copyleft e creative common licences
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Copyleft & Creative Commons Licences
Quest’opera è distribuita con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Unported
giorgio.pedrazzi@unibs.it v.0.1/34
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RIVOLUZIONE INFORMATICA E TELEMATICA
Avvento della comunicazione digitale determina profondi cambiamenti dei meccanismi di trasmissione e riproduzione delle informazioni
dematerializzazione dell’opera d’ingegno: l’opera risulta scorporata dal supporto materiale
mutamento degli equilibri tra i soggetti che operano nel mondo della creatività: si stima che il 40-60% delle persone che hanno accesso ad Internet producano attivamente contenuti creativi. Ciò altera il tradizionale rapporto tra autori e fruitori di un’opera
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PROBLEMA
Lo sviluppo TECNOLOGICO non è stato supportato da un’adeguata evoluzione a
livello GIURIDICO
CONSEGUENZA
Il trasferimento della conoscenza è ostacolato da barriere normative
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ERA DELLA DIGITALIZZAZIONE
Ha garantito la democratizzazione della cultura attraverso l’accesso universale al sapere
CONSEGUENZE• crisi del sistema di COPYRIGHT
• diffusione del sistema di COPYLEFT
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ORIGINI DEL COPYRIGHT
• nasce in Inghilterra nel XVI sec. per volere della Corona al fine di controllare il contenuto delle opere stampate e pubblicate
• nel 1556 viene creato l’ordine degli Stationers (editori, tipografi, librai) a cui la Corona concede in esclusiva il copyright (diritto di copia)
• Stationers diventano una vera e propria casta in una posizione di monopolio, sono loro infatti che decidono se rilasciare il visto a cui viene subordinata la possibilità di pubblicare un’opera
• nel 1710 entra in vigore lo Statute of Anne, primo testo normativo che riconosce agli autori un diritto esclusivo sulle loro opere
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CARATTERI DEL COPYRIGHT
modalità di regolamentazione dell’accesso alla conoscenza rigida: tutti i diritti vengono trasferiti in blocco all’autore dell’opera
sistema di tutela standardizzato: non prevede differenti forme di protezione a seconda della tipologia di opera in considerazione
determina l’acquisto automatico dei diritti in capo all’autore poiché non richiede alcuna formalità costitutiva (è sufficiente la creazione dell’opera)
la sua filosofia si riassume nel motto “all rights reserved”
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SISTEMA DI COPYLEFT
Modello alternativo di gestione del diritto d’autoreNato negli anni ’80 per volere di Richard Stallman
(free software movement)
offre una tutela flessibile e particolareggiata, evitando che tutte le opere d’ingegno vengano automaticamente protette
autore può decidere quali diritti conservare e di quali spogliarsi soddisfa sia l’esigenza dell’autore (tutelare i propri diritti impedendo
appropriazioni indebite), sia quella di carattere sociale (favorire la diffusione del sapere)
la sua filosofia si riassume nel motto “some rights reserved”
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COPYLEFT: UN PONTE TRA COPYRIGHT E
PUBLIC DOMAIN
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FONTI DIRITTO D’AUTORE IN ITALIA
Legge 22 aprile 1941 n. 633, "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" (l. d. a.), e relativo regolamento del 18 giugno 1942 n. 1369
Legge 18 agosto 2000 n. 248 "Nuove norme di tutela del diritto di autore " introduce modifiche alla l. d. a.
Legge 1 marzo 2002 n. 39 " Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ", in attuazione della direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione
Decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 68 in attuazione della direttiva 2001/29/CE
Codice civile: articoli 2575-2583
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TUTELA SOVRANAZIONALE DEL D.A.
