28012016 rimborsi iva annuali · 2016. 1. 29. · rimborsi «anomali» (art. 21 del d.lgs. n. 546...

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Rimborsi annuali IVA (artt. 30 e 38-bis del dpr n. 633 del 1972) Anna Maria Maccallini 28 gennaio 2016

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Rimborsi annuali IVA(artt. 30 e 38- bis del dpr n. 633 del 1972)

Anna Maria Maccallini 28 gennaio 2016

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Rimborsi annuali - Condizioni e procedura

CONDIZIONI(art. 30 e 34, comma 9 dpr n. 633/1972)

PROCEDURA(art. 38-bis dpr n.

633/1972)

� Aliquota media;� Operazioni non imponibili;� Acquisti e importazioni di beni

ammortizzabili e di beni e servizi per studie ricerche;

� Operazioni non soggette all’imposta;� Soggetti non residenti identificati

direttamente in Italia o con rappresentantefiscale;

� Minore eccedenza detraibile nel triennio;� Cessazione dell’attività;� Esportazioni e altre operazioni non

imponibili effettuate dai produttori agricoli.

� Presentazione della dichiarazione IVAannuale con indicazione dell’importochiesto a rimborso entro il 30settembre del periodo di impostasuccessivo;

� Visto di conformità per situazioni nondi rischio;

� Obbligo di garanzia per situazioni dirischio;

� Esclusione visto di conformità/garanzia (rimborsi fino a 15.000 Euro).

NB il credito annuale può essere chiesto a rimborso se di importo superiore a Euro 2.582,28(senza limiti: minore eccedenza detraibile nel triennio e cessazione dell’attività).

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Operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quel le degliacquisti e importazioni (art. 30, comma 3, lett. a), dpr n. 633 del 1972 eart. 3, dl n. 250 del 1995)

Esercizio esclusivo o prevalente di attività che comportino l’effettuazione dioperazioni soggette a imposta con aliquota inferiore a quella dell’impostarelativa agli acquisti e importazioni.

Aliquota media* sugli acquistie sulle importazioni registratio da registrarsi nel periodo.

Aliquota media* sulleoperazioni attive registrate osoggette a registrazione nelperiodo.

10%

Ammontare complessivoimposta detraibile/ammontarecomplessivo dei relativi acquistie delle importazioni.

Ammontare complessivoimposta dovuta operazioni attive/ammontare complessivo di talioperazioni.

* Tenere conto della seconda cifra decimale.

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Operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quel le degliacquisti e importazioni (art. 30, comma 3, lett. a), dpr n. 633 del 1972 eart. 3, dl n. 250 del 1995)

Operazioni attive e passive rilevanti

� Operazioni attive:� Operazioni imponibili;� Operazioni soggette al reverse charge

domestico (art.17, commi 5, 6 e 7, dpr n.633 del 1972);

� Cessioni di rottami (art. 74, commi 7 e 8 deldpr n. 633 del 1972);

� Operazioni soggette allo split payment(art.17-ter, dpr n. 633 del 1972);

� Operazioni passive:� Acquisti e importazioni con IVA detraibile;� le spese generali come definite ai fini delle

imposte sui redditi;� i canoni di leasing finanziario di beni

ammortizzabili.

� Cessioni e acquisti/importazionidi beni ammortizzabili;

� Operazioni non imponibili;� Operazioni non soggette per

carenza del requisito dellaterritorialità.

Operazioni attive e passive escluse

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Operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quell e degli acquisti eimportazioni (art. 30, comma 3, lett. a), dpr n. 633 del 1972 e art. 3, d.l. n. 250 del1995)Esempio

IMPONIBILE IVA

operazioni attive 10% 500.000,00 50.000,00

totale 500.000,00 50.000,00

operazioni passive 10% 150.000,00 15.000,00

operazioni passive 22% 400.000,00 88.000,00

totale 550.000,00 103.000,00

% media vendite 10,00%

maggiorazione 10% 1,00%

aliquota medita vendite maggiorata 11,00% [A] aliquota media vendite

aliquota media acquisti 18,73% [B] aliquota media acquisti

[B] - [A] 7,73% Condizione soddisfatta

CALCOLO CONDIZIONE ALIQUOTA MEDIA

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Operazioni non imponibili (art. 30, comma 3, lett. b), dpr n. 633 del 1972)

