© studio torta1 professione biologo mercoledì 11 giugno 2014 principi base sulla brevettazione...

42
© STUDIO TORTA 1 PROFESSIONE BIOLOGO Mercoledì 11 giugno 2014 Principi base sulla brevettazione Cesare Bosman [email protected]

Upload: caj-sala

Post on 03-May-2015

217 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: © STUDIO TORTA1 PROFESSIONE BIOLOGO Mercoledì 11 giugno 2014 Principi base sulla brevettazione Cesare Bosman bosman@studiotorta.it

© STUDIO TORTA 1

PROFESSIONE BIOLOGOMercoledì 11 giugno 2014

Principi base sulla brevettazione

Cesare [email protected]

Page 2: © STUDIO TORTA1 PROFESSIONE BIOLOGO Mercoledì 11 giugno 2014 Principi base sulla brevettazione Cesare Bosman bosman@studiotorta.it

2

19 marzo 1474 nella Repubblica di Venezia: Statuto dei Brevetti

““Abbiamo fra noi uomini di grande Abbiamo fra noi uomini di grande ingegno, atti ad inventare e scoprire ingegno, atti ad inventare e scoprire dispositivi ingegnosi: ed è in vista dispositivi ingegnosi: ed è in vista della grandezza e della virtù della della grandezza e della virtù della nostra città che cercheremo di far nostra città che cercheremo di far arrivare qui sempre più uomini di tale arrivare qui sempre più uomini di tale specie ogni giornospecie ogni giorno“. “.

(C) STUDIO TORTA

Page 3: © STUDIO TORTA1 PROFESSIONE BIOLOGO Mercoledì 11 giugno 2014 Principi base sulla brevettazione Cesare Bosman bosman@studiotorta.it

© STUDIO TORTA 3

Cosa è il brevetto di invenzione

PATTO TRA STATO E INVENTORE:PATTO TRA STATO E INVENTORE:- Lo stato assicura all’inventore una esclusiva Lo stato assicura all’inventore una esclusiva

di 20 annidi 20 anni- L’inventore si impegna a:L’inventore si impegna a:

- rendere pubblica la propria invenzionerendere pubblica la propria invenzione- pagare le tasse relativepagare le tasse relative

Page 4: © STUDIO TORTA1 PROFESSIONE BIOLOGO Mercoledì 11 giugno 2014 Principi base sulla brevettazione Cesare Bosman bosman@studiotorta.it

© STUDIO TORTA 4

Cosa è il brevetto di invenzione

Il brevetto è un documento tecnico-legale Il brevetto è un documento tecnico-legale pubblico che conferisce al titolare pubblico che conferisce al titolare l’esclusiva di produrre, commercializzare l’esclusiva di produrre, commercializzare ed utilizzare l’invenzione oggetto del ed utilizzare l’invenzione oggetto del brevetto;brevetto;

Tale diritto ha una durata di 20 anni a Tale diritto ha una durata di 20 anni a partire dalla data di deposito della domanda partire dalla data di deposito della domanda e non è rinnovabile;e non è rinnovabile;

Ha un limite territorialeHa un limite territoriale

Page 5: © STUDIO TORTA1 PROFESSIONE BIOLOGO Mercoledì 11 giugno 2014 Principi base sulla brevettazione Cesare Bosman bosman@studiotorta.it

© STUDIO TORTA 5

Esclusiva conferita dal brevetto (Art. 66) 1. I diritti di brevetto per invenzione industriale 1. I diritti di brevetto per invenzione industriale

consistono nella consistono nella facoltà esclusiva di attuare facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne profittol’invenzione e di trarne profitto nel territorio dello nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previsti da Stato, entro i limiti ed alle condizioni previsti da questo codice.questo codice.

- produrre- produrre - commercializzare- commercializzare - utilizzare- utilizzare

Page 6: © STUDIO TORTA1 PROFESSIONE BIOLOGO Mercoledì 11 giugno 2014 Principi base sulla brevettazione Cesare Bosman bosman@studiotorta.it

© STUDIO TORTA 6

Eccezioni alla esclusiva (Art. 68)

La facoltà esclusiva attribuita al brevetto non si La facoltà esclusiva attribuita al brevetto non si estende, quale che sia l’oggetto dell’invenzione:estende, quale che sia l’oggetto dell’invenzione:

a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, commerciali, ovvero in via sperimentaleovvero in via sperimentale, ancorché , ancorché diretti all’ottenimento, anche in paesi esteri, di una diretti all’ottenimento, anche in paesi esteri, di una autorizzazione all’immissione in commercio di un autorizzazione all’immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti adempimenti pratici ivi farmaco ed ai conseguenti adempimenti pratici ivi compresi la preparazione e l’utilizzazione delle compresi la preparazione e l’utilizzazione delle materie prime farmacologicamente attive a ciò materie prime farmacologicamente attive a ciò strettamente necessarie strettamente necessarie

Page 7: © STUDIO TORTA1 PROFESSIONE BIOLOGO Mercoledì 11 giugno 2014 Principi base sulla brevettazione Cesare Bosman bosman@studiotorta.it

© STUDIO TORTA 7

PROBLEMA TECNICO

INVENZIONE(IDEA DI

SOLUZIONE)

EFFETTO TECNICO

Invenzione da brevettare

Page 8: © STUDIO TORTA1 PROFESSIONE BIOLOGO Mercoledì 11 giugno 2014 Principi base sulla brevettazione Cesare Bosman bosman@studiotorta.it

© STUDIO TORTA 8

COSA E’ BREVETTABILE

ART. 45 CODICE DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE ART. 45 CODICE DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE

1. Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni nuove che implicano 1. Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni nuove che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere una applicazione industriale.un’attività inventiva e sono atte ad avere una applicazione industriale.

2. Non sono considerate invenzioni …..2. Non sono considerate invenzioni …..

a)a) Le scoperte scientificheLe scoperte scientifiche e i metodi matematici e i metodi matematici;;

b)b) I piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, per gioco o per I piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i programmi di elaboratori;attività commerciali e i programmi di elaboratori;

c)c) Le presentazioni di informazioniLe presentazioni di informazioni

3. Le disposizioni del comma precedente escludono la brevettazione di ciò 3. Le disposizioni del comma precedente escludono la brevettazione di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerna scoperte, teorie, piani, principi, metodi e o il brevetto concerna scoperte, teorie, piani, principi, metodi e programmi considerati in quanto tali.programmi considerati in quanto tali.

Page 9: © STUDIO TORTA1 PROFESSIONE BIOLOGO Mercoledì 11 giugno 2014 Principi base sulla brevettazione Cesare Bosman bosman@studiotorta.it

© STUDIO TORTA 9

4. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del primo 4. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del primo comma, comma, i metodi per il trattamento chirurgico oi metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Questa disposizione non si al corpo umano o animale. Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di sostanze, per l’attuazione di uno dei metodi nominatidi sostanze, per l’attuazione di uno dei metodi nominati..

5. Non possono costituire oggetto di brevetto 5. Non possono costituire oggetto di brevetto le razze le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stessel’ottenimento delle stesse. Questa disposizione non si . Questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti. ottenuti mediante questi procedimenti.

Page 10: © STUDIO TORTA1 PROFESSIONE BIOLOGO Mercoledì 11 giugno 2014 Principi base sulla brevettazione Cesare Bosman bosman@studiotorta.it

© STUDIO TORTA 10

INVENZIONE DI PRODOTTO (dispositivo; INVENZIONE DI PRODOTTO (dispositivo; impianto; composto; miscela di composti; ecc.)impianto; composto; miscela di composti; ecc.)

INVENZIONE DI PROCEDIMENTO INVENZIONE DI PROCEDIMENTO (procedimento per la realizzazione di determinati (procedimento per la realizzazione di determinati prodotti; metodo di sintesi; metodo di estrazione; prodotti; metodo di sintesi; metodo di estrazione; ecc.)ecc.)

INVENZIONE DI USO (uso di un certo INVENZIONE DI USO (uso di un certo dispositivo; uso di un certo composto; nuovo uso dispositivo; uso di un certo composto; nuovo uso di una sostanza o di una composizione di sostanze; di una sostanza o di una composizione di sostanze; ecc. )ecc. )

Page 11: © STUDIO TORTA1 PROFESSIONE BIOLOGO Mercoledì 11 giugno 2014 Principi base sulla brevettazione Cesare Bosman bosman@studiotorta.it

© STUDIO TORTA 11

Novità

Attività inventiva

Industrialità

L’invenzione non deve essere compresa nello “stato della tecnica”: novità assoluta

L’invenzione non deve risultare in modo evidente dallo “stato della tecnica” per un “esperto del ramo”

Suscettibile di applicazione industriale

Principali requisiti di brevettabilità

P.I.: brevetto

Page 12: © STUDIO TORTA1 PROFESSIONE BIOLOGO Mercoledì 11 giugno 2014 Principi base sulla brevettazione Cesare Bosman bosman@studiotorta.it

© STUDIO TORTA 12

Novità Art. 46.

1. Un'invenzione e' considerata nuova se non e' compresa 1. Un'invenzione e' considerata nuova se non e' compresa nello stato della tecnica.nello stato della tecnica.2. Lo stato della tecnica e' costituito da tutto cio' che e' 2. Lo stato della tecnica e' costituito da tutto cio' che e' stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.3. E' pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di 3. E' pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto nazionale o di domande di brevetto europeo o internazionali domande di brevetto nazionale o di domande di brevetto europeo o internazionali designanti e aventi effetto per l'Italia, cosi' come sono state depositate, che abbiano designanti e aventi effetto per l'Italia, cosi' come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel comma 2 e che siano state una data di deposito anteriore a quella menzionata nel comma 2 e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o piu' tardi.pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o piu' tardi.4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non escludono la4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non escludono la brevettabilità di brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazioneuna nuova utilizzazione..

Page 13: © STUDIO TORTA1 PROFESSIONE BIOLOGO Mercoledì 11 giugno 2014 Principi base sulla brevettazione Cesare Bosman bosman@studiotorta.it

© STUDIO TORTA 13

Direttiva comunitaria 98/44

Art. 3.2 : Art. 3.2 : Un materiale biologico che viene Un materiale biologico che viene isolato dal suo ambiente naturale o viene isolato dal suo ambiente naturale o viene prodotto tramite un procedimento tecnico prodotto tramite un procedimento tecnico può essere oggetto di invenzione anche se può essere oggetto di invenzione anche se preesisteva allo stato naturale.preesisteva allo stato naturale.

Page 14: © STUDIO TORTA1 PROFESSIONE BIOLOGO Mercoledì 11 giugno 2014 Principi base sulla brevettazione Cesare Bosman bosman@studiotorta.it

© STUDIO TORTA 14

Attività inventiva Art. 47.

11. . Un'invenzione e' considerata come implicante Un'invenzione e' considerata come implicante un'attivita' inventiva se, per una persona esperta un'attivita' inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnicastato della tecnica.. Se lo stato della tecnica comprende Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui al comma 3, dell'articolo 46, questi documenti non documenti di cui al comma 3, dell'articolo 46, questi documenti non sono presi in considerazione per l'apprezzamento dell'attivita' inventiva.sono presi in considerazione per l'apprezzamento dell'attivita' inventiva.

Page 15: © STUDIO TORTA1 PROFESSIONE BIOLOGO Mercoledì 11 giugno 2014 Principi base sulla brevettazione Cesare Bosman bosman@studiotorta.it

© STUDIO TORTA 15

Esempi di divulgazioni che costituiscono lo stato della tecnica Brevetti depositati prima della data di deposito della Brevetti depositati prima della data di deposito della

domanda, (data certa);domanda, (data certa); pubblicazioni su riviste, opuscoli pubblicitari, pubblicazioni su riviste, opuscoli pubblicitari,

pubblicazioni tecnico scientifichepubblicazioni tecnico scientifiche (data certa); (data certa); Interventi a congressiInterventi a congressi;; esposizione in fiera (il contenuto tecnico deve essere esposizione in fiera (il contenuto tecnico deve essere

accessibile);accessibile); vendita di prodotti (anche una singola vendita costituisce vendita di prodotti (anche una singola vendita costituisce

divulgazione, la prove della divulgazione e della data di divulgazione, la prove della divulgazione e della data di divulgazione tramite fatture devono essere spesso divulgazione tramite fatture devono essere spesso accompagnate da prove testimoniali) ;accompagnate da prove testimoniali) ;

Page 16: © STUDIO TORTA1 PROFESSIONE BIOLOGO Mercoledì 11 giugno 2014 Principi base sulla brevettazione Cesare Bosman bosman@studiotorta.it

© STUDIO TORTA 16

Industrialita' Art. 48.

11. . Un'invenzione e' considerata atta ad avere Un'invenzione e' considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto può un'applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricolaindustria, compresa quella agricola

Page 17: © STUDIO TORTA1 PROFESSIONE BIOLOGO Mercoledì 11 giugno 2014 Principi base sulla brevettazione Cesare Bosman bosman@studiotorta.it

Brevetti nel settore farmaceutico Allo scopo di recuperare almeno gli anni utilizzati per Allo scopo di recuperare almeno gli anni utilizzati per

ottenere l’AIC (Autorizzazione all’Immissione in ottenere l’AIC (Autorizzazione all’Immissione in Commercio) se non tutti quelli necessario allo sviluppo del Commercio) se non tutti quelli necessario allo sviluppo del farmaco, sono stati istituiti gli SPC (Supplementary farmaco, sono stati istituiti gli SPC (Supplementary protection Certificate, corrispondenti ai CCP italiani ossia protection Certificate, corrispondenti ai CCP italiani ossia Certificati Complementari di Protezione) che allungano, Certificati Complementari di Protezione) che allungano, secondo il regolamento UE 1768/92 in vigore dal 1/1/93, secondo il regolamento UE 1768/92 in vigore dal 1/1/93, fino a un massimo di 5 anni, la durata del monopolio fino a un massimo di 5 anni, la durata del monopolio brevettuale.brevettuale.

Un SPC può essere concesso sia su un brevetto Un SPC può essere concesso sia su un brevetto corrispondente a un prodotto, che a un procedimento che corrispondente a un prodotto, che a un procedimento che ad una indicazione terapeutica (o uso), ma solo ad una indicazione terapeutica (o uso), ma solo relativamente al principio attivo oggetto dell’AIC.relativamente al principio attivo oggetto dell’AIC.

© STUDIO TORTA 17

Page 18: © STUDIO TORTA1 PROFESSIONE BIOLOGO Mercoledì 11 giugno 2014 Principi base sulla brevettazione Cesare Bosman bosman@studiotorta.it

In campo farmaceutico vi è un’eccezione al In campo farmaceutico vi è un’eccezione al requisito della novità assoluta, infatti un composto requisito della novità assoluta, infatti un composto già noto e descritto in un campo diverso da quello già noto e descritto in un campo diverso da quello medico, può essere considerato brevettabile come medico, può essere considerato brevettabile come prodotto per uso farmaceutico quando ne viene prodotto per uso farmaceutico quando ne viene descritta per la prima volta un’attività biologica e descritta per la prima volta un’attività biologica e un possibile utilizzo terapeutico.un possibile utilizzo terapeutico.

Brevetto di 2° o ulteriore uso medico: è relativo a Brevetto di 2° o ulteriore uso medico: è relativo a una nuova indicazione terapeutica per un prodotto una nuova indicazione terapeutica per un prodotto di cui sia già stata dimostrato un primo utilizzo in di cui sia già stata dimostrato un primo utilizzo in campo medico. Le leggi brevettuali di quasi tutti i campo medico. Le leggi brevettuali di quasi tutti i Paesi ne prevedono la brevettabilità, a patto che sia Paesi ne prevedono la brevettabilità, a patto che sia possibile dimostrare la non-ovvietà rispetto alla possibile dimostrare la non-ovvietà rispetto alla precedente indicazione terapeutica. precedente indicazione terapeutica.

© STUDIO TORTA 18

Page 19: © STUDIO TORTA1 PROFESSIONE BIOLOGO Mercoledì 11 giugno 2014 Principi base sulla brevettazione Cesare Bosman bosman@studiotorta.it

© STUDIO TORTA 19

Struttura del brevetto

Dati bibliografici titolare, inventore, data deposito, pubblicazione, concessione

Titolo e Riassunto

Descrizionestato dell’arte, problema tecnico, descrizione di almeno un esempio di attuazione

Rivendicazionidefiniscono l’ambito di tutela legale

Disegni

Page 20: © STUDIO TORTA1 PROFESSIONE BIOLOGO Mercoledì 11 giugno 2014 Principi base sulla brevettazione Cesare Bosman bosman@studiotorta.it

© STUDIO TORTA 20

Descrizione

esame dello “stato dell’arte”

discussione del “problema tecnico”

esposizione “chiara e completa” degli esempi di attuazione

Page 21: © STUDIO TORTA1 PROFESSIONE BIOLOGO Mercoledì 11 giugno 2014 Principi base sulla brevettazione Cesare Bosman bosman@studiotorta.it

© STUDIO TORTA 21

Sufficiente descrizioneArt. 51.

1. Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale debbono 1. Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale debbono unirsi la descrizione e i disegni necessari alla sua intelligenza.unirsi la descrizione e i disegni necessari alla sua intelligenza.

2. L'invenzione deve essere descritta in modo 2. L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perche' ogni persona sufficientemente chiaro e completo perche' ogni persona esperta del ramo possa attuarlaesperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto.titolo corrispondente al suo oggetto.

3. Se un'invenzione riguarda un procedimento microbiologico o un prodotto 3. Se un'invenzione riguarda un procedimento microbiologico o un prodotto ottenuto mediante tale procedimento e implica l'utilizzazione di un ottenuto mediante tale procedimento e implica l'utilizzazione di un microrganismo non accessibile al pubblico e che non puo' essere descritto in microrganismo non accessibile al pubblico e che non puo' essere descritto in modo tale da permettere ad ogni persona esperta del ramo di attuare modo tale da permettere ad ogni persona esperta del ramo di attuare l'invenzione, nella domanda di brevetto si dovranno osservare, quanto alla l'invenzione, nella domanda di brevetto si dovranno osservare, quanto alla descrizione, le norme previste nel regolamento.descrizione, le norme previste nel regolamento.

Page 22: © STUDIO TORTA1 PROFESSIONE BIOLOGO Mercoledì 11 giugno 2014 Principi base sulla brevettazione Cesare Bosman bosman@studiotorta.it

© STUDIO TORTA 22

Sufficiente descrizioneArt. 76.

Il brevetto è nulloIl brevetto è nullo

1) ……1) ……

2) Se l’invenzione non è descritta in modo 2) Se l’invenzione non è descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da sufficientemente chiaro e completo da consentire a persona esperta di attuarla;consentire a persona esperta di attuarla;

………………..

Page 23: © STUDIO TORTA1 PROFESSIONE BIOLOGO Mercoledì 11 giugno 2014 Principi base sulla brevettazione Cesare Bosman bosman@studiotorta.it

© STUDIO TORTA 23

Rivendicazioni Art. 52.

1. La descrizione deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di 1. La descrizione deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica e deve concludersi con una o piu' informazione tecnica e deve concludersi con una o piu' rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente, cio' rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente, cio' che si intende debba formare oggetto del brevetto.che si intende debba formare oggetto del brevetto.

2. 2. I limiti della protezione sono determinati dal tenore I limiti della protezione sono determinati dal tenore delle rivendicazionidelle rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono ; tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni.ad interpretare le rivendicazioni.

3. La disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da 3. La disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da garantire nel contempo un'equa protezione al titolare ed una garantire nel contempo un'equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi.ragionevole sicurezza giuridica ai terzi.

Page 24: © STUDIO TORTA1 PROFESSIONE BIOLOGO Mercoledì 11 giugno 2014 Principi base sulla brevettazione Cesare Bosman bosman@studiotorta.it

© STUDIO TORTA 24

Diverse tipologie di rivendicazioni

Rivendicazioni di prodotto: un dispositivo; Rivendicazioni di prodotto: un dispositivo; impianto; un composto; una miscela di composti; impianto; un composto; una miscela di composti; ecc.ecc.

Rivendicazioni di procedimento: metodo di Rivendicazioni di procedimento: metodo di sintesi; metodo di estrazione; procedimento sintesi; metodo di estrazione; procedimento utilizzato da una determinata macchina; ecc.utilizzato da una determinata macchina; ecc.

Rivendicazioni di uso: uso di un certo dispositivo; Rivendicazioni di uso: uso di un certo dispositivo; uso di un certo composto; nuovo uso di una uso di un certo composto; nuovo uso di una sostanza o di una composizione di sostanzesostanza o di una composizione di sostanze

Page 25: © STUDIO TORTA1 PROFESSIONE BIOLOGO Mercoledì 11 giugno 2014 Principi base sulla brevettazione Cesare Bosman bosman@studiotorta.it

© STUDIO TORTA 25

P.I.: Come effettuare il deposito

ItaliaSingoli depositi in rispettivi Paesi

EPC (Brevetto Europeo )

PCT (Brevetto Internazionale)

Convenzioni Internazionali

Vie nazionali

Page 26: © STUDIO TORTA1 PROFESSIONE BIOLOGO Mercoledì 11 giugno 2014 Principi base sulla brevettazione Cesare Bosman bosman@studiotorta.it

© STUDIO TORTA 26

Priorità

Il diritto di priorità è sancito dalla Convenzione Il diritto di priorità è sancito dalla Convenzione d’Unione di Parigi (Art.4) ed è valido tra gli Stati d’Unione di Parigi (Art.4) ed è valido tra gli Stati aderenti all’Unione.aderenti all’Unione.

Es. a seguito di un deposito in Italia di una domanda di Es. a seguito di un deposito in Italia di una domanda di brevetto o di modello di utilità (primo deposito), il brevetto o di modello di utilità (primo deposito), il titolare entro dodici mesi può depositare una titolare entro dodici mesi può depositare una domanda di brevetto in un altro paese, relativamente domanda di brevetto in un altro paese, relativamente alla medesima invenzione, retrodatando gli effetti di alla medesima invenzione, retrodatando gli effetti di questo deposito alla data del deposito italiano. questo deposito alla data del deposito italiano.

Page 27: © STUDIO TORTA1 PROFESSIONE BIOLOGO Mercoledì 11 giugno 2014 Principi base sulla brevettazione Cesare Bosman bosman@studiotorta.it

© STUDIO TORTA 27

Procedura di concessione

Deposito (data di priorità)

Rapporto di ricerca

Pubblicazione (dopo 18 mesi:efficacia verso terzi)

Esame

Osservazioni in corso d’esame

Rilascio o rifiuto

Opposizione/appello/ricorso

Page 28: © STUDIO TORTA1 PROFESSIONE BIOLOGO Mercoledì 11 giugno 2014 Principi base sulla brevettazione Cesare Bosman bosman@studiotorta.it

© STUDIO TORTA 28

Procedura italiana

0 12 18

Depositodomanda

Limite perestensione

Pubblicazionedomanda

n

Concessionebrevetto

20 x 12

Terminebrevetto

mesi 9

Ricerca di anteriorità

Page 29: © STUDIO TORTA1 PROFESSIONE BIOLOGO Mercoledì 11 giugno 2014 Principi base sulla brevettazione Cesare Bosman bosman@studiotorta.it

© STUDIO TORTA 29

Rapporto di ricerca contiene

l’indicazione dei documenti ritrovati;l’indicazione dei documenti ritrovati;

la loro pertinenza (codice A, X e Y); la loro pertinenza (codice A, X e Y);

l’indicazione della parte più pertinente;l’indicazione della parte più pertinente;

l’indicazione della famiglia brevettuale di ognil’indicazione della famiglia brevettuale di ogni documento ritrovato. documento ritrovato.

Page 30: © STUDIO TORTA1 PROFESSIONE BIOLOGO Mercoledì 11 giugno 2014 Principi base sulla brevettazione Cesare Bosman bosman@studiotorta.it

30

Page 31: © STUDIO TORTA1 PROFESSIONE BIOLOGO Mercoledì 11 giugno 2014 Principi base sulla brevettazione Cesare Bosman bosman@studiotorta.it

31

Page 32: © STUDIO TORTA1 PROFESSIONE BIOLOGO Mercoledì 11 giugno 2014 Principi base sulla brevettazione Cesare Bosman bosman@studiotorta.it

© STUDIO TORTA 32

Brevetto europeo38 paesi contraenti

AUSTRIAAUSTRIA ALBANIAALBANIA BELGIOBELGIO BULGARIABULGARIA CROAZIACROAZIA CIPROCIPRO REPUBBLICA CECAREPUBBLICA CECA DANIMARCADANIMARCA ESTONIAESTONIA FINLANDIAFINLANDIA FRANCIAFRANCIA GERMANIAGERMANIA GRECIAGRECIA UNGHERIAUNGHERIA ISLANDAISLANDA IRLANDAIRLANDA ITALIAITALIA LETTONIALETTONIA LIECHTENSTEINLIECHTENSTEIN

LITUANIALITUANIA LUSSEMBURGOLUSSEMBURGO MALTAMALTA MONACOMONACO REPUBBLICA DI MACEDONIAREPUBBLICA DI MACEDONIA NORVEGIANORVEGIA OLANDAOLANDA POLONIAPOLONIA PORTOGALLOPORTOGALLO ROMANIAROMANIA SERBIASERBIA SLOVACCHIASLOVACCHIA SLOVENIASLOVENIA SPAGNASPAGNA SVEZIASVEZIA SVIZZERASVIZZERA SAN MARINOSAN MARINO TURCHIATURCHIA REGNO UNITOREGNO UNITO

