1. apertura della seduta 2. presentazione di documenti

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PROCESSO VERBALE (2006/C 317 E/04) SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA PRESIDENZA: Sylvia-Yvonne KAUFMANN Vicepresidente 1. Apertura della seduta La seduta è aperta alle 9.00. 2. Presentazione di documenti Sono stati presentati i seguenti documenti dal Consiglio e dalla Commissione: Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, di un accordo quadro su un programma ambientale multilaterale per il nucleare nella Federazione russa e del protocollo sulle richieste di risarcimento, i procedimenti giudiziari e gli indennizzi relativi all'ac- cordo quadro su un programma ambientale multilaterale per il nucleare nella Federazione russa (COM(2006)0665 C6-0475/2006 2006/0227(CNS)) deferimento merito: ITRE parere: ENVI Il titolo è attualmente disponibile soltanto in alcune lingue European Commission Final annual accounts of the European Communities Financial Year 2005 European Data Protection Supervisor (SEC(2006)0915 [09] C6-0472/2006 2006/2170(DEC)) deferimento merito: CONT parere: JURI, LIBE Il titolo è attualmente disponibile soltanto in alcune lingue European Commission Final annual accounts of the European Communities Financial Year 2005 European Ombudsman (SEC(2006)0915 [08] C6-0471/2006 2006/2063(DEC)) deferimento merito: CONT parere: PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI Il titolo è attualmente disponibile soltanto in alcune lingue European Commission Final annual accounts of the European Communities Financial Year 2005 Committee of the Regions (SEC(2006)0915 [07] C6-0470/2006 2006/2076(DEC)) deferimento merito: CONT parere: PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI Il titolo è attualmente disponibile soltanto in alcune lingue European Commission Final annual accounts of the European Communities Financial Year 2005 Economic and Social Committee (SEC(2006)0915 [06] C6-0469/2006 2006/2075(DEC)) deferimento merito: CONT parere: PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI 23.12.2006 C 317 E/491 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Giovedì, 14 dicembre 2006 IT

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PROCESSO VERBALE(2006/C 317 E/04)

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

PRESIDENZA: Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Vicepresidente

1. Apertura della seduta

La seduta è aperta alle 9.00.

2. Presentazione di documenti

Sono stati presentati i seguenti documenti

dal Consiglio e dalla Commissione:

— Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, di unaccordo quadro su un programma ambientale multilaterale per il nucleare nella Federazione russa edel protocollo sulle richieste di risarcimento, i procedimenti giudiziari e gli indennizzi relativi all'ac-cordo quadro su un programma ambientale multilaterale per il nucleare nella Federazione russa(COM(2006)0665 — C6-0475/2006 — 2006/0227(CNS))

deferimento merito: ITREparere: ENVI

— Il titolo è attualmente disponibile soltanto in alcune lingue European Commission — Final annualaccounts of the European Communities — Financial Year 2005 — European Data Protection Supervisor(SEC(2006)0915 [09] — C6-0472/2006 — 2006/2170(DEC))

deferimento merito: CONTparere: JURI, LIBE

— Il titolo è attualmente disponibile soltanto in alcune lingue European Commission — Final annualaccounts of the European Communities — Financial Year 2005 — European Ombudsman(SEC(2006)0915 [08] — C6-0471/2006 — 2006/2063(DEC))

deferimento merito: CONTparere: PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG,

ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

— Il titolo è attualmente disponibile soltanto in alcune lingue European Commission — Final annualaccounts of the European Communities — Financial Year 2005 — Committee of the Regions(SEC(2006)0915 [07] — C6-0470/2006 — 2006/2076(DEC))

deferimento merito: CONTparere: PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG,

ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

— Il titolo è attualmente disponibile soltanto in alcune lingue European Commission — Final annualaccounts of the European Communities — Financial Year 2005 — Economic and Social Committee(SEC(2006)0915 [06] — C6-0469/2006 — 2006/2075(DEC))

deferimento merito: CONTparere: PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG,

ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

23.12.2006 C 317 E/491Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

— Il titolo è attualmente disponibile soltanto in alcune lingue European Commission — Final annualaccounts of the European Communities — Financial Year 2005 — Court of Auditors(SEC(2006)0915 [05] — C6-0468/2006 — 2006/2074(DEC))

deferimento merito: CONTparere: PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG,

ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

— Il titolo è attualmente disponibile soltanto in alcune lingue European Commission — Finalannual accounts of the European Communities — Financial Year 2005 — Court of Justice(SEC(2006)0915 [04] — C6-0467/2006 — 2006/2073(DEC))

deferimento merito: CONTparere: PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG,

ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

— Il titolo è attualmente disponibile soltanto in alcune lingue European Commission — Final annualaccounts of the European Communities — Financial Year 2005 — Council (SEC(2006)0915 [03] —C6-0466/2006 — 2006/2072(DEC))

deferimento merito: CONTparere: PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG,

ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

— Il titolo è attualmente disponibile soltanto in alcune lingue European Commission — Finalannual accounts of the European Commuities — Financial Year 2005 — European Parliament(SEC(2006)0915 [02] — C6-0465/2006 — 2006/2071(DEC))

deferimento merito: CONTparere: PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG,

ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

— Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui prodotti fito-sanitari (COM(2006)0778 — C6-0457/2006 — 2006/0258(COD))

deferimento merito: ENVIparere: AGRI, ITRE, IMCO

— Proposta di decisione del Consiglio recante accettazione, a nome della Comunità europea, del protocolloche modifica l'Accordo TRIPS, fatto a Ginevra il 6 dicembre 2005 (08934/2006 — C6-0359/2006 —

2006/0060(AVC))

deferimento merito: INTAparere: DEVE, ENVI, JURI

3. Strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura — Libroverde — Strategia sulla biomassa e i biocarburanti — Assistenza in materia disicurezza nucleare * (discussione)

Relazione sulla strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura — Libro verde[2006/2113(INI)] — Commissione per l'industria, la ricerca e l'energiaRelatore: Eluned Morgan (A6-0426/2006).

Relazione sulla strategia per la biomassa e i biocarburanti [2006/2082(INI)] — Commissione per l'industria,la ricerca e l'energiaRelatore: Werner Langen (A6-0347/2006).

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento per l'assistenza inmateria di sicurezza nucleare [09037/2006 — C6-0153/2006 — 2006/0802(CNS)] — Commissione perl'industria, la ricerca e l'energiaRelatore: Esko Seppänen (A6-0397/2006).

23.12.2006C 317 E/492 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

Interviene Andris Piebalgs (membro della Commissione)

Eluned Morgan illustra la sua relazione (A6-0426/2006).

Werner Langen illustra la sua relazione (A6-0347/2006).

Esko Seppänen illustra la sua relazione (A6-0397/2006).

Intervengono Anders Wijkman (relatore per parere della commissione DEVE), Jean-Pierre Audy (relatore perparere della commissione INTA), Jacky Henin (relatore per parere della commissione INTA), JanuszLewandowski (relatore per parere della commissione BUDG), Christian Ehler (relatore per parere dellacommissione ECON), Evangelia Tzampazi (relatore per parere della commissione ENVI), Frédérique Ries(relatore per parere della commissione ENVI), Liam Aylward (relatore per parere della commissione ENVI),Marta Vincenzi (relatore per parere della commissione TRAN), Hannu Takkula (relatore per parere dellacommissione TRAN), Oldřich Vlasák (relatore per parere della commissione REGI), Willem Schuth (relatoreper parere della commissione AGRI), Herbert Reul, a nome del gruppo PPE-DE, Edit Herczog, a nome delgruppo PSE, Lena Ek, a nome del gruppo ALDE, Claude Turmes, a nome del gruppo Verts/ALE, RobertoMusacchio, a nome del gruppo GUE/NGL, Mieczysław Edmund Janowski, a nome del gruppo UEN, NilsLundgren, a nome del gruppo IND/DEM, e Lydia Schenardi, non iscritto.

PRESIDENZA: Mario MAURO

Vicepresidente

Intervengono Paul Rübig, Reino Paasilinna, Jorgo Chatzimarkakis, Rebecca Harms, Tobias Pflüger, JohnWhittaker e Jim Allister, Elmar Brok (relatore per parere della commissione AFET), Alejo Vidal-Quadras,Mechtild Rothe, Anne Laperrouze, Athanasios Pafilis, Alessandro Battilocchio, Jerzy Buzek, Joan CalabuigRull, Romana Jordan Cizelj, Matthias Groote, Nicole Fontaine, Dorette Corbey, Andres Tarand, Teresa RieraMadurell e Andris Piebalgs.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 6.35 del PV del 14.12.2006, punto 6.36 del PV del 14.12.2006 e punto 6.31 del PV del14.12.2006.

(La seduta, sospesa alle 10.50 in attesa del turno di votazioni, è ripresa alle 11.05)

PRESIDENZA: Josep BORRELL FONTELLES

Presidente

4. Commemorazione

Josep Borrell Fontelles (Presidente del Parlamento europeo) e Jacques Barrot (Vicepresidente dellaCommissione) rendono omaggio, a nome del Parlamento e della Commissione, alla memoria diLoyola de Palacio, Vicepresidente della Commissione dal 1999 al 2004, scomparsa a Madrid il 13.12.2006.

Il Parlamento osserva un minuto di silenzio.

5. Firma di atti adottati in codecisione

Il Presidente comunica che, congiuntamente al Presidente del Consiglio, procederà, nel corso della prossimasettimana, alla firma dei seguenti atti adottati in codecisione, conformemente all'articolo 68 del regolamentodel Parlamento:

— Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'auto-rizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per lesostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio eche abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 dellaCommissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (3664/2006 — C6-0000/2006 —

2003/0256(COD))

23.12.2006 C 317 E/493Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

— Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglioconcernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative allaclassificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla al regolamento(CE) n. …/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione dellesostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche (3665/2006 —C6-0476/2006 — 2003/0257(COD))

— Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il settimo programma quadro delleComunità europee per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)(3666/2006 — C6-0477/2006 — 2005/0043(COD))

— Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole per la partecipazione diimprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per ladiffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (3668/2006 — C6-0478/2006 — 2005/0277(COD))

— Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso al sistema d'informazione Schengen diseconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circola-zione (3661/2006 — C6-0479/2006 — 2005/0104(COD))

— Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'in-formazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (3662/2006 — C6-0480/2006 —

2005/0106(COD))

— Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'anno europeo del dialogo interculturale(2008) (3682/2006 — C6-0481/2006 — 2005/0203(COD))

— Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasmissione di dati statistici suglisbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 1382/91(3684/2006 — C6-0482/2006 — 2005/0223(COD))

— Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformitrasmissibili (3681/2006 — C6-0484/2006 — 2004/0270 B(COD))

— Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria inmateria di politica dei consumatori (2007-2013) (3680/2006 — C6-0487/2006 —

2005/0042 B(COD))

— Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per il finanziamentodella cooperazione allo sviluppo (3663/2006 — C6-0490/2006 — 2004/0220(COD))

— Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilità transnazionale nellaComunità a fini di istruzione e formazione professionale: Carta europea di qualità per la mobilità(3649/2006 — C6-0492/2006 — 2005/0179(COD))

— Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a competenze chiave per l'apprendi-mento permanente (3650/2006 — C6-0491/2006 — 2005/0221(COD))

— Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 delConsiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratoriautonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (3669/2006 — C6-0486/2006— 2005/0258(COD))

— Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento pluriennale dell'azionedell'Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento contro l'inquinamento causatodalle navi e recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 (3631/2006 — C6-0485/2006 —

2005/0098(COD))

— Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce la classificazione statistica delle atti-vità economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonchéalcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (3651/2006 — C6-0483/2006 —

2006/0011(COD))

— Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida (Rifusione) (versionecodificata) (3687/2006 — C6-0494/2006 — 2003/0252(COD))

— Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. …/2006 rela-tivo ai medicinali utilizzati in pediatria, il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, ladirettiva 2001/83/CE ed il regolamento (CE) n. 726/2004 (3677/2006 — C6-0495/2006 —

2006/0207(COD))

23.12.2006C 317 E/494 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

— Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela dei minori e della dignitàumana e al diritto di rettifica relativamente alla competitività dell'industria europea dei servizi audiovisivie d'informazione in linea (3683/2006 — C6-0496/2006 — 2004/0117(COD))

— Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianzadi genere (3686/2006 — C6-0497/2006 — 2005/0017(COD))

— Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del Regolamento (CEE) n. 571/88del Consiglio relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole, perquanto riguarda la dotazione finanziaria per il periodo 2007-2009 e il contributo comunitario massimoper la Bulgaria e la Romania (3689/2006 — C6-0498/2006 — 2006/0112(COD))

— Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio lche stabilisce norme sul traffico frontaliero localealle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzioneSchengen (3607/2/2006 — C6-0499/2006 — 2005/0006(COD))

— Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Fondo europeo di adeguamentoalla globalizzazione (3678/2006 — C6-0500/2006 — 2006/0033(COD))

— Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per lapromozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (strumento europeo per la promozione dellademocrazia e dei diritti umani) (3688/2006 — C6-0501/2006 — 2006/0116(COD))

— Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altresostanze agli alimenti (3617/7/2006 — C6-0502/2006 — 2003/0262(COD))

— Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salutefornite sui prodotti alimentari (3616/9/2006 — C6-0503/2006 — 2003/0165(COD))

Inoltre, il Consiglio ha comunicato che approva la posizione definita dal Parlamento in prima lettura il30 novembre 2006 in vista dell'approvazione dei seguenti atti:

— Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE)n. 3922/91 del Consiglio concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrativenel settore dell'aviazione civile (3673/2006 — C6-0489/2006 — 2006/0209(COD))

— Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/87/EC che fissa i requisititecnici per le navi della navigazione interna (3674/2006 — C6-0488/2006 — 2006/0210(COD))

In considerazione delle modifiche apportate dal Consiglio al testo trasmesso al Parlamento, è stata consultatala commissione TRAN, competente in materia. Con lettera del 12 dicembre 2006, il presidente di dettacommissione ha informato il Presidente, in conformità dell'articolo 66, paragrafo 2, che tali modifiche nonriguardano il merito. Pertanto, il Presidente firmerà la prossima settimana anche questi atti.

6. Turno di votazioni

I risultati dettagliati delle votazioni (emendamenti, votazioni distinte, votazioni per parti separate, ecc.) figu-rano nell'allegato «Risultati delle votazioni», unito al processo verbale.

6.1. Progetto di bilancio generale dell'Unione europea — Esercizio 2007,modificato dal Consiglio (votazione)

Progetti di emendamento al progetto di bilancio generale, modificato dal Consiglio.

(Richiesta la maggioranza qualificata)

Il Presidente rammenta le disposizioni applicabili alla votazione del bilancio e le maggioranze richieste.Egli fa procedere ad una votazione elettronica di controllo dell'assistenza nell'emiciclo. Vi partecipano542 deputati.

23.12.2006 C 317 E/495Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

Interviene James Elles (relatore generale per il bilancio), che illustra i seguenti adeguamenti tecnici:

«In primo luogo l'emendamento 328 (linea 22 02 02) comprende una aumento di 2 milioni di euro inimpegni e pagamenti. Detti due milioni sono prelevati dalla linea 19 05 01. Di conseguenza è ritiratol'emendamento 314 alla linea 19 05 01.

In secondo luogo, alla linea 16 02 02 è aggiunto un importo di 5 milioni di euro in stanziamenti d'im-pegno e di pagamento.

In terzo luogo alla linea 15 04 07 è aggiunto un importo di 400 000 euro in stanziamenti di impegno edi pagamento.

In merito agli importi della riserva sbloccati: emendamento 302 alla linea 16 03 02, la riserva è tolta;emendamento 251, linea 26 01 50 23; emendamento 330, linea 28 01 01.

Per quanto riguarda l'EPSO, l'emendamento 255 è sostituito da un emendamento volto a ridurre gliimporti alla riserva fino a concorrenza del 25% degli stanziamenti delle linee di bilancio interessate.

Infine, per tenere in conto un problema nel quadro dell'aiuto di preadesione emerso nel corsodelle lettura del Consiglio e che non abbiamo potuto esaminare per tempo, il Parlamento invita laCommissione, alla fine del paragrafo 25 della risoluzione a “presentare una domanda di storno o dibilancio rettificativo nel corso dell'esercizio 2007 risulterebbe insufficiente”. La rettifica riguarda la lineadi bilancio 05 05 01 01.

Raccomando la votazione sugli adeguamenti tecnici da me esposti.»

Il Parlamento approva tali adeguamenti tecnici.

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 1)

Gli emendamenti approvati figurano nell'allegato dei «Testi approvati».

Ulla-Maj Wideroos (Presidente in carica del Consiglio) fa la seguente dichiarazione:

«Avete ora approvato in seconda lettura il bilancio 2007. Si tratta del primo bilancio in un'Unioneeuropea allargata a 27. Inoltre è anche il primo bilancio nel periodo finanziario 2007-2013. Rilevo consoddisfazione che l'accordo al quale sono pervenute le due istituzioni al termine dei negoziati del21 novembre scorso e del trialogo del 28 novembre, è stato ripreso nel progetto di bilancio 2007.

In relazione alla classificazione delle spese restano diverse divergenze minori riguardanti l'interpretazionee in materia il Consiglio conserva le sue prerogative. Il Consiglio è tuttavia in grado di accettare il tassominimo di aumento delle spese quale risulta dalla votazione svolta in seconda lettura.

Concludo ringraziando il presidente della commissione per i bilancio on. Lewandowski, nonché i relatorionn. Elles e Gresch, per l'eccellente collaborazione assicurata nel corso dei negoziati».

Il Presidente fa la seguente dichiarazione:

«Rilevo che la procedura di bilancio si è svolta in conformità del trattato e dell'accordo interistituzionaledel 6 maggio 1999 e che, a norma dell'articolo 13 dell'accordo, il Consiglio e il Parlamento si sonodichiarati d'accordo sul tasso minimo di aumento delle spese non obbligatorie, come risulta dallaseconda lettura del Parlamento. La procedura di bilancio può pertanto essere considerata chiusa e ilbilancio proclamato approvato definitivamente».

Dopo aver invitato la Presidente in carica del Consiglio, Ulla-Maj Wideroos, la rappresentante dellaCommissione, Dalia Grybauskaitė, il presidente della commissione BUDG, Janusz Lewandowski, e i relatoriJames Elles e Louis Grech a raggiungerlo, il Presidente del Parlamento, insieme alla Presidente in carica delConsiglio, procede alla firma del bilancio.

23.12.2006C 317 E/496 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

6.2. Progetto di bilancio generale 2007, modificato dal Consiglio (tutte le sezioni)(votazione)

Relazione sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2007 quale modificato dalConsiglio (tutte le sezioni) (15637/2006 — C6-0442/2006 — 2006/2018(BUD) — 2006/2018B(BUD)) ele lettere rettificative nn. 1/2007 (SEC(2006)0762) — 2/2007 (13886/2006 — C6-0341/2006) — 3/2007(15636/2006 — C6-0443/2006) al progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2007

Sezione I, Parlamento europeoSezione II, ConsiglioSezione III, CommissioneSezione IV, Corte di giustiziaSezione V, Corte dei contiSezione VI, Comitato economico e socialeSezione VII, Comitato delle regioniSezione VIII(A), Mediatore europeoSezione VIII(B), Garante europeo della protezione dei dati — Commissione per i bilanciCorelatori: James Elles e Louis Grech (A6-0451/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 2)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P6_TA(2006)0570)

Interventi sulla votazione:

— Catherine Guy-Quint e James Elles (correlatore) sulla procedura di voto.

PRESIDENZA: Luigi COCILOVO

Vicepresidente

6.3. Procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizionipreviste dagli Stati membri nel settore dei trasporti (versione codificata) ***I(articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a una procedura diesame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni legislative, regolamentari o amministrativepreviste dagli Stati membri nel settore dei trasporti (versione codificata) [COM(2006)0284 —

C6-0185/2006 — 2006/0099(COD)] — Commissione giuridicaRelatore: Diana Wallis (A6-0458/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 3)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2006)0571)

23.12.2006 C 317 E/497Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

6.4. Eliminazione dei controlli alle frontiere degli Stati membri (trasporti stradalie per vie navigabili) (versione codificata) ***I (articolo 131 del regolamento)(votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'eliminazione dicontrolli effettuati alle frontiere degli Stati membri nel settore dei trasporti su strada e per vie navigabili(versione codificata) [COM(2006)0432 — C6-0261/2006 — 2006/0146(COD)] — Commissione giuridicaRelatore: Diana Wallis (A6-0459/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 4)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVAApprovazione con votazione unica (P6_TA(2006)0572)

6.5. Trasmissione di dati statistici coperti dal segreto (versione codificata) ***I(articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento (Euratom, CE) del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allatrasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto (versione codifi-cata) [COM(2006)0477 — C6-0290/2006 — 2006/0159(COD)] — Commissione giuridicaRelatore: Diana Wallis (A6-0457/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 5)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVAApprovazione con votazione unica (P6_TA(2006)0573)

6.6. Trasmissione di statistiche sulla pesca nell'Atlantico nordorientale (versionecodificata) ***I (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasmissione distatistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nordorientale(versione codificata) [COM(2006)0497 — C6-0301/2006 — 2006/0164(COD)] — Commissione giuridicaRelatore: Diana Wallis (A6-0460/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 6)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVAApprovazione con votazione unica (P6_TA(2006)0574)

6.7. Criteri comunitari applicabili alle azioni di sradicamento e di sorveglianza ditalune malattie animali (versione codificata) * (articolo 131 del regolamento)(votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni dieradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali (versione codificata) [COM(2006)0315 —

C6-0236/2006 — 2006/0104(CNS)] — Commissione giuridicaRelatore: Diana Wallis (A6-0461/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 7)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVAApprovazione con votazione unica (P6_TA(2006)0575)

23.12.2006C 317 E/498 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

6.8. Accordo CE-Paraguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei * (articolo 131del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra la Comunitàeuropea e la Repubblica del Paraguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei [COM(2006)0266 —

C6-0308/2006 — 2006/0094(CNS)] — Commissione per i trasporti e il turismoRelatore: Paolo Costa (A6-0406/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 8)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVAApprovazione con votazione unica (P6_TA(2006)0576)

6.9. Attività di R&S nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione (accordoUE/Australia, Canada, Norvegia, Svizzera, Corea, Giappone e USA) *(articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza la conclusione dell'accordo destinato arinnovare e modificare l'accordo concernente le attività di ricerca e sviluppo nel settore dei sistemi intelli-genti di fabbricazione tra la Comunità europea e l'Australia, il Canada, i paesi dell'EFTA Norvegia e Svizzera,la Corea, il Giappone e gli Stati Uniti d'America [COM(2006)0343 — C6-0373/2006 — 2006/0111(CNS)]— Commissione per l'industria, la ricerca e l'energiaRelatore: Giles Chichester (A6-0418/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 9)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVAApprovazione con votazione unica (P6_TA(2006)0577)

6.10. OCM dello zucchero (regime temporaneo per la ristrutturazione dell'indu-stria dello zucchero a seguito dell'allargamento) * (articolo 131 delregolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio recante adattamento, a motivo dell'adesione dellaBulgaria e della Romania all'Unione europea, del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce normecomuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluniregimi di sostegno a favore degli agricoltori, del regolamento (CE) n. 318/2006 relativo all'organizzazionecomune dei mercati nel settore dello zucchero e del regolamento (CE) n. 320/2006 relativo a un regimetemporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità europea [COM(2006)0677— C6-0424/2006 — 2006/0226(CNS)] — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo ruraleRelatore: Joseph Daul (A6-0412/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 10)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVAApprovazione con votazione unica (P6_TA(2006)0578)

6.11. Prevenzione e informazione in materia di droga (2007-2013) ***I(articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce per ilperiodo 2007-2013 il programma specifico «Prevenzione e informazione in materia di droga» nell'ambitodel programma generale «Diritti fondamentali e giustizia» [COM(2006)0230 — C6-0095/2005 —

2005/0037B(COD)] — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interniRelatore: Inger Segelström (A6-0454/2006).

23.12.2006 C 317 E/499Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

(Richiesta la maggioranza semplice)(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 11)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTO e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVAApprovazione con votazione unica (P6_TA(2006)0579)

6.12. Giustizia civile (2007-2013) ***I (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce per il periodo2007-2013 il programma specifico «Giustizia civile» come parte del programma generale «Diritti fondamen-tali e giustizia» [COM(2005)0122 — C6-0096/2005 — 2005/0040(COD)] — Commissione per le libertàcivili, la giustizia e gli affari interniRelatore: Inger Segelström (A6-0452/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 12)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTO e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVAApprovazione con votazione unica (P6_TA(2006)0580)

6.13. Creazione del Fondo europeo peri rifugiati (2008-2013) ***I (articolo 131 delregolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeoper i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione deiflussi migratori» [COM(2005)0123 — C6-0124/2005 — 2005/0046(COD)] — Commissione per le libertàcivili, la giustizia e gli affari interniRelatore: Barbara Kudrycka (A6-0437/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 13)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTO e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVAApprovazione con votazione unica (P6_TA(2006)0581)

6.14. Norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per lepetroliere monoscafo ***I (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento(CE) n. 417/2002 sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equiva-lente per le petroliere monoscafo e abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio [COM(2006)0111— C6-0104/2006 — 2006/0046(COD)] — Commissione per i trasporti e il turismoRelatore: Fernand Le Rachinel (A6-0417/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 14)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTO e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVAApprovazione con votazione unica (P6_TA(2006)0582)

23.12.2006C 317 E/500 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

6.15. Creazione del Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi(2007-2013) * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo perl'integrazione dei cittadini di paesi terzi per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale«Solidarietà e gestione dei flussi migratori» [COM(2005)0123 — C6-0238/2005 — 2005/0048(CNS)] —Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interniRelatore: Barbara Kudrycka (A6-0419/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 15)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTO e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVAApprovazione con votazione unica (P6_TA(2006)0583)

6.16. Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia diterrorismo (2007-2013) * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione Proposta di decisione del Consiglio che istituisce il programma specifico «Prevenzione, prepara-zione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo» per il periodo 2007-2013 — Programmagenerale «Sicurezza e tutela delle libertà» [COM(2005)0124 — C6-0241/2005 — 2005/0034(CNS)] —Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interniRelatore: Romano Maria La Russa (A6-0390/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 16)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVAInterviene Romano Maria La Russa (relatore) contro l'applicazione della procedura di voto dell'articolo 131per tali argomenti.

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2006)0584)

6.17. Composizione numerica delle commissioni (votazione)

Proposta di decisione presentata ai sensi dell'articolo 174 del regolamento dalla Conferenza dei presidentisulla composizione numerica delle commissioni parlamentari (B6-0664/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 17)

PROPOSTA DI DECISIONEApprovazione (P6_TA(2006)0585)

6.18. Istituto europeo per l'uguaglianza di genere ***II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozionedel regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianzadi genere [10351/1/2006 — C6-0314/2006 — 2005/0017(COD)] — Commissione per i diritti della donnae l'uguaglianza di genereCorelatori: Lissy Gröner e Amalia Sartori (A6-0455/2006).

(Richiesta la maggioranza qualificata)(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 18)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIODichiarata approvata quale emendata (P6_TA(2006)0586)

23.12.2006 C 317 E/501Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

6.19. Patente di guida (rifusione) ***II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione delladirettiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida (rifusione) [09010/1/2006— C6-0312/2006 — 2003/0252(COD)] — Commissione per i trasporti e il turismoRelatore: Mathieu Grosch (A6-0414/2006).

(Richiesta la maggioranza qualificata)(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 19)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIODichiarata approvata quale emendata (P6_TA(2006)0587)

6.20. Modifica dell'articolo 81 del regolamento del Parlamento europeo(votazione)

Relazione sulla modifica dell'articolo 81 del regolamento del Parlamento europeo (disposizioni di attuazione)[2006/2211(REG)] — Commissione per gli affari costituzionaliRelatore: Richard Corbett (A6-0415/2006).

(Richiesta la maggioranza qualificata)(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 20)

TESTO DEL REGOLAMENTOEmendamenti approvati: Vedasi l'allegato «Risultati delle votazioni»

PROPOSTA DI DECISIONEApprovazione (P6_TA(2006)0588)

Interventi sulla votazione:

— Richard Corbett (relatore)

Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 1o gennaio 2007.

6.21. Modifica del regolamento del Parlamento europeo (commissioni, Questori)(votazione)

Relazione sulla modifica dell'articolo 15 e dell'articolo 182, paragrafo 1, del Regolamento del Parlamentoeuropeo — Elezione dei Questori e ufficio di presidenza delle commissioni [2006/2287(REG)] —

Commissione per gli affari costituzionaliRelatore: Jo Leinen (A6-0464/2006).

(Richiesta la maggioranza qualificata)(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 21)

TESTO DEL REGOLAMENTOEmendamenti approvati: Vedasi l'allegato «Risultati delle votazioni»

PROPOSTA DI DECISIONEApprovazione (P6_TA(2006)0589)

Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 1o gennaio 2007.

6.22. Creazione del Fondo europeo per le frontiere esterne (2007-2013) ***I(votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeoper le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà egestione dei flussi migratori» [COM(2005)0123 — C6-0125/2005 — 2005/0047(COD)] — Commissioneper le libertà civili, la giustizia e gli affari interniRelatore: Barbara Kudrycka (A6-0427/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 22)

23.12.2006C 317 E/502 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

PROPOSTA DELLA COMMISSIONEInterviene Barbara Kudrycka (relatore) per raccomandare l'approvazione dell'emendamento di compromesso.Approvazione con emendamenti (P6_TA(2006)0590)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVAApprovazione (P6_TA(2006)0590)

6.23. Creazione del Fondo europeo per i rimpatri (2008-2013) ***I (votazione)

Relazione Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per irimpatri per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussimigratori» [COM(2005)0123 — C6-0126/2005 — 2005/0049(COD)] — Commissione per le libertà civili,la giustizia e gli affari interniRelatore: Barbara Kudrycka (A6-0425/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 23)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONEIntervengono Barbara Kudrycka (relatore), Ulla-Maj Wideroos, Presidente in carica del Consiglio, e AndrisPiebalgs (membro della Commissione) per precisare la posizione delle loro rispettive istituzioni.Approvazione con emendamenti (P6_TA(2006)0591)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVAApprovazione (P6_TA(2006)0591)

6.24. Medicinali per uso pediatrico ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento…/2006 relativo ai medicinali utilizzati in pediatria, il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 [COM(2006)0640 —

C6-0356/2006 — 2006/0207(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezzaalimentareRelatore: Françoise Grossetête (A6-0396/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 24)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONEApprovazione con emendamenti (P6_TA(2006)0592)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVAApprovazione (P6_TA(2006)0592)

6.25. Procedura europea per le controversie di modesta entità ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce unprocedimento europeo per controversie di modesta entità [COM(2005)0087 — C6-0082/2005 —

2005/0020(COD)] — Commissione giuridicaRelatore: Hans-Peter Mayer (A6-0387/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 25)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONEApprovazione con emendamenti (P6_TA(2006)0593)

23.12.2006 C 317 E/503Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVAApprovazione (P6_TA(2006)0593)

Interventi sulla votazione:

— Hans-Peter Mayer (relatore) ha precisato che faceva fede la terminologia tedesca del testo e ha presentatoun emendamento orale al blocco di compromesso n. 1, che è stato accolto.

6.26. Diritti fondamentali e cittadinanza (2007-2013) * (votazione)

Relazione Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce per il periodo2007-2013 il programma specifico «Prevenzione e informazione in materia di droga» come parte delprogramma generale «Diritti fondamentali e giustizia» [COM(2005)0122 — C6-0236/2005 —

2005/0038(CNS)] — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interniRelatore: Inger Segelström (A6-0465/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 26)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONEApprovazione con emendamenti (P6_TA(2006)0594)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVAApprovazione (P6_TA(2006)0594)

6.27. Giustizia penale (2007-2013) * (votazione)

Relazione Proposta di decisione del Consiglio che istituisce per il periodo 2007-2013 il programmaspecifico «Giustizia penale» come parte del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia»[COM(2005)0122 — C6-0237/2005 — 2005/0039(CNS)] — Commissione per le libertà civili, la giustiziae gli affari interniRelatore: Inger Segelström (A6-0453/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 27)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONEApprovazione con emendamenti (P6_TA(2006)0595)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVAApprovazione (P6_TA(2006)0595)

6.28. Prevenire e combattere la criminalità (2007-2013) * (votazione)

Relazione Proposta di decisione del Consiglio che istituisce il programma specifico «Prevenire e combatterela criminalità» per il periodo 2007-2013 — Programma generale «Sicurezza e tutela delle libertà»[COM(2005)0124 — C6-0242/2005 — 2005/0035(CNS)] — Commissione per le libertà civili, la giustiziae gli affari interniRelatore: Romano Maria La Russa (A6-0389/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 28)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONEApprovazione con emendamenti (P6_TA(2006)0596)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVAApprovazione (P6_TA(2006)0596)

23.12.2006C 317 E/504 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

6.29. Sviluppo del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione(SIS II) (regolamento) * (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2424/2001 sullosviluppo del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) [COM(2006)0383 —

C6-0296/2006 — 2006/0125(CNS)] — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interniRelatore: Carlos Coelho (A6-0410/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 29)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONEApprovazione (P6_TA(2006)0597)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVAApprovazione (P6_TA(2006)0597)

6.30. Sviluppo del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione(SIS II) (decisione) * (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica la decisione 2001/886/GAI sullosviluppo del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) [COM(2006)0383 —

C6-0297/2006 — 2006/0126(CNS)] — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interniRelatore: Carlos Coelho (A6-0413/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 30)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONEApprovazione (P6_TA(2006)0598)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVAApprovazione (P6_TA(2006)0598)

6.31. Assistenza in materia di sicurezza nucleare * (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento per l'assistenza inmateria di sicurezza nucleare [09037/2006 — C6-0153/2006 — 2006/0802(CNS)] — Commissione perl'industria, la ricerca e l'energiaRelatore: Esko Seppänen (A6-0397/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 31)

TEXTE DU CONSEILApprovazione con emendamenti (P6_TA(2006)0599)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVAApprovazione (P6_TA(2006)0599)

Interventi sulla votazione:

— Esko Seppänen (relatore) ha presentato un emendamento orale all'emendamento 25, che è stato accolto.

23.12.2006 C 317 E/505Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

6.32. Visti per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri *(votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 cheadotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamentodelle frontiere esterne degli Stati membri e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo[COM(2006)0084 — C6-0256/2006 — 2006/0022(CNS)] — Commissione per le libertà civili, la giustiziae gli affari interniRelatore: Ioannis Varvitsiotis (A6-0431/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 32)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONEApprovazione con emendamenti (P6_TA(2006)0600)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVAApprovazione (P6_TA(2006)0600)

6.33. Premio Sacharov (votazione)

Proposte di risoluzione B6-0665/2006 e B6-0666/2006

(Richiesta la maggioranza semplice)(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 33)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE RC-B6-0665/2006(in sostituzione delle B6-0665/2006 e B6-0666/2006):

presentata da

Edward McMillan-Scott, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gerardo Galeote e Bogusław Sonik, a nomedel gruppo PPE-DE;Pasqualina Napoletano e Véronique De Keyser, a nome del gruppo PSE;Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato e Marco Pannella, a nome del gruppo ALDE;Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Monica Frassoni e Daniel Cohn-Bendit, a nome del gruppo Verts/ALE;Vittorio Agnoletto, Gabriele Zimmer, Jens Holm, Erik Meijer e Luisa Morgantini, a nome delgruppo GUE/NGL;Inese Vaidere, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Gintaras Didžiokas e Ryszard Czarnecki, a nome delgruppo UEN

Approvazione (P6_TA(2006)0601)

** *

Interviene Edward McMillan-Scott per segnalare che Gao Zhisheng, difensore cinese dei diritti dell'uomo, èappena stato processato e incarcerato.

6.34. Protezione dei dati nel quadro della cooperazione giudiziaria e di polizia inmateria penale (votazione)

Relazione recante una proposta di raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio sull'evo-luzione dei negoziati relativi alla decisione quadro sulla protezione dei dati nell'ambito della cooperazionegiudiziaria e di polizia in materia penale [2006/2286(INI)] — Commissione per le libertà civili, la giustizia egli affari interniRelatore: Martine Roure (A6-0456/2006).

23.12.2006C 317 E/506 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

(Richiesta la maggioranza semplice)(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 34)

PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONEApprovazione (P6_TA(2006)0602)

6.35. Strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura — Libroverde (votazione)

Relazione sulla strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura — Libro verde[2006/2113(INI)] — Commissione per l'industria, la ricerca e l'energiaRelatore: Eluned Morgan (A6-0426/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 35)

PROPOSTA DI RISOLUZIONEApprovazione (P6_TA(2006)0603)

Interventi sulla votazione:

— Claude Turmes ha presentato un emendamento orale all'emendamento 10.

Poiché più di 37 deputati si sono opposti alla presa in considerazione dell'emendamento orale, quest'ultimonon è stato accolto.

6.36. Strategia sulla biomassa e i biocarburanti (votazione)

Relazione sulla strategia per la biomassa e i biocarburanti [2006/2082(INI)] — Commissione per l'industria,la ricerca e l'energiaRelatore: Werner Langen (A6-0347/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 36)

PROPOSTA DI RISOLUZIONEApprovazione (P6_TA(2006)0604)

Interventi sulla votazione:

— Mechtild Rothe, a nome del gruppo PSE, ha presentato un emendamento orale al paragrafo 76, che èstato accolto.

7. Dichiarazioni di voto

Dichiarazioni di voto scritte:

Le dichiarazioni di voto scritte, ai sensi dell'articolo 163, paragrafo 3, del regolamento, figurano nel reso-conto integrale delle discussioni della presente seduta.

Dichiarazioni di voto orali:

Relazione James Elles e Louis Grech — A6-0451/2006:

— Laima Liucija Andrikienė

Relazione Lissy Gröner e Amalia Sartori — A6-0455/2006:

— Zita Pleštinská

Relazione Jo Leinen — A6-0464/2006:

— Richard Corbett

23.12.2006 C 317 E/507Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

Relazione Esko Seppänen — A6-0397/2006:

— Árpád Duka-Zólyomi

Relazione Martine Roure — A6-0456/2006:

— Sarah Ludford, a nome del gruppo ALDE

8. Correzioni e intenzioni di voto

Le correzioni e le intenzioni di voto sono riprese nel sito «Séance en direct», «Résultats des votes (appelsnominaux)/Results of votes (roll-call votes)» e nella versione stampata dell'allegato «Risultato delle votazioniper appello nominale».

La versione elettronica Europarl è aggiornata regolarmente per un periodo massimo di due settimane apartire dal giorno della votazione.

Dopo tale termine, l'elenco delle correzioni e delle intenzioni di voto sarà chiuso per procedere alla suatraduzione e pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

(La seduta, sospesa alle 13.00, è ripresa alle 15.00)

PRESIDENZA: Janusz ONYSZKIEWICZ

Vicepresidente

9. Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

10. Convenzione dell'Aja sui titoli (discussione)

Interrogazione orale (O-0120/2006) presentata da Pervenche Berès, Wolf Klinz, Enrique Barón Crespo,Monica Frassoni, Magda Kósáné Kovács, Louis Grech, Adeline Hazan, Alain Lipietz, Antolín Sánchez Presedo,Benoît Hamon, Rosa Miguélez Ramos, Bernard Poignant, Donata Gottardi, Catherine Trautmann, GianniPittella, Manfred Weber, Inés Ayala Sender, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Bennahmias, Marc Tarabella,Jean-Paul Gauzès, Kader Arif, Marie-Arlette Carlotti, Martine Roure, Nicola Zingaretti, YannickVaugrenard, Harlem Désir, Gilles Savary, Guy Bono, Janelly Fourtou, Rosa Díez González, Michel Rocard,Marie-Line Reynaud, Bernadette Vergnaud, Béatrice Patrie, Catherine Guy-Quint, Pierre Moscovici,Jean-Claude Fruteau e Csaba Sándor Tabajdi, alla Commissione: Effetti della firma della Convenzione dell'Aiasulla legge applicabile ad alcuni diritti su strumenti finanziari detenuti presso un intermediario(B6-0447/2006)

Pervenche Berès svolge l'interrogazione orale.

Jacques Barrot (Vicepresidente della Commissione) risponde all'interrogazione orale.

Intervengono Jean-Paul Gauzès, a nome del gruppo PPE-DE, Antolín Sánchez Presedo, a nome delgruppo PSE, John Purvis, Marc Tarabella, Jacques Barrot e Pervenche Berès

Proposta di risoluzione presentata a norma dell'articolo 108, paragrafo 5, del regolamento, al termine delladiscussione.

— Pervenche Berès, Wolf Klinz, Monica Frassoni, Magda Kósáné Kovács, Adeline Hazan, Alain Lipietz,Antolín Sánchez Presedo, Benoît Hamon, Rosa Miguélez Ramos, Bernard Poignant, Catherine Trautmann,Henri Weber, Inés Ayala Sender, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Bennahmias, Marc Tarabella, Jean-PaulGauzès, Kader Arif, Marie-Arlette Carlotti, Martine Roure, Yannick Vaugrenard, Harlem Désir, GillesSavary, Guy Bono, Janelly Fourtou, Marie-Line Reynaud, Bernadette Vergnaud, Catherine Guy-Quint,Pierre Moscovici, Jean-Claude Fruteau, Csaba Sándor Tabajdi, Françoise Castex, Anne Ferreira, RobertNavarro, Brigitte Douay, Bernadette Bourzai, Alain Hutchinson, Sérgio Sousa Pinto, Alejandro Cercas,Maria Badia i Cutchet, Ignasi Guardans Cambó e Michel Rocard sulle implicazioni della firma dellaConvenzione dell'Aia sui titoli (B6-0632/2006)

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 14.4 del PV del 14.12.2006.

23.12.2006C 317 E/508 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

11. Discussione su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e delloStato di diritto (discussione)

(Per i titoli e gli autori delle proposte di risoluzione vedi punto 2 del PV del 12.12.2006)

11.1. Situazione nelle isole Figi

Proposte di risoluzione B6-0646/2006, B6-0649/2006, B6-0652/2006, B6-0660/2006, B6-0662/2006 eB6-0663/2006

Justas Vincas Paleckis, Nirj Deva, Tobias Pflüger, Raül Romeva i Rueda, Adam Bielan e István Szent-Iványiillustrano le proposte di risoluzione.

Intervengono Bernd Posselt, a nome del gruppo PPE-DE, Józef Pinior, a nome del gruppo PSE, MarcinLibicki, a nome del gruppo UEN e Michael Gahler e Jacques Barrot (Vicepresidente della Commissione).

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 12.1 del PV del 14.12.2006.

11.2. Coinvolgimento delle forze dell'ONU in abusi sessuali in Liberia e Haiti

Proposte di risoluzione B6-0648/2006, B6-0653/2006, B6-0654/2006, B6-0656/2006 e B6-0659/2006

José Javier Pomés Ruiz, Ilda Figueiredo, Marek Aleksander Czarnecki, Miguel Angel Martínez Martínez e RaülRomeva i Rueda illustrano le proposte di risoluzione.

PRESIDENZA: Gérard ONESTA

Vicepresidente

Intervengono Michael Gahler, a nome del gruppo PPE-DE, Karin Scheele, a nome del gruppo PSE, MariosMatsakis, a nome del gruppo ALDE, Urszula Krupa, a nome del gruppo IND/DEM, Józef Pinior e KathySinnott e Jacques Barrot (Vicepresidente della Commissione).

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 12.2 del PV del 14.12.2006.

11.3. Myanmar (Birmania)

Proposte di risoluzione B6-0647/2006, B6-0651/2006, B6-0655/2006, B6-0657/2006, B6-0658/2006 eB6-0661/2006

Thomas Mann, Erik Meijer, Marc Tarabella, Marios Matsakis e Alyn Smith illustrano le proposte dirisoluzione.

Intervengono Bernd Posselt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg e Jacques Barrot (Vicepresidente dellaCommissione).

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 12.3 del PV del 14.12.2006.

12. Turno di votazioni

I risultati dettagliati delle votazioni (emendamenti, votazioni distinte, votazioni per parti separate, ecc.) figu-rano nell'allegato «Risultati delle votazioni», unito al processo verbale.

23.12.2006 C 317 E/509Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

12.1. Situazione nelle isole Figi (votazione)

Proposte di risoluzione B6-0646/2006, B6-0649/2006, B6-0652/2006, B6-0660/2006, B6-0662/2006 eB6-0663/2006

(Richiesta la maggioranza semplice)(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 37)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE RC-B6-0646/2006(in sostituzione delle B6-0646/2006, B6-0649/2006, B6-0660/2006, B6-0662/2006 e B6-0663/2006):

presentata da

Nirj Deva, Geoffrey Van Orden, Bernd Posselt, Charles Tannock, a nome del gruppo PPE-DE,Pasqualina Napoletano, Miguel Angel Martínez Martínez, Marie-Arlette Carlotti, Panagiotis Beglitis, a nomedel gruppo PSE,István Szent-Iványi, Marios Matsakis, a nome del gruppo ALDE,Margrete Auken, Marie-Hélène Aubert, a nome del gruppo Verts/ALE,Adam Bielan, Mieczysław Edmund Janowski, Michał Tomasz Kamiński, Marcin Libicki, Roberts Zīle, HannaFoltyn-Kubicka, a nome del gruppo UEN

Approvazione (P6_TA(2006)0605)

(La proposta di risoluzione B6-0652/2006 decade)

12.2. Coinvolgimento delle forze dell'ONU in abusi sessuali in Liberia e Haiti(votazione)

Proposte di risoluzione B6-0648/2006, B6-0653/2006, B6-0654/2006, B6-0656/2006 e B6-0659/2006

(Richiesta la maggioranza semplice)(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 38)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE RC-B6-0648/2006(in sostituzione delle B6-0648/2006, B6-0653/2006, B6-0654/2006, B6-0656/2006 e B6-0659/2006):

presentata da

Michael Gahler, Maria Martens, José Javier Pomés Ruiz, Bernd Posselt e Charles Tannock, a nome delgruppo PPE-DE,Pasqualina Napoletano, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Miguel Angel Martínez Martínez, Marie-ArletteCarlotti, María Sornosa Martínez e Pierre Schapira, a nome del gruppo PSE,Marios Matsakis, a nome del gruppo ALDE,Raül Romeva i Rueda, Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken e Hiltrud Breyer, a nome del gruppo Verts/ALE,Luisa Morgantini e Ilda Figueiredo, a nome del gruppo GUE/NGL,Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka,Marcin Libicki e Mieczysław Edmund Janowski, a nome del gruppo UEN

Approvazione (P6_TA(2006)0606)

12.3. Myanmar (Birmania) (votazione)

Proposte di risoluzione B6-0647/2006, B6-0651/2006, B6-0655/2006, B6-0657/2006, B6-0658/2006 eB6-0661/2006

(Richiesta la maggioranza semplice)(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 39)

23.12.2006C 317 E/510 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

PROPOSTA DI RISOLUZIONE RC-B6-0647/2006(in sostituzione delle B6-0647/2006, B6-0651/2006, B6-0655/2006, B6-0657/2006, B6-0658/2006 eB6-0661/2006):

presentata da

Geoffrey Van Orden, Thomas Mann, Bernd Posselt, Charles Tannock e Simon Coveney, a nome delgruppo PPE-DE,Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock e Marc Tarabella, a nome del gruppo PSE,Frédérique Ries e Marios Matsakis, a nome del gruppo ALDE,Raül Romeva i Rueda, a nome del gruppo Verts/ALE,Vittorio Agnoletto e Luisa Morgantini, a nome del gruppo GUE/NGL,Gintaras Didžiokas, a nome del gruppo UEN

Approvazione (P6_TA(2006)0607)

12.4. Convenzione dell'Aja sui titoli (votazione)

Proposta di risoluzione B6-0632/2006

(Richiesta la maggioranza semplice)(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 40)

PROPOSTA DI RISOLUZIONEApprovazione (P6_TA(2006)0608)

13. Composizione delle commissioni e delle delegazioni

Su richiesta dei gruppi non iscritti e PSE, il Parlamento ratifica le seguenti nomine:

Commissione temporanea sul presunto utilizzo di paesi europei da parte della CIA per il trasporto e ladetenzione illegale di persone: Jean-Claude Martinez in sostituzione di Philip Claeys

Delegazione per le relazioni con la Repubblica popolare cinese: Philippe Busquin in sostituzione di GuidoSacconi

Delegazione alla commissione parlamentare di cooperazione UE-Russia: Guido Sacconi in sostituzione diPhilippe Busquin

14. Verifica dei poteri

Su proposta della commissione JURI, il Parlamento decide di confermare il mandato di Christel Schaldemosea decorrere dal 15.10.2006.

15. Decisioni relative ad alcuni documenti

Cooperazione rafforzata tra commissioni

commissione ENVI

— Immissione sul mercato di prodotti fotofarmaceutici (COM(2006)0388 — C6-0245/2006 —

2006/0136(COD))

(parere: ITRE, IMCO)

Cooperazione rafforzata tra commissioni ENVI, AGRI

(A seguito della decisione della Conferenza dei Presidenti del 07.12.2006)

23.12.2006 C 317 E/511Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

Autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa(articolo 45 del regolamento)

commissione DEVE

— Corno d'Africa: un partenariato politico regionale dell'UE per la pace,la sicurezza e lo sviluppo(2006/2291(INI))

(parere: AFET, INTA)

(A seguito della decisione della Conferenza dei Presidenti del 07.12.2006)

commissione ENVI

— Strategia tematica per la protezione del suolo (2006/2293(INI))

(parere: AGRI, ITRE, JURI)

(A seguito della decisione della Conferenza dei Presidenti del 07.12.2006)

commissione INTA

— L'Europa nell'era della globalizzazione — aspetti esterni della competitività (2006/2292(INI))

(parere: ITRE, ECON)

(A seguito della decisione della Conferenza dei Presidenti del 07.12.2006)

commissione TRAN

— Verso una politica marittima dell'Unione: una visione europea degli oceani e dei mari (2006/2299(INI))

(parere: PECH, ENVI, ITRE, REGI)

(A seguito della decisione della Conferenza dei Presidenti del 07.12.2006)

Decisione di elaborare relazioni di iniziativa (articolo 82, paragrafo 4, del regolamento)

commissione AFET

— Relazione sui progressi compiuti dalla FYROM nel 2006 (2006/2289(INI))

— Relazione sui progressi compiuti dalla Croazia nel 2006 (2006/2288(INI))

Decisione di elaborare relazioni di iniziativa (articolo 114, paragrafo 3)

commissione LIBE

— Protezione dei dati nel quadro della cooperazione di polizia in campo penale (2006/2286(INI))

16. Dichiarazioni scritte inserite nel registro (articolo 116 del regolamento)

Numero di firme raccolte dalle dichiarazioni scritte inserite nel registro (articolo 116, paragrafo 3, delregolamento):

Numero deldocumento Autore Firme

64/2006 Robert Evans, Paulo Casaca, David Martin, Sajjad Karim e Carl Schlyter 57

65/2006 Renato Brunetta 40

66/2006 Oldřich Vlasák 29

67/2006 Mary Honeyball, John Bowis e Caroline Lucas 50

68/2006 Manolis Mavrommatis, Vasco Graça Moura e José Albino Silva Peneda 97

69/2006 Aldo Patriciello 11

70/2006 Alessandra Mussolini e Carlo Casini 23

71/2006 Luca Romagnoli 29

23.12.2006C 317 E/512 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

Numero deldocumento Autore Firme

72/2006 Milan Gaľa, Barbara Kudrycka, Zita Pleštinská e Peter Šťastný 69

73/2006 Mario Borghezio 10

74/2006 Manuel dos Santos, Fausto Correia, Jamila Madeira e Emanuel Fernandes 20

75/2006 Sepp Kusstatscher, Eva Lichtenberger, Alexander Alvaro, Lissy Grönere Thomas Mann

36

76/2006 Andreas Mölzer 19

77/2006 Andreas Mölzer 9

78/2006 Bogusław Rogalski, Bogdan Pęk e Ryszard Czarnecki 16

79/2006 Milan Horáček, Simon Coveney e Christa Prets 92

80/2006 Michael Cashman, Andrew Duff e Richard Howitt 25

81/2006 Alessandra Mussolini 5

82/2006 Stanisław Jałowiecki 43

83/2006 Philip Claeys, Frank Vanhecke e Koenraad Dillen 9

84/2006 Catherine Stihler 30

85/2006 Jacky Henin, Marco Rizzo e Helmuth Markov 7

86/2006 Adriana Poli Bortone 9

87/2006 Jolanta Dičkutė, John Bowis, Stephen Hughes, Frédérique Ries e Thomas Ulmer 51

88/2006 Daniel Strož 9

89/2006 Ignasi Guardans Cambó, Panayiotis Demetriou, Ana Maria Gomes, GérardOnesta e Sylvia-Yvonne Kaufmann

35

90/2006 Caroline Lucas, Jillian Evans, Luigi Cocilovo e Jean Lambert 21

91/2006 Daniel Strož 8

17. Trasmissione dei testi approvati nel corso della presente seduta

A norma dell'articolo 172, paragrafo 2, del regolamento, il processo verbale della presente seduta sarà sotto-posto all'approvazione del Parlamento all'inizio della prossima seduta.

Con l'accordo del Parlamento, i testi approvati saranno trasmessi sin d'ora ai loro destinatari.

18. Calendario delle prossime sedute

La prossima seduta si terrà il 18.12.2006.

19. Interruzione della sessione

La sessione del Parlamento europeo è interrotta.

La seduta è tolta alle 16.35.

Julian Priestley

Segretario generale

Josep Borrell Fontelles

Presidente

23.12.2006 C 317 E/513Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

ELENCO DEI PRESENTI

Hanno firmato:

Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis,Ashworth, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco,Badia i Cutchet, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet,Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Blokland,Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourzai, Bowis, Bradbourn,Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann,Bushill-Matthews, Busquin, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti,Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera,Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen,Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny,Coûteaux, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio,de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps,Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González,Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop,Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, Elles, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Fajmon, Farage, Fatuzzo,Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner,Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Fruteau,Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski,Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Giertych, Gill, Glante, Glattfelder,Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefezu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch,Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk,Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Hatzidakis, Haug,Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert,Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudacký,Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson,Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj,Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, TunneKelam, Kindermann, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Krahmer,Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis,Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen,Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Leichtfried, Marine Le Pen, Le Rachinel,Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lombardo, Louis,Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McMillan-Scott,Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, David Martin, Hans-PeterMartin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis,Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndezdel Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mohácsi, Moreno Sánchez,Morgan, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller,Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, AchilleOcchetto, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir,Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos,Parish, Patrie, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella,Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt,Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Remek,Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli,Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle,Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Samaras, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori,Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt,Schnellhardt, Schöpflin, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, SilvaPeneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz,Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož,Stubb, Sturdy, Sudre, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tajani, Takkula,Tannock, Tarabella, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis,Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Van Hecke, Van Lancker,Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras,de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Henri Weber,Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise,von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-BarnuevoGarcía, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zimmer, Zingaretti,Zvěřina, Zwiefka

23.12.2006C 317 E/514 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

Osservatori:

Athanasiu, Bărbuleţiu, Becşenescu, Buruiană-Aprodu, Ciornei, Cioroianu, Coşea, Corina Creţu, GabrielaCreţu, Duca, Ganţ, Hogea, Ivanova, Kirilov, Kónya-Hamar, Mihăescu, Mihalache, Morţun, Parvanova, Paşcu,Podgorean, Popa, Popeangă, Sârbu, Severin, Silaghi, Stoyanov, Ţicău, Vigenin

23.12.2006 C 317 E/515Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

ALLEGATO I

RISULTATI DELLE VOTAZIONI

Significato delle abbreviazioni e dei simboli utilizzati

+ approvato

- respinto

↓ decaduto

R ritirato

AN (…, …, …) votazione per appello nominale (favorevoli, contrari, astenuti)

VE (…, …, …) votazione elettronica (favorevoli, contrari, astenuti)

vs votazioni per parti separate

vd votazione distinta

em emendamento

EC emendamento di compromesso

PC parte corrispondente

S emendamento di soppressione

= emendamenti identici

§ paragrafo

art articolo

cons considerando

PR proposta di risoluzione

PRC proposta di risoluzione comune

SEC votazione a scrutinio segreto

1. Progetto di bilancio generale dell'Unione europea — esercizio 2007 modificatodal Consiglio

N. em Linea di bilancio Blocco, AN, VE, vs, div Votazione Votazioni per AN/VE — osservazioni

COMMISSIONE

277 01 04 04 Blocco 1 +

3 02 01 04 01 Blocco 1

4 02 01 04 05 Blocco 1

278 02 02 01 Blocco 1

6 02 02 03 04 Blocco 1

7 02 02 05 Blocco 1

23.12.2006C 317 E/516 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

N. em Linea di bilancio Blocco, AN, VE, vs, div Votazione Votazioni per AN/VE — osservazioni

8 02 02 09 Blocco 1

9 02 02 10 Blocco 1

10 02 03 02 01 Blocco 1

279 02 04 01 Blocco 1

15 04 02 03 Blocco 1

16 04 02 04 Blocco 1

17 04 02 05 Blocco 1

18 04 02 06 Blocco 1

19 04 02 07 Blocco 1

20 04 02 08 Blocco 1

21 04 02 09 Blocco 1

22 04 02 10 Blocco 1

23 04 02 11 Blocco 1

281 04 02 17 Blocco 1

282 04 03 03 02 Blocco 1

283 04 03 04 Blocco 1

28 04 03 05 Blocco 1

29 04 03 06 Blocco 1

30 04 04 Blocco 1

36 04 04 01 06 Blocco 1

284 04 04 02 01 Blocco 1

38 04 04 03 01 Blocco 1

39 04 04 04 02 Blocco 1

43 06 02 01 01 Blocco 1

44 06 02 02 01 Blocco 1

45 06 02 03 Blocco 1

46 06 02 04 01 Blocco 1

47 06 02 04 02 Blocco 1

285 06 02 06 Blocco 1

49 06 02 07 Blocco 1

50 06 02 08 01 Blocco 1

51 06 02 09 01 Blocco 1

52 06 02 10 Blocco 1

53 06 03 01 Blocco 1

23.12.2006 C 317 E/517Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

N. em Linea di bilancio Blocco, AN, VE, vs, div Votazione Votazioni per AN/VE — osservazioni

56 06 04 01 Blocco 1

60 06 07 02 Blocco 1

72 08 Blocco 1

73 08 01 04 30 Blocco 1

288 08 02 01 Blocco 1

289 08 03 01 Blocco 1

290 08 04 01 Blocco 1

291 08 05 01 Blocco 1

292 08 13 01 Blocco 1

84 09 01 04 01 Blocco 1

293 09 01 04 02 Blocco 1

294 09 01 04 03 Blocco 1

87 09 02 03 01 Blocco 1

88 09 03 03 Blocco 1

89 09 03 04 01 Blocco 1

90 09 03 04 02 Blocco 1

295 09 04 01 Blocco 1

92 09 04 03 02 Blocco 1

119 12 01 04 01 Blocco 1

121 13 03 Blocco 1

122 13 03 03 Blocco 1

123 13 03 04 Blocco 1

124 13 03 05 Blocco 1

125 13 03 06 Blocco 1

126 13 03 07 Blocco 1

127 13 03 08 Blocco 1

128 13 03 09 Blocco 1

296 13 03 16 Blocco 1

132 14 04 02 Blocco 1

297 14 05 03 Blocco 1

135 15 02 02 05 Blocco 1

137 15 02 09 Blocco 1

298 15 02 22 Blocco 1

139 15 02 25 01 Blocco 1

23.12.2006C 317 E/518 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

N. em Linea di bilancio Blocco, AN, VE, vs, div Votazione Votazioni per AN/VE — osservazioni

141 15 02 28 Blocco 1

142 15 02 29 Blocco 1

253 29 01 04 01 Blocco 1

41 05 04 03 02 Blocco 1

64 07 03 02 Blocco 1

65 07 03 03 Blocco 1

66 07 03 04 Blocco 1

67 07 03 06 Blocco 1

287 07 03 07 Blocco 1

69 07 03 08 Blocco 1

70 07 03 09 01 Blocco 1

71 07 03 11 Blocco 1

113 11 01 04 01 Blocco 1

114 11 01 04 02 Blocco 1

115 11 01 04 06 Blocco 1

116 11 07 01 Blocco 1

117 11 08 01 Blocco 1

118 11 08 05 01 Blocco 1

62 07 01 04 02 Blocco 1

134 15 01 04 20 Blocco 1

143 15 04 09 Blocco 1

299 15 04 44 Blocco 1

300 15 05 55 Blocco 1

148 15 06 07 Blocco 1

301 15 06 66 Blocco 1

302 16 03 02 Blocco 1

152 16 03 04 Blocco 1

153 16 03 05 Blocco 1

154 16 03 06 Blocco 1

303 16 04 03 Blocco 1

304 16 05 01 Blocco 1

157 17 03 01 01 Blocco 1

158 17 03 03 01 Blocco 1

159 17 03 06 Blocco 1

23.12.2006 C 317 E/519Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

N. em Linea di bilancio Blocco, AN, VE, vs, div Votazione Votazioni per AN/VE — osservazioni

163 17 04 08 01 Blocco 1

164 18 01 04 17 Blocco 1

165 18 02 03 01 Blocco 1

166 18 02 04 Blocco 1

167 18 02 05 Blocco 1

305 18 02 06 Blocco 1

307 18 03 09 Blocco 1

172 18 03 10 Blocco 1

173 18 03 12 Blocco 1

174 18 04 01 Blocco 1

175 18 04 05 01 Blocco 1

308 18 04 05 03 Blocco 1

177 18 04 06 Blocco 1

178 18 04 07 Blocco 1

179 18 05 05 01 Blocco 1

180 18 06 04 01 Blocco 1

181 18 07 01 01 Blocco 1

309 18 07 03 Blocco 1

235 22 01 04 06 Blocco 1

240 22 03 01 Blocco 1

1 01 03 02 Blocco 1

280 04 01 04 13 Blocco 1

63 07 02 01 Blocco 1

120 13 01 04 02 Blocco 1

136 15 02 03 Blocco 1

140 15 02 27 01 Blocco 1

186 19 01 04 05 Blocco 1

187 19 02 01 03 Blocco 1

190 19 04 04 Blocco 1

313 19 04 06 Blocco 1

314 19 05 01 Blocco 1

192 19 05 03 Blocco 1

193 19 08 Blocco 1

194 19 08 02 01 Blocco 1

23.12.2006C 317 E/520 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

N. em Linea di bilancio Blocco, AN, VE, vs, div Votazione Votazioni per AN/VE — osservazioni

195 19 09 Blocco 1

197 19 10 Blocco 1

200 19 10 01 03 Blocco 1

201 19 10 01 04 Blocco 1

321 19 10 02 Blocco 1

222 21 01 04 02 Blocco 1

224 21 04 04 Blocco 1

225 21 04 05 Blocco 1

226 21 04 06 Blocco 1

326 21 05 01 Blocco 1

228 21 06 Blocco 1

229 21 06 02 Blocco 1

230 21 06 03 Blocco 1

327 21 06 04 Blocco 1

233 22 01 04 02 Blocco 1

234 22 01 04 04 Blocco 1

236 22 02 01 Blocco 1

328 22 02 02 Blocco 1

237 Blocco 1

239 22 02 05 02 Blocco 1

242 23 01 04 01 Blocco 1

244 23 02 02 Blocco 1

331 XX 01 01 01 Blocco 1

260 XX 01 02 01 02 Blocco 1

261 XX 01 02 02 02 Blocco 1

262 XX 01 02 11 Blocco 1

263 XX 01 02 11 05 Blocco 1

264 XX 01 03 01 03 Blocco 1

13 04 01 02 11 Blocco 1

61 07 01 02 11 Blocco 1

245 24 01 06 Blocco 1

246 26 01 08 Blocco 1

247 26 01 20 Blocco 1

248 26 01 21 Blocco 1

23.12.2006 C 317 E/521Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

N. em Linea di bilancio Blocco, AN, VE, vs, div Votazione Votazioni per AN/VE — osservazioni

249 26 01 22 01 Blocco 1

250 26 01 23 01 Blocco 1

330 28 01 01 Blocco 1

255 A4 02 01 Blocco 1

251 26 01 50 23 Blocco 1

256 PARTC-3-3 Blocco 1

257 PARTC-3-6 Blocco 1

258 PARTC-3-7 Blocco 1

286 06 03 03 div 1 +

2 +

57 06 04 03 03 div 1 +

2 +

42 05 04 05 01 div 1 +

2 +

170 18 03 04 div 1 +

2 +

306 18 03 03 div 1 +

2/AN 257, 288, 13

311 19 01 04 03 Blocco 2 +

315 19 08 01 01 Blocco 2

316 19 08 01 02 Blocco 2

317 19 08 01 03 Blocco 2

318 19 09 01 Blocco 2

319 19 10 01 Blocco 2

320 19 10 01 02 Blocco 2

323 20 02 01 Blocco 2

325 21 03 01 Blocco 2

329 22 02 03 Blocco 2

269 19 01 04 03 Blocco 3 ↓

270 19 08 01 01 Blocco 3

267 19 08 01 02 Blocco 3

271 19 08 01 03 Blocco 3

272 19 09 01 Blocco 3

274 19 10 01 Blocco 3

23.12.2006C 317 E/522 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

N. em Linea di bilancio Blocco, AN, VE, vs, div Votazione Votazioni per AN/VE — osservazioni

275 19 10 01 02 Blocco 3

273 20 02 01 Blocco 3

276 21 03 01 Blocco 3

238 22 02 03

312 19 03 div 1 +

2

310 19 01 02 02 div 1 +

2 +

322 20 01 02 11 div 1 +

2/AN 324, 226, 7

N. em Linea di bilancio Blocco, AN, VE, vs, div Votazione Votazioni per AN/VE — osservazioni

CORTE DI GIUSTIZIA

97 1 2 Blocco 4 +

100 Blocco 4

102 1 2 0 4 Blocco 4

104 1 2 9 Blocco 4

110 1 4 0 6 Blocco 4

203 2 0 2 2 Blocco 4

205 2 0 2 6 Blocco 4

207 2 0 2 9 Blocco 4

208 2 1 0 0 Blocco 4

210 Blocco 4

211 2 1 0 2 Blocco 4

212 2 1 0 3 Blocco 4

214 2 1 4 Blocco 4

216 2 3 6 Blocco 4

23.12.2006 C 317 E/523Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

N. em Linea di bilancio Blocco, AN, VE, vs, div Votazione Votazioni per AN/VE — osservazioni

CORTE DEI CONTI

101 1 2 Blocco 5 +

106 1 2 9 Blocco 5

108 1 4 0 0 Blocco 5

111 1 6 2 Blocco 5

209 2 1 0 0 Blocco 5

N. em Linea di bilancio Blocco, AN, VE, vs, div Votazione Votazioni per AN/VE — osservazioni

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

98 1 2 Blocco 6 +

109 1 4 0 0 Blocco 6

204 2 0 2 2 Blocco 6

206 2 0 2 6 Blocco 6

213 2 1 2 Blocco 6

217 2 5 4 8 Blocco 6

218 2 6 0 4 Blocco 6

N. em Linea di bilancio Blocco, AN, VE, vs, div Votazione Votazioni per AN/VE — osservazioni

COMITATO DELLE REGIONI

99 1 2 Blocco 7 +

103 1 2 0 4 Blocco 7

105 1 2 9 Blocco 7

112 1 6 3 8 Blocco 7

N. em Linea di bilancio Blocco, AN, VE, vs, div Votazione Votazioni per AN/VE — osservazioni

MEDIATORE EUROPEO

215 2 3 1 +

23.12.2006C 317 E/524 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

N. em Linea di bilancio Blocco, AN, VE, vs, div Votazione Votazioni per AN/VE — osservazioni

GARANTE EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI

107 1 3 0 Blocco 8 +

94 1 0 4 Blocco 8

95 1 0 9 Blocco 8

96 1 1 Blocco 8

Richieste di votazione per parti separate

Verts/ALE

«Titolo 4 — Opzione B» (Blocco 3)

Prima parte: il testo di tutti gli emendamenti ad esclusione di tutte le riserveSeconda parte: tutte le riserve

Em 42

Prima parte: l'insieme del testo ad esclusione della riserva e dei relativi commentiSeconda parte: riserva e relativi commenti

Em 312

Prima parte: L'insieme del testo tranne la frase «Il Parlamento ha quindi deciso di ridurre del 50% le linee dibilancio … a tutte le fasi del processo decisionale»Seconda parte: tale commento

Em 310

Prima parte: l'insieme del testo ad esclusione della riservaSeconda parte: riserva

PSE

Em 286

Prima parte: L'insieme del testo tranne la frase «Parte dello stanziamento è destinata a promuovere … nell'am-bito della Dimensione nordica»Seconda parte: tale commento

Em 57

Prima parte: l'insieme del testo tranne la frase «Parte dello stanziamento è destinata a promuovere … nell'am-bito della Dimensione nordica»Seconda parte: tale commento

Em 170

Prima parte: l'insieme del testo tranne l'ultimo trattino del commento «spese logistiche e di trasporto»Seconda parte: «spese logistiche e di trasporto»

23.12.2006 C 317 E/525Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

Verts/ALE, PSE

Em 322

Prima parte: l'insieme del testo ad esclusione della riservaSeconda parte: riserva

Em 306

Prima parte: l'insieme del testo ad esclusione della riservaSeconda parte: riserva

2. Progetto di bilancio generale 2007, modificato dal Consiglio (tutte le sezioni)

Relazione: James ELLES, Louis GRECH (A6-0451/2006)

Oggetto N. em Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE —osservazioni

§ 1 § testo originale vs

1 +

2 +

dopo § 1 3 GUE/NGL -

4 GUE/NGL -

§ 4 § testo originale AN + 516, 19, 13

§ 8 9 PPE-DE vs

1 +

2 - 256, 276, 18

§ testo originale ↓

§ 9 § testo originale vs

1 +

2 +

§ 10 10 PPE-DE +

§ testo originale ↓

§ 11 11 PPE-DE +

§ testo originale ↓

§ 13 5 GUE/NGL -

§ testo originale vs

1 +

2/AN + 318, 236, 6

§ 15 § testo originale vd +

23.12.2006C 317 E/526 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

Oggetto N. em Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE —osservazioni

§ 16 § testo originale vs/AN

1 + 332, 227, 5

2 + 382, 165, 4

dopo § 16 8 PSE R

§ 17 6 GUE/NGL -

§ testo originale vs

1 +

2 +

§ 26 § testo originale vs

1 +

2 +

dopo § 26 1 IND/DEM AN - 89, 453, 22

§ 27 § testo originale AN + 487, 64, 8

§ 28 § testo originale vd +

§ 34 § testo originale vd +

§ 35 § testo originale vd +

§ 38 § testo originale AN + 515, 37, 8

dopo § 38 7 GUE/NGL vs

1 -

2 -

§ 41 § testo originale AN + 551, 2, 11

§ 42 § testo originale AN + 522, 28, 10

dopo § 44 2 IND/DEM vs/AN

1 - 109, 407, 41

2 ↓

cons B § testo originale vd +

cons C § testo originale vd + 249, 273, 35

cons D § testo originale vs

1 +

2 +

cons F § testo originale vs

1 +

2/AN - 249, 299, 15

votazione: risoluzione (insieme del testo) +

23.12.2006 C 317 E/527Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

Richieste di votazione per appello nominale

IND/DEM: emm 1 e 2

PSE: § 16

PPE-DE: §§ 4, 8, 27, 38, 41 e 42

Richieste di votazione distinta

Verts/ALE: cons C e D, §§ 11, 15, 27 e 35

PSE: cons B, §§ 28, 34 e 35

Richieste di votazione per parti separate

ALDE, Verts/ALE

Em 9

Prima parte: L'insieme del testo tranne le parole «sottolinea che l'approccio … bilancio 2007»Seconda parte: tali parole

Verts/ALE

Par 9

Prima parte: «ricorda la … emendamenti di bilancio»Seconda parte: «a seguito della risposta … sull'ottimizzazione della spesa»

Par 16

Prima parte: «ritiene che … funzionamento delle ONG»Seconda parte: «intende esaminare … sviluppo dell'UE»

Par 26

Prima parte: l'insieme del testo tranne le parole «respinge i tagli … in seconda lettura»Seconda parte: tali parole

Em 2

Prima parte: «incarica … i costi effettivi»Seconda parte: «o le tariffe … pubblicate»

PSE

Cons D

Prima parte: «considerando … globalizzazione»Seconda parte: «sollevando … del mondo»

Cons F

Prima parte: l'insieme del testo tranne le parole «ai preparativi per la revisione … (QFP)»Seconda parte: tali parole

Par 1

Prima parte: «ricorda … 5 e 6»Seconda parte: «ritiene … di bilancio»

23.12.2006C 317 E/528 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

Verts/ALE, PSE

Par 13

Prima parte: «ribadisce … globalizzazione in corso»Seconda parte: «ritiene che … Stai Uniti d'America»

Par 17

Prima parte: «ritiene che … cittadini dell'Europa»Seconda parte: «fa notare che … bilancio 2007»

Em 7

Prima parte: «non appoggia … della PESC»Seconda parte: «ricorda … di bilancio»

3. Procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizionipreviste dagli Stati membri nel settore dei trasporti (versione codificata) ***I

Relazione: Diana WALLIS (A6-0458/2006)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE —osservazioni

votazione unica +

4. Eliminazione dei controlli alle frontiere degli Stati membri (trasporti stradali eper vie navigabili) (versione codificata) ***I

Relazione: Diana WALLIS (A6-0459/2006)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE —osservazioni

votazione unica +

5. Trasmissione di dati statistici coperti dal segreto (versione codificata) ***I

Relazione: Diana WALLIS (A6-0457/2006)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE —osservazioni

votazione unica +

6. Trasmissione di statistiche sulla pesca nell'Atlantico nordorientale (versionecodificata) ***I

Relazione: Diana WALLIS (A6-0460/2006)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE —osservazioni

votazione unica +

23.12.2006 C 317 E/529Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

7. Criteri comunitari applicabili alle azioni di sradicamento e di sorveglianza ditalune malattie animali (versione codificata) *

Relazione: Diana WALLIS (A6-0461/2006)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE —osservazioni

votazione unica +

8. Accordo CE-Paraguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei *

Relazione: Paolo COSTA (A6-0406/2006)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE —osservazioni

votazione unica +

9. Attività di R&S nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione (accordoUE/Australia, Canada, Norvegia, Svizzera, Corea, Giappone e USA) *

Relazione: Giles CHICHESTER (A6-0418/2006)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE —osservazioni

votazione unica +

10. OCM dello zucchero (regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industriadello zucchero a seguito dell'allargamento) *

Relazione: Joseph DAUL (A6-0412/2006)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE —osservazioni

votazione unica AN + 513, 14, 22

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: votazione finale

11. Prevenzione e informazione in materia di droga (2007-2013) ***I

Relazione: Inger SEGELSTRÖM (A6-0454/2006)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE —osservazioni

votazione unica AN + 528, 16, 8

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: votazione finale

23.12.2006C 317 E/530 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

12. Giustizia civile (2007-2013) ***I

Relazione: Inger SEGELSTRÖM (A6-0452/2006)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE —osservazioni

votazione unica AN + 486, 61, 3

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: votazione finale

13. Creazione del Fondo europeo peri rifugiati (2008-2013) ***I

Relazione: Barbara KUDRYCKA (A6-0437/2006)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE —osservazioni

votazione unica +

14. Norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petrolieremonoscafo ***I

Relazione: Fernand LE RACHINEL (A6-0417/2006)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE —osservazioni

votazione unica +

15. Creazione del Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi(2007-2013) *

Relazione: Barbara KUDRYCKA (A6-0419/2006)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE —osservazioni

votazione unica +

16. Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia diterrorismo (2007-2013) *

Relazione: Romano Maria LA RUSSA (A6-0390/2006)

Oggetto AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE —osservazioni

votazione unica +

23.12.2006 C 317 E/531Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

17. Composizione numerica delle commissioniProposta di decisione: B6-0664/2006

Oggetto N. em Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE —osservazioni

Proposta di decisione B6-0664/2006(Conferenza dei presidenti)

commissione per il trasporto e ilturismo e

commissione per gli affaricostituzionali

1 PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE,GUE/NGL, IND/DEM + UEN

+

votazione: risoluzione (insieme del testo) +

18. Istituto europeo per l'uguaglianza di genere ***IIRaccomandazione per la seconda lettura: (richiesta maggioranza qualificata)

Lissy GRÖNER, Amalia SARTORI (A6-0455/2006)

Oggetto N. em Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE —osservazioni

emendamenti della commissionecompetente — votazione in

blocco

1-15 commissione +

Posizione comune Dichiarata approvata qualemodificata

N.B.: Non vi è votazione finale in seconda lettura.

19. Patente di guida (rifusione) ***IIRaccomandazione per la seconda lettura: (richiesta maggioranza qualificata)

Mathieu GROSCH (A6-0414/2006)

Oggetto N. em Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE —osservazioni

proposta di reiezione della posi-zione comune

6 BRADBOURN ea AN - approvazioneem 6 = la posi-zione comune èrespinta e l'attonon è approvato

emendamenti della commissionecompetente — votazione in

blocco

1-5 commissione +

Posizione comune Dichiarata approvata qualemodificata

Richieste di votazione per appello nominale

Philip Bradbourn: em 6

20. Modifica dell'articolo 81 del regolamento del Parlamento europeoRelazione: Richard CORBETT (A6-0415/2006) REG

Oggetto N. em Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE —osservazioni

articolo 81 1 commissione + richiesta maggio-ranza qualificata

2 PSE, Verts/ALE + richiesta maggio-ranza qualificata

votazione: Proposta di decisione (insieme) +

23.12.2006C 317 E/532 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

21. Modifica del regolamento del Parlamento europeo (commissioni, Questori)

Relazione: Jo LEINEN (A6-0464/2006) REG

Oggetto N. em Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE —osservazioni

emendamenti della commissionecompetente — votazione in

blocco

1-2 commissione VE + richiesta maggio-ranza qualificata374, 119, 68

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 396, 112, 57

Richieste di votazione per appello nominale

ALDE: votazione finale

22. Creazione del Fondo europeo per le frontiere esterne (2007-2013) ***I

Relazione: Barbara KUDRYCKA (A6-0427/2006)

Oggetto N. em Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE —osservazioni

emendamento della commissionecompetente — insieme del testo

1 commissione +

art 5, § 2, dopo sotto-§ 1 2 GUE/NGL AN - 83, 331, 146

art 6, § 2, sotto-§ 2, letera a) 3 GUE/NGL AN - 70, 478, 16

votazione: proposta modificata +

votazione: risoluzione legislativa +

Richieste di votazione per appello nominale

GUE/NGL: emm 2 e 3

23. Creazione del Fondo europeo per i rimpatri (2008-2013) ***I

Relazione: Barbara KUDRYCKA (A6-0425/2006)

Oggetto N. em Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE —osservazioni

emendamento della commissionecompetente — insieme del testo

1 commissione vs

1 +

2 - 108, 440, 13

dopo cons. 21 3 GUE/NGL ↓

4 GUE/NGL ↓

5 GUE/NGL ↓

art 2, § 1 2 GUE/NGL AN - 71, 343, 143

art 6, § 2, dopo lettera d) 6 GUE/NGL -

votazione: proposta modificata +

votazione: risoluzione legislativa +

23.12.2006 C 317 E/533Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

Richieste di votazione per appello nominale

GUE/NGL: em 2

Richieste di votazione per parti separate

PPE-DE

Em 1

Prima parte: Il testo nella sua interezza escluso l'articolo 54Seconda parte: l'articolo 54

24. Medicinali per uso pediatrico ***I

Relazione: Françoise GROSSETÊTE (A6-0396/2006)

Oggetto N. em Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE —osservazioni

art 1 3 PPE-DE, PSE, Verts/ALE, GUE/NGL,UEN, IND/DEM, Belohorská

+

cons 1 1 PPE-DE, PSE, Verts/ALE, GUE/NGL,UEN, IND/DEM, Belohorská

+

cons 2 2 PPE-DE, PSE, Verts/ALE, GUE/NGL,UEN, IND/DEM, Belohorská

+

votazione: proposta modificata +

votazione: risoluzione legislativa +

25. Procedura europea per le controversie di modesta entità ***I

Relazione: Hans-Peter MAYER (A6-0387/2006)

Oggetto N. em Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE —osservazioni

blocco n. 1«pacchetto di compromesso»

102-105107-129

PPE-DE, ALDE, PSE, Verts/ALE + modificato oral-mente

approvazioneblocco n. 1 =

blocco n. 2 decade

blocco n. 2 101215171923

28-2935-36404751

55-5659647289

94-9699101

commissione ↓

23.12.2006C 317 E/534 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

Oggetto N. em Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE —osservazioni

blocco n. 3 1-911

13-141618

20-2224-2730-3437-3941-4648-5052-5457-5860-6365-7173-8890-9397-98100

commissione +

votazione: proposta modificata +

votazione: risoluzione legislativa +

L'emendamento 106 è stato soppresso.

Varie

Il relatore Hans-Peter Mayer ha presentato il seguente emendamento orale al blocco n. 1:

«Articolo 15, paragrafo 3 è soppresso»

26. Diritti fondamentali e cittadinanza (2007-2013) *

Relazione: Inger SEGELSTRÖM (A6-0465/2006)

Oggetto N. em Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE —osservazioni

insieme del testo 1 commissione +

votazione: proposta modificata AN + 476, 41, 30

votazione: risoluzione legislativa +

Richieste di votazione per appello nominale

IND/DEM: proposta modificata

27. Giustizia penale (2007-2013) *

Relazione: Inger SEGELSTRÖM (A6-0453/2006)

Oggetto N. em Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE —osservazioni

insieme del testo 1 commissione +

votazione: proposta modificata AN + 483, 54, 8

votazione: risoluzione legislativa +

23.12.2006 C 317 E/535Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

Richieste di votazione per appello nominale

IND/DEM: proposta modificata

28. Prevenire e combattere la criminalità (2007-2013) *

Relazione: Romano Maria LA RUSSA (A6-0389/2006)

Oggetto N. em Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE —osservazioni

emendamenti della commissionecompetente — votazione in

blocco

1-25 commissione +

art 5, § 1 26 PSE +

votazione: proposta modificata +

votazione: risoluzione legislativa +

29. Sviluppo del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)(regolamento) *

Relazione: Carlos COELHO (A6-0410/2006)

Oggetto N. em Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE —osservazioni

votazione: proposta +

votazione: risoluzione legislativa +

30. Sviluppo del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)(decisione) *

Relazione: Carlos COELHO (A6-0413/2006)

Oggetto N. em Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE —osservazioni

votazione: proposta +

votazione: risoluzione legislativa +

31. Assistenza in materia di sicurezza nucleare *

Relazione: Esko SEPPÄNEN (A6-0397/2006)

Oggetto N. em Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE —osservazioni

emendamenti della commissionecompetente — votazione in

blocco

135-68-1114-2426

commissione +

23.12.2006C 317 E/536 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

Oggetto N. em Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE —osservazioni

emendamenti della commissionecompetente — votazione distinta

2 commissione vd - 234, 287, 4

4 commissione vd +

7 commissione vs

1 +

2 +

12 commissione vd -

25 commissione vd + modificato oral-mente

art 1, dopo § 1 27 Verts/ALE AN - 250, 271, 9

art 2, lettera a), trat 3 28 Verts/ALE -

13 commissione +

votazione: testo del Consiglio +

votazione: risoluzione legislativa +

Richieste di votazione distinta

PPE-DE: emm 2 e 12

Verts/ALE: em 4

Richieste di votazione per appello nominale

Verts/ALE: em 27

Richieste di votazione per parti separate

Verts/ALE

Em. 7

Prima parte: da «Resta inteso che …» a «… giurisdizione sull'impianto stesso»Seconda parte: da «Inoltre, si dovrebbero …» a «… sugli Stati membri»

Varie

Il relatore Esko Seppänen, ha presentato il seguente emendanento orale all'emendamento 25:

Emendamento orale all'emendamento 25 (parte aggiunta sottolineata e evidenziata):

«Articolo 20bis

Importo finanziario di riferimento

L'importo finanziario di riferimento per l'attuazione del presente regolamento per il periodo 2007-2013assomma a 524 milioni di euro.

Stanziamenti annuali sono autorizzati dalle due autorità di bilancio entro i limiti delle prospettivefinanziarie.»

23.12.2006 C 317 E/537Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

32. Visti per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri *

Relazione: Ioannis VARVITSIOTIS (A6-0431/2006)

Oggetto N. em Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE —osservazioni

emendamenti della commissionecompetente — votazione in

blocco

1-5 commissione +

art 1, § 3, lettera a) 7 GUE/NGL -

art 1, § 4, lettera a) 8 GUE/NGL -

art 2 9 GUE/NGL -

cons 2 6 GUE/NGL -

votazione: proposta modificata +

votazione: risoluzione legislativa +

33. Premio Sacharov

Proposte di risoluzione: B6-0665/2006, B6-0666/2006

Oggetto N. em Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE —osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B6-0665/2006(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL + UEN)

votazione: risoluzione (insieme del testo) +

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B6-0665/2006 PPE-DE ↓

B6-0666/2006 PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL,UEN

Varie

Anche Bogusław Sonik è firmatario della proposta di risoluzione comune a nome del PPE-DES.

34. Protezione dei dati nel quadro della cooperazione giudiziaria e di polizia inmateria penale

Relazione: Martine ROURE (A6-0456/2006)

Oggetto N. em Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE —osservazioni

§ 3 § testo originale vd + 279, 226, 6

§ 5 1 PPE-DE +

votazione: raccomandazione (insieme del testo) +

Richieste di votazione distinta

PPE-DE: § 3

23.12.2006C 317 E/538 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

35. Strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura — Libroverde

Relazione: Eluned MORGAN (A6-0426/2006)

Oggetto N. em Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE —osservazioni

§ 1 11 GUE/NGL -

dopo § 1 9 PPE-DE, UEN AN - 224, 228, 58

§ 3 10 PPE-DE, UEN VE + modificato oral-mente

§ 4, parte introduttiva 12 Verts/ALE -

§ 4, lettera a) § testo originale vs

1 +

2 -

§ 4, lettera b) § testo originale vs

1 +

2/VE - 229, 271, 7

§ 4, dopo lettera f) 1 PES VE + 270, 233, 6

§ 5 § testo originale vs

1 -

2 -

§ 8 § testo originale vd +

dopo § 17 4 UEN, PPE-DE VE - 226, 249, 23

§ 18 13 Verts/ALE +

dopo § 25 14 Verts/ALE VE + 226, 227, 10

§ 29 § testo originale vd +

§ 37 § testo originale vs/AN

1 + 479, 16, 8

2 + 260, 236, 3

§ 46 § testo originale vd -

dopo § 48 2 PSE +

§ 64 5 PPE-DE, ALDE, UEN +

§ 79 6 PPE-DE, ALDE, UEN +

§ 83 7 PPE-DE, UEN +

§ 94 § testo originale vs

1 +

2 - 208, 277, 3

23.12.2006 C 317 E/539Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

Oggetto N. em Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE —osservazioni

§ 97 § testo originale vd +

dopo § 97 15 Verts/ALE VE + 276, 207, 3

§ 98 3/riv2 =17/riv2 =

PSEPPE-DE, ALDE, UEN

+

§ 102 8 PPE-DE, UEN +

§ 114 16 Verts/ALE vs

1 +

2 -

votazione: risoluzione (insieme del testo) +

Richiesta per voti separati

PES: §§ 46, 97

ALDE: §§ 5 e 46

Verts/ALE: §§ 8, 29, 97

PPE-DE: § 5

Richieste di votazione per appello nominale

ALDE: § 37

Verts/ALE: em 9 e § 37

Richiesta per voti separati

PES

Par 5

Prima parte: da «ricorda la summenzionata risoluzione …» a «… emissioni di gas a effetto serra»;Seconda parte: da «invita gli Stati membri …» a «… combustibili fossili»

Em 16

Prima parte: il testo nella sua interezza senza la soppressione dei termini «più avanzate», i.e. «le modalità piùavanzate»;Seconda parte: i suddetti termini

Verts/ALE

Par 4, lettera a)

Prima parte: il testo nella sua interezza, esclusi i termini «su un ampio uso dei meccanismi di flessibilità»Seconda parte: i suddetti termini

Par 4, lettera b)

Prima parte: da «che, durante il secondo periodo di finanziamento …» a «… e il consumo energetico»Seconda parte: da «attraverso l'ammodernamento …» a «produzione dell'energia»

23.12.2006C 317 E/540 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

PPE-DE

Par 37

Prima parte: testo nella sua interezza escluso il termine «vincolanti»Seconda parte: il suddetto termine

Par 94

Prima parte: da «invita la commissione ad …» a «… trasporto transfrontaliero limitate»Seconda parte: da «ritiene che le entrate …» a «… potenziamento delle interconnessioni»

Varie

Il relatore propone che il testo dell'emendamento 9, qualora approvato, venga inserito dopo il paragrafo 37

36. Strategia sulla biomassa e i biocarburanti

Relazione: Werner LANGEN (A6-0347/2006)

Oggetto N. em Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE —osservazioni

dopo § 4 1 IND/DEM -

§ 6 6 Verts/ALE -

§ 9 § testo originale vd +

§ 10 § testo originale vs

1 +

2 -

§ 11 7 Verts/ALE -

dopo § 15 14 ALDE +

§ 24 21 ALDE -

§ 26 § testo originale vs

1 +

2 -

§ 29 8 Verts/ALE -

§ 30 § testo originale vd +

§ 32 20 ALDE +

9 Verts/ALE ↓

§ 35 § testo originale vs

1 +

2 -

§ 45 17/rev. ALDE +

4 PPE-DE ↓

23.12.2006 C 317 E/541Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

Oggetto N. em Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE —osservazioni

dopo § 47 10 Verts/ALE vs

1 -

2 ↓

§ 52 § testo originale vd +

§ 56 11 Verts/ALE -

dopo § 56 12 Verts/ALE VE - 102, 274, 6

§ 58 § testo originale vd -

§ 60 18 ALDE +

§ testo originale ↓

§ 65 § testo originale vd +

§ 67 13 Verts/ALE -

§ 68 § testo originale vd +

§ 70 23 ALDE -

§ 73 § testo originale vs

1 +

2 +

§ 76 - - + modificato oral-mente

dopo § 77 24 ALDE -

25 ALDE +

dopo § 80 2 PPE-DE +

3 PPE-DE +

dopo trattino 8 15 ALDE +

cons C § testo originale vs

1 +

2 +

cons E 5 Verts/ALE -

cons F 19 ALDE +

cons X § testo originale vd +

cons Y § testo originale vd +

votazione: risoluzione (insieme del testo) +

23.12.2006C 317 E/542 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

Gli emendamenti 16 e 22 sono stati soppressi

Richieste di votazione distinta:

PSE: §§ 65, 68

Verts/ALE: cons X, Y e §§ 9, 30, 52, 58, 65, 68

PPE-DE: § 60

Richieste di votazione distinta

PSE

Em 10

Prima parte: l'insieme del testo tranne le parole «del 30%» e «entro il 2020»Seconda parte: tali parole

Verts/ALE

Par 26

Prima parte: «si augura … gli Stati membri»Seconda parte: «nell'ambito della politica agricola comune»

Par 73

Prima parte: «è convinto … bioenergie;»Seconda parte: «considera … di esportazione»

PPE-DE

Cons C

Prima parte: l'insieme del testo tranne le parole «di idrogeno»Seconda parte: tali parole

Par 10

Prima parte: l'insieme del testo tranne le parole «di idrogeno e»Seconda parte: tali parole

Par 35

Prima parte: «appoggia … ampia scala»Seconda parte: «fa riferimento … dell'energia»

Varie

Il gruppo PES presenterà il seguente emendamento orale al paragrafo 76:

«76. chiede alla Commissione di presentare appena possibile una proposta di direttiva sull'utilizzazionedi fonti di energia rinnovabili quale parte del pacchetto energetico nel 2007 e ricorda la sua risolu-zione del 14 febbraio 2006 contenente raccomandazioni alla Commissione sull'utilizzazione difonti di energia rinnovabili a fini di riscaldamento e raffreddamento»

23.12.2006 C 317 E/543Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

37. Situazione nelle isole Figi

Proposte di risoluzione: B6-0646/2006, B6-0649/2006, B6-0652/2006, B6-0660/2006, B6-0662/2006,B6-0663/2006

Oggetto N. em Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE —osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B6-0646/2006(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, UEN)

§ 7 1 PSE +

dopo § 8 3 GUE/NGL -

§ 9 2 PSE +

§ testo originale ↓

votazione: risoluzione (insieme del testo) +

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B6-0646/2006 PSE ↓

B6-0649/2006 PPE-DE ↓

B6-0652/2006 GUE/NGL ↓

B6-0660/2006 Verts/ALE ↓

B6-0662/2006 UEN ↓

B6-0663/2006 ALDE ↓

38. Coinvolgimento delle forze dell'ONU in abusi sessuali in Liberia e Haiti

Proposte di risoluzione: B6-0648/2006, B6-0653/2006, B6-0654/2006, B6-0656/2006, B6-0659/2006

Oggetto N. em Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE —osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B6-0648/2006(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN)

Cons A 1S ALDE -

votazione: risoluzione (insieme del testo) +

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B6-0648/2006 PPE-DE ↓

B6-0653/2006 GUE/NGL ↓

B6-0654/2006 UEN ↓

B6-0656/2006 PSE ↓

B6-0659/2006 Verts/ALE ↓

23.12.2006C 317 E/544 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

39. Myanmar (Birmania)Proposte di risoluzione: B6-0647/2006, B6-0651/2006, B6-0655/2006, B6-0657/2006, B6-0658/2006,B6-0661/2006

Oggetto N. em Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE —osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B6-0647/2006(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN)

votazione: risoluzione (insieme del testo) AN + 65, 0, 0

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B6-0647/2006 PPE-DE ↓

B6-0651/2006 GUE/NGL ↓

B6-0655/2006 PSE ↓

B6-0657/2006 ALDE ↓

B6-0658/2006 UEN ↓

B6-0661/2006 Verts/ALE

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: votazione finale

40. Implicazioni della firma della Convenzione dell'Aja sui titoliProposta di risoluzione: B6-0632/2006

Oggetto N. em Autore AN, ecc. Votazione Votazioni per AN/VE —osservazioni

Proposta di risoluzione B6-0632/2006(BERÈS ea)

votazione: risoluzione (insieme del testo) +

L'onorevole Sahra Wagenknecht ha co-firmato una mozione per una risoluzione a nome delgruppo GUE/NGL.

23.12.2006 C 317 E/545Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

ALLEGATO II

RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE

1. Progetto di bilancio generale 2007 modificato

Emendamento 306/2

Favorevoli: 257

IND/DEM: Belder, Blokland, Krupa, Sinnott, Tomczak, Železný

NI: Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Helmer, Mussolini, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky,Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels,Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld,Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac,Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler,Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál,Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel,Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk,Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark,Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jordan Cizelj,Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola,Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese,Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis,Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij,Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks,Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró,Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Schierhuber,Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz,Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon,Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasák,Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil,Zaleski, Zappalà, Zvěřina

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard,Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Muscardini,Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Wojciechowski Janusz,Zapałowski

Verts/ALE: Lipietz

Contrari: 288

ALDE: Andria, Attwooll, Beaupuy, Budreikaitė, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies,Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall,Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze,Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir,Piskorski, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Sterckx,Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm,Kaufmann, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger,Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Clark, Farage, Goudin, Lundgren, Nattrass, Whittaker, Wise

NI: Battilocchio, Gollnisch, Lang, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mote

23.12.2006C 317 E/546 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch,Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman,Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits,Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne,Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech,Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Hughes,Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried,Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez,Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan,Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Paleckis,Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud,Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo,dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner,Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi,Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott,Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Camre, Kuc

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni,Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach,Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter,Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 13

ALDE: Matsakis

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Louis, de Villiers

NI: Allister, Baco, Claeys, Dillen, Le Pen Marine, Martinez, Schenardi

Verts/ALE: van Buitenen

2. Progetto di bilancio generale 2007 modificato

Emendamento 322/2

Favorevoli: 324

ALDE: Andria, Beaupuy, Budreikaitė, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Deprez,De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin,Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax,Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski,Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Susta,Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Liotard, Svensson

IND/DEM: Belder, Blokland, Krupa, Sinnott, Tomczak, Železný

NI: Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine,Le Rachinel, Martinez, Mussolini, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky,Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels,Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld,Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de MeraGarcía Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles,

23.12.2006 C 317 E/547Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál,Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel,Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk,Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark,Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle,Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad,Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling,Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer,Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak,Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská,Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan,Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab,Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson,Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis,Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred,Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina

PSE: Mann Erika

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander,Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki,Masiel, Muscardini, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański,Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Contrari: 226

ALDE: Morillon

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm,Kaufmann, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf,Remek, Seppänen, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Lundgren, Nattrass, Whittaker, Wise

NI: Allister, Battilocchio, De Michelis, Mote

PPE-DE: Grosch

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch,Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman,Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits,Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne,Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech,Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Hughes,Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried,Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek,Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici,Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri,Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell,Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos,Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez,Stihler, Stockmann, Swoboda, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker,Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Camre, Kuc

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefezu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach,Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle,Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

23.12.2006C 317 E/548 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

Astensioni: 7

GUE/NGL: Pafilis

IND/DEM: Bonde, Louis, de Villiers

NI: Baco, Martin Hans-Peter

Verts/ALE: van Buitenen

3. Relazione Elles/Grech A6-0451/2006

Paragrafo 4

Favorevoli: 516

ALDE: Andria, Attwooll, Beaupuy, Budreikaitė, Cavada, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Deprez,De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin,Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax,Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz,Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth,Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm,Kaufmann, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas,Ransdorf, Remek, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Krupa, Sinnott, Tomczak, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Helmer, Mussolini,Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky,Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels,Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld,Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Dombrovskis,Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber,Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil,Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de GrandesPascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris,Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková,Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek,Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou,Kudrycka, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McMillan-Scott,Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndezde Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht,Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker,Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul,Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin,Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson,Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis,Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred,Weisgerber, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch,Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman,Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Rossa, Désir, De Vits,Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne,Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech,Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Hughes,Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried,Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez,Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan,

23.12.2006 C 317 E/549Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie,Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell,Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Savary,Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann,Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Vaugrenard, Vergnaud,Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard,Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel,Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański,Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf,de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach, Lagendijk, Lambert,Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel,Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 19

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, Goudin, Lundgren

NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mote,Schenardi

PPE-DE: Zvěřina

PSE: Occhetto

UEN: Bielan

Astensioni: 13

GUE/NGL: Pafilis

IND/DEM: Batten, Clark, Farage, Louis, Nattrass, de Villiers, Whittaker, Wise

NI: Allister, Baco

Verts/ALE: van Buitenen, Schlyter

Correzioni di voto

Favorevoli

Rainer Wieland

4. Relazione Elles/Grech A6-0451/2006

Paragrafo 13/2

Favorevoli: 318

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo,Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck,Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer,Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder,Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati,Schmidt Olle, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski,Wallis

IND/DEM: Belder, Blokland, Krupa, Lundgren, Tomczak, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Mussolini, Wojciechowski Bernard Piotr

23.12.2006C 317 E/550 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky,Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels,Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld,Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac,Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler,Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál,Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel,Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk,Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark,Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka,Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich,Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne,Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover,Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Mitchell, Musotto, Nassauer,van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou,Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt,Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski,Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre,Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland,Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard,Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuźmiuk, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk,Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Contrari: 236

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm,Kaufmann, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger,Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Louis, Nattrass, Sinnott, de Villiers, Whittaker, Wise

NI: Battilocchio, Belohorská, Claeys, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, MartinHans-Peter, Schenardi

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai,Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex,Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits,Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne,Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech,Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball,Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll,Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David,Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos,Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto,Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant,Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks,Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström,Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand,Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri,Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Kuc

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni,Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach,Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle,Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

23.12.2006 C 317 E/551Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

Astensioni: 6

IND/DEM: Bonde

NI: Baco, Martinez, Mote

UEN: Libicki

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Favorevoli

Rainer Wieland

5. Relazione Elles/Grech A6-0451/2006

Paragrafo 16/1

Favorevoli: 332

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo,Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck,Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer,Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder,Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati,Schmidt Olle, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski,Wallis

GUE/NGL: Holm, Liotard, Meijer, Svensson

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, Goudin, Krupa, Louis, Lundgren, Sinnott, Tomczak,de Villiers, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter, Mussolini, Wojciechowski BernardPiotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky,Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels,Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld,Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac,Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler,Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál,Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel,Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour,Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký,Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj,Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola,Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling,Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer,Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak,Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks,Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack,Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schierhuber,Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz,Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon,Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasák,Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil,Zaleski, Zappalà, Zvěřina

PSE: Mastenbroek

23.12.2006C 317 E/552 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard,Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Muscardini,Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański,Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Contrari: 227

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann,McDonald, Maštálka, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek,Seppänen, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Clark, Farage, Nattrass, Whittaker, Wise

NI: Battilocchio, Claeys, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez,Schenardi

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch,Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman,Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits,Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne,Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech,Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball,Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll,Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David,Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez,Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor,Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay,Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García,Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec,Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley,Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund,Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Kuc

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni,Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach,Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle,Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 5

NI: Baco, Belohorská, Mote

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

6. Relazione Elles/Grech A6-0451/2006

Paragrafo 16/2

Favorevoli: 382

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo,Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck,Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer,Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder,Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati,Schmidt Olle, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski,Wallis

23.12.2006 C 317 E/553Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm,Kaufmann, Liotard, McDonald, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek,Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Coûteaux, Krupa, Louis, Sinnott, Tomczak, de Villiers, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel,Martin Hans-Peter, Martinez, Mussolini, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky,Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina,Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester,Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac,Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler,Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál,Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel,Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk,Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark,Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka,Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich,Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne,Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover,Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Mitchell, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij,Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pīks,Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul,Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt,Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný,Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis,Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto,Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski,Zappalà, Zvěřina

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Foltyn-Kubicka,Grabowski, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain,Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Wojciechowski Janusz,Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni,Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach,Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle,Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 165

GUE/NGL: Pafilis

IND/DEM: Batten, Bonde, Clark, Farage, Goudin, Lundgren, Nattrass, Whittaker, Wise

NI: Battilocchio, Claeys, De Michelis, Dillen

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai,Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas,Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González,Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez,Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai,Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Hughes,Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried,Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez,Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan,Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor,Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay,Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García,Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec,Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley,Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund,Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Camre, Kuc

23.12.2006C 317 E/554 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

Astensioni: 4

NI: Baco, Belohorská, Mote

Verts/ALE: van Buitenen

7. Relazione Elles/Grech A6-0451/2006

Emendamento 1

Favorevoli: 89

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Liotard, Maštálka,Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Seppänen, Svensson,Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Goudin, Krupa, Lundgren, Sinnott, Tomczak, Železný

NI: Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Andrikienė, Casini, Duchoň, Fajmon, de Grandes Pascual, Hybášková, Mauro, Millán Mon,Salafranca Sánchez-Neyra, Škottová, Strejček, Vlasák, Wijkman, Zahradil, Zvěřina

PSE: Batzeli, van den Berg, Berman, Capoulas Santos, Corbey, Ferreira Elisa, Hedh, Hedkvist Petersen,Lambrinidis, Mastenbroek, Matsouka, Napoletano, Segelström, Swoboda, Westlund

UEN: Bielan, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski,Kamiński, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Masiel, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz,Szymański, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Hassi, Schlyter, Trüpel

Contrari: 453

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo,Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck,Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer,Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder,Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati,Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Belder, Blokland

NI: Allister, Battilocchio, Claeys, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel,Martinez, Mote, Mussolini, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer,Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina,Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester,Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac,Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Evans Jonathan,Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margalloy Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura,Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä,Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas,Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka,Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McMillan-Scott,Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo,Mikolášik, Mitchell, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack,Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, PomésRuiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová,Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg,Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján,Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna,Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà

23.12.2006 C 317 E/555Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Berès, Berger, Berlinguer, Bösch, Bourzai, Bullmann, Busquin,Calabuig Rull, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett,Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop,Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante,Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Herczog,Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Kreissl-Dörfler, Le Foll, Leichtfried,Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez,Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller,Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella,Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček,Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira,Scheele, Schulz, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Szejna, Tarabella, Tarand,Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri,Weiler, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Borghezio, Crowley, Kuc, La Russa, Muscardini, Ó Neachtain, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni,Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach,Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle,Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 22

ALDE: Schmidt Olle

GUE/NGL: de Brún, Kaufmann, McDonald, Remek

IND/DEM: Batten, Clark, Coûteaux, Farage, Louis, Nattrass, de Villiers, Whittaker, Wise

NI: Baco, Belohorská, Martin Hans-Peter

PSE: Kuhne, Wiersma

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen, Lucas

8. Relazione Elles/Grech A6-0451/2006

Paragrafo 27

Favorevoli: 487

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo,Cornillet, Davies, Deprez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert,in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders,Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Prodi, Resetarits, Ries,Savi, Schmidt Olle, Staniszewska, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Flasarová, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, Maštálka, Meijer,Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Svensson,Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Coûteaux, Louis, Sinnott, de Villiers

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter, Mussolini,Wojciechowski Bernard Piotr

23.12.2006C 317 E/556 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky,Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels,Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Chmielewski, Coelho,Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra,Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber,Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo,Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch,Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges,Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski,Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch,Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski,Liese, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mauro,Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer,van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou,Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt,Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi,Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg,Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer,Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna,Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, Berger, Berlinguer, Bösch, Bourzai, Bullmann,Busquin, Calabuig Rull, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen,Corbett, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay,Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, García Pérez, Gebhardt, Geringerde Oedenberg, Glante, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug,Hazan, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Kreissl-Dörfler,Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka,Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, MiguélezRamos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà,Occhetto, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar,Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas,Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Siwiec, Skinner,Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi,Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Willmott, Yañez-BarnuevoGarcía, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard,Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Muscardini,Ó Neachtain, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni,Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach,Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle,Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 64

ALDE: Costa, De Sarnez, Geremek, Guardans Cambó, Krahmer, Polfer, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Sterckx,Van Hecke

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Clark, Farage, Goudin, Krupa, Lundgren, Nattrass, Tomczak,Whittaker, Wise, Železný

NI: Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Schenardi

PPE-DE: Cederschiöld, Duchoň, Fajmon, Fjellner, Hökmark, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Škottová, Sonik,Strejček, Vlasák, Wijkman, Zahradil, Zvěřina

PSE: van den Berg, Berman, Capoulas Santos, Corbey, Ferreira Elisa, Hedh, Hedkvist Petersen, Mastenbroek,Saks, Segelström, Westlund

UEN: Grabowski, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Zapałowski

Verts/ALE: Schlyter

23.12.2006 C 317 E/557Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

Astensioni: 8

ALDE: Ek

GUE/NGL: de Brún, McDonald

NI: Baco, Mote

PSE: Wiersma

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Contrari

Jorgo Chatzimarkakis

9. Relazione Elles/Grech A6-0451/2006

Paragrafo 38

Favorevoli: 515

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo,Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck,Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski,Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn,Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle,Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald,Meijer, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Portas, Ransdorf, Seppänen, Svensson, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Krupa, Lundgren, Sinnott, Tomczak

NI: Battilocchio, Belohorská, De Michelis, Helmer, Martin Hans-Peter, Mussolini

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky,Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels,Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld,Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac,Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles,Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote,García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka,Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik,Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt,Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle,Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad,Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese,Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis,Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij,Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper,Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró,Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra,Samaras, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda,Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock,Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen,Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool,Záborská, Zaleski, Zappalà

23.12.2006C 317 E/558 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch,Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman,Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits,Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne,Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech,Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball,Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried,Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez,Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan,Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior,Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe,Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose,Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda,Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter,Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard,Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel,Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, WojciechowskiJanusz, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni,Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach,Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle,Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 37

ALDE: Guardans Cambó

GUE/NGL: Flasarová, Guerreiro, Maštálka, Meyer Pleite, Pflüger, Remek, Triantaphyllides, Wagenknecht

IND/DEM: Batten, Clark, Farage, Nattrass, Whittaker, Wise, Železný

NI: Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Dillen, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez,Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Duchoň, Fajmon, Škottová, Strejček, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Simpson

UEN: Szymański

Astensioni: 8

IND/DEM: Coûteaux, Louis, de Villiers

NI: Allister, Baco, Mote

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

10. Relazione Elles/Grech A6-0451/2006

Paragrafo 41

Favorevoli: 551

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo,Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck,Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer,Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder,Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati,Schmidt Olle, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski,Wallis

23.12.2006 C 317 E/559Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm,Kaufmann, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger,Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Svensson, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, Goudin, Krupa, Louis, Lundgren, Sinnott, Tomczak,de Villiers, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, De Michelis, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer,Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mussolini, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky,Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels,Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld,Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac,Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler,Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál,Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel,Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk,Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark,Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka,Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich,Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne,Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover,Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto,Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou,Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt,Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi,Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg,Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb,Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden,Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland,Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch,Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman,Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits,Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne,Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Gomes, Grabowska, Grech, Groote,Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Hughes,Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried,Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez,Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan,Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor,Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay,Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García,Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec,Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley,Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund,Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski,Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk,Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Wojciechowski Janusz,Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni,Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach,Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle,Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 2

IND/DEM: Farage

NI: Martin Hans-Peter

23.12.2006C 317 E/560 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

Astensioni: 11

GUE/NGL: Triantaphyllides

IND/DEM: Batten, Clark, Nattrass, Whittaker, Wise

NI: Allister, Baco, Mote

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

11. Relazione Elles/Grech A6-0451/2006

Paragrafo 42

Favorevoli: 522

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis,Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gibault, Griesbeck,Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė,Kułakowski, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn,Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle,Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm,Kaufmann, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger,Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Svensson, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Krupa, Tomczak

NI: Battilocchio, Belohorská, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Helmer, Mussolini, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky,Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels,Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera,Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva,De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner,Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál,Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel,Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk,Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark,Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka,Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich,Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne,Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover,Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Mitchell, Musotto, Nassauer,van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou,Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt,Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi,Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Seeber, Seeberg, Siekierski,Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer,Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna,Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau,Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch,Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman,Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits,Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne,Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech,Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball,Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Leichtfried,Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez,Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan,

23.12.2006 C 317 E/561Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Paleckis,Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud,Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, SánchezPresedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner,Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann,Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma,Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander,Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa,Libicki, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan,Szymański, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni,Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach,Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle,Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 28

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Clark, Farage, Goudin, Lundgren, Nattrass, Whittaker, Wise,Železný

NI: Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Schenardi

PPE-DE: Duchoň, Fajmon, Škottová, Strejček, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

Astensioni: 10

IND/DEM: Coûteaux, Louis, Sinnott, de Villiers

NI: Allister, Baco, Martin Hans-Peter, Mote

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

12. Relazione Elles/Grech A6-0451/2006

Emendamento 2/1

Favorevoli: 109

ALDE: Resetarits, Schmidt Olle

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald,Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen,Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Louis, Lundgren, Nattrass,Sinnott, de Villiers, Whittaker, Wise, Železný

NI: Bobošíková, Claeys, Dillen, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Schenardi

PPE-DE: Duchoň, Fajmon, Méndez de Vigo, Škottová, Strejček, Vlasák, Wijkman, Zahradil, Zvěřina

PSE: van den Berg, Bullmann, Carlotti, Hedh, Hedkvist Petersen, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lienemann,Mastenbroek, Myller, Segelström, Van Lancker

UEN: Czarnecki Ryszard, Kamiński

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni,de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher,Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter,Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

23.12.2006C 317 E/562 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

Contrari: 407

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo,Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck,Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer,Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder,Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati,Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Krupa, Tomczak

NI: Battilocchio, Belohorská, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey,Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Busuttil, Buzek, Casa, Caspary,Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou,Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi,Ebner, Ehler, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote,García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka,Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik,Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková,Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas,Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Langen,Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu,Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto,Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou,Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz,Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski,Silva Peneda, Sommer, Šťastný, Stauner, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis,Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred,Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Busquin, Calabuig Rull,Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny,De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl,Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante,Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Herczog, Hughes,Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Lambrinidis, Le Foll, Liberadzki, McAvan, McCarthy,Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle,Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà,Occhetto, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar,Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas,Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Simpson, Siwiec,Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Trautmann, Tzampazi,Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Foltyn-Kubicka,Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk,Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Wojciechowski Janusz,Zapałowski

Verts/ALE: Graefe zu Baringdorf

Astensioni: 41

ALDE: Ek

NI: Allister, Baco, Helmer, Martinez, Mote, Mussolini

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Elles,Evans Jonathan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Parish, Purvis, Sonik,Stevenson, Sturdy, Tannock, Van Orden

23.12.2006 C 317 E/563Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

PSE: Honeyball, Leichtfried, Martin David, Scheele, Swoboda, Titley, Wiersma

UEN: Bielan, Camre

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Favorevoli

Michael Cashman, Åsa Westlund, Richard Corbett, Catherine Stihler, Dorette Corbey, Jorgo Chatzimarkakis

Astensioni

Glenis Willmott, Linda McAvan, David Martin

13. Relazione Elles/Grech A6-0451/2006

Considerando F/2

Favorevoli: 249

IND/DEM: Bonde, Goudin, Krupa, Lundgren, Tomczak

NI: Belohorská, Chruszcz, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter, Mussolini, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky,Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels,Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera,Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva,De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner,Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál,Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel,Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk,Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark,Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka,Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich,Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne,Lewandowski, Liese, Lulling, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mauro,Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer,van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou,Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt,Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi,Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Seeber, Seeberg, Siekierski,Silva Peneda, Sommer, Sonik, Šťastný, Stauner, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani,Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis,Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasto, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská,Zaleski, Zappalà

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander,Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel,Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański,Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Trüpel

Contrari: 299

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis,Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck,Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer,Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder,Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati,Schmidt Olle, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski,Wallis

23.12.2006C 317 E/564 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm,Kaufmann, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger,Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Železný

NI: Battilocchio, Bobošíková, Claeys, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel,Martinez, Schenardi

PPE-DE: Duchoň, Fajmon, Maat, Škottová, Strejček, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch,Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman,Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits,Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne,Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech,Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball,Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll,Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David,Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos,Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto,Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant,Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks,Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström,Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand,Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri,Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Kamiński, Kuc

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni,Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach,Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle,Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 15

IND/DEM: Batten, Clark, Coûteaux, Farage, Louis, Nattrass, Sinnott, de Villiers, Whittaker, Wise

NI: Allister, Baco, Mote

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

14. Relazione Daul A6-0412/2006

Risoluzione

Favorevoli: 513

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo,Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck,Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer,Kułakowski, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn,Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth,Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis

GUE/NGL: Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald,Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Svensson,Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

23.12.2006 C 317 E/565Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Krupa, Tomczak, Železný

NI: Battilocchio, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, De Michelis, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine,Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky,Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Březina,Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera,Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva,De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner,Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas,Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder,Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines,Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins,Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka,Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch,Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski,Liese, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mauro,Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer,van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos,Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró,Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra,Samaras, Sartori, Schnellhardt, Schöpflin, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik,Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen,Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasák,Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski,Zappalà, Zvěřina

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch,Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman,Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits,Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne,Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Groote,Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Hughes,Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried,Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez,Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan,Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie,Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell,Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Savary,Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler,Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker,Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Foltyn-Kubicka,Grabowski, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk,Piotrowski, Podkański, Rogalski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni,Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach,Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle,Schroedter, Smith, Staes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 14

ALDE: Laperrouze

GUE/NGL: Catania, Portas

IND/DEM: Batten, Clark, Goudin, Lundgren, Nattrass, Whittaker, Wise

NI: Baco, Dillen, Mote

UEN: Camre

23.12.2006C 317 E/566 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

Astensioni: 22

ALDE: Schmidt Olle

GUE/NGL: Agnoletto, Musacchio, Pafilis

IND/DEM: Coûteaux, Louis, Sinnott, de Villiers

NI: Allister, Belohorská, Helmer, Mussolini

PPE-DE: Brejc, Doyle, Kamall, Novak, Schwab, Wijkman

PSE: Corbey, Kuhne

Verts/ALE: van Buitenen, Schlyter

15. Relazione Segelström A6-0454/2006

Risoluzione

Favorevoli: 528

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo,Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck,Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer,Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder,Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati,Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski,Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann,McDonald, Maštálka, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek,Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Krupa, Sinnott, Tomczak, Železný

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine,Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mussolini, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky,Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels,Březina, Busuttil, Buzek, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld,Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac,Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler,Elles, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote,García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka,Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik,Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt,Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle,Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad,Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese,Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis,Mayer, Mayor Oreja, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht,Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská,Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan,Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schnellhardt,Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný,Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon,Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasto,Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski,Zappalà, Zvěřina

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bourzai,Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex,Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González,Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, GarcíaPérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai,

23.12.2006 C 317 E/567Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Hughes,Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried,Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez,Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan,Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie,Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell,Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos,Savary, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez,Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi,Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott,Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard,Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki,Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Rutowicz, Ryan, Szymański,Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni,Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach,Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle,Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 16

GUE/NGL: Holm, Liotard, Meijer, Seppänen, Svensson

IND/DEM: Bonde, Clark, Goudin, Lundgren, Nattrass, Whittaker, Wise

NI: Helmer, Mote

PPE-DE: Bushill-Matthews, Evans Jonathan

Astensioni: 8

GUE/NGL: Pafilis, Triantaphyllides

IND/DEM: Coûteaux, Louis, de Villiers

NI: Battilocchio

PSE: Berman

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Favorevoli

Philip Bushill-Matthews

16. Relazione Segelström A6-0452/2006

Risoluzione

Favorevoli: 486

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo,Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck,Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer,Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder,Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati,Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke,Virrankoski, Wallis

23.12.2006C 317 E/568 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Henin, Kaufmann, McDonald, Maštálka,Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Sinnott

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Martin Hans-Peter, Mussolini

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey,Belet, Berend, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary,Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou,Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň,Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas,Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder,Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines,Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt,Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek,Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Langen,Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu,Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Musotto,Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou,Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró,Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra,Samaras, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda,Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Strejček, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen,Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto,Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski,Zappalà, Zvěřina

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch,Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman,Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits,Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne,Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech,Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Hughes,Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried,Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez,Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan,Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie,Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell,Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos,Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez,Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker,Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard,Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Muscardini,Ó Neachtain, Podkański, Rutowicz, Ryan, Szymański, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni,Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach,Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle,Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 61

GUE/NGL: Holm, Liotard, Meijer, Pafilis, Seppänen, Svensson

IND/DEM: Batten, Bonde, Clark, Coûteaux, Goudin, Krupa, Lundgren, Nattrass, Tomczak, Whittaker, Wise

NI: Allister, Chruszcz, Claeys, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel,Martinez, Mote, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

23.12.2006 C 317 E/569Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Elles,Evans Jonathan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Parish, Purvis,Stevenson, Sturdy, Tannock, Van Orden

UEN: Camre, Grabowski, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Zapałowski

Verts/ALE: Schlyter

Astensioni: 3

GUE/NGL: Triantaphyllides

IND/DEM: Železný

Verts/ALE: van Buitenen

17. Raccomandazione Grosch A6-0414/2006

Emendamento 6

Favorevoli: 67

ALDE: Lynne

IND/DEM: Batten, Bonde, Clark, Farage, Goudin, Krupa, Lundgren, Nattrass, Tomczak, Whittaker, Wise,Železný

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel,Martinez, Mote, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva,Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hudacký, Hybášková,Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Parish, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock,Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

UEN: Grabowski, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Rutowicz, Zapałowski

Verts/ALE: Schlyter

Contrari: 483

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo,Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck,Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski,Laperrouze, Lax, Ludford, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer,Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Susta,Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald,Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen,Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Sinnott

NI: Battilocchio, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Martin Hans-Peter, Mussolini, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend,Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione,del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps,Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Ebner, Ehler, Fatuzzo,Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil,Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de GrandesPascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi,Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski,Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola,

23.12.2006C 317 E/570 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lulling, Maat,Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndezde Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht,Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská,Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul,Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt,Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stubb,Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna,Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau,Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch,Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman,Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits,Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne,Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech,Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball,Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll,Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David,Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos,Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto,Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant,Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks,Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström,Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand,Thomsen, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler,Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander,Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel,Muscardini, Ó Neachtain, Podkański, Roszkowski, Ryan, Szymański, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni,Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk,Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Smith, Staes,Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 13

ALDE: Hennis-Plasschaert, Maaten, Manders, Mulder

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro

IND/DEM: Coûteaux, Louis

NI: Baco

PPE-DE: Ferber, Purvis

Verts/ALE: van Buitenen, Hudghton

18. Relazione Leinen A6-0464/2006

Risoluzione

Favorevoli: 396

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, Goudin, Louis, Lundgren, Sinnott, Tomczak

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Helmer, Mussolini,Wojciechowski Bernard Piotr

23.12.2006 C 317 E/571Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky,Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels,Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera,Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva,De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi,Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas,Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder,Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik,Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký,Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek,Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou,Kudrycka, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McMillan-Scott,Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja,Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos,Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro,Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl,Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schierhuber,Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz,Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon,Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasák,Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil,Zaleski, Zappalà, Zvěřina

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman,Bösch, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cercas, Chiesa,Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Douay,Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt,Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Hänsch, Hamon,Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec,Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Leichtfried, Liberadzki, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka,Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez,Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Paleckis,Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud,Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, SánchezPresedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez,Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker,Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Yañez-Barnuevo García,Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander,Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa,Libicki, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański,Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Contrari: 112

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet,Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck,Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer,Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn,Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle,Schuth, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Clark, Farage, Nattrass, Whittaker, Wise

NI: Allister, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Hennicot-Schoepges

PSE: Bourzai, Dobolyi, Guy-Quint, Mann Erika, Martin David, Stihler

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni,Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Kallenbach, Kusstatscher,Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter,Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

23.12.2006C 317 E/572 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

Astensioni: 57

ALDE: Cocilovo, Manders

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm,Kaufmann, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger,Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Krupa, Železný

NI: Baco, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Reul

PSE: Carlotti, Cashman, Castex, Honeyball, Hughes, Le Foll, Lienemann, Mastenbroek, Navarro, Scheele,Simpson

UEN: Piotrowski

Verts/ALE: van Buitenen

19. Relazione Kudrycka A6-0427/2006

Emendamento 2

Favorevoli: 83

ALDE: Krahmer, Resetarits

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm,Kaufmann, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger,Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Krupa, Sinnott, Tomczak

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Fjellner, Hökmark, Ibrisagic, Kauppi

PSE: Gomes, Guy-Quint, Scheele

UEN: Grabowski, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Ryan, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni,Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Kallenbach, Kusstatscher,Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter,Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 331

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Cocilovo, Cornillet, Costa,Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó,Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kułakowski, Laperrouze, Lax,Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir,Piskorski, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Sterckx,Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Belder, Blokland, Coûteaux, Goudin, Louis, Lundgren, Železný

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, De Michelis, Dillen, Giertych, Gollnisch,Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, WojciechowskiBernard Piotr

23.12.2006 C 317 E/573Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky,Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels,Březina, Bushill-Matthews, Buzek, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera,Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva,De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi,Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler,Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder,Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines,Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi,Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka,Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch,Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski,Liese, Lulling, Maat, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer,Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak,Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper,Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró,Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra,Samaras, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda,Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer,Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna,Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau,Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina

PSE: Berlinguer, Désir, Fazakas, Glante, Grech, Hänsch, Jørgensen, Muscat

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard,Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Muscardini,Ó Neachtain, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Wojciechowski Janusz

Astensioni: 146

IND/DEM: Batten, Clark, Farage, Nattrass, Whittaker, Wise

NI: Baco, Battilocchio

PPE-DE: McMillan-Scott

PSE: Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bourzai, Busquin,Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa,Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi,Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt,Geringer de Oedenberg, Grabowska, Groote, Gurmai, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen,Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jöns, Kindermann, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis,Le Foll, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David,Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos,Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna,Pahor, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud,Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo,dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez,Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker,Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Astensioni

Joseph Muscat, Harlem Désir

23.12.2006C 317 E/574 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

20. Relazione Kudrycka A6-0427/2006

Emendamento 3

Favorevoli: 70

ALDE: Resetarits

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm,Kaufmann, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger,Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Sinnott

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Fjellner, Ibrisagic

PSE: Szejna

UEN: Pęk

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefezu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Kallenbach, Kusstatscher,Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter,Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 478

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo,Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck,Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer,Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon,Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati,Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke,Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Belder, Blokland, Coûteaux, Goudin, Louis, Lundgren, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, De Michelis, Dillen, Giertych,Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, WojciechowskiBernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky,Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels,Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera,Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva,De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi,Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler,Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder,Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines,Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi,Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka,Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich,Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne,Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover,Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto,Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Pieper,Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró,Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra,Samaras, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda,Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer,Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna,Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman,von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina

23.12.2006 C 317 E/575Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch,Bourzai, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex,Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González,Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa,García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai,Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Hughes,Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Leichtfried,Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez,Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez,Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor,Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay,Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García,Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec,Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann,Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma,Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard,Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Muscardini,Ó Neachtain, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Wojciechowski Janusz

Astensioni: 16

IND/DEM: Batten, Clark, Farage, Krupa, Nattrass, Tomczak, Whittaker, Wise

NI: Baco, Martinez

PSE: Chiesa

UEN: Grabowski, Piotrowski, Rogalski, Zapałowski

Verts/ALE: van Buitenen

21. Relazione Kudrycka A6-0425/2006

Emendamento 2

Favorevoli: 71

ALDE: Polfer, Resetarits

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm,Kaufmann, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas,Ransdorf, Remek, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Sinnott

NI: Bobošíková, Claeys

PPE-DE: Cederschiöld, Fjellner, Hökmark, Ibrisagic

PSE: Szejna

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni,Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach,Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter,Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

23.12.2006C 317 E/576 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

Contrari: 343

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo,Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck,Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer,Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder,Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle,Schuth, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski,Wallis

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass,Tomczak, Wise, Železný

NI: Allister, Chruszcz, De Michelis, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel,Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky,Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina,Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera,Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac,Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler,Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa,Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel,Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan,Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký,Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj,Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola,Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling,Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer,Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak,Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pīks, Pinheiro,Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl,Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori,Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik,Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen,Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool,Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina

PSE: Glante, Grech, Gurmai, Hänsch, Jöns, Moscovici, Muscat, Pahor, Titley

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard,Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel,Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański,Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Astensioni: 143

GUE/NGL: Pafilis

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Martin Hans-Peter, Martinez

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch,Bourzai, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex,Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits,Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa,García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Goebbels, Gomes, Grabowska, Groote, Guy-Quint, Hamon,Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Hughes, Hutchinson, Jørgensen, Kindermann, Koterec,Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira,Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndezdel Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà,Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay,Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García,

23.12.2006 C 317 E/577Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner,Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tarabella, Tarand, Thomsen, Trautmann, Tzampazi,Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott,Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Contrari

Louis Grech

22. Relazione Segelström A6-0465/2006

Proposta Commissione

Favorevoli: 476

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo,Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck,Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer,Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder,Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati,Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke,Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Henin, Kaufmann, McDonald, Maštálka,Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Wagenknecht, Wurtz,Zimmer

NI: Battilocchio, Belohorská, De Michelis, Mussolini

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey,Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary,Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou,Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi,Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote,García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka,Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik,Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä,Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam,Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Langen, Langendries, Lauk,Lechner, Lehne, Lewandowski, Lulling, Maat, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover,Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer,van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou,Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz,Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski,Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon,Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasto,Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bourzai,Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex,Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi,Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau,García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Groote,Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Hughes,Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried,Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez,Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan,

23.12.2006C 317 E/578 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Patrie,Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell,Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos,Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez,Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker,Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García,Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Foltyn-Kubicka, Janowski,Kamiński, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Podkański,Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni,Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach,Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle,Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 41

GUE/NGL: Holm, Liotard, Meijer, Pafilis, Svensson, Triantaphyllides

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Clark, Coûteaux, Goudin, Lundgren, Sinnott

NI: Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Dillen, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez,Mote, Romagnoli, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Callanan, Duchoň, Fajmon, Heaton-Harris, Hökmark, Škottová, Strejček, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

UEN: Camre, Czarnecki Ryszard

Astensioni: 30

IND/DEM: Krupa, Tomczak

NI: Baco, Helmer, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Chichester, Deva, Dover, Elles,Evans Jonathan, Harbour, Jackson, Kamall, McMillan-Scott, Parish, Purvis, Stevenson, Sturdy, Tannock,Van Orden

UEN: Borghezio, Grabowski, Piotrowski

Verts/ALE: van Buitenen

23. Relazione Segelström A6-0453/2006

Proposta Commissione

Favorevoli: 483

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo,Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck,Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer,Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder,Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati,Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke,Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Flasarová, Henin, Kaufmann, Maštálka, Meyer Pleite, Musacchio,Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

23.12.2006 C 317 E/579Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

IND/DEM: Belder, Blokland, Sinnott, Tomczak

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Martin Hans-Peter, Mussolini

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey,Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary,Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou,Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň,Duka-Zólyomi, Ebner, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler,Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder,Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines,Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt,Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj,Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou,Kudrycka, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Lulling, Maat, Mann Thomas,Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik,Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry,Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf,Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi,Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg,Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Strejček, Stubb, Sudre, Surján, Szájer,Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool,Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch,Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman,Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits,Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau,García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Groote,Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jöns,Jørgensen, Kindermann, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Liberadzki,Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka,Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller,Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk,Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe,Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose,Schapira, Scheele, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda,Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud,Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard,Foltyn-Kubicka, Janowski, Kristovskis, Kuc, La Russa, Libicki, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Roszkowski,Rutowicz, Ryan, Szymański

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni,Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach,Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle,Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 54

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Holm, Liotard, Meijer, Pafilis, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides

IND/DEM: Batten, Bonde, Clark, Coûteaux, Goudin, Lundgren

NI: Chruszcz, Claeys, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mote,Romagnoli, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Elles,Evans Jonathan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Parish, Pomés Ruiz,Purvis, Stevenson, Sturdy, Tannock, Van Orden

Verts/ALE: Schlyter

23.12.2006C 317 E/580 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

Astensioni: 8

GUE/NGL: de Brún, McDonald

IND/DEM: Krupa

NI: Baco

UEN: Camre, Kamiński, Piotrowski

Verts/ALE: van Buitenen

24. Relazione Seppänen A6-0397/2006

Emendamento 27

Favorevoli: 250

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Cocilovo, Costa, Davies, Duff, Ek, Geremek, Guardans Cambó, Hall,Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kułakowski, Lax, Ludford, Lynne, Matsakis,Newton Dunn, Onyszkiewicz, Piskorski, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Sterckx, Susta,Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Catania, de Brún, McDonald, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas,Triantaphyllides, Wagenknecht

IND/DEM: Clark, Goudin, Krupa, Sinnott, Tomczak

NI: Battilocchio, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Martin Hans-Peter, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Doyle, Karas, Mauro, Papastamkos, Pirker, Rack, Rübig, Schierhuber, Seeber, Seeberg, Škottová

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch,Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman,Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits,Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Ettl, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez,Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai,Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jöns,Jørgensen, Kindermann, Koterec, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Lienemann, McAvan, McCarthy,Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega,Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano,Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella,Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček,Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele,Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna,Tarabella, Tarand, Thomsen, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter,Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Camre, Kuc

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni,Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach,Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle,Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 271

ALDE: Beaupuy, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Fourtou,Gibault, Griesbeck, Hennis-Plasschaert, Krahmer, Laperrouze, Maaten, Manders, Morillon, Mulder, Polfer,Ries, Schmidt Olle, Schuth

GUE/NGL: Brie, Flasarová, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, Maštálka, Meyer Pleite, Pafilis, Ransdorf,Remek, Seppänen, Svensson, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Lundgren

NI: Bobošíková, Claeys, Dillen, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi

23.12.2006 C 317 E/581Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky,Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels,Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera,Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva,De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner,Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas,Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder,Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk,Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark,Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle,Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola,Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling,Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja,Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos,Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská,Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul,Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab,Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer,Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis,Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau,Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard,Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Kristovskis, La Russa, Libicki, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain,Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Wojciechowski Janusz

Astensioni: 9

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro

NI: Baco, Belohorská

PSE: Estrela, Fazakas, Roure, Titley

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Favorevoli

Martine Roure

Contrari

Karin Riis-Jørgensen

25. Relazione Morgan A6-0426/2006

Emendamento 9

Favorevoli: 224

ALDE: Andrejevs, Beaupuy, Cavada, Chatzimarkakis, Costa, Deprez, De Sarnez, Fourtou, Gibault, Griesbeck,Jensen, Laperrouze, Maaten, Manders, Morillon, Mulder, Onyszkiewicz, Piskorski, Ries, Riis-Jørgensen,Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Szent-Iványi, Virrankoski

GUE/NGL: Henin, Wurtz

IND/DEM: Belder, Blokland, Krupa, Sinnott, Tomczak

NI: Chruszcz, Giertych, Mussolini, Wojciechowski Bernard Piotr

23.12.2006C 317 E/582 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin,Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Braghetto, Brejc, Březina, Bushill-Matthews,Busuttil, Buzek, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester,Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de MeraGarcía Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo,Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil,Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de GrandesPascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, HerranzGarcía, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson,Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich,Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne,Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover,Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij,Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà,Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda,Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Siekierski, Silva Peneda, Sonik, Spautz,Šťastný, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Ulmer,Van Orden, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Záborská,Zaleski, Zappalà

PSE: Glante, Goebbels, Maňka, Vaugrenard, Vergnaud

UEN: Camre, Czarnecki Marek Aleksander

Contrari: 228

ALDE: Andria, Attwooll, Carlshamre, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Guardans Cambó, Hall, Harkin,in 't Veld, Jäätteenmäki, Lax, Ludford, Lynne, Matsakis, Polfer, Prodi, Resetarits, Sterckx, Susta, Toia, Veraldi,Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Holm, Liotard,McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Svensson,Triantaphyllides, Wagenknecht

IND/DEM: Batten, Bonde, Clark, Goudin, Lundgren

NI: Battilocchio, De Michelis, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Doyle, Hennicot-Schoepges, Higgins, Karas, Mavrommatis, Panayotopoulos-Cassiotou,Papastamkos, Rack, Rübig, Samaras, Schierhuber, Seeber, Seeberg, Trakatellis, Vakalis, Varvitsiotis

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai,Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen,Corbett, Corbey, Correia, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl,Fernandes, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gomes, Grabowska, Grech,Groote, Gurmai, Hänsch, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen,Kindermann, Koterec, Kuhne, Lambrinidis, Leichtfried, McAvan, Madeira, Mann Erika, Martin David,Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Morgan,Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Piecyk,Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Roure,Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Schulz,Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stockmann, Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley,Tzampazi, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García,Zingaretti

UEN: Aylward, Crowley, Janowski, Kristovskis, Kuc, Masiel, Ó Neachtain, Rutowicz

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni,Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Kallenbach,Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle,Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

23.12.2006 C 317 E/583Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

Astensioni: 58

ALDE: Cocilovo, Geremek, Krahmer, Kułakowski, Newton Dunn, Savi, Staniszewska, Takkula, Väyrynen

GUE/NGL: Kaufmann

NI: Baco, Bobošíková, Claeys, Martinez, Mote, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Belet, Brepoels, Duchoň, Fajmon, Mitchell, Škottová, Strejček, Vlasák, Wijkman, Zahradil, Zvěřina

PSE: Berès, Capoulas Santos, Castex, Cottigny, Douay, Ferreira Anne, Fruteau, Guy-Quint, Hamon, Hazan,Le Foll, Lienemann, Navarro, Patrie, Peillon, Reynaud, Savary, Schapira, Trautmann

UEN: Berlato, Bielan, Borghezio, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Kamiński, Libicki, Muscardini,Roszkowski, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Favorevoli

Corien Wortmann-Kool

Contrari

Jens-Peter Bonde, Carlos Coelho, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Astensioni

Harlem Désir, Marie-Arlette Carlotti, Bernard Poignant, Kader Arif, Bernadette Bourzai, Simon Busuttil

26. Relazione Morgan A6-0426/2006

Paragrafo 37/1

Favorevoli: 479

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa,Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó,Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford,Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Piskorski, Polfer, Prodi,Resetarits, Ries, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula,Toia, Väyrynen, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Catania, de Brún, Flasarová, Holm, Kaufmann, McDonald, Maštálka, Meijer,Meyer Pleite, Musacchio, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht,Wurtz

IND/DEM: Belder, Blokland, Krupa, Sinnott, Tomczak

NI: Battilocchio, Belohorská, Chruszcz, Claeys, De Michelis, Giertych, Martin Hans-Peter, Mussolini,Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky,Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski,Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de MeraGarcía Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo,Ferber, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo,Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec,Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins,Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka,Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola,

23.12.2006C 317 E/584 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat,McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja,Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos,Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro,Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul,Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab,Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer,Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Zaleski,Zappalà

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch,Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman,Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits,Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau,García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Groote,Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Hughes,Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Lienemann,McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka,Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller,Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk,Pittella, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas,Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz,Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand,Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler,Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander,Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuc, La Russa, Libicki, Masiel,Ó Neachtain, Roszkowski, Rutowicz, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf,de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert,Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes,Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 16

ALDE: Andria

GUE/NGL: Brie, Henin, Pafilis

IND/DEM: Batten, Clark, Goudin, Lundgren

NI: Bobošíková

PPE-DE: Duchoň, Seeberg, Škottová, Strejček, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

Astensioni: 8

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Liotard

NI: Martinez, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Schierhuber

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Favorevoli

Jens-Peter Bonde

23.12.2006 C 317 E/585Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

27. Relazione Morgan A6-0426/2006

Paragrafo 37/2

Favorevoli: 260

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Cocilovo, Costa, Davies, Deprez,De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin,in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lynne, Maaten, Manders,Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Savi,Sbarbati, Schmidt Olle, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Veraldi,Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Guerreiro, Henin, Holm, McDonald, Musacchio,Ransdorf, Remek, Svensson

NI: Battilocchio, Belohorská, De Michelis, Martin Hans-Peter, Mussolini

PPE-DE: Bachelot-Narquin, Brepoels, Doyle, Higgins, Hökmark, Liese, Panayotopoulos-Cassiotou,Papastamkos, Saïfi, Schierhuber, Seeberg, Sonik, Wijkman

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch,Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman,Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits,Douay, Dührkop Dührkop, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez,Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch,Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen,Kindermann, Koterec, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka,Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle,Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà,Occhetto, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Rapkay,Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, SánchezPresedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner,Sornosa Martínez, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi,Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-BarnuevoGarcía, Zingaretti

UEN: Kuc

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni,Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Kallenbach,Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle,Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 236

ALDE: Andria, Chatzimarkakis, Krahmer, Schuth

GUE/NGL: Figueiredo, Kaufmann, Liotard, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Pafilis, Pflüger, Seppänen,Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Clark, Goudin, Krupa, Lundgren, Sinnott, Tomczak

NI: Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Giertych, Romagnoli, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley,Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Braghetto, Brejc, Březina, Bushill-Matthews, Buzek, Casa,Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio,Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis,Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner,Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès,Gewalt, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec,Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi,Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle,

23.12.2006C 317 E/586 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola,Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Lulling, Maat, McMillan-Scott,Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja,Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos,Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt,Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig,Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda,Škottová, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen,Toubon, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland,von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander,Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Kristovskis, La Russa, Libicki, Masiel, Ó Neachtain, Roszkowski,Rutowicz, Wojciechowski Janusz

Astensioni: 3

GUE/NGL: Flasarová

NI: Martinez

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Favorevoli

Jens-Peter Bonde

28. RC — B6-0647/2006 — Birmania

Risoluzione

Favorevoli: 65

ALDE: Beaupuy, Matsakis, Onyszkiewicz

GUE/NGL: Catania, Meijer, Pflüger

IND/DEM: Bonde, Krupa, Sinnott

NI: Martin Hans-Peter, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Andrikienė, Bauer, Bowis, Březina, Chichester, Daul, Deß, Deva, Duka-Zólyomi, Gahler, Gauzès,Gomolka, Grossetête, Kaczmarek, Karas, Kratsa-Tsagaropoulou, Lulling, Mann Thomas, Mathieu,Mavrommatis, Mayer, Pleštinská, Posselt, Purvis, Roithová, Sudre, Tajani, Tannock, Vatanen, Wieland,Záborská, Zaleski

PSE: Arif, Ayala Sender, Berès, Bourzai, Bullmann, Casaca, Cashman, Geringer de Oedenberg,Martínez Martínez, Pinior, Roure, Sakalas, Sánchez Presedo, Scheele, Tarabella, Trautmann

UEN: Libicki, Rutowicz

Verts/ALE: Lambert, Onesta, Romeva i Rueda, Smith

23.12.2006 C 317 E/587Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

TESTI APPROVATI

P6_TA(2006)0570

Progetto di bilancio generale 2007 quale modificato dal Consiglio (tutte le sezioni)

Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'eser-cizio 2007 quale modificato dal Consiglio (tutte le sezioni) (15637/2006 — C6-0442/2006 —2006/2018(BUD) — 2006/2018B(BUD)) e sulle lettere rettificative nn. 1/2007 (SEC(2006)0762),2/2007 (13886/2006 — C6-0341/2006) e 3/2007 (15636/2006 — C6-0443/2006) al progetto di

bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2007

Il Parlamento europeo,

— visti l'articolo 272 del trattato CE e l'articolo 177 del trattato Euratom,

— vista la decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema dellerisorse proprie delle Comunità europee (1),

— visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce ilregolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2),

— visto l'accordo interistituzionale (AII) del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e laCommissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (3),

— visto l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e laCommissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (4),

— visto il progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2007, stabilito dal Consiglio il14 luglio 2006 (C6-0299/2006),

— viste la sua risoluzione del 26 ottobre 2006 sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea perl'esercizio 2007, Sezione III — Commissione (C6-0299/2006) e la lettera rettificativa n. 1/2007(SEC(2006)0762) al progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2007 (5),

— vista la sua risoluzione del 26 ottobre 2006 sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea perl'esercizio 2007, Sezione I — Parlamento europeo, Sezione II — Consiglio, Sezione IV — Corte digiustizia, Sezione V — Corte dei conti, Sezione VI — Comitato economico e sociale europeo, Sezione VII— Comitato delle regioni, Sezione VIII (A) — Mediatore europeo, Sezione VIII (B) — Garante europeodella protezione dei dati (C6-0300/2006) (6),

— vista la lettera rettificativa n. 2/2007 (13886/2006 — C6-0341/2006) al progetto di bilancio generaledell'Unione europea per l'esercizio 2007,

— vista la lettera rettificativa n. 3/2007 (15636/2006 — C6-0443/2006) al progetto di bilancio generaledell'Unione europea per l'esercizio 2007,

— visti i suoi emendamenti e le sue proposte di modificazione del 26 ottobre 2006 al progetto di bilanciogenerale (7),

23.12.2006C 317 E/588 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

(1) GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.(2) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.(3) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.(4) GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato da ultimo dalla decisione 2005/708/CE del Parlamento europeo

e del Consiglio (GU L 269 del 14.10.2005, pag. 24).(5) Testi approvati, P6_TA(2006)0451.(6) Testi approvati, P6_TA(2006)0452.(7) Testi approvati, Allegato.

