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FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI GLI ORGANISMI DI VIGILANZA

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FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI

GLI ORGANISMI DI VIGILANZA

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INDICE GLI ORGANISMI DI VIGILANZA

IL RUOLO DELL’ASL

Il tecnico della prevenzione

L’ISPEZIONE IN AZIENDA

VERIFICA DELL’ADEMPIMENTO

INCHIESTA INFORTUNIO

LE SANZIONI

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GLI ORGANISMI DI VIGILANZA

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GLI ORGANISMI DI VIGILANZA

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Lo Stato ha individuato tre organismi di vigilanza, che hanno il compito primario di verificare la corretta applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ognuna con un proprio ambito di azione.

I FANTASTICI 3

Azienda Sanitaria

Locale

Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro

1 2 3

Vigili del Fuoco

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GLI ORGANISMI DI VIGILANZA

5

L’ASL (Azienda Sanitaria Locale) ha il compito di vigilare che le norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro vengano applicate correttamente.Ciò avviene dal 1980, in conformità a quanto stabilito dall'art.21 della L.833/78 (legge di riforma del sistema sanitario nazionale), e il D.Lgs 81/08

ASL

Azienda Sanitaria

Locale

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All' Ispettorato del Lavoro (ISPSL) spettano compiti di vigilanza in merito a:attività lavorative caratterizzate da rischi particolarmente elevati;rapporti di lavoro speciali (ad esempio apprendisti, adolescenti, invalidi civili, lavoratrici madri);disposizioni diverse sull'incremento della frequenza delle visite mediche periodiche.

GLI ORGANISMI DI VIGILANZA

ISPETTORATO DEL LAVORO

Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro

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Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha il compito di vigilare sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto riguarda la SICUREZZA ANTINCENDIO. In particolare essi controllano:le attività soggette che necessitano del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi;le attività e luoghi di lavoro ai quali devono applicarsi le misure generali di tutela disposte dal Decreto Ministeriale 10/30/1998 e succ. mod.

GLI ORGANISMI DI VIGILANZA

VIGILI DEL FUOCO

Vigili del Fuoco

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IL RUOLO DELL’ASL

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Il D.M. n. 58 del 17 gennaio 1997 ha individuato e regolamentato la figura del tecnico della prevenzione.Egli è responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di: igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro;igiene degli alimenti e delle bevande;igiene di sanità pubblica e veterinaria.

IL RUOLO DELL’ASL

Asl IL TECNICO DELLA PREVENZIONE

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Istruisce, determina, contesta e notifica le irregolarità rilevate e formula pareri nell'ambito delle proprie competenze;

Vigila e controlla gli ambienti di vita e di lavoro e valuta la necessità di effettuare accertamenti ed inchieste per infortuni e malattie professionali;

Vigila e controlla la rispondenza delle strutture e degli ambienti in relazione alle attività ad esse connesse;

Vigila e controlla le condizioni di sicurezza degli impianti;

I COMPITI DEL TECNICO DELLA PREVENZIONE /1

IL RUOLO DELL’ASL

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I COMPITI DEL TECNICO DELLA PREVENZIONE /2

IL RUOLO DELL’ASL

Vigila e controlla la qualità degli alimenti e bevande destinati all'alimentazione dalla produzione al consumo e valuta la necessità di procedere a successive indagini specialistiche;

Vigila e controlla l'igiene e sanità veterinaria, nell'ambito delle proprie competenze, e valuta la necessità di procedere a successive indagini;

Vigila e controlla i prodotti cosmetici;

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Collabora con l'amministrazione giudiziaria per indagini sui reati contro il patrimonio ambientale, sulle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli alimenti;

Vigila e controlla quant'altro previsto da leggi e regolamenti in materia di prevenzione sanitaria e ambientale.

IL RUOLO DELL’ASL

I COMPITI DEL TECNICO DELLA PREVENZIONE /3

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L'attività del tecnico deve mirare inoltre ad instaurare:un concreto PASSAGGIO DI CONOSCENZE;un rapporto d'assistenza che consenta d'intervenire prima che la violazione avvenga, applicando cosi, in una visione più estesa, la VIGILANZA ed il controllo sulla PREVENZIONE ed evoluzione delle condizioni di sicurezza del lavoratore.

IL RUOLO DELL’ASL

VILIGILANZA E PREVENZIONE

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Le regioni svolgono attività di informazione, consulenza ed assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese, oltre che delle rispettive associazioni dei datori di lavoro;

L'attività di consulenza non può essere prestata dai soggetti che svolgono attività di controllo e di vigilanza. (D.Lgs. 81/08 Art.9 comma 3 ).

INFORMAZIONE, CONSULENZA, ASSISTENZA

IL RUOLO DELL’ASL

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15

Gli ispettori del lavoro e i tecnici della prevenzione dell’asl, ai sensi dell'art. 8, comma 1, d. P. R. N. 520 del 1955, "nei limiti del servizio a cui sono destinati, e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle singole leggi e dai regolamenti, sono UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA".

