2010 faggin marta anapia lezione 02 - rifiuti adempimenti amministrativi
TRANSCRIPT
Gestione
amministrativa
dei rifiuti
Adempimenti amministrativi
•Registro di carico e scarico
•Formulario di identificazione rifiuto
•MUD (modello unico di dichiarazione)
Testo unico ambientale
• Il testo unico (capo quarto) costituisce il quadro di riferimento per tutta la normativa italiana sui rifiuti.
• In particolare norma tutto quanto riguarda il recupero e lo smaltimento dei rifiuti
Ripartiamo dal “Decreto Ronchi”
D.Lvo 5.02.97, n. 22Attuazione delle direttive CE n. 91/156
sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio
Gestione rifiutiGestione risorse
Riformato dal D.Lgs. 152/2006
D.lgs 03.04.06 n. 152
Norme in materia ambientale
TESTO UNICO ambientale
PARTE QUARTANorme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti
inquinati
TITOLO I: Gestione dei rifiuti
Art.177 (Campo d'applicazione)
Il presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti, e la bonifica dei siti inquinati anche in attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi, sugli oli usati, sulle batterie esauste…e sui rifiuti contenenti amianto, fatte salve disposizioni specifiche particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla parte quarta del presente decreto, adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.
D. Lgs 152/06• Art. 178. (Finalità). 1. La gestione dei rifiuti
costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dalla parte quarta del presente decreto al fine di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente …
D. Lgs 152/06
Art. 179. (Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti). 1. Le pubbliche amministrazioni adottano, ciascuna nell’ambito delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti mediante:
a) lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;
c) la messa a punto tecnica e l’immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire … ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
d) lo sviluppo di tecniche appropriate per l’eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;
D. Lgs 152/06
Art. 180. (Prevenzione della produzione di rifiuti). 1. Al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, le iniziative di cui all’art. 179, riguardano in particolare:
a) La promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione del consumatori, …..;
b) la previsione di clausole di gare d’appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti
c) la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.
Il “Testo Unico ambientale”D.Lvo 152/2006
Principio base: GESTIONE
Urbani
non pericolosi
pericolosi
Speciali:
non pericolosi
pericolosi
Classificazione dei rifiuti (Art. 184)
RIPRENDE I PRINCIPI DEL DECRETO RONCHI
TESTO UNICO AMBIENTALE
Gestione dei rifiuti
Fasi (art.183, lett d):
• raccolta
• trasporto
• recupero o smaltimento
• controllo
Il “Testo Unico”:nozione di GESTIONE
• Art. 183 - 1 Ai fini del presente decreto si
intende per: d) gestione: la raccolta, il
trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonchè il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
Nozione di gestione…
• La nozione di gestione dei rifiuti è un concetto onnicomprensivo delle pur sempre diverse ed autonome fasi della raccolta, trasporto, smaltimento e recupero. In tale prospettiva ricomprende anche la “gestione post-operativa” di una discarica, in un ottica di garanzia dello smaltimento “sicuro”.
(Cass. Pen. 16.12.04, n. 48402)
Definizione di rifiuto
Art. 183 a)qualsiasi sostanza od oggetto
che rientra nelle categorie riportate nell’Allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi
Recupero / Smaltimento
SMALTIMENTO: è l’eliminazione del rifiutoRECUPERO: è la trasformazione del rifiuto in materia prima secondaria o energia
Classificazione dei rifiuti speciali
I rifiuti speciali si dividono in:- pericolosi: hanno almeno una
caratteristica di pericolo (p.e. tossicità, infiammabilità, ecc.)
- non pericolosi: non hanno alcuna caratteristica di pericolosità
CER rifiuti pericolosi
• I CER di rifiuti pericolosi sono individuati da un asterisco
• Esempio:• 05 01 06 *: fanghi oleosi prodotti
dalla manutenzione di impianti e apparecc.
Art. 193 (trasporto rifiuti)Formulario
p.to 4Il formulario può essere evitato
quando:• Il rifiuto è conferito direttamente al
servizio pubblico (p.e. cassonetto)• Il trasporto è effettuato dal produttore
in modo occasionale e saltuario, per i rifiuti non pericolosi o pericolosi (per questi ultimi in quantità che non eccedono i 30 kg o lt).
