1 cei, ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici università cattolica di milano, cesen...
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CEI, Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici
Università Cattolica di Milano, Cesen
Il nuovo codice dei beni culturali e del paesaggio
D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
Roma, 25- 26 novembre 2004
Parte prima: Aspetti generalia cura di
Alberto Roccella
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1. Tre linee di riforma, intrecciate:
1. Ridefinizione del ruolo dello Stato e di quello delle Regioni
2. Riforma della disciplina sostanziale (regime dei beni culturali)
3. Riordinamento del Ministero
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1.1. La legislazione: il ruolo dello Stato e delle
Regioni.
Art. 117 Cost.: La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni (..): musei e biblioteche di enti locali, (…); altre materie indicate da leggi costituzionali.
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1.2. L’amministrazione: il ruolo di Stato e
Regioni
Art. 118 Cost.: Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali.
Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.
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1.3. L’autonomia speciale. La Sicilia
Art. 116 Cost. L’autonomia legislativa nello statuto
siciliano (r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 )
Art. 14. L'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie: omissis; n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche;
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1.3.1. Regione Sicilia e autonomia
amministrativa
Art. 20 Statuto Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti (D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637). Art. 1. L'amministrazione regionale esercita nel territorio della regione tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di antichità, opere artistiche e musei, nonché di tutela del paesaggio.A tal fine tutti gli atti previsti dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, e da ogni altra disposizione comunque concernente le materie sopra indicate sono adottati dall'ammini-strazione regionale, che ne dà bimestrale comunicazione, per conoscenza, al Ministero per i beni culturali ed ambientali.
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1.3.2. Le Province di Trento e Bolzano (1)
L’autonomia legislativaD.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 - Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.Articolo 8. Le province hanno la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'art. 4, nelle seguenti materie: omissis 3) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare; Il principio di continuità della legislazione statale (art. 105 St. T.-A.A) (anche per le altre Regioni speciali)
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1.3.3. Le Province di Trento e Bolzano (2)
L’autonomia amministrativa (art. 16 Statuto) D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 48 (art. 68 St.) D.P.R. 1° novembre 1973, n. 690 – Norme di
attuazione dello Statuto speciale per il T.-A.A. (…)Art.1. Le attribuzioni degli organi centrali e periferici
dello Stato in materia di ordinamento, tutela, vigilanza, conservazione, custodia e manutenzione del patrimonio storico artistico e popolare sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e di Bolzano con l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto
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1.4. L’attuazione delle Regioni ordinarie
L’amministrazione.Il d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, artt.
7-11.Le soprintendenze librarie e la
delega alle Regioni ordinarie delle funzioni statali residue
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1.5. Gli sviluppi del sistema
Il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 48.Le iniziative di studio, ricerca e spesa
delle Regioni.La giurisprudenza della Corte
costituzionale: restauro, esportazione, manutenzione di beni immobili
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1.6. La ridefinizione del ruolo di Stato e Regioni
XIII legislatura (1996-2001):“a Costituzione invariata”. Il c.d. “federalismo amministrativo”. L. 15 marzo 1997, n. 59 (Bassanini 1), art. 1; d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112
XIII e XIV legislatura (2001-2006)a) riforma del titolo V (parte II) Cost. (l.c. 18 ottobre 2001, n. 3)b) l. 6 luglio 2002, n. 137, art. 10; Codice dei beni culturali e del paesaggio (d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)
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1.7. L. 59/1997, art. 1
Art. 1. 1. Il Governo è delegato ad emanare, omissis, uno o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, omissis funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. omissis
2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), della presente legge, omissis, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici.
3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie: omissis; d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico; omissis
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1.8. L. 15 maggio 1997, n. 127
(cd Bassanini 2)
Art. 17. - Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo.
omissis131. Nell'esercizio della delega prevista dal capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e nel rispetto dei criteri da essa stabiliti il Governo può prevedere il trasferimento della gestione di musei statali alle regioni, alle province o ai comuni.
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1.9. D lgs. 31 marzo 1998, n. 112, artt. 148-155
Art. 148: tutela, gestione, valorizzazione
Art. 149: funzioni riservate allo Stato
Art. 150: la gestione (art. 17 l. 127/1997)
Art. 152: la valorizzazione
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1.10. La riforma costituzionale. La potestà
legislativa.
La l.c. 18 ottobre 2001, n. 3 - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione Il nuovo art. 117 Cost.Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: omissis s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. (secondo comma) Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: omissis valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; omissis (terzo comma). Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
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1.11. La riforma costituzionale.
L’amministrazione.
Il nuovo art. 118 Cost.. I princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
Le forme di intesa e coordinamento per la tutela dei beni culturali (3° comma).
