circolare settimanale€¦ · circolare settimanale del 28 marzo 2014 ben ritrovati! vediamo...
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 MARZO 2014
CIRCOLARE SETTIMANALENUMERO 12 DEL 28 MARZO 2014
LA SETTIMANA IN BREVE LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA
Pagina 3
LE SCHEDE INFORMATIVE LE NOVITÀ DEL DECRETO "DESTINAZIONE ITALIA"
Con il Decreto "destinazione Italia", recentemente convertito in legge e pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, sono state introdotte importanti novità alla disciplina dell'APE e
numerose agevolazioni per le imprese, dal credito d'imposta per spese di ricerca e
sviluppo alla compensazione delle somme riferite a cartelle esattoriali con crediti maturati
con la Pubblica Amministrazione.
Pagina 5
ENTRO IL 31.3.2014 IL MODELLO EAS PER LE VARIAZIONI 2013Entro il 31.3.2014 gli enti e le associazioni senza scopo di lucro, che usufruiscono delle
agevolazioni tributarie previste dall'art. 30, comma 1 del D.l. 185/2008, e che nel 2013
hanno avuto delle modifiche, devono comunicare tali variazioni presentando un nuovo
modello EAS.
Pagina 9
SUPERBOLLO, COME PAGARLO A SEGUITO DI ACCERTAMENTO
Con la Risoluzione n. 26/E del 12 marzo 2014, l'Agenzia delle Entrate ha istituito tre codici
tributo per il versamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (superbollo),
della relativa sanzione e degli interessi, dovuti a seguito di atto di accertamento emesso
dall’Agenzia delle Entrate.
Pagina 12
AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE OMESSA PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24 CON SALDO A ZERO
Nella nostra consueta rubrica di aggiornamento, con una serie di domande e risposte,
esamineremo le conseguenze dell'eventuale omessa presentazione di un modello F24 con
saldo a zero.
Pagina 15
CASI RISOLTI
Pagina 20
PRASSI DELLA SETTIMANA LE RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell’Agenzia in ordine cronologico
Pagina 22
I COMUNICATI STAMPA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell’Agenzia in ordine cronologico
Pagina 22
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 MARZO 2014
SCADENZARIO SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL 31.03.2014 AL 15.04.2014
Pagina 24
Riproduzione riservata Pag. 2
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 MARZO 2014
Ben ritrovati! Vediamo insieme le principali novità fiscali di questa settimana.
Il D.L. n. 4 del 28.01.2014 è stato convertito in legge, legge che ora è in attesa di essere
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale. C'è però un colpo di scena: viene soppressa la "voluntary
disclosure", la procedura di collaborazione volontaria finalizzata a consentire l’emersione di
capitali e investimenti non dichiarati detenuti all’estero ed il loro eventuale rientro in Italia. Sono
fatti salvi gli atti ed i provvedimenti adottati, gli effetti ed i rapporti giuridici sorti nel breve periodo
di vita della procedura volontaria di “ufficializzazione” dei capitali esteri.
Viene, invece, confermata la norma interpretativa già contenuta nel decreto legge che
prevede l’applicabilità della tassa di concessione governativa ai contratti di abbonamento per la
telefonia cellulare, così come viene confermato anche lo stop all’annunciato taglio delle
detrazioni Irpef del 19%, percentuale che sarebbe dovuta scendere al 18% quest’anno e al 17% a
decorrere dal 2015. La razionalizzazione delle detrazioni resta affidata ai provvedimenti attuativi
della Legge Delega fiscale.
E' stato poi eliminato l’obbligo dichiarativo (modulo RW) per i depositi ed i conti bancari
costituiti all'estero, che, complessivamente nel periodo d’imposta, non superano i 10mila euro,
facendo quindi un passo indietro nel tempo.
Per le popolazioni colpite di recente da eventi alluvionali, viene prevista la sospensione dei
versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi in scadenza tra il 17 gennaio e il 31 ottobre
2014 e la possibilità di richiedere alle banche la sospensione delle rate di mutuo fino al 31
dicembre 2014, per intero o anche della sola quota capitale, previa presentazione di
un’autocertificazione del danno subito.
La sanatoria delle cartelle esattoriali avrà un'ulteriore proroga di 2 mesi, quindi fino al 31
maggio 2014, ma solo per i destinatari di ingiunzioni fiscal i. E' quanto previsto dall'emendamento
approvato ieri dalla Commissione Bilancio del Senato nell'ambito dell'esame in sede deliberante
del Ddl sugli enti locali, che ora passa all'esame della Camera. La riscossione dei carichi slitta
anch'essa di due mesi, in particolare dal 15 aprile al 15 giugno 2014. Si ricorda che la sanatoria
riguarda le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi ed affidati ad Equitalia entro il
31.10.2013.
Per accelerare l’erogazione dei rimborsi, l’Agenzia delle Entrate sta richiedendo alle società
beneficiarie di comunicare il proprio Iban per poter accreditare le somme direttamente sul conto
corrente bancario dell’azienda. I destinatari riceveranno la richiesta delle coordinate via Posta
elettronica certificata (Pec). Il codice Iban va comunicato utilizzando i servizi online dell'Agenzia
delle Entrate o di persona presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia, presentando il modello per la
richiesta di accredito disponibile presso gli sportelli o sul sito delle Entrate.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 MARZO 2014
È stato reso disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate il software “Domanda 5 per mille
2014”, per la compilazione e la predisposizione del tracciato telematico della domanda per
l'ammissione alla riparto del 5 per mille per l'esercizio finanziario 2014 . Le domande devono
essere presentate dagli enti interessati entro il 7 maggio, sulla base delle istruzioni contenute nella
Circolare n. 7/E del 20 marzo 2014. La richiesta deve essere presentata anche da chi l’ha già
prodotta per gli anni passati. In caso di eventuali ritardi e/o correzioni si potrà rimediare ricorrendo
alla remissione in bonis entro il 30 settembre, pagando, con modello F24, una sanzione di 258
euro.
Dal 26 marzo è attivo il nuovo servizio on line dell'Agenzia delle Entrate che consente ai
soggetti già titolari di partita Iva, abilitati a Fisconline o Entratel, di richiedere direttamente in via
telematica la propria iscrizione nell’archivio VIES (Vat information exchange system) degli
operatori autorizzati a compiere operazioni intracomunitarie. Prima, tali contribuenti, per essere
iscritti nell’archivio Vies, dovevano necessariamente presentare l’apposita istanza all’ufficio a
mano, con raccomandata o via Posta elettronica certificata (Pec). La possibilità di presentare
tale istanza via web accorcia il percorso e snellisce gli adempimenti per gli operatori del settore.
