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Raccolta Materiale Legale sul Debito Un pò di brain storming con qualche stimolo. Remissione del debito La remissione del debito è l'atto giuridico con il quale il creditore rinunzia volontariamente al proprio credito . La remissione comporta l'estinzione dell'obbligazione ed in quanto atto abdicativo, solo come effetto riflesso, la liberazione del debitore e tutti coloro che avevano garantito l'adempimento (fideiussori ). Diritto romano Nell'antica Roma venivano in considerazione tre negozi per raggiungere questo obiettivo. Solutio per aes et libram: dinanzi a cinque testimoni romani puberi, un libripens , presente il creditore, il debitore dichiarava solennemente di liberare se stesso dal potere del creditore, contemporaneamente gettando sulla bilancia il metallo dovuto. Ad essa bisognava dapprima necessariamente ricorrere per lo scioglimento di qualsiasi vincolo. Con l’introduzione della moneta coniata, svincolata dall'esigenza del pagamento contestuale, l’effetto estintivo della solutio venne riconosciuto a prescindere dall’adempimento ed ecco così che con il lancio simbolico del metallo (imaginaria solutio), il negozio venne quindi assimilato a quella che noi moderni chiamiamo remissione del debito . Acceptilatio: era un atto giuridico formale simmetrico e contrario rispetto alla stipulatio contratto verbis che constava della domanda del debitore circa l’avvenuto adempimento e la congrua risposta positiva del creditore. Era considerata un tipo di remissione perché la risposta era valida a prescindere dall’effettivo pagamento del debito. La formula dell'accettilazione era composta da una domanda del debitore e dalla risposta del creditore, come di seguito. Debitore: "Quod ego tibi promisi habesne acceptum?". Creditore: "Habeo" Pactum de non petendo: si tratta di un contratto con cui il creditore si obbliga a non richiedere l’adempimento del debitore per un certo

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Raccolta Materiale Legale sul Debito

Un pò di brain storming con qualche stimolo.Remissione del debito

La remissione del debito è l'atto giuridico con il quale il creditore rinunzia volontariamente al proprio credito. La remissione comporta l'estinzione dell'obbligazione ed in quanto atto abdicativo, solo come effetto riflesso, la liberazione del debitore e tutti coloro che avevano garantito l'adempimento (fideiussori).Diritto romano

Nell'antica Roma venivano in considerazione tre negozi per raggiungere questo obiettivo.

Solutio per aes et libram: dinanzi a cinque testimoni romani puberi, un libripens, presente il creditore, il debitore dichiarava solennemente di liberare se stesso dal potere del creditore, contemporaneamente gettando sulla bilancia il metallo dovuto. Ad essa bisognava dapprima necessariamente ricorrere per lo scioglimento di qualsiasi vincolo. Con l’introduzione della moneta coniata, svincolata dall'esigenza del pagamento contestuale, l’effetto estintivo della solutio venne riconosciuto a prescindere dall’adempimento ed ecco così che con il lancio simbolico del metallo (imaginaria solutio), il negozio venne quindi assimilato a quella che noi moderni chiamiamo remissione del debito.

Acceptilatio: era un atto giuridico formale simmetrico e contrario rispetto alla stipulatio contratto verbis che constava della domanda del debitore circa l’avvenuto adempimento e la congrua risposta positiva del creditore. Era considerata un tipo di remissione perché la risposta era valida a prescindere dall’effettivo pagamento del debito. La formula dell'accettilazione era composta da una domanda del debitore e dalla risposta del creditore, come di seguito. Debitore: "Quod ego tibi promisi habesne acceptum?". Creditore: "Habeo"

Pactum de non petendo: si tratta di un contratto con cui il creditore si obbliga a non richiedere l’adempimento del debitore per un certo periodo di tempo, o a tempo indeterminato o al ricorrere di determinate circostanze.

Si distingue dalla remissione del debito perché la remissione ha ad oggetto la rinuncia al credito, mentre il pactum de non petendo ha ad oggetto la sola rinuncia all'azione per ottenere il pagamento del credito. Nel caso in cui il creditore avesse richiesto lo stesso l’adempimento, il debitore avrebbe opposto l’exceptio pacti conventi.

Pactum de non petendo in rem: il creditore o il concreditore assumeva l'impegno che la prestazione

non sarebbe stata richiesta. Pactum de non petendo in personam: il concreditore assumeva l'impegno che la prestazione non

sarebbe stata richiesta al singolo condebitore con il quale stringeva il patto.

Diritto italiano

Nell'ordinamento italiano la remissione è disciplinata dal codice civile agli articoli 1236-1240 c.c.La remissione è un negozio giuridico:

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unilaterale in quanto per il suo perfezionamento è sufficiente la volontà del creditore di rinunziare al credito. Tuttavia, una parte della dottrina ritiene che si tratti di un contratto, argomentando dall'art. 1236 che prevede la facoltà del debitore di rifiutare la remissione. Tale dottrina ritiene che in caso di mancato rifiuto vi sia un consenso tacito del debitore alla remissione.

recettizio in quanto per avere effetto deve pervenire a conoscenza del debitore. Il debitore ha la facoltà di rifiutare la remissione, ma in tal caso l'art.1236 prevede l'onere a carico del debitore di comunicare il rifiuto al creditore entro un termine congruo.

La remissione può avvenire mediante:

dichiarazione del creditore di rimettere il debito (art. 1236) restituzione volontaria del titolo originale del credito (art. 1237)

Dispositivo dell'art. 1236 Codice Civile

Fonti → Codice Civile → LIBRO QUARTO - DELLE OBBLIGAZIONI → Titolo I - Delle obbligazioni in generale (Artt. 1173-1320) → Capo IV - Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dell'adempimentoLa dichiarazione (1) del creditore di rimettere il debito estingue l'obbligazionequando è comunicata al debitore (2)salvo che questi dichiari in un congruo termine (3) di non volerne approfittare (4).Note

(1) La remissione non è un negozio formale e può realizzarsi anche mediante comportamenti concludenti.Secondo alcuni la remissione ha carattere necessariamente gratuito; secondo altri si tratta di un negozio a causa neutra o generica, che può, secondo i casi, essere a titolo gratuito o oneroso. Ad esempio, il creditore rimette il debito nei confronti del proprio debitore, in virtù di un contratto che ha stipulato con un familiare del debitore, che gli ha pagato un certo prezzo per la remissione stessa.(2) Si afferma generalmente che la remissione sia un negozio unilaterale recettizio (che si perfeziona quando la dichiarazione giunge a conoscenza del debitore) [v. 1324], ma è anche diffusa la tesi della natura contrattuale [v. 1321].(3) La congruità, ossia l'opportunità del termine, va valutata secondo buona fede [v. 1175].(4) La dichiarazione di rinuncia estingue l'obbligazione nel momento in cui è comunicata al debitore. Ma poiché nessuno può essere costretto a ricevere un beneficio, questi può rifiutare, cancellando retroattivamente l'effetto estintivo (come se l'obbligazione non si fosse mai estinta).

SILENZIO ASSENSO PER MANCATA RISPOSTA

Sommario: 1. Silenzio e manifestazione di volontà; 2. Il comportamento concludente; 3. Il silenzio circostanziato; 4. Il silenzio con significato legalmente tipico.

