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RESPONSABILITA’ PENALE E OBBLIGHI DI SINDACI, REVISORI E AMMINISTRATORI DI SOCIETA’ Piazza A. Diaz, 6 Milano, 20123 Cell 328 8871062 E-mail: [email protected] Studio Legale Avv. Maria Bruccoleri Via Gioacchino di Marzo 5 Palermo, 90144 Tel. 091 309131 Tel/Fax 091 308038 PEC: [email protected] www.avvocatobruccoleri.it

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RESPONSABILITA’ PENALE E

OBBLIGHI DI SINDACI, REVISORI E

AMMINISTRATORI DI SOCIETA’

Piazza A. Diaz, 6 Milano, 20123 Cell 328 8871062 E-mail: [email protected]

Studio Legale Avv. Maria Bruccoleri

Via Gioacchino di Marzo 5 Palermo, 90144 Tel. 091 309131

Tel/Fax 091 308038 PEC: [email protected]

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VALE PER TUTTI

(revisori e sindaci)

• Responsabilità degli amministratori. Presupposti della responsabilità: il parametro

della diligenza e corretta amministrazione

• La responsabilità penale degli amministratori passa dalla riforma del 11.04.2002,

n. 61, nelle false comunicazioni sociali ex artt. 2621 e 2622 c.c.

• La responsabilità degli amministratori è, anche, per omessa vigilanza ex art. 2392,

comma 1.

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VALE PER TUTTI

(revisori e sindaci)

• Il conflitto di interessi, ex art. 2391 c.c., quale fonte di responsabilità

• Il dissenso quale forma di esonero da responsabilità, ex art. 2392, ultimo comma

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ART. 2391 C.C.

INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI

L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società , precisandone la natura, i termini,

l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla

prima assemblea utile. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente

motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di

deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere

impugnate agli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede

dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.

L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.

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ART. 2392 C.C.

RESPONSABILITA’ VERSO LA SOCIETA’

Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di

tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.

In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o

eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia

per iscritto al presidente del collegio sindacale.

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DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE

ART. 2403 C.C.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei

principi di corretta amministrazione [2623, n. 3] ed in particolare

sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile

[2423, 2432] adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409-bis,

terzo comma.

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POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE ART. 2403 BIS C.C.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie,

anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento

generale dell'attività sociale. Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto dall'articolo 2421, primo

comma, n. 5). Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed

ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2399. L'organo amministrativo può rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso

a informazioni riservate.

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ART. 2407 C.C.

I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste

dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e

devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per

ragione del loro ufficio.

Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni

di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in

conformità degli obblighi della loro carica.

All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili,

le disposizioni degli articoli 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis e 2395.

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ART. 2409 C.C.

“Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità è[…] che possono arrecare danno alla società […] i

soci possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società

[…] Il tribunale può ordinare ispezioni e controlli”.

Delinea i POTERI cui possono ricorrere i sindaci per impedire la commissione di reati

L’ultima parte della norma prevede espressamente che i provvedimenti previsti dalla prima parte (es. denuncia al Tribunale), possono essere richiesti oltre che dai soci, anche dai sindaci.

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ART. 2409 BIS C.C.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti sulla società è esercitato da un revisore legale dei conti o da

una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato

può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. in

tale caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito

registro.

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INTERVENTO ALLE ADUNANZE DEL

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

E ALLE ASSEMBLEE

ART. 2405 C.C.

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione

[2380 bis, 2388], alle assemblee [2370] e alle riunioni del comitato

esecutivo [2381].

I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o,

durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio

d'amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio [2404].

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REATI POSSIBILI

• L’aggiotaggio(art. 2637 c.c.)

• La bancarotta semplice (ex art. 224 Legge fallimentare)

• La bancarotta fraudolenta (ex art. 223 Legge fallimentare)

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LA RESPONSABILITA’ PENALE DEI SINDACI SI FONDA SUL :

• Principio di personalità • Le responsabilità penali sono individuali. I sindaci sono responsabili per:

– Reati “propri” – Reati societari – Reati fallimentari

• Rispondono a titolo di “concorso” • Sono responsabili, anche, sindaco supplente e di fatto. • Il subentro del sindaco non può essere considerato automatico e vi

sono tempi minimi che possono essere considerati congrui in caso di fallimento, ai fini di un suo eventuale intervento).

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LA RESPONSABILITA’ PENALE DEI SINDACI DELLE SOCIETA’ ALLA LUCE DEI NUOVI MODELLI DI

GOVERNANCE SOCIETARIA

• La giurisprudenza compie un passo significativo nel fissare i criteri di identificazione del concorso dei sindaci nei reati commessi dagli amministratori.

• Art. 40 c.p.: l’impunità è costituita dalla responsabilità omissiva per omesso impedimento dell’evento.

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LA RESPONSABILITA’ PENALE DEI SINDACI NEI REATI FALLIMENTARI

GIA’ CASS. N. 271 del 21 novembre 1989:

La Suprema Corte fissa il principio del concorso dei sindaci nel reato di bancarotta fraudolenta documentale commesso dagli amministratori, per il necessario

collegamento tra “l’omesso esercizio dei poteri-doveri di controllo o, comunque, l’inerzia nell’adottare le iniziative previste dalla legge per eliminare le irregolarità”, e

la irregolare tenuta della contabilità da parte dell’amministratore.

Mentre prima era richiesto il requisito del nesso causale tra le omissioni e la realizzazione delle condotte previste dagli artt. 216 e ss. L.F.

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CON CASS. sentenza 28 febbraio 1991, c.d. Cultrera

• La Cassazione fissa un vero e proprio caposaldo nell’affermazione della responsabilità dei sindaci, per il reato di cui all’art. 2629 c.c. di fraudolenta esagerazione della valutazione di azioni conferite, respingendo la tesi difensiva della mancanza di una norma che includa i sindaci tra i soggetti attivi previsti dall’art. 2629 c.c., individua nella “funzione di controllo” la posizione di garanzia rispetto al bene giuridico protetto dalla norma penale.

• Il dovere di controllo e vigilanza non potrebbe essere limitato agli atti espressamente considerati, ma si estenderebbe a tutti gli aspetti

dell’attività sociale, in ragione “degli ampi e penetranti poteri

conferiti ai sindaci dalla legge”, con collegamento dell’art. 2407, comma 2 c.c., che disciplina la responsabilità civile dei sindaci ex art. 40 c.p.

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CASS. del 22 aprile 1998

Sentenza del Banco Ambrosiano

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• Equiparazione di responsabilità penale tra amministratori e sindaci fondata, per questi ultimi, sulla funzione di controllo che discende dall’art. 2392 c.c.,

richiamato dall’art. 2407 c.c.

