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CDL Riccardo Bachi
AMMINISTRAZIONE AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL E GESTIONE DEL PERSONALEPERSONALE
Premessa
CDL Riccardo Bachi
LAVORO:
Attività umana retribuita atta alla creazione di beni e servizi
CDL Riccardo Bachi
DefinizioneIl diritto del lavoro può essere definito come il
“Complesso di norme che disciplinano il rapporto di lavoro e che tutelano, oltre che l'interesse economico, anche la libertà, la dignità e la personalità del lavoratore”
CDL Riccardo Bachi
Metodologia di studioTripartizione del diritto del lavoro:
-diritto del lavoro in senso stretto: contratto e rapporto individuale di lavoro
-diritto sindacale: rapporti sindacali, contrattazione collettiva, lo sciopero
- legislazione sociale: norme che disciplinano i rapporti tra lo Stato e datori e prestatori di lavoroe norme di previdenza sociale.
CDL Riccardo Bachi
Evoluzione del diritto del lavoro
Il rapporto di lavoro ha ricevuto regolamentazione
giuridica solo a partire dalla fine del 1800
come risposta alla questione sociale
sorta con la rivoluzione industriale
CDL Riccardo Bachi
Rivoluzione industriale
Per rivoluzione industriale si intende un processo di evoluzione economica che da un sistema agricolo-artigianale-commerciale porta ad un sistema industriale moderno caratterizzato dall'uso generalizzato di macchine
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Evoluzione storica 2
Il primo paese nel quale si assiste alla rivoluzione industriale è l'Inghilterra a partire
dalla seconda metà del 700
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Evoluzione 3
L'apparizione della fabbrica e della macchina modifica completamente i rapporti tra gli attori produttivi.
Nasce la classe operaia che in cambio del proprio lavoro riceve un salario.
Sorge anche il capitalista imprenditore, proprietario della fabbrica, che mira ad
incrementare il profitto
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Evoluzione 4
Nella consapevolezza dello sfruttamento della classe lavoratrice si sviluppa così il movimento operaio che porterà alla nascita dei sindacati e ad un miglioramento nel tempo delle loro condizioni di vita
CDL Riccardo Bachi
Codice civile 1942
Prima sistemazione organica della materia del
lavoro.
Incorporazione del diritto del lavoro nel diritto
privato.
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La materia lavoristica non viene più considerataoggetto di disciplina speciale ma inserita nella
codificazione unificata del diritto privato.
Viene riconosciuta come una delle tre fondamentali materie componenti l'intero diritto privato.( insieme al diritto commerciale e civile)
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Costituzione repubblicana
Art. 1 della Costituzione:
“L'Italia è una repubblica democratica fondata sul
lavoro”
Nuova stagione del diritto del lavoro:
si affianca alla tradizionale difesa del lavoratore,
quella della tutela della libertà e
dignità sociale.
CDL Riccardo Bachi
Successivamente all'emanazione della Costituzione, si è sviluppato fortemente il motivo della tutela unilaterale e privilegiata
degli interessi dei lavoratori
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Si è costituita pertanto,
una
disciplina inderogabile
fortemente limitativa dei poteri
del datore di lavoro
sottoposto a rigide regole procedimentali
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Le espressioni più importanti di questa
evoluzione sono rappresentate dalla legge
limitativa dei licenziamenti individuali
(L.604/1966)
e dallo Statuto dei Lavoratori
(L.300/1970)
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La vocazione quindi più antica e autentica del
diritto del lavoro è quella di tutelare
l'uomo che lavora
CDL Riccardo Bachi
Queste norme si applicano al rapporto di lavoro
subordinato in quanto storicamente è in tale tipo
di
relazione giuridica che esiste una rilevante
disparità tra le parti,
che determina l'esigenza di
tutelare la parte più debole, cioè il lavoratore.
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A monte della debolezza contrattuale del
lavoratore subordinato vi è lo squilibrio
permanente tra domanda di lavoro, proveniente
dalle imprese,
e offerta, proveniente dalla massa
di lavoratori che dipendono economicamente da chi
è in posizione di “acquistare” la prestazione di
lavoro.
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Oggetto e finalità della materia
L'oggetto specifico della materia è la disciplina
giuridica della relazione tra il datore di lavoro
ed il lavoratore
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Tale rapporto trova in genere la fonte in un
contratto che non è un qualsiasi contratto didiritto comune La differenza sta nel fatto che da un punto
di vista economico il prestatore di lavoro viene a trovarsi
in una posizione di inferiorità che lo fa essere il contraente più debole
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Stato sociale
La nostra Repubblica si caratterizza per essere
uno “Stato sociale”
Per questo pone rimedio alla disparità
introducendo dei correttivi.
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CorrettiviNorme imperative: a favore del contraente più
debole ( inderogabili)
Riconoscimento e tutela
dell'associazionismo sindacale
( cd autotutela)
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Scopo del diritto del lavoro
Il fine del diritto del lavoro è di attenuare gli effetti
più deleteri della subordinazione specie quelli
che riguardano:
libertà, dignità e sicurezza del
prestatore di lavoro
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IL NUOVO DIRITTO DEL LAVORO
CDL Riccardo Bachi
Premessa
Il diritto del lavoro è sottoposto ad interventi e
mutamenti così frequenti da far si che
la disciplina
sia connotatta da una instabilità ormai endemica.
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Il diritto del lavoro ha perso l'originaria funzione
classista che ne caratterizzò la non lontana
origine.
Era quella, una funzione esclusiva degli
interessi del lavoratore in contrapposizione
agli interessi dei datori di lavoro
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La funzione attuale del diritto del lavoro è
divenuta più complessa.
