il nuovo volto dei bilanci - aib.bs.it · disciplina della contabilizzazione per gli strumenti...
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Brescia - Associazione Industriale Bresciana
18 maggio 2016
Il nuovo volto dei Bilanci Recepimento della Direttiva Accounting e Principi
Contabili Nazionali
Agenda ed obiettivi dell’incontro
Apertura lavori
Page 3
Agenda
14.30-14.40 Apertura lavori Associazione Industriale Bresciana
14.40-15.15 Overview delle novità introdotte dal D. Lgs. 139/2015 nei bilanci separati
e consolidati e delle attività in corso per l'aggiornamento dei principi
contabili da parte dell'OIC Massimo Meloni, Partner Reconta Ernst & Young
15.15-17.15 Approfondimenti su alcune delle principali novità introdotte dal D. Lgs.
139/2015 Rilevanza, sostanza
Rilevazione dei crediti e debiti al costo ammortizzato
Immobilizzazioni immateriali
Cambiamento di principi contabili, correzione di errori
Andrea Villani, Senior Manager Reconta Ernst & Young
Strumenti finanziari derivati
Valerio Marenda, Senior Manager Reconta Ernst & Young
Aspetti fiscali
Alexia Pinter, Partner Studio Legale Tributario EY
17.15-17.30 Q&A e chiusura lavori
Page 4
Obiettivi dell’incontro
Negli ultimi anni stiamo assistendo in Italia ad un rinnovamento delle regole contabili sulla
base delle disposizioni dell’Unione Europea, che indirizzano i bilanci delle aziende a convergere
verso gli standard internazionali ed ad una informativa sempre più trasparente e
comparabile fra gli stati membri.
Le recenti novità introdotte dal Legislatore nel 2015, impongono una riflessione su quale sarà
il nuovo volto dei bilanci redatti secondo i Principi Contabili Nazionali.
L’incontro di oggi si pone pertanto i seguenti obiettivi:
Illustrare le principali novità introdotte dalla nuova normativa in tema di bilanci secondo i
Principi Contabili Nazionali
Fornire una panoramica dei possibili impatti sui bilanci e le ricadute operative, indicando un
possibile approccio per affrontare il cambiamento
Discutere le principali problematiche che sono sul tavolo degli addetti ai lavori per il
recepimento della normativa negli standard nazionali e nei documenti interpretativi
Ripercorrere l’esperienza dell’introduzione di importanti novità nei Principi Contabili Nazionali
nel 2014, considerando le principali criticità riscontrate
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L'esperienza del primo anno di applicazione dei nuovi OIC Considerazioni Generali
► Partecipazioni immobilizzate: perdite durevoli di valore
► Disciplina della contabilizzazione per gli strumenti finanziari derivati e
partecipativi ed operazioni sui cambi
► Immobilizzazioni materiali
► scorporo terreni-fabbricati
► classificazione dei cespiti destinati alla vendita
► interruzione dell’ammortamento
► Impairment in base ai disposti del documento OIC 9
► relazione tra test di impairment svolto a livello di gruppo e test svolto sulle
singole entità legali
► valutazione della recuperabilità delle immobilizzazioni con il metodo
semplificato
► Regole di prima applicazione dei nuovi principi
Fattispecie introdotte nei Principi Contabili Nazionali nel 2014 dall’Organismo Italiano di
Contabilità che hanno comportato maggiori impatti applicativi per gli operatori:
Riferimenti normativi ed attività in corso per
l'aggiornamento dei Principi Contabili
Le novità introdotte dal D. Lgs. 139/2015 ed i
principi contabili da parte dell'OIC
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Riferimenti normativi Il percorso normativo verso i nuovi bilanci
Nuovi Bilanci
2015 2014 2013 2016 e ss
Nuovi OIC Direttiva Europea
2013/34
D.Lgs 136/2015
L’OIC avvia parallelamente un
percorso di rinnovamento dei
Principi Contabili Nazionali
Il Governo emana due decreti distinti
per recepire la normativa Europea
Si avvia il percorso di
perfezionamento dei PCN ed
allineamento alle nuove
disposizioni di legge
Le nuove disposizioni di legge si
applicheranno a partire
dall’1/1/2016
La direttiva 2013/34/UE
diventa legge in Italia e si
avvia l’attività di consultazione
Si avviano le attività di adeguamento
dei PCN e le consultazioni
Lavoro consultazioni
Aggiornamento OIC D.Lgs 139/2015
Il Governo ha tempo 2 anni per il
recepimento
I due separati decreti fanno riferimento alle società di capitali e di persone (139/15) ed alle banche e gli istituti di credito
(136/15). Cambiano molti dei riferimenti esistenti in tema di bilancio di esercizio e consolidato.
L’intervento dell’OIC si è reso necessario per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali, a seguito del
mutamento dello scenario di riferimento in cui erano stati generati i principi vigenti prima del 2005
Tutte le società che adottano i Principi Contabili Italiani, saranno tenute ad adeguare la propria contabilità ed i propri
bilanci in ragione delle nuove disposizioni di legge ed in base agli aggiornamenti dell’OIC.
La direttiva è stata emanata nella prospettiva di semplificare la disciplina ivi contenuta, soprattutto a livello di informativa
per le piccole e medie imprese e ridurne così gli oneri amministrativi (c.d. costi di conformità). 2013
2014
2015
2016
La Direttiva 34/2013/UE sostituisce
le direttive IV e VII in materia di
bilanci di esercizi e consolidati
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Decreto Legislativo n.136 del 18 agosto 2015
Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci
d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni delle
banche e degli altri istituti finanziari,
Riferimenti normativi La direttiva europea ed il recepimento in Italia
► Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’UE n. 182/19 del 29 giugno 2013
► Abrogazione delle precedenti Direttive in materia contabile 78/660/CEE (IV Direttiva – Bilancio d’esercizio) e 83/349/CEE
(VII Direttiva – Bilancio Consolidato)
► Principali obiettivi perseguiti:
• semplificazione (e correlata riduzione degli oneri amministrativi) dei processi amministrativo contabili direttamente
proporzionale alle dimensioni, alla complessità organizzativa e alla struttura proprietaria delle imprese (Think small first);
• armonizzazione contabile a livello europeo e convergenza con i principi contabili internazionali IAS/IFRS, mirando a
maggiore chiarezza e comparabilità;
• tutela delle esigenze degli utilizzatori, con l’intento di conservare le informazioni a loro indispensabili (introduzione
nell’ordinamento nazionale del principio di rilevanza
Decreto Legislativo n.139 del 18 agosto 2015
Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci
d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni
delle società di capitali
Direttiva UE 2013/34
Nuove disposizioni normative in tema di Bilanci
d’esercizio e consolidati
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Riferimenti normativi La struttura del Decreto Legislativo 139/2015
CAPO I
DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI
TRASPARENZA DEI
PAGAMENTI
CAPO II
DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI BILANCIO
DI ESERCIZIO E
CONSOLIDATO
CAPO III
DISPOSIZIONI DI
COORDINAMENTO PER
ALTRI PROVVEDIMENTI
LEGISLATIVI
Art. 1 – Definizioni
Art. 2 – Ambito di applicazione
Art. 3 – Contenuto Relazione
Art. 4 – Esenzioni e Regime di
equivalenza
Art. 5 – Pubblicità e sanzioni
Art. 6 – Modifiche al Codice Civile
Art. 7 – Modifiche al D. Lgs. n. 127/1991
Art. 8 – Modifiche al D. Lgs. n. 173/1997
Art. 9 – Modifiche al D. Lgs. n. 38/2005
Art. 10 – Modifiche al D. Lgs. n. 39/2010
Art. 11 – Clausola di invarianza finanziaria
Art. 12 – Disposizioni finali e transitorie
Disposizioni per allineamento della normativa nazionale in materia di
Bilancio a quella contenuta nella Direttiva
I principali cambiamenti saranno illustrati nelle slide successive
Applicabilità alle imprese dei settori estrattivi e delle aree forestali
Previsione di obblighi di trasparenza per i pagamenti effettuati vs Governi
ed enti pubblici/privati a fronte di concessioni/licenze
Obbligo di deposito presso il registro delle imprese delle relazioni
individuali/consolidate sui pagamenti
Adeguamento della disciplina di settore delle imprese assicurative
(eliminazione conti d’ordine; modifiche ai criteri di valutazione)
Inclusione di ulteriori soggetti sotto l’obbligo di redazione del bilancio
secondo IAS/IFRS
Ampliamento della nozione e del contenuto del giudizio di coerenza del
soggetto incaricato alla revisione legale dei conti
Esonero delle finanze pubbliche per gli oneri derivanti dall’attuazione del
decreto
Entrata in vigore delle disposizioni a partire dagli esercizi con inizio 1°
gennaio 2016
Il decreto entra in vigore il 19 settembre 2015 e si applica a partire dall’esercizio sociale 2016.