— viste le modifiche del Consiglio agli emendamenti e alle proposte di modificazione al progetto di bilanciogenerale approvati dal Parlamento (15637/2006 — C6-0442/2006),

— visti i risultati della conciliazione del 21 novembre 2006 e la successiva riunione del 28 novembre 2006,

— vista la dichiarazione del Consiglio sul risultato delle sue deliberazioni riguardanti gli emendamenti e leproposte di modificazione al progetto di bilancio generale approvati dal Parlamento,

— visti l'articolo 69 e l'allegato IV del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per i bilanci (A6-0451/2006),

A. considerando che ha seguito una strategia coerente nel corso della sua attività sul bilancio 2007,

B. considerando che tale strategia era basata sui tre pilastri fissati nella sua risoluzione del 18 maggio 2006sul bilancio 2007: relazione della Commissione sulla strategia politica annuale (SPA) (1), ossia la defini-zione delle priorità politiche, l'ottimizzazione della spesa e i preparativi per la revisione 2008/2009,

C. considerando che tale impostazione ha messo in luce le grandi sfide e opportunità per l'Unione europeain relazione all'attuale processo di globalizzazione, sollevando nel contempo questioni fondamentali circala natura dei partenariati strategici dell'UE con i paesi partner e le regioni del mondo,

D. considerando che questa visione chiara, coerente e strategica ha consentito al Parlamento di ottenererisultati nei negoziati con il Consiglio sulle priorità chiave del Parlamento, anche per quanto concerne ilregolamento finanziario,

E. considerando che i risultati ottenuti relativamente alle priorità del Parlamento, all'ottimizzazione dellaspesa nonché al regolamento finanziario comporteranno benefici reali per i cittadini europei in terminidi spesa più efficiente ed efficace, contribuendo agli sforzi continui del Parlamento di giungere a unadichiarazione di affidabilità positiva (DAS) per la spesa dell'UE,

Considerazioni generali: conseguimento delle priorità, ottimizzazione della spesa, preparativi per larevisione 2008/2009

Conseguimento delle priorità

1. ricorda che la strategia e le priorità politiche per l'approccio del Parlamento al bilancio 2007 sono statestabilite nella suddetta risoluzione SPA del 18 maggio 2006, in particolare ai paragrafi 5 e 6; ritiene che talerisoluzione sia stata quindi un mezzo essenziale per la definizione della sua strategia in una fase preliminaredella procedura annuale di bilancio;

2. accoglie con favore i risultati che ha conseguito riguardo alle sue ampie priorità e alle questioni chiavenei negoziati con il Consiglio, nel trilogo e nella procedura di conciliazione, prima della seconda lettura delParlamento sul bilancio;

3. per quanto concerne il livello globale dei pagamenti, respinge l'impostazione del Consiglio, consistentein riduzioni arbitrarie e generali dei livelli dei pagamenti; ritiene che i pagamenti dovrebbero essere diretti aiprogrammi prioritari per i quali sia possibile garantire una spesa efficiente ed efficace; concorda, nel quadrodi un accordo globale con il Consiglio, su un livello finale di pagamenti di 115 500 milioni di euro, il cheequivale allo 0,99% dell'RNL dell'UE;

4. ricorda la sua dichiarazione sui pagamenti in cui si afferma che i punti 12 e 13 dell'AII del 17 maggio2006 stabiliscono importi in valore assoluto, che rappresentano massimali annui di spesa nell'ambito deibilanci generali, nel contesto del QFP; ricorda pertanto che il rispetto dei massimali annui fissati dal QFP2007-2013 costituisce un'accettazione automatica dei tassi di aumento delle spese non obbligatorie neibilanci annuali; ricorda al Consiglio che il Parlamento considererà l'eventuale mancato rispetto dei puntisummenzionati come una violazione dell'AII;

23.12.2006 C 317 E/589Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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(1) Testi approvati, P6_TA(2006)0221.

5. rileva in tale contesto che le commissioni specializzate del Parlamento sono state modeste nel richiederemaggiori stanziamenti di pagamento nell'ambito della prima lettura del Parlamento sul bilancio 2007, datoche le principali nuove basi giuridiche sono state concordate nel corso del 2006 in vista dell'avvio dei nuoviprogrammi di spesa dell'UE nel 2007;

6. per quanto concerne il livello globale degli stanziamenti d'impegno, rileva che il Parlamento ha adottatoun approccio cauto, in linea con quello delle commissioni specializzate, e non ha richiesto l'utilizzazionedello strumento di flessibilità; fissa gli stanziamenti d'impegno ai massimali (o vicini ai massimali) di cuiall'allegato I dell'AII del 17 maggio 2006 per la maggioranza delle rubriche del bilancio 2007;

7. in relazione alla politica estera e di sicurezza comune (PESC), decide di ripristinare gli stanziamentid'impegno per il 2007 al livello previsto nel progetto preliminare di bilancio (PPB) di 159 200 000 euro, masi attende che il Consiglio dia attuazione sia allo spirito che alla lettera dell'AII del 17 maggio 2006 perquanto concerne la spesa per la PESC e come confermato nello scambio di lettere tra i presidenti Brok eLewandowski e il ministro finlandese Wideroos;

Ottimizzazione della spesa

8. ritiene che per le future procedure di bilancio occorra basarsi su questo tipo di approccio, allo scopo diassicurare una migliore valutazione dei programmi comunitari e un più attento controllo dell'esecuzione delbilancio, conformemente alle priorità del Parlamento e alle sue prerogative istituzionali; prende atto delladichiarazione congiunta con la Commissione su un'adeguata esecuzione del bilancio e sottolinea che l'obiet-tivo generale di tale esercizio è di consentire un'ottimizzazione della spesa a vantaggio dei cittadini europei edi rispondere alle sfide che l'UE deve affrontare mediante un'assegnazione ottimale dei fondi (cfr. dichiara-zione in allegato);

9. ricorda la sua decisione di collocare il 30% degli stanziamenti, per un totale di oltre 500 milioni di euro,nella riserva per circa 40 linee di bilancio per cui il Parlamento ha avuto serie preoccupazioni circa la qualitàe il livello dell'esecuzione di bilancio, sulla base di un attento esame delle fonti d'informazione disponibili;accoglie con favore la risposta costruttiva della Commissione ai requisiti stabiliti dal Parlamento per lo svin-colo di tali riserve nei suoi emendamenti di bilancio; a seguito della risposta della Commissione allegata allasua tradizionale lettera di eseguibilità dei primi di novembre, decide di mantenere oltre 8 900 000 euro inriserva per 4 linee di bilancio; decide di continuare a controllare attentamente la qualità e il livello dell'esecu-zione della spesa su tali linee nel corso del 2007, in linea con la dichiarazione sull'ottimizzazione dellaspesa;

10. accoglie inoltre con favore la riunione del 15 novembre 2006 con il Commissario responsabile dellaprogrammazione finanziaria e del bilancio e il Segretario generale della Commissione, quale forte dimostra-zione dell'impegno della Commissione a favore dell'approccio dell'ottimizzazione della spesa; rileva che lapropria commissione per i bilanci terrà, agli inizi del 2007, un'audizione intesa a far progredire questo tipodi approccio;

11. rammenta l'importanza che annette al conseguimento di una dichiarazione di affidabilità positiva peri fondi in gestione condivisa; sottolinea la propria intenzione di adoperarsi affinché, conformementeall'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006, le competenti autorità di revisione contabile degli Statimembri rilascino una dichiarazione sulla conformità dei sistemi di gestione e di controllo con la normativacomunitaria; ribadisce la necessità che gli Stati membri si impegnino pertanto a redigere, all'idoneo livellonazionale, una sintesi annuale delle revisioni contabili e delle dichiarazioni disponibili; accoglie con favore irecenti sviluppi in uno Stato membro, volti a consolidare tutti i conti separati quando il denaro dell'UE èspeso nel quadro della gestione condivisa, al fine di un controllo successivo di tali cifre; ritiene che una revi-sione della metodologia della Corte dei conti per la valutazione della conformità alle norme finanziariedell'UE, mediante un processo di revisione tra pari insieme ad altre istituzioni analoghe, contribuirà a miglio-rare l'approccio della Corte in materia di controllo dei conti dell'UE; rileva con stupore che un tale processonon è stato ancora completato e chiede che lo sia entro il 31 luglio 2007;

12. riguardo alle tre nuove agenzie (Agenzia delle sostanze chimiche, Istituto per le questioni di genere,Agenzia dei diritti fondamentali), prende atto delle dichiarazioni congiunte concordate tra il Parlamento, ilConsiglio e la Commissione in relazione al finanziamento e alla programmazione finanziaria per tali agenzienel contesto dell'AII del 17 maggio 2006; riguardo alle agenzie esistenti, decide di ripristinare gli stanzia-menti del PPB, collocando però in riserva gli aumenti al di sopra di un importo di riferimento, in attesa diuna valutazione positiva dei risultati conseguiti dalle agenzie in rapporto ai loro programmi di lavoro finali;osserva che tali valutazioni dovrebbero essere completate nel contesto di una riunione con i capi delleagenzie nella primavera del 2007;

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Preparativi per la revisione 2008/2009

13. ribadisce la necessità che l'Unione europea metta a punto una strategia maggiormente proattiva che leconsenta di affrontare le sfide e le opportunità del processo di globalizzazione in corso; ritiene che in talecontesto sia necessario un riesame dell'approccio dell'UE relativo ai partenariati con le regioni e i paesi terzie che l'impiego del termine «strategico» dovrebbe essere riservato ai partenariati più importanti per l'UE,come quello transatlantico con gli Stati Uniti d'America;

14. ribadisce che l'analisi politica elaborata dalla «Commissione temporanea sulle sfide politiche e i mezzifinanziari dell'Unione allargata nel periodo 2007-2013» e la pertinente risoluzione approvata dal Parlamentol'8 giugno 2005 (1) costituiscono tuttora la base per la revisione e le eventuali modifiche dell'AII; ritiene chedebbano essere incluse anche la valutazione dell'efficacia e l'attuazione della nuova generazione diprogrammi e di strumenti pluriennali;

15. rileva che le azioni preparatorie adottate dal Parlamento in relazione agli scambi commerciali e scienti-fici con la Cina e l'India sono destinate a sottolineare l'importanza che il Parlamento attribuisce allo sviluppodi una più stretta cooperazione con questi paesi in rapido sviluppo;

16. ritiene che la Commissione dovrebbe raggiungere un maggiore livello di trasparenza circa i vantaggi egli svantaggi del lavoro con le ONG per l'attribuzione dell'assistenza allo sviluppo dell'UE; in tale contestoraccomanda un'analisi costi-benefici sul funzionamento delle ONG; intende esaminare ulteriormente le possi-bilità di un maggiore ricorso ai microcrediti nella futura assistenza allo sviluppo da parte dell'UE;

17. ritiene che la Commissione dovrebbe riesaminare la natura dei partenariati strategici dell'UE in unarelazione che dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2007, definendo in particolare il significato deltermine «strategico», e che ciò costituisca soltanto un esempio della più ampia esigenza che l'Unione europeastabilisca chiaramente le sue priorità politiche globali in modo da poterle comunicare efficacemente ai citta-dini dell'Europa; fa notare che priorità politiche chiare costituiscono una condizione essenziale per l'asse-gnazione delle risorse di bilancio a tali priorità; sottolinea che nella sua attività per il bilancio 2007 ilParlamento ha stabilito le sue priorità politiche nelle prime fasi della procedura, sviluppando così una stra-tegia efficace per il bilancio 2007;

18. ritiene pertanto che il Parlamento dovrebbe perfezionare l'approccio relativo alla definizione di prioritàadottato nella procedura di bilancio 2007, tra l'altro mediante una serie di audizioni su questioni politichespecifiche, al fine di definire le sue priorità politiche a medio termine; ritiene che, in linea con i para-grafi 38-40 della risoluzione SPA del 18 maggio 2006, ciò dovrebbe contribuire allo sviluppo da parte delParlamento di una strategia per la revisione 2008/2009;

Questioni orizzontali e elementi chiave per rubrica del QFP

Questioni orizzontali

19. riguardo ai progetti pilota e alle azioni preparatorie, rileva l'aumento dei massimali per i nuovi progettistabiliti nell'AII del 17 maggio 2006 e sottolinea che tali progetti consentono al Parlamento di indicare learee prioritarie per lo sviluppo delle politiche europee; decide pertanto di proporre diversi nuovi progettiampiamente in linea con le priorità stabilite al paragrafo 6 della risoluzione SPA del 18 maggio 2006;

20. prende atto dell'adozione della lettera rettificativa n. 3/2007 della Commissione e degli elementi dellalettera rettificativa n. 2/2007, incluse le disposizioni relative alla classificazione concernente Hercule II e ilFondo europeo per la globalizzazione; respinge altri elementi della lettera rettificativa n. 2/2007 e decide diinserire importi adeguati e una nomenclatura di bilancio in linea con le sue priorità esterne;

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(1) GU C 124 E del 25.5.2006, p. 373.

21. accoglie con favore l'accordo raggiunto sulla messa a disposizione di un importo di 500 milioni di europer il Fondo europeo per la globalizzazione iscritto in bilancio per l'esercizio 2007; sottolinea che la proce-dura adottata per l'iscrizione in bilancio del Fondo resta conforme alle disposizioni del punto 28 dell'AII del17 maggio 2006 e ribadisce l'opinione che, in conformità dell'accordo, l'ordine delle fonti utilizzate per ilfinanziamento del Fondo europeo per la globalizzazione in un esercizio N è quello risultante dalla sequenzacronologica delle informazioni disponibili sui margini e gli impegni cancellati, ossia, in primo luogo gli stan-ziamenti d'impegno cancellati dall'esercizio N - 2, in secondo luogo il margine lasciato disponibile nell'eser-cizio N - 1, in terzo luogo gli stanziamenti d'impegno cancellati dall'esercizio N - 1; accoglie con favore l'opi-nione della Commissione su tale questione, come espressa nella lettera del 17 novembre 2006 del Commis-sario responsabile per la programmazione finanziaria e il bilancio, destinata al Presidente delParlamento europeo;

Elementi principali per rubrica dell'AII

Rubrica 1A — Competitività per la crescita e l'occupazione

22. ribadisce la sua convinzione, espressa nella risoluzione SPA del 18 maggio 2006, che la conoscenza,le competenze, la ricerca e lo sviluppo, l'innovazione, le tecnologie della società dell'informazione e una poli-tica in materia di energia e trasporti sostenibili costituiscano la base per un'economia moderna sana e sianoessenziali per la creazione di posti di lavoro; ha pertanto deciso di respingere l'approccio del Consiglio,consistente in riduzioni apportate a numerose linee di bilancio di cruciale importanza, intese ad accrescerela competitività dell'economia dell'UE; ha deciso di aumentare gli stanziamenti di pagamento, anche se ad unlivello ridotto rispetto alla prima lettura, per i programmi prioritari legati all'agenda di Lisbona, come ilprogramma per la competitività e l'innovazione (CIP) e il settimo programma quadro di attività comunitariedi ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013);

23. è convinto che l'aumento della competitività dell'UE sia un elemento essenziale della risposta dell'UEalle sfide della globalizzazione; ritiene pertanto che gli aumenti degli stanziamenti alla rubrica 1a costitui-scano un chiaro segnale della futura direzione che dovrebbe prendere la spesa dell'UE; ricorda la necessità diun adeguato finanziamento pubblico che consenta di creare l'effetto volano atteso dal cofinanziamento dellaBanca europea per gli investimenti; attende con impazienza le proposte della Commissione e del Consigliosu tale questione; sottolinea che per il Fondo europeo per gli investimenti sarebbe auspicabile un aumentodel capitale sottoscritto a lungo termine, sia per accompagnare l'introduzione dei nuovi mandati (incluso ilCIP) nel 2007, sia per finanziare le nuove operazioni del progetto per il trasferimento di tecnologie, comeauspicato dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione;

24. sottolinea il significato tecnologico ed economico del programma Galileo; ricorda alla Commissioneche, considerato il periodo nel suo insieme, il programma è sottofinanziato nel nuovo QFP e le chiede dicercare rapidamente una soluzione praticabile e duratura, al fine di garantire il successo di questoprogramma;

Rubrica 1B — Coesione per la crescita e l'occupazione

25. osserva che gli stanziamenti per i fondi strutturali e di coesione per il QFP 2007-2013 sono netta-mente inferiori a quanto anticipato, soprattutto a seguito delle conclusioni del Consiglio europeo deldicembre 2005; ritiene pertanto che si debbano ripristinare gli importi del PPB; sottolinea l'importanza didefinire e approvare il più presto possibile i programmi nazionali, ora che è stato concordato il nuovo AII;sottolinea l'importanza della coesione quale una delle priorità politiche dell'UE; per quanto concerne l'assi-stenza preadesione chiede alla Commisisone di persentare una richiesta di trasferimento di modifica delbilancio nel corso del 2007 ove gli importi previsti nel bilancio per il 2007 si rivelino insufficienti;

Rubrica 2 — Preservazione e gestione delle risorse naturali

26. fa notare che il 2007 sarà il primo anno di piena attuazione della più recente riforma della politicaagricola comune (PAC); respinge i tagli alle spese obbligatorie apportati dal Consiglio in seconda lettura;respinge la riclassificazione di diverse linee di bilancio nel settore agricolo, dalle spese obbligatorie a quellenon obbligatorie, come proposto dalla Commissione nella lettera rettificativa n. 2/2007;

23.12.2006C 317 E/592 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

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27. deplora che, nonostante le rilevanti esigenze di ristrutturazione, ammodernamento e diversificazionedell'economia rurale dell'Europa, le risorse destinate allo sviluppo rurale siano destinate a diminuire intermini reali; ritiene che un trasferimento volontario dei fondi dal sostegno agricolo diretto («primo pilastro»della PAC) allo sviluppo rurale non sia il mezzo più opportuno per rimediare a tale situazione; manifesta atale riguardo forti riserve sull'attuale proposta della Commissione concernente la modulazione volontaria,che consentirebbe di trasferire allo sviluppo rurale fino al 20% del sostegno agricolo diretto; chiede allaCommissione di compiere una valutazione d'impatto in conformità dell'accordo interistituzionale del16 dicembre 2003 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione su «legiferare meglio» (1); riba-disce che il Parlamento si riserva tuttora di esprimere la sua posizione sulla modulazione volontaria e ritieneche sarebbe opportuno valutare tale questione assieme a quella del cofinanziamento nel quadro della revi-sione 2008/2009, come indicato nella dichiarazione n. 9 dell'AII del 17 maggio 2006 relativa alla modula-zione volontaria;

28. esprime la propria delusione per il fatto che, nonostante l'elevato fabbisogno di stanziamenti per losviluppo di un vaccino morto per il virus della febbre catarrale maligna (FCM), il Consiglio si sia rifiutato, inseconda lettura, di approvare l'iniziativa adottata dal Parlamento a tale riguardo; accoglie tuttavia con favorela proposta della Commissione, formulata nella lettera di eseguibilità, di incorporare lo sviluppo di un nuovovaccino per il virus della FCM nel bilancio della ricerca nell'ambito dei progetti dello strumento di assistenzapreadesione (IPA); sottolinea l'opportunità di privilegiare lo sviluppo di un vaccino polivalente, che sia effi-cace contro i diversi tipi di tale virus;

29. appoggia e accoglie con favore la dichiarazione congiunta su Life+ concordata dal Parlamento, dalConsiglio e dalla Commissione riguardo all'assegnazione di finanziamenti provvisori nel caso di un vuotolegislativo tra l'inizio del 2007 e l'adozione finale dell'atto giuridico;

Rubrica 3A — Libertà, sicurezza e giustizia

30. sottolinea che l'area di libertà, sicurezza e giustizia, e in particolare la promozione dei diritti fonda-mentali, la definizione di una politica comune in materia di asilo e migrazione e la lotta contro il terrorismoe la criminalità organizzata, sono tra le priorità fondamentali dell'Unione;

31. ritiene che la gestione integrata delle frontiere esterne dell'Unione sia uno degli obiettivi che richiedonoattualmente un sostegno urgente; ripristina di conseguenza il livello di stanziamenti d'impegno del PPB perl'agenzia Frontex, collocando nel contempo alcuni fondi in riserva, in linea con l'approccio generale per leagenzie;

Rubrica 3B — Cittadinanza

32. ricorda l'importanza del principio di sussidiarietà nel campo della cultura, dell'istruzione, della forma-zione e della gioventù, e ritiene che il rispetto del pluralismo delle opinioni sia la prima condizione perun'efficace politica di comunicazione, intesa a rendere l'UE più vicina ai cittadini; ritiene che si possa fare unuso migliore dei nuovi mezzi di comunicazione, al fine di riunire per scambi d'idee i responsabili politicieuropei di ogni tendenza; accoglie con favore, a tale riguardo, l'evoluzione positiva dei programmi d'in-formazione di Euronews; invita la Commissione a sostenere la diffusione di Euronews in lingua araba,affinché i cittadini arabofoni nell'Unione europea e gli abitanti dei paesi di lingua araba del bacino medi-terraneo possano beneficiare di una migliore copertura e informazione sull'impegno dell'Europa; esorta laCommissione a chiarire le implicazioni di bilancio del piano D per la democrazia, il dibattito e il dialogo ele azioni da intraprendere nel suo ambito; chiede alla Commissione di pubblicare su Internet i dettagli delleattribuzioni di sovvenzioni (importi e beneficiari) per tutte le azioni;

33. ricorda l'importanza che attribuisce ad efficaci strategie di comunicazione dell'UE e in particolare allagaranzia che i meccanismi on line possano essere utilizzati nella misura più ampia possibile, al fine di agevo-lare lo sviluppo di informazioni e il flusso di idee tra formatori di opinioni europei e parti interessate; sotto-linea a tale riguardo il progetto pilota adottato per le reti d'informazione pilota, al fine di migliorare lacomunicazione tra responsabili politici, non da ultimo tra parlamentari europei e nazionali; ritiene che taleiniziativa dovrebbe basarsi sugli attuali portali web europei, in modo da conferire valore aggiunto alle azionispecifiche esistenti in tale area;

23.12.2006 C 317 E/593Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

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(1) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

34. invita la Commissione a effettuare uno studio concernente le condizioni e la stima dei costi di restaurodelle chiese situate nella parte settentrionale di Cipro, che sono state sconsacrate, trasformate in moschee odanneggiate da quando l'esercito turco ha assunto il controllo della regione nel 1974, in linea con la dichia-razione del Parlamento europeo sulla protezione e la salvaguardia del patrimonio religioso nella parte norddi Cipro (1);

35. mette in discussione la qualità della politica di informazione attuata dalla Commissione; chiede allaCommissione di confermare ufficialmente la sua volontà di rappresentare in modo adeguato tutte le istitu-zioni e i relativi poteri;

Rubrica 4 — L'UE quale attore globale

36. ritiene che l'UE dovrebbe dotarsi di risorse sufficienti per svolgere un ruolo di partner mondiale(«global player») nel rispetto dei suoi valori; propone il ripristino delle cifre del PPB per diverse linee eaumenti al di là del PPB per pagamenti e impegni in alcune aree, al fine di promuovere le attività dell'UEmediante programmi comunitari nei settori della politica estera, dello sviluppo e dell'aiuto umanitario,nonché scambi commerciali e scientifici con paesi emergenti di importanza cruciale;

37. sottolinea l'importanza della trasparenza nell'utilizzo dei fondi destinati all'Iraq per il tramite dei duefondi fiduciari e ricorda la necessità di monitorare attentamente la capacità di assorbimento dell'Iraq; chiedepertanto alla Commissione di fornire regolarmente informazioni sui progetti finanziati dall'Unione europeae sul tasso di assorbimento dei fondi destinati a tale paese;

38. rileva che il nuovo quadro giuridico per le azioni esterne dell'UE implica anche una nuova struttura dibilancio; accoglie con favore, in linea generale, la semplificazione degli strumenti e la nuova nomenclatura dibilancio in esso proposte; accoglie altresì con favore la presentazione di uno strumento separato sui dirittiumani e la democrazia, che richiede una modifica della nomenclatura del PPB; non può tuttavia accettareche vari dei cambiamenti proposti riducano la trasparenza per settori e/o regioni e paesi; ha deciso a taleriguardo di apportare le modifiche necessarie; chiede altresì alla Commissione di fornire una ripartizione perattività e paese in fase di preadesione e, ai fini della trasparenza, una nomenclatura corrispondente in tutte lepertinenti linee di bilancio; chiede inoltre alla Commissione di trasmettere su base regolare una relazione dimonitoraggio all'autorità di bilancio, concernente i progressi dei due nuovi Stati membri e dei paesi in fasedi preadesione;

39. ripristina gli stanziamenti per la PESC al livello proposto nel PPB della Commissione e nel PB delConsiglio; sottolinea che richiede al Consiglio di rispettare la lettera e lo spirito dell'AII del 17 maggio 2006in relazione alla PESC, in linea con lo scambio di lettere tra i presidenti Brok e Lewandowski e il ministroWideroos;

40. rileva che la seconda lettura del Parlamento sul bilancio 2007 non lascia margini nella rubrica 4 e chel'aumento degli impegni mediante bilanci rettificativi nel corso del 2007 implicherebbe pertanto il ricorsoallo strumento di flessibilità; si attende di essere pienamente informato dal Consiglio, su una base a prioriproattiva, delle necessità finanziarie della prossima missione in Kosovo;

Rubrica 5 — Amministrazione

41. riguardo al personale delle istituzioni dell'UE, rileva che le riduzioni dell'organigramma inizialmenteproposte dal Consiglio non saranno attuate nel bilancio 2007; appoggia la dichiarazione congiunta con ilConsiglio sulle assunzioni relative agli allargamenti del 2004 e del 2007; accoglie con favore l'impegno dellaCommissione di effettuare un esercizio di screening approfondito, fornendo una valutazione a mediotermine dei suoi fabbisogni in termini di personale, nonché una relazione dettagliata sul personale dellaCommissione con funzioni di supporto e coordinamento in tutti i posti di lavoro entro il 30 aprile 2007;

42. decide di svincolare gli importi iscritti in riserva in prima lettura per le risorse di personale dellaCommissione, sulla base di una lettera del Presidente della Commissione che accetta di soddisfare piena-mente tutte e quattro le richieste del Parlamento concernenti lo svincolo della riserva; si attende una discus-sione strategica sul personale delle istituzioni dell'UE durante il 2007 nel contesto dell'esercizio di screeningrichiesto dal Parlamento;

23.12.2006C 317 E/594 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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(1) Testi approvati del 5.9.2006, P6_TA(2006)0335.

Altre sezioni del bilancio 2007

43. rileva che l'aumento di bilancio accordato alle «altre sezioni» nel bilancio 2007, esclusi i costi dell'allar-gamento, è stato solo dell'1,7 % rispetto al bilancio 2006; osserva che tale aumento è puramente marginale,riflette l'aumento del tasso d'inflazione e il costo delle priorità specifiche delle istituzioni ed è in realtà moltoinferiore a quanto richiesto nel PPB; decide di mantenere la posizione originaria assunta in prima lettura,ripristinando 10 630 000 euro rispetto alle riduzioni di 28 280 000 euro apportate dal Consiglio;

44. ribadisce la sua convinzione che l'attuazione del rigore di bilancio in tutte le attività in corso garantiscauna gestione finanziaria più efficace e rifletta le reali necessità e priorità attuali delle istituzioni; riconoscetuttavia che le istituzioni devono avere gli strumenti necessari per poter funzionare e operare ad un livelloragionevolmente efficace, garantendo così che i vari obiettivi delle istituzioni possano essere realmenteconseguiti; deplora pertanto la decisione del Consiglio di non accogliere il bilancio del Parlamento per le«altre sezioni» come approvato in prima lettura;

45. chiede che le istituzioni presentino entro il 1o settembre di ogni anno relazioni più informative sulleloro attività e sui risultati conseguiti; queste relazioni d'attività devono fornire informazioni maggiori e piùchiare sul modo in cui i fondi sono utilizzati con successo e giustificare il consumo degli stanziamenti dibilancio; ciò consentirebbe all'autorità di bilancio di controllare come e dove l'aumento dei fondi rende piùefficienti le istituzioni;

46. ribadisce l'importanza della cooperazione interistituzionale, che può indubbiamente portare beneficialle istituzioni interessate; ritiene a tale riguardo che il servizio amministrativo comune del Comitato econo-mico e sociale europeo e del Comitato delle regioni sia un modo efficace e dinamico di evitare duplicazioni,ridurre i costi e sviluppare lo spirito di gruppo senza ridurre la qualità e l'efficienza del servizio fornito;invita i due Comitati ad esaminare entro il luglio 2007 questa cooperazione, alla luce del principio di condi-visione e al fine di prendere le misure necessarie per garantire che le esigenze delle due istituzioni sianosoddisfatte e che sia assicurata una governance più equa del servizio comune; raccomanda di effettuare, entrola fine di giugno 2007, una valutazione delle funzioni e delle attività del Comitato economico e socialeeuropeo e del Comitato delle regioni;

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47. incarica il suo Presidente di proclamare che il bilancio è definitivamente adottato e di provvedere afarlo pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

48. incarica il proprio Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le dichiarazioni allegate al Consi-glio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo,al Comitato delle regioni, al Mediatore europeo e al Garante europeo della protezione dei dati, nonché allealtre istituzioni e agli altri organi interessati.

ALLEGATO

Dichiarazione congiunta sulle tre nuove agenzie previste nel bilancio2007 in applicazione del punto 47 dell'Accordo interistituzionale (AII)

del 17 maggio 2006

Il progetto preliminare di bilancio per l'esercizio 2007 prevede il finanziamento delle tre nuove agenzieseguenti:

— l'Agenzia europea delle sostanze chimiche;

— l'Istituto europeo per le questioni di genere;

— l'Agenzia europea dei diritti fondamentali.

23.12.2006 C 317 E/595Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si impegnano a utilizzare questa prima esperienzaacquisita con le tre nuove agenzie per l'ulteriore sviluppo della procedura prevista al punto 47 dell'AII almomento dell'elaborazione di proposte per la creazione di nuove agenzie.

Dichiarazione congiunta sul finanziamento dell'Agenzia europea dellesostanze chimiche

Nel maggio 2006 la Commissione ha presentato la prima programmazione finanziaria per il periodo2007-2013, in conformità del punto 46 dell'accordo interistituzionale (AII) sulla disciplina di bilancio e lasana gestione finanziaria del 17 maggio 2006.

Sulla base delle informazioni trasmesse dalla Commissione il 7 novembre 2006, il Parlamento europeo e ilConsiglio rilevano che il finanziamento dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche può essere assicuratonell'ambito del massimale di spesa approvato per la rubrica 1a per il periodo 2007-2013.

Inoltre, il Parlamento europeo e il Consiglio rilevano che gli emendamenti alla base giuridica dell'Agenziaeuropea delle sostanze chimiche comportano una spesa supplementare globale di 113 600 000 euro negliesercizi 2008 e 2009 nell'ambito della rubrica 1a del quadro finanziario pluriennale 2007-2013, rispettoalla programmazione finanziaria presentata nel maggio 2006 dalla Commissione e senza tenere conto dellepossibili ridistribuzioni nell'ambito della rubrica 1a.

La Commissione, qualora, su richiesta dell'Agenzia o per altre circostanze impreviste, intenda scostarsi dagliimporti originariamente ritenuti necessari per il finanziamento dell'Agenzia nel periodo in causa, comunicaall'autorità di bilancio questa intenzione e l'effetto che essa avrà sul restante margine della pertinente rubricadel quadro finanziario pluriennale, indicando altresì la riprogrammazione.

Dichiarazione congiunta sul finanziamento dell'Istituto europeo per lequestioni di genere

Nel maggio 2006 la Commissione ha presentato la prima programmazione finanziaria per il periodo2007-2013, in conformità del punto 46 dell'accordo interistituzionale (AII) sulla disciplina di bilancio e lasana gestione finanziaria del 17 maggio 2006.

Sulla base delle informazioni trasmesse dalla Commissione il 7 novembre 2006, il Parlamento europeo e ilConsiglio rilevano che il finanziamento dell'Istituto europeo per le questioni di genere può essere assicuratonell'ambito del massimale di spesa approvato per la rubrica 1a per il periodo 2007-2013.

La Commissione, qualora, su richiesta dell'Istituto o per altre circostanze impreviste, intenda scostarsi dagliimporti originariamente ritenuti necessari per il finanziamento dell'Istituto nel periodo in causa, notificaall'autorità di bilancio questa intenzione e gli effetti che essa avrà sul restante margine della pertinenterubrica del quadro finanziario pluriennale, indicando altresì la riprogrammazione.

Dichiarazione congiunta sul finanziamento dell'Agenzia europea deidiritti fondamentali

Nel maggio 2006 la Commissione ha presentato la prima programmazione finanziaria per il periodo2007-2013, in conformità del punto 46 dell'Accordo interistituzionale (AII) sulla disciplina di bilancio e lasana gestione finanziaria del 17 maggio 2006.

Sulla base delle informazioni trasmesse dalla Commissione il 7 novembre 2006, il Parlamento europeo e ilConsiglio rilevano che il finanziamento dell'Agenzia europea dei diritti fondamentali può essere assicuratonell'ambito del massimale di spesa approvato per la rubrica 3a per il periodo 2007-2013.

La Commissione, qualora, su richiesta dell'Agenzia o per altre circostanze impreviste, intenda scostarsi dagliimporti originariamente ritenuti necessari per il finanziamento dell'Agenzia nel periodo in causa, notificaall'autorità di bilancio questa intenzione e l'effetto che essa avrà sul restante margine della pertinente rubricadel quadro finanziario pluriennale, indicando altresì la riprogrammazione.

23.12.2006C 317 E/596 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

Dichiarazione congiunta sulle assunzioni in relazione all'allargamentodel 2004 e del 2007

Il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto con grande preoccupazione dei ritardi nel processo diselezione e assunzione relativo all'allargamento del 2004, della scarsa copertura dei posti al livello dei quadriintermedi, dell'alto tasso di posti permanenti occupati da agenti temporanei e della mancanza di un numerosufficiente di concorsi adeguati.

Il Parlamento europeo e il Consiglio insistono perché le istituzioni, e in particolare l'Ufficio europeo di sele-zione del personale (EPSO), facciano tutto il possibile per garantire che siano prese iniziative atte a rettificarela situazione e ad accelerare l'intero processo di copertura dei posti concessi dall'autorità di bilancio. I criteridovrebbero essere conformi a quanto stabilito all'articolo 27 dello Statuto, consentendo di giungere quantoprima possibile ad una base geografica proporzionale quanto più ampia possibile.

Il Parlamento europeo e il Consiglio intendono controllare da vicino il processo di assunzione in corso. Atal fine, chiedono a ciascuna istituzione e all'EPSO di fornire due volte l'anno all'autorità di bilancio informa-zioni sullo stato delle assunzioni in relazione all'allargamento del 2004 e del 2007.

Il Parlamento europeo e il Consiglio invitano i Segretari generali delle istituzioni a presentare una relazionesui progressi compiuti in materia secondo le seguenti modalità:

— per quanto concerne la copertura dei posti concessi nei bilanci 2004-2006, entro la fine digennaio 2007;

— per quanto concerne la copertura dei posti concessi nel 2007, entro il 15 giugno 2007 e il31 ottobre 2007.

Dichiarazione congiunta su LIFE+

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ricordano il principio di bilancio secondo cui l'esecu-zione di spese operative importanti richiede l'adozione preliminare di un atto di base.

Nel contempo, le tre istituzioni riconoscono che all'inizio dell'esercizio 2007 alcuni nuovi atti di base, desti-nati a dare seguito ad atti di base precedenti che scadono alla fine del 2006, possono essere ancora all'esamedell'autorità legislativa. Tuttavia, talune azioni hanno assoluto bisogno di nuovi impegni di bilancio, per nonpregiudicare l'esecuzione e la preservazione dell'acquis. Tale rischio esiste per talune azioni per cui già esisteun ampio accordo politico fra le tre istituzioni.

Una particolare preoccupazione è stata espressa, soprattutto dal Parlamento nella sua risoluzione sulla primalettura del progetto di bilancio 2007, in relazione al programma LIFE+ che garantirà il seguito del precedenteLife III e di altre azioni connesse. Se si creerà un vuoto legislativo tra l'inizio dell'esercizio 2007 e l'adozionefinale dell'atto giuridico, le tre istituzioni convengono che un importo fino a 15 milioni di euro (su unbilancio totale di LIFE+ di 240 milioni di euro proposto nel progetto preliminare di bilancio 2007) puòessere impegnato nel periodo interinale per attività di preparazione del passaggio a LIFE+ alle migliori condi-zioni, ossia con l'obiettivo di preservare l'acquis conseguito con le azioni in corso nel settore dell'ambiente.Tali attività, la cui continuazione è essenziale per preservare la continuità dell'acquis, riguardano in partico-lare i sistemi d'informazione che garantiscono il controllo della legislazione ambientale dell'UE, i registri allabase del sistema di scambio delle emissioni, il ricorso a competenze scientifiche e esterne per la preparazionedelle proposte della Commissione nei casi in cui quest'ultima è tenuta a rispettare date limite, nonché azionidi informazione e sensibilizzazione.

Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo e della Commissionevolta a garantire un'adeguata esecuzione del bilancio

Nel quadro della procedura di bilancio, il Parlamento europeo e la Commissione sottolineano la necessità diun migliore rapporto costi-benefici nel bilancio dell'UE e ritengono che tale concetto vada applicato su basepermanente. L'obiettivo di questo approccio è di valutare gli aspetti quantitativi e qualitativi di ciascunprogramma dell'UE.

In tale contesto, la valutazione dei programmi dell'UE dovrebbe diventare una preoccupazione importantedelle istituzioni interessate alla procedura annuale di bilancio.

23.12.2006 C 317 E/597Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

Il Parlamento europeo e la Commissione ricordano che la gestione basata sulle attività è destinata ad offrireuna visione integrata dei risultati e dei costi dei vari settori politici, incluse le risorse operative ed ammini-strative.

Le due istituzioni convengono di compiere i passi necessari per migliorare il controllo dell'esecuzione delbilancio mediante un processo che utilizzi tutte le informazioni disponibili a partire da gennaio 2007, cuisaranno associate tutte le commissioni del Parlamento europeo. Il Parlamento europeo si impegna a fare unmiglior uso degli storni e dei bilanci rettificativi, quali strumenti per verificare l'esecuzione del bilanciodurante l'esercizio, in relazione alle priorità del Parlamento e alle sue prerogative interistituzionali.

I risultati del processo in corso saranno oggetto di uno scambio di opinioni in ciascun trilogo previstonell'allegato II dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006.

Questo esercizio mira a garantire che le politiche finanziate dal bilancio dell'UE permettano un'ottimizza-zione della spesa a vantaggio dei cittadini europei e rispondano alle sfide che l'Unione europea deve affron-tare mediante la migliore assegnazione possibile dei fondi dell'UE.

Dichiarazione del Parlamento europeo sulla disciplina di bilancio per ipagamenti

Il Parlamento europeo ricorda che i punti 12 e 13 dell'AII del 17 maggio 2006 stabiliscono importi invalore assoluto, che rappresentano massimali annui di spesa nell'ambito dei bilanci generali, nel contesto delquadro finanziario pluriennale.

Pertanto, il rispetto dei massimali annui fissati dal quadro finanziario pluriennale 2007-2013 costituisceun'accettazione automatica dei tassi di aumento delle spese non obbligatorie nei bilanci annuali.

L'eventuale mancato rispetto dei punti 12 e 13 dell'AII sarà considerato dal Parlamento europeo una viola-zione dell'AII.

Il Parlamento europeo si impegna ad eseguire le disposizioni dei punti 12 e 13 dell'AII, come misura didisciplina di bilancio per l'intera durata del quadro finanziario pluriennale.

P6_TA(2006)0571

Procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni previstedagli Stati membri nel settore dei trasporti (versione codificata) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo edel Consiglio relativa a una procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizionilegislative, regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti

(versione codificata) (COM(2006)0284 — C6-0185/2006 — 2006/0099(COD))

(Procedura di codecisione: codificazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0284 ) (1),

— visto l'articolo 251, paragrafo 2 e l'articolo 71 del trattato CE, a norma del quale la proposta gli è statapresentata dalla Commissione (C6-0185/2006),

23.12.2006C 317 E/598 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

— visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini dellacodificazione ufficiale dei testi legislativi (2),

— visti gli articoli 80 e 51, e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione giuridica (A6-0458/2006),

1. approva la proposta della Commissione;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(2) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.

P6_TA(2006)0572

Eliminazione dei controlli alle frontiere degli Stati membri (trasporti stradali eper vie navigabili) (versione codificata) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamentoeuropeo e del Consiglio relativo all'eliminazione di controlli effettuati alle frontiere degliStati membri nel settore dei trasporti su strada e per vie navigabili (versione codificata)

(COM(2006)0432 — C6-0261/2006 — 2006/0146(COD))

(Procedura di codecisione: codificazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0432) (1),

— visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 71 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è statapresentata dalla Commissione (C6-0261/2006),

— visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini dellacodificazione ufficiale dei testi legislativi (2),

— visti gli articoli 80 e 51, e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione giuridica (A6-0459/2006),

1. approva la proposta della Commissione;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.(2) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.

23.12.2006 C 317 E/599Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

P6_TA(2006)0573

Trasmissione di dati statistici protetti dal segreto (versione codificata) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento (Euratom, CE)del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delleComunità europee di dati statistici protetti dal segreto (versione codificata) (COM(2006)0477 —

C6-0290/2006 — 2006/0159(COD))

(Procedura di codecisione: codificazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0477) (1),

— visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è statapresentata dalla Commissione (C6-0290/2006),

— visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini dellacodificazione ufficiale dei testi legislativi (2),

— visti gli articoli 80 e 51, e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione giuridica (A6-0457/2006),

1. approva la proposta della Commissione;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.(2) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.

P6_TA(2006)0574

Trasmissione di statistiche sulla pesca nell'Atlantico nordorientale (versionecodificata) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamentoeuropeo e del Consiglio relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da partedegli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (versione codificata)

(COM(2006)0497 — C6-0301/2006 — 2006/0164(COD))

(Procedura di codecisione: codificazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0497) (1),

23.12.2006C 317 E/600 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

— visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali laproposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0301/2006),

— visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini dellacodificazione ufficiale dei testi legislativi (1)

— visti gli articoli 80 e 51, e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione giuridica (A6-0460/2006),

1. approva la proposta della Commissione;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.

P6_TA(2006)0575

Criteri comunitari applicabili alle azioni di sradicamento e di sorveglianza ditalune malattie animali (versione codificata) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che fissa icriteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali

(versione codificata) (COM(2006)0315 — C6-0236/2006 — 2006/0104(CNS))

(Procedura di consultazione: codificazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0315) (1),

— visto il trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0236/2006),

— visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini dellacodificazione ufficiale dei testi legislativi (2),

— visti gli articoli 80 e 51, e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione giuridica (A6-0461/2006),

1. approva la proposta della Commissione;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.(2) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.

23.12.2006 C 317 E/601Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

P6_TA(2006)0576

Accordo CE/Paraguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio concer-nente la firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Paraguay su alcuni aspetti

relativi ai servizi aerei (COM(2006)0266 — C6-0308/2006 — 2006/0094(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2006)0266) (1),

— visti l'articolo 80, paragrafo 2, e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, del trattato CE,

— visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dalConsiglio (C6-0308/2006),

— visti l'articolo 51, l'articolo 83, paragrafo 7, e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0406/2006),

1. approva la conclusione dell'accordo;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissionenonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e alla Repubblica del Paraguay.

(1) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P6_TA(2006)0577

Attività di R & S nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione (CE/Australia,Canada, paesi EFTA Norvegia e Svizzera, Corea, Giappone e Stati Unitid'America) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che auto-rizza la conclusione dell'accordo, destinato a rinnovare e modificare l'accordo concernente le atti-vità di ricerca e sviluppo nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione, tra la Comunitàeuropea e l'Australia, il Canada, i paesi dell'EFTA Norvegia e Svizzera, la Corea, il Giappone e gli

Stati Uniti d'America (COM(2006)0343 — C6-0373/2006 — 2006/0111(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2006)0343) (1),

— visti l'articolo 170 e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, del trattato CE,

23.12.2006C 317 E/602 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

— visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dalConsiglio (C6-0373/2006),

— visti l'articolo 51, l'articolo 83, paragrafo 7, e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0418/2006),

1. approva la conclusione dell'accordo;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissionenonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dell'Australia, del Canada, dei paesi EFTA Norvegia eSvizzera, della Corea, del Giappone e degli Stati Uniti d'America.

P6_TA(2006)0578

OCM nel settore dello zucchero e regime temporaneo per la ristrutturazionedell'industria dello zucchero a seguito dell'ampliamento *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recanteadattamento, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, delregolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno direttonell'ambito della politica comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, delregolamento (CE) n. 318/2006 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dellozucchero e del regolamento (CE) n. 320/2006 relativo a un regime temporaneo per la ristruttura-zione dell'industria dello zucchero nella Comunità (COM(2006)0677 — C6-0424/2006 —

2006/0226(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0677) (1),

— visti l'articolo 4, paragrafo 3, del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, l'articolo 41,secondo comma, l'articolo 20 e l'allegato IV dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, a normadei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0424/2006),

— visti l'articolo 51 e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0412/2006),

1. approva la proposta della Commissione;

2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la propostadella Commissione;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

23.12.2006 C 317 E/603Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

P6_TA(2006)0579

Prevenzione e informazione in materia di droga (2007-2013) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta modificata di decisione delParlamento europeo e del Consiglio che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico«Prevenzione e informazione in materia di droga» nell'ambito del programma generale «Diritti

fondamentali e giustizia» (COM(2006)0230 — C6-0095/2005 — 2005/0037B(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta modificata della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio(COM(2006)0230) (1),

— visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 152 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è statapresentata dalla Commissione (C6-0095/2005),

— visto l'articolo 51 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere dellacommissione per i bilanci (A6-0454/2006),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzial-mente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P6_TC1-COD(2005)0037B

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 dicembre 2006 in vista dell'ado-zione della decisione n. …/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce per ilperiodo 2007-2013 il programma specifico «Prevenzione e informazione in materia di droga»

nell'ambito del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia»

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

23.12.2006C 317 E/604 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

(1) GU C 69 del 21.3.2006, pag. 1.(2) Posizione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2006.

considerando quanto segue:

(1) Il trattato che istituisce la Comunità europea stabilisce che nella definizione e nell'attuazione di tutte lepolitiche ed attività della Comunità è garantito un livello elevato di protezione della salute umana; aisensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera p) del trattato, l'azione della Comunità comporta un contri-buto al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute.

(2) L'azione della Comunità dovrebbe completare le politiche nazionali dirette a migliorare la salutepubblica, a eliminare le fonti di pericolo per la salute umana e a ridurre i danni alla salute causatidalla tossicodipendenza, ivi comprese le politiche in materia di informazione e prevenzione.

(3) Considerato che gli studi mostrano che la patologia e la mortalità connesse alla tossicodipendenzainteressano un numero rilevante di cittadini europei, i danni provocati da tale fenomeno costituisconoun grave problema di salute pubblica.

(4) La comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa ai risultati dellavalutazione finale della strategia dell'Unione europea contro la droga e del piano d'azione in materiadi lotta contro la droga (2000-2004) (COM(2004)0707) ha sottolineato la necessità di coinvolgereregolarmente la società civile nella formulazione della politica dell'UE in materia di droga.

(5) La decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, cheadotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008) (1) prevedelo sviluppo di strategie e misure sulla tossicodipendenza, in quanto fattore determinante per la salutelegata al modo di vivere.

(6) Nella raccomandazione 2003/488/CE del 18 giugno 2003 sulla prevenzione e la riduzione del dannoper la salute causato da tossicodipendenza (2), il Consiglio ha raccomandato agli Stati membri di faredella prevenzione della tossicodipendenza e della riduzione dei rischi collegati un obiettivo di sanitàpubblica e di elaborare e attuare di conseguenza strategie globali.

(7) Il Consiglio europeo di Bruxelles del 16 e 17 dicembre 2004 ha approvato la strategia antidroga dell'UEper il periodo 2005-2012, che contempla tutte le attività dell'Unione europea in materia di droga efissa alcuni obiettivi principali, tra cui quello di garantire un elevato livello di protezione della salute,benessere e coesione sociale con la prevenzione e la riduzione del consumo di droga, della tossicodi-pendenza e degli effetti nocivi della droga sulla salute e la società.

(8) Al fine di dotarsi di uno strumento essenziale per attuare concretamente la strategia antidroga dell'UE2005-2012, il Consiglio ha adottato il piano d'azione dell'UE in materia di lotta contro la droga(2005-2008) (3). Tale piano d'azione ha come obiettivo primario di diminuire sensibilmente la diffu-sione del consumo di droga tra la popolazione e ridurre i danni sociali e per la salute provocati dalconsumo e dal commercio di droghe illecite.

(9) Il programma mira a realizzare gli obiettivi individuati dalla strategia antidroga dell'UE(2005-2012) e del piano d'azione in materia di lotta contro la droga (2005-2008) e (2009-2012)sostenendo progetti volti a prevenire il consumo di droga, anche affrontando il problema della ridu-zione dei danni collegati alla droga e dei metodi di trattamento tenendo in considerazione le cono-scenze scientifiche più avanzate.

(10) È importante e necessario riconoscere le gravi conseguenze, immediate e a lungo termine, che ladroga arreca ai singoli, alle famiglie e alla collettività in termini di salute, di sviluppo psicologico esociale e di pari opportunità per le persone coinvolte, nonché gli elevati costi sociali ed economiciper la società nel suo complesso.

(11) Particolare attenzione andrebbe prestata alla prevenzione del consumo di droga tra i giovani, chesono la fascia più vulnerabile della popolazione. La principale sfida in materia di prevenzioneconsiste nell'incoraggiare i giovani ad adottare stili di vita sani.

23.12.2006 C 317 E/605Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

(1) GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. 786/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7).(2) GU L 165 del 3.7.2003, pag. 31.(3) GU C 168 dell'8.7.2005, pag. 1.

(12) La Comunità europea può apportare un valore aggiunto alle azioni che gli Stati membri devonointraprendere nel settore dell'informazione e della prevenzione in materia di droga, inclusi il tratta-mento e la riduzione dei danni derivanti dall'utilizzo di droga, completandole e incoraggiando lesinergie.

(13) Si dovrebbe assicurare la complementarità con le competenze tecniche dell'osservatorio europeodelle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) avvalendosi delle metodologie e delle miglioripratiche sviluppate dallo stesso, nonché coinvolgendo quest'ultimo nell'elaborazione del programmadi lavoro annuale.

(14) Gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri,vista la necessità di scambiare informazioni a livello comunitario e di diffondere le buone pratiche suscala comunitaria, e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario. Data la necessità diun approccio coordinato e multidisciplinare e considerata la portata e l'incidenza dell'iniziativa, laComunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Lapresente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al prin-cipio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(15) Tenendo presente l'importanza della visibilità del finanziamento comunitario, la Commissionedovrebbe fornire orientamenti per favorire il corretto riconoscimento del sostegno ricevuto da partedi qualsiasi autorità, organizzazione non governativa, organizzazione internazionale o altro enteche riceve una sovvenzione in base al presente programma.

(16) La presente decisione fissa, per l'intera durata del programma, una dotazione finanziaria che costi-tuisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale aisensi del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, ilConsiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1).

(17) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il rego-lamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2) (di seguito «il regola-mento finanziario») e il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (3),che tutelano entrambi gli interessi finanziari della Comunità, dovrebbero applicarsi tenendo conto deiprincipi di semplicità e coerenza nella scelta degli strumenti di bilancio, della limitazione del numerodei casi in cui la Commissione mantiene una responsabilità diretta a livello di attuazione e gestione,nonché della necessaria proporzionalità tra l'entità delle risorse e l'onere amministrativo del loroimpiego.

(18) È inoltre opportuno adottare misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi e intraprendere i passinecessari per recuperare fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati ai sensidel regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tuteladegli interessi finanziari delle Comunità (4) e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 delConsiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dallaCommissione (5) e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (6).

(19) Il regolamento finanziario impone l'adozione di un atto di base per le sovvenzioni di funzionamento.

(20) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione dovrebbero essere adottate in confor-mità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'eserciziodelle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7) operando una distinzione tra le misureche sono soggette alla procedura di regolamentazione con controllo e quelle che sono soggette allaprocedura consultiva. Quest'ultima procedura è, in taluni casi, la più appropriata per garantire unamaggiore efficienza.

23.12.2006C 317 E/606 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

(1) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.(2) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (EC, Euratom) No 1995/2006 (GU L 390 del

30.12.2006, p. 1).(3) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.(4) GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.(5) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.(6) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.(7) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione del programma

1. La presente decisione istituisce il programma «Prevenzione e informazione in materia di droga», diseguito «il programma», nell'ambito del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia», al fine dicontribuire a garantire un elevato livello di protezione della salute umana e ridurre gli effetti nocivi delladroga sulla salute.

2. Il programma è istituito per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Articolo 2

Obiettivi generali

1. Il programma persegue i seguenti obiettivi generali:

a) contribuire a migliorare l'informazione sul consumo di droga;

b) prevenire e ridurre il consumo di droga, la tossicodipendenza e gli effetti nocivi connessi;

c) sostenere l'attuazione della strategia antidroga dell'UE.

Articolo 3

Obiettivi specifici

Il programma persegue i seguenti obiettivi specifici:

a) promuovere azioni transnazionali per:

— costituire reti multidisciplinari;

— assicurare lo sviluppo della base delle conoscenze, lo scambio di informazioni e l'individuazione ela diffusione delle buone pratiche, ivi compresi la formazione, le visite di studio e gli scambi dipersonale;

— sensibilizzare il pubblico ai problemi sanitari e sociali provocati dal consumo di droghe e incoraggiareun dialogo aperto per migliorare la comprensione di tale fenomeno;

— sostenere misure volte a prevenire il consumo di droga, anche affrontando il problema della ridu-zione dei danni collegati alla droga e dei metodi di trattamento, tenendo in considerazione le cono-scenze scientifiche più avanzate.

b) coinvolgere la società civile nell'attuazione e nello sviluppo della strategia dell'Unione europea contro ladroga e dei piani d'azione in materia di lotta alla droga;

c) controllare, attuare e valutare la realizzazione di specifiche azioni nell'ambito dei piani d'azione sulladroga 2005-2008 e 2009-2012. Il Parlamento europeo dovrebbe essere coinvolto nel processo divalutazione tramite la sua partecipazione al gruppo di orientamento della Commissione in materia divalutazione.

Articolo 4

Azioni

Al fine di conseguire gli obiettivi generali e specifici definiti agli articoli 2 e 3, il presente programmasosterrà, alle condizioni stabilite nei programmi di lavoro annuale, i seguenti tipi di azione:

a) azioni specifiche della Commissione, quali studi e ricerche, sondaggi e inchieste, elaborazione di indica-tori e metodologie comuni, raccolta, sviluppo e diffusione di dati e statistiche, seminari, conferenze eriunioni di esperti, organizzazione di campagne ed eventi pubblici, sviluppo ed aggiornamento di sitiweb, preparazione e diffusione di materiale informativo, supporto e gestione di reti di esperti nazionali,attività di analisi, di monitoraggio e di valutazione; oppure

23.12.2006 C 317 E/607Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

b) progetti transnazionali specifici di interesse comunitario presentati da almeno due Stati membri o daalmeno uno Stato membro ed un altro Stato, che può essere un paese aderente o un paese candidato,alle condizioni stabilite nel programma di lavoro annuale; oppure

c) sostegno alle attività di organizzazioni non governative o di altri enti che perseguono un obiettivo diinteresse europeo generale nel quadro degli obiettivi generali del programma, alle condizioni stabilite neiprogrammi di lavoro annuali.

Articolo 5

Partecipazione

1. Alle azioni del programma possono partecipare i seguenti paesi, di seguito «paesi partecipanti»:

a) i paesi EFTA che aderiscono all'accordo SEE, conformemente alle disposizioni di tale accordo;

b) i paesi candidati e i paesi dei Balcani occidentali che partecipano al processo di stabilizzazione e associa-zione, conformemente alla condizioni previste negli accordi di associazione o nei loro protocolli aggiun-tivi relativi alla partecipazione a programmi comunitari, conclusi o da concludere con tali paesi.

2. I progetti possono coinvolgere paesi candidati che non partecipano al presente programma qualora ciòsia utile alla loro preparazione all'adesione, o altri paesi terzi o organizzazioni internazionali che non parte-cipano a questo programma qualora ciò sia in linea con gli obiettivi dei progetti.

Articolo 6

Gruppi destinatari

1. Il programma è destinato a tutti i gruppi direttamente o indirettamente interessati dal fenomeno delladroga.

2. Per quanto riguarda la droga, i gruppi a rischio da considerarsi gruppi destinatari sono i giovani, ledonne, i gruppi vulnerabili e le popolazioni dei quartieri problematici. Altri gruppi destinatari possono esseregli insegnanti e gli educatori, i genitori, gli assistenti sociali, le autorità locali e nazionali, il personale medicoe paramedico, il personale giudiziario, le autorità incaricate dell'applicazione della legge e le autorità peni-tenziarie, le ONG, i sindacati e le comunità religiose.

Articolo 7

Accesso al programma

Il programma è aperto alla partecipazione di organizzazioni e istituzioni pubbliche o private (autorità localial livello pertinente, dipartimenti universitari e centri di ricerca) che operano nel settore dell'informazione edella prevenzione del consumo di droga, ivi compreso il settore della riduzione della domanda e del tratta-mento dei danni causati dalla droga.

Gli organismi e le organizzazioni a scopo di lucro accedono alle sovvenzioni previste dal programmasoltanto in associazione con organizzazioni senza scopo di lucro o pubbliche.

Articolo 8

Tipologie di intervento

1. Il finanziamento comunitario può assumere una delle seguenti forme giuridiche:

— sovvenzioni,

— contratti di appalto pubblico.

23.12.2006C 317 E/608 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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2. Le sovvenzioni comunitarie sono concesse in seguito ad inviti a presentare proposte, salvo in casi ecce-zionali e debitamente giustificati secondo quanto previsto dal regolamento finanziario, e hanno la forma disovvenzioni di funzionamento e sovvenzioni alle azioni.

Il programma di lavoro annuale fissa il tasso minimo della spesa annuale da destinare alle sovvenzioni.

Il tasso massimo di cofinanziamento sarà specificato nei programmi di lavoro annuali.

3. Sono inoltre previste spese per misure di accompagnamento, tramite contratti di appalto pubblico; intal caso i fondi comunitari finanzieranno l'acquisto di beni e servizi. In particolare saranno finanziate lespese di informazione e comunicazione, preparazione, attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione deiprogetti, delle politiche, dei programmi e della legislazione.

Articolo 9

Misure di attuazione

1. La Commissione attua l'assistenza comunitaria in conformità del regolamento finanziario.

2. Per attuare il programma la Commissione adotta, entro i limiti degli obiettivi generali di cui all'arti-colo 2, un programma di lavoro annuale tenendo conto delle competenze tecniche dell'OEDT. Ilprogramma stabilisce gli obiettivi specifici, le priorità tematiche, una descrizione delle misure di accompa-gnamento previste all'articolo 8 e, se necessario, un elenco di altre azioni.

Il programma di lavoro per il 2007 viene adottato tre mesi dopo l'entrata in vigore del presentestrumento.

3. Il programma di lavoro annuale viene adottato secondo la procedura di regolamentazione con controllo dicui all'articolo 10, paragrafo 3.

4. Le procedure di valutazione e di concessione delle sovvenzioni alle azioni tengono conto, tra l'altro,dei seguenti criteri:

a) conformità con il programma di lavoro annuale, con gli obiettivi generali di cui all'articolo 2 e con lemisure adottate nei vari settori precisati agli articoli 3 e 4;

b) la qualità dell'azione proposta in relazione alla sua concezione, organizzazione, presentazione e ai risul-tati attesi;

c) l'importo del finanziamento comunitario richiesto e sua adeguatezza rispetto ai risultati attesi;

d) l'impatto dei risultati attesi sugli obiettivi generali di cui all'articolo 2 e sulle misure adottate nei varisettori di cui agli articoli 3 e 4.

5. Le richieste di sovvenzioni di funzionamento di cui all'articolo 4, lettera c), vanno valutateconsiderando:

— la coerenza con gli obiettivi del programma;

— la qualità delle attività programmate;

— il probabile effetto moltiplicatore di tali attività sul pubblico;

— l'impatto geografico e sociale delle attività svolte;

— il coinvolgimento dei cittadini nelle strutture degli organismi interessati;

— il rapporto costi/benefici dell'attività proposta.

6. La Commissione adotta le decisioni relative alle azioni presentate ai sensi dell'articolo 4, lettera a)secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 10, paragrafo 3. LaCommissione adotta le decisioni relative alle azioni presentate ai sensi dell'articolo 4, lettere b) e c)secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

La Commissione adotta le decisioni relative alle domande di sovvenzioni che riguardano organismi o orga-nizzazioni a scopo di lucro secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 10,paragrafo 3.

23.12.2006 C 317 E/609Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

Articolo 10

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione1999/468/CE tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5a, paragrafi da 1a 4 e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 11

Complementarità

1. Vanno ricercate sinergie e complementarità con altri strumenti comunitari, in particolare con ilprogramma generale «Sicurezza e tutela delle libertà», il Settimo programma quadro per la ricerca e losviluppo e il programma comunitario per la sanità pubblica. Verrà assicurata la complementarità con lametodologia e le migliori pratiche sviluppate dall'OEDT, in particolare per quanto concerne le informazionistatistiche sulle droghe.

2. Le risorse del programma possono essere messe in comune con quelle di altri strumenti comunitari, inparticolare i programmi generali «Sicurezza e tutela delle libertà» e «Solidarietà e gestione dei flussi migra-tori», e il Settimo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo, per attuare azioni che rispondano agliobiettivi di tutti questi programmi.

3. Le operazioni finanziate in virtù della presente decisione non possono ricevere assistenza da altri stru-menti finanziari comunitari per i medesimi obiettivi. La Commissione provvederà affinché i beneficiari delpresente programma forniscano alla Commissione informazioni sui finanziamenti a carico del bilancio comu-nitario e da altre fonti, e sulle richieste di finanziamento in corso.

Articolo 12

Risorse di bilancio

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente strumento dal 1o gennaio 2007 al31 dicembre 2013 è di 21,35 milioni euro.

2. Le risorse di bilancio destinate alle azioni previste nel presente programma sono iscritte negli stanzia-menti annuali del bilancio generale dell'Unione europea. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamentidisponibili per ciascun esercizio nei limiti del quadro finanziario.

Articolo 13

Monitoraggio

1. La Commissione provvede affinché per ogni azione finanziata dal programma, il beneficiariotrasmetta relazioni tecniche e finanziarie sullo stato di avanzamento dei lavori. Entro tre mesi dal completa-mento dell'azione è inoltre trasmessa una relazione finale. La Commissione stabilisce la forma e il contenutodelle relazioni.

2. La Commissione provvede affinché i contratti e le convenzioni risultanti dall'attuazione delprogramma prevedano in particolare la supervisione e il controllo finanziario da parte della Commissione(o di rappresentanti autorizzati dalla stessa), da effettuarsi se necessario mediante controlli in loco, anche acampione, e controlli contabili da parte della Corte dei conti.

3. La Commissione provvede affinché il beneficiario dell'assistenza finanziaria tenga a disposizione dellaCommissione tutti i documenti giustificativi attinenti alle spese connesse con l'azione per un periodo dicinque anni dopo l'ultimo pagamento relativo all'azione stessa.

23.12.2006C 317 E/610 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

4. In base ai risultati delle relazioni e dei controlli a campione di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissioneprovvede affinché l'entità o le condizioni di concessione del sostegno finanziario originariamente approvato,nonché il calendario dei pagamenti vengano rettificati, ove necessario.

5. La Commissione provvederà affinché vengano adottate tutte le misure necessarie per verificare che leazioni finanziate siano state eseguite correttamente e nel rispetto delle disposizioni della presente decisione edel regolamento finanziario.

Articolo 14

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1. In sede di attuazione delle azioni finanziate in virtù della presente decisione, la Commissione assicurala tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro lefrodi, la corruzione e qualsiasi altro illecito attraverso controlli effettivi e il recupero delle somme indebita-mente corrisposte e, ove siano riscontrate irregolarità, mediante l'applicazione di sanzioni effettive, propor-zionate e dissuasive, secondo quanto disposto dai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 e (Euratom, CE)n. 2185/96 del Consiglio, nonché dal regolamento (CE) n. 1073/1999.

2. Per quanto concerne le azioni comunitarie finanziate nell'ambito del presente programma, iregolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 e (Euratom, CE) n. 2185/96 si applicano a qualsiasi violazione di unadisposizione di diritto comunitario, inclusi gli inadempimenti di un obbligo contrattuale stipulato in base alprogramma, derivanti da un'azione o da un'omissione di un operatore economico che abbia o possa averel'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea o ai bilanci gestiti dalle Comunità europee,a causa di una spesa indebita.

3. La Commissione provvede affinché l'importo del sostegno finanziario concesso per un'azione vengaridotto, sospeso o recuperato qualora accerti l'esistenza di irregolarità, inclusa l'inosservanza della presentedecisione o della singola decisione o del contratto o della convenzione con cui è concesso il sostegno finan-ziario, o qualora risulti che, senza chiedere il consenso della Commissione, siano state apportate ad un'a-zione modifiche incompatibili con la natura o le condizioni di esecuzione del progetto.

4. Qualora non siano state rispettate le scadenze o la realizzazione di un'azione giustifichi solo una partedel sostegno concesso, la Commissione provvede affinché il beneficiario venga invitato a comunicarle lesue osservazioni entro un termine prestabilito. Se il beneficiario non fornisce spiegazioni adeguate, laCommissione provvede affinché il sostegno finanziario residuo possa essere annullato e si possa procedereal recupero dei fondi già erogati.

5. La Commissione provvede affinché eventuali importi indebitamente versati le vengano restituiti. Gliimporti non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilitedal regolamento finanziario.

Articolo 15

Valutazione

1. Il programma è soggetto a monitoraggio periodico, al fine di seguire l'attuazione delle attività previstenell'ambito dello stesso.

2. La Commissione garantisce una valutazione periodica, indipendente ed esterna del programma.

3. La Commissione fornisce al Parlamento europeo e al Consiglio:

a) una relazione di valutazione intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitatividell'attuazione del presente programma, entro il 31 marzo 2011;

b) una presentazione annuale sull'attuazione del programma;

c) una comunicazione sulla continuazione del presente programma, entro il 30 agosto 2012;

d) una relazione di valutazione ex post, entro il 31 dicembre 2014.

23.12.2006 C 317 E/611Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

Articolo 16

Pubblicazione dei progetti

Ogni anno la Commissione pubblica l'elenco dei progetti finanziati nell'ambito del presente programma,corredato di una breve descrizione di ciascun progetto.

Articolo 17

Visibilità

La Commissione elabora orientamenti intesi ad assicurare la visibilità del finanziamento concesso in basealla presente decisione.

Articolo 18

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficialedell'Unione europea. Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007, ad eccezione dell'articolo 9, paragrafi 2e 3 che si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Fatto a …, addì …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

P6_TA(2006)0580

«Giustizia civile» (2007-2013) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo edel Consiglio che istituisce il programma specifico «Giustizia civile» per il periodo 2007-2013 comeparte del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia» (COM(2005)0122 — C6-0096/2005

— 2005/0040(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0122) (1),— visti l'articolo 251, paragrafo 2, l'articolo 61, lettera c) e l'articolo 67, paragrafo 2 del trattato CE, a

norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0096/2005),— visto l'articolo 51 del suo regolamento,— visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della

commissione per i bilanci (A6-0452/2006),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzial-mente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

23.12.2006C 317 E/612 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

P6_TC1-COD(2005)0040

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 dicembre 2006 in vista dell'ado-zione della decisione n. …/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce ilprogramma specifico «Giustizia civile» per il periodo 2007-2013 come parte del programma

generale «Diritti fondamentali e giustizia»

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), e l'articolo 67,paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1) La Comunità europea si è prefissa l'obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicu-rezza e giustizia, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone. A tal fine la Comunità devetra l'altro adottare, nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, le misure necessarie alcorretto funzionamento del mercato interno.

(2) Facendo seguito a programmi precedenti, quali Grotius (2) e il progetto Robert Schuman (3), il regola-mento (CE) n. 743/2002 del Consiglio (4) ha istituito, per il periodo 2002-2006, un quadro generalecomunitario di attività per agevolare la cooperazione giudiziaria in materia civile.

(3) Il Consiglio europeo di Bruxelles del 4 e 5 novembre 2004 ha adottato il programma dell'Aia «Raffor-zamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea».

(4) Nel giugno 2005 il Consiglio e la Commissione hanno adottato un piano d'azione sull'attuazionedel programma dell'Aia.

(5) Occorre realizzare gli ambiziosi obiettivi fissati dal trattato e dal programma dell'Aia istituendo unprogramma flessibile ed efficace, che faciliti la pianificazione e l'attuazione.

(6) Il programma «Giustizia civile» dovrebbe prevedere iniziative della Commissione, nel rispetto del prin-cipio di sussidiarietà, azioni a sostegno delle organizzazioni che promuovono ed agevolano la coope-razione giudiziaria in materia civile, nonché azioni a sostegno di progetti specifici.

(7) L'istituzione di un programma generale in materia di giustizia civile volto ad accrescere la compren-sione reciproca dei sistemi giuridici e giudiziari degli Stati membri contribuirà a ridurre gli ostacoliche si frappongono alla cooperazione giudiziaria in materia civile, a beneficio del funzionamento delmercato interno.

(8) In conformità del programma dell'Aia il rafforzamento della cooperazione reciproca richiede unosforzo esplicito per migliorare la comprensione reciproca tra le autorità giudiziarie e i diversi ordi-namenti giuridici. Le reti europee delle autorità pubbliche nazionali dovrebbero prestare particolareattenzione e sostegno a tale riguardo.

(9) La presente decisione dovrebbe offrire la possibilità di cofinanziare le attività di determinate retieuropee nella misura in cui la spesa è sostenuta per perseguire un obiettivo di interesse europeogenerale. Tale cofinanziamento non dovrebbe tuttavia implicare che un futuro programma abbraccisiffatte reti, né ostare a che altre reti europee beneficino del sostegno alle loro attività in conformitàdella presente decisione.

23.12.2006 C 317 E/613Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

(1) Posizione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2006.(2) GU L 287 dell'8.11.1996, pag. 3.(3) GU L 196 del 14.7.1998, pag. 24.(4) GU L 115 del 1.5.2002, pag. 1.

(10) Qualsiasi istituzione, associazione o rete che ottiene una sovvenzione in base al presenteprogramma dovrebbe riconoscere il sostegno ricevuto dalla Comunità in conformità degli orienta-menti sulla visibilità elaborati dalla Commissione.

(11) La presente decisione istituisce, per l'intera durata del programma, una dotazione finanziaria che costi-tuisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato, nel corso della procedura di bilancio annuale, aisensi del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006, tra il Parlamento europeo, ilConsiglio e la Commissione, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1).

(12) Poiché gli obiettivi del programma «Giustizia civile» non possono essere sufficientemente realizzatidagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'intervento, essererealizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidia-rietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Nel rispetto del principio di proporzionalità enunciato nellostesso articolo, la presente decisione si limita a quanto è necessario per il raggiungimento degli obiet-tivi in questione.

(13) Occorre adottare misure appropriate per prevenire irregolarità e frodi e prendere i provvedimentinecessari per recuperare i fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzaticonformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995,relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (2), al regolamento (Euratom, CE)n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul postoeffettuati dalla Commissione (3) e al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e delConsiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode(OLAF) (4).

(14) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce ilregolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), in seguito deno-minato «regolamento finanziario», e il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione,del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002del Consiglio (6), che tutelano entrambi gli interessi finanziari della Comunità, devono essere applicatitenendo conto dei principi di semplicità e coerenza nella scelta degli strumenti di bilancio, della limi-tazione del numero dei casi in cui la Commissione mantiene una responsabilità diretta a livello diattuazione e gestione, nonché della necessaria proporzionalità tra l'entità delle risorse e l'onere ammi-nistrativo del loro impiego.

(15) Il regolamento finanziario impone che sia adottato un atto di base a copertura delle sovvenzioni difunzionamento.

(16) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate in conformità della deci-sione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle compe-tenze di esecuzione conferite alla Commissione (7), operando una distinzione tra le misure soggettealla procedura di regolamentazione con controllo e quelle soggette alla procedura del comitatoconsultivo, la quale, in determinati casi, si rivela più appropriata per una maggiore efficacia.

(17) Il Regno Unito e l'Irlanda, a norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito edell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

(18) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegatoal trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'a-dozione della presente decisione e non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione.

23.12.2006C 317 E/614 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

(1) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.(2) GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.(3) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.(4) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.(5) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del

30.12.2006, pag. 1).(6) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.(7) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(19) Il Comitato economico e sociale europeo ha espresso il suo parere sulla presente decisione (1),

DECIDONO:

Articolo 1

Istituzione del programma

1. La presente decisione istituisce il programma specifico «Giustizia civile», in seguito denominato«programma», come parte del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia», al fine di contribuirealla progressiva istituzione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

2. Il programma è istituito per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

3. Nella presente decisione, per «Stato membro» si intende qualsiasi Stato membro ad eccezione dellaDanimarca.

Articolo 2

Obiettivi generali

1. Il programma persegue i seguenti obiettivi generali:

a) promuovere la cooperazione giudiziaria al fine di contribuire alla creazione di un autentico spazioeuropeo di giustizia in materia civile, basato sul riconoscimento e sulla fiducia reciproci;

b) promuovere l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili transfrontalierinegli Stati membri;

c) migliorare la vita quotidiana degli individui e delle imprese permettendo loro di far valere i propri dirittiin tutta l'Unione europea, in particolare agevolando l'accesso alla giustizia;

d) migliorare i contatti, lo scambio di informazioni e la creazione di reti tra le autorità giudiziarie e ammi-nistrative e i professionisti legali, anche mediante il sostegno della formazione giudiziaria, al fine di unamigliore comprensione reciproca tra le autorità e i professionisti in questione.

2. Fatti salvi gli obiettivi e le competenze della Comunità, gli obiettivi generali del programma contribui-scono allo sviluppo delle politiche comunitarie e, più precisamente, alla creazione di uno spazio giudiziario.

Articolo 3

Obiettivi specifici

Il programma persegue i seguenti obiettivi specifici:

a) promuovere la cooperazione giudiziaria in materia civile allo scopo di:

— garantire la certezza del diritto e migliorare l'accesso alla giustizia;

— promuovere il riconoscimento reciproco delle decisioni nelle controversie civili e commerciali;

— rimuovere gli ostacoli ai contenziosi transfrontalieri creati dalle disparità legislative e procedurali inmateria civile e promuovere, a tal fine, la necessaria compatibilità delle legislazioni;

— garantire una corretta amministrazione della giustizia, evitando i conflitti di giurisdizione;

b) migliorare la conoscenza reciproca dei sistemi giuridici e giudiziari degli Stati membri in materia civile epromuovere e potenziare la creazione di reti, la cooperazione reciproca, lo scambio e la diffusione delleinformazioni, dell'esperienza e delle migliori prassi;

23.12.2006 C 317 E/615Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

(1) GU C 69 del 21.3.2006, pag. 1.

c) assicurare che gli strumenti comunitari adottati nei settori della cooperazione giudiziaria in materia civilee commerciale trovino regolare attuazione, siano concretamente e correttamente applicati nonchévalutati;

d) migliorare le informazioni sui sistemi giuridici degli Stati membri e l'accesso alla giustizia;

e) promuovere la formazione degli operatori della giustizia sul diritto comunitario e dell'Unione europea;

f) valutare le condizioni generali necessarie per rafforzare la reciproca fiducia, nel pieno rispetto dell'indi-pendenza della magistratura;

g) agevolare il funzionamento della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, creata con ladecisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001 (1).

Articolo 4

Azioni

Al fine di conseguire gli obiettivi generali e specifici definiti agli articoli 2 e 3, il presente programmasosterrà i seguenti tipi di azione conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali:

1. azioni specifiche avviate dalla Commissione, quali studi e ricerche, sondaggi e inchieste, elaborazione diindicatori e metodologie comuni, raccolta, sviluppo e diffusione di dati e statistiche, seminari, conferenzee riunioni di esperti, organizzazione di campagne e eventi pubblici, sviluppo e aggiornamento di sitiweb, preparazione e diffusione di materiale informativo, supporto e gestione di reti di esperti nazionali,attività di analisi, controllo e valutazione; oppure

2. progetti transnazionali specifici di interesse comunitario presentati da un'autorità o qualsiasi altro entedi uno Stato membro, un'organizzazione internazionale o non governativa, che richiedano in ogni casoalmeno due Stati membri o almeno uno Stato membro ed un altro Stato che può essere un paeseaderente o un paese candidato; oppure

3. sostegno alle attività di organizzazioni non governative o di altri enti che perseguono un obiettivo diinteresse europeo generale nel quadro degli obiettivi generali del programma, conformemente alle condi-zioni fissate nei programmi di lavoro annuali; oppure

4. sovvenzioni di funzionamento intese a cofinanziare le spese associate al programma di lavoro perma-nente della rete dei Consigli superiori della magistratura e della rete europea dei Presidenti delle Cortidi Cassazione dell'Unione europea, nella misura in cui sono sostenute per conseguire un obiettivo diinteresse generale europeo mediante la promozione degli scambi di vedute e esperienze su materieriguardanti la giurisprudenza, l'organizzazione e il funzionamento dei suoi membri nell'espletamentodelle loro funzioni giudiziarie e/o consultive per quanto riguarda la normativa comunitaria.

Articolo 5

Partecipazione

1. Alle azioni del programma possono partecipare i seguenti paesi, in seguito denominati «paesi parteci-panti»: i paesi aderenti, i paesi candidati nonché i paesi dei Balcani occidentali che partecipano al processodi stabilizzazione e associazione, secondo le condizioni stabilite negli accordi di associazione o nei loroprotocolli addizionali relativi alla partecipazione a programmi comunitari già conclusi o da concludere contali paesi.

2. I progetti possono coinvolgere operatori della giustizia provenienti dalla Danimarca, dai paesi candidatiche non partecipano al presente programma, qualora ciò sia utile alla loro preparazione all'adesione, o daaltri paesi terzi che non partecipano a questo programma qualora ciò sia in linea con gli obiettivi deiprogetti.

23.12.2006C 317 E/616 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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(1) GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.

Articolo 6

Destinatari

1. Il programma è diretto, tra l'altro, agli operatori della giustizia, alle autorità nazionali e ai cittadinidell'Unione in generale.

2. Per «operatori della giustizia» si intendono, tra l'altro, giudici, magistrati delle procure, avvocati,procuratori legali, notai, personale accademico e scientifico, funzionari ministeriali, ausiliari di giustizia,ufficiali giudiziari, interpreti presso i tribunali e le altre professioni associate alla giustizia civile.

Articolo 7

Accesso al programma

L'accesso al presente programma è aperto alle istituzioni e alle organizzazioni pubbliche o private, compresele organizzazioni professionali, le università, gli istituti di ricerca e gli istituti di formazione giuridica e giudi-ziaria per gli operatori della giustizia, le organizzazioni internazionali e le organizzazioni non governativedegli Stati membri.

Articolo 8

Tipologie di intervento

1. Il finanziamento comunitario può assumere una delle seguenti forme giuridiche:

— sovvenzioni,

— contratti di appalto pubblico.

2. Le sovvenzioni comunitarie sono concesse in seguito ad inviti a presentare proposte e hanno la formadi sovvenzioni di funzionamento e sovvenzioni alle azioni. L'aliquota massima di cofinanziamento saràspecificata nei programmi di lavoro annuali.

3. Sono inoltre previste spese per misure di accompagnamento, tramite contratti di appalto pubblico. Inquesto caso i fondi comunitari finanzieranno l'acquisto di beni e servizi in ordine tra l'altro a spese di infor-mazione e comunicazione, preparazione, attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione dei progetti, dellepolitiche, dei programmi e della legislazione.

Articolo 9

Misure di attuazione

1. La Commissione attua il sostegno finanziario della Comunità in conformità del regolamentofinanziario.

2. Al fine di attuare il programma, la Commissione adotta, entro i limiti degli obiettivi generali di cuiall'articolo 2, un programma di lavoro annuale contenente gli obiettivi specifici, le priorità tematiche, unadescrizione delle misure di accompagnamento previste all'articolo 8 e, se necessario, un elenco di altreazioni.

3. Il programma di lavoro annuale viene adottato secondo la procedura di regolamentazione con controllo dicui all'articolo 10, paragrafo 3.

4. Le procedure di valutazione e di concessione delle sovvenzioni alle azioni tengono conto, tra l'altro,dei seguenti criteri:

a) conformità con il programma di lavoro annuale, con gli obiettivi generali di cui all'articolo 2 e con lemisure adottate nei vari settori precisati agli articoli 3 e 4;

b) qualità dell'azione proposta in relazione alla sua concezione, organizzazione, presentazione e ai risultatiattesi;

c) importo del finanziamento comunitario richiesto e la sua adeguatezza rispetto ai risultati attesi;

23.12.2006 C 317 E/617Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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d) impatto dei risultati attesi sugli obiettivi generali di cui all'articolo 2 e sulle misure adottate nei vari settoriprecisati agli articoli 3 e 4.

5. Le richieste di sovvenzioni di funzionamento di cui all'articolo 4, paragrafo 4, vanno valutateconsiderando:

— la coerenza con gli obiettivi del programma;

— la qualità delle attività pianificate;

— il probabile effetto moltiplicatore di tali attività sul pubblico;

— l'impatto geografico delle attività svolte;

— il coinvolgimento dei cittadini nell'organizzazione degli organismi interessati;

— il rapporto costi/benefici dell'attività proposta.

6. La Commissione esamina ciascuno dei progetti di azione che le vengono presentati a norma dell'arti-colo 4, paragrafi 2 e 3. Le decisioni inerenti a tali azioni sono adottate conformemente alla proceduraconsultiva di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Articolo 10

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della medesima.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5bis, paragrafi da 1a 4 e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 dellamedesima.

Articolo 11

Complementarità

1. Vanno ricercate sinergie e complementarità con altri strumenti comunitari, in particolare con ilprogramma specifico «Giustizia penale», parte del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia», econ i programmi generali «Sicurezza e tutela delle libertà» e «Solidarietà e gestione dei flussi migratori». Leinformazioni statistiche sulla giustizia civile sono elaborate in collaborazione con gli Stati membri, ricor-rendo in caso al programma statistico comunitario.

2. Eccezionalmente, le risorse del programma possono essere messe in comune con quelle di altri stru-menti comunitari, in particolare con il programma specifico «Giustizia penale», parte del programma gene-rale «Diritti fondamentali e giustizia», al fine di attuare azioni dirette a soddisfare gli obiettivi comuni ai dueprogrammi.

3. Le operazioni finanziate in virtù della presente decisione non ricevono sostegno finanziario da altristrumenti finanziari della Comunità o dell'Unione per i medesimi obiettivi. Si provvede affinché i benefi-ciari del programma forniscano alla Commissione informazioni sui finanziamenti ottenuti dal bilanciocomunitario e da altre fonti, e sulle richieste di finanziamento in corso.

Articolo 12

Risorse di bilancio

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente strumento è pari a 109,3 milioni euro per ilperiodo indicato all'articolo 1.

2. Le risorse di bilancio destinate alle azioni previste nel presente programma sono iscritte negli stanzia-menti annuali del bilancio generale dell'Unione europea. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamentidisponibili per ciascun esercizio entro i limiti del quadro finanziario.

23.12.2006C 317 E/618 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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Articolo 13

Monitoraggio

1. La Commissione provvede affinché, per ogni azione finanziata dal programma, il beneficiariotrasmetta relazioni tecniche e finanziarie sullo stato di avanzamento dei lavori. Entro tre mesi dal completa-mento dell'azione è inoltre trasmessa una relazione finale. La Commissione mette le relazioni a disposizionedegli Stati membri. La Commissione stabilisce la forma e il contenuto delle relazioni da trasmettere.

2. Fatti salvi i controlli contabili eseguiti dalla Corte dei conti in cooperazione con i competenti organi oservizi nazionali di controllo contabile, a norma dell'articolo 248 del trattato, e le ispezioni effettuate anorma dell'articolo 279, lettera c), del trattato, i funzionari o altri agenti della Commissione possono control-lare in loco le azioni finanziate dal programma, anche mediante controlli a campione.

3. I contratti e le convenzioni conclusi in forza della presente decisione stabiliscono in particolare lasupervisione e il controllo finanziario della Commissione (o dei suoi rappresentanti autorizzati), da effet-tuarsi in loco se necessario, e l'esecuzione di controlli contabili da parte della Corte dei conti.

4. La Commissione provvede affinché il beneficiario dell'assistenza finanziaria tenga a disposizione dellaCommissione tutti i documenti giustificativi attinenti alle spese connesse con l'azione per un periodo dicinque anni dopo l'ultimo pagamento relativo all'azione stessa.

5. Se necessario, in base ai risultati delle relazioni e dei controlli a campione di cui ai paragrafi 1 e 2, laCommissione provvede affinché l'importo del sostegno finanziario originariamente approvato, le condizioni diconcessione dello stesso e il calendario dei pagamenti, siano adattate.

6. La Commissione provvede affinché siano adottate tutte le misure necessarie per verificare che leazioni finanziate siano svolte correttamente e nel rispetto delle disposizioni della presente decisione e delregolamento finanziario.

Articolo 14

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1. In sede di attuazione delle azioni finanziate in virtù della presente decisione, la Commissione assicurala tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro lefrodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi e il recupero delle sommeindebitamente corrisposte e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l'applicazione di sanzionieffettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto disposto dai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95,(Euratom, CE) n. 2185/96 e (CE) n. 1073/1999.

2. Per quanto concerne le azioni comunitarie finanziate nell'ambito del presente programma, i regola-menti (CE, Euratom) n. 2988/95 e (Euratom, CE) n. 2185/96 si applicano a qualsiasi violazione di unadisposizione di diritto comunitario, inclusi gli inadempimenti di un obbligo contrattuale stipulato in base alprogramma, derivanti da un atto o omissione di un operatore economico che abbia o possa avere l'effetto diarrecare pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea o ai bilanci gestiti dalle Comunità europee, a causa diuna spesa indebita.

3. La Commissione provvede affinché sia ridotto, sospeso o recuperato l'importo del sostegno finanziarioconcesso per un'azione qualora accerti l'esistenza di irregolarità, inclusa l'inosservanza della presente deci-sione o della singola decisione o del contratto o della convenzione con cui è concesso il sostegno finanziarioin questione, o qualora risulti che, senza chiedere l'approvazione della Commissione, siano state apportatead un'azione modifiche incompatibili con la natura o le condizioni di esecuzione del progetto.

4. Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora la realizzazione di un'azione giustifichi solouna parte del sostegno concesso, la Commissione provvede affinché il beneficiario sia invitato a comuni-carle le sue osservazioni entro un termine prestabilito. Qualora il beneficiario non fornisca spiegazioniadeguate, la Commissione provvede affinché possa essere annullato il sostegno finanziario residuo e siproceda al recupero dei fondi già erogati.

23.12.2006 C 317 E/619Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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5. La Commissione provvede affinché tutti gli importi indebitamente versati siano restituiti allaCommissione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, allecondizioni stabilite dal regolamento finanziario.

Articolo 15

Valutazione

1. Il programma è oggetto di monitoraggio periodico, al fine di seguire l'attuazione delle attività previstenell'ambito dello stesso.

2. La Commissione garantisce una valutazione periodica, indipendente ed esterna del programma.

3. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

a) una relazione di valutazione intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitatividell'attuazione del presente programma, ivi compreso sul lavoro svolto dai beneficiari delle sovvenzionidi funzionamento di cui all'articolo 4, paragrafo 4, entro il 31 marzo 2011;

b) una relazione annuale sull'attuazione del programma;

c) una comunicazione sulla continuazione del presente programma, entro il 30 agosto 2012;

d) una relazione di valutazione ex post, entro il 31 dicembre 2014.

Articolo 16

Pubblicazione delle azioni

La Commissione pubblica ogni anno l'elenco delle azioni finanziate in base al presente programma, corre-dato di una succinta descrizione di ciascun progetto.

Articolo 17

Visibilità

La Commissione elabora orientamenti atti a garantire la visibilità dei finanziamenti concessi in virtùdella presente decisione.

Articolo 18

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficialedell'Unione europea. Si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Fatto a …, addì …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

23.12.2006C 317 E/620 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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P6_TA(2006)0581

Creazione di un Fondo europeo per i rifugiati (2008-2013) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeoe del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambitodel programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (COM(2005)0123) —

C6-0124/2005 — 2005/0046(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0123) (1),

— visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 63, paragrafo 2, lettera b) del trattato CE, a norma dei qualila proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0124/2005),

— visto l'articolo 51 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri dellacommissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci(A6-0437/2006),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzial-mente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P6_TC1-COD(2005)0046

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 dicembre 2006 in vista dell'ado-zione della decisione n. …/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondoeuropeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e

gestione dei flussi migratori» e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

23.12.2006 C 317 E/621Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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(1) GU C 88 dell'11.4.2006, pag. 15.(2) GU C 115 del 16.5.2006, pag. 47.(3) Posizione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2006.

considerando quanto segue:

(1) Nella prospettiva della creazione progressiva di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, il trat-tato prevede, da un lato, l'adozione di misure volte a garantire la libera circolazione delle persone,unitamente a misure d'accompagnamento riguardanti il controllo delle frontiere esterne, l'asilo e l'im-migrazione e, dall'altro, l'adozione di misure in materia di asilo, immigrazione e tutela dei diritti deicittadini di paesi terzi.

(2) Nella riunione del 15 e 16 ottobre 1999 a Tampere, il Consiglio europeo ha ribadito la volontà diistituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. A tal fine, è necessario che una politica europeacomune in materia di asilo e migrazione si prefigga di assicurare al tempo stesso il trattamento equodei cittadini di paesi terzi ed una migliore gestione dei flussi migratori. Una politica comune nelsettore dell'asilo, che preveda un regime comune europeo in materia di asilo, dovrebbe costituire unodegli elementi fondamentali dell'obiettivo dell'Unione europea di istituire progressivamente uno spaziodi libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente prote-zione nell'Unione europea.

(3) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e si conforma ai principi che sono rispecchiati, inparticolare, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nella convenzione di Ginevradel 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati, integrata dal protocollo di New York del31 gennaio 1967 (di seguito denominata «la convenzione di Ginevra»).

(4) Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nel campo di applicazione dellapresente decisione, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi che incombono loro ai sensi deglistrumenti di diritto internazionale di cui sono parti e che vietano la discriminazione.

(5) Laddove applicabile, l'«interesse superiore del fanciullo» dovrebbe costituire un criterio fondamentaleper gli Stati membri nell'attuazione della presente decisione, in conformità alla convenzione delleNazioni Unite sui diritti del fanciullo.

(6) L'attuazione di tale politica dovrebbe basarsi sulla solidarietà fra gli Stati membri e presupponemeccanismi destinati alla promozione dell'equilibrio tra gli Stati membri degli sforzi di accoglienza dirifugiati e sfollati e di presa in carico delle conseguenze di tale accoglienza. A tal fine, con decisione2000/596/CE del Consiglio (1) è stato istituito un Fondo europeo per i rifugiati per il periodo2000-2004. Tale decisione è stata sostituita dalla decisione 2004/904/CE del Consiglio, del 2 dicembre2004, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2005-2010 (2). In tal modo è stataassicurata la continuità della solidarietà tra Stati membri sulla base della normativa comunitaria recen-temente adottata nel settore dell'asilo, tenuto conto dell'esperienza maturata durante l'attuazione delFondo europeo per i rifugiati per il periodo 2000-2004.

(7) Con il programma dell'Aia del 4 e 5 novembre 2004, il Consiglio europeo fissava una serie di obiet-tivi e priorità per proseguire la seconda fase di sviluppo del regime europeo comune in materia diasilo.

(8) In particolare, il Consiglio europeo sottolineava la necessità che l'Unione europea contribuisca, in unospirito di responsabilità condivisa, ad un sistema di protezione internazionale più accessibile, equo edefficace e dia accesso alla protezione e a soluzioni durature in una fase quanto più possibile precoce,e chiedeva di sviluppare programmi di protezione regionale dell'UE, incluso un programma comunedi reinsediamento per gli Stati membri che intendano parteciparvi.

(9) Il Consiglio europeo auspicava inoltre la creazione di strutture appropriate che coinvolgano i servizinazionali degli Stati membri competenti in materia di asilo, al fine di facilitare una cooperazionefattiva e concreta che consentirebbe agli Stati membri di introdurre una procedura unica applicabilein tutta l'Unione europea e a procedere congiuntamente alla raccolta, alla valutazione e all'utilizzo diinformazioni sui paesi di origine, nonché a far fronte alle particolari sollecitazioni cui sono sottopostii regimi d'asilo e le capacità di accoglienza a causa, tra l'altro, della posizione geografica.

23.12.2006C 317 E/622 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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(1) GU L 252 del 6.10.2000, pag. 12.(2) GU L 381 del 28.12.2004, pag. 52.

(10) Alla luce dell'istituzione del Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi che soggior-nano legalmente nell'UE, del Fondo europeo per i rimpatri dei cittadini dei paesi terzi che soggior-nano illegalmente nell'UE e del Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambitodel programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», è opportuno creare il nuovoFondo europeo per i rifugiati (di seguito denominato «il Fondo»), in particolare in vista della defini-zione di sistemi comuni di gestione, controllo e valutazione.

(11) In considerazione della portata e dell'obiettivo del Fondo, esso non dovrebbe in nessun caso sostenereazioni riguardanti zone e centri di permanenza in paesi terzi.

(12) Occorre adeguare la durata del Fondo alla durata del quadro finanziario pluriennale previsto dall'ac-cordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissionesulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1).

(13) La presente decisione è concepita per inserirsi nell'ambito di un quadro coerente che comprendaanche la decisione n. …/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, che istituisce ilFondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale «Solida-rietà e gestione dei flussi migratori» (2) (*), la decisione n. …/2007/CE del Parlamento europeo e delConsiglio, del …, che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambitodel programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (3) (*) e la decisione …/2007/CEdel Consiglio del … che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per ilperiodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migra-tori» (4) (*), il cui obiettivo è affrontare la questione di una ripartizione equa delle responsabilità tra gliStati membri per quanto riguarda l'onere finanziario conseguente all'introduzione della gestione inte-grata delle frontiere esterne dell'Unione europea e all'attuazione di politiche comuni in materia d'asiloe d'immigrazione, sviluppate a norma della parte 3, titolo IV del trattato.

(14) È opportuno sostenere e migliorare gli sforzi compiuti dagli Stati membri per concedere condizioni diaccoglienza adeguate ai rifugiati, agli sfollati e ai beneficiari di protezione sussidiaria a norma delladirettiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, acittadini di paesi terzi o apolidi, della qualità di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di prote-zione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (5), applicareprocedure di asilo eque ed efficienti e promuovere buone prassi nel settore dell'asilo allo scopo ditutelare i diritti di quanti necessitano di protezione internazionale e di consentire ai regimi di asilodegli Stati membri di operare efficientemente.

(15) L'integrazione dei rifugiati nella società del paese in cui sono stabiliti è uno degli obiettivi dellaconvenzione di Ginevra. Tali persone devono poter condividere i valori sanciti dalla Carta dei dirittifondamentali dell'Unione europea. È a tal fine opportuno sostenere le azioni degli Stati membridirette alla promozione della loro integrazione sociale, economica e culturale in quanto essa contri-buisce alla coesione economica e sociale, il cui mantenimento e rafforzamento figurano fra i compitifondamentali della Comunità menzionati all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera k), deltrattato.

(16) Alla luce del programma dell'Aia, è necessario garantire che le risorse del Fondo siano usate nel modopiù efficiente possibile al fine di realizzare gli obiettivi della politica di asilo dell'Unione europea,tenendo conto dell'esigenza di sostenere le misure di reinsediamento e la cooperazione pratica tra gliStati membri, anche quali mezzi per far fronte alle sollecitazioni particolari cui sono sottoposti iregimi d'asilo e le capacità di accoglienza.

(17) Il Fondo dovrebbe sostenere gli sforzi espletati dagli Stati membri per rafforzare le rispettive capacitàdi sviluppo, monitoraggio e valutazione delle loro politiche di asilo, nel rispetto degli obblighi impostidalla normativa comunitaria, in particolare al fine di avviare una cooperazione pratica tra gli Statimembri.

23.12.2006 C 317 E/623Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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(1) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.(2) GU …(*) GU: inserire numero, data e riferimento alla GU di tale decisione.(3) GU …(4) GU …(5) GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.

(18) Il Fondo dovrebbe inoltre sostenere gli sforzi volontari degli Stati membri tesi a fornire una prote-zione internazionale e soluzioni durature nei loro territori ai rifugiati e agli sfollati ritenuti ammissibilial reinsediamento dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), come le azioniattuate dagli Stati membri per valutare i bisogni di reinsediamento e trasferire nei loro territori gliinteressati per accordare loro uno status giuridico sicuro e promuoverne l'effettiva integrazione.

(19) Per sua natura il Fondo dovrebbe poter sostenere le operazioni su base volontaria di ripartizione deglioneri approvate dagli Stati membri e consistenti nel trasferire i beneficiari di protezione internazio-nale e i richiedenti protezione internazionale da uno Stato membro a un altro che garantisca loro unaprotezione equivalente.

(20) Il Fondo dovrebbe anche apportare un sostegno adeguato agli sforzi comuni degli Stati membri direttia individuare, condividere e promuovere le migliori pratiche e a creare strutture di cooperazione effi-caci per migliorare la qualità del processo decisionale nel quadro del regime europeo comune inmateria di asilo.

(21) È opportuno costituire una riserva finanziaria destinata all'attuazione di misure d'urgenza al fine difornire una protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati a norma della direttiva2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della prote-zione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio deglisforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza deglistessi (1).

(22) Si dovrebbe inoltre poter ricorrere a tale riserva finanziaria anche per sostenere gli sforzi espletatidagli Stati membri per far fronte a situazioni di particolare pressione conseguenti all'arrivo improv-viso di un numero elevato di persone che possono aver bisogno di protezione internazionale e chepertanto sottopongono le capacità di accoglienza o i regimi di asilo degli Stati membri a un numerosignificativo di richieste urgenti. È opportuno fissare le condizioni e la procedura per la concessionedi assistenza finanziaria in queste situazioni.

(23) Il sostegno fornito dal Fondo sarebbe più efficiente e più mirato se il cofinanziamento delle azioniammissibili fosse basato su un programma pluriennale, con revisione intermedia, e su un programmaannuale elaborato da ogni Stato membro in base alla propria situazione e alle proprie esigenze.

(24) Benché sia opportuno concedere un importo fisso a ciascuno Stato membro, è comunque giustoripartire un'ampia parte delle risorse annuali disponibili in maniera proporzionata all'onere che gravasu ogni Stato membro in conseguenza degli sforzi che esso espleta per accogliere rifugiati e sfollati,inclusi i rifugiati che godono di protezione internazionale nel quadro di programmi nazionali.

(25) È opportuno includere le persone che fruiscono di protezione internazionale e di una soluzione dura-tura tramite il reinsediamento nel numero dei beneficiari di protezione internazionale preso in consi-derazione, in sede di ripartizione delle risorse annuali disponibili tra gli Stati membri.

(26) Considerata l'importanza dell'uso strategico del reinsediamento di persone provenienti da paesi oregioni designati per l'attuazione dei programmi di protezione regionale, è necessario prevedereun sostegno finanziario supplementare per il reinsediamento delle persone provenienti dai nuoviStati indipendenti occidentali e dall'Africa subsahariana, così designati nella comunicazione dellaCommissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 1o settembre 2005, relativa ai programmi diprotezione regionale e nelle conclusioni del Consiglio del 12 ottobre 2005, o da qualsiasi altro paeseo regione designati in futuro.

(27) È parimenti necessario prevedere un sostegno finanziario supplementare per le misure di reinsedia-mento destinate a determinate categorie di persone particolarmente vulnerabili, per le quali il reinse-diamento è considerato la soluzione più appropriata ai loro bisogni specifici.

23.12.2006C 317 E/624 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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(1) GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12.

(28) Nell'ambito della gestione concorrente di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera b) del regolamento(CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finan-ziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1) (di seguito denominato «il regola-mento finanziario»), è necessario specificare le condizioni che consentono alla Commissione di eserci-tare le proprie responsabilità per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea e chiarire gliobblighi di cooperazione che incombono agli Stati membri. L'applicazione di queste condizioniconsentirebbe alla Commissione di sincerarsi che gli Stati membri utilizzino il Fondo in modo legit-timo, corretto e conforme al principio di sana gestione finanziaria, secondo quanto previsto all'arti-colo 27 e all'articolo 48, paragrafo 2 del regolamento finanziario.

(29) È opportuno che gli Stati membri adottino misure atte a garantire il corretto funzionamento delsistema di gestione e di controllo e la qualità dell'attuazione. A tal fine, occorre stabilire i principigenerali e le funzioni necessarie cui dovrebbero attenersi tutti i programmi.

(30) Conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, gli Stati membri dovrebbero essere iprincipali responsabili per l'attuazione e il controllo degli interventi del Fondo.

(31) È opportuno specificare gli obblighi degli Stati membri con riguardo ai sistemi di gestione e dicontrollo, alla certificazione delle spese e alla prevenzione, individuazione e rettifica delle irregolaritàe delle violazioni del diritto comunitario, al fine di garantire l'efficace e corretta attuazione deiprogrammi pluriennali e annuali. Con particolare riguardo alla gestione e al controllo, occorre stabi-lire le modalità in base alle quali gli Stati membri accertano l'esistenza e il corretto funzionamentodei sistemi in questione.

(32) Fatti salvi i poteri della Commissione in materia di controllo finanziario, è opportuno incoraggiare lacooperazione fra gli Stati membri e la Commissione in questo settore.

(33) L'efficacia e l'impatto delle azioni finanziate dal Fondo dipendono inoltre dalla loro valutazione e dalladiffusione dei loro risultati. È opportuno che siano precisate le competenze degli Stati membri e dellaCommissione al riguardo e le modalità per assicurare una valutazione affidabile e la qualità delleinformazioni connesse.

(34) Tenendo presente l'importanza della visibilità del finanziamento comunitario, la Commissionedovrebbe fornire orientamenti per favorire il corretto riconoscimento del sostegno ricevuto da partedi qualsiasi autorità, organizzazione non governativa, organizzazione internazionale o altro ente chericeve una sovvenzione a titolo del presente Fondo, tenendo conto della pratica relativa ad altri stru-menti in gestione condivisa quali i fondi strutturali.

(35) È opportuno che le azioni siano valutate nella prospettiva di una revisione intermedia e dell'analisid'impatto e che il processo di valutazione sia integrato nelle modalità di monitoraggio del progetto.

(36) La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria checostituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancioannuale, ai sensi del punto 37 dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sanagestione finanziaria.

(37) Poiché l'obiettivo della presente decisione, vale a dire la promozione di un equilibrio degli sforzi tragli Stati membri che ricevono i rifugiati e gli sfollati, non può essere realizzato in misura sufficientedagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzatomeglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancitodall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire taleobiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(38) Le misure necessarie per l'esecuzione della presente decisione sono adottate secondo la decisione1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze diesecuzione conferite alla Commissione (2).

23.12.2006 C 317 E/625Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

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(1) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390del 30.12.2006, pag. 1).

(2) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006,pag. 11).

(39) Le misure della presente decisione relative all'adozione degli orientamenti strategici, di portata gene-rale e intese a modificare elementi non essenziali della presente decisione, sopprimendo alcuni di essio integrandola con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, sono adottate secondo la procedura diregolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Per motivi diefficacia, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo sono prorogati ai finidell'adozione degli orientamenti strategici.

(40) È opportuno abrogare la decisione 2004/904/CE.

(41) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trat-tato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, con lettera del 6 settembre2005 l'Irlanda ha notificato che intende partecipare all'adozione e all'applicazione della presentedecisione.

(42) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trat-tato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, con lettera del 27 ottobre2005 il Regno Unito ha notificato che intende partecipare all'adozione e all'applicazione dellapresente decisione.

(43) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattatosull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'a-dozione della presente decisione, che non la vincola né è ad essa applicabile.

(44) A norma dell'articolo 67, paragrafo 2, secondo trattino del trattato, la decisione 2004/927/CE delConsiglio, del 22 dicembre 2004, che assoggetta taluni settori contemplati dal titolo IV, parte terza,del trattato che istituisce la Comunità europea alla procedura di cui all'articolo 251 di detto trat-tato (1), ha reso la procedura di cui all'articolo 251 del trattato applicabile nei settori contemplatidall'articolo 62, paragrafi 1, 2, lettera a) e 3 e dall'articolo 63, paragrafi 2, lettera b) e 3, lettera b) deltrattato,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

OGGETTO, OBIETTIVI ED AZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito d'applicazione

La presente decisione istituisce per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2013 il Fondo europeoper i rifugiati, (di seguito denominato «il Fondo»), nell'ambito di un quadro coerente che comprende altresìla decisione n. …/2007/CE (*), la decisione n. …/2007/CE (**) e la decisione n. …/2007/CE (***), al fine dicontribuire al rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e all'applicazione del principio disolidarietà tra gli Stati membri.

La presente decisione definisce gli obiettivi cui contribuisce il Fondo, la sua attuazione, le risorse finanziariedisponibili e i criteri di ripartizione per la loro assegnazione.

Essa stabilisce le regole di gestione del Fondo, comprese quelle finanziarie, nonché i meccanismi di monito-raggio e controllo in base a una ripartizione delle competenze tra la Commissione e gli Stati membri.

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(1) GU L 396 del 31.12.2004, pag. 45.(*) GU: inserire il numero della prima decisione di cui al considerando 13 (Fondo per le frontiere esterne).(**) GU: inserire il numero della seconda decisione di cui al considerando 13 (Fondo europeo per i rimpatri).(***) GU: inserire il numero della terza decisione di cui al considerando 13 (Fondo europeo per l'integrazione di cittadini

di paesi terzi).

Articolo 2

Obiettivo generale del Fondo

1. Obiettivo generale del Fondo è sostenere e promuovere gli sforzi compiuti dagli Stati membri per acco-gliere rifugiati e sfollati e sopportare le conseguenze di tale accoglienza, attraverso il cofinanziamento delleazioni previste nella presente decisione, tenendo conto della normativa comunitaria in materia.

2. Il Fondo contribuisce al finanziamento dell'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri o dellaCommissione.

Articolo 3

Azioni ammissibili negli Stati membri

1. Il Fondo sostiene le azioni negli Stati membri relative a uno o più dei seguenti settori:

a) condizioni di accoglienza e procedure di asilo;

b) integrazione delle persone di cui all'articolo 6, il cui soggiorno in un dato Stato membro interessato hacarattere durevole e stabile;

c) rafforzamento delle capacità degli Stati membri di sviluppare, monitorare e valutare le rispettive politichedi asilo, nel rispetto degli obblighi loro imposti dalla normativa comunitaria vigente e futura relativa alregime europeo comune in materia di asilo, in particolare al fine di avviare una cooperazione pratica tragli Stati membri;

d) reinsediamento delle persone di cui all'articolo 6, lettera e); ai fini della presente decisione per «reinsedia-mento» si intende il processo mediante il quale cittadini di paesi terzi o apolidi, su richiesta dell'ACNURmotivata dal loro bisogno di protezione internazionale, sono trasferiti da un paese terzo a uno Statomembro in cui sono autorizzati a soggiornare in virtù di uno dei seguenti status:

i) status di rifugiato ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 2004/83/CE o

ii) uno status che offre gli stessi diritti e gli stessi vantaggi che il diritto nazionale e quello comunitarioriconoscono allo status di rifugiato;

e) trasferimento di persone appartenenti alle categorie di cui all'articolo 6, lettere a) e b), dallo Statomembro che ha accordato loro una protezione internazionale a un altro Stato membro che garantirà loroanaloga protezione e di persone appartenenti alla categoria di cui all'articolo 6, lettera c) a un altro Statomembro che esaminerà le loro domande di protezione internazionale;

2. Per quanto concerne le condizioni di accoglienza e le procedure di asilo, sono ammissibili le azioniriguardanti:

a) le infrastrutture o i servizi destinati all'alloggio;

b) le strutture e la formazione per garantire l'accesso alle procedure di asilo per i richiedenti asilo;

c) la fornitura di aiuti materiali e di cure mediche o psicologiche;

d) l'assistenza sociale, l'informazione o l'assistenza nel disbrigo delle pratiche amministrative e/o giudiziariee l'informazione o la consulenza sui possibili esiti della procedura d'asilo, compresi aspetti quali il rimpa-trio volontario;

e) l'assistenza legale e linguistica;

f) l'istruzione, la formazione linguistica e le altre iniziative coerenti con lo status della persona interessata;

g) la fornitura di servizi di sostegno, quali servizi di traduzione e di formazione, diretti ad aiutare a miglio-rare le condizioni di accoglienza e l'efficienza e la qualità delle procedure di asilo;

h) le informazioni per le comunità locali e la formazione per il personale delle autorità locali che interagi-ranno con quelle accolte nel paese ospitante;

i) il trasferimento di persone appartenenti alla categoria di cui all'articolo 6, lettera c) dallo Stato membroin cui esse si trovano allo Stato membro competente per l'esame della loro domanda di asilo.

23.12.2006 C 317 E/627Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

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3. Per quanto concerne l'integrazione nella società degli Stati membri delle persone di cui al paragrafo 1,lettera b), e dei rispettivi familiari, sono ammissibili le azioni riguardanti:

a) la consulenza e l'assistenza in settori quali l'alloggio, i mezzi di sussistenza, l'integrazione nel mercato dellavoro, le cure mediche e psicologiche e l'assistenza sociale;

b) l'adattamento di tali persone alla società dello Stato membro, in termini socioculturali, e la condivisionedei valori sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

c) la promozione di una partecipazione duratura e sostenibile alla vita civile e culturale;

d) l'istruzione, la formazione professionale, il riconoscimento delle qualifiche e dei diplomi;

e) la promozione dell'emancipazione e dell'indipendenza economica di tali persone;

f) la promozione di un contatto significativo e di un dialogo costruttivo tra tali persone e la società che leaccoglie, incluse le azioni che promuovono un coinvolgimento di partner chiave, quali il grande pubblico,le autorità locali, le associazioni di rifugiati, i gruppi di volontariato, i partner sociali e la società civile insenso lato;

g) le misure per sostenere tali persone ad acquisire abilità, inclusa la formazione linguistica;

h) la promozione della parità di condizioni di accesso e di trattamento per quanto riguarda il rapporto ditali persone con le istituzioni pubbliche.

