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La concorrenza nell’UE
L’intero sistema giuridico dell’Unione è ispirato ai valori della c.d. libera economia
di mercato. Nel mercato europeo:
- gli imprenditori devono poter competere “ad armi pari” e in base alle proprie
capacità;
- i consumatori devono poter scegliere i prodotti e servizi che ritengono migliori e
più convenienti
Obiettivo dell’UE: garantire concorrenza sana ed efficace (workable competition)
Le regole di concorrenza applicabili alle imprese contribuiscono a raggiungere
l'obiettivo del mercato unico: integrazione dei mercati nazionali in un unico
mercato
���� funzionalità all’obiettivo del mercato unico
���� interconnessione con le altre politiche dell’UE (coesione sociale, ricerca e
sviluppo, ecc..)
Comunque:
���� valenza autonoma della concorrenza: importante politica e obiettivo dell’UE
La concorrenza nell’UE – il quadro normativo
� Art. 3, par. 1, TFUE: competenze esclusive dell’Unione
“b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del
mercato interno”
� Art. 3 TUE: obiettivi dell’Unione: “L’unione instaura un mercato interno …” in
cui sia promossa “un’economia sociale di mercato fortemente competitiva”
� manca un esplicito richiamo alla concorrenza MA….
� Protocollo (n. 27) sul mercato interno e la concorrenza
“il mercato interno ai sensi dell’articolo 3 TUE comprende un sistema che assicura che la concorrenza non sia falsata”
“a tal fine l’Unione adotta, se necessario, misure in base alle disposizioni dei
Trattati, ivi compreso l’art. 352 TFUE”
art. 352 TFUE = c.d. clausola di flessibilità
adozione da parte del Consiglio delle misure necessarie per realizzare uno
degli obiettivi di cui ai trattati, anche se questi non prevedono attribuzione
dei necessari poteri di azione
Quindi --> la concorrenza rientra tra gli obiettivi dell’Unione
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La concorrenza nell’UE - il quadro normativo
Fonti di diritto primario - TFUE
� Articoli 101 - 109 TFUE (Titolo VII, Capo 1, TFUE - Regole di concorrenza)
� Regole applicabili alle imprese (c.d. antitrust) (articoli 101 - 106 TFUE)
� Aiuti concessi dagli Stati (articoli 107 -109 TFUE)
+ disciplina delle c.d concentrazioni tra imprese. n.b. il trattato non contiene
previsioni; la disciplina delle “concentrazioni” è contenuta in atti di diritto
derivato dell’UE:
• reg. 139/2004 del Consiglio
• reg. 802/2004 della Commissione (reg. esecuzione del reg. 139/2004)
• Comunicazioni della Commissione
La concorrenza nell’UE - il quadro normativo
Fonti di diritto derivato dell’UE
� potere del Consiglio di adottare, su proposta della Commissione e previa
consultazione del Parlamento, atti di attuazione delle norme del Trattato (101 e
102 TFUE) --> regolamenti e direttive del Consiglio (ex art. 103 TFUE)
� ampio potere di delega alla Commissione: es. regolamenti applicativi atti del
Consiglio --> regolamenti “di secondo grado” della Commissione
Altre fonti
� Comunicazioni, orientamenti, Linee guida emanati dalla Commissione - Soft Law ���� No efficacia vincolante, ma ingenerano la legittima aspettativa che la
Commissione rispetti le regole in essa (un atto che non vi si conformi potrà
essere oggetto di ricorso per annullamento )
� Prassi della Commissione
decisioni emesse in riferimento ai singoli casi nelleprocedure di controllo sul
rispetto degli artt. 101 e 102 TFUE (le decisioni emanate nel corso di ogni anno
sono riassunte nella Relazione sulla Concorrenza)
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La concorrenza nell’UE - Istituzioni e organi
Commissione europea
� ruolo di primaria importanza nel garantire lo sviluppo e l’applicazione del
diritto UE della concorrenza
� ha poteri ispettivi e di controllo e vigilanza
� adotta annualmente una Relazione sulla politica di concorrenza
� compie un monitoraggio dei mercati e indagini settoriali per
individuare potenziali problemi di concorrenza, cooperando con le
Autorità nazionali (es: AGCM italiana)
� emana documenti esplicativi (linee guida e comunicazioni)
Direzione Generale (DG) Concorrenza
Direttore Generale: Alexander Italiener - 3 Vice Direttori Generali: (Concentrazioni,
antitrust, aiuti di Stato) - Direttori delle direzioni interne (9) - Responsabili delle
singole unità
Commissario per la Concorrenza (2010-2014): Joaquín Almunia
La concorrenza nell’UE - Istituzioni e organi
Ulteriori istituzioni e organi rilevanti nell’applicazione disciplina concorrenza
applicabile alle imprese
� Consiglio dell’UE - Parlamento europeo
� Comitati consultivi
� Comitato economico e sociale
� Autorità nazionali garanti della concorrenza (per l’Italia AGCM)
� Tribunale e Corte di giustizia dell’UE (controllo di legittimità sugli atti della
Commissione ; in particolare azione di annullamento)
� Organi giurisdizionali nazionali (effetto diretto degli artt. 101 e 102 – i
singoli possono invocarne la violazione in sede di giudizio)
In particolare:
� Autorità nazionali garanti della concorrenza
In origine: ruolo secondario = sistema centralizzato
Oggi: importante ruolo di collaborazione e coordinamento con la
Commissione (European Competition Network) = sistema decentralizzato
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La concorrenza nell’UE - Istituzioni e organi
In particolare:
� Tribunale e Corte di giustizia dell’UE
- controllo di legittimità sugli atti della Commissione
- strumenti di tutela applicabili:
- strumenti diretti (in partic. azione di annullamento art. 263 TFUE)
- strumenti indiretti: rinvio pregiudiziale (in partic. interpretazione
degli artt. 101 e 102 TFUE che vengano in rilievo nel giudizio
nazionale)
� Organi giurisdizionali nazionali
In forza dell’effetto diretto degli artt. 101 e 102 TFUE, i singoli possono
invocarne la violazione in sede di giudizio di fronte al giudice nazionale
--> c.d. private enforcement (del diritto europeo antitrust e degli aiuti di
stato): meccanismo che consente a imprese o privati cittadini di ottenere
dinanzi ai giudici del proprio ordinamento la tutela di una situazione
giuridica soggettiva che si ritiene lesa da comportamenti anticompetitivi
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Articoli 101 e 102 TFUE
� disciplinano i comportamenti di imprese private sul mercato che possono
alterare il libero gioco della concorrenza
� hanno applicazione generale, ma con talune eccezioni:
Es: Agricoltura - Art. 42 TFUE
“Le disposizioni del capo relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla
produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura
determinata dal parlamento europeo e dal Consiglio (…) conformemente alla
procedura di cui all’art. 43, par. 2, avuto riguardo agli obiettivi enunciati
nell’articolo 39” (obiettivi della PAC). Il Consiglio, su proposta della
Commissione, può autorizzare la concessioni di aiuti (…)
Es: Trasporti e assicurazioni (regole particolari)
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Articoli 101 e 102 TFUE
� hanno efficacia diretta: i divieti in essi stabiliti possono essere applicati dai
giudici nazionali nell’ambito di giudizi interni laddove ne sia invocata una
violazione
“per loro natura, i divieti sanciti dagli artt. 85, n. 1, e 86 [oggi artt. 101, par.
