apparecchi di sollevamento - ascensori · per apparecchio di sollevamento si intende un apparecchio...
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Apparecchi di sollevamento - Ascensori
Per apparecchio di sollevamento si intende un apparecchio destinato ad effettuare un ciclo disollevamento di un carico sospeso tramite gancio o altro organo di presa.
Gli apparecchi di sollevamento possono essere classificati in:1. gru a torre2. autogr3. gru su autocarro4. gru a cavalletto5. gru a ponte scorrevole6. gru a struttura limitata7. gru a portale8. argani e paranchi
Sono inoltre assimilabili agli apparecchi di sollevamento:9. le scale aeree10. i ponti sviluppabili
Definizioni e classificazioni
APPARECCHIDI SOLLEVAMENTO
Le macchine e gli apparecchi di sollevamento sono alloriginedi pi del 10% degli infortuni sullavoro.
La progettazione delle macchine deve tener conto dei vincoli connessi alla sicurezzadei lavoratori vincoli che vengono imposti al fabbricante e al fornitore.
Il responsabile dellimpresa deve, essere certo che il materiale che acquista ed installa sia conforme alle norme vigenti.
Le attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi installate stabilmente devono essere costruite in modo da assicurare la solidit e la stabilit durante luso tenendo in considerazione innanzi tutto i carichi da sollevare e le sollecitazioni che agiscono sui punti di sospensione o di ancoraggio alle strutture.
APPARECCHIDI SOLLEVAMENTO Progettazione e costruzione
Ogni apparecchio di sollevamento deve essere fornito:
di adeguatatarga di immatricolazione; tale targa deve essere installata in posizione visibile e deve indicare:il nome del costruttore, il luogo e lanno di costruzione e laportata massima( DM 12/09/1959 Art. 10)
Quando la portata massima variacol variare delle condizioni duso del mezzo, quali inclinazione e lunghezza dei bracci di leva delle gru a volata, lo spostamento dei contrappesi, gli appoggisupplementari e la variazione della velocit, lentit delcarico ammissibiledeve essere indicatacon esplicito riferimento alle variazioni delle condizioni di uso, mediante apposita targa.
e, ai sensi delDPR 459/96, delle seguenti indicazioni : nome del fabbricante e suo indirizzo; marcatura CE; designazione della serie o del tipo; eventualmente, numero di serie; anno di costruzione.
Identificazione
APPARECCHIDI SOLLEVAMENTO
Dal 21/09/1996 entrata in vigore la Direttiva Macchine (D.P.R. 459 dei 1996).
A partire da questa data chi acquista unApparecchio di Sollevamento marcato CE obbligatoad inviare, prima della messa in servizio,il modulo di denuncia alla sede I.S.P.E.S.L competente per territorio , allegandovifotocopia della dichiarazione CE di conformit. E inoltre tenutoa conservare, nel luogo di utilizzo dellApparecchio di Sollevamento, la rimanente documentazione, e a renderla disponibile,in sede di verifica periodica,agli organi competenti.
Gli Apparecchi di Sollevamentogi in servizio al 21/09/1996collaudati I.S.P.E.S.L. o ENPI, aiquali siano state apportate:
variazioni nelle modalit di utilizzo non previste direttamente dal costruttore modifiche costruttive che non rientrano nella manutenzione ordinaria o straordinaria
devono seguire la procedura odierna per la marcatura CE.
Collaudo
APPARECCHIDI SOLLEVAMENTO
Il datore di lavoro provvede affinch:
le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova localit di impianto.
le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:1. a controlli periodici , secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;2. a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionaliche possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattivit .
I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.
Controlli D.lgs 81/08 art 71 comma 8
APPARECCHIDI SOLLEVAMENTO
Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dellunitproduttiva devono essere accompagnate da un documento attestante lesecuzione dellultimo controllo con esito positivo.
Con il D.lgs 81/2008 le verifiche periodiche degli apparecchi di sollevamento non sono pisolamente annuali ma esse dipendono dallet dellapparecchio e dal settore di utilizzo dello stesso (vds allegato VII)
Verifica periodica
APPARECCHIDI SOLLEVAMENTO
Verifica straordinaria
La verifica straordinaria di competenza del DipartimentoI.S.P.E.S.L. territorialmente competente.