• Art. 2392 c.c

Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e sono responsabili verso la società

dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri. La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a

quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.

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Per esempio:

CASS. n. 17393 del 13 dicembre 2006

In tema responsabilità per bancarotta documentale, l’obbligo di vigilanza dei sindaci del collegio sindacale non è limitato al

mero controllo contabile, ma deve, anche, estendersi al contenuto della gestione, considerato che la previsione di cui

all’art. 2403 c.c., comma 1, prima parte, deve essere correlata con i commi terzo e quarto della stessa norma, che conferiscono ai

sindaci il potere-dovere di chiedere agli amministratori

notizie sull’andamento delle operazioni

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Viene previsto il comportamento doloso omissivo, ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p., in quanto viene ipotizzata la

conoscibilità delle medesime falsità di bilancio contestate ai revisori o la presenza di segnali perspicui che avrebbero

potuto far ipotizzare tali falsità, e che non sono stati attenzionati. Conseguentemente, agli stessi viene contestata,

anche, l’omessa convocazione dell’assemblea dei soci per denunciare le gravi irregolarità riscontrate e la omessa

presentazione della denuncia al Tribunale.

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COLLEGIO SINDACALE

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Occorre esaminare quali siano i presupposti che possano consentire di ipotizzare condotte penalmente rilevanti in capo

al collegio sindacale ed ai revisori.

Tale analisi va effettuata alla luce del fatto che ogni procedimento penale ha una sua fisionomia e fatti e condotte

specifiche che non sono sovrapponibili.

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ANALISI IN CONCRETO

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ESISTONO DEI PARAMETRI DI RIFERIMENTO CHE DEVONO COSTITUIRE, PER IL GIUDICANTE, IL CONFINE ENTRO IL QUALE INDIVIDUARE LA

SUSSISTENZA O MENO DI CONDOTTE PENALMENTE RILEVANTI

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Nessun problema quando appare evidente la collusione dell’organo di controllo con l’amministrazione e vi è la prova della conoscenza

delle condotte illecite e, conseguentemente, dell’omissione di un comportamento doveroso volto ad impedire l’evento e quindi,

prova del dolo dell’agente, sotto il profilo della consapevolezza e volontà di commettere il reato.

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Più complessa è la individuazione del dolo eventuale in capo all’organo di controllo e, cioè, di quell’atteggiamento del

soggetto che non persegue, consapevolmente, la realizzazione del fatto illecito, ma si rappresenta come possibile l’esistenza

di presupposti della condotta illecita, ovvero, il verificarsi della conseguenza dell’azione, ma accetta il rischio che il fatto

possa verificarsi.

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DOLO EVENTUALE

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PERTANTO, LA RESPONSABILITA’ PENALE DEI SINDACI

HA I SEGUENTI

RIFERIMENTI NORMATIVI

• Codice civile, artt. 2403, 2403 – bis, 2477, 2621, 2622, 2631, 2635, 2638, 2391, 2392, 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis, 2395, 2399, 2409 bis, 2421, 2637

• R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 223, 224 (c.d. Legge Fallimentare)

• D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, artt. 10 bis, 10 quater, 14, 15, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 40

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RESPONSABILITA’ DEL REVISORE ANCHE VERSO I TERZI

ART. 15 D.lgs. n. 39 del 2010

• I revisori legali e le società di revisione rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l’incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi, per i danni derivanti dall’inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori

solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato.

• Il responsabile della revisione ed i dipendenti che hanno collaborato all’attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni

conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato.

• Dal “Sole 24 ore” del 5.10.2016 “Il revisore deve verificare se ha personale adeguato”, • In applicazione della direttiva 2014/56/UE è stata emesso il D.lgs n. 135/2016, con nuovi

obblighi.

• Si modificano le norme del D.lgs. n. 39 del 2010 e si introducono l’art. 10 bis e 10 quater..

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L’ORGANIZZAZIONE COME OBBLIGO DI

LEGGE

• Ciò che prima costituiva elemento di mera valutazione nel giudizio di adempimento agli obblighi di diligenza diventa illecito se non ottemperato.

• Art. 10 bis D.lgs. n. 39/2010: (Preparazione della revisione legale e

valutazione dei rischi per l'indipendenza). 1. Il revisore legale o la societa' di

revisione legale, prima di accettare o proseguire un incarico di revisione legale, deve valutare e

documentare: a) il possesso dei requisiti di indipendenza ed obiettivita' di cui all'articolo 10 e,

ove applicabile, all'articolo 17; b) l'eventuale presenza di rischi per la sua indipendenza e, nel

caso, se siano state adottate idonee misure per mitigarli; c) la disponibilita' di personale

professionale competente, tempo e risorse necessari per svolgere in modo adeguato l'incarico di

revisione; d) nel caso di societa' di revisione legale, l'abilitazione del responsabile dell'incarico

all'esercizio della revisione legale ai sensi del presente decreto.

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L’ORGANIZZAZIONE COME OBBLIGO DI LEGGE • Art. 10-quater (Organizzazione del lavoro). - 1. Ove la revisione legale sia effettuata da una societa' di revisione legale, la stessa

dovra' designare almeno un responsabile dell'incarico. La qualita' della revisione, l'indipendenza e la competenza costituiscono i principali

criteri ai quali e' improntata la scelta del responsabile dell'incarico ai fini della relativa designazione. Al responsabile dell'incarico vengono

assegnate risorse sufficienti e personale dotato delle necessarie competenze affinche' egli possa espletare in modo adeguato le proprie attivita'. 2.

Il responsabile dell'incarico e' attivamente coinvolto nello svolgimento dell'incarico di revisione di cui ha la responsabilita'. 3. Nello svolgimento

della revisione legale, il responsabile dell'incarico dedica sufficiente tempo all'incarico e assegna risorse sufficienti allo stesso al fine di poter

espletare in modo adeguato le proprie funzioni. 4. Il revisore legale o la societa' di revisione legale conservano la documentazione delle

violazioni delle disposizioni del presente decreto e, ove applicabile, del Regolamento europeo, ad eccezione di quelle di lieve entita', nonche' delle

eventuali conseguenze di tali violazioni, delle misure adottate per porvi rimedio e per modificare il proprio sistema di controllo interno della

qualita'. Il revisore legale o la societa' di revisione legale predispongono annualmente una relazione contenente una descrizione generale delle

eventuali modifiche adottate e comunicano tale relazione al proprio personale. 5. Nel caso in cui il revisore legale o la societa' di revisione legale

si rivolga a consulenti esterni, e' tenuto a documentare le richieste di pareri effettuate e i pareri ricevuti. 6. Il revisore legale o la societa' di

revisione legale deve mantenere una registrazione relativa a ogni cliente sottoposto a revisione, contenente la denominazione sociale, l'indirizzo e

il luogo di attivita' del cliente, i responsabili chiave della revisione, ove la stessa venga condotta da una societa' di revisione legale, i corrispettivi

per la revisione legale e i corrispettivi per eventuali ulteriori servizi, distinti per ogni esercizio finanziario. 7. Il revisore legale o la societa' di

revisione legale deve creare un fascicolo di revisione per ogni revisione legale, contenente i dati e i documenti di cui all'articolo 10-bis e, ove

applicabile, i dati e i documenti di cui agli articoli da 6 a 8 del Regolamento europeo. Il fascicolo di revisione deve altresi' contenere tutti i dati

e i documenti rilevanti a sostegno della relazione di cui all'articolo 14 e, ove applicabile, delle relazioni di cui agli articoli 10 e 11 del