Con provvedimento del direttore delle Entrate del 26 marzo 2014, è stato aggiornato il
modello IVA TR, utilizzabile per le richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito
IVA infrannuale da parte di quei contribuenti che chiudono la liquidazione trimestrale con un
credito superiore a 2.582,28 euro e posseggono determinati requisiti. L'aggiornamento si rendeva
necessario per recepire le novità introdotte nella disciplina Iva. Il nuovo stampato deve essere
utilizzato a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione dell’eccedenza
d’imposta relativa ai primi tre mesi del 2014, da presentare entro il prossimo 30 aprile 2014.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, in vista del termine del 31 marzo per l'invio delle
domande della "Nuova Sabatini" da parte delle PMI interessate, ha pubblicato una nuova
Circolare, la n. 10677 del 26 marzo, contenente "ulteriori istruzioni utili" sulla richiesta
dell'agevolazione. In particolare, la nuova circolare fornisce precisazioni sui termini per
l'erogazione del finanziamento, sul cumulo degli aiuti de minimis, sulle imprese in difficoltà, che
sono quelle definite dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficoltà. Inoltre, ha aggiornato ancora una volta le Faq
sull'agevolazione. In particolare, viene precisato che si applica l'imposta di bollo nella misura
forfetaria di 16 euro a prescindere dalla dimensione del documento.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 MARZO 2014
INFORMAZIONE FISCALE
OGGETTO: Le novità del decreto "Destinazione Italia"
Il decreto destinazione Italia, a pochi giorni dalla scadenza, è stato convertito in legge e
pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Gli interventi sono principalmente a favore delle imprese, si riepilogano in questa tabella le
misure più importanti:
LE NOVITA' DEL DECRETO "DESTINAZIONE ITALIA"
APE(art. 1, commi 7-8bis,
del D.l. 145/2013 conv.
in L. 9/2014)
Non è più necessario allegare copia dell'APE al contratto di locazionedelle singole unità immobiliari (resta fermo invece l'obbligo di allegazione
dell'APE ai contratti di trasferimento a titolo oneroso);
Non è più prevista la nullità nel caso di mancata allegazione dell'APE ai
contratti, e nel caso di assenza nel contratto della clausola con cui laparte dichiara di aver ricevuto le informazioni in merito all'APE. Al posto
della nullità il decreto destinazione Italia ha previsto una sanzione
amministrativa pecuniaria;
Ai fini del rilascio dell'APE si tiene conto del raffrescamento derivante dalleschermature solari mobili.
CREDITO D'IMPOSTAPER RICERCA E
SVILUPPO
(art. 3
del D.l. 145/2013 conv.
in L. 9/2014)
Istituito un credito d'imposta a favore delle imprese:♦ con un fatturato annuo inferiore a € 500 milioni, ♦ indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui
operano e dal regime contabile adottato;
♦ compresi i consorzi e le reti di impresa che effettuano attività di ricerca,
sviluppo ed innovazione. In tal caso, il credito d’imposta è ripartito
secondo criteri proporzionali che tengono conto della partecipazione di
ciascuna impresa alle spese stesse.
che investono in attività di ricerca e sviluppo. Sono ammissibili al credito le spese sostenute per le seguenti attività
di ricerca e sviluppo (compresa la creazione di nuovi brevetti):
♦ lavori sperimentali o teorici aventi come finalità principale l’acquisizione
di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e fatti osservabili,
senza la previsione di applicazioni/utilizzazioni pratiche dirette;
♦ ricerca pianificata o indagini critiche dirette ad acquisire nuove
conoscenze, da utilizzare al fine di mettere a punto nuovi prodotti,
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 MARZO 2014
processi o servizi ovvero di migliorare prodotti, processi o servizi esistenti o
la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la
ricerca industriale, con l’esclusione dei prototipi di cui al punto
successivo;
♦ acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzazione di conoscenze
e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale al
fine di produrre progetti, piani o disegni per prodotti, processi o servizi
nuovi, modificati o migliorati.
Non rientrano tra le attività agevolabili le modifiche ordinarie operiodiche di prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione,
servizi esistenti ed altre operazioni in corso, ancorché dette modificherappresentino miglioramenti, ad esclusione delle attività dirette alla
creazione di nuovi brevetti.Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50% degli
incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo, semprechésiano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo pari ad almeno €50.000.
Il credito d’imposta:
♦ va indicato nel mod. UNICO relativo al periodo d’imposta nel corso del
quale lo stesso è maturato;
♦ non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP;
♦ non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex artt.
61 e 109, TUIR;
♦ è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Per il riconoscimento dell’agevolazione l’impresa deve presentareun’istanza telematica, secondo le modalità che saranno definite con il
Decreto del Ministero dello sviluppo economico.
MISURE PER LADIGITALIZZAZIONE E
CONNETTIVITÀ
(art. 6 commi 1-3
del D.l. 145/2013 conv.
in L. 9/2014)
Istituito un finanziamento a fondo perduto, tramite Vaucher di importo nonsuperiore a 10.000€, alle imprese per l'acquisto di:
♦ software, hardware e altri servizi che consentano il miglioramento
dell’efficienza aziendale, la modernizzazione dell’organizzazione del
lavoro, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, la connettività a banda
larga e ultralarga;
♦ collegamento alla rete Internet;
♦ formazione qualificata del personale nel campo ICT.
Con un apposito Decreto del Ministro dello sviluppo economico
saranno individuati le modalità di erogazione dei contributi e lo schema
standard del bando che le Regioni dovranno predisporre ai fini
dell’accesso all’agevolazione.
CREDITO D'IMPOSTAPER INTERVENTI DI
RETE FISSA E MOBILE
(art. 6 commi 10-13
del D.l. 145/2013 conv.
in L. 9/2014)
Istituito un credito d'imposta per le spese documentate e sostenute da:
♦ piccole/medie imprese - di cui alla Raccomandazione n. 2003/361/CE;
consorzi;
♦ reti di piccole e medie imprese;
per interventi di rete fissa e mobile che consentano l’attivazione di servizidi connettività digitale con capacità uguale o superiore a 30 Mbps. Il
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credito è riconosciuto nella misura del 65% degli importi rimasti a caricodel contribuente, fino ad un valore massimo di 20.000 Euro, e nella misura
massima complessiva di 50 milioni di Euro.
Con un decreto del Ministero dello sviluppo economico saranno
definite le modalità per usufruire del credito e ogni altra disposizione
relativa al monitoraggio dell'agevolazione.
