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Ordine degli Architetti della Provincia di Reggio Calabria Corso base di specializzazione in prevenzione incendi ai sensi del DM 5.08.2011 PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI : D.P.R. n° 151 del 1.08.2011, D.M. 7.08.2012 e Circolari esplicative a cura dell’Ing. Andrea Gattuso

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"PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI : D.P.R. n° 151 del 1.08.2011, D.M. 7.08.2012 e Circolari esplicative" 132pag. a cura dell’Ing. AndreaGattuso 2016

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Ordine degli Architetti della Provincia di Reggio Calabria

Corso base di specializzazione in prevenzione incendiai sensi del DM 5.08.2011

PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI :D.P.R. n° 151 del 1.08.2011, D.M. 7.08.2012 e Circolari esplicative

a cura dell’Ing. Andrea Gattuso

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Le norme emanate:

Lettera Circolare prot. n° 13061 del 6.10.2011: indirizzi applicativi

Lettera Circolare prot. n° 13722 del 21.10.2011

Lettera Circolare prot. n° 14005 del 26.10.2011

Lettera Circolare prot. n° 4865 del 5.10.2011

D.P.R. n° 151 del 1.08.2011

La normativa ed i modelli per le varie istanze si trovano nel sito www.vigilfuoco.it

Lettera Circolare prot. n° 5238 del 24.10.2011

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Lettera Circolare prot. n° 7161 del 23.05.2012

Lettera Circolare prot. n° 8660 del 27.06.2012

Legge n° 134 del 7.08.2012 (art. 7)

Lettera Circolare prot. n° 5555 del 18.04.2012 : “chiarimenti”

La normativa ed i modelli per le varie istanze si trovano nel sito www.vigilfuoco.it

Decreto Ministeriale 7.08.2012Lettera Circolare prot. n° 13552 del 31.10.2012 : “modulistica”

Lettera Circolare prot. n° 14720 del 26.11.2012 : “modulistica”

Lettera Circolare prot. n° 4999 del 4.04.2012 : “Gallerie”

Lettera Circolare prot. n° 7016 del 18.05.2012

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Lettera Circolare prot. n° 14724 del 26.11.2012 : “norme per asseverazione attività in cat. A”

Lettera Circolare prot. n° 14781 del 27.11.2012

Circolare n° 1 del 29.01.2013 : “gallerie”

Lettera Circolare prot. n° 15909 del 18.12.2012

Lettera Circolare prot. n° 4292 del 28.03.2013 : “gallerie”Lettera Circolare prot. n° 4321 del 29.03.2013 : “controlli a campione”

Lettera Circolare prot. n° 4756 del 9.04.2013

Lettera Circolare prot. n° 15509 del 18.12.2012

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Legge n° 116 del 11.08.2014 conversione D.L. 91/2014 art. 1 bis

Lettera Circolare prot. n° 5307 del 19.04.2013 : “bollo”

Legge n° 98 del 9.08.2013 conversione D.L. 69/2013 art. 38

Lettera Circolare prot. n° 10694 del 5.09.2014

Lettera Circolare prot. n° 1681 del 11.02.2014

Lettera Circolare prot. n° 3520 del 20.03.2014

Lettera Circolare prot. n° 4093 del 28.03.2014

Lettera Circolare prot. n° 4849 del 11.04.2014

Lettera Circolare prot. n° 6178 del 8.05.2014

Lettera Circolare prot. n° 6959 del 21.05.2013

Legge n° 11/2015 conversione D.L. 192 del 31.12.2014 – art. 4

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Decreto del Presidente della Repubblican° 151 del 1 agosto 2011

Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2011

Il Decreto è entrato in vigore il 7 ottobre 2011

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

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Il regolamento, recependo quanto previsto dalla legge 122 del 30.07.2012, in materia di snellimento dell'attività amministrativa, individua le attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi ed opera una sostanziale semplificazione.

La nuova disciplina tiene conto anche di quanto previsto dal regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive (S.U.A.P.), di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160.

Le principali novità introdotte

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Il regolamento attualizza l'elenco delle attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi :

le attività rinumerate ed accorpate diventano 80 in luogo delle precedenti 97

e, secondo un principio di proporzionalità,

correla le stesse a tre categorie, A, B e C, individuate in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità

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categoria A: attività dotate di 'regola tecnica' di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità, legato alla consistenza dell'attività, all'affollamento ed ai quantitativi di materiale presente;

categoria B: attività presenti in A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità, nonché le attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma comunque con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la categoria 'superiore';

categoria C: attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno della ‘regola tecnica’.

La suddivisione delle attività nelle categorie A, B e C:

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Sono state quindi aggiornate ed adattate le modalitàdi presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi,

prevedendo

il caso in cui l'attivazione avvenga attraverso lo Sportello Unico per le attività produttive

l'eventualità che si proceda direttamente presso il Comando Vigilfuoco competente per territorio.

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La prevenzione incendi è cambiata radicalmente, anche se il nuovo regolamento appare essere simile alla procedura che era vigente in precedenza

COSA E’ CAMBIATOper i titolari di attività soggette ai controlli di prevenzione

incendi

abrogati

D.P.R. 37 del 12.01.1998: precedente regolamento di prevenzione incendiDM 16.02.1982 : elenco delle 97 attività soggette ai controlli di prevenzione incendi

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Come accennato in precedenza, la nuova classificazione delle attività soggette ai controlli èfunzionale al tipo di domanda che il titolare deve presentare ai VVF.

