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prof. Pasquale Giuseppe Macrì
“Legge 219/17:
la nuova relazione di cura e il consenso informato
Articolo 2 Costituzione
La Repubblica riconosce egarantisce i diritti inviolabilidell'uomo, sia come singolo, sianelle formazioni sociali ove sisvolge la sua personalità, erichiede l'adempimento deidoveri inderogabili di solidarietàpolitica, economica e sociale.
Articolo 3 Costituzione
Tutti i cittadini hanno paridignità sociale e sono egualidavanti alla legge, senzadistinzione di sesso, di razza,di lingua, di religione, diopinioni politiche, dicondizioni personali e sociali.
Articolo 13 Costituzione
Non è ammessa forma alcuna didetenzione, di ispezione operquisizione personale, néqualsiasi altra restrizione dellalibertà personale, se non per attomotivato dell'autorità giudiziaria[cfr. art. 111 c. 1, 2] e nei soli casie modi previsti dalla legge.
Articolo 32 Costituzione
La Repubblica tutela la salute comefondamentale diritto dell’individuo einteresse della collettività…Nessuno può essere obbligato ad undeterminato trattamento sanitario senon per disposizione di legge.La Legge non può in nessun casoviolare i limiti imposti dal rispettodella persona umana.
Prof. Pasquale Giuseppe MacrìReferente Medico-Giuridico Federsanità
Direttore Dipartimento Prevenzione e gestione del rischio dei professionisti
Az. Usl Toscana Sud Est – Arezzo
“Il medico tutela il minore, la vittima di qualsiasi abuso o violenza ela persona in condizioni di vulnerabilità o fragilità psico-fisica, sociale ocivile in particolare quando ritiene che l’ambiente in cui vive non siaidoneo a proteggere la sua salute, la dignità e la qualità di vita. Il medicosegnala all’Autorità competente le condizioni di discriminazione,maltrattamento fisico o psichico, violenza o abuso sessuale. Il medico, incaso di opposizione del rappresentante legale a interventi ritenutiappropriati e proporzionati, ricorre all’Autorità competente. Il medicoprescrive e attua misure e trattamenti coattivi fisici, farmacologici eambientali nei soli casi e per la durata connessi a documentate necessitàcliniche, nel rispetto della dignità e della sicurezza della persona”.
Doveri del medico nei confronti dei soggetti fragili
Codice di Deontologia Medica 2014 - art. 32
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Art. 1 Consenso informato
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Art. 1 Consenso informato
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Art. 1 Consenso informato
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Art. 1 Consenso informato
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Art. 1 Consenso informato
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Art. 3 Minori e incapaci
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Art. 3 Minori e incapaci
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Art. 4 Disposizioni anticipate di trattamento
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Art. 4 Disposizioni anticipate di trattamento
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Art. 4 Disposizioni anticipate di trattamento
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Art. 4 Disposizioni anticipate di trattamento
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Art. 5 Pianificazione condivisa delle cure
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Grazie
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