Le ispezioni straordinarie vengono eseguite a seguito di variazioni sostanziali apportate allimpianto
La procedura da seguire quella gi indicata per i nuovi impianti.
Il proprietario dellimpianto di sollevamento obbligatoad effettuare la verifica trimestrale dellefuni e delle catene.Allegato VI D.lgs 81/08 punto 3 Il risultato delle operazioni di controllo deve essere riportato nel libretto verbale verifiche, servendosi degli appositi spazi (Artt. 11 e 12 D.M. 12 settembre 1959).La verifica delle funi o delle catene viene eseguita secondole seguenti modalit:
pulizia di fune o catena, almeno nei tratti di maggiore usura; controllo visivo per individuare fili rotti, cricche; controllo di eventuale eccessiva usura con riduzione del diametro; controllo di eventuali danneggiamenti meccanici della fune.
E opportuno procedere anche a controlli periodici di tuttele altre parti e componenti degli apparecchi di sollevamento che possono comportare rischi di incidenti, quali:
fissaggio delle funi; condizioni del cavo di comando della pulsantiera; limitatori di carico e momento; dispositivi di fine corsa.
Verifica trimestrale funi e catene
APPARECCHIDI SOLLEVAMENTO
Gli apparecchi di sollevamento esclusi dagli obblighi sopra descritti sono:
1. le gru e gli altri apparecchi di sollevamento diportata inferiore 200 chilogrammi,2.le gru e gli altri apparecchi di sollevamento azionati a mano, tranne scale aeree e ponti sviluppabili
Riferimenti normativi
D.LGS 9 Aprile 2008 n 81
DM 12 Settembre 1959 e successivo DM 9 Agosto 1960 sulle modalit di svolgimento delle verifiche
Legge 833/78 sulle competenze di attribuzione delle verifiche periodiche alle ASL
DM 10 05 1988 347 sul comando dei mezzi di sollevamento mediante onde elettromagnetiche
DPR 459 del 24/07/1996 Regolamento per lattuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368, 93/44 e 93/68 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine
Apparecchi di sollevamento esclusi dalla normativa
APPARECCHIDI SOLLEVAMENTO
ASCENSORI
Gli ascensori fanno parte della nostra vita quotidiana e tutti noi usiamo questi impianti senza a volte renderci conto che essi sono dei veri e propri mezzi di trasportoe che pertanto necessitano di particolare attenzione
definizioni
Ascensore: un apparecchio a motore che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sullorizzontale superiore a 15, destinata a trasporto di persone, di persone e cose, o soltanto di cose se la cabina accessibile, ossia se una persona pu entrarvi senza difficolt, e munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trova al suo interno.
Montacarichi: un apparecchio a motore di portata non inferiore a25 Kg che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sullorizzontale superiore a 15 , destinata al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone, o se accessibile, non munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trova al suo interno
definizioni
Installatore dellascensore:
il responsabile della progettazione, della fabbricazione, dellinstallazione e della commercializzazione dellascensore, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformit.
Commercializzazione:
la prima immissione sul mercato dellUnione Europea, a titolo oneroso o gratuito, di un ascensore o di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego.
definizioni
Componenti di sicurezza: elencati nellallegato IV
Dispositivi di bloccaggio delle porte di piano.Dispositivi paracadute Dispositivi di limitazione di velocit eccessiva.Ammortizzatori ad accumulazione di energiaAmmortizzatori a dissipazione di energia.Dispositivi di sicurezza su martinetti dei circuiti idraulici di potenza quando sono utilizzati come dispositivi paracadute.Dispositivi elettrici di sicurezza con funzione di interruttori di sicurezza con componenti elettronici.
Fabbricante dei componenti di sicurezza:
il responsabile della progettazione e della fabbricazione dei componenti di sicurezza, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformit
definizioni
Messa in esercizio:
la prime utilizzazione dellascensore o del componente di sicurezza.
Ascensori e montacarichi in servizio privato:
gli ascensori e montacarichi installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico.