In base alla classe in cui ricadono (A, B o C) , le attivitàpericolose per incendio o esplosione avranno iter diversi per l’approvazione

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la valutazione dei progetti,

i controlli di prevenzione incendi

il rinnovo periodico di conformità antincendio

la deroga

il nulla osta di fattibilità

le verifiche in corso d'opera

I PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI

Procedimenti previsti dal DPR 151/2011 :

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- trenta giorni per richiedere documentazione integrativa.

- sessanta giorni per rilascio parere dalla data di presentazione della documentazione completa.

La valutazione dei progetti

Tempi di conclusione del procedimento

Gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all’Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, nel caso di aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

I progetti devono essere redatti in conformità al DM 7.08.2012

Art. 3

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I controlli di prevenzione incendi

Per tutte le categorie, a conclusione dei lavori e prima dell’esercizio dell’attività è obbligatorio presentare al Comando VVF la Segnalazione Certificata di Inizio Attività

Art. 4

I controlli vengono effettuati attraverso visite tecniche

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Non è previsto il parere di conformità e sarà sufficiente presentare la segnalazione certificata di inizio attività(S.C.I.A.).

I controlli successivi all’avvio delle attività saranno effettuati a campione entro 60 giorni dalla presentazione S.C.I.A.

Il Comando, a richiesta dell’interessato, in caso di esito positivo del controllo, rilascia copia del verbale della visita tecnica.

Attività in categoria A

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E’ prevista la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio da parte dei Comando VV.F. nel termine massimo di 60 giorni.

Per avviare l’attività invece sarà sufficiente presentare la SCIA e i controlli successivi saranno effettuati a campione entro 60 giorni.

Il Comando, a richiesta dell’interessato, in caso di esito positivo del controllo, rilascia copia del verbale della visita tecnica.

Attività in categoria B

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E’ prevista la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio da parte dei Comandi VV.F. nel termine massimo di 60 giorni.

Per avviare l’attività sarà sufficiente presentare la SCIA e i controlli successivi saranno effettuati entro 60 giorni. In caso di esito positivo sarà rilasciato il Certificato di prevenzione incendi.

Il Comando verifica la completezza formale della SCIA, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo,

ne rilascia ricevuta

N.B.:

Attività in categoria C

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Esito negativo della visita tecnica dei Vigili del Fuoco

In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti perl’esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi,

il Comando:

prescrive all’interessato, ove possibile, di conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi l’attività entro un termine di quarantacinque giorni;

oppure

adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti.

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ATTIVITA’ALLEGATO I

CATEGORIA A CATEGORIA B CATEGORIA C

SCIA

VALUTAZIONEPROGETTO

VALUTAZIONE PROGETTO

SCIA SCIA

SOPRALLUOGO (VISITA TECNICA)

ENTRO 60 GG

CONTROLLIA CAMPIONE

CONTROLLIA CAMPIONE

EVENTUALE RICHIESTA

INTEGRAZIONE ENTRO 30 GG

CONCLUSIONEPROCEDIMENTOENTRO 60 GG

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SCIA

CONTROLLI A CAMPIONE

CATEGORIE A – BENTRO 60 GG

CONTROLLO CATEGORIE C

(TUTTE)ENTRO 60 GG

ESITO POSITIVO ESITO NEGATIVO ESITO POSITIVO ESITO NEGATIVO

RILASCIO, A RICHIESTA,

VERBALE VISITA

ADEGUAMENTOENTRO 45 GG

O DIVIETO PROSECUZIONE

ATTIVITA

RILASCIO CPI ENTRO 15 GG

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IL NULLA OSTA DI FATTIBILITA’: si tratta di un parere per la fattibilità dei progetti di particolare complessità

LE VERIFICHE IN CORSO D’OPERA:si tratta di visite tecniche, da effettuarsinel corso di realizzazione dell’opera.

I NUOVI PROCEDIMENTI VOLONTARI NELLA PREVENZIONE INCENDI

Il regolamento introduce due nuovi procedimenti volontari

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Nel caso di progetti particolarmente complessi,

Per attività nelle categorie B e C si può richiedere preventivamente al Comando il rilascio di un nulla osta di fattibilità (N.O.F.).

IL NULLA OSTA DI FATTIBILITA

Il N.O.F. si sostanzia in un parere rilasciato con riguardo a uno o più aspetti rilevanti dal punto di vista della prevenzione incendi, elaborato sulla base della valutazione di un progetto di fattibilità dell'opera

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ubicazione; comunicazioni e separazioni; accesso all'area e accostamento dei mezzi di soccorso; caratteristiche costruttive e lay-out (distanziamenti, separazioni, isolamento); resistenza al fuoco; reazione al fuoco; compartimentazione; vie di esodo; sistema di controllo dei fumi naturale o meccanico; aree e impianti a rischio specifico; impianti elettrici di sicurezza; illuminazione di sicurezza; mezzi e impianti di estinzione degli incendi; impianti di rivelazione, segnalazione e allarme.

Gli aspetti rilevanti dell'opera potranno riguardare:

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LE VERIFICHE IN CORSO D’OPERA

Al fine di non ostacolare il proseguimento della realizzazione dell'opera in attesa della visita tecnica da parte dei vigili del fuoco, è necessario che venga concordato con il locale Comando, in fase preliminare progettuale, un cronoprogramma delle visite, in modo da garantire la tempestività delle stesse.

Si tratta di verifiche richieste al Comando VV.F. per valutare la rispondenza delle opere alle disposizioni di prevenzione incendi, anche durante la loro realizzazione.

E’ quindi possibile, per le opere particolarmente complesse procedere alla verifica di alcuni aspetti rilevanti dal punto di vista antincendio durante la fase di costruzione.

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La richiesta di N.O.F. e la verifica in corso d'opera sono procedimenti facoltativi, ma dal momento della presentazione dell'istanza la stessa dovrà concludersi nel tempo massimo di 30 giorni.