4. Per quanto concerne il rafforzamento delle capacità degli Stati membri di sviluppare, monitoraree valutare le rispettive politiche di asilo, possono beneficiare del sostegno del Fondo le azioni volte inparticolare a:

a) promuovere la raccolta, la compilazione, l'uso e la diffusione delle informazioni sul paese d'origine,compresa la traduzione;

b) rafforzare le capacità di raccolta, analisi e diffusione dei dati statistici sulle procedure di asilo, sull'acco-glienza, sull'integrazione e sui beneficiari di protezione internazionale;

c) rafforzare la capacità di pronunciarsi sulle domande di asilo e sui ricorsi ad esse relativi;

d) contribuire alla valutazione delle politiche di asilo, come valutazioni d'impatto nazionali, indagini tra igruppi di riferimento, elaborazione di indicatori e indici di riferimento.

5. Per quanto concerne il reinsediamento, possono beneficiare del sostegno del Fondo le azioni riguar-danti in particolare:

a) l'istituzione e lo sviluppo di un programma di reinsediamento;

b) la valutazione da parte delle autorità competenti degli Stati membri di possibili casi di reinsediamento,per esempio missioni nel paese di accoglienza, colloqui, controlli medici e di sicurezza;

c) la valutazione dello stato di salute prima della partenza e il trattamento medico;

d) il materiale fornito prima della partenza;

e) le informazioni prima della partenza;

f) le modalità di viaggio, inclusi i servizi di assistenza medica;

g) le informazioni e l'assistenza prestate al momento dell'arrivo, inclusi i servizi di interpretazione.

6. Per quanto concerne il trasferimento dei beneficiari e dei richiedenti protezione internazionale tra Statimembri, possono beneficiare del sostegno del Fondo le azioni riguardanti in particolare:

a) le informazioni prima della partenza;

b) le modalità di viaggio, inclusi i servizi di assistenza medica;

c) le informazioni e l'assistenza prestate al momento dell'arrivo, inclusi i servizi di interpretazione.

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7. Le azioni di cui ai paragrafi 2 e 3 possono beneficiare del sostegno del Fondo anche quando riguar-dano le persone di cui all'articolo 6, lettera e).

8. Le azioni di cui ai paragrafi da 1 a 6 promuovono, in particolare, l'attuazione delle disposizioni dellanormativa comunitaria pertinente nel settore del regime europeo comune in materia di asilo.

9. Le azioni tengono conto delle questioni di genere, dell'interesse superiore dei bambini, della situazionespecifica delle persone vulnerabili, quali minori, minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donneincinte, le famiglie monoparentali con figli minori, le vittime di torture o stupri o altre forme gravi diviolenza o abuso psicologici, fisici o sessuali, le vittime della tratta di esseri umani e le persone che necessi-tano di prestazioni di pronto soccorso e del trattamento essenziale di malattie.

10. Il Fondo sostiene unicamente le azioni relative alla sistemazione delle persone di cui all'articolo 6,lettera c) in strutture separate dalle aree o dai centri destinati esclusivamente alle persone cui è negato l'in-gresso o alle persone intercettate dopo aver attraversato illegalmente una frontiera o mentre s'apprestavanoad attraversare le frontiere esterne per entrare illegalmente nel territorio degli Stati membri.

Articolo 4

Azioni comunitarie

1. Su iniziativa della Commissione, il Fondo può finanziare, nel limite del 10% delle risorse disponibili,azioni transnazionali o azioni di interesse per l'intera Comunità (di seguito denominate «azioni comunitarie»)relative alla politica di asilo e alle misure applicabili ai gruppi di riferimento di cui all'articolo 6.

2. Per essere ammissibili al finanziamento le azioni comunitarie devono in particolare:

a) promuovere la cooperazione comunitaria nell'attuazione della normativa comunitaria e delle buonepratiche, compresi i servizi di traduzione e interpretazione che sostengono tale cooperazione;

b) sostenere la realizzazione di reti di cooperazione transnazionale e di progetti pilota, basati su partenariatitransnazionali tra organismi situati in due o più Stati membri, concepiti per incoraggiare l'innovazione,agevolare lo scambio di esperienze e di buone pratiche e migliorare la qualità della politica di asilo;

c) sostenere campagne transnazionali di sensibilizzazione;

d) sostenere l'analisi, la diffusione e lo scambio di informazioni sulle migliori pratiche e su tutti gli altriaspetti delle politiche in materia di asilo, incluso l'utilizzo della tecnologia più avanzata, e sulla coopera-zione a livello nazionale tra partner chiave, quali le autorità locali e regionali, le associazioni di rifugiati ei gruppi di volontariato;

e) sostenere progetti pilota, compresi progetti innovativi e studi su nuove eventuali forme di cooperazionecomunitaria e di normativa comunitaria in questo settore;

f) sostenere lo sviluppo e l'applicazione da parte degli Stati membri, di strumenti statistici, di metodi e diindicatori comuni per misurare gli sviluppi politici nel settore dell'asilo;

g) offrire alle reti che collegano organizzazioni non governative di assistenza ai rifugiati e ai richiedenti asilopresenti in almeno dieci Stati membri un sostegno strutturale inteso ad agevolare lo scambio di espe-rienze e di buone pratiche e ad assicurare che l'elaborazione della politica e delle prassi comunitarie inmateria di asilo tenga conto dell'esperienza acquisita dalle organizzazioni non governative e degli interessidei rifugiati e dei richiedenti asilo;

h) fornire agli Stati membri servizi di sostegno nelle situazioni di emergenza, debitamente circostanziate,che richiedono un intervento urgente.

3. Il programma di lavoro annuale che stabilisce le priorità per le azioni comunitarie è adottato secondola procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

23.12.2006 C 317 E/629Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

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Articolo 5

Misure d'urgenza

1. In caso di attivazione dei meccanismi di protezione temporanea previsti dalla direttiva 2001/55/CE, ilFondo può altresì finanziare, al di fuori delle azioni di cui all'articolo 3 e in aggiunta ad esse, misure a favoredegli Stati membri.

2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, il Fondo fornisce assistenza agli Stati membri anche per l'attua-zione di misure d'urgenza dirette a far fronte a situazioni di particolare pressione. Si tratta di situazioni incui l'arrivo improvviso in determinati punti delle frontiere di un elevato numero di cittadini di paesi terziche possono aver bisogno di protezione internazionale può sottoporre le capacità di accoglienza, il regimedi asilo o le infrastrutture dello Stato membro o degli Stati membri interessati a un numero eccezionalmentesignificativo di richieste urgenti e minacciare la vita e il benessere delle persone o l'accesso alla protezionegarantita dalla normativa comunitaria.

3. Le azioni attuate per far fronte alle situazione di particolare pressione di cui al paragrafo 2 possonobeneficiare del sostegno del Fondo se:

a) sono di immediata attuazione e non possono essere incluse nel programma annuale pertinente; e

b) la loro durata non è superiore a sei mesi.

4. Le misure d'urgenza ammissibili riguardano i seguenti tipi di azioni:

a) l'accoglienza e l'alloggio;

b) la fornitura di mezzi di sussistenza, compreso il vitto ed il vestiario;

c) l'assistenza medica, psicologica o di altro genere;

d) le spese di personale e di amministrazione conseguenti all'accoglienza delle persone interessate e la messain atto delle misure;

e) le spese logistiche e di trasporto;

f) l'assistenza legale e linguistica;

g) i servizi di traduzione e interpretazione, la consulenza sulle informazioni sul paese d'origine e altremisure che contribuiscono ad identificare rapidamente le persone che possono aver bisogno di prote-zione internazionale e a trattare in modo equo ed efficace le domande di asilo.

5. Le misure di cui al paragrafo 4 possono essere sostenute da squadre di esperti.

Articolo 6

Gruppi di riferimento

Ai fini della presente decisione, i gruppi di riferimento comprendono:

a) qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che benefici dello status definito dalla Convenzione diGinevra e sia autorizzato a risiedere quale rifugiato in uno degli Stati membri;

b) qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che benefici di una forma di protezione sussidiaria ai sensidella direttiva 2004/83/CE;

c) qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che abbia chiesto di essere ammesso ad una delle forme diprotezione previste alle lettere a) e b);

d) qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che benefici di un regime di protezione temporanea aisensi della direttiva 2001/55/CE;

e) qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide da reinsediare o reinsediato in uno Stato membro.

23.12.2006C 317 E/630 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

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CAPO II

PRINCIPI DI INTERVENTO

Articolo 7

Complementarità, coerenza e conformità

1. Il Fondo fornisce un'assistenza complementare alle azioni nazionali, regionali e locali, integrandovi lepriorità comunitarie.

2. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento del Fondo e degli Stati membrisia coerente con le attività, le politiche e le priorità comunitarie. Tale coerenza è in particolar modo eviden-ziata nel programma pluriennale di cui all'articolo 18.

3. Le operazioni finanziate dal Fondo sono conformi alle disposizioni del trattato e degli atti adottati invirtù dello stesso.

Articolo 8

Programmazione

1. Gli obiettivi del Fondo sono realizzati nell'ambito del periodo di programmazione pluriennale (dal2008 al 2013) con revisione intermedia a norma dell'articolo 22. Il sistema di programmazione pluriennaleinclude le priorità e un processo di gestione, decisione, audit e certificazione.

2. I programmi pluriennali approvati dalla Commissione sono attuati tramite programmi annuali.

Articolo 9

Intervento sussidiario e proporzionale

1. Compete agli Stati membri attuare i programmi pluriennali e annuali di cui agli articoli 18 e 20 allivello territoriale appropriato, secondo il sistema istituzionale specifico di ciascuno di essi. Tale competenzaè esercitata a norma della presente decisione.

2. I mezzi utilizzati dalla Commissione e dagli Stati membri in materia di audit variano secondo l'entitàdel contributo comunitario. Lo stesso principio si applica alle disposizioni in materia di valutazione e allerelazioni sui programmi pluriennali e annuali.

Articolo 10

Metodi d'esecuzione

1. Il bilancio comunitario assegnato al Fondo è eseguito a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera b),del regolamento finanziario, fatte salve le azioni comunitarie di cui all'articolo 4 e l'assistenza tecnica di cuiall'articolo 15 della presente decisione.

2. La Commissione esercita le responsabilità di esecuzione del bilancio generale dell'Unione europeasecondo le seguenti modalità:

a) controlla che negli Stati membri esistano e funzionino correttamente sistemi di gestione e di controllosecondo la procedura di cui all'articolo 32;

b) differisce o sospende, in tutto o in parte, i pagamenti, secondo le procedure di cui agli articoli 41 e 42,in caso di inadempienza dei sistemi nazionali di gestione e di controllo e applica ogni altra rettifica finan-ziaria necessaria secondo le procedure di cui agli articoli 45 e 46.

23.12.2006 C 317 E/631Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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Articolo 11

Partenariato

1. Ogni Stato membro organizza, secondo le norme e le prassi nazionali vigenti, un partenariato con leautorità e gli organismi coinvolti nell'attuazione del programma pluriennale o, a suo parere, in grado diapportare un contributo utile allo sviluppo dello stesso.

Tali autorità e organismi possono comprendere autorità regionali, locali, urbane e altre autorità pubblichecompetenti, organizzazioni internazionali, in particolare l'ACNUR, e organismi che rappresentano la societàcivile, quali le organizzazioni non governative o le parti sociali.

2. Il partenariato è condotto nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie diciascuna categoria di partner.

CAPO III

QUADRO FINANZIARIO

Articolo 12

Risorse globali

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione della presente decisione dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre2013 è pari a 628 milioni di euro.

2. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali nei limiti del quadro finanziario.

3. La Commissione procede a una ripartizione indicativa annuale per Stato membro conformemente aicriteri stabiliti all'articolo 13.

Articolo 13

Ripartizione annuale delle risorse per azioni ammissibili negli Statimembri

1. Ogni Stato membro riceve sulla dotazione annuale del Fondo l'importo fisso di 300 000 euro.

Per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1o maggio 2004 detto importo è aumentato a500 000 euro l'anno per il periodo dal 2008 al 2013.

Per gli Stati membri che aderiranno all'Unione europea nel periodo dal 2007 al 2013 detto importo èaumentato a 500 000 euro l'anno per la restante parte del periodo dal 2008 al 2013, a partire dall'annosuccessivo alla loro adesione.

2. Le restanti risorse annuali disponibili sono ripartite tra gli Stati membri in proporzione:

a) al numero delle persone ammesse nel corso dei tre anni precedenti, che rientrano in una delle categoriedi cui all'articolo 6, lettere a), b) ed e), per il 30% del loro volume;

b) al numero delle persone registrate nel corso dei tre anni precedenti, che rientrano in una delle categoriedi cui all'articolo 6, lettere c) e d), per il 70% del loro volume.

Ai fini di questa ripartizione, le persone di cui all'articolo 6, lettera e) non sono prese in considerazione nellacategoria di cui all'articolo 6, lettera a).

3. Gli Stati membri ricevono un importo fisso pari a 4 000 euro per persona reinsediata appartenente auna delle seguenti categorie:

a) persone provenienti da regioni o paesi designati per l'attuazione di un programma di protezioneregionale;

b) minori non accompagnati;

c) bambini e donne a rischio, in particolare di violenza psicologica, fisica o sessuale o di sfruttamento;

d) persone che necessitano di cure mediche importanti che possono essere garantite solo con ilreinsediamento.

23.12.2006C 317 E/632 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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4. Quando uno Stato membro procede al reinsediamento di una persona appartenente a più d'una dellecategorie di cui al paragrafo 3, riceve l'importo fisso per tale persona una volta sola.

5. Le cifre di riferimento sono le ultime cifre stabilite dalla Commissione (Eurostat) sulla base dei datiforniti dagli Stati membri, conformemente alla normativa comunitaria.

Gli Stati membri che non hanno fornito alla Commissione (Eurostat) i dati statistici in questione comuni-cano al più presto dati provvisori.

Prima di accettare tali dati statistici come cifre di riferimento, la Commissione (Eurostat) ne valuta la qualità,la raffrontabilità e la completezza secondo le procedure operative ordinarie. Su richiesta della Commissione(Eurostat), gli Stati membri le comunicano tutte le informazioni necessarie a tal fine.

6. Entro il 1o maggio di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una stima del numerodi persone di cui al paragrafo 3 che intendono reinsediare nell'anno successivo, corredata di una ripartizionesecondo le varie categorie previste in detto paragrafo. La Commissione comunica tali informazioni al comi-tato di cui all'articolo 52.

Articolo 14

Struttura del finanziamento

1. Il contributo finanziario a titolo del Fondo assume la forma di sovvenzioni.

2. Le azioni che beneficiano del Fondo sono cofinanziate da fonti pubbliche o private, hanno natura nonprofit e non sono ammissibili ad un finanziamento da altre fonti a carico del bilancio generale dell'Unioneeuropea.

3. Gli stanziamenti del Fondo sono complementari alle spese pubbliche o equivalenti degli Stati membridestinate alle misure oggetto della presente decisione.

4. Il contributo comunitario ai progetti finanziati non supera, per le azioni di cui all'articolo 3 attuatenegli Stati membri, il 50% del costo totale di un'azione specifica.

Detto contributo può essere aumentato al 75% per i progetti inerenti alle priorità specifiche individuatenegli orientamenti strategici di cui all'articolo 17.

Il contributo comunitario è aumentato al 75% negli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione.

5. Nell'ambito dell'attuazione della programmazione nazionale di cui al capo IV, gli Stati membri selezio-nano i progetti cui destinare i finanziamenti secondo i seguenti criteri minimi:

a) la situazione e le necessità nello Stato membro interessato;

b) il rapporto costo/efficacia delle spese, tenuto conto, tra l'altro, del numero di persone cui si rivolge ilprogetto;

c) l'esperienza, la capacità, l'affidabilità e il contributo finanziario dell'organizzazione richiedente e di qual-siasi organizzazione compartecipe;

d) la complementarità fra il progetto e altre azioni finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea onell'ambito di programmi nazionali.

6. In generale gli aiuti comunitari per azioni finanziate dal Fondo sono concessi per un massimo di treanni, con riserva di un riesame periodico dei progressi compiuti.

7. Il contributo comunitario al finanziamento delle azioni attuate a norma dell'articolo 3, paragrafo 4,non supera il 15% del totale delle risorse annuali assegnate a ciascuno Stato membro a normadell'articolo 13.

23.12.2006 C 317 E/633Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

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Articolo 15

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

1. Su iniziativa e/o per conto della Commissione, entro un massimale di 500 000 euro della sua dotazioneannuale, il Fondo può finanziare misure di preparazione, monitoraggio, sostegno amministrativo e tecnico,valutazione, audit e ispezione necessarie per l'attuazione della presente decisione.

2. Dette misure comprendono:

a) studi, valutazioni, perizie e statistiche, anche di natura generale, in relazione al funzionamento del Fondo;

b) misure informative destinate agli Stati membri, ai beneficiari finali e al grande pubblico, compresecampagne di sensibilizzazione e una banca dati comune dei progetti finanziati a titolo del Fondo;

c) la messa in opera, il funzionamento e l'interconnessione di sistemi informatici per la gestione, il monito-raggio, l'ispezione e la valutazione;

d) la progettazione di un quadro di valutazione e monitoraggio comune e di un sistema d'indicatori, tenutoconto, laddove appropriato, degli indicatori nazionali;

e) il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle pratiche vigenti in questosettore;

f) misure informative e formative destinate alle autorità designate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 25,complementari alle iniziative attuate dagli Stati membri per orientare le rispettive autorità ai sensi dell'ar-ticolo 31, paragrafo 2.

Articolo 16

Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri

1. Su iniziativa di uno Stato membro, per ciascun programma annuale il Fondo può finanziare misure dipreparazione, gestione, monitoraggio, valutazione, informazione e controllo, nonché misure volte a raffor-zare la capacità amministrativa connessa all'attuazione del Fondo.

2. L'importo stanziato per l'assistenza tecnica prevista da ciascun programma annuale non può superare:

a) il 7 % del cofinanziamento annuale totale concesso a tale Stato membro, maggiorato di 30 000 euro, peril periodo dal 2008 al 2010; e

b) il 4 % del cofinanziamento annuale totale concesso allo Stato membro, maggiorato di 30 000 euro, per ilperiodo dal 2011 al 2013.

CAPO IV

PROGRAMMAZIONE

Articolo 17

Adozione di orientamenti strategici

1. La Commissione adotta orientamenti strategici che definiscono il quadro d'intervento del Fondo, allaluce dei progressi realizzati nello sviluppo e nell'attuazione della normativa comunitaria in materia di poli-tica di asilo, e la ripartizione indicativa delle risorse finanziarie del Fondo per il periodo del programmapluriennale.

2. Per ogni obiettivo del Fondo, tali orientamenti applicano in particolare le priorità comunitarie al finedi promuovere l'attuazione del regime europeo comune in materia di asilo.

3. La Commissione adotta gli orientamenti strategici relativi al periodo di programmazione pluriennaleentro il 31 luglio 2007.

4. Gli orientamenti strategici sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cuiall'articolo 52, paragrafo 3. Tali orientamenti strategici, una volta adottati, sono allegati alla presentedecisione.

23.12.2006C 317 E/634 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

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Articolo 18

Preparazione e approvazione dei programmi pluriennali nazionali

1. Ciascuno Stato membro presenta, sulla scorta degli orientamenti strategici di cui all'articolo 17, unprogetto di programma pluriennale articolato nei seguenti elementi:

a) una descrizione della situazione attuale in tale Stato membro per quanto riguarda le condizioni d'acco-glienza, le procedure d'asilo, il rimpatrio volontario assistito, l'integrazione e il reinsediamento e trasferi-mento da un altro Stato membro delle persone indicate all'articolo 6, nonché lo sviluppo, il monitoraggioe la valutazione delle politiche di asilo;

b) un'analisi delle necessità dello Stato membro interessato in materia di accoglienza, di procedure d'asilo, dirimpatrio volontario assistito, d'integrazione e di reinsediamento e trasferimento da un altro Statomembro delle persone indicate all'articolo 6, nonché in materia di sviluppo, monitoraggio e valutazionedelle politiche di asilo;

c) la presentazione di una strategia appropriata per raggiungere tali obiettivi e le priorità attribuite alla lororealizzazione, nonché una descrizione delle azioni previste per attuare tali priorità;

d) un'indicazione del grado di compatibilità di tale strategia con altri strumenti regionali, nazionali ecomunitari;

e) informazioni sulle priorità e relativi obiettivi specifici. Tali obiettivi sono quantificati tramite un numerolimitato di indicatori, tenuto conto del principio di proporzionalità. Gli indicatori consentono di misurarei progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza e l'efficacia degli obiettivi prescelti per attuare lepriorità;

f) una descrizione dell'impostazione scelta per attuare il principio di partenariato stabilito all'articolo 11;

g) un piano di finanziamento indicativo che precisi, per ciascuna priorità e ciascun programma annuale, lapartecipazione finanziaria del Fondo prevista e il totale dei cofinanziamenti pubblici o privati;

h) le disposizioni previste affinché sia reso pubblico il programma pluriennale.

2. Gli Stati membri sottopongono alla Commissione il rispettivo progetto di programma pluriennaleentro quattro mesi dalla comunicazione degli orientamenti strategici da parte della Commissione per ilperiodo in questione.

3. Al fine di approvare il progetto di programma pluriennale, la Commissione esamina:

a) la coerenza del progetto di programma pluriennale con gli obiettivi del Fondo e gli orientamenti strategicidi cui all'articolo 17;

b) la pertinenza delle azioni previste nel progetto di programma pluriennale alla luce della strategiaproposta;

c) la conformità dei sistemi di gestione e controllo istituiti dallo Stato membro per l'attuazione degli inter-venti del Fondo alle disposizioni della presente decisione;

d) la conformità del progetto di programma pluriennale al diritto comunitario, in particolare alle disposi-zioni comunitarie dirette a garantire la libera circolazione delle persone, unitamente alle misure di accom-pagnamento direttamente correlate relative al controllo delle frontiere esterne, all'asilo e all'immigrazione.

4. La Commissione, se ritiene che un progetto di programma pluriennale non sia coerente con gli orien-tamenti strategici e/o non sia conforme alle disposizioni della presente decisione concernenti i sistemi digestione e di controllo o al diritto comunitario, invita lo Stato membro interessato a comunicare tutte leulteriori informazioni necessarie e, se opportuno, a rivedere di conseguenza il progetto di programmapluriennale.

5. La Commissione approva i singoli programmi pluriennali entro tre mesi dalla presentazione ufficiale,secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

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Articolo 19

Revisione dei programmi pluriennali

1. Su iniziativa dello Stato membro interessato o della Commissione, il programma pluriennale è riesami-nato e, se necessario, riveduto per il restante periodo di programmazione, al fine di tener conto maggior-mente o in modo diverso, delle priorità comunitarie. I programmi pluriennali possono essere riesaminati allaluce delle valutazioni e/o a seguito di difficoltà nell'attuazione.

2. La Commissione adotta una decisione di approvazione della revisione del programma pluriennalequanto prima dacché lo Stato membro interessato ha presentato ufficialmente domanda a tal fine. Ilprogramma pluriennale è riveduto secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 20

Programmi annuali

1. Il programma pluriennale approvato dalla Commissione è attuato tramite programmi annuali.

2. Entro il 1o luglio di ogni anno la Commissione comunica agli Stati membri una stima degli importiche saranno loro attribuiti per l'anno successivo a partire dagli stanziamenti globali decisi nel quadro dellaprocedura di bilancio annuale, secondo i calcoli di cui all'articolo 13.

3. Entro il 1o novembre di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione un progetto diprogramma annuale per l'anno successivo, stabilito in base al programma pluriennale e articolato neglielementi seguenti:

a) le modalità di selezione dei progetti da finanziare nell'ambito del programma annuale;

b) una descrizione delle azioni cui destinare il sostegno a titolo del programma annuale;

c) la prevista ripartizione finanziaria del contributo del Fondo tra le varie azioni del programma e un'indica-zione dell'importo richiesto a titolo dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 16 per l'attuazione delprogramma annuale.

4. In deroga al paragrafo 3 gli Stati membri presentano alla Commissione i progetti di programmaannuale per il 2008 entro il 1o marzo 2008.

5. Nell'esaminare il progetto di programma annuale di uno Stato membro, la Commissione tiene contodell'importo definitivo degli stanziamenti assegnati al Fondo nell'ambito della procedura di bilancio.

Entro un mese dalla presentazione ufficiale di detto progetto di programma annuale, la Commissione comu-nica allo Stato membro interessato se è in grado di approvarlo o meno. Se il progetto di programma annualenon è coerente con il programma pluriennale, la Commissione invita lo Stato membro a comunicare tutte leinformazioni necessarie e, se opportuno, a rivedere di conseguenza il progetto di programma annuale.

La Commissione adotta la decisione di finanziamento che approva il programma annuale entro il 1o marzodell'anno in questione. La decisione indica l'importo attribuito allo Stato membro interessato e il periodo diammissibilità delle spese.

6. Per tener conto di situazioni di emergenza debitamente circostanziate che erano imprevedibili all'attodi approvazione del programma annuale e che richiedono un intervento urgente, uno Stato membro puòrivedere fino al 10% della ripartizione finanziaria del contributo a titolo del Fondo fra le diverse azioni elen-cate nel programma annuale o assegnare ad altre azioni fino al 10% della dotazione ripartita, a norma dellapresente decisione. Lo Stato membro interessato informa la Commissione della revisione del programmaannuale.

Articolo 21

Modalità particolari relative alle misure d'urgenza

1. Gli Stati membri presentano alla Commissione uno stato delle necessità ed un piano di attuazione dellemisure d'urgenza di cui all'articolo 5, comprendenti una descrizione delle misure previste e degli organismiincaricati della loro esecuzione.

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2. Lo Stato membro che chiede l'assistenza del Fondo per far fronte alle situazioni di particolare pressionedi cui all'articolo 5, paragrafo 2, presenta alla Commissione una domanda corredata di tutte le informazionipertinenti disponibili, fra cui:

a) una descrizione dettagliata della situazione attuale, in particolare riguardo al numero di arrivi, agli effettisulle capacità di accoglienza, al regime di asilo o alle infrastrutture e alle necessità urgenti, nonché unaprevisione motivata dei possibili sviluppi della situazione nel breve periodo;

b) un'indicazione motivata del carattere eccezionale della situazione, suffragata da elementi che possonoincludere dati statistici recenti e altri dati relativi all'afflusso di persone in un punto particolare della fron-tiera interessata;

c) una descrizione dettagliata delle misure d'urgenza previste, della loro portata e natura e dei partnercoinvolti;

d) una ripartizione dei costi stimati delle misure previste.

La Commissione decide se sussistono le condizioni per la concessione dell'assistenza finanziaria del Fondoper le misure d'urgenza e fissa l'importo del finanziamento da concedere in base alle informazioni di cuisopra e a ogni altra informazione pertinente a sua disposizione. La Commissione comunica agli Statimembri tale decisione.

3. L'assistenza finanziaria del Fondo per le misure d'urgenza di cui all'articolo 5 è limitato ad una duratadi sei mesi e non può superare l'80% del costo di ogni misura.

4. In caso di attivazione del meccanismo di protezione temporanea di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lerisorse disponibili sono ripartite tra gli Stati membri in funzione del numero di persone che beneficiano inciascuno Stato membro della protezione temporanea di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

Articolo 22

Revisione intermedia del programma pluriennale

1. La Commissione riesamina gli orientamenti strategici e se del caso adotta, entro il 31 marzo 2010,orientamenti strategici riveduti per il periodo dal 2011 al 2013.

2. Qualora siano adottati tali orientamenti strategici riveduti, ciascuno Stato membro riesamina il proprioprogramma pluriennale e, ove appropriato, lo rivede.

3. Le disposizioni dell'articolo 18 sulla preparazione e sull'approvazione dei programmi pluriennali nazio-nali si applicano per analogia alla preparazione e all'approvazione di tali programmi pluriennali riveduti.

4. Gli orientamenti strategici riveduti sono adottati secondo la procedura di regolamentazione concontrollo di cui all'articolo 52, paragrafo 3.

CAPO V

SISTEMI DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Articolo 23

Esecuzione

La Commissione è responsabile dell'esecuzione della presente decisione e adotta le modalità necessarie a talfine.

Articolo 24

Principi generali dei sistemi di gestione e di controllo

I sistemi di gestione e di controllo dei programmi pluriennali stabiliti dagli Stati membri prevedono:

a) la definizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione dellefunzioni all'interno di ciascun organismo;

b) l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi;

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c) per ciascun organismo, risorse adeguate per svolgere le funzioni attribuitegli per l'intero periodo di attua-zione delle azioni cofinanziate dal Fondo;

d) procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate nell'ambito dei programmiannuali;

e) sistemi affidabili di contabilità, monitoraggio e informativa finanziaria informatizzati;

f) un sistema di informazione e monitoraggio nei casi in cui l'organismo responsabile affidi l'esecuzione deicompiti a un altro organismo;

g) manuali di procedura relativi alle funzioni da espletare;

h) disposizioni per l'audit del funzionamento del sistema;

i) sistemi e procedure per garantire un'adeguata tracciabilitàdei dati;

j) procedure di informativa e monitoraggio delle irregolarità e del recupero degli importi indebitamenteversati.

Articolo 25

Designazione delle autorità

1. Per l'attuazione del proprio programma pluriennale e dei propri programmi annuali lo Stato membrodesigna le seguenti autorità:

a) un'autorità responsabile: organo funzionale dello Stato membro, autorità o organismo pubblico nazionaleda quello designato ovvero organismo disciplinato dal diritto privato dello Stato membro, che svolgefunzioni di servizio pubblico, responsabile della gestione del programmiapluriennale e dei programmiannuali finanziati dal Fondo ed interlocutore unico della Commissione;

b) un'autorità di certificazione: autorità o organismo pubblico nazionale, o persona fisica che svolge il ruolodi tale organismo o autorità, incaricato dallo Stato membro di certificare le dichiarazioni di spesa primadel loro invio alla Commissione;

c) un'autorità di audit: autorità o organismo pubblico nazionale, purché funzionalmente indipendentedall'autorità responsabile e dall'autorità di certificazione, designato dallo Stato membro e incaricato diverificare l'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo;

d) un'autorità delegata, se opportuno.

2. Lo Stato membro definisce le norme che disciplinano le sue relazioni con le autorità di cui al para-grafo 1 e le relazioni di queste con la Commissione.

3. Fatto salvo l'articolo 24, lettera b), una parte o la totalità delle autorità di cui al paragrafo 1 delpresente articolo può essere localizzata all'interno dello stesso organismo.

4. La Commissione adotta le modalità di esecuzione degli articoli da 26 a 30 secondo la procedura di cuiall'articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 26

Autorità responsabile

1. L'autorità responsabile soddisfa i seguenti requisiti minimi:

a) essere dotata di personalità giuridica, salvo il caso in cui si tratti di un organo funzionale dello Statomembro;

b) disporre delle infrastrutture necessarie per comunicare agevolmente con un gran numero di utilizzatori econ le autorità responsabili degli altri Stati membri e la Commissione;

c) operare in un ambito amministrativo che le consenta di svolgere adeguatamente i suoi compiti evitandoconflitti d'interesse;

d) essere in grado di applicare le regole comunitarie in materia di gestione dei fondi;

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e) possedere capacità finanziarie e di gestione proporzionate al volume dei fondi comunitari che dovràgestire;

f) disporre di personale con qualifiche professionali adeguate ad un lavoro amministrativo in un contestointernazionale.

2. Lo Stato membro provvede affinché l'autorità responsabile disponga di fondi adeguati per svolgere isuoi compiti correttamente per l'intero periodo dal 2008 al 2013.

3. La Commissione può assistere gli Stati membri nella formazione del personale, specie per quantoriguarda la corretta applicazione dei capi da V a IX.

Articolo 27

Compiti dell'autorità responsabile

1. È compito dell'autorità responsabile gestire ed attuare il programma pluriennale conformemente alprincipio della sana gestione finanziaria.

In particolare, l'autorità è tenuta a:

a) consultare i partner a norma dell'articolo 11;

b) presentare alla Commissione i progetti di programma pluriennale e dei programmi annuali di cui agliarticoli 18 e 20;

c) organizzare e pubblicare i bandi di gara e gli inviti a presentare proposte ove appropriato;

d) organizzare la selezione di progetti di cofinanziamento a titolo del Fondo nel rispetto dei criteri di cuiall'articolo 14, paragrafo 5;

e) percepire i pagamenti della Commissione e effettuare i versamenti ai beneficiari finali;

f) garantire la coerenza e la complementarità tra i cofinanziamenti a titolo del Fondo e quelli dei vari stru-menti finanziari nazionali e comunitari pertinenti;

g) monitorare la fornitura dei prodotti e servizi cofinanziati, l'effettiva esecuzione delle spese dichiarate inrelazione alle azioni e la conformità di tali spese alle norme comunitarie e nazionali;

h) assicurare l'esistenza di un sistema informatico di registrazione e conservazione della contabilità diciascuna azione svolta nell'ambito dei programmi annuali nonché la raccolta dei dati relativi all'attua-zione necessari per la gestione finanziaria, il monitoraggio, il controllo e la valutazione;

i) provvedere affinché i beneficiari finali e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione delle azioni cofinan-ziate dal Fondo mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguataper tutte le operazioni relative all'azione, ferme restando le norme contabili nazionali;

j) assicurare che le valutazioni del Fondo di cui all'articolo 49 siano svolte entro i termini previsti dall'arti-colo 50, paragrafo 2 e siano conformi agli standard qualitativi convenuti tra la Commissione e lo Statomembro;

k) stabilire procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantireun'adeguata tracciabilità dei dati siano conservati secondo il disposto dell'articolo 43;

l) assicurare che l'autorità di audit riceva, ai fini dello svolgimento degli audit di cui all'articolo 30, para-grafo 1, tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure di gestione seguite e ai progetti cofinan-ziati dal Fondo;

m) provvedere affinché l'autorità di certificazione riceva tutte le informazioni necessarie sulle procedureseguite e sulle verifiche effettuate in relazione alle spese ai fini della certificazione;

n) preparare e trasmettere alla Commissione le relazioni intermedie e finali sull'esecuzione dei programmiannuali, le dichiarazioni di spesa certificate dall'autorità di certificazione e le domande di pagamento oeventualmente le dichiarazioni di rimborso;

o) svolgere attività d'informazione e di consulenza e diffondere i risultati delle azioni finanziate;

p) cooperare con la Commissione e le autorità responsabili degli altri Stati membri;

q) verificare l'attuazione da parte dei beneficiari finali degli orientamenti di cui all'articolo 33, paragrafo 6.

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2. Le attività di gestione dell'autorità responsabile afferenti a progetti attuati negli Stati membri possonoessere finanziate a titolo dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 16.

Articolo 28

Delega di compiti da parte dell'autorità responsabile

1. Qualora i compiti dell'autorità responsabile siano totalmente o parzialmente delegati ad un'autoritàdelegata, l'autorità responsabile definisce la portata dei compiti delegati e fissa per la loro esecuzione proce-dure dettagliate conformi ai requisiti di cui all'articolo 26.

2. Dette procedure comprendono l'informazione regolare dell'autorità responsabile sull'efficace esecuzionedei compiti delegati e una descrizione dei mezzi impiegati.

Articolo 29

Autorità di certificazione

1. L'autorità di certificazione:

a) certifica che:

i) la dichiarazione di spesa sia corretta, risulti da sistemi di contabilità affidabili e sia basata su docu-menti giustificativi verificabili;

ii) le spese dichiarate siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e riguardino azioniselezionate secondo i criteri applicabili al programma, nel rispetto delle norme comunitarie enazionali;

b) assicura, ai fini della certificazione, di aver ricevuto dall'autorità responsabile informazioni adeguate sulleprocedure seguite e sulle verifiche effettuate in relazione alle spese figuranti nelle dichiarazioni di spesa;

c) tiene conto, ai fini della certificazione, dei risultati di tutte le operazioni di audit, svolte dall'autorità diaudit, direttamente o sotto la sua responsabilità;

d) tiene una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione;

e) verifica il recupero dei finanziamenti comunitari che risultino indebitamente versati a seguito di irregola-rità constatate, eventualmente maggiorati degli interessi;

f) tiene una contabilità degli importi recuperabili e di quelli recuperati al bilancio generale dell'Unioneeuropea, se possibile detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.

2. Le attività dell'autorità di certificazione afferenti a progetti attuati negli Stati membri possono esserefinanziate a titolo dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 16, fatto salvo il rispetto delle prerogative di taleautorità descritte all'articolo 25.

Articolo 30

Autorità di audit

1. L'autorità di audit:

a) provvede affinché siano svolti audit per accertare il corretto funzionamento del sistema di gestione e dicontrollo;

b) provvede affinché siano svolti audit in base a un campione adeguato di azioni, per verificare le spesedichiarate; il campione deve rappresentare almeno il 10% delle spese totali ammissibili per ogniprogramma annuale;

c) presenta alla Commissione entro sei mesi dall'approvazione del programma pluriennale una strategia diaudit riguardante gli organismi preposti alle verifiche di cui alle lettere a) e b), garantendo che i principalibeneficiari del cofinanziamento del Fondo siano oggetto di audit e che le verifiche siano ripartite unifor-memente sull'intero periodo di programmazione.

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2. Se l'autorità di audit designata ai sensi della presente decisione è nel contempo l'autorità di audit desi-gnata in virtù delle decisioni n. …/2007/CE, n. …/2007/CE e …/2007/CE (*), ovvero se a due o più diquesti Fondi si applicano sistemi comuni, è possibile presentare un'unica strategia di audit combinata anorma del paragrafo 1, lettera c).

3. Per ciascun programma annuale l'autorità di audit redige una relazione che include:

a) una relazione annuale di audit in cui figurano i risultati degli audit effettuati secondo la strategia di auditcon riguardo al programma annuale e le eventuali carenze riscontrate nei sistemi di gestione e dicontrollo del programma;

b) un parere, in base ai controlli e agli audit effettuati sotto la responsabilità dell'autorità di audit, per appu-rare se il funzionamento del sistema di gestione e di controllo offra adeguate garanzie circa la correttezzadelle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e la legittimità e la regolarità delle operazionisoggiacenti;

c) una dichiarazione che accerta la validità della domanda di pagamento o della dichiarazione di rimborsodel saldo finale e la legittimità e la regolarità della spesa in questione.

4. L'autorità di audit assicura che le verifiche tengano conto delle norme in materia di audit internazional-mente riconosciute.

5. L'audit afferente a progetti attuati negli Stati membri può essere finanziato a titolo dell'assistenza tecnicadi cui all'articolo 16, fatto salvo il rispetto delle prerogative dell'autorità di audit descritte all'articolo 25.

CAPO VI

COMPETENZE E CONTROLLI

Articolo 31

Competenze degli Stati membri

1. Spetta agli Stati membri garantire la sana gestione finanziaria dei programmi pluriennali ed annuali ela legittimità e la regolarità delle operazioni soggiacenti.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità responsabili e le eventuali autorità delegate, le auto-rità di certificazione, le autorità di audit e ogni altro organismo interessato ricevano opportuni orientamentiin merito all'istituzione dei sistemi di gestione e controllo di cui agli articoli da 24 a 30, per garantire unutilizzo efficiente e corretto dei finanziamenti comunitari.

3. Gli Stati membri prevengono, individuano e rettificano le irregolarità. Essi ne danno notifica allaCommissione e la informano sull'andamento dei procedimenti amministrativi e giudiziari.

Ove risulti impossibile recuperare somme indebitamente versate al beneficiario finale, spetta allo Statomembro interessato rimborsare al bilancio generale dell'Unione europea l'importo perduto, quando èprovato che la perdita è ad esso imputabile.

4. Gli Stati membri assumono in via principale la responsabilità del controllo finanziario delle azioni eprovvedono affinché i sistemi di gestione e di controllo e gli audit siano applicati in modo da garantire unutilizzo efficiente e regolare dei fondi comunitari. Essi comunicano alla Commissione la descrizione di questisistemi.

5. Le modalità di esecuzione dei paragrafi da 1 a 4 sono adottate secondo la procedura di cui all'arti-colo 52, paragrafo 2.

Articolo 32

Sistemi di gestione e di controllo

1. Prima dell'approvazione del programma pluriennale da parte della Commissione, secondo la proceduradi cui all'articolo 52, paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché siano predisposti sistemi di gestionee di controllo a norma degli articoli da 24 a 30. Compete agli Stati membri assicurarne il corretto funziona-mento per tutto il periodo di programmazione.

23.12.2006 C 317 E/641Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

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(*) GU: inserire il numero delle tre decisioni di cui al considerando 13.

2. Contestualmente al rispettivo progetto di programma pluriennale, gli Stati membri trasmettono allaCommissione una descrizione dell'organizzazione e delle procedure delle autorità responsabili, delle autoritàdelegate e delle autorità di certificazione, e dei sistemi di audit interno applicati da tali autorità e organismi,dall'autorità di audit e da altri eventuali organismi che svolgano attività di audit sotto la loro responsabilità.

3. La Commissione riesamina l'applicazione della presente disposizione nel quadro della preparazionedella relazione di cui all'articolo 50, paragrafo 3.

Articolo 33

Competenze della Commissione

1. La Commissione accerta, secondo la procedura di cui all'articolo 32, che gli Stati membri abbianopredisposto sistemi di gestione e di controllo conformi agli articoli da 24 a 30 e, sulla scorta delle rela-zioni annuali di audit e dei propri audit, che tali sistemi funzionino efficacemente durante il periodo diprogrammazione.

2. Fatti salvi gli audit effettuati dagli Stati membri, funzionari o rappresentanti autorizzati dellaCommissione possono procedere, con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, a controlli in loco direttiad accertare l'effettivo funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo, che possono riguardare azionicomprese nei programmi annuali. A questi audit possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzatidello Stato membro interessato.

3. La Commissione può chiedere a uno Stato membro di effettuare controlli in loco per accertare ilcorretto funzionamento dei sistemi o la regolarità di una o più operazioni. A questi controlli possono parte-cipare funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione.

4. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, provvede affinché siano dati informazione,pubblicità e seguito adeguati alle azioni finanziate dal Fondo.

5. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, assicura la coerenza e complementarità delleazioni con altre politiche, strumenti e iniziative comunitarie pertinenti.

6. La Commissione elabora orientamenti intesi ad assicurare la visibilità dei finanziamenti concessi anorma della presente decisione.

Articolo 34

Cooperazione con le autorità di audit degli Stati membri

1. La Commissione collabora con le autorità di audit per coordinare i rispettivi piani e metodi di audit escambia con esse immediatamente i risultati degli audit realizzati sui sistemi di gestione e di controllo al finedi sfruttare al meglio le risorse di controllo disponibili ed evitare inutili duplicazioni del lavoro.

La Commissione trasmette le proprie osservazioni sulla strategia di audit presentata ai sensi dell'articolo 30entro tre mesi dalla ricezione della stessa.

2. Nel definire la propria strategia di audit, la Commissione individua i programmi annuali che considerasoddisfacenti in base alle conoscenze di cui dispone al momento sui sistemi di gestione e di controllo.

Per questi programmi la Commissione può concludere che può affidarsi principalmente agli elementi proba-tori dell'audit forniti dagli Stati membri e che svolgerà i propri controlli in loco solo qualora vi siano proveche facciano presumere carenze dei sistemi.

CAPO VII

GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 35

Ammissibilità — Dichiarazioni di spesa

1. Tutte le dichiarazioni di spesa includono l'importo delle spese sostenute dai beneficiari finali nell'at-tuare le azioni, e il contributo pubblico o privato corrispondente.

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Giovedì, 14 dicembre 2006

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2. Le spese corrispondono ai pagamenti eseguiti dai beneficiari finali. Esse sono giustificate da fatturequietanzate o da documenti contabili di valore equivalente.

3. Sono ammissibili al sostegno del Fondo soltanto le spese effettivamente sostenute a partire dal1o gennaio dell'anno al quale si riferisce la decisione di finanziamento che approva il programma annuale dicui all'articolo 20, paragrafo 5, terzo comma. Le azioni cofinanziate non devono essere state ultimate primadella data di inizio dell'ammissibilità.

4. Le disposizioni che disciplinano l'ammissibilità delle spese nell'ambito delle azioni attuate negli Statimembri e cofinanziate dal Fondo, previste all'articolo 3, sono adottate secondo la procedura di cui all'arti-colo 52, paragrafo 2.

Articolo 36

Integralità dei pagamenti ai beneficiari finali

Gli Stati membri accertano che l'autorità responsabile provveda affinché i beneficiari finali ricevano l'im-porto totale del contributo pubblico entro il più breve termine. Non si applica nessuna detrazione o tratte-nuta, né alcun altro onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di questiimporti per i beneficiari finali, purché questi ultimi soddisfino tutti i requisiti concernenti l'ammissibilitàdelle azioni e delle spese.

Articolo 37

Uso dell'euro

1. Gli importi che figurano nei progetti di programmi pluriennali ed annuali degli Stati membri di cuirispettivamente agli articoli 18 e 20, le dichiarazioni certificate di spesa, le domande di pagamento di cuiall'articolo 27, paragrafo 1, lettera n) e le spese menzionate nella relazione intermedia sull'esecuzione delprogramma annuale di cui all'articolo 39, paragrafo 4 e nella relazione finale sull'esecuzione del programmaannuale di cui all'articolo 51 sono espressi in euro.

2. Gli importi indicati nelle decisioni di finanziamento che approvano i programmi annuali degli Statimembri di cui all'articolo 20, paragrafo 5, terzo comma, negli impegni e nei pagamenti della Commissionesono espressi e versati in euro.

3. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come valuta nazionale alla data della domanda dipagamento convertono in euro gli importi delle spese sostenute in valuta nazionale. Tale importo è conver-tito in euro al tasso di cambio contabile mensile della Commissione in vigore nel mese durante il quale laspesa è stata contabilizzata dall'autorità responsabile del programma interessato. Detto tasso è pubblicatoogni mese dalla Commissione in formato elettronico.

4. Quando l'euro diventa la valuta di uno Stato membro, la procedura di conversione di cui al paragrafo 3continua ad applicarsi a tutte le spese contabilizzate dall'autorità di certificazione prima della data di entratain vigore del tasso di conversione fisso tra la valuta nazionale e l'euro.

Articolo 38

Impegni

Gli impegni di bilancio comunitari sono assunti annualmente sulla base della decisione di finanziamento cheapprova il programma annuale adottata dalla Commissione, di cui all'articolo 20, paragrafo 5, terzo comma.

Articolo 39

Pagamenti — Prefinanziamento

1. La Commissione versa i contributi del Fondo conformemente agli impegni di bilancio.

2. I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento e di pagamento a saldo. Essi sono versatiall'autorità responsabile designata dallo Stato membro.

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3. Un primo prefinanziamento pari al 50% dell'importo stanziato nella decisione di finanziamento, cheapprova il programma annuale è versato allo Stato membro nei sessanta giorni successivi all'adozione dellasuddetta decisione.

4. Un secondo prefinanziamento è erogato entro il termine massimo di tre mesi dall'approvazione daparte della Commissione, entro due mesi dalla presentazione ufficiale della domanda di pagamento da partedi uno Stato membro, di una relazione intermedia sull'esecuzione del programma annuale e di una dichiara-zione certificata di spesa, redatta a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 35, che attestiun livello di spesa pari almeno al 60% dell'importo del primo prefinanziamento erogato.

L'importo del secondo prefinanziamento erogato dalla Commissione non supera il 50% dell'importo totalestanziato nella decisione di finanziamento che approva il programma annuale e in ogni caso, qualora unoStato membro abbia impegnato a livello nazionale un importo inferiore all'importo indicato nella decisionedi finanziamento che approva il programma annuale, il saldo tra l'importo dei fondi comunitari effettiva-mente impegnati dallo Stato membro a favore dei progetti selezionati nell'ambito del programma annuale el'importo del primo prefinanziamento erogato.

5. Tutti gli interessi generati dal prefinanziamento sono imputati al programma annuale interessato, qualirisorsa per lo Stato membro in quanto contributo pubblico nazionale, e sono dichiarati alla Commissione almomento della dichiarazione di spesa relativa alla relazione finale sull'esecuzione del programma annualeinteressato.

6. La liquidazione contabile degli importi versati a titolo di prefinanziamento è effettuata al momentodella chiusura del programma annuale.

Articolo 40

Pagamento a saldo

1. La Commissione provvede al pagamento a saldo a condizione di aver ricevuto la seguente documenta-zione entro nove mesi dal termine di ammissibilità delle spese specificato nella decisione di finanziamentoche approva il programma annuale:

a) una dichiarazione certificata di spesa redatta a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera a) e dell'arti-colo 35 e una domanda di pagamento a saldo ovvero una dichiarazione di rimborso;

b) la relazione finale sull'esecuzione del programma annuale di cui all'articolo 51;

c) la relazione annuale di audit, il parere e la dichiarazione di cui all'articolo 30, paragrafo 3.

Il pagamento a saldo è subordinato all'accettazione della relazione finale sull'esecuzione del programmaannuale e della dichiarazione che accerta la validità della domanda di pagamento a saldo.

2. Se entro il termine previsto l'autorità responsabile non fornisce i documenti di cui al paragrafo 1 in unformato accettabile, la Commissione procede al disimpegno della parte dell'impegno di bilancio delprogramma annuale corrispondente non utilizzata per il prefinanziamento.

3. La procedura di disimpegno automatico di cui al paragrafo 2 è sospesa, per l'importo corrispondenteai progetti interessati, qualora al momento della presentazione dei documenti di cui al paragrafo 1, a livellodello Stato membro sia in corso un procedimento giudiziario o un ricorso amministrativo con effettosospensivo. Lo Stato membro include nella relazione finale informazioni precise su questi progetti e ogni seimesi invia una relazione sul loro stato d'avanzamento. Entro tre mesi dalla conclusione del procedimentogiudiziario o del ricorso amministrativo, lo Stato membro presenta i documenti richiesti al paragrafo 1 per iprogetti in questione.

4. Il termine di nove mesi previsto al paragrafo 1 rimane sospeso qualora la Commissione adotti unadecisione di sospensione del cofinanziamento per il programma annuale corrispondente, a norma dell'arti-colo 42. Il termine riprende a decorrere dalla data di notificazione allo Stato membro della decisione dellaCommissione di cui all'articolo 42, paragrafo 3.

5. Fatto salvo il disposto dell'articolo 41, la Commissione, entro sei mesi dal ricevimento dei documentidi cui al paragrafo 1 del presente articolo, comunica allo Stato membro l'importo delle spese da essa ricono-sciute a carico del Fondo e ogni eventuale rettifica finanziaria derivante dalla differenza tra le spese dichia-rate e quelle riconosciute. Lo Stato membro dispone di un termine di tre mesi per presentare le proprieosservazioni.

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6. Entro tre mesi dal ricevimento delle osservazioni dello Stato membro, la Commissione decide inmerito all'importo delle spese riconosciute a carico del Fondo e recupera il saldo risultante dalla differenzatra le spese riconosciute definitivamente e le somme già versate a tale Stato membro.

7. Compatibilmente con la disponibilità di fondi, la Commissione procede al pagamento a saldo entrosessanta giorni dalla data di accettazione della documentazione di cui al paragrafo 1. Il saldo dell'impegno dibilancio è disimpegnato sei mesi dopo il pagamento.

Articolo 41

Differimento del pagamento

1. L'ordinatore delegato ai sensi del regolamento finanziario differisce il pagamento, per un periodomassimo di sei mesi, qualora:

a) in una relazione di un organismo di audit nazionale o comunitario vi siano prove che facciano presumerecarenze significative nel funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo;

b) l'ordinatore debba effettuare verifiche supplementari essendo venuto a conoscenza della possibilità che lespese contenute in una dichiarazione di spesa certificata siano connesse a gravi irregolarità che non sonostate rettificate.

2. Lo Stato membro e l'autorità responsabile sono immediatamente informati circa i motivi del differi-mento. Il pagamento è differito finché lo Stato membro non adotti le misure necessarie.

Articolo 42

Sospensione del pagamento

1. La Commissione può sospendere la totalità o parte del prefinanziamento e del pagamento a saldoquando:

a) il sistema di gestione e di controllo del programma presenti gravi carenze che compromettono l'af-fidabilità della procedura di certificazione dei pagamenti e per le quali non sono state adottate misurerettificative;

b) le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa siano connesse a una grave irregolarità che nonè stata rettificata;

c) uno Stato membro non si sia conformato agli obblighi che gli incombono in virtù degli articoli 31 e 32.

2. La Commissione può decidere di sospendere il prefinanziamento e il pagamento a saldo dopo averofferto allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni entro un termine di tre mesi.

3. La Commissione mette termine alla sospensione del prefinanziamento e del pagamento a saldo quandoritiene che lo Stato membro abbia adottato le misure necessarie per consentirne la revoca.

4. Qualora lo Stato membro non adotti le misure necessarie, la Commissione può decidere la soppres-sione della totalità o di una parte del contributo comunitario al programma annuale ai sensi dell'articolo 46.

Articolo 43

Conservazione dei documenti

Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 87 del trattato, l'autorità responsabile assi-cura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit dei programmi in questione siano tenutia disposizione della Commissione e della Corte dei conti per i cinque anni successivi alla chiusura deiprogrammi ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1.

La decorrenza del termine è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivatadella Commissione.

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunementeaccettati.

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CAPO VIII

RETTIFICHE FINANZIARIE

Articolo 44

Rettifiche finanziarie a cura degli Stati membri

1. Spetta anzitutto agli Stati membri perseguire le irregolarità, prendere provvedimenti quando è accertatauna modifica importante che incide sulla natura o sulle condizioni di esecuzione o di controllo diprogrammi ed effettuare le necessarie rettifiche finanziarie.

2. Gli Stati membri procedono alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate osistemiche individuate nell'ambito di azioni o programmi annuali.

Le rettifiche effettuate dagli Stati membri consistono nella soppressione totale o parziale del contributocomunitario e nel suo eventuale recupero. Nel caso di mancato rimborso nei termini previsti dallo Statomembro in questione, sono dovuti interessi di mora al tasso previsto all'articolo 47, paragrafo 2. Gli Statimembri tengono conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria a danno delFondo.

3. In caso di irregolarità sistemiche, lo Stato membro in questione estende le indagini a tutte le operazionipotenzialmente interessate.

4. Gli Stati membri includono nella relazione finale sull'esecuzione del programma annuale di cui all'arti-colo 51 un elenco dei procedimenti di disimpegno avviati per il programma annuale in questione.

Articolo 45

Audit e rettifiche finanziarie a cura della Commissione

1. Fatte salve le competenze della Corte dei conti e i controlli effettuati dagli Stati membri conforme-mente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, funzionari o rappresentantiautorizzati della Commissione possono procedere, con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, acontrolli in loco, anche per campionamento, sulle azioni finanziate dal Fondo e sui sistemi di gestione econtrollo. La Commissione ne informa lo Stato membro interessato, in modo da ottenere tutta l'assistenzanecessaria. A questi controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Statomembro interessato.

La Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di effettuare un controllo in loco per verificarela regolarità di una o più operazioni. A tali controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti auto-rizzati della Commissione.

2. Effettuate le necessarie verifiche, la Commissione, se conclude che uno Stato membro non si è confor-mato agli obblighi che gli incombono ai sensi dell'articolo 31, sospende il prefinanziamento o il pagamentoa saldo a norma dell'articolo 42.

Articolo 46

Criteri per le rettifiche

1. La Commissione può procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributocomunitario a un programma annuale qualora, effettuato il necessario esame, essa concluda che:

a) il sistema di gestione e di controllo del programma presenta gravi carenze che mettono in pericolo ilcontributo comunitario già versato al programma;

b) le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa sono irregolari e lo Stato membro non le harettificate prima dell'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo;

c) uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono in virtù dell'articolo 31 primadell'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo.

La Commissione decide dopo aver preso in considerazione le eventuali osservazioni dello Stato membro.

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Giovedì, 14 dicembre 2006

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2. La Commissione fonda le proprie rettifiche finanziarie su singoli casi di irregolarità identificati, tenendoconto della natura sistemica dell'irregolarità per determinare l'opportunità di una rettifica calcolata su baseforfettaria o per estrapolazione. Quando l'irregolarità riguarda una dichiarazione di spesa per la quale erastata precedentemente fornita dall'autorità di audit una garanzia adeguata ai sensi dell'articolo 30, para-grafo 3, lettera b), è da presumere l'esistenza di un problema sistemico comportante una rettifica calcolata subase forfettaria o per estrapolazione, a meno che lo Stato membro, entro un termine di tre mesi, non possafornire una prova in grado di confutare tale ipotesi.

3. Nel decidere l'importo di una rettifica, la Commissione tiene conto dell'entità dell'irregolarità nonchédell'ampiezza e delle implicazioni finanziarie delle carenze riscontrate nel programma annuale in questione.

4. Quando la Commissione si basa su constatazioni effettuate da revisori non appartenenti ai propriservizi, essa trae le proprie conclusioni in merito alle conseguenze finanziarie da applicare previo esamedelle misure adottate dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 32, delle relazioni sulle irregola-rità notificate e delle eventuali risposte degli Stati membri.

Articolo 47

Rimborso

1. Qualsiasi importo dovuto al bilancio generale dell'Unione europea è rimborsato entro il termine indi-cato nell'ordine di riscossione emesso a norma dell'articolo 72 del regolamento finanziario. Detto terminecorrisponde all'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di emissione dell'ordine.

2. Ogni ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all'applicazione di interessi di mora, a decorrere dalladata di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso d'interesse è il tasso applicatodalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella Gazzettaufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggioratodi 3,5 punti percentuali.

Articolo 48

Obblighi degli Stati membri

L'applicazione di una rettifica finanziaria da parte della Commissione lascia impregiudicato l'obbligo delloStato membro di procedere ai recuperi a norma dell'articolo 44.

CAPO IX

MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E RELAZIONI

Articolo 49

Monitoraggio e valutazione

1. La Commissione provvede a monitorare il Fondo con regolarità, in collaborazione con gli Statimembri.

2. La Commissione effettua una valutazione del Fondo, in partenariato con gli Stati membri, sulla perti-nenza, l'efficacia e l'impatto delle azioni con riferimento all'obiettivo generale previsto all'articolo 2 nelquadro della preparazione della relazione di cui all'articolo 50, paragrafo 3.

3. La Commissione esamina altresì la complementarità tra le azioni attuate nell'ambito del Fondo e quelleconcernenti altre politiche, strumenti e iniziative comunitari pertinenti.

Articolo 50

Obblighi di informazione

1. L'Autorità responsabile di ogni Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare il monito-raggio e la valutazione delle azioni.

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Giovedì, 14 dicembre 2006

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A tal fine, gli accordi e i contratti che essa conclude con le organizzazioni responsabili dell'attuazione delleazioni contengono clausole che stabiliscono l'obbligo di presentare relazioni periodiche e dettagliate sull'a-vanzamento dell'azione e la realizzazione degli obiettivi assegnati che sono alla base rispettivamente dellarelazione intermedia e di quella finale sull'esecuzione del programma annuale.

2. Entro il 30 giugno 2012, per il periodo 2008-2010, e il 30 giugno 2015 per il periodo 2011-2013,gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione di valutazione dei risultati e dell'impatto delleazioni cofinanziate dal Fondo.

3. Entro il 31 dicembre 2012, per il periodo 2008-2010, e il 31 dicembre 2015, per il periodo2011-2013, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e socialeeuropeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione ex post.

Articolo 51

Relazione finale sull'esecuzione del programma annuale

1. Per fornire un quadro esauriente dell'esecuzione del programma, la relazione finale sull'esecuzione delprogramma annuale include le seguenti informazioni:

a) l'esecuzione finanziaria ed operativa del programma annuale;

b) lo stato di realizzazione del programma pluriennale e delle sue priorità a fronte dei suoi obiettivi specificiverificabili, con quantificazione, ogniqualvolta possibile, degli indicatori;

c) le iniziative dell'autorità responsabile per assicurare la qualità e l'efficacia dell'esecuzione, in particolare:

i) le misure di monitoraggio e valutazione, comprese le modalità per la raccolta dei dati;

ii) una sintesi dei problemi significativi riscontrati durante l'esecuzione del programma operativo e lemisure eventualmente adottate;

iii) il ricorso all'assistenza tecnica;

d) le misure adottate per fornire informazioni sui programmi annuali e pluriennali e farne adeguatapubblicità.

2. È considerata ricevibile la relazione che contenga tutte le informazioni di cui al paragrafo 1. LaCommissione dispone di due mesi dalla data di ricezione di tutte le informazioni di cui al paragrafo 1, che ècomunicata agli Stati membri, per pronunciarsi sul contenuto della relazione trasmessa dall'autorità respon-sabile. Qualora la Commissione non risponda entro il termine stabilito, la relazione si considera accettata.

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 52

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato comune «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», istituitodalla decisione n. …/2007/CE (*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4e paragrafo 5, lettera b) nonché l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizionidell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), paragrafo 4, lettere b) ed e) della decisione1999/468/CE è fissato a sei settimane.

23.12.2006C 317 E/648 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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(*) GU: inserire il numero della prima decisione di cui al considerando 13 (Fondo per le frontiere esterne).

Articolo 53Riesame

Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano la presente decisione entroil 30 giugno 2013.

Articolo 54Disposizioni transitorie

1. 1 La presente decisione non osta alla continuazione o modificazione, compresa la soppressione totaleo parziale, di un intervento approvato dalla Commissione in base alla decisione 2004/904/CE o a qualsiasialtro atto normativo applicabile a detto intervento il 31 dicembre 2007.

2. Nell'adottare decisioni di cofinanziamento ai sensi del presente Fondo, la Commissione tiene contodelle misure adottate in base alla decisione 2004/904/CE prima del … (*) aventi un'incidenza finanziaria nelperiodo coperto da detto cofinanziamento.

3. Gli importi impegnati per il cofinanziamento che la Commissione ha approvato tra il 1o gennaio 2005e il 31 dicembre 2007 e per i quali non le sono stati trasmessi i documenti richiesti per la chiusura deiprogrammi entro il termine previsto per la presentazione della relazione finale sono disimpegnati automati-camente dalla Commissione entro il 31 dicembre 2010 e danno luogo al rimborso degli importi indebita-mente versati.

Sono esclusi dal calcolo dell'importo da disimpegnare automaticamente gli importi corrispondenti ad opera-zioni o programmi sospesi a causa di procedimenti giudiziari o ricorsi amministrativi con effetto sospensivo.

4. Entro il 30 giugno 2009 gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione di valutazionedei risultati e dell'impatto delle azioni cofinanziate dal Fondo per il periodo 2005-2007.

5. Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitatoeconomico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sui risultati ottenuti e sugli aspettiqualitativi e quantitativi dell'attuazione del Fondo per il periodo 2005-2007.

Articolo 55Abrogazione

La decisione 2004/904/CE è abrogata con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Articolo 56Entrata in vigore e applicazione

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unioneeuropea.

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008, fatta eccezione per gli articoli 13, 17, 18,20, 23 e 25 per l'articolo 31, paragrafi 2 e 5, l'articolo 32, l'articolo 35, paragrafo 4 e l'articolo 52, che siapplicano dal … (*).

Articolo 57Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione in base al trattato che istituisce la Comunitàeuropea.

Fatto a …, addì …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

(*) Data di entrata in vigore della presente decisione.

23.12.2006 C 317 E/649Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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P6_TA(2006)0582

Introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologiaequivalente per le petroliere monoscafo ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamentoeuropeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 417/2002 sull'introduzione acceleratadelle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo eabroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio (COM(2006)0111 — C6-0104/2006 —

2006/0046(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0111) (1),

— visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la propostagli è stata presentata dalla Commissione (C6-0104/2006),

— visto l'articolo 51 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0417/2006),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzial-mente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P6_TC1-COD(2006)0046

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 dicembre 2006 in vista dell'ado-zione del regolamento (CE) n. …/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica ilregolamento (CE) n. 417/2002 sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o

di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

23.12.2006C 317 E/650 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

(1) GU C 318 del 23.12.2006, pag. 229.(2) Posizione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2006.

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 417/2002 (1) prevede l'introduzione accelerata delle norme in materia didoppio scafo o di tecnologia equivalente stabilite dalla convenzione internazionale del 1973 perla prevenzione dell'inquinamento causato da navi, modificata dal protocollo del 1978(«MARPOL 73/78») per le petroliere monoscafo, al fine di ridurre il rischio di inquinamento acciden-tale da idrocarburi nelle acque europee.

(2) Il regolamento (CE) n. 417/2002 ha istituito disposizioni che vietano il trasporto dei prodotti petroli-feri pesanti nelle petroliere monoscafo dirette a/o provenienti da porti dell'Unione europea.

(3) A seguito di un'iniziativa degli Stati membri e della Commissione all'interno dell'Organizzazionemarittima internazionale (IMO), tale divieto è stato recepito a livello mondiale tramite una modificadell'allegato I di MARPOL 73/78.

(4) I paragrafi 5, 6 e 7 della regola 13H dell'allegato I a MARPOL 73/78, relativa al divieto di trasportodi prodotti petroliferi pesanti in petroliere monoscafo, prevedono la possibilità di deroghe all'applica-zione di talune disposizioni della regola 13H. La dichiarazione della presidenza italiana del Consiglioeuropeo per conto dell'Unione europea, che figura nella relazione ufficiale del Comitato per la prote-zione dell'ambiente marino dell'IMO (MEPC 50), esprime un impegno politico a non invocare talideroghe.

(5) A norma del regolamento (CE) n. 417/2002, una nave battente bandiera di uno Stato membropotrebbe beneficiare delle deroghe di cui alla regola 13H ove operi al di fuori dei porti o terminalioffshore soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro, pur restando conforme al regolamento(CE) n. 417/2002.

(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 417/2002,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 417/2002 è sostituito dal seguente:

«3. Nessuna petroliera che trasporta prodotti petroliferi pesanti è autorizzata a battere la bandiera diuno Stato membro, salvo se tale petroliera è una petroliera a doppio scafo.

Nessuna petroliera che trasporti prodotti petroliferi pesanti, indipendentemente dalla bandiera che batte,è autorizzata ad accedere o a uscire da porti o terminali offshore sotto la giurisdizione di uno Statomembro o a gettare l'ancora in una zona sotto la giurisdizione di uno Stato membro, salvo se tale petro-liera è una petroliera a doppio scafo.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzettaufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degliStati membri.

Fatto a …, addì …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

(1) GU L 64 del 7.3.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2172/2004 dellaCommissione (GU L 371 del 18.12.2004, pag. 26).

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Giovedì, 14 dicembre 2006

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P6_TA(2006)0583

Creazione del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi(2007-2013) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio cheistituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (COM(2005)0123

— C6-0238/2005 — 2005/0048(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0123) (1),

— visto l'articolo 63, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE, a norma del quale il Consiglio ha consultato ilParlamento (C6-0238/2005),

— visto l'articolo 51 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri dellacommissione per il controllo dei bilanci e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali(A6-0419/2006),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta in conformità dell'articolo 250,paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la propostadella Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Proposta modificata di decisione del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione dicittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e

gestione dei flussi migratori»

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 3, lettera a),

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

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(1) GU C …(2) GU C …

considerando quanto segue:

(1) Nella prospettiva della creazione progressiva di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, iltrattato che istituisce la Comunità europea prevede, da un lato, l'adozione di misure volte a garan-tire la libera circolazione delle persone, unitamente a misure d'accompagnamento riguardanti ilcontrollo delle frontiere esterne, l'asilo e l'immigrazione e, dall'altro, l'adozione di misure inmateria di asilo, immigrazione e tutela dei diritti dei cittadini di paesi terzi.

(2) Nella riunione straordinaria del 15 e 16 ottobre 1999 a Tampere, il Consiglio europeo ha dichia-rato che l'Unione europea deve assicurare un trattamento equo dei cittadini di paesi terzi chesoggiornano legalmente nel territorio dei suoi Stati membri. Una politica più energica in materiadi integrazione dovrebbe mirare ad attribuire loro diritti ed obblighi paragonabili a quelli dei citta-dini dell'UE. Inoltre dovrebbe favorire la non discriminazione nella vita economica, sociale e cultu-rale e sviluppare misure di lotta contro il razzismo e la xenofobia.

(3) L'integrazione dei cittadini di paesi terzi negli Stati membri è un elemento chiave nella promo-zione della coesione economica e sociale, un obiettivo fondamentale della Comunità enunciato neltrattato. Tuttavia, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, il presente strumento èdestinato essenzialmente a cittadini di paesi terzi appena arrivati, per quanto riguarda il cofi-nanziamento di azioni concrete a sostegno del processo di integrazione.

(4) Nel programma dell'Aia del 4 e 5 novembre 2004, il Consiglio europeo ha sottolineato che perconseguire l'obiettivo di realizzare una maggiore stabilità e coesione nelle società degli Statimembri è essenziale sviluppare politiche efficaci. Ha quindi chiesto un migliore coordinamentodelle politiche nazionali di integrazione sulla base di un quadro comune e ha invitato gli Statimembri, il Consiglio e la Commissione a promuovere lo scambio strutturale di esperienze e diinformazioni in materia di integrazione.

(5) Come previsto nel programma dell'Aja, il Consiglio dell'Unione europea e i rappresentanti deigoverni degli Stati membri hanno definito, il 19 novembre 2004, «principi fondamentali comuniper la politica di integrazione degli immigrati nell'Unione europea». Questi principi fondamentalicomuni aiutano gli Stati membri a formulare politiche di integrazione in quanto è messa a lorodisposizione una guida, frutto di attente riflessioni, contenente i principi fondamentali rispetto aiquali possono giudicare e valutare le loro iniziative.

(6) I principi fondamentali comuni completano e rafforzano gli strumenti legislativi comunitari rela-tivi all'ammissione e al soggiorno di cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente conriguardo al ricongiungimento familiare e ai soggiornanti di lungo periodo, nonché gli altriquadri normativi esistenti, compresi quelli relativi alla parità di genere, alla non discrimina-zione e all'inclusione sociale.

(7) Nel ricordare la presentazione della comunicazione della Commissione del 1o settembre 2005intitolata «Un'agenda comune per l'integrazione — Quadro per l'integrazione dei cittadini dipaesi terzi nell'Unione europea», le conclusioni del Consiglio dell'1-2 dicembre 2005 su un'a-genda comune per l'integrazione sottolineano la necessità di rafforzare le politiche d'integra-zione degli Stati membri e riconoscono l'importanza di definire un quadro a livello europeo perl'integrazione dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in tutti gli aspetti dellasocietà nonché, segnatamente, di adottare misure concrete per l'attuazione dei principi fonda-mentali comuni.

(8) L'incapacità di un singolo Stato membro di sviluppare e attuare politiche di integrazione può avereripercussioni negative di vario genere sugli altri Stati membri e sull'Unione europea.

(9) A sostegno di tale programmazione in materia di integrazione, l'autorità di bilancio ha iscritto nelbilancio generale delle Comunità europee dal 2003 al 2006 stanziamenti destinati specificamenteal finanziamento di progetti pilota e di azioni preparatorie nel settore dell'integrazione (INTI).

(10) soppressione

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(11) Alla luce delle INTI e in riferimento alle comunicazioni della Commissione sull'immigrazione, l'in-tegrazione e l'occupazione e alla prima relazione annuale su migrazione e integrazione, occorredotare la Comunità, a partire dal 2007, di uno strumento specifico destinato a sostenere gli sforzinazionali degli Stati membri volti a sviluppare ed attuare politiche di integrazione che permettanoai cittadini di paesi terzi provenienti da contesti culturali, religiosi, linguistici ed etnici diversi disoddisfare le condizioni di soggiorno e di integrarsi più facilmente nelle società europee, confor-memente ai principi fondamentali comuni e in complementarità con l'FSE.

(12) Per assicurare che la risposta della Comunità in materia di integrazione dei cittadini di paesi terzisia coerente, è opportuno che azioni finanziate nell'ambito di tale strumento siano specifiche ecomplementari a quelle finanziate a titolo dell'FSE e del Fondo europeo per i rifugiati. In questocontesto, saranno sviluppate soluzioni specifiche di programmazione comune che garantiscanouna coerente risposta della Comunità in materia di integrazione dei cittadini di paesi terzi tramiteil FSE e tramite il presente strumento.

(13) In considerazione del fatto che il presente strumento e il FSE sono gestiti congiuntamente con gliStati membri, è opportuno anche adottare disposizioni a livello nazionale per assicurarne l'attua-zione coerente. A tal fine, è opportuno invitare le autorità degli Stati membri incaricate dell'attua-zione del presente strumento ad istituire meccanismi di cooperazione e di coordinamento con leautorità designate dagli Stati membri per gestire l'attuazione dell'FSE e del Fondo europeo per irifugiati, e ad assicurarsi che le azioni previste nell'ambito del presente Fondo siano specifiche ecomplementari a quelle finanziate a titolo dell'FSE e del Fondo europeo per i rifugiati.

(14) Il presente strumento è concepito come parte di un quadro coerente che si compone dellapresente decisione, della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondoeuropeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, della decisione del Parlamento europeo e delConsiglio che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013 e della deci-sione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per ilperiodo 2008-2013, e che è volto a trattare la questione dell'equa ripartizione delle responsabilitàtra gli Stati membri per quanto riguarda l'onere finanziario conseguente all'introduzione dellagestione integrata delle frontiere esterne dell'Unione e all'attuazione di politiche comuni in materiad'asilo e d'immigrazione, sviluppate conformemente al titolo IV del trattato che istituisce laComunità europea.

(14 bis) Il presente strumento dovrebbe essere destinato essenzialmente, per quanto riguarda il cofinan-ziamento di azioni concrete a sostegno del processo di integrazione di cittadini di paesi terzinegli Stati membri, ad azioni a favore di cittadini di paesi terzi appena arrivati. In tale contestosi potrebbe fare riferimento alla direttiva 2003/109/CE del Consiglio, che stabilisce un periododi cinque anni di soggiorno legale quale requisito per il riconoscimento dello status di soggior-nante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi.

(14 ter) Il presente strumento dovrebbe inoltre aiutare gli Stati membri a rafforzare la loro capacità disviluppare, attuare, sorvegliare e valutare in generale tutte le strategie, le politiche e le misurein materia di integrazione dei cittadini di paesi terzi, nonché favorire lo scambio di informazionie di migliori pratiche e la cooperazione all'interno degli Stati membri e fra di essi, in grado dicontribuire a rafforzare tale capacità.

(15) Il sostegno fornito dal Fondo sarà più efficiente e più mirato se il cofinanziamento delle azioniammissibili si baserà su una programmazione strategica pluriennale, elaborata da ogni Statomembro in dialogo con la Commissione.

(16) Sulla base degli orientamenti strategici adottati dalla Commissione, ogni Stato membro dovrebbepreparare un documento di programmazione pluriennale che tenga conto della situazione speci-fica e delle necessità del paese e ne esponga la strategia di sviluppo che dovrebbe costituire ilquadro di riferimento per preparare l'attuazione delle azioni che saranno elencate nei programmiannuali.

(17) soppressione

(18) soppressione

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(19) Nell'ambito della gestione concorrente di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera b) del regolamento(CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamentofinanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), è opportuno specificare lecondizioni che consentono alla Commissione di esercitare le sue responsabilità per l'esecuzionedel bilancio generale delle Comunità europee e chiarire gli obblighi di cooperazione che incom-bono agli Stati membri. L'applicazione di queste condizioni consentirà alla Commissione di since-rarsi che gli Stati membri utilizzino il Fondo in modo legittimo, corretto e conforme al principiodi sana gestione finanziaria, secondo quanto previsto all'articolo 27 e all'articolo 48, paragrafo 2del regolamento finanziario.

(20) soppressione

(21) È necessario fissare criteri oggettivi per l'assegnazione dei fondi agli Stati membri. Tali criteridovrebbero tenere conto del numero totale di cittadini di paesi terzi soggiornanti legalmente negliStati membri e del totale delle nuove ammissioni di cittadini di paesi terzi in un determinatoperiodo di riferimento.

(22) soppressione

(23) È opportuno che gli Stati membri adottino misure atte a garantire il corretto funzionamento delsistema di gestione e di controllo. A tal fine, occorre stabilire i principi generali e le funzioninecessarie cui dovranno attenersi i sistemi di tutti i programmi.

(24) soppressione

(25) Conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, gli Stati membri sono i principaliresponsabili per l'attuazione e il controllo degli interventi.

(26) È opportuno specificare gli obblighi degli Stati membri con riguardo ai sistemi di gestione econtrollo, alla certificazione delle spese e alla prevenzione, individuazione e rettifica delle irregola-rità e violazioni del diritto comunitario, al fine di garantire l'efficace e corretta attuazione deiprogrammi pluriennali e annuali. Con particolare riguardo alla gestione e al controllo, occorrestabilire le modalità in base alle quali gli Stati membri accertano l'esistenza e il corretto funziona-mento di tali sistemi.

(27) Fatti salvi i poteri della Commissione in materia di controllo finanziario, occorre incoraggiare lacooperazione fra gli Stati membri e la Commissione in questo settore.

(28) soppressione

(29) L'efficacia e l'impatto delle azioni sostenute dal presente strumento dipendono inoltre dallaloro valutazione. È opportuno che siano precisate le responsabilità degli Stati membri e dellaCommissione al riguardo e le modalità per una valutazione affidabile.

(30) Occorre che le azioni siano valutate nella prospettiva di una revisione intermedia e dell'analisid'impatto e che il processo di valutazione sia integrato nelle modalità di sorveglianza del progetto.

(31) Un importo di riferimento finanziario, a norma del punto 38 dell'accordo interistituzionale del17 maggio 2006 fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina dibilancio e la sana gestione finanziaria (2) è incluso nella presente decisione per l'intera duratadel programma, senza tuttavia pregiudicare i poteri dell'autorità di bilancio quali sono definitidal trattato.

(31bis) Tenendo presente l'importanza della visibilità del finanziamento comunitario, la Commissionedovrebbe fornire orientamenti per favorire il corretto riconoscimento del sostegno ricevuto daparte di qualsiasi autorità, organizzazione non governativa, organizzazione internazionale oaltro ente che riceve una sovvenzione dal presente Fondo, tenendo conto della pratica di altristrumenti in gestione condivisa quali i Fondi Strutturali.

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(1) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.(2) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(32) Poiché gli obiettivi dell'azione proposta, vale a dire promuovere l'integrazione di cittadini di paesiterzi nelle società di accoglienza degli Stati membri alla luce dei principi fondamentali comuni,non possono essere realizzati in maniera sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causadelle dimensioni o degli effetti dell'azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, laComunità può adottare misure, conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5del trattato. La presente decisione si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi inottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(33) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione dovrebbero essere adottate confor-memente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità perl'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, modificata dalla decisione2006/512/CE del Consiglio del 17 luglio 2006 (1). Le misure di attuazione saranno sottoposte auna procedura del comitato di gestione, che in alcuni casi costituisce la soluzione migliore perrafforzare l'efficacia.

(33bis) Al fine di assicurare una tempestiva attuazione del Fondo, la presente decisione dovrebbe essereapplicata dal 1o gennaio 2007.

(34) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattatosull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipaall'adozione della presente decisione, che non la vincola né è ad essa applicabile,

(35) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato altrattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, con lettera del6 settembre 2005 l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazionedella presente decisione.

(36) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato altrattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, con lettera del27 ottobre 2005 il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applica-zione della presente decisione.

Il Comitato economico e sociale europeo ha formulato un parere (2).

Il Comitato delle regioni ha formulato un parere (3).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

OGGETTO, OBIETTIVI E AZIONI

Articolo 1

Oggetto e campo d'applicazione

1. La presente decisione istituisce per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 il Fondoeuropeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi, in seguito denominato «Fondo», nell'ambito di unquadro coerente che comprende altresì la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisceil Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, la decisione del Parlamento europeo e delConsiglio che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013 e la decisione delParlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo2008-2013, al fine di contribuire al rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e all'appli-cazione del principio di solidarietà tra gli Stati membri.

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(1) GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11.(2) GU C …(3) GU C …

La presente decisione definisce gli obiettivi cui contribuisce il Fondo, la sua attuazione, le risorse finanziariedisponibili e i criteri di ripartizione per la loro assegnazione.

Essa fissa le norme di gestione del Fondo, comprese quelle finanziarie, nonché i meccanismi di sorveglianzae controllo in base a una divisione delle responsabilità tra la Commissione e gli Stati membri.

2. I cittadini di paesi terzi che si trovano nel territorio di un paese terzo e soddisfano le specifichemisure e/o condizioni antecedenti alla partenza previste dal diritto nazionale, comprese quelle relative allacapacità di integrarsi nella società di tale Stato membro, rientrano nel campo di applicazione dellapresente decisione.

3. I cittadini di paesi terzi che hanno presentato una domanda di asilo riguardo alla quale non è stataancora presa una decisione definitiva o godono dello status di rifugiati o della protezione sussidiaria oche soddisfano i requisiti per essere riconosciuti come rifugiati o sono ammissibili alla protezione sussi-diaria in conformità della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, sono esclusi dal campodi applicazione della presente decisione.

4. Per «cittadino di un paese terzo» si intende qualsiasi persona che non abbia la cittadinanzadell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato.

Articolo 2

Obiettivo generale del Fondo

1. Obiettivo generale del Fondo è sostenere gli sforzi espletati dagli Stati membri per permettere a citta-dini di paesi terzi provenienti da contesti economici, sociali, culturali, religiosi, linguistici ed etnici diversi disoddisfare le condizioni di soggiorno e di integrarsi più facilmente nelle società europee.

Il Fondo si concentra essenzialmente su azioni miranti all'integrazione dei cittadini di paesi terzi appenaarrivati.

2. Per promuovere l'obiettivo di cui al paragrafo 1, il Fondo contribuirà allo sviluppo e all'attuazione distrategie nazionali d'integrazione dei cittadini di paesi terzi in tutti gli aspetti della società, tenendo contoin particolare del principio secondo cui l'integrazione è un processo dinamico e bilaterale di adeguamentoreciproco da parte di tutti gli immigrati e di tutti i residenti degli Stati membri.

3. Il Fondo contribuisce al finanziamento dell'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri o dellaCommissione.

Articolo 3

Obiettivi specifici

Il Fondo contribuisce ai seguenti obiettivi specifici:

a) agevolare lo sviluppo e l'applicazione di procedure di ammissione che interessino e facilitino il processodi integrazione di cittadini di paesi terzi;

b) sviluppare e attuare il processo di integrazione dei cittadini di paesi terzi appena arrivati negli Statimembri;

c) rafforzare la capacità degli Stati membri di sviluppare, applicare, sorvegliare e valutare le politiche ele misure di integrazione di cittadini di paesi terzi;

d) perseguire lo scambio di informazioni e di migliori pratiche e la cooperazione all'interno degli Statimembri e fra di essi per quanto riguarda lo sviluppo, l'attuazione, la sorveglianza e la valutazionedelle politiche e delle misure di integrazione di cittadini di paesi terzi.

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Articolo 4

Azioni ammissibili negli Stati membri

1. Con riguardo all'obiettivo di cui all'articolo 3, lettera a), il Fondo sostiene azioni negli Stati membriche:

a) facilitano lo sviluppo e l'attuazione da parte degli Stati membri di procedure di ammissione, sostenendotra l'altro processi di consultazione con le parti interessate e consulenze o scambi di informazioni suiniziative destinate ad alcune nazionalità o categorie specifiche di cittadini di paesi terzi;

b) rendono l'applicazione delle procedure di ammissione più efficace ed accessibile ai cittadini di paesi terzi,tra l'altro grazie a tecnologie informatiche e di comunicazione, campagne di informazione e proceduredi selezione facilmente accessibili;

c) preparano meglio i cittadini di paesi terzi ad integrarsi nella società di accoglienza attraverso misure dipreparazione alla partenza che consentono loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarieper l'integrazione, come la formazione professionale, la diffusione di pacchetti informativi e l'organizza-zione di corsi generali di educazione civica e di lingua nel paese di origine.

2. Con riguardo all'obiettivo di cui all'articolo 3, lettera b), il Fondo sostiene azioni negli Stati membriche:

a) organizzano programmi e attività, o completano programmi e attività già esistenti, volti ad inserirenella società di accoglienza i cittadini di paesi terzi appena arrivati e a consentire loro di acquisireconoscenze di base sulla lingua, la storia, le istituzioni, gli aspetti socio-economici, la vita culturalenonché i valori e le norme fondamentali della suddetto società;

b) sviluppano e migliorano la qualità di tali programmi e attività a livello locale e regionale, ponendo inparticolare l'accento sull'educazione civica;

c) rafforzano la capacità di tali programmi e attività di raggiungere alcuni gruppi specifici, come lepersone a carico di cittadini per i quali è in corso la procedura di ammissione, i bambini, le donne, glianziani, gli analfabeti o i disabili;

d) migliorano la flessibilità di tali programmi e attività, in particolare organizzando corsi a tempo parziale,formazioni accelerate, corsi per corrispondenza o online o formule simili, che permettano ai cittadini dipaesi terzi di portarli a termine pur lavorando o studiando;

e) sviluppano ed attuano programmi o attività destinati ai cittadini di paesi terzi di giovane età conspecifiche difficoltà sociali e culturali legate a problemi di identità;

f) sviluppano programmi o attività che promuovono l'ammissione e sostengono il processo d'integra-zione di cittadini di paesi terzi qualificati e altamente qualificati;

3. Con riguardo agli obiettivi di cui all'articolo 3, lettere c) e d), il Fondo sostiene azioni negli Statimembri e tra Stati membri che:

a) migliorano l'accesso dei cittadini di paesi terzi a beni e servizi pubblici e privati, tra l'altro medianteservizi di intermediazione e di interpretazione e traduzione e mediante il miglioramento delle capacitàinterculturali del personale incaricato;

b) costituiscono strutture organizzative sostenibili per l'integrazione e la gestione della diversità,promuovono una partecipazione duratura e sostenibile alla vita civile e culturale e sviluppano formedi cooperazione tra i diversi organismi interessati che permettano ai loro funzionari ai vari livelli diinformarsi rapidamente sulle esperienze e sulle pratiche dei loro omologhi stranieri e, quando è possi-bile, di mettere in comune le loro risorse;

c) sviluppano e attuano la formazione interculturale, il rafforzamento delle capacità e la gestione delladiversità nonché la formazione del personale presso fornitori di servizi pubblici e privati, compresi gliistituti di istruzione;

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d) rafforzano la capacità di coordinare, attuare, sorvegliare e valutare le strategie nazionali di integra-zione dei cittadini di paesi terzi ai vari livelli e nei vari organi amministrativi;

e) contribuiscono alla valutazione delle procedure di ammissione o ai programmi e alle attività di cui alparagrafo 2 sostenendo indagini rappresentative tra i cittadini di paesi terzi che ne hanno beneficiatoe/o tra i soggetti interessati, quali imprese, organizzazioni non governative e autorità regionali olocali;

f) introducono ed applicano meccanismi di raccolta ed analisi delle informazioni sulle necessità dellediverse categorie di cittadini di paesi terzi a livello locale o regionale, tramite piattaforme per laconsultazione di cittadini di paesi terzi, lo scambio di informazioni tra le parti interessate e la realiz-zazione di sondaggi presso le comunità di immigrati sui mezzi per soddisfare meglio tali necessità;

g) contribuiscono al processo bilaterale che sta alla base delle politiche per l'integrazione sviluppandopiattaforme per la consultazione dei cittadini di paesi terzi e lo scambio di informazioni tra le partiinteressate e piattaforme di dialogo interculturale, interconfessionale e religioso tra comunità e/o tracomunità ed autorità investite del potere decisionale;

h) sviluppano indicatori e indici di riferimento per misurare i progressi in ogni paese;

i) sviluppano strumenti di sorveglianza e meccanismi di valutazione affidabili per le politiche e lemisure di integrazione;

j) aumentano l'accettazione del fenomeno della migrazione e delle misure di integrazione nelle societàdi accoglienza attraverso campagne di sensibilizzazione, in particolare nei mezzi di comunicazione.

Articolo 5

Azioni di interesse comunitario

1. Su iniziativa della Commissione, il Fondo può finanziare, nel limite del 7 % delle risorse disponibili,azioni transnazionali o azioni di interesse per l'intera Comunità («azioni comunitarie») relative alla politica inmateria di immigrazione e integrazione.

2. Per essere ammissibili al finanziamento le azioni comunitarie devono in particolare:

a) promuovere la cooperazione comunitaria nell'attuazione della normativa comunitaria e delle buonepratiche in materia di immigrazione e nell'attuazione delle buone pratiche nel settore dell'integrazione;

b) sostenere la realizzazione di reti di cooperazione transnazionale e di progetti pilota basati su partenariatitransnazionali tra organismi situati in due o più Stati membri, concepiti per incoraggiare l'innovazione,agevolare lo scambio di esperienze e di buone pratiche e migliorare la qualità delle politiche in materiadi integrazione;

c) sostenere campagne transnazionali di sensibilizzazione;

d) sostenere l'analisi, la diffusione e lo scambio di informazioni sulle migliori pratiche e su tutti gli altriaspetti delle politiche in materia di immigrazione e integrazione, compreso l'utilizzo della tecnologiapiù avanzata;

e) sostenere progetti pilota e studi su nuove eventuali forme di cooperazione comunitaria in materia diimmigrazione e di integrazione e nuove forme di normativa comunitaria per l'immigrazione;

f) sostenere lo sviluppo e l'applicazione, da parte degli Stati membri, di strumenti statistici, metodi eindicatori comuni per misurare gli sviluppi politici in materia di immigrazione e integrazione.

3. Il programma di lavoro annuale che stabilisce le priorità per le azioni comunitarie è adottato secondola procedura di cui all'articolo 51, paragrafo 2.

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Articolo 6

[Gruppi bersaglio]

soppressione

CAPO II

PRINCIPI DI INTERVENTO

Articolo 7

Complementarità, coerenza e conformità

1. Il Fondo fornisce un'assistenza complementare alle azioni nazionali, regionali e locali, integrandovi lepriorità comunitarie.

In particolare, per garantire una risposta coerente della Comunità per quanto concerne l'integrazione di citta-dini di paesi terzi, le azioni finanziate a titolo dello strumento sono specifiche e complementari a quellefinanziate nel quadro del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo per i rifugiati.

2. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento del Fondo e degli Stati membrisia coerente con le attività, le politiche e le priorità comunitarie. Tale coerenza è in particolar modo eviden-ziata nel programma pluriennale di cui all'articolo 18.

3. Le operazioni finanziate dal Fondo sono conformi alle disposizioni del trattato e degli atti adottati invirtù dello stesso.

Articolo 8

Programmazione

1. Gli obiettivi del Fondo sono realizzati nel quadro di un periodo di programmazione pluriennale(2007-2013) con revisione intermedia in conformità dell'articolo 21bis. Il sistema di programmazionepluriennale include le priorità e un processo di gestione, decisione, audit e certificazione.

2. I programmi pluriennali approvati dalla Commissione sono attuati tramite programmi annuali.

Articolo 9

Intervento sussidiario e proporzionale

1. Compete agli Stati membri attuare i programmi pluriennali e annuali di cui agli articoli 19 e 21 allivello territoriale appropriato, secondo il sistema istituzionale specifico di ciascuno di essi. Tale competenzaè esercitata in conformità della presente decisione.

2. I mezzi utilizzati dalla Commissione e dagli Stati membri in materia di audit variano secondo l'entitàdel contributo comunitario. Una differenziazione si applica altresì alle disposizioni in materia di valutazionee ai rapporti sui programmi annuali e pluriennali.

Articolo 10

Metodi d'esecuzione

1. Il bilancio comunitario assegnato al Fondo è eseguito in conformità dell'articolo 53, paragrafo 1,lettera b) del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, fatte salve le azioni comunitarie di cuiall'articolo 5 e l'assistenza tecnica di cui all'articolo 16. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono ilrispetto del principio della sana gestione finanziaria.

2. La Commissione esercita le responsabilità di esecuzione del bilancio generale delle Comunità europeesecondo le seguenti modalità:

a) verifica che negli Stati membri esistano e funzionino correttamente sistemi di gestione e di controllosecondo la procedura di cui all'articolo 30;

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b) interrompe o sospende la totalità o parte dei pagamenti, conformemente agli articoli 40 e 41, in caso diinadempienza dei sistemi nazionali di gestione e di controllo e applica ogni altra rettifica finanziarianecessaria secondo le procedure di cui agli articoli 44 e 45.

Articolo 11

[Addizionalità]

soppressione

Articolo 12

Partenariato

1. Ogni Stato membro organizza, secondo le norme e prassi nazionali vigenti, un partenariato con leautorità e gli organismi coinvolti nell'attuazione del programma pluriennale o, a suo parere, in grado diapportare un contributo utile allo sviluppo dello stesso.

Dette autorità e organismi possono comprendere autorità regionali, locali, urbane e altre autorità pubblichecompetenti, organizzazioni internazionali e organismi che rappresentano la società civile, quali le organiz-zazioni non governative comprese le organizzazioni di migranti o le parti sociali.

Tale partenariato comprende almeno le autorità responsabili dell'attuazione designate dagli Stati membrial fine della gestione degli interventi del Fondo sociale europeo e l'autorità responsabile del Fondo europeoper i rifugiati.

2. Il partenariato è condotto nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie diciascuna categoria di partner.

CAPO III

QUADRO FINANZIARIO

Articolo 13

Risorse globali

1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione delle azioni finanziate dal presente Fondo per ilperiodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è di [825] milioni di euro.

1 bis. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali per il Fondo nei limiti del quadrofinanziario.

2. La Commissione procede a una ripartizione annuale indicativa per Stato membro conformemente aicriteri stabiliti all'articolo 14.

Articolo 14

Ripartizione annuale delle risorse per azioni ammissibili negli Statimembri

1. Ogni Stato membro riceve, sulla dotazione annuale del Fondo, l'importo fisso di 500 000 euro.

Per gli Stati membri che aderiranno all'Unione europea nel periodo 2007-2013 detto importo è fissato a500 000 euro l'anno per la restante parte del periodo 2007-2013, a partire dall'anno successivo alla loroadesione.

2. Le restanti risorse annuali disponibili sono ripartite tra gli Stati membri in proporzione:

a) alla media del numero totale di cittadini di paesi terzi soggiornanti legalmente negli Stati membri nei treanni precedenti, per il 40% del loro volume;

b) al numero di cittadini di paesi terzi che hanno ottenuto dalle autorità di uno Stato membro l'autorizza-zione a soggiornare nel suo territorio nei tre anni precedenti, per il 60% del loro volume.

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3. Tuttavia, ai fini del calcolo di cui al paragrafo 2, lettera b) sono escluse le seguenti categorie di persone:

a) i lavoratori stagionali, secondo la definizione del diritto nazionale;

b) i cittadini di paesi terzi ammessi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito ovolontariato ai sensi della direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004 (1);

c) i cittadini di paesi terzi ammessi a fini di ricerca scientifica ai sensi della direttiva 2005/71/CE delConsiglio, del 12 ottobre 2005 (2);

d) i cittadini di paesi terzi che hanno ottenuto il rinnovo di un'autorizzazione rilasciata dalle autorità diuno Stato membro o un cambiamento di status, compresi i cittadini di paesi terzi che acquisiscono lostatus di soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio del25 novembre 2003 (3).

4. Le cifre di riferimento sono le ultime cifre stabilite dall'Istituto statistico delle Comunità europee sullabase dei dati forniti dagli Stati membri, conformemente alla normativa comunitaria.

Gli Stati membri che non hanno fornito alla Commissione (Eurostat) i dati statistici in questione comuni-cano al più presto dati provvisori.

Prima di accettare detti dati statistici come cifre di riferimento, la Commissione (Eurostat) ne valuta laqualità, la raffrontabilità e la completezza conformemente alle procedure operative ordinarie. Su richiestadella Commissione (Eurostat), gli Stati membri le comunicano tutte le informazioni necessarie a tal fine.

Articolo 15

Struttura del finanziamento

1. Il contributo finanziario del Fondo assume la forma di sovvenzioni.

2. Le azioni che beneficiano del Fondo sono cofinanziate da fonti pubbliche o private, senza scopodi lucro, e non sono ammissibili ad un finanziamento di altre fonti a carico del bilancio generale delleComunità europee.

3. Gli stanziamenti del Fondo sono complementari alle spese pubbliche o equivalenti degli Stati membridestinate alle misure oggetto della presente decisione.

4. Il contributo comunitario ai progetti finanziati non supera, per le azioni di cui all'articolo 4 attuatenegli Stati membri, il 50% del costo totale di un'azione specifica.

Detto contributo può arrivare al 75% per i progetti inerenti alle priorità specifiche individuate negli orienta-menti strategici di cui all'articolo 18.

Il contributo è aumentato al 75% negli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione.

5. Nell'ambito dell'attuazione della programmazione nazionale di cui al capo IV, gli Stati membri sele-zionano i progetti cui destinare i finanziamenti secondo i seguenti criteri minimi:

a) la situazione e le necessità nello Stato membro;

b) il rapporto costo/efficacia delle spese, tenuto conto, tra l'altro, del numero di persone cui si rivolge ilprogetto;

c) l'esperienza, la capacità, l'affidabilità e il contributo finanziario dell'organizzazione richiedente e diqualsiasi organizzazione compartecipe;

d) la complementarità fra i progetti e altre azioni finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea onell'ambito di programmi nazionali.

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(1) GU L 375 del 23.12.2004, pag. 12.(2) GU L 289 del 3.11.2005, pag. 15.(3) GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44.

6. In generale gli aiuti comunitari per azioni finanziate dal Fondo sono concessi per un massimo di treanni, con riserva di un riesame periodico dei progressi compiuti.

Articolo 16

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

1. Su iniziativa e/o per conto della Commissione, entro un massimale di 500 000 euro della sua dota-zione annuale, il Fondo può finanziare le misure di preparazione, la sorveglianza, le misure di sostegnotecnico e amministrativo e le misure di valutazione, audit e ispezione necessarie all'attuazione della presentedecisione […].

2. Dette misure comprendono:

a) studi, valutazioni, perizie e statistiche, anche di natura generale in relazione al funzionamento delFondo;

b) misure informative destinate agli Stati membri, ai beneficiari finali e al grande pubblico, compresecampagne di sensibilizzazione e una base di dati comune relativa ai progetti finanziati a titolo delFondo;

c) la messa in opera, il funzionamento e l'interconnessione di sistemi informatici per la gestione, la sorve-glianza, l'ispezione e la valutazione;

d) la progettazione di un quadro di valutazione e sorveglianza comune e di un sistema d'indicatori,tenuto conto, laddove appropriato, degli indicatori nazionali;

e) il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle pratiche vigenti in questosettore.

f) misure informative e formative destinate alle autorità designate dagli Stati membri in conformità delcapo V, complementari alle iniziative attuate dagli Stati membri per orientare le rispettive autorità inconformità dell'articolo 31, paragrafo 2.

Articolo 17

Assistenza tecnica degli Stati membri

1. Su iniziativa dello Stato membro interessato, per ciascun programma annuale il Fondo può finanziaremisure di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e controllo e misure volte a raffor-zare la capacità amministrativa connessa all'attuazione del Fondo.

2. L'importo annuale stanziato per l'assistenza tecnica non può superare:

a) il 7% del cofinanziamento annuale totale concesso allo Stato membro, maggiorato di 30 000 euro,per il periodo 2007-2010;

b) il 4 % del cofinanziamento annuale totale concesso allo Stato membro, maggiorato di 30 000 euro, peril periodo 2011-2013.

CAPO IV

PROGRAMMAZIONE

Articolo 18

Adozione di orientamenti strategici

1. La Commissione adotta orientamenti strategici che definiscono il quadro d'intervento del Fondo, allaluce dei progressi realizzati nello sviluppo e nell'attuazione della normativa comunitaria in materia di immi-grazione e in altri settori connessi all'integrazione di cittadini di paesi terzi, e la ripartizione indicativa dellerisorse finanziarie del Fondo per il periodo interessato.

2. Per ogni obiettivo del Fondo, gli orientamenti applicano in particolare le priorità comunitarie al fine dipromuovere i principi fondamentali comuni.

3. La Commissione adotta gli orientamenti strategici relativi al periodo di programmazione pluriennaleentro il 31 maggio 2007.

4. Gli orientamenti strategici sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 51, paragrafo 2.

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Articolo 19

Preparazione e approvazione dei programmi pluriennali nazionali

1. Ciascuno Stato membro presenta, sulla scorta degli orientamenti strategici di cui all'articolo 18, unprogetto di programma pluriennale articolato nei seguenti elementi:

a) una descrizione della situazione attuale nello Stato membro per quanto riguarda l'attuazione delle stra-tegie nazionali in materia di integrazione, alla luce dei principi fondamentali comuni e, se del caso, losviluppo e l'attuazione di programmi nazionali di ammissione ed accoglienza;

b) un'analisi delle necessità dello Stato membro interessato in materia di strategie nazionali per l'integra-zione e, se del caso, di programmi di ammissione ed accoglienza e l'indicazione degli obiettivi operativiper rispondere a tali necessità nel corso del periodo coperto dal programma pluriennale;

c) la presentazione di una strategia appropriata per raggiungere tali obiettivi e le priorità attribuite alla lororealizzazione, nonché una descrizione delle azioni previste per attuare tali priorità;

d) un'indicazione del grado di compatibilità di questa strategia con altri strumenti regionali, nazionali ecomunitari;

e) informazioni sulle priorità e relativi obiettivi specifici. Tali obiettivi sono quantificati tramite un numeroristretto di indicatori […], tenuto conto del principio di proporzionalità. Gli indicatori devono permet-tere di misurare i progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza e l'efficacia degli obiettiviprescelti per attuare le priorità;

f) una descrizione dell'impostazione scelta per attuare il principio di partenariato stabilitoall'articolo 12;

g) un piano di finanziamento indicativo che precisi, per ciascuna priorità e ciascun anno, la partecipazionefinanziaria del Fondo prevista e l'importo globale dei cofinanziamenti pubblici o privati;

h) le disposizioni di attuazione del programma pluriennale, ossia:

— la designazione, a cura dello Stato membro, di tutti gli organismi previsti all'articolo 24;

— una descrizione dei sistemi di attuazione, sorveglianza, controllo e valutazione nonché delle misureadottate per assicurare che le azioni siano complementari a quelle finanziate nel quadro del Fondosociale europeo;

— una definizione delle procedure applicabili alla mobilitazione e alla circolazione dei flussi finanziariper assicurarne la trasparenza;

— le disposizioni previste affinché sia data pubblicità al programma pluriennale.

2. Gli Stati membri sottopongono il rispettivo progetto di programma pluriennale entro quattro mesidalla comunicazione degli orientamenti strategici da parte della Commissione per il periodo in questione.

3. Al fine di approvare il progetto di programma pluriennale, la Commissione esamina:

a) la coerenza con gli obiettivi del Fondo e gli orientamenti strategici di cui all'articolo 18;

b) la pertinenza, delle azioni previste nel progetto alla luce della strategia proposta;

c) a conformità dei sistemi di gestione e controllo istituiti dallo Stato membro per l'attuazione degli inter-venti del Fondo alle disposizioni della presente decisione;

d) la conformità al diritto comunitario, in particolare alle disposizioni comunitarie dirette a garantire lalibera circolazione delle persone, unitamente alle misure di accompagnamento direttamente correlaterelative al controllo delle frontiere esterne, all'asilo e all'immigrazione.

4. La Commissione, se ritiene che un progetto di programma pluriennale non sia coerente con gli orien-tamenti strategici o non sia conforme alle disposizioni della presente decisione concernenti i sistemi digestione e di controllo o al diritto comunitario, invita lo Stato membro a comunicare tutte le informazioninecessarie e, se opportuno, a rivedere di conseguenza il programma proposto.

5. La Commissione approva i singoli programmi pluriennali entro tre mesi dalla presentazione ufficiale,secondo la procedura di cui all'articolo 51, paragrafo 2.

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Articolo 20

Revisione dei programmi pluriennali

1. Su iniziativa dello Stato membro interessato o della Commissione, il programma pluriennale è riesami-nato e, se necessario, riveduto per il restante periodo di programmazione, al fine di tener conto maggior-mente o in modo diverso delle priorità comunitarie. I programmi pluriennali possono essere riesaminati allaluce delle valutazioni e/o a seguito di difficoltà nell'attuazione.

2. La Commissione adotta una decisione di approvazione della revisione del programma pluriennalequanto prima dacché lo Stato membro interessato ha presentato ufficialmente domanda. Il programmapluriennale è riveduto secondo la procedura di cui all'articolo 51, paragrafo 2.

Articolo 21

Programmi annuali

1. I programmi pluriennali approvati dalla Commissione sono attuati tramite programmi annuali.

2. Entro il 1o luglio di ogni anno la Commissione comunica agli Stati membri una stima degli importiche saranno loro attribuiti per l'anno successivo a partire dagli stanziamenti globali decisi nel quadro dellaprocedura di bilancio annuale, secondo i calcoli di cui all'articolo 14.

3. Entro il 1o novembre di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione un progetto diprogramma annuale per l'anno successivo, stabilito in base al programma pluriennale e articolato neglielementi seguenti:

a) le modalità di selezione dei progetti da finanziare nell'ambito del programma annuale;

b) una descrizione dei compiti cui destinare il sostegno a titolo del programma annuale;

c) la prevista ripartizione finanziaria del contributo del Fondo tra le varie azioni del programma e l'im-porto richiesto a titolo dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 17 per l'attuazione del programmaannuale.

4. Nell'esaminare il progetto di programma annuale di uno Stato membro, la Commissione tiene contodell'importo definitivo degli stanziamenti assegnati al Fondo nell'ambito della procedura di bilancio […].

Entro un mese dalla presentazione ufficiale di detto progetto, la Commissione comunica allo Statomembro se è in grado di approvarlo o no. Se il progetto di programma annuale non è coerente con ilprogramma pluriennale, la Commissione invita lo Stato membro a comunicare tutte le informazioninecessarie e, se opportuno, a rivedere di conseguenza il programma proposto.

La Commissione adotta la decisione di finanziamento, che approva il programma annuale, entro il1o marzo dell'anno in questione. La decisione indica l'importo attribuito allo Stato membro e il periodo diammissibilità delle spese.

Articolo 21 bis

Revisione intermedia del programma pluriennale

1. La Commissione riesamina gli orientamenti strategici e se del caso adotta, entro il 31 marzo 2010,nuovi orientamenti strategici per il periodo 2011-2013.

2. Qualora siano adottati tali orientamenti strategici, ciascuno Stato membro riesamina il suoprogramma pluriennale e, ove appropriato, lo rivede.

3. Le disposizioni dell'articolo 19 sulla preparazione e sull'approvazione dei programmi pluriennalinazionali si applicano mutatis mutandis alla preparazione e all'approvazione di tali programmi plurien-nali riveduti.

4. Gli orientamenti strategici riveduti sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 51,paragrafo 2.

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CAPO V

SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO

Articolo 22

Attuazione

La Commissione è responsabile dell'attuazione della presente decisione e adotta le modalità necessarie atal fine.

Articolo 23

Principi generali dei sistemi di gestione e di controllo

I sistemi di gestione e di controllo dei programmi pluriennali stabiliti dagli Stati membri prevedono:

a) la definizione delle funzioni degli organismi […] coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizionedelle funzioni all'interno di ciascun organismo […];

b) l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi;

c) per ciascun organismo o servizio, risorse adeguate per svolgere le funzioni attribuitegli per l'interoperiodo di attuazione delle azioni finanziate dal Fondo;

d) procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate nell'ambito deiprogrammi pluriennali;

e) sistemi affidabili di contabilità, sorveglianza e informativa finanziaria informatizzati;

f) un sistema di informazione e sorveglianza nei casi in cui l'organismo responsabile affida l'esecuzionedei compiti a un altro organismo;

g) manuali di procedura relativi alle funzioni da espletare;

h) disposizioni per la verifica del funzionamento del sistema;

i) sistemi e procedure per garantire una pista di controllo adeguata;

j) procedure di informazione e sorveglianza per le irregolarità e il recupero degli importi indebitamenteversati.

Articolo 24

Designazione delle autorità

1. Per l'attuazione del programma pluriennale e dei programmi annuali lo Stato membro designa leseguenti autorità:

a) un'autorità responsabile: organo funzionale dello Stato membro, autorità o organismo pubblico nazio-nale da quello designato ovvero organismo disciplinato dal diritto privato dello Stato membro, chesvolge funzioni di servizio pubblico, responsabile della gestione dei programmi pluriennali ed annualifinanziati dal Fondo ed interlocutore unico della Commissione;

b) un'autorità di certificazione: autorità o organismo pubblico nazionale, o persona fisica che svolge ilruolo di tale organismo o autorità, incaricato dallo Stato membro di certificare le dichiarazioni di spesae le domande di pagamento prima del loro invio alla Commissione;

c) un'autorità di audit: autorità o organismo pubblico nazionale, purché funzionalmente indipendentedall'autorità responsabile e dall'autorità di certificazione, designato dallo Stato membro e incaricato diverificare l'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo;

d) un'autorità delegata, se opportuno.

2. Lo Stato membro definisce le norme che disciplinano le sue relazioni con le autorità di cui al para-grafo 1 e le relazioni di queste con la Commissione.

3. Fatto salvo l'articolo 23, lettera b), una parte o la totalità delle autorità di cui al paragrafo 1 puòessere localizzata all'interno dello stesso organismo.

4. La Commissione adotta le modalità di esecuzione degli articoli da 25 a 29 secondo la procedura di cuiall'articolo 51, paragrafo 2.

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Articolo 25

Autorità responsabile

1. L'autorità responsabile soddisfa i seguenti requisiti minimi:

a) essere dotata di personalità giuridica, salvo il caso in cui si tratti di un organo funzionale dello Statomembro;

b) disporre delle infrastrutture necessarie per comunicare agevolmente con un gran numero di utilizzatorie con le autorità responsabili degli altri Stati membri e la Commissione;

c) operare in un ambito amministrativo che le consenta di svolgere adeguatamente i suoi compiti evitandoconflitti d'interesse;

d) essere in grado di applicare le regole comunitarie in materia di gestione dei fondi;

e) possedere capacità finanziarie e di gestione proporzionate al volume dei fondi comunitari che dovràgestire;

f) disporre di personale con qualifiche professionali e competenze linguistiche adeguate ad un lavoroamministrativo in un contesto internazionale.

2. Lo Stato membro provvede affinché l'autorità responsabile disponga di fondi adeguati per continuare asvolgere correttamente e senza interruzioni i suoi compiti per l'intero periodo 2007-2013.

2 bis. La Commissione può assistere gli Stati membri nella formazione del personale, specie per quantoriguarda la corretta applicazione dei capi da V a IX della presente decisione.

Articolo 26

Compiti dell'autorità responsabile

1. È compito dell'autorità responsabile gestire ed attuare il programma pluriennale conformemente alprincipio della sana gestione finanziaria.

Essa in particolare è tenuta a:

a) consultare i partner in conformità dell'articolo 12;

b) presentare alla Commissione i progetti di programma pluriennale ed annuale di cui agli articoli 19 e21;

c) istituire un meccanismo di cooperazione con le autorità di gestione nominate dagli Stati membri al finedi attuare le azioni attinenti al Fondo sociale europeo e al Fondo europeo per i rifugiati;

d) organizzare e pubblicare i bandi di gara e gli inviti a presentare proposte ove appropriato;

e) organizzare procedure di selezione e attribuzione di cofinanziamenti di azioni a titolo del Fondo inconformità dei principi di cui all'articolo 15, paragrafo 5;

f) percepire i pagamenti della Commissione e versarli ai beneficiari finali;

g) assicurare la coerenza e la complementarità tra i cofinanziamenti del Fondo e quelli dei vari strumentifinanziari nazionali e comunitari pertinenti;

h) sorvegliare la fornitura dei prodotti e servizi cofinanziati, l'effettiva esecuzione delle spese dichiarate inrelazione alle azioni e la conformità di tali spese con le norme comunitarie e nazionali;

i) assicurare l'esistenza di un sistema informatico di registrazione e conservazione della contabilità […] diciascuna azione svolta nell'ambito dei programmi annuali nonché la raccolta dei dati relativi all'attua-zione necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, il controllo e la valutazione;

j) provvedere affinché i beneficiari finali e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione delle azioni cofinan-ziate dal Fondo mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguataper tutte le operazioni relative all'azione, ferme restando le norme contabili nazionali;

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k) assicurare che le valutazioni dei programmi pluriennali di cui all'articolo 48 siano svolte entro i terminiprevisti dalla presente decisione e siano conformi agli standard qualitativi convenuti tra la Commissionee lo Stato membro;

l) stabilire procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantireun'adeguata pista di controllo siano conservati secondo il disposto dell'articolo 42;

m) assicurare che l'autorità di audit riceva, ai fini dello svolgimento degli audit di cui all'articolo 29, para-grafo 1, tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure di gestione seguite e ai progetti cofi-nanziati dal Fondo;

n) provvedere affinché l'autorità di certificazione riceva tutte le informazioni necessarie sulle procedureseguite e le verifiche effettuate in relazione alle spese ai fini della certificazione;

o) preparare e trasmettere alla Commissione i rapporti intermedi e finali di attuazione dei programmiannuali, le dichiarazioni di spesa certificate dall'autorità di certificazione e le domande di pagamento oeventualmente la dichiarazione di rimborso;

p) svolgere attività d'informazione e di consulenza e diffondere i risultati delle azioni finanziate;

q) cooperare con la Commissione e le autorità responsabili degli altri Stati membri;

r) accertare l'attuazione da parte dei beneficiari finali degli orientamenti di cui all'articolo 32,paragrafo 6.

2. Le attività di gestione dell'autorità responsabile afferenti a progetti attuati negli Stati membri possonoessere finanziate a titolo dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 17.

Articolo 27

Delega di compiti da parte dell'autorità responsabile

1. Qualora i compiti dell'autorità responsabile siano totalmente o parzialmente delegati ad un'autoritàdelegata, l'autorità responsabile definisce con precisione l'entità dei compiti delegati e fissa procedure detta-gliate per la loro esecuzione, che devono essere conformi alle condizioni di cui all'articolo 25.

2. Dette procedure prevedono l'informazione regolare dell'autorità responsabile sull'efficace esecuzionedei compiti delegati e una descrizione dei mezzi impiegati.

Articolo 28

Autorità di certificazione

1. L'autorità di certificazione è incaricata dei compiti seguenti:

a) certificare che:

— la dichiarazione di spesa è corretta, risulta da sistemi di contabilità affidabili ed è basata su docu-menti giustificativi verificabili,

— le spese dichiarate sono conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e riguardano azioniselezionate secondo i criteri applicabili al programma, nel rispetto delle norme comunitarie enazionali;

b) assicurare, ai fini della certificazione, di aver ricevuto dall'autorità responsabile informazioni adeguatesulle procedure seguite e sulle verifiche effettuate in relazione alle spese figuranti nelle dichiarazioni dispesa;

c) tener conto, ai fini della certificazione, dei risultati di tutte le operazioni di audit, svolte dall'autorità diaudit, direttamente o sotto la sua responsabilità;

d) tenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione;

e) provvedere al recupero dei finanziamenti comunitari che risultino indebitamente versati a seguito diirregolarità constatate, eventualmente maggiorati degli interessi, tenere una contabilità degli importirecuperabili e rimborsare al bilancio generale delle Comunità europee gli importi recuperati, se possi-bile detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.

2. Le attività dell'autorità di certificazione afferenti a progetti attuati negli Stati membri possono esserefinanziate a titolo dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 17, fatto salvo il rispetto delle prerogative di taleautorità descritte all'articolo 24.

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Articolo 29

Autorità di audit

1. L'autorità di audit è incaricata dei compiti seguenti:

a) provvedere affinché siano svolti audit per accertare il corretto funzionamento del sistema di gestione edi controllo;

b) provvedere affinché siano svolti audit in base a un campione adeguato di azioni, per verificare le spesedichiarate; il campione deve rappresentare almeno il 10% delle spese totali ammissibili per ogniprogramma annuale;

c) presentare alla Commissione entro sei mesi dall'approvazione del programma pluriennale una strategiadi audit riguardante gli organismi preposti alle verifiche di cui alle lettere a) e b), al fine di garantire chei principali beneficiari del cofinanziamento del Fondo siano oggetto di audit e che le verifiche sianoripartite uniformemente sull'intero periodo di programmazione.

2. Se l'autorità di audit designata in virtù della presente decisione è nel contempo l'autorità di audit desi-gnata in virtù delle decisioni …, … e …, (1) ovvero se a due o più di questi Fondi si applicano sistemicomuni, è possibile presentare un'unica strategia di audit combinata a norma del paragrafo 1, lettera c).

3. Per ciascun programma annuale l'autorità di audit redige un rapporto che include:

a) un rapporto annuale di audit in cui figurano i risultati degli audit effettuati secondo la strategia di auditcon riguardo al programma annuale, e le eventuali carenze riscontrate nei sistemi di gestione e dicontrollo del programma;

b) un parere, in base ai controlli e agli audit effettuati sotto la responsabilità dell'autorità di audit, perappurare se il funzionamento del sistema di gestione e di controllo offre adeguate garanzie circa lacorrettezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e la legalità e regolarità delleoperazioni soggiacenti;

c) una dichiarazione che accerta la validità della domanda di pagamento del saldo finale e la legalità e rego-larità della spesa in questione.

4. L'autorità di audit assicura che le verifiche tengano conto delle norme di audit internazionalmentericonosciute.

5. L'audit afferente a progetti attuati negli Stati membri può essere finanziato a titolo dell'assistenzatecnica di cui all'articolo 17, fatto salvo il rispetto delle prerogative di tale autorità descritte all'articolo 24.

CAPO VI

COMPETENZE E CONTROLLI

Articolo 30

Competenze degli Stati membri

1. Spetta agli Stati membri assicurare la sana gestione finanziaria dei programmi pluriennali ed annuali ela legalità e regolarità delle operazioni soggiacenti.

2. Essi provvedono affinché le autorità responsabili e le eventuali autorità delegate, le autorità di certifica-zione, le autorità di audit e ogni altro organismo interessato ricevano opportuni orientamenti in merito all'i-stituzione dei sistemi di gestione e di controllo di cui agli articoli da 23 a 29, per garantire un utilizzo effi-ciente e corretto dei finanziamenti comunitari.

3. Gli Stati membri prevengono, individuano e rettificano le irregolarità. Essi ne danno notifica allaCommissione e la informano sull'andamento dei procedimenti amministrativi e giudiziari.

Quando un importo indebitamente versato al beneficiario finale non può essere recuperato, spetta allo Statomembro rimborsare al bilancio generale delle Comunità europee l'importo perduto, quando è stabilito chela perdita è dovuta a colpa o negligenza ad esso imputabile.

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(1) Saranno inseriti i riferimenti delle decisioni che istituiscono il Fondo europeo per i rifugiati, il Fondo per le frontiereesterne e il Fondo per i rimpatri.

4. Gli Stati membri assumono in via principale la responsabilità del controllo finanziario delle azioni e siaccertano che i sistemi di gestione e gli audit siano applicati in modo da assicurare un utilizzo efficiente eregolare dei fondi comunitari. Essi comunicano alla Commissione la descrizione di questi sistemi.

5. Le modalità di esecuzione dei paragrafi da 1 a 4 sono adottate secondo la procedura di cui all'arti-colo 51, paragrafo 2.

Articolo 31

Sistemi di gestione e di controllo

1. Prima dell'approvazione del programma pluriennale da parte della Commissione, secondo la proceduradi cui all'articolo 51, paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché siano predisposti sistemi digestione e di controllo in conformità degli articoli da 23 a 29. Compete agli Stati membri assicurarne ilcorretto funzionamento per tutto il periodo di programmazione.

2. Contestualmente al rispettivo progetto di programma pluriennale, gli Stati membri trasmettono allaCommissione una descrizione dell'organizzazione e delle procedure delle autorità responsabili, delle autoritàdelegate e delle autorità di certificazione, e dei sistemi di audit interno applicati da tali autorità e organismi,dall'autorità di audit e da altri eventuali organismi che svolgano attività di audit sotto la sua responsabilità.

3. La Commissione riesamina l'applicazione della presente disposizione nel quadro della preparazionedel rapporto per il periodo 2007-2013 di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

Articolo 32

Competenze della Commissione

1. La Commissione accerta, secondo la procedura di cui all'articolo 31, che gli Stati membri abbianopredisposto sistemi di gestione e di controllo conformi agli articoli da 23 a 29 e, sulla scorta dei rap-porti annuali di audit e dei propri audit, che tali sistemi funzionino efficacemente durante il periodo diprogrammazione.

2. Fatti salvi gli audit effettuati dagli Stati membri, funzionari o rappresentanti autorizzati dellaCommissione possono procedere, con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, a audit in loco diretti adaccertare l'effettivo funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo, che possono riguardare azionicomprese nei programmi annuali. A questi audit possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzatidello Stato membro interessato.

3. La Commissione può chiedere a uno Stato membro di effettuare un controllo in loco per accertare ilcorretto funzionamento dei sistemi o la regolarità di una o più operazioni. A questi controlli possono parte-cipare funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione.

4. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, provvede affinché sia data adeguata informa-zione, pubblicità e seguito alle azioni finanziate dal Fondo.

5. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, assicura la coerenza e complementarità delleazioni con altre politiche, strumenti e iniziative comunitarie pertinenti.

6. La Commissione definisce orientamenti che assicurino la visibilità dei finanziamenti concessi atitolo della presente decisione.

Articolo 33

Cooperazione con gli organismi di controllo degli Stati membri

1. La Commissione collabora con le autorità di audit per coordinare i rispettivi piani di controllo emetodi di audit e scambia con esse immediatamente i risultati degli audit realizzati sui sistemi di gestione edi controllo al fine di sfruttare al meglio le risorse di controllo disponibili ed evitare inutili duplicazioni dellavoro.

La Commissione trasmette le proprie osservazioni sulla strategia di audit presentata ai sensi dell'articolo 29entro tre mesi.

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2. Nel definire la propria strategia di audit, la Commissione individua i programmi annuali che considerasoddisfacenti in base alle conoscenze di cui dispone al momento sui sistemi di gestione e di controllo.

Per questi programmi, la Commissione può concludere che può affidarsi principalmente agli elementi proba-tori dell'audit forniti dagli Stati membri e che svolgerà i propri audit in loco solo qualora vi siano proveche facciano presumere carenze dei sistemi.

CAPO VII

GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 34

Ammissibilità — Dichiarazioni di spesa

1. Tutte le dichiarazioni di spesa includono l'importo delle spese sostenute dai beneficiari finali nell'at-tuare le azioni, e il contributo pubblico o privato corrispondente.

2. Le spese corrispondono ai pagamenti eseguiti dai beneficiari. Esse sono giustificate da fatture quietan-zate o da documenti contabili di valore equivalente.

3. Sono ammissibili al sostegno del Fondo soltanto le spese effettivamente sostenute a partire dal1o gennaio dell'anno al quale si riferisce la decisione di finanziamento che approva il programma annuale,prevista all'articolo 21, paragrafo 4. Le azioni cofinanziate non devono essere state ultimate prima della datadi inizio dell'ammissibilità.

A titolo di eccezione, il periodo di ammissibilità delle spese è fissato a tre anni per le spese che attuano leazioni sostenute nel quadro dei programmi annuali del 2007.

4. Le disposizioni che disciplinano l'ammissibilità delle spese nell'ambito delle azioni cofinanziate dalFondo negli Stati membri, previste all'articolo 4, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 51,paragrafo 2.

Articolo 35

Integralità dei pagamenti ai beneficiari

Gli Stati membri accertano che l'autorità responsabile provveda affinché i beneficiari finali ricevano l'im-porto totale del contributo pubblico entro il più breve termine. Non si applica nessuna detrazione o tratte-nuta, né alcun altro onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di questiimporti per i beneficiari finali, purché questi ultimi soddisfino tutti i requisiti concernenti l'ammissibilitàdelle azioni e delle spese.

Articolo 36

Uso dell'euro

1. Gli importi che figurano nei progetti di programmi pluriennali ed annuali degli Stati membri di cuirispettivamente agli articoli 19 e 21, le dichiarazioni certificate di spesa, le domande di pagamento di cuiall'articolo 26, paragrafo 1, lettera o) e le spese menzionate nel rapporto intermedio di attuazione delprogramma annuale di cui all'articolo 38, paragrafo 4 e nel rapporto finale di attuazione del programmaannuale di cui all'articolo 50 sono espressi in euro.

2. Gli importi figuranti nelle decisioni di finanziamento che approvano i programmi annuali degliStati membri di cui all'articolo 21, paragrafo 4, gli impegni e i pagamenti della Commissione sono espressie versati in euro.

3. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come valuta nazionale alla data della domanda dipagamento convertono in euro gli importi delle spese sostenute in valuta nazionale. L'importo è convertitoin euro al tasso di cambio contabile mensile della Commissione in vigore nel mese durante il quale laspesa è stata contabilizzata dall'autorità responsabile del programma interessato. Detto tasso è pubblicatoin formato elettronico ogni mese dalla Commissione.

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4. Quando l'euro diventa la valuta di uno Stato membro, la procedura di conversione di cui al para-grafo 3 continua ad applicarsi a tutte le spese contabilizzate dall'autorità di certificazione prima delladata di entrata in vigore del tasso di conversione fisso tra la valuta nazionale e l'euro.

Articolo 37

Impegni

Gli impegni di bilancio comunitari sono assunti annualmente sulla base della decisione di finanziamento cheapprova il programma annuale di cui all'articolo 21, paragrafo 4.

Articolo 38

Pagamenti — Prefinanziamento

1. La Commissione versa i contributi finanziari del Fondo in conformità degli impegni di bilancio.

2. I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento e di pagamento a saldo. Essi sono versatiall'autorità responsabile designata dallo Stato membro.

3. Un prefinanziamento pari al 50% dell'importo stanziato nella decisione di finanziamento che approvail programma annuale adottata dalla Commissione è versato allo Stato membro nei sessanta giorni succes-sivi all'adozione della suddetta decisione.

4. Un secondo prefinanziamento è erogato entro il termine massimo di tre mesi dall'approvazione daparte della Commissione, entro due mesi dalla presentazione ufficiale, di un rapporto intermedio di attua-zione del programma annuale e di una dichiarazione certificata di spesa, redatta a norma dell'articolo 28,paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 34, che attesti un livello di spesa pari almeno al 60% dell'importo delprimo prefinanziamento erogato. L'importo del secondo prefinanziamento erogato dalla Commissione nonsupera il 50 % dell'importo totale stanziato nella decisione di finanziamento che approva il programmaannuale e, in ogni caso, qualora uno Stato membro abbia impegnato a livello nazionale un importo dalquale è detratto l'importo indicato nella decisione di finanziamento che approva il programma annuale, ilsaldo tra l'importo dei fondi comunitari effettivamente impegnati dallo Stato membro a favore dei progettiselezionati nell'ambito del programma annuale e l'importo del primo prefinanziamento erogato.