Classificazione dei rifiuti (Art. 184)
I rifiuti si dividono in:- Rifiuti urbani: quelli prodotti dalle attività domestiche
(scarti di cucina, imballaggi, elettrodomestici usati, ecc.)- Rifiuti speciali:
a) attività agricole e agro-industriali
b) attività di demolizione, costruzione, ..
c) attività di lavorazione industriale
d) attività di lavorazione artigianale
e) attività commerciale
f) attività di servizio
……….
Confronto con D.Lgs. 22/97 (Ronchi)
RIFIUTI SPECIALI Ai sensi dell’art.7 comma 3 sono speciali:
Rifiuti da attività agricole e agro industriali Rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione,
nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo Rifiuti da lavorazioni industriali Rifiuti da lavorazioni artigianali Rifiuti da attività commerciali Rifiuti da attività di servizio Rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di
rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione ed altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi
Rifiuti derivanti da attività sanitarie I macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti
Codice CER
• Il codice CER è un codice di 6 cifre che individua il rifiuto.
• Il CER è valido nell’ambito della Comunità europea
• I CER di rifiuti pericolosi sono individuati da un asterisco
CODICE EUROPEO DEL RIFIUTO (CER)
categoria o attivitàche genera i rifiuti
primi due numeri
secondi due numeri
terzi numeri
processo produttivoche genera il rifiuto
identificano il singolo rifiuto
Modifiche dei codici CER dal 01/01/2002 su decisione della Commissione Europea 2001/118/CE e 2001/119 /CE, differenze principali dal precedente elenco:1 - è un elenco unificato (rifiuti pericolosi e non pericolosi)2 - i rifiuti pericolosi sono evidenziati da un asterisco3 - sono state introdotte le voci speculari per i rifiuti che diventano pericolosi solo se superano concentrazioni limite predefinite
CAPITOLI DELL’ELENCO
01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali
02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti
03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas
naturale e trattamento pirolitico del carbone06 Rifiuti dei processi chimici inorganici07 Rifiuti dei processi chimici organici09 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di
rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti, e inchiostri per stampa
09 Rifiuti dell'industria fotografica10 Rifiuti provenienti da processi termici11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal
rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa ……..
RIFIUTI URBANIAi sensi dell’art.184 comma 2 sono urbani:
Rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione
Rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli adibiti ad uso di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, c. 2, lett. g
Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade Rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle
strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua
Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali
Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale, diversi da quelli sopra indicati
ALLEGATI
Allegato A (previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera a) Categorie di rifiuti
Allegato B (previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera g) Operazioni di smaltimento
Allegato C (previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera h) Operazioni di recupero
Allegato D (previsto dall'articolo 184, comma 4)
Elenco dei rifiuti istituito conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi
ALLEGATI
Allegato E (previsto dall'articolo 37, comma 1) Obiettivi di recupero e di riciclaggio
Allegato F (previsto dall'articolo 43, comma 3) Requisiti essenziali concernenti la composizione e la
riutilizzabilità e la recuperabilità (in particolare la riciclabilità) degli imballaggi
Allegato G Categorie o tipi generici di rifiuti pericolosi elencati in
base alla loro natura o all'attività che li ha prodotti
Allegato H Costituenti che rendono pericolosi i rifiuti dell'allegato
G.2 quando tali rifiuti possiedono le caratteristiche dell'allegato I
Allegato I Caratteristiche di pericolo per i rifiuti
Esempi di smaltimento
• D1 Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica)
• D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione dei rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)
• D3 Iniezioni in profondità (ad es. iniezione dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali)
• D4 Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)
• D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)
Esempi di recupero
• R1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
• R2 Rigenerazione / recupero di solventi• R3 Riciclo / recupero delle sostanze
organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
• R4 Riciclo / recupero dei metalli o dei composti metallici
• R5 Riciclo / recupero di altre sostanze inorganiche
• R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
• Si hanno quando lo stesso rifiuto viene indicato nel CER sia come pericoloso (mediante apposizione di asterisco) sia come non pericoloso. Il criterio delle CL si applica solo ai rifiuti indicati nelle voci "specchio".