Tempi di conclusione dei procedimenti volontari

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Il ruolo dei professionisti

LA CONFORMITÀ DELLE OPERE ALLE PRESCRIZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI NONCHÉ LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DISICUREZZA ANTINCENDIO DI CUI AI PROGETTI EVENTUALMENTE APPROVATI E/O PRESENTATI

Il DPR 151/2011 prevede che ogni istanza di SCIA venga accompagnata da una asseverazione redatta da un professionista iscritto all’Ordine/collegio professionale.

L’ASSEVERAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

Attesta

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L’ASSEVERAZIONE ALLEGATA ALLA S.C.I.A. DEVE ESSERE REDATTA PER TUTTE LE ATTIVITA’ RIENTRANTI NELL’ALLEGATO I AL DPR 151 E PER QUALSIASI CATEGORIA (A,B,C)

SI SOTTOLINEA CHE :

PER IL PROFESSIONISTA CHE REDIGE L’ASSEVERAZIONE NON E’ PREVISTO L’OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEL MISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO PREVISTO DAL D.LGS 139/206 (ALBO EX LEGGE 818/84 E DM 5.08.2011)

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L’OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEL MISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO PREVISTO DAL D.LGS 139/206 E D.M. 5.08.2011 (ALBO EX LEGGE 818/84) PERMANE INVECE PER I PROFESSIONISTI CHE REDIGONO LE CERTIFICAZIONI PREVISTE DAL D.M. 7.08.2012.

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Elaborati progettuali (per le sole attività in categoria A in quanto per le B e C c’è già un progetto approvato dai VV.F.);

Asseverazione del tecnico;

dichiarazioni e certificazioni previste dal DM 7.08.2012;

e munita di visto (ricevuta) del Comando Vigili del Fuoco

EFFETTI DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’

In sostanza la presentazione della S.C.I.A. corredata di :

consente, ai fini antincendio, l’avvio dell’attività.

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L’attività di controllo dei Vigili del Fuoco

Riepilogando, tale attività riguarda essenzialmente:

La valutazione dei progetti per le attività in categoria B e C

Le visite a campione per le SCIA relative ad attività in categoria A e B e nelle situazioni di pericolo segnalate o rilevate

Le visite per tutte le SCIA relative ad attività in categoria C. In caso di esito positivo del controllo è previsto il rilascio del Certificato di prevenzione incendi

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Il rinnovo periodico

Il titolare delle attività di cui all’Allegato I è tenuto a richiedere il rinnovo periodico di conformità antincendio ogni cinque anni

Deve pertanto produrre una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata diasseverazione attestante l’efficienza degli impianti anticendio redatta da professionista iscritto all’albo del Ministero dell’Interno di cui al DM 5.08.2011 (ex legge 818/1984). L’asseverazione non deve essere redatta per gli estintori.

Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione.

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Per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell’Allegato I, la cadenza è elevata a dieci anni.

Il rinnovo periodico è previsto anche per le attività esistenti in possesso di certificato di prevenzione incendi rilasciato ai sensi del DPR 37/1998 con validità UNA TANTUM.

Termini:a) entro sei anni per le attività con CPI rilasciato prima del 1° gennaio 1988;b) entro otto anni per le attività con CPI rilasciato tra il 1° gennaio 1988 ed il 31 dicembre 1999;c) entro dieci anni per le attività con CPI rilasciato tra il 1° gennaio 2000 e la data di entrata in vigore del regolamento.

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Qualora le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all’Allegato I, presentino caratteristiche tali da non consentire l’integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati, possono presentare al Comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio.

La Deroga

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Possono presentare istanza di deroga, anche i titolari di attività, disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle riportate all’Allegato I.

Il Comando esamina l’istanza e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni alla Direzione regionale.

Il Direttore, sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione dell’istanza, e ne dà contestuale comunicazione al Comando e al richiedente.

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Obblighi connessi con l’esercizio dell’attività

Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all’Allegato I, non soggette alla disciplina del Dlgs 81/2008, hanno l’obbligo di:

mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all’atto del rilascio della ricevuta della SCIA

assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l’insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

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I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l’informazione devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell’attività.

Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.

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a) decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n. 689, regolamento recante la determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fi ni della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco;

b) decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, concernente regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Le norme abrogate

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c) DPR 12 aprile 2006, n. 214, concernente regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi;

d) DM 16 febbraio 1982, concernente la determinazione delle attivitàsoggette alle visite di prevenzione incendi;

e) articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, limitatamente a ….

f) articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

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LE NUOVE ATTIVITA’ SOTTOPOSTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

Rispetto al DM 16.02.1982 (abrogato), sono state:

Accorpate attività; Definiti nuovi parametri di assoggettabilità Introdotte nuove attività;

La nuova attività n° 13 comprende tutte le tipologie di impianti di distribuzione carburanti: gasolio, benzina, gas gpl, gas metano e contenitori rimovibili in luogo delle attivitàn° 18 - 7 -15 del precedente DM 16.02.1982.

Esempi

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Attività 75Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 mq .