Evoluzione nel tempo delle regole e delle norme tecniche adottate
ai fini della sicurezza
nella costruzione degli ascensori in servizio privato
ascensori
Le soluzioni tecniche per la sicurezza sono imposte per legge = REGOLE TECNICHE
Le soluzioni tecniche per la sicurezza non sono imperative, ma possono essere usate altre soluzioni purch di pari efficacia o migliorative = NORME TECNICHE
Prima degli anni 2000 Dagli anni 2000
ascensori
ascensori e montacarichi elettrici costruiti, dal 1963, secondo le regole tecniche imposte dal DPR 1497 /63
ascensori e montacarichi elettrici preesistenti al 1963, costruiti secondo le regole tecniche imposte dal Decreto Luogotenenziale 600/45, poi adeguati in alcune parti al DPR 1497/63
diffusione degli ascensori idraulici dagli anni 70 costruiti secondo le regole imposte dal DPR 1497/63 con laggiunta del D.M. 1635/79per le parti idrauliche
Fino ai primi ANNI 90 - REGOLE TECNICHE imposte dal DPR 1497/63
ascensori
ascensori elettrici - costruiti secondo le norme UNI EN 81-1, (imposte dal D.M. 587/87, allegato 1)
ascensori idraulici - che si diffondono pi degli elettrici, costruiti secondo le UNI EN 81-2, ( imposte come regole tecniche dal D.M. 268/1994)
gli ascensori preesistentisono adeguati, dobbligo, alle nuove regole tecniche, nelle parti e nei modi previsti dallallegato II del D.M. 587/87
Negli ANNI 90 fino ai primi ANNI 2000 - REGOLE TECNICHE UNI EN 81-1/2
ascensori
negli ascensori, in caso di MODIFICA , si adotta il principio che le parti vanno modificate o sostituite in base alle regole tecniche pirecenti, e quindi:
dal 2004, le modiche vengono eseguite tenendo presenti le norme pirecenti UNI EN 81-1/2 armonizzate
Nota:
ascensori
Dai primi ANNI 2000 - epoca della Direttiva 95/16 recepita con DPR 162/99, capo I, e delle Norme Armonizzate UNI EN 81-1/2, intese come stato dellarte delle possibili soluzioni tecniche, ma non uniche, per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza.
differenze tra il vecchio e il nuovo approccio
direttiva 95/16/CE ( nuovo approccio) recepita con DPR 162/99,
requisiti essenziali di sicurezza ( res), norme armonizzate UNI EN 81-1/2 edizione 1999
altre soluzioni tecniche con documento di analisi dei rischi che dimostri lequivalente capacit di soddisfare i res.
ascensori
Come sono cambiate nel tempo le
disposizioni amministrative
per la messa in servizio e per lesercizio
degli ascensori in servizio privato
Procedure tecnico amministrative per : linstallazione
la messa in servizio
il mantenimento in esercizio
documentazione da conservare sullimpianto
ascensori
gli ascensori e i montacarichi, sono soggetti alla legge 1415/42 e relativo regolamento DPR 1767/51:
ascensori divisi in categorie A, B, E
montacarichi divisi in categoria C e categoria D
Fino ai primi ANNI 90
ascensori
per la messa in servizio:
- licenza dimpianto e di esercizio dellascensore e dei montacarichi;
- collaudo di primo impianto dellENPI e poi dellISPESL.
per la tenuta in esercizio:
- verifiche periodiche annuali ( per gli ascensori) e straordinarie dellENPI e poi delle ASL;
- manutenzione con personale abilitato, obbligo del manutentore della verifica semestrale ( per gli ascensori) dei dispositivi di sicurezza.
Fino ai primi ANNI 90
ascensori
documentazione e targhe presenti sullimpianto
- libretto dimmatricolazione dellascensore con collaudo di primo impianto dellENPI e poi dellISPESL;
- schema idraulico / elettrico
- verbali di verifica periodiche e straordinarie dellENPI e poi ASL
- annotazioni del manutentore sugli esiti dei controlli di propria competenza
- targa dimmatricolazione in cabina
- cartello con nome e recapito del manutentore su porta accesso locale macchine e locale rinvii
Fino ai primi ANNI 90
ascensori
come nel caso precedente ma con le seguenti variazioni introdotte dal D.M. 587/87
gli ascensori non vanno distinti in categorie ( il termine ascensorecomprende le categorie A, B, C)
resta la categoria D dei montacarichi
introdotta la certificazione e la marcatura CEE per i seguenti componenti di sicurezza:
- serrature porte di piano, paracadute, limitatore di velocit, ammortizzatori idraulici.