Vi è infatti l'istanza di rispondere ai cambiamenti
del mondo del lavoro in una logica di efficienza
e di produttività del sistema economico
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D'altra parte le esigenze di produttività e di
efficienza del sistema economico è da
considerare ormai strumentalmente necessaria
a quella dell'interesse sociale
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Non si può però rinunciare alla vocazione più
autentica del diritto del lavoro che è quella di
tutelare l'uomo che lavora e che è parte di
una relazione le cui implicazioni vanno ben oltre
la sfera meramente economica
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Esigenza di oggi
Si tratta quindi di contemperare l'esigenza di
efficienza e produttività che ci è richiesta
dal mercato senza rinunciare alla vocazione più
autentica del diritto del lavoro che è quella di
tutelare ll'uomo che lavora'uomo che lavora
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Il lavoro dell'uomo è preso in considerazione
dall'ordinamento giuridico, ed è da questo
regolato, in quanto idoneo a produrre
un risultato economicamente utile.
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Rapporto di lavoroRapporto di lavoro lavoro subordinato (dipendente): art. 2094 c.c. lavoro autonomo: art. 2222 c.c. parasubordinato (lavoro a progetto): artt. da 61 a
69 D.lgs. 10/9/03 n. 276 (legge Biagi); art. 409, n. 3, c.p.c.
parasubordinato (co.co.co.): art. 409, n. 3, c.p.c. associato (soc. semplice, assimilata snc):
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Rapporto di lavoro subordinato
E' il rapporto di lavoro nel quale una parte (lavoratore) si obbliga a prestare il proprio lavoro, per conto e sotto la direzione di un'altra parte (datore di lavoro),
dietro il corrispettivo di una retribuzione.
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Rapporto di lavoro autonomo
E' il rapporto di lavoro nel quale una persona (usualmente professionista o artigiano) si obbliga a compiere verso un corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro proprio e senza subordinazione, nei confronti di un committente.
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Lavoro parasubordinato
Il contratto di lavoro parasubordinato si pone al confine tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, presentando elementi tipici dell'uno e dell'altro.
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Caratteristiche
Questa forma contrattuale non prevede l'instaurarsi di un rapporto di lavoro dipendente ma le modalità di lavoro, la durata e il relativo compenso sono stabiliti da un contratto stipulato dalle parti
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AMMINISTRAZIONE AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL E GESTIONE DEL PERSONALEPERSONALE
Parte prima
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ALCUNI ASPETTI DI DIRITTO DEL LAVORO
IL SISTEMA DI NORME
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IL SISTEMA DI NORME• Sistema normativo COSTITUZIONE FONTI COMUNITARIE LEGGI ORDINARIE
ACCORDI INTERCONFEDERALI
C.C.N.L. (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro)
ACCORDI AZIENDALI
CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
• Attori Assemblea Costituente Parlamento europ., consiglio e
commissione Organi legislativi dello Stato
ConfindustriaConfederazioni Sindacali Nazionali
Associazioni nazionali sindacali di categoria
A livello di Gruppo, azienda, unità produttiva, reparto
Direzione aziendale e persona interessata
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La Costituzione della Repubblica Italiana (1948)(alcuni tra i fondamentali articoli che riguardano il lavoro)
• PRINCIPI FONDAMENTALI
• DIRITTO AL LAVORO
• TUTELA DEL LAVORO
• RETRIBUZIONE ADEGUATA
• LAVORO FEMMINILE
Articolo 35
Articolo 36
Articolo 37
Articolo 4
Articolo 1
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La Costituzione della Repubblica Italiana (1948)(alcuni tra i fondamentali articoli che riguardano il lavoro)
• TUTELA PREVIDENZIALE/ASSISTENZIALE
• LIBERTA’ DI ORGANIZZAZIONE SINDACALE
• DIRITTO DI SCIOPERO
Articolo 39
Articolo 40
Articolo 38
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La Costituzione della Repubblica Italiana (1948)(alcuni tra i fondamentali articoli che riguardano il lavoro)
• L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Articolo 1
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La Costituzione della Repubblica Italiana (1948)(alcuni tra i fondamentali articoli che riguardano il lavoro)
• La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Articolo 4
CDL Riccardo Bachi
La Costituzione della Repubblica Italiana (1948)(alcuni tra i fondamentali articoli che riguardano il lavoro)
• La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.
Articolo 35
CDL Riccardo Bachi
La Costituzione della Repubblica Italiana (1948)(alcuni tra i fondamentali articoli che riguardano il lavoro)
• Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
Articolo 36
CDL Riccardo Bachi
La Costituzione della Repubblica Italiana (1948)(alcuni tra i fondamentali articoli che riguardano il lavoro)
• La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
(…)
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
Articolo 37
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La Costituzione della Repubblica Italiana (1948)(alcuni tra i fondamentali articoli che riguardano il lavoro)
• Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
(…)
Articolo 38
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La Costituzione della Repubblica Italiana (1948)(alcuni tra i fondamentali articoli che riguardano il lavoro)
• L’organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
(…)
Articolo 39
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La Costituzione della Repubblica Italiana (1948)(alcuni tra i fondamentali articoli che riguardano il lavoro)
• Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.Articolo 40
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Leggi ordinarie• Codice Civile (1942)
(alcuni articoli che riguardano il rapporto di lavoro)
Art. 2087 (Tutela delle condizioni di lavoro) Art. 2096 (Assunzione in prova) Art. 2103 (Mansioni del lavoratore) Art. 2104 (Diligenza del prestatore di lavoro) Art. 2107 (Orario di lavoro) Art. 2109 (Periodo di riposo) Art. 2110 (Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio) Art. 2118 (Recesso dal contratto a tempo indeterminato) Art. 2119 (Recesso per giusta causa)
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Codice Civile• Art. 2087 Tutela delle condizioni di
lavoro L'imprenditore e tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
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Codice Civile• Art. 2096 Assunzione in prova
(…), l'assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto.
