7. i rapporti con le procedure in corso - … · 2017-02-11 · perseguito da equitalia si assiste...
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l’interpretazione delle Faq di Equita-lia, però, una volta che il terzo destina-tario dell’ordine di vincolare le sommesi sia dichiarato debitore del soggettoperseguito da Equitalia si assiste al-l’assegnazione ope legis del credito al-l’agente della riscossione. Si realizze-rebbe pertanto una sostanziale equi-parazione rispetto alla situazione pro-cessual-civilistica sopra ricordata. Perl’effetto, anche in questo caso la pre-sentazione dell’istanza di definizionenon blocca il pignoramento in corso.
Si pensi ad esempio al pignoramentodel conto corrente del debitore. Se labanca ha comunicato a Equitalia l’esi-stenza di somme sufficienti a soddi-sfare il credito pubblico, la proceduraprosegue sino in fondo con l’estinzio-ne del credito erariale, senza che rilevi
la circostanza della proposizione delladomanda di rottamazione.
È del tutto evidente che, in tal caso,non vi sarebbe più interesse alla defi-nizione. Non è chiaro se le medesimeregole valgono nella diversa ipotesi delpignoramento della quota stipendiale,nei limiti stabiliti nell’articolo 72-ter,Dpr 602/1973, laddove la proceduranon si sia ancora esaurita poiché do-vrebbe proseguire sulle retribuzioni amaturarsi nei mesi successivi.
Sarebbe in effetti particolarmentepenalizzante per il contribuente se lapresentazione della domanda di sa-natoria non inibisse la continuazionedel pignoramento sulle quote stipen-diali future.
In conclusione, se si teme che l’ado-zione di una misura cautelare (fermoamministrativo e ipoteca) o la notificadi un pignoramento presso terzi siaimminente, conviene senz’altro anti-cipare la presentazione dell’istanza,per massimizzare i vantaggi della defi-nizione agevolata o addirittura per non vanificarli.
Le cartelle dei Comuni
La definizione agevolata riguardaesclusivamente i recuperi coattivi affi-dati a Equitalia. Ne deriva che non so-no direttamente coinvolti quegli enti,soprattutto Comuni, che hanno deli-berato di svolgere la riscossione coat-tiva in proprio ovvero rivolgendosi asocietà private, iscritte nell’ albo tenu-to dalle Finanze, ai sensi dell’articolo53, Dlgs 446/1997. In questo caso, in-fatti, le operazioni di recupero si svol-
7. I RAPPORTI CON LE PROCEDURE IN CORSO
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l’interpretazione delle Faq di Equita-lia, però, una volta che il terzo destina-tario dell’ordine di vincolare le sommesi sia dichiarato debitore del soggettoperseguito da Equitalia si assiste al-l’assegnazione ope legis del credito al-l’agente della riscossione. Si realizze-rebbe pertanto una sostanziale equi-parazione rispetto alla situazione pro-cessual-civilistica sopra ricordata. Perl’effetto, anche in questo caso la pre-sentazione dell’istanza di definizionenon blocca il pignoramento in corso.
Si pensi ad esempio al pignoramentodel conto corrente del debitore. Se labanca ha comunicato a Equitalia l’esi-stenza di somme sufficienti a soddi-sfare il credito pubblico, la proceduraprosegue sino in fondo con l’estinzio-ne del credito erariale, senza che rilevi
la circostanza della proposizione delladomanda di rottamazione.
È del tutto evidente che, in tal caso,non vi sarebbe più interesse alla defi-nizione. Non è chiaro se le medesimeregole valgono nella diversa ipotesi delpignoramento della quota stipendiale,nei limiti stabiliti nell’articolo 72-ter,Dpr 602/1973, laddove la proceduranon si sia ancora esaurita poiché do-vrebbe proseguire sulle retribuzioni amaturarsi nei mesi successivi.
Sarebbe in effetti particolarmentepenalizzante per il contribuente se lapresentazione della domanda di sa-natoria non inibisse la continuazionedel pignoramento sulle quote stipen-diali future.
In conclusione, se si teme che l’ado-zione di una misura cautelare (fermoamministrativo e ipoteca) o la notificadi un pignoramento presso terzi siaimminente, conviene senz’altro anti-cipare la presentazione dell’istanza,per massimizzare i vantaggi della defi-nizione agevolata o addirittura per non vanificarli.
Le cartelle dei Comuni
La definizione agevolata riguardaesclusivamente i recuperi coattivi affi-dati a Equitalia. Ne deriva che non so-no direttamente coinvolti quegli enti,soprattutto Comuni, che hanno deli-berato di svolgere la riscossione coat-tiva in proprio ovvero rivolgendosi asocietà private, iscritte nell’ albo tenu-to dalle Finanze, ai sensi dell’articolo53, Dlgs 446/1997. In questo caso, in-fatti, le operazioni di recupero si svol-
7. I RAPPORTI CON LE PROCEDURE IN CORSO
LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE
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gono con lo strumento dell’ingiunzio-ne di pagamento e non con il ruolo.
Per consentire anche in queste si-tuazioni di usufruire delle agevolazio-ni di legge, l’articolo 6 ter del Dl193/2016, stabilisce che l’ente ha il po-tere di adottare un apposito regola-mento, entro il termine perentorio del1° febbraio 2017.
Di norma, l’atto deliberativo in-clude le ingiunzioni notificate finoalla fine del 2016. In questa eventua-lità, lo sconto è rappresentato dallesole sanzioni, non anche dagli inte-ressi che restano quindi dovuti. Laprocedura applicativa è rimessa allaregolamentazione locale, con alcu-ne condizioni poste dalla disciplina
di riferimento. Così, per esempio,l’ultima rata della definizione nonpuò essere stabilita oltre il 30 set-tembre 2018.
È prescritto che il regolamento deb-ba essere pubblicato sul sito istituzio-nale del Comune competente per al-meno 30 giorni dopo la data di appro-vazione dello stesso.
È peraltro pressoché inevitabile chele entrate del medesimo Comune sia-no interessate sia dalla rottamazionenazionale, per le annualità e/o le en-trate affidate a Equitalia, sia da quellalocale, con riferimento alle annualità e/o entrate gestite con l’ingiunzione dipagamento.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Gli enti locali possono decidere di «rottamare»i debiti che non erano già affidati a Equitaliastabilendo tra l’altro il termine per le istanze
riferimentinormativi
Dl 193/2016articolo 6
Dpr 602/1972articolo 31Codice di
procedura civilearticolo 543
Dlgs 446/1997articolo 53
LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE
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gono con lo strumento dell’ingiunzio-ne di pagamento e non con il ruolo.
Per consentire anche in queste si-tuazioni di usufruire delle agevolazio-ni di legge, l’articolo 6 ter del Dl193/2016, stabilisce che l’ente ha il po-tere di adottare un apposito regola-mento, entro il termine perentorio del1° febbraio 2017.
Di norma, l’atto deliberativo in-clude le ingiunzioni notificate finoalla fine del 2016. In questa eventua-lità, lo sconto è rappresentato dallesole sanzioni, non anche dagli inte-ressi che restano quindi dovuti. Laprocedura applicativa è rimessa allaregolamentazione locale, con alcu-ne condizioni poste dalla disciplina
di riferimento. Così, per esempio,l’ultima rata della definizione nonpuò essere stabilita oltre il 30 set-tembre 2018.
È prescritto che il regolamento deb-ba essere pubblicato sul sito istituzio-nale del Comune competente per al-meno 30 giorni dopo la data di appro-vazione dello stesso.
È peraltro pressoché inevitabile chele entrate del medesimo Comune sia-no interessate sia dalla rottamazionenazionale, per le annualità e/o le en-trate affidate a Equitalia, sia da quellalocale, con riferimento alle annualitàe/o entrate gestite con l’ingiunzione dipagamento.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Gli enti locali possono decidere di «rottamare»i debiti che non erano già affidati a Equitaliastabilendo tra l’altro il termine per le istanze
riferimentinormativi
Dl 193/2016articolo 6
Dpr 602/1972articolo 31Codice di
procedura civilearticolo 543
Dlgs 446/1997articolo 53
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Rinuncia alla liteper la rottamazione
Il contenzioso in corsonon impedisce di aderirealla sanatoriama va abbandonatala controversiaLa convenienzadipende tra l’altrodallo stato della causae dal grado di giudizio
I l contenzioso pendente sulruolo non impedisce l’adesio-ne alla “rottamazione”, tutta-via, trattandosi di una defini-zione dei ruoli e non di liti pen-
denti, la convenienza potrebbe nonessere così scontata.
L’articolo 6 del Dl 193/2016, che haintrodotto la possibilità di definiretutti i carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2016, prevedeespressamente che sia possibile ade-rire alla sanatoria anche se il ruolo èoggetto di un giudizio pendente. La norma si limita a disporre che il debi-tore è tenuto ad assumere l’impegnodi rinunciare al giudizio stesso.
Si tratta, però, di una previsioneforse eccessivamente semplicistica,che pare cioè trascurare tutte le impli-cazioni che possono verificarsi in
relatore
Antonio Iorio
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Rinuncia alla liteper la rottamazione
Il contenzioso in corsonon impedisce di aderirealla sanatoriama va abbandonatala controversiaLa convenienzadipende tra l’altrodallo stato della causae dal grado di giudizio
I l contenzioso pendente sulruolo non impedisce l’adesio-ne alla “rottamazione”, tutta-via, trattandosi di una defini-zione dei ruoli e non di liti pen-
denti, la convenienza potrebbe nonessere così scontata.
L’articolo 6 del Dl 193/2016, che haintrodotto la possibilità di definiretutti i carichi affidati all’agente dellariscossione dal 2000 al 2016, prevedeespressamente che sia possibile ade-rire alla sanatoria anche se il ruolo èoggetto di un giudizio pendente. Lanorma si limita a disporre che il debi-tore è tenuto ad assumere l’impegnodi rinunciare al giudizio stesso.
Si tratta, però, di una previsioneforse eccessivamente semplicistica,che pare cioè trascurare tutte le impli-cazioni che possono verificarsi in
relatore
Antonio Iorio
L'EFFETTO-ROTTAMAZIONE E LE ALTRE NOVITÀ
19
In attesadel primo grado
Dopo la sentenzadi primo gradoche respinge
Dopo la sentenzadi primo gradoche accoglie parzialmente
Dopo la sentenzadi secondo gradosfavorevole
Per cartella/attorecupero creditio iscrizione straordinaria
1/3 della maggiore imposta
2/3 (anche delle sanzioni)
Ammontare risultantedalla sentenzae comunque non oltre i 2/3
Tutte le imposte e le sanzioni
Si versa sin dal primo gradol’intera pretesa con sanzioni
1. RISCOSSIONE IN PENDENZA DI GIUDIZIOipotesi di contenzioso.
Se c’è un contenzioso
Il ruolo (o l’affidamento della som-ma ad Equitalia che, per semplicità,definiamo “ruolo”), infatti, potreb-be riguardare la cartella di paga-mento impugnata sia per vizi proprisia nel merito, ma anche un accerta-mento esecutivo, per il quale in pen-denza di giudizio è prevista la riscos-sione frazionata.
In pendenza di giudizio sono do-vute somme diverse a seconda dellatipologia di atto cui si riferiscono,che dovranno essere restituite alcontribuente in caso di esito positivodella lite.
Per quanto riguarda gli avvisi di ac-certamento notificati per imposte di-rette, Irap e Iva è previsto l’obbligo diversare un terzo delle sole impostepretese, oltre interessi, in pendenzadel primo grado di giudizio.
I provvedimenti sanzionatori, comegli atti di contestazione o di irrogazio-ne sanzioni, siano essi notificati uni-tamente all’avviso di accertamentoovvero autonomamente, non preve-dono alcun versamento in pendenzadel primo grado di giudizio.
Per le cartelle di pagamento, invece,non è prevista la riscossione fraziona-ta, con la conseguenza che è dovutal’intera somma pretesa.
In esito alla sentenza di primo gra-do, occorre versare:e i due terzi (anche delle sanzioni),dopo la sentenza della commissionetributaria provinciale che respinge
il ricorso;r l’ammontare che risulta dalla sen-tenza della commissione tributariaprovinciale, e comunque non oltre idue terzi, se la stessa accoglie parzial-mente il ricorso.
A seguito della sentenza di secondogrado occorre corrispondere tutto ilresiduo ammontare (comprese le san-zioni) determinato nella pronunciadella commissione regionale.
I carichi iscritti
Il contribuente, a prescindere daquanto previsto in tema di riscossionefrazionata, dovrà concretamente ve-rificare quanto risulta negli archivi dell’agente della riscossione, in quan-to pare certo che la definizione agevo-
L'EFFETTO-ROTTAMAZIONE E LE ALTRE NOVITÀ
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In attesadel primo grado
Dopo la sentenzadi primo gradoche respinge
Dopo la sentenzadi primo gradoche accoglie parzialmente
Dopo la sentenzadi secondo gradosfavorevole
Per cartella/attorecupero creditio iscrizione straordinaria
1/3 della maggiore imposta
2/3 (anche delle sanzioni)
Ammontare risultantedalla sentenzae comunque non oltre i 2/3
Tutte le imposte e le sanzioni
Si versa sin dal primo gradol’intera pretesa con sanzioni
1. RISCOSSIONE IN PENDENZA DI GIUDIZIOipotesi di contenzioso.
Se c’è un contenzioso
Il ruolo (o l’affidamento della som-ma ad Equitalia che, per semplicità,definiamo “ruolo”), infatti, potreb-be riguardare la cartella di paga-mento impugnata sia per vizi proprisia nel merito, ma anche un accerta-mento esecutivo, per il quale in pen-denza di giudizio è prevista la riscos-sione frazionata.
In pendenza di giudizio sono do-vute somme diverse a seconda dellatipologia di atto cui si riferiscono,che dovranno essere restituite alcontribuente in caso di esito positivodella lite.
Per quanto riguarda gli avvisi di ac-certamento notificati per imposte di-rette, Irap e Iva è previsto l’obbligo diversare un terzo delle sole impostepretese, oltre interessi, in pendenzadel primo grado di giudizio.
I provvedimenti sanzionatori, comegli atti di contestazione o di irrogazio-ne sanzioni, siano essi notificati uni-tamente all’avviso di accertamentoovvero autonomamente, non preve-dono alcun versamento in pendenzadel primo grado di giudizio.
Per le cartelle di pagamento, invece,non è prevista la riscossione fraziona-ta, con la conseguenza che è dovutal’intera somma pretesa.
In esito alla sentenza di primo gra-do, occorre versare:e i due terzi (anche delle sanzioni),dopo la sentenza della commissionetributaria provinciale che respinge
il ricorso;r l’ammontare che risulta dalla sen-tenza della commissione tributariaprovinciale, e comunque non oltre idue terzi, se la stessa accoglie parzial-mente il ricorso.
A seguito della sentenza di secondogrado occorre corrispondere tutto ilresiduo ammontare (comprese le san-zioni) determinato nella pronunciadella commissione regionale.
I carichi iscritti
Il contribuente, a prescindere daquanto previsto in tema di riscossionefrazionata, dovrà concretamente ve-rificare quanto risulta negli archividell’agente della riscossione, in quan-to pare certo che la definizione agevo-
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lata potrà essere esercitata unicamen-te per i carichi affidati agli agenti dellariscossione.
La questione è rilevante perchéspesso anche in presenza di un giudi-zio favorevole lo sgravio del ruolo nonviene eseguito. Da qui la necessità diverificare preventivamente i carichi iscritti.
Il primo grado
Di norma viene iscritto a ruolo un ter-zo della maggiore imposta (senzasanzioni) o l’intera cifra se si impugnauna cartella o l’ufficio ha eseguito un’iscrizione a ruolo straordinario.
La rinuncia al ricorso richiesta dallanorma comporta l’estinzione del giu-dizio, ma non dell’atto presupposto,
con la conseguenza che non vi sarà al-cun beneficio. Infatti, se a ruolo vi è ilterzo (delle imposte), la definizionecomporta, in concreto, l’obbligo diversamento dell’intera pretesa (di-ventando definitiva l’altra parte noniscritta a ruolo). Se, invece, l’impugna-zione riguarda una cartella di paga-mento o un’iscrizione a ruolo straor-dinario, essendo stato affidato alla ri-scossione l’intero carico, con la rotta-mazione si otterrebbe un beneficiosulle sanzioni.
