adempimento collaborativo (cooperative compliance), 10-11 ottobre 2013
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Il Rischio Fiscale ed il regime di adempimento collaborativo
Utilizzo di sistemi aziendali strutturati di gestione e controllo del “rischio fiscale”
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Il rischio fiscale «tradizionale»
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Il rischio fiscale «del nuovo tipo»
Regime di adempimento collaborativo
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Il rischio fiscale «del nuovo tipo» … in scala
Regime di adempimento collaborativo
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Lloyd’s risk index
Regime di adempimento collaborativo
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L’operatività aziendale alle prese con la fiscalità italiana
►L’elevata misura di effective tax rate è solo la
punta dell’iceberg
►Altri aspetti negativi
► Adempimenti molto complicati e confusi
► Azione ispettiva dell’Amministrazione Finanziaria
penetrante ed assorbente risorse aziendali
► Possibile rilevanza sostanziale di errori in
adempimenti «formali»
► Apparato sanzionatorio molto pesante (incl.
penale), applicabile anche in assenza di
evasione/danno per l’Erario
► Incertezza applicativa di molte norme
► Abuso del diritto
► Difficile relazione con l’Amministrazione
Finanziaria
► Poca stabilità del sistema fiscale (con frequente
superamento dello statuto del contribuente)
Regime di adempimento collaborativo
«Rischio Fiscale»
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Il «rischio fiscale»
Regime di adempimento collaborativo
► Nel sistema attuale, un’operazione aziendale cui sia stato fatto conseguire un effetto
fiscale diverso da quello ritenuto corretto da parte degli organi dell’A.F., magari per
diversa interpretazione o qualificazione normativa, può comportare:
► Maggiori imposte, più sanzioni amministrative ed interessi, con impatto sul risultato d’esercizio
► Invio «notitia criminis» alla procura per apertura indagine circa la possibile commissione di un
reato tributario
► Cattiva pubblicità con possibile significativo danno reputazionale
► La gestione del “rischio fiscale” sia un elemento ormai imprescindibile dell’operatività
aziendale, non solo a livello di “compliance” ma anche in ambito strategico, di
operations e di finanza
► Anche l’Amministrazione Finanziaria dei maggiori paesi occidentali sembra avere preso
contezza dell’importanza di ciò
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Legge Delega e «gestione del rischio fiscale»
► Il Governo sarà delegato ad adottare entro 12 mesi
dall’entrata in vigore della legge delega (una volta
approvata) decreti legislativi recanti la revisione del
sistema fiscale
► Saranno anche introdotte norme che prevedano
► Forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata, anche
in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, tra imprese
ed A.F.
► (per i soggetti di maggiori dimensioni) «sistemi aziendali
strutturati di gestione e di controllo del rischio fiscale con
una chiara attribuzione di responsabilità nel quadro del
complessivo sistema dei controlli interni»
► Incentivi sotto forma di:
► Minori adempimenti
► Riduzione delle eventuali sanzioni
► Forme di interpello preventivo con procedura breve
Regime di adempimento collaborativo
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L’OCSE, il rischio fiscale, la cooperative compliance ed i Tax Control Frameworks
► Nel 2013 l’OCSE ha pubblicato il rapporto preliminare
«Co-operative Compliance: a Framework», al fine di
fornire linee guida su come un modello di co-operative
compliance possa ristabilire fiducia e confidenza nel
rapporto tra business community ed A.F. e consentire
benefici ad entrambi, sulla base di esperienze dei vari
paesi (es. NL)
► In particolare il report sottolinea l’importanza centrale dei
«Tax Control Frameworks» nelle multinazionali per la
gestione sistematica del rischio fiscale
► La presenza in azienda di Tax Control Frameworks
sufficientemente robusti da garantire all’A.F. l’affidabilità e
veridicità del contenuto delle dichiarazioni fiscali nonché la
volontà del contribuente di essere aperto e trasparente
sono stati considerati elementi essenziali per il successo
della co-operative compliance .