Categoria A : Autorimesse fino a 1.000 mqCategoria B : Autorimesse oltre 1.000 m2 e fino a 3.000 mq; ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 mq e fino a 1000 mqCategoria C: Autorimesse oltre 3000 mq; ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1000 mq; depositi di mezzi rotabili

Nuovi parametri di Nuovi parametri di assoggettabilitassoggettabilitàà

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Attività 78Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 mq; metropolitane in tutto o in parte sotterranee. Categoria C

Attività 79Interporti con superficie superiore a 20.000 mq. Categoria C

Attività 80Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m. Categoria A

Nuove attivitNuove attivitàà

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Attività 73Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 mq, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.Categoria B :fino a 500 unità ovvero fino a 6.000 mq Categoria C : oltre 500 unità ovvero oltre 6.000 mq

Attività 55Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 mqCategoria B : fino a 5.000 mq Categoria C: oltre 5.000 mq

Nuove attivitNuove attivitàà

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Attività 48Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 mc

Macchine elettriche BCentrali termoelettriche C

Rimodulazione con Rimodulazione con inserimento di inserimento di nuova attivitnuova attivitàà

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Rimodulazione con Rimodulazione con inserimento di inserimento di nuova attivitnuova attivitàà

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Rimodulazione con Rimodulazione con inserimento di inserimento di nuova attivitnuova attivitàà

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Rimodulazione con Rimodulazione con inserimento di inserimento di nuova attivitnuova attivitàà

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Nuovi parametri di Nuovi parametri di assoggettabilitassoggettabilitàà

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ALLEGATO IALLEGATO I

L’ELENCO COMPLETO DELLE ATTIVITA’ SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

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dpr 151/2011 - dm 7-8-12 50

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dpr 151/2011 - dm 7-8-12 51

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Nei procedimenti di prevenzione incendi potrà accadere che il progetto comprenda più attività dell'allegato I ricadenti in categorie diverse.

Quando si riscontra la presenza contemporanea di attività di categoria A, B e C, il progetto, da sottopone a valutazione, dovràriferirsi alle sole attività B e C.

La presenza di attività di tipo A dovrà essere indicata negli elaborati e nella relazione tecnica unicamente per la valutazione di eventuali interferenze

Successivamente all'atto della presentazione della SCIA (art.4), ladocumentazione da allegare deve riguardare tutte le attivitàsoggette ai controlli di prevenzione.

La presenza di più attività in categoria diversa

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IL TRANSITORIO

Gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all’Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti presentando la S.C.I.A. entro il 7.10.2016 previa presentazione dell’istanza per il rilascio del parere di conformità antincendio entro il 28.10.2015 (rif. Legge 11/2015).

Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all’Allegato I, che alla data di entrata in vigore del regolamento hanno acquisito il parere di conformità previsto dal DPR 37 del 12.01.1998, devono espletare gli adempimenti di cui all’articolo 4 del regolamento (presentazione della SCIA)

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SISTEMA TARIFFARIO NEL TRANSITORIO

Nel nuovo regolamento si trova un secondo allegato che contiene una tabella di equiparazione tra le nuove attività e quelle precedentemente individuate nel DM 16.02.1982, nonchéuna comparazione con le attività di nuova istituzione

Rimane pertanto ferma l'onerosità dei servizi di prevenzione incendi, così come previsto dall'art 23 del Dlgs 139/06

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Fino all’emanazione dell'apposito decreto che determinerà i nuovi corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dai Corpo nazionale, sarà pertanto possibile determinare I'impegno orario per ogni singola attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, presente nell'attività nel suo complesso.

Una volta determinato l'impegno orario totale, bisognerà moltiplicarlo per il valore orario individuato nel DM 3.02.2006, e che risulta pari a euro 50,00 per la valutazione dei progetti e per I'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio e da euro 54,00 per i controlli di prevenzione incendi.

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Qualora I'attività per la quale viene richiesto il servizio di prevenzione incendi comprenda più punti dell'allegato I, la tariffa che deve essere corrisposta è la somma delle tariffe rilevabili per le singole attività/categorie.

Per la determinazione degli importi riferiti alle istanze di deroga e per i progetti presentati secondo le procedure previste dall'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, valgono le Disposizioni contenute rispettivamente nel DM 7.08.2012 e nel DM 9.05.2007

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Sempre nelle more dell'emanazione del nuovo decreto sulle tariffe, per la determinazione degli importi da corrispondere per i nuoviprocedimenti facoltativi, ma resi a titolo oneroso, si dovrà fare riferimento:

per le istanze inerenti il nulla osta di fattibilità, previsto, su base volontaria, solo per le attività delle categorie B e C, alla tariffa corrispondente alla valutazione dei progetti;

per le verifiche in corso d'opera, alle tariffe previste per i controlli di prevenzione incendi

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IL SISTEMA SANZIONATORIO

Si sottolinea in premessa che rimane sempre valido il sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs 758/1994 per le violazioni commesse nei luoghi di lavoro.

Ulteriori novità introdotte:

Secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4 del DPR 151, la SCIA, in relazione a quanto indicato dall'art. 16 del D.lgs139/2006, produce gli stessi effetti giuridici dell'istanza per il rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPl).

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Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139"Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229"

1. Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, con decreto del Presidente dellaRepubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 16.Certificato di prevenzione incendi

Ricordiamo altresì che:

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Art. 20.Sanzioni penali e sospensione dell'attività

1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quandosi tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 1.

Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139

SI TRATTA DI UNA SANZIONE PENALE PER UNA OMISSIONE DEL TITOLARE DELL’ATTIVITA’

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Art. 20.Sanzioni penali e sospensione dell'attività

2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.

Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139

SI TRATTA DI UNA SANZIONE PENALE PER FALSE ATTESTAZIONI E/O FALSIFICAZIONI REDATTE DAL PROFESSIONISTA INCARICATO O DA ALTRI SOGGETTI (TITOLARE, IMPRESE INSTALLATRICI ETC.)

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Pertanto le sanzioni penali previste per I'omessa richiesta del rilascio o rinnovo del CPI di cui all'articolo 20 del d.lgs. 139/06, trovano ora applicazione per tutte le attività individuate nell'allegato I in caso di mancata presentazione della SCIA.