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Riferimenti normativi Imprese rientranti nel perimetro della riforma
Società di capitali (S.p.A., S.a.p.a., S.r.l)
Società di persone, società in nome collettivo e società in accomandita semplice, se i
soci, diretti o indiretti, sono rappresentati da società di capitali
Nuovi criteri di classificazione sulla
base di soglie quantitative* Microimprese Piccole Imprese
Medie/ Grandi
Imprese
Totale Stato Patrimoniale fino a 175.000 € fino a 4.400.000 € oltre 4.400.000 €
Ricavi netti da vendite/prestazioni fino 350.000 € fino a 8.800.000 € oltre 8.800.000 €
Numero medio dipendenti fino a 10 unità fino a 50 unità oltre 50
* Rientrano in ognuna delle categorie di cui sopra le società che alla data di chiusura dell’esercizio soddisfano almeno due dei tre criteri stabiliti
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Sintesi dei principali cambiamenti Un quadro sinottico delle novità introdotte
Introduzione principio della rilevanza, sancito dall’art. 2423.
Revisione principio di prevalenza della sostanza sulla
forma: si elimina il concetto di «funzione economica»,
troppo soggettivo, per lasciare spazio al concetto di
«sostanza dell’operazione o del contratto».
Eliminazione dallo SP delle voci di
costi di pubblicità e costi di ricerca.
Modifica principio ammortamento
dell’Avviamento
Modifiche al trattamento delle Azioni
Proprie e delle Partecipazioni ad
Equity
Modifica della rilevazione in contabilità,
introduzione dell’hedge accounting e della
misurazione al Fair Value e del Costo
Ammortizzato.
Ampliamento dell’informativa in tema di strumenti
finanziari derivati
Sebbene il decreto non contenga
alcuna disposizione fiscale, si dovrà
tenere presente degli effetti delle
modifiche sia ai fini IRES che IRAP
Alcune modifiche alle voci e criteri
di valutazione semplificati.
Introduzione di semplificazioni per le
Micro-Imprese
Incremento delle soglie quantitative al di
sotto delle quali non è obbligatorio redigere il
bilancio consolidato, con obbligo esteso a
tutti gli enti di interesse pubblico.
Modifiche ad alcuni criteri di
contabilizzazione e rappresentazione
Introduzione del Rendiconto
finanziario tra i documenti
obbligatori di Bilancio (modificato art.
2423 e introdotto nuovo art. 2425-ter –
Rendiconto finanziario).
1. Postulati di
bilancio 2. Strumenti
Finanziari
3. Imm.ni
Immateriali e
finanziarie
4. Informativa
di Bilancio e
Schemi
5. Rendiconto
Finanziario
6. Bilancio
Consolidato
8. Aspetti
Fiscali
7. Bilancio in
forma
abbreviata
D. Lgs. 139/2015
«Novità Bilanci»
Aggiornamento degli schemi di Stato
Patrimoniale e Conto Economico.
Eliminati conti d’ordine in calce allo Stato
Patrimoniale, pur mantenendo la
disclosure in Nota Integrativa, arricchita
nei contenuti e rinnovata nella struttura.
Eliminate le voci destinate alle partite
straordinarie nel conto economico
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Sintesi dei principali cambiamenti
Precedente impostazione Nuova impostazione Tema
Postulati di Bilancio 1.
La disciplina del codice civile non
menziona espressamente un principio
generale di rilevanza, declinandolo
però in termini applicativi per alcune
fattispecie
Non occorre rispettare gli obblighi in
tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la
loro osservanza abbia effetti
irrilevanti
La valutazione delle voci deve essere
fatta tenendo conto della funzione
economica dell’elemento dell’attivo o
del passivo considerato
La rilevazione e la presentazione
delle voci è effettuata tenendo conto
della sostanza dell’operazione o del
contratto
Principio
della sostanza
(sulla forma)
Principio
della rilevanza
Nel criterio di valutazione delle poste in
valuta non vi era una distinzione tra
attività e passività monetarie e non, che,
ad eccezione delle immobilizzazioni,
venivano iscritte al tasso di cambio a
pronti alla data di chiusura dell’esercizio
Nuovo criterio di valutazione delle
poste in valuta, introducendo la
distinzione delle attività e passività in
valuta tra elementi monetari (valutati al
cambio a pronti alla data di chiusura) e
non monetari (al cambio vigente al
momento dell’acquisto)
Valutazioni
poste
in valuta
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Sintesi dei principali cambiamenti
Precedente impostazione
Disciplina contenuta nell’OIC 3 Espresso richiamo ai principi contabili
internazionali (IAS 39)
Nuova impostazione
Assenza di riferimenti Espresso richiamo ai principi contabili
internazionali (IAS 39)
Strumenti finanziari: definizioni 2.A
Costo
ammortizzato
Derivati
Tema
L’OIC 3 contiene le linee guida per la
determinazione del fair value, che in
parte richiama i principi contabili
internazionali
Rimanda espressamente ai principi
contabili internazionali (in particolare il
par 9 dell’IFRS 13 definisce il fair value) Fair value
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Sintesi dei principali cambiamenti
Precedente impostazione Nuova impostazione
Strumenti finanziari: criteri di valutazione 2.B
Tema
Concetto limitato agli aspetti di
informativa (vedi OIC 3) in tema di
strumenti finanziari e di rilevazione
limitatamente all’accantonamento a
fondo rischi (OIC 31)
Criterio al quale vanno valutati tutti gli
strumenti finanziari derivati che
sono rilevati in apposite voci di
Stato Patrimoniale
Valutazione delle poste di bilancio di
riferimento (crediti, debiti e titoli) che non
prevede il criterio del costo
ammortizzato
Introduzione del metodo del costo
ammortizzato per la valutazione dei
crediti, dei debiti e dei titoli, ed
esonero per le piccole società che
potranno iscrivere i titoli al costo di
acquisto, i crediti al valore di presumibile
realizzo e i debiti al valore nominale
Valutazione al
Fair Value
Valutazione al
Costo
Ammortizzato
Assenza di riferimenti
Gli strumenti finanziari derivati,
anche se incorporati in altri
strumenti finanziari, sono iscritti al
fair value
Derivati impliciti
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Sintesi dei principali cambiamenti
Precedente impostazione
I derivati di copertura non sono iscritti
in Bilancio
Iscrizione al fair value dei derivati di
copertura in Stato Patrimoniale con
contropartita a Conto Economico e/o
«Riserva per operazioni di copertura
dei flussi finanziari attesi»
Nuova impostazione
Assenza dell’obbligo di
documentazione della correlazione tra
elemento coperto e strumento di
copertura
Introduzione dell’obbligo di
documentazione della correlazione
esistente tra elemento coperto e
strumento di copertura
Strumenti finanziari: hedge accounting 2.C
Obbligo di
documentazione
Accounting
derivati di
copertura
Tema
OIC 3, oltre a richiamare l’art. 2427-bis
del codice civile fornisce le linee guida
sulle caratteristiche che le merci
devono avere affinché siano
negoziate a termine
Sono considerati derivati anche quelli collegati a merci salvo presentino le seguenti caratteristiche: a) Conclusi e mantenuti per soddisfare
esigenze di vendita/acquisto merci b) Destinati a tale scopo dalla stipula c) Eseguiti mediante consegna della merce
Derivati su merci
(commodity)
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Sintesi dei principali cambiamenti
Precedente impostazione
Iscritte nell’attivo con contestuale
iscrizione di una riserva vincolata nel
patrimonio netto
Portate a diretta riduzione del
patrimonio netto
Nuova impostazione
Iscrivibili nell’attivo (assieme ai costi di
sviluppo) al sussistere di determinati
requisiti
Eliminati dallo schema di bilancio,
occorre di norma «spesarli»
nell’esercizio. In specifiche circostanze
possono essere capitalizzati tra i costi
impianto, ampliamento e sviluppo.