Regolamento europeo, nonche' i dati e i documenti necessari per monitorare il rispetto delle disposizioni del presente decreto e delle ulteriori

disposizioni applicabili. Il fascicolo di revisione e' chiuso entro sessanta giorni dalla data in cui viene sottoscritta la predetta relazione di

revisione. I documenti e le informazioni di cui al presente comma nonche', ove applicabile, quelli di cui all'articolo 15 del Regolamento europeo

sono conservati per 10 anni dalla data della relazione di revisione alla quale si riferiscono. 8. Il revisore legale o la societa' di revisione legale

conserva la documentazione di eventuali reclami scritti relativi all'esecuzione delle revisioni legali effettuate per 10 anni dalla data della

relazione di revisione alla quale si riferiscono.

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RESPONSABILITA’ DEL REVISORE

ART. 15 D.lgs. n. 39 del 2010

Prescrizione 5 anni

L’azione di risarcimento nei confronti dei responsabili, ai sensi del presente articolo, si prescrive nel termine di 5 anni dalla data della

relazione di revisione sul bilancio d’esercizio o consolidato emessa al termine dell’attività di revisione cui si riferisce l’azione di

risarcimento.

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SANZIONI AMMINISTRATIVE

• Provvedimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) • Provvedimenti della CONSOB

TIPOLOGIE: • Sospensione dal Registro per un massimo di 5 anni • Revoca di uno o più incarichi di revisione legale • Divieto di accettare nuovi incarichi di revisione legale per un massimo di 3

anni • Cancellazione dal Registro

IMPORTI DELLE POSSIBILI SANZIONI:

Da euro 1.000,00 a euro 150.000,00

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VIGILANZA DEL MINISTERO

• Applicazione al revisore legale o alla società di revisione legale di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 150.000,00 euro.

• Sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a 5 anni.

• Revocazione di uno o più incarichi di revisore legale.

• Divieto al revisore legale o alla società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale dei conti per un periodo non superiore a 3 anni.

• Cancellazione dal Registro, il revisore legale, la società di revisione o il responsabile della revisione.

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PROCEDURA DI CONTESTAZIONE DELLE

INFRAZIONI

(ART. 25)

• Il Ministero dell’Economia e delle Finanze contesta al revisore gli addebiti entro 180 giorni dall’accertamento e entro 360 giorni dall’accertamento se l’interessato risiede all’estero e ha sede all’estero.

• Entro 30 giorni dalla contestazione il destinatario ha facoltà di presentare deduzioni.

• Eventuale promemoria del provvedimento sanzionatorio. • Pubblicazione sul Registro elettronico del provvedimento di applicazione

della sanzione. • Entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento sanzionatorio è

possibile presentare un atto di opposizione.

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LE SANZIONI APPLICABILI DALLA CONSOB

Con il D.lgs. n 39/2010 resta assegnato alla CONSOB il potere di emettere sanzioni nei confronti dei revisori e delle società di revisione per accertare irregolarità da questi compiute nello

svolgimento dell’attività di revisione, svolta solo nei confronti degli Enti di interesse pubblico.

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VIGILANZA DELLA CONSOB

• Applicare al revisore legale o alla società di revisione legale una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a 500.000,00.

• Revocare uno o più incarichi di revisione legale a enti di interesse pubblico.

• Vietare al revisore legale o alla società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisore legale relativi a enti di interesse pubblico per periodo non superiore a 3 anni.

• Proporre al Ministero dell’Economia e delle Finanze la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a 5 anni, del responsabile della revisione legale dei conti al quale sono ascrivibili le irregolarità.

• Proporre al Ministero dell’Economia e delle Finanze la cancellazione dal Registro della società di revisione o del responsabile della revisione legale.

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LE FATTISPECIE PENALI CONSIDERATE PER I

REVISORI

• Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art. 27).

• Corruzione dei revisori (art. 28).

• Impedito controllo (art. 29).

• Compensi illegali (art. 30).

• Illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione (art. 31).

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FALSITA’ NELLE RELAZIONI O NELLE COMUNICAZIONI DEI RESPONSABILI DELLA REVISIONE LEGALE

ART. 27 1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle

relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

3. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà.

5. La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto.

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CORRUZIONE DEI REVISORI

ART. 28

La corruzione del responsabile della revisione si realizza qualora questi ponga in essere, oppure, ometta atti in violazione degli obblighi derivanti dal suo ufficio in seguito alla dazione o alla semplice promessa di conseguire qualsiasi tipologia di utilità,

causando un danno alla società soggetta a revisione.

In tale caso la pena è la reclusione.

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CORRUZIONE DEI REVISORI

ART. 28

1. I responsabili della revisione legale, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità,

compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando

nocumento alla società, sono puniti con la reclusione sino a tre anni. La stessa pena si

applica a chi dà o promette l'utilità.

2. Il responsabile della revisione legale e i componenti dell'organo di amministrazione, i soci, e i

dipendenti della società di revisione legale, i quali, nell'esercizio della revisione legale dei conti

degli enti di interesse pubblico o delle società da queste controllate, fuori dei casi previsti

dall'articolo 30, per denaro o altra utilità data o promessa, compiono od omettono atti in

violazione degli obblighi inerenti all'ufficio, sono puniti con la reclusione da uno a cinque

anni. La stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità.

3. Si procede d'ufficio.

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IMPEDITO CONTROLLO

ART. 29

Il reato di impedito controllo, di cui all’art. 29, modifica l’art. 2625 c.c., prevedendo la responsabilità per gli amministratori e revisori

che, occultando documenti o con altri artifici, impediscano od

ostacolino l’attività di revisione.

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IMPEDITO CONTROLLO

ART. 29

1. I componenti dell'organo di amministrazione che, occultando documenti o con altri idonei

artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di revisione

legale sono puniti con l'ammenda fino a settantacinquemila euro.

2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno ai soci o a terzi, si applica la

pena dell'ammenda fino a settantacinquemila euro e dell'arresto fino a diciotto mesi.

3. Nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico, le pene di cui ai commi 1 e 2

sono raddoppiate.

4. Si procede d'ufficio.

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ILLECITI RAPPORTI PATRIMONIALI CON LA

SOCIETA’ ART. 31

Gli amministratori, i soci responsabili della revisione legale e i dipendenti della

società di revisione che contraggono prestiti, sotto qualsiasi forma, sia

direttamente che per interposta persona, con la società assoggettata a revisione o

con una società che la controlla, o ne è controllata, o si fanno prestare da una di

tali società garanzie per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre

anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065.

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• Le fattispecie aggiuntive nel caso in cui il collegio sindacale svolga

anche revisione legale.

Responsabilità civili:

La responsabilità del revisore in sede civile è sanzionata con la

condanna al risarcimento del danno prodotto, ex art. 2407 c.c.

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COMPENSI ILLEGALI

Art. 40 • La fattispecie relativa alla percezione di compensi non dovuti è prevista dall’art.

40, comma 22, del d.lgs 27 gennaio 2010, n. 39.

• Si applica ai casi in cui il responsabile della revisione legale e i componenti dell’organo di amministrazione, i soci e i dipendenti della società di revisione legale percepiscono, direttamente o indirettamente, dalla società assoggettata a revisione legale, compensi in denaro o in altra forma, oltre quelli legittimamente pattuiti.

• Sono puniti con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da euro 1.000 a euro 100.000.

• La stessa pena si applica ai componenti dell’organo di amministrazione, ai dirigenti e ai liquidatori della società assoggettata a revisione legale che hanno corrisposto il compenso non dovuto.

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RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE DEL REVISORE

• Discende direttamente dal contratto stipulato dal revisore ed il cliente, che

con la propria assemblea conferisce l’incarico.

• Nelle proposte di revisione presentate spesso si includono clausole relative a

limiti alla responsabilità contrattuale determinata in base a multipli

dell’importo degli onorari pattuiti, ma, comunque, non vi è alcuna

disposizione normativa che li preveda giuridicamente.

• La mancanza di limiti alle richieste di risarcimento di danni ha portato

spesso a richieste di risarcimento di danni irrealistici, effettuate dalle società

clienti nei confronti delle società di revisione, con rilevanti danni di

immagine per queste ultime, oltre a grandi difficoltà per assicurare i propri

rischi contrattuali, come ogni prudente professionista effettuata.

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RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE • Per la responsabilità extracontrattuale, fra i soggetti che, pur non avendo

stipulato un contratto, vantano interessi da tutelare relativamente ai risultati della revisione, rientrano i soci e soprattutto i soci di minoranza per i quali le uniche informazioni disponibili sono quelle contenute nel bilancio oggetto di revisione e controllo. Molte altre classi di interessi sono portatori di esigenze conoscitive sul bilancio, e verso questi il revisore è responsabile per danni causati da negligenza, dolo o colpa nello svolgimento del proprio incarico.

• La responsabilità nei confronti degli organi di controllo, quali collegio sindacale, revisori interni e amministratori, nei modelli societari, in cui si applica il controllo, si esplicita come una responsabilità di natura informativa, sotto gli aspetti della completezza e della correttezza.

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RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE E QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

Il revisore è responsabile nei confronti degli altri soggetti con funzioni di controllo per l’assoluta mancanza o incompletezza delle informazioni fornite nello stesso modo in cui essi lo sono nei sui confronti.

Si tratta di un aspetto di non facile determinazione.

È necessario valutare la significatività dell’errore, ovvero l’ampiezza della “omissione o dell’errore contenuto nelle informazioni contabili”.

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Anche per i revisori il legislatore ha concesso espressamente un

potere di controllo ispettivo

Art. 14 D.lvo 27/10/2010, n. 39 prevede che il revisore o la società incaricata dei controlli contabili può chiedere agli amministratori

documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni.

I documenti e le carte di lavoro vanno conservati per 10

anni

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POTERI DEI REVISORI

• Non sono espressamente indicati da una norma, ma si deducono dal testo dell’art. 14 del D.lvo 27/10/2010, n. 39 che prevede, in capo ai revisori, l’obbligo di esprimere un giudizio, con apposita relazione, sul bilancio di esercizio e, quindi, nel

potere/dovere di esprimere eventuali rilievi o giudizio negativo.

• La comunicazione all’Autorità di Vigilanza costituisce un potere/dovere in capo ai revisori ai sensi dell’art. 155 c.c., 2

TUF, per quanto riguarda le società vigilate da CONSOB e ai sensi dell’art. 52 TUB, per le società sottoposte a vigilanza di

Banca d’Italia.

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Al fine di consentire un efficace controllo da parte degli organismi di vigilanza, l’art.

2409 septies c.c., prevede che il collegio sindacale e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti si scambino, tempestivamente, le informazioni rilevanti

per l’espletamento dei rispettivi compiti.

• ART. 2409 septies c.c.: Scambio di informazioni: Il collegio sindacale e i soggetti

incaricati della revisione legale dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti

per l'espletamento dei rispettivi compiti.

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SCAMBIO DI INFORMAZIONI CON IL COLLEGIO SINDACALE

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RESPONSABILITA’ PENALI DEI REVISORI

FALSITA’ • Art. 2621 c.c. :False comunicazioni sociali

• Art. 2622 c.c. : False comunicazioni sociali a danno dei soci o dei creditori

ILLECITI COMPIUTI CON OMISSIONE

• Art. 2630 c.c. : Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni, depositi di atti

• Art. 2631 c.c. : Omessa convocazione dell’assemblea

ALTRI CASI

• Art. 2635 c.c. : Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità

• Art. 2636 c.c. : Illecita influenza sull’assemblea

• Art. 2637 c.c. : Aggiotaggio

• Art. 2638 c.c. : Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

I reati previsti dagli artt. 2630, 2636 e 2637, riguardano chiunque agisca in termini di reato,

quindi, anche eventuali revisori che operino in tal modo.

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• Art. 2621 c.c.:False comunicazioni sociali

• Art. 2622 c.c.: False comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori

Fattispecie che riveste natura delittuosa, differenziata nella pena e nella procedibilità, a seconda che si tratti di società quotata o non.

Prevede che per tale reato si proceda a querela di parte, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee o che si tratti di società quotate, nei cui casi si procede

d’ufficio. • Il delitto di false comunicazioni sociali emerge quando un soggetto formalmente o sostanzialmente

qualificato espone, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico, nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali previste dalla legge, fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie della società o del gruppo a cui essa appartiene.