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D.M. 7 agosto 2012“Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi ed alla documentazione da allegare “ai sensi dell’articolo 2, comma 7 del DPR 1 agosto 2011, n° 151”

- entrato in vigore il 27 novembre 2012- ha abrogato il DM 4.05.1998

La documentazione da presentare a CORREDO DELLE PRATICHE

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i contenuti minimi delle istanze da attivare;

la documentazione individuata in dettaglio da allegare all’istanza;

le modalità e le documentazioni da produrre, a cura del “tecnico abilitato” e del “professionista antincendio” in relazione alla gestione di eventuali modifiche che dovessero insorgere alle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, sia nell’ipotesi che le stesse comportino “aggravio”, sia che esse “non comportino aggravio”, ovvero di modifiche “considerate non sostanziali”

DEFINISCE PER I DIVERSI PROCEDIMENTI :

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tecnico abilitato:professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze;

professionista antincendio:professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze ed iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (ex legge 818/84)

DEFINIZIONE

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La documentazione a corredo delle istanze

Documenti da allegare:

richiesta di valutazione del progetto su mod. PIN 1-2012;

documentazione tecnica redatta da tecnico abilitato conforme a quanto specificato nell'allegato I (progetto);

attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del DLgs. 139/06

La modulistica è stata predisposta con decreto

DCPST n° 200 del 31.10.2012 ed è disponibile sul sito

www.vigilfuoco.it

Valutazione dei progetti

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Documenti da allegare:

Segnalazione certificata di inizio attività su mod. PIN 2-2014;

Asseverazione redatta da tecnico abilitato attestante la conformitàdell'attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio su mod. PIN 2.1-2014 con allegati:

Certificazioni e dichiarazioni conformi a quanto specificato nell'allegato II; Relazione tecnica ed elaborati grafici conformi all'allegato I per le sole attività in categoria A;

attestato del versamento

Segnalazione Certificata di Inizio Attività

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MODELLO S.C.I.A.

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MODELLO S.C.I.A.

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MODELLO S.C.I.A.

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MODELLO S.C.I.A.

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MODELLO ASSEVERAZIONE

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MODELLO ASSEVERAZIONE

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MODELLO ASSEVERAZIONE

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MODELLO ASSEVERAZIONE

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Caso 1 :modifiche con aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza

MODIFICHE ALLE ATTIVITA’ PREESISTENTI

Valutazione progetto (sempre per le attività in cat. B o c) redatto secondo le specifiche contenute nell’Allegato I (planimetria generale e restante documentazione limitata alle varianti)

S.C.I.A. corredata dei relativi allegati

Adempimenti

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a) asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformitàdell'attività, limitatamente agli aspetti oggetto di modifica, ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, con allegate:1) relazione tecnica e elaborati grafici conformi a quanto specificato nell'Allegato I (planimetria generale e restante documentazione limitata alle varianti) nonché dichiarazione di non aggravio del rischio incendio, a firma di tecnico abilitato;2) certificazioni o dichiarazioni (ove necessario) a firma di professionista antincendio.b) attestato del versamento

Caso 2 :modifiche senza aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza

Adempimenti

S.C.I.A. corredata di:

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Per l'individuazione di tali modifiche si può fare riferimento ai criteri di cui all'Allegato IV o, in alternativa, alla valutazione dei rischi d’incendio dell'attività.

Caso 3 :modifiche non comprese nei casi precedenti nonché quelle considerate non sostanziali, ai fini antincendio, da specifiche norme di prevenzione incendi

Adempimenti

Tali modifiche sono documentate al Comando all'atto della presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico di conformitàantincendio

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MODELLO DICHIARAZIONE NON AGGRAVIO RISCHIO

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MODELLO DICHIARAZIONE NON AGGRAVIO RISCHIO

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MODELLO DICHIARAZIONE NON AGGRAVIO RISCHIO

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L’allegato IV infine indica, in maniera qualitativa, quali sono le tipologie delle modifiche ad attività esistenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio che comportano variazione e che come tali devono essere gestite in conformità agli obblighi di cui all’art. 4, comma 6 del DPR 151/2011.

Per tutte le altre modifiche che non rientrano nei casi elencati nell’allegato IV, considerabili non sostanziali, si applicano le procedure semplificate di cui agli obblighi dell’articolo 4, comma 8 del DPR 151/2011.

Allegato IV

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modifiche sostanziali ai fini della sicurezza antincendio

Allegato IV - Modifiche ad attività esistenti

A) Variazioni delle sostanze o delle miscele pericolose comunque detenute nell'attività, significative ai fini della sicurezza antincendio:i. incremento della quantità complessiva in massa di una qualsiasi sostanza o miscela pericolosa;ii. sostituzione di sostanza o miscela pericolosa che comporti aggravio ai fini antincendio.

B) Modifiche dei parametri significativi per la determinazione della classe minima di resistenza al fuoco dei compartimenti tali da determinare un incremento della classe esistente.

C) Modifica di impianti di processo, ausiliari e tecnologici dell'attività, significativi ai fini della sicurezza antincendio, che comportino:i. incremento della potenza o della energia potenziale;ii. modifica sostanziale della tipologia o del layout di un impianto.