1 e 102] sono atti a produrre direttamente effetti nei rapporti fra i singoli. Detti articoli attribuiscono direttamente a questi dei diritti che i giudici
nazionali devono tutelare”
sent. Estée Lauder, 10 luglio 1980, 37/79
� hanno come destinatarie le imprese, ma pongono anche obblighi per gli Stati
membri:
Gli Stati membri sono tenuti “ad astenersi dall’emanare o dal mantenere in
vigore provvedimenti che possano rendere praticamente inefficaci tali
norme”
sent. Lucas Asjes, 30 aprile 1986, 209/84 e 213/84
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Nozione di “IMPRESA”
Non vi è una definizione nel TFUE. Nozione plasmata dalla Corte di Giustizia:
È impresa qualsiasi entità, persona giuridica o fisica, che svolga un’attività economicamente rilevante (industriale, commerciale o prestazione di servizi)
Rileva • lo svolgimento di un’attività economica (offerta beni o servizi)
Non rileva • lo status giuridico
• la modalità di finanziamento e organizzazione
• l’assenza del fine di lucro
(sent. Höfner, 23 apr. 1991, C-41/90)
--> “impresa”: soggetti che offrono beni e servizi sul mercato anche se non
ricoprono la qualifica di impresa negli ordinamenti nazionali
--> Elemento connotante “impresa” affinché essa sia sottoposta alle disposizioni
degli artt. 101 e 102 TFUE è l'autonomia con cui svolge la propria attività.
n.b. autonomia operativa e non autonomia formale legata al criterio della
personalità giuridica.
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Nozione di “IMPRESA”
Sentenza Knauf (Corte giust., 1° luglio 2010, C-407/08 P)
���� Un gruppo di imprese è “impresa”
“ si deve rammentare che, secondo costante giurisprudenza (…) la nozione di
impresa abbraccia qualsiasi soggetto che eserciti un’attività economica, a
prescindere dallo status giuridico del soggetto stesso e dalle sue modalità di
finanziamento.
La nozione di impresa, nell’ambito di tale contesto, dev’essere intesa nel senso
che essa si riferisce ad un’unità economica, anche qualora, sotto il profilo giuridico, tale unità economica sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche “
L’esistenza di un’unità economica può essere quindi dedotta da un complesso di
elementi concordanti (es: i soci gestori sono parimenti soci amministratori di tutte
le società del gruppo; vi è un’unica direzione e gestione delle società del gruppo,
ecc…)”
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Nozione di “IMPRESA”
Una impresa formalmente autonoma e dotata di propria personalità giuridica non
è “impresa” (ai fini dell'applicazione del diritto UE della concorrenza) se il grado di
controllo esercitato su di essa da una diversa impresa le impedisca di operare
come entità economica indipendente- autonoma
Ai fini della normativa UE della concorrenza sono “imprese”:
• liberi professionisti (es. avvocato, medico) (sent. Wouters e Pavlov )
• federazioni sportive per attività economicamente rilevanti (es. i contratti
di sponsorizzazione) (sent. MOTOE)
• ordini professionali, in quanto associazioni tra imprese
• gruppo d’imprese, in quanto costituente un’unità economica sul mercato
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Nozione di “IMPRESA”
Sentenza Wouters (Corte giust., 19 febbr. 2002, C-309/99)
���� Gli avvocati sono imprese?
“ … gli avvocati offrono, dietro corrispettivo, servizi di assistenza legale consistenti
nella predisposizione di pareri, di contratti o di altri atti nonché nella
rappresentanza e nella difesa in giudizio. Inoltre, essi assumono i rischi finanziari
relativi all'esercizio di tali attività poiché (…) l'avvocato deve sopportare
direttamente l'onere dei disavanzi
“Di conseguenza, gli avvocati iscritti all'albo (…) svolgono un'attività economica e, pertanto, costituiscono imprese ai sensi del Trattato, senza che la natura
complessa e tecnica dei servizi da loro forniti e la circostanza che l'esercizio della
loro professione è regolamentato siano tali da modificare questa conclusione”
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Nozione di “IMPRESA”
Sentenza Ordem dos Técnicos (Corte giust., 28 febbr. 2013, C-1/12)
� gli esperti contabili sono imprese?
“… gli esperti contabili offrono, dietro corrispettivo, servizi contabili (…) in quanto
membri di una professione liberale, gli esperti contabili assumono i rischi finanziari
afferenti all’esercizio di tali attività, dal momento che, in caso di disequilibrio tra le
spese e i ricavi, l’esperto contabile è chiamato a sostenere egli stesso il deficit
constatato
Ciò posto (…) gli esperti contabili svolgono un’attività economica e, pertanto, costituiscono imprese ai sensi dell’articolo 101 TFUE, senza che la natura
complessa e tecnica dei servizi da essi forniti e la circostanza che l’esercizio della
loro professione è regolamentato siano tali da modificare questa conclusione (…)
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Nozione di “IMPRESA”
Sentenza Ordem dos Técnicos (Corte giust., 28 febbr. 2013, C-1/12)
� un ordine professionale è un’associazione di imprese?
“quando adotta un regolamento (…) un ordine professionale non esercita
prerogative tipiche dei pubblici poteri, ma piuttosto appare come organo di regolamentazione di una professione il cui esercizio costituisce un’attività economica (…)”
“la circostanza per cui l’ordine non persegue scopi di lucro (…) non osta a che
l’ente che effettua delle operazioni sul mercato vada considerato come un’impresa, poiché la relativa offerta di servizi si pone in concorrenza con quella di
altri operatori che perseguono uno scopo di lucro”
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Nozione di “IMPRESA”
Ai fini della normativa UE della concorrenza non sono “imprese”:
• attività di carattere sociale, svolta secondo principi estranei alle leggi di
mercato
Sentenza FENIN (Tribunale UE, 4 marzo 2003, T-319/99)
� gli enti gestori del servizio sanitario nazionale sono imprese?
“Non esercitano un'attività economica e non costituiscono quindi imprese ai sensi
degli artt. 81 CE e 82 CE [ora artt. 101 e 102 TFUE] gli enti che svolgono una funzione esclusivamente sociale” ,la cui “attività di gestione è basata sul principio
della solidarietà nazionale (…)”
“Ciò si verifica nel caso di enti che gestiscono un sistema sanitario nazionale (…)
Questi stessi enti non agiscono come imprese neppure quando acquistano
materiale sanitario venduto da altre imprese per offrire servizi sanitari gratuiti agli
iscritti al detto sistema sanitario nazionale”
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Art. 101, par. 1, TFUE
“Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tuttigli accordi tra imprese,
tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che
possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o
per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno
del mercato interno …”
Sono incompatibili con il mercato interno e perciò vietati:
a) accordi tra imprese
b) decisioni di associazioni di imprese c.d “INTESE”
c) pratiche concordate
che …
1) possano pregiudicare il commercio tra gli Stati
2) abbiano per oggetto o per effetto di impedire restringere o falsare il gioco
della concorrenza all’interno del mercato interno
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Art. 101 par. 1, TFUE - Nozione di INTESA
Si ha un’intesa quando:
� Vi è una pluralità di imprese
--> Le imprese devono essere indipendenti dal punto di vista economico
--> Non c’è “intesa” tra imprese collegate dal punto di vista economico
(es: tra controllante e controllata) = c.d. criterio dell’ unità conomica
� Vi è una concertazione nell’attività di più imprese
--> Volontà nella produzione di un effetto anticoncorrenziale
--> Nozione funzionale : l’intesa comprende tutti i comportamenti di due o
più imprese finalizzati all’alterazione della concorrenza.
--> Elemento fondamentale: presenza di una concertazione nell’attività di
2 o più imprese altrimenti indipendenti sul mercato, a prescindere dalla
forma di tale concertazione
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Art. 101 par. 1, TFUE - Nozione di INTESA
c.d. criterio (o principio) dell’unità economica
� Non c’è un’intesa tra imprese quando queste sono strettamente collegate
sotto il profilo economico, anche se esse sono indipendenti sul piano
giuridico.
