alcune della novità del regolamento sulla tenuta della contabilità
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Alcune della novità del regolamento Alcune della novità del regolamento sulla tenuta della contabilitàsulla tenuta della contabilità
a) lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto, ivi inclusi i
rimborsi previa fattura;
e) adeguamento dei prezzi ai sensi dell’articolo 133, commi 3 e 4, del codice;
f) acquisizione o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi;
g) spese di cui agli articoli 90, comma 5 (polizze assicurative dipendenti progettisti),
e 92, comma 7-bis (assicurazione dei dipendenti e spese di carattere strumentale
all’intervento), del codice, spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza
giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, l’importo relativo all’incentivo
di cui all’articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle
prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;
h) spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;
n) imposta sul valore aggiunto ed eventuali altre imposte o contributi dovuti per legge;
Alcune novità sulle destinazioni dei fondi a disposizioni Alcune novità sulle destinazioni dei fondi a disposizioni delle S.A. ( da quadro economico allegato al progetto)delle S.A. ( da quadro economico allegato al progetto)
Art. 178 nuovo reg.già art. 152 dPR
554/99
“sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento
dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali
ed utili e con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente
su questi ultimi due addendi”.
(art. 179, comma 1, secondo periodo)
Art. 187 - Liste settimanali delle somministrazioniArt. 187 - Liste settimanali delle somministrazioni(art. 162, d.P.R. n. 554/1999)(art. 162, d.P.R. n. 554/1999)
Introdotto il criterio per la valutazione del rispettivo importo,
attraverso un rinvio alla norma sui lavori in economia
contemplati in contratto
Se l’esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione
non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica,
a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve,
scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità
e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto,
e le ragioni di ciascuna domanda.
In tema di riserve In tema di riserve (Art. 190 comma 3 )(Art. 190 comma 3 )
Introdotto nel regolamento il principio, già presente nel DM n.145/2000,
per il quale le riserve devono essere “quantificate”
al momento dell’iscrizione della riserva
1. L’esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori,
senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione
o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle,
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’esecutore.
In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità
all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.
Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni
sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di
inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l’esecutore, ritiene gli siano dovute.
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva,
senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
Forma e contenuto delle riserveForma e contenuto delle riserve(Art. 191)(Art. 191)
Ripresa la disciplina dell’art. 31 del DM n.145/2000
Le Casse Edili, verificano la regolarità contributiva e assumono
i dati forniti dal DL relativi all’incidenza della mano d’opera riferita
all’esecuzione dei lavori, in relazione al singolo cantiere
sede di esecuzione del contratto;
sulla base di tali dati predispongono il DURC
Il DURC in sede di esecuzione dei laovriIl DURC in sede di esecuzione dei laovri(Art. 196)(Art. 196)
“In ogni caso” alla data di scadenza prevista dal contratto
redige, in contraddittorio con l’esecutore,
un verbale di constatazione sullo stato dei lavori
Verbale di constatazione dello stato dei luoghiVerbale di constatazione dello stato dei luoghi(Art. 199)(Art. 199)
Al di là della redazione del certificato di ultimazione dei lavori
(già previsto all’art. 172 dPR n, 554/99)
Il direttore dei lavori
Il DL accompagna il conto finale con una relazione, recante, tra l’altro:
“f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l’indicazione
delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali
transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata
relativa alle riserve dell’esecutore non ancora definite;”
……
Conto finale dei lavoriConto finale dei lavori(Art. 200)(Art. 200)
Adeguato il testo della norma (art. 173 dPR n. 554/99)
alle “novità” del Codice
il RUP invita l’esecutore a
“prendere cognizione” (art. 201 c. 1) del conto finale;
trascorsi 30 giorni da tale termine, nei successivi 60 giorni
redige una propria relazione riservata, con i documenti indicati
all’art. 202
La relazione del RUP sul conto finaleLa relazione del RUP sul conto finale
““La contabilità semplificataLa contabilità semplificata” ” nel nuovo Regolamentonel nuovo Regolamento
Lavori in amministrazione diretta di importo – 20.000 euro
Lavori affidati in cottimo fiduciario di importo - 40.000 euro
La contabilità è redatta in forma semplificata, mediante “apposizione del visto”da parte del DL
Il visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato,secondo le valutazioni del DL,che tenga conto dei lavori eseguiti
Art. 210
segue… “segue… “La contabilità La contabilità semplificatasemplificata” ”
nel nel nuovo nuovo RegolamentoRegolamento
Nei lavori con contabilità semplificata
Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l’apposizione del visto del D.L. sulle fatture di spesa
Art. 210 c.2