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D) Modifiche funzionali significative ai fini della sicurezza antincendio:

i. modifica sostanziale della destinazione d'uso o del layout dei locali dell'attività;

ii. modifica sostanziale della tipologia o del layout del sistema produttivo;

iii. incremento del volume complessivo degli edifici in cui si svolge l'attività;

iv. modifiche che riducono le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti e separanti dell'edificio o le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali;

v. modifica sostanziale della compartimentazione antincendio, dei sistemi di ventilazione naturale o meccanica, dei sistemi di protezione attiva contro l'incendio.

modifiche sostanziali ai fini della sicurezza antincendio

Allegato IV - Modifiche ad attività esistenti

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E) Modifica delle misure di protezione per le persone:

i. incremento del numero degli occupanti eccedente il dimensionamento del sistema di vie d'uscita;

ii. modifica delle tipologie degli occupanti (es: anziani, bambini, diversamente abili, ...) o loro diversa distribuzione;

iii. modifica sostanziale dei sistemi di vie d'uscita, dei sistemi di protezione degli occupanti e dei soccorritori, dei sistemi di rivelazione e segnalazione di allarme incendio, dell'accesso all'area ed accostamento dei mezzi di soccorso, della comunicazione con altre attività.

modifiche sostanziali ai fini della sicurezza antincendio

Allegato IV - Modifiche ad attività esistenti

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Segnalazione certificata di inizio attività su mod. PIN 2- gpl 2014 con allegati :

a) dichiarazione di installazione, di cui al DM 22 gennaio 2008, n. 37, rilasciata ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (mod. PIN 2.7 – 2012);

b) attestazione, a firma di tecnico abilitato o del responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito ovvero dell'azienda distributrice di gas di petrolio liquefatto, della conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio (mod. PIN 2.1.gpl 2014);

c) planimetria del deposito, in scala idonea, a firma di tecnico abilitato o del responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito;

d) attestato del versamento

Depositi di gpl in serbatoi fissi di capacità fino a 5 m³ , non a servizio di attività soggette:

Modalità di presentazione della S.C.I.A.

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Documenti da allegare:

richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio su mod. PIN 3-2014;

asseverazione, a firma di professionista antincendio, attestante I'efficienza dei dispositivi, dei sistemi e degli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, su PIN 3.1-2014. L’asseverazione deve riferirsi anche ai prodotti e sistemi per la protezione delle costruzioni ai fini della resistenza al fuoco;

attestato del versamento

Rinnovo periodico di conformità antincendio

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RINNOVO PERIODICOper depositi di gpl in serbatoi fissi di capacità fino a 5 m³, non a servizio di attività soggette

a) dichiarazione, a firma di tecnico abilitato o del responsabile tecnico dell'impresa di manutenzione del deposito ovvero dell'azienda distributrice di gas di petrolio liquefatto, attestante che i controlli di manutenzione sono stati effettuatiin conformità alle normative vigenti (mod. 3.1 gpl 2014);

b) attestato del versamento

richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio su mod. PIN 3 -GPL 2014 corredata di:

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Documenti da allegare:

richiesta di deroga su mod. PIN 4-2012;

Documentazione, a firma di professionista antincendio, conforme a quanto specificato nell'allegato I, integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare e dalle misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo;

attestato del versamento

Istanza di deroga

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Documenti da allegare:

richiesta di nulla osta di fattibilità, per le sole attività di tipo B e C, su mod. PIN 5 - 2012;

Documentazione conforme a quanto specificato nell'allegato I con particolare attenzione agli aspetti per i quali si intende ricevere il parere;

attestato del versamento

Nulla osta di fattibilità

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Documenti da allegare:

richiesta di verifica in corso d 'opera, su mod. PIN 6 - 2012;

documentazione tecnica illustrativa dell’attività , a firma di tecnico abilitato, relativa agli aspetti di prevenzione incendi interessati;

attestato del versamento

Verifiche in corso d'opera

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Gli enti e i privati che succedono nella responsabilità delle attivitàsoggette comunicano al Comando la relativa variazione mediante una dichiarazione resa come atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

La dichiarazione (mod PIN 7.2012) deve contenere:a) generalità e domicilio del nuovo responsabile dell'attivitàsoggetta;b) specificazione dell'attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, la loro ubicazione, nonché i riferimenti identificativi della documentazione agli atti del Comando;c) impegno a osservare gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività;d) l'indicazione di assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto in precedenza segnalato al Comando

Voltura

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Allegato I – Documentazione tecnica allegata all’istanza di valutazione dei progetti

Allegato II – Certificazioni e dichiarazioni a corredo della segnalazione certificata di inizio attività

Allegato III – Tabella di sottoclassificazione delle attività di cui all’Allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n° 151

Allegato IV – Modifiche ad attività esistenti

Gli allegati del Decreto

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Gli allegati I e II descrivono in dettaglio e specificano i contenuti minimi relativi all’istanza di valutazione dei progetti ed alla S.C.I.A

Allegato I - specifica i contenuti di:

Relazione tecnica

Elaborati grafici

Modifiche di attività esistenti

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Allegato II

specifica i contenuti delle certificazioni e dichiarazioni relative agli elementi costruttivi, ai prodotti, ai materiali, alle attrezzature, ai dispositivi, agli impianti ed ai componenti d’impianto, rilevanti ai fini della sicurezza antincendio.

Le certificazioni sono relative a: - prodotti ed elementi costruttivi; - prodotti e materiali classificati; - impianti

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Allegato I Documentazione tecnica allegata all'istanza di valutazione dei progetti

La documentazione tecnica di prevenzione incendi attiene alle caratteristiche di sicurezza antincendio delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell'Allegato I del DPR 151/2011 e consente di accertare la loro rispondenza alle vigenti norme o, in mancanza, ai criteri generali di prevenzione incendi.

In particolare comprende:

- relazione tecnica;- elaborati grafici.

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A.1 Relazione tecnica

La relazione tecnica evidenzia l'osservanza dei criteri generali di sicurezza antincendio, tramite l'individuazione dei pericoli di incendio, la valutazione dei rischi connessi e la descrizione delle misure di prevenzione e protezione antincendio da attuare per ridurre i rischi.