Se iscritti nell’attivo sono ammortizzati
entro un periodo non superiore a 5 anni
Sono ammortizzati lungo la loro vita
utile; se non stimabile, entro comunque 5
anni
Immobilizzazioni immateriali e finanziarie 3.
Costi di
Ricerca e
Pubblicità
Azioni Proprie
Ammortamento
costi
sviluppo
Tema
Page 17
Sintesi dei principali cambiamenti
Precedente impostazione
Sistematicamente entro un periodo di
cinque anni ma è consentito anche un
periodo superiore (ed in ogni caso entro
20 anni)
Ammortizzato secondo la sua vita
utile; se la stima della vita utile non è
possibile, è ammortizzato entro un
periodo non superiore a 10 anni
Nuova impostazione
Il Codice civile fa riferimento solo
all’ultimo bilancio per la determinazione
della frazione di Patrimonio Netto nel
calcolo della differenza iniziale tra costo
di acquisto della partecipazione e frazione
Patrimonio Netto
Il Codice civile introduce (come prima
soluzione) la data di acquisizione
della partecipazione
Immobilizzazioni immateriali e finanziarie 3.
Tema
Partecipazioni
equity method
Ammortamento
Avviamento
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Sintesi dei principali cambiamenti
Precedente impostazione Nuova impostazione
Informativa e Schemi di Bilancio 4.
Tema
Conti
d’ordine
Componenti
straordinarie
Tali componenti venivano incluse nella
sezione E (voci E21/E22) del Conto
Economico sulla base di quanto anche
previsto dal principio OIC 12
Eliminate voci E21/E22, ma prevista
informativa in nota integrativa
(indicazione dell’importo e della natura
dei singoli elementi di costo o di ricavo
di entità o incidenza eccezionali)
In calce allo Stato Patrimoniale sulla
base di quanto esplicitato nell’art.
2424, comma 3 del Codice Civile e nel
principio OIC 12
Eliminati dallo Stato Patrimoniale i
conti d’ordine. La relativa informativa
è fornita nella nota integrativa
Page 19
Sintesi dei principali cambiamenti
Precedente impostazione
Non previste voci «ad hoc» nello
schema di bilancio
Introdotte voci dedicate di Stato
Patrimoniale e Conto Economico
Nuova impostazione
Duplicazione: in relazione sulla
gestione secondo codice civile (art.
2428 , comma 5) ed in nota integrativa
secondo quanto disposto dall’OIC 12
La natura e gli effetti dei fatti di rilievo
avvenuti dopo la chiusura
dell’esercizio devono essere inseriti
in nota integrativa così come la
proposta di destinazione degli utili (o di
copertura delle perdite)
Informativa e Schemi di Bilancio 4.
Tema
Eventi
successivi
Saldi verso
imprese cd.
«sorelle»
Struttura
Nota Integrativa
Non presente una regola prescrittiva
Le informazioni in nota integrativa
relative alle voci dello stato
patrimoniale e del conto economico
sono presentate secondo l’ordine in
cui le relative voci sono indicate nei
prospetti di bilancio
Page 20
Sintesi dei principali cambiamenti
Precedente impostazione
Raccomandato dai principi contabili,
non previsto dal Codice civile
Obbligatorio per legge; inserito fra gli
schemi obbligatori nell’art. 2423
comma 1
Nuova impostazione
Non disciplinati dal Codice civile Indicazione degli obiettivi del rendiconto
finanziario
Rendiconto Finanziario 5.
Tema
Predisposizione
Rendiconto
Finanziario
Contenuti
del Rendiconto
Finanziario
Page 21
Sintesi dei principali cambiamenti
Precedente impostazione
Obbligo di redazione del bilancio
consolidato sulla base di soglie
quantitative (e per tutti i casi in cui la
controllante o una delle controllate ha
emesso titoli quotati in Borsa)
Incremento delle soglie quantitative
ma obbligo esteso a tutti gli enti di
interesse pubblico (di cui all’art.16 del
D. Lgs. 39/2010)
Nuova impostazione
Possibilità di esclusione di imprese
controllate nei casi in cui non è
possibile ottenere tempestivamente, o
senza spese sproporzionate, le
necessarie informazioni
Maggiore rigidità nei casi di
esclusione (soli casi eccezionali)
Bilancio Consolidato 6.
Tema
Casi
di esclusione dal
consolidamento
Obblighi di
redazione
del bilancio
consolidato
Eliminazione della partecipazione in
sede di primo consolidamento senza
riferimento alla data di acquisizione
della stessa
Introduzione del richiamo alla data di
acquisizione della partecipazione ai
fini dell’eliminazione di quest’ultima
in sede di primo consolidamento
Consolidamento
delle
partecipazioni
Page 22
Sintesi dei principali cambiamenti
Precedente impostazione
La differenza residua dopo l’allocazione
sulle attività e passività è imputata, per la
parte non recuperabile, in detrazione
della riserva da consolidamento fino a
concorrenza della medesima
La differenza residua dopo l’allocazione sulle attività e passività è imputata, per la parte non recuperabile, tra i componenti negativi di reddito del conto economico consolidato
Nuova impostazione
Bilancio Consolidato 6.
Tema
Disavanzo
di consolidamento
Page 23
Precedente impostazione
Disciplina prevista dall’art. 2435-bis del
codice civile con previsione di alcune
semplificazioni rispetto al bilancio
ordinario
Esenzione dalla redazione del rendiconto finanziario. Alcune modifiche alle voci (per coerenza interna) e criteri di valutazione semplificati per alcune voci di bilancio (es.: no costo ammortizzato)
Nuova impostazione
Bilancio in forma abbreviata e Microimprese 7.