5. Gli interessi generati dal prefinanziamento sono imputati al programma interessato, come risorsa perlo Stato membro in quanto contributo pubblico nazionale, e sono dichiarati alla Commissione al momentodella dichiarazione finale di spesa del programma interessato.

6. La liquidazione contabile degli importi versati a titolo di prefinanziamento è effettuata al momentodella chiusura del programma annuale.

Articolo 39

Pagamento del saldo

1. La Commissione provvede al pagamento del saldo a condizione di aver ricevuto la seguente documen-tazione entro nove mesi dal termine di ammissibilità delle spese specificato nella decisione di finanzia-mento che approva il programma annuale:

a) una dichiarazione certificata di spesa redatta a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera a) e dell'arti-colo 34 e una domanda di pagamento del saldo ovvero una dichiarazione di rimborso;

b) il rapporto finale di attuazione del programma annuale di cui all'articolo 50;

c) il rapporto annuale di audit, il parere e la dichiarazione di cui all'articolo 29, paragrafo 3.

Il pagamento del saldo è subordinato all'accettazione del rapporto finale di attuazione del programmaannuale e della dichiarazione che accerta la validità della domanda di pagamento del saldo.

2. Se entro il termine previsto l'autorità responsabile non fornisce i documenti di cui al paragrafo 1 in unformato accettabile, la Commissione procede al disimpegno della parte dell'impegno di bilancio delprogramma annuale corrispondente non utilizzata per il prefinanziamento.

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3. La procedura di disimpegno automatico di cui al paragrafo 2 è sospesa, per l'importo corrispondenteai progetti interessati, qualora al momento della presentazione dei documenti di cui al paragrafo 1, a livellodello Stato membro sia in corso un procedimento giudiziario o un ricorso amministrativo con effettosospensivo. Lo Stato membro include nel rapporto finale parziale informazioni precise su questi progetti eogni sei mesi invia un rapporto sul loro stato d'avanzamento. Entro tre mesi dalla conclusione del procedi-mento giudiziario o del ricorso amministrativo, lo Stato membro presenta i documenti richiesti al para-grafo 1 per i progetti in questione.

4. Il termine di nove mesi previsto al paragrafo 1 si interrompe qualora la Commissione adotti una deci-sione di sospensione del cofinanziamento per il programma annuale corrispondente, conformemente all'arti-colo 41. Il termine riprende a decorrere dalla data di notificazione allo Stato membro della decisione dellaCommissione di cui all'articolo 41, paragrafo 3.

5. Fatto salvo il disposto dell'articolo 40, la Commissione, entro sei mesi dal ricevimento dei documentidi cui al paragrafo 1, comunica allo Stato membro l'importo delle spese da essa riconosciute a carico delFondo e ogni eventuale rettifica finanziaria derivante dalla differenza tra le spese dichiarate e quelle ricono-sciute. Lo Stato membro dispone di un termine di tre mesi per presentare le proprie osservazioni.

6. Entro tre mesi dal ricevimento delle osservazioni dello Stato membro, la Commissione decide inmerito all'importo delle spese riconosciute a carico del Fondo e recupera il saldo risultante dalla differenzatra le spese riconosciute definitivamente e le somme già versate agli Stati membri.

7. Compatibilmente con la disponibilità di fondi, la Commissione procede al pagamento del saldo entrosessanta giorni dalla data di accettazione della documentazione di cui al paragrafo 1. Il saldo dell'impegno dibilancio è disimpegnato sei mesi dopo il pagamento.

Articolo 40

Interruzione

1. L'ordinatore delegato ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 interrompe i termini per ilpagamento, per un periodo massimo di sei mesi, qualora […]:

a) in un rapporto di un organismo di audit nazionale o comunitario vi siano prove che facciano presu-mere carenze significative nel funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo […];

b) l'ordinatore debba effettuare verifiche supplementari essendo venuto a conoscenza della possibilitàche le spese contenute in una dichiarazione di spesa certificata siano connesse a gravi irregolaritàche non sono state rettificate.

2. Lo Stato membro e l'autorità di certificazione sono immediatamente informati dei motivi dell'interru-zione. L'interruzione termina non appena lo Stato membro adotta le misure necessarie.

Articolo 41

Sospensione

1. La Commissione può sospendere la totalità o parte del prefinanziamento e del pagamento del saldoquando:

a) il sistema di gestione e di controllo del programma presenti gravi carenze che compromettono l'affidabi-lità della procedura di certificazione dei pagamenti e per le quali non sono state adottate misure rettifica-tive; o

b) le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa siano connesse a una grave irregolarità chenon è stata rettificata; o

c) uno Stato membro non si sia conformato agli obblighi che gli incombono in virtù degli articoli 30 e 31.

2. La Commissione può decidere di sospendere il prefinanziamento e il pagamento del saldo dopo averofferto allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni entro un termine di tre mesi.

3. La Commissione mette termine alla sospensione del prefinanziamento e del pagamento del saldoquando ritiene che lo Stato membro abbia adottato le misure necessarie per consentirne la revoca.

4. Qualora lo Stato membro non adotti le misure necessarie, la Commissione può decidere la soppres-sione della totalità o di una parte del contributo comunitario al programma annuale ai sensi dell'articolo 45.

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Articolo 42

Conservazione dei documenti

Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato, l'autorità responsabileassicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit dei programmi in questione sianotenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei conti per i cinque anni successivi alla chiusuradei programmi ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1.

La decorrenza del termine è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivatadella Commissione.

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunementeaccettati.

CAPO VIII

RETTIFICHE FINANZIARIE

Articolo 43

Rettifiche finanziarie a cura degli Stati membri

1. Spetta anzitutto agli Stati membri perseguire le irregolarità, prendere provvedimenti quando è accer-tata una modifica importante che incide sulla natura o sulle condizioni di esecuzione o di controllo diprogrammi ed effettuare le necessarie rettifiche finanziarie.

2. Lo Stato membro procede alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate osistemiche individuate nell'ambito di azioni o programmi annuali. Tali rettifiche consistono nel recuperototale o parziale del contributo comunitario. Lo Stato membro tiene conto della natura e della gravità delleirregolarità e della perdita finanziaria a danno del Fondo.

3. Gli Stati membri includono nel rapporto finale di attuazione del programma annuale di cui all'arti-colo 50, un elenco dei procedimenti di soppressione avviati per il programma annuale in questione.

Le rettifiche effettuate dagli Stati membri consistono nella soppressione totale o parziale del contributocomunitario e generano, in caso di mancato rimborso nei termini previsti dallo Stato membro, interessi dimora al tasso previsto dall'articolo 46, paragrafo 2.

4. In caso di irregolarità sistemiche, lo Stato membro estende le indagini a tutte le operazioni potenzial-mente interessate.

Articolo 44

Audit e rettifiche finanziarie a cura della Commissione

1. Fatte salve le competenze della Corte dei conti e i controlli effettuati dagli Stati membri conforme-mente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, funzionari o rappresentantiautorizzati della Commissione possono procedere, con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, acontrolli in loco, in particolare per campionamento, sulle azioni finanziate dal Fondo e sui sistemi digestione e controllo. La Commissione ne informa lo Stato membro interessato, in modo da ottenere tuttol'aiuto necessario. A questi controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Statomembro interessato.

La Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di effettuare un controllo in loco per verificarela regolarità di una o più operazioni. A questi controlli possono partecipare funzionari o rappresentantiautorizzati della Commissione.

2. Effettuate le necessarie verifiche, la Commissione, se conclude che uno Stato membro non si è confor-mato agli obblighi che gli incombono ai sensi dell'articolo 30, sospende il prefinanziamento o il pagamentofinale conformemente all'articolo 41.

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Articolo 45

Criteri per le rettifiche

1. La Commissione può procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributocomunitario a un programma annuale qualora, effettuato il necessario esame, essa concluda che:

a) il sistema di gestione e di controllo del programma presenta gravi carenze che mettono in pericolo ilcontributo comunitario già versato al programma;

b) le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa sono irregolari e lo Stato membro non le harettificate prima dell'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo;

c) uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono in virtù dell'articolo 30 primadell'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo.

La Commissione decide dopo aver preso in considerazione le eventuali osservazioni dello Stato membro.

2. La Commissione fonda le proprie rettifiche finanziarie su singoli casi di irregolarità identificati, tenendoconto della natura sistemica dell'irregolarità per determinare l'opportunità di una rettifica calcolata su baseforfettaria o per estrapolazione. Quando l'irregolarità riguarda una dichiarazione di spesa per la quale erastata precedentemente fornita una garanzia positiva ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3, lettera b), nell'am-bito di un rapporto annuale, è da presumere l'esistenza di un problema sistemico comportante una rettificacalcolata su base forfettaria o per estrapolazione, a meno che lo Stato membro, entro un termine di tre mesi,non possa fornire una prova in grado di confutare tale ipotesi.

3. Nel decidere l'importo di una rettifica, la Commissione tiene conto dell'entità dell'irregolarità nonchédell'ampiezza e delle implicazioni finanziarie delle carenze riscontrate nel programma annuale in questione.

4. Quando la Commissione si basa su constatazioni effettuate da revisori non appartenenti ai propriservizi, essa trae le proprie conclusioni in merito alle conseguenze finanziarie da applicare previo esamedelle misure adottate dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 31, dei rapporti sulle irregolaritànotificate e delle eventuali risposte degli Stati membri.

Articolo 46

Rimborso

1. Qualsiasi importo dovuto al bilancio generale delle Comunità europee è rimborsato entro il termineindicato nell'ordine di riscossione emesso a norma dell'articolo 72 del regolamento (CE, Euratom)n. 1605/2002 del Consiglio (1). Detto termine corrisponde all'ultimo giorno del secondo mese successivo aquello di emissione dell'ordine.

2. Ogni ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all'applicazione di interessi di mora, a decorrere dalladata di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso d'interesse è il tasso applicatodalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella Gazzettaufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggioratodi 3,5 punti percentuali.

Articolo 47

Obblighi degli Stati membri

L'applicazione di una rettifica finanziaria da parte della Commissione lascia impregiudicato l'obbligo delloStato membro di procedere ai recuperi a norma dell'articolo 45.

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(1) GU L 248 del 16.9.2002.

CAPO IX

SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE E RAPPORTI

Articolo 48

Sorveglianza e valutazione

1. La Commissione provvede a sorvegliare il Fondo con regolarità, in collaborazione con gli Statimembri.

2. La Commissione effettua con regolarità […] una valutazione del Fondo, in partenariato con gli Statimembri, sulla pertinenza, l'efficacia e l'impatto delle azioni con riferimento all'obiettivo generale previstoall'articolo 2 nel quadro della preparazione del rapporto di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

3. La Commissione esamina altresì la complementarità tra le azioni attuate nell'ambito del Fondo e quelleconcernenti altre politiche, strumenti e iniziative comunitarie pertinenti.

Articolo 49

Obblighi di informazione

1. L'Autorità responsabile di ogni Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare la sorveglianzae la valutazione dei progetti.

A tal fine, gli accordi e i contratti che essa conclude con le organizzazioni responsabili dell'attuazione delleazioni contengono clausole che stabiliscono l'obbligo di presentare rapporti periodici e dettagliati sullo statodi avanzamento dell'azione e la realizzazione degli obiettivi assegnati, che sono alla base rispettivamente delrapporto intermedio e di quello finale di attuazione del programma annuale.

2. Gli Stati membri presentano alla Commissione:

a) entro il 30 giugno 2010, un rapporto di valutazione dell'attuazione delle azioni cofinanziate dal Fondo;

b) entro il 30 giugno 2012 (per il periodo 2007-2010) e il 30 giugno 2015 (per il periodo 2011-2013),un rapporto di valutazione dei risultati e dell'impatto delle azioni cofinanziate dal Fondo.

3. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e alComitato delle regioni:

a) entro il 30 giugno 2009, un rapporto sull'applicazione dei criteri stabiliti all'articolo 14 per la riparti-zione annuale delle risorse fra Stati membri e il relativo riesame, corredati di proposte di modifica overitenuto necessario;

b) entro il 31 dicembre 2010, un rapporto intermedio sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quan-titativi dell'attuazione del Fondo, corredato di una proposta sul suo sviluppo futuro;

c) entro il 31 dicembre 2012 (per il periodo 2007-2010) e il 31 dicembre 2015 (per il periodo2011-2013), un rapporto di valutazione ex post.

Articolo 50

Rapporto finale di attuazione del programma annuale

1. Per fornire un quadro esauriente dell'attuazione del programma, il rapporto include le seguentiinformazioni:

a) l'attuazione finanziaria ed operativa del programma annuale;

b) lo stato di realizzazione del programma pluriennale e delle sue priorità a fronte dei rispettivi obiettivispecifici verificabili, con quantificazione, ogniqualvolta possibile, degli indicatori;

23.12.2006C 317 E/676 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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c) le iniziative dell'autorità responsabile per assicurare la qualità e l'efficacia dell'esecuzione, in particolare:

— le misure di sorveglianza e valutazione, comprese le modalità per la raccolta dei dati;

— una sintesi dei problemi significativi riscontrati durante l'attuazione del programma operativo e lemisure eventualmente adottate;

— il ricorso all'assistenza tecnica;

d) le misure adottate per fornire informazioni sui programmi annuali e pluriennali e farne adeguatapubblicità.

2. Sono considerati ricevibili i rapporti che contengono tutte le informazioni di cui al paragrafo 1. LaCommissione dispone di due mesi dalla data di ricezione di tutte le informazioni di cui al paragrafo 1,che è comunicata agli Stati membri, per pronunciarsi sul contenuto del rapporto trasmesso dall'autoritàresponsabile. Qualora la Commissione non risponda entro il termine stabilito, il rapporto si consideraaccettato.

CAPO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 50 bis

Preparazione del programma pluriennale

1. In deroga all'articolo 19, gli Stati membri:

a) non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione, ma non oltre il 1o marzo 2007,designano l'autorità responsabile nazionale di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera a) e, se oppor-tuno, l'autorità delegata;

b) non oltre il 1o maggio 2007 trasmettono la descrizione dei sistemi di gestione e di controllo di cuiall'articolo 32, paragrafo 2.

2. Entro il 31 maggio 2007 la Commissione comunica agli Stati membri:

a) una stima degli importi che saranno loro attribuiti per l'esercizio finanziario 2007;

b) le stime degli importi che saranno loro attribuiti per gli esercizi finanziari 2008-2013, ricavate perestrapolazione del calcolo effettuato per la stima relativa all'esercizio finanziario 2007, tenendo contodegli stanziamenti annuali proposti per il periodo 2007-2013 come indicato nelle prospettivefinanziarie.

Articolo 50 ter

Preparazione del programma annuale 2007

1. In deroga all'articolo 21, nell'esercizio finanziario 2007 l'attuazione ha il seguente calendario:

a) entro il 31 maggio 2007 la Commissione comunica agli Stati membri una stima degli importi chesaranno loro attribuiti per l'esercizio finanziario 2007;

b) entro il 1o settembre 2007 gli Stati membri presentano alla Commissione un progetto di programmaannuale.

2. Le spese effettivamente sostenute nel periodo tra il 1o gennaio 2007 e la data di adozione della deci-sione di finanziamento che approva il programma annuale dello Stato membro in questione possono bene-ficiare del sostegno del Fondo.

3. Per consentire l'adozione nel 2008 delle decisioni di finanziamento che approvano il programmaannuale per il 2007, un impegno di bilancio comunitario è assunto dalla Commissione per l'esercizio2007 sulla base della stima dell'importo che sarà attribuito agli Stati membri, secondo i calcoli di cuiall'articolo 14.

23.12.2006 C 317 E/677Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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CAPO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 51Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato comune «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», creatodalla decisione che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013 nell'ambito delprogramma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» …/… (1) («il comitato»).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione1999/468/CE.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 52Riesame

Su proposta della Commissione, il Consiglio riesamina la presente decisione entro il 30 giugno 2013.

Articolo 53Entrata in vigore

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Articolo 54Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

(1) Saranno inseriti i riferimenti alle decisioni che istituiscono il Fondo europeo per i rifugiati, il Fondo per le frontiereesterne e il Fondo per il rimpatrio.

P6_TA(2006)0584

«Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terro-rismo» (2007-2013) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che isti-tuisce il programma specifico «Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materiadi terrorismo», per il periodo 2007-2013 — Programma generale «Sicurezza e tutela delle libertà»

(COM(2005)0124 — C6-0241/2005 — 2005/0034(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0124) (1),

— visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0241/2005),

23.12.2006C 317 E/678 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

— visto l'articolo 51 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere dellacommissione per i bilanci (A6-0390/2006),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. ritiene che l'importo indicativo di riferimento finanziario che figura nella proposta legislativa debbaessere compatibile con il massimale della rubrica 3 A del nuovo quadro finanziario pluriennale e fa notareche l'importo annuo sarà deciso nel quadro della procedura di bilancio annuale, in conformità alle disposi-zioni del punto 38 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglioe la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1);

3. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250,paragrafo 2, del trattato CE;

4. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la propostadella Commissione;

6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTODELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTIDEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Titolo

Proposta di decisione del Consiglio che istituisce il programmaspecifico «Prevenzione, preparazione e gestione delle conse-guenze in materia di terrorismo», per il periodo 2007-2013

Proposta di decisione del Consiglio che istituisce il programmaspecifico «Prevenzione dei rischi legati alla sicurezza, in parti-colare del terrorismo, e gestione delle loro conseguenze» per ilperiodo 2007-2013

Emendamento 2

Considerando 1

(1) La prevenzione, la preparazione e la gestione delle conse-guenze in materia di terrorismo sono aspetti essenziali dell'o-biettivo di far sì che l'Unione continui ad essere uno spazio digiustizia, libertà e sicurezza e si sviluppi come tale, ai sensidell'articolo 2, quarto trattino, del trattato sull'Unione europea.

(1) La prevenzione dei rischi legati alla sicurezza, in partico-lare del terrorismo, e la gestione delle loro conseguenze sonoaspetti essenziali dell'obiettivo di far sì che l'Unione continui adessere uno spazio di giustizia, libertà e sicurezza e si sviluppicome tale, ai sensi dell'articolo 2, quarto trattino, del trattatosull'Unione europea.

Emendamento 3

Considerando 2

(2) La Comunità deve prendere i provvedimenti necessari perevitare che i terroristi attentino ai valori della democrazia, allostato di diritto, alla società aperta e alla libertà dei nostri citta-dini e delle nostre società e per limitare, per quanto possibile,le conseguenze degli attentati.

(2) La Comunità dovrebbe prendere i provvedimenti necessariper evitare che le catastrofi, siano esse naturali o dovute adintervento umano (compreso il terrorismo), attentino, perquanto riguarda le prime, al benessere, alla libertà e alla sicu-rezza dei cittadini e delle società e, per quanto riguarda leseconde, ai valori stessi della democrazia, allo stato di diritto ealla società aperta, e per limitare nel contempo, per quantopossibile, le conseguenze delle eventuali catastrofi.

23.12.2006 C 317 E/679Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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(1) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

TESTODELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTIDEL PARLAMENTO

Emendamento 4

Considerando 6

(6) Il meccanismo comunitario inteso ad agevolare unacooperazione rafforzata negli interventi di soccorso dellaprotezione civile, istituito con decisione del Consiglio(CE, Euratom) n. 2001/792 del 23 ottobre 2001, prevede unarisposta immediata a tutte le situazioni di emergenza gravema non è stato concepito specificamente per la prevenzione,preparazione e gestione delle conseguenze in materia diterrorismo.

soppresso

Emendamento 5

Considerando 7

(7) Ai fini di una migliore efficacia e trasparenza e di unmiglior rapporto costi-benefici, gli sforzi prodigati specifica-mente per prevenire, preparare e gestire le conseguenze delterrorismo dovrebbero essere razionalizzati e finanziati da ununico programma.

(7) Ai fini di una migliore efficacia e trasparenza e di unmiglior rapporto costi-benefici, gli sforzi prodigati specifica-mente per prevenire i rischi legati alla sicurezza, in partico-lare il terrorismo, e gestire le loro conseguenze dovrebberoessere razionalizzati e finanziati da un unico programma.

Emendamento 6

Considerando 8

(8) Ai fini della certezza del diritto e della coerenza e inconsiderazione della complementarietà con altri programmifinanziari, occorre definire le seguenti espressioni: «misure diprevenzione e preparazione», «gestione delle crisi e delle conse-guenze», «infrastrutture critiche».

(8) Ai fini della certezza del diritto e della coerenza e inconsiderazione della complementarietà con altri programmifinanziari, occorre definire le seguenti espressioni: «misure diprevenzione», «gestione delle conseguenze», «infrastrutturecritiche».

Emendamento 7

Considerando 9

(9) Le azioni della Commissione e, ove opportuno, i progettitransnazionali sono fondamentali per ottenere un approcciointegrato e coordinato dell'UE. Inoltre, è utile e opportunofinanziare progetti negli Stati membri che possano apportareutili esperienze e conoscenze per azioni future a livello dellaComunità, segnatamente per quanto riguarda i controlli e lavalutazione dei rischi e delle minacce.

(9) Le azioni della Commissione e i progetti transnazionalisono fondamentali per procedere quanto prima a un censi-mento e alla valutazione delle minacce che incombono sullepersone e sulle infrastrutture critiche europee, per predisporreun dispositivo di allarme rapido tra la Commissione e gliStati membri, nonché per un approccio integrato e coordinatodi risposte elaborate a livello dell'UE. Inoltre, è utile e oppor-tuno finanziare progetti negli Stati membri che possano appor-tare utili esperienze e conoscenze, atte a essere trasposte inazioni future a livello della Comunità, segnatamente per quantoriguarda i controlli e la valutazione dei rischi e delle minacce.

Emendamento 8

Considerando 10

(10) È anche opportuno permettere ad organizzazioniinternazionali e di paesi terzi di partecipare ai progettitransnazionali.

(10) Dato che il terrorismo ignora le frontiere, è ancheopportuno permettere ad organizzazioni internazionali e dipaesi terzi di partecipare ai progetti transnazionali.

23.12.2006C 317 E/680 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

TESTODELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTIDEL PARLAMENTO

Emendamento 9

Considerando 11

(11) Occorre garantire la continuità con altri programmi dellaComunità e dell'Unione come il Fondo di solidarietà dell'UE elo strumento di risposta e di preparazione alle gravi emergenze,il meccanismo comunitario inteso ad agevolare una coopera-zione rafforzata negli interventi di soccorso della protezionecivile, il programma quadro di ricerca e sviluppo e i Fondistrutturali.

(11) Occorre garantire la continuità con altri programmi dellaComunità e dell'Unione come il Fondo di solidarietà dell'UE elo strumento di risposta e di preparazione alle gravi emergenze,il meccanismo comunitario inteso ad agevolare una coopera-zione rafforzata negli interventi di soccorso della protezionecivile, il programma quadro di ricerca e sviluppo e i Fondistrutturali. Devono essere espressamente autorizzati anche ifinanziamenti congiunti con i programmi della Commissione,in quanto consentono di eseguire studi specifici attinenti allasicurezza delle persone e delle infrastrutture critiche, segnata-mente nei settori dei trasporti e dell'energia, avendo atermine l'obiettivo di raggruppare tutti i mezzi di finanzia-mento in un unico strumento al servizio di una strategiaglobale di sicurezza chiaramente definita.

Emendamento 10

Considerando 12

(12) Dal momento che gli obiettivi del programma nonpossono essere realizzati in modo adeguato dagli Stati membri,e quindi, a motivo delle dimensioni e dell'impatto dell'inizia-tiva, possono essere meglio conseguiti a livello comunitario, laComunità può adottare misure conformemente al principio disussidiarietà stabilito dall'articolo 5 del trattato che istituisce laComunità europea. In ottemperanza al principio di proporzio-nalità enunciato nello stesso articolo, la presente decisione nonva oltre quanto è necessario per conseguire tali obiettivi.

(12) Dal momento che gli obiettivi del programma nonpossono essere realizzati in modo adeguato dagli Stati membri,e quindi, a motivo delle dimensioni e dell'impatto dell'inizia-tiva, possono allora esigere un intervento a livello comuni-tario, la Comunità può adottare misure conformemente alprincipio di sussidiarietà stabilito dall'articolo 5 del trattato cheistituisce la Comunità europea. In ottemperanza al principio diproporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presentedecisione non va oltre quanto è necessario per conseguire taliobiettivi.

Emendamento 11

Considerando 16

(16) Conformemente all'articolo 2 della decisione delConsiglio 1999/468/CE del 28 giugno 1999 recante modalitàper l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite allaCommissione, devono essere adottate misure per l'attuazionedi tale decisione mediante la procedura consultiva di cui all'ar-ticolo 3 della decisione. Ciò può essere fatto dal momento cheil programma non ha un impatto considerevole sul bilanciocomunitario.

(16) Conformemente all'articolo 2 della decisione delConsiglio 1999/468/CE del 28 giugno 1999 recante modalitàper l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite allaCommissione, devono essere adottate misure per l'attuazionedi tale decisione mediante la procedura di regolamentazione dicui all'articolo 5 della decisione.

Emendamento 12

Articolo 1, comma 1

La decisione istituisce per il periodo 1o gennaio 2007-31 dicembre 2013 il programma specifico «Prevenzione,preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terro-rismo», denominato in appresso «il programma», quale partedel programma generale «Sicurezza e tutela delle libertà» al finedi contribuire al consolidamento dello spazio di libertà, sicu-rezza e giustizia.

La decisione istituisce per il periodo 1o gennaio 2007-31 dicembre 2013 il programma specifico «Prevenzione deirischi legati alla sicurezza, in particolare del terrorismo, egestione delle loro conseguenze», denominato in appresso «ilprogramma», quale parte del programma generale «Sicurezza etutela delle libertà» al fine di contribuire al consolidamentodello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

23.12.2006 C 317 E/681Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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TESTODELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTIDEL PARLAMENTO

Emendamento 13

Articolo 2, lettera a

a) per misure di «prevenzione e preparazione» si intendono lemisure finalizzate a prevenire e/o ridurre i rischi di attentatiterroristici e/o le loro conseguenze, specialmente mediantela valutazione dei rischi e delle minacce, i controlli e l'elabo-razione di norme comuni sulla tecnologia e la metodologia;

a) per misure di «prevenzione» si intendono le misure finaliz-zate a prevenire e/o ridurre i rischi di attentati terroristici ealtri rischi legati alla sicurezza nonché a identificare leminacce che incombono sulle persone e sulle infrastrutturecritiche, specialmente mediante la valutazione dei rischi edelle minacce, i controlli e l'elaborazione di norme comunisulla tecnologia e la metodologia;

Emendamento 14

Articolo 2, lettera b

b) per misure ai fini della «gestione delle conseguenze» siintendono le misure che intendono limitare le conseguenzea medio termine degli attentati terroristici e che sononecessarie per salvaguardare l'Unione europea come spaziodi libertà, sicurezza e giustizia;

b) per misure ai fini della «gestione delle conseguenze» siintende il coordinamento delle misure limitate alle azioniammissibili a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, al finedi reagire agli incidenti legati alla sicurezza, in particolareal terrorismo, e limitarne le conseguenze, dato che talimisure sono necessarie per salvaguardare l'Unione europeacome spazio di libertà, sicurezza e giustizia, segnatamentegrazie all'allestimento di un sistema di allarme rapidocentralizzato e di un efficace coordinamento a livellocomunitario delle risposte da dare in simili circostanze;

Emendamento 15

Articolo 2, lettera c

c) per «infrastrutture critiche» si intendono le risorse materiali,i servizi, i mezzi di comunicazione, le reti e/o i beni il cuidanneggiamento o la cui distruzione comporterebbero graviconseguenze per la salute, la sicurezza e il benessere econo-mico dei cittadini o per il buon funzionamento dell'Unioneeuropea o delle amministrazioni degli Stati membri.

c) per «infrastrutture critiche» si intendono le risorse materiali,i servizi, i mezzi di comunicazione, le reti e/o i beni il cuidanneggiamento o la cui distruzione comporterebbero graviconseguenze per la salute, la sicurezza e il benessere eco-nomico dei cittadini, per l'ambiente, o per l'attivitàdell'Unione europea o delle amministrazioni degli Statimembri, di cui un elenco non esaustivo figura nell'allegatodella presente decisione.

Emendamento 16

Articolo 3, paragrafo 1

1. Il programma contribuisce alla tutela dei cittadini, delleloro libertà e della società dagli attentati terroristici e dagli inci-denti correlati e a salvaguardare l'Unione europea come spaziodi spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

1. Il programma contribuisce alla tutela dei cittadini, delleloro libertà e della società dagli attentati terroristici, dagli altririschi legati alla sicurezza, indipendentemente dalla causa ol'origine, e dagli incidenti correlati e a salvaguardare l'Unioneeuropea come spazio di spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Emendamento 17

Articolo 3, paragrafo 2

2. Gli obiettivi generali del programma contribuiscono all'e-laborazione di altre politiche dell'Unione e della Comunitàcome la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale,la tutela dell'ambiente, la sanità pubblica, i trasporti, la ricercae lo sviluppo tecnologico e la coesione economica e sociale.

2. Gli obiettivi generali del programma contribuiscono all'e-laborazione di uno schema di sicurezza globale basato inparticolare su altre politiche e azioni comuni dell'Unione edella Comunità, come la cooperazione giudiziaria e di poliziain materia penale, la tutela dell'ambiente, gli approvvigiona-menti energetici, la sicurezza delle reti di comunicazione e diinformazione, la sanità pubblica, i trasporti, la ricerca e losviluppo tecnologico, la continuità dell'azione pubblica e lacoesione economica e sociale.

23.12.2006C 317 E/682 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

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TESTODELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTIDEL PARLAMENTO

Emendamento 18

Articolo 4, paragrafo 1

1. Nell'ambito di tali obiettivi generali, il programmaintende incoraggiare, promuovere ed elaborare, salvo quandoesse sono previste da altri strumenti giuridici specifici, misurevolte alla prevenzione, preparazione e gestione delle conse-guenze in materia di terrorismo.

1. Nell'ambito di tali obiettivi generali, il programmaintende incoraggiare, promuovere ed elaborare, salvo quandoesse sono previste da altri strumenti giuridici specifici, misurevolte alla prevenzione dei rischi legati alla sicurezza, in parti-colare in materia di terrorismo, e alla gestione delle loroconseguenze.

Emendamento 19

Articolo 4, paragrafo 2, alinea

2. Per quanto riguarda la prevenzione e la preparazione agliattentati terroristici, il programma intende:

2. Per quanto riguarda la prevenzione degli attentati terrori-stici, il programma intende:

Emendamenti 20 e 21

Articolo 4, paragrafo 2, lettera a

a) incoraggiare, promuovere e finanziare valutazioni dei rischie delle minacce per le infrastrutture critiche, comprese levalutazioni sul posto, individuare i possibili bersagli degliattentati terroristici e le eventuali necessità per migliorarela loro sicurezza;

a) incoraggiare, promuovere e finanziare valutazioni dei rischie delle minacce per le persone e per le infrastrutturecritiche, segnatamente tramite le valutazioni sul posto,individuare i possibili bersagli e le eventuali necessità permigliorare la loro sicurezza;

Emendamento 22

Articolo 4, paragrafo 3, alinea

3. Per quanto riguarda la gestione delle conseguenze degliattentati terroristici, il programma intende:

3. Per quanto riguarda la gestione delle conseguenze, inparticolare di quelle legate agli attentati terroristici, ilprogramma intende:

Emendamento 23

Articolo 4, paragrafo 3, lettera a

a) incoraggiare, promuovere e finanziare lo scambio diknow-how e tecnologie per quanto riguarda le potenzialiconseguenze degli attentati terroristici;

a) incoraggiare, promuovere e finanziare lo scambio diknow-how e tecnologie per quanto riguarda le potenzialiconseguenze di attentati terroristici e di altri rischi legatialla sicurezza;

Emendamento 24

Articolo 4, paragrafo 3, lettera c

c) garantire il contributo in tempo reale di esperti in materiadi terrorismo alla gestione globale delle crisi e ai mecca-nismi di allarme rapido e di protezione civile.

c) garantire il contributo in tempo reale di esperti, anche inmateria di terrorismo, alla gestione globale delle crisi e aimeccanismi di allarme rapido e di protezione civile.

23.12.2006 C 317 E/683Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

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TESTODELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTIDEL PARLAMENTO

Emendamento 25

Articolo 5, paragrafo 1, lettera c, trattino 4

— contribuiscano considerevolmente in altro modo a proteg-gere l'Unione e i suoi cittadini dagli attentati terroristici.

— contribuiscano considerevolmente in altro modo a proteg-gere l'Unione e i suoi cittadini dagli attentati terroristici edagli altri rischi legati alla sicurezza; sono pertantoammissibili le azioni riguardanti le infrastrutture critichenazionali condotte in cooperazione con gli Stati membriinteressati in modo da eliminare o ridurre i rischi disfruttamento delle lacune in materia di sicurezza, inparticolare qualora ciò possa avere gravi conseguenzetransfrontaliere.

Emendamento 26

Articolo 5, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Gli Stati membri sono responsabili per l'adozione,l'attuazione e il finanziamento delle misure di sicurezzaoperative che il presente programma ritiene necessarie permigliorare la sicurezza globale nell'Unione europea.

Emendamento 27

Articolo 7, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. L'accesso al finanziamento viene agevolato dall'ap-plicazione del principio di proporzionalità per quantoriguarda i documenti da trasmettersi e dalla creazione di unabase di dati per la presentazione delle domande.

Emendamento 28

Articolo 7 bis (nuovo)

Articolo 7 bisPubblicità dei finanziamenti

Qualsiasi istituzione, associazione o rete che riceve unasovvenzione dal programma, è tenuta a garantire la pubbli-cità del sostegno accordato dall'Unione. A tal fine, laCommissione definisce orientamenti dettagliati in materia divisibilità.

Emendamento 29

Articolo 8, paragrafo 4, lettera - a (nuova)

- a) la priorità alla prevenzione di attentati terroristici inassenza di catastrofi gravi;

23.12.2006C 317 E/684 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

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TESTODELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTIDEL PARLAMENTO

Emendamento 30

Articolo 8, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. La Commissione semplifica il più possibile le proce-dure e provvede a che gli inviti a presentare proposte di cui alpresente programma non comportino oneri burocratici per ipromotori dei progetti presentati. Eventualmente, l'invito apresentare proposte può essere organizzato in due fasi, di cuila prima richiede unicamente l'invio delle informazioni stret-tamente necessarie per una valutazione pertinente delprogetto.

Emendamento 31

Articolo 9, paragrafo 2

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, siapplicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, siapplicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Emendamento 32

Articolo 10, paragrafo 1

1. Vanno ricercate sinergie e complementarità con altri stru-menti dell'Unione e comunitari, in particolare con ilprogramma «Prevenzione e lotta contro la criminalità» e«Giustizia penale» nonché con i programmi quadro di ricerca esviluppo tecnologico, con il Fondo di solidarietà dell'Unioneeuropea e lo strumento di risposta rapida e di preparazione allegravi emergenze.

1. Vanno ricercate sinergie e complementarità con altri stru-menti dell'Unione e comunitari, in particolare con ilprogramma «Prevenzione e lotta contro la criminalità» e«Giustizia penale» nonché con i programmi quadro di ricerca esviluppo tecnologico, con il Fondo di solidarietà dell'Unioneeuropea e lo strumento di risposta rapida e di preparazione allegravi emergenze. La Commissione assicura che le azionipreviste dai programmi non si sovrappongano.

Emendamento 33

Articolo 10, paragrafo 2

2. Le risorse del programma possono essere messein comune con quelle di altri strumenti della Comunità edell'Unione, in particolare con il programma di prevenzione elotta contro la criminalità, al fine di attuare azioni dirette asoddisfare gli obiettivi comuni ai due programmi e ad altristrumenti della Comunità o dell'Unione.

2. Le risorse del programma possono essere messein comune con quelle di altri strumenti della Comunità edell'Unione, in particolare con il programma di prevenzione elotta contro la criminalità, al fine di attuare azioni dirette asoddisfare gli obiettivi comuni ai due programmi e ad altristrumenti della Comunità o dell'Unione, nonché con iprogrammi della Commissione che consentono la realizza-zione di studi specifici attinenti alla sicurezza delle infrastrut-ture critiche, come quelli già in corso nei settori dei trasportie dell'energia.

Emendamento 34

Articolo 10, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. La Commissione assicura che le azioni di cui allapresente decisione siano complementari a quelle previste daiprogrammi di cui al paragrafo 1 e che non si sovrappongano.

23.12.2006 C 317 E/685Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

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TESTODELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTIDEL PARLAMENTO

Emendamento 35

Articolo 10, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Qualora le risorse del programma risultino insuffi-cienti per l'esecuzione di misure già avviate, la Comunitàgarantisce il ricorso ad altri fondi compatibili.

Emendamento 36

Articolo 12, paragrafo 1 bis (nuovo)

La Commissione assicura che le azioni di cui alla presentedecisione siano oggetto di una valutazione preliminare, di unseguito e di una valutazione ex-post.

Emendamento 37

Articolo 14, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. La Commissione informa il Parlamento europeo e ilConsiglio, annualmente e nel momento in cui presentail progetto preliminare di bilancio, sull'esecuzionedel programma, in particolare sull'utilizzo delle risorsedisponibili.

Emendamenti 38 e 39

Articolo 14, paragrafo 3

3. La Commissione presenta al Parlamento europeo e alConsiglio:

a) una relazione di valutazione intermedia sui risultati otte-nuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazionedel presente programma, entro il 31 marzo 2010;

b) una comunicazione sulla continuazione del presenteprogramma, entro il 31 dicembre 2010;

c) una relazione di valutazione ex post, entro il31 marzo 2015.

3. La Commissione presenta al Parlamento europeo e alConsiglio:

- a) una relazione annuale sommaria comprendente inparticolare le informazioni che consentano di accertareil successo del presente programma da un punto di vistaquantitativo;

a) una dettagliata relazione di valutazione intermedia suirisultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitatividell'attuazione del presente programma, entro il31 marzo 2010;

b) una comunicazione sulla continuazione del presenteprogramma, in particolare per quanto riguarda i suoiobiettivi, entro il 31 dicembre 2010;

c) una relazione di valutazione ex post sull'attuazione e irisultati del programma, comprendente una valutazionefinanziaria, al termine della sua esecuzione, entro il31 marzo 2015.

Emendamento 40

Articolo 14 bis (nuovo)

Articolo 14 bisPubblicazione dei progetti

Ogni anno la Commissione e gli Stati membri pubblicanol'elenco dei progetti finanziati dal presente programma conuna breve descrizione di ciascun progetto.

23.12.2006C 317 E/686 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

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TESTODELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTIDEL PARLAMENTO

Emendamento 41

Articolo 14 ter (nuovo)

Articolo 14 terParità di trattamento

Gli organismi che in virtù del presente programma benefi-ciano di una sovvenzione di funzionamento possono parteci-pare a inviti a presentare proposte per altri programmi, senzaper questo beneficiare di un trattamento preferenziale rispettoalle altre organizzazioni finanziate a partire da bilanci diversida quello dell'Unione europea.

Emendamento 42

Allegato (nuovo)

ALLEGATOELENCO INDICATIVO DEI SETTORI CON INFRASTRUT-TURE CRITICHE:

1. Energiaa) Produzione, raffinazione, trattamento e stoccaggio

di petrolio e di gas, compresi oleodotti e gasdotti

b) Generazione di energia elettricac) Trasporto di elettricità, gas e petroliod) Distribuzione di elettricità, gas e petrolio,

2. Tecnologie dell'informazione e della comunicazione(TIC)a) Protezione dei sistemi informatici e delle reti

b) Sistemi di strumentazione, automazione e controllo(SCADA ecc.)

c) Internet

d) Fornitura di telecomunicazioni fissee) Fornitura di telecomunicazioni mobili

f) Radiocomunicazione e radionavigazioneg) Comunicazione satellitareh) Radio e telediffusione

3. Acquaa) Approvvigionamento di acqua potabile

b) Controllo della qualità dell'acquac) Arginatura e controllo dei livelli idrici

4. Alimenti

Approvvigionamenti e sicurezza alimentare5. Sanità

a) Assistenza medica e ospedalierab) Medicinali, sieri, vaccini e prodotti farmaceuticic) Laboratori e agenti biologici

23.12.2006 C 317 E/687Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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TESTODELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTIDEL PARLAMENTO

6. Finanzea) Servizi di pagamento/strutture di pagamento

(privati)b) Dotazioni finanziarie governative

7. Sicurezza, ordine pubblico e giuridicoa) Mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico

e giuridicob) Amministrazione della giustizia e amministrazione

carceraria8. Amministrazione civile

a) Funzioni governativeb) Forze armatec) Servizi di amministrazione civiled) Servizi di emergenzae) Servizi postali e di messaggeria

9. Trasporti

a) Trasporto stradaleb) Trasporto ferroviarioc) Trasporto aereod) Trasporto per vie navigabili internee) Trasporto marittimo a lungo e corto raggio

10. Industria chimica e nuclearea) Produzione e stoccaggio/trattamento di sostanze

chimiche e nuclearib) Condutture di sostanze pericolose (sostanze

chimiche)11. Spazio e ricerca

a) Spaziob) Ricerca

P6_TA(2006)0585

Composizione numerica delle commissioni

Decisione del Parlamento europeo sulla composizione numerica delle commissioni

Il Parlamento europeo,

— visto l'articolo 174 del suo regolamento,— vista la sua decisione del 21 luglio 2004 sulla composizione numerica delle commissioni

parlamentari (1),

1. decide di modificare come segue, a partire dall'8 gennaio 2007, il numero dei membri delle commis-sioni parlamentari:

C01 — Commissione per gli affari esteri: 86 membriC02 — Commissione per lo sviluppo: 36 membriC03 — Commissione per il commercio internazionale: 33 membriC04 — Commissione per i bilanci: 50 membri

23.12.2006C 317 E/688 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

(1) GU C 103 E del 28 aprile 2005, pag. 30.

C05 — Commissione per il controllo dei bilanci: 40 membriC06 — Commissione per i problemi economici e monetari: 51 membriC07 — Commissione per l'occupazione e gli affari sociali: 52 membriC08 — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare: 68 membriC09 — Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia: 54 membriC10 — Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori: 44 membriC11 — Commissione per i trasporti e il turismo: 51 membriC12 — Commissione per lo sviluppo regionale: 57 membriC13 — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale: 47 membriC14 — Commissione per la pesca: 40 membriC15 — Commissione per la cultura e l'istruzione: 38 membriC16 — Commissione giuridica: 28 membriC17 — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni: 60 membriC18 — Commissione per gli affari costituzionali: 29 membriC19 — Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere: 40 membriC20 — Commissione per le petizioni: 40 membri

2. decide di modificare come segue, a partire dall'8 gennaio 2007, il numero dei membri delle sottocom-missioni parlamentari:

SC01A – Sottocommissione per i diritti dell'uomo: 36 membriSC01B – Sottocommissione per la sicurezza e la difesa: 36 membri

P6_TA(2006)0586

Istituto europeo per l'uguaglianza di genere ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vistadell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Istituto

europeo per l'uguaglianza di genere (10351/1/2006 — C6-0314/2006 — 2005/0017(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la posizione comune del Consiglio (10351/1/2006 — C6-0314/2006) (1),— vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al

Consiglio (COM(2005)0081) (3),— vista la proposta modificata della Commissione (COM(2006)0209) (4),— visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,— visto l'articolo 62 del suo regolamento,— vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i diritti della donna e l'ugua-

glianza di genere (A6-0455/2006),

1. approva la posizione comune come emendata e conferma la dichiarazione congiunta del Parlamento,del Consiglio e della Commissione allegata alla posizione del Consiglio;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 295 E del 5.12.2006, pag. 57.(2) Testi approvati, 14.3.2006, P6_TA(2006)0074.(3) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.(4) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

23.12.2006 C 317 E/689Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

P6_TC2-COD(2005)0017

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 14 dicembre 2006 in vista dell'ado-zione del regolamento (CE) n. …/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Isti-

tuto europeo per l'uguaglianza di genere

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 13, paragrafo 2, e 141,paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1) L'uguaglianza tra uomini e donne è un principio fondamentale dell'Unione europea. La carta dei dirittifondamentali dell'Unione europea, agli articoli 21 e 23, vieta ogni discriminazione fondata sul sesso edispone che la parità tra gli uomini e le donne deve essere assicurata in tutti i campi.

(2) L'articolo 2 del trattato stabilisce che la parità tra uomini e donne è uno dei compiti fondamentalidella Comunità. Analogamente l'articolo 3, paragrafo 2, del trattato stabilisce che la Comunità miraad eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità tra uomini e donne in tutte le sue attività,garantendo in tal modo l'integrazione della dimensione dell'uguaglianza tra uomini e donne in tuttele politiche della Comunità.

(3) L'articolo 13 del trattato conferisce al Consiglio il potere di prendere i provvedimenti opportuni percombattere le discriminazioni fondate, tra l'altro, sul sesso in tutti gli ambiti di competenza dellaComunità.

(4) Il principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occu-pazione e impiego è iscritto nell'articolo 141 del trattato ed è già in vigore un quadro legislativocompleto sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di accesso all'occupazione e dicondizioni di lavoro, compresa la parità delle retribuzioni.

(5) Secondo la prima relazione annuale della Commissione al Consiglio europeo di primavera del 2004sull'uguaglianza tra uomini e donne, divari significativi tra i sessi permangono nella maggior parte deicampi d'intervento; la disuguaglianza tra uomini e donne è un fenomeno a più dimensioni, che vaaffrontato con una combinazione complessiva di misure politiche ed occorre un impegno maggioreper raggiungere gli obiettivi della strategia di Lisbona.

(6) Il Consiglio europeo di Nizza del 7-9 dicembre 2000 ha chiesto di «Sviluppare la consapevolezza, lamessa in comune delle risorse e lo scambio di esperienze, in particolare tramite la creazione di unIstituto europeo del genere».

(7) Secondo lo studio di fattibilità (3) eseguito per la Commissione, ad un Istituto europeo per l'ugua-glianza di genere spetta manifestamente il ruolo di svolgere alcuni dei compiti che non vengonoattualmente affrontati dalle istituzioni esistenti, in particolare nei campi del coordinamento, dellacentralizzazione e della diffusione dei dati delle ricerche e delle informazioni, della costituzione di reti,della crescente visibilità dell'uguaglianza tra uomini e donne e della prospettiva di genere, nonchédello sviluppo di strumenti per migliorare l'integrazione dell'uguaglianza di genere in tutte le politichedella Comunità.

23.12.2006C 317 E/690 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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(1) GU C 24 del 31.1.2006, pag. 29.(2) Parere del Parlamento europeo del 14 marzo 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune

del Consiglio del 18 settembre 2006 (GU C 295 E del 5.12.2006, pag. 57) e posizione del Parlamento europeo del14 dicembre 2006.

(3) Studio di fattibilità della Commissione europea per un istituto europeo del genere (realizzato da PLS RambollManagement, DK, 2002).

(8) Nella sua risoluzione del 10 marzo 2004 sulle politiche dell'Unione europea sulla parità di genere (1)il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di accelerare gli sforzi tesi alla creazione di unIstituto.

(9) Il Consiglio «occupazione, politica sociale, salute e consumatori» dell'1-2 giugno 2004 e il Consiglioeuropeo del 17-18 giugno 2004 si sono espressi a favore dell'istituzione di un Istituto europeo perl'uguaglianza di genere. Il Consiglio europeo ha chiesto alla Commissione di presentare una propostaspecifica.

(10) La raccolta, l'analisi e la diffusione di informazioni e dati obiettivi, attendibili e comparabili sull'ugua-glianza tra uomini e donne, la progettazione di strumenti adeguati per eliminare tutte le forme didiscriminazione sulla base del genere e integrare la dimensione di genere in tutte le politiche, lapromozione del dialogo tra le parti interessate e una maggior sensibilizzazione dei cittadini europeisono necessari per consentire alla Comunità di promuovere e attuare efficacemente la politica dell'u-guaglianza di genere, in particolare nell'Unione allargata. È pertanto opportuno costituire un Istitutoeuropeo per l'uguaglianza di genere che assista le istituzioni della Comunità e gli Stati membri nellosvolgimento di questi compiti.

(11) L'uguaglianza tra uomini e donne non può essere conseguita esclusivamente attraverso una politicaantidiscriminatoria, ma richiede misure volte alla promozione di una coesistenza armoniosa e di unapartecipazione equilibrata di uomini e donne nella società; l'Istituto dovrebbe contribuire al raggiungi-mento di tale obiettivo.

(12) Data l'importanza di eliminare gli stereotipi di genere in tutte le sfere della società europea e di veico-lare esempi positivi che donne e uomini possano seguire, l'Istituto dovrebbe intraprendere azionianche in tale settore.

(13) La cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri e con gli organismi statistici compe-tenti, in particolare Eurostat, è essenziale per promuovere la raccolta di dati comparabili e atten-dibili a livello europeo. Poiché le informazioni sull'uguaglianza tra uomini e donne concernono laComunità a tutti i livelli — locale, regionale, nazionale e comunitario — le autorità degli Statimembri potrebbero servirsi di tali informazioni al fine di formulare politiche e provvedimenti a livellolocale, regionale e nazionale, nella propria sfera di competenza.

(14) Per evitare duplicazioni e garantire il migliore impiego possibile delle risorse, l'Istituto dovrebbe lavo-rare a stretto contatto sia con i programmi che con gli organismi della Comunità, in particolare conla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (2), con l'Agenziaeuropea per la sicurezza e la salute sul lavoro (3), con il Centro europeo per lo sviluppo della forma-zione professionale (4) e con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (5).

(15) L'Istituto dovrebbe promuovere la cooperazione e il dialogo con le organizzazioni non governative egli enti attivi nel settore delle pari opportunità, i centri di ricerca, le parti sociali nonché gli altri entiaffini che operano attivamente per conseguire l'uguaglianza a livello nazionale ed europeo e nei paesiterzi. A fini di maggiore efficienza è opportuno che l'Istituto istituisca e coordini una rete elettronicaeuropea sull'uguaglianza di genere con tali enti ed esperti degli Stati membri.

(16) Per garantire l'equilibrio necessario tra gli Stati membri e la continuità dei membri del consiglio diamministrazione, per ciascun mandato i rappresentanti del Consiglio sono nominati, a partire dal2007, secondo l'ordine di rotazione delle Presidenze del Consiglio stesso.

23.12.2006 C 317 E/691Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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(1) GU C 102 E del 28.4.2004, pag. 638.(2) Regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, concernente l'istituzione di una Fondazione

europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU L 139 del 30.5.1975, pag. 1). Regolamentomodificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1111/2005 (GU L 184 del 15.7.2005, pag. 1).

(3) Regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per lasicurezza e la salute sul lavoro (GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento(CE) n. 1112/2005 (GU L 184 del 15.7.2005, pag. 5).

(4) Regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un Centro europeo per losviluppo della formazione professionale (GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal rego-lamento (CE) n. 2051/2004 (GU L 355 dell'1.12.2004, pag. 1).

(5) Gli Stati membri, riuniti nell'ambito del Consiglio europeo del dicembre 2003, hanno chiesto alla Commissione dielaborare una proposta di agenzia per i diritti umani tramite l'estensione del mandato dell'Osservatorio europeo deifenomeni di razzismo e xenofobia.

(17) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del trattato, è opportuno promuovere una partecipazione equili-brata di uomini e donne alla composizione del Consiglio di amministrazione.

(18) L'Istituto dovrebbe avere la massima autonomia nell'adempimento dei propri compiti.

(19) L'Istituto dovrebbe applicare la legislazione comunitaria pertinente sia all'accesso del pubblico aidocumenti di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001 (1) che alla tutela delle persone fisiche in rela-zione al trattamento dei dati personali, di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 (2).

(20) Si applica all'Istituto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione del 19 novembre2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento(CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile albilancio generale delle Comunità europee (3).

(21) In materia di responsabilità contrattuale dell'Istituto, che è disciplinata dal diritto applicabile aicontratti da esso conclusi, la competenza a giudicare spetta alla Corte di giustizia in forza di una clau-sola compromissoria contenuta nel contratto. Dovrebbe altresì spettare alla Corte di giustizia lacompetenza a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla responsa-bilità extracontrattuale dell'Istituto.

(22) È opportuno effettuare una valutazione esterna indipendente per accertare l'impatto dell'Istituto,l'eventuale necessità di modificarne o estenderne i compiti e le scadenze di ulteriori revisionianaloghe.

(23) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, cioè sostenere e rafforzare la promozione dell'ugua-glianza di genere, compresa l'integrazione di genere in tutte le politiche comunitarie e le politichenazionali che ne derivano, nonché la lotta contro le discriminazioni fondate sul sesso, e sensibilizzarei cittadini dell'UE in materia di uguaglianza di genere, fornendo assistenza tecnica alle istituzioni dellaComunità e alle autorità degli Stati membri, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagliStati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni dell'azione, essere realizzati meglio a livellocomunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi inottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(24) L'articolo 13, paragrafo 2 del trattato conferisce il potere di adottare provvedimenti comunitari persostenere e promuovere l'obiettivo di combattere le discriminazioni fondate sul sesso al di fuoridell'ambiente di lavoro. L'articolo 141, paragrafo 3 del trattato è la base giuridica specifica dellemisure intese ad assicurare l'applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di tratta-mento tra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego. Il combinato disposto dell'arti-colo 13, paragrafo 2 e dell'articolo 141, paragrafo 3 fornisce pertanto un'adeguata base giuridica perl'adozione del presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Istituzione dell'Istituto

È istituito un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (in seguito denominato «l'Istituto»).

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Giovedì, 14 dicembre 2006

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(1) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso delpubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001,pag. 43).

(2) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tuteladelle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comuni-tari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(3) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

Articolo 2

Obiettivi

Gli obiettivi generali dell'Istituto sono sostenere e rafforzare la promozione dell'uguaglianza di genere,compresa l'integrazione di genere in tutte le politiche comunitarie e le politiche nazionali che ne derivano,nonché la lotta contro le discriminazioni fondate sul sesso, e sensibilizzare i cittadini dell'UE in materiadi uguaglianza di genere, fornendo assistenza tecnica alle istituzioni della Comunità, in particolare laCommissione, e alle autorità degli Stati membri, come stabilito dall'articolo 3.

Articolo 3

Compiti

1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2 l'Istituto:

a) raccoglie, analizza e diffonde informazioni obiettive, comparabili e attendibili pertinenti all'uguaglianza digenere, compresi i risultati delle ricerche e le migliori pratiche che gli vengono comunicati dagli Statimembri, dalle istituzioni della Comunità, dai centri di ricerca, da enti nazionali per le pari opportunità,da organizzazioni non governative, dalle parti sociali, da paesi terzi e da organizzazioni internazionaliinteressati e suggerisce ulteriori settori di ricerca;

b) appresta metodi per migliorare l'obiettività, la comparabilità e l'attendibilità dei dati a livello europeo,definendo criteri atti a migliorare la coerenza delle informazioni e a tenere conto delle questioni di generenella raccolta dei dati;

c) appresta, analizza, valuta e diffonde strumenti metodologici a sostegno dell'integrazione dell'uguaglianzadi genere in tutte le politiche della Comunità e nelle politiche nazionali che ne derivano e a sostegnodell'integrazione della dimensione di genere in tutte le istituzioni e gli organi comunitari;

d) conduce indagini sulla situazione dell'uguaglianza di genere in Europa;

e) istituisce e coordina una Rete europea sull'uguaglianza di genere, con la partecipazione di centri, orga-nismi, organizzazioni ed esperti impegnati nel settore delle problematiche dell'uguaglianza di genere edell'integrazione della dimensione di genere, con l'obiettivo di sostenere e incoraggiare la ricerca, ottimiz-zare l'uso delle risorse disponibili e promuovere lo scambio e la diffusione di informazioni;

f) organizza riunioni ad hoc di esperti a sostegno del lavoro di ricerca dell'Istituto, promuove lo scambio diinformazioni tra ricercatori e promuove l'integrazione della prospettiva di genere nella loro ricerca;

g) per sensibilizzare i cittadini dell'UE in materia di uguaglianza di genere, organizza, insieme alle pertinentiparti in causa, conferenze, campagne e riunioni a livello europeo e presenta risultati e conclusioni di taliiniziative alla Commissione;

h) diffonde informazioni su esempi positivi di ruoli non conformi agli stereotipi per le donne e gli uominidi ogni estrazione sociale, presenta i suoi risultati e iniziative volte a pubblicizzare e valorizzare taliesempi di successo;

i) sviluppa il dialogo e la cooperazione con organizzazioni non governative ed enti operanti nel settoredelle pari opportunità, università ed esperti, centri di ricerca, parti sociali ed organismi affini che cercanoattivamente di conseguire la parità a livello nazionale ed europeo;

j) costituisce un fondo di documentazione accessibile al pubblico;

k) mette a disposizione delle organizzazioni pubbliche e private informazioni sull'integrazione della dimen-sione di genere;

l) fornisce informazioni alle Istituzioni comunitarie sull'uguaglianza di genere e sull'integrazione delladimensione di genere nei paesi in fase di adesione e in quelli candidati;

2. L'Istituto pubblica una relazione annuale sulle proprie attività.

23.12.2006 C 317 E/693Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

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Articolo 4

Ambiti di attività e metodi di lavoro

1. L'Istituto adempie ai propri compiti nel quadro delle competenze della Comunità, conformemente agliobiettivi fissati e agli ambiti prioritari individuati nel suo programma annuale, tenendo debito conto dellerisorse di bilancio a sua disposizione.

2. Il programma di lavoro dell'Istituto è conforme alle priorità della Comunità nel campo dell'uguaglianzadi genere e al programma di lavoro della Commissione, compreso il suo lavoro statistico e di ricerca.

3. Al fine di evitare duplicazioni e per garantire il miglior uso possibile delle risorse, nello svolgimentodelle proprie attività l'Istituto tiene conto delle informazioni esistenti di qualsiasi provenienza ed in partico-lare del lavoro già svolto dalle istituzioni della Comunità e da altre istituzioni, da enti e organizzazioninazionali e internazionali competenti e opera a stretto contatto con i pertinenti servizi della Commissione,compreso Eurostat. L'Istituto garantisce un coordinamento adeguato con tutte le agenzie comunitarie e gliorganismi dell'Unione pertinenti, da definirsi, se del caso, in un memorandum d'intesa.

4. L'Istituto garantisce che le informazioni diffuse risultino comprensibili agli utenti finali.

5. L'Istituto può instaurare rapporti contrattuali, in particolare stipulare contratti d'appalto, con altre orga-nizzazioni, affinché eseguano compiti che esso intenda affidare loro.

Articolo 5

Personalità e capacità giuridica

L'Istituto è dotato di personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri esso ha la più ampia capacità giuri-dica riconosciuta alle persone giuridiche dai rispettivi ordinamenti. In particolare esso può acquistare o alie-nare beni mobili ed immobili e stare in giudizio.

Articolo 6

Indipendenza dell'Istituto

L'Istituto svolge le proprie attività indipendentemente, nel pubblico interesse.

Articolo 7

Accesso ai documenti

1. Ai documenti in possesso dell'Istituto si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001.

2. Entro sei mesi dall'istituzione dell'Istituto, il Consiglio di amministrazione adotta disposizioni per l'at-tuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.

3. Le decisioni adottate dall'Istituto ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possonocostituire oggetto di denuncia al mediatore o di azione giudiziaria dinanzi alla Corte di giustizia, alle condi-zioni di cui rispettivamente agli articoli 195 e 230 del trattato.

4. Il trattamento dei dati da parte dell'Istituto è disciplinato dal regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 8

Cooperazione con le organizzazioni a livello nazionale ed europeo, leorganizzazioni internazionali e i paesi terzi

1. Per l'adempimento dei propri compiti l'Istituto collabora con organizzazioni ed esperti degli Statimembri, come gli enti per le pari opportunità, i centri di ricerca, le università, le organizzazioni non gover-native e le parti sociali, nonché con le pertinenti organizzazioni a livello europeo o internazionale e con ipaesi terzi.

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2. Qualora si renda necessario concludere accordi con organizzazioni internazionali o paesi terzi affinchél'Istituto adempia con efficienza ai propri compiti, la Comunità conclude tali accordi con le organizzazioniinternazionali o i paesi terzi nell'interesse dell'Istituto conformemente alla procedura di cui all'articolo 300del trattato. Questa disposizione non osta a una cooperazione ad hoc con tali organizzazioni o con i paesiterzi.

Articolo 9

Composizione dell'Istituto

L'Istituto si compone di:

a) un consiglio di amministrazione;

b) un forum di esperti;

c) un direttore e del personale alle sue dipendenze.

Articolo 10

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione si compone di:

a) diciotto rappresentanti nominati dal Consiglio in base ad una proposta di ciascuno Stato membrointeressato;

b) un membro in rappresentanza della Commissione, nominato dalla Commissione;

2. I membri del consiglio di amministrazione sono selezionati in modo da garantire i massimi livelli dicompetenza e un'ampia serie di capacità pertinenti e transdisciplinari in materia di uguaglianza di genere.

Nel consiglio di amministrazione il Consiglio e la Commissione mirano a realizzare una rappresentanzaequilibrata di uomini e donne.

I supplenti, che rappresentano i membri in loro assenza, sono nominati secondo la stessa procedura.

L'elenco dei membri e dei supplenti del consiglio di amministrazione è pubblicato dal Consiglio nellaGazzetta ufficiale dell'Unione europea, sul sito web dall'Istituto e sul altri siti Web pertinenti.

3. Il mandato dei membri è di tre anni. Per ciascun mandato i membri nominati dal Consiglio rappresen-tano diciotto Stati membri secondo l'ordine di rotazione delle Presidenze con un membro designato daciascuno Stato membro interessato.

4. Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente con mandato di tre anni.

5. Ogni membro del consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 1, lettera a) o b) o, in sua assenza, ilo la supplente, dispone di un voto.

6. Il consiglio di amministrazione adotta le decisioni necessarie al funzionamento dell'Istituto. Inparticolare:

a) adotta, sulla base di un progetto del direttore ai sensi dell'articolo 12, previa consultazione dellaCommissione, il programma di lavoro annuale e il programma di lavoro a medio termine, per un periodotriennale, in funzione del bilancio e delle risorse disponibili; in caso di necessità, i programmi possonoessere riveduti; il primo programma di lavoro annuale è adottato entro i nove mesi successivi alla nominadel direttore;

b) adotta la relazione annuale, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, nella quale i risultati conseguiti vengonospecificamente confrontati con gli obiettivi del programma di lavoro annuale; la relazione viene tras-messa entro il 15 giugno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti,al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni ed è pubblicata sul sito webdell'Istituto;

c) esercita l'autorità disciplinare sul direttore e lo nomina o lo revoca ai sensi dell'articolo 12;

d) adotta il progetto di bilancio e il bilancio definitivo annuali dell'Istituto.

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7. Il consiglio di amministrazione adotta il regolamento interno dell'Istituto sulla base di una propostadel direttore, previa consultazione con la Commissione.

8. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza dei membri. Il presidenteesprime il voto decisivo. Nei casi di cui al paragrafo 6 e all'articolo 12, paragrafo 1, le decisioni sono adot-tate alla maggioranza dei due terzi dei membri.

9. Il consiglio di amministrazione adotta il proprio regolamento interno sulla base di una proposta deldirettore, previa consultazione con la Commissione.

10. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno. Egli convoca riuni-oni supplementari di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri del consiglio diamministrazione.

11. L'Istituto trasmette ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio (in prosieguo: l'«autorità dibilancio») tutte le informazioni pertinenti all'esito delle procedure di valutazione.

12. I direttori della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro,dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, del Centro europeo per lo sviluppo della forma-zione professionale e dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali possono essere, se del caso,invitati ad assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione come osservatori, in modo da coordinare irispettivi programmi di lavoro in materia di integrazione della dimensione di genere.

Articolo 11

Forum di esperti

1. Il forum di esperti si compone di membri di enti specializzati in materia di uguaglianza di genere, inragione di un rappresentante designato da ciascun Stato membro, due rappresentanti di altre organizzazionispecializzate in questioni di uguaglianza di genere designati dal Parlamento europeo, nonché di tre membridesignati dalla Commissione per rappresentare le parti interessate a livello europeo, ciascuno in rappresen-tanza di una delle seguenti:

a) un'organizzazione non governativa pertinente a livello comunitario, con un interesse legittimo a contri-buire alla lotta contro le discriminazioni fondate sul sesso e alla promozione dell'uguaglianza di genere;

b) le organizzazioni dei datori di lavoro a livello comunitario;

c) le organizzazioni dei lavoratori a livello comunitario.

Nel forum di esperti gli Stati membri e la Commissione mirano a realizzare una rappresentanza equilibratadi uomini e donne.

I membri possono essere sostituti da supplenti che sono nominati contestualmente.

2. I membri del forum di esperti non possono appartenere al consiglio di amministrazione.

3. Il forum di esperti assiste il direttore nel garantire l'eccellenza e l'indipendenza delle attività dell'Istituto.

4. Il forum di esperti costituisce un meccanismo di scambio di informazioni sui temi dell'uguaglianza digenere e di messa in comune di conoscenze. Garantisce una stretta collaborazione tra l'Istituto e gli enticompetenti negli Stati membri.

5. Il forum di esperti è presieduto dal direttore o, in sua assenza, da un supplente proveniente dall'Istituto.Si riunisce regolarmente, almeno una volta l'anno, su invito del direttore o a richiesta di almeno un terzo deisuoi membri. Le sue modalità di funzionamento vengono precisate nel regolamento interno dell'Istituto erese pubbliche.

6. Ai lavori del forum di esperti partecipano rappresentanti dei servizi della Commissione.

7. L'Istituto fornisce al forum di esperti il necessario sostegno tecnico e logistico nonché il servizio disegreteria per le sue riunioni.

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Giovedì, 14 dicembre 2006

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8. Il direttore può invitare esperti o rappresentanti di pertinenti settori economici, datori di lavoro, sinda-cati, enti professionali o di ricerca, o organizzazioni non governative, con esperienza riconosciuta in materieattinenti alle attività dell'Istituto, a collaborare a compiti specifici e a partecipare alle afferenti attività delforum di esperti.

Articolo 12

Direttore

1. A capo dell'Istituto il consiglio di amministrazione nomina il direttore, sulla base di un elenco di candi-dati proposto dalla Commissione dopo un concorso generale, a seguito della pubblicazione nella Gazzettaufficiale dell'Unione europea e altrove di un invito a manifestare interesse. Prima della nomina, il candidatoprescelto dal consiglio di amministrazione è invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione oalle commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di talicommissioni.

2. Il mandato del direttore è di 5 anni. Su proposta della Commissione e previa valutazione, il mandatopuò essere prorogato una sola volta per un massimo di 5 anni. Nella valutazione la Commissione esaminain particolare:

a) i risultati ottenuti durante il primo mandato e il modo in cui sono stati ottenuti;

b) i compiti e le necessità dell'Istituto per gli anni successivi.

3. Al direttore, sotto la supervisione del consiglio di amministrazione, competono:

a) l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 3;

b) l'elaborazione e l'esecuzione dei programmi di attività annuale e a medio termine dell'Istituto;

c) la preparazione delle riunioni del consiglio di amministrazione e del forum di esperti;

d) la redazione e la pubblicazione della relazione annuale di cui all'articolo 3, paragrafo 2;

e) tutte le questioni riguardanti il personale, in particolare l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 13,paragrafo 3;

f) le questioni riguardanti l'amministrazione corrente; e

g) l'applicazione di efficaci procedure di sorveglianza e valutazione dei risultati dell'Istituto rapportati ai suoiobiettivi, sulla base di standard riconosciuti a livello professionale. Il direttore riferisce annualmente alconsiglio di amministrazione sui risultati del sistema di sorveglianza.

4. Il direttore rende conto della gestione delle proprie attività al consiglio di amministrazione e assiste allesue riunioni senza diritto di voto. Può anche essere invitato dal Parlamento europeo a riferire nel quadro diun'audizione su questioni significative legate alle attività dell'Istituto.

5. Il direttore è il rappresentante legale dell'Istituto.

Articolo 13

Personale

1. Al personale dell'Istituto si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché ilregime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA)n. 259/68 (1) e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee per l'applicazionedi detti statuto e regime.

2. Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, adotta le necessarie disposizioni diesecuzione, secondo le modalità di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari. Il consiglio di ammini-strazione può adottare disposizioni che consentano di assumere esperti nazionali distaccati dagli Statimembri presso l'Istituto.

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Giovedì, 14 dicembre 2006

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(1) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004(GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1).

3. L'Istituto esercita nei confronti del proprio personale i poteri conferiti all'autorità che ha il potere dinomina.

Articolo 14

Redazione del bilancio

1. Tutte le entrate e le spese dell'Istituto formano oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario,che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell'Istituto.

2. Le entrate e le spese iscritte nel bilancio dell'Istituto sono in pareggio.

3. Fatte salve altre risorse, le entrate dell'Istituto comprendono:

a) un contributo della Comunità iscritto nel bilancio generale dell'Unione europea (sezione «Commissione»);

b) pagamenti ricevuti come corrispettivo di servizi resi;

c) gli eventuali contributi finanziari delle organizzazioni o dei paesi terzi di cui all'articolo 8;

d) gli eventuali contributi volontari degli Stati membri.

4. Le spese dell'Istituto comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastrut-tura e le spese di esercizio.

5. Ogni anno il consiglio di amministrazione, sulla base di un progetto elaborato dal direttore, presentalo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Istituto per l'esercizio successivo. Entro il 31 marzo ilconsiglio di amministrazione trasmette alla Commissione lo stato di previsione, accompagnato da unprogetto di tabella dell'organico.

6. La Commissione trasmette lo stato di previsione all'autorità di bilancio insieme al progetto preliminaredi bilancio generale dell'Unione europea.

7. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive nel progetto preliminare di bilancio gene-rale dell'Unione europea le stime che ritiene necessarie per quanto concerne la tabella dell'organico e l'im-porto del contributo a carico del bilancio generale. Essa trasmette le stime all'autorità di bilancio ai sensidell'articolo 272 del trattato.

8. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo del contributo destinato all'Istituto e adotta latabella dell'organico dell'Istituto.

9. Il consiglio d'amministrazione adotta il bilancio dell'Istituto. Esso diventa definitivo dopo l'adozionedefinitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se del caso, esso viene adeguato di conseguenza.

10. Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all'autorità di bilancio l'intenzione di realiz-zare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio,in particolare i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa laCommissione.

Qualora un ramo dell'autorità di bilancio abbia comunicato che intende emettere un parere, trasmettequest'ultimo al consiglio di amministrazione entro il termine di sei settimane a decorrere dalla notifica delprogetto.

Articolo 15

Esecuzione del bilancio

1. Il direttore cura l'esecuzione del bilancio dell'Istituto.

2. Entro il 1o marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, il contabile dell'Istituto comunica iconti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile dellaCommissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismidecentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

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Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

3. Entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, il contabile della Commissionetrasmette i conti provvisori dell'Istituto, insieme alla relazione di cui al paragrafo 2, alla Corte dei conti. Larelazione viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell'Isti-tuto, ai sensi dell'articolo 129 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, il direttore redige, sotto lapropria responsabilità, i conti definitivi dell'Istituto e li trasmette al consiglio di amministrazione affinchéformuli un parere.

5. Il consiglio d'amministrazione esprime un parere sui conti definitivi dell'Istituto.

6. Entro il 1o luglio successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, il direttore trasmette i conti defini-tivi, accompagnati dal parere del consiglio d'amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, allaCommissione e alla Corte dei conti.

7. I conti definitivi vengono pubblicati.

8. Entro il 30 settembre, il direttore invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni da essaformulate. Trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

9. Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e a norma dall'articolo 146,paragrafo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgi-mento della procedura di discarico per l'esercizio in oggetto.

10. Entro il 30 aprile dell'anno n + 2, il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che deli-bera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n.

11. Il regolamento finanziario applicabile all'Istituto è adottato dal consiglio di amministrazione, previaconsultazione della Commissione. Può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 solo se lorichiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'Istituto e previo accordo della Commissione.

Articolo 16

Lingue

1. All'Istituto si applicano le disposizioni di cui al regolamento n. 1 del 15 aprile 1958 che stabilisce ilregime linguistico della Comunità economica europea (1).

2. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Istituto sono forniti, in linea di principio, dalCentro di traduzione degli organismi dell'Unione europea istituito dal regolamento (CE) n. 2965/94 delConsiglio (2).

Articolo 17

Privilegi e immunità

All'Istituto si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

Articolo 18

Responsabilità

1. La responsabilità contrattuale dell'Istituto è disciplinata dalla legge applicabile al contratto di cuitrattasi.

La Corte di giustizia è competente a giudicare in forza di una clausola compromissoria contenuta in ognicontratto stipulato dall'Istituto.

23.12.2006 C 317 E/699Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

(1) GU 17 del 6.10.1958, pag. 385. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 920/2005 (GU L 156 del18.6.2005, pag. 3).

(2) Regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all'istituzione di un Centro di traduzionedegli organismi dell'Unione europea (GU L 314 del 7.12.1994, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regola-mento (CE) n. 920/2005.

2. In materia di responsabilità extra contrattuale, sulla base dei principi generali comuni agli ordinamentidegli Stati membri, l'Istituto risarcisce i danni cagionati da esso stesso o dai suoi agenti nell'esercizio delleloro funzioni.

La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento di tali danni.

Articolo 19

Partecipazione di paesi terzi

1. Alle attività dell'Istituto possono partecipare i paesi che hanno concluso con la Comunità europeaaccordi a norma dei quali hanno adottato e applicano la normativa comunitaria nel campo disciplinato dalpresente regolamento.

2. Vengono adottate misure nel quadro delle pertinenti disposizioni di tali accordi per specificare in parti-colare la natura, la portata e le modalità di partecipazione di tali paesi ai lavori dell'Istituto, compreseprescrizioni relative alla partecipazione alle iniziative dell'Istituto, ai contributi finanziari e al personale. Inmateria di personale, tali accordi sono in ogni caso conformi allo statuto dei funzionari delle Comunitàeuropee e al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

Articolo 20

Valutazione

1. Entro … (*), l'Istituto commissiona una valutazione esterna indipendente dei propri risultati sulla basedel mandato formulato dal consiglio di amministrazione di concerto con la Commissione. La valutazioneconcerne l'efficacia dell'Istituto nel promuovere l'uguaglianza di genere e comprende un'analisi degli effettisinergici. Essa affronta in particolare l'eventuale necessità di modificare o estendere i compiti dell'Istituto e lerelative conseguenze finanziarie di tale modifica o estensione. Tale valutazione esamina inoltre l'adeguatezzadella struttura di gestione nell'adempimento dei compiti dell'Istituto. La valutazione tiene conto dei pareridelle parti in causa a livello sia comunitario che nazionale.

2. Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, decide le scadenze delle valutazionifuture, tenendo conto dei risultati contenuti nella relazione di valutazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 21

Clausola di revisione

Il consiglio di amministrazione esamina le conclusioni della valutazione di cui all'articolo 20 e rivolge allaCommissione le raccomandazioni ritenute necessarie concernenti le modifiche da apportare all'Istituto, allesue prassi di lavoro e al suo mandato. La Commissione trasmette la relazione di valutazione e le raccoman-dazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delleregioni, e le rende pubbliche. Dopo aver esaminato la relazione di valutazione e le raccomandazioni, laCommissione può presentare le eventuali proposte relative al presente regolamento che ritenga necessarie.

Articolo 22

Controllo amministrativo

L'operato dell'Istituto è sottoposto al controllo del mediatore, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 195 deltrattato.

Articolo 23

Inizio dell'attività dell'Istituto

L'Istituto diventa operativo il prima possibile e comunque entro … (**).

23.12.2006C 317 E/700 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

(*) La fine del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.(**) Dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 24

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzettaufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degliStati membri.

Fatto a …, addì …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

P6_TA(2006)0587

Patente di guida ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vistadell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida

(9010/1/2006 — C6-0312/2006 — 2003/0252(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la posizione comune del Consiglio (9010/1/2006 — C6-0312/2006),

— vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e alConsiglio (COM(2003)0621) (2),

— visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

— visto l'articolo 62 del suo regolamento,

— vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo(A6-0414/2006),

1. approva la posizione comune quale emendata;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 304 E dell'1.12.2005, pag. 138.(2) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

23.12.2006 C 317 E/701Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

P6_TC2-COD(2003)0252

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 14 dicembre 2006 in vista dell'ado-zione della direttiva 2006/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di

guida (Rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida (3), hasubito diverse e sostanziali modificazioni. In occasione di nuove modificazioni di detta direttiva èopportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione delle disposizioni in questione.

(2) Le norme relative alle patenti di guida sono elementi indispensabili della politica comune deitrasporti, contribuiscono a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, nonché ad agevolare lalibera circolazione delle persone che trasferiscono la propria residenza in uno Stato membro diversoda quello che ha rilasciato la patente di guida. Tenuto conto dell'importanza dei mezzi di trasportoindividuali, il possesso di una patente di guida debitamente riconosciuta dallo Stato membro ospitanteè in grado di favorire la libera circolazione e la libertà di stabilimento delle persone. Malgrado iprogressi compiuti in materia di armonizzazione delle norme relative alle patenti di guida, sussistonodivergenze significative tra gli Stati membri relativamente alle norme sulla periodicità del rinnovodelle patenti e sulle sottocategorie di veicoli che necessitavano di un'armonizzazione più accentuata alfine di contribuire alla realizzazione delle politiche comunitarie.

(3) La facoltà d'imporre le disposizioni nazionali in materia di durata di validità, previste dalla direttiva91/439/CEE, ha come conseguenza l'esistenza contemporanea di norme differenti nei vari Statimembri e la circolazione di oltre 110 diversi modelli di patente negli Stati membri. Ciò dà adito aproblemi di trasparenza per i cittadini, le forze dell'ordine e le amministrazioni preposte alla gestionedelle patenti e porta alla contraffazione di documenti risalenti talvolta ad alcuni decenni fa.

(4) Onde evitare che il modello unico di patente di guida europea diventi un modello aggiuntivo oltre ai110 già in circolazione, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per rilasciaretale modello unico a tutti i titolari di patente.

(5) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le abilitazioni alla guida esistenti, concesse o acquisiteprima della data di applicazione.

(6) Le patenti di guida sono riconosciute reciprocamente. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado diapplicare il periodo di validità indicato dalla presente direttiva ad una patente senza validità ammini-strativa limitata rilasciata da un altro Stato membro e nel cui territorio il titolare ha risieduto per piùdi due anni.

23.12.2006C 317 E/702 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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(1) GU C 112 del 30.4.2004, pag. 34.(2) Posizione del Parlamento europeo del 23 febbraio 2005 (GU C 304 E dell'1.12.2005, pag. 202), posizione comune del

Consiglio del 18 settembre 2006 (GU C 295 E del 5.12.2006, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 14 dicembre2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU L 237 del 24.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(7) L'introduzione di un periodo di validità amministrativa per le nuove patenti di guida consente diapplicare all'atto del rinnovo periodico le tecniche anticontraffazione più recenti, nonché di imporregli esami medici o le altre misure previste dagli Stati membri.

(8) Per rispondere ad esigenze imprescindibili di sicurezza della circolazione, è opportuno fissare condi-zioni minime per il rilascio della patente di guida. Occorre procedere ad un'armonizzazione dellenorme relative agli esami che i conducenti devono superare nonché al rilascio della patente di guida.Poiché a tal fine si dovrebbero definire le conoscenze, le capacità e i comportamenti necessari per laguida degli autoveicoli, occorrerebbe basare l'esame di guida su questi concetti e ridefinire le normeminime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida di detti veicoli.

(9) La prova del rispetto delle norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida di unautoveicolo per i conducenti di veicoli destinati al trasporto di persone o merci dovrebbe esserefornita all'atto del rilascio della patente e, in seguito, periodicamente. Tale controllo regolare inconformità alle norme nazionali del rispetto delle norme minime contribuirà alla realizzazione dellalibera circolazione delle persone, eviterà distorsioni della concorrenza e terrà maggiormente contodella responsabilità specifica dei conducenti di tali veicoli. Gli Stati membri dovrebbero essere autoriz-zati ad imporre esami medici al fine di garantire il rispetto delle norme minime concernenti l'idoneitàfisica e mentale per la guida di altri autoveicoli. Per motivi di trasparenza, tali esami dovrebbero coin-cidere con un rinnovo della patente ed essere pertanto determinati dalla durata di validità dellapatente stessa.

(10) È necessario rafforzare maggiormente il principio dell'accesso graduale alle categorie di veicoli a dueruote, nonché alle categorie di veicoli destinati al trasporto di passeggeri e merci.

(11) Ciò nondimeno, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad innalzare il limite di età per laguida di talune categorie di veicoli al fine di promuovere ulteriormente la sicurezza stradale. In circo-stanze eccezionali gli Stati membri dovrebbero poter abbassare il limite di età al fine di tener conto disituazioni nazionali.

(12) Le definizioni delle categorie dovrebbero meglio riflettere le caratteristiche tecniche dei veicoli interes-sati, nonché l'abilità necessaria alla guida dei veicoli stessi.

(13) L'introduzione di una categoria di patente per i ciclomotori rafforzerà, in particolare, la sicurezza stra-dale dei conducenti più giovani che, secondo le statistiche, sono i più soggetti agli incidenti stradali.

(14) Occorre adottare disposizioni specifiche per consentire l'accesso alla guida dei veicoli a personedisabili.

(15) Per motivi di sicurezza, è opportuno che gli Stati membri possano applicare le loro disposizioninazionali in materia di ritiro, sospensione, rinnovo e annullamento della patente di guida a qualsiasititolare che abbia acquisito la residenza normale nel loro territorio.

(16) Il modello di patente definito dalla direttiva 91/439/CEE dovrebbe essere sostituito da un modellounico in formato tessera plastificata. Allo stesso tempo, tale modello di patente deve essere adattato acausa dell'introduzione di una nuova categoria di patente per i ciclomotori e di una nuova categoriadi patente per i motocicli.

(17) L'inserimento di un microchip facoltativo nel nuovo modello di patente in formato tessera plastificatadovrebbe consentire agli Stati membri di migliorare ulteriormente il livello di protezione antifrode.Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di includere i dati nazionali nel microchip, purchéciò non interferisca con i dati comunemente accessibili. Le caratteristiche tecniche del microchipdovrebbero essere fissate dalla Commissione, assistita dal comitato sulla patente di guida.

23.12.2006 C 317 E/703Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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(18) Dovrebbero essere stabilite norme minime relative all'accesso alla professione di esaminatore di guidae ai requisiti di formazione degli esaminatori di guida al fine di migliorare le conoscenze e le compe-tenze degli esaminatori, garantendo in tal modo una valutazione più obiettiva dei candidati al conse-guimento della patente e giungendo a una migliore armonizzazione degli esami di guida.

(19) È opportuno consentire alla Commissione di adeguare al progresso scientifico e tecnico gliallegati da I a VI.

(20) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze diesecuzione conferite alla Commissione (1).

(21) In particolare la Commissione ha il potere di stabiliire i criteri necessari per l'applicazione dellapresente direttiva. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali dellapresente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'ar-ticolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(22) Poiché gli scopi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Statimembri e possono dunque, a causa delle loro dimensioni ed effetti, essere realizzati meglio a livellocomunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottempe-ranza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(23) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini direcepimento nel diritto nazionale e all'applicazione delle direttive di cui all'allegato VII, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modello della patente di guida

1. Gli Stati membri istituiscono una patente nazionale di guida secondo il modello comunitario di cuiall'allegato I a norma delle disposizioni della presente direttiva. La sigla distintiva dello Stato membro cherilascia la patente di guida figura nell'emblema disegnato a pagina 1 del modello comunitario di patente diguida.

2. Fatte salve le norme relative alla protezione dei dati, gli Stati membri possono inserire un supporto dimemorizzazione (microchip) nelle patenti a partire dal momento in cui le disposizioni relative al microchipdi cui all'allegato I, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, sonofissate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Queste disposizioni preve-dono un'omologazione CE che potrà essere rilasciata solo dopo aver dimostrato la capacità del microchip diresistere ai tentativi di manipolazione o di alterazione dei dati.

3. Il microchip contiene i dati armonizzati della patente di guida di cui all'allegato I.

Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono inserire dati supplementari, purchéquesto non interferisca in alcun modo con l'attuazione della presente direttiva.

Secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, la Commissione può modificare l'allegato I per garan-tire l'interoperabilità futura.

4. Previo accordo della Commissione, gli Stati membri possono apportare al modello di cui all'allegato Ile modifiche necessarie per l'elaborazione elettronica della patente di guida.

23.12.2006C 317 E/704 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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(1) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006,pag. 11).

Articolo 2

Riconoscimento reciproco

1. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente dai medesimi.

2. Allorché il titolare di una patente di guida nazionale in corso di validità sprovvista del periodo di vali-dità amministrativa di cui all'articolo 7, paragrafo 2 acquisisce la sua residenza normale in uno Statomembro diverso da quello che ha rilasciato la patente di guida, lo Stato membro ospitante può applicare allapatente i periodi di validità amministrativa di cui al detto articolo rinnovando la patente di guida a partireda due anni dopo la data in cui il titolare ha acquisito la residenza normale nel suo territorio.

Articolo 3

Misure antifalsificazione

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili per evitare i rischi di falsificazione delle patenti diguida, compresi i rischi per i modelli di patente rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente direttiva,e ne informano la Commissione.

2. Il materiale usato per la patente di guida di cui all'allegato I deve essere protetto contro le falsificazioniin applicazione delle specifiche intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integran-dola, che devono essere fissate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2. GliStati membri sono liberi di introdurre elementi di sicurezza aggiuntivi.

3. Gli Stati membri si assicurano che, entro … (*), tutte le patenti di guida rilasciate o in circolazionesoddisfino tutti i requisiti della presente direttiva.

Articolo 4

Categorie, definizioni e età minima

1. La patente di guida di cui all'articolo 1 autorizza a guidare i veicoli a motore delle categorie definite inappresso. Essa può essere rilasciata dall'età minima indicata per ciascuna categoria. Per «veicolo a motore» siintende ogni veicolo munito di un motore di propulsione, che circola su strada con mezzi propri, ad ecce-zione dei veicoli che circolano su rotaie.

2. Ciclomotori

Categoria AM

— veicoli a due o tre ruote con una velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h, comedefinito nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e delConsiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote (1) (esclusiquelli con una velocità massima di costruzione inferiore o uguale a 25 km/h), e veicoli leggeri a quattroruote come definito nell'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 2002/24/CE;

— l'età minima per la categoria AM è fissata a 16 anni.

3. Motocicli con o senza sidecar e veicoli a motore a tre ruote:

— per «motociclo» si intendono veicoli a due ruote con o senza sidecar, come definito nell'articolo 1, para-grafo 2, lettera b) della direttiva 2002/24/CE;

— per «triciclo» si intendono i veicoli muniti di tre ruote simmetriche, come definito nell'articolo 1, para-grafo 2, lettera c) della direttiva 2002/24/CE;

a) categoria A1:

— motocicli di cilindrata massima di 125 cm3, di potenza massima di 11 kW e con un rapportopotenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg;

— tricicli di potenza non superiore a 15 kW;

— l'età minima per la categoria A1 è fissata a 16 anni;

23.12.2006 C 317 E/705Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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(*) Ventisei anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.(1) GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/30/CE della Commissione

(GU L 106 del 27.4.2005, pag. 17).

b) categoria A2:

— motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenzamassima;

— l'età minima per la categoria A2 è fissata a 18 anni;

c) categoria A:

i) motocicli

— l'età minima per la categoria A è fissata a 20 anni. Tuttavia, l'autorizzazione a guidare motocicli diquesta categoria è subordinata all'acquisizione di un'esperienza di almeno due anni su motociclicon patente di guida della categoria A2. Questa esperienza preliminare può non essere richiesta seil candidato ha almeno 24 anni;

ii) tricicli di potenza superiore a 15 kW;

— l'età minima per i tricicli di potenza superiore a 15 kW è fissata a 21 anni.

4. Autoveicoli:

— per «autoveicolo» si intende un veicolo a motore, destinato normalmente al trasporto su strada dipersone o di cose, ovvero al traino su strada di veicoli utilizzati per il trasporto di persone o di cose.Questo termine comprende anche i filobus, ossia i veicoli collegati con una rete elettrica che non circo-lano su rotaie, ma non i trattori agricoli o forestali;

— per «trattore agricolo o forestale» si intende ogni veicolo a motore, su ruote o cingolato, avente almenodue assi, la cui funzione principale risiede nella capacità di traino, specialmente concepito per trainare,spingere, trasportare o azionare macchine, attrezzature o rimorchi destinati ad essere impiegati nelleaziende agricole o forestali, la cui utilizzazione per il trasporto su strada di persone o di cose o per iltraino su strada di veicoli destinati al trasporto di persone o di cose è solo accessoria;

a) categoria B1:

— quadricicli come definito nell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 2002/24/CE;

— l'età minima per la categoria B1 è fissata a 16 anni;

— la categoria B1 è facoltativa; negli Stati membri che non introducono questa categoria, è necessariauna patente della categoria B per la guida di questi veicoli;

b) categoria B:

autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3 500 kg e progettati e costruiti per il trasportodi non più di otto persone oltre al conducente; ai motoveicoli di questa categoria può essere agganciatoun rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg.

Fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, agli autoveicoli di questacategoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché lamassa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4 250 kg. Qualora tale combinazione superi3 500 kg, gli Stati membri, conformemente alle disposizioni dell'allegato V, richiedono per la guida dellacombinazione stessa:

— il completamento di una formazione, oppure

— il superamento di una prova di capacità e comportamento.

Gli Stati membri possono anche richiedere sia la formazione che il superamento di una prova di capacitàe comportamento.

Gli Stati membri indicano l'abilitazione alla guida di tale combinazione sulla patente mediante il perti-nente codice comunitario.

L'età minima per la categoria B è fissata a 18 anni;

c) categoria BE:

— fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicolicomposti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio la cui massa massimaautorizzata del rimorchio o semirimorchio non supera 3 500 kg;

— l'età minima per la categoria BE è fissata a 18 anni;

23.12.2006C 317 E/706 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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d) categoria C1:

autoveicoli diversi da quelli nelle categoria D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a3 500 kg, ma non superiore a 7 500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeg-geri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cuimassa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg;

e) categoria C1E:

— fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicolicomposti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cuimassa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso nonsuperi 12 000 kg;

— fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicolicomposti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cuimassa autorizzata è superiore a 3 500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi12 000 kg;

— l'età minima per le categoria C1 e C1E è fissata a 18 anni, fatte salve le disposizioni per la guida ditali veicoli nella direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003,sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti altrasporto di merci o passeggeri (1);

f) categoria C:

autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a3 500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agliautoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata nonsuperi 750 kg;

g) categoria CE:

— fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicolicomposti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cuimassa massima autorizzata superi 750 kg;

— l'età minima per le categorie C e CE è fissata a 21 anni, fatte salve le disposizioni per la guida di taliveicoli nella direttiva 2003/59/CE;

h) categoria D1:

autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventiuna lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimor-chio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

i) categoria D1E:

— fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicolicomposti di una motrice rientrante nella categoria D 1 e di un rimorchio la cui massa massima auto-rizzata è superiore a 750 kg;

— l'età minima per le categorie D1 e D1E è fissata a 21 anni, fatte salve le disposizioni per la guida ditali veicoli nella direttiva 2003/59/CE;

j) categoria D:

autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; agli autovei-coli che possono essere guidati con una patente di categoria D può essere agganciato un rimorchio la cuimassa massima autorizzata non superi 750 kg;

k) categoria DE:

— fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicolicomposti di una motrice rientrante nella categoria D e di un rimorchio la cui massa massima autoriz-zata supera 750 kg;

— l'età minima per le categorie D e DE è fissata 24 anni, fatte salve le disposizioni per la guida di taliveicoli nella direttiva 2003/59/CE.

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Giovedì, 14 dicembre 2006

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(1) GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/66/CE del Consiglio (GU L 168dell'1.5.2004, pag. 35).

5. Previo accordo della Commissione, gli Stati membri possono esentare dall'applicazione del presentearticolo alcuni tipi particolari di veicoli a motore come i veicoli speciali per le persone disabili.

Gli Stati membri possono escludere dall'applicazione della presente direttiva i veicoli utilizzati dalle forzearmate o dalla protezione civile o messi a loro disposizione.

6. Gli Stati membri possono modificare l'età minima per il rilascio della patente di guida:

a) abbassandola a 14 anni o innalzandola a 18 anni per la categoria AM;

b) innalzandola a 18 anni per la categoria B1;

c) innalzandola a 17 o 18 anni per la categoria A1,

— se tra l'età minima per la categoria A1 e l'età minima per la categoria A2 c'è un intervallo di due anni,e

— se è richiesta un'esperienza di almeno due anni su motocicli della categoria A2 prima di accedere allaguida di motocicli della categoria A, come previsto all'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), punto i);

d) abbassandola a 17 anni per le categorie B e BE.

Gli Stati membri possono abbassare l'età minima a 18 anni per la categoria C e a 21 anni per la categoria Dper quanto riguarda:

a) i veicoli utilizzati dai vigili del fuoco e per il mantenimento dell'ordine pubblico;

b) i veicoli sottoposti a prove su strada a fini di riparazione o manutenzione.

Le patenti di guida rilasciate a persone di età inferiore a quella di cui ai paragrafi da 2 a 4 a norma delpresente paragrafo sono valide soltanto nel territorio dello Stato membro di rilascio fino a quando il titolaredella patente non abbia raggiunto il limite di età minimo di cui ai paragrafi da 2 a 4.

Gli Stati membri possono riconoscere la validità nel loro territorio delle patenti di guida rilasciate a condu-centi che non abbiano ancora raggiunto le età minime di cui ai paragrafi da 2 a 4.

Articolo 5

Condizioni e limitazioni

1. La patente di guida menziona le condizioni alle quali il conducente è abilitato a guidare.

2. Se, a causa di disabilità fisiche, viene autorizzata la guida soltanto per taluni tipi di veicoli o per veicoliadattati, la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti di cui all'articolo 7 è effettuata a bordo di untale veicolo.

Articolo 6

Graduazione ed equivalenze tra categorie

1. Il rilascio della patente di guida è subordinato alle seguenti condizioni:

a) la patente per le categorie C1, C, D1 o D può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possessodi patente di categoria B;

b) la patente per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE può essere rilasciata unicamente ai conducenti già inpossesso di patente rispettivamente delle categorie B, C1, C, D1 o D.

2. La validità della patente di guida è fissata come segue:

a) la patente rilasciata per le categorie C1E, CE, D1E, o DE è valida per i complessi di veicoli dellacategoria BE;

b) la patente rilasciata per la categoria CE è valida per la categoria DE purché il relativo titolare sia già inpossesso di patente per la categoria D;

c) la patente rilasciata per le categorie CE e DE è valida per i complessi di veicoli, rispettivamente, delle cate-goria C1E e D1E;

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Giovedì, 14 dicembre 2006

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d) la patente rilasciata per una qualsiasi delle categorie è valida per i veicoli della categoria AM. Tuttavia, perle patenti di guida rilasciate nel suo territorio, uno Stato membro può limitare le equivalenze per la cate-goria AM alle categorie A1, A2 e A qualora esso imponga una prova pratica come requisito per ottenerela categoria AM;

e) la patente rilasciata per la categoria A2 è valida anche per la categoria A1;

f) la patente rilasciata per le categorie A, B, C o D è valida, rispettivamente, per le categorie A1, A2, B1, C1o D1.

3. Per guidare sul territorio nazionale, gli Stati membri possono accordare le seguenti equivalenze:

a) i tricicli di potenza superiore a 15 kW possono essere guidati con una patente della categoria B per itricicli, purché il titolare abbia almeno 21 anni;

b) i motocicli della categoria A1 possono essere guidati con una patente della categoria B.

Poiché il presente paragrafo vale soltanto nei loro territori, gli Stati membri non indicano sulla patente diguida che il titolare è abilitato a guidare detti veicoli.

4. Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono autorizzare sul loro territorio laguida:

a) di autoveicoli della categoria D1 (aventi una massa massima autorizzata di 3 500 kg, escluse le attrezza-ture specializzate destinate al trasporto di passeggeri disabili) da parte di persone di età non inferiore a21 anni e in possesso da almeno due anni di patente di guida della categoria B, semprechè tali autoveicolisiano utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali e siano guidati da volontari nonretribuiti;

b) di autoveicoli con una massa massima autorizzata superiore a 3 500 kg da parte di persone di età noninferiore a 21 anni e in possesso da almeno due anni di una patente di guida della categoria B, semprechétali autoveicoli siano essenzialmente destinati ad essere utilizzati, da fermi, per fini didattici o ricreativi,siano utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali, siano stati modificati in modo da nonpoter essere utilizzati per il trasporto di oltre nove persone o per il trasporto di merci di qualsiasi natura,salvo quelle assolutamente necessarie all'uso che è stato loro assegnato.

Articolo 7

Rilascio, validità e rinnovo

1. Il rilascio della patente di guida è subordinata:

a) al superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti e di una prova di controllodelle cognizioni, nonché al soddisfacimento di norme mediche, conformemente alle disposizioni degliallegati II e III;

b) al superamento di una prova teorica esclusivamente per la categoria AM; gli Stati membri possonoimporre il superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti e di un esame medicoper questa categoria.

Gli Stati membri possono imporre una specifica prova di verifica delle capacità e dei comportamenti peri tricicli e quadricicli rientranti in detta categoria. Per la differenziazione dei veicoli di categoria AM puòessere inserito un codice nazionale nella patente di guida;

c) per quanto riguarda la categoria A2 o la categoria A, al superamento di un esame di guida per la verificadelle capacità e dei comportamenti esclusivamente ovvero al completamento di una formazione ai sensidell'allegato VI, a condizione che il candidato abbia acquisito un'esperienza di almeno due anni su unmotociclo rientrante rispettivamente nella categoria A1 o nella categoria A2;

d) al completamento di una formazione o al superamento di una prova di verifica delle capacità e deicomportamenti, oppure al completamento di una formazione e al superamento di una prova di verificadelle capacità e dei comportamenti ai sensi dell'allegato V per quanto riguarda la categoria B per la guidadi una combinazione di veicoli quale definita nell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), secondo comma;

e) alla residenza normale o alla prova della qualità di studente per un periodo di almeno sei mesi nel terri-torio dello Stato membro che rilascia la patente di guida.

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2. a) A partire da … (**), le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri per le categorie AM, A1, A2, A, B,B1 e BE hanno una validità amministrativa di 10 anni.

Uno Stato membro può scegliere di rilasciare le patenti di guida con una validità amministrativa finoa 15 anni.

b) A partire da … (**), le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri per le categorie C, CE, C1, C1E,D, DE, D1, D1E hanno una validità amministrativa di 5 anni.

c) Il rinnovo di una patente di guida può far scattare un nuovo periodo di validità amministrativa peruna o più altre categorie per le quali il titolare è abilitato alla guida, nella misura in cui ciò siaconforme alle condizioni stabilite nella presente direttiva.

d) La presenza di un microchip ai sensi dell'articolo 1 non è un presupposto per la validità di unapatente di guida. Lo smarrimento o l'illegibilità del microchip o qualsiasi altro danneggiamento dellostesso non incidono sulla validità del documento.

3. Il rinnovo della patente di guida nel momento in cui scade la sua validità amministrativa èsubordinato:

a) al continuo rispetto delle norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida descrittenell'allegato III per le patenti di guida delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E; e

b) all'esistenza della residenza normale o alla prova della qualifica di studente nel territorio dello Statomembro che rilascia la patente di guida, per un periodo di almeno sei mesi.

All'atto del rinnovo di una patente di guida delle categorie AM, A, A1, A2, B, B1 e BE, gli Stati membripossono imporre una verifica delle norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guidadescritte nell'allegato III.

Gli Stati membri possono ridurre il periodo di validità amministrativa di cui al paragrafo 2 delle patenti diguida rilasciate ai conducenti inesperti per qualsiasi categoria, al fine di applicare a tali conducenti misurespecifiche volte a migliorare la sicurezza stradale.

Gli Stati membri possono ridurre a tre anni il periodo di validità amministrativa della prima patente rila-sciata ai conducenti inesperti per le categorie C e D al fine di poter applicare a tali conducenti misure speci-fiche volte a migliorare la loro sicurezza stradale.

Gli Stati membri possono ridurre il periodo di validità amministrativa di cui al paragrafo 2 di singole patentidi guida per qualsiasi categoria, qualora risulti necessario incrementare la frequenza dei controlli medici oapplicare altre misure specifiche quali restrizioni nei confronti degli autori di infrazioni stradali.

Gli Stati membri possono ridurre il periodo di validità amministrativa di cui al paragrafo 2 delle patenti diguida i cui titolari risiedano nel loro territorio e abbiano compiuto 50 anni di età, al fine di incrementare lafrequenza dei controlli medici o applicare altre misure specifiche quali corsi di aggiornamento. Questoperiodo di validità amministrativa ridotto può essere applicato soltanto al momento del rinnovo dellapatente di guida.

4. Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di leggi penali e di polizia, e previa consultazione dellaCommissione, gli Stati membri possono applicare, per il rilascio della patente di guida, le disposizioni dellaloro normativa nazionale relative a condizioni diverse da quelle di cui alla presente direttiva.

5. a) Si può essere titolari di un'unica patente di guida;

b) uno Stato membro rifiuta il rilascio della patente allorché accerta che il richiedente è già titolare diuna patente di guida;

c) gli Stati membri adottano le misure necessarie a norma della lettera b). Le misure necessarie relativa-mente al rilascio, alla sostituzione, al rinnovo o al cambio di una patente di guida consistono nel veri-ficare con gli altri Stati membri se vi siano ragionevoli motivi di supporre che il richiedente sia giàtitolare di un'altra patente di guida;

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d) per facilitare i controlli a norma della lettera b), gli Stati membri utilizzeranno, non appena saràoperativa, la rete dell'UE delle patenti di guida.

Fermo restando l'articolo 2, uno Stato membro che rilascia una patente applica la dovuta diligenza pergarantire che una persona soddisfi ai requisiti stabiliti nel paragrafo 1 del presente articolo e applica ledisposizioni nazionali riguardanti la revoca o il ritiro dell'abilitazione alla guida qualora si accerti che unapatente è stata rilasciata senza che i requisiti fossero soddisfatti.

Articolo 8

Adeguamento al progresso scientifico e tecnico

Gli emendamenti necessari per adeguare al progresso scientifico e tecnico gli allegati da I a VI sono adottatisecondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

Articolo 9

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per la patente di guida.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4,e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 10

Esaminatori

A decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli esaminatori di guida devono rispondere allenorme minime di cui all'allegato IV.

Gli esaminatori di guida che esercitano la propria funzione anteriormente a … (**) sono soggetti unica-mente alle disposizioni relative alla garanzia della qualità e alle misure di formazione continua a carattereperiodico.

Articolo 11

Disposizioni varie relative alla sostituzione, al ritiro, al cambio e alriconoscimento della patente di guida

1. Il titolare di una patente di guida in corso di validità rilasciata da uno Stato membro, qualora abbiaacquisito la residenza normale in un altro Stato membro, può chiedere la sostituzione della propria patentedi guida con una equivalente. Spetta allo Stato membro che procede alla sostituzione verificare per qualecategoria la patente presentata sia effettivamente in corso di validità.

2. Fatto salvo il rispetto del principio di territorialità delle leggi penali e dei regolamenti di polizia, loStato membro di residenza normale può applicare al titolare di una patente di guida rilasciata da un altroStato membro le proprie disposizioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, il ritiro o la revocadel diritto di guidare e, se necessario, può procedere a tal fine alla sostituzione della patente.

3. Lo Stato membro che procede alla sostituzione restituisce la vecchia patente alle autorità dello Statomembro che l'ha rilasciata, precisandone i motivi.

4. Uno Stato membro rifiuta il rilascio della patente di guida ad un richiedente la cui patente sia limitata,sospesa o ritirata in un altro Stato membro.

Uno Stato membro rifiuta di riconoscere ad una persona la cui patente sia limitata, sospesa o ritirata nelterritorio di un altro Stato la validità della patente di guida rilasciata da tale Stato membro.

Uno Stato membro può inoltre rifiutarsi di rilasciare la patente di guida ad un richiedente la cui patente siarevocata in un altro Stato membro.

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5. La sostituzione di una patente di guida in seguito a smarrimento o furto può essere ottenuta esclusiva-mente presso le autorità competenti dello Stato membro in cui il titolare ha la propria residenza normale;queste ultime procedono alla sostituzione in base alle informazioni in loro possesso o, se del caso, in basead un attestato delle autorità competenti dello Stato membro che ha rilasciato la patente iniziale.

6. Quando uno Stato membro sostituisce una patente di guida rilasciata da un paese terzo con unapatente di guida di modello comunitario, tale sostituzione, nonché ogni rinnovo o sostituzione successiva,vengono registrati sulla patente di guida di modello comunitario.

Tale sostituzione può essere effettuata solo se la patente rilasciata da un paese terzo è stata consegnata alleautorità competenti dello Stato membro che procede alla sostituzione. In caso di trasferimento della resi-denza normale del titolare di tale patente in un altro Stato membro, quest'ultimo può non applicare il prin-cipio del riconoscimento reciproco come definito dall'articolo 2.

Articolo 12

Residenza normale

Ai fini della presente direttiva, per «residenza normale» si intende il luogo in cui una persona dimora abitual-mente, vale a dire per almeno 185 giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di unapersona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la personee il luogo in cui essa abita.

Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diversoda quello degli interessi personali e che pertanto soggiorna alternativamente in luoghi diversi che si trovinoin due o più Stati membri, si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizioneche vi ritorni regolarmente. Quest'ultima condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno inuno Stato membro per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitario scolastici non implica il trasferimento della residenza normale.

Articolo 13

Equivalenze dei modelli di patente non comunitari

1. Previo accordo della Commissione, gli Stati membri definiscono le equivalenze tra abilitazioni ottenuteanteriormente all'attuazione della presente direttiva e le categorie di cui all'articolo 4.

Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri hanno facoltà di apportare alle rispettive legisla-zioni nazionali le modifiche necessarie all'applicazione del disposto dell'articolo 11, paragrafi 4, 5 e 6.

2. Qualsiasi abilitazione alla guida concessa anteriormente a … (**) non è revocata né in alcun modolimitata dalle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 14

Valutazione

La Commissione presenta una relazione sull'attuazione della presente direttiva, compresi i suoi effetti sullasicurezza stradale, non prima di … (**).

Articolo 15

Reciproca assistenza

Gli Stati membri si assistono reciprocamente nell'attuazione della presente direttiva e si scambiano informa-zioni sulle patenti da essi rilasciate, cambiate, sostituite, rinnovate o revocate. Essi si avvalgono della retedell'UE delle patenti di guida istituita per questi fini, non appena la rete diventerà operativa.

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(**) Undici anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Articolo 16Attuazione

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro … (*) le disposizioni legislative, regolamentari e ammi-nistrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, paragrafo 1, all'articolo 3, all'articolo 4, paragrafi 1, 2, 3e 4, lettere da b) a k), all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, lettere a), c), d) e e), all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b),c) e d), paragrafi 2, 3 e 5, agli articoli 8, 10, 13, 14, 15 nonché agli allegati I, punto 2, II, punto 5.2 relativoalle categorie A1, A2 e A, agli allegati IV, V e VI. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testodi tali disposizioni.

2. Essi applicano tali disposizioni a decorrere da … (**).

3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presentedirettiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse contengonoinoltre una menzione che precisa che i riferimenti fatti, nelle disposizioni legislative, regolamentari e ammi-nistrative in vigore, alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva. Le modalità di tale riferi-mento e la formulazione di tale menzione sono decise dagli Stati membri.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto internoche essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 17Abrogazione

La direttiva 91/439/CEE è abrogata con effetto da … (**), fatti salvi gli obblighi degli Stati membriper quanto concerne i termini di cui all'allegato VII, Parte B per l'attuazione di detta direttiva nel dirittonazionale.

L'articolo 2, paragrafo 4 della direttiva 91/439/CEE è abrogato il … (***).

I riferimenti alla direttiva abrogata s'intendono fatti alla presente direttiva e devono essere letti in base allatavola di concordanza di cui all'allegato VIII.

Articolo 18Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficialedell'Unione europea.

L'articolo 2, paragrafo 1, l'articolo 5, l'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a),l'articolo 9, l'articolo 11, paragrafi 1, 3, 4, 5 e 6, l'articolo 12 e gli allegati I, II e III sono applicabili a decor-rere da … (****).

Articolo 19Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a …, addì …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

(*) Quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.(**) Sei anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.(***) Data di entrata in vigore della presente direttiva.(****) Due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

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ALLEGATO I

DISPOSIZIONI RELATIVE AL MODELLO COMUNITARIO DI PATENTE DI GUIDA

1. Le caratteristiche fisiche della scheda del modello comunitario di patente di guida sono conformi allenorme ISO 7810 e ISO 7816-1.

La scheda è fabbricata in policarbonato.

I metodi per la verifica delle caratteristiche delle patenti di guida, destinati a garantire la loro conformitàalle norme internazionali, sono conformi alla norma ISO 10373.

2. Elementi fisici di sicurezza della patente di guida

La sicurezza fisica della patente di guida è minacciata da:

— produzione di schede false: creando un nuovo oggetto molto somigliante al documento, sia ex novo,sia copiando un documento originale;

— contraffazione: modificando le proprietà di un documento originale, ad esempio modificando alcunidei dati impressi sullo stesso.

La sicurezza globale risiede nel sistema nella sua interezza, che consiste nel processo applicativo, nellatrasmissione dei dati, nel materiale costitutivo della scheda, nella tecnica di stampa, in una serie minimadi varie caratteristiche di sicurezza e nel processo di personalizzazione.

a) Il materiale utilizzato per le patenti di guida deve essere protetto contro le falsificazioni servendosidelle seguenti tecniche (caratteristiche di sicurezza obbligatorie):

— schede insensibili ai raggi UV;

— fondo arabescato di sicurezza, concepito per resistere alla contraffazione mediante scansione,stampa o copia, che utilizzi una stampa a iride con inchiostri multicolori di sicurezza e un'arabe-scatura positiva e negativa. Il motivo non deve essere composto dei colori primari (CMYK),deve contenere disegni arabescati complessi in almeno due colori speciali e deve includere unamicrostampa;

— elementi variabili ottici che offrano un'adeguata protezione contro la copiatura e la manomissionedella fotografia;

— incisione al laser;

— nell'area occupata dalla fotografia, gli elementi grafici dello sfondo di sicurezza e la fotografiastessa dovrebbero sovrapporsi almeno sul bordo di quest'ultima (motivo sfumato).

b) Inoltre, il materiale utilizzato per le patenti di guida deve essere protetto contro le falsificazioni utiliz-zando almeno tre delle seguenti tecniche (caratteristiche di sicurezza aggiuntive):

— inchiostri a variazione cromatica *,

— inchiostro termocromatico *,

— ologrammi su misura *,

— immagini variabili incise al laser *,

— inchiostro fluorescente a raggi UV, visibile e trasparente,

— stampa iridescente,

— filigrana digitale sullo sfondo,

— pigmenti infrarossi o fosforescenti,

— caratteri, simboli o motivi riconoscibili al tatto *.

c) Gli Stati membri possono, a loro discrezione, introdurre ulteriori elementi di sicurezza. Di norma, letecniche contrassegnate con un asterisco sono da preferire, in quanto permettono agli agenti abilitatidi verificare la validità della scheda senza utilizzare alcun sistema particolare.

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3. La patente si compone di due facciate:

La pagina 1 contiene:

a) la dicitura «patente di guida» stampata in grassetto nella lingua o nelle lingue dello Stato membro cherilascia la patente;

b) la menzione (facoltativa) del nome dello Stato membro che rilascia la patente;

c) la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente, stampata in negativo in un rettangolo blue circondata da dodici stelle gialle; le sigle distintive sono le seguenti:

B: Belgio

CZ: Repubblica ceca

DK: Danimarca

D: Germania

EST: Estonia

GR: Grecia

E: Spagna

F: Francia

IRL: Irlanda

I: Italia

CY: Cipro

LV: Lettonia

LT: Lituania

L: Lussemburgo

H: Ungheria

M: Malta

NL: Paesi Bassi

A: Austria

PL: Polonia

P: Portogallo

SLO: Slovenia

SK: Slovacchia

FIN: Finlandia

S: Svezia

UK: Regno Unito;

d) le informazioni specifiche relative alla patente rilasciata, numerate come segue:

1) cognome del titolare;

2) nome/i del titolare;

3) data e luogo di nascita del titolare;

4) a) data di rilascio della patente;

b) data di scadenza della patente o un trattino se la validità è illimitata in base al disposto dell'arti-colo 7, paragrafo 2, lettera c);

c) designazione dell'autorità che rilascia la patente (può essere stampata nella seconda pagina);

d) un numero diverso da quello di cui al punto 5, utile per la gestione della patente (menzionefacoltativa);

23.12.2006 C 317E/715Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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5) numero della patente;

6) fotografia del titolare;

7) firma del titolare;

8) residenza, domicilio o recapito postale (menzione facoltativa);

9) le categorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare (le categorie nazionali sono stampate inun tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate);

e) la dicitura «modello delle Comunità europee» nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rila-scia la patente e la dicitura «patente di guida» nelle altre lingue della Comunità, stampate in rosa inmodo da costituire lo sfondo della patente:

Permiso de Conducción

Řidičský průkaz

Kørekort

Führerschein

Juhiluba

Άδεια Οδήγησης

Driving Licence

Permis de conduire

Ceadúnas Tiomána

Patente di guida

Vadītāja apliecība

Vairuotojo pažymėjimas

Vezetői engedély

Liċenzja tas-Sewqan

Rijbewijs

Prawo Jazdy

Carta de Condução

Vodičský preukaz

Vozniško dovoljenje

Ajokortt

Körkort;

f) colori di riferimento:

— blu: Pantone Reflex Blue,

— giallo: Pantone Yellow.

La pagina 2 contiene:

a) 9) le categorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare (le categorie nazionali sono stampatein un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate);

10) la data del primo rilascio per ciascuna categoria (questa data deve essere ritrascritta sulla nuovapatente ad ogni ulteriore sostituzione o cambio);

11) la data di scadenza per ciascuna categoria;

12) le eventuali indicazioni supplementari o restrittive, in forma codificata, a fronte di ciascuna sotto-categoria interessata.

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I codici sono stabiliti nel modo seguente:

— codici da 01 a 99: codici comunitari armonizzati

CONDUCENTE (motivi medici)

01. Correzione della vista e/o protezione degli occhi

01.01 Occhiali

01.02 Lenti a contatto

01.03 Occhiali protettivi

01.04 Lente opaca

01.05 Occlusore oculare

01.06 Occhiali o lenti a contatto

02. Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione

02.01 Apparecchi acustici monoauricolari

02.02 Apparecchi acustici biauricolari

03. Protesi/ortosi per gli arti

03.01 Protesi/ortosi per gli arti superiori

03.02 Protesi/ortosi per gli arti inferiori

05. Limitazioni nella guida (il codice deve essere indicato in dettaglio, guida soggetta a limitazioniper motivi medici)

05.01 Guida in orario diurno (ad esempio: da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo iltramonto)

05.02 Guida entro un raggio di … km dal luogo di residenza del titolare o solo nell'ambitodella città/regione

05.03 Guida senza passeggeri

05.04 Velocità di guida limitata a … km/h

05.05 Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di patente

05.06 Guida senza rimorchio

05.07 Guida non autorizzata in autostrada

05.08 Niente alcool

MODIFICHE DEL VEICOLO

10. Cambio di velocità modificato

10.01 Cambio manuale

10.02 Cambio automatico

10.03 Cambio elettronico

10.04 Leva del cambio adattata

10.05 Senza cambio marce secondario

15. Frizione modificata

15.01 Pedale della frizione adattato

15.02 Frizione manuale

15.03 Frizione automatica

15.04 Pedale della frizione con protezione/pieghevole/sfilabile

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20. Dispositivi di frenatura modificati

20.01 Pedale del freno modificato

20.02 Pedale del freno allargato

20.03 Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro

20.04 Pedale del freno ad asola

20.05 Pedale del freno basculante

20.06 Freno di servizio manuale (adattato)

20.07 Pressione massima sul freno di servizio rinforzato

20.08 Pressione massima sul freno di emergenza integrato nel freno di emergenza

20.09 Freno di stazionamento modificato

20.10 Freno di stazionamento a comando elettrico

20.11 Freno di stazionamento a pedale (adattato)

20.12 Pedale del freno con protezione/pieghevole/sfilabile

20.13 Freno a ginocchio

20.14 Freno di servizio a comando elettrico

25. Dispositivi di accelerazione modificati

25.01 Pedale dell'acceleratore modificato

25.02 Acceleratore ad asola

25.03 Pedale dell'acceleratore basculante

25.04 Acceleratore manuale

25.05 Acceleratore a ginocchio

25.06 Acceleratore assistito (elettronico, pneumatico, ecc.)

25.07 Pedale dell'acceleratore a sinistra di quello del freno

25.08 Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro

25.09 Pedale dell'acceleratore con protezione/pieghevole/sfilabile

30. Dispositivi combinati di frenatura e di accelerazione

30.01 Pedali paralleli

30.02 Pedali sullo stesso livello (o quasi)

30.03 Acceleratore e freno a slitta

30.04 Acceleratore e freno a slitta per otrosi

30.05 Pedali dell'acceleratore e del freno pieghevoli/sfilabili

30.06 Fondo rialzato

30.07 Elemento di protezione a fianco del pedale del freno

30.08 Elemento di protezione per protesi a fianco del pedale del freno

30.09 Elemento di protezione davanti ai pedali del freno e dell'acceleratore

30.10 Sostegno per calcagno/gamba

30.11 Acceleratore e freno a comando elettrico

23.12.2006C 317E/718 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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35. Disposizione dei comandi modificata

(Interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione, ecc.)

35.01 Comandi operabili senza compromettere le altre operazioni di guida

35.02 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola,forcella, ecc.)

35.03 Comandi operabili senza togliere la mano sinistra dal volante o dai suoi accessori(manopola, forcella, ecc.)

35.04 Comandi operabili senza togliere la mano destra dal volante o dai suoi accessori(manopola, forcella, ecc.)

35.05 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola,forcella, ecc.) né dal sistema combinato di accelerazione e frenatura

40. Sterzo modificato

40.01 Servosterzo standard

40.02 Servosterzo rinforzato

40.03 Sterzo con sistema di sicurezza

40.04 Piantone del volante prolungato

40.05 Volante adattato (a sezione allargata e/o rinforzata, di diametro ridotto, ecc.)

40.06 Volante inclinabile

40.07 Volante verticale

40.08 Volante orizzontale

40.09 Sterzo controllato tramite piede

40.10 Sterzo alternativo adattato (a leva, ecc.)

40.11 Volante con impugnatura a manovella

40.12 Volante dotato di ortosi della mano

40.13 Con ortosi collegata al tendine

42. Retrovisore/i modificato/i

42.01 Specchietto retrovisore laterale esterno (sinistro o) destro

42.02 Specchietto retrovisore esterno posto sul parafango

42.03 Specchietto retrovisore interno aggiuntivo per controllare il traffico

42.04 Specchietto retrovisore interno panoramico

42.05 Specchietto retrovisore per ovviare al punto cieco del retrovisore

42.06 Specchietto/i retrovisore/i esterno/i a comando elettrico

43. Sedile conducente modificato

43.01 Sedile conducente ad altezza adeguata ed alla normale distanza dal volante e dai pedali

43.02 Sedile conducente adattato alla forma del corpo

43.03 Sedile conducente con supporto laterale che stabilizza la posizione da seduto

23.12.2006 C 317E/719Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

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43.04 Sedile conducente dotato di braccioli

43.05 Sedile del conducente con scorrimento prolungato

43.06 Cinture di sicurezza modificate

43.07 Cinture di sicurezza a quattro punti

44. Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio)

44.01 Impianto frenante su una sola leva

44.02 Freno manuale (adattato), ruota anteriore

44.03 Freno a pedale (adattato), ruota posteriore

44.04 Leva dell'acceleratore (adattata)

44.05 Cambio e frizione manuale (adattati)

44.06 Specchietto/i retrovisore/i (adattato/i)

44.07 Comandi (adattati) (indicatori di direzione, stop, ecc.)

44.08 Altezza del sedile tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il suolocon ambedue i piedi contemporaneamente

45. Solo per motocicli con sidecar

50. Limitato ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo)

51. Limitato ad uno specifico veicolo/targa (numero di registrazione del veicolo)

QUESTIONI AMMINISTRATIVE

70. Sostituzione della patente n. … rilasciata da … (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paeseterzo; ad esempio: 70.0123456789.NL)

71. Duplicato della patente n. … (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio:71.987654321.HR)

72. Limitata ai veicoli della categoria A con cilindrata non superiore a 125 cc e potenza nonsuperiore a 11 kW (A1)

73. Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a tre o quattro ruote (B1)

74. Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7 500 kg (C1)

75. Limitata ai veicoli della categoria D con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del condu-cente (D1)

76. Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7 500 kg (C1) conrimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che la massa limite del complessocosì formato non sia complessivamente superiore a 12 000 kg e che la massa limite delrimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainate (C1E)

77. Limitata a veicoli di categoria D con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del condu-cente (D1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che a) la massalimite del complesso così formato non sia complessivamente superiore a 12 000 kg, che lamassa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainate e che b) il rimorchionon sia impiegato per il trasporto di persone (D1E).

78. Limitata a veicoli con cambio automatico

23.12.2006C 317E/720 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

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79. (…) Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell'arti-colo 10, paragrafo 1 della direttiva 91/439/CEE

90.01: a sinistra

90.02: destra

90.03: sinistra

90.04: destra

90.05: mano

90.06: piede

90.07: utilizzabile.

95. Conducente titolare di CQC (carta di qualificazione del conducente) in regola con l'obbligo diidoneità professionale di cui alla direttiva 2003/59/CE fino a … (ad esempio: 95.01.01.2012).

96. Conducente che ha completato la formazione o che ha superato una prova di capacità e dicomportamento in conformità delle disposizioni dell'allegato V.

— Codici 100 e superiori: codici nazionali, validi unicamente per la circolazione sul territorio delloStato membro che ha rilasciato la patente.

Se un codice si applica a tutte le categorie per le quali è rilasciata la patente, può essere stampato nellospazio sotto le voci 9, 10 e 11;

13. uno spazio riservato per l'eventuale iscrizione da parte dello Stato membro ospitante, nel quadrodell'applicazione del punto 4, lettera a) del presente allegato, delle indicazioni indispensabili allagestione della patente;

14. uno spazio riservato per l'eventuale iscrizione da parte dello Stato membro che rilascia la patentedelle indicazioni indispensabili alla gestione della stessa o relative alla sicurezza stradale(menzione facoltativa). Qualora la menzione rientrasse in una rubrica definita nel presente alle-gato, dovrà essere preceduta dal numero della rubrica corrispondente.

Previo consenso scritto specifico del titolare, possono essere riportate in questo spazio anchemenzioni non connesse alla gestione della patente di guida o alla sicurezza stradale; l'aggiunta ditali menzioni non condiziona assolutamente l'uso del modello come patente di guida.

b) Una spiegazione delle rubriche numerate che si trovano sulle pagine 1 e 2 della patente (almeno dellevoci 1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4 c), 5, 10, 11 e 12).

Lo Stato membro che desideri redigere tali rubriche in una lingua nazionale diversa da una dellelingue seguenti: ceco, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, lettone, lituano,maltese, olandese, polacco, portoghese, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, ungherese e tedesco,redige una versione bilingue della patente usando una delle lingue succitate, fatte salve le altre disposi-zioni del presente allegato.

c) Sul modello comunitario di patente di guida deve essere riservato uno spazio per potervi eventual-mente inserire un microprocessore o un altro dispositivo informatizzato equivalente.

4. Disposizioni particolari

a) Allorché il titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro in conformità del presenteallegato ha preso la sua residenza normale in un altro Stato membro, quest'ultimo può indicare nellapatente le menzioni indispensabili alla gestione della stessa, sempre che iscriva questo tipo di indica-zioni anche nelle patenti che rilascia e disponga, a tal fine, dello spazio necessario.

b) Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono aggiungere colori o marcature,come il codice a barre e simboli nazionali, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.

Nel quadro del reciproco riconoscimento delle patenti, il codice a barre non può contenere informa-zioni diverse da quelle che già figurano in modo leggibile sulla patente o che sono indispensabili perla procedura di rilascio della stessa.

23.12.2006 C 317E/721Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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MODELLO COMUNITARIO DI PATENTE DI GUIDA

Pagina 1 PATENTE DI GUIDA … [STATO MEMBRO]

Pagina 2 1. Cognome 2. Nome 3. Data e luogo di nascita 4a. Rilasciata il 4b. Validità 4c. Rilasciata da5. Patente n. 8. Indirizzo 9. (1) Categoria 10. Data di rilascio, per categoria 11. Data di scadenza,per categoria 12. Restrizioni

23.12.2006C 317E/722 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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(1) Nota: saranno aggiunti un pittogramma e una riga per la categoria AM.Nota: la categoria «A2» sarà aggiunta alla sezione relativa alla categoria dei motocicli.

ESEMPIO DI PATENTE DI GUIDA SECONDO IL MODELLO

Patente belga (a titolo indicativo)

23.12.2006 C 317E/723Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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ALLEGATO II

I. REQUISITI MINIMI PER L'ESAME DI IDONEITÀ ALLA GUIDA

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per la verifica delle cognizioni, delle capacità e dei comporta-menti necessari per la guida di un autoveicolo, adottando a tal fine le seguenti prove di controllo:

— una prova teorica, e quindi

— una prova pratica e di comportamento.

Le prove devono essere effettuate nel rispetto delle condizioni indicate di seguito.

A. PROVA TEORICA

1. ModalitàLa modalità prescelta deve essere tale da permettere di verificare che il candidato possiede le cono-scenze necessarie nelle materie indicate nei punti 2, 3 e 4.

Il candidato che debba sostenere l'esame relativo ad una determinata categoria può essere esoneratodal ripetere l'esame relativo alle disposizioni comuni di cui ai punti 2, 3 e 4 se ha superato la provateorica per una categoria diversa.

