3a edizione - misericordia marradi

48

Upload: others

Post on 26-Apr-2022

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 3a edizione - Misericordia Marradi
Page 2: 3a edizione - Misericordia Marradi

2

3a edizione

Finito di stamparenel mese di giugno 2020

a cura di Tipo-Litografia Fabbri s.n.c.Modigliana (Fc)

Page 3: 3a edizione - Misericordia Marradi

3

Indice

- Premessa ................................................................. pag. 5

- Capo I

Costituzione, natura e scopi della Misericordia " 7

- Capo II

Requisiti di appartenenza alla confraternita e

classificazione degli iscritti ..................................... " 17

- Capo III

Disciplina e doveri dei confratelli ......................... " 21

- Capo IV

Organi della confraternita ...................................... " 25

Page 4: 3a edizione - Misericordia Marradi

4

Marradi lì 12 aprile 1856:

Costituzione di una Compagnia di Misericordia a Marradi

Approvata dal Ministero degli Affari Ecclesiasticiil 31 luglio 1856

Fondatori

Gondi GiovanniArciprete di Marradi

Governatore Giovacchino Stanghellinilacopo Torriani

Giovan Gastone FabroniPellegrino Taddei

Francesco TamburiniDon Fabio Fabroni

Carlo Scalini della ScalaGiuseppe BaldesiEgidio Muggini

Angelo Felice FabroniDottor Orlando Pescetti

Page 5: 3a edizione - Misericordia Marradi

5

Premessa

II movimento caritativo delle Misericordie, nato dallaCompagnia di S. Maria che “...ebbe cominciamento per lopadre messer santo Pietro martire l’anno 1244 nella vigiliadell’Assunzione della Beata Vergine Maria a dì 14 agosto”(Bibl. Naz. Firenze, fondo Magiabecchiano XXXVII, 300,C, 127), intende far proprio il messaggio che il SommoPontefice Giovanni Paolo II consegnò alle Misericordienell’udienza dal 14 giugno 1986 che segnò un nuovo corsostorico delle Misericordie italiane alla vigilia del terzomillennio: corso storico che le vede “Fautrici della civiltàdell’amore e testimoni infaticabili della cultura dellacarità”.

Page 6: 3a edizione - Misericordia Marradi

6

Page 7: 3a edizione - Misericordia Marradi

7

- Capo I -Costituzione, natura

e scopi della misericordia

Articolo 1 - Denominazione

È costituita in Marradi l’Associazione ente del Terzo setto-re denominata “CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DIMARRADI ODV” con sede in Marradi (Fi), Diocesi diFaenza – Modigliana (Ra).

Articolo 2 – Principi ispiratori

La Misericordia di Marradi è una Associazione di Confratelliavente per scopo la costante affermazione della carità edella fraternità cristiana attraverso la testimonianza delleopere di Misericordia spirituali e corporali, in soccorso deisingoli e delle comunità contribuendo alla formazione dellecoscienze secondo l’insegnamento del Vangelo e dellaChiesa Apostolica Romana, nel solco della tradizione del-la Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano. L’Associa-zione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, hastrutture ed organizzazione democratiche.

Articolo 3 – Elementi giuridici

La Misericordia di Marradi è costituita agli effetti giuridicicome un Ente del Terzo Settore iscritto nel Registro unico

Page 8: 3a edizione - Misericordia Marradi

8

nazionale del Terzo settore nella sezione a) Organizzazionidi volontariato.La Misericordia è secondo l’Ordinamento Canonico, asso-ciazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi dei canoni 298- 311 “ Norme comuni” e dei canoni 321 – 326 “Associa-zioni private di fedeli” del Codice di Diritto Canonico.

Articolo 4 - Finalità

Scopo della Confraternita è l’esercizio, per amore di Dioe del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali espirituali, del pronto soccorso e dell’intervento nelle pub-bliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed in-ternazionale, anche in collaborazione con ogni pubblicopotere nonché con le iniziative promosse dalla Confedera-zione Nazionale delle Misericordie d’Italia. La Confraternitapotrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di uma-na e cristiana carità suggerite dalle circostanze e renderse-ne partecipe impegnandosi così a contribuire all’analisi edalla rimozione dei processi e delle cause di emarginazionee di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settoridi intervento opera di promozione dei diritti primari allavita, alla salute, alla dignità umana, nell’ambito di un nuovoprogetto di crescita civile della società a misura d’uomo.In particolare, la Confraternita può svolgere in via esclusi-va o prevalente per il perseguimento di finalità civiche,solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività:a) l’elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di ca-

rità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la “Ci-viltà dell’amore”;

Page 9: 3a edizione - Misericordia Marradi

9

b) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soc-corso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei porta-tori di disabilità;

c) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l’assistenza ai malati, agli anziani edai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e adomicilio anche realizzando idonee strutture di acco-glienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;

d) la donazione di organi;e) l’attività nei diversi settori della Protezione Civile nonché

gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed almiglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utiliz-zazione accorta e razionale delle risorse naturali;

f) iniziative di educazione, istruzione e formazione, ancheprofessionale, nonché l’attività di informazione e cultu-rali di interesse sociale con finalità educative;

g) iniziative di formazione universitaria, post-universitaria edi ricerca scientifica di particolare interesse sociale non-ché di formazione extra-scolastica, finalizzata alla pre-venzione della dispersione scolastica e al successoscolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo eal contrasto della povertà educativa;

h) l’organizzazione e la gestione di attività culturali, artisti-che, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse leattività di promozione e diffusione della cultura e dellapratica del volontariato e delle attività di interesse generale,anche attraverso elementi di informazione e promozione del-le attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa ingenere ed iniziative di radio/video-diffusione;

i) l’organizzazione e la gestione di attività turistiche di in-teresse sociale, culturale o religioso;

Page 10: 3a edizione - Misericordia Marradi

10

j) l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilet-tantistiche;

k) la protezione dell’infanzia abbandonata;l) l’alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere

residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni so-ciali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

m) l’accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei mi-granti;

n) iniziative di agricoltura sociale;o) l’erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a

persone colpite da indigenza ed infermità od a personesvantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l’ac-cesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita dialimenti o prodotti od il sostegno a distanza;

p) la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonioartistico e culturale e del paesaggio nonché lariqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni con-fiscati alla criminalità organizzata;

q) iniziative di cooperazione e allo sviluppo nonché attivi-tà nell’ambito o a favore di filiere del commercio equoe solidale;

r) la promozione della cultura della legalità, della pace trai popoli, della non violenza e della difesa non armatanonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, so-ciali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative diaiuto reciproco.