Operazioni di cuiagli artt. 8, 8-bis e9, per unammontaresuperiore al 25%*dell’ammontarecomplessivo di tuttele operazionieffettuate

• Cessioni intracomunitarie (art. 41, dl n.331/1993);

• Cessioni non imponibili ai sensi dell’art. 58 del dln. 331/1993;

• Cessioni intracomunitarie di beni estratti da undeposito IVA con trasporto o spedizione in altroStato UE (art. 50-bis, comma 4, lett. f), dl n.331/1993)

• Cessioni di beni estratti da un deposito IVA contrasporto o spedizione fuori dall’UE (art. 50-bis,comma 4, lett. g), dl n. 331/1993);

• Cessioni a esportatori abituali (art. 8, comma 1,lett. c), e 2, dpr n. 633/72);

• Operazioni con Città del Vaticano e San Marino , eoperazioni nei confronti di determinati organismiinternazionali (artt. 71 e 72, dpr n. 633/72);

• Operazioni effettuate fuori dall’UE dalle agenzie diviaggio e turismo rientranti nel regime speciale dicui all’art. 74-ter del dpr n. 633/72;

• Esportazioni di beni usati e degli altri beni di cui aldl n. 331/1993.

*percentuale da arrotondare all’unità superiore.

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Acquisto e importazione di beni ammortizzabili e di beni e se rviziper studi e ricerche (art. 30, comma 3, lett. c), dpr n. 633 del 1972)

Beni strumentali utilizzati nel ciclo produttivodirettamente dall’imprenditore che ne ha ilpossesso a titolo di proprietà o di altro diritto reale(artt. 102 e 103 del tuir).

Beni ammortizzabili

NB: i beni possono essere acquistati nell’anno e in anni precedenti.

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Acquisto e importazione di beni ammortizzabili e di beni e servi zi per studi ericerche (art. 30, comma 3, lett. c), dpr n. 633 del 1972)

• Imposta assolta su acquisto di terreno edificabile non rimborsabile ex art.30,comma 3, lett. c), dpr n. 633 del 1972 (ris. n. 238/E del 1996);

• In caso di leasing finanziario , soggetto legittimato al rimborso (anche nel caso disoggetto IAS) è l’impresa concedente (ris. 392/E del 2007 e 122/E del 2011);

• L’imposta relativa a fatture di acconto per l’acquisto di beni strumentali èrimborsabile (ris. n. 111/E del 2002);

• In caso di acconti versati in dipendenza di contratti preliminari di compravenditanon è rimborsabile l’imposta relativa a tali acconti. Il rimborso può essere richiestosuccessivamente alla stipula del contratto definitivo (ris. n. 179/E del 2005 e Circ. n.6/E del 2006);

• In caso di migliorie su beni di terzi concessi in uso o in comodato, qualora nonconfigurino beni ammortizzabili suscettibili di autonoma utilizzabilità, l’imposta non èrimborsabile (ris. n. 179/E del 2005);

• In caso di beni acquisiti sulla base di un contratto di appalto , l’imposta èrimborsabile (Circ. n. 2 del 1990);

• E’ rimborsabile l’imposta relativa a beni in costruzione se configurabili come beniammortizzabili (ris. n. 111/E del 2002);

• Non è rimborsabile l’imposta assolta sull’acquisto/realizzazione di un impiantofotovoltaico posto su beni di proprietà di terzi quando l’impianto non siaseparabile dall’immobile cui si riferisce (Circ. n. 36 del 2013)

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Effettuazione prevalente di operazioni non soggette (art. 30, comma 3, lett. d),dpr n. 633 del 1972)

Operazioni rilevanti

Prevalenza (oltre il 50%)

Operazioni non soggette ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies.

Oltre alle operazioni non soggette, occorrecomprendere anche le esportazioni e leoperazioni assimilate (artt. 8, 8-bis e 9 deldpr n. 633/1972 e delle operazioni ex art. 41e 58 del dl n. 331 del 1993).

Soggetti non residenti (art. 30, comma 3, lett. e), dpr n. 633 del 1972)

Soggetti non residenti identificati direttamente ai sensi dell’art. 35-ter.

Soggetti non residenti con rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17, comma 3.