Il ricorso del contribuente
Se il contribuente ha appellato la sen-tenza sfavorevole, nei casi (frequenti)in cui è prevista la riscossione frazio-nata, l’iscrizione a ruolo riguarderàoltre al terzo della maggior imposta(sin dal primo grado) anche un ulte-riore importo per giungere ai 2/3 del-l’intera pretesa (incluse imposte esanzioni). La rinuncia all’impugna-zione beneficia così delle riduzioni previste sulla parte già affidata adEquitalia, lasciando invece l’obbligo di pagare per intero la differenza ri-spetto a quanto “rottamato” sia dellesanzioni non definite sia delle impo-ste. Analoga situazione è prospettabi-le se il contribuente sia stato parzial-mente “vittorioso” in giudizio e impu-gnato la sentenza.
In pendenza di ricorso per Cassazio-ne, l’iscrizione a ruolo dell’ufficio con-cerne l’intera pretesa per cui l’adesio-ne alla definizione beneficia dell’ab-battimento delle sanzioni residue nonancora pagate.
Da valutare sempreImpugnazione di cartellee atti con iscrizionia ruolo straordinarie
Da valutare,si definiscono 2/3
delle sanzioni,ma la rinuncia
al ricorsocomporterebbeil pagamentodell’imposta e
sanzioni residue
Non interessa Da valutareperché si
definirebberotutte le sanzioni
In attesa dellasentenza di primo
grado
In attesa delsecondo grado
con primosfavorevole
In attesa pronunciacassazione consecondo grado
sfavorevole
Altri casi
2. LA VALUTAZIONE
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lata potrà essere esercitata unicamen-te per i carichi affidati agli agenti dellariscossione.
La questione è rilevante perchéspesso anche in presenza di un giudi-zio favorevole lo sgravio del ruolo nonviene eseguito. Da qui la necessità diverificare preventivamente i carichiiscritti.
Il primo grado
Di norma viene iscritto a ruolo un ter-zo della maggiore imposta (senzasanzioni) o l’intera cifra se si impugnauna cartella o l’ufficio ha eseguitoun’iscrizione a ruolo straordinario.
La rinuncia al ricorso richiesta dallanorma comporta l’estinzione del giu-dizio, ma non dell’atto presupposto,
con la conseguenza che non vi sarà al-cun beneficio. Infatti, se a ruolo vi è ilterzo (delle imposte), la definizionecomporta, in concreto, l’obbligo diversamento dell’intera pretesa (di-ventando definitiva l’altra parte noniscritta a ruolo). Se, invece, l’impugna-zione riguarda una cartella di paga-mento o un’iscrizione a ruolo straor-dinario, essendo stato affidato alla ri-scossione l’intero carico, con la rotta-mazione si otterrebbe un beneficiosulle sanzioni.
Il ricorso del contribuente
Se il contribuente ha appellato la sen-tenza sfavorevole, nei casi (frequenti)in cui è prevista la riscossione frazio-nata, l’iscrizione a ruolo riguarderàoltre al terzo della maggior imposta(sin dal primo grado) anche un ulte-riore importo per giungere ai 2/3 del-l’intera pretesa (incluse imposte esanzioni). La rinuncia all’impugna-zione beneficia così delle riduzioni previste sulla parte già affidata adEquitalia, lasciando invece l’obbligo di pagare per intero la differenza ri-spetto a quanto “rottamato” sia dellesanzioni non definite sia delle impo-ste. Analoga situazione è prospettabi-le se il contribuente sia stato parzial-mente “vittorioso” in giudizio e impu-gnato la sentenza.
In pendenza di ricorso per Cassazio-ne, l’iscrizione a ruolo dell’ufficio con-cerne l’intera pretesa per cui l’adesio-ne alla definizione beneficia dell’ab-battimento delle sanzioni residue nonancora pagate.
Da valutare sempreImpugnazione di cartellee atti con iscrizionia ruolo straordinarie
Da valutare,si definiscono 2/3
delle sanzioni,ma la rinuncia
al ricorsocomporterebbeil pagamentodell’imposta e
sanzioni residue
Non interessa Da valutareperché si
definirebberotutte le sanzioni
In attesa dellasentenza di primo
grado
In attesa delsecondo grado
con primosfavorevole
In attesa pronunciacassazione consecondo grado
sfavorevole
Altri casi
2. LA VALUTAZIONE
L'EFFETTO-ROTTAMAZIONE E LE ALTRE NOVITÀ
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Il ricorso dell’ufficio
Queste ipotesi sono più complesse: l’ufficio o l’agente della riscossione èstato soccombente in primo grado edha proposto appello, o soccombentein secondo grado e impugnato perCassazione la decisione sfavorevole diappello. Equitalia, in proposito haprecisato che anche in caso di giudiziodi appello o di ricorso per Cassazionepromosso da Equitalia contro unapronuncia favorevole al debitore,questi possa comunque chiedere lacessazione della materia del conten-dere per intervenuta definizione age-volata del carico. Si tratta tuttavia di una risposta che suscita dubbi.
Innanzitutto occorrerà verificare setale indirizzo vale anche per l’Agenziadelle Entrate, che potrebbe essereparte anche esclusiva del processo.Occorre poi considerare che, in virtùdelle sentenze favorevoli al contri-buente, l’iscrizione a ruolo sia statasolo sospesa e non annullata.
L’interesse alla rottamazione do-vrebbe quindi valutare: 1 la possibile soccombenza nel gradodi giudizio successivo; 1 che la rottamazione riguardi le iscrizioni a ruolo presenti ancorchésospese.
Se invece la pretesa è stata soloparzialmente abbattuta dal giudice elo stesso ufficio ha proposto impu-gnazione, occorrerà comprenderese la parte pubblica debba rinunciareall’impugnazione, se il procedimen-to possa continuare per la parte nondefinita o se ancora la rinuncia del
contribuente (si pensi a un appelloincidentale o a un controricorso perCassazione) travolga anche la partenon definita.
L’estinzione del giudizio
La norma si limita a richiedere al con-tribuente un impegno a rinunciare algiudizio pendente. Trattandosi di un“impegno” non può avere effetti im-mediati con la conseguenza che sononecessari altri adempimenti.
Equitalia ha precisato che la valuta-zione del momento dal quale si pro-ducono gli effetti dell’impegno alla ri-nuncia al contenzioso non potrà cheessere effettuata dall’autorità giudi-ziaria presso la quale è incardinato lostesso contenzioso.
Esame dell’estratto
di ruolo
Ricorsisu cartelleo iscrizioni
a ruolistraordinari
In casodi sentenzafavorevole
non dovrebberoesserci carichi
È sempreda valutarese risultano
Non interessa Da valutare seil primo grado
è statosfavorevole(potrebbero
risultare iscritteancora 2/3sanzioni)
In attesasecondo grado
con primofavorevole
In attesasentenza
Cassazionecon secondofavorevole
3. IN CASO DI GIUDIZIO FAVOREVOLE
L'EFFETTO-ROTTAMAZIONE E LE ALTRE NOVITÀ
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Il ricorso dell’ufficio
Queste ipotesi sono più complesse:l’ufficio o l’agente della riscossione èstato soccombente in primo grado edha proposto appello, o soccombentein secondo grado e impugnato perCassazione la decisione sfavorevole diappello. Equitalia, in proposito haprecisato che anche in caso di giudiziodi appello o di ricorso per Cassazionepromosso da Equitalia contro unapronuncia favorevole al debitore,questi possa comunque chiedere lacessazione della materia del conten-dere per intervenuta definizione age-volata del carico. Si tratta tuttavia di una risposta che suscita dubbi.
Innanzitutto occorrerà verificare setale indirizzo vale anche per l’Agenziadelle Entrate, che potrebbe essereparte anche esclusiva del processo.Occorre poi considerare che, in virtùdelle sentenze favorevoli al contri-buente, l’iscrizione a ruolo sia statasolo sospesa e non annullata.
L’interesse alla rottamazione do-vrebbe quindi valutare:1 la possibile soccombenza nel gradodi giudizio successivo;1 che la rottamazione riguardi le iscrizioni a ruolo presenti ancorchésospese.
Se invece la pretesa è stata soloparzialmente abbattuta dal giudice elo stesso ufficio ha proposto impu-gnazione, occorrerà comprenderese la parte pubblica debba rinunciareall’impugnazione, se il procedimen-to possa continuare per la parte nondefinita o se ancora la rinuncia del
contribuente (si pensi a un appelloincidentale o a un controricorso perCassazione) travolga anche la partenon definita.
L’estinzione del giudizio
La norma si limita a richiedere al con-tribuente un impegno a rinunciare algiudizio pendente. Trattandosi di un“impegno” non può avere effetti im-mediati con la conseguenza che sononecessari altri adempimenti.
Equitalia ha precisato che la valuta-zione del momento dal quale si pro-ducono gli effetti dell’impegno alla ri-nuncia al contenzioso non potrà cheessere effettuata dall’autorità giudi-ziaria presso la quale è incardinato lostesso contenzioso.
Esame dell’estratto
di ruolo
Ricorsisu cartelleo iscrizioni
a ruolistraordinari
In casodi sentenzafavorevole
non dovrebberoesserci carichi
È sempreda valutarese risultano
Non interessa Da valutare seil primo grado
è statosfavorevole(potrebbero
risultare iscritteancora 2/3sanzioni)
In attesasecondo grado
con primofavorevole
In attesasentenza
Cassazionecon secondofavorevole
3. IN CASO DI GIUDIZIO FAVOREVOLE
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La soluzione tuttavia, non pare ri-solvere in termini pratici, la procedurada seguire.
È verosimile che il debitore, in con-seguenza dell’impegno assunto, do-vrà comunicare alla commissione tri-butaria la propria intenzione di aderi-re alla “rottamazione”; è così presu-mibile che il collegio disponga unrinvio della trattazione, atteso che si-no a quando la procedura non saràperfezionata, non avrebbe alcun sen-so cessare la materia del contendere.
Con riguardo poi all’imputazionedelle spese di giudizio, Equitalia haprecisato che in mancanza di diversaespressa indicazione del legislatore,dovrebbero applicarsi le regole gene-rali del processo tributario, ivi com-presa quella di cui all’articolo 44 del
Dlgs 546/1992, salvo diversa determi-nazione dell’organo giudicante. Taledisposizione prevede che chi rinunciadeve rimborsare le spese alle altre par-ti salvo diverso accordo fra loro.
La liquidazione è fatta dal presiden-te della sezione o dalla commissionecon ordinanza non impugnabile.
La sospensione feriale
Il decreto fiscale ha risolto una que-stione particolarmente delicata. Sitratta della cumulabilità della sospen-sione feriale dei termini per impugna-re l’atto con quelli previsti per l’accer-tamento con adesione.
Quando il contribuente presental’istanza di accertamento con adesio-ne, gli articoli 6 e 12 del Dlgs 218/1997prevede che i termini per impugnarel’avviso di accertamento siano sospesidi 90 giorni. Ne consegue così che il ri-corso può essere proposto nel terminedi 150 giorni, ossia degli ordinari 60più altri 90.
Tuttavia, l’articolo 1 della legge742/1969 ha introdotto nell’ordina-mento la sospensione feriale dei ter-mini processuali, ossia che dal 1° al 31agosto (fino al 2014 era dal 1° agosto al15 settembre) il computo dei terminilegati al processo si sospendeva.
Con riferimento alla fase di ade-sione, l’agenzia delle Entrate, connumerosi documenti di prassi, hasempre affermato che il termine fe-riale si cumulava alla fase di adesio-ne e pertanto occorreva, di fatto, ag-giungere ai 150 giorni i 31 giorni (o 45giorni per il passato) relativi alla so-
4. GIUDIZI INTERMEDI
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La soluzione tuttavia, non pare ri-solvere in termini pratici, la procedurada seguire.
È verosimile che il debitore, in con-seguenza dell’impegno assunto, do-vrà comunicare alla commissione tri-butaria la propria intenzione di aderi-re alla “rottamazione”; è così presu-mibile che il collegio disponga unrinvio della trattazione, atteso che si-no a quando la procedura non saràperfezionata, non avrebbe alcun sen-so cessare la materia del contendere.
Con riguardo poi all’imputazionedelle spese di giudizio, Equitalia haprecisato che in mancanza di diversaespressa indicazione del legislatore,dovrebbero applicarsi le regole gene-rali del processo tributario, ivi com-presa quella di cui all’articolo 44 del
Dlgs 546/1992, salvo diversa determi-nazione dell’organo giudicante. Taledisposizione prevede che chi rinunciadeve rimborsare le spese alle altre par-ti salvo diverso accordo fra loro.
La liquidazione è fatta dal presiden-te della sezione o dalla commissionecon ordinanza non impugnabile.
La sospensione feriale
Il decreto fiscale ha risolto una que-stione particolarmente delicata. Sitratta della cumulabilità della sospen-sione feriale dei termini per impugna-re l’atto con quelli previsti per l’accer-tamento con adesione.
Quando il contribuente presental’istanza di accertamento con adesio-ne, gli articoli 6 e 12 del Dlgs 218/1997prevede che i termini per impugnarel’avviso di accertamento siano sospesidi 90 giorni. Ne consegue così che il ri-corso può essere proposto nel terminedi 150 giorni, ossia degli ordinari 60più altri 90.
Tuttavia, l’articolo 1 della legge742/1969 ha introdotto nell’ordina-mento la sospensione feriale dei ter-mini processuali, ossia che dal 1° al 31agosto (fino al 2014 era dal 1° agosto al15 settembre) il computo dei terminilegati al processo si sospendeva.
Con riferimento alla fase di ade-sione, l’agenzia delle Entrate, connumerosi documenti di prassi, hasempre affermato che il termine fe-riale si cumulava alla fase di adesio-ne e pertanto occorreva, di fatto, ag-giungere ai 150 giorni i 31 giorni (o 45giorni per il passato) relativi alla so-
4. GIUDIZI INTERMEDI
L'EFFETTO-ROTTAMAZIONE E LE ALTRE NOVITÀ
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spensione feriale. Tale circostanza è stata però smen-
tita da alcune pronunce della Corte diCassazione (n. 7995/2016 e n.11632/2015), secondo le quali, poichél’adesione è una fase esclusivamenteamministrativa, ad essa non poteva-no applicarsi le regole processuali re-lative alla sospensione dei termini fe-riali. Tali decisioni, hanno così di-chiarato l’inammissibilità del ricorsodal contribuente perché propostotardivamente.
La questione ha ovviamente creatoparticolare allarme, non fosse altroperché si trattava di una “nuova” in-terpretazione di una prassi ormaiconsolidata, sanzionata, di fatto, conl’inammissibilità del ricorso.
A risolvere la questione, è interve-nuto il Dl 193/2016, che in sede di con-versione ha chiarito che i termini disospensione relativi alla procedura diaccertamento con adesione si inten-dono cumulabili con il periodo di so-spensione feriale dell’attività giuri-sdizionale (articolo 7 quater, comma18, Dl 193/2016).
Il termine “si intendono” usato dallegislatore dovrebbe attribuire allanorma carattere interpretativo, conla conseguenza che dovrebbe trova-re applicazione anche per il passatoe quindi, “sanare” possibili inam-missibilità.
Esecutività delle sentenze
Il Dlgs 156/2015 ha esteso alle senten-ze emesse dai giudici tributari, pro-vinciali e regionali, favorevoli al con-
tribuente, le regole vigenti nel rito ci-vile e amministrativo in tema di ese-cutività immediata.
Ne consegue che le sentenze tribu-tarie favorevoli al contribuente sonoimmediatamente esecutive, e pertan-to gli uffici devono adempiere alla re-stituzione di quanto dovuto a prescin-dere dal passaggio in giudicato.
L’immediata esecutività di tali pro-nunce è stata introdotta con il dichia-rato fine di equilibrare il trattamentodelle parti in causa.
La Legge delega, infatti, l’ha previstaproprio per rafforzare la tutela giuri-sdizionale del contribuente. Il decretodelegato, nel rispondere al criterio di-rettivo, ha tenuto conto delle peculia-rità del giudizio tributario che vedecontrapposti una parte pubblica e una
5. LA SOSPENSIONE FERIALE E L'ADESIONE
L'EFFETTO-ROTTAMAZIONE E LE ALTRE NOVITÀ
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spensione feriale.Tale circostanza è stata però smen-
tita da alcune pronunce della Corte diCassazione (n. 7995/2016 e n.11632/2015), secondo le quali, poichél’adesione è una fase esclusivamenteamministrativa, ad essa non poteva-no applicarsi le regole processuali re-lative alla sospensione dei termini fe-riali. Tali decisioni, hanno così di-chiarato l’inammissibilità del ricorsodal contribuente perché propostotardivamente.
La questione ha ovviamente creatoparticolare allarme, non fosse altroperché si trattava di una “nuova” in-terpretazione di una prassi ormaiconsolidata, sanzionata, di fatto, conl’inammissibilità del ricorso.
