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Repubblica Italiana
Bollettino Ufficiale della Regione LazioDisponibile in formato elettronico sul sito: www.regione.lazio.itLegge Regionale n.12 del 13 agosto 2011
Data 12/05/2015Numero 38
Periodicit bisettimanale
Direzione Redazione ed Amministrazione presso la Presidenza della Giunta Regionale Via Cristoforo Colombo, 212 00147 ROMADirettore del Bollettino: Dott. Alessandro Bacci
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SOMMARIO
StatoPresidenza del Consiglio dei Ministri
Presidente del Consiglio dei MinistriDecreti e Ordinanze
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2014Definizione dei criteri di utilizzo e modalita' di gestione delle risorse del fondo destinato al miglioramento dell'allocazione delpersonale presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. Pag. 10
MinisteriMinistero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Decreti, Delibere e Ordinanze Ministeriali
Decreto 26 febbraio 2015Disposizioni modificative ed integrative del decreto 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 delParlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. Pag. 17
Regione LazioNotizie
Notizia 4 maggio 2015Notizia di presentazione di proposta di legge regionale n. 251 del 27 aprile 2015. Pag. 30
Notizia 4 maggio 2015Notizia di presentazione di proposta di legge regionale n. 252 del 27 aprile 2015. Pag. 32
Notizia 5 maggio 2015Notizia di presentazione di proposta di legge regionale n. 254 del 30 aprile 2015. Pag. 34
Notizia 6 maggio 2015Notizia di presentazione di proposta di legge regionale n. 253 del 29 aprile 2015. Pag. 36
Decreti del Commissario ad Acta
Decreto del Commissario ad Acta 24 aprile 2015, n. U00158D.Lgs 178/2012 - DM 16/04/2014 - L. 11/2015 - L.R. n. 49/89 - Servizio Trasporto Infermi Inquadramento e Regolamentoper l'attuazione della riorganizzazione della Croce Rossa Italiana in Comandi Locali e Provinciali Pag. 38
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 28 aprile 2015, n. 178Comune di Pontinia (LT). Variante all'art. 26 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale riguardante iNuclei Poderali.Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 04.03.2011. Restituzione per integrazioni o rielaborazione.
Pag. 43
Deliberazione 28 aprile 2015, n. 181Comune di San Giorgio a Liri (FR). "4" Variante stralcio al Piano Regolatore Generale finalizzata al cambio di destinazioned'uso di aree da "Viabilit" a "Zona Agricola E 1/B e Zona Produttiva Industriale Artigianale e Commerciale esistente e dicompletamento". Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29.11.2008. Approvazione con prescrizioni. Pag. 50
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Deliberazione 28 aprile 2015, n. 182Comune di Montefiascone (VT). Variante al Piano Regolatore Generale, con riclassificazione urbanistica da Zona agricola E1ad Area edificabile B Sottozona B2, per l'alienazione dell'area "Ex Scuola Galileo Galilei", distinta in catasto al foglio 17 p.lla800, prevista dal Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l'anno 2012. Deliberazione di Consiglio Comunale n.37 del 28.08.2012. Approvazione con prescrizioni. Pag. 60
Deliberazione 28 aprile 2015, n. 183Attivazione poteri sostitutivi nei confronti del Comune di Pomezia (RM). Nomina Commissario ad acta su istanza delle societAzzurra Immobiliare 2013 s.r.l. e Locema Costruzioni s.r.l. in relazione a richiesta di permesso di costruire. Pag. 66
Deliberazione 28 aprile 2015, n. 190Approvazione del conto di cassa reso dal Tesoriere della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2014, composto dal"Rendiconto di gestione" e dal "Conto del Tesoriere" Pag. 70
Deliberazione 6 maggio 2015, n. 191Affidamento all'Azienda Sanitaria Locale Roma G delle attivit concernenti gli articoli 24, 32, 26 e seguenti del Regio Decreto9 gennaio 1927, n. 147, e successive modifiche ed integrazioni. Pag. 127
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCAAtti dirigenziali di Gestione
Determinazione 30 aprile 2015, n. G05332Reg. CEE n. 1094/1988 Reg. CEE 1272/1988. Ritiro dei seminativi dalla produzione (Set-aside). Ditta Fabiani Franco.Decadenza totale dagli aiuti per inadempimento degli obblighi assunti. Pag. 131
Determinazione 30 aprile 2015, n. G05343USI CIVICI Universit Agraria di Valmontone (RM) Approvazione della delibera del Consiglio di Amministrazionedell'Ente n 6 del 16/12/2014. Autorizzazione alla alienazione di una porzione residuale di terreno di demanio civico, sito in loc.Colle Vallerano. Pag. 136
Determinazione 30 aprile 2015, n. G05344USI CIVICI Comune di Marta (VT) - Legittimazione di occupazione abusiva di terreni di demanio collettivo in favore diSCHIPANI Sonja mediante imposizione di canone annuo di natura enfiteutica. Pag. 139
Determinazione 30 aprile 2015, n. G05345Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni CEFETRA S.p.A. Partita IVA 13059251002 comune di Roma (RM). Rilascio autorizzazioni fitosanitarie N 12/0645. Pag. 143
Determinazione 30 aprile 2015, n. G05346Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni - Mondini Paolo - Partita Iva 07572631005 - Roma.Rilascio autorizzazione fitosanitaria N. 0646. Pag. 146
Determinazione 6 maggio 2015, n. G05500Reg. (CEE) n. 1698/05. PSR 2007-2013 - Misura 221 "primo imboschimento dei terreni agricoli" - Nardini Alessandro - CodiceAGEA 04730203694. Decadenza dal regime di aiuto per revoca del provvedimento di concessione agli aiuti. Pag. 149
Determinazione 6 maggio 2015, n. G05501Reg. (CEE) n. 1698/05. PSR 2007-2013 - Misura 221 "primo imboschimento dei terreni agricoli" - Ricci Marco - Codice AGEA94730002485. Decadenza dal regime di aiuto per revoca del provvedimento di concessione agli aiuti. Pag. 153
Determinazione 6 maggio 2015, n. G05530USI CIVICI - Legge n. 1766/1927 art. 24 - Comune di Marta (VT) - Autorizzazione svincolo fondi da utilizzare per ilcofinanziamento dei lavori di ristrutturazione ex mattatoio comunale da adibire a sala polifunzionale - Importo 24.334,13.-
Pag. 157
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Determinazione 7 maggio 2015, n. G05567Reg. (CE) n. 1698/2005 e Reg. (UE) n. 1310/2013. PSR 2007-2013 del Lazio. Disposizioni per la raccolta, nell'annualit 2015,delle domande di aiuto/pagamento relative alle misure annuali 211 "Indennit per svantaggi naturali a favore di agricoltori dellezone montane" e 212 "Indennit a favore di agricoltori in zone svantaggiate diverse dalle zone montane" e ulteriori disposizioniper la raccolta delle domande di pagamento (conferma degli impegni assunti nelle precedenti annualit ) relative alle misurepluriennali 214 "Pagamenti agro ambientali" e 215 "Pagamenti per il benessere degli animali". Pag. 160
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTIAtti dirigenziali di Gestione
Determinazione 21 aprile 2015, n. G04710Conferma impegni in stato "AP" del capitolo T19404 di competenza dell'Area Pianificazione e Programmazione - eserciziofinanziario 2015. Pag. 212
Determinazione 24 aprile 2015, n. G04898Procedura di affidamento in economia del servizio di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione della gara concernentel'acquisizione del servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosiderivanti da attivit sanitarie delle Aziende sanitarie della Regione Lazio. CIG Z6613E6C36. Impegno di spesa di 2.333,85 sulcapitolo H21509 ed accertamento di 1.155,34 sul capitolo 331530. Esercizio finanziario 2015 Pag. 215
Determinazione 24 aprile 2015, n. G04900Abbonamento alle banche dati/accessi al sistema "Leggi d'Italia" del Gruppo Wolters Kluwer Italia S.r.l, per il periodo1.5.2015/31.12.2015 per un importo di 34.892,00 IVA compresa. Cap. S23916 - es. fin. 2015. Pag. 221
Determinazione 28 aprile 2015, n. G05082Procedura di affidamento in economia del servizio di pubblicazione del bando di gara concernente l'acquisizione del servizioCUP occorrente le Aziende Sanitarie della Regione Lazio. CIG Z2A13AC848. Impegno di spesa di 4.344,43 sul capitoloH21509. Impegno di spesa di 800,00 sul capitolo T19427. Esercizio finanziario 2015 Pag. 225
Determinazione 4 maggio 2015, n. G05369Appalto Specifico per la fornitura di prodotti farmaceutici (gara farmaci 2014) Revoca lotto 183 Pag. 230
DIREZIONE CULTURA E POLITICHE GIOVANILIRettifiche
RettificaDeterminazione G05066 del 27.04.2015: Legge Regionale 23 ottobre 2009 n. 26, "Disciplina delle iniziative regionali dipromozione della conoscenza del patrimonio e delle attivit culturali del Lazio" e successive modifiche. Avviso pubblicofinalizzato alla promozione delle biblioteche e alla diffusione della cultura cinematografica. "CINEMA NELLEBIBLIOTECHE". Capitolo G21908 E.F. 2015. Approvazione degli elenchi delle domande non ammissibili, della graduatoriadelle domande ammissibili e di quelle con indicazione del relativo contributo concesso Pag. 234
DIREZIONE INFRASTRUTTURE, AMBIENTE E POLITICHE ABITATIVEAtti dirigenziali di Gestione
Determinazione 29 aprile 2015, n. G05247ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS EX ART.12 D.LGS.152/2006 INERENTE AL "PIANO DI UTILIZZAZIONE DEGLI ARENILI - COMUNE DI MINTURNO" Pag. 236
Determinazione 29 aprile 2015, n. G05248ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS EX ART.12 D.LGS.152/2006 INERENTE ALLA "RIADOZIONE E RIDENSIFICAZIONE DEL PIANO DI ZONA N.4 SAN GORDIANO AISENSI DELLA L.R. 21/09 - COMUNE DI CIVITAVECCHIA" Pag. 240
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Determinazione 29 aprile 2015, n. G05249Procedimento di Verifica sull'applicabilit della V.I.A. ex art. 20, parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. sul progetto di"Ampliamento e riqualificazione del centro commerciale Coop - Via Casilina Km. 39, nel Comune di Colleferro, Provincia diRoma, in localit Colleferro". Proponente Societ Centri Commerciali S.r.l. - Registro elenco progetti: n. 106/2010.
