abc dell'import export

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  • UNIONE EUROPEA. Istruzioni per luso

    n. 2/2009

    ABC dellimport-export

  • Unioncamere PiemonteAlps - Enterprise Europe NetworkVia Cavour, 1710123 Torino

    011 5669222 - 34 011 5119144www.pie.camcom.it

    [email protected]

    Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di TorinoAlps - Enterprise Europe Network/ Sportello GlobusVia San Francesco da Paola, 2410123 Torino

    011 5716342 - 63 011 5716346www.to.camcom.it/ALPS - www.to.camcom.it/globus

    [email protected] - [email protected]

    COORDINAMENTOUnioncamere PiemonteLaura BelforteMarianna Mucci

    Camera di commercio di TorinoGianpiero MaseraPaolo Veneruso

    COORDINAMENTO EDITORIALEUnioncamere PiemonteRelazioni istituzionali ed esterneGrace De Girolamo

    PROGETTO GRAFICOGruppo Vento Srl

    IMPAGINAZIONELa Rclame Srl

    STAMPASagat Sas

    AUTORIMonica May, Paolo Veneruso, Antonella Mussino (Camera di commercio di Torino)Cristian Avanzi (Centro Congressi Torino Incontra)Marianna Mucci (Unioncamere Piemonte)Hanno collaborato rispettivamente ai capitoli 2, 4, 5 - aspetti legali e contrattualiAvv. Marina Motta e ai capitoli 3 e 6 - aspetti fiscali e doganali - Dott. Stefano Garelli,esperti presso il Centro Estero per lInternazionalizzazione

    Finito di stampare nel mese di giugno 2009

    Nel rispetto dellambiente, questo volume stato stampato su carta ecologica certificata Ecolabel

  • Collegati al sito della tua Camera di commerciooppure telefona al numero 848.800.229

    Unione europea. Istruzioni per luso

    La collana Unione europea. Istruzioni per luso nasce dalla volont delle Camere di commercio piemontesi di fornire alle imprese operanti nella regione strumenti utili e di facile consultazione in cui trovare informazioni aggiornate sulle principali normative e finanziamenti di origine comunitaria. Queste pubblicazioni vogliono essere di stimolo per adeguare la propria attivit e i propri prodotti ai requisiti richiesti dallUE, e anche uno spunto per trovare nuovi strumenti operativi e nuove soluzioni per la propria attivit imprenditoriale. Obiettivo della collana infatti quello di avvicinare e informare le imprese piemontesi sulle tematiche comunitarie: dal contenuto delletichetta allobbligo di apposizione della marcatura CE, dal marchio comunitario ai programmi europei di finanziamento.

    La Camera di commercio di Torino e Unioncamere Piemonte fanno parte del consorzio Alps, il nodo per il Nord Ovest Italia della rete Enterprise Europe Network, creata dalla Commissione europea per supportare lattivit imprenditoriale e la crescita delle imprese europee. Inoltre, Unioncamere Piemonte coordina la rete regionale degli Sportelli Europa presso le Camere di commercio di tutte le altre province piemontesi.

    Nellambito dellAlps Enterprise Europe Network e degli Sportelli Europa, il sistema camerale piemontese fornisce gratuitamente informazioni operative su: finanziamenti, programmi e gare dappalto comunitarie normativa comunitaria e degli altri Paesi europei relativa alle attivit dimpresa cooperazione fra imprese e ricerca di partner commerciali o produttivi allestero.

    Vengono organizzati, inoltre, corsi e seminari sulle pi importanti novit in ambito comunitario e viene offerto alle imprese piemontesi un servizio gratuito di aggiornamento via e-mail sulle principali novit normative e sulle opportunit di collaborazione con altre imprese europee.

  • Data la sensibilit e la complessit degli argomenti trattati, si ritiene opportuno segnalare che le informazioni contenute in questo volume sono tratte da fonti ritenute attendibili ed aggiornate a maggio 2009. Tuttavia, essendo soggette a possibili modifiche ed integrazioni periodiche da parte degli organismi di riferimento, si precisa che le stesse non hanno carattere di ufficialit, bens valore meramente orientativo. Pertanto, il loro utilizzo da parte del lettore nello svolgimento della propria attivit professionale richiede una puntuale verifica presso le autorit e gli organismi istituzionalmente competenti nella/e materia/e di riferimento.

  • 1Introduzione

    111111

    1. Avviare unattivit di import-export 5

    1.1 Formalit amministrative 5

    1.2 Agevolazioni ed incentivi 7

    1.2.1 Agevolazioni e incentivi di fonte regionale/nazionale per avvio attivit 7 1.2.2 Agevolazioni e incentivi di fonte comunitaria: il POR 2007-2013 del Fondo Sociale Europeo 7

    2. La scelta del partner commerciale 9

    2.1 Come orientarsi sui mercati esteri: la valutazione del rischio Paese 9

    2.2 Le diverse forme di cooperazione commerciale 11

    2.2.1 Lagente di commercio 13 2.2.2 Il procacciatore daffari 15 2.2.3 Il distributore 16

    2.3 Come trovare un partner estero 17

    2.3.1 I servizi offerti dalla rete comunitaria Enterprise Europe Network 17 2.3.2 I Desk della Camera di commercio di Torino 19 2.3.3 Le Antenne Piemonte del Centro Estero per lInternazionalizzazione 19 2.3.4 Le Camere di commercio italiane allestero 20 2.3.5 Gli uffici ICE 20

    3. Le operazioni commerciali con lestero 23

    3.1 I Paesi di destinazione/provenienza delle merci 23

    3.1.1 Merce inviata a / ricevuta da Paesi UE 23 3.1.2 Merce inviata a / ricevuta da Paesi extra-UE 26

    3.2 I documenti pi comunemente richiesti nelle operazioni commerciali con lestero 29

    3.2.1 Il Documento di Trasporto (DDT) 32 3.2.2 Il Documento Amministrativo Unico (DAU) 33

  • 2 3.3 La tariffa doganale 34

    3.3.1 La tariffa doganale comunitaria 34 3.3.2 La tariffa nazionale duso 34

    3.4 I dazi 35

    4. La consegna e la qualit della merce 39

    4.1 La consegna della merce 39

    4.1.1 Il luogo di consegna 41 4.1.2 Il tempo di consegna 44

    4.2 La qualit della merce 46

    5. Il pagamento e leventuale recupero del credito 50

    5.1 I mezzi di pagamento e le garanzie 50

    5. 2 Il recupero del credito 55

    5.2.1 La determinazione del giudice competente 55 5.2.2 Il titolo esecutivo europeo 56 5.2.3 La nuova ingiunzione di pagamento europea 57 5.2.4 Le strategie alternative alla giurisdizione statale: arbitrato e conciliazione 58

    6. Regole settoriali 61

    6.1 Alcolici 61

    6.1.1 Il regime delle accise 61 6.1.2 Operazioni con lestero 62

    6.2 Prodotti alimentari e non alimentari 65

    6.2.1 Acquisti e cessioni intracomunitarie 65 6.2.2 Import-export tra un Paese UE ed un Paese extra-UE 66 6.2.3 Controlli sanitari per le merci in importazione da Paesi extra-UE 67

    6.3 Importazione di prodotti tessili 68

    6.3.1 Trattamento dei campioni 70

  • 3 6.4 Apparecchiature elettriche ed elettroniche: iscrizione al Registro AEE 71

    6.5 Sostanze chimiche (normativa REACH) 72

    6.6 Commercio di prodotti nellUE: regole di base 73

    Allegati 75

    Scheda 1 Contatti utili della rete camerale piemontese 75

    Scheda 2 Schede orientative per le imprese interessate ad operare con lestero 86

    Scheda 3 Link utili 90

  • 4Introduzione

    Lavvio del processo di internazionalizzazione della propria attivit economica costituisce per limprenditore una fase delicata che pone numerosi interrogativi. Lampio numero di variabili che lelaborazione di una strategia di internazionalizzazione richiede, cos come la complessit di tutte le implicazioni legate allapproccio di un nuovo mercato, ci conducono ad escludere che sia possibile individuare una ricetta o prescrizione valida e adattabile ad ogni caso concreto.Le domande che, preliminarmente, si dovrebbe porre ogni impresa che intenda affrontare i mercati esteri, sono le seguenti:a) Quali modalit scegliere per operare con lestero?b) Come valutare ladeguatezza della propria impresa ad iniziare un processo

    di internazionalizzazione?c) Quali informazioni assumere sul partner estero e sul sistema politico-economico

    e giudiziario del Paese nel quale svolgere la propria attivit?d) Quale supporto pu essere fornito dalle Camere di commercio allimpresa

    piemontese che intenda internazionalizzarsi?

    La presente guida, realizzata da Unioncamere Piemonte e dalla Camera di commercio di Torino con la collaborazione del Centro Estero per lInternazionalizzazione, rappresenta uno strumento pratico rivolto agli operatori economici che intendono operare con lestero. La guida strutturata in modo da fornire informazioni di base per linternazionalizzazione della propria attivit che spaziano dalle formalit generali di costituzione agli obblighi fiscali e doganali, dalle principali tipologie di penetrazione di mercati esteri alla gestione delle fasi di pagamento e al relativo rischio di recupero dei crediti.

