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Il nuovo diritto societario
IL PROCESSO SOCIETARIO
D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5
Correzioni CdM del 27.11.2003 e CdM del 29.01.04
I PRINCIPI ISPIRATORI
Linee della riformaArt.12 L. 3.10.01 n.366
Giudizio sommario Facoltatività del giudizio Semplificazione procedimento Procedimenti camerali
SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO
Concentrazione dei termini del procedimento
Riduzione dei termini medesimi
FACOLTATIVITA’ DEL GIUDIZIO
In relazione ai procedimenti cautelari, viene introdotta la facoltatitività dell’instaurazione del giudizio di merito
Se non viene instaurato il giudizio di merito il provvedimento cautelare non perde efficacia
Se il giudizio di merito si estingue, parimenti, il provvedimento cautelare non perde efficacia
Il Giudice pronuncia SEMPRE sulle spese
GIUDIZIO SOMMARIO
Viene introdotto un giudizio sommario del tutto nuovo
Non ha naturale cautelareE’ improntato a particolare celeritàE’ reso nel pieno rispetto del
contraddittorioPuò dare luogo ad una successiva
fase a cognizione piena
PROCEDIMENTI CAMERALI
Vi è una sostanziale modifica di tutta la disciplina dei procedimenti camerali
Viene introdotta una prima differenziazione tra procedimenti contenziosi e non contenziosi
Una seconda differenza tra procedimenti unilaterali e plurilaterali
Tribunale in composizione Tribunale in composizione collegialecollegiale::Tribunale in composizione Tribunale in composizione collegialecollegiale::
Rapporti societari (anche società di fatto) Accertamento, costituzione, modificazione
o estinzione di un rapporto societarioAzioni di responsabilità contro organi
amministrativi e di controllo, liquidatori e direttori generali delle società, delle mutue assicuratrici, delle società cooperative e del soggetto incaricato della revisione contabile da chiunque promosse
Tribunale in composizione Tribunale in composizione collegialecollegiale::Tribunale in composizione Tribunale in composizione collegialecollegiale::
Trasferimento delle partecipazioni sociali, nonché ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti
Patti parasociali e accordi di collaborazione di cui all’art.2341 - bis, ultimo comma c.c.
Tribunale in composizione Tribunale in composizione collegialecollegiale::Tribunale in composizione Tribunale in composizione collegialecollegiale::
Rapporti in materia di intermediazione mobiliare da chiunque gestita, fondi investimento, gestione collettiva del risparmio, prodotti finanziari e cartolarizzazione dei crediti
Materie di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385, (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)
quando la controversia è promossa banca contro banca ovvero da o contro associazioni rappresentative di consumatori o camere di commercio
Credito per le opere pubbliche
Tribunale in composizione Tribunale in composizione monocraticamonocratica::Tribunale in composizione Tribunale in composizione monocraticamonocratica::
Materie di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385, quando la relativa controversia è promossa da una banca nei confronti di altra banca ovvero da o contro associazioni rappresentative di consumatori o camere di commercio
LE ECCEZIONI
Rimangono di competenza della Corte di Appello:
Rapporti e vicende di cui all’art. 145 del D.Lgs. N. 385/93 (procedura sanzionatoria ad istanza della Banca di Italia resa con decreto dal Ministero del Tesoro contro persone – banche o società)
Rapporti e vicende di cui all’art. 195 del D.Lgs. N. 58/98 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 – procedura sanzionatoria: B.I. o Consob)
Attore:
Atto di citazione
Memoria di replica
Ulteriori repliche
Gli atti di cui dispone
Convenuto:
- Comparsa di risposta
- Eventuale seconda memoria
Gli atti di cui dispone
- Eventuali
memorie di controreplica
contenuto atto di citazionecontenuto atto di citazione
elementi di cui all’art. 163, nn.1-6, c.p.c.
indicazione indirizzo e-mail e numero di fax
termine al convenuto per notificare la propria comparsa non inferiore a 60 giorni
tutti i termini possono essere ridotti alla metà con provvedimento ex art. 163 bis comma 2 c.p.c.