A risolvere la questione, è interve-nuto il Dl 193/2016, che in sede di con-versione ha chiarito che i termini disospensione relativi alla procedura diaccertamento con adesione si inten-dono cumulabili con il periodo di so-spensione feriale dell’attività giuri-sdizionale (articolo 7 quater, comma18, Dl 193/2016).
Il termine “si intendono” usato dallegislatore dovrebbe attribuire allanorma carattere interpretativo, conla conseguenza che dovrebbe trova-re applicazione anche per il passatoe quindi, “sanare” possibili inam-missibilità.
Esecutività delle sentenze
Il Dlgs 156/2015 ha esteso alle senten-ze emesse dai giudici tributari, pro-vinciali e regionali, favorevoli al con-
tribuente, le regole vigenti nel rito ci-vile e amministrativo in tema di ese-cutività immediata.
Ne consegue che le sentenze tribu-tarie favorevoli al contribuente sonoimmediatamente esecutive, e pertan-to gli uffici devono adempiere alla re-stituzione di quanto dovuto a prescin-dere dal passaggio in giudicato.
L’immediata esecutività di tali pro-nunce è stata introdotta con il dichia-rato fine di equilibrare il trattamentodelle parti in causa.
La Legge delega, infatti, l’ha previstaproprio per rafforzare la tutela giuri-sdizionale del contribuente. Il decretodelegato, nel rispondere al criterio di-rettivo, ha tenuto conto delle peculia-rità del giudizio tributario che vedecontrapposti una parte pubblica e una
5. LA SOSPENSIONE FERIALE E L'ADESIONE
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privata, dove solo per quest’ultima –così come si legge nella relazione illu-strativa alla norma – potrebbero es-servi problemi di insolvenza.
Si ricorda che per l’ufficio le sen-tenze possono già considerarsi ese-cutive, anche grazie alla riscossionefrazionata.
La disposizione (articolo 69 del Dlgs546/92) è entrata in vigore lo scorso 1°giugno, con la conseguenza che:1 le somme liquidate nella decisione,riferite ad imposte richieste a rimbor-so dal contribuente 1 le spese di lite poste a carico del-l’ufficio
devono essere erogate anche se lasentenza non è definitiva e quindi nel-le more del giudizio.
Anche per le sentenze che riguarda-
no gli atti relativi alle operazioni cata-stali - depositate a decorrere dal 1° giu-gno 2016 - l’aggiornamento degli atticatastali deve essere effettuato pre-scindendo dal relativo passaggio ingiudicato.
Per attuare tale previsione è stata in-fatti disposta l’abrogazione dell’arti-colo 69-bis del Dlgs 546/92 con effettoa decorrere da tale data .
Tuttavia una disposizione transito-ria ha subordinato la concreta appli-cazione del nuovo istituto all’emana-zione di un decreto del ministero del-l’Economia e delle Finanze, il qualedeve disciplinare la durata, i termini ele modalità della garanzia per i rim-borsi superiori ai 10mila euro, ove ri-chiesta dal giudice.
La norma però, non specifica se loslittamento della decorrenza debbariferirsi solo alle decisioni nelle quali èrichiesta una garanzia ovvero indi-stintamente a tutte le ipotesi favore-voli al contribuente.
Si fa riferimento in particolare : 1 ai rimborsi superiori ai 10mila europer i quali il giudice non ritiene di su-bordinare l’esecutività alla presenta-zione di una garanzia;1 ai rimborsi non superiori a 10mila euro, per i quali non è previsto che ilgiudice possa subordinare l’esecutivi-tà (e quindi il pagamento in favore delcontribuente) alla presentazione di una garanzia;1 alla condanna alle spese di lite dellaparte pubblica;1 alle variazioni catastali.
Secondo l’interpretazione del-l’agenzia delle Entrate (circolare 38/E
6. LA SOSPENSIONE FERIALE E L'ADESIONE
TELEFISCO 2017
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privata, dove solo per quest’ultima –così come si legge nella relazione illu-strativa alla norma – potrebbero es-servi problemi di insolvenza.
Si ricorda che per l’ufficio le sen-tenze possono già considerarsi ese-cutive, anche grazie alla riscossionefrazionata.
La disposizione (articolo 69 del Dlgs546/92) è entrata in vigore lo scorso 1°giugno, con la conseguenza che:1 le somme liquidate nella decisione,riferite ad imposte richieste a rimbor-so dal contribuente1 le spese di lite poste a carico del-l’ufficio
devono essere erogate anche se lasentenza non è definitiva e quindi nel-le more del giudizio.
Anche per le sentenze che riguarda-
no gli atti relativi alle operazioni cata-stali - depositate a decorrere dal 1° giu-gno 2016 - l’aggiornamento degli atticatastali deve essere effettuato pre-scindendo dal relativo passaggio ingiudicato.
Per attuare tale previsione è stata in-fatti disposta l’abrogazione dell’arti-colo 69-bis del Dlgs 546/92 con effettoa decorrere da tale data .
Tuttavia una disposizione transito-ria ha subordinato la concreta appli-cazione del nuovo istituto all’emana-zione di un decreto del ministero del-l’Economia e delle Finanze, il qualedeve disciplinare la durata, i termini ele modalità della garanzia per i rim-borsi superiori ai 10mila euro, ove ri-chiesta dal giudice.
La norma però, non specifica se loslittamento della decorrenza debbariferirsi solo alle decisioni nelle quali èrichiesta una garanzia ovvero indi-stintamente a tutte le ipotesi favore-voli al contribuente.
Si fa riferimento in particolare : 1 ai rimborsi superiori ai 10mila europer i quali il giudice non ritiene di su-bordinare l’esecutività alla presenta-zione di una garanzia;1 ai rimborsi non superiori a 10mila euro, per i quali non è previsto che ilgiudice possa subordinare l’esecutivi-tà (e quindi il pagamento in favore delcontribuente) alla presentazione diuna garanzia;1 alla condanna alle spese di lite dellaparte pubblica;1 alle variazioni catastali.
Secondo l’interpretazione del-l’agenzia delle Entrate (circolare 38/E
6. LA SOSPENSIONE FERIALE E L'ADESIONE
L'EFFETTO-ROTTAMAZIONE E LE ALTRE NOVITÀ
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del 2015), la mancanza del provvedi-mento comporta la non entrata in vi-gore di tutte le nuove previsioni sul-l’esecutività delle sentenze, a prescin-dere cioè che siano richieste o meno legaranzie dal giudice.
Da ciò ne consegue che, fino al-l’emanazione del decreto, resterebbein vigore la precedente norma per tut-te le sentenze favorevoli, e quindi la condanna dell’ufficio potrebbe essereeseguita solo dopo il passaggio in giu-dicato della decisione.
Negli ultimi mesi del 2015, il Mef, hainoltrato la bozza del decreto al Consi-glio di Stato per il previsto parere.
In sintesi, il provvedimento si com-pone di tre articoli.
L’articolo e individua il contenutodella garanzia ricalcando le previsioniin tema di garanzie sui rimborsi Iva equindi, al fine di regolare i rapporti trai soggetti che prestano le garanzie el’ente che deve riceverla, dispone chesono approvati con decreto del diret-tore generale delle finanze i relativimodelli.
L’articolo r disciplina la durata del-la garanzia nelle diverse ipotesi. Se ilgiudice subordina il pagamento daparte dell’ente impositore di sommesuperiori a 10mila euro diverse dallespese di lite, la garanzia è prestata finoal termine del nono mese successivo aquello del passaggio in giudicato delprovvedimento che definisce il giudi-zio ovvero fino al termine del nono mese successivo a quello dell’estin-zione del processo.
Nel caso di sospensione dell’atto ov-vero di sentenza sfavorevole al contri-
buente, la garanzia, se richiesta dalgiudice, è prestata fino al termine delnono mese successivo a quello in cui èdepositato il provvedimento che con-clude la fase di giudizio nella quale lasospensione è stata disposta. In ipote-si di esito favorevole al contribuente lagaranzia cessa automaticamente. Incaso contrario, entro la fine del nonomese successivo a quello del depositodella sentenza, l’ente impositore po-trà escutere la garanzia, salvo l’adem-pimento da parte dell’interessato.
Se invece si tratta di sospensioniaventi ad oggetto risorse proprie tra-dizionali, nonché Iva all’importazio-ne, la garanzia è prestata fino al ter-mine del nono mese successivo aquello in cui si verifica il passaggio ingiudicato del provvedimento che de-
7. L’ESECUTIVITÀ DELLE SENTENZE
L'EFFETTO-ROTTAMAZIONE E LE ALTRE NOVITÀ
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del 2015), la mancanza del provvedi-mento comporta la non entrata in vi-gore di tutte le nuove previsioni sul-l’esecutività delle sentenze, a prescin-dere cioè che siano richieste o meno legaranzie dal giudice.
Da ciò ne consegue che, fino al-l’emanazione del decreto, resterebbein vigore la precedente norma per tut-te le sentenze favorevoli, e quindi la condanna dell’ufficio potrebbe essereeseguita solo dopo il passaggio in giu-dicato della decisione.
Negli ultimi mesi del 2015, il Mef, hainoltrato la bozza del decreto al Consi-glio di Stato per il previsto parere.
In sintesi, il provvedimento si com-pone di tre articoli.
L’articolo e individua il contenutodella garanzia ricalcando le previsioniin tema di garanzie sui rimborsi Iva equindi, al fine di regolare i rapporti trai soggetti che prestano le garanzie el’ente che deve riceverla, dispone chesono approvati con decreto del diret-tore generale delle finanze i relativimodelli.
L’articolor disciplina la durata del-la garanzia nelle diverse ipotesi. Se ilgiudice subordina il pagamento daparte dell’ente impositore di sommesuperiori a 10mila euro diverse dallespese di lite, la garanzia è prestata finoal termine del nono mese successivo aquello del passaggio in giudicato delprovvedimento che definisce il giudi-zio ovvero fino al termine del nonomese successivo a quello dell’estin-zione del processo.
Nel caso di sospensione dell’atto ov-vero di sentenza sfavorevole al contri-
buente, la garanzia, se richiesta dalgiudice, è prestata fino al termine delnono mese successivo a quello in cui èdepositato il provvedimento che con-clude la fase di giudizio nella quale lasospensione è stata disposta. In ipote-si di esito favorevole al contribuente lagaranzia cessa automaticamente. Incaso contrario, entro la fine del nonomese successivo a quello del depositodella sentenza, l’ente impositore po-trà escutere la garanzia, salvo l’adem-pimento da parte dell’interessato.
Se invece si tratta di sospensioniaventi ad oggetto risorse proprie tra-dizionali, nonché Iva all’importazio-ne, la garanzia è prestata fino al ter-mine del nono mese successivo aquello in cui si verifica il passaggio ingiudicato del provvedimento che de-
7. L’ESECUTIVITÀ DELLE SENTENZE
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finisce il giudizio ovvero l’estinzionedel processo.
L’articolo t disciplina le modalità ei termini per l’escussione della garan-zia distinguendo, anche in questo ca-so, le diverse ipotesi (restituzione somme, sospensiva eccetera)
Attualmente, si è in attesa che il de-creto del Mef sia pubblicato in Gazzet-ta Ufficiale e, quindi, divenga concre-tamente efficace.
Il perdurare della mancanza di que-sto provvedimento tuttavia induce apiù di una riflessione sia sul tanto de-cantato rapporto “fisco/contribuen-te”, sia per i risvolti operativi.
È singolare che una norma così fa-vorevole al contribuente, emanatanell’ambito della riforma del conten-zioso tributario per ristabilire un mi-
nimo di parità tra le parti, non sia en-trata in vigore nella data fissata, svuo-tando di significato, al momento, l’in-tento del legislatore.
E ciò, non perché il legislatore stes-so abbia inteso differirne la decorren-za, ma perché la struttura ammini-strativa preposta non ha emanato pertempo il decreto.
Dalla lettura del decreto (esaminatodal Consiglio di Stato) appare eviden-te che esso riguarda esclusivamente lecaratteristiche della garanzia che puòperò essere richiesta, a discrezionedel Giudice tributario, solo per sen-tenze riferite a rimborsi superiori a10mila euro.
Ne consegue così che per le ipotesisopra esaminate (sentenze riferite a rimborsi non superiori a 10mila euro,spese di lite, ipotesi in cui il giudice de-cida di non subordinare l’esecutivitàdel rimborso a una garanzia, variazio-ni catastali) la disposizione dovrebberitenersi già operante.
In sostanza, la subordinazione delladecorrenza all’emanazione del decre-to, dovrebbe riguardare, nonostante ilcontrario avviso dell’agenzia delleEntrate, solo le sentenze di rimborsisuperiori a 10mila euro per le quali siarichiesta la garanzia.
Gli altri casi infatti sono del tuttoestranei all’emanando provvedimen-to, per cui mal si comprenderebbero leragioni di un differimento della de-correnza anche delle altre ipotesi.
Peraltro potrebbe verificarsi chenelle more, le commissioni tributarieassumano comportamenti difformi.
Ove il giudice opti per l’interpreta-
8. L'AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
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finisce il giudizio ovvero l’estinzionedel processo.
L’articolot disciplina le modalità ei termini per l’escussione della garan-zia distinguendo, anche in questo ca-so, le diverse ipotesi (restituzione somme, sospensiva eccetera)
Attualmente, si è in attesa che il de-creto del Mef sia pubblicato in Gazzet-ta Ufficiale e, quindi, divenga concre-tamente efficace.
Il perdurare della mancanza di que-sto provvedimento tuttavia induce apiù di una riflessione sia sul tanto de-cantato rapporto “fisco/contribuen-te”, sia per i risvolti operativi.
È singolare che una norma così fa-vorevole al contribuente, emanatanell’ambito della riforma del conten-zioso tributario per ristabilire un mi-
nimo di parità tra le parti, non sia en-trata in vigore nella data fissata, svuo-tando di significato, al momento, l’in-tento del legislatore.
E ciò, non perché il legislatore stes-so abbia inteso differirne la decorren-za, ma perché la struttura ammini-strativa preposta non ha emanato pertempo il decreto.
Dalla lettura del decreto (esaminatodal Consiglio di Stato) appare eviden-te che esso riguarda esclusivamente lecaratteristiche della garanzia che puòperò essere richiesta, a discrezionedel Giudice tributario, solo per sen-tenze riferite a rimborsi superiori a10mila euro.
Ne consegue così che per le ipotesisopra esaminate (sentenze riferite a rimborsi non superiori a 10mila euro,spese di lite, ipotesi in cui il giudice de-cida di non subordinare l’esecutivitàdel rimborso a una garanzia, variazio-ni catastali) la disposizione dovrebberitenersi già operante.
In sostanza, la subordinazione delladecorrenza all’emanazione del decre-to, dovrebbe riguardare, nonostante ilcontrario avviso dell’agenzia delleEntrate, solo le sentenze di rimborsisuperiori a 10mila euro per le quali siarichiesta la garanzia.
Gli altri casi infatti sono del tuttoestranei all’emanando provvedimen-to, per cui mal si comprenderebbero leragioni di un differimento della de-correnza anche delle altre ipotesi.
Peraltro potrebbe verificarsi chenelle more, le commissioni tributarieassumano comportamenti difformi.
Ove il giudice opti per l’interpreta-
8. L'AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
L'EFFETTO-ROTTAMAZIONE E LE ALTRE NOVITÀ
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zione fornita dall’agenzia delle Entra-te, secondo la quale in assenza di de-creto la nuova norma è del tutto inap-plicabile, il contribuente o l’impresanon potrà ottenere le somme a causadel ritardo nell’emanazione del prov-vedimento ministeriale, con tutte leconseguenze che potrebbero derivar-ne soprattutto in questo periodo di
particolare crisi finanziaria.Nella diversa ipotesi in cui il giudice
tributario ritenga già applicabile lanuova norma, poiché il decreto delMef riguarderà solo ed esclusivamen-te le caratteristiche che dovranno ave-re le garanzie, la sentenza favorevoleal contribuente dovrebbe essere im-mediatamente esecutiva.
In tal senso si sono espresse:1 la Ctp di Venezia (sentenza316/13/2016), la quale ha escluso la necessità di garantire le somme poi-ché la ricorrente era stata ritenuta sol-vibile, attesa la patrimonializzazionedel gruppo cui faceva parte;1 la Ctp di Reggio Emilia (sentenza310/01/16), secondo cui è immediata-mente esecutiva la sentenza tributariache condanna l’amministrazione alrimborso di somme, se il giudice nonritiene necessario la prestazione dellagaranzia da parte del contribuente;1 la Ctr di Milano (sentenza6725/27/16) per la quale occorre dare
alla norma una lettura costituzional-mente orientata e ritenere che laprovvisoria esecutività delle senten-ze, già chiaramente imposta dallalegge delega, debba senz’altro già ri-tenersi pienamente operante in tuttiquei casi in cui il giudice non intenda(oppure non possa ovvero non vo-glia) imporre alcuna garanzia a carico
della parte privata.