  • 5AVVIARE UNATTIVIT DI IMPORT-EXPORT

    5

    1. Avviare unattivit di import-export

    1.1 Formalit amministrative

    Per avviare unimpresa di import-export occorre innanzitutto esercitare unattivit in forma di societ o ditta individuale. Il primo passo pertanto la richiesta di un numero di Partita IVA presso lufficio dellAgenzia delle Entrate competente territorialmente, avendo cura di disporre di: un documento didentit valido per le ditte individuali o latto costitutivo corredato

    di documento didentit del legale rappresentante per le societ il codice fiscale in caso di persona fisica il modulo di richiesta di Partita IVA in duplice copia, scaricabile dal sito dellAgenzia

    delle Entrate:

    http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/connect/Nsi

    il codice dellattivit che si intende avviare (Codice Ateco), reperibile on line sul sito dellISTAT:

    http://www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco

    Tutte le informazioni necessarie per lottenimento di un numero di Partita IVA nella Regione Piemonte sono disponibili presso lo sportello dellufficio dellAgenzia delleEntrate competente territorialmente. possibile consultare lelenco degli uffici piemontesi sul seguente sito:

    http://piemonte.agenziaentrate.it

    Una volta ottenuta la Partita IVA, si deve provvedere alla denuncia di inizio attivit presso il Registro delle Imprese della provincia in cui limpresa o la societ ha o avr sede. Ciascuna Camera di commercio, infatti, ha competenza territoriale provinciale. possibile consultare lelenco delle Camere di commercio piemontesi, selezionando Rete camerale, sul sito:

    http://www.pie.camcom.it

  • 66

    Sperimentazione comunicazione unica per le impresePresso il Registro Imprese della Camera di commercio di Torino, dal 19 febbraio 2008 partita la sperimentazione della comunicazione unica per le imprese. Si tratta di una nuova procedura tutta telematica prevista dallarticolo 9 del D.l. 7/2007, convertito con modificazioni nella legge 40/2007, la quale consente di assolvere, con una sola trasmissione telematica al Registro Imprese, a tutti gli adempimenti diretti al Registro Imprese, allAgenzia delle Entrate, allINPS ed allINAIL e connessi alla costituzione, alla modifica ed alla cancellazione di unimpresa, individuale o collettiva (societ).

    http://www.to.camcom.it/registroimprese

    Per le societ, occorre che lattivit di import-export sia indicata nelloggetto sociale.In generale, per le attivit di import-export avviate nella Regione Piemonte bisogna considerare in che forma queste verranno esercitate, distinguendo tra: attivit di produzione e relativo commercio, generalmente libera (sussistono per

    determinati adempimenti per alcuni tipi di prodotti) attivit di commercio allingrosso, disciplinata dallarticolo 5 del D.lgs. 114/98,

    per la quale necessario presentare la domanda presso lufficio Registro Imprese attivit di commercio al dettaglio, per le quali sar necessario rivolgersi

    in via preventiva al Comune ove si intende aprire il negozio. Qualora si possieda gi unimpresa e si voglia raccogliere informazioni in merito alla propria posizione, sufficiente rivolgersi al Registro Imprese.Tutte le informazioni necessarie per lapertura di una societ nella Regione Piemonte sono disponibili presso gli uffici Registro Imprese delle singole Camere di commercio.Per un orientamento in merito alla creazione di unimpresa si segnalano inoltre i settori competenti delle singole Camere di commercio (si veda lAllegato 1 servizio creazione dimpresa).

    Banca dati ITALIANCOM Il numero meccanografico per operatori con lestero (normalmente detto numero meccanografico) un codice alfanumerico ad otto caratteri attribuito alle imprese che desiderano, su base volontaria, essere inserite nella banca dati degli operatori con lestero, ITALIANCOM (Italian Companies Around the World), in qualit di soggetti economici che svolgono abitualmente unattivit con lestero di scambio di merci o servizi. Tale numero assegnato dallufficio Estero della Camera di commercio territorialmente competente, mediante presentazione di un apposito questionario, compilato e firmato dal legale rappresentante, sulla base del possesso di alcuni requisiti.Ulteriori informazioni sono disponibili sui siti delle singole Camere di commercio ufficio Estero (si veda lAllegato 1).

  • 77

    1.2 Agevolazioni e incentivi

    1.2.1 Agevolazioni e incentivi di fonte regionale/nazionale per avvio attivitPer coloro che intendono aprire unattivit, si suggerisce di prendere contatto con il servizio creazione dimpresa della Camera di commercio locale competente, presso cui possibile acquisire informazioni utili in merito alle agevolazioni a sostegno dellimprenditoria di fonte nazionale e/o regionale. Tra le opportunit di fonte regionale per lavvio di unimpresa si segnala la legge regionale 22/97 che prevede lerogazione di finanziamenti agevolati a fronte di acquisto di beni strumentali e contributi a fondo perduto con rimborso del 50% di alcune spese specifiche per lavvio e per lassistenza tecnica/gestionale durante il primo anno di attivit.Tale legge inoltre collegata alla misura dellAsse I/Adattabilit/Attivit Percorsi integrati per la creazione dimpresa del Fondo Sociale Europeo (si veda il paragrafo 1.2.2).Ulteriori informazioni su questa legge e su altre possibili opportunit di fonte regionale e/o nazionale per lavvio di una nuova attivit imprenditoriale possono essere richieste presso i competenti uffici camerali (si veda la tabella dellAllegato 1 - servizio creazione dimpresa).

    1.2.2 Agevolazioni e incentivi di fonte comunitaria: il POR 2007-2013 del Fondo Sociale EuropeoNellambito del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2007-2013 (POR-FSE), operativa la misura dellAsse I/Adattabilit/Obiettivo specifico c: Sviluppare politiche e servizi per lanticipazione e gestione dei cambiamenti, promuovere la competitivit e limprenditorialit Attivit: percorsi integrati per la creazione dimpresa; formazione per limprenditorialit, destinata a supportare lavvio di unattivit in proprio su tutto il territorio piemontese.La misura si articola in 4 azioni, in particolare la seconda, la terza e la quarta destinate direttamente ai potenziali imprenditori: Azione 1: Supporto allimprenditorialit (interventi di sistema) Azione 2: Servizi consulenziali (assistenza ex ante), ovvero attivit mirate

    a favorire lorientamento allimprenditorialit e a valutare la fattibilit dellidea dimpresa (accompagnamento e redazione business plan)

    Azione 3: Consulenza specialistica e tutoraggio per le imprese (assistenza ex post), ovvero servizi di consulenza specialistica e di tutoraggio per le nuove imprese per tre anni dalla data di costituzione

    Azione 4: Sostegno finanziario per la nascita di nuove imprese il cui progetto sia stato validato dalle Province tramite i servizi previsti dallAzione 2 (attualmente non ancora operativa)

    Con riferimento alla Provincia di Torino possibile rivolgersi agli sportelli MIP Mettersi in proprio:

    http://www.mettersinproprio.it

    Per quanto riguarda le altre province piemontesi, occorre contattare le singole province per ricevere informazioni in merito agli sportelli competenti.

  • 88

    Il programma comunitario Erasmus giovani imprenditori: opportunit di scambio di esperienza tra imprenditori europei Il neonato programma Erasmus per giovani imprenditori promuove limprenditorialit, la concorrenzialit, linternazionalizzazione e la crescita di imprese in fase davviamento e di PMI consolidate che hanno sede nellUnione europea. Favorisce il trasferimento di know-how e lacquisizione di competenze di gestione per la direzione di PMI.Chi pu partecipare? Nuovi imprenditori, che stanno seriamente pianificando di costituire una propria impresa o lhanno costituita nel corso degli ultimi tre anni Imprenditori gi affermati, titolari o responsabili di una PMI nellUnione

    europea.Cosa offre?Offre ai nuovi imprenditori lopportunit di collaborare per un periodo della durata massima di 6 mesi con un imprenditore gi affermato di un altro Paese dellUnione europea. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet dedicato al Programma:

    http://www.erasmus-entrepreneurs.eu

    Le vendite a distanza Il commercio elettronico si pu configurare come una forma speciale di vendita al dettaglio a distanza ai sensi dellarticolo 18 del D.lgs. 114/98. Per avviare lattivit di commercio elettronico necessario effettuareuna comunicazione preventiva (30 giorni) al Comune nel quale loperatoreha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se societ.La comunicazione preventiva deve essere effettuata esclusivamente da coloro che esercitano commercio al dettaglio, mentre i grossisti sono tenutialla denuncia di inizio attivit direttamente al Registro delle Imprese della Camera di commercio locale, che verifica il possesso dei requisiti.Qualora si tratti di commercio di generi alimentari necessario il possesso di requisiti professionali, oltrech dei requisiti morali validi per tutti gli imprenditori.Nel caso infine di vendite a distanza con clienti esteri, occorre fare riferimento ad aspetti di fiscalit internazionale applicata a questa tipologia di commercio, diversa a seconda che si tratti di operazioni in ambito UE o extra-UE.Per approfondimenti in merito possibile rivolgersi al servizio consulenziale offerto dal Centro Estero per lInternazionalizzazione (si veda lAllegato 1).

  • 9LA SCELTA DEL PARTNER COMMERCIALE

    9

    2. La scelta del partner commerciale

    2.1 Come orientarsi sui mercati esteri: la valutazione del rischio Paese

    Quando un imprenditore decide di rivolgersi ai mercati esteri per sviluppare il proprio business, deve essere consapevole della necessit di acquisire il maggior numero di informazioni possibile per prevenire eventuali rischi connessi al mercato di interesse e al potenziale partner con cui si intende operare. Di seguito vengono schematizzate alcune tipologie di informazioni da assumere, mentre si rimanda al capitolo 5 per approfondire il tema del recupero del credito.

    Quali informazioni assumere sul sistema Paese: le domande fondamentali Possediamo sufficienti informazioni sul sistema economico del Paese in cui

    intendiamo operare e, se no, quali sono le principali fonti di informazione sui mercati esteri?

    conosciamo il livello di sicurezza di quel sistema Paese (ad esempio lefficienza del suo sistema giudiziario o del sistema bancario)?

    conosciamo il livello di affidabilit del nostro potenziale partner straniero? su quali soggetti possiamo contare nel Paese estero per essere assistiti in modo

    adeguato e che tipo di supporto ci pu essere offerto?

    Landamento dellimport-export in PiemonteIn breve, si evidenzia che sia per le esportazioni che per le importazioni Francia e Germania rappresentano i partner comunitari con cui il Piemonte ha tradizionalmente rapporti commerciali maggiormente consolidati. Lanalisi per settore delle esportazioni piemontesi si caratterizza per una significativa concentrazione su un numero limitato di comparti: mezzi di trasporto, che rappresentano tradizionalmente la principale merce scambiata dal Piemonte sui mercati esteri, meccanica e filiera alimentare. Per un approfondimento sul tema, Unioncamere Piemonte, in collaborazione con il Settore Statistica e Studi della Regione Piemonte, realizza annualmente il Rapporto sullinternazionalizzazione del Piemonte volto a monitorare lo sviluppo regionale sui mercati esteri in termini commerciali, sociali e culturali.La pubblicazione scaricabile dal sito di Unioncamere Piemonte, selezionando Studi e ricerche:

    http://www.pie.camcom.it

    Informazioni sui sistemi economici dei Paesi stranieriPrima di iniziare la ricerca di un potenziale partner con cui avviare la propria attivit, sia essa commerciale o produttiva, essenziale identificare il mercato verso il quale

  • 1010

    orientarsi in funzione delle opportunit che questo pu offrire al proprio business.Per fare ci esistono diverse fonti utili cui ricorrere per raccogliere le informazioni necessarie a definire la propria strategia commerciale.A titolo esemplificativo, riportiamo i riferimenti di alcuni soggetti istituzionali ove possibile trovare la documentazione relativa al quadro macroeconomico dei Paesi di interesse, nonch eventuali studi di settore per approfondire la conoscenza delle opportunit di business che quel dato Paese pu offrire alla propria impresa.

    Unioncamere Nazionale:

    http://www.schedeexport.it

    Mondimpresa:

    http://www.mondimpresa.org

    Associazione delle Camere di commercio italiane allestero:

    http://www.assocamerestero.it

    Istituto nazionale per il Commercio Estero:

    http://www.ice.gov.it

    Per completare il quadro informativo si suggeriscono anche i siti internet delle agenzie per la promozione degli investimenti e degli enti governativi dei Paesi di interesse.