(…)
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Codice Civile• Art. 2103 Mansioni del lavoratore
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto (att. 96) o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. (…)
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Codice Civile• Art. 2104 Diligenza del prestatore di lavoro
Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale (1176). Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.
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Codice Civile• Art. 2107 Orario di lavoro
La durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro non può superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali.
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Codice Civile• Art. 2109 Periodo di riposo
Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica. Ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro.
(…)
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Codice Civile• Art. 2110 Infortunio, malattia,
gravidanza, puerperio In caso d'infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge non stabilisce forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dagli usi o secondo equità (att. 98). (…)
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Codice Civile• Art. 2118 Recesso dal contratto a
tempo indeterminato Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti, dagli usi o secondo equità (att. 98). In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. (…)
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Codice Civile• Art. 2119 Recesso per giusta causa
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. (…)
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Leggi ordinarie• Statuto dei Lavoratori (Legge 20.5.1970 n. 300)
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Titolo VI
Titolo I
DELLA LIBERTA’ SINDACALE
DELL’ATTIVITA’ SINDACALE
DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI
NORME SUL COLLOCAMENTO
DISPOSIZIONI FINALI E PENALI
DELLA LIBERTA’ E DIGNITA’ DEL LAVORATORE
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Statuto dei Lavoratori• Titolo I – Della libertà e dignità del lavoratore
Art. 1 – Libertà di opinioneI lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge.
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Statuto dei Lavoratori• Titolo I – Della libertà e dignità del lavoratore
Art. 4 – Impianti audiovisiviE’ vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.(…)
CDL Riccardo Bachi
Statuto dei Lavoratori• Titolo I – Della libertà e dignità del lavoratore
Art. 5 – Accertamenti sanitariSono vietati accertamenti sanitari da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti …
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Statuto dei Lavoratori• Titolo I – Della libertà e dignità del lavoratore
Art. 7 – Sanzioni disciplinariLe norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. (…)
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Statuto dei Lavoratori• Titolo I – Della libertà e dignità del lavoratore
Art. 10 – Lavoratori studentiI lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove d’esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.
Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all’esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.
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Statuto dei Lavoratori• Titolo II – Della libertà sindacale
Art. 14 – Diritto di associazione e di attività sindacaleIl diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro.
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Statuto dei Lavoratori• Titolo II – Della libertà sindacaleArt. 15 – Atti discriminatori
E’ nullo qualsiasi patto od atto diretto a:a) subordinare l’occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale (…)b) licenziare un lavoratore, discriminarlo (…) o recargli pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero. (…)
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Statuto dei Lavoratori• Titolo II – Della libertà sindacale
Art. 18 – Reintegrazione nel posto di lavoro(modificato dalla Legge 108/1990)
(…) il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento (…), ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di 15 prestatori di lavoro (o più di 5 se imprenditore agricolo) di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.
CDL Riccardo Bachi
Statuto dei Lavoratori• Titolo III – Dell’attività sindacale
Art. 20 – Assemblea
I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. (…)
CDL Riccardo Bachi
Statuto dei Lavoratori• Titolo III – Dell’attività sindacale
Art. 23 – Permessi retribuitiI dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all’articolo 19 hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.(…)Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
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Statuto dei Lavoratori• Titolo III – Dell’attività sindacale
Art. 24 – Permessi non retribuitiI dirigenti sindacali aziendali di cui all’articolo 23 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all’anno.
I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
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Statuto dei Lavoratori• Titolo III – Dell’attività sindacale
Art. 25 – Diritto di affissioneLe rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
CDL Riccardo Bachi
Statuto dei Lavoratori• Titolo IV – Disposizioni varie e generali
Art. 28 – Repressione della condotta antisindacaleQualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale nonchè del diritto di sciopero, (…), il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, (…), ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.(…)
CDL Riccardo Bachi
Statuto dei Lavoratori• Titolo VI – Disposizioni finali e penali
Art. 38 – Disposizioni penaliLe violazioni degli articoli 2,4,5,6,8 e 15, primo comma lettera a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l’ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 o con l’arresto da 15 giorni a un anno.
Nei casi più gravi le pene dell’arresto e dell’ammenda sono applicate congiuntamente.(…)
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Altre leggi …
• Contratti a termine (Legge n. 247/2007)
• Contratto part time (D.Lgs. n. 61/2000 e n. 100/2001)
• Mobilità (Legge n. 223/1991)
• Congedi parentali (D.Lgs. n. 151/2001)
• Ambiente e sicurezza (D.Lgs. n.81/2008)
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Fonti del dirittoFonti del diritto Costituzione Fonti comunitarie (Regolamenti comunitari;
Direttive comunitarie; criterio di integrazione) Leggi ed atti aventi forza di legge (decreti
legge: art. 77 Cost; decreti legislativi: art.76 Cost.)
Leggi regionali (criterio di competenza; art. 117 Cost.)