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Minore eccedenza detraibile nel triennio (art. 30, comma 4, dpr n. 633 del 1972)

Esempio:

IVA a credito periodo di imposta 2015: Euro 1.000

IVA a credito periodo di imposta 2014: Euro 500 (al netto del credito compensato eindicato nel Modello IVA 2016)

IVA a credito periodo di imposta 2013: Euro 700 (al netto del credito compensato eindicato nel Modello IVA 2015)

Imposta rimborsabile: Euro 500

NB Il presente presupposto può essere cumulato con quello riguardantel’acquisto di beni ammortizzabili o di beni per studi e ricerche, semprechél’imposta afferente detti acquisti non sia già compresa nel minor creditochiesto a rimborso.

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Cessazione dell’attività (art. 30, comma 2, dpr n. 633 del 1972)

NB: il rimborso è erogato dal competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate utilizzandoi fondi di propria gestione.

Società di capitali Società di persone

� Soggetti legittimati a ottenere ilrimborso: ex soci;

� Condizioni:� presentazione della garanzia;� prova dell’effettiva cessazione

dell’attività.

� Soggetti legittimati a ottenere ilrimborso: ex soci (possibile delega adex liquidatore, cfr. ris. min. n. 77/E del2011);

� Condizioni:� presentazione della garanzia;� indicazione del credito nel

bilancio finale di liquidazionedepositato presso il Registrodelle imprese.

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Produttori agricoli che effettuano esportazioni e operazi oni assimilate(art. 34, comma 9, dpr n. 633 del 1972)

Condizioni

� Cessioni di prodotti agricoli di cui allatabella A parte I, ai sensi:

� dell’art. 8, comma 1, del dpr n.633/1972 (esportazioni);

� degli artt. 38-quater e 72 del dprn. 633 del 1972 (cessioni aviaggiatori non residenti nella UEe a organismi internazionali ecc.);

� dell’art. 41 del dl n. 331 del 1993(cessioni intracomunitarie).

� Ammontare minimo: Euro 2.582,28.

Importo rimborsabile : IVA «teorica» relativa alle operazioni non imponibilieffettuate nel periodo di imposta o anche prima (in assenza di compensazione inF24 o rimborso già richiesto) calcolata sulla base delle percentuali dicompensazione vigenti nel periodo di competenza.

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Rimborso IVA in caso di liquidazione IVA di gruppo(art. 30, comma 5, dpr n. 633 del 1972)

• Il rimborso dell’eccedenza di credito di gruppo puòessere richiesto dalla sola società controllante;

• la condizione di cui all’art. 30, comma 3, del dpr n.633 del 1972 per accedere al rimborso devesussistere in capo alla società aderente allaprocedura con eccedenza a credito in sede didichiarazione annuale trasferita ma non compensatanel corso del periodo di imposta;

• il limite minimo di Euro 2.582,28 va verificato in capoalla singola società aderente alla procedura.

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Società non operative (art. 30 della l. n. 724 del 1994)

Società non operative e

società in perdita sistematica

• Preclusione del rimborso dell’eccedenzaannuale;

• Preclusione della cessione del credito IVA;

• Esclusione della compensazione;

• Perdita definitiva del diritto di detrazione seper tre esercizi consecutivi la società risultanon operativa e al contempo l’ammontare delvolume di affari risulta inferiore al valore deiricavi determinato con le percentuali di cuiall’art. 30 della l. n. 724 del 1994.

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Rimborsi «anomali» (art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992)

Operazioni erroneamente assoggettate ad IVA

• Presentazione dell’istanza di rimborsoentro due anni dal pagamento o, sesuccessivo, dal verificarsi del presuppostoa cura del cedente/prestatore (Corte diGiustizia: causa C-35/05 ReemtsmaCigarettenfabriken, causa C-427/10,Banca Antoniana Popolare Veneta –Ministero dell’Economia e delle Finanze,Corte di Cassazione: Sentenza n. 6600del 2013, Ordinanza n. 5224 del 2012,Sentenza n. 12666 del 2012);

• Azione di ripetizione dell’indebito da partedel cessionario/committente secondo l’art.2033 del Cod. Civ.

Credito IVA maturato in unadichiarazione omessa eriportato nella dichiarazionesuccessiva

• Definizione delle somme richieste dall’Ufficioai sensi dell’art. 54-bis del dpr n. 633 del 1972e successiva istanza di rimborso (Circ. n. 34/Edel 2012).