    Informazioni sulla rischiosit dei mercati esteriPer quanto concerne il rischio Paese (rischio che deriva non dal comportamento del singolo partner commerciale straniero, ma da eventi politici, sociali, economici e finanziari del Paese in cui si va ad operare), indubbio che la ricerca delle informazioni da acquisire pu presentare maggiori difficolt.Nel campo del rischio Paese, in misura decisamente maggiore rispetto al campo del rischio commerciale, bene non affidarsi a sistemi informativi poco sicuri, ma ricorrere a fonti ufficiali e istituzionali.Tra queste si suggerisce di consultare la societ SACE (Servizi Assicurativi del Commercio Estero Spa), agenzia del Ministero dellEconomia e delle Finanze italiano, la quale, attraverso una serie di indicatori, monitora costantemente i mercati stranieri, esprimendo una valutazione sulla loro rischiosit. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito:

    http://www.sace.it

    Informazioni sui sistemi giudiziari dei Paesi esteriUna volta esaurita la fase di reperimento delle informazioni riguardanti il rischio commerciale e politico rimane allimprenditore, tuttavia, unultima ma fondamentale valutazione da compiere ossia quella relativa al sistema giuridico vigente nel Paese in cui si vuole operare. Non bisogna infatti dimenticare che i singoli Paesi hanno

  • 1111

    sistemi giuridici molto diversi, la cui celerit di funzionamento, efficacia e costo prescindono spesso dalla situazione politica o da quella economica. Molto spesso Paesi con uneconomia forte e situazioni politiche stabili presentano sistemi giuridici che non consentono un rapido e, tantomeno, economico ricorso alla giustizia.Acquisite tutte queste informazioni, limprenditore deve compiere lulteriore sforzo di collocarle in un quadro unitario e collegarle tra loro per operare sul mercato straniero il pi possibile in sicurezza.Naturalmente lacquisizione delle informazioni e la valutazione dei sistemi giuridici interni dei singoli Paesi comporta conoscenze giuridiche estremamente tecniche di cui limprenditore spesso sprovvisto e per lottenimento delle quali consigliabile rivolgersi a consulenti specializzati.

    Informazioni sullaffidabilit del potenziale partner stranieroPer quanto concerne il rischio che pu derivare dalla scarsa solvibilit del partner commerciale straniero prescelto, dalla sua inaffidabilit, dalla sua malafede o anche dalla sua litigiosit, prima di intraprendere qualsiasi attivit e/o trattativa commerciale necessario raccogliere il maggior numero di informazioni possibili sulle condizioni di liquidit del partner, sui beni di cui risulta essere proprietario, sulle sue abitudini in fatto di pagamenti e su eventuali cause in cui coinvolto. Per il reperimento di tali informazioni sono disponibili varie tipologie di fonti, caratterizzate da un diverso grado di affidabilit e da un diverso costo. Informazioni pi complete e affidabili sullesistenza, sulla consistenza finanziaria o sulla compagine societaria dei potenziali partner commerciali sono reperibili on line su siti specializzati di societ che offrono tale servizio a pagamento.

    Il servizio affidabilit della Camera di commercio di TorinoLa Camera di commercio di Torino/Sportello Globus, grazie al ricorso a societ internazionali di rating, offre alle imprese uno strumento di valutazione dellaffidabilit finanziaria del proprio potenziale partner straniero utile per sviluppare in maggior sicurezza le proprie attivit con lestero. Per maggiori informazioni consultare:

    http://www.to.camcom.it/servizioaffidabilita

    2.2 Le diverse forme di cooperazione commerciale

    La collaborazione commerciale e produttiva con un partner straniero pu strutturarsi con modalit anche molto diverse, relative alla tipologia delle imprese, dei prodotti o dei servizi, ai mercati stranieri e naturalmente alle opportunit e alle scelte. Le possibili soluzioni sono spesso tra loro connesse e suscettibili di evoluzione nel tempo.

    In concreto accade spesso che le imprese italiane inizino a vendere i loro prodotti ad alcuni clienti stranieri con cui sono entrate in rapporti in maniera sostanzialmente casuale, magari tramite un procacciatore daffari, per poi acquisire un certo interesse

  • 1212

    per determinati mercati stranieri e quindi nominare uno o pi agenti commerciali che promuovano stabilmente affari in quei Paesi. A volte invece pu accadere che limpresa inizi nominando un distributore allestero, per poi decidere di voler essere presente direttamente in quel Paese con una propria societ commerciale. Pu inoltre succedere che un cliente straniero proponga allimpresa italiana di realizzare allestero una joint venture produttiva o distributiva.Il contratto di vendita, di cruciale importanza per la sua grande diffusione, oggetto dei successivi capitoli 4 e 5. Si osserva incidentalmente che la fornitura di beni e servizi in altri Paesi UE pu essere effettuata anche in favore di committenti pubblici, tramite procedure di evidenza pubblica disciplinate dalle varie leggi nazionali emanate, come il Codice Appalti (D.lgs. 163/2006), in recepimento delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (sono comunque necessarie verifiche caso per caso). Pi oltre in questo capitolo si esporranno, inoltre, gli aspetti essenziali dei contratti di agenzia, distribuzione e procacciamento daffari; di seguito qualche accenno ad alcune altre forme di cooperazione commerciale e produttiva.

    Innanzitutto esaminiamo i principali legami contrattuali tra imprese, che realizzano varie forme di decentramento produttivo.

    Il concetto di lavorazione per conto, con cui si intende in generale la committenza di fasi di lavorazione del prodotto, normalmente per mezzo di tecnologia propria dellimpresa incaricata, si differenzia dal concetto di subfornitura, che indica i rapporti con i quali il committente affida a unaltra impresa lavorazioni su semilavorati o su materie prime da esso fornite oppure la produzione, in base alla tecnologia del committente, di prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o utilizzati nellambito dellattivit del committente (in Italia oggetto della legge 192/1998). Con OEM (Original Equipment Manufacturer) si intende invece la fabbricazione di prodotti standard con il marchio del committente.

    Si parla di contatti di trasferimento di tecnologia per indicare rapporti di cooperazione anche complessi, nei quali, in vario modo, si trasferiscono al partner straniero conoscenze che rendono possibili nuove attivit o nuove metodologie di lavoro (ad esempio tramite licenze di know how, di brevetti, vendita di macchinari o di servizi di consulenza e di assistenza).

    Nellarricchirsi della complessit dei rapporti tra imprese, si utilizza il generico termine di joint venture contrattuale per indicare contratti di collaborazione senza contenuti predeterminati. Si definisce joint venture societaria quel progetto di cooperazione che prevede la costituzione, allestero, di una societ a capitale misto per la realizzazione di attivit produttive. La societ cos formata potr essere legata da vari contratti con le societ partner (ad esempio acquisto macchinari, vendita semilavorati, licenze).

    Nellintraprendere iniziative produttive o commerciali allestero si consiglia comunque, salvo brevi fasi esplorative, la costituzione di una societ di diritto locale di forma corrispondente alla nostra societ a responsabilit limitata, che consente,

  • 1313

    con costi contenuti, di evitare rischi di imputazione diretta, sotto profili legali e fiscali, delle attivit svolte in loco dallimpresa italiana.

    2.2.1 Lagente di commercio

    Lagenzia il contratto in base al quale un soggetto indipendente (lagente) viene incaricato stabilmente da un altro soggetto (il preponente), di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata.

    Si tratta quindi di un rapporto tra limpresa italiana e un intermediario, che non ne acquista i prodotti, ma si limita a promuoverne le vendite, i servizi, o altri affari in cambio di un corrispettivo generalmente rappresentato da una percentuale sugli affari conclusi.

    Tale contratto oggetto, nellUnione europea, della Direttiva 86/653/CEE, recepita, negli anni successivi, dai Paesi comunitari, che possiedono oggi leggi nazionali in materia di agenzia. Tali leggi differiscono, almeno in parte, tra loro, sia per le alternative consentite dalla Direttiva 86/653/CEE sia per gli aspetti da essa non regolati. Anche al di fuori dellUE, varie legislazioni disciplinano il rapporto di agenzia.

    I principali aspetti che utile considerare in un rapporto internazionale di agenzia commerciale sono i seguenti: zona dellincarico: con cui si intende il territorio (ad esempio uno Stato) e, eventualmente, specifici settori di clientela prodotti cui si riferisce lincarico: tutti i prodotti dellimpresa italiana o soltanto

    alcune tipologie? carattere esclusivo o non esclusivo dellincarico: si ricorda che, mentre per

    la legge italiana (articolo 1743 del codice civile), in assenza di diverse precisazioni, lincarico si intende esclusivo, allestero opportuno che questo punto venga chiarito contrattualmente

    divieto di concorrenza dellagente: divieto di promuovere affari di imprese concorrenti (si veda il punto precedente)

    obbligo di promozione: eventuali minimi di fatturato (e le conseguenze per il mancato raggiungimento), obbligo di rispetto delle condizioni di vendita del preponente nellattivit promozionale, sorte dei campionari (restituzione o acquisto?)

    poteri di rappresentanza: mentre per la legge italiana (articolo 1745 del codice civile), in assenza di diverse precisazioni, lagente si intende privo di poteri di rappresentanza (essendo quindi lasciato al preponente il diritto di concludere, o eventualmente di non concludere, laffare) allestero consigliabile che questo punto venga chiarito contrattualmente

    doveri di informazione dellagente: sullattivit promozionale, sulla solvibilit dei

  • 1414

    clienti e sul mercato, incluse leggi e altre norme applicabili ai prodotti, sulle attivit dei concorrenti e sulle eventuali contraffazioni del marchio o altre violazioni dei diritti di propriet industriale del preponente

    provvigioni: in genere vengono calcolate in forma percentuale sugli affari conclusi dal preponente con i clienti procurati dallagente. consigliabile prevedere espressamente che la provvigione sia condizionata al buon fine dellaffare,

    per evitare di doverla corrispondere allagente anche nel caso in cui il cliente non paghi rimborsi spese: nonostante lagente commerciale sia un soggetto indipendente,

    accade a volte che egli chieda il rimborso di una parte delle spese sostenute per lesercizio dellattivit promozionale (si consideri comunque che nella maggior parte dei Paesi, inclusa lItalia, la legge non prevede che lagente abbia un tale diritto, salvo che le parti si accordino diversamente)

    durata del contratto: pu essere determinata o indeterminata. Nel primo caso il contratto non pu essere risolto anticipatamente, se non per giusta causa, nel secondo pu essere risolto anche immotivatamente, in qualunque momento, salvo lobbligo di rispetto del preavviso minimo stabilito in modo non uniforme dalle

    diverse leggi nazionali indennit di fine rapporto: la sua corresponsione, se ricorrono determinate

    condizioni, un obbligo del preponente previsto inderogabilmente dalle leggi dei Paesi dellUnione europea (in recepimento della Direttiva 86/653/CEE). Secondo la legge italiana essa pu ammontare al massimo ad unannualit di provvigioni sulla media degli ultimi cinque anni o minor periodo di durata del rapporto (articolo 1751 del codice civile), ma altre leggi nazionali dispongono diversamente. Ad esempio in Francia lindennit di fine rapporto, data la previsione legislativa priva di un tetto (L. 134-12 del Code du Commerce) e la relativa applicazione giurispudenziale, giunge in genere a due annualit. Al fine di non incorrere in oneri imprevisti bene accertarsi della legge applicabile al contratto e del giudice competente. Si consideri infine che in vari Paesi extra-UE, non vige alcun obbligo di corrispondere unindennit di fine rapporto allagente, quindi i rapporti con agenti di quei Paesi potranno opportunamente evitare lapplicazione della legge italiana in materia

    divieti di concorrenza post-contrattuale e assunzione di garanzie per il buon fine di specifici affari: sono soggetti a vincoli specifici

    legge applicabile e foro competente (o arbitrato): possono essere liberamente scelti dalle parti nel contratto; la scelta strategica perch, come detto, le leggi dei vari Paesi comunitari differiscono tra loro. Inoltre, per quanto attiene ai contratti con agenti extra-europei occorre prendere in considerazione la possibilit di svincolare le variabili della legge applicabile e del foro competente dal nostro ordinamento nazionale.