Riduzione dei termini
I termini sono ridotti alla metà nel caso di opposizione a norma dell’art. 645 c.p.c.
Ciascuna delle parti, al momento della costituzione (o anche successivamente) può chiedere con ricorso che sia designato il magistrato per l’adozione – previa convocazione delle parti – dei provvedimenti di cui agli artt. 648 e 649 c.p.c.
contenuto comparsa di rispostacontenuto comparsa di risposta
il convenuto deve
proporre tutte le sue difese prendere posizione sui fatti posti a fondamento
della domanda indicare i mezzi di prova ed i documenti prodotti se lo ritiene, proporre domande riconvenzionali dichiarare di volere chiamare in causa i terzi indicare n° di fax ed indirizzo e-mail formulare le conclusioni fissare all’attore un termine non inferiore a 30
giorni per la eventuale replica. in assenza di termine il termine è 30 giorni.
Contenuto memorie di replica dell’attore: Può precisare le domande e le conclusioni già
proposte A PENA DI DECADENZA può proporre nuove
domande od eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle difese altrui
A PENA DI DECADENZA può dichiarare che intende chiamare un terzo ai sensi dell’art. 106 c.p.c.
Può depositare nuovi documenti in cancelleria o formulare nuove richieste istruttorie
Deve assegnare termine al convenuto per notificare la propria comparsa non inferiore a 20 giorni o, in caso di riconvenzionale, 30 giorni.
CHIAMATA DI TERZO
L’ATTORE NOTIFICA AL TERZO L’ATTO DI CITAZIONE AI SENSI DELL’ART. 2
IL CONVENUTO, SE DICHIARA DI VOLERE CHIAMARE IN CAUSA IL TERZO, GLI DEVE NOTIFICARE L’ATTO DI CITAZIONE SEMPRE A NORMA DELL’ART. 2
Contenuto seconda memoria del convenuto:
- Eventuale indicazione di nuovi documenti
- Eventuali nuove richieste istruttorie
- A pena di decadenza le eccezioni non rilevabili d’ufficio che siano conseguenza delle nuove domande o eccezioni proposte dall’attore
ULTERIORI REPLICHE 1
Il convenuto: o notifica istanza di fissazione
dell’udienza; o notifica, e poi deposita in Cancelleria,
una 2° memoria difensiva con l’indicazione di nuovi documenti o richieste istruttorie ed assegna un altro termine non inferiore a 20 (16) giorni all’attore per una sua controreplica.
ULTERIORI REPLICHE 2
L’attore: o notifica istanza di fissazione
dell’udienza; o notifica, e poi deposita in Cancelleria
una ulteriore memoria difensiva con l’indicazione di nuovi documenti o richieste istruttorie ed assegna un altro termine non inferiore a 20 (16) giorni al convenuto per una sua ulteriore replica.
ULTERIORI REPLICHE 3
Sia l’attore che il convenuto:possono notificare istanza di
fissazione dell’udienza possono notificare ulteriore memoria
assegnando un altro termine non inferiore a 20 (8) giorni.
Attore e Convenuto:
comunque entro 80 giorni dalla notifica della prima memoria di controreplica del convenuto, è consentito lo scambio di ulteriori memorie tra le parti
IN QUESTE ULTERIORI MEMORIE
Le parti possono proporre e svolgere tutte le attività ancora loro consentite secondo il regime delle preclusioni processuali.
FINALMENTELA FASE DELL’ISTRUTTORIA PRE-DIBATTIMENTALE
E’ FINITAAA!
L’INCROCIO DEI DOCUMENTI
ATTORE CONVENUTO
COMPARSA DI RISPOSTAReplica e assegna termine non inf. a30 gg.