La Confraternita può compiere anche attività diverse rispettoa quelle di interesse generale a condizione che queste sia-no secondarie e strumentali rispetto alle attività di interes-se generale, tenendo conto dell’insieme delle risorse,anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività e in

Page 11: 3a edizione - Misericordia Marradi

11

rapporto all’insieme delle risorse, anche volontarie e gra-tuite, impiegate nelle attività di interesse generale, e sia-no svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livellonormativo e regolamentare.A questo fine, la Confraternita può, tra le altre attività, ef-fettuare:a) l’onoranza, la sepoltura e/o il trasporto, dei defunti nel

cimitero della Confraternita od in altri cimiteri secondorichiesta;

b) operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compre-sa la costituzione di enti e società, nonché l’assunzionedi partecipazioni ed interessenze in altri enti purché risultinostrumentali al perseguimento dei fini istituzionali;

c) ogni altra attività diversa stabilita dal Magistrato.

Articolo 5 – Attività di formazione

La Confraternita provvede all’attivazione della coscienzacivica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi diformazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgi-mento di attività di addestramento tecnico-sanitario deiconfratelli con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ognialtro idoneo mezzo, avuto riguardo alle linee indicate dal-la Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.

Articolo 6 – Sezioni

Per l’espletamento delle proprie attività la Confraternitapotrà costituire apposite sezioni, previa autorizzazione dellaConfederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.

Page 12: 3a edizione - Misericordia Marradi

12

Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coor-dinamento regolamentato da specifiche norme di attuazio-ne e funzionamento all’uopo emanate dal Magistratodella Confraternita.

Articolo 7 - Rapporto con le Autorità Ecclesiastiche

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associati-va, la Confraternita mantiene i rapporti con il VescovoDiocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche at-traverso il proprio Assistente ecclesiastico o “Correttore”.

Articolo 8 - Stemma

Lo stemma della Confraternita ha carattere nazionale edè comune a tutte le Confraternite di Misericordia operan-ti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Con-federazione Nazionale delle Misericordie d’Italia. Allostemma potrà essere aggiunta solo la località e l’eventua-le emblema dell’Associazione, senza altre modifiche.

Articolo 9 - Veste

La divisa storica dei Confratelli è costituita da una vestenera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fian-chi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia colsimbolo F/M e croce latina da un lato e l’immagine dellaMadonna dall’altro. Per i servizi di pronto soccorso e diassistenza potrà essere adottata una divisa secondo il mo-dello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Mise-ricordie d’Italia.

Page 13: 3a edizione - Misericordia Marradi

13

Articolo 10 – Adesione alla Confederazione Nazionale

La Confraternita è costituita con l’assenso della Confede-razione Nazionale delle Misericordie d’Italia e ne è affilia-ta, ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanzalocale. Ferma l’autonomia giuridica, patrimoniale e ammi-nistrativa della Confraternita, la partecipazione del Sodali-zio alla Confederazione Nazionale delle Misericordied’Italia implica per tutti gli iscritti della Confraternita laspirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratellidelle Misericordie d’Italia, rappresentata dalla Confederazio-ne stessa, nonché l’impegno di mobilitazione caritativa incaso di necessità.

Articolo 11 – Adesione ad altre organizzazioni

Per effetto dell’affiliazione alla Confederazione Naziona-le delle Misericordie d’Italia, la Confraternita potrà aderi-re ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solose siano conformi al carattere ispiratore del movimento eprevia autorizzazione della stessa Confederazione. Delpari, in seno alla Confraternita, non potranno sorgere al-tre associazioni se non contemplate come proprio settoredi attività e di cui sarà data comunicazione alla Confede-razione Nazionale delle Misericordie d’Italia per la relati-va approvazione. Per il motivo di cui al primo commadel presente articolo la Confraternita non potrà parteci-pare, né aderire ad iniziative e/o manifestazioni cheesulino dai propri principi ispiratori.

Page 14: 3a edizione - Misericordia Marradi

14

Articolo 12 – Entrate e assenza scopo di lucro

La Confraternita trae i mezzi per il proprio funzionamen-to e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

a) quote e contributi degli iscritti;

b) contributi di privati, singoli ed organizzazioni;

c) contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche fi-nalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e do-cumentate attività o progetti realizzati nell’ambito dei finistatutari;

d) contributi comunitari e di organismi internazionali;

e) donazioni e lasciti testamentari;

f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzio-ne secondo la normativa nazionale e regionale localmen-te vigente.

Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle diinteresse generale, secondo il significato dato a tale ac-cezione dalle disposizioni vigenti, possono anche esse-re realizzati:

g) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agliassociati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di at-tività economiche di natura commerciale nei limiti sta-biliti dalla legge e dallo statuto;

h) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;

i) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediantepartecipazione ad iniziative altrui, anche di natura eco-nomica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzateal perseguimento degli scopi statutari.

Page 15: 3a edizione - Misericordia Marradi

15

La Confraternita ha l’obbligo di reinvestire gli eventualiutili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppodelle attività funzionali al perseguimento dello scopo isti-tuzionale di solidarietà sociale.Le opere di misericordia prestate dai Confratelli sono gra-tuite.

Articolo 13 – Il volontario

Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loroprestazione di attività. È fatto espresso divieto per iConfratelli l’accettare qualsiasi forma di compenso. IIConfratello di Misericordia riceve dall’assistito la propriaideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiu-to e lo ringrazia con l’espressione del tradizionale mottodelle Misericordie “Che Iddio gliene renda merito”.Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelleopere di carità e di servizio potranno essere concesse aiConfratelli distinzioni aventi puro carattere morale.La Confraternita iscrive in apposito registro i volontari chesvolgono la loro attività in modo non occasionale. L’attivi-tà del volontario non può essere retribuita in alcun modonemmeno dal beneficiario.La Confraternita rimborsa al volontario solamente le spese effet-tivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, en-tro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi for-ma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e conogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Confraternitadi cui il volontario è socio o associato o tramite il qualesvolge la propria attività volontaria.