  • 1515

    Normativa agenti di commercio e ricerca agenti nei Paesi UE Contatti utili per approfondimenti sulla normativa del singolo Stato e per la ricerca di agenti sono le associazioni di categoria, presenti in quasi tutti i Paesi UE. A titolo di esempio di seguito se ne segnalano alcuni.Francia, Federation Nationale des agents commerciaux - FNAC:

    http://www.comagent.com

    Germania, National Federation of German Commercial Agencies and Distribution:

    http://www.cdh.de

    inoltre possibile rivolgere specifiche richieste in merito alla rete Alps Enterprise Europe Network , in particolare al settore Europa e imprese della Camera di commercio di Torino, competente per gli operatori di Torino e provincia e al servizio Sportello Europa presso Unioncamere Piemonte, competente per le rimanenti province piemontesi:

    http://www.to.camcom.it/europaeimprese

    http://www.pie.camcom.it/sportello.europa

    Nellambito della rete comunitaria Enterprise Europe Network, possibile ricercare un agente tramite altri due strumenti: linserimento della propria richiesta nella banca dati della Commissione europea (Business Cooperation Database) e/o la partecipazione ad eventi di partenariato tra imprese europee ed extra-europee promossi da specifiche iniziative comunitarie. In alternativa a questi canali, e per aree extra-UE, si segnalano i contatti indicati nellAllegato 1.

    2.2.2 Il procacciatore daffari

    Il procacciatore daffari un soggetto che, a differenza dellagente, non assume lincarico di promuovere stabilmente gli affari dellimpresa italiana ma si limita a segnalare allimpresa delle occasioni di affari, verso pagamento di una provvigione nei termini concordati tra le parti.

    Di solito il procacciatore un soggetto che svolge principalmente attivit di altro genere, nellambito delle quali pu avere occasione di segnalare affari allimpresa, ma senza obblighi promozionali.

  • 1616

    Non applicandosi, in questo caso, la normativa in tema di agenzia, al procacciatore non dovuta alcuna indennit alla fine del rapporto. Si segnala tuttavia che la qualificazione del rapporto (come agenzia o procacciamento daffari) non dipende solo da quanto scritto nel contratto, ma principalmente dagli effettivi rapporti tra le parti.

    2.2.3 Il distributore

    Il contratto di distribuzione laccordo tra due imprese per il quale uno dei contraenti (concedente o fabbricante) concede allaltro (concessionario o distributore) il diritto di commercializzare i prodotti del concedente in nome e per conto del concessionario, in un determinato territorio. In questo, dunque, il contratto di distribuzione differisce dal contratto di agenzia, al quale invece accomunato per lattivit promozionale svolta dal soggetto straniero.

    Le normative dei Paesi comunitari, compresa lItalia, non disciplinano questo contratto (ad eccezione della legge belga del 1961), tuttavia la giurisprudenza tutela alcuni diritti del distributore. I contratti di distribuzione sono altres soggetti alla normativa anti-trust comunitaria (Regolamento CE 2790/99) che priva della presunzione di legittimit certi accordi in cui sono presenti determinate clausole considerate limitative della concorrenza (relative principalmente a: fissazione dei prezzi di rivendita, durata del divieto di concorrenza del distributore e divieto di vendite fuori dal territorio).

    I principali aspetti che utile considerare in un rapporto internazionale di agenzia commerciale sono i seguenti: zona della distribuzione: con ci si intende il territorio (es. uno Stato) affidato

    al distributore prodotti cui si riferisce lincarico: tutti i prodotti dellimpresa italiana o soltanto

    alcune tipologie? carattere esclusivo o non esclusivo del rapporto: in genere il distributore richieder

    lesclusiva per assicurarsi il ritorno dei suoi investimenti; si segnala inoltre che in alcuni Paesi islamici (tra i quali Arabia Saudita, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Indonesia, Libano e Pakistan) vigono norme che tutelano il distributore locale

    divieto di concorrenza del distributore: divieto di distribuire, produrre e comunque trattare prodotti concorrenti, per la cui validit dovr tenersi conto dei limiti della normativa anti-trust comunitaria (Regolamento CE 2790/99)

    poteri di rappresentanza: allestero, in particolare nei Paesi anglosassoni e mediorientali, consigliabile precisare contrattualmente che il distributore non ha poteri di rappresentanza

    obbligo di promozione: eventuali minimi di fatturato (e conseguenze per il mancato raggiungimento, es. risoluzione del contratto), pubblicit, partecipazione a fiere e relative spese, regolamentazione delluso del marchio dellimpresa italiana

    acquisti del distributore: concordare una procedura di invio degli ordini e relativa conferma e le altre condizioni di vendita, anche al fine di tutelarsi dal rischio

  • 1717

    finanziario (eventuali garanzie del pagamento, diritto di sospendere le consegne, limiti massimi di esposizione)

    obbligo di assistenza tecnica alla clientela del territorio informazioni del distributore sul mercato, incluse leggi e altre norme applicabili

    ai prodotti, attivit dei concorrenti e le eventuali contraffazioni del marchio o altre violazioni dei diritti di propriet industriale del preponente; si noti che un obbligo di informazione sui nominativi dei clienti potrebbe comportare, in alcuni Paesi (es. Germania) lobbligo di corresponsione di un indennizzo alla fine del rapporto

    durata del contratto determinata o indeterminata: nel primo caso il contratto non potr essere risolto anticipatamente se non per giusta causa, nel secondo potr essere risolto anche immotivatamente, in qualunque momento, salvo obbligo di rispetto del preavviso concordato in contratto o di un preavviso congruo (articolo 1569 del codice civile)

    legge applicabile e foro competente (o arbitrato): possono essere liberamente scelti dalle parti nel contratto, la scelta strategica in quanto, in alcuni Paesi ed in determinati casi, la giurisprudenza riconosce al distributore un indennizzo alla fine del rapporto, ed anche in chiave di recupero crediti (si veda il paragrafo 5.2).

    Come si vede dunque la scelta dellintermediario e la negoziazione del relativo rapporto presentano profili di complessit, soprattutto per evitare di dover sopportare gli oneri di un rapporto di agenzia senza ritorni particolarmente interessanti o rischiare di vendere moltissima merce ad un distributore in difficolt finanziarie o in generale rischiare di trovarsi vincolati a lungo a partner poco attivi che rischiano di far perdere tempo e affari.

    2.3 Come trovare un partner estero

    La fase di individuazione di un partner estero da parte dellimpresa supportata da varie tipologie di servizi che sono di seguito illustrati.

    2.3.1 I servizi offerti dalla rete comunitaria Enterprise Europe NetworkNellambito dei servizi offerti dalla rete comunitaria Enterprise Europe Network, la Camera di commercio di Torino (Settore Europa e imprese) e lo Sportello Europa di Unioncamere Piemonte, partner del medesimo Consorzio Alps, mettono a disposizione degli operatori i seguenti strumenti per favorire i contatti con potenziali partner esteri:

    promozione di proposte di cooperazione commerciale (richieste/offerte di merci e servizi, ricerca/offerta agenti o distributori, accordi di produzione congiunta, subfornitura, joint venture) provenienti dai corrispondenti esteri della rete, contenute nella Business Cooperation Database (BCD), banca dati cooperazione internazionale della Commissione europea. Le proposte di cooperazione sono consultabili alle seguenti pagine:

    sulla newsletter Richieste & Offerte dal Mondo, pubblicata sul sito del Centro Estero per lInternazionalizzazione:

    http://www.centroestero.org

  • 1818

    sulla pagina internet:

    http://www.to.camcom.it/cooperazioneinternazionale

    inserimento di richieste di cooperazione da parte di imprese piemontesi nella medesima Business Cooperation Database. Per diffondere la propria richiesta

    di cooperazione tramite la BCD occorre compilare lapposito modulo ricerca partner scaricabile

    per le imprese della provincia di Torino:

    http://www.to.camcom.it/cooperazioneinternazionale

    per le imprese delle altre province piemontesi:

    http://www.pie.camcom.it/sportello.europa

    promozione di eventi di partenariato sostenuti dalla Commissione europea

    nellambito di specifiche iniziative di cooperazione internazionale. La Commissione europea promuove la realizzazione di incontri tra operatori europei ed extraeuropei, soprattutto dellarea asiatica e sudamericana, finalizzati allavvio di accordi di cooperazione economica. Ulteriori dettagli sono disponibili alla pagina:

    http://www.to.camcom.it/cooperazioneinternazionale

    In parallelo agli strumenti di cooperazione commerciale/produttiva finora citati, il network ha il compito di promuovere la collaborazione tecnologica transnazionale mediante la diffusione locale di richieste e offerte di tecnologia provenienti dalla rete, attraverso la promozione allestero delle capacit tecnologiche locali e attraverso la promozione e diffusione dei risultati di ricerca. Il Settore Innovazione Tecnologica della Camera di commercio di Torino e lufficio Innovazione e Trasferimento Tecnologico di Unioncamere Piemonte sono anchessi inseriti nella rete Enterprise Europe Network, attraverso il consorzio Alps sopracitato e promuovono tale collaborazione.