2. Programma della prova teorica per tutte le categorie di veicoli

2.1. Devono essere formulate domande riguardanti tutti i punti indicati di seguito; la forma e il conte-nuto di tali domande sono lasciati alla discrezione degli Stati membri:

2.1.1. le norme che regolano la circolazione stradale:

— in particolare: segnaletica stradale verticale ed orizzontale, segnalazioni, precedenze e limiti divelocità;

2.1.2. il conducente:

— importanza di un atteggiamento vigile e di un corretto comportamento nei confronti degli altriutenti della strada;

— osservazione, valutazione e decisione, in particolare tempi di reazione, nonché cambiamenti nelcomportamento al volante indotti da alcool, droghe, medicinali, stati d'animo e affaticamento;

2.1.3. la strada:

— principi fondamentali relativi all'osservanza della distanza di sicurezza fra i veicoli, allo spazio difrenata ed alla tenuta di strada nelle diverse condizioni sia atmosferiche sia della strada;

— fattori di rischio legati alle diverse condizioni della strada; in particolare il loro cambiamento inbase alle condizioni atmosferiche e al passaggio dal giorno alla notte;

— caratteristiche dei diversi tipi di strada e relative norme di comportamento;

2.1.4. gli altri utenti della strada:

— fattori di rischio specificamente legati all'inesperienza degli altri utenti della strada e categorie diutenti particolarmente esposte quali bambini, pedoni, ciclisti e persone con mobilità ridotta;

— rischi legati alla manovra e alla guida di diversi tipi di veicolo e relativo campo visivo delconducente;

23.12.2006C 317E/724 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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2.1.5. norme e disposizioni di carattere generale e questioni diverse:

— formalità amministrative e documenti necessari per la circolazione dei veicoli;

— regole generali di comportamento in caso di incidente (collocazione dei segnali di pericolo esegnalazione dell'incidente) ed eventuali misure di assistenza agli infortunati;

— fattori di sicurezza legati al veicolo, al carico e alle persone trasportate;

2.1.6. precauzioni da adottare nello scendere dal veicolo;

2.1.7. elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale; i candidati devono essere in grado di riconoscerei difetti più ricorrenti, con particolare riguardo a sterzo, sospensioni, freni, pneumatici, luci e indica-tori di direzione, catadiottri, specchietti retrovisori, parabrezza e tergicristalli, sistema di scarico,cinture di sicurezza e dispositivi di segnalazione acustica;

2.1.8. sistemi di sicurezza dei veicoli, in particolare: impiego delle cinture di sicurezza, poggiatesta e dota-zioni per la sicurezza dei bambini;

2.1.9. regole di utilizzo dei veicoli legate all'ambiente (corretto impiego dei dispositivi di segnalazioneacustica, consumo ridotto di carburante, limitazione delle emissioni inquinanti, ecc.).

3. Disposizioni specifiche per le categorie A1, A2 e A

3.1. Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito a:

3.1.1. impiego di guanti, stivali, caschi e abbigliamento protettivo di altro tipo;

3.1.2. percezione del motociclista da parte degli altri utenti della strada;

3.1.3. fattori di rischio legati ai vari tipi di strada precedentemente indicati, con particolare attenzione aglielementi potenzialmente scivolosi quali tombini, segnaletica orizzontale (ad esempio strisce e frecce)e binari;

3.1.4. elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale precedentemente indicati, con particolare atten-zione all'interruttore di emergenza, ai livelli dell'olio e alla catena.

4. Disposizioni specifiche per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E

4.1. Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito a:

4.1.1. disposizioni che regolano i periodi di guida e di riposo a norma del regolamento (CEE) n. 3820/85del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materiasociale nel settore dei trasporti su strada (1); impiego dell'apparecchio di controllo di cui al regola-mento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllonel settore dei trasporti su strada (2);

4.1.2. disposizioni che regolano il trasporto di cose o persone, secondo i casi;

4.1.3. documenti di circolazione e di trasporto, necessari per il trasporto di cose o persone sia a livellonazionale che internazionale;

4.1.4. comportamento in caso di incidente; misure da adottare in caso di incidente o situazione assimila-bile, compresi gli interventi di emergenza quali l'evacuazione dei passeggeri, nonché rudimenti dipronto soccorso;

4.1.5. precauzioni da adottare in caso di rimozione e sostituzione delle ruote;

4.1.6. disposizioni che regolano dimensione e massa dei veicoli; disposizioni che regolano i dispositivi dilimitazione della velocità;

4.1.7. limitazione del campo visivo legata alle caratteristiche del veicolo;

23.12.2006 C 317E/725Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

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(1) GU L 370 del 31.12.1985, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeoe del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).

(2) GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 561/2006.

4.1.8. lettura delle carte stradali, pianificazione del percorso, compreso l'impiego dei sistemi di navigazioneelettronici (facoltativo);

4.1.9. fattori di sicurezza relativi al caricamento dei veicoli: controllo del carico (posizionamento e anco-raggio), problemi specifici legati a particolari tipi di merce (ad esempio carichi liquidi o sporgenti),operazioni di carico e scarico e impiego di attrezzature di movimentazione (solo categorie C, CE,C1, C1E);

4.1.10. responsabilità del conducente nei confronti delle persone trasportate; comfort e sicurezza deipasseggeri; trasporto di bambini; controlli necessari prima della partenza; la prova teorica deveriguardare tutti i diversi tipi di autobus (destinati al servizio di linea ed a quello privato, autobus didimensioni eccezionali, ecc.) (solo categorie D, DE, D1, D1E).

4.2. Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito ai seguenti elementi aggiun-tivi per le categorie C, CE, D e DE:

4.2.1. nozioni sulla costruzione ed il funzionamento dei motori a combustione interna, dei liquidi (oliomotore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.), del sistema di alimentazione del carbu-rante, di quello elettrico, di quello di accensione e di quello di trasmissione (frizione, cambio, ecc.);

4.2.2. lubrificazione e protezione dal gelo;

4.2.3. nozioni su costruzione, montaggio e corretto impiego e manutenzione dei pneumatici;

4.2.4. freno e acceleratore: nozioni sui tipi esistenti, funzionamento, componenti principali, collegamenti,impiego e manutenzione ordinaria, compreso l'ABS;

4.2.5. frizione: nozioni sui tipi esistenti, funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego emanutenzione ordinaria (solo categorie CE, DE);

4.2.6. metodi per individuare le cause dei guasti;

4.2.7. manutenzione dei veicoli a scopo preventivo e effettuazione delle opportune riparazioni ordinarie;

4.2.8. responsabilità del conducente in merito a ricevimento, trasporto e consegna delle merci nel rispettodelle condizioni concordate (solo categorie C, CE).

B. PROVA DI CAPACITÀ E COMPORTAMENTO

5. Il veicolo e le sue dotazioni

5.1. Il candidato che intende conseguire l'abilitazione alla guida di un veicolo con cambio manuale deveeffettuare la prova di capacità e comportamento su di un veicolo dotato di tale tipo di cambio.

Se il candidato effettua la prova di capacità e comportamento su di un veicolo dotato di cambioautomatico, tale fatto deve essere debitamente indicato sulla patente. La patente così rilasciata abilitaalla guida dei soli veicoli dotati di cambio automatico.

Per «veicolo dotato di cambio automatico» si intende un veicolo nel quale il rapporto fra la velocitàdel motore e quella delle ruote può essere variato solo utilizzando il pedale dell'acceleratore o quellodel freno.

5.2. I veicoli impiegati per effettuare la prova di capacità e comportamento devono soddisfare i criteriminimi indicati di seguito. Gli Stati membri sono liberi di rendere tali criteri più severi o di adottarecriteri aggiuntivi.

23.12.2006C 317E/726 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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Categoria A1:

Motociclo di categoria A1, senza sidecar, avente una cilindrata minima di 120 cm3 e in grado diraggiunge una velocità di almeno 90 km/h

Categoria A2:

Motociclo senza sidecar, avente una cilindrata minima di 400 cm3 e una potenza di almeno 25 kW.

Categoria A:

Motociclo senza sidecar, avente una cilindrata minima di 600 cm3 e una potenza di almeno 40 kW.

Categoria B:

Un veicolo a quattro ruote di categoria B, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h.

Categoria BE:

Un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria B e un rimorchio con massalimite di almeno 1 000 kg, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h e non rientrantein quanto insieme nella categoria B; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassonechiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone può anche essereleggermente meno largo della motrice, purché, in tal caso, la visione posteriore risulti possibilesoltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultima; il rimorchio deve essere presen-tato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.

Categoria B1:

Un veicolo a motore a quattro ruote, capace di sviluppare una velocità di almeno 60 km/h.

Categoria C:

Un veicolo di categoria C con massa limite pari o superiore a 12 000 kg, lunghezza pari o supe-riore a 8 m, larghezza pari o superiore a 2,40 m capace di sviluppare una velocità di almeno80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marciaavanti, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio dicarico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari aquelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 10 000 kg di massa totaleeffettiva.

Categoria CE:

Un autoarticolato o un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C e unrimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 m; nei due casi la massa limite deve essere pari osuperiore a 20 000 kg, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 m e la larghezza pari osuperiore ai 2,40 m; i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h edevono disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonchédell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico del rimor-chio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle dellamotrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 15 000 kg di massa totale effettiva.

Categoria C1:

Un veicolo di categoria C1 con massa limite pari o superiore a 4 000 kg, lunghezza pari o supe-riore a 5 m, capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS e deveessere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio dicarico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle dellamotrice.

23.12.2006 C 317E/727Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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Categoria C1E:

Un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C1 e un rimorchio con massalimite pari o superiore a 1 250 kg, con lunghezza complessiva pari o superiore ad 8 m e capace disviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in uncassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone può ancheessere leggermente meno largo della motrice, purché, in tal caso, la visione posteriore risulti possi-bile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultima; il rimorchio vede esserepresentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.

Categoria D:

Un veicolo di categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 m, di larghezza pari o superiore a2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; deve disporre di ABS e deve esseredotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85.

Categoria DE:

Un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D e un rimorchio con massalimite pari o superiore a 1 250 kg, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppareuna velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassonechiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un minimodi 800 kg di massa totale effettiva.

Categoria D1:

Un veicolo di categoria D1 con massa limite pari o superiore a 4 000 kg, lunghezza pari o supe-riore a 5 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve essere dotato dell'ap-parecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85.

Categoria D1E:

Un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D1 e un rimorchio con massalimite pari o superiore a 1 250 kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spaziodi carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno2 m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.

I veicoli utilizzati per le prove per le categorie BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E che non risul-tano conformi ai requisiti minimi indicati, ma utilizzati al momento dell'entrata in vigore dellapresente direttiva o in un periodo precedente, possono continuare ad essere utilizzati per altri diecianni al massimo. Gli Stati membri possono dare attuazione alle prescrizioni relative al carico deiveicoli sopraindicati nel termine di dieci anni dall'entrata in vigore della direttiva 2000/56/CE dellaCommissione (1).

6. Capacità e comportamenti oggetto di prova per le categorie A1, A2 e A

6.1. Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale.

I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, provvedendo a:

6.1.1. indossare correttamente guanti, stivali, casco e abbigliamento protettivo di altro tipo;

6.1.2. effettuare, a caso, un controllo della condizione di pneumatici, freni, sterzo, interruttore di emer-genza (se presente), catena, livelli dell'olio, luci, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi disegnalazione acustica.

23.12.2006C 317E/728 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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(1) GU L 237 del 21.9.2000, pag. 45.

6.2. Manovre particolari, oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale:

6.2.1. mettere il motociclo sul cavalletto e toglierlo dal cavalletto senza l'aiuto del motore, camminando afianco del veicolo;

6.2.2. parcheggiare il motociclo sul cavalletto.

6.2.3. Almeno due manovre da eseguire a velocità ridotta, fra cui uno slalom; ciò deve permettere di verifi-care l'utilizzo combinato di frizione e freno, l'equilibrio, la direzione dello sguardo e la posizionesul motociclo, nonché la posizione dei piedi sui poggiapiedi.

6.2.4. Almeno due manovre da eseguire ad una velocità più elevata, di cui una in seconda o terza marcia,a una velocità di almeno 30 km/h, e una volta ad evitare un ostacolo a una velocità minima di50 km/h; ciò deve permettere di verificare la posizione sul motociclo, la direzione dello sguardo,l'equilibrio, la tecnica di virata ed la tecnica di cambio delle marce;

6.2.5. frenata: devono essere eseguite almeno due frenate di prova, compresa una frenata d'emergenza auna velocità minima di 50 km/h; ciò deve permettere di verificare il modo in cui vengono impiegatiil freno anteriore e quello posteriore, la direzione dello sguardo e la posizione sul motociclo.

Le manovre speciali di cui ai punti 6.2.3, 6.2.4 e 6.2.5 devono figurare fra quelle della prova praticaentro cinque anni dall'entrata in vigore della direttiva 2000/56/CE.

6.3. Comportamento nel traffico

I candidati devono eseguire le seguenti operazioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicu-rezza e adottando le opportune precauzioni:

6.3.1. partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una stradasecondaria;

6.3.2. guida su strada rettilinea: comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzioneopposta, anche in caso di spazio limitato;

6.3.3. guida in curva;

6.3.4. incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;

6.3.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;

6.3.6. ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia diaccelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;

6.3.7. sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempiovetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);

6.3.8. elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate diautobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese;

6.3.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.

7. Capacità e comportamenti oggetto di prova per le categorie B, B1, BE

7.1. Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale.

I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, effettuando leoperazioni seguenti:

7.1.1. regolazione del sedile nella corretta posizione di guida;

7.1.2. regolazione degli specchietti retrovisori, delle cinture di sicurezza e dell'eventuale poggiatesta;

7.1.3. controllo della chiusura delle porte;

23.12.2006 C 317E/729Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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7.1.4. controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo, freni, livelli (olio motore, liquido di raffred-damento, liquido lavavetri, ecc.), fari, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazioneacustica;

7.1.5. controllo dei fattori di sicurezza del carico: struttura di contenimento, teli di copertura, chiusure delcompartimento merci e della cabina, metodi di carico, fissaggio del carico (solo per la categoria BE);

7.1.6. controllo di frizione e freno, nonché dei collegamenti elettrici (solo per la categoria BE).

7.2. Categorie B e B1: manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale

Il candidato deve effettuare alcune delle manovre indicate di seguito (almeno due, di cui una amarcia indietro):

7.2.1. marcia indietro in linea retta o con svolta a destra o a sinistra, mantenendosi nella corretta corsia;

7.2.2. inversione del veicolo, ricorrendo sia alla marcia avanti che alla marcia indietro;

7.2.3. parcheggio del veicolo ed uscita dallo spazio di parcheggio (allineato, a pettine dritto o obliquo;marcia avanti o indietro; in piano o in pendenza);

7.2.4. frenata di precisione rispetto a un punto di arresto predeterminato; l'esecuzione di una frenata diemergenza è facoltativa.

7.3. Categoria BE: manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale:

7.3.1. aggancio e sgancio di un rimorchio dalla motrice; all'inizio della manovra il veicolo e il rimorchiodevono trovarsi fianco a fianco (cioè non l'uno dietro l'altro);

7.3.2. marcia indietro in curva, l'angolo della curva è lasciato alla discrezione degli Stati membri;

7.3.3. parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico.

7.4. Comportamento nel traffico

I candidati devono eseguire le seguenti operazioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicu-rezza ed adottando le opportune precauzioni:

7.4.1. partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, uscendo da una stradasecondaria;

7.4.2. guida su strada rettilinea: comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzioneopposta, anche in caso di spazio limitato;

7.4.3. guida in curva;

7.4.4. incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;

7.4.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;

7.4.6. ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia diaccelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;

7.4.7. sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempiovetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);

7.4.8. elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate diautobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese;

7.4.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.

23.12.2006C 317E/730 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

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8. Capacità e comportamenti oggetto di prova per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E

8.1. Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale.

I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, effettuando leoperazioni seguenti:

8.1.1. regolazione del sedile nella corretta posizione di guida;

8.1.2. regolazione degli specchietti retrovisori, delle cinture di sicurezza e dell'eventuale poggiatesta;

8.1.3. controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo, freni, fari, catadiottri, indicatori di dire-zione e dispositivi di segnalazione acustica;

8.1.4. controllo del servofreno e del servosterzo; controllo delle condizioni di ruote e relativi bulloni, para-fanghi, parabrezza, finestrini, tergicristalli e dei livelli (olio motore, liquido di raffreddamento,liquido lavavetri, ecc.); controllo ed impiego della strumentazione installata, compreso l'apparecchiodi controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85;

8.1.5. controllo della pressione dell'aria, del serbatoio dell'aria compressa e delle sospensioni;

8.1.6. controllo dei fattori di sicurezza del carico: struttura di contenimento, teli di copertura, chiusure delcompartimento merci, dispositivi di carico (se del caso), chiusura della cabina (se del caso), metodidi carico, fissaggio del carico (solo per le categorie C, CE, C1, C1E);

8.1.7. controllo di frizione e freno, nonché dei collegamenti elettrici (solo per le categorie CE, C1E, DE,D1E);

8.1.8. adozione di misure di sicurezza proprie del particolare veicolo; controllo di: struttura esterna, aper-ture di servizio, uscite di emergenza, cassetta di pronto soccorso, estintori ed altri dispositivi di sicu-rezza (solo per le categorie D, DE, D1, D1E);

8.1.9. lettura di una cartina stradale, calcolo di un itinerario, compreso l'uso di sistemi elettronici di navi-gazione (facoltativo).

8.2. Manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale:

8.2.1. aggancio e sgancio di un rimorchio o semirimorchio dalla motrice all'inizio della manovra il veicoloe il rimorchio devono trovarsi fianco a fianco (cioè non l'uno dietro l'altro) (solo per le categorieCE, C1E, DE, D1E);

8.2.2. marcia indietro in curva, l'angolo della curva è lasciato alla discrezione degli Stati membri;

8.2.3. parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico tramite apposita rampa o piattaforma, ostrutture similari (solo per le categorie C, CE, C1, C1E);

8.2.4. parcheggio in sicurezza per permettere la salita/discesa dei passeggeri (solo per le categorie D, DE,D1, D1E).

8.3. Comportamento nel traffico

I candidati devono eseguire le seguenti operazioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicu-rezza ed adottando le opportune precauzioni:

8.3.1. partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una stradasecondaria;

8.3.2. guida su strada rettilinea; comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzioneopposta, anche in caso di spazio limitato;

8.3.3. guida in curva;

8.3.4. incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;

8.3.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;

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8.3.6. ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia diaccelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;

8.3.7. sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempiovetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);

8.3.8. elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate diautobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese;

8.3.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.

9. Valutazione della prova di capacità e comportamento

9.1. Per ciascuna delle situazioni di guida indicate nei paragrafi precedenti, la valutazione deve rifletterela padronanza dimostrata dal candidato nel controllare il veicolo e nell'affrontare in piena sicurezzail traffico. L'esaminatore deve sentirsi sicuro durante tutto lo svolgimento della prova. Errori di guidao comportamenti pericolosi che mettessero a repentaglio l'incolumità del veicolo, dei passeggeri odegli altri utenti della strada, indipendentemente dal fatto che l'esaminatore o l'accompagnatoreabbia o non abbia dovuto intervenire, determinano l'insuccesso della prova. Spetta tuttavia all'esami-natore decidere se la prova di capacità e comportamento debba o meno essere portata a termine.

Gli esaminatori devono essere formati in modo da poter valutare correttamente la capacità deicandidati di guidare in sicurezza. L'operato degli esaminatori deve essere oggetto di supervisione daparte di un organismo a tal fine designato dagli Stati membri, per garantire che gli errori venganovalutati in modo corretto e coerente in applicazione del presente allegato.

9.2. Nel corso della prova gli esaminatori devono prestare particolare attenzione se il candidato dimostrio no nella guida un atteggiamento prudente e senso civico. La valutazione deve tenere conto dell'im-magine complessiva presentata dal candidato in merito, fra l'altro, ai seguenti elementi: stile di guidaconfacente e sicuro, che tenga conto delle condizioni meteorologiche e di quelle della strada, dellecondizioni di traffico, degli interessi degli altri utenti della strada (in particolare i più esposti), antici-pandone le mosse.

9.3. L'esaminatore valuta inoltre le capacità del candidato in merito agli aspetti seguenti:

9.3.1. controllo del veicolo, in base agli elementi seguenti: corretto impiego di cinture di sicurezza, spec-chietti retrovisori, poggiatesta, sedili, fari e dispositivi assimilabili, frizione, cambio, acceleratore,freno (sistema terziario compreso, se disponibile), sterzo; controllo del veicolo in situazioni diverseed a diverse velocità; tenuta di strada; massa, dimensioni e caratteristiche del veicolo; massa e tipi dicarico (solo per le categorie BE, C, CE, C1, C1E, DE, D1E); comfort dei passeggeri (solo per le cate-gorie D, DE, D1, D1E) (nessuna accelerazione né frenata brusca, guida fluida);

9.3.2. guida attenta ai consumi ed all'ambiente, controllando opportunamente il numero di giri, il cambiodelle marce, le frenate e le accelerazioni (solo per le categorie BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E);

9.3.3. osservazione: osservazione a 360 gradi; corretto impiego degli specchietti; visuale a lunga e mediadistanza, nonché a distanza ravvicinata;

9.3.4. precedenze: precedenze agli incroci ed ai raccordi; precedenze in situazioni diverse (ad esempio incaso di inversione, di cambiamento di corsia, di manovre speciali);

9.3.5. corretto posizionamento sulla strada: nella giusta corsia, sulle rotonde, in curva, a seconda del tipodi veicolo e delle sue caratteristiche; preposizionamento;

9.3.6. distanze di sicurezza: mantenimento delle dovute distanze di sicurezza dal veicolo che precede e daquelli a fianco; mantenimento delle dovute distanze dagli altri utenti della strada;

23.12.2006C 317E/732 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

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9.3.7. velocità: rispetto del limite massimo di velocità, adattamento della velocità alle condizioni di traf-fico/climatiche, eventuale rispetto dei limiti fissati a livello nazionale; guida ad una velocità chepermetta l'arresto nel tratto di strada visibile e privo di ostacoli; adattamento della velocità a quelladi altri veicoli simili;

9.3.8. semafori, segnaletica stradale e segnalazione di condizioni particolari: corretto comportamento aisemafori; rispetto dei comandi impartiti dagli agenti del traffico; rispetto della segnaletica stradale(divieto e obbligo); rispetto della segnaletica orizzontale;

9.3.9. segnalazione: effettuare le necessarie segnalazioni, nei tempi e nei modi opportuni; corretto impiegodegli indicatori di direzione; comportamento corretto in risposta alle segnalazioni effettuate daglialtri utenti della strada;

9.3.10. frenata ed arresto: tempestiva riduzione della velocità, frenate ed arresti adeguati alle circostanze;anticipo; utilizzo dei diversi sistemi di frenatura (solo per le categorie C, CE, D, DE); riduzione dellavelocità con sistemi diversi da quelli di frenatura (solo per le categorie C, CE, D, DE).

10. Durata della prova

La durata della prova e la distanza percorsa devono essere sufficienti per consentire la valutazionedella capacità e dei comportamenti di cui alla lettera B del presente allegato. La durata della provasu strada non deve in ogni caso essere inferiore a 25 minuti per le categorie A, A1, A2, B, B1 e BEed a 45 minuti per tutte le altre categorie. I periodi indicati non comprendono il tempo necessarioper accogliere il candidato, per predisporre il veicolo, per il controllo tecnico dello stesso ai fini dellasicurezza stradale, per le manovre particolari e per comunicare il risultato della prova pratica.

11. Luogo di prova

La parte di prova di valutazione riservata alle manovre particolari può essere effettuata su di unapposito percorso di prova. La parte di prova volta ad esaminare il comportamento nel traffico vacondotta, se possibile, su strade al di fuori del centro abitato, su superstrade ed autostrade (o simili),nonché sui diversi tipi di strada urbana (zone residenziali, zone con limiti di velocità fissati a 30 e50 km/h, strade urbane a grande scorrimento), rappresentativi delle diverse difficoltà che i futuriconducenti dovranno affrontare. La prova deve auspicabilmente essere effettuata in diverse condi-zioni di traffico. Tutto il periodo di prova deve essere impiegato al meglio per valutare le capacitàdel candidato nei diversi tipi di traffico e di strade incontrati, che dovranno essere quanto più varipossibile.

II. CONOSCENZE, CAPACITÀ E COMPORTAMENTI NECESSARI PER LAGUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE

Chiunque si trovi alla guida di un veicolo a motore deve in ogni momento possedere conoscenze, capacità ecomportamenti descritti nei punti da 1 a 9, in modo da poter:

— riconoscere i pericoli del traffico e valutarne la gravità,

— essere in controllo del proprio veicolo, in modo da non originare situazioni pericolose e da poter reagireprontamente trovandovisi invece coinvolto,

— rispettare il codice della strada ed in particolare le disposizioni volte a prevenire gli incidenti ed a mante-nere il traffico scorrevole,

— individuare i principali guasti tecnici nel proprio veicolo, in particolare quelli che potrebbero avere riper-cussioni sulla sicurezza, e porvi adeguato rimedio,

— tenere conto di tutti i fattori che possono influenzare il comportamento al volante (alcool, stanchezza,disturbi della vista, ecc.), rimanendo così nel pieno possesso di tutte le facoltà necessarie per garantire lasicurezza della guida,

— contribuire alla sicurezza di tutti gli utenti della strada, soprattutto dei più esposti ed indifesi, dimo-strando il dovuto rispetto per il prossimo.

Gli Stati membri possono adottare misure opportune affinché i conducenti che non presentano più le cono-scenze, le capacità ed i comportamenti indicati ai citati punti da 1 a 9 possano recuperare tali conoscenze ecapacità, ritornando a comportarsi come si conviene ad un buon conducente.

23.12.2006 C 317E/733Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

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ALLEGATO III

NORME MINIME CONCERNENTI L'IDONEITÀ FISICA E MENTALEPER LA GUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente allegato, i conducenti sono classificati in due gruppi:

1.1. Gruppo 1

conducenti di veicoli delle categorie A, A1, A2, AM, B, B1 e BE.

1.2. Gruppo 2

conducenti di veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E

1.3. La legislazione nazionale potrà prevedere disposizioni al fine di applicare ai conducenti di veicoli rien-tranti nella categoria B e che utilizzano la patente di guida per scopi professionali (taxi, ambulanze,ecc.) le disposizioni previste nel presente allegato per i conducenti del gruppo 2.

2. Per analogia, i candidati al rilascio o al rinnovo di una patente di guida sono classificati nel gruppocui apparterranno quando la patente sarà rilasciata o rinnovata.

ESAMI MEDICI

3. Gruppo 1

I candidati devono essere sottoposti a un esame medico se, durante l'espletamento delle formalitàrichieste o durante le prove cui si devono sottoporre prima di ottenere la patente, risulta che sonocolpiti da una o più delle incapacità menzionate nel presente allegato.

4. Gruppo 2

I candidati devono essere sottoposti a un esame medico prima del rilascio iniziale della patente e,successivamente, i conducenti devono essere sottoposti a verifica, conformemente al sistema nazio-nale in vigore nello Stato membro di residenza normale, in occasione del rinnovo della patente.

5. Gli Stati membri possono esigere, al momento del rilascio o di ogni rinnovo di una patente di guida,norme più severe di quelle menzionate nel presente allegato.

VISTA

6. Il candidato alla patente di guida deve sottoporsi ad esami appropriati per accertare la compatibilitàdella sua acutezza visiva con la guida dei veicoli a motore. Se c'è motivo di dubitare che la sua vistasia adeguata, il candidato dovrà essere esaminato da un'autorità medica competente. Durante questoesame, l'attenzione dovrà essere rivolta in particolare all'acutezza visiva, al campo visivo, alla visionecrepuscolare e alle malattie progressive degli occhi.

Le lenti intraoculari non devono essere considerate lenti correttive ai fini del presente allegato.

Gruppo 1

6.1. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un'acutezza visiva binocu-lare, se del caso con correzione ottica, di almeno 0,5 utilizzando i due occhi insieme. La patente diguida non deve essere né rilasciata né rinnovata se dall'esame medico risulta che il campo visivo èinferiore a 120° sul piano orizzontale, salvo casi eccezionali debitamente giustificati da parere medicofavorevole e da prova pratica positiva, o che l'interessato è colpito da un'altra affezione della vista taleda pregiudicare la sicurezza della guida. Qualora si scopra o si accerti una malattia degli occhiprogressiva, la patente può essere rilasciata o rinnovata sulla base di un esame periodico praticato daun'autorità medica competente.

23.12.2006C 317 E/734 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

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6.2. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida che ha una perdita funzionale totale dellavista di un occhio o che utilizza soltanto un occhio, per esempio in caso di diplopia, deve avere un'a-cutezza visiva di almeno 0,6, se del caso con correzione ottica. L'autorità medica competente devecertificare che tale condizione di vista monoculare esiste da un periodo di tempo abbastanza lungoperché l'interessato vi si sia adattato e che l'acutezza visiva di tale occhio è normale.

Gruppo 2

6.3. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un'acutezza visiva dei dueocchi, se del caso con correzione ottica, di almeno 0,8 per l'occhio più sano e di almeno 0,5 per l'oc-chio meno sano. Se i valori di 0,8 e 0,5 sono raggiunti con correzione ottica, l'acutezza non correttadi ogni occhio deve essere pari a 0,05, oppure la correzione dell'acutezza minima (0,8 e 0,5) deveessere ottenuta con lenti la cui potenza non può superare più o meno 8 diottrie oppure con l'ausiliodi lenti a contatto (visione non corretta = 0,05). La correzione deve essere ben tollerata. La patente diguida non deve essere né rilasciata né rinnovata se il candidato o il conducente non ha un campovisivo binoculare normale oppure se è colpito da diplopia.

UDITO

7. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente del gruppo 2, previoparere dell'autorità medica competente; l'esame medico terrà conto, segnatamente, delle possibilità dicompensazione.

MINORATI DELL'APPARATO LOCOMOTORE

8. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito daaffezioni o anomalie del sistema locomotore che rendano pericolosa la guida di un veicolo a motore.

Gruppo 1

8.1. La patente di guida con condizioni restrittive può essere rilasciata, se del caso, previo esame di un'au-torità medica competente, al candidato o conducente fisicamente disabile. Il parere deve basarsi suuna valutazione medica dell'affezione o dell'anomalia in questione ed eventualmente su una provapratica; deve essere completato con l'indicazione del tipo di adattamento di cui il veicolo deve esseredotato, nonché della necessità di usare o meno un apparecchio ortopedico, sempre che dalla prova dicontrollo delle capacità e del comportamento risulti che con tali dispositivi la guida non è pericolosa.

8.2. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato colpito da una affezione evolutiva acondizione che il disabile si sottoponga a controlli periodici per accertare se sia sempre capace diguidare il veicolo con piena sicurezza.

La patente di guida senza controllo medico regolare può essere rilasciata o rinnovata quando la disa-bilità si sia stabilizzata.

Gruppo 2

8.3. L'autorità medica competente tiene in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con laguida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

AFFEZIONI CARDIOVASCOLARI

9. Le affezioni che possono esporre il conducente o il candidato al rilascio o al rinnovo di una patentedi guida a una improvvisa menomazione del suo sistema cardiovascolare, tale da provocare unarepentina alterazione delle funzioni cerebrali, costituiscono un pericolo per la sicurezza stradale.

23.12.2006 C 317 E/735Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

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Gruppo 1

9.1. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato colpito da gravi disturbidel ritmo cardiaco.

9.2. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente portatore di unostimolatore cardiaco, previo parere di un medico autorizzato e controllo medico regolare.

9.3. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida al candidato o conducente colpito da anomalie dellatensione arteriosa deve essere valutato in funzione degli altri dati dell'esame, delle eventuali complica-zioni associate e del pericolo che esse possono costituire per la sicurezza della circolazione.

9.4. In generale, la patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducentecolpito da angina pectoris che si manifesti in stato di riposo o di emozione. Il rilascio o il rinnovodella patente di guida al candidato o conducente che sia stato colpito da infarto del miocardio èsubordinato al parere di un medico autorizzato e, se necessario, a un controllo medico regolare.

Gruppo 2

9.5. L'autorità medica competente tiene in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con laguida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

DIABETE MELLITO

10. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente colpito da diabetemellito, previo parere di un medico autorizzato e regolare controllo medico specifico per ogni caso.

Gruppo 2

10.1. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente di questogruppo colpito da diabete mellito che necessiti di un trattamento con insulina, salvo casi eccezionalidebitamente giustificati dal parere di un medico autorizzato e da controlli medici regolari.

MALATTIE NEUROLOGICHE

11. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito daun'affezione neurologica grave, salvo nel caso in cui la domanda sia sostenuta dal parere di un medicoautorizzato.

A tal fine, i disturbi neurologici dovuti ad affezioni, ad operazioni del sistema nervoso centrale o peri-ferico, con sintomi motori sensitivi, sensoriali, trofici, che perturbano l'equilibrio e il coordinamento,sono considerati in funzione delle possibilità funzionali e della loro evoluzione. Il rilascio o il rinnovodella patente di guida potrà in tal caso essere subordinato ad esami periodici qualora sussista unrischio di aggravamento.

12. Le crisi di epilessia e le altre perturbazioni improvvise dello stato di coscienza costituiscono un peri-colo grave per la sicurezza stradale allorché sopravvengono al momento della guida di un veicolo amotore.

23.12.2006C 317 E/736 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

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Gruppo 1

12.1. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata previo esame effettuato da un'autorità medicacompetente e controllo medico regolare. Tale autorità valuta la presenza dell'epilessia o di altridisturbi della coscienza, la sua forma e la sua evoluzione clinica (per esempio, nessuna crisi da dueanni), il trattamento seguito e i risultati terapeutici.

Gruppo 2

12.2. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che presentio possa presentare crisi di epilessia o altre perturbazioni improvvise dello stato di coscienza.

TURBE PSICHICHE

Gruppo 1

13.1. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente:

— colpito da turbe psichiche gravi congenite o acquisite in seguito a malattie, traumi o interventineurochirurgici;

— colpito da ritardo mentale grave;

— colpito da turbe del comportamento gravi della senescenza o da turbe gravi della capacità digiudizio, di comportamento e di adattamento connessi con la personalità

salvo nel caso in cui la domanda sia sostenuta dal parere di un medico autorizzato ed eventualmentesottoposta a un controllo medico regolare.

Gruppo 2

13.2. L'autorità medica competente tiene in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con laguida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

ALCOLE

14. Il consumo di alcole costituisce un pericolo importante per la sicurezza stradale. Tenuto conto dellagravità del problema, si impone una grande vigilanza sul piano medico.

Gruppo 1

14.1. La patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che si trovi instato di dipendenza dall'alcole o che non possa dissociare la guida dal consumo di alcole.

La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che si sia trovato instato di dipendenza dall'alcole, al termine di un periodo constatato di astinenza, previo parere di unmedico autorizzato e controllo medico regolare.

Gruppo 2

14.2. L'autorità medica competente tiene in debito conto i rischi e pericoli addizionali connessi con la guidadei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

23.12.2006 C 317 E/737Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

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DROGHE E MEDICINALI

15. Abuso

La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che si troviin stato di dipendenza da sostanze psicotrope, o che, pur non essendone dipendente, ne faccia rego-larmente abuso, qualunque sia la categoria di patente richiesta.

Consumo regolare

Gruppo 1

15.1. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che consumiregolarmente sostanze psicotrope, di qualsiasi forma, capaci di compromettere la sua capacità diguidare senza pericolo, nel caso in cui la quantità assorbita sia tale da avere un'influenza nefasta sullaguida. Lo stesso vale per qualsiasi altro medicinale o associazione di medicinali che abbiano influenzasull'idoneità alla guida.

Gruppo 2

15.2. L'autorità medica competente tiene in debito conto i rischi e pericoli addizionali connessi con la guidadei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

AFFEZIONI RENALI

Gruppo 1

16.1. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che soffra di insuffi-cienza renale grave, previo parere di un medico autorizzato e a condizione che l'interessato sia sotto-posto a controlli medici periodici.

Gruppo 2

16.2. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che soffrad'insufficienza renale grave irreversibile, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati dal pareredi un medico autorizzato e da controlli medici regolari.

DISPOSIZIONI VARIE

Gruppo 1

17.1. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che abbia subito untrapianto di organo o un innesto artificiale avente un'incidenza sull'idoneità alla guida, previo pareredi un medico autorizzato e, se del caso, controlli medici regolari.

Gruppo 2

17.2. L'autorità medica competente tiene in debito conto i rischi e i pericoli addizionali connessi con laguida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

18. In generale, la patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducentecolpito da un'affezione non indicata nei paragrafi precedenti, che possa costituire o determinare unaincapacità funzionale tale da compromettere la sicurezza stradale al momento della guida di unveicolo a motore, salvo nel caso in cui la domanda sia sostenuta dal parere di un medico autorizzatoed eventualmente sottoposta a controlli medici regolari.

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ALLEGATO IV

NORME MINIME PER GLI ESAMINATORI DELLE PROVE PRATICHE DI GUIDA

1. Competenze richieste all'esaminatore di guida

1.1. La persona autorizzata a condurre su un veicolo a motore valutazioni pratiche della prestazione di uncandidato deve avere le nozioni, le capacità e le conoscenze relative alle materie elencate nei puntida 1.2. a 1.6.

1.2. Le competenze dell'esaminatore devono essere pertinenti alla valutazione della prestazione del candi-dato che aspira all'ottenimento della categoria di patente di guida per cui l'esame è sostenuto.

1.3. Nozioni e conoscenze relative alla guida e valutazione:

— teoria del comportamento al volante;— guida previdente e prevenzione degli incidenti;— programma su cui vertono i parametri degli esami di guida;— requisiti dell'esame di guida;— pertinente legislazione relativa alla circolazione stradale, incluse la legislazione pertinente dell'UE

e quella nazionale e le linee guida interpretative;— teoria e tecniche di valutazione;— guida prudente.

1.4. Capacità di valutazione:

— capacità di osservare accuratamente, controllare e valutare la prestazione globale del candidato,segnatamente:

— il riconoscimento corretto e complessivo delle situazioni pericolose;— l'accurata determinazione della causa e del probabile effetto di tali situazioni;— il raggiungimento di competenze e il riconoscimento degli errori;— l'uniformità e la coerenza della valutazione;

— assimilare le informazioni velocemente ed estrapolare i punti fondamentali;— prevedere, individuare i problemi potenziali e sviluppare strategie per affrontarli;— fornire un feedback tempestivo e costruttivo.

1.5. Capacità personali di guida:

La persona autorizzata a fungere da esaminatore nelle prove pratiche per una categoria di patente diguida deve essere in grado di guidare ad un livello appropriatamente elevato tale tipo di veicolo amotore.

1.6. Qualità del servizio:

— stabilire e comunicare ciò che il candidato può aspettarsi durante l'esame;— comunicare chiaramente, scegliendo il contenuto, lo stile ed il linguaggio adatti agli interlocutori e

al contesto e affrontare le richieste dei candidati;— fornire un feedback chiaro sul risultato dell'esame;— trattare i candidati con rispetto e senza discriminazione.

1.7. Nozioni della tecnica e della fisica dei veicoli:

— conoscenza della tecnica dei veicoli come sterzo, pneumatici, freni, luci, specialmente per i moto-cicli e i veicoli pesanti;

— sicurezza di carico;— conoscenza delle caratteristiche fisiche del veicolo, come velocità, attrito, dinamica, energia.

1.8. Guida attenta ai consumi e rispettosa dell'ambiente

23.12.2006 C 317E/739Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

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2. Condizioni generali

2.1. Un esaminatore di guida per la patente di categoria B:

a) deve essere titolare di una patente di guida di categoria B da almeno 3 anni;

b) deve avere compiuto almeno 23 anni di età;

c) deve aver superato la formazione iniziale prevista al punto 3 del presente allegato e, in seguito,essersi conformato alle disposizioni del punto 4 del presente allegato per quanto riguarda lagaranzia di qualità e la formazione continua;

d) deve aver ultimato un'istruzione professionale che porti almeno al completamento del livello 3come definito dalla decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa alla corri-spondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunitàeuropee (1);

e) non può lavorare contemporaneamente come istruttore di guida retribuito in una scuola guida.

2.2. Un esaminatore di guida per le patenti delle altre categorie:

a) deve essere titolare di una patente della categoria in questione o possedere una conoscenza equiva-lente grazie a un'adeguata formazione professionale;

b) deve aver superato la formazione iniziale prevista al punto 3 del presente allegato e, in seguito,essersi conformato alle disposizioni del punto 4 del presente allegato per quanto riguarda lagaranzia di qualità e la formazione continua;

c) deve essere stato esaminatore di guida per la patente di categoria B e aver esercitato tale funzioneper almeno tre anni; a tale durata si può derogare a condizione che l'esaminatore;

— dimostri di possedere un'esperienza di guida di almeno cinque anni nella categoria interessata;o

— possa provare, in base a una valutazione teorica e pratica, di disporre di capacità di guida diun livello superiore a quello necessario per ottenere una patente, rendendo pertanto tale requi-sito superfluo;

d) deve aver completato un'istruzione professionale che porti almeno al completamento del livello 3come definito dalla decisione 85/368/CEE;

e) non può lavorare contemporaneamente come istruttore di guida retribuito in una scuola guida.

2.3. Equivalenze

2.3.1. Gli Stati membri possono autorizzare un esaminatore ad effettuare esami di guida per le categorieAM, A1, A2 e A previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per una di talicategorie.

2.3.2. Gli Stati membri possono autorizzare un esaminatore ad effettuare esami di guida per le categorieC1, C, D1 e D previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per una di talicategorie.

2.3.3. Gli Stati membri possono autorizzare un esaminatore ad effettuare esami di guida per le categorie BE,C1E, CE, D1E e DE previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per una di talicategorie.

3. Qualifica iniziale

3.1. Formazione iniziale

3.1.1. Prima che una persona possa fungere da esaminatore nelle prove di guida, essa deve completare inmodo soddisfacente il programma di formazione definito dagli Stati membri, in modo da possederele competenze di cui al punto 1.

3.1.2. Gli Stati membri devono stabilire se il contenuto di un determinato programma di formazione riguar-derà l'autorizzazione a fungere da esaminatore nelle prove di guida per una sola o più categorie dipatente di guida.

23.12.2006C 317E/740 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

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(1) GU L 199 del 31.7.1985, pag. 56.

3.2. Esami

3.2.1. Prima che una persona possa essere autorizzata a fungere da esaminatore nelle prove di guida, essadeve dimostrare di possedere un adeguato livello di nozioni, conoscenze, capacità e abilità conriguardo alle materie di cui al punto 1.

3.2.2. Gli Stati membri applicano una procedura d'esame intesa a valutare, in un modo pedagogicamenteadeguato, le competenze della persona ai sensi del punto 1, in particolare del punto 1.4. La procedurad'esame deve comprendere sia una componente teorica sia una componente pratica. Se del caso, sipuò fare ricorso ad una valutazione informatizzata. I dettagli riguardanti il carattere e la durata delleprove e valutazioni eseguite nell'ambito della procedura d'esame sono lasciati alla discrezionalità deisingoli Stati membri.

3.2.3. Gli Stati membri devono stabilire se il contenuto di un determinato esame riguarderà l'autorizzazionea fungere da esaminatore nelle prove di guida per una sola o più categorie di patente di guida.

4. Garanzia di qualità e formazione continua

4.1. Garanzia di qualità

4.1.1. Gli Stati membri istituiscono sistemi di garanzia di qualità per assicurare il mantenimento del livellodegli esaminatori di guida.

4.1.2. I sistemi di garanzia di qualità devono comprendere la supervisione degli esaminatori sul lavoro, illoro perfezionamento e riaccreditamento, il loro sviluppo professionale continuo, nonché la valuta-zione periodica dei risultati degli esami di guida da essi effettuati.

4.1.3. Gli Stati membri devono provvedere a che ogni esaminatore sia oggetto di un accertamento annualemediante uso dei sistemi di garanzia di qualità di cui al punto 4.1.2. Gli Stati membri devono inoltreprovvedere a che ciascun esaminatore sia osservato, una volta ogni cinque anni, durante l'effettua-zione degli esami per un tempo minimo complessivo di almeno mezza giornata, in modo da consen-tire l'osservazione di vari esami. In caso di individuazione di problemi devono essere prese misurecorrettive. La persona che esegue le ispezioni deve essere autorizzata a tal fine dallo Stato membro.

4.1.4. Gli Stati membri possono stabilire che se un esaminatore è autorizzato ad effettuare esami di guida inpiù categorie, il soddisfacimento del requisito in materia di ispezioni con riguardo agli esami per unacategoria implichi il soddisfacimento di tale requisito per le altre categorie.

4.1.5. La realizzazione degli esami di guida deve essere controllata e supervisionata da un organismo auto-rizzato dallo Stato membro, al fine di garantire che la valutazione sia effettuata in modo corretto ecoerente.

4.2. Formazione continua

4.2.1. Gli Stati membri provvedono a che, al fine di mantenere l'autorizzazione loro concessa e indipenden-temente dal numero di categorie per le quali sono accreditati, gli esaminatori di guida seguano:

— una formazione continua minima a carattere periodico di quattro giorni in un periodo comples-sivo di due anni, al fine di:

— mantenere e aggiornare le nozioni necessarie e le capacità per effettuare esami;— sviluppare nuove competenze divenute essenziali per l'esercizio della loro professione;— garantire che gli esaminatori continuino ad effettuare gli esami in modo equo ed uniforme;— una formazione continua minima di almeno cinque giorni complessivi per periodo di cinque

anni;— al fine di sviluppare e mantenere le necessarie capacità pratiche di guida.

4.2.2. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che sia prontamente impartita unaformazione specifica agli esaminatori il cui operato risulti gravemente insoddisfacente secondo ilsistema di garanzia di qualità esistente.

4.2.3. La formazione continua può prendere la forma di sessioni di informazione, formazione in aula,apprendimento convenzionale o per via elettronica, e può essere impartita individualmente o ingruppo. Essa può comprendere qualsiasi revisione dei parametri ritenuta opportuna dagli Statimembri.

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4.2.4. Gli Stati membri possono stabilire che se un esaminatore è autorizzato ad effettuare esami di guida inpiù categorie, il soddisfacimento del requisito in materia di formazione continua con riguardo agliesami per una categoria implichi il soddisfacimento di tale requisito per le altre categorie, purché siarispettata la condizione di cui al punto 4.2.5.

4.2.5. Gli esaminatori che non abbiano effettuato esami per una determinata categoria durante un periododi 24 mesi devono sottoporsi ad un'adeguata nuova valutazione prima di essere autorizzati ad effet-tuare esami di guida per detta categoria. La nuova valutazione può essere eseguita nel quadro delrequisito di cui al punto 4.2.1.

5. Diritti acquisiti

5.1. Gli Stati membri possono consentire alle persone autorizzate ad effettuare esami di guida immediata-mente prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni di continuare ad effettuare esami diguida, anche qualora non fossero autorizzate in conformità delle condizioni generali di cui al punto 2o nel rispetto della procedura di qualificazione iniziale di cui al punto 3.

5.2. Tali esaminatori sono tuttavia soggetti agli accertamenti periodici e ai sistemi di garanzia di qualità dicui al punto 4.

ALLEGATO V

REQUISITI MINIMI PER LA FORMAZIONE DEL CONDUCENTE E LE PROVE RELATIVE ALLECOMBINAZIONI DEFINITE NELL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 4, LETTERA B), SECONDO

COMMA

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per:

— approvare e sorvegliare la formazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d); oppure— organizzare la prova di capacità e di comportamento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d).

2. Durata della formazione del conducente

— almeno 7 ore.

3. Programma di formazione del conducente

La formazione del conducente verte sulle conoscenze, la capacità e il comportamento descritti ai punti 2e 7 dell'allegato II. Si presta particolare attenzione agli elementi seguenti:

— dinamica di guida e criteri di sicurezza, motrice e rimorchio (meccanismo di aggancio), corretto cari-camento, nonché accessori di sicurezza;

Parte pratica comprendente i seguenti esercizi: accelerazione, decelerazione, retromarcia, frenata, spaziodi frenata, cambio di corsia, frenata/schivata, oscillazione di un rimorchio, sgancio di un rimorchio dalveicolo a motore e riaggancio allo stesso, parcheggio;

— ogni partecipante alla formazione deve svolgere la parte pratica e dimostrare la sua capacità e il suocomportamento su strade pubbliche;

— le combinazioni del veicolo utilizzate per la formazione rientrano nella categoria della patente diguida per la quale i partecipanti hanno presentato domanda.

4. Durata e contenuto della prova di capacità e di comportamento.

La durata della prova e la distanza percorsa devono essere sufficienti per valutare la capacità e il compor-tamento di cui al punto 3.

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ALLEGATO VI

REQUISITI MINIMI PER LA FORMAZIONE E L'ESAME DEI CONDUCENTI PER LA GUIDA DIMOTOCICLI DI CATEGORIA A (ACCESSO PROGRESSIVO)

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per:

— approvare e controllare la formazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), o— organizzare la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1,

lettera c).

2. Durata della formazione dei conducenti

— almeno 7 ore.

3. Programma di formazione dei conducenti

— La formazione deve contemplare tutti gli aspetti di cui al punto 6 dell'allegato II.— Ciascun partecipante deve seguire la parte pratica della formazione e dimostrare le sue capacità e il

suo comportamento su strada.— I motocicli impiegati per la formazione rientrano nella categoria di patente di guida richiesta dai

partecipanti.

4. Durata e contenuto della prova di verifica delle capacità e dei comportamenti

La durata della prova e la distanza percorsa devono essere sufficienti per valutare le capacità e i compor-tamenti di cui al punto 3 del presente allegato.

ALLEGATO VII

Parte A

Direttiva abrogata con le modifiche successive

(di cui all'articolo 17)

Direttiva 91/439/CEE del Consiglio (1) (GU L 237 del 24.8.1991, pag. 1)

Direttiva 94/72/CE del Consiglio (GU L 337 del 24.12.1994, pag. 86)

Direttiva 96/47/CE del Consiglio (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 1)

Direttiva 97/26/CE del Consiglio (GU L 150 del 7.6.1997, pag. 41)

Direttiva 2000/56/CE della Commissione (GU L 237 del 21.9.2000, pag. 45)

Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e delConsiglio, esclusivamente l'articolo 10, paragrafo 2

(GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4)

Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, solo l'allegato II, punto 24

(GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1)

(1) La direttiva 91/439/CEE è stata altresì modificata dall'atto seguente che non è stato abrogato: atto di adesionedel 1994.

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Parte B

Termini per l'attuazione nell'ordinamento nazionale e per l'applicazione

(di cui all'articolo 17)

Direttiva Termine ultimo per l'attuazione Data di applicazione

Direttiva 91/439/CEE 1o luglio 1994 1o luglio 1996

Direttiva 94/72/CE — 1o gennaio 1995

Decisione 96/427/CE — 16 luglio 1996

Direttiva 96/47/CE 1o luglio 1996 1o luglio 1996

Direttiva 97/26/CE 1o gennaio 1998 1o gennaio 1998

Direttiva 2000/56/CE 30 settembre 2003 30 settembre 2003, 30 settembre2008 (allegato II, punto 6.2.5) e30 settembre 2013 (allegato II,punto 5.2)

Direttiva 2003/59/CE 10 settembre 2006 10 settembre 2008 (trasporto dipasseggeri) e 10 settembre 2009(trasporto di merci)

ALLEGATO VIII

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva del Consiglio 91/439/CEE Presente direttiva

Articolo 1, paragrafo 1, prima frase Articolo 1, paragrafo 1, prima frase

Articolo 1, paragrafo 1, seconda frase

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 2 Articolo 2, paragrafo 1

— Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3 —

Articolo 2, paragrafo 1 Articolo 1, paragrafo 1, seconda frase

Articolo 2, paragrafo 2 Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 3 —

Articolo 2, paragrafo 4 —

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva Articolo 4, paragrafo 1, prima frase

— Articolo 4, paragrafo 2, primo trattino

— Articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, primo trattino Articolo 4, paragrafo 3, primo trattino

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino Articolo 4, paragrafo 4, lettera b), primo comma

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, terzo trattino Articolo 4, paragrafo 4, lettera b), secondo comma

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, quarto trattino Articolo 4, paragrafo 4, lettera c)

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, quinto trattino Articolo 4, paragrafo 4, lettera f)

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, sesto trattino Articolo 4, paragrafo 4, lettera g)

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, settimo trattino Articolo 4, paragrafo 4, lettera j

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, ottavo trattino Articolo 4, paragrafo 4, lettera k)

23.12.2006C 317 E/744 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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Direttiva del Consiglio 91/439/CEE Presente direttiva

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva —

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, primo trattino Articolo 4, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino Articolo 4, paragrafo 4, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, terzo trattino Articolo 4, paragrafo 4, lettera d)

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, quarto trattino Articolo 4, paragrafo 4, lettera e)

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, quinto trattino Articolo 4, paragrafo 4, lettera h)

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, sesto trattino,frase introduttiva

Articolo 4, paragrafo 4, lettera i)

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, sesto trattino,primo sotto-trattino

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, sesto trattino,secondo sotto-trattino

Articolo 3, paragrafo 3, frase introduttiva —

Articolo 3, paragrafo 3, primo trattino Articolo 4, paragrafo 1, terza frase

Articolo 3, paragrafo 3, secondo trattino, primo comma Articolo 4, paragrafo 3, secondo trattino

Articolo 3, paragrafo 3, secondo trattino, secondo comma —

Articolo 3, paragrafo 3, terzo trattino Articolo 4, paragrafo 3, primo trattino

Articolo 3, paragrafo 3, quarto trattino Articolo 4, paragrafo 4, primo trattino

Articolo 3, paragrafo 3, quinto trattino Articolo 4, paragrafo 4, secondo trattino

— Articolo 4, paragrafo 3,

Articolo 3, paragrafo 4 —

Articolo 3, paragrafo 5 —

Articolo 3, paragrafo 6 Articolo 4, paragrafo 5, prima frase

— Articolo 4, paragrafo 5, seconda frase

Articolo 4 Articolo 5

Articolo 5, paragrafo 1 Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera b) Articolo 6, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 5, paragrafo 2, frase introduttiva Articolo 6, paragrafo 2, frase introduttiva

Articolo 5, paragrafo 2, lettera a) Articolo 6, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) Articolo 6, paragrafo 2, lettera b)

— Articolo 6, paragrafo 2, lettera c)

— Articolo 6, paragrafo 2, lettera d)

— Articolo 6, paragrafo 2, lettera e)

— Articolo 6, paragrafo 2, lettera f)

Articolo 5, paragrafo 3 —

Articolo 5, paragrafo 4 Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 1, frase introduttiva Articolo 4, paragrafo 1, seconda frase

Articolo 6, paragrafo 1, lettera a), primo trattino Articolo 4, paragrafo 3, lettera a), terzo trattino

Articolo 6, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino Articolo 4, paragrafo 4, lettera a), secondo trattino

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), primo trattino Articolo 4, paragrafo 3, lettera b), secondo trattino

— Articolo 4, paragrafo 3, lettera c), secondo trattino

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, primaalternativa

Articolo 4, paragrafo 4, lettera b), quinto comma

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino,seconda alternativa

Articolo 4, paragrafo 4, lettera c), secondo trattino

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), terzo trattino, prima eseconda alternativa

Articolo 4, paragrafo 4, lettera g), secondo trattino

23.12.2006 C 317 E/745Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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Direttiva del Consiglio 91/439/CEE Presente direttiva

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), terzo trattino, terza equarta alternativa

Articolo 4, paragrafo 4, lettera e), terzo trattino

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), primo trattino, prima eseconda alternativa

Articolo 4, paragrafo 4, lettera k), secondo trattino

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), primo trattino, terza equarta alternativa

Articolo 4, paragrafo 4, lettera i), secondo trattino

Articolo 6, paragrafo 2 Articolo 4, paragrafo 6, primo comma

— Articolo 4, paragrafo 6, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 3 Articolo 4, paragrafo 6, terzo e quarto comma

Articolo 7, paragrafo 1, frase introduttiva Articolo 7, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)

— Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)

— Articolo 7, paragrafo 1, lettera c)

— Articolo 7, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) Articolo 7, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 7, paragrafo 2 —

Articolo 7, paragrafo 3 —

— Articolo 7, paragrafo 2

— Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 4 Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 5 Articolo 7, paragrafo 5, lettera a)

— Articolo 7, paragrafo 5, lettera b)

— Articolo 7, paragrafo 5, lettera c)

— Articolo 7, paragrafo 5, lettera d)

Articolo 7 bis, paragrafo 1 —

Articolo 7 bis, paragrafo 2, Articolo 8

Articolo 7 ter Articolo 9

— Articolo 10

Articolo 8 Articolo 11

Articolo 9 Articolo 12

Articolo 10 Articolo 13, paragrafo 1

— Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 11 Articolo 14

Articolo 12, paragrafo 1 —

Articolo 12, paragrafo 2 —

Articolo 12, paragrafo 3 Articolo 15

— Articolo 16

Articolo 13 Articolo 17, primo comma

— Articolo 17, secondo comma

— Articolo 18

Articolo 14 Articolo 19

Allegato I —

Allegato I bis Allegato I

Allegato II Allegato II

Allegato III Allegato III

— Allegato IV

— Allegato V

— Allegato IV

23.12.2006C 317 E/746 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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P6_TA(2006)0588

Modifica dell'articolo 81 del regolamento del Parlamento europeo, disposizioni diattuazione

Decisione del Parlamento europeo sulla modifica dell'articolo 81 del regolamento del Parlamentoeuropeo, disposizioni di attuazione (2006/2211(REG))

Il Parlamento europeo,

— vista la sua posizione del 6 luglio 2006 sul progetto di decisione del Consiglio che modifica ladecisione 1999/468/CE recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite allaCommissione, in particolare al paragrafo 2 (1),

— vista la decisione 2006/512/CE del Consiglio, del 17 luglio 2006, che modifica la decisione 1999/468/CErecante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2),

— vista la lettera del suo Presidente del 20 luglio 2006,

— visti gli articoli 201 e 202 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0415/2006),

considerando che:

A. i negoziati fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno portato alla conclusione diun accordo interistituzionale sotto forma di dichiarazione congiunta che accoglie l'elaborazione di unanuova procedura da introdurre nella decisione 1999/468/CE,

B. la nuova procedura, nota come «procedura di regolamentazione con controllo», in virtù della quale ilParlamento europeo e il Consiglio hanno il diritto di verificare, allo stesso titolo, le disposizioni «quasilegislative» per l'attuazione di uno strumento adottato in codecisione e di respingere tali disposizioni,

C. la decisione 2006/512/CE è corredata da questa dichiarazione comune; da una dichiarazione dellaCommissione iscritta al processo verbale del Consiglio e da dichiarazioni della Commissione riguardoall'attuazione e all'applicazione della nuova procedura,

D. opportuno modificare l'articolo 81 del regolamento in modo da consentire al Parlamento di utilizzare idiritti contemplati dalla nuova procedura nelle migliori condizioni possibili,

1. decide di apportare al suo regolamento la modifica in appresso;

2. decide che tale modifica entrerà vigore il 1o gennaio 2007;

3. incarica il suo Presidente, attraverso accordi con le altre istituzioni a livello amministrative, di far sìche le misure proposte non siano trasmesse al Parlamento nell'imminenza della sospensione dei lavoriparlamentari;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e allaCommissione.

23.12.2006 C 317 E/747Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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(1) Testi approvati, P6_TA(2006)0310.(2) GU L 200, del 22.7.2006, pag. 11.

TESTO IN VIGORE EMENDAMENTI

Emendamenti 1 e 2

Articolo 81

Articolo 81

Disposizioni di attuazione1. Qualora la Commissione trasmetta al Parlamento unprogetto di misura di attuazione, il Presidente deferisce il docu-mento in causa alla commissione competente per l'atto da cuiderivano le misure di attuazione.

2. Su proposta della commissione competente ilParlamento, entro un mese — o tre mesi per misure relativeai servizi finanziari — dalla data di ricevimento del progettodi misura di attuazione, può approvare una risoluzionecontraria a tale progetto, in particolare se questo esula daipoteri di esecuzione previsti nello strumento di base. Qualoranon si svolga alcuna tornata prima della scadenza del periodoo qualora sia richiesta un'azione urgente, il diritto di rispostapuò essere considerato come delegato alla commissionecompetente. Tale risposta prende la forma di una lettera delpresidente della commissione al membro competente dellaCommissione e viene portato all'attenzione di tutti i deputatial Parlamento. Se il Parlamento si oppone a detta misura, ilPresidente chiede alla Commissione di ritirare o modificare lamisura, ovvero di presentare una proposta in base all'idoneaprocedura legislativa.

Articolo 81

Misure di attuazione1. Qualora la Commissione trasmetta al Parlamento unprogetto di misure di attuazione, il Presidente deferisce ilprogetto di misure in causa alla commissione competente perl'atto da cui derivano le misure di attuazione. Quando vi èstata una cooperazione rafforzata fra commissioni per quantoriguarda l'atto di base, la commissione competente invital'altra commissione a comunicare oralmente o per lettera ilsuo parere.

2. Il presidente della commissione competente fissa untermine entro il quale i deputati possono dichiarare che lacommissione è contraria al progetto di misure. Laddove neravvisi la necessità la commissione può decidere di nominareun relatore fra i suoi membri o supplenti permanenti. Se lacommissione è contraria al progetto di misure, presenta unaproposta di risoluzione che si oppone all'adozione del progettodi misure, eventualmente indicando anche le modifiche che sidovrebbero apportare al progetto di misure.

Se entro la scadenza prevista dalla data di ricevimento delprogetto di misure, il Parlamento adotta una risoluzione in talsenso, il Presidente chiede alla Commissione di ritirare o modi-ficare il progetto di misure, ovvero di presentare una propostain base all'idonea procedura legislativa.

3. Quando non vi è una tornata prima della scadenza, ildiritto di risposta si considera delegato alla commissionecompetente. Tale risposta è trasmessa con lettera del presi-dente della commissione al membro competente dellaCommissione ed è portata all'attenzione di tutti i deputati delParlamento.4. Se le misure di attuazione previste dalla Commissionerientrano nella «procedura di regolamentazione concontrollo», il paragrafo 3 non si applica e i paragrafi 1 e 2sono integrati nel seguente modo:a) il termine per l'esame decorre dal momento in cui il

progetto di misure è stato trasmesso al Parlamento intutte le lingue ufficiali;

b) il Parlamento può opporsi all'adozione delle misure inquestione sostenendo che il progetto di misure eccede lecompetenze di esecuzione previste dall'atto di base o chenon sono compatibili con il fine o il contenuto dell'atto dibase o non rispettano i principi di sussidiarietà o diproporzionalità;

c) il Parlamento, deliberando a maggioranza dei membri chelo compongono, può opporsi all'adozione delle misure inquestione.

d) Se il progetto di misure si basa sull'articolo 5 bis, para-grafi 5 o 6, della decisione 1999/468/CE, in base allaquale i termini entro cui il Parlamento può opporsi sonoridotti, il presidente della commissione competente puòpresentare una proposta di risoluzione contraria all'ado-zione del progetto di misure se la commissione non è statain grado di riunirsi nel lasso di tempo a sua disposizione.

23.12.2006C 317 E/748 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

P6_TA(2006)0589

Modifica del regolamento (questori, uffici di presidenza delle commissioni)

Decisione del Parlamento europeo sulla modifica degli articoli 15 e 182, paragrafo 1, delregolamento del Parlamento — Elezione dei Questori e uffici di presidenza delle commissioni

(2006/2287(REG))

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta di modifica del suo regolamento (B6-0628/2006),— visti gli articoli 201 e 202 del suo regolamento,— vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0464/2006),

1. decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;

2. ricorda che tali modifiche entrano in vigore il 1o gennaio 2007;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e allaCommissione.

TESTO IN VIGORE EMENDAMENTI

Emendamento 1 (nuovo)

Articolo 15, comma 2 bis

Per il periodo dal gennaio 2007 al luglio 2009 il Parlamentoprocede all'elezione di sei questori.

Emendamento 2

Articolo 182, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo)

Per il periodo dal gennaio 2007 al luglio 2009, l'ufficiodi presidenza delle commissioni comprende quattrovicepresidenti.

P6_TA(2006)0590

Creazione del Fondo europeo per le frontiere esterne (2007-2013) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo edel Consiglio che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambitodel programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (COM(2005)0123 —

C6-0125/2005 — 2005/0047(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0123) (1),— visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 62, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta

gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0125/2005),

23.12.2006 C 317 E/749Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

— visto l'articolo 51 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri dellacommissione per gli affari esteri e della commissione per i bilanci A6-0427/2006),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzial-mente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

P6_TC1-COD(2005)0047

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 dicembre 2006 in vista dell'ado-zione della decisione n. …/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondoper le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e

gestione dei flussi migratori»

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1) Se tutti gli Stati membri contribuiscono ad un livello elevato e uniforme di controllo sulle persone edi sorveglianza delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea nel quadro di normecomuni, alcuni Stati membri sostengono un onere più gravoso rispetto ad altri.

(2) Tale eterogenea ripartizione è dovuta alla diversità degli Stati membri per quanto riguarda la geografiadelle loro frontiere esterne, il numero dei valichi autorizzati e operativi, il grado di pressione migra-toria, sia regolare che irregolare, i rischi e le minacce riscontrati e il carico di lavoro che grava suiservizi nazionali per l'esame delle domande di visto e il rilascio dei visti.

(3) La ripartizione degli oneri nella gestione delle frontiere esterne fra gli Stati membri e l'Unione europeaè una delle cinque componenti della politica comune di gestione delle frontiere esterne proposta dallaCommissione nella comunicazione «Verso una gestione integrata delle frontiere esterne degli Statimembri dell'Unione europea», del 7 maggio 2002, e approvata dal Consiglio con il «Piano per lagestione delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea» del 14 giugno 2002.

23.12.2006C 317 E/750 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

(1) GU C 88 dell'11.4.2006, pag. 15.(2) GU C 115 del 16.5.2006, pag. 47.(3) Posizione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2006.

(4) Se il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenziaeuropea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membridell'Unione europea (1) segna un importante passo verso lo sviluppo progressivo di una dimensioneoperativa del sistema europeo comune integrato, di gestione delle frontiere, l'attuazione di normecomuni e effettive per il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne rende necessario un mecca-nismo comunitario di solidarietà finanziaria a favore degli Stati membri che sostengono, nell'interessedella Comunità, un onere finanziario pesante e duraturo.

(5) Il corpus legislativo comune, definito in particolare dal regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regimedi attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (2), istituiscecontrolli di frontiera per contribuire alla lotta contro l'immigrazione clandestina e la tratta degli esseriumani nonché alla prevenzione di qualunque minaccia per la sicurezza interna degli Stati membri,prevedendo nel contempo che i controlli di frontiera siano effettuate nel pieno rispetto della dignitàumana.

(6) È opportuno che il Fondo per le frontiere esterne (di seguito denominato «il Fondo») esprima solida-rietà offrendo assistenza finanziaria agli Stati membri che applicano le disposizioni Schengen sullefrontiere esterne.

(7) Tale assistenza finanziaria dovrebbe essere strutturata in modo da ricollegarsi con i passati contributifinanziari dell'Unione europea agli Stati membri che, al momento dell'entrata in vigore della presentedecisione, ancora non applicano integralmente le disposizioni dell'acquis di Schengen, senza tuttavialimitarsi a costituire il prosieguo delle azioni finanziate in precedenza da altre fonti allocate dalbilancio generale dell'Unione europea. In questi casi, il Fondo dovrebbe assistere gli Stati membri inte-ressati nei preparativi alla piena partecipazione quanto prima, conformemente al programma dell'Aiadel 4 e 5 novembre 2004.

(8) Il Fondo dovrebbe altresì tener conto di situazioni specifiche quali il transito per via terrestre di citta-dini di paesi terzi che devono necessariamente attraversare il territorio di uno o più Stati membri perspostarsi tra due zone del proprio paese geograficamente non contigue, nell'interesse non solo diquello o quegli Stati membri, ma anche di tutti gli Stati membri che hanno soppresso i controlli allefrontiere interne. In questi casi, è opportuno che le azioni ammesse siano definite esaurientemente eche le risorse siano allocate in base a una concreta valutazione delle esigenze in relazione a taliazioni.

(9) Al fine di assicurare controlli alle frontiere esterne uniformi e di alta qualità e un traffico transfronta-liero flessibile, il Fondo dovrebbe contribuire allo sviluppo di un sistema europeo comune integratodi gestione delle frontiere che include tutte le misure relative alla politica, alla legislazione, alla coope-razione sistematica, alla ripartizione degli oneri, al personale, alle attrezzature e alla tecnologia adot-tate a diversi livelli dalle autorità competenti degli Stati membri, operando in cooperazione e, senecessario, insieme ad altri soggetti che ricorrono fra l'altro al modello articolato su quattro livelli disicurezza alle frontiere e all'analisi integrata dei rischi dell'Unione europea.

(10) A norma del protocollo n. 5 dell'atto di adesione del 2003 (3), sul transito di persone per via terrestretra la regione di Kaliningrad ed altre parti della Federazione russa, il Fondo dovrebbe sostenere i costisupplementari connessi all'attuazione delle disposizioni specifiche dell'acquis che disciplinano dettotransito.

(11) A integrazione della cooperazione operativa sviluppata sotto l'egida dell'Agenzia europea per lagestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (diseguito denominata «l'Agenzia») e in aggiunta dell'assegnazione di finanziamenti agli Stati membri, ilFondo dovrebbe introdurre anche la possibilità di una risposta comunitaria alle carenze ai valichi difrontiera strategici cofinanziando azioni specifiche per colmarle in base ad un importo specifico stan-ziato ogni anno a tal fine.

23.12.2006 C 317 E/751Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

(1) GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.(2) GU L 105, del 13.4.2006, pag. 1.(3) GU L 236 del 23.9.2003, pag. 946.

(12) Il Fondo dovrebbe altresì finanziare misure nazionali e la cooperazione fra gli Stati membri nelcampo della politica dei visti e di altre attività pre-frontiera, svolte cioè in una fase preliminare aicontrolli alle frontiere esterne. Una gestione efficiente delle attività organizzate dai servizi consolaridegli Stati membri nei paesi terzi va a vantaggio della politica comune in materia di visti quale partedi un sistema multistrato inteso a facilitare i viaggi legittimi e a combattere l'immigrazione clandestinaper l'Unione europea ed è parte integrante del sistema europeo comune integrato di gestione dellefrontiere.

(13) In considerazione della portata e dell'obiettivo del Fondo, esso non dovrebbe in nessun caso sostenereazioni riguardanti zone e centri di permanenza in paesi terzi.

(14) È necessario fissare criteri oggettivi per l'assegnazione delle risorse disponibili annuali agli Statimembri. Tali criteri dovrebbero essere ripartiti secondo il tipo di frontiere, tenendo conto del flusso edei livelli di minaccia alle frontiere esterne degli Stati membri.

(15) L'applicazione di tali criteri dovrebbe essere riesaminata nel 2010 per poter tenere conto di nuovecircostanze verificatesi, in particolare quelle derivanti dalle modifiche alle frontiere esterne stesse.

(16) Poiché è missione dell'Agenzia assistere gli Stati membri nell'attuare gli aspetti operativi della gestionedelle frontiere esterne e allo scopo di sviluppare la complementarità fra tale missione e le respon-sabilità degli Stati membri nel controllare e sorvegliare le frontiere esterne, è opportuno che laCommissione consulti l'Agenzia in merito ai progetti di programmi pluriennali presentati dagli Statimembri e agli orientamenti strategici approntati dalla Commissione.

(17) La Commissione può altresì sollecitare all'Agenzia contributi per la propria valutazione dell'impattodel Fondo sullo sviluppo della politica e della normativa in materia di controllo delle frontiere esterne,delle sinergie fra il Fondo e i compiti dell'Agenzia e dell'adeguatezza dei criteri di ripartizione dellerisorse fra gli Stati membri alla luce degli obiettivi dell'Unione in questo settore.

(18) La presente decisione è concepita come parte di un quadro coerente che comprenda anche la deci-sione n. …/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del … che istituisce il Fondo europeoper i rifugiati per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestionedei flussi migratori» (1) (*), la decisione n. …/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del …che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programmagenerale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (2) (*) e la decisione …/2007/CE del Consigliodel … che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo2007-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (3) (*), ilcui obiettivo è affrontare la questione dell'equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membriper quanto riguarda l'onere finanziario conseguente all'introduzione della gestione integrata dellefrontiere esterne dell'Unione europea e all'attuazione di politiche comuni in materia d'asilo e d'immi-grazione, sviluppate a norma della parte 3, titolo IV del trattato.

(19) La partecipazione di uno Stato membro al presente Fondo non dovrebbe coincidere con la partecipa-zione a un futuro strumento temporaneo diretto a aiutare gli Stati membri beneficiari a finanziareazioni lungo le nuove frontiere esterne dell'Unione europea per l'attuazione dell'acquis di Schengen edel controllo delle frontiere esterne.

(20) Le azioni sostenute dal presente Fondo dovrebbero essere in sinergia con le azioni sostenute daglistrumenti comunitari sull'assistenza esterna e rientrare nel quadro della politica dell'Unione europeain materia di relazioni esterne, in particolare la strategia relativa alle dimensioni esterne dello spaziodi libertà, sicurezza e giustizia.

23.12.2006C 317 E/752 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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(1) GU …(*) GU: inserire il numero, la data e il riferimento della GU di tale decisione.(2) GU …(3) GU …

(21) Il sostegno fornito dal Fondo sarebbe più efficiente e più mirato se il cofinanziamento delle azioniammissibili fosse basato su una programmazione strategica pluriennale, elaborata da ogni Statomembro in dialogo con la Commissione.

(22) Sulla base degli orientamenti strategici adottati dalla Commissione, ogni Stato membro dovrebbepreparare un documento di programmazione pluriennale che tenga conto della situazione specifica edelle necessità del paese e ne esponga la strategia di sviluppo che dovrebbe costituire il quadro di rife-rimento per preparare l'attuazione delle azioni da elencare nei programmi annuali.

(23) Secondo i metodi di esecuzione di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera b) del regolamento(CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finan-ziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1) (di seguito denominato «il regola-mento finanziario») è necessario specificare le condizioni che consentono alla Commissione di eserci-tare le proprie responsabilità per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea e chiarire gliobblighi di cooperazione che incombono agli Stati membri. L'applicazione di queste condizioniconsentirebbe alla Commissione di sincerarsi che gli Stati membri utilizzino il Fondo in modo legit-timo, corretto e conforme al principio di sana gestione finanziaria, secondo quanto previsto all'arti-colo 27 e all'articolo 48, paragrafo 2 del regolamento finanziario.

(24) È opportuno che gli Stati membri adottino misure atte a garantire il corretto funzionamento delsistema di gestione e di controllo e la qualità dell'attuazione. A tal fine, occorre stabilire i principigenerali e le funzioni necessarie cui dovrebbero attenersi tutti i programmi.

(25) Potrebbero essere coinvolte, a livelli diversi e in ubicazioni diverse, varie autorità di uno Statomembro, data la possibilità che il Fondo vi sostenga misure nazionali di attuazione delle disposizionidell'acquis di Schengen che spaziano dal controllo delle frontiere esterne alla politica dei visti.Dovrebbe essere quindi consentito agli Stati membri designare varie autorità di certificazione e diaudit, o autorità delegate, ferma restando una chiara ripartizione delle funzioni fra di esse.

(26) Conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, gli Stati membri dovrebbero essere iprincipali responsabili per l'attuazione e il controllo degli interventi del Fondo.

(27) È opportuno specificare gli obblighi degli Stati membri con riguardo ai sistemi di gestione e controllo,alla certificazione delle spese e alla prevenzione, individuazione e rettifica delle irregolarità e delleviolazioni del diritto comunitario, per un'attuazione efficiente e corretta dei programmi pluriennali eannuali. Con particolare riguardo alla gestione e al controllo, occorre stabilire le modalità in base allequali gli Stati membri accertano l'esistenza e il corretto funzionamento dei sistemi in questione.

(28) Fatti salvi i poteri della Commissione in materia di controllo finanziario, è opportuno incoraggiare lacooperazione fra gli Stati membri e la Commissione in questo settore;

(29) L'efficacia e l'impatto delle azioni finanziate dal Fondo dipendono inoltre dalla loro valutazione e dalladiffusione dei risultati. È opportuno che siano precisate le responsabilità degli Stati membri e dellaCommissione al riguardo e le modalità per assicurare una valutazione affidabile e la qualità delleinformazioni connesse.

(30) È opportuno che le azioni siano valutate nella prospettiva di una revisione intermedia e dell'analisid'impatto e che il processo di valutazione sia integrato nelle modalità di monitoraggio del progetto.

(31) Tenendo presente l'importanza della visibilità del finanziamento comunitario, la Commissionedovrebbe fornire orientamenti per favorire il corretto riconoscimento del sostegno ricevuto da partedi qualsiasi autorità, organizzazione non governativa, organizzazione internazionale o altro ente chericeve una sovvenzione a titolo del presente Fondo, tenendo conto della pratica di altri strumenti ingestione condivisa quali i Fondi Strutturali.

23.12.2006 C 317 E/753Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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(1) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390del 30.12.2006, pag. 1).

(32) La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria checostituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancioannuale, ai sensi del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamentoeuropeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1).

(33) Poiché l'obiettivo della presente decisione, vale a dire sostenere l'istituzione di un sistema europeocomune integrato di gestione delle frontiere, che comprende tra l'altro la gestione delle attività orga-nizzate dai servizi consolari e da altri servizi degli Stati membri nei paesi terzi in relazione ai flussi dicittadini di paesi terzi verso il territorio degli Stati membri, non può essere realizzato in misura suffi-ciente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essererealizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidia-rietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessarioper conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stessoarticolo.

(34) Le misure necessarie per l'esecuzione della presente decisione sono adottate secondo la decisione1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze diesecuzione conferite alla Commissione (2).

(35) Le misure della presente decisione relative all'adozione degli orientamenti strategici, di portata gene-rale e intese a modificare elementi non essenziali della presente decisione, sopprimendo alcuni di essio integrandola con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, sono adottate secondo la procedura diregolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Per motivi diefficacia, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo sono prorogati ai finidell'adozione degli orientamenti strategici.

(36) Al fine di assicurare una tempestiva attuazione del Fondo, alcune disposizioni della presente decisionedovrebbe essere applicata a decorrere dal 1o gennaio 2007.

(37) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo dell'acquisdi Schengen che rientra nei settori di cui all'articolo 1, punti A e B della decisione 1999/437/CE delConsiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dalConsiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associa-zione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (3).

(38) È opportuno definire un regime per permettere a rappresentanti dell'Islanda e della Norvegia di essereassociati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze d'ese-cuzione. Tale regime è stato previsto nell'Accordo sotto forma di scambio di lettere fra il Consigliodell'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sui comitati che coadiuvanola Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi (4), allegato all'accordo di cui alconsiderando 37.

(39) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposi-zioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e laConfederazione Svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'ap-plicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1,punto A della decisione 1999/437/CE in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1 della deci-sione 2004/860/CE del Consiglio (5) relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, nonché all'appli-cazione provvisoria di alcune disposizioni del suddetto accordo.

(40) È opportuno definire un regime per permettere a rappresentanti della Svizzera di essere associati ailavori dei comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze d'esecuzione.Tale regime è stato previsto in uno scambio di lettere fra il Consiglio dell'Unione europea e laSvizzera, allegato all'accordo di cui al considerando 39.

23.12.2006C 317 E/754 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

(1) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.(2) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione n. 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006,

pag. 11).(3) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.(4) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 53.(5) GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78.

(41) Allo scopo di determinare le disposizioni complementari necessarie per l'attuazione del presente stru-mento, è opportuno che la Comunità e l'Islanda, la Norvegia e la Svizzera concludano un accordo.

(42) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattatosull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'a-dozione della presente decisione e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione. Poichéla presente decisione si basa sull'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della Parte terza,titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 5del suddetto protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla data di adozione della presente decisione,se intende recepirla nel suo diritto interno.

(43) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il RegnoUnito non partecipa a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000,riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcunedisposizioni dell'acquis di Schengen (1) e della successiva decisione 2004/926/CE del Consiglio, del22 dicembre 2004, relativa all'attuazione di parte delle disposizioni dell'acquis di Schengen da partedel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (2). Il Regno Unito non partecipa pertanto allasua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

(44) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlandanon partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardantela richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (3). L'Irlanda nonpartecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

(45) A norma dell'articolo 67, paragrafo 2, secondo trattino del trattato, la decisione 2004/927/CE delConsiglio, del 22 dicembre 2004, che assoggetta taluni settori contemplati dal titolo IV, parte terza,del trattato che istituisce la Comunità europea alla procedura di cui all'articolo 251 di detto trat-tato (4), rende la procedura di cui all'articolo 251 del trattato applicabile nei settori contemplatidall'articolo 62, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera a) e paragrafo 3 e dall'articolo 63, paragrafo 2,lettera b), e paragrafo 3, lettera b), del trattato,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

OGGETTO, OBIETTIVI E AZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito d'applicazione

La presente decisione istituisce per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 il Fondo per le fron-tiere esterne, (di seguito denominato «il Fondo»), nell'ambito di un quadro coerente che comprende altresì ladecisione n. …/2007/CE (*), la decisione n. …/2007/CE (**) e la decisione n. …/2007/CE (***), al fine dicontribuire al rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e all'applicazione del principio disolidarietà tra gli Stati membri.

La presente decisione definisce gli obiettivi cui contribuisce il Fondo, la sua attuazione, le risorse finanziariedisponibili e i criteri di ripartizione per la loro assegnazione.

23.12.2006 C 317 E/755Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

(1) GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.(2) GU L 395 del 31.12.2004, pag. 70.(3) GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.(4) GU L 396 del 31.12.2004, pag. 45.(*) GU: inserire il numero della prima decisione di cui al considerando 18 (Fondo europeo per i rifugiati).(**) GU: inserire il numero della seconda decisione di cui al considerando 18 (Fondo europeo per i rimpatri).(***) GU: inserire il numero della terza decisione di cui al considerando 18 (Fondo europeo per l'integrazione di cittadini

di paesi terzi).

Essa fissa le norme di gestione del Fondo, comprese quelle finanziarie, nonché i meccanismi di monitoraggioe controllo in base a una divisione delle responsabilità tra la Commissione e gli Stati membri.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si intende per:

1) «frontiere esterne»: le frontiere terrestri degli Stati membri, comprese le frontiere fluviali e lacustri, lefrontiere marittime e gli aeroporti, i porti fluviali, i porti marittimi e lacustri cui si applica la normativacomunitaria relativa all'attraversamento delle frontiere esterne, siano esse temporanee o meno;

2) «frontiere esterne temporanee»:

a) il confine comune fra uno Stato membro che attua integralmente l'acquis di Schengen e uno Statomembro che è tenuto ad applicarlo integralmente in conformità al suo atto di adesione, ma per ilquale non è entrata in vigore la relativa decisione del Consiglio che lo autorizza a applicare tale acquisin misura integrale;

b) il confine comune fra due Stati membri tenuti ad applicare integralmente l'acquis di Schengen inconformità ai rispettivi atti di adesione, ma per i quali non è ancora entrata in vigore la relativa deci-sione del Consiglio che li autorizza a applicare tale acquis in misura integrale;

3) «valico di frontiera»: qualsiasi valico autorizzato dalle autorità competenti per l'attraversamento delle fron-tiere esterne, comunicato a norma dell'articolo 34, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 562/2006;

4) «Agenzia»: l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Statimembri dell'Unione europea, istituita con regolamento (CE) n. 2007/2004;

Articolo 3

Obiettivi generali del Fondo

1. Il Fondo contribuisce ai seguenti obiettivi:

a) organizzazione efficiente dell'attività di controllo e di sorveglianza delle frontiere esterne;

b) gestione efficiente, da parte degli Stati membri, dei flussi di persone alle frontiere esterne, in modo daassicurare, da un lato, un elevato livello di protezione lungo quelle frontiere e, dall'altro, l'attraversamentosenza problemi delle frontiere esterne conformemente all'acquis di Schengen e ai principi di trattamentorispettoso e dignità;

c) applicazione uniforme, da parte degli operatori di frontiera, della normativa comunitaria sull'attraversa-mento delle frontiere esterne, in particolare del regolamento (CE) n. 562/2006;

d) miglioramento della gestione delle attività organizzate dai servizi consolari e da altri servizi degli Statimembri nei paesi terzi in relazione ai flussi di cittadini di paesi terzi verso il territorio degli Stati membrie alla cooperazione tra Stati membri al riguardo.

2. Il Fondo contribuisce al finanziamento dell'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri o dellaCommissione.

Articolo 4

Obiettivi specifici

1. In relazione all'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), il Fondo sostiene i seguenti obiettivispecifici:

a) attuare le raccomandazioni, le norme operative e le migliori pratiche derivanti dalla cooperazione opera-tiva tra Stati membri nel settore del controllo di frontiera;

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b) sviluppare e applicare le misure necessarie per migliorare i sistemi di sorveglianza fra i valichi difrontiera;

c) introdurre misure o elaborare sistemi efficaci per una raccolta metodica di informazioni pertinenti sull'e-voluzione della situazione operativa alle frontiere esterne e nelle zone immediatamente pre e postfrontiera;

d) garantire una registrazione adeguata del numero di persone che attraversano tutti i tipi di frontieraesterna (terrestre, aerea, marittima);

e) introdurre o perfezionare un sistema per la raccolta di dati statistici e amministrativi sulle categorie diviaggiatori e il numero e la natura dei controlli e delle misure di sorveglianza ai vari tipi di frontieraesterna, basato sulla registrazione e su altre fonti di raccolta dati;

f) istituire un coordinamento efficace, strutturale, strategico e operativo fra tutte le autorità che operano aivalichi di frontiera;

g) migliorare le capacità degli operatori di frontiera di eseguire funzioni di sorveglianza, consulenza econtrollo, nonché le loro qualifiche al riguardo;

h) intensificare lo scambio di informazioni a livello nazionale fra le autorità responsabili della gestione dellefrontiere esterne e tra di esse e le altre autorità responsabili in materia di migrazione, asilo e questioniconnesse;

i) promuovere standard di gestione della qualità.

2. In relazione all'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), il Fondo sostiene i seguenti obiet-tivi specifici:

a) ad eccezione delle frontiere esterne temporanee, sviluppare nuove metodologie di lavoro, misure logi-stiche e tecnologie di punta per rafforzare il controllo sistematico delle persone in entrata e in uscita aivalichi di frontiera;

b) promuovere l'uso delle tecnologie e la formazione specialistica del personale incaricato della loro applica-zione effettiva;

c) intensificare gli scambi di informazioni e potenziare la formazione sui documenti di viaggio falsi o falsifi-cati, anche mediante la messa a punto e la diffusione di strumenti e pratiche comuni per la loroindividuazione;

d) favorire una consultazione dei dati ai valichi di frontiera efficiente e in tempo reale, grazie all'impiego disistemi informatizzati su vasta scala come il Sistema informativo Schengen (SIS), il Sistema d'informa-zione visti (VIS), e uno scambio di informazioni efficiente e in tempo reale fra tutti i valichi situati lungole frontiere esterne;

e) provvedere all'attuazione ottimale, a livello operativo e tecnico, dei risultati dell'analisi dei rischi.

3. In relazione all'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), il Fondo sostiene i seguenti obiettivispecifici:

a) istituire progressivamente, in ciascuno Stato membro, sistemi uniformi d'istruzione, formazione e quali-fica degli operatori di frontiera, attuando in particolare la base comune per la formazione messa a puntodall'Agenzia e integrando con coerenza le attività di quest'ultima nel settore;

b) sostenere e incrementare gli scambi e il distaccamento di operatori di frontiera fra gli Stati membri, acomplemento degli orientamenti e attività dell'Agenzia in questo settore;

c) incoraggiare l'uso di tecnologie di punta compatibili lungo le frontiere esterne, quando indispensabile perun'applicazione corretta, efficace o uniforme delle regole;

d) sviluppare la capacità delle autorità di applicare le stesse procedure e assumere decisioni coerenti, rapidee valide in relazione all'attraversamento delle frontiere esterne, ivi compreso il rilascio dei visti;

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e) promuovere l'uso del manuale pratico comune per le guardie di frontiera;

f) costruire e migliorare le aree e i centri allestiti per le persone cui è negato l'ingresso e per le personeintercettate dopo che avevano attraversato illegalmente la frontiera o mentre si apprestavano ad attraver-sare una frontiera esterna per entrare illegalmente nel territorio degli Stati membri;

g) aumentare la sicurezza nei locali dei valichi di frontiera, per l'incolumità degli operatori di frontiera e atutela delle attrezzature, dei sistemi di vigilanza e dei mezzi di trasporto.

4. In relazione all'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), il Fondo sostiene i seguenti obiet-tivi specifici:

a) potenziare le capacità operative della rete di funzionari di collegamento sull'immigrazione e, mediantequesta, promuovere una cooperazione più efficace fra i servizi degli Stati membri;

b) introdurre misure intese ad assistere gli Stati membri e i vettori nell'adempimento degli obblighi loroimposti a norma della direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo deivettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate (1)e dell'articolo 26 della convenzione del19 giugno 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Statidell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese rela-tivo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (di seguito denominata «Convenzione diSchengen») (2) al fine di impedire gli arrivi illegali alle frontiere esterne;

c) promuovere una cooperazione più efficace con i vettori negli aeroporti dei paesi di partenza, fra l'altroimpartendo al loro personale una formazione uniforme sui documenti di viaggio;

d) promuovere la gestione della qualità e servizi e attrezzature validi in termini d'infrastruttura nella proce-dura di domanda di visto;

e) promuovere la cooperazione fra Stati membri per migliorare le capacità dei servizi consolari di esaminarele domande di visto;

f) promuovere, in materia di visti, pratiche di indagine comuni e procedure e decisioni amministrativeuniformi da parte dei servizi consolari di uno Stato membro ubicati in paesi terzi diversi;

g) incoraggiare la tendenza verso una cooperazione sistematica e regolare fra i servizi consolari e altriservizi di Stati membri diversi, in particolare in relazione al VIS, fra l'altro mettendo in comune i mezzi ele risorse per il rilascio dei visti, scambiando informazioni, studi e indagini sulle domande di visto e isti-tuendo centri comuni per le domande di visto;

h) incoraggiare iniziative nazionali per l'adozione di pratiche di indagine comuni e procedure amministrativee decisionali uniformi sul rilascio dei visti da parte dei servizi consolari di Stati membri diversi;

i) istituire uffici consolari comuni.

Articolo 5

Azioni ammissibili negli Stati membri

1. Il Fondo sostiene azioni negli Stati membri in relazione agli obiettivi specifici di cui all'articolo 4, e piùparticolarmente:

a) infrastrutture dei valichi di frontiera e edifici annessi, come le stazioni di frontiera, le piazzole di atter-raggio per elicotteri, le corsie o i caselli per l'incolonnamento dei veicoli o delle persone ai valichi difrontiera;

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(1) GU L 261 del 6.8.2004, pag. 24.(2) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. Convenzione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2006 del

Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).

b) infrastrutture, edifici e sistemi necessari per la sorveglianza fra i valichi di frontiera e per l'impedimentodell'attraversamento illegale delle frontiere esterne;

c) attrezzatura operativa, come sensori, impianti di sorveglianza con telecamere, strumenti per l'esame deidocumenti, strumenti di rilevazione e terminali fissi o mobili per consultare il SIS, il VIS, il Sistemaeuropeo di archiviazione delle immagini (FADO) e altri sistemi europei e nazionali;

d) mezzi di trasporto per il controllo delle frontiere esterne, come veicoli, imbarcazioni, elicotteri e velivolileggeri, provvisti di speciali dispositivi elettronici per la sorveglianza del confine e il rilevamento dellapresenza di persone nei mezzi di trasporto;

e) strumenti per lo scambio di informazioni in tempo reale fra autorità competenti;

f) sistemi di informazione e comunicazione;

g) programmi di distaccamento e scambio di personale quali gli operatori di frontiera, i funzionari deiservizi immigrazione e il personale degli uffici consolari;

h) istruzione e formazione del personale delle autorità competenti, compresa la formazione linguistica;

i) investimenti per lo sviluppo, la sperimentazione e la messa in opera di tecnologie più avanzate;

j) studi e progetti pilota per attuare le raccomandazioni, gli standard operativi e le migliori pratiche deri-vanti dalla cooperazione operativa fra Stati membri nel settore del controllo di frontiera;

k) studi e progetti pilota volti a incentivare l'innovazione, agevolare lo scambio di esperienze e buonepratiche e migliorare la qualità della gestione delle attività organizzate dai servizi consolari e da altriservizi degli Stati membri nei paesi terzi in relazione ai flussi di cittadini di paesi terzi verso il territoriodegli Stati membri e alla cooperazione tra gli Stati membri al riguardo.

2. Il Fondo non sostiene azioni relative alle frontiere esterne temporanee che comportino investimentistrutturali incompatibili con l'obiettivo di sopprimere i controlli sulle persone a quelle frontiere, in partico-lare le azioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

Articolo 6

Regime di transito speciale

1. Il Fondo prevede un sostegno per compensare i diritti non riscossi risultanti dai visti di transito e icosti supplementari sostenuti per l'attuazione del documento di transito agevolato (FTD) e del documento ditransito ferroviario agevolato (FRTD) ai sensi dei regolamenti (CE) n. 693/2003 (1) e n. 694/2003 (2) delConsiglio.

2. Ai fini del paragrafo 1, per «costi supplementari» si intendono i costi che risultano direttamente dalledisposizioni specifiche di attuazione del regime speciale di transito e che non sono generati dal rilascio divisti di transito o altri visti.

Sono ammissibili al finanziamento i seguenti tipi di costi supplementari:

a) investimenti infrastrutturali;

b) formazione del personale addetto all'attuazione del regime speciale di transito;

c) costi operativi supplementari, compresi gli stipendi del personale specificamente addetto all'attuazionedel regime speciale di transito.

3. I diritti non riscossi di cui al paragrafo 1 sono calcolati sulla base del livello del costo dei visti di tran-sito previsto all'allegato 12 dell'Istruzione consolare comune riguardante i visti, nei limiti del quadro finan-ziario di cui all'articolo 14, paragrafo 9.

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(1) GU L 99 del 17.4.2003, pag. 8.(2) GU L 99 del 17.4.2003, pag. 15.

Articolo 7

Azioni comunitarie

1. Su iniziativa della Commissione, il Fondo può finanziare, nel limite del 6 % delle risorse disponibili,azioni transnazionali o azioni di interesse per l'intera Comunità (di seguito denominate «azioni comunitarie»)relative ai seguenti obiettivi:

a) contribuire a potenziare le attività organizzate dai servizi consolari e da altri servizi degli Stati membrinei paesi terzi in relazione ai flussi di cittadini di paesi terzi verso il territorio degli Stati membri e allacooperazione tra gli Stati membri al riguardo, comprese le attività degli ufficiali di collegamento presso lecompagnie aeree e dei funzionari di collegamento sull'immigrazione;

b) promuovere la progressiva inclusione dei controlli doganali, veterinari e fitosanitari nella gestione inte-grata delle frontiere in conformità all'evoluzione delle politiche in questo settore;

c) fornire agli Stati membri servizi di sostegno nelle situazioni di emergenza, debitamente circostanziate,che richiedono un intervento urgente alle frontiere esterne.

2. Per essere ammissibili al finanziamento le azioni comunitarie di cui al paragrafo 1, lettere a) e b)devono in particolare:

a) promuovere la cooperazione comunitaria nell'attuazione della normativa comunitaria e delle buonepratiche;

b) sostenere la realizzazione di reti di cooperazione transnazionale e di progetti pilota, basati su partenariatitransnazionali tra servizi consolari di due o più Stati membri, concepiti per incoraggiare l'innovazione eagevolare lo scambio di esperienze e di buone pratiche;

c) sostenere l'analisi, la diffusione e lo scambio di informazioni sulle migliori pratiche e su tutti gli altriaspetti inerenti all'obiettivo generale di contribuire a potenziare le attività organizzate dai servizi consolaridegli Stati membri nei paesi terzi, e la cooperazione fra Stati membri al riguardo, incluso l'utilizzo dellatecnologia più avanzata;

d) sostenere progetti e studi su nuove eventuali forme di cooperazione comunitaria e di normativa comuni-taria in questo settore, in particolare centri comuni di trattamento per le domande;

e) sostenere lo sviluppo e l'applicazione, da parte degli Stati membri, di strumenti statistici, di metodi e diindicatori comuni per misurare gli sviluppi politici nel settore della politica dei visti e della cooperazioneconsolare.

3. Il programma di lavoro annuale che stabilisce le priorità per le azioni comunitarie è adottato secondola procedura di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

CAPO II

PRINCIPI DI INTERVENTO

Articolo 8

Complementarità, coerenza e conformità

1. Il Fondo fornisce un'assistenza complementare alle azioni nazionali, regionali e locali, integrandovi lepriorità comunitarie.

2. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento del Fondo e degli Stati membrisia coerente con le attività, le politiche e le priorità comunitarie. Tale coerenza è in particolar modo eviden-ziata nel programma pluriennale di cui all'articolo 21.

3. Le operazioni finanziate dal Fondo sono conformi alle disposizioni del trattato e degli atti adottati invirtù dello stesso.

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Articolo 9

Programmazione

1. Gli obiettivi del Fondo sono realizzati nell'ambito del periodo di programmazione pluriennale (dal2007 al 2013) con revisione intermedia a norma dell'articolo 24. Il sistema di programmazione pluriennaleinclude le priorità e un processo di gestione, decisione, audit e certificazione.

2. I programmi pluriennali approvati dalla Commissione sono attuati tramite programmi annuali.

Articolo 10

Intervento sussidiario e proporzionale

1. Compete agli Stati membri attuare i programmi pluriennali e annuali di cui agli articoli 21 e 23 allivello territoriale appropriato, secondo il sistema istituzionale specifico di ciascuno di essi. Tale competenzaè esercitata a norma della presente decisione.

2. I mezzi utilizzati dalla Commissione e dagli Stati membri in materia di audit variano secondo l'entitàdel contributo comunitario. Lo stesso principio si applica alle disposizioni in materia di valutazione e allerelazioni sui programmi pluriennali e annuali.

Articolo 11

Metodi d'esecuzione

1. Il bilancio comunitario assegnato al Fondo è eseguito a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera b),del regolamento finanziario, fatte salve le azioni comunitarie di cui all'articolo 7 e l'assistenza tecnica di cuiall'articolo 17 della presente decisione.

2. La Commissione esercita le responsabilità di esecuzione del bilancio generale dell'Unione europeasecondo le seguenti modalità:

a) controlla che negli Stati membri esistano e funzionino correttamente sistemi di gestione e di controllosecondo la procedura di cui all'articolo 34;

b) differisce o sospende, in tutto o in parte, i pagamenti, secondo le procedure di cui agli articoli 43 e 44,in caso di inadempienza dei sistemi nazionali di gestione e di controllo e applica ogni altra rettifica finan-ziaria necessaria secondo le procedure di cui agli articoli 47 e 48.

3. I paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen partecipano alFondo a norma della presente decisione.

4. Sono conclusi accordi contenenti le disposizioni complementari necessarie in relazione a detta parteci-pazione, in particolare disposizioni che tutelino gli interessi finanziari della Comunità e il potere di controllodella Corte dei conti.

Articolo 12

Partenariato

1. Ogni Stato membro organizza, secondo le norme e le prassi nazionali vigenti, un partenariato con leautorità e gli organismi coinvolti nell'attuazione del programma pluriennale o, a suo parere, in grado diapportare un contributo utile allo sviluppo dello stesso.

Tali autorità e organismi possono comprendere autorità regionali, locali, urbane e altre autorità pubblichecompetenti, organizzazioni internazionali, in particolare l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifu-giati (ACNUR), e organismi che rappresentano la società civile, quali le organizzazioni non governative o leparti sociali.

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2. Tale partenariato è condotto nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziariedi ciascuna categoria di partner.

CAPO III

QUADRO FINANZIARIO

Articolo 13

Risorse globali

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione della presente decisione dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre2013 è pari a 1 820 milioni di euro.

2. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali nei limiti del quadro finanziario.

3. La Commissione procede a una ripartizione indicativa annuale per Stato membro conformemente aicriteri stabiliti nell'articolo 14.

Articolo 14

Ripartizione annuale delle risorse per azioni ammissibili negli Statimembri

1. Le risorse annuali disponibili sono ripartite fra gli Stati membri come segue:

a) il 30% per le frontiere terrestri esterne;

b) il 35% per le frontiere marittime esterne;

c) il 20% per gli aeroporti;

d) il 15% per gli uffici consolari.

2. Le risorse disponibili di cui al paragrafo 1, lettera a) sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

a) il 70% per la lunghezza delle loro frontiere esterne che sarà calcolata, in base ai fattori di ponderazione,per ciascuna sezione specifica determinata a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera a);

b) il 30% per il carico di lavoro alle rispettive frontiere terrestri esterne, determinato a norma del para-grafo 7, lettera a).

3. Le risorse disponibili di cui al paragrafo 1, lettera b) sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

a) il 70% per la lunghezza delle loro frontiere esterne che sarà calcolata, in base ai fattori di ponderazione,per ciascuna sezione specifica determinata a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera b);

b) il 30 % per il carico di lavoro alle rispettive frontiere marittime esterne, determinato a norma del para-grafo 7, lettera a).

4. Le risorse disponibili di cui al paragrafo 1, lettera c) sono ripartite tra gli Stati membri secondo ilcarico di lavoro nei rispettivi aeroporti, determinato a norma del paragrafo 7, lettera b).

5. Le risorse disponibili di cui al paragrafo 1, lettera d) sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

a) il 50% per il numero di uffici consolari degli Stati membri nei paesi elencati nell'allegato I del regola-mento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui citta-dini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco deipaesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (1);

b) il 50% per il carico di lavoro in relazione alla gestione della politica dei visti presso gli uffici consolaridegli Stati membri nei paesi elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001, determinato anorma del paragrafo 7, lettera c) del presente articolo.

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(1) GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 851/2005 (GU L 141 del 4.6.2005,pag. 3).

6. Ai fini della ripartizione annuale delle risorse per quanto concerne il paragrafo 1, lettere a) e b),

a) si tiene conto della linea che separa le zone di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 866/2004 delConsiglio del 29 aprile 2004 relativo ad un regime ai sensi dell'articolo 2 del protocollo n. 10 dell'atto diadesione (1) anche se non costituisce una frontiera terrestre esterna, fintantoché si applicano le disposi-zioni dell'articolo 1 del protocollo n. 10 dell'atto di adesione del 2003, ma non della frontiera marittimaa nord di tale linea;

b) si intende per «frontiere marittime esterne» il limite esterno del mare territoriale degli Stati membri aisensi degli articoli da 4 a 16 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Si intende,tuttavia, il limite esterno delle zone che presentano una minaccia elevata, nei casi in cui siano necessarieoperazioni periodiche a lungo raggio per impedire l'immigrazione clandestina o l'ingresso illegale. Ciò èdeterminato tenendo conto dei dati operativi forniti dagli Stati membri interessati negli ultimi due anni.Questa definizione di «frontiere marittime esterne» è usata esclusivamente ai fini della presente decisionee tutte le operazioni rispettano il diritto internazionale.

7. Il carico di lavoro si basa sulle cifre medie degli ultimi due anni in relazione ai seguenti fattori:

a) alle frontiere terrestri esterne e alle frontiere marittime esterne:

i) il numero di persone che attraversano le frontiere esterne ai valichi di frontiera autorizzati;

ii) il numero di cittadini di paesi terzi cui è negato l'ingresso a tali frontiere esterne;

iii) il numero dei cittadini di paesi terzi fermati dopo l'attraversamento illegale della frontiera esterna,compreso il numero delle persone fermate in mare;

b) negli aeroporti:

i) il numero di persone che attraversano le frontiere esterne ai valichi di frontiera autorizzati;

ii) il numero di cittadini di paesi terzi cui è negato l'ingresso a tali frontiere esterne;

c) presso gli uffici consolari:

il numero delle domande di visto.

Per il 2007, il carico di lavoro si basa unicamente sulle cifre del 2005.

8. La ponderazione di cui ai paragrafi 2 e 3 è determinata dall'Agenzia a norma dell'articolo 15.

9. Con riguardo alla lunghezza delle frontiere terrestri esterne di cui al paragrafo 2, lettera a), il calcolodella ripartizione annuale delle risorse non tiene conto delle frontiere esterne temporanee. Tiene conto,tuttavia, delle frontiere esterne temporanee di uno Stato membro che ha aderito all'Unione europea entro il1o maggio 2004 con uno Stato membro che ha aderito successivamente al 1o maggio 2004.

10. Le cifre di riferimento sul carico di lavoro di cui al paragrafo 7 sono le ultime cifre fornite dallaCommissione (Eurostat) in base ai dati forniti dagli Stati membri in conformità al diritto comunitario.

Gli Stati membri che non hanno fornito alla Commissione (Eurostat) i dati statistici in questione comuni-cano al più presto dati provvisori.

Prima di accettare detti dati statistici come cifre di riferimento, la Commissione (Eurostat) ne valuta laqualità, la raffrontabilità e la completezza, secondo le consuete procedure operative. Su richiesta dellaCommissione (Eurostat), gli Stati membri le comunicano tutte le informazioni necessarie a tal fine.

11. Qualora non siano disponibili come cifre di riferimento le cifre stabilite dalla Commissione (Eurostat)in conformità al diritto comunitario, gli Stati membri comunicano alla Commissione dati provvisori entro il1o novembre di ogni anno per la stima dell'importo che sarà loro attribuito per l'anno successivo a normadell'articolo 23, paragrafo 2.

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(1) GU L 161 del 30.4.2004, pag. 128. Versione rettificata in GU L 206 del 9.6.2004, pag. 51. Regolamento modificatoda ultimo dal regolamento (CE) n. 1283/2005 della Commissione (GU L 203 del 4.8.2005, pag. 8).

Prima che la Commissione accetti detti dati statistici come cifre di riferimento, la Commissione (Eurostat) nepuò valutare la qualità, la raffrontabilità e la completezza, secondo le consuete procedure operative. Surichiesta della Commissione (Eurostat), gli Stati membri le comunicano tutte le informazioni necessarie a talfine.

12. L'assegnazione delle risorse di cui al paragrafo 1 non riguarda le risorse assegnate ai fini degli arti-coli 6 e 19. Le risorse assegnate ai fini dell'articolo 6 non possono superare 108 milioni di euro per ilperiodo dal 2007 al 2013.

Articolo 15

Analisi dei rischi effettuata dall'Agenzia ai fini della ripartizione annualedelle risorse

1. Per determinare la ponderazione di cui all'articolo 14, paragrafo 8, l'Agenzia trasmette allaCommissione, entro il 1o aprile di ogni anno, una relazione specifica in cui sono descritte le difficoltà nell'ef-fettuare la sorveglianza di frontiera e la situazione alle frontiere esterne degli Stati membri, con specificoriguardo agli Stati membri particolarmente vicini a zone ad alto rischio d'immigrazione clandestina nell'ul-timo anno, tenuto conto anche del numero di persone entrate illegalmente in tali Stati membri e dell'esten-sione del territorio di tali Stati membri.

2. In base al modello comune di analisi integrata dei rischi di cui all'articolo 4 del regolamento(CE) n. 2007/2004 la relazione fa un'analisi delle minacce che hanno pregiudicato la sicurezza delle frontiereesterne degli Stati membri nell'ultimo anno, tenuto conto degli sviluppi politici, economici e sociali nei paesiterzi interessati, specie nei paesi terzi limitrofi, e delinea possibili tendenze future in materia di flussi migra-tori e di attività illecite alle frontiere esterne.

L'analisi dei rischi è basata essenzialmente sulle seguenti informazioni raccolte dall'Agenzia, fornite dagli Statimembri o ottenute dalla Commissione (Eurostat):

a) il numero dei cittadini di paesi terzi cui è negato l'ingresso alla frontiera esterna;

b) il numero dei cittadini di paesi terzi fermati mentre attraversavano o tentavano di attraversare illegal-mente la frontiera esterna;

c) il numero di passatori intercettati che hanno favorito intenzionalmente l'ingresso non autorizzato di citta-dini di paesi terzi;

d) il numero di documenti di viaggio falsi o falsificati e il numero di documenti di viaggio e visti rilasciatiper falsi motivi che sono stati individuati ai valichi di frontiera in conformità al codice frontiereSchengen.

Qualora non siano disponibili come cifre di riferimento le statistiche stabilite dalla Commissione (Eurostat)bensì quelle fornite dagli Stati membri, l'Agenzia può chiedere a tali Stati membri le informazioni necessarieper valutarne la qualità, la raffrontabilità e la completezza. Ai fini di tale valutazione l'Agenzia può chiederel'assistenza della Commissione (Eurostat).

3. La relazione individua, infine, a norma dei paragrafi 1 e 2, i livelli attuali di minaccia alle frontiereesterne dei singoli Stati membri e determina i seguenti specifici fattori di ponderazione per ogni sezionedella frontiera esterna per ciascuno Stato membro:

a) frontiera terrestre esterna:

i) fattore 1: minaccia normale

ii) fattore 1,5: minaccia media

iii) fattore 3: minaccia elevata

b) frontiera marittima esterna:

i) fattore 0: minaccia minima

ii) fattore 1: minaccia normale

iii) fattore 3: minaccia media

iv) fattore 8: minaccia elevata.

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Articolo 16

Struttura del finanziamento

1. Il contributo finanziario a titolo del Fondo assume la forma di sovvenzioni.

2. Le azioni che beneficiano del Fondo sono cofinanziate da fonti pubbliche o private, hanno naturanon profit e non sono ammissibili ad un finanziamento da altre fonti a carico del bilancio generaledell'Unione europea.

3. Gli stanziamenti del Fondo sono complementari alle spese pubbliche o equivalenti degli Stati membridestinate alle misure oggetto della presente decisione.

4. Il contributo comunitario ai progetti finanziati non supera, per le azioni di cui all'articolo 4 attuatenegli Stati membri, il 50% del costo totale di un'azione specifica.

Detto contributo può essere aumentato al 75% per i progetti inerenti alle priorità specifiche individuatenegli orientamenti strategici di cui all'articolo 20.

Il contributo comunitario è aumentato al 75% negli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione.

5. Nell'ambito dell'attuazione della programmazione nazionale di cui al capo IV, gli Stati membri selezio-nano i progetti cui destinare i finanziamenti secondo i seguenti criteri minimi:

a) la situazione e le necessità nello Stato membro interessato;

b) il rapporto costo/efficacia delle spese, tenuto conto, tra l'altro, del numero di persone cui si rivolge ilprogetto;

c) l'esperienza, la capacità, l'affidabilità e il contributo finanziario dell'organizzazione richiedente il finanzia-mento e di qualsiasi organizzazione compartecipe;

d) la complementarità fra i progetti e altre azioni finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea onell'ambito di programmi nazionali.

6. In generale gli aiuti comunitari per azioni finanziate dal Fondo sono concessi per un massimo di treanni, con riserva di un riesame periodico dei progressi compiuti.

Articolo 17

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

1. Su iniziativa e/o per conto della Commissione, entro un massimale di 500 000 euro della sua dotazioneannuale, il Fondo può finanziare misure di preparazione, monitoraggio, sostegno amministrativo e tecnico,valutazione, audit e ispezione necessarie per l'attuazione della presente decisione.

2. Dette misure comprendono:

a) studi, valutazioni, perizie e statistiche, anche di natura generale, in relazione al funzionamento del Fondo;

b) misure informative destinate agli Stati membri, ai beneficiari finali e al grande pubblico, compresecampagne di sensibilizzazione e una banca dati comune dei progetti finanziati a titolo del Fondo;

c) la messa in opera, il funzionamento e l'interconnessione di sistemi informatici per la gestione, il monito-raggio, l'ispezione e la valutazione;

d) la progettazione di un quadro di valutazione e monitoraggio comune e di un sistema d'indicatori, tenutoconto, laddove appropriato, degli indicatori nazionali;

e) il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle pratiche vigenti in questosettore;

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f) misure informative e formative destinate alle autorità designate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 27,complementari alle iniziative attuate dagli Stati membri per orientare le rispettive autorità ai sensi dell'ar-ticolo 33, paragrafo 2.

Articolo 18

Assistenza tecnicasu iniziativa degli Stati membri

1. Su iniziativa di uno Stato membro, per ciascun programma annuale il Fondo può finanziare misure dipreparazione, gestione, monitoraggio, valutazione, informazione e controllo, nonché misure volte a raffor-zare la capacità amministrativa connessa all'attuazione del Fondo.

2. L'importo stanziato per l'assistenza tecnica prevista da ciascun programma annuale non può superare:

a) il 7 % del cofinanziamento annuale totale concesso allo Stato membro, maggiorato di 30 000 euro, per ilperiodo dal 2007 al 2010;

b) il 4 % del cofinanziamento annuale totale concesso allo Stato membro, maggiorato di 30 000 euro, per ilperiodo dal 2011 al 2013.

Articolo 19

Azioni specifiche

1. La Commissione compila ogni anno un elenco di azioni specifiche cui gli Stati membri dovranno dareattuazione, laddove appropriato in cooperazione con l'Agenzia, che contribuiscano allo sviluppo del sistemaeuropeo comune integrato di gestione delle frontiere cercando di colmare le carenze ai valichi di frontierastrategici individuate grazie alle analisi dei rischi di cui all'articolo 15.

2. Il programma di lavoro annuale di cui all'articolo 7, paragrafo 3 stabilisce il quadro di finanziamentoper dette azioni, compresi gli obiettivi e i criteri di valutazione.

3. L'elenco delle azioni selezionate è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

4. Il contributo finanziario del Fondo per le azioni specifiche è limitato ad una durata di sei mesi e nonpuò superare l'80% del costo di ogni azione.

5. Le risorse annuali disponibili per dette azioni non possono superare 10 milioni di euro. Le risorseancora disponibili in seguito alla selezione di cui al paragrafo 3 possono essere impiegate per finanziare leazioni di cui all'articolo 7.

CAPO IV

PROGRAMMAZIONE

Articolo 20

Adozione di orientamenti strategici

1. La Commissione adotta orientamenti strategici che definiscono il quadro d'intervento del Fondo, allaluce dei progressi realizzati nello sviluppo e nell'attuazione della normativa comunitaria in materia di fron-tiere esterne e politica dei visti, e la ripartizione indicativa delle risorse finanziarie del Fondo per il periododel programma pluriennale.

2. Per gli obiettivi generali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), gli orientamenti applicanoin particolare le priorità della Comunità al fine di istituire progressivamente il sistema europeo comune inte-grato di gestione delle frontiere esterne e rafforzare il controllo e la sorveglianza delle frontiere esternedell'Unione.

3. Per l'obiettivo generale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), tali orientamenti applicano in parti-colare le priorità comunitarie volte a sviluppare ulteriormente la politica comune in materia di visti qualeparte di un sistema multistrato inteso a facilitare i viaggi legittimi e a combattere l'immigrazione clandestinamigliorando le prassi per il trattamento delle domande di visto presso le rappresentanze consolari locali.

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4. La Commissione adotta gli orientamenti strategici relativi al periodo di programmazione pluriennaleentro il 31 luglio 2007.

5. Gli orientamenti strategici sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo dicui all'articolo 56, paragrafo 3. Tali orientamenti strategici, una volta adottati, sono allegati alla presentedecisione.

Articolo 21

Preparazione e approvazione dei programmi pluriennali nazionali

1. Ciascuno Stato membro presenta, sulla scorta degli orientamenti strategici di cui all'articolo 20, unprogetto di programma pluriennale articolato nei seguenti elementi:

a) una descrizione della situazione attuale nello Stato membro per quanto riguarda infrastrutture, apparec-chiature, mezzi di trasporto, sistemi di informazione e comunicazione e dispositivi di istruzione e forma-zione del personale delle autorità di frontiera e delle autorità consolari;

b) un'analisi delle necessità dello Stato membro interessato in materia di infrastrutture, apparecchiature,mezzi di trasporto, sistemi di informazione e comunicazione e dispositivi di istruzione e formazione delpersonale delle autorità di frontiera e delle autorità consolari, e l'indicazione degli obiettivi operativi perrispondere a tali necessità nel corso del periodo coperto dal programma pluriennale;

c) la presentazione di una strategia appropriata per raggiungere tali obiettivi e le priorità attribuite alla lororealizzazione, nonché una descrizione delle azioni previste per attuare tali priorità;

d) un'indicazione del grado di compatibilità di tale strategia con altri strumenti regionali, nazionali ecomunitari;

e) informazioni sulle priorità e relativi obiettivi specifici. Tali obiettivi sono quantificati tramite un numeroristretto di indicatori, tenuto conto del principio di proporzionalità. Gli indicatori consentono di misurarei progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza e l'efficacia degli obiettivi prescelti per attuare lepriorità;

f) una descrizione dell'impostazione scelta per attuare il principio di partenariato stabilito all'articolo 12;

g) un piano di finanziamento indicativo che precisi, per ciascuna priorità e ciascun programma annuale, lapartecipazione finanziaria del Fondo prevista e l'importo globale dei cofinanziamenti pubblici o privati;

h) le disposizioni previste affinché sia reso pubblico il programma pluriennale.

2. Gli Stati membri sottopongono alla Commissione il rispettivo progetto di programma pluriennaleentro quattro mesi dalla comunicazione degli orientamenti strategici da parte della Commissione.

3. Al fine di approvare il progetto di programma pluriennale, la Commissione esamina:

a) la coerenza del progetto di programma pluriennale con gli obiettivi del Fondo e gli orientamenti strategicidi cui all'articolo 20;

b) la pertinenza delle azioni previste nel progetto di programma pluriennale alla luce della strategiaproposta;

c) la conformità dei sistemi di gestione e di controllo istituiti dallo Stato membro per l'attuazione degliinterventi del Fondo alle disposizioni della presente decisione;

d) la conformità del progetto di programma pluriennale al diritto comunitario, in particolare alle disposi-zioni comunitarie dirette a garantire la libera circolazione delle persone, unitamente alle misure di accom-pagnamento direttamente correlate relative al controllo delle frontiere esterne, all'asilo e all'immigrazione.

4. La Commissione, se ritiene che un progetto di programma pluriennale non sia coerente con gli orien-tamenti strategici e/o non sia conforme alle disposizioni della presente decisione concernenti i sistemi digestione e di controllo o al diritto comunitario, invita lo Stato membro interessato a comunicare tutte leulteriori informazioni necessarie e, se opportuno, a rivedere di conseguenza il progetto di programmapluriennale.

5. La Commissione approva i singoli programmi pluriennali entro tre mesi dalla presentazione ufficiale,secondo la procedura di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

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Articolo 22

Revisione dei programmi pluriennali

1. Su iniziativa dello Stato membro interessato o della Commissione, il programma pluriennale è riesami-nato e, se necessario, riveduto per il restante periodo di programmazione, al fine di tener conto maggior-mente o in modo diverso delle priorità comunitarie. I programmi pluriennali possono essere riesaminati allaluce delle valutazioni e/o a seguito di difficoltà nell'attuazione.

2. La Commissione adotta una decisione di approvazione della revisione del programma pluriennalequanto prima dacché lo Stato membro interessato ha presentato ufficialmente domanda a tal fine. Ilprogramma pluriennale è riveduto secondo la procedura di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

Articolo 23

Programmi annuali

1. Il programma pluriennale approvato dalla Commissione è attuato tramite programmi annuali.

2. Entro il 1o luglio di ogni anno la Commissione comunica agli Stati membri una stima degli importiche saranno loro attribuiti per l'anno successivo a partire dagli stanziamenti globali decisi nel quadro dellaprocedura di bilancio annuale, secondo i calcoli di cui all'articolo 14.

3. Entro il 1o novembre di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione un progetto diprogramma annuale per l'anno successivo, stabilito in base al programma pluriennale e articolato neglielementi seguenti:

a) le modalità di selezione dei progetti da finanziare nell'ambito del programma annuale;

b) una descrizione delle azioni cui destinare il sostegno a titolo del programma annuale;

c) la prevista ripartizione finanziaria del contributo del Fondo tra le varie azioni del programma e un'indica-zione dell'importo richiesto a titolo dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 18 per l'attuazione delprogramma annuale.

4. Nell'esaminare il progetto di programma annuale di uno Stato membro, la Commissione tiene contodell'importo definitivo degli stanziamenti assegnati al Fondo nell'ambito della procedura di bilancio.

Entro un mese dalla presentazione ufficiale del progetto di programma annuale, la Commissione comunicaallo Stato membro interessato se è in grado di approvarlo o meno. Se il progetto di programma annualenon è coerente con il programma pluriennale, la Commissione invita lo Stato membro interessato a comuni-care tutte le informazioni necessarie e, se opportuno, a rivedere di conseguenza il progetto di programmaannuale.

La Commissione adotta la decisione di finanziamento che approva il programma annuale entro il 1o marzodell'anno in questione. La decisione indica l'importo attribuito allo Stato membro interessato e il periodo diammissibilità delle spese.

5. Per tener conto di situazioni di emergenza debitamente circostanziate che erano imprevedibili all'attodi approvazione del programma annuale e che richiedono un intervento urgente, uno Stato membro puòrivedere fino al 10% della ripartizione finanziaria del contributo a titolo del Fondo fra le diverse azioni elen-cate nel programma annuale o assegnare ad altre azioni fino al 10% della dotazione ripartita, a norma dellapresente decisione. Lo Stato membro interessato informa la Commissione della revisione del programmaannuale.

Articolo 24

Revisione intermedia del programma pluriennale

1. La Commissione riesamina gli orientamenti strategici e se del caso adotta, entro il 31 marzo 2010,orientamenti strategici riveduti per il periodo dal 2011 al 2013.

2. Qualora siano adottati tali orientamenti strategici riveduti, ciascuno Stato membro riesamina il proprioprogramma pluriennale e, ove appropriato, lo rivede.

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3. Le disposizioni dell'articolo 21 sulla preparazione e sull'approvazione dei programmi pluriennali nazio-nali si applicano per analogia alla preparazione e all'approvazione di tali programmi pluriennali riveduti.

4. Gli orientamenti strategici riveduti sono adottati secondo la procedura di regolamentazione concontrollo di cui all'articolo 56, paragrafo 3.

CAPO V

SISTEMI DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Articolo 25

Esecuzione

La Commissione è responsabile dell'esecuzione della presente decisione e adotta le modalità necessarie a talfine.

Articolo 26

Principi generali dei sistemi di gestione e di controllo

I sistemi di gestione e di controllo dei programmi pluriennali stabiliti dagli Stati membri prevedono:

a) la definizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione dellefunzioni all'interno di ciascun organismo;

b) l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi;

c) per ciascun organismo, risorse adeguate per svolgere le funzioni attribuitegli per l'intero periodo di attua-zione delle azioni cofinanziate dal Fondo;

d) procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate nell'ambito dei programmiannuali;

e) sistemi affidabili di contabilità, monitoraggio e informativa finanziaria informatizzati;

f) un sistema di informazione e monitoraggio nei casi in cui l'organismo responsabile affidi l'esecuzione deicompiti a un altro organismo;

g) manuali di procedura relativi alle funzioni da espletare;

h) dispositivi per l'audit del funzionamento del sistema;

i) sistemi e procedure per garantire un'adeguata tracciabilità dei dati;

j) procedure di informativa e monitoraggio delle irregolarità e del recupero degli importi indebitamenteversati.

Articolo 27

Designazione delle autorità

1. Per l'attuazione del programma pluriennale e dei programmi annuali lo Stato membro designa leseguenti autorità:

a) un'autorità responsabile: organo funzionale dello Stato membro, autorità o organismo pubblico nazionaleda quello designato ovvero organismo disciplinato dal diritto privato dello Stato membro, che svolgefunzioni di servizio pubblico, responsabile della gestione del programma pluriennale e dei programmiannuali finanziati dal Fondo ed interlocutore unico della Commissione;

b) un'autorità di certificazione: autorità o organismo pubblico nazionale, o persona fisica che svolge il ruolodi tale organismo o autorità, incaricato dallo Stato membro di certificare le dichiarazioni di spesa primadel loro invio alla Commissione;

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c) un'autorità di audit: autorità o organismo pubblico nazionale, purché funzionalmente indipendentedall'autorità responsabile e dall'autorità di certificazione, designato dallo Stato membro e incaricato diverificare l'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo;

d) un'autorità delegata, se opportuno.

2. Lo Stato membro definisce le norme che disciplinano le sue relazioni con le autorità di cui al para-grafo 1 e le relazioni di queste con la Commissione.

3. Fatto salvo l'articolo 26, lettera b), una parte o la totalità delle autorità di cui al paragrafo 1 delpresente articolo può essere localizzata all'interno dello stesso organismo.

4. La Commissione adotta le modalità di esecuzione degli articoli da 28 a 32 secondo la procedura di cuiall'articolo 56, paragrafo 2.

Articolo 28

Autorità responsabile

1. L'autorità responsabile soddisfa i seguenti requisiti minimi:

a) essere dotata di personalità giuridica, salvo il caso in cui si tratti di un organo funzionale dello Statomembro;

b) disporre delle infrastrutture necessarie per comunicare agevolmente con un gran numero di utilizzatori econ le autorità responsabili degli altri Stati membri e la Commissione;

c) operare in un ambito amministrativo che le consenta di svolgere adeguatamente i suoi compiti evitandoconflitti d'interesse;

d) essere in grado di applicare le regole comunitarie in materia di gestione dei fondi;

e) possedere capacità finanziarie e di gestione proporzionate al volume dei fondi comunitari che dovràgestire;

f) disporre di personale con qualifiche professionali adeguate ad un lavoro amministrativo in un contestointernazionale.

2. Lo Stato membro provvede affinché l'autorità responsabile disponga di fondi adeguati per svolgere isuoi compiti correttamente per l'intero periodo dal 2007 al 2013.

3. La Commissione può assistere gli Stati membri nella formazione del personale, specie per quantoriguarda la corretta applicazione dei capi da V a IX.

Articolo 29

Compiti dell'autorità responsabile

1. È compito dell'autorità responsabile gestire ed attuare il programma pluriennale conformemente alprincipio della sana gestione finanziaria.