Firma da autenticare
È stato modificato l’articolo 63 del Dpr600/73, estendendo ai «professioni-sti di cui alla norma Uni 11511 certifica-ti e qualificati ai sensi della legge 14gennaio 2013, n. 4», ossia i tributaristi,la possibilità di autenticare da sé laprocura speciale conferita dai contri-buenti per la rappresentanza dinanziagli uffici finanziari.
Si tratta, ad esempio, dell’assistenzain sede di verifica, di un’istruttoria av-viata con specifico questionario o an-che della fase di accertamento conadesione.
Rimane comunque escluso il patro-cinio dinanzi alla commissione tribu-taria, con la conseguenza che in talesede occorrerà farsi rappresentare daun difensore con i requisiti di cui al-l’articolo 12 del Dlgs 546/92.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Anche alla fase di adesione all’accertamento si applicano le regole processuali relative alla sospensione dei termini feriali
riferimentinormativi
Dl 193/2016articolo 6
Dlgs 546/1992articolo 69
L'EFFETTO-ROTTAMAZIONE E LE ALTRE NOVITÀ
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zione fornita dall’agenzia delle Entra-te, secondo la quale in assenza di de-creto la nuova norma è del tutto inap-plicabile, il contribuente o l’impresanon potrà ottenere le somme a causadel ritardo nell’emanazione del prov-vedimento ministeriale, con tutte leconseguenze che potrebbero derivar-ne soprattutto in questo periodo di
particolare crisi finanziaria.Nella diversa ipotesi in cui il giudice
tributario ritenga già applicabile lanuova norma, poiché il decreto delMef riguarderà solo ed esclusivamen-te le caratteristiche che dovranno ave-re le garanzie, la sentenza favorevoleal contribuente dovrebbe essere im-mediatamente esecutiva.
In tal senso si sono espresse:1 la Ctp di Venezia (sentenza316/13/2016), la quale ha escluso lanecessità di garantire le somme poi-ché la ricorrente era stata ritenuta sol-vibile, attesa la patrimonializzazionedel gruppo cui faceva parte;1 la Ctp di Reggio Emilia (sentenza310/01/16), secondo cui è immediata-mente esecutiva la sentenza tributariache condanna l’amministrazione alrimborso di somme, se il giudice nonritiene necessario la prestazione dellagaranzia da parte del contribuente;1 la Ctr di Milano (sentenza6725/27/16) per la quale occorre dare
alla norma una lettura costituzional-mente orientata e ritenere che laprovvisoria esecutività delle senten-ze, già chiaramente imposta dallalegge delega, debba senz’altro già ri-tenersi pienamente operante in tuttiquei casi in cui il giudice non intenda(oppure non possa ovvero non vo-glia) imporre alcuna garanzia a carico
della parte privata.
Firma da autenticare
È stato modificato l’articolo 63 del Dpr600/73, estendendo ai «professioni-sti di cui alla norma Uni 11511 certifica-ti e qualificati ai sensi della legge 14gennaio 2013, n. 4», ossia i tributaristi,la possibilità di autenticare da sé laprocura speciale conferita dai contri-buenti per la rappresentanza dinanziagli uffici finanziari.
Si tratta, ad esempio, dell’assistenzain sede di verifica, di un’istruttoria av-viata con specifico questionario o an-che della fase di accertamento conadesione.
Rimane comunque escluso il patro-cinio dinanzi alla commissione tribu-taria, con la conseguenza che in talesede occorrerà farsi rappresentare daun difensore con i requisiti di cui al-l’articolo 12 del Dlgs 546/92.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Anche alla fase di adesione all’accertamentosi applicano le regole processuali relative alla sospensione dei termini feriali
riferimentinormativi
Dl 193/2016articolo 6
Dlgs 546/1992articolo 69
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Il deposito Ivaallarga il raggio
Dal 1° aprile 2017cambia il trattamento fiscale e gestionale delle merci nel momento dell’introduzione e della loro estrazione dal deposito
S celte diverse tra Europa eItalia per la gestione del-l’Iva negli scambi interni einternazionali. Mentre leautorità di Bruxelles gioca-
no con gli Stati membri la carta delleflessibilità, rafforzano il principio didestinazione negli scambi intracomu-nitari e rendono più semplici gli adem-pimenti per la gestione dell’e-commer-ce, il legislatore nazionale privilegia ancora - per ragioni di gettito e percombattere in modo efficace la frode -scelte più prudenti e garantiste, con qualche apertura nei confronti deigruppi d’impresa.
Le scelte europee
La Commissione europea, dopo averpubblicato ad aprile del 2016 un nuovo
relatore
BenedettoSantacroce
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Il deposito Ivaallarga il raggio
Dal 1° aprile 2017cambiail trattamento fiscale e gestionale delle merci nel momentodell’introduzione e della loroestrazione dal deposito
S celte diverse tra Europa eItalia per la gestione del-l’Iva negli scambi interni einternazionali. Mentre leautorità di Bruxelles gioca-
no con gli Stati membri la carta delleflessibilità, rafforzano il principio didestinazione negli scambi intracomu-nitari e rendono più semplici gli adem-pimenti per la gestione dell’e-commer-ce, il legislatore nazionale privilegiaancora - per ragioni di gettito e percombattere in modo efficace la frode -scelte più prudenti e garantiste, conqualche apertura nei confronti deigruppi d’impresa.
Le scelte europee
La Commissione europea, dopo averpubblicato ad aprile del 2016 un nuovo
relatore
BenedettoSantacroce
DEPOSITI, GRUPPI E NOTE DI VARIAZIONE
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Regime definitivo operazioni
intracomuni-tarie
Principio di tassazione a destinazione
Aliquoteridotte Iva
Maggiore flessibilità per
gli Stati membri nella fissazione delle aliquote
Estensionedel MOSS
alle vendite online di benia consumatori
(B2C)
Eliminazione della franchigia doganale per importazione
fino a 22 €
E-commerce
1. I PROGETTI IVA DELL’UNIONE EUROPEApiano di azione Iva, alla fine dello stes-so anno ha presentato tre proposte didirettiva che si propongono di moder-nizzare l’imposta, di adattarla al nuo-vo mercato globale e di venire incontroalle esigenze rappresentate da alcuni Stati. Il piano di azione si muove se-condo tre direttive principali:e lotta alle frodi: La Commissionepropone di mettere in atto un siste-ma dell’Iva definitivo, in cui, per leoperazioni transfrontaliere tra ope-ratori economici (B2B), l’Iva verreb-be incassata dal Paese cedente se-condo le aliquote del Paese d’acqui-sto, sulla base del principio di tassa-zione a destinazione; r aliquote ridotte Iva: la Commis-sione intende dare più libertà agliStati membri nella fissazione di talialiquote;t e-commerce: la Commissione pro-pone di introdurre delle semplifica-zioni nelle vendite a distanza di beni eservizi.
In questa logica la Commissione il1°dicembre del 2016 ha presentato unpacchetto di misure in materia di e-commerce ed e-book.
Per quanto riguarda l’e-commerce leproposte (documenti Com (2016) 755,756, 757 e 758 ) prevedono tra il 2018 eil 2021 un’estensione del Moss (Minione shop stop) alla vendita online dibeni materiali a consumatori finali(B2C) da parte di operatori Ue ed extra-Ue; una semplificazione degli obblighidi identificazione per le Pmi e per lestart up con controlli diretti nel Paesed’origine; eliminazione della franchi-gia Iva per l’importazione di beni di va-
lore non superiore a 22 euro; la previ-sione di nuove regole di monitoraggiodelle specifiche operazioni con intro-duzione di obblighi di scambio di in-formazioni tra Stati membri; l’indivi-duazione di regole semplificazione re-lativamente alla prova della localizza-zione del consumatore finale.
Per quanto riguarda gli e-book laproposta prevede la possibilità per gliStati membri di introdurre un’aliquo-ta ridotta per libri, giornali , periodici ealtre pubblicazioni venduti per viaelettronica. La proposta vuole risolve-re, tra l’altro, la posizione di contrastoin cui versa attualmente la legislazioneitaliana in materia.
Inoltre, il 21 dicembre 2016 la Com-missione ha presentato una propostadi direttiva che consente in via transi-
DEPOSITI, GRUPPI E NOTE DI VARIAZIONE
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Regime definitivo operazioni
intracomuni-tarie
Principio di tassazione adestinazione
Aliquoteridotte Iva
Maggioreflessibilità per
gli Stati membri nella fissazionedelle aliquote
Estensionedel MOSS
alle venditeonline di benia consumatori
(B2C)
Eliminazione della franchigia doganale per importazione
fino a 22 €
E-commerce
1. I PROGETTI IVA DELL’UNIONE EUROPEApiano di azione Iva, alla fine dello stes-so anno ha presentato tre proposte didirettiva che si propongono di moder-nizzare l’imposta, di adattarla al nuo-vo mercato globale e di venire incontroalle esigenze rappresentate da alcuniStati. Il piano di azione si muove se-condo tre direttive principali:e lotta alle frodi: La Commissionepropone di mettere in atto un siste-ma dell’Iva definitivo, in cui, per leoperazioni transfrontaliere tra ope-ratori economici (B2B), l’Iva verreb-be incassata dal Paese cedente se-condo le aliquote del Paese d’acqui-sto, sulla base del principio di tassa-zione a destinazione; r aliquote ridotte Iva: la Commis-sione intende dare più libertà agliStati membri nella fissazione di talialiquote;t e-commerce: la Commissione pro-pone di introdurre delle semplifica-zioni nelle vendite a distanza di beni eservizi.
In questa logica la Commissione il1°dicembre del 2016 ha presentato unpacchetto di misure in materia di e-commerce ed e-book.
Per quanto riguarda l’e-commerce leproposte (documenti Com (2016) 755,756, 757 e 758 ) prevedono tra il 2018 eil 2021 un’estensione del Moss (Minione shop stop) alla vendita online dibeni materiali a consumatori finali(B2C) da parte di operatori Ue ed extra-Ue; una semplificazione degli obblighidi identificazione per le Pmi e per lestart up con controlli diretti nel Paesed’origine; eliminazione della franchi-gia Iva per l’importazione di beni di va-
lore non superiore a 22 euro; la previ-sione di nuove regole di monitoraggiodelle specifiche operazioni con intro-duzione di obblighi di scambio di in-formazioni tra Stati membri; l’indivi-duazione di regole semplificazione re-lativamente alla prova della localizza-zione del consumatore finale.
Per quanto riguarda gli e-book laproposta prevede la possibilità per gliStati membri di introdurre un’aliquo-ta ridotta per libri, giornali , periodici ealtre pubblicazioni venduti per viaelettronica. La proposta vuole risolve-re, tra l’altro, la posizione di contrastoin cui versa attualmente la legislazioneitaliana in materia.
Inoltre, il 21 dicembre 2016 la Com-missione ha presentato una propostadi direttiva che consente in via transi-
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toria (fino a giugno del 2022) la possi-bilità agli Stati di introdurre un mecca-nismo generalizzato di reverse chargeper tutte le transazioni superiori a10mila euro per fattura. L’opzione èsottoposta a rigide condizioni.
Le misure nazionali
Per il 2017 il decreto di fine anno (Dl193/2016) e la legge di bilancio (legge232/2016) hanno introdotto sostan-ziali modifiche al sistema Iva nazio-nale. In particolare tali modifiche ri-
guardano:1 la gestione dei depositi Iva (artico-lo 50-bis del Dl 331/93): le modificheconsistono nell’allargamento delleoperazioni interne ammesse al parti-colare regime sospensivo e la previsio-ne di uno specifico meccanismo di ri-scossione dell’imposta al momentodell’estrazione dei beni dal deposito;1 le note di variazione Iva (articolo 26del Dpr 633/72): per questa regola lalegge di bilancio prevede la cancella-zione della riforma prevista dal 1° gen-naio 2017 dalla legge di stabilità del2016 con effetti negativi sui creditori diprocedure concorsuali;1 falcidia Iva e procedure concor-suali: la legislazione Iva si adegua allaCorte di Giustizia e ammette la falcidiadell'Iva a determinate condizioni an-
che nell’omologazione delle procedu-re concorsuali. 1 il gruppo Iva: per la prima volta econ decorrenza dal 2018 viene intro-dotto nel nostro sistema il regimedel gruppo Iva che si pone in alterna-tiva per la gestione del credito all’in-terno dei gruppi d’impresa al conso-lidato Iva;1 le nuove aliquote: vengono estese le materie soggette all’aliquota ridottadel 5 per cento;1 un’altra novità è la revisione, in ap-plicazione del regolamento
1042/2013/Ue, delle regole di localiz-zazione dell’imposta per le prestazio-ni di servizi relative a beni immobili.
Infine, per gli esportatori abituali dal1° marzo 2017 cambiano i modelli delledichiarazioni d’intento che impongo-no una previsione più attenta dell’uti-lizzo del plafond.
I depositi Iva
La riforma dei depositi Iva, contenutanel Dl 193/2016, determina delle so-stanziali modifiche al trattamento fi-scale e gestionale delle merci nel mo-mento della loro introduzione e dellaloro estrazione dal deposito stesso. Lenuove regole entreranno in vigore dal1° aprile 2017.
In riferimento all’introduzione in un
Le nuove regole sono particolarmente favorevoliquando si susseguono più transazioni interneo quando la merce è destinata oltrefrontiera
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toria (fino a giugno del 2022) la possi-bilità agli Stati di introdurre un mecca-nismo generalizzato di reverse chargeper tutte le transazioni superiori a10mila euro per fattura. L’opzione èsottoposta a rigide condizioni.
Le misure nazionali
Per il 2017 il decreto di fine anno (Dl193/2016) e la legge di bilancio (legge232/2016) hanno introdotto sostan-ziali modifiche al sistema Iva nazio-nale. In particolare tali modifiche ri-
guardano:1 la gestione dei depositi Iva (artico-lo 50-bis del Dl 331/93): le modificheconsistono nell’allargamento delleoperazioni interne ammesse al parti-colare regime sospensivo e la previsio-ne di uno specifico meccanismo di ri-scossione dell’imposta al momentodell’estrazione dei beni dal deposito;1 le note di variazione Iva(articolo 26del Dpr 633/72): per questa regola lalegge di bilancio prevede la cancella-zione della riforma prevista dal 1° gen-naio 2017 dalla legge di stabilità del2016 con effetti negativi sui creditori diprocedure concorsuali;1 falcidia Iva e procedure concor-suali: la legislazione Iva si adegua allaCorte di Giustizia e ammette la falcidiadell'Iva a determinate condizioni an-
che nell’omologazione delle procedu-re concorsuali.1 il gruppo Iva: per la prima volta econ decorrenza dal 2018 viene intro-dotto nel nostro sistema il regimedel gruppo Iva che si pone in alterna-tiva per la gestione del credito all’in-terno dei gruppi d’impresa al conso-lidato Iva;1 le nuove aliquote: vengono estesele materie soggette all’aliquota ridottadel 5 per cento;1 un’altra novità è la revisione, in ap-plicazione del regolamento
1042/2013/Ue, delle regole di localiz-zazione dell’imposta per le prestazio-ni di servizi relative a beni immobili.
Infine, per gli esportatori abituali dal1° marzo 2017 cambiano i modelli delledichiarazioni d’intento che impongo-no una previsione più attenta dell’uti-lizzo del plafond.
I depositi Iva
La riforma dei depositi Iva, contenutanel Dl 193/2016, determina delle so-stanziali modifiche al trattamento fi-scale e gestionale delle merci nel mo-mento della loro introduzione e dellaloro estrazione dal deposito stesso. Lenuove regole entreranno in vigore dal1° aprile 2017.