A - Documentazione relativa ad attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio

Allegato I

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A.1.1 Individuazione dei pericoli di incendio

La prima parte della relazione contiene l'indicazione di elementi che permettono di individuare i pericoli presenti nell'attività, quali ad esempio:- destinazione d'uso (generale e particolare);- sostanze pericolose e loro modalità di stoccaggio;- carico di incendio nei vari compartimenti;- impianti di processo;- lavorazioni;- macchine, apparecchiature ed attrezzi;- movimentazioni interne;- impianti tecnologici di servizio;- aree a rischio specifico.

Relazione tecnica

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A.1.2 Descrizione delle condizioni ambientali

La seconda parte della relazione contiene la descrizione delle condizioni ambientali nelle quali i pericoli sono inseriti, al fine di consentire la valutazione del rischio incendio connesso ai pericoli individuati, quali ad esempio:

- condizioni di accessibilità e viabilità;

- lay-out aziendale (distanziamenti, separazioni, isolamento);

- caratteristiche degli edifici (tipologia edilizia, geometria, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione planovolumetrica, compartimentazione, ecc.);

- aerazione (ventilazione);

- affollamento degli ambienti, con particolare riferimento alla presenza di persone con ridotte od impedite capacità motorie o sensoriali;

- vie di esodo.

Allegato IRelazione tecnica

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A.1.3 Valutazione qualitativa del rischio incendioLa terza parte della relazione contiene la valutazione qualitativa del livello di rischio incendio, l'indicazione degli obiettivi di sicurezza assunti e l'indicazione delle azioni messe in atto per perseguirli.

A.1.4 Compensazione del rischio incendio (strategia antincendio)La quarta parte della relazione tecnica contiene la descrizione dei provvedimenti da adottare nei confronti dei pericoli di incendio, delle condizioni ambientali, e la descrizione delle misure preventive e protettive assunte, con particolare riguardo al comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali ed ai presidi antincendio, evidenziando le norme tecniche di prodotto e di impianto prese a riferimento.

Relativamente agli impianti di protezione attiva la documentazione indica le norme di progettazione seguite, le prestazioni dell'impianto, le sue caratteristiche dimensionali e quelle dei componenti da impiegare nella sua realizzazione, nonché l'idoneità dell'impianto in relazione al rischio di incendio presente nell'attività.

Allegato IRelazione tecnica

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A.1.5 Gestione dell'emergenza

Nell'ultima parte della relazione sono indicati, in via generale, gli elementi strategici della pianificazione dell'emergenza che dimostrino la perseguibilità dell'obiettivo della mitigazione del rischio residuo attraverso una efficiente organizzazione e gestione aziendale.

Allegato IRelazione tecnica

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A.2 Elaborati grafici

a) planimetria generale in scala (da 1:2000 a 1:200) dalla quale risultino:

- l'ubicazione delle attività;- le condizioni di accessibilità all'area e di viabilità al contorno, gli accessi pedonali e carrabili;- le distanze di sicurezza esterne;- le risorse idriche della zona (idranti esterni, corsi d'acqua, acquedotti e riserve idriche);- gli impianti tecnologici esterni (cabine elettriche, elettrodotti, rete gas, impianti di distribuzione gas tecnici);- l'ubicazione degli elementi e dei dispositivi caratteristici del funzionamento degli impianti di protezione antincendio e degli organi di manovra in emergenza degli impianti tecnologici;- quanto altro ritenuto utile per una descrizione complessiva dell'attività ai fini antincendio, del contesto territoriale in cui l'attività si inserisce ed ogni altro utile riferimento per le squadre di soccorso in caso di intervento.

Allegato I

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b) piante in scala da 1:50 a 1:200, relative a ciascun piano, recanti l'indicazione degli elementi caratterizzanti il rischio di incendio e le misure di sicurezza e protezione riportate nella relazione tecnica quali, in particolare:

-la destinazione d'uso ai fini antincendio di ogni locale con indicazione delle sostanze pericolose presenti, dei macchinari ed impianti esistenti e rilevanti ai fini antincendio;

-l'indicazione dei percorsi di esodo, con il verso di apertura delle porte, i corridoi, i vani scala, gli ascensori, nonché le relative dimensioni ;

-le attrezzature mobili di estinzione e gli impianti di protezione antincendio, se previsti;

-l'illuminazione di sicurezza.

c) sezioni ed eventuali prospetti degli edifici, in scala adeguata;

Allegato I

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B - Documentazione relativa ad attività regolate da specifiche disposizioni antincendi

B.1 Relazione Tecnica

La relazione tecnica può limitarsi a dimostrare l'osservanza delle specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi.

B.2 Elaborati grafici

Gli elaborati grafici comprendono i medesimi elementi richiesti al punto A.2.

Allegato I

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C - Modifiche di attività esistenti

In caso di modifiche di attività esistenti, gli elaborati grafici relativi alla planimetria generale devono riguardare l'intero complesso, mentre la restante documentazione progettuale di cui ai precedenti punti, potrà essere limitata alla sola parte oggetto degli interventi di modifica.

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Allegato II - Certificazioni e dichiarazioni a corredo della segnalazione certificata di inizio attività

Le certificazioni e dichiarazioni, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti ed i componenti d'impianto, rilevanti ai fini della sicurezza in caso d'incendio, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell'arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio.

La suddetta documentazione, deve essere redatta utilizzando gli appositi modelli pubblicati nel sito istituzionale http://www.vigilfuoco.it.

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1.1 La documentazione è costituita da certificazione/i di resistenza al fuoco dei prodotti/elementi costruttivi portanti e/o separanti a firma di professionista antincendio.