Il credito d’imposta:
♦ va indicato nel mod. UNICO relativo al periodo d’imposta nel corso del
quale lo stesso è maturato;
♦ non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP;
♦ non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex artt.
61 e 109, TUIR;
♦ è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Tale credito d'imposta non è cumulabile con quello previsto alparagrafo precedente.
AGEVOLAZIONI PERL'ACQUISTO DI LIBRI
(art. 9 del D.l. 145/2013
conv. in L. 9/2014)
Istituito un credito d'imposta da usare in compensazione agli esercizicommerciali che effettuano la vendita di libri al dettaglio, per l'acquistodi libri (anche in formato digitale) muniti del codice ISBN. Il credito
d’imposta:
♦ è riconosciuto a decorrere dalla data individuata dal decreto attuativo
di prossima emanazione fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2016;
♦ va indicato nel mod. UNICO relativo al periodo d’imposta nel corso del
quale lo stesso è maturato;
♦ non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP
e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex
artt. 61 e 109, TUIR;
Previsto uno sconto del 19% agli studenti di istituti di istruzione secondaria
di secondo grado (pubblico o paritario), con sede in Italia, per l'acquistodi libri di lettura presso gli esercizi commerciali che si avvalgono delcredito d'imposta sopra indicato.
L’individuazione delle modalità attuative della disposizione in esame sono
demandate ad un apposito Decreto.
PREDEDUCIBILITÀCREDITI NEL
CONCORDATOPREVENTIVO
(art. 13, comma 3-
quater del D.l. 145/2013
conv. in L. 9/2014)
Fornita un'interpretazione alla norma sul concordato preventivo, art. 111,
comma 2, RD n. 267/42, che prevede la prededucibilità dei crediti sorti in
occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo acondizione che:
♦ la proposta, il piano e la documentazione siano presentati entro il
termine (anche prorogato) fissato dal Giudice;
♦ la procedura sia aperta senza soluzione di continuità rispetto alla
presentazione della domanda.
COMPENSAZIONICON CREDITI
MATURATI CON LAP.A.
Prevista la possibilità, per le imprese/ lavoratori autonomi, di compensarenel 2014, le somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti non prescritti,
certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 MARZO 2014
(art. 12, comma 7-bis
del D.l. 145/2013 conv.
in L. 9/2014)
servizi, anche professionali, maturati nei confronti della PubblicaAmministrazione, a condizione che la somma iscritta a ruolo sia pari o
inferiore al credito vantato.
Con un apposito Decreto saranno individuati gli aventi diritto, le
modalità di compensazione e di trasmissione degli elenchi all'agenti della
riscossione.
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INFORMAZIONE FISCALE
OGGETTO: Entro il 31.3.2014 il modello EAS per le variazioni 2013
La legge prevede un trattamento fiscale di favore per gli enti associativi in possesso di
determinati requisiti, e che inviano telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie
rilevanti per il fisco, attraverso il c.d. Modello Eas approvato dall’Agenzia delle Entrate con il
Provvedimento 2.9.2009.
Il regime di favore è previsto dall'art. 30 comma 1 del D.l. 185/2008, e prevede la non
imponibilità (ai fini delle imposte dirette e Iva) dei corrispettivi, quote e contributi per i soggetti
che non hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale e che operano quindi
senza finalità imprenditoriali.
L'obbligo d'invio del modello:
♦ interessa, in generale, tutti gli enti privati non commerciali associativi (con o senza personalità
giuridica) senza scopo di lucro costituiti a partire dal 29.11.2008 che intendono avvalersi dei benefici
concessi dal regime fiscale di favore;
♦ non riguarda alcuni specifici enti quali:
le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali
diverse da quelle marginali (Dm 25.05.1995);
le pro-loco che, avendo realizzato nel periodo d'imposta precedente proventi inferiori a 250.000
€, hanno optato per il regime agevolativo (legge 398/1991);
le associazioni sportive dilettantistiche registrate al Coni che non svolgono attività commerciale;
le Onlus si cui al d.lgs. 460/1997.
In generale il mod. EAS va presentato entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’ente1.
Dopo la presentazione del “primo” mod. EAS, qualora siano intervenute variazioni dei dati
precedentemente comunicati, è necessario inviare all’Agenzia delle Entrate un nuovo modello
entro il 31.3 dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione. Il 31 marzo 2014
scade pertanto il termine per inviare il modello Eas relativo alle variazioni intervenute nel 2013.
IL MODELLO EAS ENTRO IL 31.3.2014
IL MODELLO EASENTRO IL 31.3.2014
Entro il 31.3.2014 gli enti e le associazioni senza scopo di lucro, cheusufruiscono delle agevolazioni tributarie previste dall'art. 30, comma 1
del D.l. 185/2008, e che nel 2013 hanno avuto delle modifiche, devonocomunicare tali variazioni presentando un nuovo modello EAS.
1 Per gli enti che erano già costituiti al 29.11.2008 (data di entrata in vigore del D.l. 185/2008 che ha istituito l’obbligo di
comunicazione) il modello EAS doveva essere presentato entro il 30.11.2009. Poi tale termine è stato prorogato più volte,
fino a scadere il 31.03.2011.
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CASI IN CUI NON E'OBBLIGATORIA LA
PRESENTAZIONE DELMODELLO
La presentazione di un “nuovo” mod. EAS non è obbligatoria nei seguenti
casi:
♦ si è verificata esclusivamente una variazione dei dati contenuti nei
seguenti punti della sezione “Dichiarazioni del rappresentante legale”
(costituita dai punti da 1 a 38):
Punto 20importi riferiti ai proventi ricevuti per attività di
sponsorizzazione e pubblicità
Punto 21importi dei costi per i messaggi pubblicitari per la diffusione
dei propri beni / servizi
Punto 23ammontare, pari alla media degli ultimi 3 esercizi, delle
entrate dell’ente
Punto 24 numero di associati dell’ente nell’ultimo esercizio chiuso
Punto 30 importi delle erogazioni liberali ricevute
Punto 31 importi dei contributi pubblici ricevuti
Punto 33numero e giorni delle manifestazioni per la raccolta
pubblica di fondi
♦ sono intervenute variazioni dei dati riportati nelle sezioni:
“Dati relativi all’ente”, ossia variazioni riferite ai dati anagrafici
dell’ente non commerciale;
“Rappresentante legale”, ossia variazioni riferite ai dati anagrafici del
rappresentante legale dell’ente;
in quanto tali informazioni sono già state comunicate all’Agenzia
tramite il mod. AA5/6 (se il soggetto non è titolare di partita IVA) o il
mod. AA7/10 (se il soggetto è titolare di partita IVA), rispettivamente
nel quadro B “Soggetto d’imposta” o nel quadro C “Rappresentante”
presenti in tali modelli (come precisato dalla Risoluzione 125/2010).