Pag. 244
Determinazione 29 aprile 2015, n. G05251PGAF della propriet dell'Az. Agr. Aureli Antonio - Comune di Amatrice (Ri). Periodo di validit 2013-22. Approvazione
Pag. 248
Determinazione 29 aprile 2015, n. G05252PGAF delle propriet boschive del CRA preso l'Az. Tormancina - Comune di Monterotondo (Rm). Periodo di validitaggiornato 2015-25. Approvazione Pag. 252
Determinazione 29 aprile 2015, n. G05253PGAF del Comune di Greccio e slittamento del piano dei tagli. Approvazione variante Pag. 256
DIREZIONE LAVOROAtti dirigenziali di Gestione
Determinazione 5 maggio 2015, n. G05410Modifiche ed integrazioni alla determinazione dirigenziale del 16 febbraio 2015, n. G01416 , avente ad oggetto l'"Approvazionedella graduatoria dei progetti ammessi e dell'elenco dei progetti esclusi dal finanziamento previsto dall'"Avviso pubblico per laselezione dei progetti finalizzati all'intermediazione e all'approfondimento delle competenze degli operatori SAP. POR LazioFSE 2007-2013 Asse II Occupabilit. Impegno di spesa di 950.000,00, esercizio finanziario 2014", di cui alladeterminazione dirigenziale del 16 maggio 2014, n. G07119". Pag. 259
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI, AUTONOMIE, SICUREZZA E SPORTAtti dirigenziali di Gestione
Determinazione 4 maggio 2015, n. G05348leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20 ottobre 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni "Le nuove chimere cooperativa sociale." codice fiscale 12175501001, con sede legale nel Comune di Roma via Frattina, 10 c.a.p. 00187.Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione A. Pag. 269
Determinazione 4 maggio 2015, n. G05352leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20 ottobre 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni "ConsorzioCooperative Sociali SINERGIE s.c.r.l." codice fiscale 07389161006 con sede legale nel comune di Pomezia, via Gran Bretagna,55 c.a.p. 00040. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione C. Pag. 272
Determinazione 6 maggio 2015, n. G05480leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20 ottobre 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni "RuotaliberaSociet Cooperativa Sociale O.N.L.U.S." codice fiscale 02868260585 con sede legale nel comune di Roma, via Alberto daGiussano, 58 c.a.p. 00176. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione A. Pag. 275
Determinazione 6 maggio 2015, n. G05481leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20 ottobre 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni "CooperativaSociale Gialla" codice fiscale 10960841004 con sede legale nel comune di Roma, via Herbert Spencer, 82/86 c.a.p. 00177.Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione A. Pag. 278
Determinazione 6 maggio 2015, n. G05482leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20 ottobre 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni "FantastaffCooperativa Sociale" codice fiscale 11532381008 con sede legale nel comune di Roma, via Anagnina, 236/d c.a.p. 00046.Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione A. Pag. 281
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Determinazione 6 maggio 2015, n. G05488Approvazione dell'Allegato A denominato "Avviso pubblico Manifestazione di interesse a partecipare alle sessioni di incontro ediscussione in relazione alle aree tematiche istruzione, lavoro, salute e casa per l'inclusione e l'integrazione sociale dellepopolazioni Rom, Sinti e Caminanti" e dei relativi Allegati 1 e 2. Pag. 284
DIREZIONE PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIOAtti dirigenziali di Gestione
Determinazione 4 maggio 2015, n. G05349Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017 - Variazione di bilancio tra i capitoli di spesa E21900appartenente al programma 05 della missione 09 con prelievo dal fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, capitolo dispesa T25502. Pag. 294
Determinazione 4 maggio 2015, n. G05350Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017 - Variazione di bilancio tra il capitolo di spesa D11900appartenente al programma 05 della missione 10 con prelievo dal fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, capitolo dispesa T25502. Pag. 298
Determinazione 4 maggio 2015, n. G05388Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017 - Variazione di bilancio con prelievo dal fondo di riserva perle autorizzazioni di cassa, capitoli di spesa: G31900, G31902 e T25502. Pag. 302
DIREZIONE RISORSE UMANE E SISTEMI INFORMATIVIAtti dirigenziali di Gestione
Determinazione 30 aprile 2015, n. G05311D.lgs.n.81/2008 Conferma dei lavoratori addetti alla gestione dele emergenze e al primo soccorso per la sede di lavoro dellagiunta regionale el lazio di Via del Pescaccio, 96/98 Roma Pag. 306
Determinazione 5 maggio 2015, n. G05424Progetto Expo 2015. Attuazione delle azioni del Piano Macro Attivit Progetto Expo 2015. Accertamento della somma di 1.100.000,00 sul capitolo di bilancio 221119 dell'esercizio finanziario 2015. Pag. 309
DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIAAtti dirigenziali di Gestione
Determinazione 31 marzo 2015, n. G03686Commissione di Esperti costituita con il DCA n.U00426/14 - determinazione del compenso per l'attivit espletata. Impegno diEuro 8.000,00 sul capitolo H 11726, esercizio finanziario 2015. Pag. 312
Determinazione 30 aprile 2015, n. G05313Errata corrige relativo all'"Allegato" alla Determinazione n. G03114 del 20/03/2015 concernente la pubblicazione sul B.U.R.L.,ai sensi dell'art. 8 co. 1 D.Lgs. n. 194/2008, dei dati finanziari relativi alle somme incassate dai Servizi del Dipartimento diPrevenzione delle AA.S.SLL. nell'anno 2014. Pag. 317
Determinazione 30 aprile 2015, n. G05314Reg. 1069/09 Riconoscimento impianto di trasformazione dei sottoprodotti di origine animale di categoria 2 in biogas DittaTENIMENTI BORGIA SRL SOCIETA' AGRICOLA Via Paso di Roma S. Salvatore 5, 02038 Scandriglia (RI).
Pag. 322
Determinazione 30 aprile 2015, n. G05331ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 23 marzo 2005 e s. m. i. Integrazione graduatorie disettore della medicina generale valide per l'anno 2015 (domande presentate entro il 31 gennaio 2014 ) approvate conDeterminazione n. G03501 del 26 marzo 2015 pubblicate sul BURL n. 28 del 7 aprile 2015 inserimento dottoressa E. P.