La certificazione deve riferirsi alle effettive caratteristiche riscontrate in opera relative a numero, posizione e geometria degli elementi, materiali costitutivi, condizioni di incendio, condizioni di carico e di vincolo, caratteristiche e modalitàdi posa di eventuali protettivi, ecc..

1.2 Le relazioni di calcolo integrali, sottoscritte da professionista antincendio, i rapporti di prova e di classificazione emessi da "laboratorio di prova" devono fare parte di apposito fascicolo che il titolare è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Comando.

1 - Prodotti ed elementi costruttivi portanti e/o separanti classificati ai fini della resistenza al fuoco (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura)

MOD.PIN 2.2 – 2012_ CERT.REI

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2.1 La documentazione è costituita da una dichiarazione di rispondenza, a firma del tecnico abilitato incaricato del coordinamento o direzione o sorveglianza dei lavori ovvero, in assenza delle figure suddette, da professionista antincendio.

2.2 Le dichiarazioni di conformità dei prodotti omologati, le copie delle dichiarazioni di conformità CE ovvero delle certificazioni di conformità CE e relative documentazioni di accompagnamento per i prodotti marcati CE, i certificati di prova, i rapporti di prova e/o rapporti di classificazione per prodotti non omologati e non marcati CE, le eventuali dichiarazioni di corretta posa in opera redatte dagli installatori, devono fare parte del fascicolo che il titolare è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Comando.

2. Prodotti e materiali classificati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e dispositivi di apertura delle porte

MOD. PIN- 2.3_2014_ DICH. PROD

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a) produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica;

b) protezione contro le scariche atmosferiche;

c) deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione di gas, anche in forma liquida, combustibili o infiammabili o comburenti;

d) deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione,, di solidi e liquidi combustibili o infiammabili o comburenti;

e) riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione;

f) estinzione o controllo incendi/esplosioni, di tipo automatico e manuale;

g) controllo del fumo e del calore;

h) rivelazione di fumo, calore, gas e incendio e segnalazione allarme

3. Impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi

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la documentazione è costituita dalla dichiarazione di conformità

Il progetto e gli allegati obbligatori devono fare parte del fascicolo che il titolare è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Comando.

3.1 impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi e ricadenti nel campo di applicazione del DM 37 del 22 gennaio 2008

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La documentazione è costituita da una dichiarazione, a firma dell'installatore, di corretta installazione e di corretto funzionamento dell'impianto.

Tale dichiarazione è corredata di progetto, a firma di tecnico abilitato, riferito alle eventuali norme di impianto, di una relazione con indicate le tipologie dei materiali e dei componenti utilizzati e del manuale d'uso e manutenzione dell'impianto. In assenza di progetto, la documentazione è costituita da una certificazione, a firma di professionista antincendio, di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto. Tale certificazione è corredata dello schema dell'impianto, del rapporto di verifica delle prestazioni e del funzionamento dell'impianto, nonchédi indicazioni riguardanti le istruzioni per l'uso e la manutenzione dello stesso impianto.

Gli allegati a corredo della dichiarazione o della certificazione devono fare parte del fascicolo che il titolare è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Comando.

3.2 impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi e non ricadenti nel campo di applicazione del DM 37 del 22 gennaio 2008

MOD. PIN 2.4 – 2012 DICH. IMP.

MOD. PIN 2.5 – 2014 CERT.IMP.

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La tabella riportata in allegato III, contiene in dettaglio, per ciascuna attività soggetta, il codice e la descrizione della sottoclassificazionedelle attività di cui all’allegato I del DPR 151/2011.

Allegato III

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ELENCO COMPLETO MODULISTICA DI PREVENZIONE INCENDI

Valutazione dei progetti: Pin 1-2012 Valutazione Progetto: Istanza di valutazione del progetto

Segnalazione Certificata di Inizio Attività: Pin 2-2014 S.C.I.A. : Segnalazione Certificata di Inizio AttivitàPin 2.1-2014 Asseverazione: Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio Pin 2.2-2012 - Cert. REI: Certificazione di resistenza al fuoco Pin 2.3-2014 - Dich. Prod.: Dichiarazione inerente i prodotti Pin 2.4-2012 - Dich. Imp.: Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto Pin 2.5-2014 - Cert. Imp.: Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto Pin 2.6-2012 Dichiarazione non aggravio rischio: Dichiarazione di non aggravio del rischio incendio Pin 2 gpl- 2014 S.C.I.A.: Segnalazione Certificata di Inizio Attività per depositi di gpl Pin 2.1-gpl-2014 Attestazione: Attestazione per depositi di gpl Pin 2.7-gpl-2012-dichiarazione di installazione: Dichiarazione di installazione per depositi di gpl Dichiarazione di rispondenza: (Decreto 22 gennaio 2008, n. 37, art. 7, comma 6 -M.S.E.)

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Rinnovo periodico di conformità antincendio: Pin 3-2014 Rinnovo periodico: Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio Pin 3.1-2014 Asseverazione per rinnovo: Asseverazione ai fini della attestazione di rinnovo periodico di conformitàPin 3-gpl-2014 Attestazione di rinnovo periodico gpl: Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio per depositi di gpl Pin 3.1-gpl-2012 Dichiarazione per rinnovo: Dichiarazione per depositi di gpl

Deroga: Pin 4-2012 Deroga: Istanza di deroga

Nulla Osta di Fattibilità: Pin 5-2012 Richiesta N.O.F.: Istanza di nulla osta di fattibilità

Verifiche in corso d'opera: Pin 6-2012 Richiesta Verifica in corso d'opera: Istanza di verifiche in corso d'opera

Voltura: Pin 7-2012 Voltura: