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“L’Ordinamento della Professione
del Chimico ed il
Sigillo Professionale”
Dr. Chim. Sabina Licen
(Consigliere Ordine Provinciale dei Chimici di Trieste)
R.D.L. 24 gennaio 1924, n. 103 (1)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 febbraio 1924, n. 38 e convertito in legge con L. 17 aprile 1925, n. 473.
Art. 1
Le CLASSI PROFESSIONALI, non regolate da precedenti disposizioni
legislative, sono costituite in ORDINI od in collegi, a seconda che, per
l'esercizio della professione, occorra avere conseguito una laurea o un diploma
presso università o istituti superiori ovvero un diploma di scuole medie.
- La costituzione degli ordini professionali -
R.D.L. 1 marzo 1928, n. 842 (1)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 maggio 1928, n. 102.
Art. 1
Il Titolo di CHIMICO spetta a coloro, i quali abbiano Superato l‘Esame Di
Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di chimico. [...]
Art. 4
Per essere iscritto nell'albo dei chimici è necessario:
a) essere cittadino italiano [...];
b) godere dei diritti civili e non essere incorso in alcuna condanna [...];
c) aver superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
professione di chimico, [...].
- La costituzione degli ordini professionali -
R.D.L. 1 marzo 1928, n. 842
Art. 5
La domanda per l'iscrizione è diretta all’ [Ordine Territoriale] nella cui
circoscrizione l'aspirante risiede; è redatta in carta da bollo ed accompagnata
dai documenti seguenti:
1° atto di nascita;
2° certificato di residenza;
3° certificato generale del casellario giudiziale [...];
4° certificato di cittadinanza italiana [...];
5° certificato dell'approvazione nell'esame di Stato, [...].
- La costituzione degli ordini professionali -
R.D.L. 1 marzo 1928, n. 842
Art. 6
Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo; ma è
consentito il trasferimento da un albo all'altro, contemporaneamente alla
cancellazione della iscrizione precedente.
Art. 16
Le perizie e gli incarichi in materia di chimica pura ed applicata possono
essere affidati dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni
SOLTANTO agli iscritti nell'albo dei chimici, [...].
[...], Qualora disposizioni legislative o regolamentari prescrivano che la
direzione di determinate aziende private venga affidata a chi abbia
conseguito l'abilitazione alla professione di chimico, la direzione stessa DEVE
essere affidata agli iscritti nell'albo.
- La costituzione degli ordini professionali -
R.D.L. 1 marzo 1928, n. 842
Art. 10
La cancellazione dall'albo, oltre che per motivi disciplinari, [...], è
pronunciata [...] nei casi:
a) di domanda o dimissioni dell'iscritto;
b) di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili;
c) di trasferimento dell'iscritto in un altro albo.
Art. 11
Le pene disciplinari che il [Consiglio di Disciplina] può applicare, per gli abusi
e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della
professione, sono:
a) l'avvertimento;
b) la censura;
c) la sospensione dell'esercizio professionale [...];
d) la cancellazione dall'albo.
- La costituzione degli ordini professionali -
- Il Consiglio Nazionale dei Chimici -
Il Consiglio Nazionale dei Chimici è l'Organismo di rappresentanza
istituzionale sul piano nazionale della categoria professionale dei chimici. E’
un Ente pubblico non economico vigilato dal Ministero della Giustizia ed é
composto da quindici Consiglieri. La funzione essenzialmente propria del
CNC è quella di:
a) curare che siano repressi l'uso abusivo del titolo di chimico e l'esercizio
abusivo della professione;
b) garante per la comunità che chi svolge l'attività di chimico abbia non solo
caratteristiche di conoscenza ed esperienza accertate in ossequio alla legge,
ma anche che risponda a norme di deontologia pubblicamente dichiarate e
puntualmente verificate nell'applicazione;
c) mirare al rafforzamento del peso della figura professionale del chimico
nella società italiana.