Atti normativi secondari (regolamenti) Prassi - Usi
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Principi costituzionali in materia di lavoro 1Principi costituzionali in materia di lavoro 1
Artt. 1;3, c. 2; 4; 32; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41, Cost. Principio di eguaglianza sostanziale (art. 3, c. 2) Diritto al lavoro (art. 4, c. 1) Dovere di svolgere attività utile al progresso materiale o
spirituale della società (art. 4, c. 2) La salute come fondamentale diritto dell’individuo e
interesse della collettività (art. 32) Tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni (art. 35) Diritto alla retribuzione proporzionata e sufficiente (art. 36)
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Tutela della donna lavoratrice (art. 37) Diritti alla previdenza e all’assistenza sociale (art. 38, c. 1) Registrazione dei sindacati. Contratto collettivo
generalmente obbligatorio (art. 39, c. 2-4) Diritto di sciopero (art. 40) Libertà di iniziativa economica privata da non svolgersi in
contrasto con l’utilità sociale o in modo da non recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana (art. 41)
Principi costituzionali in materia di lavoro 2Principi costituzionali in materia di lavoro 2
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Fonti del diritto del lavoroFonti del diritto del lavoro
Premesso il quadro delle fonti in generale:
• Rapporto: legge – contratto collettivo
• Rapporto: contratto collettivo – contratto individuale
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Rapporto: legge – contratto collettivoRapporto: legge – contratto collettivo Il contratto collettivo opera in funzione
integrativa rispetto alla legge La legge può demandare al contratto
collettivo il compito di regolare o di specificare le regole di un determinato istituto contrattuale
Il contratto collettivo non può derogare in peggio alla legge
La legge può autorizzare il contratto collettivo a derogare in peggio a sé stessa.
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Rapporto: contratto collettivo – Rapporto: contratto collettivo – contratto individuale contratto individuale
Il contratto individuale non può derogare in peggio al contratto collettivo
La forma del contratto, in genere, è libera, tranne in alcuni casi previsti dalla legge (es. periodo di prova, patto di non concorrenza, tempo determinato, ecc.) o dai contratti collettivi
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Contratto collettivo di lavoroContratto collettivo di lavoro
Contratto stipulato dai sindacati dei lavoratori con le contrapposte associazioni datoriali
oppure con il singolo imprenditore (Contratto collettivo aziendale)
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I livelli della contrattazione collettivaI livelli della contrattazione collettiva Accordi interconfederali, conclusi dalle
confederazioni sindacali nazionali su temi generali, spesso di decisiva importanza (es. costo del lavoro)
Contratti collettivi nazionali di categoria, conclusi dalle organizzazioni nazionali di categoria
Contratti collettivi territoriali, conclusi dalle organizzazioni sindacali locali (es. sindacati provinciali di categoria)
Contratti collettivi aziendali (v. sopra)
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Contratti Collettivi NazionaliCostituiscono lo
strumento con cui le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro definiscono in modo uniforme la disciplina dei rapporti di lavoro
Contratti Collettivi AziendaliSono stipulati dalle
associazioni rappresentanti dei lavoratori al livello aziendale e i singoli datori di lavoro
Nel nostro caso il C.C.N.L. di riferimento è quello degli EDILI INDUSTRIA O ARTIGIANATO
CDL Riccardo Bachi
La partizione del contratto collettivoLa partizione del contratto collettivo Parte normativa:Parte normativa: attinente alla disciplina
dei rapporti individuali di lavoro Parte economica:Parte economica: attinente ai trattamenti
economici (individuali) Parte obbligatoria:Parte obbligatoria: attinente alle relazioni
tra le parti sociali (es. diritti di informazione sindacale)
CDL Riccardo Bachi
Contratto individuale di lavoroContratto individuale di lavoroAccordo delle parti
Presupposto essenziale è che lo scambio delle volontà tra i due contraenti sia avvenuto liberamente (senza violenza o raggiri) e senza errori (essenziali e riconoscibili) circa i termini dello scambio.
CausaNel contratto di lavoro ci deve essere scambio tra lavoro e retribuzione.
OggettoRappresenta il contenuto delle prestazioni ossia la retribuzione per il datore di lavoro e le mansioni per il lavoratore.
Forma Scritta obbligatoria per:-Contratto a tempo determinato-Contratto part-time-Contratto di inserimento-Clausola del periodo di prova
-Contratto di lavoro ripartito-Contratto di lavoro intermittente o a chiamata-Contratto di apprendistato
CDL Riccardo Bachi
Lavoro Subordinato (art. 2094 c.c.)Lavoro Subordinato (art. 2094 c.c.)Prestatore di lavoro subordinato
“ È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.”
CDL Riccardo Bachi
Lavoro SubordinatoLavoro Subordinato Assoggettamento del lavoratore al potere
direttivo, gerarchico, disciplinare del datore di lavoro
Circostanze spia: orario, luogo della prestazione, predeterminazione della retribuzione, assenza di rischio
Il potere del datore di lavoro di intervenire sulle modalità di esecuzione della prestazione
CDL Riccardo Bachi
Lavoro Autonomo (art. 2222 c.c.)
“… una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione …”
CDL Riccardo Bachi
Lavoro autonomo L’oggetto del rapporto consiste nell’opera o nel servizio
che il contraente si obbliga a realizzare Il contenuto anche se si concretizza in forme non molto
diverse da quelle che caratterizzano il lavoro subordinato, non presenta vincolo di subordinazione
Il lavoro autonomo promette un risultato che realizza con la propria organizzazione, assumendosi il rischio d’impresa
Quindi nel lav. autonomo, è da escludersi la soggezione, da parte di chi presta la propria opera, al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro
Il lavoratore autonomo deve raggiungere il risultato finale, che persegue con libertà di scelta riguardo ai mezzi, ai metodi e alle forme di esecuzione del lavoro
CDL Riccardo Bachi
Lavoro Parasubordinato (art. 409, n.3, c.p.c.)
“… rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato.”