� Non si applica l’art. 101, par. 1, TFUE
Es:
• una società-madre che controlla una o più società-figlie
• un gruppo societario con a capo una società holding
• rapporto committente-intermediario (fornitore-distributore), in cui
quest’ultimo non si assuma i rischi dell’attività economica e non abbia un
comportamento autonomo sul mercato
� il controllo deve essere completo ed effettivo
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Art. 101 par. 1, TFUE - Nozione di INTESA
Sentenza Confederacion Estaciones de Servicio (14 dicembre 2006, C-217/05)
rapporti committente-intermediario (c.d. criterio dell’unità economica)
“la nozione di impresa … deve essere intesa nel senso che essa si riferisce ad
un’unità economica … i rapporti tra un committente e il suo intermediario possono
essere contrassegnati da una tale unità economica (…)
Qualora un intermediario, come il gestore di un distributore di benzina, sebbene in
possesso di una personalità giuridica distinta, non determini in modo autonomo il proprio comportamento sul mercato, dipendendo interamente dal suo
committente, che può essere un fornitore di carburanti, dal momento che
quest’ultimo sopporta i rischi finanziari e commerciali dell’attività economica in
questione, il divieto di cui all’art. 81, n. 1 [101 TFUE] non è applicabile ai rapporti fra tale intermediario e tale committente”
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Art. 101 par. 1, TFUE
Tipologie di “intese” vietate ai sensi dell’art. 101 TFUE
a) “accordi tra imprese”
accordo = intenzione comune di due o più imprese indipendenti di tenere un
certo comportamento sul mercato
- vero e proprio incontro di volontà tra le parti
- possibili diverse forme (scritta, verbale o comportamento tacito)
sentenza Sandoz (Corte giust., 11 gennaio 1990, C-277/87)
rapporti contrattuali tra produttori e rivenditori
La Sandoz, produttore di prodotti farmaceutici apponeva sulle proprie fatture la
dicitura "esportazione vietata” per imporre un divieto di esportazione ai grossisti, i
quali avevano continuato a rifornirsi e a pagare senza sollevare contestazioni …
Secondo la Corte ciò era segno di "una manifestazione tacita di assenso alle
clausole contenute nelle fatture e al tipo di relazioni commerciali sottostanti alle
relazioni d’affari …” Quindi � ACCORDO tra imprese ex art. 101 TFUE
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Art. 101 par. 1, TFUE
Tipologie di “intese” vietate ai sensi dell’art. 101 TFUE:
b) “decisioni di associazioni di imprese”
� azione di imprese coordinata per il tramite di un’associazione
- “associazione di imprese”: organizzazione che riunisca le imprese operanti su
un certo mercato (assoc. categoria, cooperative agricole, ordini professionali)
- “decisione”: decisioni vincolanti o raccomandazioni non vincolanti
Sentenza Ordem dos Técnicos (Corte giust., 28 febbr. 2013, C-1/12)
� Un regolamento interno emanato da un ordine professionale (per
conseguimento di crediti formativi) è una “decisione di associazioni di imprese”?
“quando adotta un regolamento (…) un ordine professionale appare come organo
di regolamentazione di una professione il cui esercizio costituisce, peraltro,
un’attività economica (…)” Un regolamento, come il regolamento controverso (…)
deve essere considerato una decisione presa da un’associazione di imprese ai sensi
dell’art. 101.1 TFUE
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Art. 101 par. 1, TFUE
Tipologie di “intese” vietate ai sensi dell’art. 101 TFUE:
c) “pratiche concordate”
Pratica concordata: forma di coordinamento e cooperazione consapevole
(concertazione) tra imprese posta in essere a danno della concorrenza
(sent. ICI c. Commissione, causa 48/69)
• non richiede, come l'accordo, una manifestazione di volontà reciproca tra
le parti, o un vero e proprio piano
• il coordinamento può essere raggiunto attraverso un contatto diretto o
indiretto fra le imprese
• oggetto: influenza sulla condotta delle imprese sul mercato di riferimento
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Art. 101 par. 1, TFUE
Tipologie di “intese” vietate ai sensi dell’art. 101 TFUE:
c) “pratiche concordate”
���� Come verificare la presenza di una concertazione che configura una
pratica concordata?
Il parallelismo di comportamenti (imprese operanti sul mercato che
agiscono in maniera identica o simile, può costituire un serio indizio
(Sentenza ICI , 14 luglio 1972, 48/69)
� La prova della concertazione può consistere in:
- conversazioni telefoniche
- invio documenti
- riunione tra imprese concorrenti nel mercato, con lo scambio di
informazioni commerciali segrete (es. riduzioni da applicare ai compensi per
i rivenditori)
(sentenza T-Mobile Netherlands, 4 giugno 2009, causa C-8/08 P)
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Art. 101 par. 1, TFUE
“Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese,
tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che
possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o
per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno …”
Requisiti affinché un'intesa ricada nel divieto ex art. 101 TFUE
1) pregiudizio al commercio tra Stati membri
2) alterazione della concorrenza nel mercato
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Art. 101 par. 1, TFUE
1° requisito
PREGIUDIZIO AL COMMERCIO TRA STATI MEMBRI
� Il pregiudizio al commercio deve avere portata transfrontaliera
� “commercio”: flusso di beni e servizi o altre forme di attività economica
(es: stabilimento)
� “tra Stati membri”: ripercussioni sull’attività economica
di 2 o più Stati membri
Ma un’intesa tra imprese dello stesso Stato , che si estenda a tutto il
territorio nazionale può comportare un pregiudizio al commercio ex art. 101
TFUE = rinforza le barriere nazionali (effetto protezionistico)
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Art. 101 par. 1, TFUE
1° requisito
PREGIUDIZIO AL COMMERCIO TRA STATI MEMBRI
� Il pregiudizio al commercio deve essere sensibile: c.d. criterio de minimis
--> il divieto scatta in presenza di restrizioni al commercio tra Stati membri
che superino una certa soglia
Valutazione con riferimento:
… alla posizione delle imprese in questione sul mercato: quanto più forte è
la posizione di mercato tanto più probabile è il pregiudizio sensibile
In particolare:
… al fatturato (valutazione in termini assoluti)
… alla quota di mercato (valutazione in termini relativi, confrontando la
posizione dell'impresa o delle imprese interessate con quella di altri
operatori sul mercato)
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Art. 101 par. 1, TFUE
1° requisito
PREGIUDIZIO AL COMMERCIO TRA STATI MEMBRI
� il pregiudizio può essere anche solo potenziale
“… Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese,
tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate [le intese]
che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri …”
Secondo la Corte di giustizia …
la nozione di "possano pregiudicare" implica che deve essere possibile prevedere
con un grado di probabilità adeguato, in base ad un complesso di fattori obiettivi,
di fatto o di diritto, che l'accordo o la pratica possano avere un'influenza, diretta o
indiretta, attuale o potenziale, sulle correnti degli scambi fra Stati membri
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Art. 101 par. 1, TFUE
1° requisito
PREGIUDIZIO AL COMMERCIO TRA STATI MEMBRI
� il pregiudizio può essere anche solo potenziale
• non è necessaria un’influenza immediata sul commercio intracomunitario
• è sufficiente l’idoneità a pregiudicare il commercio tra Stati e quindi la
struttura della concorrenza all'interno dell’Unione (non è necessaria
un’influenza effettiva)
• è sufficiente la probabilità che il commercio tra Stati membri si sviluppi in
maniera diversa in presenza dell’intesa rispetto a come si sarebbe
probabilmente sviluppato in sua assenza
(Il presupposto non è che il commercio venga ristretto o ridotto. La
struttura degli scambi può essere alterata anche quando un accordo o una
pratica determinano un aumento degli scambi)
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Art. 101 par. 1, TFUE
1° requisito
PREGIUDIZIO AL COMMERCIO TRA STATI MEMBRI
� il pregiudizio può essere anche solo potenziale
• l'influenza sulle correnti degli scambi tra Stati membri può essere diretta
o indiretta, attuale o potenziale.