MODALITA' DI INVIODEL MODELLO EAS
Il modello EAS, prelevabile gratuitamente sul sito
www.agenziaentrate.gov.it, deve essere trasmesso telematicamenteall’Agenzia delle entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato,
in quest’ultimo caso, l’incaricato rilascia al contribuente un esemplare del
modello trasmesso e una copia della comunicazione dell’Agenzia delle
Entrate. E' possibile utilizzare il software messo a disposizione dall'Agenzia
delle Entrate, chiamato “Modello EAS”, nella versione 2.0.0 del 09.10.2013.
LA REMISSIONE INBONIS La presentazione oltre i termini del mod. EAS è sanabile con la c.d.
remissione in bonis (art. 2 comma 1 del D.l. 16/2012), l'istituto che
permette ai contribuenti - in possesso dei requisiti sostanziali previsti per
l'accesso a determinati regimi di favore- di non perdere i benefici, in caso
di errori formali o di ritardi nell'invio di comunicazioni/attestazioni.
In questo caso, per poter sanare la tardata presentazione del
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modello, il contribuente deve:♦ inviare la comunicazione (solo in caso di omissione dell’adempimento);
♦ versare “contestualmente” la sanzione (non compensabile) pari a € 258
utilizzando il mod. F24 (codice tributo “8114” e “anno di riferimento”
l’anno per il quale si effettua il versamento);
entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.Anche se non c'è un'affermazione ufficiale dell'Agenzia delle entrate
in tal senso (che sarebbe auspicabile), si ritiene che la remissione in bonis
sia possibile, oltre che per l’omessa/tardiva presentazione del “primo”
mod. EAS, anche per l’omessa / tardiva presentazione del mod. EAS
relativo alle variazioni successivamente intervenute. Nel caso specifico
della prossima scadenza del 31.03.2014, la violazione è sanabile entro il30.09.2014.
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INFORMAZIONE FISCALE
OGGETTO: Superbollo, come pagarlo a seguito di accertamento
Con la Risoluzione n. 26/E del 12 marzo 2014, l'Agenzia delle Entrate ha istituito tre codici tributo
per il versamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (superbollo), della relativa
sanzione e degli interessi, dovuti a seguito di atto di accertamento emesso dall’Agenzia delle
Entrate.
I nuovi codici tributi non vanno confusi con quelli istituiti con la Risoluzione n. 101/E/2011, da
utilizzare per i versamenti ordinari del superbollo e non per le somme dovute a seguito di
accertamento dell’ufficio.
IL VERSAMENTO DEL SUPERBOLLO A SEGUITO DI ACCERTAMENTO
Il SUPERBOLLO
IN SINTESI
I soggetti che risultano possessori (a vario titolo2), di autovetture edautoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenzasuperiore a 185Kw, devono versare annualmente l’addizionale erarialealla tassa automobilistica (c.d. “superbollo”).
Si tratta di un ulteriore importo da versare oltre all’ordinario bollo
auto, con la differenza che, mentre quest’ultimo è una tassa regionale3, ilsuperbollo è destinato alle casse dello Stato.
Il superbollo, introdotto inizialmente a partire dal 2011 dall’art. 23,
comma 21, del D.L. n. 98/2011 per i veicoli con potenza superiore ai 225
kW (pari a 306 cavalli4), è stato poi inasprito dalla Manovra Monti (art. 16,
comma 1, D.L. n. 201/2011), la quale lo ha innalzato da € 10 a € 20 perogni kW superiore alla soglia di 185 kW (pari a 252 cv), non più 225 kW.
E’, tuttavia, prevista una riduzione graduale del superbollo in baseall’età (data di costruzione) del veicolo, in particolare:
RIDUZIONE DEL SUPERBOLLO IN BASE ALL’ETA’ DEL VEICOLO
Anni del veicolo5 Importo superbolloper ogni kW > 185 kW
% Riduzione
5 € 12 40%10 € 6 70%15 € 3 85%20 € 0 100%
Il versamento del superbollo deve essere eseguito contestualmente al
2 Proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, così come
risultano essere iscritti al PRA (Pubblico registro automobilistico).3 I pagamenti, infatti, vanno eseguiti a favore della regione o provincia autonoma di residenza dell’intestatario dell’auto.4 La conversione dei kW in CV si ottiene moltiplicando il numero di kW per 1,36.5 Tali periodi decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione (l'anno di costruzione si intende
coincidente con quello di immatricolazione, salvo prova contraria).
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 MARZO 2014
pagamento del bollo ordinario (ad esempio, i soggetti possessori, a vario
titolo, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e
cose con potenza superiore a 185Kw e con bollo scadente a dicembre 2013,
dovevano versare entro il 31 gennaio 20146, contestualmente al bollo, anche
l’addizionale erariale alla tassa automobilistica - c.d. “superbollo”). Per il
versamento, occorre utilizzare il modello “F24 elementi identificativi” (senzaperò possibilità di compensazione7) utilizzando i codici tributo istituiti dalla
Risoluzione n. 101/E del 20.10.2011, cioè:
♦ 3364, per il superbollo;
♦ 3365, per la sanzione (in caso di ravvedimento operoso per omesso o
insufficiente versamento);
♦ 3366, per gli interessi (in caso di ravvedimento operoso per omesso o
insufficiente versamento).
IL VERSAMENTO DELSUPERBOLLO A
SEGUITO DIACCERTAMENTO
Di recente, con la Risoluzione n. 26/E del 12 marzo 2014, l'Agenzia delle
Entrate ha istituito, invece, i codici tributo da utilizzare per il versamento
dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica, della sanzione (30%
dell'importo non versato) e degli interessi nel caso in cui il mancato
versamento sia emerso dai controlli degli uffici e sia stato quindi emesso
dall'Agenzia stessa un avviso di accertamento.
I nuovi codici tributi di recente istituiti e che ora andremo ad esaminare
non vanno, pertanto, confusi con quelli istituiti con la Risoluzione n.101/E/2011, da utilizzare solo per i versamenti ordinari del superbollo e non
per le somme dovute a seguito di accertamento dell’ufficio.