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Lavoro ParasubordinatoLavoro ParasubordinatoLegge Biagi Legge Biagi D.Lgs. 10/09/2003 n. 276 artt. da 61 a 69, capo I, titolo VII
Lavoro a progettoLavoro a progetto
• è una forma di collaborazione coordinata e continuativa
Si caratterizza per
1. Contenuto prevalentemente personale della prestazione;
2. Assenza di vincolo di subordinazione.
Deve poter essere ricondotta a
1. Un progetto specifico, ovvero
2. Un programma di lavoro. ovvero,
3. Una fase di lavoro.
determinati dal committente ma gestiti in completa autonomia dal collaboratore
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Rapporto di lavoroRapporto di lavoro
Rischio moderato
Rapporto funzionale
Ampia discrezionalità
Lavoro parasubordinato
Rischio d’impresa
Rapporto funzionaleAutonomiaLavoro autonomo /
associato
Assenza di rischio
Rapporto gerarchico
DipendenzaLavoro subordinato
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Principali Leggi Assicurazione contro infortuni sul lavoro (INAIL)
Testo Unico D.P.R. 30/6/1965 n. 1124 modificato con D.Lgs. 23/2/2000 n. 38
Previdenza sociale (INPS) R.D. 4/10/35 n. 1827 Tutela dei dati personali (Privacy) (D.Lgs.
196/2003) Maternità e congedi parentali (Legge 8/3/2000 n.
53 e D.Lgs. 26/3/2001 n. 151 T. Unico sulla maternità)
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Principali Leggi
Sicurezza, igiene e tutela della salute sul luogo di lavoro (D. Lgs. 9/4/2008 n. 81)
Legge Biagi (D.Lgs. N. 276 del 10/9/2003) Il Nuovo Collocamento (D.Lgs. 181/2000, D.Lgs.
297/2002,) Collocamento obbligatorio (L. 68/1999) Lavoro a Termine (D.Lgs. 368/2001)
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AMMINISTRAZIONE AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL E GESTIONE DEL PERSONALEPERSONALE
Parte seconda
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RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E' IL RAPPORTO DI LAVORO NORMALE
AVVERO QUELLO CHE OGNI LAVORATORE VORREBE AVERE PERCHE' C'E' LA SICUREZZA DI CONTINUITA' NEL RAPPORTO DI LAVORO
CONTRATTO DI LAVORO DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO A TEMPO PIENO SENZA OBBLIGO DI FORMA SCRITTA
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TIPI DI CONTRATTI ATTUALMENTE ESISTENTI CON LEGGI SPECIALI
Contratti con contenuto formativo Consentono al datore di lavoro che non ha bisogno di
una prestazione strettamente professionale di: Avere una prestazione lavorativa sia pure non perfetta ma
con oneri ridotti; Poter valutare il lavoratore per un determinato periodo.
Contratto di Stage o TirocinioContratto di ApprendistatoContratto di InserimentoContratto di formazione lavoro
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Contratti con contenuto formativo Contratto di Stage o Tirocinio (art. 18 L. 196/97 e
DM 25/3/98)Oggetto: attività formativaSoggetti promotori (es. università, istituti scolastici,
scuole formative private, ecc..)Soggetti con cui si possono stipulare contratti (es.
studenti che frequentano la scuola secondaria, lav. Inoccupati o disoccupati)
I tirocini sono svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro
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Contratto di Apprendistato (L. n. 25/1955 e D.Lgs. 276/2003)
Il contratto di apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro nel quale l’imprenditore è obbligato ad impartire o a far impartire nella sua impresa, all’apprendista assunto alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perchè possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato utilizzandone il lavoro nell’impresa stessa.
Il contratto è molto conveniente per l’impresa in quanto l’appr. può essere inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante in base alle sue mansioni e anche e soprattutto per gli incentivi economici: 1) Aziende con meno di 9 dipendenti contribuzione Inps carico azienda 1,5% il 1° anno, 3% il secondo anno, 10% dal 3° anno in poi; 2) Aziende con piu' di 9 dipendenti: contribuzione inps carico azienda 10% tutto il rapporto di apprendistato
Ci sono tre tipologie di apprendistato: Apprendistato per l’espletamento del diritto e dovere di
istruzione e formazione; Apprendistato professionalizzante (il più usato); Apprendistato per l’acquisizione di un titolo di studio
superiore.
Contratto di Apprendistato
Formazione interna:
svolta dall'imprenditore o da un tutor da lui designato
Formazione esterna:o svolta durante
l'orario di lavoro in strutture esterne all'azienda individuate dalle Regioni/Province competenti
o deve essere
certificata e non può essere inferiore a 120 ore medie annue
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Contratto di inserimento (art. 54 D.Lgs 276/03) Contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un
progetto individuale, di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento, ovvero, il reinserimento nel mercato del lavoro di particolari categorie.
Vantaggi per l’azienda: Retributivi: possibile inquadramento fino a 2 livelli più in basso
rispetto a quello contrattuale Contributivi: riduzione oneri min 25 % max 100 % Durata: contratto a tempo determinato tra 9 e 18 mesi
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Principali contratti in uso
Contratti flessibili con riferimento alla durata della prestazioneQuando il datore di lavoro ha l’esigenza di
avere a disposizioni i lavoratori per un orario limitato rispetto a quello normale previsto dalla legge e dai C.C.N.L.