Vengono nominati dal Prefetto, su proposta del presidente della regione;

IL RUOLO DELL’ASL

UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA

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Gli ispettori e i tecnici della prevenzione, provvisti di documento personale di riconoscimento, sono AUTORIZZATI AD ACCEDERE LIBERAMENTE IN TUTTE LE AZIENDE soggette ai controlli dell'ispezione, senza preavviso, a qualunque ora del giorno e della notte, oltre che negli opifici, nei laboratori, nei cantieri, i dormitori e i refettori annessi agli stabilimenti.(art.8 DPR 520/1955).

I POTERI DELL’UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA

IL RUOLO DELL’ASL

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Il tecnico è autorizzato a procedere a tutte le INDAGINI, esami e controlli giudicati necessari;

Il tecnico può INTERROGARE, oltre il datore di lavoro, i componenti della direzione, l’RSPP, l’ RLS, i lavoratori dipendenti con o senza la presenza del datore di lavoro.

Il tecnico ha il dovere di ESIGERE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE che ritiene necessaria allo svolgimento dell'ispezione (es: registro infortuni, libro matricola, libro paga, DVR) di copiarla o di requisirla.

Il tecnico ha il diritto di PRELEVARE CAMPIONI di prodotti, sostanze e preparati impiegati.

I POTERI PREVISTI IN FASE DI CONTROLLO

IL RUOLO DELL’ASL

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L’ISPEZIONE IN AZIENDA

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Il sopralluogo ispettivo deve seguire diversi passaggi, al fine di garantire la massima trasparenza dell'operato dei Tecnici ASL. In particolare il tecnico deve:presentarsi ed esibire il documento di riconoscimento;chiedere che venga chiamato un responsabile dell'impresa (che spesso è lo stesso datore di lavoro) al quale si illustra l'oggetto della visita; in caso di segnalazione da parte di lavoratori non si fa menzione dell'origine del sopralluogo;richiedere la presenza di RSPP e RLS;eseguire il sopralluogo in forma congiunta (tecnici ASL e referenti aziendali).

L’ISPEZIONE IN AZIENDAIL SOPRALLUOGO ISPETTIVO /1

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Durante il sopralluogo ispettivo si richiedono i seguenti documenti:Certificato di iscrizione alla CCIM;Copia del Registro Infortuni;Libro unico del lavoro;I dati anagrafici completi di tutti i soggetti destinatari nella normativa prevenzionale. (DDL, RSPP, MC, RLS, Add. P.S., Add. EV.);Eventuali deleghe o procure in materia di Igiene e sicurezza del Lavoro; Documento di valutazione dei rischi Copia di documenti che attestino l'avvenuta informazione e/o formazione dei Lavoratori;Copia di documenti che possono essere utili alle indagini

L’ISPEZIONE IN AZIENDA

IL SOPRALLUOGO ISPETTIVO /2

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Durante il sopralluogo ispettivo si verificano i seguenti aspetti dell’azienda: requisiti generali; caratteristiche dei locali in cui si svolge il lavoro; uscite di emergenza; prevenzione e lotta antincendio; aerazione dei locali di lavoro; illuminazione degli ambienti; finestre e lucernari; porte e portoni; servizi sanitari e di benessere collettivo; locali seminterrati e sotterranei.

L’ISPEZIONE IN AZIENDAIL SOPRALLUOGO ISPETTIVO /3

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Il tecnico dovrà inoltre fare alcune verifiche tra le quali:valutazione del rumore:

rapporto di valutazione; relazione tecnica;

controllo degli impianti elettrici;controllo dei requisiti di sicurezza e regole dell'arte; verifica dei marchi di conformità:omologazione del controllo di qualità;contrassegni comunitari;verifiche obbligatorie.

L’ISPEZIONE IN AZIENDAIL SOPRALLUOGO ISPETTIVO /4

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Controllo dei REQUISITI GENERALI delle attrezzature di lavoro / macchine:che siano installate in conformità alle istruzioni del fabbricante;che siano utilizzate correttamente;che siano Sottoposte a manutenzione.

L’ISPEZIONE IN AZIENDA

IL SOPRALLUOGO ISPETTIVO /5

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Controllo dei REQUISITI PARTICOLARI delle attrezzature di lavoro / macchine:sistemi di comando;dispositivi di sicurezza;rimozione temporanea delle protezioni;messa in moto ed arresto dei motori;protezione degli organi lavoratori ;blocco degli apparecchi di protezione;preavviso di avviamento di macchine complesse;comando con dispositivi di blocco multipli;blocco della posizione di fermo manutenzione e riparazione;

L’ISPEZIONE IN AZIENDA

IL SOPRALLUOGO ISPETTIVO /6

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Viene rilasciato un verbale di sopralluogo ispettivo viene rilasciato un verbale con le prescrizioni da ottemperare;

viene dato un tempo massimo per adempiere agli obblighi mancanti; al termine del tempo indicato l’ASL effettua una nuova verifica.

L’ISPEZIONE IN AZIENDA

I RISULTATI DELL’ISPEZIONE

ISPEZIONE POSITIVA ISPEZIONE NEGATIVA

Nessuna non conformità Vengono rilevate delle non conformità documentali tecniche o strutturali

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VERIFICA DELL’ADEMPIMENTO

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L'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione, entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine.