1. Silenzio e manifestazione di volontà

In ambito privatistico, per essere giuridicamente rilevante e produrre effetti giuridici la volontà – che, se non esternata, costituisce solo un moto della psiche, ovvero un fatto interno all’uomo e pertanto non

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conoscibile in modo oggettivo – deve essere manifestata all’esterno. L’esternazione può avvenire nei modi più diversi, pronunciando o scrivendo delle parole o facendo un determinato gesto come una stretta di mano o un cenno con il capo. Indipendentemente dal tipo, i segni adoperati hanno lo scopo di comunicare all’esterno, in modo intenzionale e diretto, un determinato significato volitivo[1].Il silenzio, invece, è un fatto equivoco che non ha di per sé il valore di consenso. Poiché esso si configura per l’assenza di una dichiarazione o di un comportamento dal quale sia possibile ricavare l’intenzione negoziale di un soggetto, esso – singolarmente considerato – non costituisce una manifestazione di volontà. Sono, infatti, le circostanze in cui il silenzio viene osservato e che lo accompagnano a potergli attribuire il significato di consenso o di dissenso. Ne discende che il valore giuridico del silenzio è una quaestio facti e che saranno le circostanze a renderlo eventualmente significativo[2].Nei casi in cui l’atteggiamento volitivo non è portato all’esterno con dei segni, ma attraverso un comportamento da cui discenda un significato inequivoco, si parla invece di manifestazioni tacite di volontà. Pur essendovi stato, nel concreto, un atteggiamento silenzioso, non è il silenzio di per sé ad essere rilevante, ma quelle azioni e quei comportamenti a cui il silenzio si accompagna come mero fatto accessorio: è il caso del comportamento concludente dato dall’attuazione o esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 1327 c.c..Diversa è la circostanza in cui l’interessato aveva l’onere o il dovere di parlare – in base alla legge, alla consuetudine, agli usi, al contratto, al sistema invalso tra le parti o alla speciale correttezza o buona fede nei rapporti tra le parti – e non ha parlato. Si tratta di casi di ricostruzione giurisprudenziale in cui si discorre di silenzio circostanziato.Altre volte, l’atteggiamento inerte di un soggetto può comportare determinate conseguenze definite dalla legge, integrando fattispecie negoziali positive o negative, a seconda che ne derivi o meno la conclusione di un contratto. In questo caso si fa discendere dal silenzio un significato legalmente tipico, come nell’art. 1333 c.c. in ordine al contratto con obbligazioni del solo proponente, nell’art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 185 del 1999 in materia di contratti a distanza, nell’art. 11 della L. n. 675 del 1996 o nell’art. 4, comma 1, della L. n. 91 del 1999 in materia di donazioni di organi.2. Il comportamento concludente

Nel campo della formazione del contratto, il comportamento concludente è dato dall’attuazione o esecuzione del contratto medesimo come descritto nell’art. 1327 c.c. che prevede che “qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione. L'accettante deve dare prontamente avviso all'altra parte dell'iniziata esecuzione e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno.”La teoria del comportamento concludente o della dichiarazione tacita di volontà è servita ad attribuire a meri atti giuridici gli effetti della dichiarazione di volontà pur restando formalmente nell’ambito dell’autonomia privata: all’interno del genus manifestazione di volontà si distingue tra dichiarazione e comportamento concludente, intendendo con quest’ultimo un comportamento di per sé non dichiarativo della volontà del soggetto ma, alla luce delle circostanze d’insieme, idoneo a manifestarla in modo univoco e sicuro tramite un procedimento di illazione, in quanto la presuppone[3].L’inizio dell’esecuzione da parte dell’oblato è stato variamente definito in dottrina.Alcuni[4] lo qualificano come manifestazione tacita di volontà, nel senso che il comportamento dell’oblato, oltre che come mera esecuzione, viene in considerazione, alla stregua della valutazione sociale, quale manifestazione dell’intento di accettare: la conclusione del contratto ex. art. 1327 c.c. costituisce, in tal modo, uno schema di formazione del contratto che integra comunque gli schemi dell’accordo e differisce da quest’ultimo soltanto per il fatto che il contratto si forma quando l’accettazione è manifestata

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dall’oblato anziché, come di regola ex art. 1326 c.c., quanto essa perviene al proponente. Altri[5] lo intendono come dichiarazione legalmente tipizzata, in quanto la “concludenza” del comportamento concludente non è lasciata alla valutazione del giudice, ma è affermata autoritativamente dalla legge; altri[6] ancora come negozio di attuazione che avrebbe come nota peculiare quella di realizzare la volontà dell’agente, di esaurirne l’intento senza porlo in relazione con altri soggetti.Le teorie cd. consensualistiche sono state criticate da chi ha evidenziato la finzione che è alla base del voler intravedere l’esistenza di un accordo contrattuale anche nei casi in cui non è possibile identificare gli estremi per raggiungere l’incontro dei consensi[7]: non è, infatti, possibile ravvisare gli estremi di un accordo in presenza di una fattispecie contrattuale costituita da una dichiarazione e da un’esecuzione, quest’ultima rilevando solo in quanto tale e non in quanto manifestazione di volontà.La giurisprudenza ha storicamente interpretato tassativamente le ipotesti contemplate dall’art. 1327 c.c., vale a dire richiesta del proponente, natura dell’affare e usi, considerandole tassative[8] e circoscritte ai casi in cui sussista uno specifico interesse del proponente all’esecuzione immediata, interesse prevalente su quello a ricevere la comunicazione dell’accettazione[9]. Tuttavia, si è assistito ad un’interpretazione meno restrittiva delle corti con una progressiva estensione dell’’ambito di applicazione dell’art. 1327 c.c., nel senso che di considerare il contratto concluso con l’inizio di esecuzione. Tale circostanza ha valore sia nei casi in cui l’esecuzione senza preventiva accettazione è imposta dalla volontà del proponente, dagli usi o dalla natura dell’affare, sia quando è semplicemente autorizzata perché il proponente non ha interesse alla preventiva accettazione, tanto che la Suprema Corte, modificando un indirizzo costante[10], ha ritenuto che nei contratti tra i commercianti, aventi ad oggetto merce destinata per sua natura al commercio, e sempre che il prezzo sia determinato, il contratto si conclude nel tempo e nel luogo dell’inizio di esecuzione[11]. Più recentemente la Cassazione ha anche riconosciuto la rilevanza del comportamento esecutivo dell'oblato ai fini del rinnovo di un contratto a prestazioni corrispettive modificato nel corrispettivo rispetto al rapporto precedente[12].3. Il silenzio circostanziato

La possibile rilevanza del silenzio come manifestazione di volontà contrattuale è stata ribadita dalla giurisprudenza di legittimità quale modello di espressione di una volontà idonea alla conclusione del contratto, sottolineando che la “manifestazione tacita di volontà (o silenzio circostanziato, come definito in dottrina) si è tradotta, di volta in volta, in un nuovo accordo negoziale”[13] con conseguente applicabilità della disciplina sui vizi della volontà e dell’indagine sulla regolarità della sua formazione[14].Più precisamente, la Corte ha evidenziato che “affinché il silenzio possa assumere valore negoziale, occorre o che il comune modo di agire o la buona fede, nei rapporti instauratisi tra le parti, impongano l’onere o il dovere di parlare o che, secondo un dato momento storico o sociale, avuto riguardo alla qualità delle parti, il tacere di una possa intendersi come adesione alla volontà dell’altra”[15].Si fa, dunque, riferimento alla rilevanza di situazioni soggettive ed oggettive concrete, alle precedenti relazioni tra le parti, alla buona fede e correttezza nella prassi commerciale e nelle consuetudini, che impongono ad una o ad entrambe le parti l’onere o il dovere di parlare, mentre, in difetto, si configura una volontà negoziale positiva. Ne deriva una possibile equivalenza del silenzio ad un’espressione tacita di volontà quando chi tace doveva o poteva parlare (qui tacet consentire videtur, si loqui debuisset ac potuisset) sulla base del contesto dei complessi rapporti tra le parti, pur nel rischio di confondere il piano della formazione del contratto con quello della responsabilità precontrattuale[16].La giurisprudenza, ribadendo il principio fondamentale secondo cui il silenzio, da solo, non vale consenso, data la sua equivocità, fa salve le ipotesi in cui sia stato violato un obbligo di parlare posto a carico del soggetto rimasto inerte. Basti pensare al caso in cui un contraente affermi il proprio diritto o neghi il diritto

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altrui e la controparte non dica se intende aderire, come quando un datore di lavoro stabilisca unilateralmente una modifica del rapporto e il lavoratore la subisca senza contestarla: finché non sia intervenuto un comportamento positivo di adesione, si tende ad escludere la rilevanza del silenzio in considerazione della soggezione economica in cui versa il lavoratore[17]; o al caso della mancata contestazione della fattura nei contratti ad esecuzione periodica, per i quali si annette rilevanza giuridica al silenzio tenuto dalla controparte contrattuale in obiettivo contrasto con i doveri derivanti dal rapporto: ne discende che la reiterata non opposizione diventa norma anche per i ritardi futuri i quali, fino a nuova manifestazione futura da parte del creditore, sono reputati inidonei a far operare eventuali clausole risolutive espresse e ciò in ragione della tutela della buona fede e della presunta incolpevolezza del debitore a fronte del comportamento silenzioso del creditore[18].Le posizioni della dottrina appaiono quindi fortemente diversificate. Alcuni ammettono l’operatività del silenzio circostanziato equiparandolo ad un’espressione tacita di volontà se le circostanze in cui viene osservato o che lo accompagnano sono tali da attribuirgli il significato di comportamento concludente[19]; altri individuano il silenzio circostanziato come il silenzio accompagnato da circostanze tali da renderlo significativo come sintomo rivelatore dell’intenzione della parte[20]; altri ancora ritengono che il silenzio in quanto tale non possa mai integrare una manifestazione di volontà, perché gli effetti obbligatori possono derivare solo da una disposizione di legge che, per la presenza di determinate circostanze oggettive, omette dal tipico modello contrattuale la dichiarazione di una parte, mantenendo ferma la possibilità di un rifiuto[21].