� effetti diretti = in relazione ai prodotti a cui si applica un’intesa.
(es: un fornitore concede sconti ai distributori solo relativamente ai
prodotti da essi venduti all'interno dello Sm nel quale sono stabiliti)
-> aumento del prezzo relativo dei prodotti destinati all'esportazione: le
esportazioni sono meno competitive.
� effetti indiretti = in relazione a prodotti connessi a quelli a cui si applica
un’intesa. (es: accordo che ha ad oggetto un prodotto intermedio, non
oggetto di commercio, utilizzato per la fornitura del prodotto finale, il cui
commercio può essere pregiudicato in modo sensibile dall’accordo)
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Art. 101 par. 1, TFUE
1° requisito
PREGIUDIZIO AL COMMERCIO TRA STATI MEMBRI
� il pregiudizio può essere anche solo potenziale
� effetti attuali = si verificano a fronte dell'esecuzione dell‘intesa.
(es: un accordo tra un fornitore ed un distributore nello stesso Stato
membro, che vieti le esportazioni in altri Stati membri)
--> in mancanza di tale accordo il distributore sarebbe libero di effettuare
esportazioni (n.b. è sufficiente che l'accordo o la pratica siano idonei ad
avere effetti di questo tipo).
� effetti potenziali = si verificano in futuro con un grado adeguato di
probabilità. (es: accordo che aumenta il prezzo di un prodotto non oggetto
di esportazioni) --> riduzione reddito dei consumatori, i quali avendo meno
denaro da spendere potrebbero acquistare meno prodotti importati da altri
Sm. Il nesso tra effetti sui redditi e commercio tra Sm va provato
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
sentenza Manfredi, 13 luglio 2006, cause da C-295/04 a C-298/04
� intesa tra compagnie di assicurazioni (di diversi Stati membri) consistente in
uno scambio reciproco di informazioni con effetto di aumento dei premi delle
polizze RC auto
…. “Perché una decisione, un accordo o una pratica possa pregiudicare il
commercio fra Stati membri è necessario che, in base ad un complesso di
elementi obiettivi di diritto o di fatto, appaia sufficientemente probabile che essi
siano atti ad esercitare un’influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sugli scambi tra Stati membri, in modo tale da far temere che possano
ostacolare la realizzazione di un mercato unico fra Stati membri” “un’intesa o una pratica concordata come quella di cui alle cause principali (…),
può costituire una violazione dell’art. 81 CE [ora art. 101 TFUE] se appaia sufficientemente probabile che l’intesa o la pratica concordata in esame possa avere un’influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale,sulla vendita delle
polizze di detta assicurazione nello Stato membro interessato da parte di
operatori stabiliti in altri Stati membri e che tale influenza non sia insignificante”
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Art. 101 par. 1, TFUE
2° requisito
ALTERAZIONE DELLA CONCORRENZA
L’intesa deve avere “per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il
gioco della concorrenza”
� Se l’oggetto dell’intesa è di alterare la concorrenza: � chiaro indice di
alterazione della concorrenza
� Se non è dimostrato che l'oggetto dell'intesa consiste nell’alterare la
concorrenza � valutazione degli effetti concreti dell’intesa con riferimento al
gioco della concorrenza
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Art. 101 par. 1, TFUE
2° requisito
ALTERAZIONE DELLA CONCORRENZA
RESTRIZIONE per OGGETTO: intesa che per sua stessa natura può alterare (in
modo sensibile) la concorrenza
analisi dell’oggetto � valutare in astratto la funzione obiettiva di una
intesa (accordo, pratica …) nel contesto contrattuale in cui si inserisce
Es: hard-core restrictions = intese che prevedono "la fissazione dei prezzi e
la ripartizione del mercato"
RESTRIZIONE per EFFETTO: intesa che non ha un oggetto anticoncorrenziale ma in
concreto può alterare (in modo sensibile) la concorrenza
analisi dell’effetto � considerare gli effetti nella specifica e concreta
situazione di mercato (in particolare «come la concorrenza si svolgerebbe
in assenza dell’intesa»)
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Art. 101, par. 1, TFUE
“Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese,
tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che …. ed in particolare quelli consistenti in …”
Ipotesi tipizzate di intese vietate
Sono vietate le intese volte a:
a) fissare direttamente o indirettamente prezzi d’acquisto o di vendita ovvero
altre condizioni di transazione
es: accordo sui prezzi minimi di un prodotto
b) Intese che limitano o controllano la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico
o gli investimenti
es: accordi di distribuzione selettiva: il produttore riserva la vendita dei
propri prodotti solo a taluni rivenditori
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Art. 101, par. 1, TFUE
Ipotesi tipizzate di intese vietate
Sono vietate le intese volte a:
c) Intese che hanno come effetto la ripartizione dei mercato o delle fonti di
approvvigionamento
d) Intese che applicano, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni
dissimili per prestazioni equivalenti, con svantaggio concorrenziale»
e) Intese che subordinano la conclusione di contratti all’accettazione da parte
degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo
gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi».
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Art. 101, par. 2, TFUE
sanzione della NULLITA’
Gli accordi e le pratiche vietati ai sensi dell’art. 101, par. 1, TFUE sono nulli di
pieno diritto
� E’ una nullità assoluta …
- rilevabile d’ufficio
- opera ex tunc (travolge tutti gli effetti, anche passati)
� L’intesa nulla …. - è priva di effetti tra le parti
- non può essere opposta ai terzi
(rimedio di tipo civilistico, applicato dai giudici nazionali, che si affianca ai rimedi di
tipo amministrativo previsti dal diritto derivato dell’Unione e applicati dalla
Commissione nell’ambito del suo potere di controllo)
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Art. 101, par. 3, TFUE
ESENZIONI INDIVIDUALI
non opera il divieto di cui al par. 1. …. per singole intese che ….