Tema
Bilancio
In forma
abbreviata
Sintesi dei principali cambiamenti
Categoria non prevista dalla
precedente normativa
Introduzione della nuova categoria di
micro-imprese. Possibilità di
esenzione dalla redazione di nota
integrativa e relazione sulla gestione
qualora alcune informazioni vengano
riportate in calce allo stato patrimoniale
Semplificazioni
per le
Microimprese
Page 24
Prima Applicazione delle nuove disposizioni Sintesi dei principali cambiamenti
Le disposizioni transitorie prevedono che:
Le nuove disposizioni si applicano ai bilanci relativi agli esercizi
finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016 Decorrenza
Costo
ammortizzato
Facoltà di non applicarlo alle componenti delle
voci riferite alle operazioni che non hanno
ancora esaurito i loro effetti in bilancio (crediti,
debiti e titoli immobilizzati)
Ammortamento
avviamento
Facoltà di non applicare le nuove regole alle
componenti delle voci che non hanno ancora
esaurito i loro effetti in bilancio
Resta quindi da definire come dovranno essere trattati tutti gli altri cambiamenti di
principio in considerazione delle novità introdotte dal D. Lgs. 139/15
Riformulazione dell’OIC 29 per la definizione del trattamento della prima
applicazione dei nuovi principi (ex lege ed ex nuovi OIC)
Page 25
Tempistiche di attuazione Roadmap per l’emanazione dei nuovi Principi Contabili Nazionali
Lug Giu Mag Apr Mar Feb Gen Dic Nov Ott Set Ago
2015 2016
► Attività da parte dell’OIC di modifica ai testi dei PCN ad oggi vigenti per recepire le nuove disposizioni, ma anche segnalazioni in conseguenza alla prima applicazione dei principi emessi nel 2014
► Le modifiche saranno sottoposte ad una Commissione dei Principi Contabili Nazionali, nonché alla Commissione Civilistica
► Approvazione Bozze da parte del CDG
► Consultazione
► Parere autorità competenti
► L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha avviato un piano di attività che prevede la manutenzione e revisione dei Principi Contabili Nazionali (PCN)
► Pubblicazione dei Nuovi PCN prevista entro la fine di luglio 2016
Primo set documentale per gestire le tematiche maggiormente impattate dalla Direttiva
I testi finalizzati saranno messi a
disposizione per le consultazioni
Aggiornamento degli altri documenti OIC per le fattispecie restanti
Page 26
Aggiornamento principi contabili nazionali Status progetto
Principio Contabile Tematica Status
OIC 15 Crediti Bozza in
consultazione
OIC 19 Debiti Bozza in
consultazione
OIC 16 Immobilizzazioni materiali Bozza in
consultazione
OIC 24 Immobilizzazioni immateriali Bozza in
consultazione
OIC 29 Cambiamento principi contabili, correzione errori, eventi
successivi
Bozza in
consultazione
OIC 31 Fondi rischi ed oneri, trattamento di fine rapporto Bozza in
consultazione
OIC TBD Strumenti finanziari derivati Bozza in
consultazione
OIC 12,14,20,21,28 Schemi di bilancio, Disponibilità liquide, Titoli, Partecipazioni,
Patrimonio netto
In preparazione
OIC 10,11,13,17,18,23,25,26 Rendiconto Fin., Framework, Rimanenze, Consolidato e PN, Ratei e
risconti, Lavori in Corso, Imposte sul reddito, Operaz. in valuta
Da aggiornare
Postulati di bilancio: rilevanza e sostanza
Approfondimenti su alcune delle principali
novità introdotte dal D. Lgs. 139/2015
Page 28
Postulati di bilancio Le novità introdotte
Principio di rilevanza
Sono previste comunque cautele alla applicazione estensiva:
► fermi gli obblighi di regolare tenuta delle contabilità;
► informativa in nota integrativa sui criteri adottati per applicare il
postulato.
L’introduzione del principio generale della rilevanza ha comportato
l’eliminazione, in quanto ridondanti, dei riferimenti a tale principio
contenuti in specifiche regole di informativa del codice.
La norma prevede che «non occorre rispettare gli obblighi in tema di
rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro
osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta».
Page 29
Postulati di bilancio Le novità introdotte
► Un’informazione è rilevante se è in grado di influire sul processo decisionale
degli utilizzatori di bilancio.
► La (ir) rilevanza è un concetto relativo, non è possibile pertanto individuare
regola (es. valore-soglia) applicabile in tutte le situazioni.
► Resta valida l’escludibilità dal consolidato delle imprese controllate «irrilevanti»
► Definizione Direttiva: è rilevante «lo stato dell'informazione quando la sua
omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le
decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa. La
rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe»
► La norma, introdotta nello spirito di semplificazione della Direttiva, si ritiene
possa, in linea generale:
► portare ad una maggiore significatività del bilancio,
► ridurre i rischi di contenzioso o contestazioni legati a poste poco rilevanti,
► rendere formale e legittima una prassi già in uso da molte aziende.
► Tale approccio risulta inoltre in linea con alcuni orientamenti giurisprudenziali
in tema di impugnazione del bilancio.
Page 30
Postulati di bilancio Le novità introdotte
Principio della sostanza (sulla forma)
► La norma prevede che la rilevazione e la presentazione delle
voci venga effettuata «tenendo conto della sostanza
dell’operazione o del contratto».
► Viene superata così la formulazione previgente che, legandosi
al concetto di «funzione economica dell’elemento dell’attivo o
del passivo», rendeva maggiormente difficile individuarne l’effettiva
portata applicativa.
► Effettuare una rilevazione contabile «tenendo conto della
sostanza dell’operazione o del contratto» significa presentare
l’informazione finanziaria dando rilievo alla sostanza ed alla
realtà economica del fatto o dell’operazione e non solo
all’aspetto formale.
Page 31
Postulati di bilancio Le novità introdotte
Principio della sostanza (sulla forma)
► L’analisi della sostanza di una operazione, fatto o contratto
aziendale non può prescindere da una attenta comprensione
del razionale degli stessi. Occorre inoltre identificare dei
parametri chiave in base ai quali effettuare tali analisi di sostanza
di un’operazione (es. trasferimento rischi e benefici).
► Se da una lato il nuovo principio sembra aprirsi verso una
applicazione più estesa del principio della prevalenza della
sostanza sulla forma, dall’altro una sua concreta declinazione
nella pratica non può prescindere da futuri provvedimenti e/o
interpretazioni da parte dello Organismo Italiano di Contabilità
o di legge.
Rilevazione crediti e debiti al costo ammortizzato
Approfondimenti su alcune delle principali
novità introdotte dal D. Lgs. 139/2015
Page 33
► Definizioni
COSTO AMMORTIZZATO
Il costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria è il valore a cui è stata misurata al
momento della rilevazione iniziale l’attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale,
aumentato o diminuito dall’ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell’interesse effettivo
su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione
(operata direttamente o attraverso l’uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore
o di irrecuperabilità. (IAS 39 par. 9)
CRITERIO TASSO INTERESSE EFFETTIVO “TIE”
E’ un metodo di calcolo del costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria (o gruppo di
attività o passività finanziarie) e di ripartizione degli interessi attivi o passivi lungo il relativo
periodo. Il TIE è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o incassi futuri stimati lungo la vita
attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve, al valore contabile netto
dell’attività o passività finanziaria. (IAS 39 par. 9)
VALORE PRESUMIBILE DI REALIZZO
Il valore di presumibile di realizzo rimane comunque per i crediti la soglia di riferimento
Rilevazione dei crediti e dei debiti
Page 34
► Applicazione
A quale tipologia di crediti? sia commerciali che finanziari, tuttavia gli impatti possono essere
differenti e non sempre significativi ai fini della determinazione del valore (presumibile di realizzo)
dei crediti
Esenzioni
Le piccole imprese (art. 2435-bis e -ter del c.c.) possono continuano a valutare crediti e debiti
rispettivamente al valore di presumibile realizzo e valore nominale senza applicare il costo ammortizzato
Rilevazione dei crediti e dei debiti
Page 35
► Rilevazione iniziale
VALORE DI ISCRIZIONE INIZIALE
Il valore di iscrizione iniziale dovrebbe essere rappresentato dal valore nominale del
credito o del debito (rettificato se necessario per tener conto del fattore temporale
attraverso il processo di attualizzazione) al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni e
tenendo conto (in diminuzione o aumento) degli eventuali costi direttamente attribuibili alla
transazione che ha generato il credito o il debito.
COSTI DI TRANSAZIONE
I costi di transazione, commissioni e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a
scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il metodo dell’interesse
effettivo, e ripartiti conseguentemente lungo la durata del credito. Il loro ammortamento integra o
rettifica gli interessi attivi calcolati al tasso nominale in modo costante lungo la durata del credito.