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1.12. L’attuazione della riforma costituzionale
Il codice Urbani e la rinnovata distinzione tra tutela e valorizzazione dei beni culturali: artt. 3, 4, 5, 6 e 7.
L’abrogazione degli artt. 148, 150, 152 e 153 d.lgs. 112/1998 (art. 184, co. 1, sesto trattino)
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1.13. Gli sviluppi della riforma costituzionale
Attuazione del nuovo art. 116, 3° comma, Cost. L’iniziativa della Toscana.
Il ddlc del Governo (APS, XIV legislatura, n. 2544-B, Modifiche alla parte II della Cost.)
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1.14. La riforma e la Corte costituzionale
La tutela dei locali storici in Lazio (94/2003)
I requisiti di qualificazione dei restauratori: 9/2004.
La difficile distinzione della gestione da tutela e valorizzazione: 26/2004.
Il nuovo statuto della Regione Toscana: il ricorso del Governo
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2.1. Riforma della disciplina sostanziale
XIII legislatura, 1996-2001, ministri Veltroni, Melandri:
1. L. 8 ottobre 1997, n. 352, art. 12. Testo unico: d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490
XIV legislatura, 2001-2006, ministro Urbani: 1. l. 6 luglio 2002, n. 137, art 102. Il Codice Urbani (d. lgs. 28 gennaio 2004, n.
42), con ridefinizione del ruolo di Stato e Regioni, in adeguamento alla l.c. 3/2001 nonché modifiche al d. lgs. 112/1998
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2.2. Il testo unico del 1999
I criteri della legge di delega (l. 352/1997)
Il testo unico La mancata emanazione del
regolamento di attuazione (art. 12) Il mancato aggiornamento del
testo unico
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2.3. Il codice “Urbani” La nuova delega legislativa (l. 6 luglio 2002, n.
137, art. 10): pluralità di oggetti e novità dei criteri
La formazione del codice La struttura del codice: Parte I (1-9)– Disposizioni generaliParte II (10-130) – Beni culturaliParte III (131-159) – Beni paesaggisticiParte IV (160-181) – SanzioniParte V (182-184) – Disposizioni transitorie, abrogazioni ed
entrata in vigore
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2.4. Gli sviluppi del codice
Nuove leggi statali, sempre possibili Disposizioni correttive e integrative, entro il
1° maggio 2006 (art. 10, co. 4, l. 137/2002) Nuovo regolamento statale, per la sola
tutela Leggi regionali di dettaglio, per la
valorizzazione, a sviluppo dei princìpi fondamentali (artt. 7, 111 -121)
Operatività di Arcus s.p.a.
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3.1. Le riforme del Ministero
XIII legislatura (1996-2001): disegno generale di riforma dell’amm.ne
statale: l. 59/1997, art. 1 e 10; d. lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e s.m. i.; d. lgs. 10 luglio 1999, n. 300
XIV legislatura (2001-2006)l. 6 luglio 2002, n. 137, art. 1; d. lgs. 8
gennaio 2004, n. 3; d.P.R. 10 giugno 2004, n. 173
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3.2. Le aree funzionali del Ministero
Beni culturali Paesaggio Archivi e e biblioteche Spettacolo Sport Ricerca, innovazione e organizzazione
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3.3. Le strutture dirigenziali generali
Dipartimenti (4) Direzioni generali (10) + 2 presso il
gabinetto Presso il Servizio di controllo
interno: 2 incarichi Direzioni regionali (17)
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4. I beni culturali d’interesse religioso
Evoluzione della normativa statale La normativa canonica La normativa pattizia L’attuazione dell’Accordo del 1984
di revisione del Concordato del 1929
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4.1. La normativa statale
La soppressione degli ordini religiosi e degli enti ecclesiastici (1866-1867)
La tutela sui corpi morali L’inalienabilità nella prima legge di
tutela: l. 12 giugno 1902, n. 185 La l. 20 giugno 1909, n. 364 La l. 1° giugno 1939, n. 1089, art. 8
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4.2. La normativa canonica
Il Concilio Vaticano II Codex, can. 1284 Le Norme della Cei del 1974 Gli Orientamenti della Cei del 1992
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4.3. La normativa pattizia
I Patti lateranensi del 1929. Il Trattato e il Concordato
La “prima bozza” di nuovo Concordato L’accordo del 18 febbraio 1984: l’art.
12 Il valore dell’art. 12 dell’Accordo I beni culturali delle altre confessioni
religiose
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4.4. L’attuazione dell’Accordo
L’intesa Veltroni-Ruini del 1996 L’intesa su archivi e biblioteche
(2000) La convenzione Cei-ICC del 2002 Accordi e intese locali L’ art. 19 t.u. e, ora, l’art. 9 del
Codice