    Per ulteriori informazioni sulla ricerca di partner tecnologici consultare le pagine elencate di seguito:

    per le imprese di Torino e provincia:

    http://www.to.camcom.it/alpseuropa

    (selezionare Trasferimento tecnologico in Europa) per le imprese delle altre province piemontesi:

    http://www.pie.camcom.it/innovazione

  • 1919

    2.3.2 I Desk della Camera di commercio di TorinoLa Camera di commercio di Torino offre alle imprese piemontesi un servizio di assistenza dedicata su alcuni mercati stranieri grazie ad una propria rete di Desk o uffici di collegamento.

    Il progetto realizzato con la collaborazione del Centro Estero per lInternazionalizzazione. I servizi erogati, per la maggior parte gratuitamente, vanno dallinformazione sulle normative vigenti nel Paese in tema di dogane, fisco, finanziamenti e contrattualistica,alla ricerca personalizzata di partner locali, fino al supporto logistico per la creazione di agende di appuntamenti con i potenziali partner operanti nei Paesi dinteresse.

    I Paesi in cui opera la Camera di commercio di Torino sono:

    1. Brasile 2. Bulgaria 3. India 4. Lettonia 5. Marocco 6. Per 7. Polonia 8. Qatar 9. Repubblica Ceca10. Repubblica Slovacca11. Romania12. Russia13. Stati Uniti14. Turchia15. Ungheria

    Per ulteriori informazioni:

    http://www.to.camcom.it/desk

    2.3.3 Le Antenne Piemonte del Centro Estero per lInternazionalizzazioneLe Antenne Piemonte, unit operative della Regione Piemonte, nate in seguito ad accordi ufficiali con Paesi stranieri, si propongono di favorire e rafforzare la presenza delle istituzioni e delle imprese piemontesi nei mercati emergenti.Le principali attivit dalle Antenne Piemonte sono: azioni istituzionali di supporto alla Regione Piemonte e ai suoi progetti promozione dei rapporti commerciali ed industriali tra Piemonte e Paesi target individuazione di partner per collaborazione industriali prospezioni generali sul mercato, informazioni a carattere economico, normativo,

    tecnologico o di altro genere organizzazione di eventi promozionali (incoming e outgoing).

  • 2020

    Attualmente la rete di Antenne opera nei seguenti Paesi: Argentina Bosnia Brasile Cina Corea Nicaragua

    Per informazioni: http://www.centroestero.org

    2.3.4 Le Camere di Commercio Italiane allEstero Altri punti di contatto utili per le imprese che intendono operare allestero e che necessitano di un supporto specifico sono rappresentati dalla rete delle Camere di Commercio Italiane allEstero (CCIE), libere associazioni di operatori economici costituite allestero al fine di contribuire allo sviluppo delle relazioni commerciali con lItalia, riconosciute con il decreto del Ministro per le Attivit Produttive, su parere conforme del Ministero degli Affari Esteri (L. 518/70).

    Le CCIE forniscono informazioni su normative commerciali e doganali, fiere ed eventi, rapporti sul quadro economico del Paese, nominativi di imprese per opportunit commerciali e di professionisti e consulenti per aiutare limpresa ad operare nel Paese prescelto.I riferimenti di ciascuna CCIE, nonch le schede dei servizi offerti con i relativi costi, sono disponibili on line sul sito internet dellAssociazione delle Camere di Commercio Italiane allEstero (Assocamerestero):

    http://www.assocamerestero.it

    2.3.5 Gli uffici ICEInfine, nel panorama delle presenze italiane allestero citiamo la rete degli uffici dellICE (Istituto nazionale per il Commercio Estero), ente che ha il compito di sviluppare, agevolare e promuovere i rapporti economici e commerciali tra le imprese italiane e straniere.

    Gli uffici ICE possono fornire una gamma di servizi molti dei quali disponibili direttamente on line: dalle informazioni di base ad un sostegno specifico e personalizzato.I riferimenti di ciascun ufficio sono disponibili sul sito internet dellICE:

    http://www.ice.gov.it

  • 2121

    Ulteriori servizi a supporto delle imprese interessate ai mercati esteri

    Servizio banche datiPer supportare le imprese nellindividuazione di potenziali partner, la Camera di commercio di Torino, Sportello Globus fornisce elenchi di nominativi di imprese grazie al collegamento con banche dati internazionali.Per maggiori informazioni:

    http://www.to.camcom.it/banchedati

    Newsletter per gli operatori con lestero Per essere costantemente aggiornati in merito alle ultime novit in materia di commercio internazionale e alle iniziative a supporto delle imprese possibile iscriversi gratuitamente alla newsletter Newsmercati, bollettino informativo on line realizzato dal sistema camerale italiano. Per maggiori informazioni:

    http://www.newsmercati.com

    Newsletter EuroflashRealizzata da Camera di commercio di Torino ed Unioncamere Piemonte, nellambito delle attivit previste dal consorzio Alps della rete Enterprise Europe Network, la newsletter elettronica uno strumento agevole e immediato che informa le imprese piemontesi sulle opportunit offerte dallEuropa. Lo strumento informativo, pubblicato con cadenza mensile, si compone di quattro sezioni (Bandi di gara comunitari, Eventi, Notizie e Normativa) e racchiude informazioni di fonte comunitaria di carattere generale e dedicate in modo specifico ai temi della ricerca e dellinnovazione tecnologica. Per ricevere la newsletter necessario iscriversi gratuitamente al portale Promopoint sul sito:

    http://www.promopoint.pie.camcom.it

    (selezionare i servizi cui associata la voce EuroFlash).Per ulteriori informazioni:

    http://www.to.camcom.it/alpseuropa

    (selezionare Newsletter EEN).

  • 2222

    Lo show room in Cina della Camera di commercio di NovaraLa Camera di commercio di Novara, in collaborazione con il Consorzio Pavia Export e con la zona di sviluppo economico del ponte sul fiume Yangtze, ha inaugurato nella citt cinese di Wuhu (provincia di Anhui, 540 km da Shanghai, 100 km da Nanchino) uno spazio espositivo e commerciale di 100 metri quadrati. I locali adibiti a magazzino e ufficio, sono a disposizione delle aziende novaresi per lesposizione e la vendita dei prodotti del Made in Novara.Per maggiori informazioni:

    http://www.evaet.novara.it/showroom_cina.php

  • 2323

    LE OPERAZIONI COMMERCIALI CON LESTERO

    3. Le operazioni commerciali con lestero

    Una volta assolti tutti gli adempimenti richiesti per lapertura di unimpresa e raccolte tutte le informazioni utili per operare in sicurezza con lestero, possibile iniziare la propria attivit commerciale.

    Esiste, tuttavia, una serie di considerazioni da tenere presente con riferimento alle seguenti tematiche: i Paesi di destinazione / provenienza delle merci che si intendono commercializzare le merci oggetto delloperazione commerciale le imposte applicate alle merci che si intendono commercializzare le clausole contrattuali per la consegna delle merci.

    3.1 I Paesi di destinazione / provenienza delle merci

    Limpresa italiana che intende operare con lestero, a seconda dei Paesi di destinazione o di provenienza delle merci, dovr considerare due casi fondamentali: merce inviata a / proveniente da Paesi UE merce inviata a / proveniente da Paesi extra-UE.

    I Paesi UE e i Paesi extra-UEI Paesi che attualmente costituiscono il territorio dellUnione europea sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro (esclusa la parte turca), Danimarca (escluse le Isole Far Oer e la Groenlandia), Estonia, Finlandia (escluse le Isole Aland), Francia (incluso il Principato di Monaco; esclusi i Dipartimenti doltremare Guadalupa, Guyana, Martinica e Runion), Germania (esclusi lisola di Helgoland e il territorio di Busingen), Grecia (escluso il Monte Athos), Irlanda, Italia (esclusi i Comuni di Livigno e di Campione dItalia e le acque nazionali del Lago di Lugano), Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito (inclusa lIsola di Man), Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna (esclusi Ceuta, Melilla e le isole Canarie), Svezia, Ungheria. Di conseguenza, le spedizioni di merci dirette o provenienti da Paesi non elencati e dalle eccezioni sopra riportate saranno trattate alla stregua di merci extra-UE e dunque, dovranno essere dichiarate per lesportazione o per limportazione.

    3.1.1 Merce inviata a / ricevuta da Paesi UEA partire dal 1 gennaio 1993, relativamente agli scambi intracomunitari di beni, viene applicata una procedura di carattere transitorio. I caratteri del regime transitorio sono i seguenti: abolizione delle formalit doganali negli scambi di beni tra gli Stati membri sistema VIES (VAT Information Exchange System) e Intrastat per il controllo delle

    operazioni

  • 2424

    applicazione del principio della tassazione nel Paese di destinazione dei beni, relativamente agli scambi tra operatori economici

    adozione del principio dellorigine relativamente alle operazioni con privati consumatori. Sono previste regole specifiche per vendite a distanza, cessioni di mezzi di trasporto nuovi, operazioni di acquisto compiute da enti non commerciali.

    Adempimenti IntrastatI modelli Intrastat devono essere presentati con cadenza mensile, trimestrale o annuale a seconda dellammontare degli scambi intracomunitari realizzati nellanno precedente, come di seguito riportato:

    cessioni: modello Intra 1 - bis/ter annuale: fino a 40.000 euro trimestrale: da 40.000 a 250.000 euro mensile: oltre 250.000 euro

    acquisti: modello Intra 2 - bis/ter annuale: fino a 180.000 euro mensile: oltre 180.000 euro

    Nella compilazione dei modelli Intrastat si deve fare riferimento allimporto delle operazioni effettuate nellanno solare precedente. Nel caso di inizio attivit invece si devono presumere gli scambi per lanno in corso.

    Termine di presentazione mensile: entro il 20 del mese successivo (per operazioni relative a luglio:

    entro il 6 settembre) trimestrale: entro la fine del mese successivo al trimestre annuale: entro il 31 gennaio dellanno successivo

    Valore statistico, condizioni di consegna e modo di trasporto devono essere indicati da soggetti che nellanno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio attivit intra-UE, nellanno in corso, presumono di realizzare: cessioni: valori spedizioni superiori a 20.000.000 di euro acquisti: valore arrivi superiori a 20.000.000 di euro.

    Compilazione ai soli fini fiscali cessioni (modello Intra 1-bis): colonne da 1 a 4 e, in caso di soggetto

    promotore di triangolazioni comunitarie, colonna 5, con il codice alfabetico (lettera A)

    acquisti (modello Intra 2-bis): colonne da 1 a 5 e, in caso di soggetto promotore di triangolazioni comunitarie, colonna 6, con il codice alfabetico (lettera A)

    Compilazione ai soli fini statistici (solo per i soggetti mensili) cessioni (modello Intra 1-bis): colonna 1 e colonne da 5 a 13 acquisti (modello Intra 2 - bis): colonna 1 e colonne da 6 a 15.