Pag. 325
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Determinazione 4 maggio 2015, n. G05357REG.853/2004/CE Ampliamento riconoscimento di idoneit Ditta RANGO CARNI S.R.L. Via Sebastiano Silvestri, 147/153 -Genzano di Roma (RM) Pag. 328
Determinazione 4 maggio 2015, n. G05358REG.882/2004/CE Riconoscimento condizionato stabilimento prodotti a base di latte Ditta PERSEO SOCIETA'COOPERATIVA AGRICOLA Via Fanelli, 30 - Pontinia (LT) Pag. 331
Determinazione 6 maggio 2015, n. G05473REG.853/2004/CE Ampliamento riconoscimento di idoneit Ditta LA NAVIMAR S.R.L. Via Tenuta del Cavaliere, 1 c/oC.A.R. S.C.P.A. Box n. 43 - Guidonia Montecelio (RM) Pag. 334
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVEAtti dirigenziali di Gestione
Determinazione 5 maggio 2015, n. G05453Comune di ARDEA (Roma)- Art. 41 L.R. n.26 del 28 dicembre 2007 Fondo straordinario per l'attuazione del "Piano degliinterventi straordinari per lo sviluppo economico del litorale del Lazio" di cui alla D.G.R. 227/2014 Intervento in Obiettivo IIdenominato:"Assetto e riqualificazione delle spiagge libere attrezzate: Ardeatini, Troiani, Dune e Gardenie " (codice progettoregionale n.26.07.41.II.46). Revoca della Determinazione Dirigenziale n. A00124 del 13/01/2012, decadenza dai benefici delcontributo regionale per 487.872,00 e destinazione delle relative economia di spesa . Pag. 337
Determinazione 5 maggio 2015, n. G05454Comune di Itri (LT)- art.41 L.R. n.26 del 28/12/2007 Fondo straordinario per l'attuazione del "Piano degli interventi straordinariper lo sviluppo economico del litorale del Lazio" di cui alla D.G.R. 227/2014 Intervento "Lavori di riqualificazione e recuperodei contesti urbani e dei centri storici prospicenti la costa laziale"Obiettivo I-Recupero e riqualificazione dell'arenile di Puntadello Scarpone (codice progetto regionale n. 26.07.41.II.57). Definanziamento dal contributo regionale per 460.000,00, edestinazione dell'economia di spesa. Pag. 344
Determinazione 6 maggio 2015, n. G05459Proroga dei termini di inizio e fine dei lavori. Comune di SAN FELICE CIRCEO (LT) Fondo Straordinario per l'attuazione del"Piano degli interventi straordinari per lo sviluppo economico del litorale laziale" di cui all'articolo 41 della L.R. 28 dicembre2007, n.26, D.G.R. nn. 758 del 2 ottobre 2009 e 227 del 29 aprile 2014-Intervento denominato:"lavori di riqualificazione delCentro Storico: nuova pavimentazione dell'area pedonale ed arredo urbano IV Lotto funzionale" spesa prevista 830.000,00 Codice regionale di Progetto:26.07.41.I.42 codice C.U.P.n.F78C09000020006. Pag. 351
DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTIAtti dirigenziali di Gestione
Determinazione 30 aprile 2015, n. G05278ECO MEDICA ITALIA S.p.A. Determinazione n. G05320 del 18.12.2013 - Presa d'atto certificato di collaudo e avvio dellamessa in esercizio della c.d. linea 6, funzionale allo stoccaggio di rifiuti pericolosi, costituiti da medicinali citotossici ecitostatici, dell'impianto della ECO MEDICA ITALIA S.p.A., situato nel Comune di Guidonia Montecelio (RM), giautorizzato alla gestione di rifiuti speciali non pericolosi con Determinazione dirigenziale n. 156 del 19/01/2010 della Provinciadi Roma. Pag. 357
Determinazione 30 aprile 2015, n. G05280Viscolube S.r.l. Modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29 nonies D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e art. 15 comma 14 della L.R.27/28 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione n. A1202 del 02/4/2008 e s.m.i. dell'impianto dirigenerazione di oli esausti in Via Monti Lepini, n. 180 in comune di Ceccano (FR) per miglioramento tecnologico(installazione n. 2 centrifughe per pretrattamento olio usato in carica preflash 1 rif. P1). Pag. 361
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Determinazione 30 aprile 2015, n. G05281PRIMA PORTA 80 S.r.l. Nulla Osta per l'inizio della campagna di recupero di rifiuti speciali non pericolosi costituiti damateriali inerti da costruzione e demolizione, da effettuarsi da parte della Ditta PRIMA PORTA 80 S.r.l., presso il cantiere sitoall'interno del centro di distribuzione PAC 2000A di Fiano Romano, via Tiberina Km 19,300, mediante impianto mobileautorizzato con Determinazione della Regione Lazio n. A1315 del 23.07.2007 Pag. 366
Determinazione 30 aprile 2015, n. G05283Voltura, da "Metro B1 Scarl" a "Immobiliare agricola san Vittorino S.r.l", dell' Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciatacon Decreto Commissariale n. 21 del 16/05/2008. Pag. 371
Determinazione 4 maggio 2015, n. G05364ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS EX ART.12 D.LGS.152/2006 INERENTE AL "Piano di Lottizzazione localit Via delle Barozze, in catasto al Foglio 9 Particella 190" Comune diROCCA DI PAPA Pag. 375
Determinazione 4 maggio 2015, n. G05365Revoca, ai sensi dell'art. 21-quinques, della L. 241/1990 e s.m.i., della Determinazione dirigenziale n. A7140 del 21/12/2010,relativa ad una compatibilit paesaggistica rilasciata, ai sensi dell'art. 167, commi 5, del D. lgs. 22/01/2004 n. 42/2004 e s.m.i.per gli interventi di cui all'istanza prot. n. 155934 del 10/08/2009 presentata dal Sig. Quaranta Luigi, in qualit di legalerappresentante della Ditta T. & G. Brothers, rispetto alla struttura turistico-ricreativa denominata "40 all' Ombra", in areacatastalmente individuata al Foglio n. 720, allegato 8, particella n. 280, sito in localit Focene - Lungomare Gioacchino Rossini,nel Comune di Fiumicino (RM). Pag. 378
Enti LocaliProvince
Provincia di Latina
Avviso 4 maggio 2015AVVISO, ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ii. di deposito della documentazione inerente la procedura diValutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi relativa al Programma di Riqualificazione Ambientale delle acquesuperficiali dell'Agro Pontino Autorit Proponente (AP): Provincia di Latina Programma: Programma di RiqualificazioneAmbientale delle acque superficiali dell'Agro Pontino Piano di Azione Pag. 383
Avviso 4 maggio 2015L.R. 53/98 - R.D. 523/1904 - R.D. 368/1904 Pubblicazione avviso istanza per: Richiesta di Concessione/Autorizzazione aisoli fini idraulici per il ripristino di un manufatto di derivazione esistente sulla sponda Sx del corso d'acqua Demaniale diBonifica denominato "Canale Linea Pio" loc. Bocca di Fiume, nel Comune di Pontinia. Fasc. EC/OI 2195/2011. Richiedente:Pettinicchio Domenico ed Eredi di Pettinicchio Remo Antonio (C.F. PTTDNC30T03A616Q), con sede legale in 04010, Loc.Bocca di Fiume ,Sezze (LT), Via Zappitto, snc. Pag. 385
Enti PubbliciASL
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI
AvvisoAvviso pubblico, per titoli e colloquio per l'assunzione a tempo determinato di infermieri. Pag. 387
Aziende RegionaliA.R.S.I.A.L.
Avviso 4 maggio 2015, n. 22Deliberazione dell'Amministratore Unico di Arsial n. 22 del 04/05/2015 - Nomina Organismo Indipendente di Valutazionedell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio - ARSIAL 2015/2017. Esito Avviso pubblicoDeliberazione n. 25 del 11/11/2014. Pag. 398
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Avviso 8 maggio 2015, n. 1Pubblicazione elenco dei candidati selezionati dalla Short List - Misura 511 - Piano Stralcio Arsial 2013 - PSR LAZIO2007/2013 e integrazione piano operativo Gennaio- Marzo 2015 a cui conferire incarichi di collaborazioni esterne all'Agenziacon compiti di assitenza tecnica. Pag. 403
PrivatiAssociazione Teatrale fra i Comuni del Lazio (A.T.C.L.)