Page 16: 3a edizione - Misericordia Marradi

16

La Confraternita non potrà distribuire neanche in modoindiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riservecomunque denominate ad associati, lavoratori e collabora-tori, amministratori ed altri componenti degli organi socia-li, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi discioglimento individuale del rapporto associativo.La Confraternita può prevedere, in coerenza con lo statu-to, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri deivolontari.

Articolo 14 – Gruppi operativi

La Confraternita può promuovere la donazione del sanguee degli organi. La Confraternita promuove il volontariatogiovanile anche attraverso il gruppo “Gemme”; un rappre-sentante del gruppo Gemme partecipa al Magistrato senzadiritto di voto. Per tutti gli altri settori di attività caritative,in accordo con la Confederazione Nazionale delle Miseri-cordie d’Italia, può costituire gruppi funzionali coordinan-doli con apposito regolamento e delegando qualeresponsabile un componente del Magistrato.

Page 17: 3a edizione - Misericordia Marradi

17

- Capo II -

Requisiti di appartenenza alla confraternitae classificazione degli iscritti

Articolo 15 - Iscrizione

Tutti gli iscritti al Sodalizio, in qualità di associati, sonochiamati con il nome tradizionale di “Confratello” o“Consorella” ed alimentano tale vincolo spirituale nellacomunanza delle idealità morali e delle iniziative caritativeche sono alla base istituzionale della Confraternita. Que-sti si suddividono in due categorie:a) Confratelli effettivib) Confratelli buonavogliaL’iscrizione dei Confratelli avviene su domanda da pre-sentarsi al Governatore.

II Magistrato nella prima riunione utile, o comunque en-tro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, co-munica la decisione di ammissione all’aspirantato o, conmotivazione espressa, il diniego.Per effetto dell’affiliazione alla Confederazione Naziona-le delle Misericordie d’Italia, di cui al primo comma del-l’articolo 11, i Confratelli, riuniti in un’unica grandefamiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Mi-sericordia. Di questo deve essere fatta menzione nelladomanda di iscrizione di cui al comma terzo del presente

Page 18: 3a edizione - Misericordia Marradi

18

articolo o, nel caso l’iscrizione ad altro Sodalizio avven-ga in momenti successivi, deve esserne portato a cono-scenza il Magistrato della Confraternita. II Confratello,iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso alla Confraternita,non potrà in nessun caso godere delle competenze e deidiritti acquisiti in altra Confraternita.L’organizzazione non può limitare temporalmente la par-tecipazione alla vita associativa.I Confratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamen-te presso la sede della Confraternita a partire dal trentesi-mo giorno successivo alla richiesta, formulata mediantelettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, dicomunicazione fax o telematico purché risulti provata ladata di invio.Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nellaquale dichiara di aver preso visione della documentazio-ne richiesta e si impegna a non divulgarla.

Articolo 16 – Qualifiche dei Confratelli

Gli aspiranti Confratelli sono coloro che intendono farparte della categoria dei Confratelli effettivi o deibuonavoglia.L’aspirantato ha la durata di un anno di servizio al termi-ne del quale gli aspiranti Confratelli passano alla catego-ria dei Confratelli Effettivi o dei Confratelli Buonavoglia.II passaggio risulta essere automatico, salvo motivata deli-bera di diniego del Magistrato. Il passaggio è spiritualmen-te sancito auspicabilmente mediante il rito della vestizionee la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera

Page 19: 3a edizione - Misericordia Marradi

19

e anonimato. Gli aspiranti Confratelli partecipano all’As-semblea ma non hanno diritto di voto e di elezione.I Confratelli effettivi sono coloro che, compiuto il perio-do di aspirantato, accettano l’obbligo del servizio nelleopere che costituiscono il motivo ispiratore della Confra-ternita. Costituiscono il corpo funzionale della Confrater-nita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipanoall’Assemblea con diritto di voto attivo, ed acquisisconodiritto di elezione dopo due anni di permanenza nellacategoria. L’elettorato attivo e passivo presuppone la mag-giore età.I Confratelli buonavoglia sono coloro che sostengonomoralmente e materialmente la Confraternita senza obbli-go di servizio e si impegnano alle contribuzioni che sa-ranno stabilite per tale categoria. I Confratelli buonavoglia,compiuto un anno di aspirantato, partecipano all’Assem-blea, con diritto di voto attivo ed acquisiscono diritto dielezione dopo due anni di permanenza nella categoria,sempre in presenza della maggiore età.

Articolo 17 – Requisiti di iscrizione

Per essere iscritti alla Confraternita occorre essere di prin-cipi morali e cristiani e tenere una condotta integra, an-che sotto il profilo della normativa penale. I Confratelli siimpegnano a sostenere moralmente, materialmente o conla loro opera i fini istituzionali della Confraternita e sonotenuti al versamento della quota associativa annuale de-terminata dal Magistrato. La quota o contributo associati-vo è intrasmissibile.

Page 20: 3a edizione - Misericordia Marradi

20

Articolo 18 - Sostenitori

Sono considerati sostenitori della Misericordia tutte le per-sone non socie, che contribuiscono al sostentamento del-la Confraternita con donazioni di qualsiasi genere, nonpartecipando però agli organi sociali della stessa.Sono considerati tali anche i defunti, i cui familiari desi-derino farne suffragio post mortem mediante una dona-zione, secondo le modalità stabilite dal Magistrato.

Articolo 19 – Diritti acquisiti

I Confratelli di qualunque categoria conservano i dirittilegittimamente acquisiti in forza delle norme statutarie deltempo, se non in contrasto con la legislazione vigente.

Page 21: 3a edizione - Misericordia Marradi

21

- Capo III -

Disciplina e doveri dei Confratelli

Articolo 20 - Doveri dei Confratelli

Gli iscritti alla Confraternita devono:a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni

emanate dagli organi della Confraternita;b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all’in-

terno dell’Associazione che nella vita privata;c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con

spirito di umana e cristiana carità;d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cari-

che sociali un comportamento corretto e di massimacollaborazione;

e) collaborare alle iniziative della Confraternita e parteci-pare alle riunioni;

f) partecipare alle iniziative di carattere generale promossedalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Ita-lia.

g) Assolvere al pagamento della quota associativa.