VERIFICA DELL’ADEMPIMENTO

VERIFICA DELL’ADEMPIMENTO (Art. 21)

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Qual ora il datore di lavoro abbia provveduto ad eliminare l’irregolarità riscontrata, l'organo di vigilanza chiede di pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo della multa stabilita per la contravvenzione commessa. Il pagamento verrà verificato entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione. L'organo di vigilanza comunica quindi al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.

VERIFICA DELL’ADEMPIMENTO

VERIFICA DELL’ADEMPIMENTO (Art. 21)VERIFICA POSITIVA

Pagamento di una multa = ¼ del massimo della cifra

stabilita per legge

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Qual ora invece il datore di lavoro non abbia posto rimedio all’irregolarità riscontrata, l'organo di vigilanza ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione. Di conseguenza il procedimento penale prosegue.

VERIFICA DELL’ADEMPIMENTO

VERIFICA DELL’ADEMPIMENTO (Art. 21)VERIFICA NEGATIVA

non ottemperateottemperate nei modi ma non nei tempi ovvero con modalità diverseottemperate parzialmente

CONTRAVVENZIONI:

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Se l'adempimento avviene in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, risulta comunque valido sebbene l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione è avvenuta con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza.In tal caso, la somma da versare è ridotta al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

VERIFICA DELL’ADEMPIMENTO

VERIFICA DELL’ADEMPIMENTO (Art. 21)

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La contravvenzione si estingue quindi se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine fissato e provvede al pagamento previsto.

Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta.

VERIFICA DELL’ADEMPIMENTO

ESTINZIONE DEL REATO (Art. 24)

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VERIFICA DELL’ADEMPIMENTO

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INCHIESTA DI INFORTUNIO

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L'Inchiesta Infortunio ha come obiettivo la ricostruzione della fase lavorativa in atto al momento dell'infortunio è molto accurata, e viene eseguita attraverso tutti gli strumenti a disposizione dell'U.P.G. quali ad esempio:L’interrogatorio di chiunque possa dare informazioni sia direttamente che indirettamente); .La ripetizione della lavorazione;Uno scambio di informazioni con tecnici esperti nel settore.

INCHIESTA DI INFORTUNIO

CHE COS’È E COME SI ESEGUE /1

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L'Inchiesta Infortunio prevede due indagini parallele:

INCHIESTA DI INFORTUNIO

CHE COS’È E COME SI ESEGUE /2

individuazione dei soggetti responsabili

determinazione delle cause

INDAGINE TECNICA INDAGINE GIUDIZIARIA

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La testimonianza dell'infortunato è fondamentale per la ricostruzione delle cause;

E’ altrettanto importante, da parte dell'U.P.G., porre le domande giuste e saper ascoltare“;

Le S.I.T. (sommarie informazioni testimoniali) si possono eseguire su qualsiasi soggetto informato sui fatti.

INCHIESTA DI INFORTUNIO

TESTIMONIANZE

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La ricostruzione di un infortunio avviene, in genere, attraverso una sequenza di domande standard: Per quale impresa lavora?Da quanto tempo e con quale mansione?Ha ricevuto adeguate informazioni e sufficiente formazione per svolgere tale mansione; in quale forma?Che tipo di attrezzature utilizza abitualmente per svolgere il lavoro?Il giorno dell'infortunio svolgeva l'abituale mansione? (se NO in cosa consisteva il lavoro che stava svolgendo);

INCHIESTA DI INFORTUNIO

QUALI DOMANDE PORRE /1

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Descrivere il luogo di lavoro in cui stava operando. Esistono procedure interne sulle modalità

esecutive del lavoro svolto? Per esempio operazioni di pulizia, manutenzione straordinaria, rottura improvvisa di macchinari?

Chi ha ordinato il lavoro da svolgere ovvero chi abitualmente lo dirige? (capo reparto, ecc.)

Che modalità di pronto soccorso sono state adottate?

INCHIESTA DI INFORTUNIO

QUALI DOMANDE PORRE /2

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LE SANZIONI

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Secondo l’art. 55 del D. Lgs. 81/08, è punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con una multa da 4.000 a 12.000 € il datore di lavoro:che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del medesimo documento;che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

LE SANZIONI

LE SANZIONI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

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Secondo l’ar.t 55 del D. Lgs. 81/08 i lavoratori sono puniti con l’arresto fino a un mese o con una multa da 200 a 600 € per NON AVER:osservato le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro;utilizzato correttamente le attrezzature di lavoro e i dispositivi di sicurezza;utilizzato in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;segnalato immediatamente al datore di lavoro qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza;partecipato ai programmi di formazione e di addestramento;aderito ai controlli sanitari.

LE SANZIONI

LE SANZIONI A CARICO DEI LAVORATORI

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Secondo l’art. 55 del D. Lgs. 81/08 i lavoratori sono puniti con l’arresto fino a un mese o con una multa da 200 a 600 € per AVER:rimosso i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;compiuto di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza;

LE SANZIONI

LE SANZIONI A CARICO DEI LAVORATORI