Era della comunicazione digitale rende indispensabile una tutela sovranazionale
Gli avanzati sistemi di comunicazione che la connotano causano difficoltà nella
protezione delle opere creative
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FONTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE
• Convenzione di Berna (Unione per la protezione delle opere letterarie e artistiche), Berna - 1886
• Convenzione Universale del Diritto d'Autore, Ginevra -1952, in vigore dal 1955
• Convenzione per la protezione dei diritti degli esecutori, interpreti e produttori fonografici, Roma -1961
• Accordo TRIPS (Trade – Related Aspects of Intellectual Property
Rights), Maarakech - 1994.• WIPO (World Intellectual Property Organization) Copyright Treaty e
il WIPO Performances And Phonograms Treaty, Ginevra - 1996
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DIRITTO D’AUTORE IN ITALIAIn senso OGGETTIVO
branca dell'ordinamento italiano che riconosce a colui che abbia realizzato un'opera d'ingegno a carattere creativo un insieme di facoltà dirette a
riservare all'autore qualsiasi attività di diffusione e di utilizzazione economica dell'opera nonché il diritto ad essere indicato come tale anche
nell’ipotesi di cessione di tali facoltà
In senso SOGGETTIVOdiritto riconosciuto in capo all’autore a seguito della mera
creazione dell’opera. Esso consta di due elementi fondamentali
diritto morale: insieme di diritti (alla paternità dell'opera, all’integrità dell'opera, all'inedito, di pentimento) per loro natura imprescrittibili, irrinunciabili, inalienabili
diritto patrimoniale: insieme di diritti (diritto alla pubblicazione, all’utilizzazione economica, alla riproduzione, alla messa in commercio, ecc.. ) che appartiene originariamente all’autore ma che può essere ceduto a terzi dietro compenso. Tali diritti possono essere fatti valere anche dagli eredi fino ai 70 anni successivi alla morte dell'autore
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OPERE DI PUBBLICO DOMINIO
Categorie di opere alle quali non si applica la tutela accordata dalla l.d.a.
opere su cui è già trascorso il periodo di protezione legale (70 anni dalla morte dell’autore)
documenti di fonte pubblica opere prive di creatività
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S.I.A.E.
• Società Italiana degli Autori ed Editori, Milano 1882• scopo iniziale: associare uomini di cultura e giuristi impegnandoli in
attività di studio e propaganda per diffondere i principi giuridici e morali della protezione delle opere creative, sostenendo le ragioni degli autori in sede giudiziaria
• successivamente assume funzioni di intermediario per l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera
• art. 180 comma 1 della l.d.a: “l’attività di intermediario per l’esercizio dei diritti di rappresentazione, esecuzione, recitazione, radiodiffusione (ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite), e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione dei diritti, è riservata in via esclusiva alla Società Italiana autori ed editori”
• iscrizione non obbligatoria: autori che non si iscrivono gestiscono direttamente i diritti loro riconosciuti dalla l.d.a
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INTERMEDIAZIONE DELLA S.I.A.E.
Attività di intermediazione si esplica attraverso tre modalità di intervento:
1. la concessione per conto e nell’interesse degli aventi diritto dei permessi di utilizzazione
2. l’accertamento e la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni
3. la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.
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SISTEMA DI TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE
STATUNITENSE
• prima del 1976 le opere creative non sono protette da copyright, a meno che gli autori non ne facciano esplicita richiesta. Esse pertanto risultano di pubblico dominio
• tra il 1976 e il 1978, grazie ad alcune modifiche legislative, le opere creative divengono automaticamente tutelate dal copyright
• L'autore che non voglia esercitare le restrizioni consentite dalla legge deve comunicare la propria intenzione di rendere la sua opera di pubblico dominio
• conseguenza: tutela immediata e standardizzata di ogni opera sin dal momento della sua creazione
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CREATIVE COMMONS (CC)
• CC: organizzazione non-profit nata in California nel 2001 per diffondere un sistema di tutela del diritto d’autore alternativo al copyright
• fondatore: professore Lawrence Lessig, ordinario della facoltà di giurisprudenza di Stanford, esperto di diritto d’autore