Regime di adempimento collaborativo
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Il Progetto Pilota dell’Agenzia «Regime di adempimento collaborativo» ► Il 25 giugno 2013 l'Agenzia delle Entrate ha invitato i
grandi contribuenti ad inviare, entro il 31 luglio 2013, la
propria richiesta di adesione, su base volontaria, al
gruppo di imprese che sarebbero state selezionate per far
parte del “Progetto Pilota” in tema di «cooperative
compliance».
► In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha richiesto la
preventiva adozione da parte del contribuente di un
modello di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 6
del Dlgs 231/2001 ovvero un sistema di gestione e
controllo del rischio fiscale (cd. Tax Control Framework).
► L'obiettivo del “gruppo di lavoro” è quello di pervenire alla
definizione condivisa delle caratteristiche di sistemi
interni o modelli organizzativi di gestione del rischio
fiscale, degli adempimenti ed incentivi che potranno
essere posti a carico/ beneficio del contribuente e delle
relative obbligazioni che l'Agenzia delle entrate assumerà
nei confronti dei grandi contribuenti che aderiscono.
.
Alla data del 31 luglio risultano pervenute
84 candidature riconducibili a 55 gruppi
societari, per il 53% italiani, il 32%
europei e la restante parte, extra
europei. In termini di fatturato, le
imprese che hanno espresso la volontà
di aderire al progetto rappresentano
circa il 10% del fatturato complessivo
ascrivibile ai grandi contribuenti per
l’anno di imposta 2011
Regime di adempimento collaborativo
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Impostazione ed adozione di un sistema di gestione del rischio fiscale
► Per impostare e adottare un sistema strutturato che soddisfi le esigenze
manifestate sono indispensabili
► Competenze tecniche fiscali su imposte dirette e indirette (anche di settore)
► Conoscenza dei processi operativi/business dell’azienda, dei processi
amministrativi/fiscali e dei sistemi informativi aziendali che supportano la
raccolta, elaborazione e il reporting fiscale (sistemi transazionali, consolidamento e
reporting)
► Competenze di analisi e gestione del rischio aziendale e del sistema di controllo
interno
► Sono inoltre fondamentali:
► Esperienze e track record importanti nei paesi che hanno già adottato sistemi
simili (Olanda, UK)
► Sistemi collaudati già adottati dalle maggiori multinazionali e raffinati nel corso del
tempo (leading practices)
► Team multidisciplinare con competenze fiscali, di processi operativi e di back
office, dei sistemi informativi aziendali e conoscenza dei principali settori industrrali
Regime di adempimento collaborativo
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I sistemi di gestione dei rischi aziendali già conosciuti: D.Lgs. 231 e SOX
► il D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231 sancisce la responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e degli enti privi
di personalità giuridica.
►Il Sarbanes-Oxley Act del 2002 si pone come obiettivo il ripristino della
fiducia degli investitori e la protezione degli azionisti contro possibili
frodi.
Regime di adempimento collaborativo
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D.Lgs. 231 /2001
Il D.lgs 231/2001 disciplina, introducendola per la prima volta nel nostro ordinamento, la
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (art.1). E’ introdotto un genere di
responsabilità che coniuga i tratti essenziali del sistema penale con quelli del sistema
amministrativo. Si supera il principio “societas delinquere non potest” ex art. 27 della
Costituzione
E’ prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa in presenza di determinati requisiti
oggettivi e soggettivi fissati dal legislatore:
commissione di un determinato reato (artt. 24-26);
il reato è commesso nell’interesse o a vantaggio della società (art. 5);
ad agire sono soggetti qualificati (apicali o ad essi sottoposti – Top Management, dipendenti,
collaboratori) (art. 5).
► Oltre ai suddetti requisiti il legislatore richiede che venga accertata la colpevolezza dell’ente
► Tale colpevolezza non sussiste qualora la Società si sia dotata di effettivi ed efficaci Modelli di
Organizzazione e di Gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 6).
Regime di adempimento collaborativo
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D.Lgs. 231 /2001: I reati previsti
Regime di adempimento collaborativo 14
D. Lgs. 231/2001
Reati contro la PA nella gestione dei
finanziamenti pubblici (art. 24):
Malversazione a danno dello Stato, Indebita
percezione di erogazioni, Truffa in danno della
PA, Frode informatica in danno della PA
Reati nei rapporti
con la PA (art. 25):
Concussione, Corruzione , Istigazione alla
corruzione, ecc.