Statuto 29 aprile 2015inserimento statuto aggiornato Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio - A.T.C.L. - data atto 29 aprile 2015
Pag. 409
S.G.I. SpA
AvvisoRealizzazione del metanodotto Paliano (FR) - Busso (CB) DN500 (20 Pag. 418
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StatoPresidenza del Consiglio dei Ministri
Presidente del Consiglio dei MinistriDecreti e Ordinanze
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2014Definizione dei criteri di utilizzo e modalita' di gestione delle risorse del fondo destinato al miglioramentodell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 30, comma 2.3, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 2014
Definizione dei criteri di utilizzo e modalita' di gestione delle
risorse del fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del
personale presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo
30, comma 2.3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
(Pubbl. sulla G.U. n. 78 del 3 aprile 2015)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto, in particolare, l'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114;
Visto, in particolare, altresi' il comma 2.3 del suddetto art. 30
del decreto legislativo n. 165 del 2001, che demanda a un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, la fissazione dei criteri di utilizzo
e le modalita' di gestione delle risorse del fondo ivi previsto;
Visto l'art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);
Visto l'art. 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Ritenuto di dover stabilire, per i processi di mobilita' di cui ai
commi 1 e 2 dell'art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 per
i quali sia necessario un trasferimento di risorse, i criteri di
utilizzo e le modalita' di gestione delle risorse del fondo istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, destinato al miglioramento dell'allocazione del personale
presso le pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014
con cui l'onorevole dottoressa Maria Anna Madia e' stata nominata
Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
febbraio 2014 con cui al Ministro senza portafoglio onorevole
dottoressa Maria Anna Madia e' stato conferito l'incarico per la
semplificazione e la pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
aprile 2014 recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio
onorevole dottoressa Maria Anna Madia per la semplificazione e la
pubblica amministrazione;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Finalita' e definizioni
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1. Il presente decreto stabilisce, per i processi di mobilita' di
cui ai commi 1 e 2 dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per i quali e' necessario un trasferimento di risorse,
i criteri di utilizzo e le modalita' di gestione delle risorse del
fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze, destinato al miglioramento dell'allocazione del
personale presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi del predetto
art. 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
2. Ai fini delle disposizioni del presente decreto e fermo restando
che, salvo disposizioni speciali, la mobilita' presuppone il posto
disponibile nella dotazione organica, si intende per:
a) "mobilita' volontaria": le procedure avviate dalle
amministrazioni pubbliche per ricoprire i propri posti vacanti in
organico mediante passaggio diretto dei dipendenti di cui all'art. 2,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, appartenenti a una
qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni,
che facciano domanda di trasferimento, previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza, secondo la disciplina del comma
1 del medesimo art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
b) "mobilita' volontaria sperimentale": le procedure di mobilita'
volontaria che interessano sedi centrali di differenti ministeri,
agenzie ed enti pubblici non economici nazionali per le quali non e'
richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza per disporre
il passaggio diretto. In tal caso l'amministrazione cedente, ai sensi
dell'art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta
dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il
preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia
una percentuale di posti vacanti superiore a quella
dell'amministrazione di appartenenza;
c) "bando di mobilita'": il bando che l'amministrazione
interessata pubblica per avviare le procedure di mobilita' di cui
alle lettere a) e b). Tale bando, pubblicato sul sito istituzionale
dell'amministrazione per un periodo pari almeno a trenta giorni,
indica i posti che si intendono ricoprire attraverso passaggio
diretto, i requisiti e le competenze professionali richiesti e i
criteri di scelta degli stessi;
d) "mobilita' d'ufficio": la mobilita' disposta all'interno della
stessa amministrazione in sedi collocate nel territorio dello stesso
comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla
sede in cui sono adibiti i lavoratori di cui all'art. 2, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
e) "mobilita' obbligatoria tra PA": nell'ambito dei rapporti di
lavoro di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
2001, la mobilita' disposta, anche senza l'assenso del lavoratore,
previo accordo tra amministrazioni pubbliche, in altra
amministrazione la cui sede e' collocata nel territorio dello stesso
comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla
sede cui sono adibiti;
f) "mobilita' funzionale": la mobilita' di cui alle lettere d) ed
e) disposta o derivante dai criteri definiti con decreto del Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa
consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e
previa intesa, ove necessario, in sede di Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche con
passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo
accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da
parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico,
secondo la disciplina prevista dal comma 2 dell'art. 30 del decreto
legislativo n. 165 del 2001;
g) "mobilita' preliminare all'indizione di pubblici concorsi": le
procedure di mobilita' volontaria che le amministrazioni attivano
prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali
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finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, provvedendo,
in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di
fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano
domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui
prestano servizio, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 30 del decreto
legislativo n. 165 del 2001;
h) "mobilita' da finanziare con le risorse per le assunzioni": la
mobilita' di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001
che deve essere finanziata con le risorse destinate alle assunzioni
in quanto si svolge tra amministrazioni delle quali almeno una non e'
soggetta a limitazioni delle assunzioni;
i) "mobilita' neutrale per la finanza pubblica": la mobilita' di
cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 che si
svolge, ferma restando la preventiva verifica della sostenibilita'
finanziaria e del rispetto degli equilibri di bilancio dell'ente di
destinazione, tra amministrazioni pubbliche interessate ad un regime
di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e
per le quali le cessazioni dal servizio per processi di mobilita' non
possono essere calcolate come risparmio utile per definire
l'ammontare delle disponibilita' finanziarie da destinare alle
assunzioni o il numero delle unita' sostituibili in relazione alle
limitazioni del turn over;
j) "fondo per la mobilita'": il fondo previsto dall'art. 30,
comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
k) "amministrazioni pubbliche": le amministrazioni indicate
dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Art. 2
Mobilita' finanziata con il fondo per la mobilita'
1. In via ordinaria la mobilita' si svolge, nel limite dei posti
disponibili nella dotazione organica, con le risorse finanziarie che
le amministrazioni pubbliche hanno nella disponibilita' dei loro
bilanci, nel rispetto della disciplina prevista per la mobilita' da
finanziare con le risorse per le assunzioni e per la mobilita' per la
quale ricorrano le condizioni di neutralita' per la finanza pubblica
di cui all'art. 1, comma 2, lettera i).
2. Le procedure di mobilita' finanziata con il fondo per la
mobilita' si configurano come speciali. In particolare, e' consentito
fare ricorso a tale fondo esclusivamente nei seguenti casi:
a) a fronte di specifiche disposizioni di legge, analogamente a
quanto previsto dall'art. 30, comma 2.3;
b) mobilita' funzionale, ove previsto il ricorso al fondo. Il
decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione che dispone e disciplina la mobilita' funzionale
specifica di volta in volta le modalita' di finanziamento della
predetta mobilita', previa verifica, per tale specifico aspetto, del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato;
c) mobilita' volontaria e mobilita' obbligatoria, purche'
riconducibili alla fattispecie della mobilita' neutrale per la
finanza pubblica, laddove, in relazione ad una conclamata carenza di
personale, con oggettivi effetti sul regolare funzionamento degli
uffici, e' necessario reclutare un consistente numero di dipendenti
pubblici con riflessi contabili, in termini di oneri, significativi e
non piena disponibilita' di risorse finanziarie nel proprio bilancio.
3. Non sono in ogni caso ammesse richieste di utilizzo del fondo
per la mobilita' nei casi di:
a) mobilita' da finanziare con le risorse per le assunzioni;
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b) mobilita' volontaria sperimentale, salvo quanto previsto dalla
lettera c) del comma 2;
c) mobilita' d'ufficio;
d) mobilita' preliminare all'indizione di pubblici concorsi.
4. Resta fermo che la mobilita' finanziata con il fondo dell'art.
30, comma 2.3, e' consentita nei limiti della disponibilita' del
fondo medesimo.
Art. 3
Condizioni per accedere all'utilizzo
del fondo per la mobilita'
1. Nei casi di cui all'art. 2, comma 2, le amministrazioni
pubbliche dichiarano nel bando di mobilita' che intendono avvalersi
del fondo per la mobilita', specificando che gli enti, a cui
appartengono i lavoratori interessati al passaggio diretto, nel
manifestare il loro assenso al trasferimento, devono impegnarsi a
provvedere al versamento delle risorse corrispondenti al cinquanta
per cento del trattamento economico spettante al personale che sara'
trasferito, secondo le modalita' previste dall'art. 4. Il bando
indica, altresi', che la conclusione della procedura di mobilita' e'
condizionata dall'effettiva corresponsione all'amministrazione delle
risorse del fondo per la mobilita'. Per le risorse che le
amministrazioni fanno confluire al fondo non si applica l'art. 14,
comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012.