In particolare, l'autorità è tenuta a:

a) consultare i partner a norma dell'articolo 12;

b) presentare alla Commissione i progetti di programma pluriennale e dei programmi annuali di cui agliarticoli 21 e 23;

c) organizzare e pubblicare i bandi di gara e gli inviti a presentare proposte, ove appropriato;

d) organizzare la selezione di progetti di cofinanziamento a titolo del Fondo nel rispetto dei criteri di cuiall'articolo 16, paragrafo 5;

e) percepire i pagamenti della Commissione e effettuare i versamenti ai beneficiari finali;

f) garantire la coerenza e la complementarità tra i cofinanziamenti a titolo del Fondo e quelli dei vari stru-menti finanziari nazionali e comunitari pertinenti;

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g) monitorare la fornitura dei prodotti e servizi cofinanziati, l'effettiva esecuzione delle spese dichiarate inrelazione alle azioni e la conformità di tali spese alle norme comunitarie e nazionali;

h) assicurare l'esistenza di un sistema informatico di registrazione e conservazione della contabilità diciascuna azione svolta nell'ambito dei programmi annuali nonché la raccolta dei dati relativi all'attua-zione necessari per la gestione finanziaria, il monitoraggio, il controllo e la valutazione;

i) provvedere affinché i beneficiari finali e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione delle azioni cofinan-ziate dal Fondo mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguataper tutte le operazioni relative all'azione, ferme restando le norme contabili nazionali;

j) assicurare che le valutazioni del Fondo di cui all'articolo 51 siano svolte entro i termini previsti dall'arti-colo 52, paragrafo 2 e siano conformi agli standard qualitativi convenuti tra la Commissione e lo Statomembro;

k) stabilire procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantireun'adeguata tracciabilità dei dati siano conservati secondo il disposto all'articolo 45;

l) assicurare che l'autorità di audit riceva, ai fini dello svolgimento degli audit di cui all'articolo 32, para-grafo 1, tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure di gestione seguite e ai progetti cofinan-ziati dal Fondo;

m) provvedere affinché l'autorità di certificazione riceva tutte le informazioni necessarie sulle procedureseguite e sulle verifiche effettuate in relazione alle spese ai fini della certificazione;

n) preparare e trasmettere alla Commissione le relazioni intermedie e finali sull'esecuzione dei programmiannuali, le dichiarazioni di spesa certificate dall'autorità di certificazione e le domande di pagamento oeventualmente le dichiarazioni di rimborso;

o) svolgere attività d'informazione e di consulenza e diffondere i risultati delle azioni finanziate;

p) cooperare con la Commissione e le autorità responsabili degli altri Stati membri;

q) verificare l'attuazione da parte dei beneficiari finali degli orientamenti di cui all'articolo 35, paragrafo 6.

2. Le attività di gestione dell'autorità responsabile afferenti a progetti attuati negli Stati membri possonoessere finanziate a titolo dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 18.

Articolo 30

Delega di compiti da parte dell'autorità responsabile

1. Qualora i compiti dell'autorità responsabile siano totalmente o parzialmente delegati ad un'autoritàdelegata, l'autorità responsabile definisce la portata dei compiti delegati e fissa per la loro esecuzione proce-dure dettagliate conformi ai requisiti di cui all'articolo 28.

2. Dette procedure comprendono l'informazione regolare dell'autorità responsabile sull'efficace esecuzionedei compiti delegati e una descrizione dei mezzi impiegati.

Articolo 31

Autorità di certificazione

1. L'autorità di certificazione

a) certifica che:

i) la dichiarazione di spesa sia corretta, risulti da sistemi di contabilità affidabili e sia basata su docu-menti giustificativi verificabili;

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ii) le spese dichiarate siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e riguardino azioniselezionate secondo i criteri applicabili al programma, nel rispetto delle norme comunitarie enazionali;

b) assicura, ai fini della certificazione, di aver ricevuto dall'autorità responsabile informazioni adeguate sulleprocedure seguite e sulle verifiche effettuate in relazione alle spese figuranti nelle dichiarazioni di spesa;

c) tiene conto, ai fini della certificazione, dei risultati di tutte le operazioni di audit, svolte dall'autorità diaudit, direttamente o sotto la sua responsabilità;

d) tiene una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione;

e) verifica il recupero dei finanziamenti comunitari che risultino indebitamente versati a seguito di irregola-rità constatate, eventualmente maggiorati degli interessi,

f) tiene una contabilità degli importi recuperabili e di quelli recuperati al bilancio generale dell'Unioneeuropea, se possibile detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.

2. Le attività dell'autorità di certificazione afferenti a progetti attuati negli Stati membri possono esserefinanziate a titolo dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 18, fatto salvo il rispetto delle prerogative di taleautorità descritte all'articolo 27.

Articolo 32

Autorità di audit

1. L'autorità di audit

a) provvede affinché siano svolti audit per accertare il corretto funzionamento del sistema di gestione e dicontrollo;

b) provvede affinché siano svolti audit in base a un campione adeguato di azioni, per verificare le spesedichiarate; il campione deve rappresentare almeno il 10% delle spese totali ammissibili per ogniprogramma annuale;

c) presenta alla Commissione entro sei mesi dall'approvazione del programma pluriennale una strategia diaudit riguardante gli organismi preposti alle verifiche di cui alle lettere a) e b), garantendo che i principalibeneficiari del cofinanziamento del Fondo siano oggetto di audit e che le verifiche siano ripartite unifor-memente sull'intero periodo di programmazione;

2. Se l'autorità di audit designata ai sensi della presente decisione è nel contempo l'autorità di audit desi-gnata in virtù delle decisioni n. …/2007/CE, n. …/2007/CE e …/2007/CE (*) ovvero se a due o più di questiFondi si applicano sistemi comuni, è possibile presentare un'unica strategia di audit combinata a norma delparagrafo 1, lettera c).

3. Per ciascun programma annuale l'autorità di audit redige una relazione che include:

a) una relazione annuale di audit in cui figurano i risultati degli audit effettuati secondo la strategia di auditcon riguardo al programma annuale e le eventuali carenze riscontrate nei sistemi di gestione e dicontrollo del programma;

b) un parere, in base ai controlli e agli audit effettuati sotto la responsabilità dell'autorità di audit, per appu-rare se il funzionamento del sistema di gestione e di controllo offra adeguate garanzie circa la correttezzadelle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e la legittimità e la regolarità delle operazionisoggiacenti;

c) una dichiarazione che accerta la validità della domanda di pagamento o della dichiarazione di rimborsodel saldo finale e la legittimità e la regolarità della spesa in questione.

4. L'autorità di audit assicura che le verifiche tengano conto delle norme di audit internazionalmentericonosciute.

23.12.2006C 317 E/772 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

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(*) GU: inserire i numeri delle tre decisioni di cui al considerando 18.

5. L'audit afferente a progetti attuati negli Stati membri può essere finanziato a titolo dell'assistenza tecnicadi cui all'articolo 18, fatto salvo il rispetto delle prerogative dell'autorità di audit descritte all'articolo 27.

CAPO VI

COMPETENZE E CONTROLLI

Articolo 33

Competenze degli Stati membri

1. Spetta agli Stati membri garantire la sana gestione finanziaria dei programmi pluriennali e annuali e lalegittimità e la regolarità delle operazioni soggiacenti.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità responsabili e le eventuali autorità delegate, le auto-rità di certificazione, le autorità di audit e ogni altro organismo interessato ricevano opportuni orientamentiin merito all'istituzione dei sistemi di gestione e di controllo di cui agli articoli da 26 a 32, per garantire unutilizzo efficiente e corretto dei finanziamenti comunitari.

3. Gli Stati membri prevengono, individuano e rettificano le irregolarità. Essi ne danno notifica allaCommissione e la informano sull'andamento dei procedimenti amministrativi e giudiziari.

Ove risulti impossibile recuperare somme indebitamente versate al beneficiario finale, spetta allo Statomembro interessato rimborsare al bilancio generale dell'Unione europea l'importo perduto, quando èprovato che la perdita è ad esso imputabile.

4. Gli Stati membri assumono in via principale la responsabilità del controllo finanziario delle azioni eprovvedono affinché i sistemi di gestione e di controllo e gli audit siano applicati in modo da garantire unutilizzo efficiente e regolare dei fondi comunitari. Essi comunicano alla Commissione la descrizione di questisistemi.

5. Le modalità di esecuzione dei paragrafi da 1 a 4 sono adottate secondo la procedura di cui all'arti-colo 56, paragrafo 2.

Articolo 34

Sistemi di gestione e di controllo

1. Prima dell'approvazione del programma pluriennale da parte della Commissione, secondo la proceduradi cui all'articolo 56, paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché siano predisposti sistemi di gestionee di controllo a norma degli articoli da 26 a 32. Compete agli Stati membri assicurarne il corretto funziona-mento per tutto il periodo di programmazione.

2. Contestualmente al rispettivo progetto di programma pluriennale, gli Stati membri trasmettono allaCommissione una descrizione dell'organizzazione e delle procedure delle autorità responsabili, delle autoritàdelegate e delle autorità di certificazione e dei sistemi di audit interno applicati da tali autorità e organismi,dall'autorità di audit e da altri eventuali organismi che svolgano attività di audit sotto la loro responsabilità.

3. La Commissione riesamina l'applicazione della presente disposizione nel quadro della preparazionedella relazione per il periodo dal 2007 al 2010 di cui all'articolo 52, paragrafo 3.

Articolo 35

Competenze della Commissione

1. La Commissione accerta, secondo la procedura di cui all'articolo 34, che gli Stati membri abbianopredisposto sistemi di gestione e di controllo conformi agli articoli da 26 a 32 e, sulla scorta delle rela-zioni annuali di audit e dei propri audit, che tali sistemi funzionino efficacemente durante il periodo diprogrammazione.

23.12.2006 C 317 E/773Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

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2. Fatti salvi gli audit effettuati dagli Stati membri, funzionari o rappresentanti autorizzati dellaCommissione possono procedere, con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, a controlli in loco direttiad accertare l'effettivo funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo, che possono riguardare azionicomprese nei programmi annuali. A questi audit possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzatidello Stato membro interessato.

3. La Commissione può chiedere a uno Stato membro di effettuare controlli in loco per accertare ilcorretto funzionamento dei sistemi o la regolarità di una o più operazioni. A questi controlli possono parte-cipare funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione.

4. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, provvede affinché siano dati informazione,pubblicità e seguito adeguati alle azioni finanziate dal Fondo.

5. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, assicura la coerenza e la complementaritàdelle azioni con altre politiche, strumenti e iniziative comunitarie pertinenti.

6. La Commissione elabora orientamenti intesi ad assicurare la visibilità dei finanziamenti concessi anorma della presente decisione.

Articolo 36

Cooperazione con le autorità di audit degli Stati membri

1. La Commissione collabora con le autorità di audit per coordinare i rispettivi piani e metodi di audit escambia con esse immediatamente i risultati degli audit realizzati sui sistemi di gestione e di controllo al finedi sfruttare al meglio le risorse di controllo disponibili ed evitare inutili duplicazioni del lavoro.

La Commissione trasmette le proprie osservazioni sulla strategia di audit presentata ai sensi dell'articolo 32entro tre mesi dalla ricezione della stessa.

2. Nel definire la propria strategia di audit, la Commissione individua i programmi annuali che considerasoddisfacenti in base alle conoscenze di cui dispone al momento sui sistemi di gestione e di controllo.

Per questi programmi la Commissione può concludere che può affidarsi principalmente agli elementi proba-tori dell'audit forniti dagli Stati membri e che svolgerà i propri controlli in loco solo qualora vi siano proveche facciano presumere carenze dei sistemi.

CAPO VII

GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 37

Ammissibilità — Dichiarazioni di spesa

1. Tutte le dichiarazioni di spesa includono l'importo delle spese sostenute dai beneficiari finali nell'at-tuare le azioni e il contributo pubblico o privato corrispondente.

2. Le spese corrispondono ai pagamenti eseguiti dai beneficiari finali. Esse sono giustificate da fatturequietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

3. Sono ammissibili al sostegno del Fondo soltanto le spese effettivamente sostenute a partire dal1o gennaio dell'anno al quale si riferisce la decisione di finanziamento che approva il programma annuale dicui all'articolo 23, paragrafo 4, terzo comma. Le azioni cofinanziate non devono essere state ultimate primadella data di inizio dell'ammissibilità.

A titolo di eccezione, il periodo di ammissibilità delle spese è fissato a tre anni per le spese che attuano leazioni sostenute nel quadro dei programmi annuali del 2007.

4. Le disposizioni che disciplinano l'ammissibilità delle spese nell'ambito delle azioni attuate negli Statimembri e cofinanziate dal Fondo, previste all'articolo 4, sono adottate secondo la procedura di cui all'arti-colo 56, paragrafo 2.

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Articolo 38

Integralità dei pagamenti ai beneficiari finali

Gli Stati membri accertano che l'autorità responsabile provveda affinché i beneficiari finali ricevano l'im-porto totale del contributo pubblico entro il più breve termine. Non si applica nessuna detrazione o tratte-nuta, né alcun altro onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di questiimporti per i beneficiari finali, purché questi ultimi soddisfino tutti i requisiti concernenti l'ammissibilitàdelle azioni e delle spese.

Articolo 39

Uso dell'euro

1. Gli importi che figurano nei progetti di programmi pluriennali ed annuali degli Stati membri di cuirispettivamente agli articoli 21 e 23, le dichiarazioni certificate di spesa, le domande di pagamento di cuiall'articolo 29, paragrafo 1, lettera n) e le spese menzionate nella relazione intermedia sull'esecuzione delprogramma annuale di cui all'articolo 41, paragrafo 4 e nella relazione finale sull'esecuzione del programmaannuale di cui all'articolo 53 sono espressi in euro.

2. Gli importi indicati nelle decisioni di finanziamento che approvano i programmi annuali degli Statimembri di cui all'articolo 23, paragrafo 4, terzo comma, negli impegni della Commissione e nei pagamentidella stessa sono indicati e versati in euro.

3. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come valuta nazionale alla data della domanda dipagamento convertono in euro gli importi delle spese sostenute in valuta nazionale. L'importo è convertitoin euro al tasso di cambio contabile mensile della Commissione in vigore nel mese durante il quale la spesaè stata contabilizzata dall'autorità responsabile del programma interessato. Detto tasso è pubblicato informato elettronico ogni mese dalla Commissione.

4. Quando l'euro diventa la valuta di uno Stato membro, la procedura di conversione di cui al paragrafo 3continua ad applicarsi a tutte le spese contabilizzate dall'autorità di certificazione prima della data di entratain vigore del tasso di conversione fisso tra la valuta nazionale e l'euro.

Articolo 40

Impegni

Gli impegni di bilancio comunitari sono assunti annualmente sulla base della decisione di finanziamento cheapprova il programma annuale adottata dalla Commissione, di cui all'articolo 23, paragrafo 4, terzo comma.

Articolo 41

Pagamenti — Prefinanziamento

1. La Commissione versa i contributi del Fondo conformemente agli impegni di bilancio.

2. I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento e di pagamento a saldo. Essi sono versatiall'autorità responsabile designata dallo Stato membro.

3. Un primo prefinanziamento pari al 50 % dell'importo stanziato nella decisione di finanziamento cheapprova il programma annuale è versato allo Stato membro nei sessanta giorni successivi all'adozione di taledecisione.

4. Un secondo prefinanziamento è erogato entro il termine massimo di tre mesi dall'approvazione daparte della Commissione, entro due mesi dalla presentazione ufficiale della domanda di pagamento da partedi uno Stato membro, di una relazione intermedia sull'esecuzione del programma annuale e di una dichiara-zione certificata di spesa, redatta a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 37, che attestiun livello di spesa pari almeno al 60% dell'importo del primo prefinanziamento erogato.

L'importo del secondo prefinanziamento erogato dalla Commissione non supera il 50% dell'importo totalestanziato nella decisione di finanziamento che approva il programma annuale, e in ogni caso, qualora unoStato membro abbia impegnato a livello nazionale un importo inferiore all'importo indicato nella decisionedi finanziamento che approva il programma annuale, il saldo tra l'importo dei fondi comunitari effettiva-mente impegnati dallo Stato membro a favore dei progetti selezionati nell'ambito del programma annuale el'importo del primo prefinanziamento erogato.

23.12.2006 C 317 E/775Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

5. Gli interessi generati dal prefinanziamento sono imputati al programma annuale interessato, qualirisorsa per lo Stato membro in quanto contributo pubblico nazionale, e sono dichiarati alla Commissione almomento della dichiarazione di spesa relativa alla relazione finale sull'esecuzione del programma annualeinteressato.

6. La liquidazione contabile degli importi versati a titolo di prefinanziamento è effettuata al momentodella chiusura del programma annuale.

Articolo 42

Pagamento a saldo

1. La Commissione provvede al pagamento a saldo a condizione di aver ricevuto la seguente documenta-zione entro nove mesi dal termine di ammissibilità delle spese specificato nella decisione di finanziamentoche approva il programma annuale:

a) una dichiarazione certificata di spesa, redatta a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera a) e dell'arti-colo 37, e una domanda di pagamento a saldo ovvero una dichiarazione di rimborso;

b) la relazione finale sull'esecuzione del programma annuale di cui all'articolo 53;

c) la relazione annuale di audit, il parere e la dichiarazione di cui all'articolo 32, paragrafo 3.

Il pagamento a saldo è subordinato all'accettazione della relazione finale sull'esecuzione del programmaannuale e della dichiarazione che accerta la validità della domanda di pagamento a saldo.

2. Se entro il termine previsto l'autorità responsabile non fornisce i documenti di cui al paragrafo 1 in unformato accettabile, la Commissione procede al disimpegno della parte dell'impegno di bilancio delprogramma annuale corrispondente non utilizzata per il prefinanziamento.

3. La procedura di disimpegno automatico di cui al paragrafo 2 è sospesa, per l'importo corrispondenteai progetti interessati, qualora al momento della presentazione dei documenti di cui al paragrafo 1, a livellodello Stato membro sia in corso un procedimento giudiziario o un ricorso amministrativo con effettosospensivo. Lo Stato membro include nella relazione finale informazioni precise su questi progetti e ogni seimesi invia una relazione sul loro stato d'avanzamento. Entro tre mesi dalla conclusione del procedimentogiudiziario o del ricorso amministrativo, lo Stato membro presenta i documenti richiesti al paragrafo 1 per iprogetti in questione.

4. Il termine di nove mesi previsto al paragrafo 1 rimane sospeso qualora la Commissione adotti unadecisione di sospensione del cofinanziamento per il programma annuale corrispondente, a norma dell'arti-colo 44. Il termine riprende a decorrere dalla data di notificazione allo Stato membro della decisione dellaCommissione di cui all'articolo 44, paragrafo 3.

5. Fatto salvo l'articolo 43, la Commissione, entro sei mesi dal ricevimento dei documenti di cui al para-grafo 1 del presente articolo, comunica allo Stato membro l'importo delle spese da essa riconosciute a caricodel Fondo e ogni eventuale rettifica finanziaria derivante dalla differenza tra le spese dichiarate e quelle rico-nosciute. Lo Stato membro dispone di un termine di tre mesi per presentare le proprie osservazioni.

6. Entro tre mesi dal ricevimento delle osservazioni dello Stato membro, la Commissione decide inmerito all'importo delle spese riconosciute a carico del Fondo e recupera il saldo risultante dalla differenzatra le spese riconosciute definitivamente e le somme già versate a tale Stato membro.

7. Compatibilmente con la disponibilità di fondi, la Commissione procede al pagamento a saldo entrosessanta giorni dalla data di accettazione della documentazione di cui al paragrafo 1. Il saldo dell'impegno dibilancio è disimpegnato sei mesi dopo il pagamento.

Articolo 43

Differimento del pagamento

1. L'ordinatore delegato ai sensi del regolamento finanziario differisce il pagamento, per un periodomassimo di sei mesi, qualora:

a) in una relazione di un organismo di audit nazionale o comunitario vi siano prove che facciano presumerecarenze significative nel funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo;

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Giovedì, 14 dicembre 2006

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b) l'ordinatore debba effettuare verifiche supplementari essendo venuto a conoscenza della possibilità che lespese contenute in una dichiarazione di spesa certificata siano connesse a gravi irregolarità che non sonostate rettificate.

2. Lo Stato membro e l'autorità responsabile sono immediatamente informati dei motivi del differimento.Il pagamento è differito finché lo Stato membro non adotti le misure necessarie.

Articolo 44

Sospensione del pagamento

1. La Commissione può sospendere la totalità o parte del prefinanziamento e del pagamento a saldoquando:

a) il sistema di gestione e di controllo del programma presenti gravi carenze che compromettono l'affidabi-lità della procedura di certificazione dei pagamenti e per le quali non sono state adottate misurecorrettive;

b) le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa siano connesse a una grave irregolarità che nonè stata rettificata;

c) uno Stato membro non si sia conformato agli obblighi che gli incombono in virtù degli articoli 33 e 34.

2. La Commissione può decidere di sospendere il prefinanziamento e il pagamento a saldo dopo averofferto allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni entro un termine di tre mesi.

3. La Commissione mette termine alla sospensione del prefinanziamento e del pagamento a saldo quandoritiene che lo Stato membro abbia adottato le misure necessarie per consentirne la revoca.

4. Qualora lo Stato membro non adotti le misure necessarie, la Commissione può decidere la soppres-sione della totalità o di una parte dell'importo netto o la soppressione del contributo comunitario alprogramma annuale ai sensi dell'articolo 48.

Articolo 45

Conservazione dei documenti

Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 87 del trattato, l'autorità responsabile assi-cura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit dei programmi in questione siano tenutia disposizione della Commissione e della Corte dei conti per i cinque anni successivi alla chiusura deiprogrammiai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1.

La decorrenza del termine è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivatadella Commissione.

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie conformi autenticate su supporti comune-mente accettati.

CAPO VIII

RETTIFICHE FINANZIARIE

Articolo 46

Rettifiche finanziarie a cura degli Stati membri

1. Spetta anzitutto agli Stati membri perseguire le irregolarità, prendere provvedimenti quando è accertatauna modifica importante che incide sulla natura o sulle condizioni di esecuzione o di controllo diprogrammi ed effettuare le necessarie rettifiche finanziarie.

2. Gli Stati membri procedono alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate osistemiche individuate nell'ambito di azioni o programmi annuali.

23.12.2006 C 317 E/777Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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Le rettifiche effettuate dagli Stati membri consistono nella soppressione totale o parziale del contributocomunitario e nel suo eventuale recupero. Nel caso di mancato rimborso nei termini previsti dallo Statomembro in questione, sono dovuti interessi di mora al tasso previsto dall'articolo 49, paragrafo 2. Gli Statimembri tengono conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria a danno delFondo.

3. In caso di irregolarità sistemiche, lo Stato membro in questione estende le indagini a tutte le operazionipotenzialmente interessate.

4. Gli Stati membri includono nella relazione finale sull'esecuzione del programma annuale di cui all'arti-colo 53 un elenco dei procedimenti di disimpegno avviati per il programma annuale in questione.

Articolo 47

Audit e rettifiche finanziarie a cura della Commissione

1. Fatte salve le competenze della Corte dei conti e i controlli effettuati dagli Stati membri conforme-mente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, funzionari o rappresentantiautorizzati della Commissione possono procedere, con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, acontrolli in loco, anche per campionamento, sulle azioni finanziate dal Fondo e sui sistemi di gestione e dicontrollo. La Commissione ne informa lo Stato membro interessato, in modo da ottenere tutta l'assistenzanecessaria. A questi controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Statomembro interessato.

La Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di effettuare un controllo in loco per verificarela regolarità di una o più operazioni. A tali controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti auto-rizzati della Commissione.

2. Effettuate le necessarie verifiche, la Commissione, se conclude che uno Stato membro non si è confor-mato agli obblighi che gli incombono ai sensi dell'articolo 33, sospende il prefinanziamento o il pagamentoa saldo a norma dell'articolo 44.

Articolo 48

Criteri per le rettifiche

1. La Commissione può procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributocomunitario a un programma annuale qualora, effettuato il necessario esame, essa concluda che:

a) il sistema di gestione e di controllo del programma presenta gravi carenze che mettono in pericolo ilcontributo comunitario già versato al programma;

b) le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa sono irregolari e lo Stato membro non le harettificate prima dell'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo;

c) uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono in virtù dell'articolo 33 primadell'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo.

La Commissione decide dopo aver preso in considerazione le eventuali osservazioni dello Stato membro.

2. La Commissione fonda le proprie rettifiche finanziarie su singoli casi di irregolarità identificati, tenendoconto della natura sistemica dell'irregolarità per determinare l'opportunità di una rettifica calcolata su baseforfettaria o per estrapolazione. Quando l'irregolarità riguarda una dichiarazione di spesa per la quale erastata precedentemente fornita dall'autorità di audit una garanzia adeguata ai sensi dell'articolo 32, para-grafo 3, lettera b), è da presumere l'esistenza di un problema sistemico comportante una rettifica calcolata subase forfettaria o per estrapolazione, a meno che lo Stato membro, entro un termine di tre mesi, non possafornire una prova in grado di confutare tale ipotesi.

3. Nel decidere l'importo di una rettifica, la Commissione tiene conto dell'entità dell'irregolarità nonchédell'ampiezza e delle implicazioni finanziarie delle carenze riscontrate nel programma annuale in questione.

23.12.2006C 317 E/778 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

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4. Quando la Commissione si basa su constatazioni effettuate da revisori non appartenenti ai propriservizi, essa trae le proprie conclusioni in merito alle conseguenze finanziarie da applicare previo esamedelle misure adottate dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 34, delle relazioni sulle irregola-rità notificate e delle eventuali risposte degli Stati membri.

Articolo 49

Rimborso

1. Qualsiasi importo dovuto al bilancio generale dell'Unione europea è rimborsato entro il termine indi-cato nell'ordine di riscossione emesso a norma dell'articolo 72 del regolamento finanziario. Detto terminecorrisponde all'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di emissione dell'ordine.

2. Ogni ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all'applicazione di interessi di mora, a decorrere dalladata di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso d'interesse è il tasso applicatodalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella Gazzettaufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggioratodi 3,5 punti percentuali.

Articolo 50

Obblighi degli Stati membri

L'applicazione di una rettifica finanziaria da parte della Commissione lascia impregiudicato l'obbligo delloStato membro di procedere ai recuperi a norma dell'articolo 46.

CAPO IX

MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E RELAZIONI

Articolo 51

Monitoraggio e valutazione

1. La Commissione provvede a monitorare il Fondo con regolarità, in collaborazione con gli Statimembri.

2. La Commissione effettua una valutazione del Fondo, in partenariato con gli Stati membri, sulla perti-nenza, l'efficacia e l'impatto delle azioni con riferimento agli obiettivi previsti all'articolo 3 nel quadro dellapreparazione delle relazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 3.

3. La Commissione esamina altresì la complementarità tra le azioni attuate nell'ambito del Fondo e quelleconcernenti altre politiche, strumenti e iniziative comunitarie pertinenti.

4. Nell'ambito della relazione per il periodo dal 2007 al 2010 di cui all'articolo 52, paragrafo 3, lettera c),la Commissione valuta l'impatto del Fondo sullo sviluppo della politica e della normativa in materia dicontrollo delle frontiere esterne, le sinergie fra il Fondo e i compiti dell'Agenzia e l'adeguatezza dei criterifissati per la ripartizione delle risorse fra gli Stati membri alla luce degli obiettivi dell'Unione europea inquesto settore.

Articolo 52

Obblighi di informazione

1. L'Autorità responsabile di ogni Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare il monito-raggio e la valutazione dei progetti.

A tal fine, gli accordi e i contratti che essa conclude con le organizzazioni responsabili dell'attuazione delleazioni contengono clausole che stabiliscono l'obbligo di presentare relazioni periodiche e dettagliate sull'a-vanzamento dell'azione e la realizzazione degli obiettivi assegnati, che sono alla base rispettivamente dellarelazione intermedia e di quella finale sull'esecuzione del programma annuale.

23.12.2006 C 317 E/779Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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2. Gli Stati membri presentano alla Commissione:

a) entro il 30 giugno 2010, una relazione di valutazione sull'esecuzione delle azioni cofinanziate dal Fondo;

b) entro il 30 giugno 2012, per il periodo dal 2007 al 2010, e il 30 giugno 2015, per il periodo dal 2011al 2013, una relazione di valutazione dei risultati e dell'impatto delle azioni cofinanziate dal Fondo.

3. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e socialeeuropeo e al Comitato delle regioni:

a) entro il 30 giugno 2010, una relazione per il riesame degli articoli 14 e 15, accompagnato da propostedi modifiche, se necessario;

b) entro il 31 dicembre 2010, una relazione intermedia sui risultati conseguiti e sugli aspetti qualitativi equantitativi dell'attuazione del Fondo, corredato di una proposta sulla futura evoluzione del Fondo;

c) entro il 31 dicembre 2012, per il periodo dal 2007 al 2010 e il 31 dicembre 2015, per il periodo dal2011 al 2013, una relazione di valutazione ex post.

Articolo 53

Relazione finale sull'esecuzione del programma annuale

1. Per fornire un quadro esauriente dell'esecuzione del programma, la relazione finale sull'esecuzione delprogramma annuale include le seguenti informazioni:

a) l'esecuzione finanziaria ed operativa del programma annuale;

b) i progressi realizzati nell'esecuzione del programma pluriennale e le sue priorità a fronte dei suoi obiettivispecifici verificabili, con quantificazione, ogniqualvolta possibile, degli indicatori;

c) le iniziative dell'autorità responsabile per assicurare la qualità e l'efficacia dell'esecuzione, in particolare:

i) le misure di monitoraggio e valutazione, comprese le modalità per la raccolta dei dati;

ii) una sintesi dei problemi significativi riscontrati durante l'esecuzione del programma operativo e lemisure eventualmente adottate;

iii) il ricorso all'assistenza tecnica;

d) le misure adottate per fornire informazioni sui programmi annuali e pluriennali e farne adeguatapubblicità.

2. È considerata ricevibile la relazione che contenga tutte le informazioni di cui al paragrafo 1. LaCommissione dispone di due mesi dalla data di ricezione di tutte le informazioni di cui al paragrafo 1, che ècomunicata agli Stati membri, per pronunciarsi sul contenuto della relazione trasmessa dall'autorità respon-sabile. Qualora la Commissione non risponda entro il termine stabilito, la relazione si considera accettata.

3. La Commissione comunica all'Agenzia le relazioni finali sull'esecuzione del programma annuale chesono stati approvate.

CAPO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 54

Preparazione del programma pluriennale

1. In deroga all'articolo 20, gli Stati membri:

a) non appena possibile dopo il … (*), ma non oltre il … (**), designano l'autorità nazionale responsabiledi cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a) e, se opportuno, l'autorità delegata;

23.12.2006C 317 E/780 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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(*) Data di entrata in vigore della presente decisione.(**) 15 giorni dall'entrata in vigore della presente decisione.

b) entro il 30 settembre 2007 trasmettono la descrizione dei sistemi di gestione e di controllo di cui all'arti-colo 34, paragrafo 2;

2. Entro il 1o luglio 2007 la Commissione comunica agli Stati membri:

a) una stima degli importi che saranno loro attribuiti per l'esercizio finanziario 2007;

b) le stime degli importi che saranno loro attribuiti per gli esercizi finanziari 2008-2013, ricavate per estra-polazione del calcolo effettuato per la stima relativa all'esercizio finanziario 2007, tenendo conto deglistanziamenti annuali proposti per il periodo 2007-2013 come indicato nel quadro finanziario.

Articolo 55

Preparazione dei programmi annuali 2007 e 2008

1. In deroga all'articolo 23, nell'esercizio finanziario 2007 e 2008 l'attuazione ha il seguente calendario:

a) entro il 1o luglio 2007 la Commissione comunica agli Stati membri una stima degli importi che sarannoloro attribuiti per l'esercizio finanziario 2007;

b) entro il 1o dicembre 2007 gli Stati membri presentano alla Commissione il progetto di programmaannuale per il 2007;

c) entro il 1o marzo 2008 gli Stati membri presentano alla Commissione il progetto di programma annualeper il 2008.

2. Per quanto riguarda il programma annuale per il 2007 le spese effettivamente sostenute nel periodotra il 1o gennaio 2007 e la data di adozione della decisione di finanziamento che approva il programmaannuale dello Stato membro in questione possono beneficiare del sostegno del Fondo.

3. Per consentire l'adozione nel 2008 delle decisioni di finanziamento che approvano il programmaannuale per il 2007, un impegno di bilancio comunitario è assunto dalla Commissione per l'esercizio 2007sulla base della stima dell'importo che sarà attribuito agli Stati membri, secondo i calcoli di cui agli articoli 14e 15.

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 56

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato comune «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», istituitodalla presente decisione.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4e paragrafo 5, lettera b) nonché l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizionidell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), paragrafo 4, lettere b) ed e) della decisione1999/468/CE è fissato a sei settimane.

Articolo 57

Riesame

Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano la presente decisione entroil 30 giugno 2013.

23.12.2006 C 317 E/781Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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Articolo 58Entrata in vigore e applicazione

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unioneeuropea.

La presente decisione si applica a decorrere dal … (*), fatta eccezione per gli articoli 14, 15, 20, 21, 23, 27,l'articolo 33, paragrafi 2 e 5, l'articolo 34, l'articolo 37, paragrafo 4 e l'articolo 56, che si applicano dal1o gennaio 2007.

Articolo 59Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione in base al Trattato che istituisce la Comunitàeuropea.

Fatto a …, addì …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

(*) Data di entrata in vigore della presente decisione.

P6_TA(2006)0591

Creazione del Fondo europeo per i rimpatri (2008-2013) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo edel Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013, nell'ambitodel programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (COM(2005)0123 —

C6-0126/2005 — 2005/0049(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0123) (1),

— visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 63, paragrafo 3, lettera b) del trattato CE, a norma dei qualila proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0126/2005),

— visto l'articolo 51 del suo regolamento,

— visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

— visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri dellacommissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci(A6-0425/2006),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzial-mente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

23.12.2006C 317 E/782 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

P6_TC1-COD(2005)0049

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 dicembre 2006 in vista dell'ado-zione della decisione n. …/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondoeuropeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e

gestione dei flussi migratori»

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 2, lettera b) e para-grafo 3, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

Considerando quanto segue:

(1) Nella prospettiva della creazione progressiva di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, il trat-tato prevede, da un lato, l'adozione di misure volte a garantire la libera circolazione delle persone,unitamente a misure d'accompagnamento riguardanti il controllo delle frontiere esterne, l'asilo e l'im-migrazione e, dall'altro, l'adozione di misure in materia di asilo, immigrazione e tutela dei diritti deicittadini di paesi terzi.

(2) Nella riunione del 15 e 16 ottobre 1999 a Tampere, il Consiglio europeo ha ribadito la volontà diistituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. A tal fine, è necessario che una politica europeacomune in materia di asilo e migrazione si prefigga di assicurare al tempo stesso il trattamento equodei cittadini di paesi terzi ed una migliore gestione dei flussi migratori.

(3) Una politica comunitaria efficace in materia di rimpatri costituisce un necessario complemento aduna politica credibile in materia di immigrazione legale e asilo, nonché una componente importantedella lotta contro l'immigrazione clandestina. Gli Stati membri stanziano ingenti bilanci per l'attua-zione dei programmi di rimpatrio e delle operazioni di rimpatrio forzato. Un'azione comunedell'Unione europea in questo settore, se dotata di adeguate risorse finanziarie comunitarie, potrebbesostenere l'azione degli Stati membri, sottolineare la necessità del rimpatrio delle persone soggiornantiillegalmente e contribuire a rafforzare la solidarietà tra Stati membri.

(4) Il 28 febbraio 2002 il Consiglio ha adottato il piano globale per la lotta all'immigrazione clandestinae alla tratta degli esseri umani nell'Unione europea (4) nel quale sottolinea che la politica di riammis-sione e di rimpatrio costituisce parte integrante e cruciale della lotta contro l'immigrazione clande-stina e individua due elementi: principi comuni e misure comuni, sui quali dovrebbe poggiare unapolitica comunitaria in materia di rimpatrio, nel quadro del rafforzamento della cooperazione ammi-nistrativa tra Stati membri.

(5) Il programma d'azione sul rimpatrio, adottato dal Consiglio il 28 novembre 2002 sulla base dellacomunicazione della Commissione del 14 ottobre 2002 su una politica comunitaria in materia dirimpatrio delle persone soggiornanti illegalmente, riguarda tutte le operazioni che intervengono nelquadro della gestione dei rimpatri da parte degli Stati membri, ossia tanto il rimpatrio forzato evolontario di cittadini di paesi terzi, quanto le fasi principali del rimpatrio, inclusi la preparazione e ilfollow-up.

(6) Il Consiglio europeo di Salonicco, del 19 e 20 giugno 2003, ha invitato la Commissione ad esaminaretutti gli aspetti relativi alla creazione di uno strumento comunitario separato in materia di rimpatrio,destinato a sostenere, in particolare, le priorità previste dal programma d'azione sul rimpatrio.

23.12.2006 C 317 E/783Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

(1) GU C 88 dell'11.4.2006, pag. 15.(2) GU C 115 del 16.5.2006, pag. 47.(3) Parere del Parlamento europeo del 14 dicembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del

Consiglio del ….(4) GU C 142 del 14.6.2002, pag. 23.

(7) Le conclusioni del Consiglio sulle priorità per lo sviluppo positivo di una politica comune in materiadi riammissione del 2 novembre 2004 sottolineano che gli accordi di riammissione della Comunitàcostituiscono un notevole contributo ad un'efficace gestione congiunta della migrazione e svolgonoun ruolo prezioso nella lotta contro l'immigrazione clandestina e che sono un elemento importantenell'ambito del dialogo e della cooperazione tra l'Unione europea e i paesi di origine, precedente resi-denza e transito degli immigrati clandestini.

(8) Facendo seguito alle conclusioni dell'8 giugno 2004, nelle quali il Consiglio ha sollecitato l'autorità dibilancio a predisporre azioni preparatorie e ha invitato la Commissione a tenere conto dei suoi orien-tamenti sull'elaborazione di piani di rimpatrio integrati, in stretta cooperazione con gli Stati membri,sono state avviate azioni preparatorie per gli anni 2005 e 2006.

(9) Nel programma dell'Aia, il Consiglio europeo di Bruxelles del 4 e 5 novembre 2004 ha sollecitatol'avvio della fase preparatoria di un Fondo europeo per i rimpatri (di seguito denominato «il Fondo») ela sua istituzione entro il 2007, tenendo conto della valutazione della fase preparatoria.

(10) Nel novembre 2004 il Consiglio ha preso atto della relazione della presidenza relativa ad un'analisidelle migliori pratiche dichiarate di rimpatrio verso determinati paesi. La relazione rilevava l'esistenzadi notevoli possibilità e l'esigenza di instaurare una cooperazione più concreta tra gli Stati membriper quanto riguarda le pratiche in materia di rimpatrio. Essa metteva quindi in evidenza le possibilitàdi un approccio più integrato della politica di rimpatrio e delle politiche generali, a livello nazionale ecomunitario. La relazione individuava da ultimo le migliori pratiche seguite dagli Stati membri perquanto riguarda il rimpatrio volontario o forzato di cittadini di paesi terzi verso il paese d'origine o ditransito, come la promozione dei programmi di rimpatrio volontario assistito per assicurare il carat-tere duraturo dei rimpatri, la consulenza in materia di rimpatrio e l'organizzazione di operazioni dirimpatrio congiunte, anche mediante voli charter.

(11) È necessario dotare la Comunità di uno strumento destinato a sostenere ed incoraggiare gli sforzicompiuti dagli Stati membri per migliorare la gestione dei rimpatri in tutte le sue dimensioni, sullabase del principio di una gestione integrata dei rimpatri, al fine di favorire un'applicazione equa edefficace delle norme comuni in materia di rimpatrio definite nella normativa comunitaria relativa alrimpatrio.

(12) Nel 2007 non dovrebbero essere previsti finanziamenti a titolo della presente decisione per tenereconto dei risultati delle azioni preparatorie sul rimpatrio (nel 2005 e nel 2006), sulla base di una rela-zione della Commissione sulla valutazione delle azioni preparatorie.

(13) Le norme comuni di cui trattasi sono in particolare la direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadinidi paesi terzi (1) ed il suo corollario, la decisione 2004/191/CE del Consiglio, del 23 febbraio 2004,che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultantidall'applicazione della direttiva 2001/40/CE relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni diallontanamento dei cittadini di paesi terzi (2) e la decisione 2004/573/CE del Consiglio, del 29 aprile2004, relativa all'organizzazione di voli congiunti per l'allontanamento dei cittadini di paesi terzi ille-galmente presenti nel territorio di due o più Stati membri, che sono destinatari di provvedimenti diallontanamento individuali (3).

(14) Si tratta altresì di strumenti comunitari futuri, come uno strumento relativo a norme e procedurecomuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmentenel loro territorio, che dovrebbe armonizzare le procedure di rimpatrio applicate in seno all'Unioneeuropea e definire pertanto le condizioni alle quali gli Stati membri possono adottare misure dirimpatrio e i margini di cui dispongono a tale proposito.

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(1) GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34.(2) GU L 60 del 27.2.2004, pag. 55.(3) GU L 261 del 6.8.2004, pag. 28.

(15) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che le azioni ai sensi del Fondo rispettino gli obblighi deri-vanti dai diritti fondamentali, sanciti in particolare nella Convenzione europea per la salvaguardia deidiritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (convenzione europea dei diritti dell'uomo), nella cartadei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifu-giati del 28 luglio 1951, integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, e in altri perti-nenti strumenti internazionali, come la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del1989, ove applicabile.

(16) In considerazione del fatto che l'espulsione collettiva è vietata a norma del protocollo 4 dellaConvenzione europea dei diritti dell'uomo, solo persone che sono destinatarie di provvedimenti diallontanamento individuali dovrebbero essere rimpatriate mediante operazioni congiunte di rimpatrioammesse a beneficiare del finanziamento a titolo della presente decisione.

(17) In considerazione della portata e dell'obiettivo del Fondo, esso non dovrebbe in nessun caso sostenereazioni riguardanti zone e centri di permanenza in paesi terzi.

(18) Come previsto nel programma d'azione per il rimpatrio, approvato dal Consiglio il 28 novembre2002, e come costantemente riaffermato negli atti dell'Unione europea in questo settore, quali inparticolare le conclusioni del Consiglio sul rimpatrio volontario del 2 novembre 2005, il rimpatriovolontario è una componente importante per un approccio equilibrato, efficace e sostenibile delrimpatrio.

(19) Le azioni ammissibili che rientrano nell'ambito di applicazione della gestione integrata dei rimpatridovrebbero tenere conto della situazione specifica delle persone vulnerabili.

(20) Per migliorare l'efficienza nella gestione dei rimpatri a livello nazionale il Fondo dovrebbe ancheincludere azioni relative al rimpatrio volontario delle persone che non hanno l'obbligo di lasciare ilterritorio, come i richiedenti asilo che non hanno ancora ricevuto una risposta negativa o le personeche beneficiano di una forma di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2004/83/CE delConsiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi oapolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale,nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (1) o le persone che beneficiano diprotezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sullenorme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollatie sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subisconole conseguenze dell'accoglienza degli stessi (2).

(21) Uno dei principali obiettivi della presente decisione dovrebbe essere la promozione di una gestioneintegrata dei rimpatri a livello nazionale. Gli Stati membri sono incoraggiati ad effettuare le opera-zioni di rimpatrio alla luce di piani d'azione integrati di rimpatrio, che analizzano la situazione nelloStato membro con riferimento ai destinatari delle misure, fissano gli obiettivi delle operazioni previstee, in collaborazione con i soggetti interessati, come l'Alto Commissariato della Nazioni Unite per iRifugiati (ACNUR) e l'Organizzazione Internazionale per la Migrazione (OIM), propongonoprogrammi di rimpatrio incentrati, attraverso svariate misure, sull'efficacia e sul carattere duraturo deirimpatri. Se opportuno, i piani di rimpatrio integrati dovrebbero essere regolarmente oggetto di valu-tazioni e aggiustamenti.

(22) Al fine di promuovere il rimpatrio volontario delle persone, in particolare di quelle che non hannol'obbligo di lasciare il territorio, è opportuno prevedere incentivi, come un trattamento preferenzialesotto forma di una maggiore assistenza al rimpatrio. Questo tipo di rimpatrio volontario è nell'inte-resse sia dei rimpatriati, ai quali assicura condizioni di rimpatrio degne, sia delle autorità sotto ilprofilo del rapporto costi-efficacia. Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a dare la prefe-renza al rimpatrio volontario.

(23) Da un punto di vista politico, tuttavia, i rimpatri volontari e quelli forzati sono interconnessi e hannoun benefico effetto reciproco e nella gestione dei rimpatri gli Stati membri dovrebbero essere incorag-giati a rafforzare la complementarità delle due forme. La necessità di procedere a rimpatri forzati perpreservare l'integrità della politica dell'Unione europea in materia di immigrazione e di asilo e isistemi previsti per l'immigrazione e l'asilo dagli Stati membri è indubbia. Pertanto, la possibilità di

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(1) GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.(2) GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12.

procedere al rimpatrio forzato costituisce una condizione preliminare per evitare l'indebolimento ditale politica e garantire il rispetto dello stato di diritto, che è fondamentale per la creazione di unospazio di libertà, sicurezza e giustizia. La presente decisione dovrebbe pertanto sostenere le azionidegli Stati membri volte ad agevolare il rimpatrio forzato.

(24) Del resto, i maggiori ostacoli incontrati dagli Stati membri in relazione ai rimpatri riguardano spessoi rimpatri forzati. Uno dei principali ostacoli è l'incertezza sull'identità dell'interessato e/o la mancanzadei necessari documenti di viaggio. Per risolvere questi problemi, gli Stati membri dovrebbero essereincoraggiati a migliorare la cooperazione con i servizi consolari dei paesi terzi e ad intensificare loscambio di informazioni e la cooperazione operativa tra di loro con riferimento alla loro coopera-zione con tali servizi.

(25) È altresì imperativo che la presente decisione sostenga, negli Stati membri che lo ritengano oppor-tuno, misure specifiche di assistenza ai rimpatriati nel paese di rimpatrio, al fine di assicurare innanzi-tutto il loro rimpatrio effettivo e in buone condizioni verso la città o regione d'origine e in secondoluogo favorirne il reinserimento duraturo nella loro comunità. È opportuno che tali misure nonconsistano nell'assistenza generica ai paesi terzi e siano ammissibili ai finanziamenti solo nella misurain cui si rendano necessarie per assicurare il completamento di attività già avviate e realizzate princi-palmente nel territorio degli Stati membri nell'ambito di un piano integrato di rimpatrio.

(26) Queste misure dovrebbero inoltre essere in sinergia con le azioni sostenute dagli strumenti comunitarisull'assistenza esterna, in particolare con il programma tematico di asilo e migrazione.

(27) La presente decisione è concepita per inserirsi nell'ambito di un quadro coerente che comprendaanche la decisione n. …/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del … che istituisce il Fondoeuropeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale«Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (1) (*), la decisione n. …/2007/CE del Parlamento europeoe del Consiglio del … che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (2) (*) e la decisionen. …/2007/CE del Consiglio del … che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini dipaesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione deiflussi migratori» (3) (*), il cui obiettivo è affrontare la questione di una ripartizione equa delle respon-sabilità tra gli Stati membri per quanto riguarda l'onere finanziario conseguente all'introduzione dellagestione integrata delle frontiere esterne dell'Unione europea e all'attuazione di politiche comuni inmateria d'asilo e d'immigrazione, sviluppate a norma della parte 3, titolo IV del trattato.

(28) Uno dei compiti dell'agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiereesterne degli Stati membri dell'Unione europea istituita a norma del regolamento (CE) n. 2007/2004del Consiglio (4) (di seguito denominata «l'Agenzia»), è offrire l'assistenza necessaria per l'organizza-zione delle operazioni di rimpatrio congiunte degli Stati membri e individuare le migliori pratiche inmateria di acquisizione dei documenti di viaggio e di allontanamento dei cittadini di paesi terzisoggiornanti illegalmente nel territorio degli Stati membri. Di conseguenza, l'Agenzia deve garantireche siano soddisfatte le condizioni per un rimpatrio efficace e coordinato tra gli Stati membri,lasciando ai competenti servizi nazionali l'attuazione e l'organizzazione delle operazioni congiunte dirimpatrio. È opportuno pertanto che l'Agenzia sia autorizzata ad utilizzare le risorse messe a disposi-zione dalle azioni comunitarie nel quadro della presente decisione.

(29) Il sostegno fornito dal Fondo sarebbe più efficace e più mirato se il cofinanziamento delle azioniammissibili fosse basato su una programmazione strategica pluriennale, elaborata dai singoli Statimembri in un clima di dialogo con la Commissione.

(30) Sulla base degli orientamenti strategici adottati dalla Commissione, ogni Stato membro dovrebbepreparare un documento di programmazione pluriennale, che tenga conto della situazione specifica edelle necessità del paese e ne esponga la strategia di sviluppo che dovrebbe costituire il quadro di rife-rimento per l'attuazione delle azioni da elencare nei programmi annuali.

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(1) GU …(*) GU: inserire il numero, data e riferimento alla GU di tale decisione.(2) GU …(3) GU …(4) GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.

(31) Nell'ambito della gestione concorrente di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento(CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finan-ziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1) (di seguito denominato «il regola-mento finanziario»), è necessario specificare le condizioni che consentono alla Commissione di eserci-tare le proprie responsabilità per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea e chiarire gliobblighi di cooperazione che incombono agli Stati membri. L'applicazione di queste condizioniconsentirebbe alla Commissione di sincerarsi che gli Stati membri utilizzino il Fondo in modo legit-timo, corretto e conforme al principio della sana gestione finanziaria, secondo quanto previsto all'arti-colo 27 e all'articolo 48, paragrafo 2 del regolamento finanziario.

(32) La Commissione dovrebbe stabilire la ripartizione indicativa degli stanziamenti d'impegno disponibiliservendosi di un metodo obiettivo e trasparente.

(33) È opportuno che gli Stati membri adottino misure atte a garantire il corretto funzionamento delsistema di gestione e di controllo e la qualità dell'attuazione. A tal fine, occorre stabilire i principigenerali e le funzioni necessarie cui dovrebbero attenersi tutti i programmi operativi.

(34) Conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, gli Stati membri dovrebbero essere iprincipali responsabili per l'attuazione e il controllo degli interventi del Fondo.

(35) È opportuno specificare gli obblighi degli Stati membri con riguardo ai sistemi di gestione e controllo,alla certificazione delle spese e alla prevenzione, individuazione e rettifica delle irregolarità e delleviolazioni del diritto comunitario, al fine di garantire l'efficace e corretta attuazione dei programmipluriennali e annuali. Con particolare riguardo alla gestione e al controllo, occorre stabilire le moda-lità in base alle quali gli Stati membri accertano l'esistenza e il corretto funzionamento di tali sistemi.

(36) Fatti salvi i poteri della Commissione in materia di controllo finanziario, è opportuno incoraggiare lacooperazione fra gli Stati membri e la Commissione in questo settore.

(37) L'efficacia e l'impatto delle azioni finanziate dal Fondo dipendono inoltre dalla loro valutazione e dalladiffusione dei loro risultati. È opportuno che siano precisate le responsabilità degli Stati membri edella Commissione al riguardo e le modalità per assicurare una valutazione affidabile e la qualità delleinformazioni connesse.

(38) È opportuno che le azioni siano valutate nella prospettiva di una revisione intermedia e dell'analisid'impatto e che il processo di valutazione sia integrato nelle modalità di monitoraggio del progetto.

(39) Tenendo presente l'importanza della visibilità del finanziamento comunitario, la Commissionedovrebbe fornire orientamenti per favorire il corretto riconoscimento del sostegno ricevuto da partedi qualsiasi autorità, organizzazione non governativa, organizzazione internazionale o altro ente chericeva una sovvenzione a titolo del presente Fondo, tenendo conto della pratica relativa ad altri stru-menti in gestione condivisa quali i fondi strutturali.

(40) La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria checostituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancioannuale, ai sensi del punto 37 dell'accordo Interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamentoeuropeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (2).

(41) Poiché l'obiettivo della presente decisione, vale a dire promuovere il rimpatrio di cittadini di paesiterzi soggiornanti illegalmente alla luce delle norme comuni e del principio della gestione integratadei rimpatri, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causadelle dimensioni o degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunitàpuò intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente deci-sione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio diproporzionalità enunciato nello stesso articolo.

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(1) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390del 30.12.2006, pag. 1).

(2) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(42) Le misure necessarie per l'esecuzione della presente decisione sono adottate secondo la decisione1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze diesecuzione conferite alla Commissione (1).

(43) Alcune misure della presente decisione relative all'adozione degli orientamenti strategici, di portatagenerale e intese a modificare elementi non essenziali della presente decisione, sopprimendo alcuni diessi o integrandola con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali sono adottate secondo la proce-dura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Permotivi di efficacia, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo sono proro-gati ai fini dell'adozione degli orientamenti strategici.

(44) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattatosull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'a-dozione della presente decisione, che non la vincola né è ad essa applicabile.

(45) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trat-tato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, con lettera del 6 settembre2005 l'Irlanda ha notificato che intende partecipare all'adozione e all'applicazione della presentedecisione.

(46) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trat-tato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, con lettera del 27 ottobre2005 il Regno Unito ha notificato che intende partecipare all'adozione e all'applicazione dellapresente decisione.

(47) A norma dell'articolo 67, paragrafo 2, secondo trattino del trattato, la decisione 2004/927/CE delConsiglio, del 22 dicembre 2004, che assoggetta taluni settori contemplati dal titolo IV, parte terza,del trattato che istituisce la Comunità europea alla procedura di cui all'articolo 251 di detto trat-tato (2), ha reso la procedura di cui all'articolo 251 del trattato applicabile nei settori contemplatidall'articolo 62, paragrafi 1, 2, lettera a) e 3) e dall'articolo 63, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3,lettera b) del trattato,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

OGGETTO, OBIETTIVI E AZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito d'applicazione

La presente decisione istituisce per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2013 il Fondo europeoper i rimpatri (di seguito denominato «il Fondo»), nell'ambito di un quadro coerente che comprende altresì ladecisione n. …/2007/CE (*), la decisione n. …/2007/CE (**) e la decisione n. …/2007/CE (***), al fine dicontribuire al rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e all'applicazione del principio disolidarietà tra gli Stati membri.

La presente decisione definisce gli obiettivi cui contribuisce il Fondo, le sue modalità di attuazione, le risorsefinanziarie disponibili e i criteri di ripartizione per la loro assegnazione.

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(1) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006,pag. 11).

(2) GU L 396 del 31.12.2004, pag. 45.(*) GU: inserire il numero della prima decisione di cui al considerando 21 (Fondo europeo per i rifugiati).(**) GU: inserire il numero della prima decisione di cui al considerando 21 (Fondo per le frontiere esterne).(***) GU: inserire il numero della prima decisione di cui al considerando 21 (Fondo europeo per l'integrazione di cittadini

di paesi terzi).

Essa stabilisce le regole di gestione del Fondo, comprese quelle finanziarie, nonché i meccanismi di monito-raggio e controllo in base a una ripartizione delle competenze tra la Commissione e gli Stati membri.

Articolo 2

Obiettivo generale del Fondo

1. 1 Obiettivo generale del Fondo è sostenere gli sforzi compiuti dagli Stati membri per migliorare lagestione dei rimpatri in tutte le sue dimensioni, sulla base del principio della gestione integrata dei rimpatri,prevedendo azioni comuni attuate dagli Stati membri o azioni nazionali che perseguono gli obiettivi comu-nitari ai sensi del principio di solidarietà, tenendo conto della normativa comunitaria in materia e nel pienorispetto dei diritti fondamentali.

2. Il Fondo contribuisce al finanziamento dell'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri o dellaCommissione.

Articolo 3

Obiettivi specifici

1. Il Fondo contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici:

a) introdurre una gestione integrata dei rimpatri e migliorarne l'organizzazione e l'attuazione da parte degliStati membri;

b) rafforzare la cooperazione tra Stati membri nel quadro della gestione integrata dei rimpatri e della suaattuazione;

c) promuovere un'applicazione efficace ed uniforme delle norme comuni concernenti il rimpatrio confor-memente all'evoluzione della politica condotta in tale settore.

2. La gestione integrata dei rimpatri comprende in particolare l'elaborazione e l'attuazione, da parte delleautorità competenti degli Stati membri, di piani di rimpatrio integrati:

a) basati su una valutazione globale della situazione nello Stato membro con riferimento alla popolazionedi riferimento o a una specifica questione mirata riguardante il rimpatrio e alle difficoltà inerenti alleoperazioni previste (come quelle relative all'ottenimento dei documenti di viaggio o altri ostacoli di carat-tere pratico che si frappongono al rimpatrio), tenendo conto, ove opportuno, dei relativi dossier. La valu-tazione globale è effettuata in collaborazione con tutte le autorità e i partner interessati;

b) destinati a predisporre un'ampia gamma di misure volte ad incoraggiare programmi di rimpatrio volon-tario dei cittadini di paesi terzi, in particolare per coloro che non soddisfano o non soddisfano più lecondizioni di ingresso e soggiorno sul suo territorio e contemplanti, se necessario, operazioni di rimpa-trio forzato per tali persone, nel pieno rispetto dei principi umanitari e della loro dignità;

c) comprendenti un programma e/o un calendario e, se opportuno, un meccanismo di valutazione perio-dica che consenta un aggiustamento del programma ed una valutazione dell'incidenza pratica del piano;

d) comprendenti, qualora gli Stati membri lo ritengano appropriato, misure intese a facilitare la coopera-zione tra gli organismi amministrativi, le autorità preposte all'applicazione della legge e gli organi giudi-ziari competenti, se del caso a diversi livelli del governo.

3. I piani di rimpatrio integrati si incentrano in particolar modo sull'efficacia e sul carattere duraturo deirimpatri, sia volontari che forzati attraverso, ad esempio, azioni d'informazione efficienti nella fase prece-dente la partenza, l'organizzazione del viaggio e il transito nel paese di rimpatrio. Per quanto possibile, alfine di promuovere il rimpatrio volontario possono essere previsti incentivi, come una assistenza al rimpa-trio, per coloro che accettano il rimpatrio volontario.

Qualora gli Stati membri lo ritengano opportuno, tali piani possono anche prevedere misure di sostegnoall'accoglienza e al reinserimento.

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Articolo 4

Azioni ammissibili negli Stati membri

1. Possono beneficiare del sostegno del Fondo le azioni relative all'obiettivo di cui all'articolo 3, para-grafo 1, lettera a), riguardanti in particolare:

a) l'istituzione o il miglioramento di una cooperazione operativa efficace, stabile e duratura tra le autoritàdegli Stati membri e le autorità consolari e i servizi di immigrazione dei paesi terzi, al fine di ottenere idocumenti di viaggio per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi e di assicurare la rapidità e l'efficaciadell'allontanamento;

b) la promozione delle modalità e dei mezzi per fornire quanto prima informazioni sul rimpatrio nelleprocedure di asilo e immigrazione e per incoraggiare individualmente i cittadini di paesi terzi ad utiliz-zare la possibilità del rimpatrio volontario;

c) l'agevolazione dei rimpatri volontari di cittadini di paesi terzi, in particolare mediante programmi dirimpatrio volontario assistito, al fine di assicurare l'efficacia e il carattere duraturo dei rimpatri;

d) lo sviluppo di modalità di cooperazione tra diversi livelli di autorità pubbliche nazionali, regionali, locali,comunali o altre che consentano ai funzionari di ottenere rapidamente informazioni sulle esperienze esulle pratiche esistenti altrove in materia di rimpatrio e, se possibile, di riunire le risorse.

e) la semplificazione e l'attuazione dei rimpatri forzati di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o nonsoddisfano più le condizioni di ingresso e soggiorno, al fine di rafforzare la credibilità e l'integrità dellepolitiche di immigrazione e di ridurre il periodo durante il quale le persone in attesa di rimpatrio forzatodevono essere trattenute.

2. Possono beneficiare del sostegno del Fondo le azioni relative all'obiettivo di cui all'articolo 3, para-grafo 1, lettera b), riguardanti in particolare:

a) la cooperazione per la raccolta di informazioni sui paesi d'origine, precedente residenza o transito e larelativa comunicazione alle persone potenzialmente da rimpatriare;

b) la cooperazione per l'instaurazione di relazioni di lavoro operative efficaci, stabili e durature tra le auto-rità degli Stati membri, da un lato, e le autorità consolari e i servizi di immigrazione dei paesi terzi,dall'altro, al fine di agevolare l'assistenza consolare per l'ottenimento dei documenti di viaggio per ilrimpatrio dei cittadini di paesi terzi e di garantire la rapidità e l'efficacia dell'allontanamento;

c) l'elaborazione e l'attuazione di piani di rimpatrio integrati congiunti, compresi i programmi di rimpatriovolontario congiunti incentrati su specifici paesi d'origine, di precedente residenza o transito;

d) studi sulla situazione di fatto e sulle possibilità di rafforzare la cooperazione amministrativa tra gli Statimembri nel campo del rimpatrio, nonché sul ruolo che le organizzazioni internazionali e non governa-tive possono svolgere in tale contesto;

e) lo scambio di informazioni e migliori pratiche, il sostegno e la consulenza per quanto riguarda lagestione del rimpatrio di gruppi particolarmente vulnerabili;

f) l'organizzazione, per un pubblico di esperti, di seminari sulle migliori pratiche, incentrati su paesi terzie/o regioni specifici;

g) misure congiunte che consentano l'accoglienza delle persone riammesse nei paesi d'origine, di precedenteresidenza o transito;

h) l'elaborazione congiunta di azioni volte a garantire il rimpatrio duraturo delle persone nel loro paesed'origine o di precedente residenza.

3. Possono beneficiare del sostegno del Fondo le azioni relative all'obiettivo di cui all'articolo 3, para-grafo 1, lettera c), riguardanti in particolare:

a) il miglioramento della capacità delle autorità competenti di adottare decisioni qualitativamente valide inmateria di rimpatrio nei tempi più brevi;

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b) il miglioramento della capacità delle competenti autorità amministrative di eseguire o di far applicarerapidamente le decisioni di allontanamento, nel pieno rispetto della dignità umana e delle norme di sicu-rezza europee applicabili;

c) il miglioramento della capacità degli organi giudiziari di pronunciarsi più rapidamente sui ricorsi controle decisioni di rimpatrio;

d) l'organizzazione di seminari e formazioni congiunte per il personale delle competenti autorità ammini-strative delle autorità preposte all'applicazione della legge e degli organi giudiziari nazionali, regionali,locali, comunali o altri, per quanto concerne gli aspetti giuridici e pratici delle operazioni di rimpatrio;

e) il miglioramento della capacità delle competenti autorità amministrative di dare efficace attuazione agliaccordi comuni sul riconoscimento reciproco e alle operazioni di rimpatrio congiunte, incluse le racco-mandazioni, le norme operative e le migliori pratiche definite dall'Agenzia in materia di rimpatrio.

4. Le azioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 promuovono, in particolare, l'attuazione delle disposizioni dellanormativa comunitaria pertinente nel settore della politica comune europea in materia di immigrazione e dirimpatrio.

Articolo 5

Misure ammissibili negli Stati membri

Le azioni che beneficiano di un sostegno possono includere le misure seguenti:

1) in tutti i casi di rimpatrio, le informazioni ai cittadini di paesi terzi sul rimpatrio in generale, la consu-lenza individuale sulle possibilità di rimpatrio volontario, le spese di traduzione, l'ottenimento dei docu-menti di viaggio indispensabili, i costi dei controlli medici necessari prima del rimpatrio, le spese diviaggio e sostentamento per le persone da rimpatriare e la scorta, compreso il personale medico e gliinterpreti, la sistemazione della scorta, compreso il personale medico e gli interpreti, le spese di trasportonello Stato membro fino al paese di rimpatrio e la cooperazione con le autorità del paese d'origine, diprecedente residenza o transito;

2) in tutti i casi di rimpatrio, l'assistenza specifica alle persone vulnerabili, quali i minori, i minori nonaccompagnati, i disabili, gli anziani, le donne incinte, le famiglie monoparentali con figli minori e lepersone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale;

3) inoltre, nel caso di rimpatrio forzato di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano piùle condizioni di ingresso e soggiorno, le spese di viaggio, di sostentamento e per la sistemazione tempo-ranea delle persone da rimpatriare e della scorta dello Stato membro partecipante nello Stato membroorganizzatore prima della partenza nel quadro di operazioni di rimpatrio congiunte;

4) inoltre, nel caso di rimpatrio volontario di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfanopiù le condizioni di ingresso e soggiorno, l'assistenza alle persone da rimpatriare nella preparazione delrimpatrio, nonché le spese essenziali prima del rimpatrio;

5) inoltre, nel caso di rimpatrio volontario di cittadini di paesi terzi che non hanno l'obbligo di lasciare ilterritorio degli Stati membri e in altri casi, qualora gli Stati membri lo ritengano opportuno, un contri-buto finanziario limitato per le spese iniziali dopo il rimpatrio, il trasporto degli effetti personali dellepersone da rimpatriare, una sistemazione temporanea adeguata in un centro d'accoglienza o, se neces-sario, in un albergo durante i primi giorni successivi al rimpatrio, la formazione e l'aiuto all'occupazionee, se del caso, un sostegno limitato alla creazione di attività economiche;

6) l'istruzione e la formazione del personale delle autorità amministrative, delle autorità preposte all'applica-zione della legge e degli organi giudiziari competenti, il distacco di queste categorie di personale di altriStati membri per assicurare un'applicazione efficace ed uniforme delle norme comuni in materia dirimpatrio e il rispetto degli obblighi ai sensi degli strumenti internazionali che riguardano il trattamentodelle persone da rimpatriare e per rafforzare la cooperazione, nonché le missioni volte a valutare i risul-tati delle politiche in materia di rimpatrio nei paesi terzi;

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7) nel caso della cooperazione operativa con le autorità consolari e i servizi di immigrazione dei paesi terzial fine di ottenere i documenti di viaggio e assicurare la rapidità delle procedure di allontanamento, lespese di viaggio e di sistemazione negli Stati membri per il personale delle autorità e dei servizi responsa-bili dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi e della verifica dei loro documenti di viaggio;

8) nel caso delle misure per il reinserimento di cittadini di paesi terzi che non hanno l'obbligo di lasciare ilterritorio di uno Stato membro, incentivi in contanti ed altre misure a breve termine necessarie peravviare il processo di reinserimento, sotto il profilo dello sviluppo personale delle persone da rimpatriare,come la formazione, il collocamento e l'aiuto all'occupazione, il sostegno alla creazione di attività econo-miche e l'assistenza e la consulenza dopo il rimpatrio;

9) nel caso delle misure per il reinserimento di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfanopiù le condizioni di ingresso e soggiorno, qualora gli Stati membri lo ritengano opportuno, incentivi incontanti ed altre misure a breve termine necessarie per avviare il processo di reinserimento, sotto ilprofilo dello sviluppo personale, delle persone da rimpatriare, come la formazione, il collocamento el'aiuto all'occupazione, il sostegno alla creazione di attività economiche e l'assistenza e la consulenzadopo il rimpatrio, nonché misure che consentano agli Stati membri di adottare le disposizioni necessarieper accogliere i rimpatriati al loro arrivo nei paesi terzi.

Articolo 6

Azioni comunitarie

1. Su iniziativa della Commissione, il Fondo può finanziare, nel limite del 7 % delle risorse disponibili,azioni transnazionali o azioni di interesse per l'intera Comunità (di seguito denominate «azioni comunitarie»)in materia di politica di rimpatrio e misure applicabili ai gruppi di riferimento di cui all'articolo 7.

2. Per essere ammissibili al finanziamento le azioni comunitarie devono in particolare:

a) promuovere la cooperazione comunitaria nell'attuazione della normativa comunitaria e delle buonepratiche;

b) sostenere la realizzazione di reti di cooperazione transnazionali e di progetti pilota basati su partenariatitransnazionali tra organismi situati in due o più Stati membri, concepiti per incoraggiare l'innovazione,agevolare lo scambio di esperienze e di buone pratiche e migliorare la qualità della politica di rimpatrio;

c) sostenere campagne transnazionali di sensibilizzazione;

d) sostenere l'analisi, la diffusione e lo scambio di informazioni sulle migliori pratiche e su tutti gli altriaspetti delle politiche in materia di rimpatrio, incluso l'utilizzo della tecnologia più avanzata, in partico-lare per incoraggiare maggiormente la ricerca comparativa per quanto riguarda l'impatto dei programmidi rimpatrio precedenti e attuali;

e) sostenere progetti pilota e studi che vaglino la possibilità di nuove forme di cooperazione comunitaria edi normativa comunitaria in questo settore;

f) sostenere lo sviluppo e l'applicazione da parte degli Stati membri di strumenti statistici, di metodi e diindicatori comuni per misurare gli sviluppi politici nel settore del rimpatrio, in particolare per la diffu-sione di statistiche disaggregate in base ai rimpatri volontari e forzati;

g) sostenere lo sviluppo e l'aggiornamento periodico, in cooperazione con l'Agenzia, di un manuale comunesulle migliori pratiche nel settore del rimpatrio, incluse le scorte;

h) fornire agli Stati membri servizi di sostegno in caso di situazioni di emergenza debitamente giustificateche richiedano azioni urgenti.

3. Il programma di lavoro annuale che stabilisce le priorità per le azioni comunitarie è adottato secondola procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

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Articolo 7

Gruppi di riferimento

1. Ai fini della presente decisione i gruppi di riferimento comprendono:

a) tutti i cittadini di paesi terzi che non hanno ancora ricevuto una risposta negativa definitiva alla lororichiesta di protezione internazionale in uno Stato membro e che possono scegliere di utilizzare il rimpa-trio volontario, purché tali persone non abbiano acquisito una nuova cittadinanza né abbiano lasciato ilterritorio di tale Stato membro;

b) tutti i cittadini di paesi terzi che beneficiano di una forma di protezione internazionale ai sensi della diret-tiva 2004/83/CE o di protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE in uno Stato membro eche scelgono di utilizzare il rimpatrio volontario, purché tali persone non abbiano acquisito una nuovacittadinanza né abbiano lasciato il territorio di tale Stato membro;

c) tutti i cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e/osoggiorno in uno Stato membro e che, conformemente all'obbligo di lasciare il territorio dello Statomembro, utilizzano il rimpatrio volontario;

d) tutti gli altri cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e/osoggiorno in uno Stato membro.

2. Per «cittadino di un paese terzo» si intende qualsiasi persona che non sia cittadino dell'Unione ai sensidell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato.

CAPO II

PRINCIPI DI INTERVENTO

Articolo 8

Complementarità, coerenza e conformità

1. Il Fondo fornisce un'assistenza complementare alle azioni nazionali, regionali e locali, integrandovi lepriorità comunitarie.

2. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento del Fondo e degli Stati membrisia coerente con le attività, le politiche e le priorità comunitarie. Tale coerenza è in particolar modo eviden-ziata nel programma pluriennale di cui all'articolo 19.

3. Le operazioni finanziate dal Fondo sono conformi alle disposizioni del trattato e degli atti adottati invirtù dello stesso.

Articolo 9

Programmazione

1. Gli obiettivi del Fondo sono realizzati nell'ambito del periodo di programmazione pluriennale (dal2008 al 2013) con revisione intermedia a norma dell'articolo 22. Il sistema di programmazione pluriennaleinclude le priorità e un processo di gestione, decisione, audit e certificazione.

2. I programmi pluriennali approvati dalla Commissione sono attuati tramite programmi annuali.

Articolo 10

Intervento sussidiario e proporzionale

1. Compete agli Stati membri attuare i programmi pluriennali e annuali di cui agli articoli 19 e 21 allivello territoriale appropriato, secondo il sistema istituzionale specifico di ciascuno di essi. Tale competenzaè esercitata a norma della presente decisione.

2. I mezzi utilizzati dalla Commissione e dagli Stati membri in materia di audit variano secondo l'entitàdel contributo comunitario. Lo stesso principio si applica alle disposizioni in materia di valutazione e allerelazioni sui programmi pluriennali e annuali.

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Articolo 11

Metodi d'esecuzione

1. Il bilancio comunitario assegnato al Fondo è eseguito a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera b),del regolamento finanziario, fatte salve le azioni comunitarie di cui all'articolo 6 e l'assistenza tecnica di cuiall'articolo 16 della presente decisione.

2. La Commissione esercita le responsabilità di esecuzione del bilancio generale dell'Unione europeasecondo le seguenti modalità:

a) controlla che negli Stati membri esistano e funzionino correttamente sistemi di gestione e di controllosecondo la procedura di cui all'articolo 32;

b) differisce o sospende, in tutto o in parte, i pagamenti, secondo le procedure di cui agli articoli 41 e 42,in caso di inadempienza dei sistemi nazionali di gestione e di controllo e applica ogni altra rettifica finan-ziaria necessaria, secondo le procedure di cui agli articoli 45 e 46.

Articolo 12

Partenariato

1. Ogni Stato membro organizza, secondo le norme e le prassi nazionali vigenti, un partenariato con leautorità e gli organismi coinvolti nell'attuazione del programma pluriennale o, a suo parere, in grado diapportare un contributo utile allo sviluppo dello stesso.

Tali autorità e organismi possono comprendere autorità regionali, locali, urbane e altre autorità pubblichecompetenti, organizzazioni internazionali, in particolare l'ACNUR, e organismi che rappresentano la societàcivile, quali le organizzazioni non governative o le parti sociali.

2. Tale partenariato è condotto nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziariedi ciascuna categoria di partner.

CAPO III

QUADRO FINANZIARIO

Articolo 13

Risorse globali

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione della presente decisione dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre2013 è pari a 676 milioni di euro.

2. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali nei limiti del quadro finanziario.

3. La Commissione procede a una ripartizione indicativa annuale per Stato membro conformemente aicriteri stabiliti nell'articolo 14.

Articolo 14

Ripartizione annuale delle risorse per azioni ammissibili negli Statimembri

1. Ogni Stato membro riceve, sulla dotazione annuale del Fondo, l'importo fisso di 300 000 euro.

Per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1o maggio 2004, tale importo è aumentato a500 000 euro all'anno per il periodo dal 2008 al 2013.

Per gli Stati membri che aderiranno all'Unione europea nel periodo dal 2007 al 2013, detto importo èaumentato a 500 000 euro all'anno per la restante parte del periodo dal 2008 al 2013, a partire dall'annosuccessivo alla loro adesione.

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2. Le restanti risorse annuali disponibili sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

a) il 50% in proporzione al numero complessivo di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddi-sfano più le condizioni di ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato membro e che nel corso dei treanni precedenti sono stati oggetto di una decisione di rimpatrio in virtù di norme di diritto nazionale e/ocomunitario, vale a dire di una decisione o atto amministrativo o giudiziario, che dichiari l'illegalità delsoggiorno e imponga l'obbligo di rimpatrio;

b) il 50 % in proporzione al numero di cittadini di paesi terzi che hanno effettivamente lasciato il territoriodello Stato membro nel corso dei tre anni precedenti, su base volontaria o coattivamente, in ottempe-ranza ad un ordine di allontanamento amministrativo o giudiziario.

3. I cittadini di paesi terzi di cui al paragrafo 2 non includono:

a) i cittadini di paesi terzi ai quali, mentre si trovavano in una zona di transito di uno Stato membro, è statorifiutato l'ingresso;

b) i cittadini di paesi terzi che devono essere rimpatriati da uno Stato membro verso un altro Stato membro,in particolare in virtù del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabi-lisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di unadomanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (1).

4. Le cifre di riferimento sono le ultime cifre stabilite dalla Commissione (Eurostat) sulla base dei datiforniti dagli Stati membri, conformemente alla normativa comunitaria.

Gli Stati membri che non hanno fornito alla Commissione (Eurostat) i dati statistici in questione comuni-cano al più presto dati provvisori.

Prima di accettare detti dati statistici come cifre di riferimento, la Commissione (Eurostat) ne valuta laqualità, la raffrontabilità e la completezza secondo le procedure operative ordinarie. Su richiesta dellaCommissione (Eurostat), gli Stati membri le comunicano le informazioni necessarie a tal fine.

Articolo 15

Struttura del finanziamento

1. Il contributo finanziario a titolo del Fondo assume la forma di sovvenzioni.

2. Le azioni che beneficiano del Fondo sono cofinanziate da fonti pubbliche o private, hanno natura nonprofit e non sono ammissibili ad un finanziamento da altre fonti a carico del bilancio generale dell'Unioneeuropea.

3. Gli stanziamenti del Fondo sono complementari alle spese pubbliche o equivalenti degli Stati membridestinate alle misure oggetto della presente decisione.

4. Il contributo comunitario ai progetti finanziati non supera, per le azioni di cui all'articolo 3 attuatenegli Stati membri, il 50% del costo totale di un'azione specifica.

Detto contributo può essere aumentato al 75% per i progetti inerenti alle priorità specifiche individuatenegli orientamenti strategici di cui all'articolo 18.

Il contributo comunitario è aumentato al 75% negli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione.

5. Nell'ambito dell'attuazione della programmazione nazionale di cui al capo IV, gli Stati membri selezio-nano i progetti cui destinare i finanziamenti secondo i seguenti criteri minimi:

a) la situazione e le necessità nello Stato membro interessato;

b) il rapporto costo/efficacia delle spese, tenuto conto, tra l'altro, del numero di persone cui si rivolge ilprogetto;

c) l'esperienza, la capacità, l'affidabilità e il contributo finanziario dell'organizzazione richiedente il finanzia-mento e di qualsiasi organizzazione compartecipe;

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(1) GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.

d) la complementarità fra il progetto e altre azioni finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea onell'ambito di programmi nazionali.

6. In generale gli aiuti comunitari per azioni finanziate dal Fondo sono concessi per un massimo di treanni, con riserva di un riesame periodico dei progressi compiuti.

Articolo 16

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

1. Su iniziativa e/o per conto della Commissione, entro un massimale di 500 000 euro della sua dotazioneannuale, il Fondo può finanziare misure di preparazione, monitoraggio, sostegno amministrativo e tecnico,valutazione, audit e ispezione necessarie per l'attuazione della presente decisione.

2. Dette misure comprendono:

a) studi, valutazioni, perizie e statistiche, anche di natura generale, in relazione al funzionamento del Fondo;

b) misure informative destinate agli Stati membri, ai beneficiari finali e al pubblico, comprese campagne disensibilizzazione e una banca dati comune dei progetti finanziati a titolo del Fondo;

c) la messa in opera, il funzionamento e l'interconnessione di sistemi informatici per la gestione, il monito-raggio, l'ispezione e la valutazione;

d) la progettazione di un quadro di valutazione e monitoraggio comune e di un sistema d'indicatori, tenutoconto, laddove appropriato, degli indicatori nazionali;

e) il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle pratiche vigenti in questosettore;

f) misure informative e formative destinate alle autorità designate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 25,complementari alle iniziative attuate dagli Stati membri per orientare le rispettive autorità ai sensi dell'ar-ticolo 31, paragrafo 2.

Articolo 17

Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri

1. Su iniziativa di uno Stato membro, per ciascun programma annuale il Fondo può finanziare misure dipreparazione, gestione, monitoraggio, valutazione, informazione e controllo, nonché misure volte a raffor-zare la capacità amministrativa connessa all'attuazione del Fondo.

2. L'importo stanziato per l'assistenza tecnica prevista da ciascun programma annuale non può superare:

a) il 7 % del cofinanziamento annuale totale concesso a tale Stato membro, maggiorato di 30 000 euro, peril periodo dal 2008 al 2010; e

b) il 4 % del cofinanziamento annuale totale concesso allo Stato membro, maggiorato di 30 000 euro, per ilperiodo dal 2011 al 2013.

CAPO IV

PROGRAMMAZIONE

Articolo 18

Adozione di orientamenti strategici

1. La Commissione adotta orientamenti strategici che definiscono il quadro d'intervento del Fondo, allaluce dei progressi realizzati nello sviluppo e nell'attuazione della normativa comunitaria in materia di rimpa-trio e delle misure adottate dalla Comunità nel settore dell'immigrazione clandestina, e la ripartizione indica-tiva delle risorse finanziarie del Fondo per il periodo del programma pluriennale.

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2. Per gli obiettivi del Fondo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), tali orientamenti applicanoin particolare le priorità comunitarie al fine di promuovere:

a) il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non sono in possesso di un passaporto o di altro documentodi identità;

b) il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non rientrano nel campo di applicazione di accordi comunitaridi riammissione o di accordi bilaterali di riammissione, al fine di rafforzare l'obbligo di uno Statomembro in forza del diritto internazionale di riammettere i suoi cittadini;

c) il rimpatrio verso un determinato paese di cittadini di paesi terzi e apolidi che sono giunti da tale paese oche vi hanno soggiornato pur non avendone la cittadinanza;

d) il rimpatrio di persone che non hanno l'obbligo di lasciare il territorio degli Stati membri, come i richie-denti asilo che non hanno ancora ricevuto una risposta negativa e le persone che beneficiano di unaforma di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2004/83/CE o di protezione temporanea aisensi della direttiva 2001/55/CE;

e) il rimpatrio di gruppi particolarmente vulnerabili.

Per l'obiettivo del Fondo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), tali orientamenti applicano in particolarele priorità comunitarie volte a promuovere la conoscenza delle norme comuni all'interno dell'Unioneeuropea e la loro integrazione nelle procedure quotidiane di gestione dei rimpatri seguite dalle autoritàamministrative degli Stati membri.

3. La Commissione adotta gli orientamenti strategici relativi al periodo di programmazione pluriennaleentro il 31 luglio 2007.

4. Gli orientamenti strategici sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo dicui all'articolo 52, paragrafo 3. Tali orientamenti strategici, una volta adottati, sono allegati alla presentedecisione.

Articolo 19

Preparazione e approvazione dei programmi nazionali pluriennali

1. Ciascuno Stato membro presenta, sulla scorta degli orientamenti strategici di cui all'articolo 18, unprogetto di programma pluriennale articolato nei seguenti elementi:

a) una descrizione della situazione nello Stato membro per quanto concerne il principio della gestione inte-grata dei rimpatri, la cooperazione con le autorità consolari e i servizi d'immigrazione dei paesi terzi, lemisure e le politiche relative al rimpatrio volontario e forzato, con dati disaggregati tra rimpatri volontarie forzati, ove disponibili, l'orientamento relativo alle misure per favorire il reinserimento e il carattereduraturo dei rimpatri, lo sviluppo delle capacità delle competenti autorità amministrative e giudiziarie ela cooperazione con gli altri Stati membri nei settori citati;

b) un'analisi delle necessità dello Stato membro interessato per quanto concerne la cooperazione con leautorità consolari e i servizi d'immigrazione dei paesi terzi, le misure e le politiche relative al rimpatriovolontario e forzato, l'orientamento relativo alle misure per favorire il reinserimento e il carattere dura-turo dei rimpatri, lo sviluppo delle capacità delle competenti autorità amministrative e giudiziarie e lacooperazione con gli altri Stati membri nei settori citati e un'indicazione degli obiettivi operativi persoddisfare tali esigenze nel periodo coperto dal programma pluriennale;

c) la presentazione di una strategia appropriata per raggiungere tali obiettivi e le priorità attribuite alla lororealizzazione, nonché una descrizione delle azioni previste per attuare tali priorità;

d) un'indicazione del grado di compatibilità di tale strategia con altri strumenti regionali, nazionali ecomunitari;

e) informazioni sulle priorità e relativi obiettivi specifici. Tali obiettivi sono quantificati tramite un numerolimitato di indicatori, tenuto conto del principio di proporzionalità. Gli indicatori consentono di misurarei progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza e l'efficacia degli obiettivi prescelti per attuare lepriorità;

f) una descrizione dell'impostazione scelta per attuare il principio di partenariato stabilito all'articolo 12;

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g) un piano di finanziamento indicativo che precisi, per ciascuna priorità e ciascun programma annuale, lapartecipazione finanziaria del Fondo prevista e l'importo globale dei cofinanziamenti pubblici o privati;

h) le disposizioni previste affinché sia reso pubblico il programma pluriennale.

2. Gli Stati membri sottopongono alla Commissione il rispettivo progetto di programma pluriennaleentro quattro mesi dalla comunicazione degli orientamenti strategici da parte della Commissione.

3. Al fine di approvare il progetto di programma pluriennale la Commissione esamina:

a) la coerenza del progetto di programma pluriennale con gli obiettivi del Fondo e gli orientamenti strategicidi cui all'articolo 18;

b) la pertinenza delle azioni previste nel progetto di programma pluriennale alla luce della strategiaproposta;

c) la conformità dei sistemi di gestione e di controllo istituiti dallo Stato membro per l'attuazione degliinterventi del Fondo alle disposizioni della presente decisione;

d) la conformità del progetto di programma pluriennale al diritto comunitario, in particolare alle disposi-zioni comunitarie dirette a garantire la libera circolazione delle persone, unitamente alle misure di accom-pagnamento direttamente correlate relative al controllo delle frontiere esterne, all'asilo e all'immigrazione

4. La Commissione, se ritiene che un progetto di programma pluriennale non sia coerente con gli orien-tamenti strategici e/o non sia conforme alle disposizioni della presente decisione concernenti i sistemi digestione e di controllo o al diritto comunitario, invita lo Stato membro interessato a comunicare tutte leulteriori informazioni necessarie e, se opportuno, a rivedere di conseguenza il progetto di programmapluriennale.

5. La Commissione approva i singoli programmi pluriennali entro tre mesi dalla presentazione ufficiale,secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 20

Revisione dei programmi pluriennali

1. Su iniziativa dello Stato membro interessato o della Commissione, il programma pluriennale è riesami-nato e, se necessario, riveduto per il restante periodo di programmazione, al fine di tener conto maggior-mente o in modo diverso delle priorità comunitarie. I programmi pluriennali possono essere riesaminati allaluce delle valutazioni e/o a seguito di difficoltà nell'attuazione.

2. La Commissione adotta una decisione di approvazione della revisione del programma pluriennalequanto prima dacché lo Stato membro interessato ha presentato ufficialmente domanda a tal fine. Ilprogramma pluriennale è riveduto secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 21

Programmi annuali

1. Il programma pluriennale approvato dalla Commissione è attuato tramite programmi annuali.

2. Entro il 1o luglio di ogni anno la Commissione comunica agli Stati membri una stima degli importiche saranno loro attribuiti per l'anno successivo, a partire dagli stanziamenti globali decisi nel quadro dellaprocedura di bilancio annuale, secondo i calcoli di cui all'articolo 14.

3. Entro il 1o novembre di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione un progetto diprogramma annuale per l'anno successivo, stabilito in base al programma pluriennale e articolato neglielementi seguenti:

a) le modalità di selezione dei progetti da finanziare nell'ambito del programma annuale;

b) una descrizione delle azioni cui destinare il sostegno a titolo del programma annuale;

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c) la prevista ripartizione finanziaria del contributo del Fondo tra le varie azioni del programma e un'indica-zione dell'importo richiesto a titolo dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 17 per l'attuazione delprogramma annuale.

4. In deroga al paragrafo 3 gli Stati membri presentano alla Commissione i progetti di programmaannuale per il 2008 entro il 1o marzo 2008.

5. Nell'esaminare il progetto di programma annuale di uno Stato membro, la Commissione tiene contodell'importo definitivo degli stanziamenti assegnati al Fondo nell'ambito della procedura di bilancio.

Entro un mese dalla presentazione ufficiale di detto progetto di programma annuale, la Commissione comu-nica allo Stato membro se è in grado di approvarlo o meno. Se il progetto di programma annuale non ècoerente con il programma pluriennale, la Commissione invita lo Stato membro interessato a comunicaretutte le informazioni necessarie e, se opportuno, a rivedere di conseguenza il progetto di programmaannuale.

La Commissione adotta la decisione di finanziamento che approva il programma annuale entro il 1o marzodell'anno in questione. La decisione indica l'importo attribuito allo Stato membro interessato e il periodo diammissibilità delle spese.

6. Per tener conto di situazioni di emergenza debitamente circostanziate che erano imprevedibili all'attodi approvazione del programma annuale e che richiedono un intervento urgente, uno Stato membro puòrivedere fino al 10% della ripartizione finanziaria del contributo a titolo del Fondo fra le diverse azioni elen-cate nel programma annuale o assegnare ad altre azioni fino al 10% della dotazione ripartita, a norma dellapresente decisione. Lo Stato membro interessato informa la Commissione della revisione del programmaannuale.

Articolo 22

Revisione intermedia del programma pluriennale

1. La Commissione riesamina gli orientamenti strategici e se del caso adotta, entro il 31 marzo 2010,orientamenti strategici riveduti per il periodo dal 2011 al 2013.

2. Qualora siano adottati tali orientamenti strategici riveduti, ciascuno Stato membro riesamina il proprioprogramma pluriennale e, ove appropriato, lo rivede.

3. Le disposizioni dell'articolo 19 sulla preparazione e sull'approvazione dei programmi pluriennali nazio-nali si applicano per analogia alla preparazione e all'approvazione di tali programmi pluriennali riveduti.

4. Gli orientamenti strategici riveduti sono adottati secondo la procedura di regolamentazione concontrollo di cui all'articolo 52, paragrafo 3.

CAPO V

SISTEMI DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Articolo 23

Esecuzione

La Commissione è responsabile dell'esecuzione della presente decisione e adotta le modalità necessarie a talfine.

Articolo 24

Principi generali dei sistemi di gestione e di controllo

I sistemi di gestione e di controllo dei programmi pluriennali stabiliti dagli Stati membri prevedono:

a) la definizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione dellefunzioni all'interno di ciascun organismo;

b) l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi;

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c) per ciascun organismo, risorse adeguate per svolgere le funzioni attribuitegli per l'intero periodo di attua-zione delle azioni cofinanziate dal Fondo;

d) procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate nell'ambito dei programmiannuali;

e) sistemi affidabili di contabilità, monitoraggio e informativa finanziaria informatizzati;

f) un sistema di informazione e monitoraggio nei casi in cui l'organismo responsabile affidi l'esecuzione dicompiti a un altro organismo;

g) manuali di procedura relativi alle funzioni da espletare;

h) dispositivi per l'audit del funzionamento del sistema;

i) sistemi e procedure per garantire un'adeguata tracciabilità dei dati;

j) procedure di informativa e monitoraggio delle irregolarità e del recupero degli importi indebitamenteversati.

Articolo 25

Designazione delle autorità

1. Per l'attuazione del proprio programma pluriennale e dei propri programmi annuali lo Stato membrodesigna le seguenti autorità:

a) un'autorità responsabile: organo funzionale dello Stato membro, autorità o organismo pubblico nazionaleda quello designato ovvero organismo disciplinato dal diritto privato dello Stato membro, che svolgefunzioni di servizio pubblico, responsabile della gestione del programma pluriennale e dei programmiannuali finanziati dal Fondo ed interlocutore unico della Commissione;

b) un'autorità di certificazione: autorità o organismo pubblico nazionale, o persona fisica che svolge il ruolodi tale organismo o autorità, incaricato dallo Stato membro di certificare le dichiarazioni di spesa primadel loro invio alla Commissione;

c) un'autorità di audit: autorità o organismo pubblico nazionale, purché funzionalmente indipendentedall'autorità responsabile e dall'autorità di certificazione, designato dallo Stato membro e incaricato diverificare l'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo;

d) un'autorità delegata, se opportuno.

2. Lo Stato membro definisce le norme che disciplinano le sue relazioni con le autorità di cui al para-grafo 1 e le relazioni di queste con la Commissione.

3. Fatto salvo l'articolo 24, lettera b), una parte o la totalità delle autorità di cui al paragrafo 1 delpresente articolo può essere localizzata all'interno dello stesso organismo.

4. La Commissione adotta le modalità di esecuzione degli articoli da 26 a 30 secondo la procedura di cuiall'articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 26

Autorità responsabile

1. L'autorità responsabile soddisfa i seguenti requisiti minimi:

a) essere dotata di personalità giuridica, salvo il caso in cui si tratti di un organo funzionale dello Statomembro;

b) disporre delle infrastrutture necessarie per comunicare agevolmente con un gran numero di utilizzatori econ le autorità responsabili degli altri Stati membri e la Commissione;

c) operare in un ambito amministrativo che le consenta di svolgere adeguatamente i suoi compiti evitandoconflitti d'interesse;

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d) essere in grado di applicare le regole comunitarie in materia di gestione dei fondi;

e) possedere capacità finanziarie e di gestione proporzionate al volume dei fondi comunitari che dovràgestire;

f) disporre di personale con qualifiche professionali adeguate ad un lavoro amministrativo in un contestointernazionale.

2. Lo Stato membro provvede affinché l'autorità responsabile disponga di fondi adeguati per svolgere isuoi compiti correttamente per l'intero periodo dal 2008 al 2013.

3. La Commissione può assistere gli Stati membri nella formazione del personale, specie per quantoriguarda la corretta applicazione dei capi da V a IX.

Articolo 27

Compiti dell'autorità responsabile

1. È compito dell'autorità responsabile gestire ed attuare il programma pluriennale conformemente alprincipio della sana gestione finanziaria.

In particolare, l'autorità è tenuta a:

a) consultare i partner a norma dell'articolo 12;

b) presentare alla Commissione i progetti di programma pluriennale e dei programmi annuali di cui agliarticoli 19 e 21;

c) organizzare e pubblicare i bandi di gara e gli inviti a presentare proposte, ove appropriato;

d) organizzare la selezione di progetti di cofinanziamento a titolo del Fondo nel rispetto dei criteri di cuiall'articolo 15, paragrafo 5;

e) percepire i pagamenti della Commissione e effettuare i versamenti ai beneficiari finali;

f) garantire la coerenza e la complementarità tra i cofinanziamenti a titolo del Fondo e quelli dei vari stru-menti finanziari nazionali e comunitari pertinenti;

g) monitorare la fornitura dei prodotti e servizi cofinanziati, l'effettiva esecuzione delle spese dichiarate inrelazione alle azioni e la conformità di tali spese alle norme comunitarie e nazionali;

h) assicurare l'esistenza di un sistema informatico di registrazione e conservazione della contabilità diciascuna azione svolta nell'ambito dei programmi annuali nonché la raccolta dei dati relativi all'attua-zione necessari per la gestione finanziaria, il monitoraggio, il controllo e la valutazione;

i) provvedere affinché i beneficiari finali e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione delle azioni cofinan-ziate dal Fondo mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguataper tutte le operazioni relative all'azione, ferme restando le norme contabili nazionali;

j) assicurare che le valutazioni del Fondo di cui all'articolo 49 siano svolte entro i termini previsti dall'arti-colo 50, paragrafo 2 e siano conformi agli standard qualitativi convenuti tra la Commissione e lo Statomembro;

k) stabilire procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantireun'adeguata tracciabilità dei dati siano conservati secondo il disposto all'articolo 43;

l) assicurare che l'autorità di audit riceva, ai fini dello svolgimento degli audit di cui all'articolo 30, para-grafo 1, tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure di gestione seguite e ai progetti cofinan-ziati dal Fondo;

m) provvedere affinché l'autorità di certificazione riceva tutte le informazioni necessarie sulle procedureseguite e sulle verifiche effettuate in relazione alle spese ai fini della certificazione;

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n) preparare e trasmettere alla Commissione le relazioni intermedie e finali sull'esecuzione dei programmiannuali, le dichiarazioni di spesa certificate dall'autorità di certificazione e le domande di pagamento oeventualmente le dichiarazioni di rimborso;

o) svolgere attività di informazione e di consulenza e diffondere i risultati delle azioni finanziate;

p) cooperare con la Commissione e le autorità responsabili degli altri Stati membri;

q) verificare l'attuazione da parte dei beneficiari finali degli orientamenti di cui all'articolo 33, paragrafo 6.

2. Le attività di gestione dell'autorità responsabile afferenti a progetti attuati negli Stati membri possonoessere finanziate a titolo dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 16.

Articolo 28

Delega di compiti da parte dell'autorità responsabile

1. Qualora i compiti dell'autorità responsabile siano totalmente o parzialmente delegati ad un'autoritàdelegata, l'autorità responsabile definisce la portata dei compiti delegati e fissa per la loro esecuzione proce-dure dettagliate conformi ai requisiti di cui all'articolo 26.

2. Dette procedure comprendono l'informazione regolare dell'autorità responsabile sull'efficace esecuzionedei compiti delegati e una descrizione dei mezzi impiegati.

Articolo 29

Autorità di certificazione

1. L'autorità di certificazione:

a) certifica che:

i) la dichiarazione di spesa sia corretta, risulti da sistemi di contabilità affidabili e sia basata su docu-menti giustificativi verificabili;

ii) le spese dichiarate siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e riguardino azioniselezionate secondo i criteri applicabili al programma, nel rispetto delle norme comunitarie enazionali;

b) assicura, ai fini della certificazione, di aver ricevuto dall'autorità responsabile informazioni adeguate sulleprocedure seguite e sulle verifiche effettuate in relazione alle spese figuranti nelle dichiarazioni di spesa;

c) tiene conto, ai fini della certificazione, dei risultati di tutte le operazioni di audit svolte dall'autorità diaudit, direttamente o sotto la sua responsabilità;

d) tiene una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione;

e) verifica il recupero dei finanziamenti comunitari che risultino indebitamente versati a seguito di irregola-rità constatate, eventualmente maggiorati degli interessi,

f) tiene una contabilità degli importi recuperabili e di quelli recuperati al bilancio generale dell'Unioneeuropea, se possibile detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.

2. Le attività dell'autorità di certificazione afferenti a progetti attuati negli Stati membri possono esserefinanziate a titolo dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 17, fatto salvo il rispetto delle prerogative di taleautorità descritte all'articolo 25.

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Articolo 30

Autorità di audit

1. L'autorità di audit:

a) provvede affinché siano svolti audit per accertare il corretto funzionamento del sistema di gestione e dicontrollo;

b) provvede affinché siano svolti audit in base a un campione adeguato di azioni, per verificare le spesedichiarate; il campione rappresenta almeno il 10% delle spese totali ammissibili per ciascun programmaannuale;

c) presenta alla Commissione, entro sei mesi dall'approvazione del programma pluriennale, una strategia diaudit riguardante gli organismi preposti alle verifiche di cui alle lettere a) e b), garantendo che i principalibeneficiari del cofinanziamento del Fondo siano oggetto di audit e che le verifiche siano ripartite unifor-memente sull'intero periodo di programmazione.

2. Se l'autorità di audit designata ai sensi della presente decisione è nel contempo l'autorità di audit desi-gnata in virtù delle decisioni n. …/2007/CE, n. …/2007/CE e …/2007/CE (*) ovvero se a due o più di questiFondi si applicano sistemi comuni, è possibile presentare un'unica strategia di audit combinata a norma delparagrafo 1, lettera c).

3. Per ciascun programma annuale l'autorità di audit redige una relazione che include:

a) una relazione annuale di audit in cui figurano i risultati degli audit effettuati secondo la strategia di auditcon riguardo al programma annuale e le eventuali carenze riscontrate nei sistemi di gestione e dicontrollo del programma;

b) un parere, in base ai controlli e agli audit effettuati sotto la responsabilità dell'autorità di audit, per appu-rare se il funzionamento del sistema di gestione e di controllo offra adeguate garanzie circa la correttezzadelle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e la legittimità e la regolarità delle operazionisoggiacenti;

c) una dichiarazione che accerta la validità della domanda di pagamento o della dichiarazione di rimborsodel saldo finale e la legittimità e la regolarità della spesa in questione.

4. L'autorità di audit assicura che le operazioni di audit tengano conto delle norme in materia di auditinternazionalmente riconosciute.

5. L'audit afferente a progetti attuati negli Stati membri può essere finanziato a titolo dell'assistenza tecnicadi cui all'articolo 17, fatto salvo il rispetto delle prerogative dell'autorità di audit descritte all'articolo 24.

CAPO VI

COMPETENZE E CONTROLLI

Articolo 31

Competenze degli Stati membri

1. Spetta agli Stati membri garantire la sana gestione finanziaria dei programmi pluriennali e annuali e lalegittimità e la regolarità delle operazioni soggiacenti.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità responsabili e le eventuali autorità delegate, le auto-rità di certificazione, le autorità di audit e ogni altro organismo interessato ricevano opportuni orientamentiin merito all'istituzione dei sistemi di gestione e di controllo di cui agli articoli da 24 a 30, per garantire unutilizzo efficiente e corretto dei finanziamenti comunitari.

3. Gli Stati membri prevengono, individuano e rettificano le irregolarità. Essi ne danno notifica allaCommissione e la informano sull'andamento dei procedimenti amministrativi e giudiziari.

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(*) GU: inserire i numeri delle tre decisioni di cui al considerando 21.

Ove risulti impossibile recuperare somme indebitamente versate al beneficiario finale, spetta allo Statomembro interessato rimborsare al bilancio generale dell'Unione europea l'importo perduto, quando èprovato che la perdita è ad esso imputabile.

4. Gli Stati membri assumono in via principale la responsabilità del controllo finanziario delle azioni eprovvedono affinché i sistemi di gestione e di controllo e gli audit siano applicati in modo da garantire unutilizzo efficiente e regolare dei fondi comunitari. Essi comunicano alla Commissione la descrizione di questisistemi.

5. Le modalità di esecuzione dei paragrafi da 1 a 4 sono adottate secondo la procedura di cui all'arti-colo 52, paragrafo 2.

Articolo 32

Sistemi di gestione e di controllo

1. Prima dell'approvazione del programma pluriennale da parte della Commissione, secondo la proceduradi cui all'articolo 52, paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché siano predisposti sistemi di gestionee di controllo a norma degli articoli da 24 a 30. Compete agli Stati membri garantirne il corretto funziona-mento per tutto il periodo di programmazione.

2. Contestualmente al rispettivo progetto di programma pluriennale, gli Stati membri trasmettono allaCommissione una descrizione dell'organizzazione e delle procedure delle autorità responsabili, delle autoritàdelegate e delle autorità di certificazione e dei sistemi di audit interno applicati da tali autorità e organismi,dall'autorità di audit e da altri eventuali organismi che svolgano attività di audit sotto la lororesponsabilità.

3. La Commissione riesamina l'applicazione della presente disposizione nel quadro della preparazionedella relazione per il periodo dal 2008 al 2010 di cui all'articolo 50, paragrafo 3.

Articolo 33

Competenze della Commissione

1. La Commissione accerta, secondo la procedura di cui all'articolo 31, che gli Stati membri abbianopredisposto sistemi di gestione e di controllo conformi agli articoli da 24 a 30 e, sulla scorta delle rela-zioni annuali di audit e dei propri audit, che tali sistemi funzionino correttamente durante il periodo diprogrammazione.

2. Fatti salvi gli audit effettuati dagli Stati membri, funzionari o rappresentanti autorizzati dellaCommissione possono procedere, con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, a controlli in loco direttiad accertare l'effettivo funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo, che possono riguardare azionicomprese nei programmi annuali. A questi audit possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzatidello Stato membro interessato.

3. La Commissione può chiedere a uno Stato membro di effettuare controlli in loco per accertare ilcorretto funzionamento dei sistemi o la regolarità di una o più operazioni. A questi controlli possono parte-cipare funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione.

4. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, provvede affinché siano dati informazione,pubblicità e seguito adeguati alle azioni finanziate dal Fondo.

5. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, assicura la coerenza e la complementaritàdelle azioni con altre politiche, strumenti e iniziative comunitarie pertinenti.

6. La Commissione elabora orientamenti intesi ad assicurare la visibilità dei finanziamenti concessi anorma della presente decisione.

Articolo 34

Cooperazione con le autorità di audit degli Stati membri

1. La Commissione collabora con le autorità di audit per coordinare i rispettivi piani e metodi di audit escambia con esse immediatamente i risultati degli audit realizzati sui sistemi di gestione e di controllo al finedi sfruttare al meglio le risorse di controllo disponibili e di evitare inutili duplicazioni del lavoro.

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La Commissione trasmette le proprie osservazioni sulla strategia di audit presentata ai sensi dell'articolo 30entro tre mesi dalla ricezione della stessa.

2. Nel definire la propria strategia di audit, la Commissione individua i programmi annuali che considerasoddisfacenti in base alle conoscenze di cui dispone al momento sui sistemi di gestione e di controllo.

Per questi programmi la Commissione può concludere che può affidarsi principalmente agli elementi proba-tori dell'audit forniti dagli Stati membri e che svolgerà i propri controlli in loco solo qualora vi siano proveche facciano presumere carenze dei sistemi.

CAPO VII

GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 35

Ammissibilità — Dichiarazioni di spesa

1. Tutte le dichiarazioni di spesa includono l'importo delle spese sostenute dai beneficiari finali nell'at-tuare le azioni e il contributo pubblico o privato corrispondente.

2. Le spese corrispondono ai pagamenti eseguiti dai beneficiari finali. Esse sono giustificate da fatturequietanzate o da documenti contabili di valore equivalente.

3. Sono ammissibili al sostegno del Fondo soltanto le spese effettivamente sostenute a partire dal1o gennaio dell'anno al quale si riferisce la decisione di finanziamento che approva il programma annuale dicui all'articolo 21, paragrafo 5, terzo comma. Le azioni cofinanziate non devono essere state ultimate primadella data di inizio dell'ammissibilità.

4. Le disposizioni che disciplinano l'ammissibilità delle spese nell'ambito delle azioni attuate negli Statimembri e cofinanziate dal Fondo, previste all'articolo 3, sono adottate secondo la procedura di cui all'arti-colo 52, paragrafo 2.

Articolo 36

Integralità dei pagamenti ai beneficiari finali

Gli Stati membri accertano che l'autorità responsabile provveda affinché i beneficiari finali ricevano l'im-porto totale del contributo pubblico entro il più breve termine. Non si applica nessuna detrazione o tratte-nuta, né alcun altro onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di questiimporti per i beneficiari finali, purché questi ultimi soddisfino tutti i requisiti concernenti l'ammissibilitàdelle azioni e delle spese.

Articolo 37

Uso dell'euro

1. Gli importi che figurano nei progetti di programmi pluriennali ed annuali degli Stati membri di cuirispettivamente agli articoli 19 e 21, le dichiarazioni certificate di spesa, le domande di pagamento di cuiall'articolo 27, paragrafo 1, lettera n) e le spese menzionate nella relazione intermedia sull'esecuzione delprogramma annuale di cui all'articolo 39, paragrafo 4 e nella relazione finale sull'esecuzione del programmaannuale di cui all'articolo 51 sono espressi in euro.

2. Gli importi indicati nelle decisioni di finanziamento, che approvano i programmi annuali degli Statimembri di cui all'articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, negli impegni della Commissione e nei pagamentidella stessa sono espressi e versati in euro.

3. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come valuta nazionale alla data della domanda dipagamento convertono in euro gli importi delle spese sostenute in valuta nazionale. L'importo è convertitoin euro al tasso di cambio contabile mensile della Commissione in vigore nel mese durante il quale la spesaè stata contabilizzata dall'autorità responsabile del programma interessato. Detto tasso è pubblicato ognimese dalla Commissione in formato elettronico.

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4. Quando l'euro diventa la valuta di uno Stato membro, la procedura di conversione di cui al paragrafo 3continua ad applicarsi a tutte le spese contabilizzate dall'autorità di certificazione prima della data di entratain vigore del tasso fisso di conversione tra la valuta nazionale e l'euro.

Articolo 38

Impegni

Gli impegni di bilancio comunitari sono assunti annualmente sulla base della decisione di finanziamento cheapprova il programma annuale adottata dalla Commissione, di cui all'articolo 21, paragrafo 5, terzo comma.

Articolo 39

Pagamenti — Prefinanziamento

1. La Commissione versa i contributi del Fondo conformemente agli impegni di bilancio.

2. I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento e di pagamento a saldo. Essi sono versatiall'autorità responsabile designata dallo Stato membro.

3. Un primo prefinanziamento pari al 50 % dell'importo stanziato nella decisione di finanziamento cheapprova il programma annuale, è versato allo Stato membro nei sessanta giorni successivi all'adozione dellasuddetta decisione.

4. Un secondo prefinanziamento è erogato entro il termine massimo di tre mesi dall'approvazione daparte della Commissione, entro due mesi dalla presentazione ufficiale della domanda di pagamento da partedi uno Stato membro, di una relazione intermedia sull'esecuzione del programma annuale e di una dichiara-zione certificata di spesa, redatta a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 35, che attestiun livello di spesa pari almeno al 60% dell'importo del primo prefinanziamento erogato. L'importo delsecondo prefinanziamento erogato dalla Commissione non supera il 50% dell'importo totale stanziato nelladecisione di finanziamento che approva il programma annuale e, in ogni caso, qualora uno Stato membroabbia impegnato a livello nazionale un importo inferiore all'importo indicato nella decisione di finanzia-mento che approva il programma annuale, il saldo tra l'importo dei fondi comunitari effettivamente impe-gnati dallo Stato membro a favore dei progetti selezionati nell'ambito del programma annuale e l'importodel primo prefinanziamento erogato.

5. Gli interessi generati dal prefinanziamento sono imputati al programma annuale interessato, qualirisorsa per lo Stato membro in quanto contributo pubblico nazionale, e sono dichiarati alla Commissione almomento della dichiarazione di spesa relativa alla relazione finale sull'esecuzione del programma annualeinteressato.

6. La liquidazione contabile degli importi versati a titolo di prefinanziamento è effettuata alla chiusura delprogramma annuale.

Articolo 40

Pagamento a saldo

1. La Commissione provvede al pagamento a saldo a condizione di aver ricevuto la seguente documenta-zione entro nove mesi dal termine di ammissibilità delle spese specificato nella decisione di finanziamentoche approva il programma annuale:

a) una dichiarazione certificata di spesa redatta a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), e dell'arti-colo 35 e una domanda di pagamento a saldo ovvero una dichiarazione di rimborso;

b) la relazione finale sull'esecuzione del programma annuale di cui all'articolo 51;

c) la relazione annuale di audit, il parere e la dichiarazione di cui all'articolo 30, paragrafo 3.

Il pagamento a saldo è subordinato all'accettazione della relazione finale sull'esecuzione del programmaannuale e della dichiarazione che accerta la validità della domanda di pagamento del saldo.

2. Se entro il termine previsto l'autorità responsabile non fornisce i documenti di cui al paragrafo 1 in unformato accettabile, la Commissione procede al disimpegno della parte dell'impegno di bilancio delprogramma annuale corrispondente non utilizzata per il prefinanziamento.

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3. La procedura di disimpegno automatico di cui al paragrafo 2 è sospesa, per l'importo corrispondenteai progetti interessati, qualora al momento della presentazione dei documenti di cui al paragrafo 1, a livellodello Stato membro sia in corso un procedimento giudiziario o un ricorso amministrativo con effettosospensivo. Lo Stato membro include nella relazione finale informazioni precise su questi progetti e ogni seimesi invia una relazione sul loro stato d'avanzamento. Entro tre mesi dalla conclusione del procedimentogiudiziario o del ricorso amministrativo, lo Stato membro presenta i documenti richiesti al paragrafo 1 per iprogetti in questione.

4. Il termine di nove mesi previsto al paragrafo 1 rimane sospeso qualora la Commissione adotti unadecisione di sospensione del cofinanziamento per il programma annuale corrispondente a norma dell'arti-colo 42. Il termine riprende a decorrere dalla data di notificazione allo Stato membro della decisione dellaCommissione di cui all'articolo 40, paragrafo 3.

5. Fatto salvo l'articolo 41, la Commissione, entro sei mesi dal ricevimento dei documenti di cui al para-grafo 1 del presente articolo, comunica allo Stato membro l'importo delle spese da essa riconosciute a caricodel Fondo e ogni eventuale rettifica finanziaria derivante dalla differenza tra le spese dichiarate e quelle rico-nosciute. Lo Stato membro dispone di un termine di tre mesi per presentare le proprie osservazioni.

6. Entro tre mesi dal ricevimento delle osservazioni dello Stato membro, la Commissione decide inmerito all'importo delle spese riconosciute a carico del Fondo e recupera il saldo risultante dalla differenzatra le spese riconosciute definitivamente e le somme già versate a tale Stato membro.

7. Compatibilmente con la disponibilità di fondi, la Commissione procede al pagamento a saldo entrosessanta giorni dalla data di accettazione della documentazione di cui al paragrafo 1. Il saldo dell'impegno dibilancio è disimpegnato sei mesi dopo il pagamento.

Articolo 41

Differimento del pagamento

1. L'ordinatore delegato ai sensi del regolamento finanziario differisce il pagamento, per un periodomassimo di sei mesi, qualora:

a) in una relazione di un organismo di audit nazionale o comunitario vi siano prove che facciano presumerecarenze significative nel funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo;

b) l'ordinatore debba effettuare verifiche supplementari essendo venuto a conoscenza della possibilità che lespese contenute in una dichiarazione di spesa certificata siano connesse a gravi irregolarità che non sonostate rettificate.

2. Lo Stato membro e l'autorità responsabile sono immediatamente informati dei motivi del differimento.Il pagamento è differito finché lo Stato membro non adotti le misure necessarie.

Articolo 42

Sospensione del pagamento

1. La Commissione può sospendere la totalità o parte del prefinanziamento e del pagamento a saldoquando:

a) il sistema di gestione e di controllo del programma presenti gravi carenze che compromettono l'affidabi-lità della procedura di certificazione dei pagamenti e per le quali non sono state adottate misurecorrettive;

b) le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa siano connesse a una grave irregolarità che nonè stata rettificata;

c) uno Stato membro non si sia conformato agli obblighi che gli incombono in virtù degli articoli 31 e 32.

2. La Commissione può decidere di sospendere il prefinanziamento e il pagamento a saldo dopo averofferto allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni entro un termine di tre mesi.

3. La Commissione mette termine alla sospensione del prefinanziamento e del pagamento a saldo quandoritiene che lo Stato membro abbia adottato le misure necessarie per consentirne la revoca.

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4. Qualora lo Stato membro non adotti le misure necessarie, la Commissione può decidere la soppres-sione della totalità o di una parte del contributo comunitario al programma annuale ai sensi dell'articolo 46.

Articolo 43

Conservazione dei documenti

Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 87 del trattato, l'autorità responsabile assi-cura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit dei programmi in questione siano tenutia disposizione della Commissione e della Corte dei conti per i cinque anni successivi alla chiusura deiprogrammi ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1.

La decorrenza del termine è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivatadella Commissione.

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunementeaccettati.

CAPO VIII

RETTIFICHE FINANZIARIE

Articolo 44

Rettifiche finanziarie a cura degli Stati membri

1. Spetta anzitutto agli Stati membri perseguire le irregolarità, prendere provvedimenti quando è accertatauna modifica importante che incide sulla natura o sulle condizioni di esecuzione o di controllo diprogrammi ed effettuare le necessarie rettifiche finanziarie.

2. Gli Stati membri procedono alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate osistemiche individuate nell'ambito di azioni o programmi annuali.

Le rettifiche effettuate dagli Stati membri consistono nella soppressione totale o parziale del contributocomunitario e nel suo eventuale recupero. Nel caso di mancato rimborso nei termini previsti dallo Statomembro in questione, sono dovuti interessi di mora al tasso previsto dall'articolo 47, paragrafo 2. Gli Statimembri tengono conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria a danno delFondo.

3. In caso di irregolarità sistemiche, lo Stato membro in questione estende le indagini a tutte le operazionipotenzialmente interessate.

4. Gli Stati membri includono nella relazione finale sull'esecuzione del programma annuale di cui all'arti-colo 51 un elenco dei procedimenti di disimpegno avviati per il programma annuale in questione.

Articolo 45

Audit e rettifiche finanziarie a cura della Commissione

1. Fatte salve le competenze della Corte dei conti e i controlli effettuati dagli Stati membri conforme-mente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, funzionari o rappresentantiautorizzati della Commissione possono procedere, con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, acontrolli in loco, anche per campionamento, sulle azioni finanziate dal Fondo e sui sistemi di gestione econtrollo. La Commissione ne informa lo Stato membro interessato, in modo da ottenere tutta l'assistenzanecessaria. A tali controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Stato membrointeressato.

La Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di effettuare un controllo in loco per verificarela regolarità di una o più operazioni. A tali controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti auto-rizzati della Commissione.

2. Effettuate le necessarie verifiche, la Commissione, se conclude che uno Stato membro non si è confor-mato agli obblighi che gli incombono ai sensi dell'articolo 31, sospende il prefinanziamento o il pagamentoa saldo a norma dell'articolo 42.

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Articolo 46

Criteri per le rettifiche

1. La Commissione può procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributocomunitario a un programma annuale qualora, effettuato il necessario esame, essa riscontri che:

a) il sistema di gestione e di controllo del programma presenta gravi carenze che mettono in pericolo ilcontributo comunitario già versato al programma;

b) le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa sono irregolari e lo Stato membro non le harettificate prima dell'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo;

c) uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono in virtù dell'articolo 31 primadell'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo.

La Commissione decide dopo aver preso in considerazione le eventuali osservazioni dello Stato membro.

2. La Commissione fonda le proprie rettifiche finanziarie su singoli casi di irregolarità identificati, tenendoconto della natura sistemica dell'irregolarità per determinare l'opportunità di una rettifica calcolata su baseforfettaria o per estrapolazione. Quando l'irregolarità riguarda una dichiarazione di spesa per la quale erastata precedentemente fornita dall'autorità di audit una garanzia adeguata ai sensi dell'articolo 30, para-grafo 3, lettera b), è da presumere l'esistenza di un problema sistemico comportante una rettifica calcolata subase forfettaria o per estrapolazione, a meno che lo Stato membro, entro un termine di tre mesi, non possafornire una prova in grado di confutare tale ipotesi.

3. Nel decidere l'importo di una rettifica, la Commissione tiene conto dell'entità dell'irregolarità nonchédell'ampiezza e delle implicazioni finanziarie delle carenze riscontrate nel programma annuale in questione.

4. Quando la Commissione si basa sulle constatazioni effettuate da revisori non appartenenti ai propriservizi, essa trae le proprie conclusioni in merito alle conseguenze finanziarie da applicare previo esamedelle misure adottate dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 32, delle relazioni sulle irregola-rità notificate e delle eventuali risposte degli Stati membri.

Articolo 47

Rimborso

1. Qualsiasi importo dovuto al bilancio generale dell'Unione europea è rimborsato entro il termine indi-cato nell'ordine di riscossione emesso a norma dell'articolo 72 del regolamento finanziario. Detto terminecorrisponde all'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di emissione dell'ordine.

2. Ogni ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all'applicazione di interessi di mora, a decorrere dalladata di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso d'interesse è il tasso applicatodalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella Gazzettaufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggioratodi 3,5 punti percentuali.

Articolo 48

Obblighi degli Stati membri

L'applicazione di una rettifica finanziaria da parte della Commissione lascia impregiudicato l'obbligo delloStato membro di procedere ai recuperi a norma dell'articolo 44.

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CAPO IX

MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E RELAZIONI

Articolo 49

Monitoraggio e valutazione

1. La Commissione provvede a monitorare il Fondo con regolarità, in collaborazione con gli Statimembri.

2. La Commissione effettua una valutazione del Fondo, in partenariato con gli Stati membri, sulla perti-nenza, l'efficacia e l'impatto delle azioni con riferimento all'obiettivo generale previsto all'articolo 2 nelquadro della preparazione delle relazioni di cui all'articolo 50, paragrafo 3.

3. La Commissione esamina altresì la complementarità tra le azioni attuate nell'ambito del Fondo e quelleconcernenti altre politiche, strumenti e iniziative comunitari pertinenti.

Articolo 50

Obblighi di informazione

1. L'Autorità responsabile di ogni Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare il monito-raggio e la valutazione dei progetti.

A tal fine, gli accordi e i contratti che essa conclude con le organizzazioni responsabili dell'attuazione delleazioni contengono clausole che stabiliscono l'obbligo di presentare relazioni periodiche e dettagliate sull'a-vanzamento dell'azione e la realizzazione degli obiettivi assegnati, che sono alla base rispettivamente dellarelazione intermedia e di quella finale sull'esecuzione del programma annuale.

2. Gli Stati membri presentano alla Commissione:

a) entro il 30 giugno 2010, una relazione di valutazione sull'esecuzione delle azioni cofinanziate dal Fondo;

b) entro il 30 giugno 2012 per il periodo dal 2008 al 2010 e il 30 giugno 2015 per il periodo dal 2011 al2013, una relazione di valutazione dei risultati e dell'impatto delle azioni cofinanziate dal Fondo.

3. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e socialeeuropeo e al Comitato delle regioni:

a) entro il 30 giugno 2010, una relazione sull'applicazione dei criteri di cui all'articolo 15 per la riparti-zione annuale delle risorse tra gli Stati membri, corredata, se del caso, di proposte di modifica;

b) entro il 31 dicembre 2010, una relazione intermedia sui risultati conseguiti e sugli aspetti qualitativi equantitativi dell'attuazione del Fondo, corredata di una proposta sulla futura evoluzione del Fondo;

c) entro il 31 dicembre 2012 per il periodo 2008-2010 ed il 31 dicembre 2015 per il periodo2011-2013, rispettivamente una relazione di valutazione ex post.

Articolo 51

Relazione finale sull'esecuzione del programma annuale

1. Per fornire un quadro esauriente dell'esecuzione del programma, la relazione finale sull'esecuzione delprogramma annuale include le seguenti informazioni:

a) l'esecuzione finanziaria ed operativa del programma annuale;

b) lo stato di realizzazione del programma pluriennale e delle sue priorità a fronte dei suoi obiettivi specificiverificabili, con quantificazione, ogniqualvolta possibile, degli indicatori;

23.12.2006C 317 E/810 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

c) le iniziative dell'autorità responsabile per assicurare la qualità e l'efficacia dell'esecuzione, in particolare:

i) le misure di monitoraggio e valutazione, comprese le modalità per la raccolta dei dati;

ii) una sintesi dei problemi significativi riscontrati durante l'esecuzione del programma operativo e lemisure eventualmente adottate;

iii) il ricorso all'assistenza tecnica;

d) le misure adottate per fornire informazioni sui programmi annuali e pluriennali e farne adeguatapubblicità.

2. È considerata ricevibile la relazione che contenga tutte le informazioni di cui al paragrafo 1. LaCommissione dispone di due mesi dalla data di ricezione di tutte le informazioni di cui al paragrafo 1, che ècomunicata agli Stati membri, per pronunciarsi sul contenuto della relazione trasmessa dall'autorità respon-sabile. Qualora la Commissione non risponda entro il termine stabilito, la relazione si considera accettata.

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 52Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato comune «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», istituitodalla decisione n. …/2007/CE (*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4e paragrafo 5, lettera b) nonché l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizionidell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), paragrafo 4, lettere b) ed e) della decisione1999/468/CE è fissato a sei settimane.

Articolo 53Riesame

Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano la presente decisione entroil 30 giugno 2013.

Articolo 54Entrata in vigore e applicazione

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unioneeuropea.

La presente decisione si applica a decorrere dal 1 gennaio 2008, fatta eccezione per gli articoli 14, 18, 19,21, 22, 25, l'articolo 31, paragrafi 2 e 5, l'articolo 32, l'articolo 35, paragrafo 4 e l'articolo 52, che si appli-cano dal … (**).

Articolo 55Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione in base al trattato che istituisce la Comunitàeuropea.

Fatto a …, addì …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

(*) GU: inserire il numero della seconda delle decisioni di cui al considerando 27 (Fondo per le frontiere esterne).(**) Data di entrata in vigore della presente decisione.

23.12.2006 C 317 E/811Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

P6_TA(2006)0592

Medicinali per uso pediatrico ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamentoeuropeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. …/2006 relativo ai medicinali utilizzatiin pediatria, il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE ed il

regolamento (CE) n. 726/2004 (COM(2006)0640 — C6-0356/2006 — 2006/0207(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0640) (1),

— visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è statapresentata dalla Commissione (C6-0356/2006),

— visto l'articolo 51 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare(A6-0396/2006),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzial-mente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P6_TC1-COD(2006)0207

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 dicembre 2006 in vista dell'ado-zione del regolamento (CE) n. …/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il

regolamento (CE) n. … (*)/2006 relativo ai medicinali utilizzati in pediatria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

23.12.2006C 317 E/812 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

(*) GU: inserire il numero del documento PE-CONS 3623/06.(1) Parere del 13 dicembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).(2) Posizione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2006.

considerando quanto segue:

(1) Occorre adottare i necessari provvedimenti attuativi del regolamento (CE) n. … (*)/2006 (1) ai sensidella decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio dellecompetenze di esecuzione conferite alla Commissione (2).

(2) In particolare la Commissione ha il potere di definire le modalità per la concessione di un rinviodell'inizio o del compimento di una parte o della totalità delle misure figuranti nel piano diindagine pediatrica nonché a fissare gli importi massimi e definire le condizioni e modalità di riscos-sione delle sanzioni finanziarie in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento(CE) n. … (*)/2006 o delle misure esecutive adottate ai sensi dello stesso. Tali misure di portata gene-rale e intese a integrare il regolamento (CE) n. … (*)/2006 con l'aggiunta di nuovi elementi non essen-ziali sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bisdella decisione 1999/468/CE.

(3) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. … (*)/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. … (*)/2006 è modificato come segue:

1) all'articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. In base all'esperienza maturata a seguito dell'applicazione del presente articolo, la Commissionepuò adottare, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 2,le misure intese a modificare gli elementi non essenziali del presente regolamento, anche integrandolo,onde specificare la definizione dei motivi di concessione di un rinvio.»;

2) all'articolo 49, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Su richiesta dell'Agenzia, la Commissione può imporre sanzioni finanziarie in caso di mancatorispetto delle disposizioni del presente regolamento o delle misure di esecuzione adottate ai sensi dellostesso per quanto riguarda i farmaci autorizzati secondo la procedura prevista dal regolamento(CE) n. 726/2004. Le misure intese a modificare gli elementi non essenziali del presente regolamento,anche integrandolo, relativi agli importi massimi nonché alle condizioni e modalità di riscossione di talisanzioni, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 51,paragrafo 2.»;

3) all'articolo 51, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 dellastessa.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzettaufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degliStati membri.

Fatto a …, addì …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

(*) GU: inserire il numero del documento PE-CONS 3623/06.(1) GU L …(2) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006,

pag. 11).