1. contribuiscono a migliorare la produzione o la distribuzione, promuovere il
progresso tecnico o economico
es. incrementi di efficienza in termini di costi (minori), o in termini di qualità
(prodotti nuovi, migliori, maggiore varietà)
2. lasciano agli utilizzatori una congrua parte dell’utile che ne deriva
In questi casi, comunque, le intese devono evitare di … (condizioni cumulative)
3. imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per
raggiungere tali obiettivi
4. dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte
sostanziale dei prodotti di cui trattasi
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
ESENZIONI PER CATEGORIA
concesse mediante Regolamenti adottati dalla Commissione
(su delega del Consiglio) …
-per categorie di intese che sulla base di una valutazione preventiva, soddisfano le
condizioni di cui all’art. 101, par. 3, TFUE
- per esse non si applica il divieto dell’art. 101, par.1, TFUE
Esenzione per alcune categorie di:
- accordi verticali [ reg. (CE) 2790/1999)]
- accordi di cooperazione orizzontale [ reg. (CE) 2658/2000]
- accordi nel settore delle assicurazioni [ reg. (CE) 358/2003]
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
INTESE
(Accordi, pratiche concordate, decisioni di associazione di imprese)
Possono concretizzarsi in
a) Intese orizzontali ���� Tra imprese concorrenti, operanti allo stesso livello di
mercato (es: tra distributori)
b) Intese verticali � Tra imprese operanti ad un livello differente della catena di
produzione o distribuzione (es: tra fornitori e distributori)
a) INTESE ORIZZONTALI: i cartelli
Cartello = accordo o altra forma di cooperazione fra 2 o più imprese
concorrenti avente per oggetto o per effetto di ridurre la concorrenza fra le
parti per quanto attiene ai prezzi, ai mercati, alla clientela e/o ai prodotti
� forma “classica” e tra le più gravi di violazione dell’art. 101 TFUE
I cartelli sono di norma VIETATI – Talune eccezioni: es., c.d. “cartelli di
crisi”, consentiti in particolari periodi di recessione economica generale
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
b) INTESE VERTICALI:
� accordi che comportano restrizioni territoriali (di norma VIETATI)
� clausole di divieto di esportazione/importazione
� accordi di distribuzione limitata (di norma AUTORIZZATI)
� distribuzione esclusiva (il fornitore, per le vendite in un dato territorio,
si avvale di un unico distributore)
� fornitura esclusiva (il fornitore vende determinati beni oggetto del
contratto ad un unico acquirente all’interno del territorio dell’UE, ai fini di
un’utilizzazione specifica)
� accordi atti ad impedire le c.d. importazioni parallele, canalizzando le
importazioni attraverso determinati operatori, individuati dai produttori in
regime di esclusiva o distribuzione selettiva. (di norma VIETATI)
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Art. 102, par. 1, TFUE
ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE
“E’ incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere
pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di esso”
� Oggetto : Divieto di sfruttamento abusivo di una posizione dominante sul
mercato rilevante (n.b. non è vietata l’acquisizione o la detenzione di posizione dominante)
� Elementi: a) posizione dominante
b) mercato “rilevante”
c) sfruttamento abusivo (abuso)
d) pregiudizio agli scambi intracomunitari
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Art. 102, par. 1, TFUE
ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE
a) Posizione dominante
“posizione di potenza economica grazie alla quale l’impresa è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato …”
Sent. Hofmann La Roche, 13 febbraio 1979
“l’art. 102 TFUE rientra nel novero delle regole di concorrenza (…) necessarie al
funzionamento del detto mercato interno … funzione di evitare che la concorrenza
sia alterata (…) La posizione dominante ex art. 102 TFUE riguarda una posizione di potenza economica detenuta da un’impresa, che conferisca a quest’ultima il
potere di impedire la sussistenza di una concorrenza effettiva sul mercato in
questione, fornendole la possibilità di comportamenti notevolmente indipendenti nei confronti dei propri concorrenti, dei clienti e, da ultimo, dei consumatori”
Sent. TeliaSonera Sverige AB, 17 gennaio 2011, C-52/09
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Art. 102, par. 1, TFUE
ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE
a) Posizione dominante
� La posizione dominante può assumere diversi gradi di intensità
� La posizione dominante si distingue dal monopolio o dal quasi-monopolio in
quanto …
…La posizione dominante a differenza di una situazione di monopolio o di
quasi monopolio, non esclude l'esistenza di una certa concorrenza, ma permette all’impresa che la detiene di influire notevolmente sul modo in cui si svolgerà detta concorrenza …
(sent., 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hofmann La Roche)
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Art. 102, par. 1, TFUE
ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE
a) Posizione dominante
� posizione dominante individuale (detenuta da una sola impresa)
� Posizione dominante di gruppo (detenuta da più imprese costituenti un
gruppo)
-->“impresa” = unità economica sul mercato, anche se sotto il profilo
giuridico è costituita da più persone fisiche o giuridiche (c.d. criterio
dell’unità economica) = un gruppo di imprese può essere in posizione
dominante
� posizione dominante collettiva
gruppo di imprese indipendenti ma che operano assieme, attraverso
una linea d’azione comune, per “ostacolare” consapevolmente la
concorrenza (capacità delle imprese del gruppo di prevedere i loro reciproci
comportamenti per massimizzare il profitto)
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Sentenza TeliaSonera Sverige AB (Corte giust., 17 gennaio 2011, C-52/09)
Posizione dominante di gruppo:
� Gruppo di imprese con “rapporto controllante-controllate”: chi è responsabile
della violazione?
“Il comportamento di una controllata può essere imputato alla società controllante quando, pur avendo una personalità giuridica distinta, tale controllata non determina in modo autonomo il proprio comportamento sul mercato, ma applica sostanzialmente le istruzioni impartitele dalla società
controllante, tenuto conto in particolare dei vincoli economici, organizzativi e
giuridici che uniscono questi due soggetti giuridici.
Ciò si verifica perché, in tale situazione, la società controllante e la propria controllata fanno parte di una stessa unità economica e, pertanto, formano una
sola impresa” ….
-->
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Sentenza Akzo Nobel NV (Corte giust., 10 settembre 2009, C-97/08)
Posizione dominante di gruppo:
� Gruppo di imprese con rapporto controllante-controllate: chi è responsabile
della violazione?
….. In questi casi si ha una presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società controllante su una controllata detenuta al 100% (….).
… se la società controllante rientra in tale unità economica, che può essere
costituita da più persone giuridiche, tale società controllante è considerata responsabile in solido dei comportamenti anticoncorrenziali unitamente alle altre persone giuridiche che formano tale unità. Infatti, anche se la società
controllante non partecipa direttamente all’infrazione, essa esercita, in tale ipotesi,
un’influenza determinante sulle controllate che hanno partecipato ad essa ….
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Art. 102, par. 1, TFUE
ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE
a) Posizione dominante
Fattori da considerare nella valutazione della posizione dominante
� quota di mercato
quota di mercato alta = prova sufficiente dell’esistenza di una posizione
dominante (quote generalmente superiori al 50 % …)
quota di mercato bassa = esclusa la sussistenza di posizione dominante
(quote inferiori al 20%, o tra il 30 e 40%)
� Struttura dell’impresa
� Numero e forza dei concorrenti
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Art. 102, par. 1, TFUE
ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE
b) Mercato rilevante
1) in termini geografici
2) in termini di prodotti o di servizi
(Comunicazione Commissione sulla definizione di mercato rilevante, 1997)
1) Mercato geografico rilevante
Area nella quale le imprese interessate forniscono o acquistano prodotti o servizi,
nella quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che
può essere tenuta distinta dalle zone geografiche contigue perché in queste ultime
le condizioni di concorrenza sono sensibilmente diverse” -->
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
-->
1) Mercato geografico rilevante
� intero “mercato interno” = “spazio senza frontiere interne , nel quale è
assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei
capitali” (art. 26 TFUE)
� area più ristretta del mercato interno: l’art. 102 TFUE parla di “parte
sostanziale del mercato”
un'area nella quale "le condizioni obiettive di concorrenza relativamente al
prodotto in questione devono essere le stesse per tutti gli operatori
economici“ sentenza United Brands, 14 febbraio 1978, causa 27/76
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
b) Mercato rilevante
1) in termini geografici
2) in termini di prodotti o di servizi
2) mercato del prodotto rilevante
Esso comprende tutti i prodotti e /o servizi che sono considerati intercambiabili o sostituibili dal consumatore, in ragione delle
caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell’uso al quale sono destinati”
(es: il mercato del prodotto costituito dalla banana costituisce un mercato
sufficientemente distinto da quelli dei prodotti concorrenti: non
intercambiabilità con le altre frutta fresca (consumo pressoché permanente
durante tutto l’anno) e quasi insensibilità alla concorrenza dei prodotti
concorrenti (flessibilità del volume di importazioni e del prezzo)
sentenza United Brands Corte giust. 12 febbraio 1978, C-27/76
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Art. 102, par. 1, TFUE
ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE
c) Sfruttamento abusivo (abuso)
� la posizione dominante comporta già di per sé una restrizione della
concorrenza (però è ammessa)
�responsabilità-limiti d’azione più gravosi dell’impresa in posizione dominante
(non può comportarsi in modo da abusare della sua posizione)
“comportamento dell’impresa in posizione dominante atto ad influire sulla struttura del mercato … e che ha come effetto di ostacolare la conservazione e lo sviluppo della concorrenza ricorrendo a mezzi diversi da quelli su cui si impernia la
concorrenza normale tra prodotti o servizi”
sent. Corte di giustizia, causa 85/76, Hoffmann-La Roche & Co. c.
