risk Improvement) è una tecnica, basata sulle più accreditate
teorie di psicologia comportamentale, il cui scopo è il miglioramento del livello di
sicurezza in azienda, grazie all’incoraggiamento ed alla promozione dei
comportamenti sicuri.
• Questo approccio può portare a:
Diminuzione degli infortuni
Diminuzione dei costi associati
Ottimizzazione dei costi e delle condizioni assicurative
Miglioramento dell’immagine e della reputazione aziendale
Comprensione profonda delle cause-radice degli infortuni
Rafforzamento e promozione dei valori aziendali
Wednesday, 09 March 2016
4.14 La prevenzione - Behavioral Risk Improvement
4. Ambiente di lavoro e protezioni
Grazie a tutti
Wednesday, 09 March 2016
Viale Bodio, 33
20158 Milano
Tel +39 02 48538 889
Fax +39 02 48538 326
francesco.nigro@marsh.com
www.marshriskconsulting.com
Francesco Nigro Practice Leader
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