• La norma incriminatrice delle false comunicazioni societarie tutela la veridicità e completezza delle informazioni per il leale esercizio dell’attività economica e per il rispetto di soggetti che non possono intervenire, in modo alcuno, sulla formazione delle decisioni dell’ente, perché creditori dello stesso, suoi soci di minoranza, risparmiatori o investitori della società, quando questa sia quotata nei mercati ufficiali.

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PROBLEMI INTERPRETATIVI

L’interpretazione della formula “cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori” pone problemi interpretativi relativamente a:

• Natura e prova del danno patrimoniale inflitto. • Individuazione di un nesso causale fra il fatto e il danno. • Precisazione della nozione di “creditori”. • Le ipotesi di falsità sono state suddivise in diverse categorie, individuabili

in operazioni di scambio, relative a diverse aree di interesse, tra le quali:

• Produzione

• Finanziamenti

• Capitale

• Valutazione di elementi inclusi in bilancio

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ESEMPI:

ATTI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI SCAMBIO RELATIVE

ALLA PRODUZIONE

• Vendite fittizie di beni, in Italia o all’estero. • Emissione di false fatture per prestazioni di servizi. • Vendite di beni a prezzi di favore nei confronti di un intermediario

compiacente. • Operazioni fittizie di leasing o di lease back. • Incassi realizzati e non contabilizzati. • Acquisti fittizi di beni apparenti. • Simulazione di liti conseguenti ad operazioni regolarmente eseguite e

fatturate, ovvero simulazione di contratti. • Corresponsione di penali fittizie in relazione a contratti dei quali è stato

volutamente procurato l’inadempimento. • Mancata contabilizzazione di acquisti per approvvigionarsi merci in

modo “non ufficiale”.

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OPERAZIONI DI SCAMBIO INERENTI L’AEREA FINANZIARIA

• Cessione di partecipazioni o di altri strumenti finanziari • Operazioni di back to back, con le quali si realizza un contratto fiduciario con

garanzia bilaterale. • Operazioni con le quali il soggetto controllante gestisce la propria liquidità e

la liquidità delle società appartenenti al gruppo di società da essa controllate. • Utilizzo di centri di rifatturazione collocati in territori fiscalmente privilegiati. • Operazioni con le quali viene mutuata la natura giuridica del contratto

originariamente stipulato tra i contraenti. • Stipula simultanea di contratti d’opzione e di altri contratti su titoli o

strumenti finanziari, di segno opposto tra di loro, e la contabilizzazione del solo contratto che genererà effetti negativi sul conto economico, ignorando quello che produrrà effetti positivi.

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OPERAZIONI RELATIVE ALL’AREA DEL CAPITALE

• Conferimenti di beni il cui valore reale è inferiore a quello per il quale vengono emesse le azioni o quote della società conferita.

• Conferimenti dissimulati sotto l’aspetto della cessione di beni. • Acquisto di proprie azioni corrispondendo ai soci un prezzo

superiore a quello effettivo.

• Simulata distribuzione di utili.

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IPOTESI DI FALSITA’ DIPENDENTI DA VALUTAZIONI

• Sovrastima del valore delle immobilizzazioni materiali e di quelle immateriali.

• Oneri pluriennali, per i quali occorrerà verificare, anche, l’effettività della prestazione ricevuta.

• Beni immateriali, per i quali occorrerà, in modo specifico, verificare la loro sostanza contrattuale ed economica.

• Avviamento, per il quale si dovrà verificare che esso sia stato acquisito a titolo oneroso, e che il valore indicato in bilancio corrisponda al costo effettivamente sostenuto.

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RIFERIMENTI NORMATIVI

• ART. 14 D.LGS N. 39/2010: Relazione di revisione e giudizio sul bilancio 1. Il revisore legale o la società di revisione legale

incaricati di effettuare la revisione legale dei conti: a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio

consolidato, ove redatto; b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di

gestione nelle scritture contabili. 2. La relazione, redatta in conformità ai principi di cui all'articolo 11, comprende: a) un paragrafo

introduttivo che identifica i conti annuali o consolidati sottoposti a revisione legale ed il quadro delle regole di redazione applicate dalla società;

b) una descrizione della portata della revisione legale svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati; c) un giudizio sul bilancio che

indica chiaramente se questo e' conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione

patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio; d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei

destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi; e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio. 3. Nel

caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere

un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione. 4. La relazione e' datata e sottoscritta dal responsabile della

revisione. 5. Si osservano i termini e le modalità di deposito di cui agli articoli 2429, terzo comma, e 2435, primo comma, del codice civile,

salvo quanto disposto dall'articolo 154-ter del TUIF. 6. I soggetti incaricati della revisione legale hanno diritto ad ottenere dagli

amministratori documenti e notizie utili all'attività di revisione legale e possono procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e

documentazione. Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione del bilancio consolidato sono interamente responsabili

dell'espressione del relativo giudizio. A questo fine, essi ricevono i documenti di revisione dai soggetti incaricati della revisione delle società

controllate e possono chiedere ai suddetti soggetti o agli amministratori delle società controllate ulteriori documenti e notizie utili alla revisione,

nonche' procedere direttamente ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione e controlli presso le medesime società. I documenti e

le carte di lavoro relativi agli incarichi di revisione legale svolti sono conservati per 10 anni dalla data della relazione di revisione. 7. Il

revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione del bilancio consolidato devono conservare copia dei documenti e delle carte

di lavoro relativi al lavoro di revisione svolto dai revisori e dagli enti di revisione dei Paesi terzi o, in alternativa, devono concordare con detti

soggetti l'accesso a tale documentazione. La presenza di ostacoli legali alla trasmissione di tale documentazione deve essere comprovata nelle

carte di lavoro del revisore legale o della società di revisione legale incaricati della revisione del bilancio consolidato.

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RIFERIMENTI NORMATIVI

• ART. 15 D.LGS N. 39/2010: Responsabilità 1. I revisori legali e le società di

revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della

società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni

derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi

sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato. 2. Il responsabile

della revisione ed i dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione contabile sono

responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da

propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e

nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio

contributo effettivo al danno cagionato. 3. L'azione di risarcimento nei confronti dei

responsabili ai sensi del presente articolo si prescrive nel termine di cinque anni dalla data

della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine

dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento.

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ART. 2409 septies c.c.:

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Il collegio sindacale e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti si

scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento

dei rispettivi compiti.

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RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE

POSIZIONE DI GARANZIA

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La fonte della responsabilità penale dell’amministratore per concorso, mediante omissione, nasce dalla combinazione tra l’art.

40 cpv, c.p., e la posizione di garanzia costituita dall’obbligo di vigilanza ed impeditivo di cui al comma 2, dell’art. 2392 c.c., e

dall’obbligo di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale nei confronti dei creditori di cui all’art. 2394 c.c.

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ART. 2392 C.C.

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RESPONSABILITA’ VERSO LA SOCIETA’

Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche

competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del

comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori . In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo

dell'articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o

eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a

quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone

immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.

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ART. 2630 C.C.

OMESSA ESECUZIONE DI DENUNCE

“Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti,

denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro.

Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo”.

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ART. 2631 C.C.

OMESSA CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 euro a 6.197 euro. Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorchè siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono

venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci. La sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata

di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci

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ART. 2636 C.C.

ILLECITA INFLUENZA SULL’ASSEMBLEA

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in

assemblea, allo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, è

punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

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ART. 2637 C.C.

AGGIOTAGGIO

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri

artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo

di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una

richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato,

ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico

ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito

con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

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ART. 2638 C.C., COMMA 1

OSTACOLO ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITA’ PUBBLICHE DI VIGILANZA

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti [2639] e gli altri soggetti

sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza [2545 quaterdecies,2547, 2619], o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle

comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero,

ancorchè oggetto di valutazioni [2426], sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri

mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o

amministrati dalla società per conto di terzi [2640].

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ART. 2638 C.C., COMMA 2

OSTACOLO ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITA’ PUBBLICHE DI VIGILANZA

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e

i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle

predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il

pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

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IN SINTESI:

LA RESPONSABILITA’ PENALE DEL SINDACO

E DEL REVISORE LEGALE IN SITUAZIONE DI CRISI DI IMPRESA

Il giudice penale ha il gravoso compito di individuare ed isolare i contributi

realmente rilevanti, rispetto agli illeciti ritenuti sussistenti ed imputabili ai

singoli soggetti per il ruolo e la funzione rivestita.

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Il controllo delle società è stato definito come “Reticolo di controllo”

POSSIBILE SOVRAPPOSIZIONE DI COMPETENZE TRA DIVERSI

ORGANI

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Per giungere all’affermazione di responsabilità degli organi di controllo occorrerà che il Giudice penale, individuata la posizione di garanzia

rivestita e, quindi, i doveri che sono imposti dalla normativa che regolamenta il loro operato, accerti:

Mancata attivazione dei poteri impeditivi.

Sussistenza di un nesso causale tra la mancata attivazione dei

poteri impeditivi ed il fatto di reato.

Dolo eventuale.

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CONDOTTTA PENALMENTE RILEVANTE

CARATTERI:

• Non avere espresso un giudizio negativo, evidenziando, nella relazione al bilancio dei revisori le falsità. Tale giudizio negativo avrebbe comportato l’attivazione da parte del collegio sindacale dei poteri impeditivi di cui all’art. 2406, comma 2, cc.

• Non avere attivato i controlli ed i relativi provvedimenti da parte dell’Organo di Vigilanza, con espressa segnalazione dei fatti censurabili a detto organo di vigilanza.

• La condotta omissiva penalmente rilevante, ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p., e quella del concorso del reato, ai sensi dell’art. 110 c.p. dei revisori con gli amministratori viene individuata dall’organo dell’accusa.

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Ha rafforzato il principio dell’obbligo degli amministratori operativi di far conoscere senza reticenze od omissioni, le operazioni poste in essere all’intero Consiglio di amministrazione,

e, quindi, al Collegio sindacale che partecipa alla seduta del C.d.A.

CONSEGUENZE:

• Tale obbligo di informazione non costituisce di per sé, in caso di omissione, una esimente che escluda ogni responsabilità degli organi di controllo.

• Non può sussistere la responsabilità del collegio sindacale e dei revisori se l’omissione informativa non poteva essere percepita, per le modalità con cui è stata posta in essere l’operazione censurabile, pur operando detti organi scrupolo e diligenza.

TUTTAVIA: è sempre un problema di prove. Per fortuna!!

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RIFORMA SOCIETARIA DEL 2003

OBBLIGO DI INFORMAZIONE DEGLI

AMMINISTRATORI

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• L’operare con la diligenza imposta dal legislatore agli organi di controllo e

segnatamente quella specifica richiesta al professionista, consentirà l’emergere dei segnali d’allarme, in relazione all’anormalità di alcune

operazioni. Sintomi che faranno supporre operazioni sospette o censurabili.

• Il Giudice penale deve accertare che l’organo di controllo era in

condizione di essere consapevole dell’esistenza di sintomi, che consentissero di comprendere, il senso reale dell’operazione

costituente reato.

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AD IMPOSSIBILIA NEMO TENETUR

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Per avere una indicazione concreta di quali possano essere

i segnali perspicui di cui dice la legge e che debbono

mettere in allarme gli organi di controllo, si può

certamente fare riferimento a quei segnali

potenzialmente indicativi di problemi di continuità

aziendale.

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INDICATORI DI CRISI O c.d. SEGNALI DI ALLARME

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Situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo. Prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza. Indizi di cessazione del sostegno finanziario da parte dei creditori. Bilanci storici o prospettici che mostrano flussi di cassa negativi. Principali indici economico-finanziari negativi. Consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività utilizzate per

generare i flussi di cassa. Difficoltà nel pagamento di dividendi arretrati o discontinuità nella distribuzione di

dividendi. Incapacità di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti. Incapacità di pagare i debiti alla scadenza. Cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori, dalla condizione “a

credito” alla condizione “pagamento alla consegna”. Incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri

investimenti necessari.

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INDICATORI FINANZIARI DI CRISI

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Intenzione della direzione di liquidare l’impresa o di cessare l’attività.

Perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione.

Perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti.

Difficoltà con il personale. Scarsità nell’approvvigionamento di forniture importanti. Comparsa di concorrenti di grande successo.

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INDICATORI GESTIONALI DI CRISI

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Capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conforme ad

altre norme di legge. Procedimenti legali o regolamentari in corso che, in caso di

soccombenza, possono comportare richieste di risarcimento cui l’impresa non è in grado di far fronte

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ALTRI INDICATORI

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TALI ELEMENTI DEVONO ESSERE VALUTATI IN CONCRETO E RAPPORTATI ALLA COMPLESSIVA SITUAZIONE PATRIMONIALE, GESTIONALE E

FINANZIARIA DELLA SOCIETA’

E’ opportuno richiedere agli amministratori tutte quelle informazioni utili e necessarie per la corretta valutazione, lasciando traccia

documentale di tale attività e traccia documentale delle decisioni e delle ragioni dei provvedimenti assunti dagli organi di controllo.

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La Suprema Corte ha individuato i passaggi attraverso cui si può giungere all’affermazione di responsabilità per dolo eventuale degli

organi di controllo:

Prova della presenza di chiari e specifici segnali dal’allarme.

Dimostrazione che quei segnali d’allarme indicavano, in maniera inequivocabile, che lo specifico evento criminoso, poi verificatosi, era

in corso di realizzazione.

Verifica che il soggetto avesse effettivamente percepito e valutato o avrebbe, con la diligenza richiesta, potuto percepire tali segnali come

rappresentativi degli illeciti in itinere.

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“Amministratori. Pignoramento pieno”

Da “Il Sole 24 ore” del 21.1.2017

• I compensi dell’Amministratore unico e dei consiglieri delle Spa sono pignorabili in misura

piena e non nel limite di quanto previsto dall’art. 409, n. 3, cpc.

• Dunque, i creditori possono rivalersi sui vertici societari pignorandone gli interi compensi, e ciò per il principio di immedesimazione organica. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 1545 del 2016, depositata il 20.01.2017.

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Il manager paga al posto della società. Scatta il sequestro per equivalente sui beni personali del

rappresentante legale per l’evasione della sua azienda (Da “Italia Oggi” del 16.01.2016).

Ruolo attivo dei revisori nella procedura d’allerta per l’emersione della crisi d’impresa (Da “Italia Oggi” del 22.01.2016).

Revisione. Indipendenza prima di tutto

( Da “Italia Oggi” del 23.12.2016)

Più sindaci e revisori nelle Srl. Controlliori richiesti per la procedura di allerta della crisi

(Da “Italia oggi” del 7.1.2017)

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• Depenalizzato l’ostacolo ai revisori. Stop al penale per i manager che frenano i

controlli e per le violazioni sulle comunicazioni antiriciclaggio

(Da “Il sole 24 ore” del 16 gennaio 2016).

• Norme retroattive. Depenalizzazione per il passato

(Da “Italia Oggi” del 26 gennaio 2016).

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DEPENALIZZAZIONE

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RIFERIMENTI NORMATIVI

• Art. 2403 c.c: Doveri del collegio sindacale: Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabileadottato dalla società e sul

suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409-bis, terzo comma.

• Art. 2403 bis c.c.: Poteri del collegio sindacale: I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5). Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2399. L'organo amministrativo può rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate

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RIFERIMENTI NORMATIVI

• Art. 2477 c.c.: Sindaco e revisione legale dei conti: L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la

revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da

un solo membro effettivo .

[La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per

azioni] (Comma abrogato dall'art. 20, comma 8 D.L. 24 giugno 2014, n. 91).

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b)controlla una società obbligata alla revisione legale de conti;

c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal rimo comma dell'articolo 2435-bis.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non

vengono superati.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo

di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

• Art. 2621 c.c.: False comunicazioni sociali: Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti

alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci,

nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non

rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o

finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della

reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi

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RIFERIMENTI NORMATIVI • Art. 2622 c.c.: False comunicazioni sociali delle società quotate: Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla

redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato

regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o

nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti

materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la

stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato

italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese

dell'Unione europea;

• 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di

terzi.

• Art. 2631 c.c.: Omessa convocazione dell’assemblea: Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci nei casi

previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 euro a 6.197 euro. Ove la

legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorchè siano trascorsi

trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci.

La sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da

parte dei soci.

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RIFERIMENTI NORMATIVI • Art. 2635 c.c.: Corruzione tra privati: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla

redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sè o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pensa della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

• Art. 2638 c.c.: Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza: Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti [2639] e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza [2545 quaterdecies, 2547, 2619], o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quail nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni [2426], sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi [2640]. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (1).Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

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RIFERIMENTI NORMATIVI • Art. 2391 c.c.: Interessi degli amministratori: L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni

interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società [1395], precisandone la natura, i termini, l'origine e la

portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione [1394, 2373, 2631], investendo della stessa l'organo

collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la

società dell'operazione.

Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato

esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono

essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data [2964]; l'impugnazione non può essere proposta da chi

ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i

diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione [2377].

L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.

L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità

di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.

• Art. 2392 c.c.: Responsabilità verso la società: Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge

[2423, 2435, 2485, 2486] e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze

[18, 1176, 1710, 2507] (1). Essi sono solidalmente responsabili [1292] verso la società (2) dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno

che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori [2381, 2449, 2455].

In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti

pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose [2377, 2409].

La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza

ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio [2421, n. 1], dandone immediata notizia per iscritto al presidente del

collegio sindacale [18, 2260, 2941, n. 7].

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RIFERIMENTI NORMATIVI • Art. 2393 c.c.: Azione sociale di responsabilità: L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a

deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione [22, 2364, n. 4, 2366, 2373, 2409]. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare [2366], quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti . L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso l'assemblea stessa provvede alla sostituzione degli amministratori [2386]. La società può rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere [1966], purché la rinunzia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale [2394, 2394 bis, 2395, 2434] o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393 bis.

• Art. 2393 bis c.c.: Azione sociale di responsabilità esercitata dai soci: L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata anche dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o la diversa misura prevista nello statuto, comunque non superiore al terzo. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'azione di cui al comma precedente può essere esercitata dai soci che rappresentino un quarantesimo del capitale sociale o la minore misura prevista nello statuto. La società deve essere chiamata in giudizio e l'atto di citazione è ad essa notificato anche in persona del presidente del collegio sindacale. I soci che intendono promuovere l'azione nominano, a maggioranza del capitale posseduto, uno o più rappresentanti comuni per l'esercizio dell'azione e per il compimento degli atti conseguenti. In caso di accoglimento della domanda, la società rimborsa agli attori le spese del giudizio e quelle sopportate nell'accertamento dei fatti che il giudice non abbia posto a carico dei soccombenti o che non sia possibile recuperare a seguito della loro escussione. I soci che hanno agito possono rinunciare all'azione o transigerla; ogni corrispettivo per la rinuncia o transazione deve andare a vantaggio della società. Si applica all'azione prevista dal presente articolo l'ultimo comma dell'articolo precedente.

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RIFERIMENTI NORMATIVI

• Art. 2394 c.c.: Responsabilità verso i creditori sociali: Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali

per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale [2409, 2509].

L'azione (1) può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro

crediti [2949].

La rinunzia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La

transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria [2901] quando ne ricorrono gli

estremi [2393, 2393 bis, 2395].

• Art. 2394 bis c.c.: Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali: In caso di fallimento,

liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di responsabilità previste dai precedenti

articoli spettano al curatore del fallimento, al commissario liquidatore e al commissario straordinario.

• Art. 2395 c.c.: Azione individuale del socio e del terzo: Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano

il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo [2419] che sono stati direttamente danneggiati da atti

colposi o dolosi degli amministratori [2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis].

L'azione può essere esercitata entro cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio o il terzo.