ATTO DI CITAZIONENotifica ed assegna termine non inferiore a 60 gg.
Può replicare nel termine assegnato e assegnare termine non inf. a 20 ggPuò replicare ed assegnare termine non inferiore a 20 gg.
Può replicare ed assegnare termine non inf. a 20 gg. Può replicare entro il termine assegnatogli
Entro 80 gg. dalla notifica della 1° memoria di controreplica del
convenuto possono avvenire ulteriori scambi di memorie
LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO
COME E QUANDO AVVIENE?
Entrambe le parti si devonocostituire in cancelleria entro
10 gg. successivi allanotifica dell’atto di citazione o della comparsa di risposta
Se l’attore non si costituisce,il convenuto può costituirsiin cancelleria e chiedere la
fissazione dell’udienza collegiale
Se il convenuto non ha documenti da depositareo chiamate di terzo, può costituirsi entro 10 gg.
dalla notifica dell’istanza di fissazione dell’udienza di trattazione
Come si effettuano le notificazioni ? (art.17 D. Lgs.)
Ai sensi dell’art. 136 c.p.c. e segg.ti
Cioè.. innanzituttoad opera delCANCELLIERE
…. e, comunque,
tramiteUfficiale Giudiziariooppure…..
con trasmissione dell’atto a mezzo fax
L. 07/06/93 n.183
Art. 1.1. La copia fotoriprodotta di un atto del processo redatto e sottoscritto da un avvocato o da un procuratore e trasmesso a distanza attraverso i mezzi di telecomunicazione ad altro avvocato [o procuratore], si considera conforme all'atto trasmesso se ricorrono i seguenti requisiti:a) all'avvocato [o procuratore] che trasmette l'atto e a quello che lo riceve sia stata conferita procura ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, che può risultare anche dall'atto trasmesso, se questo rientra tra quelli indicati nell'articolo 83, terzo comma, del codice di procedura civile;b) l'atto trasmesso porti l'indicazione e la sottoscrizione leggibile dell'avvocato [o procuratore] estensore e tali elementi risultino dalla copia fotoriprodotta dell'atto medesimo. Se l'atto trasmesso contiene, a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile, la procura, deve essere a questo apposta e deve risultare dalla copia fotoriprodotta la sottoscrizione leggibile della parte, di cui sia certificata l'autografia con la sottoscrizione leggibile dell'avvocato [o procuratore] che trasmette l'atto;c) la copia fotoriprodotta, il cui originale sia dichiarato conforme all'atto trasmesso da parte dell'avvocato [o procuratore] estensore e trasmittente, sia sottoscritta dall'avvocato [o procuratore] ricevente.2. La copia fotoriprodotta di un provvedimento del processo sottoscritta da un avvocato [o da un procuratore] e trasmessa a distanza attraverso i mezzi di telecomunicazione ad altro avvocato [o procuratore], si considera conforme all'atto trasmesso se ricorrono i requisiti di cui alla lettera c) del comma 1.3. La copia fotoriprodotta di un atto o di un provvedimento di altro processo sottoscritta da un avvocato [o da un procuratore] e trasmessa a distanza attraverso i mezzi di telecomunicazione ad altro avvocato [o procuratore], si considera conforme all'atto trasmesso se ricorrono i requisiti di cui alla lettera c) del comma 1.
con trasmissione dell’atto per posta elettronica
LA SVOLTA NORMATIVA
Legge 15.03.1997 n. 59 – art. 15 secondo comma Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai
privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonchè la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
D.p.R. 28.12.2000 n. 445 – art. 14 Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende
inviato e pervenuto al destinatario, se trasmesso all'indirizzo elettronico da questi dichiarato.2. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in conformità alle disposizioni del presente testo unico e alle regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e 9, comma 4, sono opponibili ai terzi.3. La trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.
