introduzione al diritto dellinformazione la libertà di espressione e i suoi limiti lezione n. 1
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Introduzione al diritto dell’informazione
La libertà di espressione e i suoi limiti
lezione n. 1
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 10 dicembre 1948
• Articolo 19Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere
• Articolo 12Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, nè a lesioni del suo onore e della sua reputazioneOgni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, 3 settembre 1953
• Articolo 10Libertà di espressioneOgni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza riguardo alla nazionalità. Il presente articolo non impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radio-diffusione, di cinema o di televisione.L’esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere subordinato a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l’integrità territoriale o l’ordine pubblico, la prevenzione dei disordini e dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario.
• Articolo 8Diritto al rispetto della vita privata e familiareOgni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.
... nella Costituzione Italiana
articolo 2... sono riconosciuti i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle
formazioni sociali dove si svolge la sua personalità
art. 3... rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno svilupppo della persona umana
art. 41... l’iniziativa economicanon può svolgersi in contrastoin modo da recar danno allasicurezza, alla libertà e alladignità umana
art. 21Libertà di opinione
art. 15Libertà della corrispondenza
art. 17Libertà di riunione
Costituzione Italiana
• Articolo 21
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni e censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’Autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.
(...)
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Costituzione Italiana
• Articolo 15
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
Costituzione italiana
• Articolo 17
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
Corte Costituzionale 24 marzo 1993
“La costituzione all’articolo 21 riconosce e garantisce a tutti la libertà di manifestare il proprio pensiero con qualsiasi mezzo di diffusione e tale libertà ricomprende tanto il diritto di informare quanto il diritto di essere informati.”
il diritto di informare
il diritto di informarsi
il diritto di essere informati
dall
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uzio
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eriv
a
diritto all’informazione
pluralismo delle fonti
completezza e continuitàdell’informazione
imparzialità dei dati
Possibili collisioni tra la libertà di manifestazione del pensiero e altri interessi tutelati dalla Costituzione o dalle leggi
diritto di manifestazione del pensiero pari dignità sociale
diritto di cronaca diritto alla riservatezza e all’onorabilità
diritto di informarsi diritto d’autore
diritto di cronaca sicurezza dello Stato
diritto di cronaca segreti (pubblici e privati)
Dichiarazione ONU
Convenzione europea
Costituzioneitaliana
Solo la legge puòstabilire
dei limiti alla libertà
di espressione
I limiti alla libertà di espressione a tutela della privacy decr. leg. 196/03
a tutela dell’onore e della reputazione art. 595 c.p.
a tutela del diritto d’autore legge 633/41
a tutela dei segni distintivi e dei principi di concorrenza legge sui marchi, art. 2598 c.c.
contro l’istigazione a disobbedire alle leggi art. 415 c.p., art. 266 c.p.
a tutela dei minori art. 114 c.p.p comma 6 art. 600 ter c.p.
contro la diffusione di idee di discriminazione razziale ed etnica
leggi 654/75, 205/93
contro la pubblicazione di spettacoli osceni artt. 528, 529, 725 c.p.
in campagna elettorale per la comunicazione politica legge 28/00
a tutela del segreto di stato legge 801/77
a tutela del segreto professionale art. 622 c.p.
mezzo di diffusione forma espressiva(la parola, lo scritto, la composizione musicale, la fotografia, il
disegno etc.)
mezzo di diffusione strumento di (quindi anche internet) divulgazione
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• art. 21– web
– forum
– mailing list aperte
– blog
• art. 15– e.mail
– mailing list chiuse
sta venendo meno la linea di confine certa tra corrispondenza intersoggettiva e attività
comunicative di tipo diffusivo
opportunità di una lettura combinata delle due disposizioni, integrata in certi casi anche dalla lettura dell’articolo 17 Cost.
art. 616 cppPer corrispondenza si intende anche quella informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza
La disciplina degli strumenti di comunicazione
stampa leggi
48/47, 249/97, 62/01
radio televisione legge 112/04 assetto del sistema radiotelevisivo
comunicazioni elettroniche decr. leg. 259/03
codice delle comunicazioni elettroniche
Fonti del diritto italiano e comunitario
Diritto italiano:
- Leggi
Leggi
Decreti legislativi
Decreti legge
- Regolamenti
DPR
- Usi
- Leggi regionali
Diritto comunitario:
- Regolamenti
- Direttive
- Decisioni
- Raccomandazioni
Leggi
• Costituzione
Articolo 70
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere
Articolo 73
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione.
Se le camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nei termini da esse stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
Materiale normativo di fonte italiana
su internet(accesso gratuito)
Parlamento Gazzetta Ufficiale
Decreti legislativi
• Costituzione
Articolo 76
L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Decreti legge
• CostituzioneArticolo 77
Il governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia fin dall’inizio se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
RegolamentiLegge 400/88Articolo 17 comma 1
Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) L’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;b) L’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi
recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) Le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) L’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; (…)
Regolamenti comunitari• Trattato CE
Articolo 189
Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno stato membro
Materiale normativo di fonte europeasu internet
(accesso gratuito)
Direttive comunitarie
• Trattato CE
Articolo 189
La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali alla forma e ai mezzi.
Le decisioni
• Trattato CE
Articolo 189
La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati
Raccomandazioni e pareri
Trattato CE
Articolo 189
Raccomandazioni e pareri non sono vincolanti
La legge comunitaria
La legge comunitaria è una legge del Parlamento italiano che delega il governo ad emanare uno o più decreti legislativi in attuazione di direttive comunitarie.
E’ lo strumento con cui il nostro Stato attua le direttive comunitarie !
Bibliografia
Ruben Ruzzante
“Manuale di diritto dell’informazione e della comunicazione”
Cedam 2003
pagg. 32-64
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