CALCOLO DEL TIE
Nel determinare i flussi finanziari da utilizzare per il calcolo del TIE si tengono in considerazione
tutti i termini contrattuali della transazione che ha originato il credito o il debito, incluse le
scadenze previste di incasso e pagamento (nonché la probabilità di anticipazioni se previste
contrattualmente) e la natura dei flussi finanziari (capitale o interessi). Di norma non sono
ricomprese nel calcolo di interesse effettivo le perdite su crediti futuri.
Rilevazione dei crediti e dei debiti
Page 36
► Rilevazione iniziale (continua)
ATTUALIZZAZIONE
In sede di rilevazione iniziale occorre tuttavia anche porre a confronto il TIE «interno» calcolato
con i tassi di interesse di mercato; se significativamente differenti, i tassi di interesse di
mercato devono essere utilizzati per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito o dal
debito al fine di determinare il valore iniziale di iscrizione di quest’ultimi.
Il tasso di interesse di mercato è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti
avessero negoziato un’operazione similare con termini e condizioni comparabili con quella
oggetto di esame che ha generato il credito o il debito.
Il costo ammortizzato e
l’attualizzazione possono non essere
applicati se gli effetti derivanti sono
irrilevanti
Rilevazione dei crediti e dei debiti
Page 37
► Valutazione successiva
Il procedimento per determinare, successivamente alla rilevazione iniziale, il valore dei
crediti o dei debiti valutati al costo ammortizzato da iscrivere in bilancio prevede:
Eventuali modifiche alla stima dei flussi attesi devono essere riflesse nel calcolo.
Il tasso di interesse effettivo determinato in sede di rilevazione iniziale non è successivamente
ricalcolato ed è applicato fino all’estinzione del credito (salvo il caso in cui il tasso nominale sia
variabile e parametrato al mercato).
1 partire dal valore iniziale del credito o del debito
2 aggiungere l’ammontare degli interessi determinati secondo il criterio del tasso di
interesse effettivo (che tengono conto della ripartizione sistematica della differenza tra
valore di rilevazione iniziale e valore a scadenza)
3 sottrarre gli incassi/pagamenti per interessi e capitale intervenuti nel periodo
4 (per i crediti) sottrarre le svalutazioni al valore di presumibile realizzo e le perdite su
crediti
Rilevazione dei crediti e dei debiti
Page 38
► Valutazione successiva (svalutazioni)
Il valore nominale dei crediti è rettificato tramite un fondo di svalutazione per tenere conto della
possibilità che il debitore non adempia integralmente ai propri impegni contrattuali. Nella
stima del fondo si comprendono le previsioni di perdita sia per situazioni di rischio di
inesigibilità già manifestatesi oppure non ancora manifestatesi ma ritenute probabili.
Le stime devono pertanto basarsi su presupposti ragionevoli, utilizzando tutte le
informazioni disponibili, al momento della valutazione, sulla situazione dei debitori
Tecnicamente, lo stanziamento al fondo svalutazione crediti può avvenire tramite: a) analisi dei
singoli crediti b) stima, in base all'esperienza e ad ogni altro elemento utile, delle ulteriori
perdite che si presume si dovranno subire sui crediti in essere alla data di bilancio c)
processo di valutazione forfettario qualora sia possibile raggruppare i crediti per classi
omogenee.
L’accantonamento al fondo svalutazione deve tener conto degli effetti relativi alla presenza
di garanzie o assicurazioni.
Crediti al costo ammortizzato: l’analisi implica la rivisitazione dei flussi di cassa stimati, da
attualizzare al tasso di interesse effettivo originario del credito; la svalutazione è la differenza
tra il valore contabile ed il valore dei flussi di cassa rideterminato in base alla inesigibilità o altri
indicatori di impairment (es. posticipo regolamento)
Rilevazione dei crediti e dei debiti
Page 39
Esemplificazioni
Page 40
Costo ammortizzato Esempio 1 finanziamento passivo (1)
DATI
C Importo
finanziamento 200.000
R Rata annuale
posticipata 56.402
n Numero rate 4
ia Tasso nominale
annuo*
5%
ct Up-front fee 10.000
ie Tasso interesse
effettivo 7,244%
*ipotesi: tassi sostanzialmente in linea con il mercato
Page 41
SVOLGIMENTO
Anno Valore
iniziale SP
Oneri
finanziari a
CE (ie)
Interessi
pagati con la
rata
Costo di
transazione
(ct) a CE
Quota
capitale
rimborsata
Valore finale
SP
a
b = a x ie
c d = b- c
e = R - c
f = a+ d - e
1 190.000* 13.763 10.000 3.763 46.402 147.361
2 147.361 10.675 7.680 2.995 48.722 101.633
3 101.633 7.362 5.244 2.118 51.159 52.593
4 52.593 3.810 2.686 1.124 53.717 0
tot. 10.000 200.000
* valore iniziale all’anno 1 è pari a: C – ct = 200.000 – 10.000
Costo ammortizzato Esempio 1 finanziamento passivo (1)
Page 42
Costo ammortizzato Esempio 1 finanziamento passivo (1)
PRECEDENTE IMPOSTAZIONE
ANNO N
NUOVA IMPOSTAZIONE
ANNO N
STATO
PATRIMONIALE
STATO
PATRIMONIALE
ATTIVO PASSIVO ATTIVO PASSIVO
Oneri
accessori 7.500 Debito 153.598
Oneri
accessori N/A Debito 147.361
Banca 133.598 Banca 133.598
Diff. 12.500 Diff. 13.763
CONTO ECONOMICO CONTO ECONOMICO
DARE AVERE DARE AVERE
Amm.
Oneri acc. 2.500
Amm.
Oneri acc. N/A
Int. Pass. 10.000 Int. pass. 13.763
Diff. 12.500 13.763
Page 43
Costo ammortizzato Esempio 1 finanziamento passivo (1)
PRECEDENTE IMPOSTAZIONE
ANNO N +1
NUOVA IMPOSTAZIONE
ANNO N +1
STATO
PATRIMONIALE
STATO
PATRIMONIALE
ATTIVO PASSIVO ATTIVO PASSIVO
Oneri
accessori 5.000 Debito 104.876
Oneri
accessori N/A Debito 101.633
Banca 77.196 Banca 77.196
Diff. 22.680* Diff. 24.438**
CONTO ECONOMICO CONTO ECONOMICO
DARE AVERE DARE AVERE
Amm.
Oneri acc. 2.500
Amm.
Oneri acc. N/A
Int. Pass. 7.680 Int. pass. 10.675
Diff. 10.180 10.675
*12.500 (n) + 10.180 (n+1) **13.763 (n) + 10.675 (n+1)
Page 44
Costo ammortizzato Esempio 1 finanziamento passivo (1)
PRECEDENTE IMPOSTAZIONE
ANNO N +2
NUOVA IMPOSTAZIONE
ANNO N +2
STATO
PATRIMONIALE
STATO
PATRIMONIALE
ATTIVO PASSIVO ATTIVO PASSIVO
Oneri
accessori 2.500 Debito 53.717
Oneri
accessori N/A Debito 52.593
Banca 20.793 Banca 20.793
Diff. 30.424* Diff. 31.800**
CONTO ECONOMICO CONTO ECONOMICO
DARE AVERE DARE AVERE
Amm.
Oneri acc. 2.500
Amm.