• obiettivi: promuovere una tutela particolareggiata del diritto d’autore, favorendo la condivisione del sapere e la liberalizzazione della cultura
• 16/12/2002: CC pubblica un set di licenze, le Creative Commons Public Licenses (CCPL), strumenti con cui proteggere in modo flessibile un'opera
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iCommons• International Commons: progetto internazionale con lo
scopo di adattare le licenze CC alle legislazioni delle varie nazioni
• Creative Commons Italia: alla fine del 2003, il dipartimento di scienze giuridiche di Torino e l'Istituto di elettronica e di ingegneria dell'informazione del Cnr (Ieiit) hanno sottoscritto un'intesa con Creative Commons per tradurre ed adattare le licenze all'ordinamento giuridico italiano
• Responsabile coordinamento: professor Marco Ricolfi del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Torino
• Referente CC Italiana dal 2005: professor Juan Carlos De Martin del Dipartimento di Automatica e Informatica del Politecnicnico di Torino
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LICENZE CREATIVE COMMONS (CCPL)
• strumenti giuridici che disciplinano la distribuzione delle opere di ingegno consentendo all'autore di chiarire quali diritti intende riservarsi e quelli di cui vuole privarsi
• il loro uso permette all’autore (licenziante) di concedere alcuni diritti di cui è titolare al fruitore dell’opera (licenziatario)
• non costituiscono la fonte dei diritti in oggetto: è grazie alla l. d. a. che tali diritti sorgono
• sono liberamente e gratuitamente utilizzabili• risultano dalla combinazione di 4 condizioni
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4 CONDIZIONI BASE
Attribuzione: si può usare l’opera, copiarla e distribuirla ma è necessario dare credito all’autore citandolo
Non commerciale: è permesso copiare e distribuire l'opera ed i lavori derivanti da questa solo per scopi di natura non commerciale
No opere derivate: è permesso copiare e distribuire soltanto copie identiche dell'opera, non sono ammessi lavori che derivino dall'opera o basati su di essa che comportino un’alterazione o una trasformazione dell’opera al di là degli usi
Condividi allo stesso modo: è permesso distribuire lavori derivanti dall'opera solo se distribuiti con licenza identica a quella concessa con l'opera originale
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6 CCPL risultanti dalla combinazione delle 4 condizioni
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3 FORME DI OGNI LICENZA
• legal code (lawyer-readable): licenza vera e propria avente valore legale, comprensibile da chi ha una formazione di tipo giuridico
• common deed (human-readable): sintesi che riassume i concetti essenziali delle licenze ed è comprensibile da ogni utente, al di là di specifiche competenze giuridiche
• digital code (machine-readable): riferimento alla licenza espressa mediante metadati, ossia informazioni digitali che permettono ai motori di ricerca di individuare e riconoscere l’opera che li contiene agevolando in tal modo il suo trattamento digitale
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VANTAGGI DELLE CCPL
distacco dalle logiche commerciali: la produzione del sapere è culturalmente orientata poiché le licenze determinano un ripensamento del rapporto tra regole di commercio ed esigenze culturali
benefici commerciali: chiunque può rendere conoscibile il proprio lavoro supportando minimi costi di gestione. Licenza come trampolino di lancio di un’opera, no incompatibilità tra logica del profitto e licenze copyleft
democratizzazione della cultura: le opere dei dilettanti e dei giovani talenti trovano spazio nell’open access, improvement generale della cultura
diffusione veloce e capillare delle informazioni nascita di una comunità in cui viene meno la distinzione artificiale tra
produttore e consumatore creazione di una memoria storica: le licenze assicurano alle generazioni
future l’accesso alle opere del passato, senso di continuità intergenerazionale
contaminazione tra generi, favorita la sperimentazione
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VERSIONE 3.0 DELLE CCPL2007: disponibili le nuove licenze Creative Commons
versione 3.0
• CCPL nate negli Usa nel 2002• nel 2003 è iniziato il progetto di internazionalizzazione che ha
richiesto un lavoro di porting: procedimento di ricezione e di adattamento delle licenze nei singoli ordinamenti (più di 30 paesi)
• attraverso le licenze 3.0 si introduce una netta separazione tra le licenze generiche (unported) e il set di licenze disponibile appositamente per gli Stati Uniti (specifiche)