2. Nei casi di cui all'art. 2, comma 2, le amministrazioni
pubbliche hanno facolta' di presentare richiesta motivata,
accompagnata dal bando di mobilita', al Dipartimento della funzione
pubblica e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di
utilizzo del fondo per la mobilita'. La motivazione della richiesta
deve dare evidenza della grave carenza di personale, del rischio per
il regolare funzionamento dei servizi, dell'oggettiva
indisponibilita' di risorse finanziarie in bilancio.
3. Le amministrazioni pubbliche che richiedono di essere ammesse
all'utilizzo del fondo per la mobilita' acquisiscono, dalle
amministrazioni di provenienza del personale interessato al
trasferimento, l'assenso sia alla mobilita', sia al versamento delle
risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento
economico spettante, al lordo degli oneri ed imposte a carico
dell'amministrazione, secondo le modalita' previste dall'art. 4. Esse
predispongono, pertanto, un apposito prospetto che da' evidenza delle
risorse che confluiranno nel fondo e di quelle necessarie per
finanziarie i relativi processi di mobilita'.
4. Il Dipartimento della funzione pubblica e il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato valutano le richieste di cui al
presente articolo, corredate della documentazione di cui ai commi 1,
2 e 3. Entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ogni anno
redigono per il Consiglio dei ministri apposita relazione su:
a) le istanze pervenute con indicazione dell'ammontare delle
risorse richieste;
b) l'ammontare delle risorse disponibili nel fondo per la
mobilita'.
5. Sulla base degli atti di cui al comma 4 il Consiglio dei
ministri delibera sulle priorita' di accesso al fondo e
sull'accoglimento totale o parziale della richiesta, fermo restando
il limite delle disponibilita' del fondo. In sede di prima
applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono
prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale
funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti
carenze di personale e conseguentemente alla piena applicazione della
riforma delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56.
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6. Nelle ipotesi di mobilita' funzionale di cui all'art. 2, comma
2, lettera b), finanziata con il fondo per la mobilita', il decreto
del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
disciplina la procedura da seguire per accedere al fondo.
7. Alle amministrazioni pubbliche ammesse all'utilizzo del fondo
per la mobilita', le risorse sono assegnate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, nel limite dell'ammontare delle
risorse necessarie per corrispondere il trattamento economico del
personale trasferito. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni
di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio
del personale oggetto delle procedure di cui all'art. 2, comma 2. Le
amministrazioni interessate sono tenute a comunicare al Dipartimento
della funzione pubblica e al Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato le cessazioni a qualsiasi titolo intervenute in ciascun
anno del personale coinvolto nelle richiamate procedure di mobilita'.
8. In sede di prima applicazione il fondo per la mobilita' finanzia
prioritariamente, in via di anticipazione, la mobilita' degli uffici
giudiziari e quella connessa all'applicazione della legge n. 56 del
2014.
9. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato monitora
semestralmente la disponibilita' del fondo per la mobilita' tenuto
conto dei flussi finanziari di entrata e di quelli di uscita e ne da'
comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.
Art. 4
Modalita' di alimentazione
del fondo per la mobilita'
1. Ai sensi dell'art. 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165
del 2001, il fondo per la mobilita', istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ha una
dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2015. Al fondo confluiscono, altresi', le
risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento
economico spettante al personale trasferito mediante versamento al
capitolo n. 3606 di capo X dell'entrata del bilancio dello Stato da
parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al
fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali
all'amministrazione cedente. Rimangono acquisite al fondo le risorse
che si rendono disponibili all'atto della cessazione dal servizio del
personale trasferito a valere sul fondo medesimo.
2. Nel caso in cui l'Amministrazione che si sia impegnata a
provvedere al versamento delle risorse corrispondenti al cinquanta
per cento del trattamento economico spettante al personale da
trasferire ai sensi del precedente art. 3, comma 1, non provveda
entro il 30 giugno di ciascun anno ovvero, nell'anno in cui avviene
il trasferimento, entro due mesi dalla data dello stesso, qualora
questo avvenga dopo il 30 aprile, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze si procede al recupero delle somme non
versate, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti ad essa
spettanti a carico del bilancio dello Stato. Qualora la riduzione non
sia possibile per carenza di risorse iscritte in bilancio, il
Ministero dell'economia e delle finanze comunica all'Agenzia delle
entrate, gli importi da recuperare nei confronti dell'Ente, a valere
sulle entrate a qualsiasi titolo dovute allo stesso e riscosse
tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati
dall'Agenzia delle entrate sono versati ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati al Fondo per la
mobilita'.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti e
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pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 dicembre 2014
p. il Presidente
del Consiglio dei ministri
il Ministro per la
semplificazione e la
pubblica amministrazione
Madia
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
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StatoMinisteri
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e ForestaliDecreti, Delibere e Ordinanze Ministeriali
Decreto 26 febbraio 2015Disposizioni modificative ed integrative del decreto 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE)n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
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DECRETO 26 febbraio 2015 Disposizioni modificative ed integrative del decreto 18 novembre 2014
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
(Pubbl. sulla G.U. n. 81 dell8 aprile 2015)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e
sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti
agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla
politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008
del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione,
dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti
diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti
dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale
regolamento;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione,
dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o
la revoca di pagamenti nonche' le sanzioni amministrative applicabili
ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla
condizionalita';
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della
Commissione, del 16 giugno 2014, recante modalita' di applicazione
del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori
nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola
comune;
Visto l'art. 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della
Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni
transitorie;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della
Commissione del 17 luglio 2014 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo,
le misure di sviluppo rurale e la condizionalita';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999,
n. 503, Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta
dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende
agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, concernente
disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27
maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione
dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
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Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, con il quale si
dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto
all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati
dalla Comunita' europea;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto l'art. 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme
generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea,
con il quale si dispone il diritto di rivalsa dello Stato nei
confronti di Regioni o di altri enti pubblici responsabili di
violazioni del diritto dell'Unione europea;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
novembre 2012, n. 252, concernente il regolamento recante i criteri e
le modalita' per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi
degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 2,
della legge 11 novembre 2011, n. 180 Norme per la tutela della
liberta' d'impresa. Statuto delle imprese;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 29 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - Serie generale n. 220 del 22 settembre 2009,
concernente disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 del
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 18 novembre 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - Serie generale n. 295 del 20 dicembre 2014,
recante Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE)
n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 12 gennaio 2015, prot. 162, relativo alla semplificazione
della gestione della PAC;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 23 gennaio 2015, prot. 180, recante Disciplina del regime
di condizionalita' ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle
riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
Vista la nota 20 novembre 2014, acquisita in data 27 novembre 2014,
al protocollo DG PIUE 0006700, con la quale i servizi della
Commissione europea hanno comunicato che l'eucalipto non rientra tra
le specie indigene da considerare nelle superfici a bosco ceduo a
rotazione rapida ai fini delle aree d'interesse ecologico;
Considerato che non sono pervenute le informazioni, richieste alle
Regioni e Province autonome con nota ministeriale 29 maggio 2014,
prot. 3299, necessarie per integrare le informazioni da comunicare ai
servizi della Commissione europea relative agli impegni inseriti nei
Piani di sviluppo rurale che si intendono considerare sostitutivi
delle tre pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di
cui all'art. 43, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1307/2013, e
che, pertanto, per l'anno di domanda unica 2015, non e' possibile
consentire agli agricoltori di utilizzare le pratiche equivalenti per
adempiere ai relativi obblighi;
Considerato che non sono pervenute le segnalazioni, richieste alle
Regioni e Province autonome con nota ministeriale 29 maggio 2014,
prot. 3300, per individuare eventuali ulteriori superfici prative
sensibili dal punto di vista ambientale ai sensi dell'art. 45,
paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, e che,
pertanto, per l'anno di domanda unica 2015, non e' possibile
individuare prati sensibili al di fuori delle zone contemplate dalle
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direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE;
Ritenuto necessario abrogare i commi 6 e 7, dell'art. 7, del
sopracitato decreto ministeriale 18 novembre 2014, in relazione alle
osservazioni formulate dai servizi della Commissione europea, che
evidenziano la non conformita' rispetto all'art. 16, paragrafo 2, del
regolamento (UE) n. 639/2014, ai sensi del quale i coefficienti di
riduzione di cui all'art. 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) n.