  • 2525

    La vendita di beni a imprese con sede nel territorio UE, con invio degli stessi in altro Paese UE, definita cessione intracomunitaria.

    Per la realizzazione delle cessioni intracomunitarie devono essere soddisfatti i seguenti requisiti: il cedente e lacquirente devono essere entrambi operatori economici registrati

    ai fini IVA nei rispettivi Paesi loperazione di cessione deve essere a titolo oneroso i beni oggetto della cessione devono essere trasportati in un altro Stato membro UE.

    Per limpresa italiana, la procedura operativa la seguente: richiedere il numero di identificazione IVA al cliente estero, verificandone la validit

    presso lAgenzia delle Entrate o sul sito internet:

    http://www.agenziaentrate.gov.it

    (selezionare Servizi, Partite IVA comunitarie). necessario stampare e tenere agli atti lesito dellavvenuto controllo

    emettere la fattura di vendita al cliente estero, senza applicazione dellIVA italiana (operazione non imponibile, articolo 41, comma 1, lettera a, del D. l. 331/1993), indicando in fattura il proprio numero identificativo IVA e quello del cliente estero

    inviare i beni allestero conservare copia della documentazione atta a provare che i beni sono stati inviati

    allestero e che sono stati ricevuti dal cliente estero (ad esempio il documento di trasporto)

    annotare la fattura sul registro delle fatture emesse presentare alla dogana, secondo la periodicit e le modalit previste dalla legge,

    lelenco delle cessioni intracomunitarie di beni (modelli Intra 1 e Intra 1-bis).

    Lacquisto di beni da imprese con sede nel territorio UE, con arrivo degli stessi da altro Paese UE, definito acquisto intracomunitario.

    Per la realizzazione degli acquisti intracomunitari devono essere soddisfatti i seguenti requisiti: acquisto a titolo oneroso trasporto o spedizione dei beni in Italia da un altro Paese UE operazione posta in essere tra due soggetti passivi dimposta.

  • 2626

    Per limpresa italiana la procedura operativa la seguente: comunicare il proprio numero identificativo IVA per gli scambi intracomunitari

    (IT + partita IVA) al partner commerciale straniero ricevere la merce (secondo le condizioni concordate tra le parti) ricevere la fattura estera, controllare sul sito dellAgenzia delle Entrate lesistenza

    del numero identificativo IVA del soggetto estero (indicato in fattura), stampare lesito del controllo e allegarlo alla fattura di acquisto

    numerare e integrare la fattura estera attribuendo alla stessa il numero progressivo delle fatture emesse e il numero progressivo degli acquisti e determinando la base imponibile e lIVA corrispondente

    annotare la fattura estera integrata sul registro fatture emesse e sul registro degli acquisti

    conservare copia della documentazione atta a provare larrivo della merce in Italia (ad esempio il documento di trasporto)

    presentare alla dogana, secondo la periodicit e le modalit previste dalla legge, lelenco degli acquisti intracomunitari di beni (modelli Intra 2 e Intra 2-bis).

    3.1.2 Merce inviata a / ricevuta da Paesi extra-UELe operazioni commerciali con i Paesi extra-UE si distinguono in: esportazioni importazioni.

    Tali operazioni comportano lespletamento di formalit doganali, ossia dichiarazioni di esportazione/importazione: per i beni esportati:

    in uscita dallItalia (a cura e a nome dellimpresa italiana) in entrata nel Paese di destinazione (a cura e a nome dellacquirente estero)

    per i beni importati: in uscita dal Paese estero (a cura e a nome del fornitore estero) in entrata in Italia (a cura e a nome dellimpresa italiana).

    Le suddette dichiarazioni, in ambito UE, vengono predisposte mediante lutilizzo di un formulario comune a tutta lUnione europea: il DAU, Documento Amministrativo Unico.A partire dal 1 luglio 2007, a seguito dellentrata in funzione della fase 1 della procedura ECS, Export Control System, viene, invece, emesso il DAE, Documento Accompagnamento Esportazioni.Il DAU continua, tuttavia, ad essere emesso per le seguenti operazioni: esportazioni collegate a transito esportazioni di prodotti soggetti ad accisa, con emissione di DAA merci prese in carico a fronte di un unico contratto di trasporto a

    destinazione di Paese terzo, da una societ ferroviaria, da una societ marittima o aerea o dallautorit postale.

  • 2727

    Le formalit doganali devono essere espletate: sia nel caso in cui a inviare / ricevere i beni (a titolo oneroso o a titolo gratuito)

    sia un privato consumatore sia nel caso in cui a inviare / ricevere i beni (a titolo oneroso o a titolo gratuito)

    sia unimpresa.

    La vendita di beni a imprese con sede al di fuori del territorio UE, con invio degli stessi fuori del territorio UE, definita cessione allesportazione.

    La procedura operativa la seguente: limpresa italiana emette fattura a carico del cliente estero, senza applicare

    lIVA (operazione non imponibile ai sensi dellarticolo 8, primo comma, lettera a, del Dpr 633/1972)

    i beni vengono dichiarati per lesportazione definitiva sulla base del valore risultante dalla fattura di vendita

    limpresa italiana esportatrice annota la fattura di vendita in contabilit generale e sul registro IVA delle fatture emesse

    limpresa italiana reperisce e conserva copia della documentazione atta a provare lavvenuta esportazione (cio lavvenuta uscita dei beni dal territorio doganale dellUE).

    Lacquisto di beni da imprese con sede al di fuori del territorio UE, con arrivo degli stessi da Paese extra-UE, definito importazione.

    La procedura operativa la seguente: i beni vengono dichiarati per limportazione definitiva, sulla base del valore risultante

    dalla fattura di acquisto (opportunamente rideterminato ai fini doganali) e vengono pagati leventuale dazio e lIVA

    limpresa italiana annota la fattura estera in contabilit generale limpresa italiana annota la bolletta di importazione (esemplare n. 8 del DAU)

    sul registro IVA acquisti e considera lIVA quale credito verso lerario (salvo il caso dei beni con IVA indetraibile).

  • 2828

    EsempioAcquisto merce a New York per il prezzo di 10.000 euroPolizza di carico con destinazione GenovaCosto del trasporto marittimo e dellassicurazione 1.000 euroDazio 6%IVA 20%

    Valore della merce 10.000 euroSpese di trasporto e assicurazione 1.000 euro

    Valore franco frontiera comunitaria(base imponibile ai fini del dazio) 11.000 euroDazio 6% 660 euro

    Base imponibile IVA 11.660 euroIVA 20% 2.332 euro

    Totale 13.992 euro

    In breveNel caso di importazione di beni provenienti da Paesi extra-UE, limpresa italiana deve: espletare le formalit di importazione presso la dogana italiana versare lIVA in dogana sul valore dei beni importati recuperare lIVA allatto dellannotazione della bolletta di importazione

    definitiva sul registro IVA degli acquisti (considerandola cio IVA a credito, salvo il caso di beni con IVA indetraibile).

    Nel caso di acquisto intracomunitario di beni, limpresa italiana: non deve espletare alcuna formalit in dogana non deve versare lIVA deve espletare le formalit di carattere contabile e presentare, secondo

    la periodicit prevista, lelenco degli acquisti intracomunitari.

    Nel caso di esportazione di beni diretti verso Paesi extra-UE, limpresa italiana deve espletare le formalit di esportazione presso la dogana italiana.Nel caso di cessione intracomunitaria di beni, invece, deve espletare le formalit di carattere contabile e presentare, secondo la periodicit prevista, lelenco delle cessioni intracomunitarie.

  • 2929

    Lo status europeo di Operatore Economico Autorizzato (AEO): opportunit di semplificazioni per operazioni con Paesi terziDal 1 gennaio 2008 nei 27 Stati membri dellUE sono entrate in vigore le novit introdotte dai Regolamenti CE 648/2005 e 1875/2006 che modificano, rispettivamente, il Codice Doganale Comunitario e le Disposizioni di Applicazione del Codice in merito al rilascio agli operatori economici che ne faranno richiesta di un certificato AEO. Gli operatori economici nella catena logistica internazionale sono fabbricanti, esportatori, speditori/imprese di spedizione, depositari, agenti doganali, vettori, importatori, che prendono parte a attivit disciplinate dalla regolamentazione doganale.Lo status di AEO riconosciuto a seguito di apposito accertamento dellAutorit doganale nazionale (per lItalia lAgenzia delle Dogane), che comprova il rispetto degli obblighi doganali, dei criteri previsti per il sistema contabile e della solvibilit finanziaria. Loperatore economico non obbligato a divenire Operatore Economico Autorizzato: si tratta di una scelta individuale, che dipende dalle condizioni operative di ciascun soggetto. Il riconoscimento dello status di AEO consente per di avvalersi di vantaggi e agevolazioni di natura diretta ed indiretta relativamente alle operazioni a rilevanza doganale. Tra i vantaggi diretti si segnala: maggiore rapidit delle procedure alle frontiere, riduzione dei controlli documentali e delle merci, trattamento prioritario delle spedizioni.Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito dellAgenzia delle Dogane nella sezione AEO:

    http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed

    3.2 I documenti pi comunemente richiesti nelle operazioni commerciali con lestero

    Le merci sono designate e classificate per settori, secondo una precisa nomenclatura: presupposto indispensabile che consente di identificarle in modo univoco ai fini dellapplicazione dei relativi dazi e imposte.

    A seconda delle merci trattate, possono poi essere richiesti in dogana documenti e certificati aggiuntivi per poter introdurre i prodotti nel Paese di destinazione.

