a tutte le aziende clienti del settore paghe che applicano il … · rinnovo del contratto...
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STUDIO NEGRI E ASSOCIATI
LA CIRCOLARE ARANCIONE
L’INFORMATIVA MIRATA DI STUDIO DEL
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
Maggio 2015
RIPRODUZIONE VIETATA
Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544 e-mail [email protected] - www.negriassociati.com
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A tutte le Aziende Clienti
Del settore paghe
Che applicano il CCNL TERZIARIO-CONFCOMMERCIO
RINNOVO CONTRATTUALE
Sommario
1. AUMENTI CONTRATTUALI ........................................................................................................................ 2
2. ELEMENTO ECONOMICO DI GARANZIA .................................................................................................... 3
3. FONDO EST E QUAS.................................................................................................................................. 4
4. DIARIA OPERATORI DI VENDITA ............................................................................................................... 4
5. CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE ........................................................................................................... 5
6. TRASFERIMENTI ....................................................................................................................................... 6
7. TEMPO DETERMINATO ............................................................................................................................ 6
8. ORARIO DI LAVORO E LAVORO DOMENICALE ......................................................................................... 8
9. FLESSIBILITÀ DELL’ORARIO DI LAVORO .................................................................................................... 8
10. APPRENDISTATO ................................................................................................................................ 10
11. BILATERALITA’ ................................................................................................................................... 11
12. ULTERIORI NOVITÀ ............................................................................................................................ 12
Come in precedenza comunicato, in data 30 Marzo 2015 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il
rinnovo del contratto collettivo nazionale del terziario – Confcommercio con decorrenza 1° Aprile 2015
- 31 Dicembre 2017. L’ipotesi di accordo prevede un incremento salariale di 85,00 euro lordi per il IV
livello (con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali), da erogare in 5 tranches. La prima
è stata erogata con la retribuzione di Aprile 2015.
L’accordo prevede ulteriori novità di natura economica come l’aumento dell’elemento distinto della
retribuzione, da erogare per omesso versamento al Fondo EST e alla cassa di assistenza sanitaria
QUAS, conferma l’Elemento Economico di Garanzia e la disciplina per il trattamento economico di
malattia, quest’ultimi introdotti dall’accordo del 06 Aprile 2011.
Sul versante normativo sono state aggiornate le tematiche relative all’orario di lavoro e ai regimi di
flessibilità, i tempi determinati e la classificazione del personale, in modo particolare per il comparto
delle aziende informatiche e telecomunicazioni.
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1. Aumenti contrattuali
L’aumento retributivo pari a € 85,00 lordi per il IV livello (con relativa riparametrazione sugli altri
livello) dovrà essere corrisposto in 5 tranches:
Euro 15,00 a partire dal 1° Aprile 2015;
Euro 15,00 a partire dal 1° Novembre 2015;
Euro 15,00 a partire dal 1° Giugno 2016;
Euro 16,00 a partire dal 1°Novembre 2016;
Euro 24,00 a partire dal 1° Novembre 2016;
Gli importi degli incrementi retributivi risultano i seguenti:
OPERATORI DI VENDITA
Livello
Aumenti a partire dal
1° Aprile
2015
1° Novembre
2015
1° Giugno
2016
1° Novembre
2016
1° Agosto
2017 Totale
Quadri 26,04 26,04 26,04 27,78 41,67 147,57
I 23,46 23,46 23,46 25,02 37,53 132,93
II 20,29 20,29 20,29 21,64 32,47 114,98
III 17,34 17,34 17,34 18,50 27,75 98,27
IV 15,00 15,00 15,00 16,00 24,00 85,00
V 13,55 13,55 13,55 14,46 21,68 76,79
VI 12,17 12,17 12,17 12,98 19,47 68,96
VII 10,42 10,42 10,42 11,11 16,67 59,04
Categoria
Aumenti a partire dal
1° Aprile
2015
1° Novembre
2015
1° Giugno
2016
1° Novembre
2016
1° Agosto
2017 Totale
I 14,16 14,16 14,16 15,10 22,66 80,24
II 11,89 11,89 11,89 12,68 19,02 67,37
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A differenza di quanto riportato dal testo dell’ipotesi di accordo, con la Nota informativa del 31 Marzo
2015, Confcommercio ha precisato che la prima erogazione (pari a € 15,00 per il 4° livello) dei suddetti
aumenti viene effettuata con decorrenza dal mese di Aprile 2015, senza arretrati.
