7. decision making dellue 1. competenze 2. processo di decision-making 3. cooperazione rafforzata 4....
TRANSCRIPT
7. 7. Decision making Decision making dell’UEdell’UE
1. Competenze1. Competenze
2. Processo di decision-making2. Processo di decision-making
3. Cooperazione rafforzata3. Cooperazione rafforzata
4. Budget4. Budget
7.1 7.1 CompetenzeCompetenze
A) Distribuzione competenze: UE e A) Distribuzione competenze: UE e StatiStati
Distinzione preliminareDistinzione preliminare Competenze I Pilastro: Trattati ComunitàCompetenze I Pilastro: Trattati Comunità Competenze II & III Pilastro: Org. Int.Competenze II & III Pilastro: Org. Int.
Prinicipio di attribuzione delle competenzePrinicipio di attribuzione delle competenze Art. 5Art. 5 « la comunità agisce nel limite delle « la comunità agisce nel limite delle
competenze che gli sono conferite e dagli competenze che gli sono conferite e dagli obbiettivi che gli sono assegnati dal obbiettivi che gli sono assegnati dal trattato » trattato »
Nessuna lista di copetenze, ma obbiettivi: Nessuna lista di copetenze, ma obbiettivi: determinazione caso per casodeterminazione caso per caso
7.1 7.1 CompetenzeCompetenze
A) Distribuzione competenze: UE e A) Distribuzione competenze: UE e Stati membri, chi fa cosaStati membri, chi fa cosa
Principio di parallelismo delle competenze Principio di parallelismo delle competenze interne e esterne: competenze possono essere interne e esterne: competenze possono essere implicite (AETR)implicite (AETR)
Articolo 308: aggiustamento delle competenze Articolo 308: aggiustamento delle competenze Comunità ai suoi obbiettivi (per sviluppare Comunità ai suoi obbiettivi (per sviluppare nuove pol. ora + stretto)nuove pol. ora + stretto)
Corte di Giustizia - distinzioneCorte di Giustizia - distinzione Competenze esclusive Competenze esclusive l’eccezione (3-4 casi)l’eccezione (3-4 casi) Competenze condivise Competenze condivise la regolala regola
7.1 7.1 CompetenzeCompetenze
B) Esercizio competenzeB) Esercizio competenze
Trattati pongono limiti all’esercizio di queste Trattati pongono limiti all’esercizio di queste competenzecompetenze
1.1. SussidiaritàSussidiarità: un filtro tra l’attribuzione della : un filtro tra l’attribuzione della competenza della Comunità e il suo esercizio competenza della Comunità e il suo esercizio (art. 5 Maastricht)(art. 5 Maastricht)2 criteri: no Stato + Comunità puo’ fare meglio 2 criteri: no Stato + Comunità puo’ fare meglio
2.2. ProporzionalitàProporzionalità: limita la Comunità nell’esercizio : limita la Comunità nell’esercizio dei suoi poteri (mezzi proporzionati a obbiettivi)dei suoi poteri (mezzi proporzionati a obbiettivi)
7.2 D7.2 Decision making ecision making (I (I
PilastroPilastro))A) Il quadro della procedura A) Il quadro della procedura
legislativalegislativa Origine: Origine:
proposta Commissione proposta Commissione parere eventuale PE parere eventuale PE decisione Consiglio a unanimità o QMV (Com diritto decisione Consiglio a unanimità o QMV (Com diritto
modifica proposta ogni momento)modifica proposta ogni momento)
L’iniziativa della CommissioneL’iniziativa della Commissione Quasi monopolioQuasi monopolio PE e Consiglio possono chiedere proposta PE e Consiglio possono chiedere proposta
COMCOM
7.2 D7.2 Decision making ecision making (I (I
PilastroPilastro))A) Il quadro della procedura A) Il quadro della procedura
legislativalegislativa La proposta limita l’attività legislativaLa proposta limita l’attività legislativa
Iniziativa non puo’ essere alterata nella sua naturaIniziativa non puo’ essere alterata nella sua natura Il Consiglio puo’ emendarla solo all’unanimità (art. Il Consiglio puo’ emendarla solo all’unanimità (art.