4. Il silenzio con significato legalmente tipico

Vi sono determinate ipotesi in cui il silenzio rileva come manifestazione di volontà in virtù di un’espressa previsione di legge. Tra le disposizioni codicistiche, l’equipollenza del silenzio ad una manifestazione di volontà emerge dall’art. 1333 c.c. in base al quale “La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata. Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso.”La singolarità del congegno tecnico, non incentrato sul tradizionale binomio proposta-accettazione, ha alimentato un intenso dibattito dottrinale in ordine alla relativa ricostruzione strutturale. Un originario orientamento “contrattualista”[22] riconduce la figura, attraverso la qualificazione del mancato rifiuto come comportamento con valore dichiarativo di accettazione, allo schema consensualistico ex art. 1326 c.c. Ne deriva un’efficacia meramente procedimentale della proposta irrevocabile prevista dall’art. 1333, comma 1, cc., a fronte della quale, il contegno non omissivo del destinatario rileva come atto impeditivo del perfezionamento della sequenza contrattuale. In seguito, l’autonomia dello schema delineato dall’art. 1333 cc. è venuto affermandosi, attraverso la relativa configurazione come “contratto a formazione unilaterale”[23], formato, cioè, dalla dichiarazione di una parte sola, il proponente, e sottoposto alla condicio iuris risolutiva dell’esercizio del potere di rifiuto dell’oblato; rifiuto, come tale, non impeditivo ma eliminativo degli effetti già prodottisi.Il definitivo abbandono dell’impostazione contrattualista si deve, però, ad un’innovativa ricostruzione[24] che, muovendo dalla valorizzazione delle peculiarità morfologiche della fattispecie, connotata dall’irrevocabilità ex lege e dall’assenza di un termine della proposta, nonché dall’espressa previsione di un potere di rifiuto, giunge a ravvisare nell’art. 1333 un’ipotesi di “negozio unilaterale con struttura a rilievo bilaterale”, intendendosi per tale un negozio unilaterale che, fissando ex se un certo assetto di interessi, non postula l’abituale soggezione in capo al destinatario dell’atto, preservandone, tuttavia, la libertà di apprezzamento, in presenza di effetti favorevoli, tramite il riconoscimento di un potere di rifiuto, idoneo a

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ripristinare, ove necessario, lo status quo ante.L’approccio iniziale della giurisprudenza è stato piuttosto cauto, affermandosi che “i contratti unilaterali (…) sono regolati, per quanto attiene alla loro perfezione dalla disciplina dell’art. 1333 cc., per cui essi s’intendono senz’altro conclusi ove il promissario non abbia rifiutato l’offerta”[25]; o che l’omissione di dichiarazione può “essere considerata come manifestazione tacita (…) se la parte interpellata aveva l’obbligo di rispondere, per legge, per consuetudine o per contratto, oppure, se in conformità della pratica invalsa tra i soggetti, sia ragionevolmente da riconoscere nel silenzio l’espressione del consenso”[26]; o, ancora, che “non può essere lecito a nessuno di attribuire, con la propria unilaterale dichiarazione, una predeterminata efficacia giuridica al silenzio altrui, precostituendosi il diritto di interpretare, in via presuntiva, come consenso tale silenzio”[27].Una più decisa apertura delle corti verso l’unilateralità della fattispecie si registra soltanto a partire dagli anni ’90, quando la Cassazione ha statuito che “la proposta di trasferimento di un immobile (…) è diretta a dar vita ad un contratto atipico e gratuito che si perfeziona ai sensi dell’art. 1333, c.c., per effetto del mancato rifiuto”, sancendo, così, l’applicabilità dell’art. 1333 c.c. ai contratti ad effetti reali, e che “la disciplina delineata dall’art. 1333 c.c., all’infuori dai casi espressamente previsti dalla legge, come in tema di donazione, non soffre deroga allorchè il contratto unilaterale sia soggetto all’esigenza della forma scritta ad substantiam: tale esigenza, invero, deve ritenersi soddisfatta sol che sia consacrato in iscritto l’obbligo del promittente”[28]. Tale posizione, nonostante alcune oscillazioni, è stata ribadita anche in una recente pronuncia, nella quale si afferma che “pur sottraendosi la fattispecie del cosiddetto contratto unilaterale allo schema generale di formazione contrattuale, derivante dall’incontro delle volontà delle parti, per il fatto di perfezionarsi in virtù del mancato rifiuto della proposta, il fine cui sovrintende la disposizione di cui al secondo comma dell’art. 1333 c.c., di evitare che la sfera giuridica del soggetto possa essere interessata da una manifestazione di volontà altrui, consente che l’inefficacia della proposta possa desumersi, oltre che da un rifiuto espresso, anche da un comportamento del destinatario della proposta, inequivocabilemte dettato dalla volontà di non avvalersene”[29].All’ipotesi codicistica si aggiungono anche altri casi di silenzi il cui significato è stato variamente tipizzato dal legislatore alla fine degli anni Novanta.La qualificazione in termini di silenzio-rifiuto è stata tipizzata dal D.Lgs. n. 185 del 1999 in materia di contratti a distanza conclusi tra professionisti e consumatori che, all’art. 9, comma 2, dispone che “ la mancata risposta non significa consenso”: in altri termini, al silenzio del consumatore cui venga inviato un bene o un servizio, senza che egli lo abbia richiesto, non può attribuirsi il significato di accettazione della proposta contrattuale che in tal modo gli viene fatta dal fornitore[30]. Una diversa ipotesi di silenzio-rifiuto, ma riferita a rapporti di carattere non patrimoniale, è dettata dall’art. 11 della legge n. 675/1996 in materia di trattamento di dati personali, che, al comma 1, dispone che “Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.” [31]Una caratterizzazione diametralmente opposta, in termini di silenzio-assenso, si rinviene invece nella L. n. 91 del 1999 in materia di donazione di organi ai fini dei trapianti che, all’art. 4, comma 1, dispone che “ i cittadini sono tenuti a dichiarare la propria libera volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo successivamente alla morte, e sono informati che la mancata dichiarazione di volontà è considerata quale assenso alla donazione”. Si tratta, a maggior ragione rispetto al caso della tutela della riservatezza, di una materia estranea alla disciplina dei contratti nonché degli atti unilaterali a contenuto patrimoniale: l’assenso alla donazione degli organi attiene, piuttosto, alla sfera degli atti di disposizione del proprio corpo, in nome di obiettivi superiori di solidarietà sociale[32], di stretto rilievo costituzionale, che il legislatore ha inteso perseguire. Non sono mancati i rilievi critici, non solo con riferimento ai soggetti minori, nascituri, incapaci di agire, ma anche più in generale con riferimento all’art. 5 cc, rispetto al quale è stata ravvisata una possibile contraddizione[33], nonostante la prevista revocabilità del consenso che

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scaturisce dal carattere indisponibile dei diritti della personalità.Nicola D’AngeloMagistrato TAR

[1] E. Roppo, voce Il contratto, in Digesto delle discipline privatistiche, sez. civile, UTET, 1989, Vol. IV, p. 87.

[2] L. Solidoro Maruotti, La rilevanza giuridica del silenzio in diritto romano, Rivista della Scuola superiore dell’economia e delle finanze, Riv. Scuola sup. ec. Fin., 2005, pp. 8-9.

[3] R. Sacco, Il contratto, in Tratt. Dir. civ. it., diretto da F. Vassalli, VI, 2, Torino, 1975, p. 50; S. Patti, Profili della tolleranza nel diritto privato, Napoli, 1978, p. 79; G: Giampiccolo, Note sul comportamento concludente, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1961, p. 787; F. Galgano, Il negozio giuridico, in Trattato dir. civ. e comm., già diretto da Cicu e Messineo e continuato da Mengoni, III, I, Milano, 1988, p. 64; A. Ravazzoni, La formazione del contratto, I, Le fasi del procedimento, Milano, 1973, p. 281.

[4] C. M. Bianca, Diritto civile, III, Il contratto, Milano, 1987, p. 244 e L. Campagna, I negozi di attuazione e la manifestazione dell’intento negoziale, Milano, 1958,p. 212.

[5] A. Ravazzoni, La formazione del contratto, I,Le fasi del procedimento, Milano, 1973, p. 373.

[6] F. Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, IX ed., Napoli, 1966, p. 137.

[7] A. Di Majo, L’esecuzione del contratto, Milano 1967, p. 66.

[8] Cfr. Cass. 7 marzo 1990, n. 1774, in Rep. Foro It.,, voce “Contratto in genere”, n. 228; Id. 8 maggio 1985, ivi, 1985, voce cit., n. 131; Id. 12 ottobre 1983, n. 5947, ivi, 1983, voce cit., n. 125; Id. 10 aprile 1970, n. 1009, ivi, 1970, voce “Obbligazioni e contratti”, n. 105.

[9] Cfr. Cass. 13 novembre 1970, n. 2401, in Giust. Civ., 1971, I, 914; Id., 6 dicembre 1966, n. 2858, in Giur. It., 1967, I,p. 305.

[10] Cass. 28 luglio 1972, n. 2595, in Rep. Foro It., 1972, voce “Obbligazioni e contratti”, n. 105; Id., 24 aprile 1964, n. 1001, ivi, 1964, voce cit., n. 103; Id., 17 aprile 1962, n. 711, ivi, 1962, voce cit., n. 96.

[11] Cass. 19 gennaio 1979, n 408, in Rep. Foro It., 1979, voce “Contratto in genere”, n. 97; Id., 8 maggio 1981, n. 3009, ivi, 1981, voce cit., n. 94.

[12] Cass. 22 luglio 1993, n. 8191 in The Cardozo Electronic Law Bulletin, 1995, con nota di D. Peyranis, Il silenzio, seguito da esecuzione, ha lo stesso valore nella conclusione di un contratto nuovo e nel rinnovo, con modifiche, di un contratto esistente?.

[13] Cass. 15 aprile 1998, n. 3803, in Foro It., 1998, I, 2133, con nota di E. Scoditti, Rinnovazione tacita del contratto di mediazione e successione di leggi nel tempo.

[14] Cfr. F. Cintioli, Il contratto in generale, I, Milano, 2003, p. 121.

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[15] Cass. 14 giugno 1997, n. 5363, in Mass. Foro it., 1997, p. 519.

[16] R. Sacco e G. De Nova, Il contratto, in Trattato di diritto civile diretto da R. Sacco, Torino, 1998, p. 81; F. Addis, Lettera di conferma e silenzio, Milano, 1999, p. 255; R. Rolli, Antiche e nuove questioni sul silenzio come tacita manifestazione di volontà, in Contr. e Impr., 2000, p. 206.

[17] Cass. 4 gennaio 1995, n. 77, in Mass. giur. lav. 1995, 62; Cass. 2 maggio 1976, n. 1941, in Mass. giur. lav. 1976, p. 514; Cass. 20 maggio 1976, n. 1819, in Mass. giur. it., 1976, p. 482.

[18] Cass. 13 dicembre 1993 n. 12252 ; Cass. 15 novembre 1994 n. 9622; Cass. 27 maggio 1995 n. 5922; Cass. 15 aprile 1998, n. 3803 cit.

[19] F. Galgano, cit., p. 70.

[20] C. M. Bianca, Diritto civile, IV, L’obbligazione, Milano, 1993, p. 431.

[21] R. Sacco, Conclusioni del contratto, in Riv. Dir. Civ., 1984, II, p. 710.

[22] A. Ravazzoni, cit, p. 341; L. Campagna, I “negozi di attuazione” e la manifestazione dell’intento negoziale, Milano, 1958, p. 223; C. Mirabelli, Dei contratti in generale, in Comm. Utet, 1980,p. 78; G. Stolfi, Teoria del negozio giuridico, Padova, 1961, p. 27.

[23] R. Sacco, Contratto e negozio a formazione bilaterale, in Studi in onore di Paolo Greco, II, Padova, 1965, p. 953; Id., Il contratto, cit., p. 17; F. Carresi, Il contratto con obbligazioni del solo proponente, in Riv. dir. civ., 1974, I, p. 393; Id., Il contratto, in Trattato di dir. civ. e comm., diretto da Cicu e Messineo, continuato da Mengoni, XXI, 1, Milano, 1987, p. 93; C. Donisi., Il contratto con se stesso, Napoli-Camerino, 1982, p. 96.

[24] G. Benedetti, Dal contratto al negozio unilaterale, Milano, 1969, p. 185; Id., Struttura della remissione. Spunti per una dottrina del negozio unilaterale, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1965, p. 1291.

[25] Cass., 28 giugno 1952, n. 1921, in Foro it., Mass., 1952, p. 459.

[26] Cass., 11 dicembre 1952, n. 3150, in Giur. Cass. Civ., 1952, II, 485; Cass., 8 febbraio 1954, n. 314 in Giur. it., 1954, I, 1, p. 412; Cass., 15 maggio 1959, in Giur. it., Rep. 1959, voce “Obbligazioni e contratti”, n. 144.

[27] Cass., 4 aprile 1951, n. 785, in Foro it., Rep. 1951, voce “Obbligazioni e contratti”, n. 110; Cass., 8 gennaio 1979, n. 83, in Mass. Foro it., 1979, 23; Cass., 8 novembre 1983, n. 6591; Cass., 14 giugno 1997, n. 5363, in Mass. Foro it., 1997, 519.

[28] Cass., 21 dicembre 1987, n .9500, in Giust. civ., 1988, I, 1237 ss., con nota di M. COSTANZA, Art.1333 e trasferimenti immobiliari solutionis causa.

[29] Cass., 4 Settembre 2001, n. 11391, in Mass. Giur. it. 2001.

[30] R. Alessi, Diritto europeo dei contratti e regole dello scambio, in Europa e diritto privato, 2000, p. 983; L.

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Di Paola, Vendita dei beni ci consumo: si rafforzano le garanzie per l’acquirente, in Le nuove leggi civili commentate, n. 2-3, Padova, 2002, p. 311.

[31] S. Viciani, Strategie contrattuali del consenso al trattamento dei dati personali, in Riv. Crit. del Dir. Priv., 1999, p. 161; G. Resta, Revoca del consenso ed interesse al trattamento nella legge sulla protezione dei dati personali, in Riv. Crit. del Dir. Priv., 1998, p. 299; S. Simitis, Il contesto giuridico politico della tutela della privacy, in Riv. Crit. del Dir. Priv., 1997, p. 567.

[32] D. Ziino, Trapianti di organi e principi costituzionali di solidarietà, in Dir. fam. e pers., 2000, p. 1409.

[33] F. Giunta, Eutanasia pietosa e trapianti quali atti di disposizione della vita e del proprio corpo, in Diritto penale e processo, 1999, p. 403; S. Sica, La volontà alla donazione, in AA.VV. coord. di P. Stanzione, La disciplina giuridica dei trapianti. Legge 1° Aprile 1999 n. 91, Milano, 2000, 79; F. Cintioli, cit., p. 128.

E ANCORA.. Riguardo alla P.A.

Il silenzio assenso è un provvedimento implicito d'accoglimento dell'istanza del privato, riguarda, in via generalizzata i procdimenti ad istanza di parte, è previsto e disciplinato dall'art. 20 della L. n. 241 del 1990 (sui suoi tratti essenziali si veda ).

Abbiamo, di seguito, alla norma individuato la giurisprudenza significativa più rilevante con riferimento all'istituto del silenzio assenso.

Art. 20 della L. n. 241 del 1990

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza , llimmigrazione, llasilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis (4).