Tutti gli importi devono ritenersi al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali e possono essere assorbiti,
fino a concorrenza, da eventuali elementi retributivi concessi con clausole espresse di assorbimento
(superminimi assorbibili, anticipi futuri aumenti ecc), ovvero a titolo di acconto o anticipazione sul
presente contratto.
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2. Elemento Economico di Garanzia
Nell’ipotesi di accordo del 30 Marzo 2015 è stata ribadita la validità dell’Elemento Economico di
Garanzia, introdotto a livello sperimentale con l’ipotesi del 26 Febbraio 2011 e confermato
nell’accordo di ratifica del 06 Aprile 2011. Lo stesso spetta a tutti i lavoratori a tempo indeterminato,
nonché agli apprendisti e ai contratti di inserimento in forza al 31 Ottobre 2017, che risultino iscritti
nel libro unico da almeno 6 mesi e sarà erogato con la retribuzione di Novembre 2017 nei seguenti
importi:
AZIENDE
IMPORTO
Quadri, I e II livello III e IV livello V e VI livello
Fino a 10 dipendenti 95,00 80,00 65,00
Da 11 dipendenti 105,00 90,00 75,00
Gli importi saranno erogati in proporzione alla prestazione lavorativa svolta alle proprie dipendenze
nel periodo 01.01.2015 – 31.10.2017 e secondo il criterio di proporzionalità per i lavoratori a tempo
parziale. L’importo è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o
collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL Terziario, che venga corrisposto
successivamente al 1° Gennaio 2015 e non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o
contrattuale, ivi compreso il TFR.
Non dovrà essere corrisposto per i lavoratori inquadrati nel VII livello, in quanto non previsto
dall’ipotesi di accordo.
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Per gli operatori di vendita l’elemento economico di garanzia è il seguente:
AZIENDE
IMPORTO
I categoria II categoria
Fino a 10 dipendenti 76,00 63,00
Da 11 dipendenti 85,00 71,00
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3. Fondo EST e QUAS
Dal 1° Aprile 2015, in caso di omissione del versamento delle quote contributive al Fondo EST,
l’azienda deve:
- erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione, non assorbibile, di importo
pari a euro 16,00 lordi, per 14 mensilità, che rientra nella retribuzione di fatto e non è più
tenuta ad assicurare ai lavoratori le medesime prestazioni sanitarie garantite dal Fondo
stesso;
Dal 1° Aprile 2015, in caso di omissione del versamento alla cassa di assistenza sanitaria “QUAS”,
l’azienda deve:
- erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione, non assorbibile, di importo
pari a euro 37,00 lordi, per 14 mensilità, che rientra nella retribuzione di fatto e non è più
tenuta ad assicurare le medesime prestazioni sanitarie garantite dal Fondo stesso.
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4. Diaria operatori di vendita
In riferimento all’art.11 del protocollo aggiuntivo per gli operatori di vendita le parti hanno precisato
che in relazione alla dicitura:
“La diaria corrisposta agli operatori di vendita costituirà ad ogni effetto per il 50% parte integrante
della retribuzione e nessuna diaria è dovuta all’operatore di vendita quando è in sede a disposizione
dell’azienda, nella città dove egli risiede abitualmente”
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Le parti dichiarano che la diposizione contrattuale ha solamente la finalità di determinare l’incidenza
di tale elemento nel calcolo della retribuzione degli istituti riflessi, non entrando nel merito della
determinazione imponibile ai fini fiscali e previdenziali, che resta quindi disciplinata unicamente della
legislazione vigente. Tale precisazione conferma ufficialmente la non riconducibilità della figura
dell’operatore di vendita a quella del “trasfertista”.
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5. Classificazione del personale
In tema di classificazione del personale sono state aggiunte due nuove figure professionali,
rispettivamente al III e al IV livello attinenti agli operai specializzati nel settore automobilistico.
TERZO LIVELLO
Operaio specializzato provetto nel settore automobilistico: manutentore meccanico, elettrico,
autronico, meccatronico, l’aggiustatore, il riparatore che, in condizioni di autonomia operativa, con
l’interpretazione critica del disegno o dello schema, individua e valuta guasti, sceglie la successione e
le modalità degli interventi ed esegue qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per
aggiustaggio, riparazione, manutenzione di macchine o impianti, curandone la messa a punto ed
effettuandone la delibera funzionale.
QUARTO LIVELLO
Operaio specializzato nel settore automobilistico: esegue lavori di media complessità per la riparazione
e la manutenzione, con cognizioni tecnico - pratiche comunque acquisite.