Contratto a tempo Parziale (Part – Time)Contratto di Lavoro Intermittente o a chiamataContratto di Lavoro Ripartito
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Contratto a tempo Parziale “Part – Time” (D.Lgs 71/00 e 100/01) Si manifesta quando l’orario di lavoro è inferiore
a quello normale (40 ore settimanali) Consente all’azienda di gestire la prestazione
lavorativa con maggiore adattamento alle esigenze dell’attività produttiva con riferimento al tempo che l’attività stessa richiede
Tipologie di Part-Time concordabili tra le parti:OrizzontaleVerticaleMisto
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Contratto a tempo Parziale “Part – Time” (D.Lgs 71/00 e 100/01) Può essere:
Tempo DeterminatoTempo
IndeterminatoPer la trasformazione da tempo
pieno a part-time è necessaria la convalida della Direzione Provinciale del Lavoro
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Contratto di lavoro Intermittente o a Chiamata (art. 33 D.Lgs 276/03)
Contratto che mette il datore di lavoro nelle condizioni di poter usufruire della prestazione lavorativa quando ne ha effettivo bisogno
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Contratto di lavoro ripartito (job-sharing) (Art. 41 D.Lgs. 276/2003)
o rapporto di lavoro stipulato tra datore di lavoro e due lavoratori che si impegnano a eseguire un’unica prestazione lavorativa
o modalità temporali di esecuzione della prestazione gestita dai lavoratori : possono effettuare sostituzioni fra loro entrambi direttamente e personalmente
responsabili dell’attività svolta.
Contratto di lavoro ripartito (job-sharing)Il contratto deve riportare: collocazione temporale del lavoro giornaliero,
settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei due lavoratori
il luogo di lavoro, il trattamento economico * e normativo spettante a ciascun lavoratore
* parità di trattamento rispetto ai lavoratori di pari livello e mansione, riproporzionato in base alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita.
Contratto di lavoro ripartito (job-sharing)
il datore di lavoro non può opporsi alla ripartizione dell'attività lavorativa stabilita dai due lavoratori.
in caso di dimissioni o licenziamento di uno dei due lavoratori, il rapporto si estingue anche nei confronti dell'altra parte, il datore di lavoro può chiedere all'altro di trasformare il rapporto in un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno o parziale.
Contratto di lavoro ripartito (job-sharing)
comunicazione dell’orario di lavoro con cadenza settimanale
- in caso di dimissioni o licenziamento di uno dei due lavoratori, il rapporto si estingue anche nei confronti dell'altra parte
il datore di lavoro può chiedere all'altro di trasformare il rapporto in un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno o parziale.
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Rapporti flessibili con riferimento alla durata del contratto Quando c’è la necessita da parte del datore di lavoro di
ottenere una prestazione limitata nel tempo, sia in termini di disponibilità del lavoratore (lav. Dipendente), sia per la realizzazione di un Incarico o Progetto da realizzare, concluso il quale termina il suo interesse (lav. Parasubordinato)
Contratto a Tempo DeterminatoContratto di Somministrazione (ex interinale) a Tempo
DeterminatoContratto a Progetto (o co.co.co.)
Principali contratti in uso
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Contratto di somministrazione a tempo determinato (D.Lgs. N. 276/2003) Consiste nella fornitura professionale di
manodopera da parte di un soggetto autorizzato (somministratore) ad un soggetto richiedente (utilizzatore)
È interessante oltre che per le cose dette riguardo al contratto a termine, anche perché il datore di lavoro:Non dovrà procedere alla selezione del personaleNon dovrà assumere il lavoratoreNon dovrà gestire il rapporto
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Contratto di somministrazione a tempo determinato (D.Lgs. N. 276/2003)
La pecca del contratto e’ di avere un costo più alto rispetto agli altri dipendenti “normali”, in quanto oltre al trattamento economico con i connessi oneri previd. e assicur., il datore di lavoro dovra’ compensare l’agenzia per la prestazione di somministrazione
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Altri tipi di contratti
Contratto di lavoro a domicilioContratto di distacco o comandoContratto di associazione in
partecipazioneContratto di agenzia (agenti e
rappresentanti)Lavoro accessorio
Principali contratti in uso
Contratto di lavoro a domicilio attività di lavoro subordinato svolto c/o il
proprio domicilio anche con il supporto di familiari conviventi o a carico
utilizzo materie prime e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore
non sono ammesse attività per le quali vengano utilizzate sostanze tossiche o nocive
Contratto di lavoro a domicilioI datori di lavoro devono: iscriversi al “Registro dei committenti" c/o
l'Ufficio Provinciale del Lavoro tenere un registro sul quale devono essere
trascritti: il nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori
esterni l'indicazione del tipo e della quantità del lavoro da
eseguire la misura della retribuzione (a cottimo sulla base di
indicazioni Regionali)
Contratto di lavoro a domicilioIl datore di lavoro deve fornire al lavoratore “Il libretto di controllo” firmato dal datore di lavoro
e dal lavoratore, all'atto della consegna del lavoro affidato e al momento della riconsegna
del lavoro eseguitoPuò sostituire il prospetto paga
Deve contenere: la data e l'ora di consegna del lavoro affidato la descrizione del lavoro da eseguire specifica della quantità e della qualità dei materiali
consegnati retribuzione corrisposta, singoli elementi di cui si
compone e singole trattenute
Contratto di distacco o comando
“Il datore di lavoro (distaccante), per proprie esigenze produttive, pone temporaneamente
uno o più lavoratori (distaccati) a disposizione di un altro soggetto (distaccatario) per l'esecuzione di una determinata attività
lavorativa”
necessario il consenso del lavoratore nel caso in cui debba svolgere mansioni diverse rispetto a quelle per cui è stato assunto
Contratto di distacco o comando se la sede di lavoro dista più di 50 km da
quella originaria, deve essere giustificato da comprovate ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive.
il trattamento economico e normativo rimane a carico del datore di lavoro distaccante il quale può richiedere al soggetto presso cui il lavoratore è distaccato un rimborso delle spese sostenute (l’importo non può superare il costo effettivamente sostenuto).