NB: In caso di dimostrazione dell’esistenzacontabile del credito IVA entro trenta giorni dallanotifica della comunicazione di irregolarità ai sensidell’art. 54-bis del dpr n. 633, anziché richiederel’effettuazione del pagamento seguita daun’istanza di rimborso, l’ufficio può scomputarel’importo del credito dalle somme dovute in basealla comunicazione di irregolarità.Restando dovuti interessi e sanzione del 30%(con possibile riduzione a 1/3 in caso dipagamento entro 30 giorni dalla comunicazionedefinitiva (Circ. n. 21/E del 2013).

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Mancanza dei presupposti ma credito esistente

� Provvedimento di diniego motivatocon indicazione del creditospettante;

� Il credito viene riportato indetrazione, successivamente allanotificazione, nella liquidazioneperiodica o nella dichiarazioneannuale;

� Non sono comminate sanzioni.

Rimborso non erogato

Rimborso erogato

� Sanzione del 30% (art. 5, comma5, del d.lgs. n. 471 del 1997) nondefinibile ai sensi dell’art.16,comma 3, del d.lgs. n. 472 del1997;

� Recupero degli interessi moratori edegli interessi indebitamenterimborsati;

� Non viene recuperato il credito inquanto «esistente».

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Rimborsi IVA - Procedura

- Rimborso senza garanzia fino a Euro 15.000; - Rimborsi superiori a 15.000 Euro nelle situazioni

NON di rischio: garanzia o visto di conformità e dichiarazione sostitutiva;

- Rimborsi superiori a 15.000 Euro nelle situazioni di rischio: obbligo di garanzia;

- Decorrenza del termine di tre mesi per esecuzione dei rimborsi: decorrenza dalla presentazione della dichiarazione;

- Liquidazione degli interessi sui rimborsi in procedura semplificata.

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Rimborsi FINO A 15.000 Euro

Esclusione obbligo di garanzia/visto conformità osottoscrizione alternativa

Calcolo della soglia

UNICO adempimento

Tutte le richieste dirimborso presentate perl’intero periodo di imposta(trimestrali e annuale)

� Dichiarazioneannuale

� Istanza di rimborsotrimestrale

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Rimborsi superiori a 15.000 Euro senza obbligo di ga ranzia

SITUAZIONI NON DI RISCHIO (art. 38-bis , comma 3, dpr n. 633/72)

Adempimenti

� visto di conformità (art. 35 del d.lgs. n. 241 del 1997); o

� sottoscrizione alternativa (art. 10, comma 7, del dl n. 78 del 2009).

Dichiarazione annuale o istanza trimestrale

Dichiarazione sostitutiva dell’attodi notorietà attestante lasussistenza di determinatecaratteristiche soggettive.

CONTESTUALMENTE

NB E’ comunque possibile optare per la presentazione della garanzia.La scelta tra visto di conformità e garanzia vale anche per i rimborsi richiestimediante procedura semplificata (ossia all’Agente della Riscossione).

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Rimborsi superiori a 15.000 Euro senza obbligo di ga ranzia

Visto di conformità o sottoscrizione alternativa

Visto di conformità o sottoscrizione

alternativa

Rimborso superiore a15.000 Euro

Compensazione superiore a15.000 Euro

Attestazione UNICA

NB: l’apposizione del visto o della sottoscrizione alternativa è legata all’utilizzo e non all’ammontare complessivo del credito.

Esempio:Credito a rimborso Euro 10.000Credito in compensazione: Euro 10.000

VISTO di CONFORMITA’

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Rimborsi superiori a 15.000 Euro senza obbligo di ga ranzia

Modifica della richiesta di rimborso

Rimborso più alto di quellochiesto originariamente

Revoca della precedenterichiesta di rimborso

Apposizione del visto diconformità

Dichiarazione integrativa entroil termine di presentazionedella dichiarazione relativa alperiodo di imposta successivo.