Oneri acc. N/A
Int. Pass. 5.244 Int. pass. 7.362
Diff. 7.744 7.362
*12.500 (n) + 10.180 (n+1) + 7.744 (n+2) **13.763 (n) + 10.675 (n+1) + 7.362 (n+2)
Page 45
Costo ammortizzato Esempio 1 finanziamento passivo (1)
PRECEDENTE IMPOSTAZIONE
ANNO N +3
NUOVA IMPOSTAZIONE
ANNO N +3
STATO
PATRIMONIALE
STATO
PATRIMONIALE
ATTIVO PASSIVO ATTIVO PASSIVO
Oneri
accessori 0 Debito 0
Oneri
accessori N/A Debito 0
Banca -35.610 Banca -35.610
Diff. 35.610 Diff. 35.610
CONTO ECONOMICO CONTO ECONOMICO
DARE AVERE DARE AVERE
Amm.
Oneri acc. 2.500
Amm.
Oneri acc. N/A
Int. Pass. 2.686 Int. pass. 3.810
Diff. 5.186 3.810
*12.500(n)+10.180(n+1)+7.744(n+2)+5.186(n+3) **13.763(n)+10.675(n+1)+7.362(n+2)+3.810(n+3)
Page 46
Costo ammortizzato e attualizzazione Esempio 2 finanziamento passivo (2)
DATI
C Importo
finanziamento 200.000
R Rata annuale
posticipata 56.402
n Numero rate 4
ia Tasso nominale
annuo*
5%
ct Up-front fee 10.000
ie Tasso interesse
effettivo 7,244%
im Tasso interesse
mercato 12%
*ipotesi: tassi sostanzialmente non in linea con il mercato
Page 47
Costo ammortizzato e attualizzazione Esempio 2 finanziamento passivo (2)
*valore iniziale all’anno 1 è pari a: Valore flussi futuri (c+e) attualizzati a im = 12%
•
SVOLGIMENTO (ie significativamente < im)
Anno Valore
iniziale SP
Oneri
finanziari a
CE (ie)
Interessi
pagati con la
rata
Componente
aggiuntiva a
CE
Quota
capitale
rimborsata
Valore finale
SP
a
b = a x
im(=12%)
c d = b- c
e = R - c
f = a+ b – (c+e)
1 171.314* 20.558 10.000 10.558 46.402 135.469
2 89.362 16.256 7.680 8.576 48.722 95.323
3 91.830 11.439 5.244 6.195 51.159 50.359
4 97.143 6.043 2.686 3.357 53.717 0
tot. 54.296 25.609 28.686 200.000
Page 48
Costo ammortizzato e attualizzazione Esempio 2 finanziamento passivo (2)
• La differenza tra (C - ct=) 190.000 ed il valore iniziale di 171.314, pari a 18.686,è imputata tra i proventi finanziari al momento della rilevazione iniziale
• E’ possibile dimostrare che:
[∑ interessi nominali] + [ct]
=
[∑ interessi tasso mercato] – [proventi finanziari attuariali al tasso mercato]
• Si noti inoltre che:
[componente aggiuntiva a CE] 28.686
-
[proventi finanziari attuariali al tasso mercato] 18.686
=
[Ct] 10.000
•
Page 49
DATI
C Importo credito 200.000
S Scadenza 36 mesi
n Numero rate 1
VP Valore attuale
credito
180.000
ia=ie Tasso interesse
nominale = effettivo 0%
im Tasso interesse
mercato 3,574%
Costo ammortizzato e attualizzazione Esempio 3 credito commerciale
Page 50
SVOLGIMENTO
Anno Valore
iniziale SP
Proventi
finanziari a
CE (im)
Interessi
attivi
(impliciti)
pagati
Costo di
transazione
(ct) a CE
Quota
capitale
rimborsata
Valore finale
SP
a
b = a x im
c d = b- c
e = R - c
f = a+ d - e
1 180.000* 6.434 0 N/A 0 186.434
2 186.434 6.664 0 N/A 0 193.098
3 193.098 6.902 20.000 N/A 180.000 0
Tot. 20.000
* valore iniziale all’anno 1 è pari a VP: 180.000; per lo stesso valore iscrivo anche il ricavo di vendita
Costo ammortizzato e attualizzazione Esempio 3 credito commerciale
Page 51
Costo ammortizzato e attualizzazione Esempio 4 svalutazione credito al costo amm.
DATI
C Importo credito 100.000
R Rata «bullet»
(rata capitale
unica dopo 5a)
100.000
ia Tasso nominale
annuo
2%
ct Costi di
transazione 0
ie Tasso interesse
effettivo 2%
im Tesso interesse
di mercato 5%
Page 52
Costo ammortizzato e attualizzazione Esempio 4 svalutazione credito al costo amm.
* pari al valore attuale dei flussi futuri attualizzati a Im
**al termine dell’anno 4 si stima che il debitore pagherà all’anno 5 solo 60.800 tra capitale ed interessi.
La svalutazione è pertanto determinata come differenza tra il valore contabile e il valore dei flussi finanziari futuri stimati, ridotti degli importi che si prevede di non incassare, attualizzato in questo caso al tasso di mercato (e non al tasso di interesse effettivo originario in quanto ie significativamente < im)
In formula: [a + b – (c+e)] – [60.800/(1+im)^1]
•
SVOLGIMENTO (ie significativamente < im)
Anno Valore
iniziale SP
Proventi
finanziari a
CE (ie)
Interessi
attivi pagati
con la rata
Quota
capitale
rimborsata
Svalutazione
Valore finale
SP
a
b = a x
im(=5%)
c e = R - c
f = a+ b – (c+e)
1 87.012* 4.351 2.000 0 89.362
2 89.362 4.468 2.000 0 91.830
3 91.830 4.592 2.000 0 94.422
4 94.422 4.721 2.000 0 (39.238)** 57.905
5 57.905 2.831 800 60.000 0
tot. 20.963 8.800 60.000
Page 53
► Regole di prima applicazione costo ammortizzato e attualizzazione
1. Applicazione retrospettica
Gli effetti derivanti dalla differenza tra il valore del credito iscritto nel bilancio dell’esercizio
precedente alla data del bilancio in cui si applica la nuova disciplina e il valore del credito
calcolato al costo ammortizzato (ed eventualmente attualizzato) all’inizio dell’esercizio di prima
applicazione di questa sono imputati agli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto (al
netto dell’effetto fiscale)
Rideterminazione del comparativo
2. Regime facoltativo di applicazione prospettica ex. art. 12 comma 2 del D. Lgs.
139/2015
Aspetti civilistici Rilevazione dei crediti e dei debiti
Immobilizzazioni immateriali
Approfondimenti su alcune delle principali
novità introdotte dal D. Lgs. 139/2015
Page 55
► Costi di ricerca
Nuova distinzione: costi di ricerca e costi di sviluppo
I costi di ricerca sono quelli sostenuti normalmente antecedentemente all’identificazione di uno
specifico prodotto o processo che si intende sviluppare, ed aventi utilità generica
Capitalizzabilità
Costi di ricerca
Costi di sviluppo
Requisiti
essere relativi ad un prodotto o processo chiaramente definito, nonché identificabili e
misurabili
essere riferiti ad un progetto realizzabile
essere recuperabili
Immobilizzazioni immateriali
Page 56
► Costi di pubblicità
In principio non sono capitalizzabili. Tuttavia alcuni costi sostenuti, a prescindere dalla loro
natura, potrebbero essere ricondotti tra i costi di impianto ed ampliamento al sussistere dei
relativi requisiti.
Requisiti per capitalizzare i costi di impianto ed ampliamento
Generali
dimostrabile l’utilità di tali costi
correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la società
essere recuperabili
Specifici
non ricorrenza (momenti specifici del ciclo dell’azienda, v. start–up)
esistenza rapporto causa-effetto tra i costi in questione ed il beneficio atteso
congruenza di tale rapporto
Immobilizzazioni immateriali
Page 57
► Regole di prima applicazione
Costi di ricerca e pubblicità
I costi di ricerca e pubblicità, che non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione, sono
eliminati dalla voce BI2 dell’attivo dello stato patrimoniale. Gli effetti sono rilevati in bilancio
retroattivamente secondo le regole generali previste per i cambiamenti di principio (cfr. OIC
29).