Per il versamento delle somme dovute a seguito di accertamento, icodici tributo da indicare nel modello “F24 Versamenti con elementi
identificativi” sono i seguenti:
MODELLO F24 ELEMENTI IDENTIFICATIVI:
CODICI TRIBUTO SUPERBOLLO, SANZIONE E INTERESSI A SEGUITO DI ACCERTAMENTO
A500 ADDIZIONALE ERARIALE ALLA TASSA
AUTOMOBILISTICA A501 SANZIONE
A502 INTERESSI
In sede di compilazione del modello “F24 Versamenti con elementiidentificativi”:
♦ nella sezione “CONTRIBUENTE” i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto
versante;
♦ nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, in corrispondenza dei campi “codice ufficio”,
“codice atto” e “anno di riferimento”(nel formato “AAAA)”, i dati reperibili
nell’atto di accertamento inviato dall’Ufficio.
Il campo “tipo” è valorizzato con la lettera “F” (identificativo Registro),
6 Il termine per il pagamento della tassa automobilistica dipende dalla scadenza di quella relativa all’anno
precedente: ad esempio, il bollo scadente a dicembre 2013, andava pagato dal 1° al 31.01.2014; il bollo scadente a
gennaio 2014, andava pagato dal 1° al 28.02.2014; il bollo scadente a febbraio 2014, va pagato dal 1° al 31.03.2014, e
così via. 7 Art. 2, comma 2, D.M. 07.10.2011.
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desumibile dalla “Tabella dei tipi di versamento con elementi identificativi”,
pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
Il campo “elementi identificativi” non è valorizzato.
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SAPERE PER FARE
OMESSA PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24 CON SALDO A ZERO
INTRODUZIONE
Il modello di pagamento unificato F24 consente non solo il pagamento di imposte, tributi e
contributi, ma permette anche al contribuente di utilizzare eventuali crediti d’imposta risultanti
dalle dichiarazioni fiscali per compensare i debiti tributari e contributivi.
Il Modello F24 deve essere sempre presentato, anche se, per effetto della
compensazione, risulta essere a saldo zero. La compensazione esposta nel modello F24, infatti,
consente all’Amministrazione finanziaria di conoscere l’importo compensato e la natura di
questo.
L’omessa presentazione del modello F24, anche se a saldo zero, viene punita con una
sanzione amministrativa pecuniaria che va da € 51 a € 154. E’, tuttavia, possibile per il
contribuente ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso.
INDICE DELLE DOMANDE
1. Cosa permette di versare il modello F24?
2. Cos’è la compensazione nel modello F24?
3. Esiste un tetto massimo di credito compensabile nel modello F24?
4. A partire da quando è possibile utilizzare un credito in compensazione?
5. E’ possibile portare in compensazione eventuali debiti iscritti a ruolo?
6. Il modello F24 deve essere presentato anche se, a seguito della compensazione, risulta
essere a saldo zero?
7. In caso di omessa presentazione del modello F24 con saldo a zero, è possibile ricorrere al
ravvedimento operoso?
8. In caso di omessa presentazione di un modello F24 con una compensazione solo parziale
del debito, che sanzioni si applicano?
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CASI RISOLTI
1. Esempio pratico su ravvedimento operoso omessa presentazione modello F24 a saldo zero
2. Esempio pratico su ravvedimento operoso omessa presentazione modello F24 con
compensazione solo parziale del debito
DOMANDE E RISPOSTE
D.1. COSA PERMETTE DI VERSARE IL MODELLO F24?
R.1. Il modello F24 deve essere utilizzato da tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita Iva,
per il versamento di tributi, contributi e premi. Il modello è definito “unificato” perché
permette al contribuente di effettuare con un’unica operazione il pagamento delle somme
dovute, consentendo anche di "compensare" il versamento con eventuali crediti.
I contribuenti titolari di partita Iva hanno l’obbligo di utilizzare, anche tramite intermediari
(professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.), modalità telematiche di pagamento,
mentre i contribuenti non titolari di partiva IVA possono presentarlo sia in forma cartacea
presso un ufficio postale, una banca o un agente della riscossione, sia inviarlo
telematicamente.
Il modello F24 va utilizzato, in particolare, per pagare:
♦ imposte sui redditi (Irpef, Ires);
♦ ritenute sui redditi da lavoro e sui redditi da capitale;
♦ Iva;
♦ imposte sostitutive delle imposte sui redditi dell’Irap e dell'Iva;
♦ altre imposte sostitutive (ad esempio: imposta sugli intrattenimenti, imposta sulle scommesse e
giochi, ecc.);
♦ Irap;
♦ addizionale regionale e comunale all'Irpef;
♦ accise, imposta di consumo e di fabbricazione;
♦ contributi e premi Inps, Inail, Enpals, Inpgi;
♦ diritti camerali;
♦ interessi;
♦ Imu;
♦ tributi speciali catastali, interessi, sanzioni e oneri accessori per l’attribuzione d’ufficio della rendita
presunta;
♦ alcune tipologie di proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di Demanio e di Patrimonio dello Stato
sulla base delle comunicazioni specificatamente trasmesse agli utilizzatori;
♦ sanzioni;
♦ tutte le somme (compresi interessi e sanzioni) dovute in caso di:
autoliquidazione da dichiarazioni;
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 MARZO 2014
ravvedimento;
controllo automatizzato e documentale della dichiarazione;
avviso di accertamento (in caso di omessa impugnazione);
avviso di irrogazione di sanzioni;
istituti conciliativi di avvisi di accertamento e irrogazione di sanzioni (accertamento con
adesione, conciliazione giudiziale).
D.2. COS’È LA COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24?
R.2. Il contribuente può utilizzare i crediti d’imposta risultanti dalle dichiarazioni fiscali per
compensare eventuali debiti tributari e contributivi presentando un modello F24, nel quale
viene esposta tale compensazione. Generalmente, qualsiasi somma da versare con il
modello F24 può essere versata portando in compensazione eventuali crediti disponibili, per
cui non solo tributi e contributi, ma anche sanzioni, somme dovute a seguito di
accertamento, ecc.
La compensazione non è ammessa solo se esiste una disposizione normativa che ne
preclude l’utilizzo.
La compensazione può avvenire tra crediti e debiti relativi alla stessa imposta
(compensazione tradizionale o verticale) oppure tra crediti e debiti relativi ad imposte
diverse e contributi (compensazione orizzontale ex art. 17 D. Lgs. n. 241/1997).
D.3. ESISTE UN TETTO MASSIMO DI CREDITO COMPENSABILE NEL MODELLO F24?
R.3. Sì. nel caso di compensazione orizzontale, il tetto massimo compensabile per ciascun
credito è pari a € 700.000 annui, limite così innalzato (rispetto ai precedenti € 516.456,90
annui) a partire dal 2014 ad opera dell'art. 9, comma 2, del D.L. n. 35/2013, convertito nella
Legge n. 64/2013. Per i subappaltatori del settore edile il limite resta confermato, come in
passato, a € 1.000.000.