Articolo 21 – Provvedimenti disciplinari

I Confratelli sono passibili dei sotto citati provvedimentidisciplinari, previa contestazione scritta dell’addebito, coninvito a presentare entro 15 gg. al Magistrato le propriegiustificazioni:

Page 22: 3a edizione - Misericordia Marradi

22

a) ammonizione;b) sospensione a tempo determinato;c) decadenza;d) esclusione.La competenza per l’irrogazione dei provvedimenti di cuiai punti a) e b) è del Magistrato. Contro i provvedimentidi cui ai punti a) e b) l’interessato può presentare ricorso,in forma scritta, entro 15 gg. dalla comunicazione, alCollegio Probivirale il quale decide, sentito l’interessato edil Governatore, con parere definitivo. La competenza perl’irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti c) e d) è del-l’Assemblea e valgono le disposizioni del successivo art. 22.

Articolo 22 – Perdita della qualità di iscritto

La qualità di iscritto alla Confraternita si perde per dimis-sioni, per decadenza o per esclusione. Si perde per di-missioni qualora il Confratello presenti al Magistrato, informa scritta, la propria rinunzia a mantenere il suo dirit-to di Confratello. Si perde per decadenza ove venga amancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza allaConfraternita di cui all’art. 17. Inoltre l’iscritto decadequalora, nonostante il richiamo, persista nella violazionedei doveri fondamentali previsti all’art. 20 oppure riman-ga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quotasociale pur essendo in grado di assolvervi. Si perde peresclusione nei casi che rendano incompatibile, per qua-lunque grave ragione, l’appartenenza dell’iscritto allaConfraternita. La perdita della qualità di socio implicacontemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spiri-tuale che materiale verso la Confraternita.

Page 23: 3a edizione - Misericordia Marradi

23

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono pro-posti motivatamente dal Governatore all’Assemblea. Del-la proposta di decadenza o di esclusione deve essere datacomunicazione scritta all’Interessato, per raccomandata, daparte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 gg.le proprie deduzioni. L’Assemblea delibera a scrutiniosegreto. II provvedimento irrogato dall’Assemblea potràessere revocato qualora siano venute a mancare le causeche lo hanno determinato previa nuova domanda da pre-sentarsi, da parte dell’Interessato, al Governatore, con lemodalità di cui agli artt. 15 e 16, e sulla quale il Magi-strato delibererà, sentito il parere del Collegio Probivirale,l’accettazione e se riconferire al richiedente i diritti dicui godeva in precedenza. L’eventuale nuova domandanon potrà essere in nessun caso ripresentata prima di unanno dalla data di irrogazione del provvedimento di de-cadenza.

Page 24: 3a edizione - Misericordia Marradi

24

Page 25: 3a edizione - Misericordia Marradi

25

- Capo IV -

Organi della Confraternita

Articolo 23 - Gli Organi

Sono organi della Confraternita:a) L’Assemblea;b) Il Magistrato;c) II Governatore;d) II Collegio Probivirale;e) Il Collegio dei Sindaci Revisori e l’Organo di Controllo.

L’ASSEMBLEA

Articolo 26 – Assemblea straordinaria

L’Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunqueperiodo e specificamente:a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno undecimo dei Confratelli;b) quando il Collegio dei Probiviri o l’Organo di Controlloper gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per iscritto,ne richiedano all’unanimità la convocazione al Magistrato;c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dallaConfederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia perproblemi inerenti la Confraternita o per iniziative di ca-rattere generale;

Page 26: 3a edizione - Misericordia Marradi

26

d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità.Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Governatore deveconvocare e tenere l’Assemblea entro un mese con lemodalità di cui all’art. 25.

Articolo 27 – Quorum costitutivo

L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convoca-zione con la presenza di almeno la metà dei Confratelliaventi diritto al voto mentre in seconda convocazione èvalidamente costituita qualunque sia il numero dei pre-senti, sempreché tale numero sia almeno il doppio deicomponenti del Magistrato.In caso di impedimento a partecipare all’Assemblea, ogniConfratello potrà farsi rappresentare, conferendogli dele-ga scritta, da altro Confratello avente diritto al voto ilquale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore dipiù di una delega.

Articolo 28 – Quorum deliberativo

L’Assemblea delibera validamente con la metà più uno deivoti espressi dai presenti. Gli astenuti non si computanofra i votanti. Le votazioni si fanno per alzata di mano. Insituazioni concernenti persone le votazioni si fanno perscrutinio segreto. I componenti il Magistrato nelle delibereconcernenti rispettivamente il resoconto morale e il bilan-cio non hanno diritto di voto. I componenti del Collegiodei Revisori non hanno diritto di voto nelle delibere

Page 27: 3a edizione - Misericordia Marradi

27

concernenti il bilancio. Per le proposte di riforma dellostatuto da parte dell’Assemblea sono previste le particola-ri norme di cui al sesto comma dell’art. 45.

Articolo 29 - Attribuzioni

L’Assemblea ha il compito di:a) deliberare l’approvazione del bilancio predisposto inconformità con le norme vigenti, corredato della relazio-ne del Governatore sull’attività della Confraternita, svoltanell’anno precedente e della relazione del Collegio deiSindaci Revisori o, laddove esistente, dell’Organo di Con-trollo;b) esaminare le questioni di carattere generale e di indi-rizzo programmatico presentate dal Governatore, di con-certo col Magistrato, adottando ove necessario, le relativedeliberazioni;c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato,il Collegio Probivirale ed il Collegio dei Sindaci Revisori;d) nominare l’Organo di Controllo ed il soggetto incari-cato della revisione legale dei conti;e) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole del-la Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia,sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistratodi concerto con il Collegio Probivirale;f) deliberare, su proposta del Magistrato, in merito a quan-to previsto dall’art. 46;g) nominare nella riunione che precede ogni triennio laCommissione Elettorale e stabilire il numero dei compo-nenti il Magistrato;

Page 28: 3a edizione - Misericordia Marradi

28

h) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusio-ne dei Confratelli;i) deliberare sulle responsabilità dei componenti degliorgani sociali e promuovere azioni di responsabilità neiloro confronti.