250)250)
La base giuridicaLa base giuridica La Comunità puo’ intervenire solo se base giuridica La Comunità puo’ intervenire solo se base giuridica
nel Trattatonel Trattato La scelta della base giuridica indica la procedura La scelta della base giuridica indica la procedura
da seguireda seguire
7.2 D7.2 Decision making ecision making (I (I
PilastroPilastro))B) Procedure legislativeB) Procedure legislativeB.1 B.1 Procedura di ConsultazioneProcedura di Consultazione Proposta CommissioneProposta Commissione Opinione del PE (se richiesta trattati) Opinione del PE (se richiesta trattati) Decisione Consiglio (QMV o unanimità)Decisione Consiglio (QMV o unanimità)
Obbligatoria quando specificato dai trattatiObbligatoria quando specificato dai trattati Nessun obbligo di consultazione generale previsto Nessun obbligo di consultazione generale previsto
dai trattatidai trattati Opinione PE non vincolante per il ConsiglioOpinione PE non vincolante per il Consiglio Poteri molto limitati del PEPoteri molto limitati del PE
7.2 D7.2 Decision making ecision making (I (I
PilastroPilastro))B) Procedure legislativeB) Procedure legislativeB.1 Evoluzione della procedura di ConsultazioneB.1 Evoluzione della procedura di Consultazione
Sviluppo della consultazione (nessun obbligo generale Sviluppo della consultazione (nessun obbligo generale originario,originario,
Consultazione effettiva (ECJ, Isoglucose ’81), altrimenti Consultazione effettiva (ECJ, Isoglucose ’81), altrimenti nullità attonullità atto
Obbligo di riconsultzione se modificazione sostanziale testo Obbligo di riconsultzione se modificazione sostanziale testo adottatoadottato
Inadempienza PE non deve ritardare la procedura (EJC), il Inadempienza PE non deve ritardare la procedura (EJC), il Consilgio puo’ adottare l’atto dopo aver sollecitato PE nei Consilgio puo’ adottare l’atto dopo aver sollecitato PE nei modi previstimodi previsti
PE vis-à-vis Commissione per far passare emendamenti (COM. PE vis-à-vis Commissione per far passare emendamenti (COM. puo’ modificare la proposta iniziale, CONS. puo’ discostarsi puo’ modificare la proposta iniziale, CONS. puo’ discostarsi solo unanimità)solo unanimità)
7.2 D7.2 Decision making ecision making (I (I
PilastroPilastro))B) Procedure legislativeB) Procedure legislativeB.2 Procedura di cooperazioneB.2 Procedura di cooperazione (!vedere allegato!) (!vedere allegato!) Introdotta dall’Atto Unico (‘86), estesa da Introdotta dall’Atto Unico (‘86), estesa da
Maastricht (’92)Maastricht (’92) Rafforzato il ruolo del PE, ma lascia l’ultima Rafforzato il ruolo del PE, ma lascia l’ultima
parola al Consiglioparola al Consiglio Procedura: vedere allegatoProcedura: vedere allegato Seconda lettura del PE dopo posizione comune del Seconda lettura del PE dopo posizione comune del
CONS.CONS. Approva o non prende posizione Approva o non prende posizione atto adottato atto adottato Emenda posizione comune a Magg. Ass. Emenda posizione comune a Magg. Ass. COM COM
rivederivede Rifiuta posizione comune a Magg. Ass. CONS adotta Rifiuta posizione comune a Magg. Ass. CONS adotta
unanimitàunanimità
7.2 D7.2 Decision making ecision making (I (I
PilastroPilastro))B) Procedure legislativeB) Procedure legislativeB.2 Procedura di cooperazione: considerazioniB.2 Procedura di cooperazione: considerazioni Non altera eccessivamnete l’equilibrio dei Non altera eccessivamnete l’equilibrio dei
poteripoteri Rigetto PE puo’ essere superato solo Rigetto PE puo’ essere superato solo
all’unanimità all’unanimità 50% degli emendamenti PE sono in media 50% degli emendamenti PE sono in media
accoltiaccolti Dall’Atto Unico (’86) solo 4 rigetti del PE (!):Dall’Atto Unico (’86) solo 4 rigetti del PE (!):
In 2 casi il Consilgio non ha trovato unanimitàIn 2 casi il Consilgio non ha trovato unanimità In 1 caso Consilgio ha superato rigetto all’unanimitàIn 1 caso Consilgio ha superato rigetto all’unanimità In 1 caso è satta cambiata la procedura In 1 caso è satta cambiata la procedura
7.2 D7.2 Decision making ecision making (I (I
PilastroPilastro))B) Procedure legislativeB) Procedure legislativeB.3 Procedura di codecisoneB.3 Procedura di codecisone Introdotta da Maastricht Introdotta da Maastricht PE guadagna potere di rigetto definitivoPE guadagna potere di rigetto definitivo Indebolito ruolo CommissioneIndebolito ruolo Commissione Novità istituzionale: conciliazioneNovità istituzionale: conciliazione Trattato Amsterdam: semplificazione + Trattato Amsterdam: semplificazione +
estensione utilizzoestensione utilizzo Trattato Nizza: estensione utilizzoTrattato Nizza: estensione utilizzo Procedura: vedere allegato !Procedura: vedere allegato !