Reati nella gestione di
monete ed altri valori
“pubblici”(art. 25-bis):
Falsificazione di monete,
spedita e introduzione nello
Stato di monete false e
Alterazione di monete ecc.
Reati societari (art. 25-ter)
False Comunicazioni sociali,
Falso in prospetto; Impedito
controllo, Operazioni in
pregiudizio dei creditori; Illecita
influenza sull’assemblea,
Aggiotaggio; Ostacolo
all’esercizio delle funzioni delle
autorità pubbliche di vigilanza,
ecc...
Reati aventi finalità di terrorismo o di
eversione dell’ordine democratico e
di finanziamento del terrorismo (art.
25-quater)
Reati contro la personalità individuale
(art. 25-quinquies):
Riduzione o mantenimento in schiavitù,
tratta di persone, acquisto o alienazione di
schiavi
REATI PREVISTI IN SEDE DI EMANAZIONE
REATI INSERITI IN MOMENTI SUCCESSIVI
Reati Transnazionali
(L. 146/2006):
Riciclaggio, Associazione a
delinquere, ecc...
Reati di Abusi di mercato
(art. 25-sexies):
Abuso di informazioni privilegiate,
Manipolazione del mercato
Reati in materia di salute e
sicurezza sul lavoro
(art. 25-septies):
Omicidio colposo, lesioni personali
colpose
Ricettazione, riciclaggio e impiego
di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita
(art. 25-octies)
Reati Informatici (art. 24-bis):
Delitti informatici e trattamento illecito
dei dati
20
03
2007
20
01
Reati nei materia di violazione del diritto di
autore (art. 25-novies):
Reati per dichiarazioni mendaci all’AG
con la PA (art. 25 - decies)
Reati ambientali (art.
25-undicies)
Reati per impiego
cittadini irregolari (art.
25-duodcies)
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D.Lgs. 231 /2001:l’esenzione dalla responsabilità in capo all’Azienda ► Il D.Lgs. 231/01 prevede esplicite scelte “organizzative” atte a dimostrare la concreta
volontà aziendale di impedire/prevenire i reati.
► Art. 6 del D.Lgs.: “I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati
(…) sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative
degli enti”.
► 7 marzo 2002 e 31 marzo 2008: “Linee guida per la costruzione dei modelli di
organizzazione, gestione, controllo ex D.Lgs. 231/2001.
► In ogni caso spetta al giudice penale la valutazione in merito alla rispondenza dei
codici comportamentali adottati dall’azienda ai parametri elencati nell’art. 6, comma 2,
D.Lgs. 231.
Regime di adempimento collaborativo
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D.Lgs. 231 /2001: Modello organizzativo
La responsabilità amministrativa è esclusa se l’ente prova che (art. 6):
L’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli
di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
Il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è
stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
Le persone hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di
gestione;
Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla lettera b).
Con l’introduzione del reato colposo nel 2007, non è più sufficiente la mera adozione di
un Modello da parte dell’organo dirigente al fine di evitare la responsabilità amministrativa
dell’ente ma diviene necessario che il Modello sia anche efficace ed effettivo (art. 6
comma 2 e art. 7 comma 4 del D.lgs 231/2001).
L’articolo 6, comma 2, D.Lgs 231/2001, indica le caratteristiche essenziali per la
costruzione di un modello di organizzazione gestione e controllo. In particolare, le lettere
a) e b) si riferiscono espressamente, sebbene con una terminologia estranea alla pratica
aziendale, ad un tipico sistema di gestione dei rischi ( risk management).
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D.Lgs. 231 /2001: Modello organizzativo - segue
► Le due fasi principali in cui il sistema deve articolarsi sono:
► Identificazione dei rischi: ossia l’analisi del contesto aziendale per evidenziare dove (in quale
area/settore di attività) e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli
obiettivi indicati dal D. Lgs n. 231/2001.