L’ultima norma – il processo informatico
D.p.R. 13.02.2001 n. 123 art. 8 La comunicazione e la notificazione si ha per eseguita alla data
apposta dal notificatore alla ricevuta di consegna mediante la procedura di validazione temporale a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513. Per la comunicazione e la notificazione eseguite dalla cancelleria e dall'ufficiale giudiziario la data riportata nella ricevuta di consegna tiene luogo della suddetta procedura di validazione temporale.2. I dati relativi a quanto previsto dal comma 1, sono conservati dal notificatore per un periodo non inferiore a cinque anni secondo le modalità tecnico-operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3.
.. con scambio diretto tra difensori
assistito da sottoscrizione per ricevuta sull’originale
IL CANCELLIERE
Riceve la costituzione
dell’attore che deve contenere…..
Il fascicolo di parte
Con…….La nota di
iscrizione a ruoloL’originale o la
copia dell’atto di citazione notificato
La procura alle litiI documenti offerti
in comunicazione
IL CANCELLIERE
FORMA….
ILFASCICOLO DI UFFICIO
….sempre
IL CANCELLIERE INSERISCE NEL
FASCICOLO DI UFFICIO
TUTTI GLI ATTI ED I DOCUMENTI
CHE….
le parti costituite
vanno, via via, depositando
Istanza di fissazione dell’udienza:
conclusioni di rito e di meritodefinitiva formulazione
istanze istruttorie già proposte
esclusione di modificazione delle domande
richiesta fissazione udienza di discussione
eventuali condizioni di conciliazione
L’istanza di fissazione udienza deve essere depositata in cancelleria entro 10 giorni dall’ultima notificazione
Nei 10 giorni successivi al deposito dell’istanza
di fissazione dell’udienza le parti devono depositare in cancelleria
le proprie, rispettive, note di precisazione
Nei 10 giorni successivi al deposito dell’istanza
di fissazione dell’udienza le parti devono depositare in cancelleria
le proprie, rispettive, note di precisazione
Nota di precisazione
Conclusioni di rito e di merito
Non può contenere modificazioni delle istanze e conclusioni
Definitiva formulazione delle istanza istruttorie già proposte
(Eventualmente) indicazione delle condizioni alle quali la parte sarebbe disposta a conciliare la lite
Decreto di fissazione dell’udienza
Contenuto
Ammissionemezzi istruttori
o di prova
Questioni di merito o di ritorilevabili d'ufficio
Invito per laConciliazione
Termine permemorie
conclusionali
Deferimentogiuramento suppletorio
Ammissione mezzi istruttori disponibili d’ufficio o deimezzi di prova richiesti dalle parti, ed
esposizione delle ragioni di inammissibilità o irrilevanza delle istanze istruttorie
Ammissione mezzi istruttori disponibili d’ufficio o deimezzi di prova richiesti dalle parti, ed
esposizione delle ragioni di inammissibilità o irrilevanza delle istanze istruttorie
Contenuto del decreto - 1Mezzi istruttori o di provaContenuto del decreto - 1Mezzi istruttori o di prova
Contenuto del decreto - 2la Conciliazione
Invito alle parti a comparire dipersona per il tentativo diconciliazione ed invito a
prendere posizione sulle condizioni indicate
dalle altre parti ed alle qualiqueste sarebbero
disposte a conciliare
Invito alle parti a depositare almeno
5 gg. prima dell’udienzamemorie conclusionali,
indicando anche le questioni bisognose
di trattazione
Contenuto del decreto -3
LE MEMORIE CONCLUSIONALI
La fase davanti al giudice
Udienza di discussione
se nessuna delle parti costituite compare in udienza
la causa,viene
CANCELLATA
DAL RUOLO
Se tutte le parti (o anche una sola di esse) compaiono……
Il Giudice, se vi era stato l’invito a comparire di persona,
le interroga liberamente e…
e, se la lite lo consente, esperisce
il tentativo di conciliazione.
in caso di esito positivo del tentativo di conciliazione, il relativo verbale costituisce titolo esecutivo
…………… E SE
il tentativo di conciliazione non riesce
…………………?