    I documenti utilizzati comunemente nellambito delle operazioni commerciali con lestero sono elencati di seguito.Fattura commerciale. Emessa dal venditore nella lingua richiesta dal Paese destinatario della merce e nel numero di copie da esso domandate, in cui devono essere riportati: la ragione sociale dellesportatore e del destinatario; la descrizione, la quantit ed il prezzo della merce nella valuta concordata; i termini di resa della merce (si veda il capitolo 4); il nome del vettore o spedizioniere; gli oneri accessori,

  • 3030

    se ve ne sono (tra cui imballaggi e assicurazioni); il numero meccanografico dellesportatore; la modalit di regolamento del prezzo; il Paese di origine della merce.Distinta di carico. Emessa dal venditore, deve riportare: il numero di fattura commerciale cui la distinta fa riferimento; il numero e la tipologia dei colli; la descrizione delle merci contenute in ciascun collo; eventuali estremi del container allinterno del quale vengono caricate le merci.Certificato di origine. Emesso dal venditore, attesta lesatta e ufficiale origine delle merci da sdoganare. uno strumento indispensabile per la dogana del Paese importatore che pu cos verificare il regime fiscale (agevolato o meno) da applicare alla merce. Tale certificato da richiedere presso lufficio Estero della Camera di commercio locale competente, in cui possibile compilare lapposita domanda secondo un modello prestabilito. Talvolta pu accadere che un determinato Paese ne richieda la vidimazione anche presso il proprio consolato o ambasciata.Certificato EUR.1. un documento che serve ad attestare lorigine comunitaria delle merci, costituendo il titolo giustificativo per lapplicazione del regime tariffario preferenziale (dazio ridotto o nullo) in base agli accordi bilaterali tra lUnione europea e alcuni Paesi. Viene rilasciato solo su domanda scritta presentata dallesportatore e sotto la sua responsabilit.Attestato di libera vendita. Richiesto da diversi Paesi extra-UE, serve ad attestare che il prodotto esportato da unimpresa dellUnione europea ha libera circolazione sia nei Paesi comunitari, sia in quelli extra-UE, dando prova di aver superato i controlli previsti dalla normativa comunitaria. Viene rilasciato dallufficio Estero della Camera di commercio competente territorialmente, dietro domanda dellesportatore redatta su carta intestata.Carnet ATA (Admission Temporaire/Temporary Admission). un documento doganale internazionale che consente lesportazione temporanea delle merci destinate a fiere e mostre, nonch dei campioni commerciali o del materiale professionale, nei Paesi aderenti alla convenzione ATA. Esonera loperatore dallobbligo di depositare presso la dogana, a garanzia, lammontare dei diritti doganali o di prestare una cauzione alla dogana stessa. Agevola il movimento da un Paese allaltro delle merci in esso descritte mediante la semplice presentazione del documento agli uffici doganali di ciascun Paese. Il Carnet ATA viene rilasciato dallufficio Estero della Camera di commercio competente e pu essere richiesto sia da aziende iscritte alla Camera di commercio sia da privati, purch residenti in Italia. Le istruzioni e la modulistica necessaria per la richiesta del carnet si possono ritirare presso lo sportello del Settore Estero delle singole Camere di commercio (si veda lAllegato 1).Documento di trasporto. un documento che attesta la stipula di un contratto di trasporto tra il mittente e il vettore e che comprova la presa in carico della merce da parte del vettore per effettuarne la spedizione nei termini convenuti tra le parti. I principali documenti di trasporto sono le lettere di vettura marittima, aerea, ferroviaria e stradale. Certificato di assicurazione. un documento che riporta le condizioni e le clausole del contratto di assicurazione stipulato sulla merce in corso di trasferimento dal mittente al destinatario.In tema di documenti richiesti per accompagnare le spedizioni di merci in Paesi extra-UE,

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    il Settore Estero della Camera di commercio rilascia, oltre ai certificati di origine: visti su fatture di esportazione/listini/dichiarazioni per lesportazione visti per la legalizzazione della firma del legale rappresentante su documenti

    destinati allestero.

    Per informazioni in merito contattare il settore Estero delle singole Camere di commercio (si veda lAllegato 1).

    La fattura elettronicaPrincipale normativa di riferimento: Direttiva 2001/115/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001,

    che modifica la Direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalit di fatturazione previste in materia di imposta sul valore aggiunto

    D.lgs. 52/2004: Attuazione della Direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalit di fatturazione in materia di IVA D.lgs. 82/2005, modificato dal D.lgs. 159/2006: Codice dellAmmini-

    strazione digitale.

    In base alla normativa in questione, le fatture emesse e conservate in forma elettronica sono equiparate a quelle in forma cartacea. In particolare il Decreto italiano di recepimento della Direttiva comunitaria fornisce informazioni sulle modalit previste per la formazione elettronica del documento, per la sua integrit, la sua corretta trasmissione e la sua corretta archiviazione su supporti digitali. In base al Decreto, la trasmissione per via elettronica consentita previo accordo con il destinatario.

    La fattura elettronica: deve avere la forma di documento non modificabile deve contenere un riferimento temporale deve essere chiusa dalla firma elettronica qualificata dellemittente.

    Nel caso di acquisti intracomunitari di beni e di servizi, limpresa italiana deve numerare e integrare il documento ricevuto. Al riguardo, la Circolare 45/E del 19 ottobre 2005, considerato che la fattura ricevuta non pu essere in alcun modo modificata, prevede che lacquirente debba predisporre un altro documento su cui annotare i dati necessari per lintegrazione e gli estremi della fattura estera. Tale documento, se emesso in forma elettronica, allegato alla fattura originaria e reso immodificabile mediante lapposizione del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata; se redatto in forma cartacea, si rende necessario stampare la fattura estera, per conservarla congiuntamente al documento generato.

  • 3232

    La Finanziaria 2008 (articolo 1, commi da 209 a 214) stabilisce lobbligo per le imprese italiane di utilizzare la fattura elettronica in ogni rapporto commerciale con le amministrazioni dello Stato e con gli enti pubblici nazionali, nellambito del Piano di intervento dellUnione Europea i2010.Dati i vari aspetti coinvolti nella scelta di questo documento, nel momento in cui si opera con un partner estero, utile verificare la normativa nazionale di riferimento per la corretta gestione della fattura elettronica.Per maggiori informazioni consultare il sito comunitario dedicato:

    http://ec.europa.eu/enterprise/ict/policy/einvoicing/einvoicing_en.htm

    3.2.1 Il Documento di Trasporto (DDT)Il documento di trasporto o di consegna previsto dal Dpr 472/1996; in virt della disciplina recata da tale decreto, venuto meno lobbligo generalizzato di dover accompagnare il trasporto con un documento prenumerato.Il documento di trasporto o di consegna serve a due scopi: consente di potersi avvalere della fatturazione differita (di cui al comma 4

    dellarticolo 21 del Dpr 633/1972) consente ai contribuenti di vincere le presunzioni di cui allarticolo 53 del

    Dpr n. 633/1972 (come sostituito dal Dpr 441/1997).

    Il documento in questione deve essere emesso in forma libera prima dellinizio del trasporto o della consegna, a cura del cedente, secondo le normali esigenze aziendali e deve contenere i seguenti elementi: data di effettuazione delloperazione (consegna o spedizione) generalit del cedente, del cessionario e dellimpresa incaricata del trasporto descrizione della natura, qualit e quantit dei beni ceduti; per la quantit

    sufficiente lindicazione in cifre.

    Occorre numerare progressivamente il DDT, in quanto previsto che sulla fattura differita debba essere indicata la data e il numero del documento di trasporto o di consegna.Quando i DDT, per esigenze organizzative aziendali, siano formati in data antecedente a quella della consegna/spedizione, si tiene conto, ai fini della fatturazione differita, della data di formazione risultante sul documento, fermo restando lobbligo di indicare sul DDT anche la data di consegna o spedizione.Al DDT equiparato qualsiasi altro documento (nota di consegna, lettera di vettura, polizza di carico) purch lo stesso contenga gli elementi essenziali sopra indicati.

    Il DDT pu alternativamente: essere spedito nel giorno in cui iniziato il trasporto dei beni al cessionario

    a mezzo posta, a mezzo corriere o a mezzo sistema informatico che consente la materializzazione di dati identici presso lemittente e il destinatario

    scortare i beni durante il trasporto dal luogo di origine fino a quello di destinazione finale.

  • 3333

    Ai fini delle presunzioni di cessione o di acquisto, la consegna a terzi di beni dati in lavorazione, deposito o comodato o in dipendenza di contratti estimatori o di contratti dopera, appalto, trasporto, mandato, commissione o altro titolo non traslativo della propriet pu risultare, oltre che da libro giornale o da altro libro tenuto a norma del codice civile o da apposito registro tenuto in conformit dellarticolo 39 del Dpr 633/1942, anche da qualsiasi altro documento conservato, a norma dello stesso articolo.Quindi il DDT, ai fini del superamento della presunzioni di cessione o di acquisto, deve contenere lespressa indicazione della causale non traslativa del trasporto (deposito, lavorazione, passaggi interni), con lobbligo di conservazione sia da parte dellemittente che del soggetto destinatario dei beni.

    3.2.2 Il Documento Amministrativo Unico (DAU)Il DAU contempla le seguenti fattispecie:

    EX1 Dichiarazione di esportazione definitiva fuori dal territorio della UE esemplare 1 per la dogana del Paese di esportazione esemplare 3 per il soggetto esportatore eventuale esemplare 3 A per la richiesta dei rimborsi previsti.

    EU1 T2 Dichiarazione di esportazione definitiva in Paese EFTA collegata a transito comunitario interno esemplari 1, 3 e 3 A come sopra copia A documento di accompagnamento per la dogana di destinazione eventuale Copia B esemplare per il rinvio se lufficio doganale di destinazione

    non collegato al sistema NCTS (New Computerized Transit System).

    EX1 T2 Dichiarazione di esportazione definitiva fuori dal territorio della UE collegata a transito comunitario interno, in quanto il trasporto avviene con attraversamento della CH (Svizzera) esemplari 1, 3 e 3 A come sopra copia A documento di accompagnamento per la dogana di destinazione eventuale Copia B esemplare per il rinvio se lufficio doganale di destinazione

    non collegato al sistema NCTS.

    COM1 T2F Dichiarazione di esportazione verso le parti del territorio doganale UE che non partecipano al sistema armonizzato IVA/Accise (Martinica, Guadalupa, La Reunion, Cayenna, Canarie, Monte Athos, Isole Anglo-Normanne). Nella pratica operativa: emissione EX 1 e rilascio certificato T2LF, che attesta la posizione comunitaria delle merci.

    T2 Dichiarazione di solo transito per cessione Intra-UE con attraversamento CH (Svizzera) copia A o copia A e B.

    Come in precedenza affermato, relativamente alle esportazioni eseguite in base alla procedura ECS (Export Control System) viene emesso il modello DAE, Documento Accompagnamento Esportazioni.

  • 3434

    3.3 La tariffa doganale

    Per poter individuare le informazioni utili a comprendere quali siano gli obblighi dellimpresa connessi al commercio di un prodotto, indispensabile conoscerne la cosiddetta voce doganale, ossia il relativo codice numerico identificativo.

    La tariffa doganale una raccolta, per settori merceologici, di posizioni contraddistinte da un codice (voce doganale) e da una relativa descrizione (designazione), corrispondenti alle merci oggetto di scambi internazionali.La tariffa doganale indispensabile per individuare il dazio che dovr essere corrisposto alle autorit competenti per lo sdoganamento della merce (si veda il paragrafo 3.4).

    La convenzione internazionale attualmente vigente ha introdotto un sistema di codificazione e di designazione delle merci denominato Sistema Armonizzato(Harmonized System). Tale sistema strutturato in 21 sezioni merceologiche, suddivise in 99 capitoli, a loro volta suddivisi in voci e sottovoci, queste ultime identificate con un codice a 6 cifre.