IL MAGISTRATO

Articolo 30 – Attribuzioni

II Magistrato è l’organo di governo della Confraternita,delibera su tutte le materie non riservate specificamenteall’Assemblea ed è eletto dalla stessa Assemblea.In particolare:a) provvede all’amministrazione della Confraternita ivi

compresi l’acquisto e la vendita o la permuta di beniimmobili e mobili, di automezzi e per la creazione dipassività ipotecarie, nonché stabilisce le attività diver-se, non già richiamate dallo statuto;

b) provvede ad assicurarsi che non siano in alcun modocedibili né alienabili i beni e le cose aventi caratterestorico ed artistico, né carte e documenti di qualunquegenere, particolarmente se antichi, relativi alla vita dellaConfraternita;

c) provvede al suo interno alla nomina del Governatore,del Vice Governatore, del Segretario e dell’Amministra-tore nonché ad ogni altra nomina che si rendesse ne-cessaria. L’ eventuale nomina del Segretario puòavvenire anche al di fuori degli eletti tenuto conto delleparticolarità di cui all’art. 35;

Page 29: 3a edizione - Misericordia Marradi

29

d) redige le norme di attuazione del presente statuto edemana ogni qualsiasi regolamento organizzativo neces-sario al buon funzionamento del Sodalizio;

e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico,all’assunzione, al trattamento economico e di quiescen-za del personale dipendente e dei collaboratori in li-nea con quanto previsto dalla normativa vigente edadotta i relativi provvedimenti;

f) provvede alla predisposizione del regolamento organi-co per la determinazione della pianta, dei doveri, deidiritti e delle mansioni del personale dipendente;

g) predispone il bilancio nelle forme previste dalla norma-tiva vigente da sottoporre all’approvazione dell’Assem-blea;

h) delibera sull’accettazione di eredità, con beneficio diinventario, di donazioni e sul conseguimento di legatirichiedendone la prescritta autorizzazione ai competentiorgani;

i) prende in via d’urgenza, eccetto i casi previsti agli artt.21, 22 e 24 del c.c., i provvedimenti che reputa ne-cessari nell’interesse del Sodalizio, salvo la ratifica allaprima Assemblea successiva;

j) conferma o revoca la decisione del Governatore sul-l’ammissione dei nuovi aspiranti Confratelli ed esprimeentro un anno motivata delibera di diniego alla loro de-finitiva adesione;

k) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;l) cura l’osservanza dello spirito religioso dell’Associazio-

ne nonché la preparazione spirituale e morale deiConfratelli di cui la direzione ed il coordinamento sonoaffidati al Correttore;

Page 30: 3a edizione - Misericordia Marradi

30

m) propone all’Assemblea, una volta ottenuto il parere fa-vorevole della Confederazione Nazionale delle Miseri-cordie d’Italia, le modifiche statutarie sia di propriainiziativa che su richiesta di almeno un decimo deiConfratelli;

n) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche conesperti al di fuori degli iscritti alla Confraternita, perl’analisi di determinati problemi o con compiti di con-sulenza per i vari settori di attività nominando un co-ordinatore fra i componenti il Magistrato;

o) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanziagli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinan-zi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversiedi interesse della Confraternita;

p) determina l’ammontare della quota associativa che ogniConfratello deve versare annualmente per il funziona-mento della Confraternita a seconda della categoria diappartenenza;

q) propone alla Confederazione Nazionale delle Misericor-die d’Italia congiuntamente al Correttore i nominatividi Confratelli per il conferimento di distinzioni al me-rito della carità e del servizio;

r) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi inatto secondo le disponibilità e le possibilità della Con-fraternita;

s) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato,il libro degli associati ed il libro delle deliberazioni as-sembleari;

t) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque al-tro potere che il presente statuto non attribuisce speci-ficamente ad altri organi della Confraternita.

Page 31: 3a edizione - Misericordia Marradi

31

Articolo 31 – Composizione

II Magistrato è composto da sette a undici Confratelli.Partecipa alle riunioni del Magistrato il Correttore. Peressere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla datastabilita per le elezioni, almeno due anni dalla data diiscrizione alla Confraternita e non appartenere a confes-sioni diverse dalla Chiesa Cattolica in coerenza con i prin-cipi fondativi della Confraternita.Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato,Confratelli con legame di coniugio, di parentela fino alquarto grado e di affinità fino al secondo grado, nonchéConfratelli eletti alle cariche di Proboviro e Sindaco Re-visore, o nominati come organo di controllo e/o sog-getto incaricato della revisione legale dei conti. Non sonoinoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendentedella Confraternita, nonché i Confratelli che rivestonocariche politiche a qualunque livello.

Articolo 32 - Adunanze

Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese non-ché ogni qual volta il Governatore lo ritenga necessario,oppure ove sia presentata domanda al Governatore daparte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato.II Magistrato può essere convocato dalla ConfederazioneNazionale delle Misericordie d’Italia e dal Presidente delCollegio dei Probiviri con richieste scritte e motivate. L’in-vito all’adunanza è comunicato dal Governatore e dovràcontenere il luogo, il giorno, l’ora e dovrà essere inviato

Page 32: 3a edizione - Misericordia Marradi

32

almeno cinque giorni prima della data fissata, dovrà co-munque essere garantita la conoscenza dell’ordine delgiorno ai consiglieri.Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato puòessere convocato anche telefonicamente in caso di ne-cessità e di urgenza.II Magistrato delibera validamente in prima convocazio-ne con la presenza di almeno la metà più uno dei com-ponenti; in seconda convocazione, da indire almenoun’ora dopo la prima, con almeno la presenza di un ter-zo dei componenti dell’organo. Le deliberazioni sonoprese a maggioranza, in caso di parità di voti prevale ilvoto del Governatore. Le deliberazioni concernenti per-sone sono adottate a scrutinio segreto.