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Autorità: T.A.R. Roma Lazio sez. IIData: 06 marzo 2009Numero: n. 2365

La norma di rango secondario contenuta nel d.P.R. n. 384 del 1994 deve essere interpretata, pena la sua illegittimità e conseguente disapplicazione, alla luce di quanto previsto dall'allora vigente art. 20, l. n. 241 del 1990, secondo cui - per evitare la formazione del silenzio - assenso - il provvedimento negativo deve essere anche comunicato all'interessato entro il termine fissato per la conclusione del relativo procedimento. In altre parole, nei casi in cui risulti applicabile l'istituto del silenzio - assenso , fino a quando non sia stato comunicato all'interessato il provvedimento esplicito sfavorevole, non si interrompono i termini per la formazione dell'atto tacito che prevale su quello esplicito nel caso in cui quest'ultimo non sia portato a conoscenza dell'istante entro il termine di conclusione del procedimento. Da ciò deriva che l'atto tacito prevale su quello esplicito sfavorevole all'interessato e quest'ultimo deve essere ritenuto invalido in quanto il potere dell'Amministrazione, proprio perché comunicato oltre i termini di conclusione del procedimento, è stato esercitato in contrasto con l'art. 20, l. n. 241 del 1990 e quindi in maniera illegittima.

PORTATA DEL SILENZIO ASSENSOAutorità: Consiglio Stato sez. VIData: 15 aprile 2008Numero: n. 1751

La disposizione di cui all'art. 20 della l. n. 241 del 1990 si riferisce a provvedimenti di natura autorizzatoria, con cui la pubblica amministrazione conferisce al destinatario la facoltà di esercitare un diritto o un potere che preesiste all'autorizzazione stessa, pur avendo carattere solo potenziale e restando la relativa espansione impedita fino a quando l'autorità competente accerti che sussistano le condizioni per il suo esercizio o, quantomeno, l'assenza di ragioni a ciò contrarie.

SILENZIO ASSENSO E CADUCAZIONE IN AUTOTUTELA

Autorità: Consiglio Stato sez. VData: 20 marzo 2007Numero: n. 1339

Ai sensi dell'art. 20 comma 3, l. 7 agosto 1990 n. 241, come riformulato dall'art. 3 comma 6 ter, d.l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni nella l. 14 maggio 2005 n. 80, il silenzio assenso , formatosi per decorso del tempo prescritto dall'inoltro dell'istanza, non può essere considerato dall'amministrazione tamquam non esset ma, prima dell'adozione del provvedimento negativo espresso, deve formare oggetto di provvedimenti caducatori nella via dell'autotutela.

Con calma mi studio tutto...

Modificata da Ken, 28 July 2012 - 04:13 PM.

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#2 Ken

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Inviato 28 July 2012 - 05:53 PM

IMPORTANTISSIMO: Promessa unilaterale

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.Nel diritto italiano, con la promessa unilaterale un soggetto assicura ad un altro un certo comportamento futuro. La promessa è vincolante se inserita in un contratto avente valida causa; è invece insufficiente ed inadatta a far nascere un obbligo giuridico la semplice promessa unilaterale sganciata da qualunque figura convenzionale. A conferma di ciò, l’art. 1987 del codice civile stabilisce che "una promessa unilaterale non produce effetti obbligatori, salvo i casi ammessi dalla legge" ( ne consegue, allora, che le promesse unilaterali vincolanti sono ipotesi tipiche e che, quando non rientrano nei “casi ammessi dalla legge”, possono far nascere, al più, solo un'obbligazione naturale).Riconoscimento del debito

Come visto, la dichiarazione unilaterale, in linea di massima, non può far nascere un’obbligazione civile. Tuttavia, è possibile che con una siffatta dichiarazione si riconosca che un debito, nato da valida ed idonea fonte, esista. Per il codice civile questa dichiarazione unilaterale, nota come “riconoscimento del debito”, non ha effetti sostanziali (cioè, non produce l’effetto di far nascere il debito cui si riferisce), ma ha soltanto un effetto processuale. Precisamente, determina quella che si chiama astrazione processuale: mentre per regola generale il creditore che agisce in giudizio contro il debitore ha l’onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto, cioè la fonte e la causa del suo credito, nei casi in cui il debitore ha riconosciuto il suo debito il creditore è dispensato dall’onere della prova del rapporto fondamentale', ed il debito si presume esistente. Il debitore può invece provare, malgrado il suo riconoscimento, che il debito non è sorto o si è estinto. La norma di riferimento è l’art. 1988 del codice civile.

Dispositivo dell'art. 1988 Codice Civile

Fonti → Codice Civile → LIBRO QUARTO - DELLE OBBLIGAZIONI → Titolo IV - Delle promesse unilaterali (Artt. 1987-1991)

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La promessa di pagamentoo la ricognizione di un debito[969, 1309, 1870, 2720, 2944, 2966] dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare [2697] il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria [1325 n. 2, 2944] (1).Note

(1) La prova contraria può essere data anche attraverso i testimoni [v. 2721 ss.], mentre è inapplicabile l'art. 2722.

Io ne traggo che la formula che abbiamo usato: "formulo la presente per informavi che lo strumento negoziale è stato accettato per valore alla prova di credito" potrebbe viaggiare sul filo del rasoio.. poichè l'accettazione del debito comporta come scritto sopra che il creditore è dispensato dall’onere della prova del rapporto fondamentale, tuttavia noi richiediamo anche la prova di debito.. e vige l'onere della prova.. http://www.brocardi....icoli/2944.html

In particolare, a nostro favore, vi riporto parte della sentenza del TRIBUNALE DI MONZA SEZIONE DISTACCATA DI DESIO DOTT. FEDERICO ROLFI SENTENZA IN DATA 25.8.2004 che trovate per intero qui... http://www.monzacame...vatorio/?id=372

La prova del credito non può essere costituita dalle fatture commerciali non accettate, le quali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato e non determinano neppure alcuna inversione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, come in ogni giudizio di cognizione.Ne consegue che la contestazione dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l’opposto - allorquando la documentazione prodotta nella fase di opposizione o nella fase monitoria sia insufficiente a costituire piena prova scritta nel giudizio a cognizione piena instauratosi a seguito dell’opposizione – l’onere di provare l’esistenza del credito azionato col decreto ingiuntivo. Ciò in quanto il convenuto opposto è e rimane attore in senso sostanziale e come tale assoggettato all’onere di provare i fatti posti a fondamento della pretesa ex art. 2697 c.c.

Cosa ne pensate?

#3 sandro

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Inviato 29 July 2012 - 11:27 AM

Come si puo considerare Legale/ legittimo un contratto se e' una frode fin dall'inizio?? Guardate le 4 regole per un contratto regolare:

14) Contractual obligation. For ANY contract to be lawful, INCLUDING A CONTRACT BETWEEN YOURSELF AS PLAINTIFF OR DEFENDANT IN A COURT DE FACTO, it must comprise the following:

A) FULL DISCLOSURE by both parties. Neither party can later claim 'you should have known' if it was not specifically declared at the time of making the contract.

A CONSIDERATION offered by both parties, this being the subject of the exchange. It must be a sum of money, or an item of value. Both parties agree that their CONSIDERATION is worth (to them) the other party's CONSIDERATION.C) LAWFUL TERMS & CONDITIONS for the contract, to which both parties agree.D) 'Wet' SIGNATURES of both parties. This means hand-written SIGNATURES, as made by two human beings.

Even though businesses and officials act as though there is a lawful contract in place, 99 times out of 100 these rules have not been followed. (Maybe it is 999 times out of 1,000 - or even more!). Standing on these 4 rules, requesting proofs, is the simplest way of stalemating just about every action that may be taken against you. (See No. 16, below)15. Agreement to pay. Consequent to (14) above, all 'payment demands', that could result in court actions against you, can be stopped by 'conditionally agreeing to pay the sum demanded', subject to proofs that the 4 rules were followed in the first place. (Make sure you send this letter by registered post, heading it 'Notice of Conditional Agreement' and including 'Without Prejudice' in a suitable place). In almost all cases no proofs are possible (because the rules were never followed lawfully). However, by 'agreeing to pay' you have removed all CONTROVERSY. Thus a court action, which is only there to adjudicate on CONTROVERSY, cannot take place. If you receive a Summons, you can write back (registered!) with a copy of your agreement to pay, subject to the proofs being presented. The court will consider that any further action is 'frivolous', i.e. a complete waste of its time, since there is no CONTROVERSY on which it can adjudicate. (The court may even consider whoever applied to the court to be in contempt). (See No. 16, below)<a name="BM16">16. "I feel 'guilty', because I owe the money". No, you don't owe a damn thing! When taking out the loan, you were 'loaned' back what was yours in the first place. You created the 'money' when you signed the Loan or Credit Application. By doing so, YOU gave THEM a Negotiable Instrument called 'the money'. They cashed this in(*), and then used that to loan you back your own money. You don't owe a damn thing! THEY owe YOU - an apology at the very least - for applying this confidence trick on you - AND FOR CHASING YOU FOR SOMETHING YOU ALREADY GAVE THEM.