In calce al III livello è stata aggiunta una dichiarazione a verbale, in forza della quale sono ricompresi in
tale livello i lavoratori che, limitatamente al loro reparto, svolgono anche compiti accessori di raccordo
organizzativo per l’applicazione e la verifica delle disposizioni ricevute dai relativi responsabili,
nell’ambito di aziende a integrale libero servizio e in contesti organizzativi per i quali l’orario di servizio
al pubblico non consente la presenza continuativa di figure che svolgono funzioni di coordinamento e
controllo.
Mentre per le aziende che svolgono esclusivamente attività di Information and Communication
Technology (ICT) è stato elaborato a livello europeo un sistema di riferimento per le competenze
professionali e manageriali (e-Competence Framework) che permette di far dialogare fra di loro sistemi
di riferimento esistenti a livello internazionale, nazionale e aziendale. Sulla base di questo sistema le
Parti hanno definito una matrice per consentire il corretto inquadramento dei profili all’interno di
un’impresa che svolge attività di ICT. La nuova classificazione si applica agli assunti, nelle suddette
aziende, dal 31.03.2015.
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6. Trasferimenti
In materia di trasferimenti del personale inquadrato come “Quadro”, sono stati modificati i termini di
preavviso dovuti dall’azienda al lavoratore, nel caso in cui il trasferimento comporti un cambio di
residenza. Nell’ipotesi accordo è stato previsto un periodo di preavviso di:
- 60 giorni, nella generalità dei casi (in precedenza 45 giorni);
- 80 giorni, per i quadri che hanno familiari a carico (in precedenza 70 giorni).
Inoltre è stato previsto che qualora il preavviso non venga rispettato, in tutto o in parte, al quadro
spetterà il trattamento di trasferta per tutte le giornate interessate e il rientro presso la precedente
residenza.
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7. Tempo determinato
Limiti quantitativi e temporali
Come stabilito in precedenza il numero dei lavoratori assunti a tempo determinato non potrà superare
il 20% annuo dell’organico a tempo indeterminato presente nell’unità produttiva. L’ipotesi di accordo
ha inoltre stabilito che:
- le assunzioni fatte in relazione al sostegno all’occupazione sono da escludere dal computo
della forza a tempo determinato;
- in ogni singola unità produttiva potrà essere superato il limite del 20% ma nel limite massimo
del 28% dell’organico a tempo indeterminato, semprechè il limite del 20% risulti rispettato
almeno come valore medio calcolato su tutte le unità produttive;
Viene precisato inoltre che:
- nelle assunzioni a tempo determinato motivate da ragioni sostitutive non dovranno essere
rispettati i limiti di cui all’art.5, comma 3 primo periodo del D.Lgs n°368/2001 (10 ovvero 20
giorni tra un contratto e l’altro).
Sostegno all’occupazione
Le parti hanno istituito una nuova disciplina contrattuale per le assunzione a tempo determinato di
lavoratori svantaggiati, incentivando le aziende a fronte di un costo retributivo più basso.
I soggetti svantaggiati sono:
- individuati dall’art.2, punto 18) lettera a), del Regolameto CEE N.800/2008 e nello specifico:
chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno da sei mesi;
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chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale; chi è occupato in uno dei settori economici dove c’è un tasso di disparità uomo –donna che supera di almeno il 25%, la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici italiani;
- coloro cha hanno terminato il periodo di apprendistato presso un’altra azienda la quale ha
cessato il rapporto con il lavoratore al termine del citato periodo;
- coloro i quali abbiano esaurito la fruizione di misure di sostegno al reddito, indipendentemente
dall’età o dalla qualifica professionale.
Tali soggetti se assunti, una sola volta con data impresa, a tempo determinato per 12 mesi, possono
essere inquadrati:
- due livelli inferiori per i primi sei mesi del contratto e un livello inferiore per i restanti sei
mesi del periodo rispetto al livello d’inquadramento di assunzione.
Se il lavoratore viene assunto con livello di inquadramento finale al VI livello:
- per i primi sei mesi il lavoratore sarà normativamente e retributivamente inquadrato al VII
livello mentre per i restanti sei mesi a tempo determinato verrà inquadrato al VI livello sia
normativamente che retributivamente;
Qualora l’azienda lo trasformi il tempo determinato in tempo indeterminato, indipendentemente dal
livello finale, potrà inquadrarlo:
- un livello inferiore rispetto a quello per cui è stato assunto, anche per i 24 mesi successivi alla
conversione a tempo indeterminato.