In riferimento all’introduzione in un
Le nuove regole sono particolarmente favorevoliquando si susseguono più transazioni interneo quando la merce è destinata oltrefrontiera
DEPOSITI, GRUPPI E NOTE DI VARIAZIONE
31
Introduzionedei beni al regimedel deposito Iva
Acquisti intracomunitari
Immissione in libera pratica
Cessioni di beni nazionali
Estrazioneper l’utilizzazionedel bene in Italia
Acquisti intracomunitari: integrazione fattura
Immissione in libera pratica: autofattura
Cessioni interne: pagamento diretto con F24
Decorrenza nuove regole 1 aprile 2017
2. I DEPOSITI IVAdeposito Iva le nuove disposizioni per-seguono l’obiettivo positivo di allar-gare la sua operatività a tutte le cessio-ni di beni anche aventi a oggetto beninazionali. In virtù delle novità, l’intro-duzione dei beni all’interno del depo-sito Iva viene ora estesa a ogni tipolo-gia di transazione. Questa sostituzio-ne determina un ampliamento delleoperazioni che possono essere am-messe al regime sospensivo creandodelle nuove opportunità di utilizzo deldeposito Iva per tutte le operazioni in-terne, specialmente quando le merci sono oggetto di più transazioni ovverosono dirette a essere esportate o cedu-te in un altro Stato membro. Certa-mente, l’impulso che nasce della nor-ma è di superare lo schema di utilizzodel deposito Iva per non pagare l’Iva indogana, a favore di un utilizzo dellostrumento per attenuare il carico del-l’imposta nelle operazioni interne.
Il provvedimento di fine anno è in-tervenuto sulle procedure e gli adem-pimenti previsti per l’estrazione deibeni dal deposito con utilizzazione de-gli stessi in Italia. In particolare, il com-ma 6 dell’articolo 50-bis, integral-mente riscritto, prevede modalità dif-ferenti di assolvimento dell’imposta aseconda della tipologia di beni oggettodi estrazione.
Per l’estrazione dei beni che sonostati introdotti nel deposito Iva a se-guito di un acquisto intracomunitario,l’operazione di estrazione che chiudeil precedente acquisto intracomunita-rio viene realizzata dal soggetto cheprocede all’estrazione mediante as-solvimento dell’imposta, provveden-
do all’integrazione della fattura relati-va all’acquisto intracomunitario, conl’indicazione dei servizi resi e dell’im-posta. La fattura va poi annotata per lavariazione in aumento nel registrodelle fatture emesse entro 15 giornidalla data di estrazione, con riferi-mento a quest’ultima, e nel registrodelle fatture ricevute entro il mese suc-cessivo a quello di estrazione.
In caso di estrazione di beni prove-nienti da paesi terzi e precedentemen-te immessi in libera pratica e introdottinel deposito Iva, l’imposta è dovuta dalsoggetto che procede all’estrazionemediante autofattura, previa presta-zione di idonea garanzia, con i conte-nuti e con le modalità definite con de-creto del ministro dell’Economia.Questo soggetto, inoltre, è tenuto a co-
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Introduzionedei beni al regimedel deposito Iva
Acquisti intracomunitari
Immissione in libera pratica
Cessioni di beni nazionali
Estrazioneper l’utilizzazionedel bene in Italia
Acquisti intracomunitari:integrazione fattura
Immissione in libera pratica: autofattura
Cessioni interne: pagamento diretto con F24
Decorrenza nuove regole 1 aprile 2017
2. I DEPOSITI IVAdeposito Iva le nuove disposizioni per-seguono l’obiettivo positivo di allar-gare la sua operatività a tutte le cessio-ni di beni anche aventi a oggetto beninazionali. In virtù delle novità, l’intro-duzione dei beni all’interno del depo-sito Iva viene ora estesa a ogni tipolo-gia di transazione. Questa sostituzio-ne determina un ampliamento delleoperazioni che possono essere am-messe al regime sospensivo creandodelle nuove opportunità di utilizzo deldeposito Iva per tutte le operazioni in-terne, specialmente quando le mercisono oggetto di più transazioni ovverosono dirette a essere esportate o cedu-te in un altro Stato membro. Certa-mente, l’impulso che nasce della nor-ma è di superare lo schema di utilizzodel deposito Iva per non pagare l’Iva indogana, a favore di un utilizzo dellostrumento per attenuare il carico del-l’imposta nelle operazioni interne.
Il provvedimento di fine anno è in-tervenuto sulle procedure e gli adem-pimenti previsti per l’estrazione deibeni dal deposito con utilizzazione de-gli stessi in Italia. In particolare, il com-ma 6 dell’articolo 50-bis, integral-mente riscritto, prevede modalità dif-ferenti di assolvimento dell’imposta aseconda della tipologia di beni oggettodi estrazione.
Per l’estrazione dei beni che sonostati introdotti nel deposito Iva a se-guito di un acquisto intracomunitario,l’operazione di estrazione che chiudeil precedente acquisto intracomunita-rio viene realizzata dal soggetto cheprocede all’estrazione mediante as-solvimento dell’imposta, provveden-
do all’integrazione della fattura relati-va all’acquisto intracomunitario, conl’indicazione dei servizi resi e dell’im-posta. La fattura va poi annotata per lavariazione in aumento nel registrodelle fatture emesse entro 15 giornidalla data di estrazione, con riferi-mento a quest’ultima, e nel registrodelle fatture ricevute entro il mese suc-cessivo a quello di estrazione.
In caso di estrazione di beni prove-nienti da paesi terzi e precedentemen-te immessi in libera pratica e introdottinel deposito Iva, l’imposta è dovuta dalsoggetto che procede all’estrazionemediante autofattura, previa presta-zione di idonea garanzia, con i conte-nuti e con le modalità definite con de-creto del ministro dell’Economia.Questo soggetto, inoltre, è tenuto a co-
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municare al gestore del deposito Iva idati relativi alla liquidazione dell’im-posta, anche ai fini dello svincolo dellagaranzia ivi prevista.
In tutti gli altri casi, l’imposta è pari-menti dovuta dal soggetto che proce-de all’estrazione, ma è versata in no-me e per conto di tale soggetto dal ge-store del deposito che, peraltro, è soli-dalmente responsabile dell’impostastessa. In questi casi il pagamento del-l’imposta deve avvenire entro il 16 delmese successivo a quello di estrazio-ne, attraverso un versamento diretto
con il modello F24, con divieto di av-valersi della compensazione “oriz-zontale” prevista dall’articolo 17 delDlgs 241/97.
Attenzione che questa forma di pa-gamento è dovuta (in modo transito-rio) anche per l’estrazione dei beniprecedentemente immessi in liberapratica e introdotti nel deposito Iva fintanto che non è emanato il decretoche disciplina la relativa garanzia.
Ulteriore eccezione al pagamentodiretto è stata fissata per coloro che,avendo lo “status” di esportatori abi-tuali, possono scegliere di procedereall’estrazione dei beni dal deposito Ivamediante l’utilizzo del plafond.
Nella nuova formulazione del com-ma 6 dell’articolo 50-bis del Dl 331/93,infatti, si legge che se, il soggetto che
procede all’estrazione dei beni dal de-posito si qualifica come esportatoreabituale e intende procedere all’estra-zione dei beni stessi senza il pagamen-to dell’imposta mediante l’utilizzo delplafond (così come previsto dall’arti-colo 8, comma 1, lettera c) del Dpr633/1972) è tenuto a trasmettere la di-chiarazione d’intento all’agenzia delleEntrate che rilascia una ricevuta tele-matica, secondo le modalità ordina-riamente previste per l’acquisto dafornitori nazionali.
A decorrere dalle operazioni di ac-
quisto effettuate dal 1° marzo 2017 gliesportatori abituali devono utilizzare inuovi modelli di lettere d’intento ap-provati con il provvedimento del di-rettore dell’Agenzia del 2 dicembre2016. Le modalità di presentazione so-no state chiarite con la risoluzione n.120/E del 22 dicembre 2016: l’esporta-tore che ha inviato una lettera d’inten-to con il vecchio modello indicando, inluogo dell’ammontare delle operazio-ni da effettuare senza imposta, un pe-riodo di riferimento, dovrà provvede-re per le operazioni successive al 1°marzo a reinviare una lettera d’intentoal suo fornitore con il nuovo modello.
Note di variazione
Per le rettifiche Iva la legge di bilancio
Eliminata la norma dettata dalla manovra 2016,le note di variazione potranno essere emessesolo al termine delle procedure concorsuali
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municare al gestore del deposito Iva idati relativi alla liquidazione dell’im-posta, anche ai fini dello svincolo dellagaranzia ivi prevista.
In tutti gli altri casi, l’imposta è pari-menti dovuta dal soggetto che proce-de all’estrazione, ma è versata in no-me e per conto di tale soggetto dal ge-store del deposito che, peraltro, è soli-dalmente responsabile dell’impostastessa. In questi casi il pagamento del-l’imposta deve avvenire entro il 16 delmese successivo a quello di estrazio-ne, attraverso un versamento diretto
con il modello F24, con divieto di av-valersi della compensazione “oriz-zontale” prevista dall’articolo 17 delDlgs 241/97.
Attenzione che questa forma di pa-gamento è dovuta (in modo transito-rio) anche per l’estrazione dei beniprecedentemente immessi in liberapratica e introdotti nel deposito Iva fintanto che non è emanato il decretoche disciplina la relativa garanzia.
Ulteriore eccezione al pagamentodiretto è stata fissata per coloro che,avendo lo “status” di esportatori abi-tuali, possono scegliere di procedereall’estrazione dei beni dal deposito Ivamediante l’utilizzo del plafond.
Nella nuova formulazione del com-ma 6 dell’articolo 50-bis del Dl 331/93,infatti, si legge che se, il soggetto che
procede all’estrazione dei beni dal de-posito si qualifica come esportatoreabituale e intende procedere all’estra-zione dei beni stessi senza il pagamen-to dell’imposta mediante l’utilizzo delplafond (così come previsto dall’arti-colo 8, comma 1, lettera c) del Dpr633/1972) è tenuto a trasmettere la di-chiarazione d’intento all’agenzia delleEntrate che rilascia una ricevuta tele-matica, secondo le modalità ordina-riamente previste per l’acquisto dafornitori nazionali.
A decorrere dalle operazioni di ac-
quisto effettuate dal 1° marzo 2017 gliesportatori abituali devono utilizzare inuovi modelli di lettere d’intento ap-provati con il provvedimento del di-rettore dell’Agenzia del 2 dicembre2016. Le modalità di presentazione so-no state chiarite con la risoluzione n.120/E del 22 dicembre 2016: l’esporta-tore che ha inviato una lettera d’inten-to con il vecchio modello indicando, inluogo dell’ammontare delle operazio-ni da effettuare senza imposta, un pe-riodo di riferimento, dovrà provvede-re per le operazioni successive al 1°marzo a reinviare una lettera d’intentoal suo fornitore con il nuovo modello.
Note di variazione
Per le rettifiche Iva la legge di bilancio
Eliminata la norma dettata dalla manovra 2016,le note di variazione potranno essere emessesolo al termine delle procedure concorsuali
DEPOSITI, GRUPPI E NOTE DI VARIAZIONE
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(articolo 1, comma 567) abroga, in par-te, la riforma introdotta con la legge diStabilità del 2016. In particolare, per icasi di mancato pagamento da parte del debitore assoggettato a una proce-dura concorsuale il creditore potràemettere una nota di credito Iva solonel momento in cui tali procedure si si-ano concluse infruttuosamente e noncome era previsto dalla riforma dal-l’inizio delle stesse procedure.
Eliminata questa novità, per deter-minare il momento in cui è possibileemettere la nota di variazione, si deveritornare a guardare i precedenti in-terventi di prassi (circolari 77/E/2000e 31/E/2014). Tale momento coinci-derebbe, pertanto, per il fallimento,con l’esito del piano di ripartizione fi-nale, se esistente (oppure con il termi-ne per la presentazione delle osserva-zioni al piano di riparto); per il concor-dato preventivo, con il decreto di omo-logazione e il rispetto a cura deldebitore degli obblighi ivi assunti; perla liquidazione coatta amministrativa,con l’approvazione del piano di ripar-to; per l’accordo di ristrutturazione deidebiti ex articolo 182-bis Rd 267/1942,dal momento successivo alla certezzadella falcidia del credito; infine, sem-brerebbe che non sia possibile emette-re una nota di variazione in diminu-zione per mancato pagamento dovutoad amministrazione straordinariadelle grandi imprese in crisi, ritornan-do, nel silenzio della legge, all’inter-pretazione dell’amministrazione fi-nanziaria.
Un altro intervento in peius del legi-slatore proponente, questa volta per la
procedura, è l’equiparazione tra ces-sionario/committente in bonis e laprocedura concorsuale: in entrambi icasi, infatti, laddove tale soggetto ab-bia già registrato l’operazione a credi-to nel registro di cui all’articolo 25 delDpr 633/72, dovrà registrare la varia-zione a debito nei registri delle fatturedi vendita (articolo 23) ovvero dei cor-rispettivi (articolo 24). In senso con-trario, invece, se fosse rimasto inva-riato l’articolo 26, comma 5, secondoperiodo, l’organo della procedura nelricevere la nota di accredito non avreb-be dovuto annotarla con il segno menonel registro degli acquisti, ciò compor-tando che, mentre il cedente/ presta-tore avrebbe recuperato l’Iva corri-spondente al corrispettivo non riscos-so, la procedura non avrebbe dovuto
Fallimento
Esito del piano di riparto finale
Termine per osservazioni
piano di riparto
Concordato preventivo
Decreto di omologazione
Liquidazione coatta
amministrativa
Approvazione piano di riparto
Accordo ristrutturazione
debiti
Certezzadella falcidia del credito
Emissione delle nota di credito al termine delle procedure concorsuali
3. LE NOTE DI VARIAZIONE
DEPOSITI, GRUPPI E NOTE DI VARIAZIONE
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(articolo 1, comma 567) abroga, in par-te, la riforma introdotta con la legge diStabilità del 2016. In particolare, per icasi di mancato pagamento da parte del debitore assoggettato a una proce-dura concorsuale il creditore potràemettere una nota di credito Iva solonel momento in cui tali procedure si si-ano concluse infruttuosamente e noncome era previsto dalla riforma dal-l’inizio delle stesse procedure.
Eliminata questa novità, per deter-minare il momento in cui è possibileemettere la nota di variazione, si deveritornare a guardare i precedenti in-terventi di prassi (circolari 77/E/2000e 31/E/2014). Tale momento coinci-derebbe, pertanto, per il fallimento,con l’esito del piano di ripartizione fi-nale, se esistente (oppure con il termi-ne per la presentazione delle osserva-zioni al piano di riparto); per il concor-dato preventivo, con il decreto di omo-logazione e il rispetto a cura deldebitore degli obblighi ivi assunti; perla liquidazione coatta amministrativa,con l’approvazione del piano di ripar-to; per l’accordo di ristrutturazione deidebiti ex articolo 182-bis Rd 267/1942,dal momento successivo alla certezzadella falcidia del credito; infine, sem-brerebbe che non sia possibile emette-re una nota di variazione in diminu-zione per mancato pagamento dovutoad amministrazione straordinariadelle grandi imprese in crisi, ritornan-do, nel silenzio della legge, all’inter-pretazione dell’amministrazione fi-nanziaria.
Un altro intervento in peius del legi-slatore proponente, questa volta per la
procedura, è l’equiparazione tra ces-sionario/committente in bonis e laprocedura concorsuale: in entrambi icasi, infatti, laddove tale soggetto ab-bia già registrato l’operazione a credi-to nel registro di cui all’articolo 25 delDpr 633/72, dovrà registrare la varia-zione a debito nei registri delle fatturedi vendita (articolo 23) ovvero dei cor-rispettivi (articolo 24). In senso con-trario, invece, se fosse rimasto inva-riato l’articolo 26, comma 5, secondoperiodo, l’organo della procedura nelricevere la nota di accredito non avreb-be dovuto annotarla con il segno menonel registro degli acquisti, ciò compor-tando che, mentre il cedente/ presta-tore avrebbe recuperato l’Iva corri-spondente al corrispettivo non riscos-so, la procedura non avrebbe dovuto
Fallimento
Esito del pianodi riparto finale
Termine per osservazioni
piano di riparto
Concordato preventivo
Decreto diomologazione
Liquidazione coatta
amministrativa
Approvazione piano di riparto
Accordoristrutturazione
debiti
Certezzadella falcidia del credito
Emissione delle nota di credito al termine delle procedure concorsuali
3. LE NOTE DI VARIAZIONE
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specularmente rendersi debitrice del-l’Iva e di conseguenza dell’imposta sene sarebbe fatta carico l’Erario.
Il concordato preventivo
La legge di bilancio 2017 ha modificatoil dettato dell’articolo 182-ter della leg-ge fallimentare riscrivendo le regoleche sovrintendono al trattamento deicrediti tributari e contributivi nelleprocedure di concordato preventivoed accordo di ristrutturazione dei de-biti. Tra l’altro, viene cancellato il limi-te, previsto dalla precedente versionedell’articolo 182-ter, per il quale, ri-guardo all’Iva e alle ritenute operate enon versate, la proposta poteva preve-dere esclusivamente la dilazione dipagamento.