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Art. 102, par. 1, TFUE
ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE
c) Sfruttamento abusivo (abuso)
“lo sfruttamento abusivo di posizione dominante vietato dall’articolo 102 TFUE è
una nozione oggettiva che riguarda i comportamenti di un’impresa in posizione dominante, i quali, su un mercato in cui, proprio in conseguenza della presenza
dell’impresa in questione, il livello della concorrenza è già indebolito, abbiano l’effetto di impedire, mediante il ricorso a mezzi diversi da quelli che reggono una
normale competizione (…), il mantenimento del livello di concorrenza ancora esistente sul mercato o lo sviluppo della medesima”
sentenza TeliaSonera Sverige, 17 febbraio 2011, causa C-52/09
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Art. 102, par. 1, TFUE
ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE
c) Sfruttamento abusivo (abuso)
fattispecie di “sfruttamento abusivo” - in base all’effetto sul mercato
� Abusi o pratiche di sfruttamento
L’impresa in posizione dominante sfrutta tale posizione applicando
condizioni non consentite in un mercato concorrenziale.
� pregiudizio diretto per i consumatori (es. prezzi eccessivi)
� Abusi o pratiche di esclusione
l’impresa in posizione dominante mira ad escludere dal mercato,
marginalizzare o impedirne l’accesso sul mercato ad un’impresa
concorrente
� pregiudizio diretto per i concorrenti (es. prezzi predatori)
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Art. 102, par. 1, TFUE
ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE
c) Sfruttamento abusivo (abuso)
fattispecie di “sfruttamento abusivo” - in base al contenuto
>>> Pratiche relative ai prezzi
• prezzi eccessivi o non equi (non ragionevoli rispetto al valore economico
della prestazione fornita
• Prezzi discriminatori (differenziati per prestazioni equivalenti)
• prezzi predatori (troppo bassi, per estromettere concorrenti dal mercato in
posizione finanziaria meno forte)
• sconti sui prezzi (es. sconti fedeltà a fronte dell’impegno di rifornirsi
direttamente dall’impresa dominante)
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Art. 102, par. 1, TFUE
ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE
c) Sfruttamento abusivo (abuso)
fattispecie di “sfruttamento abusivo” - in base al contenuto
>>> altre tipologie di pratiche
• c.d. tying - bundling agreements : subordinare la conclusione di contratti
all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari,
non connesse con l'oggetto del contratto stesso
• rifiuto di contrarre o di concedere in licenza (es. rifiuto da parte di
un'impresa dominante di vendere i propri prodotti o servizi ad un'impresa
che ne faccia richiesta)
• Rifiuto di accesso a c.d. essential facilities (negare l’accesso a prodotti o
servizi indispensabili per lo svolgimento dell’attività delle concorrenti
(imprese dominate)
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Art. 102, par. 1, TFUE
ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE
d) Pregiudizio al commercio tra gli Stati membri
� condizione comune a divieto di intese (art. 101, par. 1, TFUE)
� Riferito ai 2 requisiti ex art. 101, par. 1, TFUE: pregiudizio commercio tra
Stati membri e alterazione concorrenza
� l’art. 101, par. 1, richiede che le “intese” abbiano per oggetto o per effetto
di restringere la concorrenza, mentre l'art. 102 non esige che l'abuso abbia
per oggetto o per effetto di restringere la concorrenza (valutazione meno
approfondita): ciò perché la concorrenza è già ristretta per il solo fatto della
presenza di un'impresa in posizione dominante
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Art. 102, par. 1, TFUE ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE
Divieto di sfruttamento abusivo di una posizione dominante sul mercato
� il divieto è assoluto: non sono ammesse esenzioni (invece il divieto di
intese art. 101, par. 1, ammette esenzioni)
� L’art. 102 non stabilisce una sanzione della violazione del divieto (invece
l’art. 101, par. 2, prevede la nullità)
>>> Criterio dell’effetto utile: interpretazione e applicazione delle norme
del diritto UE funzionale al raggiungimento degli scopi dello stesso
>>> norma dotata di efficacia diretta: rimedi giurisdizionali davanti ai
giudici nazionali
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Art. 102, par. 1, TFUE ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE
Ipotesi tipizzate di abuso di posizione dominante (2° capoverso)
…..Tali pratiche abusive possono consistere in particolare in ….
a) imposizione di prezzi d’acquisto, di vendita o altre condizioni di transazione
inique (es. prezzi eccessivi o non equi)
b) limitazione della produzione, degli sbocchi o dello sviluppo tecnico a danno dei
consumatori (es. rifiuto a vendere)
c) applicazione di condizioni dissimili per prestazioni equivalenti nei rapporti con
gli altri contraenti, con svantaggio concorrenziale (es. prezzi discriminatori)
d) subordinazione della conclusioni di contratti all’accettazione di prestazioni
supplementari non connesse oggettivamente agli stessi (es. tying - bundling agreements)
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
“applicazione cumulativa” art. 101, par. 1 e art. 102, par. 1 TFUE
possibilità di applicazione simultanea degli artt. 101 e 102 a fronte del ricorrere
delle condizioni di applicazioni di entrambe le norme:
>>> situazione di soggezione di più imprese rispetto ad un’impresa
dominante formalizzata in un’intesa (in particolare, un accordo)
>>> ma …. se l’impresa in posizione dominante ne fa uno
sfruttamento abusivo ….
>>> applicazione art. 102, par. 1, TFUE
- non va provata la restrizione della concorrenza (implicita)
- non operano eventuali esenzioni (divieto assoluto)
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE
� Organi incaricati dell’applicazione delle regole di concorrenza contenute negli
artt. 101 e 102 TFUE:
a) Commissione europea
b) Autorità degli Stati membri competenti in materia di concorrenza - ANC
(incaricate, in base alla legislazione interna di ciascuno Stato membro, del
controllo della concorrenza a livello nazionale)
c) Giudici nazionali
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE
Previsioni nel Diritto primario UE:
Articolo 103 TFUE
“I regolamenti e le direttive utili ai fini dell’applicazione dei principi contemplati dagli articoli 101 e 102 sono stabiliti dal Consiglio su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo …”
Il Consiglio ha adottato regolamenti base, affidando poi alla Commissione
l’adozione di regolamenti c.d. esecutivi
Es: modalità applicazione art. 101.3 TFUE (esenzioni individuali)
- reg. (UE) n. 330/2010 della Commissione, applicazione art. 101, par. 3,
TFUE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate
- reg. (CE) n. 772/2004 della Commissione, applicazione art. 101, par. 3, a
categorie di accordi c.d di trasferimento di tecnologia
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE
Diritto derivato UE:
Prima normativa di riferimento --> regolamento (CEE) n. 17/62, del Consiglio:
procedura d'applicazione degli articoli 85 e 86 TCE (ora artt. 101 e 102 TFUE)
Commissione: ruolo primario (quasi esclusivo)
- competenza ad applicare artt. 101 e 102 prevalente su quella delle ANC
(queste perdevano la propria competenza a fronte dell’apertura di un
procedimento da parte della Commissione)
- potere esclusivo adozione decisione di esenzione individuale (art. 101, par. 3)
Giudici nazionali: ruolo secondario
competenza applicazione artt. 101 e 102 nei giudizi di propria competenza
(norme dotate di efficacia diretta, ma rispettando le eventuali decisioni già
adottate dalla Commissione
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE
Previsioni nel Diritto primario UE:
Articolo 104 TFUE
“Fino al momento dell’entrata in vigore delle disposizioni adottate dall’art. 103, le
autorità degli Stati membri decidono in merito all’ammissibilità di intese o allo
sfruttamento abusivo di una posizione dominante nel mercato interno, in
conformità del diritto nazionale interno e degli artt. 101 e 102 TFUE ….”