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(* Actually they just could have walked away with your cash. But they didn't, because they are greedy, greedy, greedy, greedy. They knew they could get you to pay everything back, and also to pay them INTEREST on top of that. Thus they had already been paid in full ONCE when they cashed in on your money, took a risk by offering it back to you, and reckoned on being paid TWICE OR EVEN MORE via the 'interest'. Are you just beginning to feel slightly less sympathetic? If not, I don't know what else to say."Can this really be true?" Answer: Yes, because there is no other way. Banks are not allowed (by LAW) to lend Depositor's money (which is held by them 'in trust'). Loan Companies and Credit Card Companies (etc.) have no Deposit Money in the first place! Do they? So how else could they do it, then?)

Qui il link:http://www.fmotl.com...mentals.htm#BM1

#4 tyler durden dutch

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Inviato 30 July 2012 - 02:10 PM

Bel lavoro e bel post.Tengo a precisare.1 La lettera che ho postato in Inglese l ho utilizzata per risolvere una questione di debito in un paese con giurisdizione common law. la disputa era con un ente privato (banca) e non governativo.2 le lettere da inviare erano 3, tre sono le letter infatti per creare un contratto tacito. "tacit agreement" cioe nel momento in cui il destinatario della lettera non vi fornisc i documenti richiesti allora ammette che il debito non esiste. anche se rispondessero e scrivono che si rifiutano di fornire i suddetti documenti rimangono in tcit agreement. cioe non e che una semplice risposta interrompa il processo. ma controllate la legge italiana del consenso assenso, esiste ma bisogna controllare cosa cambia ed adattare le lettere.3 le lettere le ho inviate con raccomandata di ritorno, a distanza di 10 giorni l una dall altra4 e common law!!! comporta che le citazioni delle leggi sono diverse per l italia ma non comunque esistono. ad esempio anche l italia ha firmato il "bill of exchange" ma lo si metta per quello che riguarda L italia. naturalmente tutte le nazioni lo hanno firmato perche e un trattato che regola il commerico in tutto il mondo. quindi e attivo anche in italia. guardate il file che upload sotto.5 dopo le 3 lettere ho iniziato ad inviare degli addebiti con delle fatture dove richiedevo a loro dei soldi. bisogna fare una premessa nel momento in cui loro non paghano noi dovremmo citarli in giudizio. non e utopia questo e conseguenza del normale processo ed e come fanno loro con noi ed un avvertimento a loro a non portare in tribunale la cosa perche quegli addebiti costituirebbero prove.

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ecco un esempio degli addebiti inviati

Allega file

bill example for italy.doc 17.5K 34 Download titoli di credito in CIVIL LAW.pdf 136.47K 42 Download

#5 sandro

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Inviato 30 July 2012 - 03:18 PM

Vorrei Ricordare che tutte le transazioni economiche mondiali sono sotto UCC = Uniform Commercial Code

Se cosi' non fosse, come potrebbero le nazioni del mondo far commercio tra di loro??

Modificata da sandro, 30 July 2012 - 03:21 PM.

#6 Ken

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Inviato 27 September 2012 - 06:11 PM

Intendi quello che hai scritto sopra? Flavio, dipende un po da te, non conosco abbastanza la situazione per dirti se è il caso o meno.. riguardo alla firma ho trovato questo..Quesito del 18/7/2006 D: Spesso i cittadini che devono apporre la propria firma su documenti (carta d'identita', dichiarazioni sostitutive di atti notori ecc...), soprattutto stranieri e quindicenni alla loro prima carta d'identita', firmano con il proprio cognome e nome in stampatello. La firma puo' essere apposta anche in stampatello oppure e' obbligatorio il corsivo ? Esiste una normativa al riguardo? (rif. 0641R80T4NY69) R: Non esiste alcuna normativa specifica in materia e non esistono nemmeno molti commenti della dottrina e men che meno pronunce della Giurisprudenza. Inoltre è bene fare distinzione anche in relazione agli atti da sottoscrivere e alla loro valenza giuridica. Sottoscrivere lo spazio che il modello cartaceo della carta di identità dedica alla "firma" assume un valore quasi nullo ai fini della validità di tale documento, tanto è vero che si rilascia normalmente anche a chi non sa o non può firmare. Diverso è il valore di una firma apposta in calce ad un atto di volontà (come la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, l'assenso all'espatrio, un atto pubblico, un atto negoziale privato firmato davanti al notaio, ecc.). La dottrina si è soffermata soprattutto sulla necessità o meno che la firma sia "leggibile"; da questo punto di vista la sottoscrizione in stampatello è senza dubbio la più leggibile; occorre tuttavia domandarsi se si tratta di una sottoscrizione che assolve concretamente alle funzioni ascritte alla firma e cioè: indicativa (individua l'autore del documento), dichiarativa (assunzione di paternità), probatoria (attesta l'autenticità del documento). Di certo il carattere stampatello, rispetto al carattere corsivo, risulta per sua natura impersonale e asettico e quindi meno atto a comportare l'assunzione di paternità di un documento. D'altra parte, la sottoscrizione in stampatello utilizzata dagli stranieri è in qualche modo obbligata, soprattutto se si tratta di cittadini arabi, cinesi, giapponesi, ecc. Ciò che importa sottolineare è il fatto che non esistono alternative migliori alla sottoscrizione in stampatello, per cui tale forma di sottoscrizione si deve ritenere idonea ad assolvere tutte le funzioni che sono richieste alla sottoscrizione. Del resto, nel caso di firme apposte davanti ad un funzionario comunale, non va trascurata la funzione notarile di tale pubblico ufficiale che svolge una importante funzione di garanzia (salvo querela di falso) del fatto che la sottoscrizione sia avvenuta davanti a lui da parte della persona previamente identificata.

Non ha direttamente a che fare, però ti fa capire come il senso della firma cambi in base a chi hai davanti, questo revisore è un funzionario di ente pubblico o un privato? Rappresenta lo stato o non rappresenta niente?

Se è un privato puoi tranquillamente firmare per presa visione, non è vincolante

edit:aggiungo, al fine dell'importanza della firma, leggi bene cosa ti fa firmare. Se è indicativa, dichiarativa, probatoria.. con la scritta "per presa visione" è come dichiarare "we firmo per dire che l'ho letto ma non mi prendo altre responsabilità"

Modificata da Ken, 27 September 2012 - 06:14 PM.

#7 tyler durden dutch

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Inviato 28 September 2012 - 09:45 PM

'Flavio_tv', on 27 Sept 2012 - 13:00, said:

tyler , essendo lo stato basterebbe invalida e nulla. Ma quale termine è meglio usare?

ho ricevuto la tua lettera, sembra un mix di quelle che ho pubblicato in inglese, comunque e un inizio per l italia.

trattandosi di documenti io utilizzerei invalido perche dichiari che la loro richiest non ha validita giuridica. poi non andarci troppo sul soft, mettigli anche a loro una bella sanzione non dovessero fornirti i documenti, io gli darei 10 giorni di tempo per fornirti i docuenti. ah altra cosa inizia sempre le letter con:

"I feel this matter is serious and wish to deal with it in writing. I do not give you permission to contact me by telephone. I will be logging the dates and times of your calls and messages and should they continue, I must warn you that they will now constitute ‘harassment' and I may take action under QUI AGGIUNGI LA LEGE ITALIANA CHE PROTEGGE DALLE MOLESTIE . I may also take further action under the QUI INCLUDI LA LEGGE CHE REGOLA IL COMPORTAMNTO DI QUESTI PARASSITI (AGENTI DI RECUPERO CREDITI), which makes it a Criminal Offence for a creditor or a creditor's agent to make demands (for money), which are aimed at causing 'alarm, distress or humiliation', because of their frequency or manner"

Devi solo tradurlo in italiano se non lo sai dimmelo che ti aiuto.

altra cosa che e importante aggiungere:"i accept and aknowledge your oath of office" questo cioe gli dici che accetti/consenti/aderisci e riconosci il giuramento d ufficio; questo perche gli ufficiali (anche avvocati) operano sotto giuramento e condotta pero sta a noi riconoscerlo e pretenderlo a voce (contratto verbale). Quello ch si e scoperto di recente e che si loro sono sottoposti a giuramento e codice di condotta me se non glielo si richiede voce-scritto loro non hanno obblighi ad operare secondo quello.