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Rimborsi superiori a 15.000 Euro senza obbligo di ga ranzia

SITUAZIONI NON DI RISCHIO

Dichiarazionesostitutiva di attodi notorietà

NB: la dichiarazione sostitutiva è resa nell’apposito riquadro delladichiarazione IVA o del Modello IVA TR e non può essere prodottasuccessivamente salva l’ipotesi della dichiarazione integrativa ai sensi dell’art.2, comma 8-bis, del dpr n. 322 del 1998.La dichiarazione sostitutiva, debitamente sottoscritta, insieme a un documentodi identità del contribuente, va consegnata all’intermediario che invia ladichiarazione IVA ed esibita su richiesta dell’Agenzia delle entrate.

Solidità patrimoniale

Continuità aziendale

Regolarità dei versamenti deicontributi previdenziali e assicurativi

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Rimborsi superiori a 15.000 Euro senza obbligo di ga ranzia

Solidità patrimoniale

Non risultano cedute, se la richiesta dirimborso è presentata da società dicapitali non quotate nei mercatiregolamentati, nell’anno precedente larichiesta, azioni o quote della societàstessa per un ammontare superiore al50% del capitale sociale (anche setrattasi di cessioni infragruppo – cfr.C.M. n. 35/E del 2015).

Anno precedente: occorre far riferimentoalla data di presentazione della dichiarazioneo dell’istanza di rimborso.

� Il patrimonio netto non è diminuito,rispetto alle risultanze dell’ultimoperiodo di imposta, di oltre il 40%;

� La consistenza degli immobili iscrittinon si è ridotta, rispetto alle risultanzedell’ultimo periodo di imposta, di oltreil 40% per cessioni non effettuate nellanormale gestione dell’attivitàesercitata;

� L’attività stessa non è cessata né si èridotta per cessioni di aziende o ramidi aziende compresi nelle risultanzecontabili.

Ultimo periodo di imposta: periodo diimposta chiuso prima della presentazionedella dichiarazione o dell’istanza di rimborso.

Continuità aziendale

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Rimborsi superiori a 15.000 Euro senza obbligo di garanzia

Il frontespizio del Modello IVA 2016

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Rimborsi superiori a 15.000 Euro senza obbligo di garanzia

Il quadro VX del Modello IVA 2016

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Rimborsi superiori a 15.000 Euro con obbligo di gar anzia

SITUAZIONI DI RISCHIO (art. 38-bis , comma 4, lett. a), d.p.r. n. 633/72)

a)Esercizio attività di impresa da meno di due anni, escluseimprese start-up innovative ex art. 25 del dl n. 179 del2012

Attività di impresa Lavoratori autonomi da meno di dueanni esclusi dall’obbligo di garanzia

Computo due anni

� Effettivo svolgimento attività (i.e. apartire dalla prima operazioneeffettuata e non con apertura partitaIVA);

� Due anni antecedenti la richiesta dirimborso annuale o trimestrale.

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Rimborsi superiori a 15.000 Euro con obbligo di gar anzia

SITUAZIONI DI RISCHIO (art. 38-bis , comma 4, lett. b), dpr n. 633/72)

b)

Avvisi di accertamento o rettifica notificati nei due anniprecedenti la richiesta di rimborso da cui risulti, perciascun anno, una differenza tra gli importi accertati equelli dell’imposta dovuta o del credito dichiaratosuperiore a:1. al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non

superano 150.000 Euro;

2. al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano150.000 Euro ma non 1.500.000 Euro;

3. all’1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a Euro150.000, se gli importi dichiarati superano 1.500.000Euro.

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Rimborsi superiori a 15.000 Euro con obbligo di gar anziaSITUAZIONI DI RISCHIO (art. 38-bis , comma 4, lett. b), dpr n. 633/72)

Atti rilevantiComputo del

termine

� Avvisi di accertamento e rettifica ai fini IVA edegli altri tributi amministrati dall’Agenziadelle Entrate;

� Atti relativi al recupero di crediti inesistenti(art. 1, commi da 421 a 423, della l. n. 311 del2004 e art. 27, comma 18, dl n. 185 del2008).

NB: Rilevano tutti gli atti notificati nell’intervallo, aprescindere dall’esito, ad eccezione degli attiannullati in autotutela o oggetto di sentenzefavorevoli al contribuente passate in giudicato,tenendo conto degli importi rideterminati per effettodi accertamento con adesione, conciliazionegiudiziale o reclamo/mediazione.

� Due anni antecedenti alla data di richiesta delrimborso.

Es. Istanza rimborso trimestrale presentata il30/04/2016.Atti rilevanti notificati dal 30/04/2014 al 30/04/2016.