Articolo 105 TFUE
“ …. La Commissione vigila perché siano applicati i principi fissati dagli articoli 101
e 102. Essa istruisce, a richiesta di uno Stato membro o d’ufficio e in collegamento
con le autorità competenti degli Stati membri che le prestano la loro assistenza, i
casi di presunta infrazione ai principi suddetti. Qualora essa constati l’esistenza di
un’infrazione, propone i mezzi atti a porvi termine”
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Procedura applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE
(regolamenti 1/2003 e 773/2004)
Fase preliminare
La procedura può avere inizio sulla base di …
1. iniziativa di parte (esposto-denuncia): per contestare legittimità di
un’intesa (art. 101)o di un comportamento sul mercato di un’impresa
dominante (art. 102) e chiedere controllo della Commissione.
Chi può inviare un esposto-denuncia alla Commissione?
Stati membri o persone fisiche o giuridiche aventi un “legittimo
interesso” (es. concorrenti)
2. attivazione d’ufficio della Commissione
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE
Diritto derivato UE:
Attuale normativa di riferimento -->
� Reg. Consiglio 1/2003 sull’applicazione artt. 101 e 102 TFUE
� Reg. Commissione 773/2004 (c.d. regolamento di procedura)
ruolo centrale della Commissione (ampi poteri di controllo e decisori)
… ma competenze anche di Autorità e Giudici nazionali, nell’applicazione
dell’art. 101 TFUE, e per la concessione esenzioni individuali ai sensi del par. 3
(sistema decentrato)
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Procedura applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE
(regolamenti 1/2003 e 773/2004)
Fase formale
� comunicazione addebiti “alla/e impresa/e (constatazione formale delle
violazioni, motivazioni, termine per osservazioni)
� osservazioni delle parti
� attività d’indagine della Commissione
- richiesta di informazioni
- raccolta di dichiarazioni
- accertamenti e verifiche in loco (nell’impresa/e interessate)
- accertamenti in altri locali
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Procedura applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE
(regolamenti 1/2003 e 773/2004)
Fase preliminare
a) si ritiene non necessaria un’attività di controllo della Commissione
(es. la fattispecie è già all’esame della Commissione)
� decisione di RIGETTO della denuncia
la decisione deve essere motivata ed emanata tempestivamente
b) si ritiene necessaria un’attività di controllo della Commissione
� si apre la fase formale della procedura
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Procedura applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE
(regolamenti 1/2003 e 773/2004)
Fase formale
A seguito dell’attività d’indagine ….
� Decisione formale della Commissione:
� Constatazione ed eliminazione violazione (c.d. decisione inibitoria)
� Adozione di misure cautelari
� Assunzione di impegni
� Inapplicabilità (ad es. si può applicare un’esenzione)
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Procedura applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE
(regolamenti 1/2003 e 773/2004)
� Decisione di CONSTATAZIONE ed ELIMINAZIONE dell’INFRAZIONE (inibitoria)
�La Commissione dispone alle imprese di cessare la violazione
� la Commissione può imporre il pagamento di un’ammenda
(fino all’10% del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale
precedente) potere sanzionatorio
� Decisione di constatazione violazione + decisione di ADOZIONE DI MISURE
CAUTELARI
�La Commissione constata la violazione e inoltre ritiene che il rischio di
danno alla concorrenza sia particolarmente grave
� specifiche condizioni (fumus boni iuris e periculum in mora)
� le misure cautelari sono provvisorie
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Procedura applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE
(regolamenti 1/2003 e 773/2004)
Altre tipologie di decisioni:
� decisione di revoca: viene revocato il beneficio dell’esenzione previsto in
un regolamento di esenzione
� decisione di irrogazione di penalità mora: una penalità di
mora fino al 5% del fatturato medio giornaliero realizzato durante
l'esercizio sociale precedente, per costringere le imprese interessate a:
a)porre fine ad un'infrazione constatata con una decisione inibitoria
b) rispettare le misure cautelari;
c) rispettare gli impegni resi obbligatori;
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Procedura applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE
(regolamenti 1/2003 e 773/2004)
� Decisione relativa all’ASSUNZIONE di IMPEGNI
Le stesse imprese interessate (autrici della violazione) propongono di assumersi
impegni per eliminare la violazione
� La Commissione rende obbligatori detti impegni
� Il procedimento si conclude (continuerà, poi, un monitoraggio della
Commissione sul rispetto degli stessi impegni)
� Decisione di INAPPLICABILITA’ (esenzione)
� La Commissione stabilisce che al caso di specie non possono trovare
applicazione i divieti di cui artt. 101 e 102 TFUE
es. l’intesa risponde ai requisiti e condizioni dell’art. 101, par. 3, TFUE - casi di
esenzioni individuali
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Procedura applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE
CASI
Case Antitrust 39596 – American Airlines/British Airways/Iberia accordi tra le compagnie aeree British Airways, American Airlines e Iberia Lìneas
Aéreas de Espana S.A. diretti a costituire un’impresa comune (joint venture) per la
ripartizione delle entrate concernente tutti i loro servizi di trasporto aereo di
passeggeri sulle Europa - Nord America.
Gli accordi prevedevano un ampia cooperazione e un coordinamento a livello di
prezzi, capacità e orari nonché la ripartizione delle entrate.
aprile 2009 esposto-denuncia della compagnia aerea Virgin Atlantic (impresa
concorrente): la Commissione avvia una procedura di indagine
sett. 2009 la Commissione invia COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI
(una copia è notificata anche al denunciante)
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Procedura applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE
CASI
Case Antitrust 39596 – American irlines/British Airways/Iberia “gli accordi delle parti limiterebbero la concorrenza su determinate rotte
transatlantiche … La posizione delle parti era particolarmente forte ed erano
presenti notevoli barriere all’ingresso e all’espansione quali … il vantaggio
conferito alle parti in termini di frequenze, l’accesso limitato alle coincidenze …”.
�“ Gli accordi tra BA, AA e IB eliminerebbero la concorrenza, che i concorrenti
non sarebbero in grado di ristabilire sulle tratte in questione”
Dic. 2009 le parti presentano osservazioni alla comunicazione degli addebiti …
Le parti propongono assunzione di IMPEGNI ( … si impegnano a
mettere a disposizione slot in uno degli aeroporti di Londra per
consentire ai concorrenti un tot. di frequenze settimanali su rotte
transatlantiche)
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Procedura applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE
CASI
Case Antitrust 39596 – American airlines/British Airways/Iberia Marzo 2010 viene pubblicato dalla Commissione un avviso con il contenuto
essenziale degli impegni proposti
… pervengono osservazioni di terzi … le parti rivedono e modificano
gli impegni alla luce di tali osservazioni
Luglio 2010 la Commissione adotta una decisione con cui rende OBBLIGATORI gli
IMPEGNI assunti dalle parti
In seguito …. la Commissione decide per la chiusura del procedimento
(e contestualmente adotta decisione di rigetto della denuncia di
Virgin Atlantic)
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Procedura applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE
CASI
Case Cartel 38281 - Raw Tobacco I
Tra il 1995 e il 2002 alcune tra le principali aziende italiane di trasformazione di
tabacco greggio hanno concluso accordi e/o pratiche concordate volte a fissare le
condizioni per l’acquisto del tabacco greggio in Italia comprendenti
fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato, scambio di informazioni per
coordinare il comportamento anti-concorrenziale in materia di acquisti.