il lavoratore distaccato può essere sostituito con un altro assunto a tempo determinato
Contratto di associazione in partecipazione il lavoratore viene retribuito con una
partecipazione degli utili dell’impresa applicato soprattutto settore del commercio al
dettaglio identificazione con l’impresa = maggiore
senso di responsabilità e motivazione non si è tenuti al versamento dei contributi
INPSATTENZIONE: eventuale copertura delle perdite finanziarie
Contratto di agenzia (agenti e rappresentanti)Il contratto di agenzia implica l'assunzione, da parte
di un agente, dell'incarico di promuovere la conclusione di contratti di vendita di determinati beni o servizi per conto di un terzo (l'impresa o preponente)
Rapporto regolato con un incarico che definisce: il nome delle parti la zona assegnata i prodotti da vendere l'entità delle provvigioni e dei compensi durata del contratto (determinato o indeterminato)
Contratto di agenzia (agenti e rappresentanti)Caratteristiche: autonomia nell'organizzazione stabilità dell'incarico assegnazione di una zona definita diritto di esclusiva partecipazione al rischio da parte dell’azienda iscrizione all’Enasarco (Ente nazionale
assistenza agenti e rappresentanti)
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AMMINISTRAZIONE AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL E GESTIONE DEL PERSONALEPERSONALE
Parte terza
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Costituzione del rapporto di lavoro
Occorre rispettare alcune norme: Alcune finalizzate a regolare l’incontro tra
domanda e offerta di lavoro Altre finalizzate a vietare discriminazioni Altre volte a garantire al lavoratore una
corretta informazione sulle condizioni che regoleranno il rapporto di lavoro.
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Costituzione del rapporto di lavoro
Contratto individuale di lavoro Volontà delle parti legittimamente
manifestata Assunzione (assunzione numerica) (assunzione nominativa) Assunzione diretta
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IL COLLOCAMENTO
Ordinario: finalizzato a regolamentare l’ingresso nel mercato del lavoro e la mobilità della manodopera
Obbligatorio: relativo a lavoratori in condizioni fisiche o sociali di svantaggio
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IL COLLOCAMENTO ORDINARIO
Il collocamento ordinario può essere esaminato in due fasi storiche diverse:
Dal dopo guerra a gli anni ’70 (la cui legge fondamentale è la n. 24 aprile 1949, n. 264)
Dagli anni ’80 ai giorni nostri (norme di maggior rilievo):D.Lgs. 23/12/97 n. 469D.Lgs. 21/4/2000 n. 181D.P.R. 7/7/2000 n. 442D.Lgs. 297/2002 e D.Lgs. 276/2003 e L n. 296/2006
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Il periodo dal dopo guerra agli anni ’70 era regolato da norme tese ad assicurare una equa ripartizione delle opportunità di lavoro (L. n. 264/49)
Obbligo per i lavoratori in cerca di occupazione di iscriversi presso strutture pubbliche di collocamento
Obbligo per i datori di lavoro di rivolgere le richieste di manodopera alle stesse strutture pubbliche
Divieto per soggetti privati di svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro
Ruolo centrale della “chiamata numerica” (le assunzioni dirette (art. 9 bis, c. 1. L. n. 608/1996), le assunzioni nominative (art. 25 c 1. L. n. 223/1991, i passaggi diretti ed immediati, costituivano eccezioni alla regola)
Gestione del collocamento pubblico solo da parte del ministero del lavoro con regole uguali su tutto il territorio nazionale
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Il periodo più recente si caratterizza per i seguenti indirizzi:
Il collocamento ha funzione di promozione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro
Il collocamento passa da una gestione centralizzata a servizio decentrato a regione ed enti locali
Cessa il monopolio pubblico del collocamento e si trasforma in attività gestita da operatori pubblici e privati
Il D.Lgs. 181/2000 da una nuova definizione di disoccupazione
Ampliamento dei servizi offerti al fine di favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro (ad es. i Centri per L’impiego offriranno formazione, orientamento e colloqui personalizzati per trovare lavoro)
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Comunicazioni al centro per l’impiego dell’assunzione diretta Inizio del rapporto di lavoro: la comunicazione
deve essere fatta, entro le ore 24 del giorno antecedente l'inizio del rapporto di lavoro
Modifica del rapporto di lavoro: Comunicazione entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento
Cessazione del rapporto di lavoro: Comunicazione entro 5 gg dal verificarsi dell’evento
Eccezione alla regola dell’assunzione diretta: lavoratori extracomunitari, lavoratori italiani “destinati” all’estero, categorie protette
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Prima i disoccupati venivano iscritti nelle liste di collocamento: il soggetto interessato si iscriveva all’Ufficio di collocamento (ora Centro per l’Impiego) consegnando il proprio libretto di lavoro. Una volta l’anno gli iscritti nelle liste erano tenuti a porre un timbro presso la competente sede di collocamento
Oggi le liste di collocamento e il libretto di lavoro sono stati abrogati. Vi è un elenco anagrafico gestito con l’impiego di tecnologie informatiche. L’elenco viene aggiornato attraverso le comunicazioni dei datori di lavoro. Il lavoratore deve rilasciare una dichiarazione contenente lo stato di disoccupazione
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Collocamento obbligatorio (L. n. 68/99)
Con il collocamento Obbligatorio si cerca di rendere più agevole l’inserimento dei disabili nel mondo del lavoro (di per sé difficile)
Art. 2 Cost., Art. 4 Cost, Art. 38 c. 3 Cost. Con tale legge si obbliga i datori di lavoro pubblici e privati
ad assumere dei disabili in base alle dimensioni aziendali come di seguito elencato: Datori che occupano da 1 a 14 dip. nessun obbligo Datori che occupano da 15 a 30 dip. obbligati ad assumere 1
disabile Datori che occupano da 36 a 50 dip. obbligati ad assumere 2
disabili Datori che occupano più di 50 dip. obbligati ad assumere il 7% di
disabili
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Le parti del contratto di lavoro
Lavoratore: deve aver compiuto l’età minima per l’ammissione al lavoro (16 anni di età), aver assolto l’obbligo scolastico (attualmente 9 anni – L. 53/2003) e, se minore farsi assistere dal suo rappresentante legale
Datore di lavoro: può essere persona fisica(maggiorenne) o persona giuridica
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Dati e Documenti necessari per l’assunzione di un dipendente Dati anagrafici (carta d’identità) Codice Fiscale Residenza ed eventualmente domicilio Visita medica nei casi previsti dalla legge(es apprendisti,
lavoratori addetti ai videoterminali, ecc) Dichiarazioni per le deduzioni d’imposta ai sensi del
D.P.R. 29/9/73 n. 600 Documenti per assegno nucleo familiare (se spettante) Altri documenti richiesti dal C.C.N.L. o relativi al
dipendente stesso (es. dichiar. relativa a periodi di astenzione facoltativa, ecc)
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Documenti obbligatori da consegnare al lavoratore In ottemperanza del D.L. 1/10/96 n. 510 e del D.Lgs.