una latra cosa importante ch aggiungerei alle tue lettere e:

"I am happy to pay any alleged debt I might lawfully owe if you could answer the following questions- "saro ben felice di estinguere qualsiasi presunto debito potrei lettimamente avere non prima di aver ricevuto risposta alle seguenti domande" di questo ne avevo gia parlato ma e importante perche cosi non ti possono accusare di resistenza al paghamento del debito perche se vedi anche differenza tra "legittimo e legale" e leggi questo link: http://www.freedomre..._a_freeman.html

eccoti il sito della societa parassita che ti ha scritto, (pare proprio che non siano AVVOCATI) http://www.cromaservice.it/ si avvalgono della collaborazione della WYS Muller S.a.s.

comunque non ti preoccupare se hai problemi con banche queste societa di recupero crediti non hanno alcun potere se non quello dell intimidazione. sono solo dei parassiti che fan la voce grossa.potresti pubblicare copia della loro lettera inviata? fai uno scan ma magari cancella con pennarello nero i le tue informazioni.

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sarebbe un toccasana per me vederla perche ne ho viste tante arrivare.

non inviare solo una di lettera, fanne tre distanziate di 10 gg ciascuna. invia sempre con RRR. e fai foto e copie di cio che spedisci. registra tutto. quello sara il tuo archivio e saranno prove dovesse la cosa sfociare davanti ad un G.d.P. ma di solito i parassiti blagano tanto ma non arrivano al giudice se gli richiedi i documenti che non possono dimostrarti.

fammi sapere

#8 tyler durden dutch

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Inviato 07 November 2012 - 12:19 AM

1. Si possono in teoria dire di aver ricevuto una lettera bianca perche la facciata non stampata e bianca, lo facevano anche in uk cosi per ovviare a questo e bastato aggiungere una frase nel retro bianco della lettera di acettazione condizionata che rimandasse alla facciata stampata.

2. consiglio di inviare 3 lettere e non una. e siccome siete in italia anche un fax e anche un email registrata, insomma qualsiasi cosa vi garatisca rintracciabilita del documento in caso i parassiti volessero adire le vie giudiziarie e voi doveste scrivere una "dichiarazione giurata".la dichiarazione giurata vi permette di non recarsi in tribunale. (il mio consiglio e mai andare in tribunale li vi assoceranno alla persona fittizia e condanneranno se non siete ferrati in materia trucchetti legalesi).Prima lettera: gli scrivete per informarli che siete disponibili a "paghare" qualsiasi debito dovessero loro fornirvi la documentazione richiesta. gli iniziate a ricordargli a cosa andrebbero incontro non dovessereo fornirvi entro 10giorni ed eventuali multe dovessero comportarsi senza onore.Seconda lettera:gli si ricorda di avergli scritto in data...e di non aver ricevuto la documentazione richiesta, ma solo la loro ammissione a trattenere volontariamente la documentazione non fornendovela.e gliela si richiede di nuovo ricordandole che se non te la forniscono bla bla bla.si ripetono le multe.terza lettera:gli si rammanda di avergli scritto in data .... e in data .... e siccome non sono stati in grado di fornirti la doc riciesta il debito non esiste e la loro richiesta di paghamento e fraudolenta.

Si, le agenzie di debito (ARD) quando ricevono la lettera di accettazione condizionata (A:C:) passano il debito ad un alra studio legale, ADR. quindi bisogna chiudere il cerchi gia dalla priam lettera. AGGIUNGETE NEL TEMPLATE QUESTO:

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Se non mi sara fornita tale documentazione richiesta e dovesse (nome ADR) paasare, trasmettere, riassegnare, il debito al vostro cliente voi acconsentite a paghare una multa. Nel caso il vostro cliente si riprenda il debito o siete voi (nome ADR) a ritornare/ripassare il debito allora il debito sara considerato estinto e dovessero contattarmi in futuro al riguardo di questo debito loro diverrebbero responsabili di qualsiasi multa a voi associata. tuttavia questo non annullera la vostra responsabilita e dovrete ancora paghare le multe associate del nostro accordo.SEQUESTRARE COSA?

#9 tyler durden dutch

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Inviato 07 November 2012 - 12:27 AM

SEQUESTRARE COSA???

per sequestrare qualcosa hanno bisogno di una sentenza e soprattutto dell ordine del magistrato e.o. una lettera firmata DI PUGNO dal giudice/magistrato stesso, firma reale sia chiaro non fotocopia. e deve essere indicato nome e cognome e numero e tribunale del magistrato, e chi presentera una richiesta di sequestro con una lettera di accettazine pendente????

cercate di andare avanti con gli studi invece di farvi prendere dal panico.

w rileggetevi tutte le informazioni e andate su siti ad informarvi come:

getoutofdebtsfree.co.ukhttps://robcourtofrecord.wordpress.comhttp://www.freemanitoba.comhttp://www.fmotl.com/

#10 sandro

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Inviato 07 November 2012 - 07:01 AM

Vi aggiungo anche questi 2 link:

http://www.davidicke...isplay.php?f=60http://public.worldfreemansociety.org/

#11 tyler durden dutch

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Inviato 08 November 2012 - 08:29 PM

1. Io invio 3 lettere qui in UK. il motivo e che do una parvenza di conciliazione, avvertimento, sollecito, chiusura contratto tacito. faccio copie e invio con qualcosa di rintracciabile Li in italia come si e visto si ha successo con una sola lettera. non riusciranno comunque a fornirvi i documenti che richiedete perche se esistessero sarebbe prova che il debito non e mai esistito ed e illecito.

2. Tribunale. In tribunale mai stato. finire in tribunale e improbabile se non dimostrano il debito. non succede mai con ADR private. Non ce bisogno della mia presenza se mando una

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dichiarazione giurata. Ma anche se andaste in tribunale non sareste voi ad essera la ma il vostro nome e cognome corporativo. infatti in tribunale prima di entrare in aula vi verra chiesto un documento, si presenta la carta d identita. il giudice poi fara il gioco del chi sei. voi dite che siete il rappresentante autorizzato del nome corporativo. se insiste a chiedervi chi siete gli dite "puo chiamarmi Marco". se il giudice affermasse in vostra presenza che la persona mario rossi e assente dall aula voi rettificate che mario rossi e presente (infatti e la carta d identita presentata all arrivo e firma).

3. la risposta delle ADR se non contenente i documenti richiesti non ha minimo interesse. possono dire e minacciare quello che voglono. e di solito non contiene i documenti perche sarebbe come portarvi prova dell inesistenza debito e della frode, lo facessero sarebbero veramente dei fessi e potreste VOI citarli in tribunale.quindi non ci interessa a reagire alle loro risposte gli si rinvia un promemoria della lettera di accettazione. N.B. se si e stanchi di ricevere lettere senza il richiesto basta aggiungere nella lettera di accettazione: Qualsiasi notifica/lettera da voi inviata non contenente i documenti richiestovi verra

4. "Se non mi si fornira la documentazione richiesta sopra entro tale data, e continuerete ad inviarmi ulteriori richieste/solleciti di pagamento avrete commesso un reato e non esitero ad avvisare le autorita competenti (aggiustatelo meglio voi)

5 Le ADR non hanno poteri speciali nel recuperare crediti/debiti se non gli stessi del cliente/creditore originale (la banca). poi processando ad un ente terzo i tuoi dati senza aver prima chiesto il tuo consenso hanno gia violato una bella fetta di leggi sulla privacy. E ANCHE QUESTO DOVETE ricordarglielo che ne siete a conoscenza e AGGIUNGERLO NELLE

VOSTRE LETTERE ITALIANE DI ACCETTAZIONE DEBITO

6 le agenzie di riscossione NON HANNO POTERE ALCUNO se non il minacciare. se qualcuno caricasse qualche lettera intimidatoria (di solito che sollecia un possibile citazione in tribunale) vi accorgerete che utilizzano sempre il condizionale.

7 "incattivire" le lettere e buona idea basta rimanere sempre in onore e non diventare come loro. Continuate a lavorare li in italia che il lavoro sta crescendo.

