conciliazione. richiesta-informazioni (1)
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Al SINDACO di GIOIA del COLLE
Sig. SERGIO POVIA
Alla GIUNTA COMUNALE
COMUNE di GIOIA del COLLE
E,p.c. al PREFETTO di BARI
Dott. ANTONIO NUNZIANTE
OGGETTO: Delibera di Giunta n. 229/2014 avente per oggetto “Istanza di conciliazione
di dipendenti ex Art. 410 e segg. Nomina del legale. Prelievo dal fondo di riserva”.
Interpellanza ai sensi dell’Art. 82 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale.
Il sottoscritto Enzo Cuscito, nella sua qualità di Consigliere Comunale ed ai fini
dell’espletamento del suo mandato,
PREMESSO
CHE con provvedimento del Commissario Straordinario D.ssa Maria Filomena Dabbicco del
23.11.2011, si provvedeva a reintegrare da dirigenti a mansioni di funzionari il dott. Giovanni Maria
Palmisano e il dott. Giuseppe Santoiemma che, si legge nel provvedimento del Commissario
Prefettizio, erano stati incaricati delle funzioni di dirigenti “ai sensi dell’art. 110 D.lgs 267/2000,
dell’Art. 40 dello Statuto Comunale e pertanto il relativo contratto a tempo determinato stipulato con il
dirigente non potendo avere durata superiore al mandato del Sindaco, è risolto in data 7.11.2011” (con
la sospensione del Consiglio Comunale a guida Dott. Piero Longo);
CHE con nota del 01.10.2014 prot.n. 26331 a firma del Dott. Giovanni Maria Palmisano e indirizzata
alla S.V., lo stesso chiede al Comune di essere risarcito del danno inflitto dal citato provvedimento del
Commissario Dabbicco in quanto, si legge, lo stesso Palmisano “sottoscriveva regolare contratto di
lavoro con il quale si conferiva l’incarico di Dirigente del Settore I, ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs n.
267/2000 e dell’art. 19 commi 6 e 6 bis del D.Lgs 165/2001, per la durata di anni cinque e scadenza
fissata al 30.09.2015”;
CHE con nota del 12.12.2014 la Direzione territoriale del Lavoro comunicava al Comune di Gioia del
Colle che i dipendenti Giovanni Maria Palmisano e Giuseppe Santoiemma avevano depositato istanza
di conciliazione in relazione al danno subito a seguito dei provvedimenti del Commissario
Straordinario del 23.11.2011;
CHE la con Delibera di Giunta n. 229/2014, l’Amministrazione da Lei presieduta deliberava di
conciliare dando mandato all’Avv. Francesco Paolo Perchinunno di approfondire la questione e
conferendo all’Avvocato dell’Ente Eugenio Matarrese i relativi “poteri conciliativi”;
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TUTTO CIO’ PREMESSO
INTERPELLA
il Sindaco di Gioia del Colle, Sig. SERGIO POVIA, perché chiarisca al sottoscritto:
1. Considerato che l’istituto del tentativo di conciliazione non è più obbligatorio, il motivo per cui
non si è ritenuto più opportuno rimettere direttamente la decisione della controversia al
Giudice del Lavoro. Sembrerebbe che, in tal modo, codesta amministrazione intenda avallare le
pretese dei dott. Palmisano Giovanni e Santoiemma Giuseppe, secondo cui l’incarico sarebbe
stato affidato anche con l’art. 19 commi 6 e 6 bis del D.Lgs 165/2001 e non, piuttosto, ai sensi
dell’art. 110 del D.Lgs 267/2000, come il Commissario Prefettizio ribadiva nella propria nota
del 23.11.2011. Si vuole, per caso, sostenere che un Commissario Straordinario,
nell’espletamento del mandato ricevuto dal Prefetto, sia responsabile di una così grave
omissione esponendo l’Ente a eventuali responsabilità risarcitorie?
2. Inoltre, se corrispondesse al vero quanto affermato dal Movimento Politico “Con Te”, ovvero
che “se - come affermato dai due dipendenti - fossero stati assunti con il Dlgs 165/2001, la
situazione si complicherebbe notevolmente. Infatti, il Dlgs. 165/2001 prevede che il contratto a
tempo determinato per dirigenti non sia inferiore a 3 anni e superiore a 5, ma contestualmente
sottopone la nomina dei dirigenti a tempo determinato al vincolo del 10% della dirigenza
prevista in pianta organica. Quindi, partendo dal presupposto che in organico fossero presenti
solo 4 posti da dirigente, il 10% di 4 è 0,4, ovvero non sarebbe stato possibile assumere nessun
dirigente a tempo determinato”, risulterebbe addirittura illegittimo persino il provvedimento
originario di incarico. In tale ultima eventualità, chi ne risponderebbe in termini di
responsabilità amministrativa e contabile? Inoltre, i dipendenti di cui si tratta all’epoca dei fatti
erano in possesso dei requisiti di Legge e di Regolamento per partecipare alla selezione per il
conferimento dell’incarico di dirigente essendo diventati funzionari dal 2007, ovvero meno di
un quinquennio?
3. Come mai nel corpo del deliberato non compare né l’ammontare economico della richiesta dei
dipendenti, né il margine entro cui l’Avvocato dell’Ente, Eugenio Matarrese, dovrebbe muoversi
ai fini di una conciliazione?
4. Poiché la vicenda chiama in causa un Commissario Prefettizio, si è ritenuto opportuno, prima di
un’eventuale e, a parere del sottoscritto, imprudente conciliazione, interpellare il Prefetto e
ascoltare la Dott.ssa Maria Filomena Dabbicco?
5. Se si arriverà ad una conciliazione, ipotesi che il sottoscritto ritiene inusuale e avventata, quali
atti consequenziali metterà in atto l’Amministrazione?
Nell’attesa di urgente riscontro alla presente, si coglie l’occasione per annunciare che il
sottoscritto, nell’ipotesi di conciliazione, provvederà ad informare gli organi competenti al fine di
valutare la legittimità o meno del provvedimento.
Cordialità.
Gioia del Colle, 27 gennaio 2015
Enzo Cuscito
Consigliere Comunale
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