Nel caso di compensazione verticale, invece, non esiste alcun limite di importo
compensabile.
D.4. A PARTIRE DA QUANDO È POSSIBILE UTILIZZARE UN CREDITO IN COMPENSAZIONE?
R.4. L’utilizzo del credito in compensazione è ammesso, generalmente, a partire dal primo giorno
del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferisce il credito. Di conseguenza, per i
contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il credito vantato può
essere utilizzato in compensazione a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in
cui il credito è sorto.
Il termine ultimo entro il quale il credito può essere utilizzato, invece, coincide, con il termine
di presentazione della dichiarazione successiva.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 MARZO 2014
Ad esempio, nel caso di soggetto con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, un
credito IRES dell’anno 2012 (derivante dal modello UNICO 2013) può essere utilizzato in
compensazione dal 1° gennaio 2013 (1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è sorto
il credito) al 30 settembre 2014 (termine di presentazione della dichiarazione successiva,
cioè UNICO 2014).
E’ bene, tuttavia, precisare che sono previste specifiche limitazioni.
Per quanto riguarda il credito Iva, sono previste specifiche limitazioni con riguardo al
termine a partire dal quale è possibile l’utilizzo in compensazione. In particolare, per effetto
dell’art. 10, D.L. n. 78/2009 (c.d. Manovra estiva 2009), che ha dettato nuove regole per la
compensazione “orizzontale” del credito IVA annuale o trimestrale, come da ultimo
modificato dall’art. 8, commi 18-20, D.L. n. 16/2012 (c.d. Decreto semplificazioni fiscali 2012):
♦ i crediti IVA inferiori o pari a € 5.000 possono essere compensati seguendo le regole ordinarie
valevoli per l’utilizzo in compensazione di tributi diversi dall’IVA (quindi dal 1° gennaio dell’anno
successivo a quello in cui il credito è sorto);
♦ i crediti IVA superiori a € 5.000 possono essere compensati solo a partire dal giorno 16 del mese
successivo a quello di presentazione:
della dichiarazione annuale (nel caso di credito Iva annuale);
dell’istanza di rimborso trimestrale infrannuale (nel caso di credito Iva infrannuale).
Inoltre, se superiori a € 15.000, i crediti Iva, per poter essere compensati, devono anche essere
accompagnati da:
visto di conformità rilasciato da soggetti abilitati;
in alternativa, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile,
sottoscrizione da parte dei revisori contabili.
La compensazione di un credito IVA superiore a € 5.000, inoltre, non può più avvenire tramite
home banking o remote banking, ma solo con Entratel o Fisconline, direttamente o avvalendosi di
un intermediario abilitato.
Di recente, la Legge di Stabilità 2014 (art. 1, comma 574, Legge n. 147/2014) ha esteso le
regole sulla compensazione già previste per i crediti IVA superiori a € 15.000 annui anche ai
crediti IRPEF (e relative addizionali), IRES, IRAP, ritenute alla fonte, imposte sostitutive per
importi superiori a € 15.000 annui. Anche per essi è, infatti, richiesta ora obbligatoriamente
l’apposizione del visto di conformità (ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), D.Lgs. n.
241/1997) alla dichiarazione da cui emerge il credito.
In alternativa, per le società di capitali assoggettate al controllo contabile ai sensi dell'art.
2409-bis, C.c., il visto di conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione della
dichiarazione da parte del soggetto che esercita il controllo contabile attestante
l’esecuzione dei controlli previsti dall’art. 2, comma 2, DM n. 164/1999.
Le nuove regole si applicano già ai crediti d'imposta 2013, utilizzabili in compensazione nel
2014.
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D.5. E’ POSSIBILE PORTARE IN COMPENSAZIONE EVENTUALI DEBITI ISCRITTI A RUOLO?
R.5. Dal 1° gennaio 2011, la contemporanea presenza di un credito compensabile e di debiti
iscritti a ruolo per tributi erariali e accessori (sanzioni, interessi, aggi, ecc.) per più di € 1.500
fa scattare il divieto di compensazione orizzontale, fino a concorrenza dell’importo di tali
debiti (art. 31, D.L. n. 78/2010). Il divieto di compensazione vale anche in relazione ai debiti
derivanti dagli avvisi di accertamento emessi dal 1° ottobre 2011 dal momento in cui
divengono esecutivi (art. 29, D.L. n. 78/2010).
D.6. IL MODELLO F24 DEVE ESSERE PRESENTATO ANCHE SE, A SEGUITO DELLA COMPENSAZIONE, RISULTA ESSERE A
SALDO ZERO?
R.6. Sì. La presentazione del modello F24, infatti, è rilevante per comunicare all’Amministrazione
finanziaria la compensazione effettuata. Se il modello F24 non viene presentato, anche se a
saldo zero, l’Amministrazione finanziaria non può conoscere la compensazione, e potrà,
quindi, contestare con avviso bonario l’omesso versamento dei tributi.
Di qui la necessità e l’obbligo di presentare il modello F24, anche se a saldo zero . L’omessa
presentazione del modello F24 per comunicare la compensazione non rappresenta,
pertanto, una mera violazione formale ed è punita, ai sensi dell’art. 19, comma 4, D. Lgs. n.
241/1997, con una sanzione pari a:
♦ € 51, se il modello F24 viene presentato entro i 5 giorni lavorativi successivi;
♦ € 154, se il modello F24 viene presentato oltre i 5 giorni lavorativi successivi.
D.7. IN CASO DI OMESSA PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24 CON SALDO A ZERO, È POSSIBILE RICORRERE AL
RAVVEDIMENTO OPEROSO?
R.7. Sì. La violazione dell’omessa presentazione del modello F24 con saldo a zero può essere
oggetto di ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13, lett. b), D. Lgs. n. 472/1997, con
riduzione delle sanzioni a 1/8. In particolare, in caso di ravvedimento operoso, la sanzione si
riduce a:
♦ € 6 (= € 51 x 1/8), se il modello F24 viene presentato entro i 5 giorni lavorativi successivi;
♦ € 19 (= € 154 x 1/8), se il modello F24 viene presentato oltre i 5 giorni lavorativi successivi ma entro un
anno.
Il codice tributo per il versamento della sanzione è 8911 e, come anno di riferimento, deve
essere indicato quello in cui è stata commessa la violazione.
E’ bene evidenziare l’importanza della presentazione del modello F24, anche se in ritardo, in
quanto altrimenti l’Amministrazione finanziaria non è in grado di conoscere la
compensazione e potrà, quindi, contestare con avviso bonario l’omesso versamento dei
tributi.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 MARZO 2014
D.8. IN CASO DI OMESSA PRESENTAZIONE DI UN MODELLO F24 CON UNA COMPENSAZIONE SOLO PARZIALE DEL
DEBITO, CHE SANZIONI SI APPLICANO?