#12 tyler durden dutch

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Inviato 11 November 2012 - 01:00 AM

'Luciano', on 10 Nov 2012 - 22:41, said:

Tyler, qualche volta sono impulsivo, ma siamo qui per imparare a difenderci e sperimentare.Risposte alle tue domande:1. In Italia con la pubblica amministrazione funziona così (se sbagliamo noi, dobbiamo pagare, se sbagliano loro, siamo noi a dover dimostrare che non hanno ragione e se non sappiamo difenderci, dobbiamo pagare)

2. L'iter delle tre lettere esiste anche qui, ma in questo caso sono passati direttamente alla terza.

3. La lettera è arrivata per posta ordinaria (il timbro postale indica la data del 06.11.2012).

Magari attendo riscontro alla mia 1° risposta, poi ti faccio sapere.Grazie

Bene, a proposito di sperimentare magari crea una lettera basata anche sulle cose che ho postato in precedenza. Controlla riferimenti in materia legge pero sono piu che sicuro che le leggi sono simili a qui.

1. come funzionava l amministrazione o come eravate abituati li in italia non e molto di aiuto? al momento sei entrato a conoscenza di informazioni che prima non esistevano. ora e il momento di farsi coraggio ed utilizzarle.2. buon per te allora perche hanno appena vilato le loro leggi/regole ed e tuo dovere di sovrano ricordaglielo. dalla prima domanda di paghamento alla citazione in tribunale esiste un procedimento che loro devono seguire. esiste qui come li. se loro non lo seguono o saltano buon per te perche violano la loro legge e commettono reati o offese.

ecco uno schema di come funziona qui:

1 prima / comunicazione2 primo promemoria3 secondo promemoria4 avvertimento/richiesta finale5 Lettera che minaccia di portarti in tribunale alla ricerca di un liability order ("ordine di ingiunzione?" li in italia)6 lettera che informa che stanno facendo domanda di ingiunzione di responsabilità data xxxx, conosciuto come una lettera di diffida7 ordine di ingiunzone emesso8 Gli ufficiali giudiziari attivati (equitalia e parassiti vari) procedure fallimentari o detrazione di fondi da eventuali benefici 9 Avviso di rinvio a giudizio dove richiedono l imprigionamento per RIFIUtO di pagare le imposte

ecco ti ho spigato a grandi linee come funziona qui ora tu hai il compito di attivarti, ricercare e postare la procedura di come funziona li.

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una volta ch sai la procedura gli puoi comunicare eventuali errori o omissioni, e vediamo come reagiscono. PS loro sono per ufficio costretti obbligati a seguire le loro procedure, se non lo fanno divngono responsabili. non ci frega perche loro passano direttamente alla terza lettera ci frega se e procedura legittima.

3. se e arrivata mezzo posta semplice e impossible per loro dimostrare che la notifica sia effettivamente stata consegnata. questo invalida qualsiasi loro successiva azione. rispondendo e citando loro lettera hai dichiarato invece affermi di aver ricevuto loro notifica. la tua lettera comunque non contiene poco di sovrano rimani nelle soluzioni legalesi.

prima dell ordine di ingiunzione? dovresti ricercare, comprendere e postare il processo con il quale il tuo comune ne ottiene uno (ora e tuo compito chiedere o informarti) e tuo compito sara quello di "stand your ground" (mantenere la tua posizione??) ad ogni loro trucco.il tuo compito semplice. dirle di andare a quel paese senza finire in tribunale.l importante e testarli ad ogni lettera loro ti mandano, nelle tue lettere devi sempre dichiarare che sei disposto a paghare quello che loro chiedono alle tue condizioni importante frase che dovresti aggiungere in ogni lettera quando fai business con questi parassiti. questo ti mettera al riparo dal punto 9. premetto che incarcerazione per rifiuto paghamento di un debito non esiste. European convention of HR protocol 4 article 1.

http://www.youtube.c...&v=iR6cTB0Zssw#!

#13 tyler durden dutch

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Inviato 24 November 2012 - 12:57 PM

'domenico 68', on 23 Nov 2012 - 03:07, said:

Salute a tutti ! Mi presento,il mio nome è Domenico, sono una "new entry" e voglio anzitutto esprimere la mia più sincera solidarietà a tutti coloro i quali mostrano i denti ( ed altri corposi attributi ) contro questi parassiti delle ADR ( oltre che ovviamente contro banche e finanziarie varie ) . La mia situazione attuale è questa : ho un debito(?) di circa 27.000,00 euro con una finanziaria che , dopo innumerevoli tentativi bonari di rientro della somma in esame ( anche con

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ribasso della rata mensile ) , ha "girato" la patata bollente ad una ADR privata ( c'era da aspettarselo ) . Dopo varie telefonate "severe" e un telegramma(!) con cui un avvocato dai modi alquanto

sgradevoli mi preavvisa dell'attivazione procedura legale vs. danni causa morosità ( testuali parole ) , sono in attesa quantomeno di una lettera raccomandata AR alla quale poter rispondere "a tono" con l'accettazione condizionata di debito secondo lo schema visto qui ; vi aggiornerò sui futuri sviluppi della cosa,anche per mettere a disposizione la mia esperienza personale a tutti coloro i quali si trovino in una situazione simile alla mia, ovvero in pendenza di minacce verbali e/o telegrammate , ma non ancora scritte e recapitate con lettera raccomandata AR . Alla prossima , salute a voi tutti

alle telefonate dovreste iniziare a rispondere, l individuo sovrano si deve preparare e non nascondersi e devono iniziare loro ad andarsene o a riattaccare. quando sarete a conoscenza dovreste essere voi a contattarli.Di solito iniziano sempre con "parlo con il signor Mario Rossi?" per associare la persona fittizia corporativa all entita umana. gli si puo rispondere "mi dica, verra riferito" oppure "chi e lei e a quale titolo sta contattando questo numero?" oppure "lei mi puo chiamare Mario, mi dica". se insistono perche non hanno chiuso il contratto si continua a ripetergli le stesse cose. create una guida per le telefonate alle ARDPoi senza mai rispondergli gli si chiede "nome e cognome, numero carta d identita, iscrizione all albo degli avvocati, partita iva, nome del CEO del studio legale dipartimento dove lavorano, qual e il nome del cliente originale che li ha incaricati della cosa, etc." vostra e anche quella di raccogliere piu informazioni possibile e provre anche a redimere la persona che vi a chiamato, ricordate che la maggior parte dei legali non e a conoscenza della truffa o ha iteresse ma anche tra loro alcuni cercano una risposta.

dovreste iniziare a rispondere alle telefonate li in italia. le ARD non sono tante e inizieranno a capire che:1 non avete alcun timore2 avete capito il trucco del debito e siete informati e sapete rispondere per non entrare in contratto

mantenete sempre la calma la cosa non e tra chi vi telefona e voi ma tra il sistema e voi se poi chi vi telefona esagera lo informate "la informo subito che se dovesse continuale con questo linguaggio offensivo/ modi agressivi mi vedro costretto ad interrompere la chiamata"

se l ARD vi telefona 10-20 volte al giorno e voi volete trattare la cosa solo per iscritto rispondete e dite "lei e il signor? signor Parassita S.r.l. la informo che le chiamate potrebbero essere registrate se lei non accetta questa condizione puo decidere di terminare adesso la chiamata. sono conscio che la cosa e importante e per questo voglio trattarla solamente per iscritto d ora in avanti qualsiasi chiamata che ricevero verra loggata e registrat e constituira molestia"

organizzatevi con quelle macchine di risposta automatica che registrano anche le chiamate oppure registrate la chiamata con una camera e postatela in you tubericordatevi che siete li per diffondere le informaioni di questo forum in tutti imodi possibili, ci sono 60 milioni di italiani da raggiungere, il risultato personale va bene ma bisogna andare avanti e organizzarsi.siamo sempre noi a dover conoscere i nostri diritti e richiedere che i nostri diritti vengano rispettati (rimanere in onore) se non lo fanno problema (cadono in disonore) loro perche noi saremo li a registrare e loggare quello che dicono/scrivono .

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il primo video e un esempio stupendo e molto funny:

#14 Luciano

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LocationQuartu Sant'Elena (CA) Capacità e Talenti Personali:Libero professionista informatico

Inviato 25 November 2012 - 01:34 PM

Accettazione Condizionata (link di interesse):

http://www.fedoa.uni...ci_e_Lavoro.pdf

http://foro.romoloro...e-condizionata/