181/2000 il datore di lavoro deve rilasciare, all’atto dell’assunzione, una dichiarazione sottoscritta con l’indicazione dei dati registrati sul libro matricola
Inoltre il d.l. deve consegnare entro 30 giorni dall’inizio del rapporto, in base al D.Lgs. 26/5/97 n. 152, una serie di informazioni che riguardano gli aspetti fondamentali del rapporto di lavoro costituito (es. identità delle parti, luogo di lavoro, durata rapporto,l’inquadramento, livello, periodo di prova, ecc)
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ESEMPIO NOTA INFORMATIVA
NOTA INFORMATIVA SUL RAPPORTO DI LAVORO(D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152)
Datore di lavoro: SedeAttivita': Lavori ediliLavoratore: Residenza: QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVOROa) Luogo di lavoro: Sedeb) Data inizio rapporto di lavoro: 1/11/2005c) Durata del rapporto: Apprendistato 54 mesi d) Durata del periodo di prova: 6 settimane e) Inquadramento Livello: 2 Qualifica: Apprendista Mansioni: Muratore
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f) Retribuzione "Importo iniziale"Paga oraria Euro 5,775
-------------------Totale Euro 5,775 ==========
g) Ferie - durata: 4 settimane (160 ore) - modalita' da concordare con il datore di lavoro
h) Orario di lavoro giornaliero: dal lunedì al venerdì8 ore giornaliere dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00.
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i) Preavviso: 6 giorni
l) Contratto collettivo di lavoro applicato: EDILI ARTIGIANATO
Si dichiara ai sensi ed in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 9 bis del D.L. 1^ ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella Legge 28 novembre 1996, n. 608, che lei e' stato iscritto nel libro matricola, vidimato dall'INAIL di PISA 2 al numero d'ordine 18.
Pisa, 1/11/2005(il datore di lavoro)
Pisa, 1/11/2005(firma del lavoratore per ricevuta e accettazione)
Per quanto non specificato si fa riferimento al CCNL e alle norme vigenti.
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TESSERA DI RICONOSCIMENTO NEI CANTIERI Il comma 3 dell'art. 36 bis della legge
248/06 introduce l'obbligo per i datori di lavoro, nell'ambito dei cantieri edili, di munire il personale occupato, a decorrere dal 1° ottobre 2006, di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
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TESSERA DI RICONOSCIMENTO NEI CANTIERI In pratica tutti i lavoratori che si trovano
nel cantiere sono tenuti a portare indosso in chiara evidenza detta tessera di riconoscimento
Quindi devono avere la tessera oltre che i dipendenti dell'impresa edile, anche i lavoratori autonomi (es. artigiani), i dipendenti delle altre imprese operanti sul cantiere e i titolari o soci delle stesse (idraulici, elettricisti, ecc.)
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TESSERA DI RICONOSCIMENTO NEI CANTIERI La norma prevede che, in via alternativa, i
soli datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti possono assolvere all'obbligo di esporre la tessera “mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direz. Prov.le del Lavoro competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori”
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TESSERA DI RICONOSCIMENTO NEI CANTIERILa mancata tenuta del registro o la
mancata esposizione delle tessere di riconoscimento comporta una sanzione da 100€ a 500€ per ciascun dipendente
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Altre denunce ed adempimenti del Datore di lavoro Comunicazione Centro per l’Impiego
dell’assunzione (già citata in precedenza) Iscrivere il lavoratore a libro unico
Consegnare al lavoratore la lettera di assegnazione degli strumenti personali di protezione (D.Lgs 81/2008)
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Classificazione dei lavoratori (art 2095 Cod. Civ.)L’art. 2095 c.c. prevede soltanto le categorie vere
e proprie; le qualifiche, come le ulteriori suddivisioni in gradi, sono previste dalla contrattazione collettiva e dalle prassi aziendali.
Dirigenti (avvento grande industria) Quadri Impiegati (prevalgono mansioni di carattere
intellettuale) Operai (prevalgono mansioni di carattere
manuale)
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Forma del contrattoIl contratto di lavoro può essere stipulato anche verbalmente, tuttavia in
determinati casi la legge od i contratti collettivi prevedono la forma scritta:
Assunzione tempo determinato Assunz. Impiegati secondo i vari contratti di categoria Per arruolamento personale marittimo Per i lavoratori occupati part-time Contratti di reinserimento (art. 20, L. 223/91) Contratto di inserimento Clausola periodo di prova Contratto di somministrazione Contratto di lavoro intermittente Contratto di lavoro ripartito Contratto di apprendistato Contratto di lavoro a progetto
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