R.8. Secondo la dottrina prevalente, in caso di omessa presentazione di un modello F24 in cui il
credito utilizzato in compensazione non copra l’intero ammontare da versare
(compensazione solo parziale del debito), si verificano due violazioni:
♦ l’omessa presentazione del modello F24 per indicare la compensazione;
♦ l’omesso versamento della differenza a debito non coperta dal credito compensato.
Di conseguenza, se si ricorre al ravvedimento operoso, ad esempio, oltre i 30 giorni, si
applicherà:
♦ per il ravvedimento dell’omessa presentazione del modello F24, una sanzione pari a € 19 (= € 154 x
1/8)
♦ per il ravvedimento dell’omesso versamento della differenza a debito non coperta dal credito
compensato: una sanzione pari al 3,75% di tale differenza a debito e gli interessi al saggio legale.
CASI RISOLTI
C.1. ESEMPIO PRATICO SU RAVVEDIMENTO OPEROSO OMESSA PRESENTAZIONE MODELLO F24 A SALDO ZERO
S.1. La società “Versus Srl” non presenta entro il 16.09.2014 il modello F24 per il pagamento di Iva e
ritenute per un totale di € 1.500. La società provvede a regolarizzare in data 26.09.2014
presentando un modello F24 a saldo zero in cui viene indicata la sanzione ridotta da
ravvedimento operoso pari a € 19 (perché l’F24 è presentato oltre i 5 giorni lavorativi
successivi) e in cui viene esposto un credito IRES 2013 in compensazione dei tributi e della
sanzione (anch’essa, infatti, può essere compensata).
Riproduzione riservata Pag. 20
2003 0101 2013 1.519,001040 20140008 450,00
8911 2014 19,00
1.519,00 1.519,00 0,00
1.050,0020146008
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 MARZO 2014
C.2. ESEMPIO PRATICO SU RAVVEDIMENTO OPEROSO OMESSA PRESENTAZIONE MODELLO F24 CON COMPENSAZIONE
SOLO PARZIALE DEL DEBITO
S.2. La società “F.lli Verdi Snc”, a fronte di un credito Iva 2013 residuo pari a € 4.000, deve versare
entro il 16.09.2014, € 7.000 di ritenute su redditi di lavoro dipendente. Non presenta, tuttavia,
l’F24. In tal caso, secondo la dottrina prevalente, la società, avendo omesso la
presentazione di un modello F24 in cui il credito utilizzato in compensazione non copre
l’intero ammontare da versare (compensazione solo parziale del debito), si verificano due
violazioni:
♦ l’omessa presentazione del modello F24 per indicare la compensazione;
♦ l’omesso versamento della differenza a debito (€ 2.000) non coperta dal credito compensato.
La società provvede, tuttavia, al ravvedimento operoso in data 19.09.2014. In tal caso, si
applica:
♦ per il ravvedimento dell’omessa presentazione del modello F24, una sanzione pari a € 6, in quanto
il modello F24 viene presentato entro i 5 giorni lavorativi successivi;
♦ per il ravvedimento dell’omesso versamento della differenza a debito non coperta dal credito
compensato (€ 2.000): una sanzione pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo (ravvedimento sprint),
quindi pari allo 0,6% di tale differenza a debito e cioè a € 12; in aggiunta, si applicano gli interessi al
saggio legale annuo dell'1%, quindi pari a 2.000 x 1% x 3gg / 365gg = € 0,16.
Riproduzione riservata Pag. 21
4.000,00
7.018,16
2014
4.000,00
8911
3.018,16
2013
0,162014
0101
1989
6,002014
6,0020141040
20148906
7.000,00
12,00
6099
00088911
0008
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 MARZO 2014
PRASSI DELLA SETTIMANA
LE CIRCOLARI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Non sono state pubblicate Circolari da parte dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima settimana.
LE RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Risoluzione n. 33/E del 27 Marzo 2014 L'Agenzia istituisce il codice tributo “1850" da
utilizzare per il versamento dell'imposta sostitutivadelle imposte sui redditi, dell’Irap e di eventuali
addizionali, in relazione ai maggiori valori delle
quote di partecipazione al capitale della Bancad’Italia (art. 1, comma 148, della legge 27
dicembre 2013, n. 147) da parte di istituti di credito,
assicurazioni, fondazioni e altri enti residenti in Italia.
L'imposta sostitutiva da versare è pari al 12% delladifferenza tra il nuovo valore nominale e quellofiscalmente riconosciuto. Il versamento va
distribuito in tre rate annuali di pari importo, senza
pagamento di interessi: la prima entro il termine di
versamento del saldo delle imposte sui redditi
dovute per il periodo di riferimento al quale la
rivalutazione è eseguita; le altre due secondo le
scadenze rispettivamente previste per il
versamento a saldo delle imposte sui redditi
relative ai periodi successivi.
I COMUNICATI STAMPA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Comunicato stampa del 21 Marzo 2014 L'Agenzia informa che, per accelerare l’erogazionedei rimborsi, sta richiedendo alle società
beneficiarie di comunicare il proprio Iban per poter
accreditare le somme direttamente sul conto
corrente bancario dell’azienda. I destinataririceveranno la richiesta delle coordinate via Postaelettronica certificata (Pec). Il codice Iban va
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 MARZO 2014
comunicato utilizzando i servizi online dell'Agenzia
delle Entrate o di persona presso qualsiasi ufficio
dell’Agenzia, presentando il modello per la
richiesta di accredito disponibile presso gli sportelli
o sul sito delle Entrate.
Comunicato stampa del 26 Marzo 2014 L'Agenzia rende noto che dal 26 marzo è attivo il
nuovo servizio on line che consente ai soggetti già
titolari di partita Iva, abilitati a Fisconline o Entratel,
di richiedere direttamente in via telematica lapropria iscrizione nell’archivio VIES (Vat information
exchange system) degli operatori autorizzati a
compiere operazioni intracomunitarie, senza più
necessariamente presentare l’apposita istanza
all’ufficio a mano, con raccomandata o via Posta
elettronica certificata (Pec).