Nell’ipotesi viene precisato che tale disposizione si applica anche nel caso di assunzione con
inquadramento finale al VI livello.
Per queste assunzioni il datore di lavoro dovrà garantire 16 ore di formazione, comprensiva della
prevenzione antinfortunistica prevista dal TU sulla Sicurezza.
L’accordo prevede inoltre che tali assunzioni siano escluse dal computo delle ordinarie assunzioni a
tempo determinato, le quali non devono superare il 28% annuo della forza lavoro a tempo
indeterminato.
In caso di adesione al Fondo FON.TE, da parte dei lavoratori in esame, l’ipotesi di accordo prevede che
la contribuzione a carico azienda passi:
- dall’1,55% della retribuzione utile TFR,
- all’1,05% comprensiva dei 22 euro di quota d’iscrizione,
per tutti i 12 mesi di tempo determinato e per gli eventuali ulteriori 24 mesi dalla conversione a tempo
indeterminato, rimanendo invariata la contribuzione a carico del lavoratore.
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Località turistiche
Per le aziende che applicano il CCNL Terziario Distribuzione e Servizi (TDS), situate in località turistiche
ma che non possono far ricondurre la propria attività tra quelle a carattere stagionale per poter gestire
i picchi di lavoro, le Parti hanno stabilito, che le assunzioni a tempo determinato sono riconducibili al
carattere di stagionalità restando escluse dalle limitazioni quantitative dei tempi determinati.
Precisiamo che ciò non determina l’esclusione del contributo addizionale ASPI che rimane comunque
dovuto per le suddette assunzioni a tempo determinato.
L’ipotesi di accordo rimanda alla contrattazione territoriale l’individuazione delle località a prevalente
vocazione turistica.
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8. Orario di lavoro e lavoro domenicale
Le aziende che dovessero applicare una diversa articolazione dell’orario di lavoro (ad esempio 40 ore
su sei giorni piuttosto che su 5 giorni) dovrà renderlo noto ai dipendenti con un preavviso di 30 giorni
e non entro il 30 Novembre, come precedentemente previsto.
Tale comunicazione di variazione dovrà essere trasmessa:
- all’Ente bilaterale territoriale ovvero
- all’Ente bilaterale nazionale in caso di aziende multilocalizzate.
Nell’ambito dello svolgimento dell’attività lavorativa nelle domeniche di apertura, non saranno tenuti
allo svolgimento della prestazione lavorativa, oltre alle categorie previste, anche i portatori di
handicap.
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9. Flessibilità dell’orario di lavoro
Per far fronte alle variazioni d’intensità lavorativa dell’azienda, l’ipotesi di accordo ha modificato la
disciplina della flessibilità dell’orario di lavoro introducendo la possibilità di:
- aumentare l’orario di lavoro normale (inteso come 40 ore settimanali);
- compensate da settimane con diminuzione di prestazione ordinaria.
In modo da mantenere un orario ordinario medio di 40 ore settimanali.
Il CCNL prevede tre possibilità di flessibilità orarie:
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- Ipotesi principale: prevista dal CCNL e direttamente applicabile senza ulteriori accordi o
ratifica da parte delle OO.SS. dei lavoratori a livello territoriale o aziendale;
- Ipotesi aggiuntiva di tipo “A”
- Ipotesi aggiuntiva di tipo “B”
L’ipotesi principale prevede la possibilità per le aziende di chiedere una prestazione ordinaria di lavoro,
sino al limite di 44 ore settimanali per un massimo di 16 settimane.
A fronte delle ore aggiuntive l’azienda riconoscerà ai lavoratori, nel corso dell’anno (inteso come
periodo di 12 mesi che decorre dall’avvio del programma di flessibilità) ed in periodi di minore intensità
lavorativa, una pari entità di ore di riduzione.
Qualora le ore non siano interamente compensate dalla diminuzione di orario, le stesse saranno
retribuite come lavoro straordinario.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei
periodi di “picco” (esempio con orario a 43 settimanali), sia nei periodi di calo (esempio con orario a
37 ore settimanali);
L’azienda dovrà comunicare per iscritto, ai lavoratori interessati, il programma di flessibilità; e le
eventuali variazioni dovranno essere comunicate per iscritto con un preavviso di almeno 15 giorni.
Il lavoro straordinario, nel caso di regimi di orario plurisettimanali (come nel seguente caso) decorrerà
dalla prima ora successiva all’orario definito.