23.12.2006 C 317 E/813Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

P6_TA(2006)0593

Procedura europea per le controversie di modesta entità ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamentoeuropeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo per controversie di modesta entità

(COM(2005)0087 — C6-0082/2005 — 2005/0020(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0087) (1),

— visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 61, lettera c), del trattato CE, a norma dei quali la propostagli è stata presentata dalla Commissione (C6-0082/2005),

— visto l'articolo 51 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per le libertà civili, la giustiziae gli affari interni (A6-0387/2006),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzial-mente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P6_TC1-COD(2005)0020

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 dicembre 2006 in vista dell'ado-zione del regolamento (CE) n. …/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un

procedimento europeo per le controversie di modesta entità

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 61, lettera c) e 67,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

23.12.2006C 317 E/814 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

(1) GU C 88 dell'11.4.2006, pag. 61.(2) Posizione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2006.

considerando quanto segue:

(1) La Comunità si prefigge l'obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza egiustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. Per realizzare gradualmente talespazio la Comunità deve adottare, tra l'altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria inmateria civile aventi implicazioni transfrontaliere, necessarie al corretto funzionamento del mercatointerno.

(2) Ai sensi dell'articolo 65, lettera c) del trattato, tali misure includono l'eliminazione degli ostacoli alcorretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle normedi procedura civile applicabili negli Stati membri.

(3) A tal proposito, la Comunità ha già adottato, tra le altre misure, il regolamento (CE) n. 1348/2000del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Statimembri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (1), il regolamento(CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, ilriconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (2), la decisione2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziariaeuropea in materia civile e commerciale (3), il regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeoe del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non conte-stati (4), e il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (5).

(4) Nella riunione tenutasi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999 il Consiglio europeo ha invitato ilConsiglio e la Commissione a istituire norme procedurali comuni per semplificare e accelerare lecontroversie transfrontaliere di modesta entità in materia commerciale e riguardanti i consumatori.

(5) Il 30 novembre 2000 il Consiglio ha adottato un programma congiunto della Commissione e delConsiglio relativo all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materiacivile e commerciale (6). Il programma è inteso a semplificare e accelerare la composizione dellecontroverse transfrontaliere di modesta entità. Questi obiettivi sono stati ripresi nel programmadell'Aia (7), adottato dal Consiglio europeo del 5 novembre 2004, che invita a proseguire attivamentei lavori relativi alle controversie di modesta entità.

(6) Il 20 dicembre 2002 la Commissione ha adottato il libro verde sul procedimento europeo d'ingiun-zione di pagamento e sulle misure atte a semplificare ed accelerare il contenzioso in materia dicontroversie di modesta entità. Il libro verde ha avviato una consultazione sulle misure atte a semplifi-care e accelerare i procedimenti nelle controversie di modesta entità.

(7) Molti Stati membri hanno introdotto procedimenti civili semplificati per le controversie di modestaentità in quanto le spese, i ritardi e le difficoltà legati ai contenziosi non necessariamente diminui-scono in proporzione al valore della causa. Gli ostacoli per ottenere una sentenza veloce e pococostosa aumentano nelle controversie transfrontaliere. È pertanto necessario istituire un procedimentoeuropeo per le controversie di modesta entità. L'obiettivo di un tale procedimento dovrebbe essere diagevolare l'accesso alla giustizia. La distorsione della concorrenza nel mercato interno causata daglisquilibri nel funzionamento dei mezzi procedurali a disposizione dei creditori nei diversi Stati membridetermina l'esigenza di una normativa comunitaria che garantisca parità di condizioni per i creditoried i debitori in tutta l'Unione europea. Nel momento in cui si stabiliscono le spese di trattazione dellacontroversia nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, si dovreb-bero prendere in considerazione i principi di semplicità, rapidità e proporzionalità. Sarebbe appro-priato rendere pubbliche informazioni dettagliate sulle spese da addebitare e assicurare altresì latrasparenza dei relativi criteri di determinazione.

23.12.2006 C 317 E/815Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

(1) GU L 160 del 30.6.2000, pag. 37.(2) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del

20.12.2006, pag. 1).(3) GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.(4) GU L 143 del 30.4.2004, pag. 15. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1869/2005 della Commissione

(GU L 300 del 17.11.2005, pag. 6).(5) GU L 399 del 30.12.2006, pag. 1.(6) GU C 12 del 15.1.2001, pag. 1.(7) GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.

(8) Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità dovrebbe semplificare e accelerare,riducendone le spese, i procedimenti relativi a controversie transfrontaliere di modesta entità offrendouno strumento alternativo che si aggiunga a quelli esistenti negli ordinamenti degli Stati membri, cherestano impregiudicati. Il presente regolamento dovrebbe inoltre semplificare il riconoscimento e l'ese-cuzione delle sentenze, rese in un altro Stato membro, nell'ambito di un procedimento europeo per lecontroversie di modesta entità.

(9) Il presente regolamento si propone di promuovere i diritti fondamentali e tiene conto, in particolare,dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'organo giurisdizio-nale rispetta il diritto ad un giusto processo ed il principio del contraddittorio, in particolare quandodecide in merito alla necessità di un'udienza, ai mezzi di assunzione della prova e all'estensionedell'assunzione di prove.

(10) Per facilitare il calcolo del valore della controversia, non si dovrebbe tener conto degli interessi, deidiritti e delle spese. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicati il potere dell'organo giurisdizionale di deter-minare tali somme in corso di giudizio, nonché le norme nazionali relative al calcolo degli interessi.

(11) Al fine di agevolare l'avvio del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, l'attoredovrebbe introdurre una domanda, compilando l'apposito modulo e presentandolo all'organo giuri-sdizionale. Il modulo di domanda dovrebbe essere presentato soltanto ad un organo giurisdizionalecompetente.

(12) Il modulo di domanda dovrebbe essere corredato, ove opportuno, di documenti giustificativi perti-nenti. Tuttavia, ciò non impedisce all'attore di presentare, se del caso, ulteriori prove durante il proce-dimento. Lo stesso principio dovrebbe applicarsi alla replica da parte del convenuto.

(13) Le nozioni di «manifestamente infondata» in riferimento al rigetto di una pretesa e di «irricevibile»in riferimento al rigetto di una domanda dovrebbero essere determinati conformemente al dirittonazionale.

(14) Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità dovrebbe svolgersi in forma scritta, ameno che l'organo giurisdizionale non ritenga necessaria un'udienza o che tale udienza non siarichiesta da una delle parti. L'organo giurisdizionale può rigettare tale richiesta. Tale rigetto non puòessere impugnato autonomamente.

(15) Le parti non dovrebbero essere obbligate ad essere rappresentate da un avvocato o da un altro profes-sionista del settore legale.

(16) La nozione di «domanda riconvenzionale» dovrebbe essere interpretata ai sensi dell'articolo 6, para-grafo 3 del regolamento (CE) n. 44/2001, come nascente dal contratto o dal fatto su cui si fonda ladomanda principale. Gli articoli 2 e 4, nonché l'articolo 5, paragrafi 3, 4 e 5, dovrebbero applicarsiper analogia alle domande riconvenzionali.

(17) Qualora il convenuto invochi un diritto di compensazione nel corso del procedimento, tale richiestanon dovrebbe costituire una domanda riconvenzionale ai fini del presente regolamento. Pertanto, ilconvenuto non dovrebbe essere tenuto a servirsi del modulo standard A di cui all'allegato I per farvalere tale diritto.

(18) Lo Stato membro richiesto ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 è lo Stato membro in cui deve essereeseguita la notificazione e/o comunicazione o al quale deve essere inviato l'atto. Per ridurre spese etempi, la notificazione e/o comunicazione degli atti alle parti è effettuata principalmente tramite iservizi postali, con ricevuta di ritorno datata.

(19) La parte può rifiutare di accettare un documento al momento della notificazione e/o comunicazione,o restituendo il documento entro una settimana, qualora non sia redatto o accompagnato da unatraduzione nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto oppure, qualora lo Stato membro abbiapiù lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essereeseguita la notificazione e/o comunicazione o deve essere inviato il documento, oppure in una linguacompresa dal destinatario.

(20) Per quanto concerne le udienze e l'assunzione di prove, gli Stati membri dovrebbero incoraggiarel'uso di tecnologie di comunicazione moderne conformemente alla legislazione nazionale dello Statomembro del foro. L'organo giurisdizionale dovrebbe utilizzare le modalità più semplici e menocostose per l'assunzione delle prove.

23.12.2006C 317 E/816 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

(21) L'assistenza pratica da fornire alle parti dovrebbe comprendere le informazioni tecniche relative allapossibilità di accesso e alla compilazione dei moduli.

(22) Le informazioni sulle questioni procedurali possono essere fornite anche dal personale dell'organogiurisdizionale conformemente alla legislazione nazionale.

(23) Dato che il presente regolamento mira a semplificare e accelerare i procedimenti nelle controversietransfrontaliere di modesta entità, l'organo giurisdizionale dovrebbe agire nel minor tempo possibileanche nei casi in cui il presente regolamento non prescriva alcun termine per una fase specifica dellaprocedura.

(24) Per calcolare i termini previsti dal presente regolamento, si dovrebbe applicare il regolamento(CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili aiperiodi di tempo, alle date e ai termini (1).

(25) Al fine di accelerare il recupero dei crediti di modesta entità, la sentenza dovrebbe essere esecutivaindipendentemente da ogni possibile impugnazione e non dovrebbe essere subordinata alla costitu-zione di una cauzione, eccetto nei casi previsti dal presente regolamento.

(26) Eventuali riferimenti nel presente regolamento ad una possibile impugnazionedovrebbero compren-dere qualsiasi possibile mezzo di impugnazione previsto dalla legislazione nazionale.

(27) Dell'organo giurisdizionale deve far parte una persona abilitata ad esercitare le funzioni di giudice inconformità della legislazione nazionale.

(28) Ogniqualvolta l'organo giurisdizionale è tenuto a fissare un termine, la parte interessata dovrebbeessere informata delle conseguenze del mancato rispetto di tale termine.

(29) La parte soccombente dovrebbe sopportare le spese processuali. Le spese processuali dovrebberoessere determinate secondo quanto prescritto dalla legislazione nazionale. Tenuto conto degli obiettividi semplicità ed efficienza in termini di costi, l'organo giurisdizionale dovrebbe ingiugere alla partesoccombente di sopportare soltanto le spese processuali, comprese ad esempio le spese risultanti dalfatto che la controparte era rappresentata da un avvocato o da un altro professionista del settorelegale, o eventuali spese derivanti dalla notificazione e/o comunicazione oppure dalla traduzione degliatti, che siano proporzionate al valore della controversia o che siano state necessarie.

(30) Per agevolare il riconoscimento e l'esecuzione, la sentenza emessa in uno Stato membro nell'ambitodel procedimento europeo per le controversie di modesta entità dovrebbe essere riconosciuta edessere esecutiva negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività esenza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.

(31) Dovrebbero essere previste norme minime per il riesame di una sentenza nei casi in cui il convenutonon sia stato in grado di contestare la domanda.

(32) Tenuto conto degli obiettivi di semplicità ed efficienza in termini di costi, la parte che richiede l'esecu-zione non dovrebbe essere obbligata ad avere un rappresentante autorizzato o un recapito postalenello Stato membro di esecuzione, a parte i soggetti responsabili dell'esecuzione secondo la legisla-zione di tale Stato membro.

(33) Il capo III del presente regolamento dovrebbe applicarsi altresì alla determinazione delle spese giudi-ziali da parte dei funzionari dell'organo giurisdizionale per una sentenza emessa secondo la proceduraprevista dal presente regolamento.

(34) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo ladecisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio dellecompetenze di esecuzione conferite alla Commissione (2).

(35) In particolare, la Commissione ha il potere di stabilire le misure necessarie per aggiornare o apportaremodifiche tecniche ai moduli di cui agli allegati. Tali misure di portata generale e intese a modificareelementi non essenziali del presente regolamento nonché ad integrare il presente regolamento conl'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazionecon controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

23.12.2006 C 317 E/817Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

(1) GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1.(2) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006,

pag. 11).

(36) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire istituire una procedura per semplificare eaccelerare i procedimenti nelle controversie transfrontaliere di modesta entità e ridurne le spese, nonpossono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delledimensioni e degli effetti del presente regolamento, essere realizzati meglio a livello comunitario, laComunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Ilpresente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza alprincipio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(37) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trat-tato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l'Irlandahanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.

(38) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattatosull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'a-dozione del presente regolamento e non è vincolata da esso né soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, inteso asemplificare e accelerare i procedimenti nei contenziosi relativi a controversie transfrontaliere di modestaentità e a ridurne le spese. Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità costituisce per leparti un'alternativa ai procedimenti previsti dalla normativa vigente negli Stati membri.

Il presente regolamento elimina inoltre i procedimenti intermedi necessari per il riconoscimento e l'esecu-zione in uno Stato membro di sentenze rese in un altro Stato membro nell'ambito del procedimentoeuropeo per le controversie di modesta entità.

Articolo 2

Ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica, nelle controversie transfrontaliere, in materia civile e commerciale,indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale, nei casi in cui il valore di una controversia,esclusi gli interessi, i diritti e le spese, non ecceda i 2 000 euro alla data in cui l'organo giurisdizionale compe-tente riceve il modulo di domanda. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale oamministrativa o la responsabilità dello Stato per atti e omissioni nell'esercizio dei pubblici poteri («acta iureimperii»).

2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le controversie riguardanti leseguenti materie:

a) stato o capacità giuridica delle persone fisiche,

b) regime patrimoniale fra coniugi, testamenti e successioni e obbligazioni alimentari,

c) fallimenti, procedimenti relativi alla liquidazione di imprese o di altre persone giuridiche insolventi,accordi giudiziari, concordati e procedure affini,

d) sicurezza sociale,

e) arbitrato,

23.12.2006C 317 E/818 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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f) diritto del lavoro,

g) affitto di immobili, escluse le controversie aventi ad oggetto somme di denaro,

h) violazione della vita privata e dei diritti della personalità, inclusa la diffamazione.

3. Nel presente regolamento per «Stato membro» si intende qualsiasi Stato membro ad eccezione dellaDanimarca.

Articolo 3

Controversie transfrontaliere

1. Ai fini del presente regolamento si definisce transfrontaliera una controversia in cui almeno una delleparti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello dell'organo giurisdizionaleadito.

2. Il domicilio è determinato conformemente agli articoli 59 e 60 del regolamento (CE) n. 44/2001.

3. La data di riferimento per stabilire se esista una controversia transfrontaliera è la data in cui l'organogiurisdizionale competente riceve il modulo di domanda.

CAPO II

PROCEDIMENTO EUROPEO PER LE CONTROVERSIE DI MODESTA ENTITÀ

Articolo 4

Introduzione del procedimento

1. L'attore introduce il procedimento europeo per le controversie di modesta entità compilando il modulodi domanda standard A di cui all'allegato I, e presentandolo all'organo giurisdizionale competente diretta-mente, oppure tramite i servizi postali o con altri mezzi di comunicazione, quali fax o posta elettronica,accettati dallo Stato membro in cui il procedimento è avviato. Il modulo di domanda comprende una descri-zione delle prove a sostegno della domanda e, ove opportuno, è accompagnato da ogni documento giustifi-cativo pertinente.

2. Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai mezzi di comunicazione che ritengono accet-tabili. La Commissione rende disponibile al pubblico tali informazioni.

3. Se la domanda non rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento l'organo giurisdizio-nale ne informa l'attore. A meno che l'attore non ritiri la domanda, l'organo giurisdizionale esamina lacontroversia secondo il diritto processuale applicabile nello Stato membro in cui si svolge il procedimento.

4. Se l'organo giurisdizionale ritiene che le informazioni fornite dall'attore non siano pertinenti o nonsiano sufficientemente chiare o se il modulo di domanda non è completato correttamente, e a meno che lapretesa non sia manifestamente infondata o la domanda irricevibile, esso concede all'attore l'opportunità dicompletare o rettificare il modulo di domanda o di fornire informazioni o documenti supplementari o diritirare la domanda entro un termine stabilito. L'organo giurisdizionale utilizza a tale scopo il modulo stan-dard B di cui all'allegato II.

Qualora la pretesa sia manifestamente infondata o la domanda irricevibile, oppure l'attore non completi orettifichi il modulo di domanda entro il termine stabilito, la domanda viene respinta.

5. Gli Stati membri garantiscono che il modulo di domanda sia disponibile presso tutti gli organi giurisdi-zionali dinanzi ai quali il procedimento europeo per le controversie di modesta entità può essere avviato.

Articolo 5

Svolgimento del procedimento

1. Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità si svolge in forma scritta. L'organo giuri-sdizionale procede ad un'udienza se lo ritiene necessario o su richiesta di una delle parti. L'organo giurisdi-zionale può rigettare tale richiesta se ritiene che, tenuto conto delle circostanze del caso, un'udienza siamanifestamente superflua per l'equa trattazione del procedimento. Il rigetto è motivato per iscritto. Il rigettonon può essere impugnato autonomamente.

23.12.2006 C 317 E/819Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

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2. Dopo aver ricevuto il modulo di domanda debitamente compilato, l'organo giurisdizionale compila laparte I del modulo di replica standard C di cui all'allegato III.

Una copia del modulo di domanda e, se del caso, dei documenti giustificativi, unitamente al modulo direplica compilato, sono notificati al convenuto secondo le modalità di cui all'articolo 13. Tali documentisono inviati entro quattordici giorni dalla ricezione del modulo di domanda debitamente compilato.

3. Il convenuto replica entro trenta giorni dalla notifica dei moduli di domanda e di replica, compilandola parte II del modulo di replica standard C, corredato, ove opportuno, dei documenti giustificativi pertinentie ritrasmettendolo all'organo giurisdizionale competente, o in ogni altro modo idoneo senza avvalersi delmodulo di replica.

4. Entro quattordici giorni dalla ricezione della replica del convenuto, l'organo giurisdizionale ne inviauna copia all'attore, insieme ad eventuali documenti giustificativi pertinenti.

5. Se nella sua replica il convenuto sostiene che il valore di una controversia non pecuniaria supera illimite stabilito all'articolo 2, paragrafo 1, l'organo giurisdizionale decide entro trenta giorni dall'invio dellareplica all'attore se la controversia rientra nell'ambito d'applicazione del presente regolamento. Tale decisionenon può essere impugnata autonomamente.

6. Eventuali domande riconvenzionali, da presentare utilizzando il modulo standard A, e tutti i relatividocumenti giustificativi, sono notificati all'attore secondo le modalità di cui all'articolo 13. Tali documentisono inviati entro quattordici giorni dalla ricezione.

L'attore ha trenta giorni di tempo dalla data della notifica per rispondere ad eventuali domandericonvenzionali.

7. Se la domanda riconvenzionale eccede il valore limite di cui all'articolo 2, paragrafo 1, la domandaprincipale e la domanda riconvenzionale non sono esaminate secondo il procedimento europeo per lecontroversie di modesta entità, ma conformemente alle pertinenti norme di procedura applicabili nello Statomembro in cui si svolge il procedimento.

Gli articoli 2 e 4, nonché i paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano, per analogia, alle domandericonvenzionali.

Articolo 6

Lingue

1. Il modulo di domanda, la replica, eventuali domande riconvenzionali, eventuali repliche a domandericonvenzionali ed eventuali descrizioni dei documenti giustificativi pertinenti sono presentati nella lingua oin una delle lingue dell'organo giurisdizionale.

2. Se qualsiasi altro documento ricevuto dall'organo giurisdizionale è redatto in una lingua diversa daquella in cui si svolge il procedimento, l'organo giurisdizionale può richiedere la traduzione di tale docu-mento soltanto se ciò appaia necessario per l'emissione della sentenza.

3. Se una parte ha rifiutato di accettare un documento perché non è redatto:

a) nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto oppure, qualora lo Stato membro abbia più lingue uffi-ciali, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione e/ocomunicazione o deve essere inviato il documento, o

b) in una lingua compresa dal destinatario,

l'organo giurisdizionale ne informa l'altra parte in modo che quest'ultima possa fornire una traduzione deldocumento.

Articolo 7

Conclusione del procedimento

1. Entro trenta giorni dalla ricezione della replica del convenuto o dell'attore entro il termine di cui all'ar-ticolo 5, paragrafi 3 o 6, l'organo giurisdizionale emette una sentenza oppure:

a) richiede alle parti ulteriori dettagli in merito alla controversia entro un periodo di tempo determinatonon superiore a trenta giorni, oppure

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b) assume le prove a norma dell'articolo 9, oppure

c) ordina la comparizione delle parti ad un'udienza da tenersi entro trenta giorni dall'ordinanza.

2. L'organo giurisdizionale emette la sentenza entro trenta giorni da eventuali udienze o dalla ricezionedi tutte le informazioni necessarie ai fini della pronuncia. La sentenza è notificata alle parti secondo le moda-lità di cui all'articolo 13.

3. In mancanza di replica della parte interessata entro i termini di cui all'articolo 5, paragrafi 3 o 6,l'organo giurisdizionale emette una sentenza avente ad oggetto la domanda principale o la domandariconvenzionale.

Articolo 8

Udienza

L'organo giurisdizionale può tenere udienza tramite videoconferenza o altri mezzi tecnologici di comunica-zione se disponibili.

Articolo 9

Assunzione delle prove

1. L'organo giurisdizionale determina i mezzi di assunzione delle prove e l'ambito delle prove indispensa-bili ai fini della sentenza secondo le norme applicabili in materia di ammissibilità delle prove. Può ammetterel'assunzione di prove tramite dichiarazioni scritte di testimoni, esperti o parti. Può inoltre ammettere l'assun-zione di prove tramite videoconferenza o altri mezzi tecnologici di comunicazione se disponibili.

2. L'organo giurisdizionale può acquisire elementi di prova tramite perizie o audizione di testimonisoltanto se ciò è necessario ai fini della sentenza. Nell'adottare tale decisione l'organo giurisdizionale tieneconto delle relative spese.

3. L'organo giurisdizionale ricorre al metodo di assunzione delle prove più semplice e meno oneroso.

Articolo 10

Rappresentanza delle parti

La rappresentanza da parte di un avvocato o di altro professionista del settore legale non è obbligatoria.

Articolo 11

Assistenza alle parti

Gli Stati membri assicurano che le parti dispongano di un'assistenza pratica ai fini della compilazione deimoduli.

Articolo 12

Mandato dell'organo giurisdizionale

1. L'organo giurisdizionale non obbliga le parti a sottoporre valutazioni giuridiche della controversia.

2. Se necessario, l'organo giurisdizionale informa le parti in merito alle questioni procedurali.

3. Ove possibile, l'organo giurisdizionale tenta di pervenire ad una conciliazione tra le parti.

Articolo 13

Notificazione e/o comunicazione degli atti

1. La notificazione e/o comunicazione degli atti è effettuata tramite i servizi postali, con ricevuta diritorno datata.

2. Se la notificazione e/o comunicazione non può essere effettuata a norma del paragrafo 1, essa puòessere effettuata mediante una delle modalità di cui agli articoli 13 o 14 del regolamento (CE) n. 805/2004.

23.12.2006 C 317 E/821Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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Articolo 14

Termini

1. Qualora l'organo giurisdizionale fissi un termine, la parte interessata è informata delle conseguenze delmancato rispetto di tale termine.

2. In circostanze eccezionali, se necessario per tutelare i diritti delle parti, l'organo giurisdizionalepuò prorogare i termini previsti dall'articolo 4, paragrafo 4, dall'articolo 5, paragrafi 3 e 6 e dall'articolo 7,paragrafo 1.

3. Se, in circostanze eccezionali, non è possibile per l'organo giurisdizionale rispettare i termini previstidall'articolo 5, paragrafi da 2 a 6 e dall'articolo 7, esso adotta nel minor tempo possibile i provvedimentirichiesti da tali disposizioni.

Articolo 15

Esecutorietà della sentenza

1. La sentenza è esecutiva indipendentemente dalla possibilità di impugnazione. Non è necessario prestareuna cauzione.

2. L'articolo 23 è applicabile anche nel caso in cui la sentenza debba essere eseguita nello Stato membroin cui è stata emessa.

Articolo 16

Spese

La parte soccombente sopporta le spese processuali. Tuttavia, l'organo giurisdizionale non riconosce allaparte vincitrice spese superflue o sproporzionate rispetto al valore della controversia.

Articolo 17

Impugnazione

1. Gli Stati membri informano la Commissione se il loro diritto processuale prevede la possibilità diimpugnazione contro una sentenza resa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie dimodesta entità specificando i termini in cui presentare l'impugnazione. La Commissione rende tale informa-zione disponibile al pubblico.

2. L'articolo 16 si applica ad ogni mezzo di impugnazione.

Articolo 18

Norme minime per il riesame della sentenza

1. Il convenuto è legittimato a richiedere un riesame della sentenza resa nell'ambito del procedimentoeuropeo per le controversie di modesta entità, dinanzi all'organo giurisdizionale competente dello Statomembro in cui è stata emessa la sentenza, quando:

a) i) il modulo di domanda o la citazione a comparire sono stati notificati con un metodo che nonfornisce la prova che gli atti sono stati ricevuti da lui personalmente, a norma dell'articolo 14 delregolamento (CE) n. 805/2004; e

ii) la notificazione e/o comunicazione non è stata effettuata in tempo utile a consentirgli di presentare lapropria replica, per ragioni a lui non imputabili, oppure

b) il convenuto non ha avuto la possibilità di contestare la domanda a causa di situazioni di forza maggioreo di circostanze eccezionali, per ragioni a lui non imputabili,

purché in entrambi i casi agisca tempestivamente.

2. Se l'organo giurisdizionale respinge la domanda di riesame in base al fatto che nessuno dei motivi diriesame di cui al paragrafo 1 è applicabile, la sentenza resta esecutiva.

Se l'organo giurisdizionale decide che il riesame è fondato sulla base di uno dei motivi di cui al paragrafo 1,la sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è nulla.

23.12.2006C 317 E/822 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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Articolo 19

Diritto processuale applicabile

Fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento, il procedimento europeo per le controversie dimodesta entità è disciplinato dal diritto processuale dello Stato membro in cui si svolge il procedimento.

CAPO III

RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE IN UN ALTRO STATO MEMBRO

Articolo 20

Riconoscimento ed esecuzione

1. La sentenza emessa in uno Stato membro nell'ambito del procedimento europeo per le controversie dimodesta entità è riconosciuta ed eseguita in un altro Stato membro senza che sia necessaria una dichiara-zione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.

2. Su richiesta di una delle parti l'organo giurisdizionale rilascia il certificato relativo ad una sentenzaemessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità utilizzando il modulostandard D di cui all'allegato IV senza spese supplementari.

Articolo 21

Procedimento di esecuzione

1. Fatte salve le disposizioni del presente capo, i procedimenti di esecuzione sono disciplinati dalla leggedello Stato membro di esecuzione.

Tutte le sentenze emesse nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità sonoeseguite alle stesse condizioni di una sentenza emessa nello Stato membro di esecuzione.

2. La parte che richiede l'esecuzione della sentenza è tenuta a fornire:

a) una copia della sentenza che soddisfi le condizioni di autenticità necessarie; e

b) una copia del certificato di cui all'articolo 20, paragrafo 2 e se del caso, una traduzione dello stesso nellalingua ufficiale dello Stato membro di esecuzione oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue uffi-ciali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dei procedimenti giudiziari del luogo in cui vienechiesta l'esecuzione, conformemente al diritto dello Stato membro in questione, o in un'altra lingua chelo Stato membro di esecuzione abbia dichiarato di accettare. Ciascuno Stato membro può indicare lalingua o le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea, diversa dalla propria o dalle proprie, nellequali ammette il procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Il contenuto del modulo Dè tradotto da una persona abilitata ad effettuare traduzioni in uno degli Stati membri.

3. La parte che richiede l'esecuzione della sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per lecontroversie di modesta entità in un altro Stato membro non è tenuta ad avere né:

a) un rappresentante autorizzato; né

b) un recapito postale

nello Stato membro di esecuzione, che non siano le persone responsabili per l'esecuzione.

4. Alla parte che in uno Stato membro chieda l'esecuzione di una sentenza emessa nell'ambito del proce-dimento europeo per le controversie di modesta entità in un altro Stato membro non possono essererichiesti cauzioni, garanzie o depositi, comunque siano denominati, a causa della qualità di straniero o perdifetto di domicilio o residenza nello Stato membro di esecuzione.

23.12.2006 C 317 E/823Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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Articolo 22

Rifiuto dell'esecuzione

1. Su richiesta della parte contro cui viene chiesta, l'esecuzione è rifiutata dall'organo giurisdizionalecompetente dello Stato membro di esecuzione se la sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeoper le controversie di modesta entità è incompatibile con una sentenza anteriore pronunciata in uno Statomembro o in un paese terzo, a condizione che:

a) la sentenza anteriore riguardi una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti;

b) la sentenza anteriore sia stata pronunciata nello Stato membro di esecuzione o soddisfi le condizioninecessarie per il suo riconoscimento in tale Stato membro;

c) la persona contro cui viene chiesta l'esecuzione non abbia fatto valere e non abbia avuto la possibilità difar valere l'incompatibilità nel procedimento svoltosi dinanzi all'organo giurisdizionale dello Statomembro in cui è stata emessa la sentenza nell'ambito del procedimento europeo per le controversie dimodesta entità.

2. In nessun caso la sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie dimodesta entità può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro di esecuzione.

Articolo 23

Sospensione o limitazione dell'esecuzione

Se una parte ha impugnato una sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversiedi modesta entità o se una siffatta impugnazione è ancora possibile o una parte ha chiesto il riesame anorma dell'articolo 18, l'organo giurisdizionale competente o l'autorità competente dello Stato membro diesecuzione possono, su istanza della parte contro cui viene chiesta l'esecuzione:

a) limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti conservativi, o

b) subordinare l'esecuzione alla costituzione di una cauzione di cui determinano l'importo, oppure

c) in circostanze eccezionali sospendere il procedimento di esecuzione.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Informazioni

Gli Stati membri collaborano nel fornire ai cittadini e agli ambienti professionali le informazioni riguardantiil procedimento europeo per le controversie di modesta entità, comprese le spese, in particolare attraverso larete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita a norma della decisione 2001/470/CE.

Articolo 25

Informazioni relative alla giurisdizione, ai mezzi di comunicazione ealle impugnazioni

1. Entro il 1o gennaio 2008 gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) gli organi giurisdizionali competenti ad emettere sentenza nell'ambito del procedimento europeo per lecontroversie di modesta entità;

b) i mezzi di comunicazione accettati ai fini del procedimento europeo per le controversie di modesta entitàe di cui gli organi giurisdizionali dispongono a norma dell'articolo 4, paragrafo 1;

c) la possibilità di impugnazione in base al proprio diritto processuale a norma dell'articolo 17 e l'organogiurisdizionale innanzi al quale può essere presentata;

23.12.2006C 317 E/824 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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d) le lingue ammesse a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b);

e) quali sono le autorità competenti per l'esecuzione e quali sono le autorità competenti ai fini dell'applica-zione dell'articolo 23.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.

2. La Commissione rende le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1 accessibili a tutti mediantepubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e con ogni altro mezzo appropriato.

Articolo 26Misure di attuazione

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche integrandolo, con rife-rimento agli aggiornamenti o alle modifiche tecniche dei moduli di cui agli allegati sono adottate secondo laprocedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

Articolo 27Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5bis, paragrafi da 1 a 4 el'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 28Riesame

Entro il 1o gennaio 2014 la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitatoeconomico e sociale europeo una relazione dettagliata che riesamina l'applicazione del procedimentoeuropeo per le controversie di modesta entità, anche per quanto riguarda il valore limite della controversia,di cui all'articolo 2, paragrafo 1. Detta relazione contiene una valutazione dell'applicazione del procedimentoe un'ampia valutazione d'impatto per ciascuno Stato membro.

A tal fine e per garantire che le migliori prassi nell'Unione europea siano debitamente tenute in considera-zione e siano conformi ai principi di una migliore legislazione, gli Stati membri informano la Commissionedell'applicazione transfrontaliera del procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Questeinformazioni contemplano le spese processuali, la rapidità della procedura, l'efficienza, la facilità di utilizza-zione e i procedimenti interni per controversie di modesta entità degli Stati membri.

La relazione della Commissione è accompagnata, se del caso, da proposte di adeguamento.

Articolo 29Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficialedell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009, ad eccezione dell'articolo 25, che si applica dal1o gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membriin base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente

23.12.2006 C 317 E/825Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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ALLEGATO I

23.12.2006C 317 E/826 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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23.12.2006 C 317 E/827Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

23.12.2006C 317 E/828 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

23.12.2006 C 317 E/829Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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23.12.2006C 317 E/830 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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23.12.2006 C 317 E/831Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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23.12.2006C 317 E/832 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

ALLEGATO II

23.12.2006 C 317 E/833Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

23.12.2006C 317 E/834 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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ALLEGATO III

23.12.2006 C 317 E/835Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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23.12.2006C 317 E/836 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

ALLEGATO IV

23.12.2006 C 317 E/837Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

P6_TA(2006)0594

Diritti fondamentali e cittadinanza (2007-2013) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che isti-tuisce il programma specifico «Diritti fondamentali e cittadinanza» per il periodo 2007-2013 comeparte del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia» (COM(2005)0122 — C6-0236/2005

— 2005/0038(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0122) (1),

— visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0236/2005),

— visto l'articolo 51 del proprio regolamento,

— vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri dellacommissione per i bilanci e della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0465/2006),

23.12.2006C 317 E/838 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250,paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo1975, qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la propostadella Commissione;

6. incarica il proprio Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e allaCommissione.

ALLEGATO

Decisione del Consiglio che istituisce il programma specifico «Diritti fondamentali e cittadinanza»per il periodo 2007-2013 come parte del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia»

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

[…]

considerando quanto segue:

(1) L'Unione europea si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e dellelibertà fondamentali e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri.

(2) La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (3) […], tenuto conto del suo status giuridico edella sua portata con le relative spiegazioni, rispecchia i diritti derivanti in particolare dalle tradi-zioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal trattato sull'Unioneeuropea e dai trattati comunitari, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomoe delle libertà fondamentali (4), dalle carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio d'Europa,nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee eda quella della Corte europea dei diritti dell'uomo.

(3) Nel novembre 2004 il Consiglio europeo ha riconosciuto l'importanza della comunicazione perravvicinare tutti i cittadini al progetto europeo incoraggiando una cittadinanza attiva.

23.12.2006 C 317 E/839Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

(1) GU C […] del […], pag. […].(2) GU C […] del […], pag. […].(3) Proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.(4) Firmata a Roma il 4 novembre 1950.

(4) Nella comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo in merito all'articolo 7 del trattatosull'Unione europea (1) la Commissione sottolinea l'importanza del ruolo che la società civile rivestenella protezione e nella promozione dei diritti fondamentali; pertanto, la Commissione dovrebbeinstaurare un dialogo aperto, trasparente e regolare con la società civile.

(4bis) In conformità del programma dell'Aia il rafforzamento della cooperazione reciproca richiede unosforzo esplicito per migliorare la comprensione reciproca tra le autorità giudiziarie e i diversi ordina-menti giuridici. Le reti europee delle autorità pubbliche nazionali dovrebbero essere oggetto di parti-colare attenzione e sostegno a tale riguardo.

(4ter) La Conferenza delle Corti costituzionali europee e l'Associazione dei Consigli di Stato e delle Cortisupreme amministrative dell'Unione europea contribuisce, in particolare tramite la gestione di basidi dati pertinenti, allo scambio di vedute e esperienze su materie riguardanti la giurisprudenza, l'or-ganizzazione e il funzionamento dei loro membri nell'espletamento delle funzioni giudiziarie econsultive per quanto riguarda la normativa comunitaria. Dovrebbe essere possibile cofinanziare leattività della Conferenza e dell'associazione nella misura in cui le spese sono sostenute per perse-guire un obiettivo di interesse europeo generale. Tale cofinanziamento non dovrebbe tuttavia impli-care che un futuro programma abbracci siffatte reti, né ostare a che altre reti europee beneficino delsostegno alle loro attività in conformità della decisione.

(5) È appropriato sottolineare l'importanza dell'informazione e della comunicazione sui diritti che lacittadinanza dell'Unione conferisce ai cittadini per migliorare la consapevolezza dei loro diritti eoffrire un facile accesso a informazioni affidabili.

(6) La promozione di un dialogo interconfessionale e multiculturale a livello di Unione europea contri-buirebbe a preservare e rafforzare la pace e i diritti fondamentali.

(7) Gli obiettivi del presente programma dovrebbero essere complementari a quelli dell'Agenziadell'Unione europea per i diritti fondamentali istituita dal regolamento CE n. …/2006 del Consigliodel … e dovrebbero concentrarsi in quei settori in cui possa generarsi valore aggiunto europeo. Atal fine dovrebbe essere intrapreso un opportuno coordinamento.

(8) Al fine di raggiungere la complementarità e di garantire il miglior uso possibile delle risorse,dovrebbe essere evitata qualsiasi duplicazione tra le azioni sostenute da questo programma e le atti-vità svolte dalle organizzazioni internazionali competenti nel settore dei diritti fondamentali, quali ilConsiglio d'Europa, pur permettendo attività congiunte per il conseguimento degli obiettivi delpresente programma. A tal fine dovrebbe essere intrapreso un opportuno coordinamento.

(8bis) Conformemente al principio dell'apertura dei programmi comunitari ai paesi dei Balcani occidentali,sancito dall'Agenda di Salonicco, il programma dovrebbe essere aperto alla partecipazione dei paesiaderenti, dei paesi candidati e dei paesi dei Balcani occidentali. Tale partecipazione dovrebbe esseresoggetta all'ottemperanza alle condizioni generali dell'accordo bilaterale e a un contributo al bilanciodel programma. Qualora ciò risponda agli obiettivi dell'azione in questione, possono essere associatiall'azione come partner anche autorità, organismi o organizzazioni non governative di paesi chenon partecipano al programma, a condizione però che non siano i beneficiari principali delprogetto.

(9) Dovrebbero essere inoltre adottate misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi e dovrebberoessere intraprese le iniziative necessarie per recuperare i fondi perduti, indebitamente versati o noncorrettamente utilizzati in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (2), del regolamento(Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifichesul posto effettuati dalla Commissione (3) e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lottaantifrode (OLAF) (4).

23.12.2006C 317 E/840 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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(1) COM(2003)0609 del 15.10.2003.(2) GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.(3) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.(4) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(10) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisceil regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1) (in seguitodenominato: il «regolamento finanziario») e il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 dellaCommissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom)n. 1605/2002 (2) del Consiglio, che tutelano entrambi gli interessi finanziari della Comunità, devonoessere applicati tenendo conto dei principi di semplicità e coerenza nella scelta degli strumenti dibilancio, della limitazione del numero dei casi in cui la Commissione mantiene una responsabilitàdiretta a livello di attuazione e gestione, nonché della necessaria proporzionalità tra l'entità dellerisorse e l'onere amministrativo del loro impiego.

(11) Il regolamento finanziario impone di dotare di un atto di base le sovvenzioni di funzionamento.

(12) Alla luce della decisione del Consiglio 1999/468/CE del 28 giugno 1999 recante modalità per l'eser-cizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (3), è opportuno che le misurenecessarie per l'applicazione della presente decisione siano adottate operando una distinzione tra lemisure che sono soggette alla procedura del comitato di gestione e quelle che sono soggette allaprocedura del comitato consultivo. Quest'ultima procedura è, in taluni casi, la più appropriata pergarantire una maggiore efficacia.

(13) Gli obiettivi del presente programma, in particolare il sostegno alle organizzazioni della societàcivile e la lotta al razzismo, alla xenofobia e all'antisemitismo, la tutela dei diritti fondamentali e latutela dei diritti dei cittadini, grazie a un dialogo interconfessionale e multiculturale, non possonoessere realizzati in modo sufficiente dagli Stati membri e pertanto, in ragione delle dimensionie dell'impatto dell'iniziativa, possono essere realizzati meglio a livello comunitario. Pertanto laComunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 deltrattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottempe-ranza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(14) I soli poteri d'azione previsti dal trattato ai fini dell'adozione della presente decisione sono quelli dicui all'articolo 308.

(15) Il Comitato economico e sociale ha formulato un parere (4),

DECIDE:

Articolo 1

Istituzione del programma

1. La presente decisione istituisce il programma «Diritti fondamentali e cittadinanza», in seguito denomi-nato «programma», come parte del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia».

2. Il programma è istituito per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

3. Il programma è attuato nei limiti del campo d'applicazione del diritto comunitario.

Articolo 2

Obiettivi generali

1. Il programma persegue i seguenti obiettivi generali:

a) promuovere lo sviluppo di una società europea fondata sul rispetto dei diritti fondamentali quali ricono-sciuti nell'articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea […], compresi i diritti derivati dallacittadinanza dell'Unione.

23.12.2006 C 317 E/841Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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(1) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.(2) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.(3) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.(4) GU C 69 del 21.3.2006.

b) Rafforzare la società civile e incoraggiare un dialogo aperto, trasparente e regolare con essa riguardo aidiritti fondamentali.

c) Combattere il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo e promuovere una migliore intesa interconfessio-nale e multiculturale e una maggiore tolleranza in tutta l'Unione europea.

d) Migliorare i contatti, lo scambio di informazioni e la creazione di reti tra le autorità giuridiche, giudiziariee amministrative e le professioni giuridiche, anche mediante il sostegno della formazione giudiziaria, alfine di una migliore comprensione reciproca tra le autorità e i professionisti in questione.

2. Gli obiettivi generali del programma sono complementari a quelli perseguiti dall'Agenzia dell'Unioneeuropea per i diritti fondamentali istituita dal regolamento (CE) del Consiglio n. …/2006.

3. Gli obiettivi generali del programma contribuiscono allo sviluppo e all'attuazione delle politiche comu-nitarie nel pieno rispetto dei diritti fondamentali.

Articolo 3

Obiettivi specifici

Il programma persegue i seguenti obiettivi specifici:

a) Promuovere i diritti fondamentali quali riconosciuti nell'articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'Unioneeuropea […] e informare i cittadini dell'Unione dei loro diritti, compresi quelli che derivano dalla cittadi-nanza dell'Unione, per incoraggiarli a partecipare attivamente alla vita democratica dell'Unione.

b) Esaminare, se necessario, il rispetto dei diritti fondamentali specifici nell'Unione europea e negli Statimembri, nell'applicazione del diritto comunitario […] e ottenere pareri su questioni specifiche connesseai diritti fondamentali entro questo ambito.

c) Sostenere le organizzazioni non governative e gli altri operatori della società civile per rafforzare la lorocapacità di partecipare attivamente alla promozione dei diritti fondamentali, dello stato di diritto e dellademocrazia.

d) Creare strutture adeguate al fine di promuovere il dialogo interconfessionale e multiculturale a livello diUnione europea.

Articolo 4

Azioni

Al fine di conseguire gli obiettivi generali e specifici definiti agli articoli 2 e 3, il presente programmasosterrà i seguenti tipi di azione:

a) azioni specifiche della Commissione, quali studi e ricerche, sondaggi e inchieste, elaborazione di indica-tori e metodologie comuni, raccolta, sviluppo e diffusione di dati e statistiche, seminari, conferenze eriunioni di esperti, organizzazione di campagne ed eventi pubblici; sviluppo e aggiornamento di siti web,preparazione e diffusione di materiale informativo, supporto e gestione di reti di esperti nazionali, attivitàdi analisi, di controllo e di valutazione; oppure

b) progetti transnazionali specifici di interesse comunitario presentati da un'autorità o qualsiasi altro ente diuno Stato membro, un'organizzazione internazionale o non governativa, che richiedano in ogni casoalmeno due Stati membri o almeno uno Stato membro ed un altro Stato che può essere un paeseaderente o un paese candidato, conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali;oppure

c) sostegno alle attività di organizzazioni non governative o di altri enti che perseguono un obiettivo diinteresse europeo generale nel quadro degli obiettivi generali del programma, conformemente alle condi-zioni fissate nei programmi di lavoro annuali;

23.12.2006C 317 E/842 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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d) sovvenzioni di funzionamento intese a cofinanziare le spese associate al programma di lavoro perma-nente della Conferenza delle Corti internazionali europee e dell'Associazione dei Consigli di Stato e delleCorti supreme amministrative dell'Unione europea, che gestisce alcune basi di dati in cui sono raccolte alivello europeo le sentenze nazionali relative all'attuazione della normativa comunitaria, nella misura incui le spese sono sostenute per conseguire un obiettivo di interesse generale europeo mediante la promo-zione di scambi di vedute e esperienze su materie riguardanti la giurisprudenza, l'organizzazione e ilfunzionamento dei loro membri nell'espletamento delle loro funzioni giudiziarie e/o consultive perquanto riguarda la normativa comunitaria.

Articolo 5

Partecipazione di paesi terzi

1. Alle azioni del programma possono partecipare i seguenti paesi, in seguito denominati «paesi parteci-panti»: i paesi aderenti, i paesi candidati e i paesi dei Balcani occidentali che partecipano al processo di stabi-lizzazione e associazione, secondo le condizioni stabilite negli accordi di associazione o nei loro protocolliaddizionali relativi alla partecipazione a programmi comunitari già conclusi o da concludere con tali paesi;

2. Le azioni di cui all'articolo 4 possono coinvolgere autorità, organismi o organizzazioni non governa-tive di paesi che non partecipano al presente programma a norma del paragrafo 1, qualora ciò sia utile allapreparazione all'adesione dei paesi di cui al paragrafo 1 o sia in linea con gli obiettivi delle azioni inquestione.

Articolo 6

Destinatari

Il programma è diretto ai cittadini dell'Unione europea, ai cittadini dei paesi partecipanti o ai cittadini deipaesi terzi residenti legalmente nel territorio dell'Unione europea e alle organizzazioni della società civile, traaltri gruppi che promuovono gli obiettivi del presente programma.

Articolo 7

Accesso al programma

1. L'accesso a questo programma è aperto, fra l'altro, alle istituzioni e alle organizzazioni pubbliche oprivate, alle università, agli istituti di ricerca, alle organizzazioni non governative, alle autorità nazionali,regionali e locali, alle organizzazioni internazionali e ad altre organizzazioni senza fini di lucro stabilitenell'Unione europea o in uno dei paesi partecipanti a norma dell'articolo 5.

2. Il programma autorizzerà le attività svolte in comune con le organizzazioni internazionali competentinel settore dei diritti fondamentali, come il Consiglio d'Europa, in base a contributi comuni e conforme-mente alle varie disposizioni in vigore in ciascuna istituzione od organizzazione, ai fini della realizzazionedegli obiettivi del presente programma.

Articolo 8

Tipologie di intervento

1. Il finanziamento comunitario può assumere una delle seguenti forme giuridiche:

— sovvenzioni,

— contratti di appalto pubblico.

2. Le sovvenzioni comunitarie sono concesse in seguito a inviti a presentare proposte, salvo in casi ecce-zionali debitamente giustificati, previsti nel regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delleComunità europee e hanno la forma di sovvenzioni di funzionamento e sovvenzioni alle azioni. Il tassomassimo di cofinanziamento sarà specificato nei programmi di lavoro annuali.

3. Sono inoltre previste spese per misure di accompagnamento, tramite contratti di appalto pubblico; intal caso i fondi comunitari finanziano l'acquisto di beni e servizi. In particolare sono finanziate le spese diinformazione e comunicazione, di preparazione, attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione deiprogetti, delle politiche, dei programmi e della legislazione.

23.12.2006 C 317 E/843Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

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Articolo 9

Misure di attuazione

1. La Commissione attua l'assistenza comunitaria conformemente al regolamento finanziario applicabileal bilancio generale delle Comunità europee.

2. Al fine di attuare il programma, la Commissione adotta, entro i limiti degli obiettivi generali di cuiall'articolo 2, un programma di lavoro annuale contenente gli obiettivi specifici, le priorità tematiche, unadescrizione delle misure di accompagnamento previste all'articolo 8 e, se necessario, un elenco di altreazioni.

3. Il programma di lavoro annuale viene adottato secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

4. Le procedure di valutazione e di concessione delle sovvenzioni alle azioni tengono conto, tra l'altro,dei seguenti criteri:

a) conformità con il programma di lavoro annuale, con gli obiettivi generali di cui all'articolo 2 e con lemisure adottate nei vari settori precisati agli articoli 3 e 4;

b) qualità dell'azione proposta in relazione alla sua concezione, organizzazione, presentazione e ai risultatiattesi;

c) importo del finanziamento comunitario richiesto e adeguatezza di tale importo rispetto ai risultati attesi;

d) impatto dei risultati attesi sugli obiettivi generali di cui all'articolo 2 e sulle misure adottate nei vari settoriprecisati agli articoli 3 e 4.

5. Le richieste di sovvenzioni di funzionamento di cui all'articolo 4, lettera b) e lettera c), vanno valutateconsiderando:

— la coerenza con gli obiettivi del programma;

— la qualità delle attività programmate;

— il probabile effetto moltiplicatore di tali attività sul pubblico;

— l'impatto geografico delle attività svolte;

— il coinvolgimento dei cittadini nelle strutture degli organismi interessati;

— il rapporto costi/benefici dell'attività proposta.

6. Le decisioni connesse ad azioni di cui all'articolo 4, lettera b) e lettera c) sono prese dalla Commissionein conformità della procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

7. In applicazione dell'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento finanziario, il principio di degres-sività non si applica alle sovvenzioni di funzionamento che sono concesse alla Conferenza delle Corticostituzionali europee e all'Associazione dei Consigli di Stato e delle Corti supreme amministrativedell'Unione europea che perseguono uno scopo di interesse europeo generale.

Articolo 10

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato (in prosieguo «il comitato»).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione1999/468/CE.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

23.12.2006C 317 E/844 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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Articolo 11

Complementarità

1. Vanno ricercate sinergie e complementarità con altri strumenti comunitari, in particolare con iprogrammi quadro «Sicurezza e tutela delle libertà» e «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», nonchécon il programma «Progress». Viene assicurata la complementarità con l'Agenzia dell'Unione europea per idiritti fondamentali. Le informazioni statistiche sui diritti fondamentali e la cittadinanza sono sviluppate incollaborazione con gli Stati membri sulla base di dati disponibili, ricorrendo all'occorrenza al programmastatistico comunitario.

2. Le risorse del programma possono essere messe in comune con quelle di altri strumenti comunitari, inparticolare con i programmi generali «Sicurezza e tutela delle libertà» e «Solidarietà e gestione dei flussimigratori», al fine di attuare azioni che rispondano agli obiettivi di tutti i programmi.

3. Le operazioni finanziate in virtù della presente decisione non possono ricevere assistenza da altri stru-menti finanziari comunitari per i medesimi obiettivi. Va assicurato che i beneficiari della presente decisioneforniscano alla Commissione informazioni sui finanziamenti ottenuti a carico del bilancio comunitario e dialtre fonti, e sulle richieste di finanziamento in corso.

Articolo 12

Risorse di bilancio

Le risorse di bilancio destinate alle azioni previste nel presente programma sono iscritte negli stanziamentiannuali del bilancio generale dell'Unione europea. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti disponibiliper ciascun esercizio nei limiti del quadro finanziario.

Articolo 13

Monitoraggio

1. Per ogni azione finanziata dal programma la Commissione provvede affinché il beneficiario trasmettarelazioni tecniche e finanziarie sullo stato di avanzamento dei lavori. Entro tre mesi dal completamentodell'azione è inoltre trasmessa una relazione finale. La Commissione stabilisce la forma e il contenuto dellerelazioni da trasmettere.

2. La Commissione provvede affinché i contratti e le convenzioni conclusi in applicazione del programmaprevedano in particolare la supervisione e il controllo finanziario della Commissione (o dei suoi rappresen-tanti autorizzati) se necessario mediante controlli in loco, compresi controlli a campione, e controlli conta-bili da parte della Corte dei conti.

3. La Commissione provvede affinché il beneficiario dell'assistenza finanziaria tenga a disposizione dellaCommissione tutti i documenti giustificativi attinenti alle spese connesse con l'azione per un periodo dicinque anni dopo l'ultimo pagamento relativo all'azione stessa.

4. Se necessario, in base ai risultati delle relazioni e dei controlli a campione di cui ai paragrafi 1 e 2, laCommissione provvede affinché l'entità o le condizioni di concessione del sostegno finanziario originaria-mente approvato nonché il calendario dei pagamenti siano rettificati.

5. La Commissione provvede affinché siano adottate tutte le misure necessarie per verificare che le azionifinanziate siano svolte correttamente e nel rispetto delle disposizioni della presente decisione e del regola-mento finanziario.

Articolo 14

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1. In sede di attuazione delle azioni finanziate in virtù della presente decisione, la Commissione assicurala tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro lefrodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi e il recupero delle sommeindebitamente corrisposte e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l'applicazione di sanzionieffettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto disposto dai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 e(Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, nonché dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio.

23.12.2006 C 317 E/845Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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2. Per quanto concerne le azioni comunitarie finanziate nell'ambito del presente programma, i regola-menti (CE, Euratom) n. 2988/95 e (Euratom, CE) n. 2185/96 si applicano a qualsiasi violazione di unadisposizione di diritto comunitario, inclusi gli inadempimenti di un obbligo contrattuale stipulato in base alprogramma, derivanti da un'azione o da un'omissione di un operatore economico che abbia o possa averel'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestiti, a causa diuna spesa indebita.

3. La Commissione provvede affinché l'importo del sostegno finanziario concesso per un'azione siaridotto, sospeso o recuperato qualora accerti l'esistenza di irregolarità, inclusa l'inosservanza della presentedecisione o della singola decisione o del contratto o della convenzione con cui è concesso il sostegno finan-ziario in questione, o qualora risulti che, senza chiedere il consenso della Commissione, siano state apportatead un'azione modifiche incompatibili con la natura o le condizioni di esecuzione del progetto.

4. Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora la realizzazione di un'azione giustifichi solouna parte del sostegno concesso, la Commissione provvede affinché il beneficiario le comunichi le sueosservazioni entro un termine prestabilito. Qualora il beneficiario non fornisca spiegazioni adeguate, laCommissione provvede affinché il sostegno finanziario residuo sia annullato e si proceda al recupero deifondi già erogati.

5. La Commissione provvede affinché tutti gli importi indebitamente versati le siano restituiti. Gli importinon restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal rego-lamento finanziario.

Articolo 15Valutazione

1. Il programma è oggetto di monitoraggio periodico, al fine di seguire l'attuazione delle attività previstenell'ambito dello stesso.

2. La Commissione garantisce una valutazione periodica, indipendente ed esterna del programma.

3. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

a) una relazione annuale sull'attuazione del programma;

b) una relazione di valutazione intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'at-tuazione del presente programma, nonché sul lavoro svolto dai beneficiari delle sovvenzioni di funziona-mento di cui all'articolo 4, lettera d), entro il 31 marzo 2011;

c) una comunicazione sulla continuazione del presente programma, entro il 30 agosto 2012;

d) una relazione di valutazione ex post, entro il 31 dicembre 2014.

Articolo 15 bisPubblicazione delle azioni

La Commissione pubblica ogni anno l'elenco delle azioni finanziate in base al presente programma, corre-dato di una succinta descrizione di ciascun progetto.

Articolo 16Entrata in vigore

La presente decisione ha efficacia dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficialedell'Unione europea. Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Fatto a …, addì …

Per il Consiglio

Il Presidente

23.12.2006C 317 E/846 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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P6_TA(2006)0595

«Giustizia penale» (2007-2013) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che stabi-lisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico «Giustizia penale» come parte del programmagenerale «Diritti fondamentali e giustizia» (COM(2005)0122 — C6-0237/2005 — 2005/0039(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione (COM(2005)0122) (1),

— visti l'articolo 31 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), del trattato UE,

— visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio(C6-0237/2005),

— visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere dellacommissione per i bilanci (A6-0453/2006),

1. approva la proposta quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta in conformità dell'articolo 250,paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Decisione del Consiglio che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico «Giustiziapenale» come parte del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia»

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

23.12.2006 C 317 E/847Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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(1) GU C …(2) GU C …

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 29 del trattato sull'Unione europea stabilisce che l'obiettivo che l'Unione si prefigge è difornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia,sviluppando tra gli Stati membri un'azione in comune nel settore della cooperazione giudiziaria inmateria penale.

(2) Ai sensi dell'articolo 31 del trattato sull'Unione europea, l'azione comune nel settore penalecomprende, in particolare, la cooperazione tra le competenti autorità degli Stati membri.

(3) Basandosi sulle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, il programma dell'Aia adottato dalConsiglio europeo nel novembre 2004 ribadisce la priorità di un rafforzamento della libertà, dellasicurezza e della giustizia nell'Unione europea, in particolare rafforzando la cooperazione giudi-ziaria in materia penale, sulla base del principio del reciproco riconoscimento.

(4) Il programma quadro sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (AGIS), istituitodalla decisione 2002/630/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2002 (1), ha contribuito considerevol-mente al rafforzamento della cooperazione tra i servizi di polizia e altre autorità di contrasto e iservizi giudiziari degli Stati membri, e al miglioramento della reciproca comprensione tra i rispet-tivi ordinamenti di polizia, giudiziari, giuridici ed amministrativi e della reciproca fiducia neglistessi.

(5) Occorre realizzare gli ambiziosi obiettivi fissati dal trattato e dal programma dell'Aia stabilendo unprogramma flessibile ed efficace che ne agevoli la pianificazione e l'attuazione.

(6) Il programma dovrebbe migliorare la reciproca fiducia nel sistema giudiziario. Come indicato nelprogramma dell'Aia, la reciproca fiducia dovrebbe essere rafforzata attraverso lo sviluppo di reti diorganizzazioni e di istituzioni giudiziarie, il miglioramento della formazione delle professioni legali,lo sviluppo della valutazione dell'attuazione delle politiche dell'UE nel settore della giustizia, nelpieno rispetto dell'indipendenza del potere giudiziario, lo sviluppo della ricerca nel settore dellacooperazione giudiziaria e l'incoraggiamento di progetti operativi negli Stati membri per moderniz-zare la giustizia.

Inoltre, si tratta di facilitare l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento, migliorandola conoscenza reciproca di precedenti condanne pronunciate nell'Unione europea, in particolarecreando un sistema informatizzato di scambio di informazioni sui casellari giudiziari.

(7) La rete europea di formazione giudiziaria, creata da istituti specificamente incaricati della forma-zione dei magistrati di tutti gli Stati membri, promuove un programma di formazione dei giudici edei pubblici ministeri con un'autentica dimensione europea. Ciò contribuisce a rafforzare la fiduciareciproca e migliora la comprensione reciproca tra le autorità giudiziarie e i vari ordinamentigiuridici.

(8) Occorre inoltre adottare misure appropriate per prevenire irregolarità e frodi e compiere i passinecessari per recuperare i fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati.

9) (…)

(10) Poiché gli obiettivi del programma «Giustizia penale» non possono essere sufficientemente realizzatidagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'iniziativa, essererealizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare provvedimenti conformi al prin-cipio di sussidiarietà definito all'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea, resoapplicabile all'Unione dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea. Conformemente al principiodi proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente decisione non va al di là di quantonecessario per il raggiungimento dei suddetti obiettivi.

23.12.2006C 317 E/848 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

(1) GU L 203 dell'1.8.2002, pag. 1.

(11) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce ilregolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1) (in appresso:«regolamento finanziario») e il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002del Consiglio (2), che tutelano entrambi gli interessi finanziari della Comunità, si applicano tenendoconto dei principi di semplicità e coerenza nella scelta degli strumenti di bilancio, della limitazionedel numero dei casi in cui la Commissione mantiene una responsabilità diretta a livello di attua-zione e gestione, nonché della necessaria proporzionalità tra l'entità delle risorse e l'onere ammini-strativo del loro impiego.

(11bis) È opportuno adottare anche misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi e intraprendere i passinecessari ai fini del recupero di fondi perduti, indebitamente versati o scorrettamente utilizzati aisensi del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo allatutela degli interessi finanziari delle Comunità (3), del regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 delConsiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dallaCommissione (4) e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (5).

(12) Il regolamento finanziario impone che si adotti un atto di base per coprire le sovvenzioni difunzionamento.

(12bis) In considerazione dell'importanza della visibilità dei finanziamenti comunitari, la Commissionedovrebbe fornire orientamenti per facilitare, da parte di ogni ente, organizzazione non governa-tiva, organizzazione internazionale o altro soggetto beneficiario di finanziamenti nell'ambito delpresente programma, un adeguato riconoscimento del sostegno ricevuto.

(13) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione dovrebbero essere adottate in confor-mità delle procedure indicate nella decisione stessa, e con l'assistenza di un comitato consultivo edi un comitato di gestione.

(14) È opportuno sostituire, dal 1o gennaio 2007, la decisione del Consiglio che istituisce il programmaquadro sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (AGIS) con il presenteprogramma e con il nuovo programma specifico sulla prevenzione e lotta contro la criminalità cherientra nel programma generale sulla sicurezza e tutela delle libertà,

DECIDE:

Articolo 1

Istituzione del programma

1. La presente decisione istituisce il programma specifico sulla giustizia penale (in seguito denominato «ilprogramma»), quale parte del programma generale sui diritti fondamentali e giustizia, al fine di contribuireal rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

2. Il programma è istituito per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Articolo 2

Obiettivi generali

1. Il programma persegue i seguenti obiettivi generali:

a) promuovere la cooperazione giudiziaria al fine di contribuire alla creazione di un autentico spazioeuropeo di giustizia in materia penale, basato sul riconoscimento e sulla fiducia reciproci;

23.12.2006 C 317 E/849Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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(1) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.(2) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.(3) GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.(4) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.(5) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

b) promuovere la compatibilità delle normative applicabili negli Stati membri nella misura necessaria permigliorare la cooperazione giudiziaria. Promuovere la riduzione degli attuali ostacoli giuridici al buonfunzionamento della cooperazione giudiziaria al fine di rafforzare il coordinamento delle indagini e diaumentare la compatibilità dei sistemi giudiziari vigenti negli Stati membri con l'Unione europea per dareseguito adeguato alle indagini delle autorità di contrasto degli Stati membri;

c) (…).

d) Migliorare i contatti e lo scambio di informazioni e di migliori prassi tra le autorità legislative, giudiziariee amministrative e i professionisti legali — avvocati e altri professionisti coinvolti nei lavori giudiziari, epromuovere la formazione dei magistrati, al fine di accrescere la fiducia reciproca.

e) accrescere ulteriormente la fiducia reciproca al fine di garantire la tutela dei diritti delle vittime e degliimputati.

2. Fatti salvi gli obiettivi e le competenze della Comunità europea, gli obiettivi generali del programmacontribuiscono allo sviluppo delle politiche comunitarie e specificamente alla creazione di uno spaziogiudiziario.

Articolo 3

Obiettivi specifici

Il programma persegue i seguenti obiettivi specifici:

a) Promuovere la cooperazione giudiziaria in materia penale allo scopo di:

— promuovere il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e delle sentenze;

— eliminare gli ostacoli creati dalle disparità esistenti tra i sistemi giudiziari degli Stati membri epromuovere il necessario ravvicinamento del diritto penale sostanziale concernente le forme gravi dicriminalità, in particolare quelle (…) con dimensioni transfrontaliere;

— accrescere ulteriormente l'introduzione di norme minime relative ad aspetti del diritto processualepenale ai fini della promozione degli aspetti pratici della cooperazione giudiziaria;

— garantire una corretta amministrazione della giustizia, evitando i conflitti di giurisdizione;

— migliorare lo scambio di informazioni, attraverso l'uso di sistemi informatizzati, in particolare diquelle estratte dai casellari giudiziari nazionali,

— promuovere i diritti degli imputati e l'assistenza sociale e giudiziaria alle vittime;

— incoraggiare gli Stati membri a intensificare la cooperazione con Eurojust nella lotta contro la crimi-nalità organizzata transfrontaliera e altre forme gravi di criminalità;

— promuovere misure volte ad un'effettiva risocializzazione delle persone che hanno commesso reati, inparticolare dei minorenni autori di reati.

b) Migliorare la conoscenza reciproca dei sistemi giuridici e giudiziari degli Stati membri in materia penale epromuovere e potenziare la creazione di reti, la cooperazione reciproca, lo scambio e la diffusione delleinformazioni, dell'esperienza e delle migliori prassi.

c) Assicurare che gli strumenti dell'Unione nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penaletrovino regolare attuazione, siano concretamente e correttamente applicati nonché valutati.

d) Migliorare le informazioni sui sistemi giuridici degli Stati membri e l'accesso alla giustizia.

e) Promuovere la formazione in diritto comunitario e dell'Unione per i magistrati, gli avvocati e gli altriprofessionisti coinvolti nei lavori giudiziari.

f) Valutare le condizioni generali necessarie per sviluppare la fiducia reciproca, migliorando la comprensionereciproca tra le autorità giudiziarie e i vari ordinamenti giuridici, in particolare per quanto riguarda l'at-tuazione delle politiche dell'UE nel settore della giustizia.

g) Sviluppare e realizzare un sistema informatizzato di scambio di informazioni sui casellari giudiziari esostenere gli studi per istituire altri tipi di scambio di informazioni.

23.12.2006C 317 E/850 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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Articolo 4

Azioni

Al fine di conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 2 e 3, il presente programma sostiene,alle condizioni stabilite dal programma di lavoro annuale, i seguenti tipi di azione:

a) azioni specifiche della Commissione, quali studi e ricerche, elaborazione e realizzazione di progetti speci-fici come la creazione di un sistema informatizzato di scambio di informazioni sui casellari giudiziari,sondaggi e inchieste, elaborazione di indicatori e metodologie comuni, raccolta, sviluppo e diffusione didati e statistiche, seminari, conferenze e riunioni di esperti, organizzazione di campagne ed eventipubblici, sviluppo e aggiornamento di siti web, preparazione e diffusione di materiale d'informazione,supporto e sviluppo di reti di esperti nazionali, attività di analisi, di controllo e di valutazione;

b) progetti transnazionali specifici di interesse per l'Unione presentati da almeno due Stati membri o daalmeno uno Stato membro ed un altro Stato, che può essere un paese aderente o un paese candidato,conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali

c) sostegno alle attività di organizzazioni non governative o di altri enti che perseguono un obiettivo diinteresse europeo generale nel quadro degli obiettivi generali del programma, conformemente alle condi-zioni fissate nei programmi di lavoro annuali o

d) una sovvenzione di funzionamento destinata a cofinanziare le spese sostenute per il programma di lavoropermanente della rete europea di formazione giudiziaria, il cui obiettivo è quello di servire l'interesseeuropeo generale nel settore della formazione dei magistrati.

e) progetti nazionali all'interno degli Stati membri che

— preparino progetti transnazionali e/o azioni dell'Unione (misure di avviamento),

— integrino progetti transnazionali e/o azioni dell'Unione (misure complementari),

— contribuiscano ad elaborare metodi e/o tecnologie innovativi con un potenziale di trasferibilità versoazioni a livello dell'Unione, o elaborino tali metodi e tecnologie al fine di trasferirli ad altri Statimembri e/o Stati, che possono essere paesi aderenti o paesi candidati.

Articolo 5

Destinatari

Il programma è diretto, tra l'altro, agli operatori della giustizia, ai rappresentanti dei servizi di assistenza allevittime e ad altri professionisti coinvolti nei lavori giudiziari, alle autorità nazionali e ai cittadini dell'Unionein generale.

Articolo 6

Accesso al programma

1. L'accesso al presente programma è aperto alle istituzioni e alle organizzazioni pubbliche o private,comprese le organizzazioni professionali, le università, gli istituti di ricerca e gli istituti di formazione/specia-lizzazione giuridica e giudiziaria per gli operatori della giustizia e le organizzazioni non governative degliStati membri. Gli organismi e le organizzazioni a scopo di lucro possono accedere alle sovvenzioni (…)soltanto in associazione con organizzazioni senza scopo di lucro o statali.

Per «operatori della giustizia» si intendono, tra l'altro, i giudici, i magistrati delle procure, gli avvocati, iprocuratori legali, i funzionari ministeriali, gli ausiliari di giustizia, gli ufficiali giudiziari, gli interpreti pressoi tribunali e altri prefessionisti coinvolti nei lavori giudiziari in campo penale.

2. I progetti transnazionali non possono essere presentati da paesi terzi o da organizzazioni internazio-nali, che però possono partecipare in qualità di partner.

23.12.2006 C 317 E/851Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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Articolo 7

Tipologie di intervento

1. Il finanziamento comunitario può assumere una delle seguenti forme giuridiche:

a) sovvenzioni;

b) contratti di appalto pubblico.

2. Le sovvenzioni comunitarie sono di norma concesse in seguito ad inviti a presentare proposte, trannein casi d'urgenza, eccezionali e debitamente giustificati, o se le caratteristiche del beneficiario non lascianoaltra scelta per un'azione determinata, e sono erogate in forma di sovvenzioni di funzionamento e sovven-zioni alle azioni.

Il tasso massimo di cofinanziamento dei costi dei progetti è specificato nei programmi di lavoro annuali.

3. Sono inoltre previste spese destinate a misure di accompagnamento, attraverso contratti di appaltopubblico; in tal caso i fondi comunitari finanzieranno l'acquisto di beni e servizi. Saranno finanziate, tral'altro, le spese di informazione e comunicazione, preparazione, attuazione, monitoraggio, controllo e valuta-zione dei progetti, delle politiche, dei programmi e della legislazione.

Articolo 8

Misure di attuazione

1. La Commissione attua l'assistenza comunitaria conformemente al regolamento finanziario applicabileal bilancio generale delle Comunità europee.

2. Al fine di attuare il programma, la Commissione adotta, entro i limiti degli obiettivi generali di cuiall'articolo 2, un programma di lavoro annuale, entro fine settembre, contenente gli obiettivi specifici, lepriorità tematiche, una descrizione delle misure di accompagnamento previste all'articolo 7, paragrafo 3 e,se necessario, un elenco di altre azioni.

Il programma di lavoro annuale per il 2007 è adottato tre mesi dopo l'entrata in vigore (…) del presentestrumento.

3. Il programma di lavoro annuale è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 10bis.

4. Le procedure di valutazione e di concessione delle sovvenzioni alle azioni tengono conto, tra l'altro,dei seguenti criteri:

a) la conformità con il programma di lavoro annuale, con gli obiettivi generali di cui all'articolo 2 e con lemisure adottate nei vari settori di cui agli articoli 3 e 4;

b) la qualità dell'azione proposta in relazione alla sua concezione, organizzazione, presentazione e ai risul-tati attesi;

c) l'importo del finanziamento comunitario richiesto e sua adeguatezza rispetto ai risultati attesi;

d) l'impatto dei risultati attesi sugli obiettivi generali di cui all'articolo 2 e sulle misure adottate nei varisettori di cui agli articoli 3 e 4.

5. Le richieste di sovvenzioni di funzionamento di cui all'articolo 4, lettere c) e d), sono valutateconsiderando:

1. la coerenza con gli obiettivi del programma;

2. la qualità delle attività programmate;

3. il probabile effetto moltiplicatore di tali attività sul pubblico;

4. l'impatto geografico delle attività svolte;

5. il coinvolgimento dei cittadini nelle strutture degli organismi interessati;

6. il rapporto costi/benefici dell'attività proposta.

23.12.2006C 317 E/852 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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5.bis La Commissione adotta le decisioni relative alle azioni presentate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1,lettera a) secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 10bis. La Commissione adotta le decisioni rela-tive alle azioni presentate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e) secondo la proceduraconsultiva di cui all'articolo 10.

La Commissione adotta le decisioni relative alle domande di sovvenzioni che riguardano (…) organismi oorganizzazioni a scopo di lucro secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 10bis.

6. Ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento finanziario, il principio di degressività non siapplica alle sovvenzioni di funzionamento che sono concesse alla rete europea di formazione giudiziaria,poiché essa persegue un obiettivo di interesse generale europeo.

Articolo 9

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato composto dei rappresentanti degli Stati membri e presie-duto dal rappresentante della Commissione (in seguito denominato «il comitato»).

2. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

3. La Commissione può invitare i rappresentanti dei paesi candidati a riunioni informative successive alleriunioni del comitato.

Articolo 10

Procedura consultiva

1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, il rappresentante della Commissione sottoponeal comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, esprime il parere sul progetto entro un termineche il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame, procedendo eventualmentea votazione.

2. Il parere è messo a verbale; ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione siamessa a verbale.

3. La Commissione tiene in massima considerazione il parere del comitato. Essa lo informa del modo incui ha tenuto conto del parere.

Articolo 10 bis

Procedura di gestione

1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, il rappresentante della Commissione sottoponeal comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro untermine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulatoalla maggioranza prevista dall'articolo 205, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea perl'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni inseno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita nell'arti-colo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

2. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sonoconformi al parere del comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In quest'ultimocaso, la Commissione può differire l'applicazione delle misure da essa decise per un periodo di tre mesi adecorrere da tale comunicazione.

3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il terminedi cui al paragrafo 2.

23.12.2006 C 317 E/853Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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Articolo 11

Complementarità

1. Saranno ricercate sinergie e complementarità con altri strumenti comunitari, in particolare con ilprogramma specifico sulla giustizia civile nel contesto del programma generale sui diritti fondamentali e lagiustizia e con i programmi generali sulla sicurezza e tutela delle libertà e sulla solidarietà e gestione deiflussi migratori. Le informazioni statistiche sulla giustizia penale saranno sviluppate in collaborazione congli Stati membri, usando se necessario il programma statistico comunitario.

2. Le risorse del programma possono essere messe in comune con quelle di altri strumenti comunitari, inparticolare con il programma specifico sulla giustizia civile nel contesto del programma generale sui dirittifondamentali e giustizia, al fine di attuare azioni dirette a realizzare gli obiettivi comuni ai due programmi.

3. Le operazioni finanziate in virtù della presente decisione non ricevono assistenza da altri strumentifinanziari comunitari per i medesimi obiettivi. Si provvede affinché i beneficiari della presente decisioneforniscano alla Commissione informazioni sui finanziamenti ottenuti a carico del bilancio comunitario e dialtre fonti, nonché informazioni sulle richieste di finanziamento in corso.

Articolo 12

Risorse di bilancio

Le risorse di bilancio destinate alle azioni previste nel presente programma sono iscritte negli stanziamentiannuali del bilancio generale dell'Unione europea. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti disponibiliper ciascun esercizio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 13

Sorveglianza

1. La Commissione provvede affinché, per ogni azione finanziata dal programma, il beneficiario trasmettarelazioni tecniche e finanziarie sullo stato di avanzamento dei lavori e una relazione finale sia trasmessaentro tre mesi dal completamento dell'azione. La Commissione stabilisce forma e struttura delle relazioni.

2. (…)

3. La Commissione provvede affinché i contratti e le convenzioni risultanti dall'attuazione del programmaprevedano in particolare la supervisione e il controllo finanziario da parte della Commissione (o di rappre-sentanti autorizzati), da effettuarsi se necessario mediante controlli in loco, anche a campione, e controllicontabili da parte della Corte dei conti.

4. La Commissione provvede affinché il beneficiario del finanziamento tenga a disposizione dellaCommissione tutti i documenti giustificativi attinenti alle spese connesse con l'azione per un periodo dicinque anni dopo l'ultimo pagamento relativo a quest'ultima.

5. Se necessario, in base ai risultati delle relazioni e dei controlli di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissioneprovvede affinché siano rettificati l'entità o le condizioni di concessione del sostegno finanziario originaria-mente approvato e il calendario dei pagamenti.

6. La Commissione provvede affinché sia adottato qualsiasi altro provvedimento necessario per verificareche le azioni finanziate siano eseguite correttamente e nel rispetto delle disposizioni della presente decisionee del regolamento finanziario.

Articolo 14

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1. In sede di attuazione delle azioni finanziate in virtù della presente decisione, la Commissione assicurala tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro lefrodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli efficaci e tramite il recupero dellesomme indebitamente corrisposte e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l'applicazione disanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto disposto dai regolamenti (CE, Euratom)n. 2988/95, (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio e (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e delConsiglio.

23.12.2006C 317 E/854 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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2. Per quanto concerne le azioni comunitarie finanziate nell'ambito del presente programma, i regola-menti (CE, Euratom) n. 2988/95 e (CE, Euratom) n. 2185/96 si applicano a qualsiasi violazione di unadisposizione di diritto comunitario, incluso qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale stipulatosulla base del programma, derivante da un atto o da un'omissione da parte di un operatore economico, cheabbia o possa avere l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale delle Comunità europee o ai bilancida queste gestiti, a causa di una spesa indebita.

3. La Commissione provvede affinché l'importo dell'aiuto finanziario concesso per un'azione sia ridotto,sospeso o recuperato qualora accerti l'esistenza di irregolarità, inclusa l'inosservanza della presente decisioneo della singola decisione o del contratto o della convenzione ai cui sensi è concesso il sostegno finanziarioin questione, o qualora risulti che, senza chiedere il consenso della Commissione, siano state apportate adun'azione modifiche incompatibili con la natura o le condizioni di esecuzione del progetto.

4. Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora l'andamento dell'esecuzione di un'azionegiustifichi solo una parte dell'assistenza finanziaria concessa, la Commissione provvede affinché vengarichiesto al beneficiario di comunicarle le sue osservazioni entro un termine prestabilito. Qualora il benefi-ciario non fornisca spiegazioni adeguate, la Commissione provvede affinché l'assistenza finanziaria residuapossa essere annullata e si possa chiedere il rimborso dei fondi già erogati.

5. La Commissione provvede affinché tutti gli importi indebitamente versati siano restituiti allaCommissione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, allecondizioni stabilite dal regolamento finanziario.

Articolo 15

Valutazione

1. Il programma è oggetto di monitoraggio periodico, al fine di seguire l'attuazione delle attività previstenell'ambito dello stesso.

2. La Commissione garantisce una valutazione periodica, indipendente ed esterna del programma.

3. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

-a) un prospetto annuale dell'esecuzione del programma;

a) una relazione di valutazione intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitatividell'attuazione del presente programma, entro il 31 marzo 2011;

b) una comunicazione sulla continuazione del presente programma, entro il 30 agosto 2012;

c) una relazione di valutazione ex post, entro il 31 dicembre 2014.

Articolo 15 bis

Pubblicazione delle azioni

Ogni anno la Commissione pubblica l'elenco delle azioni finanziate nell'ambito del presente programma,con una breve descrizione di ciascun progetto.

Articolo 15 ter

Visibilità

La Commissione elabora direttive per assicurare la visibilità dei finanziamenti erogati ai sensi dellapresente decisione.

Articolo 16

Disposizioni transitorie

A partire dal 1o gennaio 2007 la presente decisione sostituisce le corrispondenti disposizioni della decisionedel Consiglio del 22 luglio 2002 che istituisce un programma quadro sulla cooperazione di polizia e giudi-ziaria in materia penale (AGIS).

23.12.2006 C 317 E/855Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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Le azioni iniziate prima del 31 dicembre 2006 in conformità con tale decisione continuano a essere discipli-nate da essa fino al loro completamento. Il comitato di cui all'articolo 7 di tale decisione è sostituito dalcomitato previsto all'articolo 10 della presente decisione.

Articolo 17Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficialedell'Unione europea. Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007, ad eccezione dell'articolo 8, paragrafi 2e 3 e dell'articolo 10bis) che si applicano alla data di entrata in vigore della presente decisione.

Fatto a …, addì …

Per il Consiglio

Il Presidente

P6_TA(2006)0596

Prevenire e combattere la criminalità *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che isti-tuisce il programma specifico «Prevenzione e lotta contro la criminalità» per il periodo 2007-2013— Programma generale «Sicurezza e tutela delle libertà» (COM(2005)0124 — C6-0242/2005 —

2005/0035(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione (COM(2005)0124) (1),

— visto l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c) del trattato UE,

— visto l'articolo 39, paragrafo 1 del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio(C6-0242/2005),

— visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere dellacommissione per i bilanci (A6-0389/2006),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. ritiene che l'importo indicativo di riferimento finanziario figurante nella proposta legislativa debbaessere compatibile con il massimale della rubrica 3 A del nuovo quadro finanziario pluriennale e rileva chel'importo annuale sarà deciso nell'ambito della procedura di bilancio annuale, in linea con le disposizioni delparagrafo 38 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e laCommissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (2);

23.12.2006C 317 E/856 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.(2) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

3. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250,paragrafo 2, del trattato CE;

4. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la propostadella Commissione;

6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTODELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTIDEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Considerando 1

(1) L'obiettivo dell'Unione di garantire ai cittadini un altolivello di sicurezza in uno spazio di giustizia, libertà e sicurezzadeve essere raggiunto, come previsto dall'articolo 2, quartotrattino e dall'articolo 29 del trattato sull'Unione europea,mediante la prevenzione e la lotta contro la criminalità orga-nizzata o di altra natura.

(1) L'obiettivo prioritario dell'Unione di garantire ai cittadiniun alto livello di sicurezza in uno spazio di giustizia, libertà esicurezza deve essere raggiunto, come previsto dall'articolo 2,quarto trattino e dall'articolo 29 del trattato sull'Unioneeuropea, mediante la prevenzione e la lotta contro la crimina-lità organizzata o di altra natura.

Emendamento 2

Considerando 2

(2) Al fine di tutelare la libertà e la sicurezza dei nostri citta-dini e della società dagli atti criminosi, l'Unione deve prendere iprovvedimenti necessari per prevenire ed individuare tutte leforme di criminalità e per indagare e agire in maniera efficace evalida contro di esse, soprattutto nei casi in cui si tratti dicriminalità transfrontaliera.

(2) Al fine di tutelare la libertà e la sicurezza dei nostri citta-dini e della società dagli atti criminosi, l'Unione deve prendere iprovvedimenti necessari per prevenire ed individuare tutte leforme di criminalità e per indagare e agire in maniera efficace evalida contro di esse, soprattutto nei casi in cui si tratti dicriminalità organizzata.

Emendamento 3

Considerando 5

(5) È opportuno nonché necessario estendere le possibilità difinanziamento delle misure finalizzate alla prevenzione e allalotta contro la criminalità e rivederne le modalità ai fini di unamigliore efficacia, rapporto costi-benefici e trasparenza.

(5) È opportuno nonché necessario estendere le possibilità difinanziamento delle misure finalizzate alla prevenzione e allalotta contro la criminalità, cercando segnatamente di utilizzarein maniera ottimale i servizi competenti tramite il ricorso allecapacità imperniate sugli aspetti direttamente operativi. Ledisposizioni del presente programma debbono altresì consen-tire di rivedere le modalità di tali contributi ai fini di una miglioreefficacia, rapporto costi-benefici e trasparenza.

Emendamento 4

Considerando 9

(9) Dal momento che gli obiettivi dell'azione da realizzare,segnatamente per quanto riguarda la prevenzione e la lottacontro la criminalità organizzata e transfrontaliera, nonpossono essere realizzati in modo adeguato dagli Stati membrie quindi, a motivo delle dimensioni e dell'impatto dell'inizia-tiva, possono essere meglio conseguiti a livello dell'Unione,quest'ultima può adottare misure conformemente al principiodi sussidiarietà stabilito dall'articolo 5 del trattato che istituiscela Comunità europea. In ottemperanza al principio di propor-zionalità enunciato nello stesso articolo, la presente decisionenon va oltre quanto è necessario per conseguire tali obiettivi.

(9) Dal momento che gli obiettivi dell'azione da realizzare,segnatamente per quanto riguarda la prevenzione e la lottacontro la criminalità organizzata e transfrontaliera, nonpossono essere realizzati in modo adeguato dagli Stati membrie quindi, a motivo delle dimensioni e dell'impatto dell'inizia-tiva, postulano un intervento a livello dell'Unione, quest'ultimapuò adottare misure conformemente al principio di sussi-diarietà stabilito dall'articolo 5 del trattato che istituisce laComunità europea. In ottemperanza al principio di proporzio-nalità enunciato nello stesso articolo, la presente decisione nonva oltre quanto è necessario per conseguire tali obiettivi.

23.12.2006 C 317 E/857Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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TESTODELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTIDEL PARLAMENTO

Emendamento 5

Considerando 11

(11) Le spese del programma dovrebbero essere compatibilicon il massimale previsto alla rubrica 3 delle prospettive finan-ziarie. È necessario che vi sia una certa flessibilità nella defini-zione del programma per permettere eventuali modifiche alleazioni previste in funzione dell'evoluzione delle necessità nelcorso del periodo 2007-2013. La decisione deve, pertanto,limitarsi alla definizione generale delle azioni previste e delledisposizioni amministrative e finanziarie corrispondenti.

(11) Le spese del programma dovrebbero essere compatibilicon il massimale previsto alla rubrica 3 A del quadro finanziariopluriennale. È necessario che vi sia una certa flessibilità nelladefinizione del programma per permettere eventuali modifichealle azioni previste in funzione dell'evoluzione delle necessitànel corso del periodo 2007-2013.

Emendamento 6

Articolo 3, paragrafo 1, lettere a e b

a) attività repressiva

b) prevenzione della criminalità e criminologia

a) prevenzione della criminalità e criminologia

b) attività repressiva volta a contrastare gli atti criminosi ead impedire ai criminali di godere dei proventi di tali atti

Emendamenti 7 e 8

Articolo 3, paragrafo 2, lettera a

a) promuovere e organizzare azioni di coordinamento, coope-razione e comprensione reciproca tra le autorità dicontrasto, le altre autorità nazionali e gli organismi affinidell'Unione;

a) promuovere e organizzare azioni di coordinamento, coope-razione e comprensione reciproca tra le autorità dicontrasto, le altre autorità nazionali, regionali e locali e gliorganismi affini dell'Unione, procedendo segnatamente aduna razionalizzazione dei loro sforzi e ad un miglioramentodella loro interoperabilità, incentivando il moltiplicarsidelle squadre comuni di indagine («Joint InvestigationTeams») coordinate da EUROPOL nonché il varo di azionidi formazione e di sensibilizzazione in materia di contro-terrorismo risultanti dalla cooperazione CEPOL/EUPOL;

Emendamento 9

Articolo 3, paragrafo 2, lettera b

b) incoraggiare, promuovere ed elaborare i metodi e gli stru-menti orizzontali necessari per una strategia di prevenzionee lotta contro la criminalità, per esempio la cooperazionetra il settore pubblico e quello privato, l'elaborazionedi migliori pratiche per la prevenzione della criminalità,l'elaborazione di statistiche comparabili e la criminologiaapplicata;

b) incoraggiare, promuovere ed elaborare i metodi e gli stru-menti orizzontali nonché l'uniformazione delle procedurenecessarie per una strategia di prevenzione e lotta contro lacriminalità, per esempio la cooperazione tra il settorepubblico e quello privato (nella scrupolosa osservanza dellenorme vigenti e future in settori così sensibili quali la rite-nuta e la tutela dei dati), l'elaborazione di migliori praticheper la prevenzione della criminalità, l'elaborazione di stati-stiche comparabili e la criminologia applicata, segnata-mente mediante la creazione di uno strumento autonomodi analisi comparativa;

23.12.2006C 317 E/858 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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TESTODELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTIDEL PARLAMENTO

Emendamento 10

Articolo 3, paragrafo 2, lettera c

c) promuovere ed elaborare le migliori pratiche per la prote-zione delle vittime di reati e dei testimoni.

c) promuovere ed elaborare le migliori pratiche per la prote-zione delle vittime di reati e dei testimoni, segnatamentecon il varo di un fondo permanente integrativo di inden-nizzo dei vari sistemi nazionali, che garantisca una prote-zione e un indennizzo minimi comuni.

Emendamento 11

Articolo 3, paragrafo 2, lettera c bis (nuova)

c bis) promuovere, nell'ambito di idonei progetti, il concettodi «partecipazione civica» e incentivare le iniziativebasate sull'impegno attivo della società civile e dei suoisoggetti a favore del miglioramento della sicurezzaglobale.

Emendamento 12

Articolo 3, paragrafo 3

3. Il programma non riguarda la cooperazione giudiziaria.Può, tuttavia, finanziare azioni finalizzate alla cooperazione traautorità giudiziarie e autorità di contrasto.

3. Il programma non riguarda la cooperazione giudiziaria.Può, tuttavia, finanziare azioni finalizzate alla cooperazione traautorità giudiziarie e autorità di contrasto, mettendo segnata-mente a disposizione, nell'ambito della cooperazione fraEUROPOL e EUROJUST, un'unità permanente di assistenzagiuridica d'urgenza incaricata di valutare, in funzione dellasituazione all'origine della sua consultazione, la base giuri-dica pertinente applicabile che consenta la proroga dell'azionedei servizi di polizia e/o di sicurezza nel pieno rispetto deldiritto.

Emendamento 26

Articolo 5, paragrafo 1

1. Il programma è destinato alle autorità di contrasto, adaltri organismi pubblici e privati, soggetti e istituzioni,comprese le autorità locali, regionali e nazionali, le parti sociali,le università, gli uffici statistici, i media, le organizzazioni nongovernative, i partenariati tra settore pubblico e privato e gliorganismi internazionali competenti.

1. Il programma è destinato alle autorità di contrasto, adaltri organismi pubblici e privati, soggetti e istituzioni,comprese le autorità locali, regionali e nazionali, le parti sociali,le università, gli uffici statistici, i media, le organizzazioni nongovernative, e gli organismi internazionali competenti nonché ipartenariati pubblico-privato a condizione che rientrinounicamente nell'ambito degli aspetti tematici di cui all'arti-colo 3, paragrafo 1, lettere b) e c) e siano soggetti a unostretto controllo dal punto di vista del rispetto dei dirittifondamentali, in particolare del diritto alla tutela dei datipersonali.

Emendamento 13

Articolo 6, paragrafo 1

1. Il finanziamento dell'Unione può assumere una delleseguenti forme giuridiche:

a) sovvenzioni

b) contratti di appalto pubblico

1. Il finanziamento dell'Unione può assumere una delleseguenti forme giuridiche a norma degli articoli 108 e 88 delregolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del25 giugno 2002, di seguito denominato il «regolamentofinanziario»:

a) sovvenzioni

b) contratti di appalto pubblico

23.12.2006 C 317 E/859Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

TESTODELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTIDEL PARLAMENTO

Emendamento 14

Articolo 6, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. L'accesso al finanziamento viene agevolato dall'ap-plicazione del principio di proporzionalità per quantoriguarda i documenti da trasmettersi e dalla creazione di unabanca dati per la presentazione delle domande.

Emendamento 15

Articolo 7, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. La Commissione deve, nei limiti del possibile,semplificare le procedure e far sì che gli inviti a presentareproposte non costituiscano un onere burocratico per i promo-tori dei progetti candidati. Se del caso, l'invito a presentareproposte può essere organizzato in due fasi di cui la primapreveda soltanto l'invio delle informazioni strettamente neces-sarie ad una pertinente valutazione del progetto.

Emendamento 16

Articolo 7, paragrafo 5, lettera d

d) l'impatto geografico delle attività svolte; d) l'impatto geografico e l'incidenza sociale delle attivitàsvolte;

Emendamento 17

Articolo 9

1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, ilrappresentante della Commissione trasmette al comitato unprogetto delle misure da adottare. Il comitato esprime ilparere sul progetto entro un termine che il presidente puòstabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame,procedendo eventualmente a votazione.2. Il parere del comitato è iscritto a verbale; ciascuno Statomembro può chiedere che la sua posizione figuri a verbale

3. la Commissione tiene in massima considerazione ilparere formulato dal Comitato. Esso lo informa del modo incui ha tenuto conto del suo parere.

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo si appli-cano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Emendamento 18

Articolo 14, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. La Commissione garantisce che le azioni previstedalla presente decisione siano oggetto di una valutazione exante, di un riscontro e di una valutazione ex post. Essa vegliaa garantire l'accessibilità del programma e la trasparenzadella sua applicazione.

23.12.2006C 317 E/860 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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TESTODELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTIDEL PARLAMENTO

Emendamento 19

Articolo 14, paragrafo 2

2. La Commissione garantisce una valutazione periodica,indipendente ed esterna del programma.

2. La Commissione garantisce una valutazione periodica,indipendente ed esterna del programma. Essa procede altresì aregolari scambi di opinioni con i beneficiari del presenteprogramma in ordine alla sua predisposizione, attuazione emonitoraggio.

Emendamenti 20 e 21

Articolo 14, paragrafo 3

3. La Commissione presenta al Parlamento europeo e alConsiglio:

a) una relazione di valutazione intermedia sui risultati ottenutie sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione delpresente programma entro il 31 marzo 2010;

b) una comunicazione sulla continuazione del presenteprogramma, entro il 31 dicembre 2010;

c) una relazione di valutazione ex post, entro il 31 marzo2015.

3. La Commissione presenta al Parlamento europeo,al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, alComitato delle regioni nonché ai parlamenti nazionali:

- a) una relazione annuale sommaria comprendente in parti-colare le informazioni che consentano di accertare ilsuccesso del presente programma da un punto di vistaquantitativo;

a) tre anni dopo l'adozione della presente decisione, unarelazione di valutazione intermedia sui risultati ottenuti esugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione delpresente programma;

b) quattro anni dopo l'adozione della presente decisione,una comunicazione sulla continuazione del presenteprogramma;

c) entro il 31 marzo 2015, una relazione dettagliata divalutazione ex post sull'attuazione e sui risultati delprogramma al termine della sua esecuzione.

Emendamento 22

Articolo 14 bis (nuovo)

Articolo 14 bisParità di trattamentoGli organismi beneficiari di una sovvenzione di funziona-mento ai sensi del presente programma possono partecipare ainviti a presentare proposte per altri programmi senza perciòusufruire di un trattamento preferenziale rispetto alle altreorganizzazioni finanziarie su bilanci diversi da quellodell'Unione europea.

Emendamento 23

Articolo 14 ter (nuovo)

Articolo 14 terPubblicità dei finanziamenti

Qualsiasi istituzione, associazione o attività beneficiaria diuna sovvenzione contestuale al presente programma è tenutaa garantire la pubblicità del sostegno accordato dall'Unioneeuropea; a tal fine la Commissione definisce orientamentidettagliati in materia di visibilità.

23.12.2006 C 317 E/861Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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TESTODELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTIDEL PARLAMENTO

Emendamento 24

Articolo 14 quater (nuovo)

Articolo 14 quaterDivulgazione dei risultatiOnde agevolare la divulgazione dei risultati, gli strumenticontestuali ai progetti finanziati dal presente programma —specie in materia di statistiche e dati criminologici — sonomessi gratuitamente a disposizione del gran pubblico per viaelettronica.

Emendamento 25

Articolo 14 quinquies (nuovo)

Articolo 14 quinquiesPubblicazione dei progettiOgni anno la Commissione e gli Stati membri pubblicanol'elenco dei progetti finanziati dal presente programma conuna breve descrizione di ciascun progetto.

P6_TA(2006)0597

Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (regolamento) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio chemodifica il regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio sullo sviluppo del Sistema d'informazioneSchengen di seconda generazione (SIS II) (COM(2006)0383 — C6-0296/2006 — 2006/0125(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0383) (1),

— visto l'articolo 66 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0296/2006),

— visto l'articolo 51 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0410/2006),

1. approva la proposta della Commissione;

2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la propostadella Commissione;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

23.12.2006C 317 E/862 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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P6_TA(2006)0598

Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (decisione) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che modi-fica la decisione 2001/886/GAI sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda gene-

razione (SIS II) (COM(2006)0383 — C6-0297/2006 — 2006/0126(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione (COM(2006)0383) (1),

— visti l'articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e b), l'articolo 31, paragrafo 1, lettere a) e b) e l'articolo 34, para-grafo 2, lettera c) del trattato UE,

— visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio(C6-0297/2006),

— visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0413/2006),

1. approva la proposta della Commissione;

2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la propostadella Commissione;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P6_TA(2006)0599

Assistenza in materia di sicurezza nucleare *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che isti-tuisce uno strumento per l'assistenza in materia di sicurezza nucleare (9037/2006 — C6-0153/2006

— 2006/0802(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— visto il testo del Consiglio (9037/2006),

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2004)0630) (1),

— visto l'articolo 177 del trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica, nonché l'arti-colo 203 di quest'ultimo, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0153/2006),

23.12.2006 C 317 E/863Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

— visto l'articolo 51 del proprio regolamento,

— vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione pergli affari esteri, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e dellacommissione per i bilanci (A6-0397/2006),

1. approva il testo del Consiglio, quale emendato;

2. ritiene che l'importo indicativo di riferimento menzionato nel testo legislativo debba essere compatibilecon il massimale della rubrica 4 del nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) e ricorda che l'importoannuale verrà stabilito durante la procedura annuale di bilancio conformemente alle disposizioni delpunto 38 dell'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disci-plina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1) del 17 maggio 2006;

3. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 119,secondo comma, del trattato Euratom;

4. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testopresentato per consultazione;

6. incarica il proprio Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e allaCommissione.

TESTODEL CONSIGLIO

EMENDAMENTIDEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Considerando 1

(1) La Comunità europea è uno dei principali fornitori di assi-stenza economica, finanziaria, tecnica, umanitaria e macro-economica ai paesi terzi. Nell'intento di potenziare l'efficaciadegli aiuti esterni della Comunità europea, è stato elaborato unnuovo quadro che regola la pianificazione e la fornitura dell'as-sistenza. Il regolamento (CE) n. … del Consiglio, del …, isti-tuisce uno strumento di preadesione riguardante l'assistenzacomunitaria ai paesi candidati e ai paesi candidati potenziali. Ilregolamento (CE) n. … del Parlamento europeo e del Consiglio,del …, istituisce uno strumento europeo di vicinato e partena-riato. Il regolamento (CE) n. … del Parlamento europeo e delConsiglio, del …, riguarda la cooperazione allo sviluppo e lacooperazione economica con gli altri paesi terzi. Il regolamento(CE) n. … del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, isti-tuisce uno strumento per la stabilità. Il presente regolamentorappresenta uno strumento complementare inteso a sosteneregli sforzi per rafforzare la sicurezza nucleare e l'applicazione disalvaguardie efficienti ed efficaci concernenti il materialenucleare nei paesi terzi.

(1) La Comunità europea è uno dei principali fornitori di assi-stenza economica, finanziaria, tecnica, umanitaria e macro-economica ai paesi terzi. Nell'intento di potenziare l'efficaciadegli aiuti esterni della Comunità europea, è stato elaborato unnuovo quadro che regola la pianificazione e la fornitura dell'as-sistenza. Il regolamento (CE) n. … del Consiglio, del …, isti-tuisce uno strumento di preadesione riguardante l'assistenzacomunitaria ai paesi candidati e ai paesi candidati potenziali. Ilregolamento (CE) n. … del Parlamento europeo e del Consiglio,del …, istituisce uno strumento europeo di vicinato e partena-riato. Il regolamento (CE) n. … del Parlamento europeo e delConsiglio, del …, riguarda la cooperazione allo sviluppo con ipaesi terzi (2). Il regolamento (CE) n. ... del Consiglio, del …,promuove la cooperazione economica con gli altri paesi terzi.Il regolamento (CE) n.... del Parlamento europeo e delConsiglio, del …, istituisce uno strumento per la stabilità. Ilregolamento (CE) n. … del Parlamento europeo e delConsiglio, del …, istituisce uno strumento finanziario per lapromozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo(EIDHR) (3). Il presente regolamento rappresenta uno stru-mento complementare inteso a sostenere gli sforzi per raffor-zare la sicurezza nucleare e l'applicazione di salvaguardie effi-cienti ed efficaci concernenti il materiale nucleare nei paesiterzi.

(2) GU L […] del…, pag.…(3) GU L […] del…, pag.…

23.12.2006C 317 E/864 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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(1) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

TESTODEL CONSIGLIO

EMENDAMENTIDEL PARLAMENTO

Emendamento 3

Considerando 2 bis (nuovo)

(2 bis) La crescente disponibilità di materiale nucleareaumenta il rischio di proliferazione delle armi nucleari ed hapertanto chiare implicazioni per la sicurezza nucleare, chedovrebbero essere affrontate dal presente strumento.

Emendamento 4

Considerando 3 bis (nuovo)

(3 bis) È di fondamentale importanza garantire la riserva-tezza delle informazioni concernenti la sicurezza nucleare eradiologica, le quali devono essere precise e comprovate,soprattutto nel caso delle informazioni che potrebbero essereparticolarmente interessanti per i terroristi.

Emendamento 5

Considerando 4

(4) La Comunità già attua una stretta cooperazione, confor-memente al capo X del trattato, con l'Agenzia internazionaleper l'energia atomica, sia in relazione alle salvaguardie nucleari(a sostegno degli obiettivi di cui al titolo secondo, capo VII deltrattato) che in relazione alla sicurezza nucleare.

(4) La Comunità già attua una stretta cooperazione, confor-memente al capo 10 del trattato, con l'Agenzia internazionaleper l'energia atomica, sia in relazione alle salvaguardie nucleari(a sostegno degli obiettivi di cui al titolo secondo, capo 7 deltrattato) che in relazione alla sicurezza nucleare. In talecontesto, la Comunità appoggia attivamente l'elaborazionedi un codice di condotta per un sistema internazionale divigilanza riguardante gli incidenti nucleari sotto l'egidadell'Agenzia internazionale per l'energia atomica;

Emendamento 6

Considerando 7

(7) Oltre alle convenzioni e ai trattati internazionali alcuniStati membri hanno concluso accordi bilaterali per la fornituradi assistenza tecnica.

(7) Oltre alle convenzioni e ai trattati internazionali alcuniStati membri hanno concluso accordi bilaterali per la fornituradi assistenza tecnica. È auspicabile il coordinamento con leazioni comunitarie delle azioni nell'ambito di siffatti accordi.

Emendamento 7

Considerando 9

(9) Resta inteso che, ove si fornisca assistenza per gli impiantinucleari in questione, l'obiettivo è quello di ottenere il massimoeffetto senza tuttavia derogare al principio secondo cui laresponsabilità della sicurezza dell'impianto incombe all'opera-tore e allo Stato membro che ha giurisdizione sull'impiantostesso.

(9) Resta inteso che, ove si fornisca assistenza per gli impiantinucleari in questione, l'obiettivo è quello di ottenere il massimoeffetto senza tuttavia derogare al principio secondo cui «chiinquina paga» e la responsabilità della sicurezza dell'impianto,della sua disattivazione e dei rifiuti che ha generato incombeall'operatore e allo Stato membro che ha giurisdizione sull'im-pianto stesso. Inoltre, si dovrebbe attribuire priorità all'assi-stenza alle attività e agli impianti nucleari che potrebberoavere conseguenze significative sugli Stati membri.

23.12.2006 C 317 E/865Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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TESTODEL CONSIGLIO

EMENDAMENTIDEL PARLAMENTO

Emendamento 8

Considerando 13

(13) Il presente regolamento, che prevede un'assistenza finan-ziaria a sostegno degli obiettivi del trattato, lascia impregiudi-cate le rispettive competenze della Comunità e degli Statimembri nei settori in questione, in particolare quello dellesalvaguardie nucleari.

(13) Il presente regolamento, che prevede un'assistenza finan-ziaria a sostegno degli obiettivi del trattato, lascia impregiudi-cate le competenze esclusive degli Stati membri di operare leloro scelte energetiche nonché le rispettive competenze dellaComunità e degli Stati membri nei settori in questione, inparticolare quello delle salvaguardie nucleari.

Emendamento 9

Considerando 13 bis (nuovo)

(13 bis) Un importo finanziario di riferimento, ai sensi delpunto 38 dell'Accordo interistituzionale tra il Parlamentoeuropeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina dibilancio e la sana gestione finanziaria (1) adottato il17 maggio 2006, dovrebbe essere incluso nel presente regola-mento in relazione all'intera durata dello strumento, senza intal modo pregiudicare i poteri dell'autorità di bilancio qualidefiniti dal trattato.

(1) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

Emendamento 10

Articolo 1

La Comunità finanzia misure a sostegno della promozione diun livello elevato di sicurezza nucleare e di protezione radiolo-gica nonché dell'applicazione di salvaguardie efficienti ed effi-caci concernenti il materiale nucleare nei paesi terzi, conforme-mente alle disposizioni del presente regolamento.

La Comunità potrebbe finanziare misure a sostegno di un'effi-cace attuazione in casi che risultano essere ad un livello disicurezza nucleare corrispondente allo stato dell'arte inambito tecnologico, regolamentare e operativo registratonell'Unione, tenendo conto degli ultimi sviluppi scientifici etecnologici, della protezione radiologica nonché dell'applica-zione di salvaguardie efficienti ed efficaci concernenti il mate-riale nucleare nei paesi terzi, conformemente alle disposizionidel presente regolamento, fatto salvo il principio «chi inquinapaga».

Emendamento 11

Articolo 2, lettera a, alinea

a) alla promozione di una cultura di sicurezza nucleare effi-cace a tutti i livelli, in particolare mediante:

a) alla promozione di misure di sicurezza nucleare efficaci atutti i livelli, in particolare mediante:

Emendamento 13

Articolo 2, lettera a, terzo trattino

— il miglioramento degli aspetti inerenti alla sicurezza dellaprogettazione, della gestione e della manutenzione dellecentrali nucleari esistenti o di altri impianti nucleariesistenti affinché possano essere raggiunti alti livelli disicurezza;

— il miglioramento degli aspetti inerenti alla sicurezza dellagestione, dell'ammodernamento e della manutenzione dellecentrali nucleari esistenti o di altri impianti nucleariesistenti, tenendo conto delle esperienze in relazione allaloro gestione, affinché possano essere raggiunti i massimilivelli di sicurezza;

23.12.2006C 317 E/866 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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TESTODEL CONSIGLIO

EMENDAMENTIDEL PARLAMENTO

Emendamento 14

Articolo 2, lettera a, trattino 4

— il sostegno a favore della sicurezza del trasporto, del tratta-mento e dello smaltimento delle scorie nucleari e dei rifiutiradioattivi,

— il sostegno a favore dello sviluppo di metodi e tecnologieadeguati per la sicurezza del trasporto, del trattamento edello smaltimento delle scorie nucleari esaurite e dei rifiutiradioattivi, e

Emendamento 15

Articolo 2, primo comma, lettera a, trattino 5

— e lo sviluppo e l'attuazione di strategie per la disattivazionedi impianti esistenti e la bonifica degli ex siti nucleari;

— lo sviluppo e l'attuazione di strategie per la disattivazionedi impianti esistenti e la bonifica degli ex siti nucleari, stra-tegie che possono conseguire un elevato grado di sicurezzaa congrui costi ed in un lasso di tempo ragionevole;

Emendamento 16

Articolo 2, lettera b

b) alla promozione di quadri, procedure e sistemi normativiefficaci per garantire un'adeguata protezione contro le radia-zioni ionizzanti provenienti da materiale radioattivo, inparticolare da sorgenti radioattive ad alta attività, e il lorosmaltimento in condizioni di sicurezza;

b) alla promozione di quadri, procedure e sistemi normativiefficaci per garantire un'adeguata protezione contro le radia-zioni ionizzanti provenienti da materiale radioattivo, inparticolare da sorgenti radioattive ad alta attività, e lo smal-timento di tale materiale in condizioni di sicurezza,laddove la responsabilità finanziaria deve continuare aincombere unicamente al gestore;

Emendamento 17

Articolo 2, lettera d

d) allo sviluppo di dispositivi efficaci per misure in materia dipianificazione di emergenza, preparazione e risposta, prote-zione civile e risanamento;

d) allo sviluppo di dispositivi efficaci per misure in materia diprevenzione degli incidenti, pianificazione di emergenza,preparazione e risposta, protezione civile, mitigazione delleconseguenze e risanamento;

Emendamento 18

Articolo 2, lettera e

e) a misure volte alla promozione della cooperazione interna-zionale (anche nel quadro delle pertinenti organizzazioniinternazionali, segnatamente l'AIEA) nei suddetti settori, ivicompresi l'attuazione e il monitoraggio delle Convenzioni edei Trattati internazionali, lo scambio di informazioni, laformazione e la ricerca.

e) a misure volte alla promozione della cooperazione interna-zionale (anche nel quadro delle pertinenti organizzazioniinternazionali, segnatamente l'AIEA) nei suddetti settori, ivicompresi l'attuazione e il monitoraggio delle Convenzioni edei Trattati internazionali, lo scambio di informazioni, laformazione, l'istruzione e la ricerca.

23.12.2006 C 317 E/867Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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TESTODEL CONSIGLIO

EMENDAMENTIDEL PARLAMENTO

Emendamento 19

Articolo 5, paragrafo 2

2. I programmi d'azione precisano gli obiettivi perseguiti, ilsettore d'intervento, le misure proposte, i risultati previsti, leprocedure di gestione e l'importo complessivo del finanzia-mento previsto. Essi contengono una descrizione sommariadelle operazioni da finanziare, un'indicazione relativa agliimporti stanziati per le singole operazioni e un calendario diattuazione indicativo. Se del caso, possono contenere i risultatidelle esperienze tratte dall'assistenza prestata precedentemente.

2. I programmi d'azione precisano gli obiettivi perseguiti, ilsettore d'intervento, le misure proposte, i risultati previsti, leprocedure di gestione e l'importo complessivo del finanzia-mento previsto. Essi contengono una descrizione sommariadelle operazioni da finanziare, un'indicazione relativa agliimporti stanziati per le singole operazioni e un calendario diattuazione indicativo. Se del caso, contengono i risultati delleesperienze tratte dall'assistenza prestata precedentemente.

Emendamento 20

Articolo 5, paragrafo 3

3. I programmi d'azione, nonché le eventuali revisioni oestensioni degli stessi, sono adottati in conformità con laprocedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2, previa, se del caso,consultazione con i paesi o i paesi partner interessati dellaregione.

3. I programmi d'azione, nonché le eventuali revisioni oestensioni degli stessi, sono adottati in conformità della proce-dura di cui all'articolo 20, paragrafo 2, e tenendo conto dell'ar-ticolo 18, previa consultazione, se del caso, con il paese o i paesipartner interessati della regione.

Emendamento 21

Articolo 7, paragrafo 1, trattino 5

— alle agenzie dell'Unione europea; — al Centro comune di ricerca della Comunità europea e alleagenzie dell'Unione europea;

Emendamento 22

Articolo 8, paragrafo 1, trattino 6

— programmi di alleggerimento del debito; — programmi di alleggerimento del debito, in casi eccezionalie conformemente a un programma di alleggerimento deldebito concordato a livello internazionale;

Emendamento 23

Articolo 8, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Il finanziamento comunitario non viene utilizzato invia di principio per il pagamento di tasse, dazi doganali o dialtri oneri fiscali nei paesi beneficiari.

Emendamento 24

Articolo 18

La Commissione procede ad una regolare valutazione dei risul-tati delle politiche e dei programmi nonché dell'efficacia dellaprogrammazione, nell'intento di verificare il perseguimentodegli obiettivi e di elaborare raccomandazioni finalizzate almiglioramento delle operazioni future. La Commissionetrasmette le relazioni di valutazione rilevanti al comitato isti-tuito ai sensi dell'articolo 20.

La Commissione, con l'ausilio di esperti indipendenti, procedead una regolare valutazione, sulla base di progetti individuali,dei risultati delle politiche e dei programmi nonché dell'effi-cacia della programmazione, nell'intento di verificare il perse-guimento degli obiettivi e di elaborare raccomandazioni finaliz-zate al miglioramento delle operazioni future. La Commissionetrasmette le relazioni di valutazione rilevanti al Parlamentoeuropeo, al Consiglio e al comitato istituito ai sensi del-l'articolo 20.

23.12.2006C 317 E/868 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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TESTODEL CONSIGLIO

EMENDAMENTIDEL PARLAMENTO

Emendamento 25

Articolo 20 bis (nuovo)

Articolo 20 bisImporto finanziario di riferimento

L'importo finanziario di riferimento per l'attuazione delpresente regolamento per il periodo 2007-2013 assomma a524 milioni di euro.Stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità dibilancio entro i limiti del quadro finanziario.

Emendamento 26

Articolo 21

Entro il 31 dicembre 2010, la Commissione sottopone alParlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazionesull'applicazione del regolamento nei primi tre anni nonché, sedel caso, una proposta legislativa per l'introduzione delle modi-fiche necessarie dello strumento.

Entro il 31 dicembre 2010, la Commissione sottopone alParlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazionesull'applicazione del regolamento nei primi tre anni e successi-vamente presenta una relazione ogni due anni, nonché se delcaso una proposta legislativa per l'introduzione delle modifichenecessarie dello strumento.

P6_TA(2006)0600

Visti per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio chemodifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devonoessere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri el'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (COM(2006)0084 — C6-0256/2006

— 2006/0022(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0084) (1),

— visto l'articolo 62, paragrafo 2, lettere b) e i) del trattato CE,— visto l'articolo 67 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0256/2006),— visto l'articolo 51 del suo regolamento,— vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0431/2006),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250,paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la propostadella Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

23.12.2006 C 317 E/869Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

TESTODELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTIDEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Considerando 3

(3) Antigua e Barbuda, le Bahamas, Barbados, Maurizio, SanCristoforo e Nevis e le Seychelles devono essere spostati all'alle-gato II. È opportuno che l'esenzione dall'obbligo del visto per icittadini di questi paesi non entri in vigore prima della conclu-sione di un accordo bilaterale di esenzione dal visto tra laComunità e il paese in questione.

(3) Antigua e Barbuda, le Bahamas, Barbados, Maurizio, SanCristoforo e Nevis e le Seychelles devono essere spostati all'alle-gato II. È opportuno che l'esenzione dall'obbligo del visto per icittadini di questi paesi non entri in vigore prima della conclu-sione di un accordo bilaterale di esenzione dal visto tra laComunità e il paese in questione. In occasione della prossimarevisione del regolamento (CE) n. 539/2001, si dovrebbeesaminare il caso degli altri piccoli stati insulari.

Emendamento 2

Considerando 6

(6) Gli Stati membri hanno la possibilità di dispensare dalvisto i rifugiati riconosciuti e gli apolidi che risiedono in unpaese terzo dell'allegato II nonché gli allievi di istituti scolasticipartecipanti ad un viaggio d'istruzione che risiedono in uno ditali paesi. È opportuno introdurre in favore di tali due cate-gorie di persone un'esenzione di pieno diritto dal momentoche risiedono in uno Stato membro.

(6) Gli Stati membri hanno la possibilità di dispensare dalvisto i rifugiati riconosciuti, tutti gli apolidi, sia quelli cherientrano nel campo di applicazione della Convenzione del1954 relativa allo status degli apolidi, sia quelli che non virientrano nonché gli allievi di istituti scolastici partecipanti adun viaggio d'istruzione che risiedono in un paese terzo indi-cato nell'allegato II. Un'esenzione di pieno diritto già esisteper queste tre categorie di persone residenti nell'areaSchengen, al momento di rientrarvi. Sarebbe opportuno intro-durre una esenzione generalizzata per le categorie di personeresidenti in uno Stato membro che non abbia o non abbiaancora aderito all'area Schengen, nella misura in cui si trattidel loro rientro nel territorio di un altro Stato membro vinco-lato dall'acquis di Schengen.

Emendamento 3

Articolo 1, paragrafo 1, lettera bArticolo 1, paragrafo 2, comma 1 bis, terzo trattino (regolamento (CE) n. 539/2001)

— i rifugiati statutari e gli apolidi che risiedono in uno Statomembro e sono titolari di un documento di viaggio rila-sciato da tale Stato membro.

— i rifugiati statutari, gli apolidi e le altre persone senzaalcuna cittadinanza, che risiedono in uno Stato membro esono titolari di un passaporto di apolide, di un passaportoper non cittadini o di un documento di viaggio rilasciatoda tale Stato membro;

— i cittadini di paesi terzi che siano in possesso di unpermesso di soggiorno di lungo periodo, ai sensi dell'arti-colo 8 della direttiva del Consiglio 2003/109/CE del25 novembre 2003 concernente lo status dei cittadini deipaesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (1);

(1) GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44.

Emendamento 4

Articolo 1, paragrafo 2, lettera aArticolo 4, paragrafo 1, lettera a (regolamento (CE) n. 539/2001)

a) i titolari di passaporti diplomatici, di passaporti di servizio/ufficiali, di passaporti speciali, conformemente a una delleprocedure previste dall'articolo 1, paragrafo 1 e dall'arti-colo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 789/2001;

a) i titolari di passaporti diplomatici o di passaporti di servizio/ufficiali, conformemente a una delle procedure previstedall'articolo 1, paragrafo 1 e dall'articolo 2, paragrafo 1, delregolamento (CE) n. 789/2001;

23.12.2006C 317 E/870 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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TESTODELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTIDEL PARLAMENTO

Emendamento 5

Articolo 1, paragrafo 3, lettera cAllegato 1, paragrafo 3 (regolamento (CE) n. 539/2001)

3) CITTADINI BRITANNICI CHE NON HANNO LA QUALITÀDI CITTADINO DEL REGNO UNITO DI GRANBRETAGNA E IRLANDA DEL NORD AI SENSI DELDIRITTO COMUNITARIO:

British Overseas Territories Citizens

British Overseas Citizens

British Subjects

British Protected Persons;

3) CITTADINI BRITANNICI CHE NON HANNO LA QUALITÀDI CITTADINO DEL REGNO UNITO DI GRANBRETAGNA E IRLANDA DEL NORD AI SENSI DELDIRITTO COMUNITARIO:

British Overseas Territories Citizens che non hanno ildiritto di residenza nel Regno UnitoBritish Overseas Citizens

British Subjects che non hanno il diritto di residenza nelRegno UnitoBritish Protected Persons;

P6_TA(2006)0601

Seguito da dare al Premio Sacharov

Risoluzione del Parlamento europeo sul seguito del Premio Sacharov

Il Parlamento europeo,

— visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,

A. considerando che dalla sua istituzione nel 1988 il Premio Sacharov per la libertà di pensiero rappresentauno dei numerosi sostegni del Parlamento europeo ai diritti umani e alla causa della democrazia ed è unmezzo per riconoscere quanti lottano contro l'oppressione, l'intolleranza e l'ingiustizia nel mondo,

B. considerando che tra i premiati si trovano personalità o organizzazioni come Anatoli Marchenko (1989),Aung San Suu kyi (1990), Adem Demaci (1991), Las Madres de la Plaza de Mayo (1992), Oslobodjenje(1993), Taslima Nasreen (1994), Leyla Zana (1995), Wei Jingsheng (1996), Salima Ghezali (1997),Ibrahim Rugova (1998), Xanana Gusmão (1999), ¡Basta Ya! (2000), Nurit Peled El Hannan, IzzatGhazzawi, Dom Zacarias Kamwenho (2001), Oswaldo Payá Sardiñas (2002), Kofi Annan e le Nazioniunite (2003), Associazione bielorussa dei giornalisti (2004), Damas de Blanco (Cuba), Reporter senzafrontiere e Hauwa Ibrahim (ex aequo) (2005), Alexandre Milinkievich (2006),

C. considerando che la vincitrice del premio del 1990, la dissidente birmana Aung San Suu kyi, agli arrestidomiciliari e il titolare del 2005, il gruppo cubano Damas de Blanco, non siano ancora stati autorizzati avenire a ricevere il Premio,

D. considerando che la Conferenza dei presidenti ha deciso di inviare due delegazioni a Cuba e in Birmaniaper allacciare contatti con i titolari del Premio al fine di verificare la loro situazione personale,

E. considerando che il vincitore del Premio Sacharov nel 1996, Wei Jinsheng, detenuto dall'epoca della suadesignazione, non ha ancora avuto l'opportunità di rivolgersi alla Plenaria e di ricevere la ricompensalegata al Premio,

23.12.2006 C 317 E/871Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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1. deplora che detti vincitori del Premio non siano ancora stati autorizzati a ritirarlo personalmente, inquanto ciò viola uno dei diritti fondamentali dell'essere umano, vale a dire la libertà di uscire e di rientrareliberamente nel proprio paese, un diritto che è espressamente riconosciuto dalla Dichiarazione universale deidiritti dell'uomo;

2. chiede che, di fronte alla decisione della Conferenza dei presidenti di inviare due delegazioni, una inBirmania e l'altra a Cuba, le autorità dei paesi in questione autorizzino gli spostamenti di dette delegazioni;

3. plaude alla decisione della Conferenza dei presidenti, del 16 novembre 2006, di istituire un meccanismodi seguito per i vincitori del Premio Sacharov e di inviare sistematicamente una delegazione del Parlamentoeuropeo a incontrare i vincitori che non siano stati autorizzati dalle autorità del loro paese a presenziare allaconsegna del Premio;

4. ribadisce la sua richiesta che tutti i vincitori del Premio Sacharov, e in particolare Aung San Suu kyi,Oswaldo Payá Sardiñas e il gruppo cubano «Damas de Blanco», possano avere accesso alle istituzionieuropee;

5. chiede al suo Presidente di adottare tutte le misure necessarie affinché queste decisioni possano essereapplicate;

6. chiede alla Conferenza dei presidenti di iscrivere all'ordine del giorno della sua prossima riunione l'orga-nizzazione della consegna del Premio Sacharov a Wei Jinsheng;

7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, aigoverni birmano, cinese e cubano, al parlamento cinese, al parlamento birmano, all'Assemblea nazionale delpotere popolare della Repubblica di Cuba e al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite.

P6_TA(2006)0602

Protezione dei dati nel quadro della cooperazione di polizia e giudiziaria inmateria penale

Raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio sull'evoluzione dei negoziati rela-tivi alla decisione quadro sulla protezione dei dati nell'ambito della cooperazione di polizia e giudi-

ziaria in materia penale (2006/2286(INI))

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta di raccomandazione destinata al Consiglio, presentata da Martine Roure a nome delgruppo PSE, sulla protezione dei dati nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materiapenale (B6-0618/2006),

— vista la sua posizione del 27 settembre 2006 sulla proposta di decisione quadro del Consiglio sullaprotezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materiapenale (1) (nel prosieguo: la «proposta di decisione quadro»),

— visti i pareri del garante europeo della protezione dei dati su tale tema del 19 dicembre 2005 (2) e del29 novembre 2006 (3),

— vista la Convenzione 108 del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone fisiche in relazione altrattamento automatizzato dei dati di carattere personale,

23.12.2006C 317 E/872 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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(1) Testi approvati, P6_TA(2006)0370.(2) GU C 47 del 25.2.2006, pag. 27.(3) Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

— vista la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degliStati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica franceserelativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (1),

— visti l'articolo 114, paragrafo 3, e l'articolo 94 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0456/2006),

A. considerando che il Consiglio ha rispettato l'impegno assunto il 27 settembre 2006 dinanzi alParlamento europeo, accelerando il ritmo delle discussioni sulla proposta di decisione quadro, e chesarebbe in procinto di pervenire ad un accordo su tale testo,

B. considerando che, nonostante l'impegno assunto in tal senso dal Consiglio il 27 settembre 2006 dinanzial Parlamento europeo, la suddetta posizione di quest'ultimo, approvata all'unanimità, sembra non esserestata presa in considerazione nei negoziati in corso al Consiglio,

C. considerando che il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali non sono stati tenuti informati sull'an-damento dei negoziati in seno al Consiglio,

D. considerando i pareri riservati della Conferenza europea dei commissari ai dati, del 24 gennaio 2006, ela loro dichiarazione di Londra del 2 novembre 2006 sugli standard elevati di protezione dei datinell'ambito del terzo pilastro, con cui si chiede un quadro coerente di protezione dei dati, che questiultimi vengano scambiati in seno agli Stati membri o tra di essi o con paesi terzi,

E. considerando che i pareri del garante europeo della protezione dei dati e della Conferenza europea deicommissari ai dati non sembrano essere stati presi in considerazione nei negoziati in seno al Consiglio,

F. estremamente preoccupato quanto alla piega presa dalle discussioni in sede di Consiglio e al fatto che gliStati membri sembrano orientarsi verso un accordo sulla base del minimo comune denominatore inmateria di protezione dei dati; temendo che il livello di protezione dei dati sia invece inferiore a quellogarantito dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativaalla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circola-zione di tali dati (2) e dalla Convenzione 108 del Consiglio d'Europa, e che l'attuazione di questo possi-bile accordo abbia ripercussioni negative sul principio generale di protezione dei dati negli Stati membridell'Unione europea, senza peraltro stabilire un livello soddisfacente di protezione sul piano europeo,

G. considerando che il testo di decisione quadro attualmente discusso in seno al Consiglio introdurrebberegole di protezione dei dati diverse: quelle applicate dagli Stati che fanno parte dello spazio Schengen equelle applicate dagli Stati membri che non ne fanno parte, differenze che potrebbero portare ad incoe-renze negli standard di protezione dei dati nell'ambito stesso dell'Unione europea,

H. considerando che la proposta di decisione quadro è strettamente connessa all'applicazione del principiodi disponibilità, che costituisce una priorità del programma dell'Aia,

I. ricordando che la proposta di decisione quadro dovrà, a termine, sostituire la summenzionataConvenzione 108 del Consiglio d'Europa, offrendo all'Unione europea un proprio strumento per laprotezione dei dati nel quadro della cooperazione giudiziaria e di polizia,

1. rivolge al Consiglio le seguenti raccomandazioni:

Principi generali

a) assicurare una protezione elevata dei diritti fondamentali dei cittadini europei mediante la creazione diun quadro giuridico atto a tutelare i dati personali nei settori coperti dal titolo VI del trattato UE,

23.12.2006 C 317 E/873Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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(1) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.(2) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

b) contribuire ad un migliore funzionamento della cooperazione europea nei settori della polizia e dellagiustizia, e rafforzare la fiducia reciproca tra le autorità competenti degli Stati membri garantendo unlivello minimo e armonizzato di protezione dei dati,

c) garantire che la futura decisione quadro apporti un valore aggiunto europeo, assicurando un livelloelevato di protezione dei dati in tutti gli Stati membri,

d) fissare principi generali di protezione dei dati per il terzo pilastro, riprendendo i principi delle direttivecomunitarie in tale settore, fissando nel contempo regole supplementari di protezione dei dati chetengano conto della specificità del lavoro di polizia e giudiziario,

e) garantire i principi di finalità e proporzionalità, i quali prevedono che qualsiasi ingerenza nella vitaprivata di un cittadino debba essere necessaria e giustificata, e che qualsiasi ulteriore trattamento dei datidebba rispettare la finalità prima per la quale sono stati raccolti, in conformità della giurisprudenza dellaCorte europea dei diritti dell'uomo,

f) attribuire alla futura decisione quadro un ampio campo d'applicazione che copra anche la protezione deidati nell'ambito del trattamento interno, in quanto essa ha lo stesso obiettivo della direttiva 95/46/CE,ossia offrire ai cittadini un livello elevato di protezione in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, esopprimere le disparità tra i livelli di protezione dei diritti delle persone e i livelli di sicurezza degli sche-dari e dei sistemi di dati, disparità che ostacolano la trasmissione e lo scambio di dati tra i diversi Statimembri,

Standard minimi di protezione dei dati nel contesto specifico della cooperazione giudiziaria e di polizia

g) non indebolire gli standard di protezione dei dati esistenti adottando un testo che costituisca un passoindietro rispetto alla direttiva 95/46/CE e alla Convenzione 108 del Consiglio d'Europa di cui sopra, cheè giuridicamente vincolante per gli Stati membri, e in particolare:

— mantenere i diritti di informazione e di accesso ai dati delle persone interessate e il diritto di appelloconformemente all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 8 della Convenzione 108,

— mantenere un elevato livello di protezione dei dati sensibili, in conformità degli standard esistenti nelprimo pilastro, in modo da far prevalere il principio del divieto di utilizzazione delle categorie parti-colari di dati, unitamente a deroghe limitate; garantire un livello molto elevato di protezione dei datiper quanto concerne il trattamento dei dati biometrici e il DNA,

— mantenere la distinzione tra i diversi tipi di dati (dati su vittime, sospetti, testimoni ecc), al fine diprevedere un trattamento e garanzie differenti e specifiche in funzione del tipo di dati, in particolareper quanto concerne le persone non sospette,

h) tenere conto del fatto che una divergenza eccessiva dei livelli di protezione dei dati fra il primo e il terzopilastro si ripercuoterebbe negativamente non solo sul diritto dei cittadini alla protezione dei dati, maanche sulla reciproca fiducia tra Stati membri e sull'efficacia del lavoro di polizia,

i) garantire la qualità dei dati, in quanto vanno trasmessi soltanto i dati a priori esatti, su domanda prelimi-nare e motivata dell'autorità competente,

j) assicurare l'attuazione delle norme europee in materia di riservatezza dei dati,

Trattamento e trasferimento ulteriore dei dati

k) fissare limiti e garanzie specifiche per quanto concerne il trattamento ulteriore e il trasferimento di datiad autorità diverse da quelle competenti, salvaguardando nel contempo il principio di finalità,

23.12.2006C 317 E/874 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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l) insistere perché lo scambio di dati con le autorità competenti di paesi terzi sia incluso nel campo diapplicazione della futura decisione quadro, al fine di garantire, se necessario mediante la negoziazione diaccordi internazionali appropriati, un livello adeguato di protezione dei dati, chiedendo altresì che siavalutata la qualità dei dati ricevuti da paesi terzi, anche sulla base della tutela dei diritti fondamentali,

m) prevedere garanzie specifiche per quanto concerne il trasferimento e l'utilizzazione dei dati raccolti daprivati e trattati nel quadro della funzione pubblica, prevedendo sanzioni, anche penali, per qualsiasicattiva utilizzazione dei dati trattati in tale contesto;

Osservazioni specifiche

n) ritenere che, in una relazione così sensibile e disuguale come quella esistente tra l'autorità pubblica e ilcittadino, il consenso della persona possa essere considerato una base giuridica sufficiente per legittimareil trattamento ulteriore dei suoi dati a fini di sicurezza solo in situazioni eccezionali, specifiche, preventi-vamente definite e inquadrate dalla legislazione nazionale, e ricorda che la direttiva 95/46/CE continua aessere applicata a qualsiasi ulteriore trattamento dei dati rientrante nel primo pilastro;

o) ritenere necessaria la consultazione obbligatoria delle autorità nazionali per la protezione dei dati (inapplicazione della direttiva 95/46/CE) nonché della loro rete istituzionale europea, il «Gruppo di lavoroarticolo 29», nel quadro dell'elaborazione di qualsiasi misura regolamentare o amministrativa relativa allaprotezione dei dati;

p) associare pienamente il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali alle discussioni in corso al Consiglio,e prendere in considerazione la summenzionata posizione approvata all'unanimità dal Parlamentoeuropeo;

q) adottare quanto prima la proposta di decisione quadro sulla protezione dei dati, prendendo nella debitaconsiderazione la posizione summenzionata, approvata dal Parlamento all'unanimità; considerare alta-mente auspicabile considerare l'adozione di una decisione quadro adeguata sulla protezione dei datinell'ambito del terzo pilastro come essenziale, prima che la proposta di decisione del Consiglio relativaall'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) (COM(2005)0600) e la proposta diregolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il sistema di informazione visti (VIS)(COM(2004)0835) possano essere adottate;

r) mantenere, nell'ambito della futura decisione quadro, delle norme dettagliate inerenti alla sicurezza deidati, comparabili alle norme previste dalla Convenzione Europol;

s) adottare rapidamente la proposta di decisione quadro, pur sottolineando che la rapidità di decisione nondeve comportare un livellamento verso il basso del grado di protezione dei dati e che gli articoli proble-matici non devono essere semplicemente soppressi o semplificati;

2. si riserva di dibattere con i parlamenti nazionali la sua futura posizione sulla proposta di decisionequadro, una volta che il Consiglio avrà definito il proprio orientamento in questa materia;

** *

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per conoscenza, allaCommissione nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri e al Consiglio d'Europa.