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SCADENZARIO
LO SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL 31.03.2014 AL 15.04.2014
Lunedì 31 Marzo 2014 Invio telematico, da parte dei sostituti d’imposta, del
modello “Comunicazione per la ricezione in viatelematica dei dati relativi ai 730-4 resi disponibilidall’Agenzia delle Entrate” per ricevere i risultati
contabili delle dichiarazioni dei propri sostituiti
Lunedì 31 Marzo 2014 Ultimo giorno utile, per i contribuenti che intendano
beneficiare della detrazione del 55%-65% per i lavoridi riqualificazione energetica iniziati/proseguiti nel2013 e non ultimati entro lo stesso anno, per l’invio
telematico della Comunicazione Modello IRE relativa
alle spese sostenute nel 2013
Lunedì 31 Marzo 2014 Comunicazione mensile degli elenchi riepilogativi
delle operazioni di importo > € 500 effettuate nel
mese precedente nei confronti di operatori
economici aventi sede, residenza e domicilio negli
Stati o territori a fiscalità privilegiata (c.d. “black list”)
Lunedì 31 Marzo 2014 Presentazione della dichiarazione (modello INTRA 12)
relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel
mese precedente da parte degli enti noncommerciali
Lunedì 31 Marzo 2014 Liquidazione e versamento dell’IVA relativa agli
acquisti intracomunitari registrati nel mese
precedente da parte degli enti non commerciali
Lunedì 31 Marzo 2014 Versamento, da parte delle imprese diassicurazione, dell'imposta sui premi ed accessoriincassati nel mese di Febbraio 2014, nonché degli
eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed
accessori incassati nel mese di Gennaio 2014.
Lunedì 31 Marzo 2014 Presentazione del Modello EAS da parte degli entinon commerciali di tipo associativo e delle società
sportive dilettantistiche per comunicare eventuali
variazioni dei dati rilevanti ai fini fiscali indicati nella
precedente dichiarazione.
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Lunedì 31 Marzo 2014 Versamento dell'imposta di registro sui contratti dilocazione e affitto stipulati in data 01.03.2014 orinnovati tacitamente a decorrere dal 01.03.2014 e
per i quali non si sia optato per il regime della
“cedolare secca”
Lunedì 31 Marzo 2014 Comunicazione all'Anagrafe tributaria, da parte
degli intermediari finanziari, dei dati relativi ai
soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di
natura finanziaria nel mese precedente.
Lunedì 31 Marzo 2014 Comunicazione delle operazioni di acquisto daoperatori economici aventi sede, residenza o
domicilio nella Repubblica di San Marino annotate
nei registri IVA nel mese precedente (Febbraio 2014).
Lunedì 31 Marzo 2014 Presentazione della denuncia mensile relativa ai
premi ed accessori incassati nel mese precedenteda parte delle imprese di assicurazione estere che
operano in Italia in regime di libera prestazione dei
servizi.
Lunedì 31 Marzo 2014 Invio della comunicazione dell’opzione per il regime
della “tonnage tax” da parte delle imprese
marittime.
Lunedì 31 Marzo 2014 Per i debitori di carichi inclusi in ruoli emessi dalle
Agenzie Fiscali, da Uffici Statali, Regioni, Province e
Comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013,nonché per i contribuenti destinatari di avvisi diesecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati inriscossione fino al 31 ottobre 2013, scade il termine
(così prorogato dal 28 febbraio ad opera del D.L. n.
16 del 06.03.2014 - Decreto Salva Roma ter)) per
avvalersi della possibilità di estinguere i ruolimediante il pagamento, in unica soluzione, di una
somma pari all'intero importo originariamente iscritto
a ruolo, ovvero a quello residuo, e dell'aggio dovuto
all'agente della riscossione, con esclusione degliinteressi per ritardata iscrizione a ruolo previsti
dall'art. 20 del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 e degliinteressi di mora previsti dall'art. 30 del medesimo
D.P.R. n. 602/1973.
Giovedì 10 Aprile 2014 Per i soggetti che hanno optato per il regime fiscale
agevolato delle nuove iniziative produttive (art. 13,
Legge n. 388/2000) avvalendosi dell’assistenza
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 28 MARZO 2014
fiscale degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, scade il
termine per la presentazione della comunicazionedei dati contabili relativi alle operazioni effettuate nel
1° trimestre 2014.
Giovedì 10 Aprile 2014 Per i soggetti passivi IVA, scade il termine per la
comunicazione delle cessioni di beni e delleprestazioni di servizi rese e ricevute nel 2013 (c.d.
"spesometro").
Per le sole cessioni di beni e prestazioni di servizi rese
e ricevute nel 2013 per le quali non sussiste l'obbligodi emissione della fattura, la comunicazione
telematica deve essere effettuata qualora l'importounitario dell'operazione sia pari o superiore a €3.600,00 al lordo dell'Iva.
Giovedì 10 Aprile 2014 Per gli esercenti commercio al minuto e attivitàassimilate e agenzie di viaggio e turismo, che
effettuano la liquidazione mensile dell'IVA e presso i
quali sono effettuati acquisti di beni in contanti,scade il termine per la comunicazione deicorrispettivi relativi alle operazioni in contanti legate
al turismo effettuate nell'anno 2013 nei confrontidelle persone fisiche di cittadinanza diversa da
quella italiana e comunque diversa da quella di unodei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio
economico europeo, che abbiano residenza fuori
dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore aeuro 1.000. Con riguardo alle operazioni relative al 2013 è
consentita la comunicazione delle operazioni attive
per le quali viene emessa fattura di importo unitario
pari o superiore a euro 3.600,00 al lordo dell'Iva.
Giovedì 10 Aprile 2014 Per le società che esercitano attività di leasingfinanziario e operativo, nonché operatoricommerciali che svolgono attività di locazione e/odi noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli,
unità da diporto e aeromobili, che effettuano la
liquidazione mensile ai fini IVA, scade il termine per
la comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei datianagrafici dei clienti, compreso il codice fiscale, con
i quali hanno stipulato contratti in essere con
riferimento al bene e ai corrispettivi percepitinell'anno 2013 (In assenza di dati da trasmettere per
l'anno, le società devono comunque effettuare una
comunicazione negativa).
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Martedì 15 Aprile 2014 Emissione e registrazione delle fatture differite relative
a beni consegnati o spediti nel mese solare
precedente e risultanti da documento di trasporto o
da altro documento idoneo a identificare i soggetti
contraenti
Martedì 15 Aprile 2014 Registrazione delle operazioni effettuate nel mese
solare precedente dai soggetti esercenti ilcommercio al minuto e assimilati
Martedì 15 Aprile 2014 Termine per annotare, anche con unica
registrazione, l’ammontare dei corrispettivi e di
qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attivitàcommerciali, con riferimento al mese precedente
dalle associazioni sportive dilettantistiche senzascopo di lucro ed dalle associazioni pro loco che
hanno effettuato l'opzione al regime di cui all'art. 1
della L. n. 398/1991
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