Articolo 33 – Il Governatore

II Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riu-nione convocata dopo le elezioni. È il capo della Con-fraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne hala rappresentanza legale ed i poteri di firma. Rappresentala Confraternita all’interno della Confederazione Nazionaledelle Misericordie d’Italia, nelle relative assemblee. Inparticolare il Governatore:a) vigila per la tutela delle ragioni, degli interessi e delle

prerogative della Confraternita e veglia sull’osservanzadello statuto e dei regolamenti;

b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l’Assembleaassumendone in entrambi i casi la presidenza;

c) attua le deliberazioni del Magistrato;

Page 33: 3a edizione - Misericordia Marradi

33

d) firma la corrispondenza ed, in unione col Segretario,le carte ed i registri sociali;

e) cura, congiuntamente con il Segretario e l’Amministratore,la tenuta dell’inventario dei beni mobili ed immobili;

f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delleMisericordie d’Italia agli effetti di ogni evento che con-sigli l’interessamento della Confederazione stessa;

g) prende ogni provvedimento d’urgenza anche se noncontemplato nel presente articolo, compresi atti caute-lativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, sal-vo ratifica del Magistrato nella prima riunionesuccessiva al provvedimento. Il servizio di Governato-re è incompatibile con rapporti di lavoro con le Mise-ricordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.

Articolo 34 – Il Vice-Governatore

II Vice-Governatore è eletto dal Magistrato nella sua pri-ma riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuva, indi-pendentemente dalle sue funzioni il Governatore e losostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza oimpedimento. Inoltre opera in quei settori e svolge queiparticolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno af-fidargli.

Articolo 35 – Il Segretario

II Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riu-nione convocata dopo le elezioni. Redige i verbali delMagistrato e dell’Assemblea. È consegnatario dei documentie dell’archivio della Confraternita; cura la corrispondenza

Page 34: 3a edizione - Misericordia Marradi

34

insieme al Governatore con il quale collabora alla tenutadegli inventari di cui alla lettera e) dell’art. 33. Collaborainoltre con l’Amministratore per la tenuta della contabili-tà e nella preparazione del bilancio, nelle forme previstedalla normativa vigente. In relazione alla particolarità delservizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dalMagistrato anche tra persone esterne agli organi sociali.In tal caso il Segretario partecipa ai lavori del Magistratosenza diritto di voto.

Articolo 36 - L’Amministratore

L’Amministratore è eletto dal Magistrato nella sua primariunione convocata dopo le elezioni. L’Amministratorecura, in collaborazione con il Governatore ed il Segreta-rio, la parte amministrativa di tutte le attività della Con-fraternita firmando i relativi documenti.Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla rego-lare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a pre-disporre la bozza di rendiconto economico e finanziarionelle forme previste dalla normativa vigente da sottopor-re al Magistrato.

Articolo 37 – Gratuita e durata degli organi sociali

Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a titolo gratui-to, durano in carica tre anni ed i Confratelli componentigli organi sociali sono rieleggibili. Ove in un organo siverifichi la mancanza di un componente succede il pri-mo dei non eletti. I nuovi membri inseriti a copertura diquelli vacanti restano in carica per la stessa durata del

Page 35: 3a edizione - Misericordia Marradi

35

membro sostituito e non subentrano automaticamente inincarichi specifici a lui affidati. I componenti gli organidella Confraternita che per tre riunioni consecutive risul-tino assenti senza giustificato motivo sono dichiaratidecaduti dall’incarico e quindi sostituiti.

Articolo 38 – Il Collegio Probivirale

II Collegio Probivirale è composto da 3 membri elettidall’Assemblea, fra i Confratelli con particolare conoscenzadel corpo sociale e del Sodalizio e per la dedizione allaConfraternita.Per l’eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le normedi cui al precedente art. 31 comma 2 e 3. II Collegio dopol’elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presi-dente, il Vice Presidente ed il Segretario. II Collegio siriunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qualvolta ci sia materia di decisione di sua competenza edalmeno una volta all’anno per la verifica dell’andamentodella Confraternita. In particolare:a) vigila sull’osservanza delle norme statutarie e dei rego-

lamenti da parte di ogni Organo della Confraternita:b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statu-

to e dei regolamenti, sentito il parere della Confedera-zione Nazionale delle Misericordie d’Italia;

c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro prov-vedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei con-fronti di quest’ultimi;

d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiestascritta e motivata, il Magistrato della Confraternita;

Page 36: 3a edizione - Misericordia Marradi

36

e) sostituisce l’opera del Magistrato qualora quest’ultimosia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a fun-zionare fino alle elezioni che dovranno essere promossenon oltre un trimestre dalla data di sostituzione.

L’accertata impossibilità di indire nuove elezioni saràmotivo per ricorrere alle norme di cui all’art. 48 commi1 e 2. II Collegio è validamente costituito con almeno lapresenza di due componenti, e delibera a maggioranza,stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicura-to e garantito il contraddittorio. Decide con pronuncemotivate e, se del caso, anche in via equitativa. Essa tie-ne il libro delle proprie adunanze.

Articolo 39 – Il Collegio dei Sindaci Revisori e l’Organodi Controllo

La Confraternita elegge al non superamento per due eser-cizi consecutivi di due dei tre parametri previsti dall’arti-colo 30 del dlgs 117 del 3 agosto 2017 un Collegio deiSindaci Revisori, composto da tre membri eletti dall’As-semblea fra i Confratelli.Per l’eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgonole norme di cui al precedente art. 31 commi 2 e 3 delloStatuto. II Collegio dopo l’elezione si riunirà per nomina-re al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed ilSegretario. Qualora ritenuto opportuno dall’Assemblea, ilCollegio potrà essere affiancato da figura professionaleiscritta nell’Albo dei Revisori Legali dei Conti nominatadall’Assemblea stessa.I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non posso-no essere contemporaneamente eletti nel Magistrato, né nel