La novità legislativa, in realtà, nonpuò dirsi inaspettata in quanto antici-pata dalla decisione della Corte di giu-stizia Ue nella causa C-546/14 (sen-tenza Degano). In tale occasione i giu-dici hanno affermato come non vi siaalcun ostacolo nel diritto Ue a una legi-slazione nazionale che consenta al de-bitore di proporre un concordato pre-ventivo che preveda il pagamento soloparziale del credito Iva qualora risultiche la liquidazione fallimentare nonpossa garantire un pagamento mag-giore a favore del creditore, circostan-za questa da accertarsi attraverso lavalutazione di un esperto indipenden-te. Tale decisione, però, non era in gra-do di sortire effetti diretti nel nostroordinamento proprio in ragione dellasopra richiamata espressa preclusio-ne alla falcidia Iva contenuta nel pre-cedente articolo 182-ter.
Con la modifica dunque, non solotale limite è venuto meno ma è stataanche disciplinata per norma la con-dizione richiesta dalla Corte di Giu-stizia. Il nuovo articolo 182-ter, infat-ti, condiziona il pagamento parzialedei tributi al fatto che il piano ne pre-veda la soddisfazione in misura noninferiore a quella realizzabile, in ra-gione della collocazione preferenzia-le, sul ricavato in caso di liquidazione,avuto riguardo al valore di mercatoattribuibile ai beni o ai diritti sui qualisussiste la causa di prelazione comeindicato nella relazione di un profes-sionista. La nuova norma fa venir me-no anche il consolidamento del debi-to fiscale e l’estinzione dei giudizi tri-butari in corso.
Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione del debito
Trattamento dei crediti tributari e contributivi
Articolo 182 -ter
FalcidiaIva possibile
Consolidamento del debito fiscale
Estinzione dei giudizi tributari in corso
VENGONO MENOGLI EFFETTI PREMIALI
4. PROCEDURE E FALCIDIA IVA
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specularmente rendersi debitrice del-l’Iva e di conseguenza dell’imposta sene sarebbe fatta carico l’Erario.
Il concordato preventivo
La legge di bilancio 2017 ha modificatoil dettato dell’articolo 182-ter della leg-ge fallimentare riscrivendo le regoleche sovrintendono al trattamento deicrediti tributari e contributivi nelleprocedure di concordato preventivoed accordo di ristrutturazione dei de-biti. Tra l’altro, viene cancellato il limi-te, previsto dalla precedente versionedell’articolo 182-ter, per il quale, ri-guardo all’Iva e alle ritenute operate enon versate, la proposta poteva preve-dere esclusivamente la dilazione dipagamento.
La novità legislativa, in realtà, nonpuò dirsi inaspettata in quanto antici-pata dalla decisione della Corte di giu-stizia Ue nella causa C-546/14 (sen-tenza Degano). In tale occasione i giu-dici hanno affermato come non vi siaalcun ostacolo nel diritto Ue a una legi-slazione nazionale che consenta al de-bitore di proporre un concordato pre-ventivo che preveda il pagamento soloparziale del credito Iva qualora risultiche la liquidazione fallimentare nonpossa garantire un pagamento mag-giore a favore del creditore, circostan-za questa da accertarsi attraverso lavalutazione di un esperto indipenden-te. Tale decisione, però, non era in gra-do di sortire effetti diretti nel nostroordinamento proprio in ragione dellasopra richiamata espressa preclusio-ne alla falcidia Iva contenuta nel pre-cedente articolo 182-ter.
Con la modifica dunque, non solotale limite è venuto meno ma è stataanche disciplinata per norma la con-dizione richiesta dalla Corte di Giu-stizia. Il nuovo articolo 182-ter, infat-ti, condiziona il pagamento parzialedei tributi al fatto che il piano ne pre-veda la soddisfazione in misura noninferiore a quella realizzabile, in ra-gione della collocazione preferenzia-le, sul ricavato in caso di liquidazione,avuto riguardo al valore di mercatoattribuibile ai beni o ai diritti sui qualisussiste la causa di prelazione comeindicato nella relazione di un profes-sionista. La nuova norma fa venir me-no anche il consolidamento del debi-to fiscale e l’estinzione dei giudizi tri-butari in corso.
Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione del debito
Trattamento dei credititributari e contributivi
Articolo 182 -ter
FalcidiaIva possibile
Consolidamento del debito fiscale
Estinzione dei giudizitributari in corso
VENGONO MENOGLI EFFETTI PREMIALI
4. PROCEDURE E FALCIDIA IVA
DEPOSITI, GRUPPI E NOTE DI VARIAZIONE
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Il gruppo Iva
La legge di bilancio del 2017 ha intro-dotto nel sistema nazionale l’istitutodel gruppo Iva. Il gruppo Iva, che en-trerà in vigore dal 2018 e previa con-sultazione del Comitato Iva, è unostrumento di pianificazione fiscaleche può risultare particolarmente uti-le ai gruppi di imprese esercenti attivi-tà esenti, quali le imprese immobiliarie i gruppi finanziari e assicurativi.
I requisiti per la formazione di ungruppo Iva sono enunciati al nuovo ar-ticolo 70-bis del Dpr 633/72, dove silegge che possono riunirsi in un grup-po Iva tutti i soggetti passivi stabilitinel territorio dello Stato esercenti atti-vità d’impresa, arte o professione, per iquali ricorrano congiuntamente i vin-coli finanziario, economico e organiz-zativo definiti al successivo articolo70-ter del decreto Iva. Così facendo,tali soggetti diventano un unico sog-getto passivo. Un primo elemento resoevidente dal tenore letterale della di-sposizione è che il gruppo Iva adottatodal legislatore italiano è aperto ai solisoggetti passivi che siano stabiliti inItalia. Quindi, l’istituzione di un grup-po Iva è subordinata al soddisfaci-mento congiunto di un attributo sog-gettivo (lo status di soggetto passivo) eterritoriale (la presenza stabile sul ter-ritorio nazionale).
Il requisito territoriale implica cheper essere parte di un gruppo Iva italia-no un operatore economico deve esse-re fisicamente presente nel territorionazionale. Infatti, la norma specificache non possono partecipare a un
gruppo Iva le sedi e le stabili organiz-zazioni situate all’estero. Questa im-postazione è in linea con le raccoman-dazioni della Commissione Ue che hasempre insistito per il contenimentodegli effetti del gruppo Iva entro i con-fini dello Stato membro di implemen-tazione del gruppo.
Un ulteriore elemento richiesto perl’instaurazione di un gruppo Iva dallanorma nazionale è la presenza fra imembri del medesimo di vincoli di ca-rattere finanziario, economico e or-ganizzativo.
Il legislatore domestico ha specifica-to che tali vincoli devono sussisterecongiuntamente, così conformandosialla impostazione voluta a livello co-munitario.
Quanto al contenuto dei vincoli, il le-
Presupposti soggettivie territoriali
Tutti i membri devono essere:
Soggetti passivi Iva
Stabiliti nel territoriodello Stato
Vincoli tra i membridel gruppo
Finanziari
Economici
Organizzativi
Decorrenza nuove regole 1 gennaio 2018 previa consultazione Comitato Iva
5. IL GRUPPO IVA
DEPOSITI, GRUPPI E NOTE DI VARIAZIONE
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Il gruppo Iva
La legge di bilancio del 2017 ha intro-dotto nel sistema nazionale l’istitutodel gruppo Iva. Il gruppo Iva, che en-trerà in vigore dal 2018 e previa con-sultazione del Comitato Iva, è unostrumento di pianificazione fiscaleche può risultare particolarmente uti-le ai gruppi di imprese esercenti attivi-tà esenti, quali le imprese immobiliarie i gruppi finanziari e assicurativi.
I requisiti per la formazione di ungruppo Iva sono enunciati al nuovo ar-ticolo 70-bis del Dpr 633/72, dove silegge che possono riunirsi in un grup-po Iva tutti i soggetti passivi stabilitinel territorio dello Stato esercenti atti-vità d’impresa, arte o professione, per iquali ricorrano congiuntamente i vin-coli finanziario, economico e organiz-zativo definiti al successivo articolo70-ter del decreto Iva. Così facendo,tali soggetti diventano un unico sog-getto passivo. Un primo elemento resoevidente dal tenore letterale della di-sposizione è che il gruppo Iva adottatodal legislatore italiano è aperto ai solisoggetti passivi che siano stabiliti inItalia. Quindi, l’istituzione di un grup-po Iva è subordinata al soddisfaci-mento congiunto di un attributo sog-gettivo (lo status di soggetto passivo) eterritoriale (la presenza stabile sul ter-ritorio nazionale).
Il requisito territoriale implica cheper essere parte di un gruppo Iva italia-no un operatore economico deve esse-re fisicamente presente nel territorionazionale. Infatti, la norma specificache non possono partecipare a un
gruppo Iva le sedi e le stabili organiz-zazioni situate all’estero. Questa im-postazione è in linea con le raccoman-dazioni della Commissione Ue che hasempre insistito per il contenimentodegli effetti del gruppo Iva entro i con-fini dello Stato membro di implemen-tazione del gruppo.
Un ulteriore elemento richiesto perl’instaurazione di un gruppo Iva dallanorma nazionale è la presenza fra imembri del medesimo di vincoli di ca-rattere finanziario, economico e or-ganizzativo.
Il legislatore domestico ha specifica-to che tali vincoli devono sussisterecongiuntamente, così conformandosialla impostazione voluta a livello co-munitario.
Quanto al contenuto dei vincoli, il le-
Presupposti soggettivie territoriali
Tutti i membri devonoessere:
Soggetti passivi Iva
Stabiliti nel territoriodello Stato
Vincoli tra i membridel gruppo
Finanziari
Economici
Organizzativi
Decorrenza nuove regole 1 gennaio 2018 previa consultazione Comitato Iva
5. IL GRUPPO IVA
TELEFISCO 2017
36
gislatore rinvia a disposizioni del Co-dice civile. Tali disposizioni sono daapplicare tenendo conto delle presun-zioni sulla sussistenza del vincolo chela nuova normativa Iva ha adottato perdare maggiore certezza alla applica-zione dell’istituto del gruppo Iva. Perdimostrare l’insussistenza del vincoloeconomico o di quello organizzativo, ènecessario presentare all’agenzia del-le Entrate un interpello.
Sul piano degli effetti del gruppoIva, in linea con i principi comunitari,la norma italiana specifica che le ces-sioni di beni e le prestazioni di servizieffettuate da un soggetto partecipan-te a un gruppo Iva nei confronti di un
altro soggetto partecipante allo stes-so gruppo Iva non sono consideratecessioni di beni e prestazioni di servi-zi. È inoltre stabilito che le cessioni dibeni e le prestazioni di servizi effet-tuate da un soggetto partecipante aun gruppo Iva nei confronti di un sog-getto che non ne fa parte si considera-no effettuate dal gruppo Iva, così co-me quelle ricevute da un terzo si con-siderano effettuate nei confronti delgruppo. Quale naturale corollario, èprevisto che gli obblighi e i diritti de-rivanti dall’applicazione dell’impo-sta fanno capo al gruppo. La duratadel gruppo Iva è triennale a rinnovoautomatico.
Il nuovo istituto del gruppo Iva nonabroga né sostituisce il consolidato Ivagià attivo nel sistema nazionale (arti-colo 73 del Dpr 633/72). I due istitutisono alternativi.
Gli immobili
Dal 1° gennaio 2017 le regole nazionaliper il trattamento Iva delle prestazionidi servizi su beni immobili devonoadeguarsi ai nuovi principi individuatia livello unionale dal regolamento1042/2013. Il provvedimento comuni-tario, integrando il regolamento282/2011/Ue, modifica alcune posi-zioni dell’agenzia delle Entrate.
Il primo elemento importante concui il contribuente italiano deve fare iconti è la nuova nozione di bene im-mobile. Il regolamento ricomprende: 1 una parte specifica del suolo, in su-perficie o nel sottosuolo, su cui sia pos-sibile costituire diritti di proprietà e ilpossesso; 1 qualsiasi fabbricato o edificio erettosul suolo o a esso incorporato, sopra osotto il livello del mare, che non sia agevolmente smontabile né agevol-mente rimuovibile; 1 qualsiasi elemento che sia stato in-stallato e formi parte integrante di unfabbricato o di un edificio e in mancan-za del quale il fabbricato o l’edificio ri-
Nella categoria «immobiliare» rientrano anche i servizi legali riguardanti le cessioni e le elaborazioni di planimetrie per un fabbricato
TELEFISCO 2017
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gislatore rinvia a disposizioni del Co-dice civile. Tali disposizioni sono daapplicare tenendo conto delle presun-zioni sulla sussistenza del vincolo chela nuova normativa Iva ha adottato perdare maggiore certezza alla applica-zione dell’istituto del gruppo Iva. Perdimostrare l’insussistenza del vincoloeconomico o di quello organizzativo, ènecessario presentare all’agenzia del-le Entrate un interpello.
Sul piano degli effetti del gruppoIva, in linea con i principi comunitari,la norma italiana specifica che le ces-sioni di beni e le prestazioni di servizieffettuate da un soggetto partecipan-te a un gruppo Iva nei confronti di un
altro soggetto partecipante allo stes-so gruppo Iva non sono consideratecessioni di beni e prestazioni di servi-zi. È inoltre stabilito che le cessioni dibeni e le prestazioni di servizi effet-tuate da un soggetto partecipante aun gruppo Iva nei confronti di un sog-getto che non ne fa parte si considera-no effettuate dal gruppo Iva, così co-me quelle ricevute da un terzo si con-siderano effettuate nei confronti delgruppo. Quale naturale corollario, èprevisto che gli obblighi e i diritti de-rivanti dall’applicazione dell’impo-sta fanno capo al gruppo. La duratadel gruppo Iva è triennale a rinnovoautomatico.
Il nuovo istituto del gruppo Iva nonabroga né sostituisce il consolidato Ivagià attivo nel sistema nazionale (arti-colo 73 del Dpr 633/72). I due istitutisono alternativi.
Gli immobili
Dal 1° gennaio 2017 le regole nazionaliper il trattamento Iva delle prestazionidi servizi su beni immobili devonoadeguarsi ai nuovi principi individuatia livello unionale dal regolamento1042/2013. Il provvedimento comuni-tario, integrando il regolamento282/2011/Ue, modifica alcune posi-zioni dell’agenzia delle Entrate.
Il primo elemento importante concui il contribuente italiano deve fare iconti è la nuova nozione di bene im-mobile. Il regolamento ricomprende: 1 una parte specifica del suolo, in su-perficie o nel sottosuolo, su cui sia pos-sibile costituire diritti di proprietà e ilpossesso;1 qualsiasi fabbricato o edificio erettosul suolo o a esso incorporato, sopra osotto il livello del mare, che non sia agevolmente smontabile né agevol-mente rimuovibile;1 qualsiasi elemento che sia stato in-stallato e formi parte integrante di unfabbricato o di un edificio e in mancan-za del quale il fabbricato o l’edificio ri-
Nella categoria «immobiliare» rientranoanche i servizi legali riguardanti le cessioni e le elaborazioni di planimetrie per un fabbricato
DEPOSITI, GRUPPI E NOTE DI VARIAZIONE
37
sulti incompleto, quali porte, finestre,tetti, scale e ascensori; 1 qualsiasi elemento, apparecchio ocongegno installato in modo perma-nente in un fabbricato o in un edificioche non possa essere rimosso senzadistruggere o alterare il fabbricato ol’edificio.
Il regolamento, inoltre, ha carattereinnovativo rispetto alla definizionenazionale per l’inclusione fra i beniimmobili di quegli elementi architet-tonici “complementari” (quali, in par-ticolare, porte, finestre, ascensori eaffini). Questo fa sì che ogni interven-to (manutenzione, sostituzione e ri-parazione) realizzato su questi benicostituisca un servizio relativo a unbene immobile e, in quanto tale, siaterritorialmente rilevante nel luogoin cui sorge l’immobile.
Il regolamento prevede, poi, unadettagliata elencazione dei servizi ri-conducibili (o meno) alla categoria im-mobiliare. In particolare, include fra leprestazioni immobiliari anche i servizilegali riguardanti la cessione o il tra-sferimento di proprietà di immobili eciò anche se l’operazione non vada abuon fine.