• In questi casi, il rifiuto è pericoloso solo se le sostanze raggiungono concentrazioni (% rispetto al peso) tali da conferire ad esso una o più delle 14 caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III alla dir. 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi
(si veda box successivo)
Voci "specchio"
H3 - H4 - H5 - H6 - H7 - H8 - H 10 - H11 (le voci "specchio" sono previste solo per queste caratteristiche di pericolo):•Si applicano le CL di sostanze pericolose riportate all’articolo 2, decisione 2000/532/CE (come modificato dalla decisione 2001/118/CE) (1).•Si ripete che tale criterio di identificazione si applica solo ai rifiuti indicati nelle voci "specchio".•Si procede così: Individuare la/e sostanza/e classificata/e pericolosa/e in base alle frasi di rischio (R) delle singole sostanze presenti nel rifiuto ed indicate nella direttiva 67/548/CEE;Individuare la relativa classificazione di pericolosità;Sommare tra loro le CL in % rispetto al peso delle sostanze appartenenti alla stessa categoria di pericolo;Verificare se ciascuna delle sostanze appartenenti alla stessa categoria di pericolo raggiunga le relative soglie indicate all’articolo 2 della decisione 2000/532/CE (1).Solo in questo caso il rifiuto è pericoloso.•Tale indagine e tale conclusione valgono solo se il rifiuto è classificato in una voce "specchio". •Diversamente, la pericolosità deriva solo dall’origine (2).
(si veda box successivo)
Caratteristiche di
pericolo A)
•L’articolo 3 della decisione 2000/532/CE, dispone che un rifiuto pericoloso dell’elenco, in casi eccezionali, può essere considerato non pericoloso anche se non riportato nella decisione 2001/118/CE; cioè lo Stato membro può decidere, in casi eccezionali, che un rifiuto classificato "pericoloso" non presenta nessuna caratteristica di pericolo o che, viceversa, un rifiuto classificato "non pericoloso" presenta caratteristiche di pericolo.•Tale eventualità è riferita a casi specifici, ben individuati ed opportunamente documentati. In particolare, nell’ipotesi di rifiuto classificato "pericoloso" nell’elenco e che il detentore ritenga non presenti nessuna caratteristica di pericolo, è tale detentore che ha l’onere di fornire, per lo specifico rifiuto, l’opportuna documentazione che attesti l’assenza delle citate caratteristiche di pericolo.
Casi Eccezionali
H1 - H2 - H9 - H12 - H13 - H14•Non è prevista alcuna innovazione rispetto al passato; pertanto, si prescinde dalle indagini analitiche e i rifiuti che le presentano sono pericolosi a prescindere dai valori delle CL.
In pratica, vige solo il criterio dell’origine
Caratteristiche di
pericolo B)
LIMITI PER POTER CLASSIFICARE UN RIFIUTO COME PERICOLOSO
punto di infiammabilità < o = 55 °C, una o più sostanze classificate[**] come molto tossiche in
concentrazione totale > o = 0,1%, una o più sostanze classificate come tossiche in
concentrazione totale > o = 3%, una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione
totale > o = 25%, una o più sostanze corrosive classificate come R35 in
concentrazione totale > o = 1%, una o più sostanze corrosive classificate come R34 in
concentrazione totale > o = 5%, una o più sostanze irritanti classificate come R41 in
concentrazione totale > o = 10%, una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37, R38 in
concentrazione totale > o = 20%,
LIMITI PER POTER CLASSIFICARE UN RIFIUTO COME PERICOLOSO
una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione > o = 0,1%,
una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione > o = 1%,
una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione > o = 0,5%,
una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione > o = 5%,
una sostanza riconosciuta mutagena (categoria 1 o 2) classificata come R46 in concentrazione > o = 0,1%,
una sostanza riconosciuta mutagena (categoria 3) classificata come R40 in concentrazione > o = 1%.
sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica
Comburente
H2
sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene
Esplosivo
H1
sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi
InfettivoH3
SPECIFICHECLASSIFIC.COD
Per le seguenti caratteristiche di pericolosità non vengono stabiliti limiti per poter classificare il rifiuto
come pericoloso:
sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o > a 21°C e < o pari a 55°C;
Infiammabile
H3-B
sostanze e preparati:liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21°C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose
Facilmenteinfiammabil
eH3-A
SPECIFICHECLASSIFIC.COD
CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA’
sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria
Irritante
H4
sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata
Nocivo
H5
sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte
Tossico
H6
SPECIFICHECLASSIFIC.COD
sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza
TeratogenoH10
sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza
Cancerogeno
H7
sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva
Corrosivo
H8
sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza
MutagenoH11
SPECIFICHECLASSIFIC.COD
Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate
H13
Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico
H12
sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente
Ecotossico
H14
SPECIFICHECLASSIFIC.COD
RIFIUTO
RIFIUTOart.183 lettera a
SMALTIMENTO
RICICLAGGIO
SMALTIMENTO
ETICHETTATURAper rifiuti pericolosi
DEPOSITOTEMPORANEOart. 183 comma 1
lettera m
registrazione nelRegistro c/s dei
rifiuti stoccati entro 10 giorni
dalla produzione
SMALTIMENTOtramite dittaautorizzata
FORMULARIO
Registrazione nel registro c/s dei
rifiuti entro 10 gg dallo scarico del
rifiuto
RIFIUTORICICLAGGIO
pericoloso
130802SCHEDA DEL RIFIUTO
CER 2002
AREA DI PROVENIENZA: REPARTO OFFICINA MECCANICA
QUANTITA’: 200 Kg
CLASSI DI PERICOLOSITA’:
altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione 130802
RIFIUTO CER 130802
Registrazione entro 10 gg nel
registro carico/scarico
rifiuti
RIFIUTI PERICOLOSI asporto a tre mesi oppure
ai 10mc, se non supera 10mc1 volta all’anno
Registrazione nel registro c/sdei rifiuti smaltiti entro 10 gg
dallo scarico
Smaltimentotramite dittaautorizzata
Formulario
pericoloso
160213SCHEDA DEL RIFIUTO
CER 2002
Catalogo Europeo dei Rifiuti (2002)
apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
160213
SCARTI PROVENIENTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE1602
RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO16
RIFIUTOCER 160213
Registrazione di carico entro 10
gg dalla produzione nel
registro carico/scarico
rifiuti
RIFIUTI PERICOLOSI asporto a tre mesi oppure
ai 10mc, se non supera 10mc1 volta all’anno
Registrazione nel registro c/sdei rifiuti smaltiti entro 10 gg
dallo scarico
Smaltimentotramite dittaautorizzata
Formulario
Non pericoloso
170405SCHEDA DEL RIFIUTO
CER 2002
Catalogo Europeo dei Rifiuti (2002)
ferro e acciaio 170405
METALLI (INCLUSE LE LORO LEGHE) 1704
RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)
17
Tipologia: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici 100299 e 120199.
3.1
RECUPERO DI MATERIA(Allegato 1, suballegato 1 - "Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi")
Procedure semplificate di recuperoDm 5 febbraio 1998 (versione "CER 2002")
Il rifiuto individuato dal codice 170405 può essere sottoposto alla seguente procedura
semplificata di recupero:
RIFIUTOCER 17 04
05
Registrazione entro 10 gg dalla produzione nel
registro carico/scarico
rifiuti
RIFIUTI NON PERICOLOSI asporto a tre mesi oppure
ai 20mc, se non supera 20mc1 volta all’anno
Registrazione nel registro c/sdei rifiuti smaltiti entro 10 gg
dallo scarico
Smaltimentotramite dittaautorizzata
Formulario
pericoloso
180106SCHEDA DEL RIFIUTO
CER 2002
Catalogo Europeo dei Rifiuti (2002)
Sostanze chimiche pericolose o contenenti prodotti pericolosi180106
RIFIUTI DA REPARTI DI MATERNITA’ E RIFIUTI LEGATI A DIAGNOSI, TRATTAMENTO E PREVENZIONE DELLE MALATTIE NEGLI ESSERI UMANI
1801
RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO O VETERINARIO O DA ATTIVITA’ DI RICERCA COLLEGATE (TRANNE RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE CHE NON DERIVINO DIRETTAMENTE DA TRATTAMENTO TERAPEUTICO
18
REGISTRO CARICO-SCARICO
Testo Unico ambientale D.Lgs. 152/06: art. 190 p.to 6 si definisce che i registri vanno gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA - non vanno vidimati dall’ufficio del registro).