Page 37: 3a edizione - Misericordia Marradi

37

Collegio dei Probiviri. II Collegio si riunisce almenotrimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo ver-bale viene firmato da tutti i presenti. I membri del Colle-gio possono assistere alle riunioni del Magistrato. IICollegio delibera validamente con la presenza di duecomponenti. I Componenti il Magistrato ed il Collegio deiSindaci Revisori nelle delibere concernenti rispettivamen-te il resoconto morale e finanziario non hanno il dirittodi voto.Quando siano superati per due esercizi consecutivi duedei parametri previsti dal sopracitato articolo 30 del dlgs117/2017, la Confraternita nomina, per mezzo di delibe-ra assembleare, un organo di controllo, anche mono-cratico, a cui sono attribuiti compiti e le funzioni di cuiall’articolo 30, comma 6, del dlgs 117 del 3 agosto 2017.L’obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predettilimiti non vengono superati.Al momento di inizio operatività dell’Organo di controllo, ilCollegio dei Revisori dei Conti cessa la propria attività.Ai componenti dell’Organo di Controllo si applica l’arti-colo 2399 del codice civile. I componenti dell’Organo diControllo devono essere scelti tra le categorie di soggettidi cui all’articolo 2397, comma secondo, c.c..Nel caso di Organo di Controllo collegiale i predetti re-quisiti devono essere posseduti da almeno uno dei com-ponenti.Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze.L’Organo di Controllo svolge anche funzione di revisionelegale dei conti al superamento per due esercizi conse-cutivi di due dei tre limiti di cui all’articolo 31 del dlgs117 del 3 agosto 2017.

Page 38: 3a edizione - Misericordia Marradi

38

L’Organo di Controllo qualora gli sia attribuita anche lafunzione di revisore legale, deve essere composto da per-sone fisiche iscritte nell’apposito registro.

Articolo 40 - Il Correttore

L’Assistente ecclesiastico o “Correttore” è nominato dall’Or-dinario Diocesano competente per territorio su pro- po-sta del Magistrato. Rappresenta l’Autorità religiosaall’interno della Confraternita per le materie spirituali,religiose o di culto. Collabora per l’osservanza dello spi-rito religioso della Confraternita e la preparazione spiri-tuale e morale dei Confratelli anche attraverso lapromozione di corsi di formazione per i quali potrà col-laborare con il “Correttore” della Confederazione Nazio-nale delle Misericordie d’Italia. Tiene la direzione dellefunzioni sacre e delle feste religiose. Il Correttore èconfratello onorario e partecipa pienamente alle riunio-ni dell’Assemblea e del Magistrato, con diritto di voto.

Articolo 41 – La Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale è eletta dall’Assemblea nellariunione che precede il termine di ogni triennio. È com-posta da un numero tra tre e cinque membri scelti fra iConfratelli ed ha il compito di:a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice

Presidente ed il Segretario;b) redigere la lista di nominativi per la carica di membri

del Magistrato, contenente un numero minimo da quat-tordici a ventidue Confratelli in proporzione al numero

Page 39: 3a edizione - Misericordia Marradi

39

degli eleggibili di cui da due a quattro dovranno esse-re scelti tra i Confratelli buonavoglia;

c) redigere la lista di cinque Confratelli per l’elezione delCollegio dei Probiviri di cui i primi tre verranno eletticome effettivi mentre il quarto ed il quinto sarannoeletti come supplenti;

d) redigere la lista di cinque Confratelli per l’elezione delCollegio dei Sindaci Revisori, di cui i primi tre verran-no eletti come effettivi, mentre il quarto ed il quintosaranno eletti come supplenti.Le liste devono riportare il nome del Confratello.Gli iscritti potranno presentare alla Commissione Elet-torale proposte di candidature nei termini che la stessaCommissione indicherà. Le liste predisposte dalla Com-missione Elettorale sono trasmesse al Governatore ilquale le allegherà all’avviso di convocazione dell’As-semblea tenendo presente che dovrà essere convocataalmeno 30 gg. prima della data fissata.

e) accerta l’identità degli aventi diritto al voto ed il titolodi partecipazione all’Assemblea;

f) accerta la regolarità delle deleghe;g) cura le operazioni di voto e redige verbale delle ope-

razioni stesse.

Articolo 42 – Modalità di elezione degli organi

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sonovincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potràesprimere la propria preferenza anche per Confratelli noncompresi nelle citate liste. Ogni elettore può esprimere la suapreferenza per un massimo di due voti per il Collegio dei

Page 40: 3a edizione - Misericordia Marradi

40

Probiviri; due voti per il Collegio dei Revisori dei contied un numero di preferenze pari ai tre quarti deglieleggibili per il Magistrato. Risulteranno eletti per ognicarica i Confratelli che avranno riportato il maggior nu-mero di voti. A parità di voti risulterà eletto il Confratellocon maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita. Incaso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello piùanziano di età; successivamente si procederà al sorteggio.Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto pre-visto nel presente articolo, saranno dichiarate nulle. IIPresidente la Commissione Elettorale pubblica per affissio-ne nella sede sociale l’esito delle votazioni, convoca glieletti entro 7 gg. e ne presiede la riunione. I ricorsi pereventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o perla candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devo-no essere depositati nel termine perentorio di 3 gg. dal-l’affissione. La Commissione Elettorale si esprimerà suiricorsi prima dell’insediamento dei nuovi organi.

Articolo 43 – Composizione della Commissione Elettorale

I componenti la Commissione Elettorale per le funzioni cuisono chiamati a rispondere non possono in nessun modofar parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche pergli organi della Confraternita, né essere votati fuori lista.Le schede contenenti voti per i componenti delle Com-missioni di cui al precedente comma saranno annullate.

Articolo 44 - Gratuità delle cariche elettive

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per do-vere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del

Page 41: 3a edizione - Misericordia Marradi

41

volontariato che è alla base dello spirito della Confrater-nita. I Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù delruolo da loro ricoperto dovranno ancor più tenere unacondotta morale civile irreprensibile e nello stesso tempodovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli unrapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto contoanche dello spirito di servizio per il quale accettano lacarica.Le incompatibilità di cui all’articolo 31 comma secondosi estendono anche alle figure di Governatore, Presidentedel Collegio dei Probiviri e Presidente dei Sindaci Revi-sori.