Vanno considerati di natura immo-biliare, inoltre, l’elaborazione di plani-metrie per un fabbricato destinato aun particolare lotto di terreno, a pre-scindere dal fatto che lo stesso sia co-struito; il rilevamento e la valutazionedel rischio e dell’integrità di beni im-mobili, nonché le opere agricole (qualiil dissodamento, la semina, l’irrigazio-ne e la concimazione), i servizi di puli-zia e di sorveglianza. Il regolamento
definisce la qualificazione delle pre-stazioni di deposito, collegando talequalificazione alle caratteristiche delcontratto sottostante, per cui il depo-sito integra una prestazione relativaagli immobili solo laddove sia previstal’attribuzione di una parte dell’edificioa uso esclusivo del depositante.
Le nuove aliquote ridotte
La legge di bilancio estende ulterior-mente i servizi tassati con l’aliquotadel 5% alle prestazioni di trasporto ur-bano di persone effettuate mediantemezzi di trasporto abilitati a eseguireservizi di trasporto marittimo, lacuale,fluviale e lagunare. Questi servizi finoal 2016 erano esenti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
riferimentinormativi
Dl 331/1993articolo 50-bis
Dpr 633/1972articolo 26
Legge fallimentarearticolo 182-ter
Nuovanozione di immobile
Bene collegato stabilmente
al suolo in superficie o nel sottosuolo
Cessioneo trasferimento
di proprietàdi immobili
Servizi legali relativi
Valutazione
Del rischio e dell’integrità dell’immobile
Gestione
Servizi di pulizia e
sorveglianza
6. LE PRESTAZIONI RELATIVE AGLI IMMOBILI
DEPOSITI, GRUPPI E NOTE DI VARIAZIONE
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sulti incompleto, quali porte, finestre,tetti, scale e ascensori; 1 qualsiasi elemento, apparecchio ocongegno installato in modo perma-nente in un fabbricato o in un edificioche non possa essere rimosso senzadistruggere o alterare il fabbricato ol’edificio.
Il regolamento, inoltre, ha carattereinnovativo rispetto alla definizionenazionale per l’inclusione fra i beniimmobili di quegli elementi architet-tonici “complementari” (quali, in par-ticolare, porte, finestre, ascensori eaffini). Questo fa sì che ogni interven-to (manutenzione, sostituzione e ri-parazione) realizzato su questi benicostituisca un servizio relativo a unbene immobile e, in quanto tale, siaterritorialmente rilevante nel luogoin cui sorge l’immobile.
Il regolamento prevede, poi, unadettagliata elencazione dei servizi ri-conducibili (o meno) alla categoria im-mobiliare. In particolare, include fra leprestazioni immobiliari anche i servizilegali riguardanti la cessione o il tra-sferimento di proprietà di immobili eciò anche se l’operazione non vada abuon fine.
Vanno considerati di natura immo-biliare, inoltre, l’elaborazione di plani-metrie per un fabbricato destinato aun particolare lotto di terreno, a pre-scindere dal fatto che lo stesso sia co-struito; il rilevamento e la valutazionedel rischio e dell’integrità di beni im-mobili, nonché le opere agricole (qualiil dissodamento, la semina, l’irrigazio-ne e la concimazione), i servizi di puli-zia e di sorveglianza. Il regolamento
definisce la qualificazione delle pre-stazioni di deposito, collegando talequalificazione alle caratteristiche delcontratto sottostante, per cui il depo-sito integra una prestazione relativaagli immobili solo laddove sia previstal’attribuzione di una parte dell’edificioa uso esclusivo del depositante.
Le nuove aliquote ridotte
La legge di bilancio estende ulterior-mente i servizi tassati con l’aliquotadel 5% alle prestazioni di trasporto ur-bano di persone effettuate mediantemezzi di trasporto abilitati a eseguireservizi di trasporto marittimo, lacuale,fluviale e lagunare. Questi servizi finoal 2016 erano esenti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
riferimentinormativi
Dl 331/1993articolo 50-bis
Dpr 633/1972articolo 26
Legge fallimentarearticolo 182-ter
Nuovanozione diimmobile
Bene collegato stabilmente
al suoloin superficie onel sottosuolo
Cessioneo trasferimento
di proprietàdi immobili
Servizi legalirelativi
Valutazione
Del rischio e dell’integritàdell’immobile
Gestione
Servizi di pulizia e
sorveglianza
6. LE PRESTAZIONI RELATIVE AGLI IMMOBILI
TELEFISCO 2017
38
Comunicazioni Ivacon il rebus esoneri
Alle semplificazioniconnesse alla fatturaelettronicasi affianca l’obbligodi trasmettereal fisco i datidi «tutte le fatture»e il nuovo inviodelle liquidazioni
L’ imposta sul valoreaggiunto è caratteriz-zata dalla simmetriatra imposta dovutadal fornitore e impo-
sta detraibile per il cliente soggettopassivo di imposta. Trattandosi dicontribuenti diversi e particolar-mente numerosi (in Italia si apronomezzo milione di partite Iva all’anno,anche se molte si chiudono dopo po-co tempo) il rischio della rottura diquesta simmetria è particolarmenteelevato. In particolare non vi è la cer-tezza che chi emette la fattura si ren-da debitore del relativo tributo e neesegua il versamento, al netto del-l’imposta per lui detraibile, così comechi riceve la fattura può essere tenta-to di moltiplicarne l’effetto di detra-zione, sia registrando più volte il do-
relatore
Raffaele Rizzardi
TELEFISCO 2017
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Comunicazioni Ivacon il rebus esoneri
Alle semplificazioniconnesse alla fatturaelettronicasi affianca l’obbligodi trasmettereal fisco i datidi «tutte le fatture»e il nuovo inviodelle liquidazioni
L’ imposta sul valoreaggiunto è caratteriz-zata dalla simmetriatra imposta dovutadal fornitore e impo-
sta detraibile per il cliente soggettopassivo di imposta. Trattandosi dicontribuenti diversi e particolar-mente numerosi (in Italia si apronomezzo milione di partite Iva all’anno,anche se molte si chiudono dopo po-co tempo) il rischio della rottura diquesta simmetria è particolarmenteelevato. In particolare non vi è la cer-tezza che chi emette la fattura si ren-da debitore del relativo tributo e neesegua il versamento, al netto del-l’imposta per lui detraibile, così comechi riceve la fattura può essere tenta-to di moltiplicarne l’effetto di detra-zione, sia registrando più volte il do-
relatore
RaffaeleRizzardi
LE COMUNICAZIONI E LA FATTURA ELETTRONICA
39
Chi emettela fattura
Si rende debitoredell’impostain relazione
all’effettuazionedell’operazione
Chi ricevela fattura
Se esercita attivitàdi impresa o lavoro
autonomo porta in detrazione
l’imposta addebitata dal fornitore
Chi controllala correlazione?
Le nuove proceduretendono ad
automatizzare l’incrocio tra
l’imposta dovuta dal fornitore e quella
registrata dal cliente
1. LA SIMMETRIA TRA IVA DOVUTA E IVA DETRAIBILEcumento del fornitore sia alterando-lo con le ormai diffuse tecniche discannerizzazione, così che una fattu-ra con 100 di Iva detraibile acquisiscequesto dato per 1.000.
Sin dall’introduzione dell’Iva in Ita-lia, avvenuta il 1° gennaio del 1973, ilrischio sopra evidenziato era ben pre-sente, tanto che già il testo iniziale delDpr 633/72 prevedeva la compilazio-ne di elenchi clienti, la cui elaborazio-ne avrebbe consentito di verificare lasimmetria nella detrazione per i de-stinatari delle fatture. In un contestodi informatizzazione nulla o quasiquesti elenchi non furono mai utiliz-zati, nonostante la propaganda uffi-ciale che incuteva nei contribuenti ilsentimento di essere attentamentesorvegliati.
Sarebbe troppo lungo ricordare l’al-ternanza tra introduzione e soppres-sione degli elenchi, sino all’articolo37, comma 8 del Dl 4 luglio 2006, n.223 (noto come decreto Visco-Bersa-ni) che prescrive la compilazione deglielenchi clienti e fornitori «in attesa dell’introduzione della normativasulla fatturazione informatica». Que-sto incipit della norma ci aiuta a capireperché dobbiamo continuare a com-pilare gli elenchi e quando usciremo da questo obbligo.
La fattura elettronica
Perché la norma del 2006 qualificavala fattura come informatica e non elet-tronica? Con il primo termine si inten-deva individuare un file a contenuto rigido e predeterminato (come quello
denominato Xml - eXtensible MarkupLanguage), mentre la nozione di fattu-ra elettronica poteva riferirsi anche aquelle prodotte in formato Pdf e tra-smesse al cliente via email o messe adisposizione nel sito del fornitore.
La fattura elettronica è espressa-mente prevista come modalità di as-solvimento di questo obbligo dalla di-rettiva comunitaria, ed è pertanto ri-presa al secondo periodo del comma 1dell’articolo 21 legge Iva, in base alquale per fattura elettronica si intendequella emessa e ricevuta in un qualun-que formato elettronico, ponendo lacondizione che il ricorso alla fatturaelettronica è subordinato all’accetta-zione da parte del destinatario. Que-sto vincolo vale per qualsiasi formato,anche se il download di un Pdf è alla
LE COMUNICAZIONI E LA FATTURA ELETTRONICA
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Chi emettela fattura
Si rende debitoredell’impostain relazione
all’effettuazionedell’operazione
Chi ricevela fattura
Se esercita attivitàdi impresa o lavoro
autonomo portain detrazione
l’imposta addebitatadal fornitore
Chi controllala correlazione?
Le nuove proceduretendono ad
automatizzare l’incrocio tra
l’imposta dovuta dalfornitore e quella
registrata dal cliente
1. LA SIMMETRIA TRA IVA DOVUTA E IVA DETRAIBILEcumento del fornitore sia alterando-lo con le ormai diffuse tecniche discannerizzazione, così che una fattu-ra con 100 di Iva detraibile acquisiscequesto dato per 1.000.
Sin dall’introduzione dell’Iva in Ita-lia, avvenuta il 1° gennaio del 1973, ilrischio sopra evidenziato era ben pre-sente, tanto che già il testo iniziale delDpr 633/72 prevedeva la compilazio-ne di elenchi clienti, la cui elaborazio-ne avrebbe consentito di verificare lasimmetria nella detrazione per i de-stinatari delle fatture. In un contestodi informatizzazione nulla o quasiquesti elenchi non furono mai utiliz-zati, nonostante la propaganda uffi-ciale che incuteva nei contribuenti ilsentimento di essere attentamentesorvegliati.
Sarebbe troppo lungo ricordare l’al-ternanza tra introduzione e soppres-sione degli elenchi, sino all’articolo37, comma 8 del Dl 4 luglio 2006, n.223 (noto come decreto Visco-Bersa-ni) che prescrive la compilazione deglielenchi clienti e fornitori «in attesadell’introduzione della normativasulla fatturazione informatica». Que-sto incipit della norma ci aiuta a capireperché dobbiamo continuare a com-pilare gli elenchi e quando usciremoda questo obbligo.
La fattura elettronica
Perché la norma del 2006 qualificavala fattura come informatica e non elet-tronica? Con il primo termine si inten-deva individuare un file a contenutorigido e predeterminato (come quello
denominato Xml - eXtensible MarkupLanguage), mentre la nozione di fattu-ra elettronica poteva riferirsi anche aquelle prodotte in formato Pdf e tra-smesse al cliente via email o messe adisposizione nel sito del fornitore.
La fattura elettronica è espressa-mente prevista come modalità di as-solvimento di questo obbligo dalla di-rettiva comunitaria, ed è pertanto ri-presa al secondo periodo del comma 1dell’articolo 21 legge Iva, in base alquale per fattura elettronica si intendequella emessa e ricevuta in un qualun-que formato elettronico, ponendo lacondizione che il ricorso alla fatturaelettronica è subordinato all’accetta-zione da parte del destinatario. Que-sto vincolo vale per qualsiasi formato,anche se il download di un Pdf è alla
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portata di chiunque disponga di unpersonal computer (altrettanto dicasiper la generazione di un Pdf), mentrela possibilità di emettere ricevere fat-ture in formato Xml richiede stru-menti che non sono attualmente allaportata della maggior parte dei titolaridi partita Iva.
D’ora in poi utilizzeremo il termine“fattura elettronica” unicamente perquelle in formato Xml, che devonoessere:1 emesse con firma elettronica, peravere la data certa e conseguire l’inal-terabilità da parte del destinatario;1 trasmesse su un sistema di inter-scambio;1 ricevute in formato elettronico;1 archiviate in modalità elettronica.
La fattura elettronica è attualmente
un obbligo per le cessioni di beni e leprestazioni di servizi alle pubbliche amministrazioni, attraverso il siste-ma di interscambio dell’amministra-zione finanziaria. Questo adempi-mento nasce non solo e non tanto percontrollare i fornitori della pubblica amministrazione, quanto per con-trollare che gli enti contabilizzino cor-rettamente i propri impegni di spesa.In precedenza l’ente che rischiava di sforare i limiti di spesa rinviava la rile-vazione delle fatture dei fornitori a unsuccessivo esercizio finanziario.
Per poter emettere queste fatture,condizione essenziale anche per es-sere pagati, i fornitori che non sono ingrado di provvedere direttamente siappoggiano a provider specializzati,che trasformano i file delle fatture“tradizionali” in fatture elettroniche,le sottoscrivono, trasmettono e ar-chiviano. Questi servizi conto terzi,anche canalizzati per il tramite deglistudi professionali, presentano uncosto del tutto ragionevole anche perchi emette poche fatture nei confron-ti degli enti.
Uno sguardo all’Europa: la fatturaelettronica per le forniture alla pub-blica amministrazione diventerà lostandard solo dal 27 novembre 2018,per effetto della direttiva 2014/55/Ue.È la conferma che il nostro Paese è si-curamente tra i più avanzati nell’in-formatizzazione.
Per incentivare l’utilizzo delle fattu-re elettroniche con i clienti privati, èstato adottato il Dlgs 5 agosto 2015, n.127 in base al quale l’amministrazionefinanziaria genera, trasmette e con-
2. LA FATTURA ELETTRONICA
Formatodel file
Ai nostri effetti rilevano soltanto le
fatture emesse utilizzando
il linguaggio XML su un tracciato
standardizzato, nato per la Pa e adattato dal 1° gennaio 2017
per i rapporti tra privati
Requisitidella fattura
Firma elettronica(data certa e
immodificabilità)
Trasmissione su un sistema
di interscambio
Ricezione in formato elettronico
Archiviazione elettronica
Dlgs 127del 5 agosto 2015
Incentivazione fattura elettronica tra privati
Funzionalità messe a disposizione dall’AdE
Agevolazioni per gli adempimenti
opzionali
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portata di chiunque disponga di unpersonal computer (altrettanto dicasiper la generazione di un Pdf), mentrela possibilità di emettere ricevere fat-ture in formato Xml richiede stru-menti che non sono attualmente allaportata della maggior parte dei titolaridi partita Iva.
D’ora in poi utilizzeremo il termine“fattura elettronica” unicamente perquelle in formato Xml, che devonoessere:1 emesse con firma elettronica, peravere la data certa e conseguire l’inal-terabilità da parte del destinatario;1 trasmesse su un sistema di inter-scambio;1 ricevute in formato elettronico;1 archiviate in modalità elettronica.
La fattura elettronica è attualmente
un obbligo per le cessioni di beni e leprestazioni di servizi alle pubblicheamministrazioni, attraverso il siste-ma di interscambio dell’amministra-zione finanziaria. Questo adempi-mento nasce non solo e non tanto percontrollare i fornitori della pubblicaamministrazione, quanto per con-trollare che gli enti contabilizzino cor-rettamente i propri impegni di spesa.In precedenza l’ente che rischiava di sforare i limiti di spesa rinviava la rile-vazione delle fatture dei fornitori a unsuccessivo esercizio finanziario.
Per poter emettere queste fatture,condizione essenziale anche per es-sere pagati, i fornitori che non sono ingrado di provvedere direttamente siappoggiano a provider specializzati,che trasformano i file delle fatture“tradizionali” in fatture elettroniche,le sottoscrivono, trasmettono e ar-chiviano. Questi servizi conto terzi,anche canalizzati per il tramite deglistudi professionali, presentano uncosto del tutto ragionevole anche perchi emette poche fatture nei confron-ti degli enti.
Uno sguardo all’Europa: la fatturaelettronica per le forniture alla pub-blica amministrazione diventerà lostandard solo dal 27 novembre 2018,per effetto della direttiva 2014/55/Ue.È la conferma che il nostro Paese è si-curamente tra i più avanzati nell’in-formatizzazione.