Gli ultimi collaudi sono eseguiti anche da organismi notificati, installatori con sistema di garanzia della qualit o con perizia giurata di ingegnere iscritto allalbo ( art 19 DPR 162/99)
Negli ANNI 90 fino ai primi ANNI 2000
ascensori
Dai primi ANNI 2000
commercializzazione
la commercializzazione degli ascensori nuovi disciplinata dalla direttiva 95/16 recepita in Italia con il DPR 162/99
abolite le licenze di impianto e di esercizio: linstallatore deve marcare CE lascensore e rilasciare la dichiarazione CE di conformit con lintervento di un organismo notificato secondo la procedura seguita dallinstallatore;
obbligo della certificazione del tipo per i componenti di sicurezza dellascensore e della marcatura CE del singolo prodotto.
ascensori
Dai primi ANNI 2000
messa in servizio e la tenuta in esercizio
Per la messa in servizio e la tenuta in esercizio vige il DPR 162/99capo II. che ha abolito la legge 1415/42 e il DPR 1767/51.
Il proprietario deve comunicare la messa in servizio degli ascensori e montacarichi, entro 10 gg. dal rilascio della dichiarazione CE di conformit, al Comune , che deve rilasciare il numero di matricola ( art. 12 DPR 162/99)
Alle verifiche periodiche e straordinarie provvedono, a mezzo tecnici forniti di laurea in ingegneria: ASL, ARPA, Ispettorato del Lavoro (stabilimenti industriali e aziende agricole) le Amministrazioni Statali con i propri ruoli di ingegneri ,Organismi Notificati, su richiesta del proprietario (art. 13 DPR162/99)
ascensori
Dai primi ANNI 2000
messa in servizio e la tenuta in esercizio
Le verifiche periodiche ogni 2 anni
Le verifiche straordinarie per periodica negativa, per incidenti, per modifiche importanti ( art. 14 DPR 162/99)
La manutenzione deve essere effettuata con personale abilitato
Obbligo per il manutentore di effettuare la verifica semestrale dei dispositivi di sicurezza ( art 15 DPR 162/99)
ascensori
Dai primi ANNI 2000
documentazioni e targhe presenti sullimpianto
dichiarazione CE di conformit dellascensore rilasciata dallinstallatore,
marcatura ce nella cabina dellascensore,
marcatura CE e dichiarazione di conformit dei componenti di sicurezza,
comunicazione al Comune e matricola assegnata dal Comune stesso allimpianto,
targa in cabina con n. matricola assegnata, portata in Kg, numero massimo di persone, installatore e n. di fabbricazione, soggetto incaricato per le verifiche periodiche (art. 16 DPR 162/99 e p.to 15 en 81- 1/2)
libretto dellascensore (art. 16 DPR 162/99) con le caratteristiche, che deve comprendere una parte tecnica ed una parte ( fascicolo) destinata a contenere i verbali dei controlli e delle visite, le modifiche importanti, la sostituzione funi o di altri componenti importanti, gli incidenti ( punto 16.3 EN 81- e punto 6.2 allegato I del DPR 162/99, annotazione esito collaudo, data messa in servizio
ascensori
Dai primi ANNI 2000
documentazioni e targhe presenti sullimpianto
disegno dellinstallazione
schema elettrico idraulico
manuale distruzione dellascensore per uso normale, manutenzione, controlli e prove (periodici e dopo modifiche importanti o incidenti)
manuale di istruzione dei componenti di sicurezza, per effettuare correttamente e senza rischi, montaggio collegamenti, regolazioni, manutenzione ( punto 6.1 allegato I DPR 162/99)
verbali di verifica periodica o straordinaria della ASL o dellOrganismo Notificato
annotazioni del manutentore sugli esiti dei controlli di propria competenza
cartello con nome e recapito del manutentore su porta accesso locale macchina e locale rinvii
ascensori
Quadro normativo riassuntivo
ASCENSORE ELETTRICO
DPR 1497/63
ASCENSORE OLEODINAMICO
DPR 1497/63
D.M. 1635/79
ASCENSORE ELETTRICO
D.M. 587/87
UNI EN81.1
ASCENSORE OLEODINAMICO
DPR 268/94
UNI EN81.2
ASCENSORE ELETTRICO
Direttiva 95/16/CE
DPR 162/99
UNI EN 81.1Armonizzata
Altre regole tecniche
ASCENSORE OLEODINAMICO
Direttiva 95/16/CE
DPR 162/99
UNI EN 81.2Armonizzata
Altre regole tecniche
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