Ammortamento costi di sviluppo
Gli effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente secondo le regole generali previste per i
cambiamenti di principio (cfr. OIC 29).
Ammortamento avviamento
Le disposizioni relative all’ammortamento dell’avviamento si applicano retroattivamente come
previsto dall’OIC 29 a meno che non ci si avvalga della facoltà di applicazione prospettica ai
sensi dell’art. 12, comma 2, del D. Lgs. 139/2015.
Immobilizzazioni immateriali
Cambiamento di principi contabili, correzione di errori
Approfondimenti su alcune delle principali
novità introdotte dal D. Lgs. 139/2015
Page 59
► Cambiamenti di principi contabili
Un cambiamento di principio contabile è ammesso solo se:
è richiesto da nuove disposizioni legislative o da nuovi principi contabili (cambiamenti obbligatori di
principi contabili); o
è adottato per una migliore rappresentazione in bilancio dei fatti e delle operazioni della società
(cambiamenti volontari di principi contabili)
I cambiamenti obbligatori di principi contabili sono contabilizzati in base a quanto previsto dalle
specifiche disposizioni transitorie contenute nella legge o nei nuovi principi contabili. In assenza di
specifiche disposizioni transitorie, i cambiamenti obbligatori di principi contabili dovrebbero essere
contabilizzati come previsto per i cambiamenti volontari.
Gli effetti dei cambiamenti di principi contabili sono determinati retroattivamente sul saldo d’apertura del
patrimonio netto
ai soli fini comparativi: rideterminazione degli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio
comparativo come se da sempre fosse stato applicato il nuovo principio contabile.
Eccezioni all’applicazione retroattiva: non è fattibile determinare l’effetto pregresso (dell’esercizio precedente
o cumulativo) o è eccessivamente oneroso.
Aspetti civilistici Cambiamenti principi contabili, correzione di errori
Page 60
► Correzione di errori
Un errore è rilevante se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni
economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio. La rilevanza di un errore dipende dalla
dimensione e dalla natura dell’errore stesso ed è valutata a seconda delle circostanze.
Errori rilevanti
Gli effetti della correzione di errori rilevanti degli esercizi precedenti sono determinati retroattivamente sul
saldo d’apertura del patrimonio netto
ai soli fini comparativi: rideterminazione degli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio
comparativo come se l’errore fosse stato corretto nell’esercizio di commissione
Eccezioni all’applicazione retroattiva: non è fattibile determinare l’effetto pregresso (dell’esercizio precedente
o cumulativo) o è eccessivamente oneroso.
Errori non rilevanti
Gli effetti della correzione di errori non rilevanti degli esercizi precedenti è contabilizzata nel conto economico
dell’esercizio in cui si individua l’errore.
Aspetti civilistici Cambiamenti principi contabili, correzione di errori
Strumenti finanziari derivati
Approfondimenti su alcune delle principali
novità introdotte dal D. Lgs. 139/2015
Page 62
► Definizioni
Uno strumento finanziario, ossia qualsiasi contratto che dia origine ad un’attività finanziaria per
una società e ad una passività finanziaria o ad uno strumento di capitale per un’altra società, è
definito derivato quando possiede le seguenti tre caratteristiche:
a) il suo valore varia come conseguenza della variazione di un determinato tasso di interesse,
prezzo di strumenti finanziari o di merci, tasso di cambio, indice di prezzo o di tasso, rating di
credito o indice di credito o altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non
finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle controparti contrattuali;
b) non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia
minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta
simile a cambiamenti di fattori di mercato;
c) è regolato a data futura
Fair value
Strumenti finanziari derivati
IFRS 13 OIC
E’ il prezzo a cui si venderebbe un asset o che si
pagherebbe per una passività in una transazione
ordinaria ad un certo mercato principale ad una certa data
di valutazione (i.e. exit price)
E’ il prezzo che si percepirebbe per la vendita di
un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di
una passività in una regolare operazione tra operatori di
mercato alla data di valutazione
Page 63
► Rilevazione
Gli strumenti finanziari derivati sono rilevati nel sistema contabile quando la società alla
sottoscrizione del contratto diviene soggetta ai relativi diritti ed obblighi.
Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari derivati, sono
valutati al fair value sia alla data di rilevazione iniziale sia ad ogni data di chiusura del bilancio.
La variazione di fair value rispetto all’esercizio precedente è rilevata a conto economico salvo nei
casi in cui venga attivata una relazione di copertura; in questo caso seguono regole particolari.
Fair Value
In base all’art. 2426 del Codice Civile, il fair value è pari al:
1. valore di mercato
2. valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati,
3. prezzo di acquisto o al costo di produzione.
Per «modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati», l’art. 2426 rimanda ai Principi
Contabili Internazionali (nello specifico il Principio IFRS 13).
l Fair Value è una misura che deve essere basata il più possibile sull’utilizzo dati osservabili sul
mercato e nella sua determinazione deve essere considerato il rischio di non-performance /
inadempimento di entrambe le controparti.
Strumenti finanziari derivati
Page 64
► Rilevazione (continua)
Scorporo derivati
Un derivato incorporato deve essere separato dal contratto primario e contabilizzato come uno
strumento finanziario derivato, se, e soltanto se:
a) le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato non sono strettamente
correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi del contratto primario.
b) rispetta la definizione di strumento finanziario derivato
L’analisi è effettuata esclusivamente alla data di rilevazione iniziale dello strumento ibrido o alla data di
modifica delle clausole contrattuali.
Il derivato scorporato è valutato al fair value sia alla data di scorporo, ossia alla data di rilevazione
iniziale dello strumento ibrido, sia ad ogni data di chiusura di bilancio successiva. Alla data di scorporo
l’eventuale differenza tra il valore del contratto ibrido e il fair value del derivato incorporato è attribuito al
contratto primario. Il contratto primario è successivamente valutato secondo i criteri di valutazione del
principio contabile nazionale di riferimento per quella tipologia di contratto.
Se una società, alla data di scorporo o successivamente, non è in grado di determinare in modo
attendibile il fair value del derivato incorporato, lo determina in via residuale come differenza tra il fair
value dello strumento ibrido e il fair value del contratto primario.
Contratto ibrido quotato? Facoltà di non separazione.
Strumenti finanziari derivati
Page 65
► Rilevazione (continua)
Scorporo derivati (continua)
Esempi:
Call, put o opzione di “prepayment” incorporate in un titolo di debito ad un prezzo
approssimativamente diverso dal costo ammortizzato
Opzione o clausola automatica di estensione della scadenza di uno strumento di debito (alle
condizioni originarie)
Derivato in valuta implicito in uno strumento non finanziario quando la valuta non è:
• quella funzionale di uno dei contraente del contratto;
• quella in cui il prezzo del relativo bene o servizio acquistato o consegnato è normalmente
espresso in operazioni commerciali nel mondo o comunemente utilizzata in contratti per l’acquisto
o la vendita di elementi non finanziari nell’ambiente economico in cui avviene l’operazione
Strumenti finanziari derivati
Page 66
Strumenti finanziari derivati
Strumenti finanziari derivati attivi inclusi tra:
► B) III – Immobilizzazioni finanziarie al punto 4)
► C) III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni al punto 5)
Strumenti finanziari derivati passivi inclusi tra:
► B) Fondi per rischi ed oneri al punto 3)
Risultato dell’ attività di copertura di flussi finanziari:
► A) VII – Riserva da operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
Variazioni di valore degli strumenti finanziari derivati
► D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie – separatamente le rivalutazioni (Voce18 punto d)
e le svalutazioni (Voce 19 punto d)
Codice Civile – Art. 2424 – Stato Patrimoniale
Codice Civile – Art. 2425 – Conto Economico
Page 67
► Operazioni di copertura
Le relazioni di copertura previste sono di due tipologie:
copertura delle variazioni di fair value
copertura di flussi finanziari
► Strumenti di copertura ammissibili
strumento finanziario derivato
un’opzione acquistata
un’opzione venduta
In caso di copertura non è possibile suddividere in parti lo strumento e frazionare la relazione di
copertura, fatte salve le seguenti eccezioni:
• elemento spot dei forward,
• valore intrinseco delle opzioni,
• una quota dell’intero strumento di copertura (quale ad esempio il 50% del sottostante).