• cambiamento sostanziale: le nuove licenze non si basano più sul linguaggio della legge americana sul copyright, bensì sul linguaggio dei trattatati internazionali in materia di proprietà intellettuale
• dato confermato: anche le nuove licenze sono incompatibili con il Digital Rights Management (controllo rigido e assoluto delle informazioni)
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PRINCIPALI NOVITA’ DELLE LICENZE 3.0
• genericità reale: le licenze 3.0 sono veramente generiche (unported in quanto non ancora “localizzate” sulla base degli ordinamenti dei diversi paesi). Ne consegue una maggior facilità nel lavoro di adattamento
• armonizzazione delle questioni relative ai diritti morali e alle società di gestione collettiva: tentativo di garantire nei diversi ordinamenti un trattamento uniforme dei diritti morali e dei rapporti con le società di gestione collettiva (S.I.A.E per l’Italia)
• rapporto autore/utilizzatore dell’opera reso maggiormente chiaro poiché esplicitato nel legal code e nel commons deed, per garantire che l’utilizzo massiccio delle licenze non causino confusione tra i due soggetti
• riutilizzo e manipolazione dell’opera: le licenze CC Attribuzione-Condividi allo stesso modo 3.0 permettono di pubblicare opere derivate sotto una licenza compatibile con CCPL. Novità significativa perché sino ad oggi, in presenza di due opere pubblicate mediante differenti licenze copyleft, era impossibile un loro utilizzo combinato stante la diversità delle licenze. Il venire meno di questa barriera di carattere legale conferma lo spirito flessibile e democratico alla base di CC
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AMBITI APPLICATIVI DELLE CCPL
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CINEMA
• uso delle CCL soprattutto da parte di registi esordienti.
• es: Boy who never slept è un esempio di film opensource (www.solomonrotham.com/boywhoneverslept)
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WEB TV
• Arcoiris (www.arcoiris.tv) distribuisce buona parte del suo materiale video con CCPL
• Enea (ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente) pubblica materiale su webtv.sede.enea.it
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RADIO
• molte radio trasmettono musica via web utilizzando le licenze Creative Commons
• es: Florence web radio (www.florencewebradio.com)
• es: Radio Quintessenza Network (www.quintessenzanet.org/radio), radio indipendente che trasmette soprattutto musica di artisti emergenti
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MUSICA
• musiche di diversi generi liberamente condivisibile mediante CCPL
• es: Magnatune (www.magnatune.com) è un’etichetta discografica che rilascia i brani musicali realizzati dagli artisti che rappresenta attraverso CCPL
• es: Jamendo (www.jamendo.com) è un archivio di album musicabili sotto CCPL
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EDITORIA
• molti opere librarie sono diffuse in Internet attraverso licenze copyleft.
• es: su www.theassayer.org è possibile accedere ad un elenco di libri free
• es: Computerlaw (www.computerlaw.it) è una rivista telematica di informatica giuridica da cui è possibile scaricare liberamente materiale in materia di diritto d’autore
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FOTOGRAFIA
• molti siti riportano foto liberamente scaricabili
• es: Flickr (www.flickr.com) è un sito del gruppo Yahoo! a cui è possibile iscriversi e condividere grandi quantità di fotografie
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RICERCA SCIENTIFICA
• progetto Science Commons (sciencecommons.org): progetto che promuove la ricerca e l’indagine scientifica
• obiettivo: rimuovere barriere di carattere giuridico che ostacolano l’accesso ai dati scientifici per gli esperti del settore
• es: http://www.jus.unitn.it/users/caso riporta un progetto di pubblicazione scientifica protetta di un ricercatore della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Trento
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PER SAPERNE DI PIU’ DISPONIBILI SU WWW.COPYLEFT-ITALIA.IT
• Aliprandi, Copyleft & opencontent - L'altra faccia del copyright (ed. PrimaOra, 2005)
• Aliprandi, Teoria e pratica del copyleft - Guida all'uso delle licenze opencontent (ed. NDA press, 2006)
• Aliprandi (a cura di), Compendio di libertà informatica e cultura open (ed. PrimaOra, 2006)
• Lessig, Cultura libera. Un equilibrio fra anarchia e controllo, contro l'estremismo della proprietà intellettuale (ed. Apogeo, 2005)
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