1307/2013, possono essere differenziati esclusivamente sulla base di
vincoli naturali connessi alle condizioni oggettive delle superfici;
Ritenuto necessario adottare i provvedimenti previsti dal predetto
decreto ministeriale 18 novembre 2014 agli articoli: 2, lettere a) e
b), 6, comma 2, 7, commi 7, lettera b), e 10, 8, comma 6, 14, comma
2, 16, comma 5, 18, comma 3, 20, comma 2, 31, commi 3 e 6, e ogni
altro atto normativo necessario per renderlo operativo;
Ritenuto di fissare la dimensione minima di una parcella agricola
tenendo conto della frammentazione aziendale che caratterizza
l'agricoltura italiana;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 19 febbraio 2015;
Decreta:
Capo I
Attivita' agricola
Art. 1
Attivita' agricola, agricoltore in attivita'
e dimensioni della parcella
1. L'attivita' agricola puo' essere esercitata secondo una o piu'
modalita' tra quelle individuate dall'art. 4, paragrafo 1, lettera c)
del regolamento (UE) n. 1307/2013.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b), del decreto
ministeriale 18 novembre 2014, citato in premessa, in caso di partita
IVA attivata in campo agricolo successivamente al 1 agosto 2014,
ovvero in assenza di partita IVA, il requisito di agricoltore in
attivita' e' dimostrato se ricorre una delle condizioni previste
dall'art. 13, paragrafi 2 e 3 del regolamento (UE) n. 639/2014.
3. L'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 18 novembre 2014,
citato in premessa, si applica anche nel caso in cui l'importo
determinato ai sensi dell'art. 12, paragrafi 3 e 4, del regolamento
(UE) n. 639/2014, e' inferiore ai requisiti minimi di cui all'art. 4
del citato decreto ministeriale 18 novembre 2014.
4. Il requisito di agricoltore in attivita' e' verificato e
validato dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo
4, del regolamento (UE) n. 1306/2013; a tal fine, il rapporto tra
organismo di coordinamento e organismi pagatori e' disciplinato
tramite specifica delega.
5. Ai sensi dell'art. 72, paragrafo 1, secondo comma, del
regolamento (UE) n. 1306/2013, la dimensione minima di una parcella
agricola che puo' essere oggetto di una domanda d'aiuto e' fissata in
0,02 ettari.
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Art. 2
Mantenimento di una superficie agricola
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto
ministeriale 18 novembre 2014, citato in premessa, le superfici sono
considerate mantenute in uno stato idoneo al pascolo o alla
coltivazione quando sono accessibili, rispettivamente, per il
pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali
ordinarie e non abbisognano di interventi preparatori che vadano
oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari per
rimanere in tale stato.
2. Fermo restando il rispetto delle regole di condizionalita'
stabilite, ai sensi dell'art. 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013,
dal decreto ministeriale 23 gennaio 2015, citato in premessa,
l'attivita' agricola ha cadenza almeno annuale e la pratica
agronomica utilizzata e' idonea a:
a) prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi;
b) limitare la diffusione delle infestanti;
c) mantenere, nel caso di colture permanenti, in buone condizioni
le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di
allevamento, gli usi e le consuetudini locali;
d) non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti con il
sovra sfruttamento o la sotto utilizzazione.
3. Fermo restando il rispetto delle regole di condizionalita'
stabilite, ai sensi dell'art. 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013,
dal decreto ministeriale 23 gennaio 2015, citato in premessa, e
quanto previsto al comma 1 del presente articolo, i criteri di
mantenimento delle superfici sulle quali sono svolte le pratiche
tradizionali di cui all'art. 7, lettera a), del regolamento (UE) n.
639/2014 e di quelle sulle quali e' svolta unicamente l'attivita' di
pascolo, comprese le superfici di cui all'art. 2, comma 1, lettera
f), del decreto ministeriale 18 novembre 2014, citato in premessa
("Pascoli magri"), sono soddisfatti quando il pascolo e' comunemente
applicato in tali superfici con uno o piu' turni annuali di durata
complessiva di almeno sessanta giorni.
4. Le Regioni e Province autonome possono specificare, con propri
provvedimenti, un periodo di pascolamento in deroga alla durata di
sessanta giorni stabilita al comma 3 e un carico minimo di bestiame
espresso in unita' di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo
permanente, di cui al comma 3, e per anno, dandone comunicazione, con
le modalita' previste nell'art. 13 del presente decreto,
all'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del
regolamento (UE) n. 1306/2013. In assenza dei provvedimenti delle
Regioni e Province autonome, la densita' minima e' di 0,2 UBA per
ettaro riferita all'anno di presentazione della domanda. Il calcolo
del rapporto UBA per ettaro di pascolo si effettua considerando, al
numeratore, il numero medio annuo di UBA corrispondenti agli animali
individuati al pascolo, nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN)
delle anagrafi zootecniche, complessivamente detenuti dal richiedente
e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo
richiedente e, al denominatore, la superficie complessiva di prato
permanente, esclusa quella su cui il produttore dichiara di
esercitate pratiche agronomiche diverse dal pascolamento. La Regione
o Provincia autonoma competente puo' stabilire che, oltre alle
superfici a prato permanente, siano prese in considerazione, ai fini
del calcolo del carico, definendone le relative modalita', anche
altre superfici aziendali utilizzate per il pascolo ovvero la
produzione di foraggi, dandone comunicazione, con le modalita'
previste nell'art. 13 del presente decreto, all'organismo di
coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n.
1306/2013. Nel caso in cui il comune di ubicazione dei pascoli di cui
al comma 3 non coincida con il comune di ubicazione dell'allevamento
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(reperibile dal codice ASL) e non sia ad esso limitrofo, e'
necessario dimostrare il pascolamento degli animali, secondo le
modalita' previste dalla normativa vigente per gli allevamenti
zootecnici. Sono percio' considerate ammissibili le superfici situate
in comuni non limitrofi al comune di ubicazione dell'allevamento,
solo se il pascolamento e' dimostrato attraverso la presenza di
documenti che attestino la movimentazione dei capi verso le localita'
di pascolo e tali documenti devono essere opportunamente registrati
presso la BDN.
5. Ai fini della dimostrazione del pascolamento e del relativo
calcolo delle UBA, nell'ambito di pratiche di pascolo riconosciute
come uso o consuetudine locale con provvedimento della Regione o
Provincia autonoma sul cui territorio e' ubicato il pascolo, in
deroga a quanto previsto dal comma 4, sono ammessi anche i capi
appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente. La
Regione o Provincia autonoma competente comunica il provvedimento di
riconoscimento di tale pratica di pascolo, con i relativi
identificativi catastali delle superfici interessate, con le
modalita' previste nell'art. 13 del presente decreto, all'organismo
di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE)
n. 1306/2013.
6. I criteri agricoli di mantenimento delle superfici sulle quali
sono svolte le pratiche tradizionali di cui all'art. 7, lettera b),
del regolamento (UE) n. 639/2014 sono stabiliti nell'ambito delle
misure di conservazione o dei piani di gestione, ove presenti,
prescritti dagli enti gestori dei siti di importanza comunitaria e
delle zone di protezione speciale. Le Regioni e Province autonome
trasmettono, nei termini stabiliti dall'art. 13 del presente decreto,
all'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del
regolamento (UE) n. 1306/2013, secondo le modalita' dallo stesso
definite, i criteri agricoli di mantenimento ed i siti di importanza
comunitaria e le zone di protezione speciale a cui sono applicati.
Art. 3
Attivita' agricola minima
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto
ministeriale 18 novembre 2014, citato in premessa, le superfici
agricole mantenute naturalmente sono individuate nei prati permanenti
caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la
conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra
operazione colturale.
2. Fermo restando il rispetto delle regole di condizionalita'
stabilite, ai sensi dell'art. 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013,
dal decreto ministeriale 23 gennaio 2015, citato in premessa, nei
casi in cui le superfici di cui al comma 1 soggiacciano a particolari
vincoli ambientali, in termini di pendenza, altimetria e ridotta
produttivita' che non consentono, annualmente, lo sfalcio o lo
svolgimento di altre operazioni colturali diverse dal pascolamento,
il pascolo su tali superfici e' effettuato, con uno o piu' turni
annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni.