► Progettazione del sistema di controllo (c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed
attuazione delle decisioni dell’ente),
ossia la valutazione del sistema esistente all’interno della
società ed il suo eventuale adeguamento, in termini di
capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un
livello accettabile, i rischi identificati. Sotto il profilo
concettuale, ridurre un rischio comporta di dover
intervenire (congiuntamente o disgiuntamente) su due
fattori determinanti:
► i) la probabilità di accadimento dell’evento e
► ii) l’impatto dell’evento stesso.
Il sistema brevemente delineato non può però per
operare efficacemente, ridursi ad una attività una tantum,
bensì tradursi in un processo continuo.
Regime di adempimento collaborativo
PROCESSO DI RISK MANAGEMENT
1. Mappatura processi a rischio
2. Elenco rischi potenziali (per processo)
3.Analisi del sistema di controllo preventivo
esistenti («protocolli»)
4. Valutazione dei rischi residui
(non coperti da controlli preventivi)
Valutazione
rischio
accettabile?
Adeguamento sistema
controllo preventivo
Risultato: sistema di controllo in
grado di prevenire i rischi
SI
NO
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La sezione 404 della SOX
►La sezione 404 (”Management Assessment of Internal controls”), in estrema
sintesi, richiede che, con cadenza annuale:
► il CEO e il CFO della società/gruppo attestino che il sistema di controllo
interno che presidia il processo di costruzione e presentazione del bilancio
(c.d. Financial Reporting) è efficace. Tale attestazione dovrà fondarsi su
un’esaustiva documentazione a supporto sia dell’esistenza e della natura
dei controlli, che della loro efficacia.
► il revisore esterno attesti a sua volta se le dichiarazioni del CEO e del CFO
contenute nell’attestazione sull’adeguatezza del sistema di controllo interno
sono valide, accurate e complete. Il revisore dovrà pertanto emettere una
relazione sui controlli interni relativi al Financial Reporting, basata su una
valutazione del disegno del modello di controllo, nonché sull’effettuazione di
attività di verifica indipendenti (c.d. testing).
Regime di adempimento collaborativo
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La sezione 404 della SOX - segue
Il management deve istituire un processo strutturato e periodico per la valutazione del
sistema di controllo interno che porta alla formazione del bilancio (c.d. Management
Assessment Process). Sulla base di quanto stabilito dal PCAOB, tale processo dovrà
coprire le seguenti attività:
SCOPE
► Identificazione dei controlli da valutare
► Valutazione della rilevanza de controlli identificati rispetto alla probabiità che il
mancato funzionamento di tali controlli si traduca in un errore
ASSESS:
► Valutazione dell’efficacia del disegno dei controlli (design effectiveness)
► Valutazione dell’operatività dei controlli (operating effectiveness)
► Identificazione delle carenze del sistema di controllo interno, in relazione alla loro
significatività
COMMUNICATE
► Comunicazione dei risultati dell’assessment agli adeguati livelli
Regime di adempimento collaborativo
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La sezione 404 della SOX - segue
DOCUMENTAZIONE
► Disegno dei controlli interni (con
identificazione dei 5 componenti
del SCI)
► Descrizione delle modalità con
cui le transazioni significative
sono identificate, registrate,
elaborate
► Descrizione dei controlli
disegnati per
prevenire/identificare frodi o
errori (responsabilità del
controllo e segregazione delle
funzioni)
► Risultati dell’attività di verifica
Regime di adempimento collaborativo
DEFINIRE IL
PROCESSO Identificare
le aree di
rischio
Rilevare il
sistema di
controllo
Valutare
l’efficacia del
disegno e
l’operatività
dei controlli
Identificare le
carenze per
definire i
miglioramenti
Comunicare/
monitorare
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In sintesi
►La 231 ad oggi non prevede la mappatura il rischio fiscale perché i reati
tributari non sono inseriti fra quelli previsti.
►La Sox è un processo strutturato per la valutazione del sistema di controllo
interno che porta alla formazione del bilancio.
►Entrambe usano un approccio di risk management .
►La Cooperative Compliance consente, attraverso l'utilizzo di un modello di
organizzazione e gestione strutturato come quello previsto per la 231, al
contribuente di supportare l'affidabilità e veridicità del contenuto delle
dichiarazioni fiscali ossia di gestire possibili reati di natura tributaria
Regime di adempimento collaborativo
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