Precisiamo che l’applicazione della flessibilità in “Ipotesi principale” potrà essere adottata senza costi
aggiuntivi per l’azienda, che dovrà di fatto sostenere il solo costo dell’ordinaria articolazione di 40 ore
settimanali. Ciò in quanto non è previsto, come nel precedente accordo, la maturazione delle 8 ore di
permesso retribuito aggiuntivo al monte ore già spettante.
L’ipotesi aggiuntiva di tipo “A”
Con la stipula di accordo collettivo di secondo livello (territoriale o aziendale) per le aziende che
applicano un orario normale di lavoro pari a 40, 39 nonché 38 ore (quest’ultime con assorbimento dei
permessi ROL), è possibile istituire programmi di flessibilità che prevedono:
- una prestazione ordinaria settimanale da 45 e fino a 48 ore;
- per un massimo di 16 settimane nell’anno;
Ai lavoratori a cui si applica tale criterio di flessibilità:
- verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti, pari a 45 minuti per
ciascuna settimana di superamento dell’orario normale di lavoro settimanale;
- l’azienda riconoscerà, ai lavoratori interessati, una riduzione dell’orario di lavoro di pari entità
programmando la sua fruizione per il 50% delle ore di recupero,
- il restante 50% sarà accantonato in un banca ore e utilizzato a discrezione del lavoratore.
L’ipotesi aggiuntiva di tipo “B”
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Con la stipula accordo di secondo livello di contrattazione collettiva (territoriale o aziendale) è
possibile istituire programmi di flessibilità che prevedono una prestazione ordinaria settimanale fino
ad un massimo di :
- 44 ore settimanali per un massimo di 24 settimane nell’anno ovvero
- 48 ore settimanali per un massimo di 24 settimane nell’anno
Nelle suddette casistiche, è prevista la maturazione di:
- 45 minuti di permesso retribuito per ogni settimana con orario di lavoro pari a 44 ore
settimanali;
- 70 minuti di permesso retribuito per ogni settimana con orario di lavoro pari a 48 ore
settimanali.
Anche nell’ipotesi B è stato previsto, come nell’ipotesi A, che la programmazione del 50% delle ore di
recupero sarà stabilito dall’azienda mentre il restante 50% verrà accantonato come banca ore e sarà
utilizzata a discrezione del lavoratore.
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10. Apprendistato
In materia di apprendistato l’ipotesi di accordo ha previsto che le aziende non potranno assumere
apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 20% (in precedenza era l’80%) dei
lavoratori il cui contratto di apprendistato professionalizzante sia scaduto nei 36 mesi precedenti (in
precedenza erano 24 mesi).
Tale disciplina si applica anche ai lavoratori somministrati che abbiano svolto l’apprendistato presso
la stessa azienda.
Ai fini del computo della percentuale non dovranno essere considerati i lavoratori:
- Dimessi;
- Licenziati per giusta causa;
- Coloro che abbiano esercitato la facoltà di recesso al termine dell’apprendistato;
- Dimessi o licenziati nel periodo di prova;
- Coloro per il quali il rapporto si è concluso a fronte di risoluzione consensuale.
Le suddette limitazioni non si applicano nel caso in cui nei tre anni precedenti (in precedenza erano
due) sono scaduti meno di cinque contratti di apprendistato (in precedenza era uno soltanto).
Le Parti nell’ipotesi di accordo precisano inoltre, che il numero massimo di apprendisti che può essere
assunto dai datori di lavoro, con almeno 10 lavoratori, non può superare il rapporto 3 a 2 prendendo
a parametro i lavoratori specializzati qualificati.
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11. Bilateralita’
ENTE BILATERALE NAZIONALE
Fermo restando quanto stabilito in precedenza in materia di bilateralità (accordo del 19 Marzo 2014
sulla governance e sui criteri di funzionamento degli enti e Fondi Bilaterali nazionali), le Parti con
l’ipotesi di accordo del 30 Marzo 2015 hanno stabilito che il mancato rispetto da parte degli Enti
Bilaterali territoriali delle previsioni CCNL, dell’applicazione degli statuti tipo, nonchè dei principi,
criteri contenuti dell’accordo del 19 Marzo 2014 comporta la facoltà in capo alle organizzazioni
sindacali di attivare misure sanzionatorie definite dalle parti stesse.
L’accordo prevede che la definizione dei nuovi statuti ad opera delle Parti, dovrà avvenire entro la data
del 30 Settembre 2015 e la loro applicazione entro il 31 dicembre 2015.