7.2 D7.2 Decision making ecision making (I (I
PilastroPilastro))B) Procedure legislativeB) Procedure legislativeB.3 Procedura di Codecisione: considerazioniB.3 Procedura di Codecisione: considerazioni Sulla prima parteSulla prima parte
Possibilità di concludere procedura dopo la prima Possibilità di concludere procedura dopo la prima letturalettura
Le istituzioni sono informate dei loro lavori rispettiviLe istituzioni sono informate dei loro lavori rispettivi 25% proposte COM adottate in prima lettura25% proposte COM adottate in prima lettura Non esiste limite tempo nella prima parte della Non esiste limite tempo nella prima parte della
proceduraprocedura Sul resto della proceduraSul resto della procedura
Dopo Amsterdam, PE e CONS sullo stesso pianoDopo Amsterdam, PE e CONS sullo stesso piano Statistiche: - 50% testi adottati in seconda letturaStatistiche: - 50% testi adottati in seconda lettura
- 10% testi adottati in conciliazione senza dibattito- 10% testi adottati in conciliazione senza dibattito- 15% testi adottati dopo dibattito - 15% testi adottati dopo dibattito
7.2 D7.2 Decision making ecision making (I (I
PilastroPilastro))B) Procedure legislativeB) Procedure legislativeB.4 Procedura di parere conformeB.4 Procedura di parere conforme Introdotta dall’Atto Unico per gli accordi di associazioneIntrodotta dall’Atto Unico per gli accordi di associazione Diritto di veto del PEDiritto di veto del PE Maastricht ha esteso l’applicazione della proceduraMaastricht ha esteso l’applicazione della procedura
In generale parere conforme a maggiornaza sempliceIn generale parere conforme a maggiornaza semplice 2 eccezioni (adesione e sistema elettorale uniforme): 2 eccezioni (adesione e sistema elettorale uniforme):
maggioranza assoluta dei propri membrimaggioranza assoluta dei propri membri Amsterdam introduce un nuovo caso: sanzione in caso Amsterdam introduce un nuovo caso: sanzione in caso
di violazione perdurante diritti umani stato membro di violazione perdurante diritti umani stato membro (art. 7)(art. 7)
Nizza: + 1 caso (cooperazione rafforzata in settore sotto Nizza: + 1 caso (cooperazione rafforzata in settore sotto codecisione)codecisione)
7.2 D7.2 Decision making ecision making (II-(II-
III PilastroIII Pilastro)) II Pilastro: Politica Estera e di Sicurezza Comune II Pilastro: Politica Estera e di Sicurezza Comune
(PESC)(PESC) Titolo V del Trattato TUETitolo V del Trattato TUE
III Pilastro: Giustizia e Affari Interni (GAI)III Pilastro: Giustizia e Affari Interni (GAI) Titolo VI del Trattato TUETitolo VI del Trattato TUE
Processo decisionale intergovernativoProcesso decisionale intergovernativo COM (iniziativa divisa SM) e PE (consultazione) ruolo COM (iniziativa divisa SM) e PE (consultazione) ruolo
minoreminore Consiglio legislatore principale Consiglio legislatore principale L’unanimità è la regola, la QMV è l’eccezioneL’unanimità è la regola, la QMV è l’eccezione Amsterdam ha comunitarizzato alcune pol. (passaggio al I Amsterdam ha comunitarizzato alcune pol. (passaggio al I
pilastro)pilastro) Immigrazione, asilo, visti, frontiere, coop. Giudiziaria civile )Immigrazione, asilo, visti, frontiere, coop. Giudiziaria civile )
Convenzione ha proposto + QMV, +codecisione, iniziativa Convenzione ha proposto + QMV, +codecisione, iniziativa esclusiva COM, controllo pieno ECJ per gran parte GAIesclusiva COM, controllo pieno ECJ per gran parte GAI
7.2 D7.2 Decision making ecision making (II-(II-
III PilastroIII Pilastro)) II Pilastro: PESCII Pilastro: PESC Iniziativa a ogni Stato Membro e COM (pratica Iniziativa a ogni Stato Membro e COM (pratica
Presidenza)Presidenza) Iniziativa sottoposta al Consiglio e discussa a 4 livelliIniziativa sottoposta al Consiglio e discussa a 4 livelli
1.1. Working GroupsWorking Groups
2.2. Comitato Politico e di Sicurezza (art. 25 TUE)Comitato Politico e di Sicurezza (art. 25 TUE)
3.3. COREPERCOREPER
4.4. Consiglio Affari GeneraliConsiglio Affari Generali La procedura dipende dall’atto: “Strategia Comune”La procedura dipende dall’atto: “Strategia Comune”
Riguarda aree di interesse geopolitico di comune interesse Riguarda aree di interesse geopolitico di comune interesse SMSM
Decisione finale del Consiglio Europeo (unanimità) ma Decisione finale del Consiglio Europeo (unanimità) ma implementazione Consiglio (QMV)implementazione Consiglio (QMV)
Altri atti (Azioni Comuni, Posizioni Comuni, …) QMV, Altri atti (Azioni Comuni, Posizioni Comuni, …) QMV, rappresentanti 10 SMrappresentanti 10 SM
7.2 D7.2 Decision making ecision making (II-(II-
III PilastroIII Pilastro)) II Pilastro: PESCII Pilastro: PESC General guidelinesGeneral guidelines
Definite dal Consiglio Europeo (incluse materie riguradnti Definite dal Consiglio Europeo (incluse materie riguradnti Difesa)Difesa)
Strategia ComuneStrategia Comune (introdotta da Amsterdam) (introdotta da Amsterdam) Fissa gli obbiettivi e le modalità per raggiungerliFissa gli obbiettivi e le modalità per raggiungerli Messa in opera da parte dell’Unione e degli Stati MembriMessa in opera da parte dell’Unione e degli Stati Membri Fino ad oggi SC per Russia, Ucraina, MediterraneoFino ad oggi SC per Russia, Ucraina, Mediterraneo
Joint ActionsJoint Actions Rispondono a situazioni specifiche dove operazioni UE Rispondono a situazioni specifiche dove operazioni UE
richieste (conflict prevention + crisis management)richieste (conflict prevention + crisis management) Common PositionsCommon Positions
Definiscono approccio dell’Unione e degli SM per particolari Definiscono approccio dell’Unione e degli SM per particolari questioni geografiche o tematichequestioni geografiche o tematiche
7.2 D7.2 Decision making ecision making (II-(II-
III PilastroIII Pilastro))
Strumenti Chi propone Chi decideChi implementa
General guidelines
Stati Membri + Commissione
Consilgio Europeo
La Presidenza assistita da Mr. PESCCommon
strategiesStati Membri + Commissione
Consilgio Europeo
La Presidenza assistita da Mr. PESC
Joint actions Stati Membri + Commissione
Consiglio Commissione (gestione spesa)
Common positions Stati Membri +
CommissioneConsiglio Stati Membri
II Pilastro: PESCII Pilastro: PESC
7.2 D7.2 Decision making ecision making (II-(II-
III PilastroIII Pilastro)) III Pilastro: GAIIII Pilastro: GAI Mandato: creare spazio di libertà, sicurezza e Mandato: creare spazio di libertà, sicurezza e
giustiziagiustizia SettoriSettori
Immigrazione, asilo, frontiere e vistiImmigrazione, asilo, frontiere e visti Cooperazione civile, cittadinanza e diritti Cooperazione civile, cittadinanza e diritti
fondamentalifondamentali Cooperazione polizia, lotta criminalità, Cooperazione polizia, lotta criminalità,
cooperazione penalecooperazione penale Diritto di iniziativa: COM + Stati MembriDiritto di iniziativa: COM + Stati Membri Unanimità è la regola ma QMV in continua Unanimità è la regola ma QMV in continua
espansioneespansione
7.2 D7.2 Decision making ecision making (II-(II-
III PilastroIII Pilastro)) III Pilastro: GAIIII Pilastro: GAI StrumentiStrumenti Posizioni comuniPosizioni comuni
Definiscono approccio dell’UE su una questione Definiscono approccio dell’UE su una questione determinatadeterminata
Decisioni quadroDecisioni quadro Ravvicinamento disposizioni normative e Ravvicinamento disposizioni normative e
regolamentari SMregolamentari SM DecisioniDecisioni
Disciplinano ogni aspetto cooperazione giudiziaria e di Disciplinano ogni aspetto cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penalepolizia in materia penale
ConvezioniConvezioni Per raccomandare adozione misure SM (ratifica SM) – Per raccomandare adozione misure SM (ratifica SM) –
es. Europoles. Europol
77.3 Cooperazione .3 Cooperazione rafforzatarafforzata
Definizione: è l’esercizio di competenze comunitarie Definizione: è l’esercizio di competenze comunitarie da parte di un limitato numero di Stati Membrida parte di un limitato numero di Stati Membri
Aperta agli altri e provvisoria (per eviate UE a 2 Aperta agli altri e provvisoria (per eviate UE a 2 velocità)velocità)
Disposizioni:Disposizioni: Regole generali comuni per I e III pilastroRegole generali comuni per I e III pilastro Regole specifiche per ciascuno dei 2 pilastri (Comunitario e Regole specifiche per ciascuno dei 2 pilastri (Comunitario e
GAI)GAI) Non possibile per il II pilastro (astensione costruttiva Non possibile per il II pilastro (astensione costruttiva
possibile)possibile) Disposizioni generali (cosi come emendate da Nizza)Disposizioni generali (cosi come emendate da Nizza)
Mezzo per accelerare il processo di integrazioneMezzo per accelerare il processo di integrazione Avviene nel quadro delle competenze comunitarieAvviene nel quadro delle competenze comunitarie Deve coinvolgere almeno 8 Stati Membri (“massa critica”)Deve coinvolgere almeno 8 Stati Membri (“massa critica”)
77.3 Cooperazione .3 Cooperazione rafforzatarafforzata
Cooperazione rafforzata nel I pilastroCooperazione rafforzata nel I pilastro Disposizioni particolariDisposizioni particolari
Solo competenze comunitarie, non può riguardare comp. Solo competenze comunitarie, non può riguardare comp. EsclusiveEsclusive
CR non può riguardare cittadinanza nè creare discriminazioniCR non può riguardare cittadinanza nè creare discriminazioni ProceduraProcedura
Una proposta della Commissione (SM possono richiederla) Una proposta della Commissione (SM possono richiederla) La COM verifica l’esistenza dei requisiti posti dai trattatiLa COM verifica l’esistenza dei requisiti posti dai trattati Il Consiglio decide (QMV) dopo aver consultato il PEIl Consiglio decide (QMV) dopo aver consultato il PE Uno SM può opporsi per “ragioni importanti di politica Uno SM può opporsi per “ragioni importanti di politica
nazionale”nazionale”- in questo caso richiesta decisone all’unanimtà del Consiglio - in questo caso richiesta decisone all’unanimtà del Consiglio (Lux)(Lux)
SM può aggiungersi dopo (COM prende decisione entro 4 mesi)SM può aggiungersi dopo (COM prende decisione entro 4 mesi) PE deve dare assenso se CR cade in un settore di codecionePE deve dare assenso se CR cade in un settore di codecione
77.3 Cooperazione .3 Cooperazione rafforzatarafforzata
Cooperazione rafforzata nel III Cooperazione rafforzata nel III pilastropilastro Rispettare competenze comunitarie e obiettivi Rispettare competenze comunitarie e obiettivi
della cooperazione nel III pilastrodella cooperazione nel III pilastro Avere scopo di consentire + rapido sviluppo Avere scopo di consentire + rapido sviluppo
verso instaurazione spazio libertà, sicurezza e verso instaurazione spazio libertà, sicurezza e giustiziagiustizia
Decisione Consiglio a QMV dopo parere COMDecisione Consiglio a QMV dopo parere COM Opposizione SM: decisione Consiglio Opposizione SM: decisione Consiglio
all’unanimitàall’unanimità Partecipazione nuovo SM decisione Consiglio Partecipazione nuovo SM decisione Consiglio
entro 4 mesi (dopo parere COM)entro 4 mesi (dopo parere COM)
77.3 Cooperazione .3 Cooperazione rafforzatarafforzata
ConsiderazioniConsiderazioni Non è una formula nuova (periodi transitori Non è una formula nuova (periodi transitori
nei trattati di adesione di nuovi SM)nei trattati di adesione di nuovi SM) Utilizzata nel quadro dell’Unione economica Utilizzata nel quadro dell’Unione economica
e monetaria (€ attualmente 11 stati)e monetaria (€ attualmente 11 stati) Accordo di Schengen (al di fuori del quadro Accordo di Schengen (al di fuori del quadro
dei trattati, ma come protocollo Amsterdam)dei trattati, ma come protocollo Amsterdam) Opting outOpting out di uno Stato sempre possibile di uno Stato sempre possibile UE a 25: probabile uso + frequenteUE a 25: probabile uso + frequente
77.4 Budget dell’Unione.4 Budget dell’Unione
A) StoriaA) Storia I passi verso l’unificazione del budgetI passi verso l’unificazione del budget
All’origine: 3 Comunità con 3 budget separatiAll’origine: 3 Comunità con 3 budget separati Dal 1967 (fusione delle Comunità)Dal 1967 (fusione delle Comunità)
I passi verso l’autonomia finanziariaI passi verso l’autonomia finanziaria Fino al 1970: budget composto da contributi degli Fino al 1970: budget composto da contributi degli
Stati MembriStati Membri Dopo 1970: decisione sulle “risorse proprie” Dopo 1970: decisione sulle “risorse proprie”
(emendata ’88, ’94 e 2000)(emendata ’88, ’94 e 2000) La ricerca di un equilibrio istituzionaleLa ricerca di un equilibrio istituzionale
Aumento poteri PE nella procedura di adozione budgetAumento poteri PE nella procedura di adozione budget Autorità budget: Consiglio + Parlamento europeoAutorità budget: Consiglio + Parlamento europeo
77.4 Budget dell’Unione.4 Budget dell’Unione
B) Principi generali che regolano il B) Principi generali che regolano il budgetbudget
UnitàUnità Entrate e spese in un documento unicoEntrate e spese in un documento unico
UniversalitàUniversalità Tutte le entrate coprono tutte le speseTutte le entrate coprono tutte le spese
AnnualitàAnnualità Esercizio finanziario: dal 1° gennaio al 31 dicembreEsercizio finanziario: dal 1° gennaio al 31 dicembre
SpecificitàSpecificità Ogni voce deve avere una specifica destinazione di Ogni voce deve avere una specifica destinazione di
spesaspesa EquilibrioEquilibrio
Il budget deve essere in equilibrio tra entrate e speseIl budget deve essere in equilibrio tra entrate e spese
77.4 Budget dell’Unione.4 Budget dell’Unione
C) Calendario del budgetC) Calendario del budget Entro il 1° luglioEntro il 1° luglio: ogni istituzione prepara un : ogni istituzione prepara un
budget provvisorio trasmesso alla COMbudget provvisorio trasmesso alla COM Entro 1° settembreEntro 1° settembre: COM presenta al Consiglio la : COM presenta al Consiglio la
bozza del documento di budgetbozza del documento di budget Entro 5 ottobreEntro 5 ottobre: Consilgio adotta il documento di : Consilgio adotta il documento di
budgetbudget ScadenzeScadenze
45 giorni: PE 1a lettura45 giorni: PE 1a lettura 15 giorni: Consilgio 2a lettura15 giorni: Consilgio 2a lettura 15 giorni: 2a lettura15 giorni: 2a lettura
Insuccesso nell’adozione del budget Insuccesso nell’adozione del budget Consilgio non riesce a presentare il doc entro 5 ottobreConsilgio non riesce a presentare il doc entro 5 ottobre PE rigettaPE rigetta
77.4 Budget dell’Unione.4 Budget dell’Unione
Il documento sulle prospettive Il documento sulle prospettive finanziariefinanziarie Introdotto nel 1988Introdotto nel 1988 Documento di previsione di spesa per 5 anniDocumento di previsione di spesa per 5 anni 7 rubriche di spesa:7 rubriche di spesa:
- agricola (circa 40%)- agricola (circa 40%)
- azioni strutturali (fondo di coesione, fondi strutturali, - azioni strutturali (fondo di coesione, fondi strutturali, altri – 30%)altri – 30%)
- politiche interne- politiche interne
- azioni esterne- azioni esterne
- - aiuti di pre-adesioneaiuti di pre-adesione
- amministrazione- amministrazione
- riserve- riserve