Tra il 1999 e il 2001, inoltre, vi erano state delle intese (decisioni di associazioni di
imprese) tra l’associazione professionale dei trasformatori di tabacco italiani
(APTI) e l’associazione professionale dei produttori (“Unione Italiana Tabacco” –
UNITAB) con oggetto la fissazione dei prezzi in vista della stipula di accordi
interprofessionali.
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Procedura applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE
CASI
Case Cartel 38281 - Raw Tobacco I
In base alle indagini svolte, secondo la Commissione ….
“Gli accordi e/o pratiche concordate che direttamente o indirettamente f
issano i prezzi di acquisto o di vendita e ripartiscono la produzione sono, per
loro natura, restrittivi della concorrenza.
Più specificamente il coordinamento da parte dei trasformatori del loro
comportamento in materia di acquisti nel caso specifico ha inciso sugli aspetti fondamentali del loro comportamento concorrenziale …
Siffatti comportamenti possono, almeno potenzialmente, incidere sugli scambi di tabacco greggio tra l’Italia ed altri Stati membri, in quanto
concernono una parte significativa degli acquisti di tabacco greggio italiano
…”
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Procedura applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE
CASI
Case Cartel 38281 - Raw Tobacco I
nel 2002 la Commissione ha iniziato una serie di indagini (richieste
informazioni alle imprese coinvolte, alle autorità nazionali italiane,
accertamenti ….)
Feb. 2004 la Commissione ha avviato la fase formale della procedura e
adottato una “comunicazione degli addebiti”
…. accesso al fascicolo da parte delle imprese, audizioni, osservazioni
delle stesse imprese
Ott. 2005 decisione di CONSTATAZIONE ed ELIMINAZIONE DELLE INFRAZIONI
+
irrogazione di ammende (termine 3 mesi per il versamento
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Procedura applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE
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Case Antitrust 37990 – Intel Corporation
La Intel, è una delle due società (l’altra è l’AMD) che produce sul mercato
mondiale una particolare tipologia di processori per computer (c.d architettura
x86)
Dal 1997 al 2007 (periodo considerato) Intel ha detenuto una quota del mercato
rilevante (dal punto di vista geografico, individuato a livello mondiale) molto
elevata, = o > al 70 %
Si tratta di un mercato con rilevanti “ostacoli all’accesso” (investimenti non
recuperabili in ricerca e sviluppo, nella proprietà intellettuale e negli impianti di
produzione). Una siffatta struttura del mercato aveva portato tutti i concorrenti di
Intel, eccetto AMD, ad uscire dal mercato o ad essere relegati a detenere una
quota insignificante dello stesso.
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Procedura applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE
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Case Cartel 38281 - Raw Tobacco I
… la Commissione ha escluso l’applicabilità delle specifiche norme in materia di
produzione e commercio di prodotti agricoli (tabacco: prodotto agricolo, incluso
nell’allegato I al Trattato)
n.b. eccezionalità del settore agricolo rispetto all’applicazione delle regole
sulla concorrenza (art. 42 TFUE)
in particolare: non applicabilità divieto art. 101, par. 1, TFUE alle intese che
siano necessari al perseguimento degli obiettivi della PAC (art. 39 TFUE)
secondo la Commissione, nel caso di specie ….
le pratiche restrittive non erano necessarie al raggiungimento degli obiettivi
della PAC quindi
� applicazione divieto art. 81, par. 1 TCE (art. 101, par. 1, TFUE)
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Procedura applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE
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Case Antitrust 37990 – Intel Corporation
Ottobre 2000: La AMD presenta un esposto-denuncia alla Commissione
nel 2003 ulteriore integrazione con nuovi fatti, documenti, informazioni
Maggio 2004: apertura procedimento indagine per presunto abuso di posizione
dominante ex art. 102 TFUE
Luglio 2007: COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI relativa al comportamento di
Intel nei confronti di 5 principali produttori di apparecchiature
originali
Gennaio 2008: Intel presenta delle osservazioni
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Case Antitrust 37990 – Intel Corporation
nel 2006 : la AMD aveva anche presentato una denuncia all’autorità tedesca
garante della concorrenza sostenendo che Intel aveva partecipato
ad accordi commerciali e pratiche concordate (di esclusione) con
la società tedesca MSH, rivenditore europeo di dispositivi
elettronici
� l’Autorità tedesca per la concorrenza scambia informazioni con
la Commissione (coordinamento)
Luglio 2008: la Commissione emette una ulteriore comunicazione degli
addebiti relativa al comportamento di Intel nei confronti di MSH
Maggio 2009: DECISIONE DI CONSTATAZIONE ed ELIMINAZIONE INFRAZIONE +
irrogazione ammenda.
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Procedura applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE
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La Commissione richiama la costante giurisprudenza della Corte …
“per un’impresa che si trova in posizione dominante sul mercato, il fatto di
vincolare (…) gli acquirenti con l’obbligo o la promessa di rifornirsi per tutto o
gran parte del loro fabbisogno esclusivamente presso l’impresa in questione, costituisce sfruttamento abusivo di posizione dominante …”
“Lo stesso dicasi se detta impresa, senza vincolare gli acquirenti con un obbligo
formale, applica, o in forza di accordi o unilateralmente, un sistema di sconti di fedeltà, cioè riduzioni subordinate alla condizione che il cliente si rifornisca
esclusivamente per la totalità o per una parte considerevole del suo fabbisogno
presso l’impresa in posizione dominante”
sent. Hoffmann-La Roche & Co., causa 85/76
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Procedura applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE
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Case Antitrust 37990 – Intel Corporation
La Commissione ha accertato che Intel detiene una posizione dominante sul
mercato relativamente ai processori per computer
2 tipi di comportamento attuati da Intel:
- sconti condizionati ai produttori di computer: subordinati alla condizioni
che tali imprese produttrici acquistassero processori esclusivamente o quasi
da Intel (c.d. sconti fedeltà)
- pagamenti a MHS (maggior rivenditore europeo di computer)
a condizione che esso vendesse esclusivamente computer con tecnologia
Intel (c.d. tying - bundling agreements)
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Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Procedura applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE
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Nel caso di specie, dunque, ricorreva in particolare una pratica abusiva relativa ai
prezzi consistente nell’applicazione di c.d. sconti di fedeltà
Secondo la Commissione ….
gli sconti condizionati applicati da Intel erano in grado di precludere il mercato
ad un concorrente altrettanto efficiente di Intel, sebbene non in posizione
dominante (ossia AMD)
� PREGIUDIZIO per i concorrenti
� PREGIUDIZIO per i consumatori (il comportamento anticoncorrenziale di
Intel ha determinato una scelta più limitata per i consumatori e minori
incentivi all’innovazione) -->
Disciplina concorrenza imprese (antitrust)
Procedura applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE
CASI
Case Antitrust 37990 – Intel Corporation
-->
Pratiche di SFRUTTAMENTO ABUSIVO di posizione dominante …pratiche
escludenti che .. “… precludevano l’accesso dei concorrenti al mercato limitando
pertanto significativamente la loro capacità di competere … di conseguenza ai
consumatori finali era artificialmente impedito di scegliere un computer con
tecnologia diversa da quella Intel in base al merito (prezzo e qualità dei
processori)”
�Decisione di CONSTATAZIONE e ELIMINAZIONE dell’INFRAZIONE
- accertamento violazione art. 102 TFUE (allora art. 82 TCE), ordinando a Intel di
porre immediatamente fine all’infrazione, se in corso, e di astenersi da qualsiasi
atto o comportamento che abbia oggetto o effetti analoghi”
- irrogazione di un ammenda di 1.060.000.000 per l’infrazione
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