NOVITA’ 2008
D.Lgs. 16/01/08 n. 4: introduce al p.to 6 l’obbligo della vidimazione presso le CCIAA territorialmente competenti •il p.to 6 bis (D.Lgs. N. 4/2008) prevede la possibilità per le attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi di utilizzare i registri IVA di acquisto e di vendita
REGISTRO CARICO-SCARICO
I registri integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell’ultima
registrazione
Non esiste termine per i registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica (alla chiusura della discarica
devono essere consegnati all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione)
Il produttore di rifiuti potrà preferire per una delle seguenti soluzioni per la tenuta dei registri:
o presso la propria sede produttiva (P.to 3); o presso le associazioni di categoria (fino a 2 t/anno per
Rifiuti Pericolosi - 10 t/anno per i Rifiuti Non Pericolosi) (P.to 4)
Il Registro di carico scarico, deve essere tenuto ed annotato anche per gli oli minerali usati. Per quanto riguarda gli oli usati prodotti in quantità superiore ai 300 kg/anno, c'è l'obbligo di tenere ed aggiornare lo specifico registro degli oli usati.
Registro di carico e scarico
Registro di carico e scarico
Registro di carico e scarico
Registro di carico e scaricointermediario
Registro di carico e scarico
• i soggetti individuati nell’art. 190, comma 3, del T.U. ambientale (raccolta e trasporto, commercianti e intermediari, recupero e smaltimento, produttori di rifiuti pericolosi e non) hanno l’obbligo di tenere il registro di carico e scarico
Registro di carico e scarico
• le annotazioni sul registro devono essere fatte:a) per i produttori, almeno entro 10
giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro 10 giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto
Registro di carico e scarico
a) per i commercianti e gli intermediari, almeno entro una 10 giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa
b) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti
Registro di carico e scarico
• i registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari
Registro di carico e scarico
• i soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 10 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed 2 tonnellate di rifiuti pericolosi, possono adempiere all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate
Registro di carico e scarico
• i registri, integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti, devono essere conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione
Registro di carico e scarico
• il registro dovrà avere fogli numerati e vidimati dalle CCIAA territorialmente competenti
• Sulla prima pagina del registro si individuano:– i dati identificativi della ditta – l’attività svolta (produzione, …)– tipo di attività
Registro di carico e scarico
• annotare carico o scarico rifiuto• data annotazione• numero progressivo di riferimento• codice CER (catalogo europeo
rifiuto)• stato fisico (1,2,3,4)
Registro di carico e scarico
• classi di pericolo• destinazione del rifiuto:
– smaltimento “D…”– recupero “R…”
• quantità del rifiuto• luogo di produzione
Registro di carico e scarico
• nel caso di scarico del rifiuto, si inseriscono tutte le caratteristiche del rifiuto come per il carico, ed inoltre:– il numero del formulario di
identificazione – la data di emissione dello stesso– il numero, o i numeri, di riferimento
dell’operazione di carico del rifiuto
Registro di carico e scarico
• le informazioni contenute nel registro sono rese in qualunque momento all’autorità di controllo che ne fa richiesta
FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE
Con D.M. 145\1998 art. 4 comma 1 il Ministero dell'Ambiente ha approvato il modello del formulario di identificazione che va vidimato agli uffici delle Agenzie delle Entrate, o dalle CCIAA o dagli uffici regionali o provinciali competenti, e va annotato sul registro IVA-acquisti della ditta. La vidimazione è gratuita (Art. 193, co. 6 lett. b)
Il trasporto dei rifiuti deve avvenire compilando il "Formulario di
identificazione".
Può essere emesso da uno di questi soggetti: PRODUTTORE DETENTORE TRASPORTATORE
INCROCIO TRA FORMULARIO E REGISTRO
formulario di identificazion
eserie e N.
S/12N. Registro 21
ProduttoreROSSI
TrasportatoreVERDI
destinatario
formulario di identificazion
eserie e N.
S/12N. Registro 21
ProduttoreROSSI
TrasportatoreVERDI
destinatario
formulario di identificazion
eserie e N.
S/12N. Registro 21
ProduttoreROSSI
TrasportatoreVERDI
destinatario
formulario di identificazion
eserie e N.
S/12N. Registro 21
ProduttoreROSSI
TrasportatoreVERDI
destinatario
formulario di identificazion
eserie e N.
S/12N. Registro 21
ProduttoreROSSI
TrasportatoreVERDI
destinatario
formulario di identificazion
eserie e N.