23.12.2006 C 317 E/875Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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P6_TA(2006)0603

Strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura

Risoluzione del Parlamento europeo su una strategia europea per un'energia sostenibile, competitivae sicura — Libro verde (2006/2113(INI))

Il Parlamento europeo,

— visto il Libro verde della Commissione dal titolo «Una strategia europea per un'energia sostenibile,competitiva e sicura» (COM (2006)0105),

— visto il documento comune della Commissione e dell'Alto Rappresentante sugli aspetti esterni della poli-tica energetica, presentato al Consiglio europeo del 15 e 16 giugno 2006,

— vista la sua posizione adottata in seconda lettura in data 8 marzo 2005 in vista dell'adozione del regola-mento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto delgas naturale (1),

— vista la sua posizione adottata in prima lettura in data 26 ottobre 2005 sulla proposta di regolamentodel Parlamento europeo e del Consiglio che fissa le norme generali per la concessione di un contributofinanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia (2),

— vista la sua posizione adottata in seconda lettura in data 13 dicembre 2005 in vista dell'adozione delladirettiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizienergetici (3),

— vista la sua posizione adottata in seconda lettura in data 4 aprile 2006 in vista dell'adozione della deci-sione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce orientamenti per le reti transeuropee nelsettore dell'energia (4),

— vista la sua posizione del 18 maggio 2006 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclu-sione da parte della Comunità europea del trattato che istituisce la Comunità dell'energia (5),

— vista la sua posizione adottata in data 16 novembre 2005 sulla proposta di regolamento del Consigliorelativo all'applicazione del Protocollo n. 9 allegato all'Atto relativo alle condizioni di adesione dellaRepubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia,della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica diPolonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, concernente lacentrale nucleare di Bohunice V1 in Slovacchia (6),

— vista la sua risoluzione sull'utilizzo delle risorse finanziarie per la disattivazione delle centrali nucleari (7),

— vista la sua risoluzione del 16 novembre 2005 su «Vincere la battaglia contro i cambiamenticlimatici» (8),

— vista la sua posizione del 14 dicembre 2004 sulla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce l'ob-bligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodottipetroliferi (versione codificata) (9),

— vista la sua posizione adottata in prima lettura in data 5 luglio 2005 sulla proposta di direttiva delParlamento europeo e del Consiglio concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento elet-trico e per gli investimenti nelle infrastrutture (10),

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Giovedì, 14 dicembre 2006

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(1) GU C 320 E del 15.12.2005, pag. 36.(2) GU C 272 E del 9.11.2006, pag. 404.(3) GU C 286 E del 23.11.2006, pag. 172.(4) Testi approvati, P6_TA(2006)0118.(5) Testi approvati, P6_TA(2006)0219.(6) GU C 280 E del 18.11.2006, pag. 108.(7) GU C 280 E del 18.11.2006, pag. 117.(8) GU C 280 E del 18.11.2006, pag. 120.(9) GU C 226 E del 15.9.2005, pag. 44.(10) GU C 157 E, del 6.7.2006, pag. 61.

— vista la sua posizione del 5 luglio 2006 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alla sorveglianzae al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito (1),

— vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2006 recante raccomandazioni alla Commissione sullo sfrutta-mento di fonti energetiche rinnovabili a fini di riscaldamento e raffreddamento (2),

— vista la sua risoluzione del 29 settembre 2005 sulla quota di fonti energetiche rinnovabili nell'Unioneeuropea e le proposte di azioni concrete (3),

— vista la sua risoluzione del 23 marzo 2006 sulla sicurezza dell'approvvigionamento di energianell'Unione europea (4),

— vista la sua risoluzione del 1o giugno 2006 relativa al Libro verde su «Efficienza energetica: fare di piùcon meno» (5),

— viste le conclusioni della Presidenza dei Consigli europei del 23 e 24 marzo 2006, con cui il Consiglioeuropeo ha approvato il Libro verde concernente una strategia energetica per l'Europa, e del 15 e16 giugno 2006 sul documento comune della Commissione e dell'Alto Rappresentante relativo agliaspetti esterni della sicurezza energetica,

— visto il dibattito svoltosi durante l'audizione pubblica organizzata su tale tema dalla sua commissione perl'industria, la ricerca e l'energia il12 settembre 2006,

— visto il trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, a norma della quale nel settore dell'energia lacompetenza è condivisa con gli Stati membri,

— visto l'articolo 45 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione pergli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per il commercio internazionale,della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'ambiente, la sanitàpubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per i trasporti e il turismo e della commissioneper lo sviluppo regionale (A6-0426/2006),

1. saluta con favore il Libro verde della Commissione su una strategia europea per un'energia sostenibile,competitiva e sicura, ma sottolinea la necessità di riconoscere le condizioni sempre mutevoli del più ampiomercato globale dell'energia e insiste sull'importanza di estendere la prospettiva del produttore verso un'im-postazione sistemica che consideri la produzione, la distribuzione e il consumo, e ciò al fine di sviluppareuna politica energetica europea che permetta di garantire approvvigionamenti a prezzo accessibile — perquanto possibile da fonti a basso tenore di carbonio, nel breve termine, e senza carbonio nel medio termine— e da risorse autonome, rispettando i meccanismi di mercato, proteggendo l'ambiente, combattendo imutamenti climatici e promuovendo l'efficienza energetica;

2. sottolinea che nel suo Libro verde la Commissione ha constatato che nel mercato europeo dell'energiadovrebbero essere investiti 1 000 miliardi di euro per garantire all'Europa un approvvigionamento duraturo;ritiene inoltre che non si possa partire dall'assunto che tali fondi siano messi a disposizione dai bilancipubblici e che è quindi importante coinvolgere le imprese dell'industria energetica dell'Unione europeanell'ulteriore sviluppo del consenso sulla politica energetica;

3. chiede al Consiglio europeo di primavera 2007 di adottare un piano d'azione che contenga almeno iseguenti elementi: la collocazione dei consumatori al centro della politica energetica; una riforma radicaledel sistema UE di scambio di quote di emissioni (ETS) che porti il mercato a investire in un'economia a basseemissioni di carbonio sulla base di un obiettivo prefissato per le emissioni UE di carbonio da conseguireentro il 2020; un obiettivo del 25% di energia proveniente da fonti rinnovabili da raggiungere entro il 2020e un obiettivo vincolante per le emissioni dei gas di scarico di automobili; una svolta in materia di efficienzaenergetica; un'intensificazione degli sforzi intesi porre in atto lo spirito e la lettera della separazione, ivicompresa la completa separazione societaria delle reti energetiche, nell'eventualità in cui altre misure sirivelassero inefficaci; la definizione di orientamenti vincolanti minimi per i regolatori, ivi comprese unaprocedura di nomina degli stessi; l'indipendenza, la trasparenza e la responsabilità; una strategia ambiziosain materia d i R&S nel settore delle tecnologie dell'energia pulita; una strategia per la politica estera comunein materia di energia; una piena applicazione di tutta la vigente legislazione UE in materia di energia;

23.12.2006 C 317 E/877Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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(1) Testi approvati, P6_TA(2006)0300.(2) Testi approvati, P6_TA(2006)0058.(3) GU C 227 E del 21.9.2006, pag. 599.(4) Testi approvati, P6_TA(2006)0110.(5) Testi approvati, P6_TA(2006)0243.

Sostenibilità

Mutamenti climatici

4. rileva che i mutamenti climatici stanno provocando gravi problemi ambientali che richiedono azioniimmediate da parte dell'Unione europea a livello internazionale; ritiene che per il 2050 l'energia dell'Unioneeuropea debba provenire in massima parte da fonti che non emettono carbonio o essere prodotta con tecno-logie capaci di trattenere le emissioni di gas a effetto serra, in ciò privilegiando il risparmio e l'efficienzaenergetica e le energie rinnovabili; che sussiste pertanto la necessità di definire una chiara tabella di marciaper giungere a questo obiettivo; sollecita i leader dell'Unione europea a concordare entro il prossimo announ target vincolante di CO2 per il 2020 e un target indicativo di CO2 per il 2050; ritiene inoltre:

a) che la Commissione dovrebbe proporre una revisione dell'ETS che comprenda una gestione economica-mente accettabile dei diritti di emissione, ad esempio portando avanti il sistema della vendita all'asta odei parametri di riferimento basati sulla produzione; che il sistema ETS debba basarsi su un'attenta valuta-zione delle incidenze economiche e ambientali, su una valutazione globale delle metodologie di assegna-zione, e su una revisione del sistema sanzionatorio;

b) che, durante il secondo periodo di finanziamento dell'ETS (2008-2012) l'assegnazione delle risorse finan-ziarie dovrebbe avvenire in modo tale da favorire l'adozione di misure volte a ridurre le emissioni di CO2e il consumo energetico;

c) che un sistema di cap and trade (massimali e scambi di emissioni) dovrebbe operare a livello internazio-nale, per un periodo superiore all'attuale;

d) che l'ETS dovrebbe estendersi ad altri settori che sono forti consumatori di energia, inclusi tutti i settoridel trasporto merci; che dovrebbe essere sviluppata una strategia per abbattere le emissioni prodottedalle navi, previa valutazione di impatto, introducendo al più presto possibile un sistema distinto perl'aviazione;

e) in considerazione della volatilità dei prezzi per i certificati di emissione, che la Commissione debbaesaminare opzioni di attenuazione; tali opzioni dovrebbero comprendere la promozione della fiducia nelmercato aumentandone la trasparenza, ad esempio mediante la tempestiva ed uniforme pubblicazionedei dati di emissione in tutta l'Unione europea, nonché un maggior uso dei meccanismi flessibili delProtocollo di Kyoto (attuazione congiunta e sviluppo pulito) per aumentare la liquidità del mercato;

f) che la Commissione dovrebbe essere invitata ad esaminare entro il 2007 come armonizzare ulterior-mente i metodi di allocazione nazionale e come la metodologia ETS possa essere semplificata e resatrasparente così come previsto dalle norme vigenti per le borse;

g) che la Commissione debba essere invitata a presentare una relazione sulla eventuale necessità di regola-mentare il mercato di compensazione del carbonio;

Ricerca, Sviluppo e Innovazione

5. chiede che il Consiglio europeo di primavera 2007 garantisca che la futura politica energeticadell'Europa sia efficacemente sostenuta da un'ambiziosa strategia di R&S nel settore energetico, checomprenda finanziamenti pubblici adeguati e forti incentivi al finanziamento privato a favore della R&S nelquadro degli obblighi inerenti alla responsabilità sociale dell'imprese; esorta gli Stati membri a definire unastrategia europea per le tecnologie energetiche, specie nella prospettiva della revisione di metà periodo delbilancio dell'Unione europea relativo al settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca,sviluppo tecnologico e dimostrazione (PQ7) e al programma Energia intelligente; chiede un piano strategicoeuropeo per le tecnologie energetiche ed auspica che esso abbracci settori di ricerca riguardanti nuove tecno-logie energetiche a medio e lungo termine, con particolare riferimento allo stoccaggio di energia;

6. invita la Commissione a garantire che il contributo delle applicazioni di idrogeno e pile a combustibileper accelerare il passaggio da un sistema energetico e dei trasporti basato sui combustibili fossili ad uno effi-ciente e con scarsa produzione di CO2 trovi riscontro nelle azioni a breve termine in materia di politica ener-getica e dei trasporti dell'Unione europea e degli organismi di supporto;

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Giovedì, 14 dicembre 2006

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7. ricorda che l'Unione europea deve continuare a svolgere un ruolo chiave in iniziative quali ilPartenariato internazionale per l'economia dell'idrogeno (IPHE) (1) o il Reattore sperimentale termonucleareinternazionale (ITER) (2);

8. invita la Commissione e gli Stati membri a creare una tabella di marcia per l'innovazione rispettosa delclima e dell'ambiente e basata non solo sull'innovazione tecnologica, ma anche sullo sviluppo di strategievolte ad aumentare la penetrazione sul mercato delle migliori tecnologie disponibili e dei miglioramentiorganizzativi, ad esempio nel settore logistico;

9. invita la Commissione a condurre un audit energetico sulle attuali piattaforme tecnologiche per miglio-rare il coordinamento e lo scambio di competenze;

10. rileva che la ricerca nel settore delle tecnologie energetiche costituisce un importante fattore per lapenetrazione di mercati di esportazione; invita quindi la Commissione a sostenere ulteriormente la ricercaconcernente tutte le fonti di energia (convenzionale, atomica e rinnovabile), cosicché l'Europa possa, nellosfruttare tale ricerca per i propri bisogni negli Stati membri, anche penetrare mercati di esportazione;

Investimenti

11. ricorda la necessità di investimenti significativi nelle infrastrutture dell'elettricità e del gas per garantirel'approvvigionamento energetico in Europa; chiede alla Commissione di:

a) contribuire alla creazione di un clima favorevole agli investimenti,

b) garantire che venga consentito ai mercati di inviare i giusti segnali d'investimento agli investitori;

12. poiché le reti di distribuzione dell'energia elettrica dovranno adattarsi alla quota crescente di energierinnovabili e di generazione decentrata, invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere ulterior-mente la ricerca sulle necessarie tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

13. incoraggia il coinvolgimento degli attori regionali nelle questioni energetiche, poiché molti problemivengono risolti attraverso investimenti a livello regionale e urbano, segnatamente con soluzioni che favori-scono l'impiego di fonti di energia diversificate e rinnovabili; sottolinea le opportunità che gli investimentienergetici rappresentano per gli imprenditori delle PMI e il ruolo che gli investimenti nell'energia sostenibile(ad es. biomassa, biocombustibili e teleriscaldamento) possono svolgere nello sviluppo regionale e urbano;chiede pertanto agli Stati membri e alla Commissione di coinvolgere le autorità regionali e locali in taliquestioni affinché si impegnino sempre più fortemente nella promozione delle fonti di energia rinnovabilinell'ambito del mix energetico complessivo;

14. attira l'attenzione sui problemi registrati dalle regioni frontaliere a causa delle differenze nelle politicheenergetiche nazionali, della mancanza di scambio di informazioni tra fornitori energetici degli Stati membrie della mancanza di una politica energetica comunitaria armonizzata;

15. sottolinea gli effetti positivi che la promozione e lo sviluppo della tecnologia per le energie rinnovabiliproduce sulla creazione di nuovi posti di lavoro stabili e altamente qualificati;

Sicurezza dell'approvvigionamento

Efficienza energetica e risparmio energetico

16. invita il Consiglio e la Commissione ad adottare misure atte a rendere l'Unione europea l'economiaenergeticamente più efficiente del mondo entro il 2020 e a fare delle misure di efficienza energetica la prio-rità orizzontale per tutte le politiche settoriali dell'Unione europea; invita la Commissione a garantire latempestiva trasposizione delle direttive comunitarie in tal campo e sollecita il Consiglio ad approvare leproposte contenute nel piano d'azione dell'Unione europea sull'efficienza energetica e gli Stati membri aservirsi delle migliori prassi quale base per i loro piani d'azione nazionali in materia di efficienza energetica,da presentare entro il giugno 2007; insiste affinché la Commissione metta disposizione sufficienti risorseumane a tutti i livelli per dare concreta attuazione alle misure del piano d'azione; ricorda che, se gli Statimembri applicassero pienamente la legislazione dell'Unione europea in vigore, il 50% dell'obiettivodell'Unione europea di risparmiare il 20% dell'energia entro il 2020 sarebbe già stato realizzato; invita ilPresidente della Commissione a favorire un accordo globale sull'efficienza energetica;

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(1) www.iphe.net(2) www.iter.org

17. sottolinea che sono attualmente disponibili tecnologie molto promettenti nel campo della produzionecombinata di calore, elettricità e freddo e che anche il teleriscaldamento offre un'infrastruttura per le futurefonti di energia rinnovabile; chiede pertanto ai governi nazionali di dare piena attuazione alla vigente diret-tiva sulla cogenerazione di calore ed energia e di creare le necessarie condizioni giuridiche e finanziarie persfruttare appieno il potenziale di cogenerazione di calore ed energia, così come risulta dagli studi sul poten-ziale nazionale;

18. ricorda che il 40% di tutta l'energia dell'Unione europea è utilizzato negli edifici e che nella progetta-zione di edifici nuovi e nella modernizzazione di quelli esistenti vi è un enorme potenziale di riduzione ditale consumo; sollecita la Commissione a rivedere l'attuale direttiva sugli edifici onde includervi quelli al disotto della soglia dei 1 000 m2; invita inoltre la Commissione a far sì che tutti gli edifici delle istituzionicomunitarie diano l'esempio raggiungendo un bilancio CO2 neutrale entro il 2012; ritiene che gli Statimembri debbano impegnarsi a garantire che lo stesso si faccia per tutti gli immobili dei governi nazionali e,entro il 2015, anche per gli edifici pubblici locali e regionali; sollecita la Commissione ad attuare unprogramma di diffusione su vasta scala nell'Unione europea di abitazioni e di edifici ad energia passiva e adenergia netta positiva;

19. invita il Presidente della Commissione ad ospitare un convegno che riunisca i rappresentanti delle piùgrandi città dell'Unione europea per scambiarsi le esperienze maturate con i progetti locali di riduzionedell'energia, volti ad abbassare e rendere più efficiente il consumo energetico urbano; ritiene che occorracompiere seri sforzi per accrescere l'apporto energetico fornito dagli impianti per la produzione combinatadi calore, elettricità e freddo e dagli impianti di teleriscaldamento; aggiunge che tali tecnologie sono moltopromettenti in vista di un uso maggiore della biomassa e dei biocarburanti, ed evidenzia il fatto che il teleri-scaldamento offre un'infrastruttura anche per le future fonti di energia rinnovabile; ritiene anche, a taleriguardo, che la Commissione dovrebbe collaborare strettamente con il Comitato delle regioni;

20. invita la Commissione a presentare al più tardi nella primavera del 2007 misure di esecuzione concer-nenti prodotti efficienti sotto il profilo energetico ai sensi della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeoe del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per laprogettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia (1);

21. chiede alla Commissione di aiutare l'industria a sviluppare e produrre sistemi di tariffazione e misura-zione intelligente, eventualmente gestita a distanza invita ad intraprendere un'approfondita analisi costi-bene-fici di tali misure, tenendo conto di eventuali cambiamenti di comportamento dei consumatori;

22. considera che la tassazione svolge un ruolo rilevante nell'aumento dell'efficienza energetica; ritiene checi si dovrebbe adoperare per far sì che i regimi fiscali degli Stati membri favoriscano le pratiche ad alta effi-cienza energetica;

23. richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità che i Fondi strutturali dell'Unione europeasiano utilizzati, soprattutto nei nuovi Stati membri, per ammodernare su vasta scala l'isolamento termicodelle abitazioni, il che permetterà di ridurre in misura significativa il consumo di energia e le emissionidi CO2;

24. chiede che sia elaborata una strategia globale dell'Unione europea nel settore dei trasporti, intesa a farcessare gradualmente l'uso del combustibile fossile, a ridurre la dipendenza dell'Unione europea dal petrolioe ad introdurre progressivamente l'uso di energie pulite; considera opportuno passare alle modalità ditrasporto più pulite ed efficienti sotto il profilo energetico, in particolare con il varo di nuove disposizionilegislative, specie destinate all'industria automobilistica, e migliorando la penetrazione nel mercato delle autoibride «plug-in» e dei veicoli totalmente elettrici;

25. deplora che la Commissione abbia enormi difficoltà nel collegare i trasporti alla questione energetica;ricorda che il settore dei trasporti è all'origine del maggior problema che si pone sul terreno della sicurezzadegli approvvigionamenti in Europa e della forte dipendenza dal petrolio, e che le emissioni prodotte daitrasporti, specie dal settore dell'aviazione, e responsabili del cambiamento climatico registrano un incre-mento esponenziale;

26. insiste sul fatto che numerose regioni periferiche e ultraperiferiche dispongono di un potenziale consi-derevole in fatto di energie rinnovabili, derivante dalle loro caratteristiche geografiche o climatiche (insola-zione, esposizione al vento, biomassa, energia del moto ondoso); auspica che questa formidabile opportunitàsia maggiormente sfruttata, soprattutto per contribuire attivamente al conseguimento degli obiettivi diKyoto;

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(1) GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29.

27. chiede alla Commissione e agli Stati membri di adottare misure concrete per il miglioramento dell'effi-cienza energetica delle piccole e medie imprese, in particolare con misure di sensibilizzazione e del migliora-mento dell'accesso alle risorse finanziarie, ad esempio attraverso i Fondi strutturali, la BERS e la BEI, nonchédi investimenti mirati ad una riduzione del consumo energetico;

28. auspica la promozione di una maggiore efficienza energetica nei paesi terzi e approva la proposta dellaCommissione di favorire l'adozione di un accordo internazionale sull'efficienza energetica;

29. è del parere che il sistema del valore di riferimento stabilito nella direttiva 2006/32/CE del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizienergetici (1), al fine di giungere all'efficienza energetica finale sia un mezzo economicamente razionale, nonburocratico ed efficace per accrescere l'efficienza energetica, e propone che detto sistema sia utilizzato inmisura maggiore in altri settori energetici; chiede alla Commissione di adoperarsi per accelerare la defini-zione, in tutti i settori pertinenti, di valori di riferimento comuni a livello dell'Unione europea, sulla base diindicatori settoriali di efficienza energetica, in conformità dell'articolo 16 di tale direttiva;

Mix energetico

30. è persuaso che la diversificazione delle fonti energetiche unita a un uso accresciuto delle fonti locali eal decentramento della produzione di energia contribuisca alla sicurezza degli approvvigionamenti, ma rico-nosce nel contempo che le decisioni sul mix energetico prese in uno Stato membro possono influire sullasicurezza degli approvvigionamenti in altri Stati membri; reputa che la dipendenza dell'Unione europea daun piccolo numero di produttori di energia e di vie di approvvigionamento costituisca un grave rischio perla sua stabilità e prosperità; si compiace dell'introduzione di un meccanismo atto a garantire una rapidareazione di solidarietà e assistenza nei confronti degli Stati membri che incontrano difficoltà in seguito aldanneggiamento delle loro infrastrutture;

31. ritiene essenziale che la strategia europea in materia di energia sia basata su un massimo di sussidia-rietà e che le decisioni concernenti il mix energetico rimangano prerogativa degli Stati membri;

32. accoglie favorevolmente lo scenario ufficiale del luglio 2006 presentato dalla DG TREN dellaCommissione, che prevede alti livelli di efficienza energetica e di fonti rinnovabili, e lo studio commissionatodalla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia del Parlamento sulla sicurezza degli approvvigiona-menti e presentato a tale commissione il 9 ottobre 2006; sollecita quindi la Commissione a prendereentrambi gli scenari come base per il riesame della politica energetica previsto per il gennaio 2007;

33. chiede alla Commissione e agli Stati membri di dare la priorità, senza trascurare i costi a breve emedio termine, a quelle forme di energia che riducono la dipendenza dalle importazioni — in particolare dicombustibili fossili — che favoriscono la tutela dell'ambiente, che sono sostenibili e che riducono i rischi perla continuità dell'approvvigionamento, non da ultimo grazie al decentramento della produzione;

34. invita il Presidente della Commissione a portare a termine il progetto concernente la pubblicazionemensile delle scorte europee di petrolio e prodotti petroliferi nonché dei dati relativi alle importazioni edesportazioni, il tutto ripartito per tipo di prodotto (greggio, benzina, gasolio, gasolio da riscaldamento, ecc.);osserva che tali dati, qualora fossero pubblici come negli Stati Uniti, permetterebbero di valutare meglio letensioni sul mercato mondiale, di avere un quadro chiaro del consumo europeo e di ridurre la sensibilitàdegli operatori di mercato all'evoluzione delle scorte statunitensi, contribuendo quindi ad attenuare la volati-lità del prezzo del petrolio;

35. invita la Commissione a svolgere un dibattito trasparente e obiettivo sul futuro mix energetico,tenendo conto dei vantaggi e degli svantaggi di tutte le fonti energetiche, compresi i costi sul piano econo-mico ed ecologico e le loro conseguenze;

36. sollecita la Commissione a completare, al più tardi entro la fine del 2008, un nuovo strumento dimodellizzazione per l'Unione europea relativo all'energia e ai trasporti; ritiene che tale modello «bottom up»dovrebbe essere sviluppato sulla base di una stretta collaborazione tra i servizi della Commissione, l'AIE e igoverni nazionali, e mirare a semplificare tutti i dati statistici disponibili in Europa in materia di energia etrasporti; ritiene inoltre che esso potrà sostituire la pluralità di modelli attualmente esistenti nell'ambito deidiversi servizi della Commissione e consentire altresì di armonizzare le statistiche energetiche in tuttaEuropa; è altresì del parere che esso debba essere accessibile a tutti e poter essere utilizzato, come accadeoggi negli Stati Uniti, su richiesta dei vari soggetti interessati che vogliano sviluppare scenari diversi per ilfuturo energetico dell'Unione europea;

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(1) GU L 114 del 27.4.2006, pag. 64.

37. propone, al fine di promuovere la diversificazione delle fonti energetiche, che l'Unione europea defi-nisca un quadro programmatico stabile e duraturo, che crei un clima favorevole agli investimenti; ritiene chetale quadro debba comprendere target dell'Unione europea di miglioramento dell'efficienza energetica dialmeno il 20% entro il 2020; chiede alla Commissione di proporre un quadro di scelte relative a regimi disostegno armonizzati a favore delle energie rinnovabili come parte della Roadmap dell'energia rinnovabile, edi fissare per le energie rinnovabili target settoriali vincolanti che permettano di coprire il 25% del fabbi-sogno di energia primaria entro il 2020, unitamente a una roadmap a livello della Commissione e delConsiglio per il conseguimento di un target per le energie rinnovabili del 50% entro il 2040 e di un abbatti-mento del 30% delle emissioni di CO2 per il 2020 e del 60-80% per il 2050.

38. sottolinea che la necessità di modificare l'attuale mix energetico non costituisce un fardello bensìun'opportunità; ricorda che l'uso di energia solare, energia eolica, biomassa, energia idroelettrica o geoter-mica e di tecnologie più efficienti dal punto di vista energetico contribuiranno al rispetto degli impegniassunti a Kyoto e ai sensi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico e alrafforzamento dell'innovazione, della creazione di posti di lavoro e della competitività in Europa;

39. ritiene che la proposta Strategic Energy Review (SER) debba integrare le attività del propostoOsservatorio europeo sull'approvvigionamento energetico (che non dovrà essere un organismo indipendente)ed analizzare su base regolare la sicurezza degli approvvigionamenti; ritiene che le competenze del SERdebbano comprendere l'analisi strategica dei problemi cui è confrontata l'Unione europea nel settore dell'e-nergia, ivi compresi agli aspetti esterni; esorta la Commissione a servirsi del SER per elaborare una formulache permetta agli Stati membri di analizzare i pro e i contro delle varie scelte programmatiche concernentil'ambiente, la sicurezza degli approvvigionamenti, la competitività e le creazione di posti di lavoro, ondecontribuire in tal modo a minimizzare i rischi; plaude allo sforzo della Commissione di intraprendere nelquadro della SER un'analisi particolareggiata sul sovvenzionamento e sui costi di tutte le fonti energetiche,nonché sull'internalizzazione delle esternalità, applicando l'approccio del ciclo di vita e dell'efficienza globale(well to wheel); chiede che l'analisi venga pubblicata per accrescere la sensibilizzazione del pubblico; proponedi realizzare, a livello europeo, un'analisi prospettica a medio e lungo termine del rapporto tra domanda eofferta che permetta di identificare le esigenze di investimento, in particolare per quanto concerne la produ-zione, conferendo maggiore visibilità agli operatori; propone di realizzare un'analisi costi-benefici del contri-buto fornito da ciascuna fonte d'energia ai tre obiettivi dell'Unione europea in campo energetico, ossia sicu-rezza dell'approvvigionamento, competitività e sostenibilità ambientale;

40. ritiene che il SER debba coprire anche questioni commerciali, nel senso che dovrebbe analizzare l'im-patto della cooperazione internazionale e dei contratti a lungo termine già firmati o da firmare, nonché valu-tare la coerenza tra le politiche perseguite dalle imprese e le politiche nazionali e comunitarie;

41. ricorda che il petrolio è tuttora la principale fonte di energia primaria dell'Unione europea, per la qualeessa dipende quasi interamente dalle importazioni; deplora che il Libro verde della Commissione non accordisufficiente attenzione a tale fatto; invita la Commissione e gli Stati membri a tener presente la necessità diridurre l'uso di petrolio, di diminuire la dipendenza dalle importazioni e di contribuire alla riduzione delleemissioni di CO2;

42. insiste affinché gli Stati membri sviluppino un approccio sistematico, comprendente gli aspetti econo-mici, ecologici e tecnologici di produzione, distribuzione, consumo e penetrazione di mercato dei biocarbu-ranti liquidi e gassosi o di altri combustibili rinnovabili, in particolare quelli impiegati nel trasporto urbano,al fine di promuovere l'accesso e la distribuzione di tali carburanti; insiste sulla necessità di attuare appienole attuali disposizioni legislative, che sono vincolanti; esorta la Commissione a eliminare gli ostacoli tecnici eamministrativi che bloccano i livelli di miscelazione, ad assicurare coerenza fra i vari settori di intervento —quali trasporti, agricoltura e commercio — e a riconoscere che i biocarburanti, tanto liquidi quanto gassosi,costituiscono un'opzione per il settore dei trasporti e non semplicemente un carburante destinato alla gene-razione di energia elettrica; esorta gli Stati membri a prendere in considerazione un regime di certificazioneobbligatorio introdotto dalla Commissione, che permetta una produzione sostenibile dei biocarburanti intutte le fasi e tenga conto, per i biocarburanti prodotti e importati nell'Unione europea, del bilancio dei gas aeffetto serra sull'intero ciclo di vita;

43. invita la Commissione a presentare quanto prima una proposta di direttiva relativa al riscaldamento eal raffreddamento derivante da fonti energetiche rinnovabili e ricorda la sua risoluzione del 14 febbraio2006 recante raccomandazioni alla Commissione e al Consiglio sullo sfruttamento di fonti energeticherinnovabili a fini di riscaldamento e raffreddamento;

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44. invita la Commissione a riconoscere l'importante ruolo nel medio periodo dei carburanti fossili e lapossibilità di intraprendere ulteriori studi in materia di riduzione della loro intensità di carbonio, in lineacon il target di 2 °C per la riduzione del CO2; ritiene che tale compito debba includere il loro continuo perfe-zionamento e il miglioramento della loro efficienza, lo sviluppo di una nuova generazione di impianti basatisulla gassificazione e sulla produzione parallela di elettricità e di prodotti chimici, l'ulteriore sviluppo di unmetodo economico di cattura e stoccaggio di carbonio per il carbone, il petrolio e il gas, in linea con le deci-sioni prese nell'ambito della Piattaforma tecnologica europea per quanto concerne le emissioni zero degliimpianti alimentati con combustibili fossili, e la rimozione delle barriere imposte dalla legislazionedell'Unione europea;

45. invita la Commissione e gli Stati membri a riconoscere l'importanza socioeconomica delle fonti dienergia locali e indigene nell'Unione europea e ad incoraggiare il loro sviluppo in quanto mezzo per contri-buire alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico in Europa;

46. invita la Commissione a realizzare le reti transeuropee dell'energia e a redigere un piano prioritario diinterconnessione alla luce della decisione, recentemente modificata, che stabilisce gli orientamenti relativi allereti transeuropee nel settore dell'energia, senza dimenticare le infrastrutture di ricezione/rigassificazione delgas naturale liquido e gli impianti di stoccaggio; ritiene che tutte le fonti energetiche, incluse quelle rinnova-bili, dovrebbero godere di un accesso equo e non discriminatorio alle reti energetiche in modo da portareavanti l'integrazione dei mercati e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; ritiene che gli impiantieolici off-shore dovrebbero essere integrati in un primo tempo in una rete regionale e successivamente nellarete energetica;

47. chiede alla Commissione di accordare particolare attenzione allo sviluppo delle energie rinnovabili diorigine marina (energia eolica in mare aperto, energia del moto ondoso, energia delle maree), in particolarenel Mare del Nord, nel Mar Baltico, nel Mare d'Irlanda e nel Mare Mediterraneo, nonché allo sviluppo dell'e-nergia solare, in particolare nella regione mediterranea, in modo da garantire che tali risorse figurino nellaroad map del 2007 relativa alle fonti rinnovabili di energia e siano rapidamente e pienamente sviluppate;

48. chiede la revisione dell'esistente normativa UE che ostacola lo sviluppo delle priorità della politicadell'energia definite nella presente relazione, compreso il futuro sviluppo dei grandi progetti relativi allemaree;

49. ritiene che l'energia nucleare formi parte del dibattito politico europeo sul mix energetico e riconosceil ruolo che l'energia nucleare svolge attualmente in alcuni Stati membri per garantire la sicurezza dell'ap-provvigionamento di elettricità nel quadro del mix energetico e come strumento per evitare le emissioni diCO2; ritiene che le decisioni circa l'opportunità che la produzione di energia nucleare continui a svolgere unruolo in alcuni Stati membri possano essere prese solo a livello nazionale, conformemente al principio disussidiarietà;

50. esorta la Commissione a esaminare lo sviluppo del nucleare negli Stati membri, tenendo conto sia deivantaggi offerti da tale tecnologia (bassa volatilità dei costi di produzione e nessuna emissione di CO2) chedei rischi connessi all'esistenza di centrali nucleari (incidenti e smaltimento delle scorie);

51. richiama l'attenzione sul fatto che l'Unione europea è altamente dipendente dalle importazioni e che,di conseguenza, è particolarmente importante diversificare ulteriormente i paesi d'origine e le rotte ditransito;

52. riconosce che nella decisione sulla composizione del mix energetico si debba tener conto delle partico-lari caratteristiche nazionali e regionali; ritiene pertanto che il sostegno alle energie rinnovabili vada orien-tato in funzione delle rispettive condizioni geografiche, climatiche ed economiche;

Infrastruttura per un approvvigionamento sicuro

53. invita gli Stati membri a dare attuazione agli impegni politici assunti in materia di sviluppo delle inter-connessioni energetiche mancanti, rivolgendo un'attenzione particolare alle regioni isolate e periferichedell'Unione europea, come gli Stati baltici; rammenta la necessità di investimenti per raggiungere tale obiet-tivo e chiede alla Commissione di proporre misure per instaurare un clima favorevole agli investimenti perfar sì che i segnali provenienti dal mercato siano tali da attrarre gli investitori; invita gli Stati membri e laCommissione ad esaminare in modo approfondito gli aspetti ambientali prima di approvare ulteriori investi-menti per grandi infrastrutture, come, ad esempio, il progettato gasdotto nordeuropeo North Stream;

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54. ritiene che, ai fini della promozione delle energie rinnovabili, si debba tener conto in via prioritarianon solo dei vantaggi ecologici ma anche dell'efficienza economica, in modo da ridurre per quanto possibilel'onere finanziario a carico del consumatore finale;

Aspetti esterni

55. ritiene che lo sviluppo di una posizione comune dell'Unione europea nel dialogo con gli Stati terziaccrescerà la capacità negoziali dell'Unione europea con i paesi produttori e consumatori di energia, e che ilCommissario responsabile per l'energia dovrebbe attenersi a un preciso mandato che rifletta la visioneeuropea a lungo termine sulla pianificazione energetica;

56. sollecita gli Stati membri, nel quadro di una migliorata cooperazione con le istituzioni dell'Unioneeuropea, a procedere alla stesura di un elenco delle aree prioritarie per le quali hanno concluso accordi inmateria di politica energetica esterna, che comprenda:

a) target in fatto di mutamenti climatici, di efficienza e risparmio energetico, sviluppo delle tecnologierinnovabili,

b) diritti umani e dialogo sociale, al fine di definire, in tale settore, standard in materia di responsabilitàsociale delle imprese a livello sia di Unione europea che di Nazioni Unite,

c) inclusione, in tutti i nuovi accordi commerciali e in tutte le nuove convenzioni internazionali dell'Unioneeuropea, di una sezione dedicata all'energia, fondata sui principi di reciprocità, trasparenza e preminenzadel diritto,

d) instaurazione a livello di Unione europea di un meccanismo di scambio delle informazioni riguardanti igrossi contratti di fornitura di gas e la vendita di infrastrutture energetiche a paesi terzi,

e) diversificazione delle forniture di petrolio e gas e delle relative rotte di transito nell'ambito della politicaeuropea di vicinato;

57. invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere gli investimenti e la partecipazione al mercatocomunitario delle imprese dei paesi che forniscono energia all'Unione europea soltanto in condizioni di reci-procità, vale a dire in cambio della sicurezza degli investimenti in tali paesi, con una strategia che combini iltrasferimento delle migliori tecnologie disponibili con la creazione di un quadro internazionale per gli inve-stimenti stabile e regolamentato, che faccia perno sull'OMC e gli accordi economici bilaterali;

58. considera essenziale che l'Unione europea continui a guidare la lotta mondiale contro il cambiamentoclimatico e a sforzarsi affinché siano raggiunti i target del protocollo di Kyoto; reputa necessario integrare glisforzi dell'Unione europea per lo sviluppo di risorse e tecnologie energetiche rinnovabili e pulite a fini dirisparmio ed efficienza energetici in tutte le relazioni esterne, in linea con l'agenda sullo sviluppo sostenibileglobale concordata a Johannesburg nel 2002;

59. sottolinea, con riferimento alle norme del mercato interno e agli aspetti esterni, la necessità di instau-rare una politica comune dell'energia che tenga conto degli interessi politici ed economici di tutti gli Statimembri;

60. sottolinea l'importanza di elaborare un trattato che istituisca una comunità paneuropea dell'energia;

61. si compiace, nel contesto del Libro verde, della recente iniziativa della Commissione di realizzare unostudio «che affronti le interconnessioni tra gestione delle risorse naturali e conflitto nelle relazioni esternedella Commissione» e sottolinea in particolare i legami tra sicurezza energetica e sicurezza del clima;

62. chiede alla Commissione di fissare quale obiettivo primario della politica energetica esterna dell'Unioneeuropea la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili provenienti da pochi grandi fornitori, e didiversificare le fonti di approvvigionamento di energia; ritiene che a tal fine essa dovrebbe presentare alParlamento e al Consiglio un piano a lungo termine corredato di un calendario indicativo;

63. sottolinea che è ormai indispensabile una nuova forma di dialogo e di cooperazione politica tra i paesiconsumatori, in particolare con Stati Uniti, Cina, India e Giappone; osserva che è necessario un dialogo dellostesso tipo anche tra i principali paesi consumatori e produttori per sviluppare un approccio globale all'e-nergia; ritiene che tali nuove forme di dialogo globale in materia energetica dovrebbero mirare a rendere imercati globali dell'energia stabili, sicuri e trasparenti, incoraggiando allo stesso tempo le fonti di energiapulite e l'efficienza energetica su base permanente;

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64. invita la Commissione e il Consiglio a sviluppare un partenariato strategico nel campo dell'energia conpaesi quali Cina, India, Sudafrica, Brasile e Messico, per assisterli sotto il profilo tecnico nella definizione distrategie energetiche sostenibili e assicurare così la loro partecipazione agli sforzi volti a mitigare i cambia-menti climatici;

65. esorta la Commissione a non concentrarsi esclusivamente su una cooperazione più stretta con laRussia, ma ad attivarsi anche per rafforzare la cooperazione con altri paesi esportatori di energia, in partico-lare con i paesi membri della CSI e dell'OPEC; accoglie positivamente l'intenzione di sviluppare unaComunità paneuropea dell'energia;

66. sollecita la Commissione e gli Stati membri a non sottovalutare in alcun modo il pericolo, quanto maireale, di un deficit di forniture di gas dalla Russia dopo il 2010, tra l'altro a causa degli scarsi investimenti,delle eccessive dispersioni di gas e dei troppi sprechi energetici che caratterizzano il mercato interno russo;insiste affinché gli Stati membri affermino chiaramente che il tipo di investimenti necessari potrà più facil-mente concretizzarsi in presenza di un maggior grado di sicurezza per gli investimenti stessi, per effettuare iquali occorrono contratti a lungo termine; insiste affinché, nei loro colloqui in materia energetica con laRussia, gli Stati membri e l'Unione chiedano formalmente la ratifica del Protocollo sul transito e del Trattatosulla Carta dell'energia, che serve ad assicurare i tanto necessari investimenti esteri nelle infrastrutture energe-tiche russe e a garantire all'Unione europea adeguati approvvigionamenti di gas in futuro;

67. nota che il Consiglio europeo informale di Lahti ha concluso che i principi della Carta dell'energia e leconclusioni del G8 vanno incorporati nel prossimo accordo fra l'Unione europea e la Russia, accordo chedovrà includere i seguenti elementi:

a) un meccanismo, analogo a quelli previsti dall'OMC, per la composizione delle controversie riguardantil'Unione europea e la Russia e/o singoli investitori,

b) disposizioni per il reciproco accesso alle infrastrutture,

c) regole di concorrenza che limitino la capacità delle società semimonopolistiche che non sono state scor-porate di accedere ai rispettivi mercati energetici,

d) un accordo per la risoluzione del problema degli incidenti tecnici nei paesi terzi, che influiscono sulleforniture transfrontaliere destinate agli Stati membri;

68. sottolinea che la precaria sicurezza dell'approvvigionamento energetico e del clima rappresenta spessoil fattore scatenante di crisi e conflitti internazionali che hanno ripercussioni sulla democrazia, i diritti umanie il livello di povertà;

69. sottolinea che i problemi registrati l'inverno scorso nell'ambito del mercato del gas di diversi Statimembri hanno già determinato la delocalizzazione di industrie ad alto consumo di energia; ritiene neces-sario, in tale contesto, esaminare in che modo promuovere la solidarietà fra gli Stati membri e affrontare laquestione in via prioritaria per garantire l'adeguata gestione dei meccanismi d'interconnessione esistenti efuturi;

70. invita l'Unione europea ad adoperarsi per includere nelle norme dell'OMC disposizioni che disciplininoil commercio energetico, permettendo a tale organizzazione di diventare un mediatore internazionale ingrado di risolvere controversie in materia di fornitura e di distribuzione dell'energia;

71. ritiene che all'Unione europea incomba la responsabilità di mettere a punto, con i paesi interessati,soluzioni energetiche decentrate, che siano adatte alle regioni rurali;

72. invita la Commissione ad analizzare e affrontare la questione degli incidenti tecnici nei paesi terzi, cheinfluiscono sulle forniture transfrontaliere destinate agli Stati membri, come nel caso delle interruzioni delleforniture di petrolio dall'oleodotto di Druzhba;

73. sottolinea l'esigenza di introdurre una maggiore diversità sul mercato del gas dell'Unione europeacercando soluzioni per ottenere un maggior volume di forniture energetiche direttamente dai produttoridell'Asia centrale, segnatamente Kazakistan, Azerbaigian, Turkmenistan e Uzbekistan;

74. chiede che si compiano dei passi in direzione dello sviluppo della Comunità paneuropea dell'energiaestendendo alla Turchia il trattato che istituisce la Comunità dell'energia ed esaminando la possibilità di un'a-desione dei paesi del Mashrek e del Maghreb alla Comunità paneuropea dell'energia;

23.12.2006 C 317 E/885Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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Mercato unico dell'energia e competitività

75. invita gli Stati membri a riconoscere che l'attuale mercato dell'energia dell'Unione europea non èancora pienamente liberalizzato e che la piena attuazione è assolutamente indispensabile; ritiene che sianonecessari un quadro politico chiaro e stabile e un mercato dell'energia equo competitivo che permettano diottenere un alto grado di indipendenza energetica, stabilità a lungo termine, efficienza, sensibilità ambientalee sicurezza di approvvigionamento; invita pertanto, in tale situazione, la Commissione e gli Stati membri avalutare attentamente la necessità di un intervento regolamentare;

76. rileva che il modo in cui gli Stati membri hanno dato impulso alle politiche di liberalizzazione delmercato energetico è stato eterogeneo e che, a tale proposito, si avvertono differenze tra i quadri normativivigenti a livello nazionale;

77. invita il Consiglio europeo di primavera 2007 a presentare una visione più ampia dell'interessecomune europeo nel settore dell'energia, al fine di inserire il completamento del mercato interno in quelquadro politico chiaro che è attualmente assente;

78. invita la Commissione a servirsi delle sue prerogative ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 3, deltrattato CE per intensificare gli sforzi destinati a separare l'infrastruttura del gas, al fine di promuovere laconcorrenza nel settore delle reti di trasporto del gas e di incentivare gli operatori ad aprire i mercati aoperatori diversi dai fornitori di gas tradizionali;

79. si felicita con la Commissione per la sua inchiesta sul settore energetico; la invita ad usare misurerepressive, incluse le sanzioni pecuniarie, contro le imprese che violano le regole di concorrenza e la esortaa perseguire gli Stati membri che proteggono indebitamente i grandi ex-monopolisti nazionali e tentano difissare attraverso una nuova regolamentazione i prezzi finali a un livello inferiore al prezzo di mercato, o dibloccare fusioni ed acquisizioni, dal momento che tale comportamento pregiudicherebbe lo sviluppo delmercato interno; chiede alla Commissione di formulare orientamenti sulla forma corretta dei contratti difornitura di lungo periodo e sulle condizioni alle quali tali accordi sono ammissibili;

80. ritiene che gli Stati membri e le regioni dovrebbero garantire che i piccoli e medi produttori di energiae i grandi produttori siano trattati su un piede di parità nel mercato, al fine di tutelare i consumatori dienergia dagli effetti dei monopoli di mercato;

81. esorta la Commissione, in sede di valutazione dei Piani nazionali di assegnazione, a respingere ledistorsioni del mercato che ne derivano e sottolinea la necessità di armonizzare tali piani, molti dei qualiattualmente pregiudicano il principio del «chi inquina paga»;

82. invita la Commissione a porre fine alla regolamentazione dei prezzi dell'energia, poiché essa pregiudical'essenza stessa dei mercati dell'energia aperti; invita la Commissione in particolare ad affrontare i sistemi diregolamentazione dei prezzi dell'energia per le industrie ad alta intensità energetica, poiché essi pregiudicanonon solo il mercato europeo dell'energia ma anche il mercato interno in altri settori delle materie prime;riconosce che potrebbero essere necessarie misure speciali per le industrie europee ad alta intensità energe-tica che sono esposte alla concorrenza globale, ma ritiene che tali misure debbano essere adottate in modocoordinato in tutta l'Unione europea; esorta pertanto la DG Concorrenza a presentare una serie di criteriprecisi per definire le industrie ad alta intensità energetica esposte alla concorrenza globale e a utilizzaretali criteri per valutare la validità dei sistemi energetici nazionali speciali per le industrie ad alta intensitàenergetica;

83. sollecita la Commissione ad adottare ulteriori provvedimenti contro le concentrazioni nei mercatienergetici in caso di abuso di posizione dominante sul mercato;

84. propone di rafforzare in modo significativo e di armonizzare i poteri delle autorità di regolamenta-zione degli Stati membri, le quali dovrebbero essere pienamente indipendenti rispetto ai governi e all'indu-stria; ritiene che tale obiettivo potrebbe essere raggiunto definendo una serie di regole comuni in materia ditrasparenza, di divulgazione delle informazioni e di responsabilità soggette a monitoraggio da parte dellaCommissione e, una volta l'anno, dal Parlamento europeo, nonché fissando direttive minime vincolanti perle procedure di nomina delle autorità di regolamentazione; ritiene che le autorità nazionali di regolamenta-zione dovrebbero avere il compito di fornire consulenza alle autorità di concorrenza degli Stati membri e diassicurare che le aziende del settore abbiano per legge l'obbligo di consigliare l'utente in materia di risparmioenergetico;

85. invita la Commissione a predisporre una verifica delle competenze e dell'indipendenza delle autoritànazionali di regolamentazione e solo successivamente ad elaborare una raccomandazione sullo sviluppoarmonizzato delle attività di regolamentazione nel mercato interno;

23.12.2006C 317 E/886 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

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86. chiede che gli Stati membri concedano alle autorità nazionali di regolamentazione prerogative concor-date a livello di Unione europea, affinché esse possano garantire la trasmissione transfrontaliera di elettricitàe di gas, con particolare riferimento a: accesso non discriminatorio alla rete, tariffe di trasmissione, alloca-zione della capacità, gestione delle congestioni, appalti pubblici ed esercizio della rete, e scadenzario precisoper le offerte pubbliche nel settore del mercato energetico; ritiene che le autorità nazionali di regolamenta-zione dovrebbero insistere sulla necessità che i gestori di rete operino nell'interesse dei consumatori europei;ritiene che, prima dell'istituzione di un organismo regolatore unificato, sia necessaria un'armonizzazionedelle competenze delle autorità nazionali di regolamentazione ai fini di una maggiore omogeneità delleazioni volte a migliorare il funzionamento del mercato;

87. sollecita la Commissione e gli Stati membri a promuovere una maggiore cooperazione da parte deglioperatori dei sistemi di trasmissione (TSO), soprattutto per quanto concerne l'allocazione transfrontaliera dicapacità, la trasparenza, i mercati infragiornalieri e la pianificazione delle reti e degli investimenti necessariper lo sviluppo dei mercati regionali; invita la Commissione a elaborare un codice europeo delle reti in colla-borazione con i TSO;

88. invita la Commissione a trovare una soluzione ai problemi di indipendenza/conflitto di interessi etrasparenza relativi ai TSO, a presentare proposte che consentano a questi di assolvere le proprie responsabi-lità in quanto facilitatori di mercato e ad armonizzare la regolamentazione internazionale ad essi applicabile,onde migliorare la trasmissione transfrontaliera di energia;

89. invita la Commissione a garantire che gli Stati membri rispettino rigorosamente le condizioni elencateall'articolo 7, paragrafo 6 della direttiva 2001/77/CE, in base al quale i costi di trasmissione applicati daigestori per la trasmissione di energia elettrica attraverso la rete non debbono penalizzare in alcun modol'elettricità prodotta a partire da fonti energetiche rinnovabili in zone periferiche quali le regioni insulari e leregioni a bassa densità di popolazione; sollecita la Commissione a prendere ulteriori misure per garantireche vengano meno le discriminazioni attualmente esistenti all'interno degli Stati membri;

90. invita la Commissione e gli Stati membri a valutare attentamente se, per creare condizioni di concor-renza uniformi, sia necessario istituire nuovi organismi come il Centro europeo per le reti energetiche, datoche esiste già un numero elevato di organismi cui si potrebbe ricorrere;

91. sollecita la Commissione ad accordare maggiore sostegno agli interconnettori operanti tra Statimembri e soprattutto all'interno degli Stati membri, in modo da offrire ai fornitori di energia delle regioniinsulari e periferiche un miglior accesso alla rete continentale;

92. invita la Commissione ad analizzare con precisione i problemi che attualmente si registrano nel rila-scio delle licenze di costruzione alle frontiere; invita la Commissione a garantire che gli Stati membri rila-scino licenze di costruzione alle frontiere nel giro di quattro anni dalla presentazione delle richieste; osservache una delle strade percorribili per raggiungere tale risultato potrebbe consistere, se necessario, nell'introdu-zione di una normativa;

93. ritiene che la creazione di mercati regionali dell'energia dovrebbe contribuire ad accelerare l'integra-zione dei mercati energetici nell'Unione europea mentre non dovrebbe in alcun modo frapporre nuovi osta-coli all'integrazione di tutti i mercati;

94. invita la Commissione ad adoperarsi per un maggiore ricorso a meccanismi di assegnazione basati sulmercato in caso di capacità di trasporto transfrontaliero limitate;

95. invita la Commissione a fare dell'instaurazione, entro il 2009, di mercati regionali dell'energia elettricaben funzionanti un obiettivo prioritario — così da integrare entro il 2012 i mercati con il maggior poten-ziale di sviluppo a breve termine a livello europeo — e a portare avanti la creazione di un mercato e unarete europea unica dell'energia;

96. osserva che le interconnessioni transfrontaliere richiederanno misure speciali, quali un trattamentopreferenziale dei finanziamenti, o esenzioni fiscali; sollecita l'Unione europea a far progredire rapidamente ipropri progetti in materia di reti transeuropee dell'energia (TEN); rileva che il completamento dei collega-menti mancanti a livello delle TEN migliorerà la sicurezza dell'approvvigionamento, contribuendo nelcontempo alla realizzazione del mercato interno;

97. ritiene opportuno rinviare il contemplato ampliamento del quadro normativo e che occorra inveceaccelerare l'attuazione negli Stati membri delle norme comunitarie vigenti; è dell'avviso che ulteriori misureregolamentari, quali la completa separazione proprietaria, vadano prese in considerazione solo qualora imeccanismi previsti nell'attuale legislazione in materia di mercato interno non risultino efficaci nella pratica;sottolinea l'importanza di migliorare l'efficacia della regolamentazione e di assicurare un'applicazionecorretta e coerente delle disposizioni relative alla separazione delle attività contenute nelle direttive attuali;

23.12.2006 C 317 E/887Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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98. sollecita la Commissione a tener pienamente conto delle recenti relazioni dell'UCTE e dell'ERGEG inmerito al blackout elettrico avvenuto in Germania nel novembre 2006, quando fisserà la propria posizionesulla futura gestione e proprietà delle reti energetiche nonché dell'esigenza di nuove iniziative legislative perdisciplinare meglio il settore energetico dell'UE;

99. ritiene che i sistemi di trasmissione nel settore dell'energia dovrebbero essere oggetto di una separa-zione integrale della proprietà non appena la Commissione consideri inefficace la legislazione in vigore,poiché ciò impedirebbe il manifestarsi di conflitti di interesse tra imprese concorrenti nel settore dell'energia;

100. ritiene che la Commissione debba presentare una strategia organica in materia di gas, che prenda inesame la necessità di ridurre i consumi, la garanzia dell'accesso di terzi, l'uso economico ed efficiente del gas,la diversificazione delle forniture e delle vie di transito e la riqualificazione delle infrastrutture (ad es. stoc-caggio di gas, strutture per il gas naturale liquefatto [GNL], nodi per il gas [gas hubs] mancanti) — prepa-rando in tal modo anche l'introduzione del biogas —, la necessità in determinati Stati membri di invertire ladirezione del flusso di gas erogato, e che affronti la questione dell'immagazzinamento e degli stock dopoun'approfondita analisi costi/benefici che consideri i vincoli fisici ed economici propri del settore del gas;

101. invita la Commissione ad avanzare proposte concernenti una direttiva sul gas naturale per bilanciarequelle in materia di biocarburanti e idrogeno;

102. chiede alla Commissione di proporre una definizione di grande utente energetico; invita laCommissione a riservare particolare attenzione ai grandi utenti energetici dell'Unione europea che compe-tono nell'economia globale;

103. sollecita la Commissione ad avvalersi delle proprie prerogative in materia di concorrenza per affron-tare l'esistenza di clausole di spartizione del mercato nei contratti di fornitura tra produttori di gas e fornitorienergetici nazionali nell'Unione europea — clausole che vietano ai fornitori energetici nazionali dell'Unioneeuropea di vendere le riserve di gas dei produttori su altri mercati UE —, nonché ad esaminare la legittimitàdei contratti di fornitura a lungo termine che sbarrano il mercato ad altri fornitori;

Povertà energetica e diritti dei consumatori

104. ritiene che i consumatori vadano posti al centro di tutte le future politiche energetiche e che lapovertà energetica debba avere maggiore rilievo nelle proposte della Commissione; ricorda che i consuma-tori, e specialmente gli enti pubblici, che devono dare l'esempio in questo campo, hanno degli obblighi anchenel campo del risparmio di energia; riconosce il ruolo centrale che possono svolgere la misurazione e latariffazione intelligente per rafforzare la sensibilità dei consumatori in merito alle modalità e ai motivi percui viene utilizzata l'energia e quindi per cambiare i loro comportamenti di consumo; invita il Consiglio e laCommissione a proporre misure che aiutino i nuclei familiari a basso reddito a realizzare risparmi energeticinelle loro case, riducendo quindi la bolletta energetica e la loro esposizione a futuri aumenti di prezzo;

105. insiste sulla necessità di campagne di educazione e di promozione di nuovi comportamenti a favoredi una mobilità più sostenibile dei cittadini europei;

106. chiede che venga fornito un sostegno integrato e continuo alle autorità locali e regionali nel quadrodelle misure di efficienza energetica e di sostenibilità a carico dei vari fondi europei, quali in particolare ifondi strutturali, il settimo programma quadro e l'Intelligent Energy Europe (EIE), e in generale di tutti gliinterventi di politica regionale e di ingegneria finanziaria inseriti nella politica di coesione per il periodo2007-2013 nonché di quelli connessi alle attività della Banca europea per gli investimenti;

107. invita la Commissione a dimostrare il proprio interesse per le fonti energetiche rinnovabili e per ilrisparmio energetico, dando rilievo (mainstreaming) a tali politiche nel quadro di tutte le azioni finanziatedurante il prossimo periodo di programmazione 2007-2013 a titolo dei Fondi strutturali e del Fondo dicoesione e, in particolare, delle azioni finanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale in tutte le regionidell'Unione; la invita inoltre elaborare una proposta sui modi per eliminare gli ostacoli che si frappongonoai progressi in materia di risparmio energetico, a causa della soglia del 3 % imposta alla spesa per l'efficienzaenergetica a carico di tali fondi, e a considerare la soppressione di tale soglia dopo il 2013;

23.12.2006C 317 E/888 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

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108. ribadisce la convinzione che l'approvvigionamento energetico della popolazione per il soddisfaci-mento di esigenze elementari è imprescindibile e che esso deve essere pertanto assicurato; chiede pertantoalle autorità competenti per l'energia degli Stati membri di garantire che gli obblighi di servizio universalesiano rispettati, garantendo adeguata tutela alle categorie di utenti più vulnerabili e meno abbienti;

109. è favorevole all'inserimento di obiettivi di politica energetica nella formulazione dei criteri per l'aggiu-dicazione degli appalti pubblici, laddove ciò sia fattibile per l'autorità aggiudicatrice, ragionevole per l'offe-rente e non rappresenti un intervento sleale sulla concorrenza;

110. sottolinea l'importanza di assicurare che i consumatori abbiano un accesso agevole alle informazioniin fatto di tariffe e di scelte disponibili, abbiano la possibilità di cambiare il proprio fornitore con modalitàsemplici e il diritto di essere ascoltati dalle autorità di regolamentazione in ciascuno Stato membro;

Sviluppo

111. chiede che la Commissione e il Consiglio tengano conto del fatto che 2 miliardi di persone nelmondo non hanno accesso ai servizi energetici di base e che l'Unione europea fissi un orientamento politicovolto ad alleviare tale situazione e a realizzare gli Obiettivi di sviluppo del millennio;

112. accoglie con favore l'iniziativa del Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabilicome parte della responsabilità globale di promuovere lo sviluppo;

113. sottolinea che l'Unione europea e gli Stati membri devono sfruttare le loro relazioni con i paesi forni-tori di energia, a livello diplomatico, commerciale e di assistenza, per promuovere la trasparenza fiscale;ritiene che la Commissione dovrebbe sostenere e promuovere ufficialmente l'iniziativa per la trasparenzadell'industria estrattiva (EITI) nonché sviluppare una strategia per integrare i principi della EITI e il regime diresponsabilità sociale delle imprese in tutti gli accordi con i paesi terzi; ritiene che specifiche disposizioni ditali accordi dovrebbero sostenere il ruolo che la società civile deve svolgere per sorvegliare in modo indipen-dente la gestione dei proventi derivanti dall'energia;

114. ritiene che l'impatto delle misure adottate verrebbe notevolmente rafforzato da una politica esteraforte, intesa a persuadere tutti i paesi industrializzati a partecipare alla lotta contro il cambiamento climatico,nonché dall'inserimento nella politica di sviluppo dell'Unione europea di un maggior numero di programmivolti a promuovere l'energia pulita ed efficiente;

115. ritiene altresì che l'Unione europea dovrà esplorare con i paesi in via di sviluppo modalità chepermettano loro di partecipare maggiormente allo sforzo globale per contrastare il riscaldamento del clima,e adattarvisi, nonché azioni per rafforzare la solidarietà a livello mondiale di fronte alle ripercussioni delcambiamento climatico, soprattutto nel caso dei paesi più poveri;

116. sottolinea che lo sviluppo economico è un diritto per tutti i paesi in via di sviluppo; pone tuttavial'accento sul fatto che tali paesi non devono riprodurre le pratiche inquinanti dei paesi industrializzati, echiede pertanto che si presti maggiore attenzione alla cooperazione tecnologica e allo sviluppo di capacitànel settore dell'energia sostenibile e all'applicazione di norme internazionali di efficienza per i prodotti checonsumano energia;

117. chiede che si sostenga maggiormente, ad esempio mediante il trasferimento di conoscenze e di tecno-logia, il ricorso a forme di energia sostenibili e disponibili localmente, nonché a reti energetiche decentraliz-zate, in particolare nei paesi in via di sviluppo, al fine di garantire l'accesso all'energia, di economizzare lerisorse, di creare posti di lavoro, di ridurre la dipendenza e contribuire allo sviluppo di economie di mercatosostenibili;

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118. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

23.12.2006 C 317 E/889Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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P6_TA(2006)0604

Strategia per la biomassa e i biocarburanti

Risoluzione del Parlamento europeo sulla strategia per la biomassa e i biocarburanti(2006/2082(INI))

Il Parlamento europeo,

— vista la comunicazione della Commissione «Piano d'azione per la biomassa» (COM(2005)0628),

— vista la comunicazione della Commissione «Strategia dell'UE per i biocarburanti» (COM(2006)0034),

— vista la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001,sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato internodell'elettricità (1),

— vista la direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, sulla promo-zione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti (2),

— vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2006 recante raccomandazioni alla Commissione sullo sfrutta-mento di fonti energetiche rinnovabili a fini di riscaldamento e raffreddamento (3),

— visto il mandato conferito alla Commissione europea relativamente ai negoziati dell'OMC sull'agricoltura,quale definito nella proposta della Commissione europea relativa alle modalità da seguire nei negoziatidell'OMC sull'agricoltura (documento di riferimento 625/02, gennaio 2003),

— visto l'articolo 45 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia nonché i pareri della commis-sione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicu-rezza alimentare, della commissione per il commercio internazionale e della commissione per i trasportie il turismo (A6-0347/2006),

A. considerando che, nel lungo periodo, si dovrebbe maggiormente utilizzare, fra le altre fonti, la biomassaquale fonte energetica e si dovrebbe sfruttare al massimo il suo potenziale di valorizzazione energetica,soprattutto nei settori silvicolo, agricolo e dei rifiuti,

B. considerando che la realizzazione di soluzioni sostenibili alla sfida energetica si basa su un indispensa-bile, sensibile miglioramento dell'efficienza energetica, sul risparmio energetico e, allo stesso tempo,sull'espansione delle fonti rinnovabili,

C. considerando che le principali possibilità di utilizzo della biomassa riguardano la generazione di energiaelettrica, il riscaldamento e raffreddamento, la produzione di idrogeno, di metano e di carburanti nonchél'industria chimica, alimentare, cartaria e del legno,

D. considerando che, nel novero delle fonti energetiche rinnovabili, la biomassa costituisce l'unica fonte dicarbonio e che pertanto occorre tener conto sia del recupero energetico sia della fabbricazione diprodotti contenenti carbonio,

E. considerando che un maggior ricorso alla biomassa può recare un contributo al conseguimento dei treprincipali obiettivi della politica energetica, segnatamente la sicurezza degli approvvigionamenti, lacompetitività e la sostenibilità ambientale unitamente ad una riduzione delle emissioni di gas a effettoserra,

F. considerando che la riduzione della produzione di gas a effetto serra grazie al ricorso alla bioenergiadipende dal tipo di utilizzo della bioenergia e dalla scelta della coltura e dalle caratteristiche del sistemaagricolo in cui la coltura è praticata,

23.12.2006C 317 E/890 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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(1) GU L 283 del 27.10.2001, pag. 33.(2) GU L 123 del 17.5.2003, pag. 42.(3) GU C 290 E del 29.11.2006, pag.115.

G. considerando che il settore dei trasporti, pur essendo responsabile di oltre il 20% delle emissioni di gasad effetto serra, non è incluso nel meccanismo del commercio delle emissioni; considerando che siprevede un ulteriore aumento di tali emissioni nei prossimi anni e che l'uso dei biocarburanti è uno deimodi per migliorare la performance ambientale del settore,

H. considerando che, grazie alla biomassa, la dipendenza dalle fonti energetiche esterne potrebbe diminuiree nelle regioni rurali si potrebbero prospettare nuove opportunità di sviluppo economico e dioccupazione,

I. considerando che taluni Stati non stanno rispettando la direttiva 2003/30/CE sull'uso dei biocarburantinei trasporti, e stanno fissando obiettivi molto modesti,

J. considerando che all'utilizzo della biomassa continuano tuttora a frapporsi ostacoli logistici e tecniciconsistenti nel tenore energetico relativamente basso, nella disponibilità decentrata, nella diversità dellesostanze e nei carburanti sintetici,

K. considerando che i biocarburanti della seconda generazione (carburanti BTL) consentono un utilizzoenergetico notevolmente superiore a quello dei carburanti della prima generazione (olio vegetale,biodiesel, etanolo),

L. considerando che la normativa comunitaria sulla qualità della benzina impedisce di utilizzare miscelecontenenti più del 5 % di bioetanolo,

M. considerando che si dispone della tecnologia per la produzione di biocarburanti della seconda genera-zione e che ad un crescente fabbisogno di carburanti di più elevata qualità fa riscontro l'esistenza dell'in-frastruttura e della tecnica di propulsione,

N. considerando che, a livello mondiale, è possibile fabbricare economicamente tramite carburanti di sintesiprodotti contenenti carbonio, come dimostrano gli esempi in Sudafrica e a Trinidad; che nondimeno taleproduzione di biocarburanti della seconda generazione non deve ostacolare la produzione di carburantedi prima generazione, avviata dagli Stati membri conformemente alla direttiva 2003/30/CE,

O. considerando che la definizione, a livello dell'UE, di una politica di promozione della biomassa postulaun approccio integrato che apra alla concorrenza tutti i modi di utilizzo,

P. considerando che, in linea con il principio di sussidiarietà, il piano d'azione per la biomassa deve lasciareagli Stati membri il margine di manovra e la flessibilità necessari perché possano fissare propri obiettivie adottare, in via autonoma, politiche e strumenti di promozione della bioenergia, a condizione che talipolitiche non generino distorsioni di concorrenza tra gli Stati membri,

Q. considerando che l'efficienza dei costi e la sostenibilità costituiscono importanti principi guida per unapromozione ecologicamente responsabile della bioenergia, che combini un elevato livello di sicurezzaambientale con una base di finanziamento economicamente valida a lungo termine,

R. considerando che, per conseguire gli obiettivi della sostenibilità ambientale e di una riduzione dei gas aeffetto serra, è necessario assicurare che l'intero ciclo di vita del biocarburante, dal campo al serbatoio,trasporto compreso, comporti emissioni di carbonio significativamente inferiori rispetto a quelleprodotte dal combustibile fossile,

S. considerando che la questione della produzione interna e delle importazioni di biomassa deve esserevalutata nell'ottica della promozione dello sviluppo di un settore autonomo della biomassa nell'Unioneeuropea, anche nella prospettiva del reddito supplementare potenzialmente disponibile per l'agricoltura,

T. considerando che l'emergere di un settore europeo dei biocarburanti offre opportunità di trasferimenti ditecnologia nel settore dei biocarburanti verso paesi in via di sviluppo pesantemente danneggiati dall'au-mento dei prezzi del petrolio,

U. considerando che l'assenza di chiare norme e salvaguardie ambientali, in particolare nel caso dei biocar-buranti, potrebbe comportare notevoli ripercussioni negative, come un aumento della deforestazionetropicale, senza peraltro che le emissioni di gas ad effetto serra vengano ridotte in misura significativa,

V. considerando la necessità di verificare le norme vigenti nell'Unione europea in funzione di un migliorerecupero della biomassa,

23.12.2006 C 317 E/891Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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W. considerando che occorre pervenire a un mix equilibrato tra produzione di beni e valorizzazione energe-tica e che quest'ultima costituisce solo una tra le varie possibilità di utilizzazione della biomassa,

X. considerando che l'impiego chimico di prodotti contenenti grassi animali e oli vegetali costituisce uncomparto economico concorrenziale, la cui esistenza non va messa in discussione,

Y. considerando che quello dell'utilizzo industriale del legno e dei suoi sottoprodotti come materiali è unsettore concorrenziale che crea occupazione e valore, la cui esistenza non va messa a repentaglio,

Z. considerando che altri paesi non europei hanno compiuto passi significativi verso la promozione dibiocarburanti e hanno già raggiunto elevate quote di penetrazione nel mercato dei carburanti,

1. accoglie con favore le due comunicazioni della Commissione sul piano d'azione per la biomassa e sullastrategia dell'UE per i biocarburanti;

2. condivide la valutazione della Commissione sull'attuale utilizzo della biomassa e sugli ostacoli che sifrappongono ad un'ulteriore diffusione della stessa nei settori energetici;

3. è convinto che, segnatamente alla luce della strategia di Lisbona, l'approccio dell'Unione europea per lapromozione dei biocarburanti debba essere orientato all'efficienza e alla sostenibilità e che le misure adottatein questo settore non debbano comportare oneri amministrativi sproporzionati;

4. reputa necessaria la creazione, a livello regionale, nazionale ed europeo, di mercati trasparenti e apertiper la biomassa e i biocarburanti, che rispettino le regole della produzione sostenibile, siano compatibili conun mercato unico, trasparente e competitivo dell'energia e siano integrati nel sistema dell'Organizzazionemondiale del commercio (OMC);

5. ritiene che i produttori di biocarburanti necessitino di una politica coerente in materia di investimenti edi prezzi a medio termine, a livello sia degli Stati membri che dell'Unione europea, che consenta il recuperoin tempi ragionevoli degli investimenti effettuati;

6. sollecita la Commissione ad adoperarsi per l'instaurazione di un mercato europeo per la biomassa echiede agli Stati membri di eliminare gli ostacoli esistenti sia a livello interno che rispetto agli altri Statimembri;

7. muove dal presupposto che il piano d'azione per la biomassa e la comunicazione sulla strategia per ibiocarburanti costituiscono la base di provvedimenti concreti ed efficaci;

8. esorta la Commissione a riesaminare gli obiettivi fissati nel piano d'azione per la biomassa relativamentealla produzione di calore, alla generazione di energia elettrica e alla produzione di biocarburanti con riferi-mento alla competitività dei costi, all'efficienza e all'output energetico di ciascun settore;

9. ritiene che la Commissione dovrebbe riesaminare tutti i piani d'azione e le direttive allo scopo direndere possibile una produzione e un impiego razionali della bioenergia e dei biocarburanti; ritiene altresìche tale riesame dovrebbe riguardare in via prioritaria i settori delle coltivazioni vegetali, dell'economia fore-stale e dello smaltimento dei rifiuti;

10. conviene con la Commissione che l'impiego della biomassa in applicazioni stazionarie come l'elettri-cità, il riscaldamento e il raffreddamento possa contribuire in misura ottimale al conseguimento dell'obiettivostabilito dall'UE in materia di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra; chiede che siano sostenuti laproduzione e l'utilizzo sostenibile ed efficiente in termini di costi della biomassa nei settori della produzionedi energia elettrica, di metano e in quello dei trasporti nonché in quello del riscaldamento e del raffredda-mento, se del caso mediante adeguate misure, che siano coerenti con il conseguimento degli obiettivi diKyoto e dell'obiettivo a più lungo termine di un aumento massimo complessivo della temperatura di 2 °C;chiede in tale contesto che sia rivolta un'attenzione specifica alla conversione delle reti di teleriscaldamento;

11. ritiene che gli aiuti e gli interventi in collegamento con le energie rinnovabili basate sulla biomassanon debbano provocare a lungo termine distorsioni della concorrenza sui mercati delle materie prime;

12. muove dalla premessa che sia possibile innescare un più rapido sviluppo e un più ampio utilizzo dellabiomassa e dei biocarburanti anche sulla base di accordi volontari; invita gli Stati membri e la Commissionea incoraggiare l'impiego della biomassa per la produzione di energia, in particolare collegando i requisitiambientali alle emissioni piuttosto che alla scelta del carburante;

23.12.2006C 317 E/892 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

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13. ritiene che, stanti l'ampiezza del mercato e le possibilità di utilizzo esistenti, la biomassa lignea sia lapiù consona per dare vita a livello europeo a mercati funzionanti, anche se già si osservano ristrettezze delmercato e prezzi in crescita; appoggia pertanto l'intenzione della Commissione di presentare quanto primapossibile un piano d'azione per la silvicoltura;

14. ritiene tuttavia che l'utilizzo della biomassa forestale non debba determinare un aumento della pres-sione sulle foreste naturali, né bloccare la ricostituzione di foreste eccessivamente sfruttate in passato oportare all'espansione delle monocolture o delle piantagioni di specie esotiche, e debba essere semprepromosso secondo modalità compatibili con il miglioramento della qualità ecologica delle foreste;

15. invita gli Stati membri a subordinare il sostegno finanziario accordato alla biomassa non già alledimensioni, bensì all'efficienza dell'impianto in questione, alla presenza di un bilancio nettamente positivo digas ad effetto serra e ai vantaggi tangibili per la sicurezza dell'ambiente e degli approvvigionamenti, confor-memente al principio di addizionalità, tenendo conto del tipo e dell'entità del sostegno necessario per assicu-rare la penetrazione del mercato per un determinato tipo di biomassa;

16. invita la Commissione a mettere a punto uno strumento che permetta di valutare la sostenibilità dellaproduzione e dell'uso dei (bio)carburanti; ritiene sia opportuno sviluppare una metodologia comune permisurare in modo obiettivo gli aspetti di sostenibilità ambientale, sociale ed economica dei carburanti mine-rali e dei biocarburanti, che potrebbe servire anche quale punto di riferimento per gli incentivi politici afavore dei (bio)carburanti più sostenibili;

17. invita gli Stati membri ad incentivare in via prioritaria le produzioni energetiche realizzate a seguitodella stipula di contratti di filiera tra imprenditori agricoli e le imprese che usano le biomasse per scopienergetici;

18. si attende dagli Stati membri misure di incentivazione degli investimenti per la produzione e l'uso dellabiomassa e di biocarburanti che siano caratterizzate dalla massima efficacia sotto il profilo del clima ecompatibili con le norme della politica strutturale e della politica agricola, con una particolare attenzioneper le varietà ecocompatibili, adattate a livello regionale e tradizionali; ritiene che tali regimi di incentiva-zione non debbano in alcun caso far sì che venga soppiantata la produzione sostenibile di derrate alimentaria livello locale;

19. si attende che gli Stati membri mettano a punto piani d'azione nazionali per la biomassa, da collegarein seguito anche alle misure nazionali di politica strutturale e agricola, e li aggiornino a scadenze fisse; siattende inoltre che facciano tutto il possibile per realizzare gli obiettivi della direttiva 2003/30/CE;

20. invita la Commissione a vagliare, basandosi su raffronti scientifici «well-to-wheel» (dalla fonte primariaall'uso finale) di vari tipi di biomassa importata e prodotta nell'UE, la sostenibilità della biomassa e deibiocarburanti in tutti i settori di utilizzo, a presentare un bilancio della compatibilità con l'acquis comuni-tario e a trasmettere una relazione al Parlamento e al Consiglio entro la fine del 2007;

21. invita la Commissione e gli Stati membri, in relazione all'uso accresciuto della biomassa a fini energe-tici, a garantire il rispetto degli interessi e dei vincoli concernenti la conservazione della natura, l'assetto delpaesaggio e la gestione delle zone rurali e delle foreste;

22. si attende che la Commissione, in seguito ad una valutazione ambientale strategica, avanzi propostesulla promozione dell'utilizzo sostenibile ed efficiente, in termini di costi, della biomassa a scopi di riscalda-mento e raffreddamento, sia nel settore pubblico che in quello privato;

23. è del parere che, date le esigenze controverse riguardanti la biomassa a partire dai rifiuti, è importanteche la bioenergia non sia utilizzata come pretesto per promuovere l'incenerimento dei rifiuti rispetto adopzioni che consentono un maggiore risparmio di risorse, come il riutilizzo, il riciclaggio o il compostaggio;

24. si attende che l'utilizzo come combustibile dei rifiuti non ulteriormente riciclabili come materia, tracui i sottoprodotti agroalimentari, ad esclusione di quelli provenienti da aree interessate da processi di deser-tificazione, venga facilitato nel contesto della revisione del quadro giuridico per i rifiuti, tenendo conto dellaresa energetica; rileva tuttavia che ciò deve avvenire senza che siano ostacolati il riutilizzo o il riciclaggio dimateriali riciclabili;

23.12.2006 C 317 E/893Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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25. invita la Commissione a rimuovere tutti i possibili ostacoli contestuali alla legislazione europea ondeconsentire e promuovere la produzione di biogas da fermentazione di letame o rifiuti organici;

26. sollecita l'apertura delle reti del gas all'immissione e al trasporto non discriminatorio di biogas, nellamisura in cui è tecnicamente possibile immettere e trasportare tali gas in tutta sicurezza attraverso la rete delgas naturale;

27. si augura che, le procedure amministrative per la produzione e l'utilizzo di bioenergia, oltre che esseresnellite, siano estese a tutti gli Stati membri;

28. sottolinea che il sostegno alla promozione delle colture energetiche è stato introdotto nell'ambito dellariforma della politica agricola comune;

29. segnala che nell'impiego della biomassa a fini di sostenibilità occorre promuovere il tipo di uso piùprossimo al luogo di produzione delle materie agricole di base onde evitare le perdite energetiche connesseal trasporto; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a concedere aiuti finanziari per lo sviluppodelle zone rurali in modo da convertire alla bioenergia gli impianti di riscaldamento degli edifici pubblicinelle zone rurali;

30. sollecita il riconoscimento e la promozione della combustione di interi raccolti, ad esempio la combu-stione di cereali;

31. si compiace del fatto che la Commissione ponga l'accento sull'importanza di utilizzare le scorte dicereali d'intervento per produrre bioenergia; richiama l'attenzione sul fatto che ciò permetterà di ridurre laquantità di cereali d'intervento per l'esportazione e che l'Unione europea potrà in tal modo rispettare piùfacilmente gli impegni presi nel quadro dell'OMC; chiede di conseguenza alla Commissione di sviluppareincentivi adeguati al fine di garantire che la maggiore quantità possibile di cereali sia utilizzata in tal modo;

32. accoglie favorevolmente l'obiettivo alla base della comunicazione della Commissione di continuare apromuovere l'utilizzo delle energie rinnovabili, tra cui i biocarburanti, compreso il loro impiego nei trasporti,ferma restando la libertà degli Stati membri di optare a favore di altre tecnologie rinnovabili e di scegliereil settore e l'applicazione in cui la biomassa assicura i maggiori benefici sotto il profilo dell'effetto serra edell'energia;

33. invita gli Stati membri a promuovere l'impiego dei biocarburanti rendendo più attraente il regime diimposte e accise applicabile alla produzione e all'utilizzo di tali carburanti; invita gli Stati membri ad appog-giare una politica coordinata in materia; sostiene pertanto l'obiettivo della Commissione di proporre l'appli-cazione di obblighi in materia di biocarburanti, secondo quanto definito nella strategia dell'Unione europeaper i biocarburanti (COM(2006)0034); invita la Commissione a definire nuovi e più ambiziosi obiettivi alungo termine, fino al 2020, onde garantire la sicurezza degli investimenti;

34. esorta la Commissione a migliorare, di concerto con le compagnie petrolifere e di gas e con le aziendeautomobilistiche, la disponibilità di veicoli ecocompatibili nonché la distribuzione e l'accesso dei consuma-tori al biocarburante;

35. invita la Commissione a rimuovere qualsiasi ostacolo ingiustificato allo sviluppo del mercato dellabiomassa e dei biocarburanti, senza compromettere le considerazioni relative all'ambiente e alla salute su cuisi basano tali misure;

36. appoggia l'intenzione della Commissione di promuovere su base duratura la ricerca e lo sviluppo, inparticolare nel settore dei biocarburanti di seconda generazione, e di facilitarne l'applicazione su ampia scala;

37. ritiene che i biocarburanti di seconda generazione (carburanti BTL) abbiano una capacità di sfrutta-mento energetico notevolmente superiore a quella dei biocarburanti di prima generazione;

38. reputa di impellente necessità fissare quanto prima le norme tecniche per i biocarburanti e sottoporrea revisione la vigente direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, rela-tiva alla qualità della benzina e del combustibile diesel e del suo rapporto con l'utilizzo di biocarburanti,senza compromettere le motivazioni ambientali e sanitarie originariamente alla base di tali misure; sottolineache le norme esistenti dovrebbero essere adattate — o la direttiva 98/70/CE modificata — solo una voltache la Commissione abbia concluso la valutazione dell'impatto esercitato sulla qualità dell'aria dall'impiegodi miscele con percentuali più elevate di biocarburanti nella benzina e nel combustibile diesel;

23.12.2006C 317 E/894 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

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39. sollecita in particolare il rimaneggiamento dell'attuale norma EN 14214, per includere ulteriori formedi biomassa;

40. auspica che sia stabilita una definizione dei diversi tipi di biocarburante di seconda generazione, perdistinguere, date le ripercussioni ambientali, la produzione ottenuta dalla silvicoltura rispetto alla produzionederivata da materiali lignocellulosici di scarto, rifiuti organici da discarica o materia prima di origine vegetalee animale;

41. appoggia la creazione di una piattaforma tecnologica per i biocarburanti, di concerto con tutti i forni-tori di tecnologia coinvolti nello sviluppo, nella produzione, nella trasformazione e nell'uso finale dellecolture energetiche;

42. si attende dalla Commissione che, nella promozione della ricerca, si tenga conto adeguatamente dell'o-biettivo di un'aumentata utilizzazione della biomassa in connessione con sistemi di teleraffreddamento e tele-riscaldamento, in accordo con la posizione adottata dal Parlamento in prima lettura sul settimo programmaquadro di ricerca (1);

43. invita pressantemente gli Stati membri a indicare al più presto i loro obiettivi nazionali per la bioe-nergia, che dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi nazionali «Kyoto» e con l'obiettivo a lungo terminedi un aumento massimo complessivo della temperatura di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali, stabilito alivello UE;

44. invita la Commissione a introdurre una certificazione obbligatoria e completa che consenta la produ-zione sostenibile di biocarburanti in tutte le fasi, comprendente norme per le fasi di coltivazione e trasforma-zione nonché per il bilancio dei gas a effetto serra nel corso dell'intero ciclo di vita, che si applichi sia aicarburanti prodotti all'interno dell'Unione europea che a quelli importati;

45. invita la Commissione ad appoggiare lo sviluppo e l'utilizzazione del sistema di monitoraggio globaleper l'ambiente e la sicurezza (GMES) per controllare l'utilizzazione del suolo nella produzione di bioetanoloal fine di impedire la distruzione delle foreste pluviali e altre ripercussioni negative sull'ambiente;

46. riconosce che un ulteriore aumento della produzione di olio di palma può incidere sulle foreste natu-rali e sulla produzione tradizionale di alimenti, provocando una perdita di diversità, conflitti fondiari e fortiemissioni di gas a effetto serra; invita pertanto la Commissione a subordinare l'importazione nell'Unioneeuropea di prodotti derivati dall'olio di palma al rispetto dei criteri di produzione sostenibili, definiti nell'am-bito di un sistema di certificazione globale;

47. si attende che un eventuale obiettivo in materia di biomassa a livello europeo venga fissato in lineacon l'obiettivo già stabilito dall'UE di una quota del 25% di energie rinnovabili entro il 2020;

48. è fautore, per quanto concerne il settore dei trasporti, di politiche e misure nonché di tecnologie alter-native che siano coerenti con gli obiettivi dell'UE in materia di cambiamento climatico;

49. invita la Commissione a varare misure volte a introdurre nel settore dei biocarburanti un compro-messo tra l'industria automobilistica e il settore petrolifero secondo il principio «biocarburanti per le auto-mobili e non automobili per biocarburanti»;

50. auspica l'applicazione dell'ottava raccomandazione del gruppo CARS 21, che identifica nei biocarbu-ranti di seconda generazione una tecnologia particolarmente promettente per ridurre le emissioni di CO2 nelsettore dei trasporti;

51. raccomanda di prendere in considerazione, nell'ambito della promozione dei prodotti e della tecno-logia, un eventuale impiego dei biocarburanti in tutti i modi di trasporto;

52. ritiene che, per l'utilizzazione dei biocarburanti in taluni settori selezionati quali l'agricoltura e la silvi-coltura, la navigazione e i trasporti pubblici locali, sia sensato incoraggiarne l'impiego tramite incentivi fiscalia più lungo termine a favore dei carburanti puri, nel rispetto di un adeguato regime di certificazione;

53. invita la Commissione a incentivare, con la riforma del regime comunitario delle accise, nei singoliStati membri l'aggiunta di biocarburanti nei carburanti convenzionali;

54. sottolinea l'interesse di ricorrere a misure fiscali, come le esenzioni fiscali, pur invitando laCommissione a vigilare su eventuali distorsioni del mercato;

23.12.2006 C 317 E/895Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

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(1) GU C 300 E del 9.12.2006, pag. 401.

55. appoggia la Commissione nel suo intento di pervenire, nell'ambito dei negoziati OMC, a chiare normeatte a consentire lo sviluppo di un settore europeo dei biocarburanti, in particolare attraverso la predisposi-zione di un quadro commerciale e doganale appropriato e coerente;

56. invita la Commissione ad aumentare la priorità data al riconoscimento delle preoccupazioni noncommerciali nell'ambito di un futuro accordo con l'OMC; rileva che ciò consentirebbe all'UE di garantire chei biocarburanti importati rispondano a taluni criteri di sostenibilità, in particolare nel settore dell'ambiente;

57. rileva che i biocarburanti sono ormai oggetto di transazioni sul mercato mondiale e che l'UE non èancora autosufficiente in questo settore; osserva tuttavia che la promozione della produzione internadovrebbe avere l'assoluta priorità;

58. ritiene opportuno definire, per un dato periodo, un tasso di penetrazione accettabile delle importa-zioni di bioetanolo nell'UE, che sia compatibile con il progressivo sviluppo della produzione comunitaria ein linea con la strategia europea a favore di uno sviluppo sostenibile, in particolare nel settore dell'energia;

59. reputa necessaria, entro la fine del 2007, una relazione della Commissione sulle condizioni di produ-zione e di esportazione di biocarburanti nei principali paesi produttori;

60. invita la Commissione a promuovere, nel quadro del piano d'azione per la biomassa, ulteriori studi ericerche sulle materie plastiche derivate dalla biomassa in modo da pervenire a una migliore comprensionedel contributo di tali materie, durante il loro ciclo di vita, alle economie di combustibili fossili, alla riduzionedelle emissioni di gas a effetto serra e alle economie di energia nelle operazioni di recupero diverse dalcompostaggio; invita la Commissione ad esaminare la possibilità di rendere obbligatorio l'uso di determinatematerie plastiche derivate dalla biomassa, qualora esse risultassero essere una valida alternativa alle materieplastiche utilizzate attualmente;

61. invita la Commissione a prendere in esame la creazione, sotto forma di progetto pilota, di parchi delleenergie rinnovabili, in cui il fabbisogno energetico sarebbe soddisfatto da una combinazione di varie fontienergetiche rinnovabili, quali la biomassa, l'energia eolica e solare;

62. è convinto che il sostegno pubblico ai biocarburanti sia fondamentale e prende atto della diffusainquietudine dell'opinione pubblica per quanto concerne l'ingegneria genetica verde; ritiene che lo sviluppodi una biomassa ad elevato contenuto energetico debba avvenire nel rispetto dell'ambiente e non debbacostituire una minaccia, reale o percepita, per la produzione alimentare non geneticamente modificata; èconvinto che la selezione assistita da marcatori (MAS), che consente il miglioramento delle colture grazie atecniche di «incrocio intelligente», vale a dire l'incrocio di piante di famiglie simili anziché la loro modifica-zione genetica attraverso l'integrazione di un gene estraneo, debba apportare un rilevante contributo allosviluppo di una biomassa ad elevato contenuto energetico e, nel contempo, rispettosa dell'ambiente;

63. invita tutti gli Stati membri a creare congrui incentivi per le colture energetiche sostenibili senzamettere a repentaglio la produzione alimentare, facilitando l'accesso sostenibile e mobilitando ulteriorebiomassa proveniente dall'agricoltura e dalle foreste;

64. invita la Commissione a rivolgere una particolare attenzione ai progetti su piccola scala per i biocarbu-ranti contestuali al settore agrario primario, come la distillazione mobile e la fermentazione, atti ad inciderenotevolmente sulla futura trasformazione di prodotti derivati primari;

65. ritiene che le risorse previste alla rubrica 2 per il primo pilastro della politica agricola comune (§ 60)e quelle del Fondo agricolo europeo per lo sviluppo rurale dovrebbero essere destinate anche all'utilizzoenergetico della biomassa;

66. è del parere che la promozione della biomassa nelle zone rurali dovrebbe essere raggiunta attribuendopriorità a ricerca, sviluppo e dimostrazione per quanto riguarda le applicazioni della biomassa che hannodimostrato di contribuire in più ampia misura e nel modo più vantaggioso sotto il profilo dei costi alla ridu-zione dei gas ad effetto serra nonché al risparmio energetico, e creando un mercato specifico per migliorarela redditività mediante campagne d'informazione; propone di attribuire una particolare attenzione allosviluppo e alla promozione di soluzioni favorevoli per tutti, che prevedano la possibilità di combinare laproduzione di biomassa con il ripristino dell'habitat, un'agricoltura a basso input e una gestione del terri-torio che favorisca l'ambiente;

23.12.2006C 317 E/896 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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67. chiede che sia notevolmente aumentata la superficie massima di garanzia, fissata a 1,5 milioni di ettarinel contesto del regime di aiuti per le colture energetiche, e che non sia esclusa alcuna coltura da tale regimedi aiuti, privilegiando comunque quelle con un elevato fattore di efficacia energetica;

68. sollecita la Commissione ad abolire la messa a riposo dei terreni e a sviluppare nuovi incentivi per lecolture energetiche;

69. fa presente che anche la coltivazione di materie prime rinnovabili deve essere praticata conformementea buone prassi professionali e che per essa valgono le regole della condizionalità (cross compliance);

70. esorta la Commissione ad ampliare il ventaglio delle specie idonee alla coltura per la produzione dibiocarburanti nei regimi di sostegno, onde garantire che si scelgano le colture energetiche più adeguate alivello locale e regionale e si incentivi la fermentazione di letame;

71. chiede alla Commissione di eliminare gli ostacoli allo sviluppo delle colture energetiche nei nuovi Statimembri, che applicano un regime semplificato di pagamento unico alla superficie;

72. sollecita l'adozione di un quadro armonizzato a livello europeo per far sì che la disponibilità dibiomassa a scopi energetici sia considerata prioritaria anche nei paesi in cui la bioenergia non è ancorasviluppata;

73. è convinto che la produzione e l'utilizzo sostenibili della biomassa, che dovrebbero estendersi allecoltivazioni su piccola scala ed essere integrati nelle politiche di sviluppo rurale, offrano notevoli vantaggiper i paesi in via di sviluppo; ritiene inoltre che l'UE dovrebbe appoggiare il trasferimento di tecnologie versotali paesi terzi e l'esportazione di tecnologie nel campo delle bioenergie; considera nondimeno che tale poli-tica dovrebbe essere equilibrata e che detti sforzi dovrebbero tendere in via prioritaria al soddisfacimento delfabbisogno energetico proprio di tali paesi piuttosto che allo sviluppo esclusivo della loro capacità di espor-tazione;

74. invita la Commissione a predisporre una specifica iniziativa volta a informare, formare e sensibilizzareall'uso della biomassa e dei biocarburanti, rivolta al mondo agricolo, ai cittadini e agli amministratori locali;

75. ritiene che la produzione di biomassa e di biocarburanti possa recare un notevole contributo al conse-guimento degli obiettivi europei in materia di controllo climatico;

76. chiede alla Commissione di presentare appena possibile una proposta di direttiva sull'utilizzazione difonti di energia rinnovabili quale parte del pacchetto energetico nel 2007 e ricorda la sua risoluzione del14 febbraio 2006 contenente raccomandazioni alla Commissione sull'utilizzazione di fonti di energia rinno-vabili a fini di riscaldamento e raffreddamento;

77. sottolinea la necessità di una politica d'informazione su scala UE relativa alla biomassa e aibiocarburanti;

78. invita la Commissione a includere la torba, per quanto attiene all'aspetto del ciclo di vita, quale fontedi energia rinnovabile a lungo termine per la produzione di biomassa e bioenergia;

79. chiede, ai fini della messa a punto di una strategia a lungo termine per la promozione di un mercatoconcorrenziale dei biocarburanti nell'Unione europea, che siano definite condizioni quadro affidabili perinvestitori e produttori, in particolare per quanto riguarda gli incentivi fiscali;

80. chiede che la cooperazione e l'integrazione dei mercati dei biocarburanti nell'UE e negli Stati europeivicini ricevano una maggiore attenzione politica ed economica, specialmente nel quadro degli accordi speci-fici di partenariato;

81. è dell'avviso che il programma «Energia intelligente per l'Europa» contribuirà a sostenere i progettilocali relativi al risparmio energetico e allo sfruttamento adeguato delle risorse naturali;

82. invita la Commissione a non fare offerte nel quadro dei negoziati biregionali e bilaterali, superiori aquanto sarà stato concesso all'OMC in termini di richieste di accesso preferenziale al mercato comune delbioetanolo e ad applicare, nel quadro del Sistema delle preferenze generalizzate (SPG) e dell'SPG+, le disposi-zioni che consentono di ridurre o di eliminare le preferenze per il bioetanolo accordate a taluni paesi,quando le stesse non sono più giustificate;

83. invita la Commissione e gli Stati membri a vigilare sui tentativi di frode o di elusione dei dazi doganaliapplicabili al bioetanolo, ad adoperarsi in particolare affinché siano rispettate le norme sull'origine e sullaclassificazione tariffaria e ad impedire l'abuso di taluni regimi doganali sospensivi;

84. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

23.12.2006 C 317 E/897Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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P6_TA(2006)0605

Figi

Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione nelle Isole Figi

Il Parlamento europeo,

— vista la sua precedente risoluzione dell'8 settembre 2000 sulla situazione nelle Isole Figi (1),

— vista la dichiarazione della Presidenza UE del 5 dicembre 2006 sul colpo di stato alle Isole Figi,

— vista la dichiarazione del 5 dicembre 2006 del Segretario generale delle Nazioni Unite sul colpo di statomilitare alle Figi,

— vista la dichiarazione dell'Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite del 6 dicembre 2006,

— visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A. considerando che il commodoro Bainimarama ha rovesciato il governo figiano democraticamente elettocon il colpo di stato del 5 dicembre 2006 in disprezzo della Costituzione, dello stato di diritto, delpopolo e delle istituzioni tradizionali delle Figi,

B. considerando che a maggio e a settembre 1987 le Figi erano già state teatro di due colpi di Stato guidatidal colonello Sitiveni Rabuka e da indigeni figiani,

C. considerando che il 19 maggio 2000 un gruppo armato prese in ostaggio per diverse settimane il PrimoMinistro, primo di etnia indiana, Mahendra Chaudhry, e diversi altri membri del parlamento,

D. considerando che la crisi sta paralizzando l'economia delle Figi con ritardi nella produzione di zucchero,una drammatica flessione del turismo e la perdita di migliaia di posti di lavoro,

E. considerando che l'aiuto allo sviluppo alle Isole Figi, nell'ambito del Nono Fondo europeo di sviluppo,equivalente a 23 milioni di euro, è stato ripristinato dall'Unione europea nel 2004 con l'obiettivo digarantire a tutti i gruppi etnici una parità di accesso all'istruzione e alla formazione,

F. considerando che il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello stato di diritto costituisceun elemento essenziale dell'accordo di partenariato di Cotonou che disciplina le relazioni fra gli StatiACP e l'Unione europea,

G. considerando che lo sviluppo e la cooperazione fra le Figi e l'Unione europea risale al 1975,

H. considerando che il Commonwealth decise di sospendere la partecipazione delle Figi dai suoi consiglidecisionali,

1. condanna fermamente il colpo di stato ai danni del governo democraticamente eletto da parte di forzemilitari figiane e ribadisce la sua più ferma opposizione ad azioni che mettano in pericolo il processo demo-cratico nelle Figi;

2. chiede il ritiro dell'esercito e il ripristino del governo democraticamente eletto;

3. è persuaso che una soluzione duratura dell'attuale crisi politica possa essere raggiunta soltanto attra-verso mezzi pacifici che rispettino le preoccupazioni e gli interessi di tutte le comunità;

4. sottolinea che sta prendendo forma l'opposizione pacifica al regime militare dopo l'appello alla resi-stenza pacifica del Primo Ministro deposto e con la denuncia del colpo di stato da parte del Gran Consigliodei Capi e dei gruppi ecclesiastici più influenti;

23.12.2006C 317 E/898 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

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(1) GU C 135 del 7.5.2001, pag. 302.

5. ricorda che le Figi hanno svolto le elezioni generali nel maggio 2006, ritenute regolari dagli osservatoriinternazionali, ivi compresa una nutrita missione di osservazione elettorale dell'Unione europea;

6. ricorda che la coalizione di governo formata dal Primo Ministro Qarase a seguito delle elezioni ha pienalegittimità democratica, nonché un'ampissima maggioranza in parlamento;

7. sottolinea che il futuro della società multietnica delle Figi dipende dalla credibilità e dalla legittimità delleistituzioni democratiche in base al principio di parità fra esseri umani a prescindere dall'origine etnica, soste-nute da tutte le comunità;

8. propone la creazione di una commissione «verità e riconciliazione» alle Figi per contribuire alla coesi-stenza pacifica tra le due principali comunità del paese;

9. chiede alla Commissione UE e agli Stati membri di sospendere immediatamente tutti gli aiuti nonumanitari nelle Isole Figi, come indicato all'articolo 96 dell'accordo di partenariato di Cotonou, ad eccezionedei programmi d'istruzione, sempreché questi programmi siano attuati da ONG;

10. chiede all'Unione europea di imporre immediatamente un divieto di viaggio per impedire ai membridell'esercito, alle loro famiglie e ad altre persone connesse con il colpo di stato alle Isole Figi l'ingresso negliStati membri;

11. invita tutti i membri del Forum delle Isole del Pacifico e gli altri protagonisti a livello regionale e inter-nazionale ad esercitare pressioni per risolvere la situazione e pervenire ad una duratura stabilità politica,economica e sociali nelle Isole Figi;

12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio,ai governi degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Segretario generale delCommonwealth, ai governi dei paesi del Forum delle Isole del Pacifico, compresa l'Australia e la NuovaZelanda, e ai governi dei paesi del dialogo Post Forum, ivi compresi gli Stati Uniti.

P6_TA(2006)0606

Coinvolgimento delle forze ONU nelle violenze sessuali in Liberia e Haiti

Risoluzione del Parlamento europeo sul coinvolgimento delle forze ONU nelle violenze sessuali inLiberia e Haiti

Il Parlamento europeo,

— vista la Conferenza ad alto livello dell'ONU sull'eliminazione dello sfruttamento e dell'abuso sessualecompiuto dal personale dell'ONU e delle ONG, svoltasi a New York il 4 dicembre 2006, e i commentidel Segretario generale in tale conferenza,

— visti la Quarta convenzione di Ginevra relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra(1949) e i protocolli addizionali del 1977 secondo cui le donne devono essere protette contro gli stuprie tutte le altre forme di violenza sessuale,

— viste la Dichiarazione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1993 sull'eliminazione della violenza controle donne e la Convenzione delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989 sui diritti del bambino,

— vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 (2000) del 31 ottobre 2000,sulle donne, la pace e la sicurezza,

23.12.2006 C 317 E/899Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

— vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1265 (1999) del 17 settembre 1999 sullaprotezione dei civili nei conflitti armati e in particolare il paragrafo 14, secondo il quale il personaleONU che si occupa delle attività di ristabilimento, mantenimento e consolidamento della pace deve avereuna formazione appropriata, in particolare in materia di diritti dell'uomo e negli aspetti relativi al genere,

— visto lo statuto di Roma che istituisce il Tribunale penale internazionale, e in particolare gli articoli 7 e 8,secondo cui lo stupro, la schiavitù sessuale, la prostituzione forzata, la gravidanza forzata, la sterilizza-zione forzata e qualsiasi altra forma di violenza sessuale di analoga gravità sono crimini contro l'umanitàe crimini di guerra che vengono equiparati alla tortura e ai più gravi crimini di guerra, a prescindere dalfatto che questi atti siano perpetrati sistematicamente o meno durante conflitti internazionali o interni,

— vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1712 (2006) del 29 settembre 2006 sullaLiberia,

— vista la relazione del principe Zeid Ra'ad Zeid Al-Hussein, Consigliere del Segretario generale sullo sfrut-tamento e l'abuso sessuale nelle operazioni di pace dell'ONU, intitolata «Una strategia generale per elimi-nare in futuro lo sfruttamento e l'abuso sessuale nelle operazioni di pace delle Nazioni Unite», del 4 aprile2005,

— vista la relazione dell'Ufficio dei servizi di controllo interno del 5 gennaio 2005, intitolata «Indaginidell'Ufficio dei servizi di controllo interno in materia di accuse di sfruttamento e abuso sessuale nell'am-bito della missione organizzata dalle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo»,

— vista la sua risoluzione del 1o giugno 2006 sulla situazione delle donne nei conflitti armati e il lororuolo quanto alla ricostruzione e al processo democratico nei paesi in situazione di post-conflitto (1),

— visto l'articolo 115, paragrafo 5 del suo regolamento,

A. considerando che le recenti accuse che i bambini ad Haiti e in Liberia sono oggetto di stupri e incita-mento alla prostituzione da parte del personale dell'ONU incaricato di mantenere la pace è l'ultimodi una triste serie di scandali simili, come gli atti di pedofilia da parte del personale dell'ONU nellaRepubblica democratica del Congo e il traffico di esseri umani in Kosovo,

B. considerando che alle operazioni di pace dell'ONU nel mondo partecipano quasi 100 000 persone, lagrande maggioranza delle quali si comporta in modo leale e onesto, ma il cui contributo alla pace e allasicurezza è pregiudicato da una serie di gravi abusi sessuali compiuti da un piccolo numero di dipendentidell'ONU,

C. considerando che le Nazioni Unite hanno indagato 319 addetti alle operazioni di pace sospettati di abusisessuali dopo il 2004 e hanno sanzionato 179 militari, civili e agenti di polizia,

D. considerando che i dipendenti ONU espulsi dall'organizzazione per sfruttamento sessuale sono raramenteprocessati nel loro paese d'origine,

E. considerando che lo scopo delle missioni di pace è di aiutare i paesi devastati dalla guerra civile o daiconflitti internazionali a ripristinare la stabilità, a garantire la sicurezza pubblica e a adottare lo Stato didiritto,

1. esprime la propria profonda indignazione per gli odiosi crimini attribuiti al personale ONU, come leprestazioni sessuali in cambio di cibo;

2. condanna gli atti del personale di pace dell'ONU ad Haiti e in Liberia che hanno costretto i bambini asubire violenze e prostituzione;

3. condanna tutti gli atti di abuso e di sfruttamento sessuale nonché le altre forme di atti criminalicompiuti dal personale ONU in violazione dei diritti dell'uomo nonché in flagrante contraddizione con lemissioni di pace e umanitarie della stessa organizzazione;

4. sottolinea la natura particolarmente odiosa di tali atti, che sono attività predatorie su popolazioni localiestremamente vulnerabili e deboli che dovrebbero essere protette e non abusate dal personale dell'ONU;

23.12.2006C 317 E/900 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

(1) Testi approvati, P6_TA(2006)0245.

5. invita tutti gli Stati membri dell'ONU che partecipano alle missioni di pace a dar seguito a tutte leaccuse di abuso e sfruttamento sessuale, in particolare quelle che riguardano i minorenni, e a processare piùrapidamente possibile le persone che hanno commesso gli abusi;

6. invita il Segretario generale dell'ONU a effettuare ulteriori indagini sul ruolo delle forze di pacedell'ONU e dei lavoratori delle organizzazioni umanitarie nello sfruttamento e nell'abuso sessuale di bambinie di persone vulnerabili, allo scopo di creare un efficace sistema di controllo e di attuare la politica di tolle-ranza zero dell'ONU;

7. plaude alla recente Conferenza ad alto livello dell'ONU del 4 dicembre 2006 che ha affrontato iproblemi della prevenzione degli abusi sessuali in loco da parte del personale e all'annuncio del Segretariogenerale in merito alla strategia di prossima realizzazione per assistere le vittime dello sfruttamento e dell'a-buso sessuale, oltre all'utilizzazione del DNA nelle indagini per impedire ulteriori abusi;

8. esprime grave preoccupazione per le notizie di una «cultura del silenzio» in alcune missioni dell'ONU acausa dei timori di castigo e di rappresaglie; invita l'ONU ad adottare tutte le misure necessarie per creare unambiente di lavoro che consenta al personale di riferire gli abusi compiuti senza timore di rappresaglie;

9. sottolinea che, nonostante le attuali misure e il fatto che l'ONU da lungo tempo abbia adottato un'impo-stazione di «tolleranza zero», le accuse di violenza sessuale persistono; che se l'ONU non può contrastaredrasticamente questi comportamenti ciò avrà un effetto negativo sulla credibilità e sull'autorità morale dell'i-stituzione in quanto tale e che, in ultima analisi, alcuni Stati membri potrebbero ridurre il numero dei loroeffettivi in un momento in cui le missioni di pace sono sempre più necessarie;

10. sottolinea la difficoltà a cui si trova di fronte l'ONU per sanzionare i soldati colpevoli di abusi sessuali,in quanto la responsabilità ultima della formazione dei militari e delle sanzioni nei loro confronti spettaagli Stati membri; invita pertanto i paesi interessati ad applicare procedure disciplinari ogniqualvolta siapossibile;

11. approva l'ambizione di creare un trattato ONU vincolante per processare gli addetti alle missioni dipace che commettono abusi sessuali;

12. sottolinea che tale trattato dovrebbe anche includere politiche per impedire al personale ONU accusatodi tali abusi di essere riassunto, per istituire di un fondo di assistenza per le vittime degli abusi e per adottaremisure per migliorare la formazione del personale ONU in materia di rispetto dei diritti dell'uomo;

13. invita l'ONU a provvedere ad assicurare la protezione delle persone vulnerabili, in particolare le donne,i bambini e i rifugiati, nelle zone in cui operano le sue forze; invita inoltre l'ONU e l'UE a sostenere misureper fare in modo che le donne abbiano voce in capitolo nelle situazioni di conflitto e in quelle post conflit-tuali in modo che siano meno vulnerabili allo sfruttamento sessuale;

14. approva la campagna nazionale per lottare contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale avviata dalgoverno della Liberia il 4 dicembre 2006, unitamente alle organizzazioni dell'ONU e della società civile, el'appello del Presidente Johnson-Sirleaf alla comunità internazionale «di non fare cattivo uso della (sua)ricchezza e del (suo) potere per sfruttare sessualmente bambini e donne»;

15. riconosce il lavoro delle missioni di pace delle Nazioni Unite a favore della pace e della sicurezza intutto il mondo;

16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alSegretario generale dell'ONU e ai governi degli Stati membri dell'ONU.

23.12.2006 C 317 E/901Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

P6_TA(2006)0607

Birmania

Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Birmania

Il Parlamento europeo,

— vista la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite Pinheiro sulla situazione dei diritti dell'uomo inMyanmar, del 21 settembre 2006,

— visti la decisione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del 15 settembre 2006, di inserire ilMyanmar nel suo ordine del giorno ufficiale, la visita compiuta in tale paese, dal 9 al 12 novembre2006, dal Sottosegretario generale per gli Affari politici delle Nazioni Unite Ibrahim Gambari, e la conse-guente relazione di quest'ultimo al Consiglio di sicurezza,

— viste le sue precedenti risoluzioni sul Myanmar, in particolare quella del 17 novembre 2005 (1),

— visto il regolamento (CE) n. 817/2006 del Consiglio, del 29 maggio 2006, che rinnova le misure restrit-tive nei confronti della Birmania/Myanmar (2),

— vista la dichiarazione della presidenza del Sesto vertice Asia-Europa (ASEM), tenutosi in Helsinki a il 10 e11 settembre 2006,

— visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A. considerando che il Consiglio di Stato per la pace e lo sviluppo (SPDC) continua a sottoporre il popolodel Myanmar ad abusi spaventosi in fatto di diritti dell'uomo, quali il lavoro forzato, la persecuzione didissidenti, la coscrizione di bambini soldato e i trasferimenti coatti,

B. considerando che la Convenzione nazionale, convocata per la prima volta nel 1993 al fine di elaborareuna costituzione e da allora sospesa più volte, ha ripreso i lavori il 10 ottobre 2006, ma che mancaancora di credibilità per via dell'assenza di rappresentanti democraticamente eletti, segnatamente dellaLega nazionale per la democrazia (NLD), come anche di gruppi etnici,

C. considerando che la leader dell'NLD, vincitrice del premio Nobel per la pace e del premio Sakharov,Aung San Suu Kyi, ha passato 10 degli ultimi 16 anni agli arresti domiciliari, un provvedimento illegaleche la giunta militare prolunga ogni anno,

D. considerando che i vicini del Myanmar devono assumere una posizione più ferma contro gli abusicommessi nel paese dal regime militare e che il Myanmar deve migliorare la sua situazione in materia didiritti dell'uomo e abbracciare la democrazia,

E. considerando che più del 30% dei bambini al di sotto dei cinque anni soffre di malnutrizione, che i tassidi mortalità per malaria e tubercolosi rimangono molto elevati, che l'epidemia di HIV/AIDS si è diffusa alivello di tutta la popolazione e che quasi la metà dei bambini in età scolastica non è scolarizzata,

F. considerando che il governo del Myanmar ha recentemente ordinato al Comitato internazionale dellaCroce Rossa (CICR) di chiudere i suoi cinque uffici in loco, impedendo di fatto all'organizzazione di svol-gere la maggior parte del suo lavoro di assistenza e protezione a beneficio dei civili che vivono in condi-zioni difficili nelle zone di frontiera,

G. considerando che, secondo la relazione strategica sul controllo internazionale dei narcotici relativa al2006, il Myanmar è il secondo produttore al mondo di oppio illegale e che contribuisce per più del90% alla produzione di eroina dell'Asia sudorientale,

1. condanna l'SPDC per aver posto in atto, per più di quarant'anni, un'implacabile soppressione del popolobirmano e per la sua totale incapacità di compiere passi significativi in direzione della democrazia;

23.12.2006C 317 E/902 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

(1) GU C 280 E del 18.11.2006, pag. 473.(2) GU L 148 del 2.6.2006, pag. 1.

2. rifiuta di riconoscere la legittimità delle proposte costituzionali formulate dalla Convenzione nazionalefintantoché quest'ultima non includerà l'NLD e altri partiti politici; sollecita la Convenzione nazionale apresentare una road map per la democrazia, che rispecchi fedelmente gli auspici del popolo birmano, anzichéconsolidare il controllo dei militari sul potere;

3. chiede il rilascio immediato e incondizionato di Aung San Suu Kyi e di tutti gli altri prigionieri politici— che secondo le stime dovrebbero essere più di 1 100 — detenuti dall'SPDC;

4. deplora la recente chiusura, da parte del governo di Myanmar, di cinque uffici in loco del CICR (aMandalay, Mawlamyine, Hpa-an, Taunggyi e Kyaing Tong), che rende di fatto impossibile all'organizzazionesvolgere la sua attività umanitaria, nonché l'adozione di altre misure destinate ad intimidire organizzazioninon governative (ONG) impegnate in campo umanitario; invita il governo di Myanmar a consentire a questeorganizzazioni di operare senza ingerenze e restrizioni;

5. condanna fermamente la brutale repressione operata dal regime nei confronti di numerosi, importantigruppi etnici, fra cui i karen del Myanmar orientale, che ha causato sofferenze e migrazioni interne su vastascala (nella parte orientale del paese circa 82 000 persone sono state costrette ad abbandonare le loro casenel 2006, cosa che ha portato il numero degli sfollati interni ad almeno 500 000);

6. accoglie favorevolmente la missione di informazione effettuata in Myanmar nel 2006 dal ministro degliEsteri malese Syed Hamid Albar, sulla scorta della posizione assunta l'anno scorso dall'Undicesimo verticedell'Associazione delle nazioni dell'Asia-Sud-orientale (ASEAN), e confida che ciò porterà ora all'adozione dimisure più severe da parte delle nazioni ASEAN nei confronti della giunta militare in Myanmar;

7. accoglie favorevolmente la decisione dell'Organizzazione internazionale del lavoro di portare dinanzi alConsiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e alla Corte internazionale di giustizia le proprie preoccupazioniriguardo al detestabile ricorso al lavoro forzato da parte dell'SPDC, e spera che questo atteggiamento piùdeterminato induca l'SPDC a porre fine a tale pratica;

8. riconosce che le sanzioni mirate dell'Unione europea non sono state concentrate sui settori economiciche procurano al regime redditi considerevoli e che, di conseguenza, non hanno finora avuto l'impatto auspi-cato su coloro che sono direttamente responsabili della sofferenza del popolo birmano; invita il Consiglio agarantire che tutti gli Stati membri applichino rigorosamente le misure restrittive esistenti;

9. invita inoltre il Consiglio ad ampliare la portata delle sanzioni e ad estendere l'elenco di coloro cui essesi applicano, così da includere tutti i ministri, i deputati, i membri, i sostenitori e i lavoratori dell'SPDC, oltreai loro familiari, nonché gli uomini d'affari e altre personalità di primo piano associate al regime;

10. sollecita la Cina, l'India e altri paesi che continuano a rifornire di armi e a sostenere in altro modo lagiunta militare a cessare di farlo e ad unirsi alla comunità internazionale nei suoi sforzi volti a migliorare lasituazione in Myanmar;

11. accoglie favorevolmente la decisione dei giudici della Corea del Sud di mettere in stato d'accusa14 persone che lavorano per sette società sudcoreane e che avrebbero fornito tecnologia ed attrezzature alregime birmano per aiutarlo a costruire una fabbrica di armi a Pyay, nel centro del paese;

12. si compiace della recente apertura da parte delle Nazioni Unite del primo di sette centri di assistenzagiuridica, situato nel campo di Ban Mae Nai Soi, nella Thailandia nord-occidentale, e inteso ad aiutare iprofughi birmani che vivono nella vicina Thailandia, e si aspetta che le Nazioni Unite adottino ulteriorimisure ferme nei confronti dell'SPDC;

13. insiste sul fatto che tutti gli aiuti al Myanmar devono essere consegnati per il tramite di ONG auten-tiche e devono raggiungere le popolazioni alle quali sono destinati, e che il coinvolgimento dell'SPDC deveessere il minore possibile;

14. invita il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ad adottare una risoluzione vincolante che chieda ilripristino della democrazia in Myanmar e il rilascio di tutti prigionieri politici, ivi compresa Aung SanSuu Kyi;

15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione,ai governi degli Stati membri, ai governi delle nazioni ASEAN, alla Lega nazionale per la democrazia, alConsiglio di Stato per la pace e lo sviluppo, e al Segretario generale delle Nazioni Unite.

23.12.2006 C 317 E/903Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

P6_TA(2006)0608

Implicazioni della firma della Convenzione dell'Aja sui titoli

Risoluzione del Parlamento europeo sulle implicazioni della firma della Convenzione dell'Aja suititoli

Il Parlamento europeo,

— vista la Convenzione dell'Aja sulla legge applicabile ad alcuni diritti sui titoli detenuti presso un interme-diario e la sua relazione esplicativa (in prosieguo la «Convenzione dell'Aja sui titoli»),

— vista la proposta di decisone del Consiglio (COM(2003)0783) concernente la firma della Convenzionedell'Aja sui titoli,

— visto lo studio della Commissione su alcuni aspetti giuridici della Convenzione dell'Aja sui titoli,

— vista la direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 giugno 2002 concernente icontratti di garanzia finanziaria (1) e in particolare l'articolo 9,

— vista la direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 concernente ilcarattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (2) e inparticolare l'articolo 9, paragrafo 2,

— vista la direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 aprile 2001 concernente ilrisanamento e la liquidazione degli enti creditizi (3) e in particolare gli articoli 24 e 31, terzo trattino,

— visto il parere della Banca centrale europea del 17 marzo 2005 (4) in merito alla firma della convenzionedell'Aja sui titoli,

— vista la risoluzione del Parlamento europeo del 7 settembre 2006 sulla partecipazione del Parlamentoeuropeo ai lavori della Conferenza dell'Aja in seguito all'adesione della Comunità (5),

— vista la risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2003 sulla comunicazione dellaCommissione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata «Compensazione e regolamento nell'Unioneeuropea — prospettive future» (6),

— visto l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma e paragrafo 3, secondo comma del trattato CE,

— visto l'articolo 108, paragrafo 5 del suo regolamento,

A. considerando che la Convenzione dell'Aja sui titoli non è compatibile con le direttive 2002/47/CE,98/26/CE e 2001/24/CE,

B. considerando che la Commissione prevede pertanto di sottoporre a revisione queste tre direttive chesono state adottate nell'ambito della procedura di codecisione con il Parlamento europeo,

C. considerando che tali direttive hanno postulato un principio detto PRIMA (Place of the Relevant Inteme-diary Approach, o approccio del luogo dell'intermediario pertinente) allo scopo di assicurare la sicurezzagiuridica dei pagamenti e un efficace controllo sugli intermediari finanziari,

D. considerando che in mancanza di armonizzazione dei diritti materiali in materia di proprietà, di dirittodi voto e di diritti e obblighi dei depositari centrali nei confronti dei titolari dei conti e in particolaredella distinzione tra gli attivi detenuti in proprio e quelli detenuti per conto di un cliente è necessario,prima di abbandonare il principio PRIMA, di consultare effettivamente il Parlamento europeo sulla basedi un esame preliminare approfondito da parte di tutte le commissioni interessate,

23.12.2006C 317 E/904 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT

(1) GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43.(2) GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45.(3) GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15.(4) GU C 81 del 2.4.2005, pag. 10.(5) Testi approvati, P6_TA(2006)0353.(6) GU C 38 E del 12.2.2004, pag. 265.

E. considerando che il Parlamento europeo dispone di un potere di parere conforme in merito alla ratificadella Convenzione dell'Aja sui titoli,

1. ribadisce la necessità di un controllo democratico sui negoziati condotti nell'ambito della Conferenzadell'Aja di diritto internazionale privato;

2. insiste sulla necessità di una consultazione del Parlamento europeo prima della ratifica, in particolaresui progetti di mandati di negoziato e sull'utilità di clausole di deconnessione;

3. ricorda l'attaccamento del Parlamento al principio PRIMA, alla definizione di un contesto comune perl'esercizio di attività di compensazione e di regolamento, alla lotta effettiva contro il riciclaggio e al rispettodelle intenzioni di voto degli azionisti;

4. ritiene fondamentale assicurare la sicurezza giuridica ex ante per quanto riguarda la legge applicabile atalune questioni concernenti la detenzione, l'opponibilità e il trasferimento di titoli iscritti su un conto edetenuti presso intermediari, nonché le garanzie costituite su tali titoli in un contesto internazionale, eridurre i rischi sistematici che potrebbero essere provocati da incertezze a tale riguardo;

5. esprime la sua più viva preoccupazione per quanto riguarda le riserve avanzate più volte dalla Bancacentrale europea in materia di rischio sistemico e il rischio di una crescita esponenziale dei litigi relativi all'e-secuzione delle garanzie a cui i tribunali dovranno applicare una legge straniera allo scopo di determinare inparticolare il posto che occupa in graduatoria;

6. è del parere che un solo sistema giuridico debba disciplinare gli aspetti patrimoniali di tutti i titoliiscritti nei conti dei partecipanti in seno ad un sistema di regolamento e, nello stesso modo, ritiene che unsolo sistema giuridico di regolamento debba disciplinare gli aspetti contrattuali della relazione tra il sistemae ognuno dei partecipanti allo scopo di proteggere il carattere definitivo delle operazioni, la sicurezza e latrasparenza del sistema di regolamento;

7. è del parere che la sicurezza delle transazioni intra-europee debba avere la precedenza rispetto all'agevo-lazione delle transazioni tra l'Unione europea e il resto del mondo;

8. deplora il carattere molto insufficiente del test di realtà (articolo 4, paragrafo 1 della Convenzionedell'Aja sui titoli) e le esenzioni in materia di leggi di polizia (articolo 11, paragrafo 3 della Convenzionedell'Aja sui titoli), cosa che rischia di incoraggiare la scelta delle leggi meno vincolanti e di creare distorsioninel mercato interno dei servizi finanziari;

9. invita la Commissione a presentargli uno studio esauriente di impatto sulle conseguenze dell'adesionealla Convenzione dell'Aja sui titoli per il diritto e l'economia dell'Unione europea; chiede che tale studioprecisi in particolare le conseguenze fiscali dell'adesione alla Convenzione, le conseguenze dei trasferimentidi rischi tra entità (depositari centrali, banche, titolari di depositi) in seguito all'abbandono del principioPRIMA, le conseguenze sull'esercizio del diritto di voto connesso ai titoli, gli effetti sulla remunerazione delproprietario ultimo dei titoli, la lotta contro gli abusi del mercato, la lotta contro il riciclaggio e il finanzia-mento del terrorismo, l'efficacia dei sistemi di regolamento e l'accertamento dei rischi di insolvenza degli enticreditizi;

10. chiede che tale studio di impatto sia adottato in via collegiale dai Commissari prima di adottare laConvenzione dell'Aja sui titoli definitivamente a nome della Comunità;

11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

23.12.2006 C 317 E/905Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Giovedì, 14 dicembre 2006

IT