Per incentivare l’utilizzo delle fattu-re elettroniche con i clienti privati, èstato adottato il Dlgs 5 agosto 2015, n.127 in base al quale l’amministrazionefinanziaria genera, trasmette e con-
2. LA FATTURA ELETTRONICA
Formatodel file
Ai nostri effettirilevano soltanto le
fatture emesseutilizzando
il linguaggio XML su un tracciato
standardizzato, natoper la Pa e adattatodal 1° gennaio 2017
per i rapportitra privati
Requisitidella fattura
Firma elettronica(data certa e
immodificabilità)
Trasmissione su un sistema
di interscambio
Ricezione in formato elettronico
Archiviazione elettronica
Dlgs 127del 5 agosto 2015
Incentivazione fatturaelettronica tra privati
Funzionalità messe adisposizione dall’AdE
Agevolazioni per gli adempimenti
opzionali
LE COMUNICAZIONI E LA FATTURA ELETTRONICA
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serva le fatture elettroniche, sia versola Pa sia verso i clienti privati. L’acces-so al servizio avviene nel sito internetdell’agenzia delle Entrate attraversoun banner «Fattura elettronica-Cor-rispettivi elettronici», ovviamente ri-servato agli utenti registrati. Nella pa-gina principale di questa sezione unulteriore banner consente di ottenereinformazioni e assistenza online.
Anche per chi si avvale di providerprivati, il sito fatturapa.gov.it segnalache il formato FatturaPa, utilizzatoper la formazione e trasmissione dellefatture elettroniche verso le pubbli-che amministrazioni, è stato adegua-to per permettere anche la fatturazio-ne elettronica tra privati, a partire dal1° gennaio 2017.
Arriveremo a un obbligo generaliz-zato della fattura elettronica nei rap-porti B2B? Sicuramente, ma non intempi brevi. Si tratterebbe infatti diuna forzatura rispetto alla direttiva,anche se questo auspicio è sempreben presente anche nei programmidella Commissione europea.
Concludiamo questo punto relativoalla fatturazione elettronica per se-gnalare che dal 1° gennaio 2018 la fat-tura elettronica sarà obbligatoria perlo sgravio dell’Iva nelle vendite a turi-sti extraUe (articolo 38-quater Dpr633/72), ma utilizzando una specificaprocedura denominata «Otello», sigladi Online Tax refund at Exit: Light La-ne Optimization, creato dall’agenziadelle Dogane in occasione di Expo Mi-lano 2015 allo scopo di digitalizzare ilprocesso per ottenere il visto dogana-le da apporre sulla fattura.
Le trasmissioni opzionali
Il sopra ricordato decreto di incenti-vazione intende agevolare la sceltaper la trasmissione telematica tra pri-vati mediante la concessione di unaserie di agevolazioni. L’articolo 3 delDlgs 127 - così come farà il Dl 193 - con-sidera di natura agevolativa il meroassorbimento di alcuni elenchi, la cuiragione di esistere non c’è più in quan-to le informazioni che contenevanosono già presenti nelle trasmissionitelematiche:1 lo spesometro annuale;1 la comunicazione dei dati relativi aicontratti di leasing e di noleggio;1 la comunicazione relativa agliacquisti in reverse charge da SanMarino.
3. GLI ADEMPIMENTI OPZIONALI
Trasmissione telematica
Dati di tutte le fatture emesse e ricevute e dei
corrispettivi
Collegamentotelematico
Registratori di cassa, con obbligo di rilascio dello
scontrino «parlante» (denominato «documento
commerciale»), se non viene emessa la fattura
LE COMUNICAZIONI E LA FATTURA ELETTRONICA
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serva le fatture elettroniche, sia versola Pa sia verso i clienti privati. L’acces-so al servizio avviene nel sito internetdell’agenzia delle Entrate attraversoun banner «Fattura elettronica-Cor-rispettivi elettronici», ovviamente ri-servato agli utenti registrati. Nella pa-gina principale di questa sezione unulteriore banner consente di ottenereinformazioni e assistenza online.
Anche per chi si avvale di providerprivati, il sito fatturapa.gov.it segnalatche il formato FatturaPa, utilizzatoper la formazione e trasmissione dellefatture elettroniche verso le pubbli-che amministrazioni, è stato adegua-to per permettere anche la fatturazio-ne elettronica tra privati, a partire dal1° gennaio 2017.
Arriveremo a un obbligo generaliz-zato della fattura elettronica nei rap-porti B2B? Sicuramente, ma non intempi brevi. Si tratterebbe infatti diuna forzatura rispetto alla direttiva,anche se questo auspicio è sempreben presente anche nei programmidella Commissione europea.
Concludiamo questo punto relativoalla fatturazione elettronica per se-gnalare che dal 1° gennaio 2018 la fat-tura elettronica sarà obbligatoria perlo sgravio dell’Iva nelle vendite a turi-sti extraUe (articolo 38-quater Dpr633/72), ma utilizzando una specificaprocedura denominata «Otello», sigladi Online Tax refund at Exit: Light La-ne Optimization, creato dall’agenziadelle Dogane in occasione di Expo Mi-lano 2015 allo scopo di digitalizzare ilprocesso per ottenere il visto dogana-le da apporre sulla fattura.
Le trasmissioni opzionali
Il sopra ricordato decreto di incenti-vazione intende agevolare la sceltaper la trasmissione telematica tra pri-vati mediante la concessione di unaserie di agevolazioni. L’articolo 3 delDlgs 127 - così come farà il Dl 193 - con-sidera di natura agevolativa il meroassorbimento di alcuni elenchi, la cuiragione di esistere non c’è più in quan-to le informazioni che contenevanosono già presenti nelle trasmissionitelematiche:1 lo spesometro annuale;1 la comunicazione dei dati relativi aicontratti di leasing e di noleggio;1 la comunicazione relativa agliacquisti in reverse charge da SanMarino.
3. GLI ADEMPIMENTI OPZIONALI
Trasmissione telematica
Dati di tutte le fatture emesse e ricevute e dei
corrispettivi
Collegamentotelematico
Registratori di cassa, con obbligo di rilascio dello
scontrino «parlante»(denominato «documento
commerciale»), se non viene emessa la fattura
TELEFISCO 2017
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Un discorso a parte, sia nell’opzioneche nell’obbligo, riguarda la soppres-sione dei modelli Intrastat acquisti,sia per i beni che per i servizi. La diret-tiva non ne ha mai prescritto la compi-lazione, riservata solo agli elenchi del-le operazioni attive. Con l’occasione sarebbe bene ispirarci ai modelli dei principali Stati europei, nei quali lastima della mancanza di gettito Iva èdecisamente inferiore alla nostra, e che ritengono sufficiente indicare lapartita Iva del cliente attribuita in altroStato Ue e l’importo fatturato, senzaulteriori dati.
Le trasmissioni opzionali sono due:e la prima riguarda i dati di tutte le fatture emesse e ricevute;r la seconda ha per oggetto il collega-mento telematico all’agenzia delle
Entrate dei registratori di cassa, sosti-tutivo della tenuta del registro dei cor-rispettivi.
Entrambi gli adempimenti hannoformato oggetto di un distinto prov-vedimento dell’Agenzia in data 28 ot-tobre 2016, con l’individuazione dellerelative specifiche tecniche. Il provve-dimento del 1° dicembre 2016 ha fissa-to il primo termine per l’opzione al 31marzo 2017, anziché al 31 dicembre2016, tenendo conto che si tratta di unnuovo adempimento, che deve essereattentamente valutato, in quanto lascelta del contribuente è irrevocabileper cinque anni.
Il provvedimento del 1° dicembrecontiene l’affermazione secondo cui«tali elementi - cioè i dati da trasmet-tere - hanno certamente una correla-zione con gli usuali processi contabilie amministrativi dei contribuenti edei loro intermediari». Si tratta diun’affermazione che deve essere veri-ficata sul campo dei milioni di partiteIva, non necessariamente informatiz-zate come le imprese di più rilevantedimensione. Tanto più che gli studiprofessionali solo in via eccezionaleprovvedono a generare le fatture atti-ve dei loro clienti, cosa che consenti-rebbe di ottenere in via automatica econtestuale i dati per la trasmissioneall’agenzia delle Entrate.
All’alba dell’anno nuovo è però su-bentrata un’ulteriore condizione perla trasmissione telematica dei corri-spettivi: il Dm 7 dicembre 2016, pub-blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303del 29 dicembre 2016, che con effettodal 1° gennaio 2017 (e i 60 giorni previ-
4. I VANTAGGI PER CHI OPTA
RimborsiIva
Entro tre mesi dalla presentazione della
dichiarazione annuale, anche in assenza delle
condizioni ordinariamente richieste
Termini perl’accertamento
Sono ridotti di due anni (termine ordinario il 31
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui
è stata presentata la dichiarazione), se incassi e pagamenti sono tracciabili
TELEFISCO 2017
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Un discorso a parte, sia nell’opzioneche nell’obbligo, riguarda la soppres-sione dei modelli Intrastat acquisti,sia per i beni che per i servizi. La diret-tiva non ne ha mai prescritto la compi-lazione, riservata solo agli elenchi del-le operazioni attive. Con l’occasione sarebbe bene ispirarci ai modelli dei principali Stati europei, nei quali lastima della mancanza di gettito Iva èdecisamente inferiore alla nostra, e che ritengono sufficiente indicare lapartita Iva del cliente attribuita in altroStato Ue e l’importo fatturato, senzaulteriori dati.
Le trasmissioni opzionali sono due:e la prima riguarda i dati di tutte lefatture emesse e ricevute;r la seconda ha per oggetto il collega-mento telematico all’agenzia delle
Entrate dei registratori di cassa, sosti-tutivo della tenuta del registro dei cor-rispettivi.
Entrambi gli adempimenti hannoformato oggetto di un distinto prov-vedimento dell’Agenzia in data 28 ot-tobre 2016, con l’individuazione dellerelative specifiche tecniche. Il provve-dimento del 1° dicembre 2016 ha fissa-to il primo termine per l’opzione al 31marzo 2017, anziché al 31 dicembre2016, tenendo conto che si tratta di unnuovo adempimento, che deve essereattentamente valutato, in quanto lascelta del contribuente è irrevocabileper cinque anni.
Il provvedimento del 1° dicembrecontiene l’affermazione secondo cui«tali elementi - cioè i dati da trasmet-tere - hanno certamente una correla-zione con gli usuali processi contabilie amministrativi dei contribuenti edei loro intermediari». Si tratta diun’affermazione che deve essere veri-ficata sul campo dei milioni di partiteIva, non necessariamente informatiz-zate come le imprese di più rilevantedimensione. Tanto più che gli studiprofessionali solo in via eccezionaleprovvedono a generare le fatture atti-ve dei loro clienti, cosa che consenti-rebbe di ottenere in via automatica econtestuale i dati per la trasmissioneall’agenzia delle Entrate.
All’alba dell’anno nuovo è però su-bentrata un’ulteriore condizione perla trasmissione telematica dei corri-spettivi: il Dm 7 dicembre 2016, pub-blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303del 29 dicembre 2016, che con effettodal 1° gennaio 2017 (e i 60 giorni previ-
4. I VANTAGGI PER CHI OPTA
RimborsiIva
Entro tre mesi dallapresentazione della
dichiarazione annuale,anche in assenza delle
condizioni ordinariamenterichieste
Termini perl’accertamento
Sono ridotti di due anni(termine ordinario il 31
dicembre del quinto annosuccessivo a quello in cui
è stata presentata la dichiarazione), se incassi e pagamenti sono tracciabili
LE COMUNICAZIONI E LA FATTURA ELETTRONICA
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sti dallo statuto del contribuente?)prescrive per questa opzione l’obbligodi rilascio di uno “scontrino parlante”,denominato dal decreto «documentocommerciale», da consegnare alcliente quando non viene emessa lafattura. Rispetto ai normali scontrini èrichiesta infatti la descrizione dei beniceduti e dei servizi resi, con la consue-ta deroga per i medicinali ove si indicail codice di autorizzazione all’immis-sione in commercio (Aic).
Il decreto contiene alcune preci-sazioni sostanzialmente già in attoper gli scontrini parlanti: utilizzabi-lità ai fini dei diritti di garanzia, vali-dità ai fini fiscali per il cliente indivi-duato con il codice fiscale o la partitaIva per la deduzione delle spese nel-l’attività di impresa o di lavoro auto-nomo, nonché per le deduzioni o de-trazioni fiscali dei privati. Il docu-mento rileva anche ai fini dell’emis-sione delle fatture differite, ma nonper detrarre l’Iva.
Il conseguimento degli ulteriori si-gnificativi benefici richiede l’opzionesia per le fatture che per i corrispettivi,nel caso in cui il contribuente abbiaentrambe le modalità di rilevazionedei componenti attivi. Ricordiamoche la possibilità di non emettere lefatture, se non richieste dal cliente, èprevista dall’articolo 22 della leggeIva, che però esclude da questa facoltài professionisti che hanno rapporticon il pubblico.
I vantaggi conseguenti all’opzionesono due:e l’esecuzione dei rimborsi Iva entrotre mesi dalla presentazione della di-
chiarazione annuale, anche in as-senza degli altri requisiti (prevalenzadi operazioni non imponibili, ali-quota in vendita minore che in acqui-sto, eccetera);r la riduzione di due anni del terminedi accertamento, subordinata all’ulte-riore condizione della tracciabilità deipagamenti e degli incassi, secondomodalità che saranno stabilite con de-creto ministeriale.
Gli invii obbligatori
Il Dlgs 127 non si occupa solo di opzio-ni e relative agevolazioni, ma introdu-ce con effetto dal 1° aprile 2017 l’obbli-go di memorizzazione elettronica etrasmissione telematica dei dati deicorrispettivi delle cessioni di beni e
5. GLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI
Distributoriautomatici
Dal 1° aprile 2017 memorizzazione elettronica
dei corrispettivi e trasmissione telematica
Tutti i titolaridi partita Iva
Trasmissione telematica dei dati di tutte le fatture
emesse e ricevute
Trasmissione telematica dei dati delle liquidazioni
periodiche
LE COMUNICAZIONI E LA FATTURA ELETTRONICA
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sti dallo statuto del contribuente?)prescrive per questa opzione l’obbligodi rilascio di uno “scontrino parlante”,denominato dal decreto «documentocommerciale», da consegnare alcliente quando non viene emessa lafattura. Rispetto ai normali scontrini èrichiesta infatti la descrizione dei beniceduti e dei servizi resi, con la consue-ta deroga per i medicinali ove si indicail codice di autorizzazione all’immis-sione in commercio (Aic).
Il decreto contiene alcune preci-sazioni sostanzialmente già in attoper gli scontrini parlanti: utilizzabi-lità ai fini dei diritti di garanzia, vali-dità ai fini fiscali per il cliente indivi-duato con il codice fiscale o la partitaIva per la deduzione delle spese nel-l’attività di impresa o di lavoro auto-nomo, nonché per le deduzioni o de-trazioni fiscali dei privati. Il docu-mento rileva anche ai fini dell’emis-sione delle fatture differite, ma nonper detrarre l’Iva.
Il conseguimento degli ulteriori si-gnificativi benefici richiede l’opzionesia per le fatture che per i corrispettivi,nel caso in cui il contribuente abbiaentrambe le modalità di rilevazionedei componenti attivi. Ricordiamoche la possibilità di non emettere lefatture, se non richieste dal cliente, èprevista dall’articolo 22 della leggeIva, che però esclude da questa facoltài professionisti che hanno rapporticon il pubblico.
I vantaggi conseguenti all’opzionesono due:e l’esecuzione dei rimborsi Iva entrotre mesi dalla presentazione della di-
chiarazione annuale, anche in as-senza degli altri requisiti (prevalenzadi operazioni non imponibili, ali-quota in vendita minore che in acqui-sto, eccetera);r la riduzione di due anni del terminedi accertamento, subordinata all’ulte-riore condizione della tracciabilità deipagamenti e degli incassi, secondomodalità che saranno stabilite con de-creto ministeriale.
Gli invii obbligatori
Il Dlgs 127 non si occupa solo di opzio-ni e relative agevolazioni, ma introdu-ce con effetto dal 1° aprile 2017 l’obbli-go di memorizzazione elettronica etrasmissione telematica dei dati deicorrispettivi delle cessioni di beni e
5. GLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI
Distributoriautomatici
Dal 1° aprile 2017memorizzazione elettronica
dei corrispettivi e trasmissione telematica
Tutti i titolaridi partita Iva
Trasmissione telematica dei dati di tutte le fatture
emesse e ricevute
Trasmissione telematica dei dati delle liquidazioni
periodiche