NB: gli atti notificati dopo il 30/04/2016 non rilevanoai fini dell’obbligatorietà della garanzia ma ai finidella sospensione del rimborso in caso di reatitributari (art. 38-bis,comma 8) e in presenza di atti dicontestazione o irrogazione di sanzioni oprovvedimenti con i quali vengono accertati maggioritributi ancorché non definitivi. La sospensione operanei limiti di tutti gli importi dovuti in base all’atto o alladecisione della Commissione tributaria (art. 23,d.lgs. n. 472 del 1997).

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Rimborsi superiori a 15.000 Euro con obbligo di gar anzia

SITUAZIONI DI RISCHIO(art. 38-bis , comma 4, lett. c) e d), dpr n. 633/72)

c)

Dichiarazione annuale o istanza di rimborso trimestralepriva:� del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa;

o� della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Richiesta di rimborso in caso di cessazione di attivitàd)

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Rimborsi in procedura semplificata e in procedura ordinari a

� Condizione: indicazione dell’ammontare daliquidare tramite procedura semplificatanel Modello IVA;

� Importo massimo erogabile tramite taleprocedura: Euro 700.000 (limitecomprensivo degli importi compensati oche saranno compensati nel corso delperiodo di imposta in cui è richiesto ilrimborso);

� Rimborso da erogarsi nel termine disessanta giorni dalla richiesta di rimborso.

NB: Procedura esclusa in caso di cessazionedi attività e di procedure concorsuali e deirimborsi trimestrali.

� Rimborsi superiori a 700.000 Euro.� Erogazione del rimborso entro tre mesi

dalla richiesta.

Procedura semplificata Rimborso mediante Agente

della Riscossione

Procedura ordinaria Rimborso da parte dell’Ufficio

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Rimborsi prioritari (art. 38- bis , comma 10, dpr n. 633/1972)

� Soggetti che hanno effettuato prevalentemente nel corso del periodo di riferimento(anno o trimestre) le prestazioni di subappalto in edilizia e hanno emesso fatturesenza addebito di IVA, al ricorrere della condizione dell’aliquota media sugli acquistisuperiore a quella sulle operazioni attive (art. 30, comma 3, lett. a). Ulteriori condizionisono richieste (decreto 22 marzo 2007).

� Soggetti svolgenti attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cas camie rottami metallici (codice Atecofin 37.10.1.) al ricorrere della condizione dell’aliquotamedia sugli acquisti superiore a quella sulle operazioni attive ((art. 30, comma 3, lett.a), decreto 25 maggio 2007).

� Operatori economici del codice Atecofin 27.43.0 (produzione di zinco, piombo estagno e semilavorati ) e del codice Atecofin 30.30.09 (fabbricazione di aeromobili,di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi n.c.a. ) al ricorrere della condizionedell’aliquota media sugli acquisti superiore a quella sulle operazioni attive (decreti 18luglio 2007 e 10 luglio 2007).

� Soggetti che hanno effettuato operazioni nei confronti degli enti pubblici conapplicazione dello split-payment limitatamente a tali operazioni al ricorrere dellacondizione dell’aliquota media sugli acquisti superiore a quella sulle operazioni attivenei limiti dell’imposta applicata alle operazioni di cui all’art. 17-ter (a partire dal I trimestre2015).

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Rimborsi superiori a 15.000 Euro

� Fideiussione o polizza fideiussoria (schema Provvedimento 26giugno 2015).

� Cauzione in titoli di Sato o garantiti dallo Stato al valore di borsa.

� Per le piccole e medie imprese (decreto Ministero attività produttive18 aprile 2005), garanzie da consorzi o cooperative di garanziacollettiva fidi.

� Per i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancioconsolidato superiore a 250 milioni di Euro, assunzionedell’obbligazione di restituzione da parte della società capogruppo ocontrollante di cui all’art. 2359 del Codice Civile.

NB: Possibilità di due distinte garanzie non solidali che garantiscanocumulativamente l’intero importo anche se richiesto con un’unica procedura.

Forme di garanzia

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Rimborsi superiori a 15.000 Euro

� Tre anni a partire dall’erogazione del rimborso o se inferiore alperiodo intercorrente tra la data di erogazione del rimborso e iltermine di decadenza dell’accertamento.