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RIFERIMENTI NORMATIVI

• Art. 2399 c.c.: Cause d'ineleggibilità e di decadenza: Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti,

decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli

affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate [2359], delle società che la controllano e di quelle

sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune

controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri

rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma

dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco [2231].

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli

incarichi.

• Art. 2409 bis c.c.: Revisione legale dei conti: La revisione legale dei conti sulla società è esercitato da un revisore legale dei

conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia

esercitata dal collegio sindacale. in tale caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro

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RIFERIMENTI NORMATIVI

• Art. 2421 c.c.: Libri sociali obbligatori: Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'articolo 2214 [2302, 2519, 2709], la società

deve tenere:

1) il libro dei soci [2346, 2478], nel quale devono essere indicati distintamente per ogni categoria il numero delle azioni, il cognome e il nome dei titolari

delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti [2355, 2355 bis];

2) il libro delle obbligazioni [2412], il quale deve indicare l'ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, il cognome e il nome dei titolari delle

obbligazioni nominative e i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi [2414, n. 4, 2418];

3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico [2375];

4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione [2380-bis, 2388, 2392] o del consiglio di gestione;

5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione;

6) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo [2381], se questo esiste;

7) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti [2415], se sono state emesse obbligazioni;

8) il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'articolo 2447 sexies. I libri indicati nel primo comma, numeri 1), 2), 3), 4) e 8) sono tenuti a cura degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione, il libro

indicato nel numero 5) a cura del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, il libro indicato nel

numero 6) a cura del comitato esecutivo e il libro indicato nel numero 7) a cura del rappresentante comune degli obbligazionisti.

I libri di cui al presente articolo, prima che siano messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma

dell'articolo 2215.

• Art. 2637 c.c.: Aggiotaggio: Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a

provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle

negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di

banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

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RIFERIMENTI NORMATIVI

• Art. 223 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. L. Fallimentare): Fatti di bancarotta fraudolenta: Si

applicano le pene stabilite nell'art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società

dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo (1).

Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell'art. 216, se:

1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli

articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633, 2634 del codice civile;

2) hanno cagionato con dolo [43 c.p.] o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società.

Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 216.

• Art. 224 R.D: 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. L. Fallimentare): Fatti di bancarotta semplice: Si applicano

le pene stabilite nell'art. 217 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i

quali:

1) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo;

2) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge

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RIFERIMENTI NORMATIVI

D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39

• ART. 27: Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale: I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno. 2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena e' della reclusione da uno a quattro anni. 3. Se il fatto previsto dal comma 1 e' commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni. 4. Se il fatto previsto dal comma 1 e' commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 e' aumentata fino alla metà. 5. La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi dà o promette l'utilità nonche' ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto.

• ART. 28: Corruzione dei revisori: 1. I responsabili della revisione legale, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione sino a tre anni. La stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità. 2. Il responsabile della revisione legale e i componenti dell'organo di amministrazione, i soci, e i dipendenti della società di revisione legale, i quali, nell'esercizio della revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico o delle società da queste controllate, fuori dei casi previsti dall'articolo 30, per denaro o altra utilità data o promessa, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità. 3. Si procede d'ufficio.

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RIFERIMENTI NORMATIVI

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• ART. 29: Impedito controllo: 1. I componenti dell'organo di amministrazione che, occultando documenti o

con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di revisione legale sono puniti

con l'ammenda fino a settantacinquemila euro. 2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno ai soci o a

terzi, si applica la pena dell'ammenda fino a settantacinquemila euro e dell'arresto fino a diciotto mesi. 3. Nel caso

di revisione legale di enti di interesse pubblico, le pene di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiate. 4. Si procede d'ufficio.

• ART. 30: Compensi illegali: 1. Il responsabile della revisione legale e i componenti dell'organo di

amministrazione, i soci, e i dipendenti della società di revisione legale, che percepiscono, direttamente o indirettamente,

dalla società assoggettata a revisione legale compensi in denaro o in altra forma, oltre quelli legittimamente pattuiti,

sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro mille a euro centomila. 2. La stessa pena si

applica componenti dell'organo di amministrazione, ai dirigenti e ai liquidatori della società assoggettata a revisione

legale che hanno corrisposto il compenso non dovuto.

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RIFERIMENTI NORMATIVI

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• ART. 31: Illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione: 1. Gli

amministratori, i soci responsabili della revisione legale e i dipendenti della società di revisione che contraggono

prestiti, sotto qualsiasi forma, sia direttamente che per interposta persona, con la società assoggettata a revisione o con

una società che la controlla, o ne e' controllata, o si fanno prestare da una di tali società garanzie per debiti propri,

sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065.

• ART. 32: Disposizioni comuni: 1. Se dai fatti previsti dagli articoli 27, commi 3, 4 e 5, 28, comma 2, 30 e

31 deriva alla società di revisione legale o alla società assoggettata a revisione un danno di rilevante gravità, la pena

e' aumentata fino alla metà. 2. La sentenza penale pronunciata a carico dei responsabili della revisione legale, dei

componenti dell'organo di amministrazione, dei soci e dei dipendenti della società di revisione legale per i reati

commessi nell'esercizio della revisione legale e' comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob a

cura del cancelliere dell'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza.

• ART. 40: Modifiche al TUIF

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GIURISPRUDENZA DI RIFERIMENTO

• Corte di Cassazione, Sezione 5 penale, Sentenza 16 aprile 2014, n. 16983.

• Corte di Cassazione, Sezione 5 penale, Sentenza 19 febbraio 2015, n. 7717.

• Corte di Cassazione, Sezione 5 penale, Sentenza 3 marzo 2015, n. 9266.

• Corte di Cassazione, Sezione 5 penale, Sentenza 23 marzo 2015, n. 12184.

• Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 28 maggio 2015, n. 11126.

• Corte di Cassazione, Sezione 5 penale, Sentenza 2 luglio 2015, n. 28207.

• Tribunale Roma, Sezione 3 civile, Sentenza 29 settembre 2015, n. 19331.

• Corte di Cassazione, Sezione 5 penale, Sentenza 1 dicembre 2015, n. 47540.

• Corte di Cassazione, Sezione 5 penale, Sentenza 16 dicembre 2015, n. 49628.

• Corte di Cassazione, Sezione 5 penale, Sentenza 16 dicembre 2015, n. 49622.

• Corte di Cassazione, Sezione 5 penale, Sentenza 18 gennaio 2016, n. 1775.

• Corte di Cassazione, Sezione 5 penale, Sentenza 22 febbraio 2016, n. 6884.

• Corte di Cassazione, Sezione 5 penale, Sentenza 21 marzo 2016, n. 11921.

• Corte di Cassazione, Sezione 5 penale, Sentenza 7 aprile 2016, n. 14045.

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