HA LUOGO
il dibattimento
Durante il dibattimento,le parti illustrano, ognuna,
le proprie, rispettive, conclusioni.
Il Presidente,che dirige la discussione,può consentire brevi repliche.
Esaurita la discussione….
IL TRIBUNALEconferma, o revoca, in tutto od in parte, e
con ordinanza, il contenuto del decreto di fissazione dell’udienza
procede, eventualmente delegandola al relatore, all’assunzione dei mezzi di prova
fissa, in tale ultimo caso, una nuova udienza di discussione nei 30 giorni successivi
analogamente provvede se dispone CTU, ispezione o altri mezzi di prova disponibili di ufficio……
LA DECISIONE
altrimenti, in camera di consiglio
EMETTE
Il Giudice provvede, in udienza,Il Giudice provvede, in udienza,a leggere il dispositivo a leggere il dispositivo
esponendoesponendoin maniera concisain maniera concisa
le ragioni di fatto e di dirittole ragioni di fatto e di dirittodella propria decisionedella propria decisione
LA SENTENZA LA SENTENZA (art.16, comma 5).(art.16, comma 5).
Quando la questione è particolarmente complessa….
Il Tribunale dispone con ordinanza – letta in udienza – che la sentenza sia depositata nei 30 giorni successivi alla chiusura della discussione orale
Se il Giudice rileva che la causariguarda un rapporto diverso da quelli di cui all’art 1…..
Se competente dispone con ordinanza il cambiamento di rito, designa il G.I. e fissa l’udienza per la prosecuzione.
Se incompetente rimette la causa al giudice competente assegnando termine per la riassunzione
AppelloAppelloE’ proposto con atto di citazione:
Deve contenere specifiche Deve contenere specifiche censure nei confronti della censure nei confronti della sentenza impugnatasentenza impugnata
La mancata costituzione La mancata costituzione dell’appellante nei termini dell’appellante nei termini determina l’improcedibilità determina l’improcedibilità dell’appello ad istanza dell’appello ad istanza dell’appellato costituitosi dell’appellato costituitosi tempestivamentetempestivamente
Inammissibilità dell’appello
Quando le parti hanno convenuto con atto scritto la sola ricorribilità in
cassazione
La causa è cancellata dal ruolo La causa è cancellata dal ruolo quando nessuno compare in udienzaquando nessuno compare in udienza
Procedimento sommario di cognizione
Non si applica alle azioni di responsabilità da chiunque proposte
Non si applica alle azioni di responsabilità da chiunque proposte
Si applica alle controversie che abbiano ad oggetto
il pagamento di una sommadi denaro anche se non
è liquida
Si applica alle controversie che abbiano ad oggetto
il pagamento di una sommadi denaro anche se non
è liquida
Si applica anche alle controversie aventi ad oggetto la consegna
di una cosa mobiledeterminata
Si applica anche alle controversie aventi ad oggetto la consegna
di una cosa mobiledeterminata
Procedimento sommario di cognizione
Si propone con ricorso al Tribunale in composizione monocratica
Il Giudice, disposta la comparizione delle parti, assegna il termine per la costituzione del convenuto (che deve avvenire entro 10 gg. precedenti l’udienza).
Se ritiene sussistenti i fatti costitutivi della domanda e manifestamente infondata la difesa del convenuto pronuncia immediatamente ordinanza esecutiva di condanna e dispone sulle spese.
L’ordinanza costituisce titolo esecutivo per l’iscrizione ipotecaria.
Se, invece, ritiene che l’oggetto e le difese del convenuto richiedano un’istruzione non sommaria, assegna all’attore i termini di cui all’art. 6.
Contro l’ordinanza di condanna può essere proposta, esclusivamente, impugnazione avanti alla Corte di Appello nelle forme di cui all’art. 20.
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