S/12N. Registro 21
ProduttoreROSSI
TrasportatoreVERDI
destinatario
formulario di identificazion
eserie e N.s/12
N. Registro 21
ProduttoreROSSI
TrasportatoreVERDI
destinatario
formulario di identificazion
eserie e N.s/12
N. Registro 21
ProduttoreROSSI
TrasportatoreVERDI
destinatario
4COPIE
formulario di identificazion
eserie e
N.s/12N. Registro
21Produttore
ROSSITrasportator
eVERDI
destinatario
formulario di identificazion
eserie e
N.s/12N. Registro
21Produttore
ROSSITrasportator
eVERDI
destinatariocopia n.1
Registro di carico scarico
scarico Xcarico
operazione N.21formulario N. s/12
PRODUTTORE
DETENTORE
formulario di identificazion
eserie e
N.s/12N. Registro
73Produttore
ROSSITrasportator
eVERDI
destinatario
formulario di identificazion
eserie e
N.s/12N. Registro
73Produttore
ROSSITrasportator
eVERDI
destinatariocopia n.2
formulario di identificazion
eserie e
N.s/12N. Registro
73Produttore
ROSSITrasportator
eVERDI
destinatario
formulario di identificazion
eserie e
N.s/12N. Registro
73Produttore
ROSSITrasportator
eVERDI
destinatariocopia n.4
da registrare entro 10 gg lav dallo scarico
Registro di carico scarico
scaricocarico X
operazione N.73formulario N. s/12
DESTINA-TARIO
da registrare entro 2 gg lav.dalla presa di carico
formulario di identificazion
eserie e
N.s/12N. Registro
59Produttore
ROSSITrasportator
eVERDI
destinatario
formulario di identificazion
eserie e
N.s/12N. Registro
59Produttore
ROSSITrasportator
eVERDI
destinatariocopia n.3
Registro di carico scarico
scaricocarico
operazione N.59formulario N. s/12
TRASPOR-TATORE
da registrare entro 10 gg lav. dal trasporto
DENUNCIA ANNUALE M.U.D.
L'obbligo della "comunicazione ambientale" è stato introdotto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 ed ha
scadenza annuale. Il termine ultimo per la presentazione del MUD alle Camere di Commercio è stabilito al 30 aprile di ogni anno, a meno che non intervengano modifiche nel
modello da compilare
Il formulario rifiuti
Il formulario rifiuti
Trasporto dei rifiuti non pericolosi
Il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi può essere effettuato:
• In conto proprio dal produttore in qualsiasi quantità
• Da ditte autorizzate (iscritte all’Albo Gestori Rifiuti – categorie 2 e 4)
Trasporto dei rifiuti pericolosi
Il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi può essere effettuato:
• In conto proprio dal produttore per quantità fino a 30 kg
• Da ditte autorizzate (iscritte all’Albo Gestori Rifiuti – categorie 3 e 5)
MUD – modello unico di dichiarazione
• Il MUD, noto anche come 740 ecologico, va presentato entro il 30 aprile di ogni anno, alla camera di commercio (CCIAA) competente per territorio
MUD – modello unico di dichiarazione
• i soggetti obbligati alla presentazione del MUD sono stabiliti nel D.Lgs. 152/06
– dall’art. 189, commi 3 e 4, per quanto riguarda i rifiuti;
MUD – modello unico di dichiarazione
• comunicazione da effettuare con le modalità previste dalla legge n° 70/94 e successive modificazioni
indicando le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti e/o gestiti nel corso dell’anno precedente, con riferimento alle annotazioni nel registro di carico e scarico
MUD – modello unico di dichiarazioneArt. 188 p.to 3
• sono esonerati dalla presentazione del Mud– gli imprenditori agricoli di cui all’art.
2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a 8.000 €
– imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi
– imprese e produttori iniziali che non hanno più di 10 dipendenti (rifiuti non pericolosi)
MUD – modello unico di dichiarazione
• Il MUD si può presentare sia su supporto cartaceo che su supporto informatico
• Coloro che eseguono attività di gestione dei rifiuti, comprese le attività di commercio e intermediazione, nonché gli autodemolitori, devono presentare il MUD esclusivamente su supporto informatico
Sanzioni amministrative e penali
Sanzioni amministrative e penali
Sanzioni amministrative e penali
Sanzioni amministrative e penali
Sanzioni amministrative e penali
FINE seconda lezione