- Il Consiglio Nazionale dei Chimici -
Il Consiglio Nazionale dei Chimici, inoltre,
d) ha funzione giurisdizionale di magistratura di secondo grado nei ricorsi e
reclami degli iscritti avverso le decisioni dei Consigli degli Ordini territoriali;
e) ha la potestà di fornire parere al Ministero vigilante in caso di scioglimento
dei singoli Consigli degli Ordini, quando non siano in grado di funzionare
regolarmente;
f) esprime pareri, su richiesta dei Ministeri, in merito a proposte di legge e
regolamenti riguardanti la professione;
g) ha istituzionalmente la funzione di referente del Governo in materia di
tariffa professionale.
- Il Consiglio Nazionale dei Chimici -
Il Consiglio Nazionale dei Chimici :
h) è membro EuCheMS, Associazione europea per le scienze chimiche e
molecolari che promuove la cooperazione in Europa fra le società scientifiche
e tecniche senza scopo lucrativo nel campo di chimica.
i) ha contribuito alla costituzione del Comitato per l'iscrizione del chimico
Europeo (EurChem) allo scopo di agevolare la mobilità dei chimici, praticanti
la professione all'interno degli stati membri dell'Unione Europea, attribuendo
una qualifica che attesti la professionalità in modo facilmente compreso in
tutta Europa.
j) cura la redazione e divulgazione di una rivista bimestrale di informazioni
professionali, tecniche, giuridiche ed economiche "Il Chimico Italiano",
inviato a tutti gli iscritti all'Albo e scaricabile liberamente online dalla specifica
sezione nel sito web.
- Gli Ordini Territoriali -
Gli Ordini territoriali sono Enti Pubblici non Economici, quindi sottoposti a
tutela e vigilanza dello Stato. La Dottrina ricomprende gli Ordini fra gli "Enti
necessari", ossia Enti che per l'organizzazione Amministrativa
dell'Ordinamento devono necessariamente esistere.
Gli Ordini professionali in particolare sono Enti deputati alla tutela e decoro
della professione per i quali vige una particolare disciplina. Ciò in ragione:
a) della obbligatorietà della loro costituzione prescritta dalla legge,
b) della obbligatorietà dell’appartenenza ad essi per i professionisti che
esercitano quella determinata professione,
c) dei controlli ed interventi cui sono sottoposti e
d) delle funzioni pubbliche che svolgono mediante i rispettivi Consigli.
- Gli Ordini Territoriali -
Il Consiglio dell'Ordine esercita le seguenti attribuzioni:
a) Cura che siano repressi l'uso illecito del titolo di Chimico e l'esercizio
abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia all'Autorità
Giudiziaria;
b) Vigila per la tutela dell'esercizio professionale e per la conservazione del
decoro dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le manchevolezze nell'esercizio
della professione;
c) Dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione
di onorari e spese;
d) Procede alla formazione, alla revisione e alla pubblicazione dell'Albo;
e) Stabilisce la tassa d'iscrizione nell'Albo, il contributo annuo dovuto dagli
iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine, nonché una tassa
per il rilascio dei certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari;
f) Provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine e propone
all'approvazione dell'assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo.
- Gli Ordini Territoriali -
Ordini interregionali
Ordini regionali
Ordini provinciali
ed interprovinciali
2
46
62
22
4
5
In Italia gli Ordini Territoriali dei Chimici sono costituiti a livello Provinciale,
Interprovinciale, Regionale ed Interregionale, per un totale di 40 Enti.
- La Professione di Chimico e l’albo A e B -D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328
Art. 2
[...], Negli albi professionali vengono istituite, in corrispondenza al diverso livello
del titolo di accesso, le seguenti due sezioni:
a) sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea
specialistica;
b) sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea.
Art. 3
Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti ad un settore della
sezione A, oltre a quelle ad essi specificamente attribuite, anche quelle
attribuite agli iscritti del corrispondente settore della sezione B.