Strumenti finanziari derivati
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► Operazioni di copertura (continua)
► Elementi coperti ammissibili
attività e passività iscritte in bilancio
impegni irrevocabili
operazioni programmate altamente probabili
elemento di patrimonio netto
► Criteri di ammissibilità per operazioni di copertura
riguarda strumenti ed elementi di copertura ammissibili
obbligo di documentazione della correlazione esistente tra elemento coperto e strumento di
copertura
efficacia della copertura
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► Operazioni di copertura (continua)
► Efficacia della copertura
vi è un rapporto economico tra l’elemento coperto e lo strumento di copertura. La verifica va fatta in
termini quantitativi e qualitativi obbligo di documentazione della correlazione esistente tra elemento
coperto e strumento di copertura
l’effetto del rischio di credito della controparte dello strumento finanziario derivato e dell’elemento
coperto, qualora il rischio di credito non sia il rischio oggetto di copertura, non prevale sulle variazioni
di valore risultanti dal rapporto economico
viene determinato il rapporto di copertura pari al rapporto tra le quantità di strumenti finanziari
derivati utilizzati e le quantità di elementi coperti
La verifica della sussistenza dei criteri di ammissibilità deve essere fatta in via continuativa.
Strumenti finanziari derivati
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Fonte: OIC
Strumenti finanziari derivati
► Operazioni di copertura (continua)
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► Operazioni di copertura (continua)
► Coperture di fair value: contabilizzazione
strumento di copertura al fair value tra le attività o passività
elemento coperto (attività o passività) valore contabile adeguato per tener conto della valutazione
al fair value della componente di rischio oggetto di copertura
elemento coperto (impegno irrevocabile) iscrizione del fair value della componente di rischio
oggetto di copertura tra le attività o passività
variazioni di fair value dello strumento e dell’elemento coperto rilevate entrambe a conto
economico:
nella voce D) se la variazione elemento coperto è ≤ variazione strumento
nella voce dell’elemento coperto se la variazione elemento coperto è > variazione strumento
► Coperture di flussi finanziari: contabilizzazione
strumento di copertura al fair value nello stato patrimoniale in contropartita
«riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi» per la componente efficace ;
conto economico per l’eventuale componente inefficace.
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► Operazioni di copertura (continua)
Riserva di cash flow hedge
deve essere imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell’operazione oggetto di copertura.
Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata:
• non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447
• inoltre se positive non inoltre sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.
Strumenti finanziari derivati
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► Operazioni di copertura (continua)
► Relazioni di copertura semplici
Designazione di copertura
La relazione di copertura si considera efficace semplicemente verificando che gli elementi portanti (quali
importo nominale, scadenza e sottostante) dello strumento di copertura e dell’elemento coperto
corrispondano o siano strettamente allineati e il rischio di credito della controparte non sia tale da
incidere significativamente sul fair value sia dello strumento di copertura sia dello strumento coperto.
A seguito della designazione
Nel caso di copertura di flussi finanziari lo strumento finanziario derivato è valutato al fair value ad ogni
data di chiusura di bilancio e la variazione è imputata alla «riserva per operazioni di copertura dei flussi
finanziari attesi»; nel caso di copertura di fair value l’elemento coperto è rivalutato per un ammontare
pari e di segno opposto al fair value dello strumento finanziario derivato ed entrambe le variazioni sono
imputate nella sezione D) del conto economico.
Se al momento della rilevazione iniziale il fair value dello strumento finanziario derivato approssima lo
zero non è richiesto determinare la componente di inefficacia.
Strumenti finanziari derivati
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► Regole di prima applicazione
1. Applicazione retrospettica secondo le regole generali previste per i cambiamenti
di principio (cfr. OIC 29)
2. Designazione della copertura alla data di prima applicazione
copertura fair value: valutazione al fair value dello strumento e dell’elemento coperto alla data di
inizio dell’esercizio di prima applicazione è imputata agli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio
netto
copertura flussi finanziari: la componente efficace è imputata alla riserva per operazioni di
copertura dei flussi finanziari attesi mentre la componente inefficace agli utili (perdite) portati a
nuovo del patrimonio netto
Presunzione di piena efficacia della copertura se verificati i requisiti per la verifica in termini qualitativi del
rapporto economico tra strumento ed elemento coperto.
Derivati incorporati: per quelli preesistenti facoltà di far coincidere la data di scorporo con la data di prima
applicazione.
Strumenti finanziari derivati
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Esemplificazioni
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Strumenti finanziari derivati Esempio contabilizzazione copertura tasso di interesse 1/2
La contabilizzazione di un derivato in regime di hedge accounting, consente una coerente rilevazione dei
valori economici (e patrimoniali) di esposizioni sottostanti e operazioni di copertura. Si evidenzia di seguito
un esempio numerico relativo ad una copertura di flussi di interessi passivi futuri a fronte di un finanziamento a
tasso variabile (Mutuo)
Hedging Instrument (Interest Rate Swap)
Nozionale 10.000.000 (Bullet)
Pay Leg 1,1%
Receive Leg Euribor 6m
Periodicità scambio flussi Semestrale, a partire dal 30/06/2015
Data stipula 31/12/2014
Data scadenza 31/12/2018
Fixing tasso Receive Leg Primo giorno di ogni semestre
Controparte Banca Y
Heded Item (Interessi passivi variabili su Mutuo)
Nozionale 10.000.000 (Bullet)
Tasso interesse Passivo Euribor 6m + Spread
Spread 1,5%
Periodicità interessi Semestrale, a partire dal 30/06/2015
Data stipula 31/12/2014
Data scadenza 31/12/2018
Fixing tasso variabile Primo giorno di ogni semestre
Controparte Banca Y
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Strumenti finanziari derivati Esempio contabilizzazione copertura tasso di interesse 2/2
30-giu-15
Stato Patrimoniale EUR
Attività finanziarie (derivato) 0
Fondi per rischi ed oneri (derivato) -153.766
Ratei/Risconti Passivi (Mutuo) 0
Riserva operazioni
copertura flussi
finanziari
153.766
Cassa/banca (Mutuo) -91.455
Cassa/banca (derivato) -39.267
Totale -130.722
Conto economico EUR
Oneri finanziari (IRS) -39.267
Oneri finanziari (Mutuo) -91.455
Totale margine finanziario -130.722 Impatto complessivo CE pari a interesse fisso 2,6% (Fixed Leg IRS +
Spread Mutuo)
Value Date: 31/12/2014 (inception)
Hedging Instrument (IRS) e Hedged Item (IRS-HD) presentano un fair value pari a zero. Per tale motivo non
emerge la necessità di effettuare alcuna registrazione contabile
Value Date: 30/06/2015
► Mark to Market IRS negativo pari a Euro -153.767
► Rateo di interessi maturati pari a zero
► Mark to Market IRS-HD uguale ma di segno opposto
all'IRS, Euro 153.767
► Interessi pagati su Mutuo pari Euro 91.455
Euribor 6m ->0,319% + Spread 1,5%
► Flusso netto pagati su IRS Euro -39.267
Receive Euribor 6m ->0,319% vs Pay 1,1%
Pari al Mark to Market (clean) del derivato, ovvero valore attuale dei
differenziali futuri da pagare/incassare sull'IRS
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