� In caso di richiesta di documentazione da parte dell’Ufficiodell’Agenzia per il controllo del credito chiesto a rimborso, setra la data di notifica della richiesta e la data della loroconsegna sia trascorso un periodo superiore a 15 giorni, iltermine di decadenza è differito di un periodo compreso tra ilsedicesimo giorno e la data di consegna.

Durata della garanzia

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Rimborsi superiori a 15.00 Euro - ammontare oggetto di garanzia

Ammontare richiesto a rimborso (al netto di una franchigia pari al 10% deiversamenti effettuati in conto fiscale nei due anni precedenti la richiesta dirimborso) maggiorato degli interessi, calcolati al tasso del 2%, per la duratadi tre anni.

EsempioRimborso Modello IVA 2016: Euro 700.000,00Versamenti F24 nel 2014: Euro 100.000,00Franchigia: Euro 10.000,00 (100.000*10%)

Credito al netto della franchigia: Euro 690.000,00Interessi: Euro 41.400,00

Importo totale da garantire: 731.400,00

Procedura semplificata

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Rimborsi superiori a 15.00 Euro - ammontare oggetto di garanzia Procedura ordinaria

a) Ammontare richiesto a rimborso maggiorato degli interessi (al tasso del 2%) dalnovantesimo giorno successivo alla data di presentazione della richiesta dirimborso fino alla data presunta di effettuazione dello stesso (60 giorni dalla stipuladella garanzia); il periodo intercorrente tra la data di richiesta dei documenti equella di presentazione degli stessi, se superiore a 15 giorni non è computato nelcalcolo degli interessi;

b) Importo sub a) maggiorato degli interessi, calcolati al tasso del 2%, per la durata ditre anni.

Rimborsi annuali

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Rimborsi superiori a 15.000 Euro - ammontare oggetto di gara nziaProcedura ordinaria – Rimborso annuale

Esempio

Termine decadenza accertamento:15/03/2020 (31/12/2019+75 giorni ritardo presentazione documentazione).

Durata 3 anni: 10/03/2019

A Credito IVA annuale 100.000,00 data presentazione Mod IVA 2015 28/02/2015

90 giorni dalla presentazione del Mod IVA 2015 (a) 29/ 05/2015

data richiesta documentazione Agenzia delle Entrate 02/05/2015

data presentazione documentazione 31/07/2015data stimata emissionegaranzia 10/01/2016

60 giorni dalla data di emissione della garanzia (b) 10/03/2016

giorni totali (b-a) 286,00

Binteressi dal 90°giorno successivo alla presentazione del M od IVA fino alla data presunta di effettuazione del rimborso 1.567,12

C interessi calcolati sull'importo sub A per la durata di validità della garanzia 6.000,00

DImporto da garanitre (A+B+C) 107.567,12

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Sospensione dei rimborsi per carichi pendenti

� Gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate possono sospendere ilpagamento del rimborso in presenza di carichi pendenti ancherelativi a tributi diversi dall’IVA nei limiti della somma risultantedall’atto o dalla decisione della commissione tributaria o dalladecisione di altro organo.

� Il rimborso è sospeso in presenza dei reati penali di cui agli artt. 2(dichiarazione fraudolenta) e 8 (emissione di fatture per operazioniinesistenti) del dlgs n. 74 del 2000 relativi al medesimo periodooggetto di rimborso e nei limiti dell’IVA indicata nelle fattureillecitamente emessi.

� E’ possibile presentare idonee garanzie al fine di ottenere l’integraleerogazione del rimborso.

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Soggetti esclusi dall’obbligo di prestare garanzia

� Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici.

� Società di gestione dei fondi comuni di investimento.

� Società in fallimento o liquidazione coatta amministrativa(ammontare complessivo del credito esente da garanzia, pertutti i rimborsi erogati nel corso della procedura, non superiorea Euro 258,228,45).

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Decorrenza del termine di erogazione del rimborso eliquidazione degli interessi per ritardi sui rimborsi inprocedura semplificata

Decorrenza deltermine pererogazione delrimborso

Liquidazione degliinteressi per ritardonell’erogazione delrimborso

Liquidazione automatica daparte dell’Agente di Riscossione(Modello G non più necessario).

Rimborsi pagati dal 1°gennaio 2015

Dies a quo: tre mesi dallapresentazione delladichiarazione.