- La Professione di Chimico e l’albo A e B -D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328
Art. 36
Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, [...] le
attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali:
a) analisi chimiche di ogni specie (ossia le analisi rivolte alla determinazione
della composizione qualitativa o quantitativa della materia, quale che sia il
metodo di indagine usato), eseguite secondo procedure standardizzate da
indicare nel certificato (metodi ufficiali o standard riconosciuti e pubblicati);
b) direzione di laboratori chimici la cui attività consiste nelle analisi chimiche
di cui alla lettera a);
c) consulenze e pareri in materia di chimica pura ed applicata; interventi sulla
produzione di attività industriali chimiche e merceologiche;
B
- La Professione di Chimico e l’albo A e B -D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328
Art. 36
d) inventari e consegne di impianti industriali per gli aspetti chimici,
impianti pilota, laboratori chimici, prodotti lavorati, prodotti semilavorati e
merci in genere;
e) consulenze per l'implementazione o il miglioramento di sistemi di qualità
aziendali per gli aspetti chimici nonché il conseguimento di certificazioni o
dichiarazioni di conformità; giudizi sulla qualità di merci o prodotti e
interventi allo scopo di migliorare la qualità o eliminarne i difetti;
f) assunzione della responsabilità tecnica di impianti di produzione, di
depurazione, di smaltimento rifiuti, utilizzo di gas tossici, ecc; trattamenti di
demetallizzazione dei vini con ferrocianuro di potassio [...];
g) consulenze e pareri in materia di prevenzione incendi;
B
- La Professione di Chimico e l’albo A e B -D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328
Art. 36
h) verifica di impianti ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46;
i) consulenze in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, relativamente agli
aspetti chimici; assunzione di responsabilità quale responsabile della
sicurezza [...];
l) misure ed analisi di rumore ed inquinamento elettromagnetico;
m) accertamenti e verifiche su navi relativamente agli aspetti chimici; rilascio
di certificato di non pericolosità per le navi;
n) indagini e analisi chimiche relative alla conservazione dei beni culturali e
ambientali.
B
- La Professione di Chimico e l’albo A e B -D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328
Art. 36
Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, [...],
[oltre alle attività competenti agli iscritti alla sezione B], in particolare le attività
che implicano l'uso di metodologie innovative o sperimentali, quali:
a) analisi chimiche con qualunque metodo e a qualunque scopo destinate,
su sostanze o materiali di qualsiasi provenienza anche con metodi
innovativi e loro validazione. Relative certificazioni, pareri, giudizi o
classificazioni;
b) direzione di laboratori chimici la cui attività consista anche nelle analisi
chimiche di cui alla lettera a);
c) studio e messa a punto di processi chimici;
A
- La Professione di Chimico e l’albo A e B -D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328
Art. 36
d) progettazione e realizzazione di laboratori chimici e di impianti chimici
industriali, compresi gli impianti pilota, per la lavorazione di prodotti
alimentari, di depurazione, di smaltimento rifiuti, antinquinamento;
compilazione dei progetti, preventivi, direzione dei lavori, avviamento,
consegne, collaudo;
e) verifiche di pericolosità o non pericolosità di sostanze chimiche
infiammabili, nocive, corrosive, irritanti, tossiche contenute o presenti in
recipienti, reattori, contenitori adibiti a trasporto, magazzini di deposito,
reparti di produzione e in qualsiasi ambiente di vita e di lavoro.
A
- Settori di competenza del CHIMICO -
SICUREZZA
- Sicurezza ed igiene del lavoro (legge 626 e successive modificazioni ed
integrazioni)
- ASPPR Addetto Servizi Protezione e Prevenzione
- RSPP Responsabile Servizi Protezione Prevenzione
- valutazione del rischio
- elaborazione di piani o dei progetti di messa a norma
- prevenzione incendi
Utilizzo di sostanze e gas pericolosi o tossici
- direzione tecnica di impianti che utilizzano
gas tossici
- direzione operazioni con impiego gas tossici
- Settori di competenza del CHIMICO -
IMPIANTI INDUSTRIALI E CIVILI
- studio e progetto
- preventivi e relazioni
- contratti, capitolati, ordinazioni
- direzione sorveglianza esecuzione lavori
- collaudo funzionale
- liquidazione lavori
- certificazione energetica edifici
- Settori di competenza del CHIMICO -
IMPIANTI INDUSTRIALI E CIVILI (2)
- trasporto di merci pericolose (ADR)
- esplosivi
- perizia giurata sui veicoli
- progetti, certificazioni, interventi incendio
- perizie e indagini di chimica legale
- perizie e indagini di controversie assicurative
- perizie e indagini di frodi commerciali
- perizie e indagini di danni
-chimico di porto, accertamenti su navi
- brevetti
®
- Settori di competenza del CHIMICO -
QUALITA’
- qualità reale dei prodotti
- conformità alle norme di qualità ( es: ISO)
- consulenti qualità
- valutatori qualità
- ispettori qualità
- conformità dei laboratori ISO 17025
- esperti di procedure
- accreditamento
- circuiti di qualità
RICERCA SVILUPPO E ASSISTENZA TECNICO/SCIENTIFICA PER LE
AZIENDE DI PRODUZIONE
- consorzi di area - di filiera
- formulazione di prodotti
- laboratorio analisi
- marketing – assistenza commerciale
-REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of
CHemicals
- CLP – Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures
- Settori di competenza del CHIMICO -
- Settori di competenza del CHIMICO -
ENTI PUBBLICI
- Stato, Regioni, Comuni
- ARPA
- ASL
- Dogane
- Corpi speciali (ad esempio polizia, carabinieri)
- Settori di competenza del CHIMICO -
AMBIENTE
- sostenibilità
- utilizzo risorse rinnovabili e non
- acque primarie e reflue (potabilizzazione - gestione reti - depuratori - riutilizzo)
- certificazioni (ISO 14000)
- VIA, VAS, AIA
- misurazioni del microclima
- misura del rumore
- misura di campi elettromagnetici.
- Settori di competenza del CHIMICO -
RIFIUTI
- classificazione
- trattamento/riciclo
- smaltimento
- discariche
- bonifiche
- Settori di competenza del CHIMICO -
SANITA’
- chimica clinica
- biochimica
- tossicologia
- erboristeria
-prodotti dietetici
- cosmetici
- Settori di competenza del CHIMICO -
FILIERA AGRO-ALIMENTARE
Chimica e trattamento del terreno
Chimica e trattamento dei prodotti
Trasformazione
HACCP - Assicurazione di qualità
Direzione produzione
BENI CULTURALI
- Chimica del restauro
- Progettazione produzione di
materiali e supporti
- Esame di Stato -
Art. 38
Per l'ammissione all'esame di Stato [sezione A] è richiesto il possesso della
laurea specialistica in una delle seguenti classi:
a) classe LM-54 - Scienze chimiche;
b) classe LM-71 - Scienze e tecnologie della chimica industriale;
c) classe LM-13 - Farmacia e farmacia industriale
L’Esame di Stato per l’accesso alla sezione A è articolato nelle seguenti prove:
a) Una prova scritta vertente su argomenti di chimica applicata;
b) Una seconda prova scritta vertente su argomenti di chimica industriale o
farmaceutica scelta dal candidato;
c) Una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e
deontologia professionale;
d) Una prova pratica consistente in analisi chimiche.
D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328
Art. 38
Per l'ammissione all'esame di Stato [sezione B] è richiesto il possesso della
laurea in una delle seguenti classi:
a) classe L-27 - Scienze e tecnologie chimiche;
b) classe L-29 - Scienze e tecnologie farmaceutiche.
L’Esame di Stato per l’accesso alla sezione B è articolato nelle seguenti prove:
a) Una prova scritta vertente su argomenti di chimica applicata;
b) Una seconda prova scritta vertente su argomenti di chimica industriale o
farmaceutica a scelta del candidato;
c) Una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e
deontologia professionale;
d) Una prova pratica consistente in analisi chimiche.
D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328
- Esame di Stato -
D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.
Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali
- Riforma delle professioni -
- OBBLIGO DI ASSICURAZIONE
- TIROCINIO PER L’ACCESSO ALL’ORDINE
- FORMAZIONE CONTINUA
- ISTITUZIONE DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA
- Codice Deontologico -
Il Chimico adempie una funzione sociale di pubblica utilità e si adopera
al fine di un corretto sviluppo della scienza chimica anche al fine di
migliorare la qualità della vita della popolazione.
CHIMICO
agisce con senso di responsabilità, applica la
chimica con correttezza,
nel rispetto delle norme e
nell’ambito delle proprie
competenze con decoro e onorabilità.
è autonomo e
indipendentenell’esprimere
il proprio giudizio
si adopera, [...], contro ogni forma di pregiudizio della salute
pubblica, di beni culturali, artistici, ambientali e contro
ogni spreco o insostenibile
sfruttamento delle risorse
utilizza i mezzi disponibili
ed idonei ad assicurare lo
svolgimento qualificato
dell’incarico secondo
scienza e coscienza
- Codice Deontologico -
Descrive il comportamento che il Chimico deve tenere per quanto riguarda:
a) Rapporti con i clienti, i committenti, i datori di lavoro, i collaboratori, i
dipendenti, la pubblica amministrazione, i professionisti di altre categorie
e i colleghi professionisti chimici.
b) Rapporti con il Consiglio Nazionale e con il Consiglio Territoriale
dell'Ordine
c) L’assunzione dell’incarico professionale e lo svolgimento dell’incarico
professionale
d) Autonomia professionale e obblighi etici
e) Segretezza della prestazione professionale
f) Il chimico dipendente pubblico
g) Società tra Professionisti
h) Provvedimenti disciplinari e sanzionatori
Con l’iscrizione all’Albo, il Chimico accetta esplicitamente di conformare la
propria attività professionale al Codice Deontologico vigente.
Dall’ Art. 10 del Codice Deontologico “Certificazione della prestazione
professionale”:
Allo scopo di attestare l’autenticità degli atti professionali è istituito il
“Timbro Professionale”, denominato anche "Sigillo Professionale"; il cui
uso, e le specifiche tecniche, sono definite nel “Regolamento sul Sigillo
Professionale”.
- Il Sigillo Professionale -
SIGILLO
è di proprietà dell’Ordine dei Chimici, che lo rilascia
all’iscritto che ne fa richiesta
è di uso strettamente professionale e va abbinato
alla firma del Chimico
deve essere custoditodiligentemente dall’iscritto
- Il Sigillo Professionale -
Viene istituito lo “Schedario del Sigillo” in cui vengono trascritti per ogni
assegntario: le generalità, la data del rilascio, l’impronta del Sigillo, nonchè
la firma di ricevuta per esteso ed abbreviata, quale dovrà apparire sui
documenti ove sia fatto uso del Sigillo
Il Sigillo andrà restituito all’Ordine in caso di:
- dimissioni o trasferimento ad altro Ordine;
- sospensione o cancellazione dall’Ordine;
- decesso, nel cui caso l’Ordine provvederà al ritiro presso gli eredi.
E’ VIETATO usare timbri o sigilli diversi da quello fornito dall’Ordine
- Riferimenti -
- R.D.L. 24 gennaio 1924, n. 103
- R.D. del 1° marzo 1928, n. 842
- L. 25 aprile 1938, n. 897
- D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382
- D.M. 1 ottobre 1948
- L. 20 marzo 1975, n. 70
- DPR 5 marzo 1986 n. 68
- DPR 8 maggio 1987 n. 267
- D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328
- DPR 8 luglio 2005, n. 169
- D.M.16 marzo 2007
- D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137
- “La professione di chimico”-CNC- Tau, Becherini-2007
(http://www.chimici.it/cnc/index.php?id=356)
- Sito web CNC (http://www.chimici.it/cnc/index.php?id=27)
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