3. In ogni caso il pascolo non e' obbligatorio qualora
l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno
uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione colturale volta al
miglioramento del pascolo.
4. Le Regioni e Province autonome, dandone comunicazione, entro il
termine di cui all'art. 13 del presente decreto, all'organismo di
coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n.
1306/2013, possono specificare, con propri provvedimenti, un periodo
di pascolamento in deroga alla durata di sessanta giorni stabilita al
comma 2 e, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi
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aziendali esistenti, il carico minimo di bestiame espresso in unita'
di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente e per anno.
In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, la
densita' minima e' di 0,2 UBA per ettaro riferita all'anno di
presentazione della domanda. Il calcolo del rapporto UBA per ettaro
di prato permanente e' eseguito con le modalita' descritte nell'art.
2, commi 4 e 5.
5. In assenza di provvedimenti della Regione o Provincia autonoma
territorialmente competente, che possono essere riferiti anche a
specifiche aree, le superfici di cui ai commi 1 e 2 sono riferite ai
prati permanenti situati ad una altitudine uguale o superiore a
quella indicata nell'allegato I.
6. Le superfici di cui al comma 2 sono quelle con una pendenza
maggiore al trenta per cento.
7. La Regione o Provincia autonoma territorialmente competente puo'
individuare ulteriori superfici aventi le caratteristiche di cui ai
commi 1 e 2 nonche' le superfici naturalmente mantenute sulle quali
e' consentito che l'attivita' agricola sia svolta ad anni alterni, ai
sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 18
novembre 2014, citato in premessa, comunicando i relativi estremi
catastali all'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo
4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, entro il termine di cui
all'art. 13 del presente decreto.
8. L'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del
regolamento (UE) n. 1306/2013, stabilisce le modalita' operative per
la misurazione della pendenza di cui al comma 6 del presente articolo
ed inserisce le superfici di cui ai commi 5, 6 e 7 nel sistema di
identificazione delle parcelle agricole (SIPA).
Capo II
Valore dei dirirtti all'aiuto
Art. 4
Ricognizione preventiva
1. La ricognizione preventiva di cui all'art. 7, comma 10, del
decreto ministeriale 18 novembre 2014, citato in premessa, rileva:
a) i potenziali beneficiari all'aiuto per l'anno 2015, il cui
elenco e' pubblicato, entro il 15 aprile 2015, dall'organismo di
coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n.
1306/2013 e reso disponibile agli organismi pagatori.
b) le potenziali superfici ammissibili ai fini dell'assegnazione
e dell'attivazione dei diritti all'aiuto, che sono classificate e
individuate nel Sistema Informativo Geografico (GIS), a cura
dell'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del
regolamento (UE) n. 1306/2013, entro il 15 aprile 2015.
2. Le modalita' e le procedure per le attivita' di ricognizione di
cui al comma 1, sono definite dall'organismo di coordinamento di cui
all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Art. 5
Valore unitario iniziale
1. Il valore unitario iniziale dei diritti all'aiuto e' specifico
per ogni agricoltore ed e' calcolato nel seguente modo:
a) i pagamenti percepiti dall'agricoltore per l'anno di domanda
2014 nell'ambito del regime di pagamento unico a norma del
regolamento (CE) n. 73/2009 sono sommati al sostegno concesso al
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medesimo agricoltore per lo stesso anno nell'ambito degli articoli 7,
9 e 9-bis del decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 29 luglio 2009, citato in premessa. I
pagamenti sono da considerare prima delle riduzioni ed esclusioni
previste nel titolo II, capo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009;
b) la somma di cui alla lettera a) e' divisa per il numero dei
diritti all'aiuto assegnati al medesimo agricoltore nell'anno 2015,
esclusi quelli assegnati dalla riserva nazionale nel 2015;
c) il risultato dell'operazione aritmetica di cui alla lettera b)
e' moltiplicato per una percentuale fissa che e', a sua volta,
calcolata dividendo il massimale nazionale del regime di pagamento di
base per l'anno 2015, stabilito dalla Commissione europea ai sensi
dell'art. 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, dopo
aver applicato la riduzione lineare del tre per cento per la
costituzione della riserva nazionale di cui all'art. 30, paragrafo 1,
del medesimo regolamento (UE) n. 1307/2013, per l'importo totale dei
pagamenti per l'anno 2014 nell'ambito del regime di pagamento unico e
delle misure di sostegno specifico di cui alla precedente lettera a)
prima delle riduzioni ed esclusioni di cui al titolo II, capo 4, del
regolamento (CE) n. 73/2009.
Art. 6
Valore unitario nazionale
1. Ai sensi dell'art. 25, paragrafo 5, del regolamento (UE)
1307/2013, il valore unitario nazionale nell'anno 2019 e' calcolato
dividendo una percentuale fissa del massimale nazionale di cui
all'allegato II del regolamento (UE) 1307/2013 fissato per l'anno
2019 per il numero dei diritti all'aiuto assegnati in Italia
nell'anno 2015, esclusi quelli derivanti dalla riserva nazionale
dell'anno 2015.
2. La percentuale fissa di cui al comma 1, si determina dividendo
il massimale nazionale destinato al regime di pagamento di base
dell'anno 2015, stabilito dalla Commissione europea ai sensi
dell'art. 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, dopo
aver applicato la riduzione lineare del tre per cento, per la
costituzione della riserva nazionale di cui all'art. 30, paragrafo 1,
del medesimo regolamento (UE) n. 1307/2013, per il massimale
nazionale stabilito nell'allegato II per lo stesso anno 2015.
Art. 7
Convergenza del valore dei diritti all'aiuto
dal 2015-2019
1. Entro l'anno di domanda 2019, i diritti all'aiuto con valore
unitario iniziale, stabilito ai sensi dell'art. 5, inferiore al
novanta per cento del valore unitario nazionale nel 2019, calcolato
ai sensi dell'art. 6, sono aumentati nel valore unitario di almeno un
terzo della differenza tra il loro valore unitario iniziale e il
novanta per cento del valore unitario nazionale nel 2019.
2. Per finanziare gli aumenti del valore dei diritti all'aiuto di
cui al comma 1 e al comma 4, e' ridotta, in modo proporzionale, la
differenza tra il valore unitario iniziale e il valore unitario
nazionale dei diritti all'aiuto aventi un valore unitario iniziale,
calcolato ai sensi dell'art. 5, superiore al valore unitario
nazionale, calcolato ai sensi dell'art. 6.
3. La riduzione di cui al comma 2 del presente articolo, ai sensi
dell'art. 8, comma 4, del decreto ministeriale 18 novembre 2014,
citato in premessa, non deve comportare una diminuzione maggiore del
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trenta per cento del valore unitario iniziale dei diritti all'aiuto
calcolato ai sensi dell'art. 5 del presente decreto, fatto salvo
quanto previsto dall'art. 25, paragrafo 8, del regolamento (UE) n.
1307/2013.
4. Entro l'anno di domanda 2019, nessun diritto all'aiuto ha un
valore unitario inferiore al sessanta per cento del valore unitario
nazionale calcolato ai sensi dell'art. 6, a meno che cio' dia luogo a
una diminuzione del valore unitario iniziale maggiore della soglia di
cui al comma 3. In tal caso, il valore unitario minimo e' fissato al
livello necessario per rispettare la soglia di cui al comma 3.
5. Gli aumenti e le diminuzioni del valore unitario dei diritti
all'aiuto, per effetto del processo di convergenza di cui ai commi 1,
2 e 4, avvengono con gradualita' uniforme a decorrere dall'anno di
domanda 2015 e fino all'anno di domanda 2019.
6. Nell'anno di domanda 2015 il valore dei diritti all'aiuto degli
agricoltori di cui all'art. 7, comma 2, lettere b) e d) del decreto
ministeriale 18 novembre 2014, e che non hanno percepito pagamenti
diretti nel 2014, e' pari ad un quinto del valore unitario di cui al
comma 4.
Capo III
Piano colturale e adempimenti connessi alle pratiche agricole
benefiche per il clima e l'ambiente
Art. 8
Piano colturale e diversificazione delle colture
1. Il piano colturale aziendale di cui all'art. 31, comma 2, del
decreto ministeriale 18 novembre 2014, finalizzato anche al controllo
amministrativo sul rispetto degli impegni previsti dal Titolo III,
Capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e' redatto con le modalita' di
cui al decreto ministeriale 12 gennaio 2015, citato in premessa, con
riferimento all'anno di domanda UNICA.