E’ stata prevista una specifica indicazione delle funzioni svolte dall’Ente Bilaterale nazionale e per il suo
finanziamento è stato previsto un contributo da parte degli Enti Territoriali pari al 15% delle loro
entrate contributive. Per gli enti che adottino esclusivamente la riscossione centralizzata presso
Ebinter, per mezzo di modello F24 o altri strumenti, con successivo ristorno della quota di competenza
degli stessi, la contribuzione sarà ridotta al 10%.
ENTI BILATERALI TERRITORIALI
Le parti hanno stabilito che gli Enti Bilaterali territoriali possono essere costituiti e gestiti solo ed
esclusivamente dalle rappresentanti territoriali delle OO.SS. che hanno sottoscritto l’accordo.
L’Ente bilaterale territoriale adotta lo statuto tipo e lo schema unico di rendiconto definiti a livello
nazionale ed avrà funzioni di:
- Monitoraggio dei contratti a tempo determinato e dei contratti di somministrazione a tempo
determinato;
- Tutela e salute della dignità della persona;
- Le funzioni previste dal CCNL in materia di apprendistato;
- In materia di contratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali;
- In materia di lavoro ripartito;
- Ricevere le comunicazioni in materia di articolazione dell’orario settimanale, flessibilità
dell’orario e relativamente alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità
plurisettimanali.
Riguardo al finanziamento viene confermato quanto previsto dal CCNL ratificato in data 06 Aprile
2011. Ricordiamo che nell’accordo era stato previsto un elemento distinto della retribuzione non
assorbibile, per le aziende che avessero omesso il versamento, calcolato sullo 0,30 % di paga base e
contingenza, corrisposto per 14 mensilità e rientrante nella retribuzione di fatto.
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STUDIO NEGRI E ASSOCIATI
LA CIRCOLARE ARANCIONE
L’INFORMATIVA MIRATA DI STUDIO DEL
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
Maggio 2015
RIPRODUZIONE VIETATA
Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544 e-mail [email protected] - www.negriassociati.com
12
12. Ulteriori novità
TRATTAMENTO DI MALATTIA
Le parti hanno confermato quanto stabilito, dal precedente rinnovo del 2011, per il trattamento di
malattia precisando con una dichiarazione a verbale che il trattamento economico di malattia
spettante al lavoratore potrà essere oggetto di intese a livello aziendale.
ADOZIONI INTERNAZIONALI
E’ stata introdotta la possibilità per il lavoratore di chiedere un periodo di aspettativa non retribuita
di 30 giorni, frazionabili in massimo due periodi, nel caso di adozioni internazionali. Il periodo potrà
essere richiesto dal lavoratore per il periodo che soggiorna all’estero per gli adempimenti relativi alla
procedura adottiva prima dell’ingresso del minore in famiglia.
CONGEDI E PERMESSI PER HANDICAP
In materia di congedi e permessi per i genitori di figli con handicap in situazione di gravità accertata,
è stato previsto che il congedo parentale sia fruibile sino agli 8 anni di età del bambino (come disposto
dalla normativa vigente) ed è stato previsto che le agevolazioni a disposizione del lavoratore
interessato siano fruibili anche qualora la persona da assistere sia ricoverata presso istituti
specializzati, se tale richiesta proviene dalla struttura sanitaria stessa.
LAVORO A TEMPO PARZIALE
E’ stata estesa la possibilità di stipulare contratti di lavoro a tempo parziale della durata di 8 ore
settimanali per le giornate di sabato e domenica ai giovani di 25 anni compiuti mentre è stata eliminata
la possibilità di stipulare gli stessi contratti con disoccupati con più di 45 anni di età.
LAVORO A TEMPO PARZIALE POST MATERNITA’
In relazione alla possibilità per il genitore, lavoratore dipendente a tempo pieno e indeterminato, di
richiedere un tempo parziale, a seguito della maternità, per l’assistenza del bambino fino al
compimento del terzo anno di età, Le parti hanno stabilito che lo stesso avrà decorrenza solo
successivamente alla completa fruizione delle ferie e dei permessi retribuiti residui. Non è cambiato
il periodo di preavviso per presentare la richiesta, che continua ad essere pari a 60 giorni.
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Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Distinti saluti.
Il Settore Lavoro di Studio Negri e Associati
Mario Bernardo Daniela Ienco Nicoletta Nasazzi
Viviana Gigliotti Chiara Valsecchi Pamela Gobbi