Articolo 45 – Riforma dello Statuto

La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Magi-strato secondo la norma di cui all’art. 30 punto p), è pre-sentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta,da un numero di Confratelli non inferiore ad un decimodegli iscritti. La mozione è esaminata dal Magistrato e dalCollegio dei Probiviri in riunione congiunta e trasmessaalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italiaper il proprio parere. Dopo aver esaminato la propostaed aver acquisito il parere scritto della Confederazione, ilGovernatore convoca l’Assemblea straordinaria con spe-cifica indicazione all’ordine del giorno e del numero degliarticoli cui è fatta proposta di riforma nonché l’indicazio-ne degli emendamenti formulati dai proponenti. L’avvisodi convocazione è inviato nei termini di cui all’art. 25 econ le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre

Page 42: 3a edizione - Misericordia Marradi

42

verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede socia-le per lo stesso periodo di convocazione.L’avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazio-ne Nazionale delle Misericordie d’Italia. Per l’approva-zione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole dialmeno la metà dei presenti all’Assemblea ed il preventi-vo assenso della Confederazione Nazionale delle Miseri-cordie d’Italia. Non possono essere oggetto di riforma, senon ad unanimità di voti, gli art. 2, 4, 5 e 7 i quali de-finiscono la irrinunciabile fisionomia della Confraternita ele garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

Articolo 46 – Regolamento Generale

L’Assemblea approva, a completamento delle norme delpresente Statuto, con la maggioranza dei due terzi deipresenti, sentito il parere della Confederazione Nazionaledelle Misericordie d’Italia, il Regolamento Generale, iviincluso il Regolamento dei lavori assembleari, i cui arti-coli potranno essere riformati sempre con le modalità dicui sopra. II Magistrato provvede a redigere le “Norme diattuazione del Regolamento Generale” riformabili conprovvedimento dello stesso Magistrato.

Articolo 47 – Mancato funzionamento della Confraternita

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne taliche non rendano possibile il normale funzionamento dellaConfraternita e delle sue attività e qualora l’Assemblea non

Page 43: 3a edizione - Misericordia Marradi

43

sia stata in grado di provvedere in merito o sia andatadeserta e non possano operare gli organi ordinari anchecon i poteri sostitutivi previsti di cui all’art. 38 comma e),il Governatore della Confraternita segnala alla Confede-razione Nazionale delle Misericordie d’Italia l’esistenza ditale situazione straordinaria per la richiesta di interventiai fini della normalizzazione della vita sociale e dellafunzionalità dei servizi. La richiesta potrà essere presenta-ta anche dal Presidente del Collegio dei Probiviri o daalmeno un decimo dei Confratelli.La Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia,accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutil-mente il tentativo di ripresa della normale attività asso-ciativa, nomina un delegato con funzioni di CommissarioStraordinario che provvede al compimento degli atti ur-genti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione,nonché alla convocazione dell’Assemblea degli associatiper la ricostituzione degli organi sociali. Ove la convo-cazione dell’Assemblea risulti impossibile, o l’Assembleastessa rimanga priva di esiti, il Delegato informa la Con-federazione Nazionale delle Misericordie d’Italia anche alfine, ove sia ritenuto opportuno, di portare la questioneall’attenzione delle autorità competenti.

Articolo 48 – Recesso dalla Confederazione Nazionaledelle Misericordie d’Italia

Qualora l’associazione receda dalla Confederazione Nazio-nale delle Misericordie d’Italia, ne venga esclusa o ne vengacomunque decisa la non appartenenza, l’Associazione

Page 44: 3a edizione - Misericordia Marradi

44

dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del mar-chio e del logo del movimento delle Misericordie e pro-cedere entro sei mesi a modificare la denominazione, lostemma ed ogni altro elemento identificativo che possacondurre ad una errata identificazione.

Articolo 49 – Scioglimento della Confraternita

La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera as-sembleare se non si verificano circostanze eccezionali diassoluta impossibilità del suo funzionamento e fino aquando non rimanga un numero di Confratelli effettivi taleda svolgere anche in parte le opere di carità e di assisten-za. La delibera di scioglimento è presa dall’Assemblea stra-ordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dalGovernatore o dal Delegato di cui all’art. 47. Per la de-libera di scioglimento occorre l’osservanza di tutte le spe-ciali modalità di convocazione, di presenza di Confratellie della speciale maggioranza di cui all’art. 21, 3º commadel c.c. (3/4 degli associati). Dovrà anche essere rivoltotempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Mi-sericordie d’Italia, che interverrà all’Assemblea con un suodelegato per esprimere il suo parere nonché per dare lapropria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delledifficoltà della Confraternita. Con la delibera di scioglimen-to l’Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente dascegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Confraternita.

Page 45: 3a edizione - Misericordia Marradi

45

Articolo 50 – Devoluzione del patrimonio

A seguito dello scioglimento, i beni residui della Confra-ternita sono devoluti per mezzo di delibera assembleare,previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del RegistroUnico Nazionale del Terzo settore da quando sarà opera-tivo, ad altro ente del Terzo Settore con analoga attivitàistituzionale e finalità analoghe o ai fini di pubblica utili-tà, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negliaccordi degli aderenti, che dovrà utilizzarli a beneficioconcreto degli abitanti del Comune di Marradi.L’Assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la tra-sformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione,con preventivo assenso della Confederazione Nazionaledelle Misericordie d’Italia. Tali operazioni sono effettuatesecondo le modalità di cui all’articolo 42- bis c.c.

Articolo 51 – Riconoscimento della personalità giuridica

Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica daparte dell’autorità amministrativa, il Governatore dellaConfraternita di Misericordia è autorizzato ad apportareal presente statuto, sentita la Confederazione Nazionaledelle Misericordie d’Italia ed ottenuto il relativo assen-so, le modifiche che si rendessero indispensabili, sal-vaguardando i principi ispiratori della Confraternita diMisericordia.

Page 46: 3a edizione - Misericordia Marradi

46

Articolo 52 – Norme di rinvio

Per le materie non contemplate nel presente statuto siosservano le norme del c.c. integrate, in quanto non con-trastanti con le disposizioni della Confederazione Nazio-nale delle Misericordie d’Italia.

Marradi, 29 aprile 2019

Il Governatoref.to Giovanna Mazzoni

Approvato dall’Assemblea straordinaria dei Confratelliil 29 aprile 2019

Il presente statuto entrerà in vigore a partiredal 1 gennaio 2020.

Page 47: 3a edizione - Misericordia Marradi

1

Page 48: 3a edizione - Misericordia Marradi

48