2. Per ciascuna superficie a seminativo il piano colturale
comprende le informazioni relative a genere, specie ed epoca di
semina ovvero di trapianto delle colture al fine di verificare il
rispetto della diversificazione colturale nel periodo stabilito, ai
sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto ministeriale 18 novembre
2014, dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4,
del regolamento (UE) n. 1306/2013.
3. Ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture ogni
ettaro della superficie a seminativi di una azienda agricola e'
contato una sola volta per ciascun anno di domanda e in caso di
presenza di successioni di colture sullo stesso ettaro queste sono
individuate tenendo conto dell'epoca di semina ovvero di trapianto e
di altre condizioni precisate dall'organismo di coordinamento di cui
all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Art. 9
Pratiche equivalenti
1. Per l'anno di domanda UNICA 2015, gli agricoltori non possono
avvalersi delle pratiche equivalenti di cui all'art. 43, paragrafo 3,
del regolamento (UE) n. 1307/2013 al fine di assolvere tutti i
pertinenti obblighi, previsti dal medesimo art. 43, paragrafo 1, per
beneficiare del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il
clima e l'ambiente.
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Art. 10
Terreni a riposo
1. Per terreno lasciato a riposo s'intende un seminativo, incluso
nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione
agricola per un periodo minimo continuativo di otto mesi nell'anno di
domanda.
2. Fermo restando il rispetto delle regole di condizionalita'
stabilite, ai sensi dell'art. 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013,
dal decreto ministeriale 23 gennaio 2015, citato in premessa, il
terreno lasciato a riposo prevede comunque un'attivita' di gestione e
puo' essere:
a) terreno nudo totalmente privo di vegetazione;
b) terreno coperto da vegetazione spontanea;
c) terreno seminato esclusivamente per la produzione di piante da
sovescio o per la produzione di compost, ammendanti o fertilizzanti
naturali.
3. In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome o
degli enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di
protezione speciale, per le aree individuate ai sensi della direttiva
2009/147/CE (conservazione uccelli selvatici) e della direttiva
92/43/CEE (conservazione habitat naturali) e sui terreni a riposo
utilizzati come aree d'interesse ecologico e' vietato lo sfalcio e
ogni altra operazione di gestione del suolo, nel periodo compreso fra
il 1 marzo e il 31 luglio di ogni anno.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, sul terreno a riposo
sono ammesse lavorazioni meccaniche nei seguenti casi:
a) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o
piante biocide;
b) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e
biotopi;
c) colture a perdere per la fauna;
d) lavorazioni del terreno allo scopo di contenere le piante
infestanti o di ottenere una produzione agricola nella successiva
annata agraria;
e) lavorazioni di affinamento sui terreni lavorati allo scopo di
favorirne il successivo migliore inerbimento spontaneo o artificiale;
f) lavorazioni funzionali all'esecuzione d'interventi di
miglioramento fondiario.
Art. 11
Aree d'interesse ecologico
1. Ai sensi dell'art. 45, paragrafo 5 del regolamento (UE)
639/2014, sono incluse nelle fasce tampone le fasce di vegetazione
ripariale di larghezza fino a dieci metri.
2. Ai sensi dell'art. 45, paragrafo 10 del regolamento (UE)
639/2014, la coltivazione delle colture azofissatrici di cui
all'allegato III del decreto ministeriale 18 novembre 2014, citato in
premessa, fatte salve le ulteriori limitazioni nelle zone vulnerabili
ai nitrati previste dal comma 3 del presente articolo, e' consentita
ad una distanza di almeno dieci metri dal ciglio di sponda dei corpi
idrici individuati dalle Regioni e Province autonome ai sensi del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ad almeno cinque metri
dal ciglio di sponda dei restanti corsi d'acqua, avuto riguardo agli
obiettivi di cui alla direttiva 2000/60/CE. La misurazione delle
distanze e' effettuata con i criteri stabiliti dal decreto
ministeriale 23 gennaio 2015, citato in premessa.
3. Nelle zone vulnerabili ai nitrati di cui alla direttiva
91/676/CEE, la coltivazione delle colture azofissatrici, finalizzata
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alla costituzione di aree d'interesse ecologico, e' consentita nel
rispetto dei vincoli posti dalla stessa direttiva 91/676/CEE, in
particolare per quanto attiene al rispetto dei massimali di apporto
azotato al terreno.
4. All'art. 16, comma 3, del decreto ministeriale 18 novembre 2014,
citato in premessa, la parola eucalipto e' soppressa.
5. Sulle superfici di cui all'art. 16, comma 3, del decreto
ministeriale 18 novembre 2014, non e' consentito l'uso di
fitosanitari eccetto i bioinsetticidi. Su tali superfici e'
consentito l'utilizzo d'interventi biotecnologici come l'uso di
trappole a feromoni e di concimi organici come definiti dall'art. 2,
comma 1, lettera p) del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75.
Art. 12
Fattori di conversione e di ponderazione
delle aree d'interesse ecologico
1. Ai sensi dell'art. 46, paragrafo 3 del regolamento (UE)
1307/2013, per le finalita' di cui all'art. 16, comma 6, del decreto
ministeriale 18 novembre 2014, citato in premessa, l'organismo di
coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4 del regolamento (UE)
1306/2013 utilizza i fattori di conversione e ponderazione di cui
all'allegato II del presente decreto.
2. Le dimensioni degli elementi d'interesse ecologico di cui
all'allegato II del presente decreto sono adeguate con decreto del
Capo Dipartimento per conformarle a quelle notificate ed accettate
dalla Commissione europea.
Capo IV
Specificita' territoriali
Art. 13
Aggiornamento SIPA
1. Ai fini della comunicazione in tempo utile agli agricoltori,
l'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del
regolamento (UE) n. 1306/2013, inserisce nel sistema di
identificazione delle parcelle agricole (SIPA), entro il 30 novembre
dell'anno precedente alla presentazione della domanda UNICA, i dati
pervenuti, entro il 31 ottobre dello stesso anno, dalle Regioni e
Province autonome ai sensi dell'art. 2, commi 4, 5 e 6, e dell'art.
3, commi 4 e 7 del presente decreto e dell'art. 3, comma 4, e
dell'art. 15, comma 1, del decreto ministeriale 18 novembre 2014.
2. Per l'anno di domanda UNICA 2015, la trasmissione dei dati di
cui al comma 1 da parte delle Regioni e Province autonome
all'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del
regolamento (UE) n. 1306/2013, deve avvenire entro il decimo giorno
decorrente dalla pubblicazione del presente decreto sul sito del
Ministero e l'acquisizione nel SIPA e' completata dal medesimo
organismo di coordinamento entro il 31 marzo 2015.
Art. 14
Coefficiente di riduzione per i pascoli permanenti
1. I commi 6 e 7, dell'art. 7, del decreto ministeriale 18 novembre
2014, citato in premessa, sono abrogati.
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2. All'art. 7, comma 9, lettera d) del decreto ministeriale 18
novembre 2014, citato in premessa, la parola trenta e' sostituita
con cinquanta.
Art. 15
Criteri relativi alla misura dei premi per il settore latte
1. Ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto ministeriale 18
novembre 2014, i premi previsti per le vacche da latte sono destinati
ai produttori di latte per i capi appartenenti ad allevamenti
iscritti, nell'anno di riferimento della domanda, nei Libri
genealogici o nel Registro Anagrafico delle razze bovine ed iscritti
ai controlli funzionali latte, che partoriscono nell'anno e i cui
vitelli sono identificati e registrati secondo le modalita' e i
termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 437/2000.
2. I criteri di cui al comma 1 del presente articolo si applicano
ai premi di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 20 del decreto ministeriale
18 novembre 2014.
Art. 16
Affitto diritti senza i corrispondenti ettari ammissibili
1. Ai sensi dell'art. 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n.
1307/2013 e dell'art. 26 del regolamento (UE) n. 639/2014, in caso di
affitto di diritti all'aiuto senza i corrispondenti ettari
ammissibili di cui all'art. 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.
1307/2013, e' riversato in via definitiva alla riserva nazionale il
trenta per cento dei valori unitari annuali del diritto all'aiuto
trasferito senza gli ettari ammissibili corrispondenti o l'importo
equivalente espresso in numero di diritti all'aiuto, secondo le
modalita' indicate dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7
paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Art. 17
Condizioni per l'accesso alla riserva
1. Ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7, le
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