    3.3.1 La tariffa doganale comunitariaA livello UE, le 6 cifre del sistema armonizzato (SA) sono state integrate con altre suddivisioni, in funzione delle quali si parla di:

    tariffa esterna comune (detta Nomenclatura Combinata NC). Si compone di circa 9.500 voci, ciascuna di esse contraddistinta da un codice numerico a 8 cifre (le prime 6, rappresentano i codici SA e le restanti 2, le sottovoci NC). Accanto ad ogni voce, la NC indica il dazio autonomo (deciso in via autonoma dallUE) e il dazio convenzionale (derivante dagli accordi internazionali stipulati dallUE). Si utilizza per le bollette di esportazione e i modelli Intrastat (sia per cessioni intracomunitarie sia per acquisti intracomunitari)

    tariffa integrata comunitaria (TARIC). Si compone di circa 13.000 voci, ciascuna di esse contraddistinta da un codice numerico di 10 cifre (le ulteriori

    2 cifre, rispetto alla NC, identificano gli eventuali dazi preferenziali e le altre misure specifiche previste per le singole voci). Si utilizza per le bollette di importazione.

    3.3.2 La tariffa nazionale duso costituita da 14 cifre ed cos composta: 6 cifre SA + 2 cifre NC + 2 cifre TARIC + ulteriori 4 cifre (le prime due destinate alla fiscalit comunitaria, IVA e accise, e le altre ad ulteriori informazioni specifiche concernenti le singole voci. Ad esempio: dazi antidumping, prezzi di riferimento per i vini, prodotti della flora e della fauna in via di estinzione, beni di interesse artistico e culturale).La tariffa nazionale duso il manuale operativo degli spedizionieri doganali ed contenuta nella banca dati dellAgenzia delle Dogane Aida (Automazione Integrata Dogane Accise) On line.

  • 3535

    In caso di dubbi relativi alla corretta classificazione delle merci, possibile ottenere il parere ufficiale dellautorit doganale presentando una richiesta scritta contenente la descrizione dettagliata della merce e la sua classificazione ipotizzata.

    La richiesta deve essere rivolta allufficio doganale presso il quale si prevede di effettuare lo sdoganamento della merce.

    3.4 I dazi

    Nelle operazioni commerciali di import-export, una delle voci di maggior rilevanza di cui tenere conto quella relativa ai dazi doganali.

    I dazi sono tributi, normalmente espressi in percentuale del valore delle merci, che colpiscono i prodotti importati allatto della loro immissione in libera pratica nel territorio doganale dello Stato destinatario della merce stessa e che devono essere pagati presso lufficio della dogana dalla quale entra la merce. possibile consultare lelenco degli uffici doganali italiani sul sito dellAgenzia delle Dogane:

    http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Agenzia/Uffici

    Per immissione in libera pratica si intende lespletamento di tutte le pratiche doganali (tra cui il pagamento del dazio relativo ai prodotti commercializzati) atte ad introdurre la merce nel territorio dello Stato destinatario, liberandola degli obblighi doganali e permettendole di circolare liberamente, fatta eccezione per quanto riguarda il pagamento di specifiche imposte di carattere nazionale (IVA, accise, imposte sul consumo) dovute allo Stato di destinazione, per la sua immissione in consumo.

    Un esempio chiarificatore delle due pratiche limportazione via terra in Italia di merce proveniente dalla Russia. La Russia un Paese extra-UE e la merce per giungere in Italia via terra deve passare necessariamente da un altro Paese UE, ad esempio la Polonia. Pertanto, la merce potr essere sdoganata alla frontiera polacca (immissione in libera pratica), ma dovr ancora scontare le imposte italiane per limmissione in consumo, poich essendo destinata allItalia, la merce sar soggetta al pagamento delle imposte nazionali (IVA, accise, imposte sul consumo) applicate in Italia.

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    Le incombenze doganali sono solitamente a carico del compratore, ma pu accadere che durante le operazioni commerciali vengano definiti tra le parti (venditore e compratore) dei termini di resa della merce (si veda il capitolo 4) tali per cui il venditore a sostenere i costi e gli adempimenti relativi allo sdoganamento del prodotto.

    Limportanza del dazio quindi determinata dal fatto che spesso, nelle operazioni commerciali, questa voce non inclusa nella preparazione dellofferta e, qualora da contratto sia richiesto di assolvere tutti gli adempimenti in dogana (come avviene nel caso di resa DDP, si veda INCOTERMS2000 nel capitolo 4), il dazio pu costituire una variabile rilevante del prezzo della merce, che deve essere sempre comunicato allaltra parte.

    Pertanto si consiglia sempre di verificare la consistenza del dazio relativo alla merce che si sta trattando.

    A seconda dei Paesi interessati e delloperazione commerciale che si sta effettuando esistono due distinte fonti informative: se loperazione di import da un Paese extra-UE, la fonte di riferimento

    il sito internet dellAgenzia delle Dogane italiana Aida On line se loperazione di export verso un Paese extra-UE, la fonte cui fare

    riferimento il sito internet Market Access Database della Commissione europea.

    Guida alla consultazione del sito internet Aida On line 1. Collegarsi alla pagina internet Aida On line dellAgenzia delle Dogane

    italiana:

    http://aidaonline3.agenziadogane.it/nsitaric/index.html

    2. Cliccare il bottone Consultazione posto a centro pagina 3. Dal men in alto a sinistra seguire il percorso: Nomenclature / Taric /

    Ricerca per parole 4. Inserire nel campo di ricerca il nome del prodotto che si intende

    importare 5. Il motore di ricerca restituisce per la classe di prodotto indicata un

    elenco di sotto-classi di prodotti con relativi codici doganali 6. Individuato il prodotto specifico di proprio interesse, appuntarsi il codice

    doganale corrispondente 7. Cliccare sul codice doganale corrispondente al prodotto che si intende

    importare.

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    8. A questo punto, comparir una pagina descrittiva del prodotto. A sinistra sar disponibile un men riportante le seguenti voci: Note

    associate, Codici predecessori, Codici successori, Misure per Paese. 9. Cliccando su Misure per Paese comparir una nuova finestra con

    un men a tendina a centro pagina grazie al quale possibile selezionare il Paese di provenienza della merce.

    10. Selezionato il Paese si giunger ad una pagina riepilogativa contenente: informazioni sui dazi doganali allimportazione con relative preferenze tariffarie, IVA applicata in Italia relativa al prodotto, normativa comunitaria che regolamenta il commercio del prodotto e eventuali informazioni a seconda della tipologia di prodotto trattato.

    11. Dalla ricerca effettuata si ottengono uno o pi Regolamenti in materia apparsi sulla Gazzetta Ufficiale comunitaria che possono essere consultati integralmente inserendo il numero del Regolamento e lanno in cui stato varato sul sito di diritto comunitario Eur-lex:

    http://eur-lex.europa.eu

    Quanto detto funzionale allimportazione allinterno dellUnione europea di prodotti extra-UE. Tuttavia, pu essere utile consultare questo sito anche per verificare alcune informazioni per lexport. Infatti, in ambito comunitario, alcuni prodotti sono assoggettati a limitazioni e/o trattamenti per quanto concerne le esportazioni. In questo caso, per verificare lesistenza o meno di condizioni particolari, si pu impostare la ricerca come descritto sopra fino a giungere alla pagina riepilogativa. In presenza di trattamenti particolari della merce allesportazione, nella pagina comparir il bottone Esportazione. Cliccandovi sopra si potr visionare la normativa comunitaria e/o nazionale che regolamenta il commercio di quel dato prodotto. Come anticipato solo alcuni prodotti sono soggetti a trattamenti particolari allesportazione, motivo per cui potr accadere che per quella data merce non sia disponibile la pagina Esportazione: ci significa che attualmente non sono in vigore normative restrittive per lexport.

  • 3838

    Guida alla consultazione del sito internet Market Access Database 1. Collegarsi alla pagina internet Market Access Database della

    Commissione europea:

    http://mkaccdb.eu.int/mkaccdb2/indexPubli.htm

    2. Cliccare il bottone Applied Tariffs Database posto nel men a destra della pagina.

    3. Dal men a tendina selezionare il Paese in cui sintende esportare.4. Inserire nel campo Product Code le prime 4-6 cifre del codice doganale

    corrispondente alla merce che sintende esportare. Se non si conosce il codice doganale, possibile inserire nel campo Full text searchun nome identificativo del prodotto, in lingua inglese (ad esempio se il prodotto da esportare riso, occorrer scrivere nel campo sopra indicato la parola inglese corrispondente, ossia rice).

    5. Il motore di ricerca restituir per quella classe di prodotto un elenco di sotto-classi con relativi dazi.

    6. Nella sezione di destra della pagina possibile che vengano proposte due colonne riportanti dazi differenti per lo stesso prodotto. Ci dovuto al fatto che i Paesi di destinazione talvolta applicano trattamenti preferenziali alle merci provenienti da nazioni con le quali sono stati stipulati accordi commerciali. Qualora si verifichi questo caso, occorrer cliccare sulle sigle poste sopra alle colonne riportanti i dazi: in questo modo si potr visionare lelenco dei Paesi ricompresi nella sigla indicata.

    7. A questo punto sar possibile individuare il dazio corretto incrociando la riga in cui compare il prodotto dinteresse e la colonna corrispondente

    allelenco in cui viene inserita lItalia.8. Infine, la pagina riporta una serie di bottoni di grande utilit posti in alto. Cliccandovi sopra si possono ottenere informazioni ulteriori, come ad esempio, quali sono le certificazioni sanitarie richieste per

    lesportazione di beni alimentari in quel dato Paese.

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    LA CONSEGNA E LA QUALIT DELLA MERCE

    39

    4. La consegna e la qualit della merce

    Per tutelare il buon fine delloperazione commerciale necessario che limprenditore italiano che vende allestero presti particolare attenzione alla definizione contrattuale delle sue principali obbligazioni: la consegna della merce la qualit della merce.

    In caso contrario, il venditore italiano va incontro a maggiori probabilit di contestazioni della fornitura, pi o meno fondate o addirittura pretestuose, che spesso mettono a rischio il pagamento del prezzo convenuto, oltre a determinare pericolose responsabilit per danni.

    Anche limprenditore italiano che compra dallestero deve curare gli aspetti contrattuali della consegna della merce e della sua qualit: altrimenti rischia di ricevere merce non conforme o danneggiata dal trasporto senza potersi rivalere sul fornitore per i danni subiti e senza nemmeno poter ottenere la restituzione del prezzo o liberarsi dallobbligo di pagare.

    Quindi, laccorta organizzazione degli aspetti relativi alla consegna e alla qualit della merce essenziale sia per chi vende allestero sia per chi compra dallestero. Il connesso aspetto del pagamento, anche sotto il profilo della gestione delleventuale fase di recupero del credito, trattato nel capit