Page 33: © STUDIO TORTA1 PROFESSIONE BIOLOGO Mercoledì 11 giugno 2014 Principi base sulla brevettazione Cesare Bosman bosman@studiotorta.it

© STUDIO TORTA 33

Tre paesi di estensione

MONTENEGROMONTENEGRO BOSNIA HERZEGOVINABOSNIA HERZEGOVINA

Page 34: © STUDIO TORTA1 PROFESSIONE BIOLOGO Mercoledì 11 giugno 2014 Principi base sulla brevettazione Cesare Bosman bosman@studiotorta.it

© STUDIO TORTA 34

Procedura europea

0 18 n n+6

Limite peropposizione

Pubblicazionedomanda

A1 (Domanda + RR)

A2 (Domanda)

A3 (RR)

RR + PO RichiestaEsame

p

Concessionebrevetto IT

GB

DE

FR

p+3

Traduzionilingue

non ufficiali

p+912

Deposito europeo

Page 35: © STUDIO TORTA1 PROFESSIONE BIOLOGO Mercoledì 11 giugno 2014 Principi base sulla brevettazione Cesare Bosman bosman@studiotorta.it

© STUDIO TORTA 35

Esame

L’esame è sostanziale e può prevedere che le L’esame è sostanziale e può prevedere che le rivendicazioni siano emendate; rivendicazioni siano emendate;

l’emendamento è ristretto al contenuto della l’emendamento è ristretto al contenuto della descrizione;descrizione;

l’esame sostanziale è basato sulla documentazione l’esame sostanziale è basato sulla documentazione prodotta dal rapporto di ricerca;prodotta dal rapporto di ricerca;

scambio di corrispondenza fra l’esaminatore e il scambio di corrispondenza fra l’esaminatore e il titolare o il suo rappresentantetitolare o il suo rappresentante

Art. 115 (osservazione di terzi)Art. 115 (osservazione di terzi)

Page 36: © STUDIO TORTA1 PROFESSIONE BIOLOGO Mercoledì 11 giugno 2014 Principi base sulla brevettazione Cesare Bosman bosman@studiotorta.it

© STUDIO TORTA 36

Opposizione

Chiunque terzo può opporsi alla Chiunque terzo può opporsi alla concessione del brevetto;concessione del brevetto;

contraddittorio fra le parti;contraddittorio fra le parti; termine oltre il quale non è più possibile termine oltre il quale non è più possibile

opporsi.opporsi.

Page 37: © STUDIO TORTA1 PROFESSIONE BIOLOGO Mercoledì 11 giugno 2014 Principi base sulla brevettazione Cesare Bosman bosman@studiotorta.it

© STUDIO TORTA

Il brevetto EP0702555 (Viagra) sul principio attivo Il brevetto EP0702555 (Viagra) sul principio attivo per il trattamento dell’impotenza è stato revocato nel per il trattamento dell’impotenza è stato revocato nel Regno Unito e davanti all’Ufficio Brevetti Europeo Regno Unito e davanti all’Ufficio Brevetti Europeo per mancanza di attività inventiva: D48 descrive per mancanza di attività inventiva: D48 descrive inibitori della fosfodiesterasi di tipo 5 per il inibitori della fosfodiesterasi di tipo 5 per il trattamento dell’impotenza + D29 e D41 descrivono trattamento dell’impotenza + D29 e D41 descrivono molecole come viagra utili come inibitori della molecole come viagra utili come inibitori della fosfodiesterasi di tipo 5 per il trattamento fosfodiesterasi di tipo 5 per il trattamento dell’ipertensione.dell’ipertensione.

È stato invece giudicato valido in USA e CinaÈ stato invece giudicato valido in USA e Cina

-Storia del brevetto-Storia del brevetto

Page 38: © STUDIO TORTA1 PROFESSIONE BIOLOGO Mercoledì 11 giugno 2014 Principi base sulla brevettazione Cesare Bosman bosman@studiotorta.it

-Storia del brevetto-Storia del brevetto

© STUDIO TORTA 2010

Viagra

Page 39: © STUDIO TORTA1 PROFESSIONE BIOLOGO Mercoledì 11 giugno 2014 Principi base sulla brevettazione Cesare Bosman bosman@studiotorta.it

-Storia del brevetto-Storia del brevetto

© STUDIO TORTA 2010

Page 40: © STUDIO TORTA1 PROFESSIONE BIOLOGO Mercoledì 11 giugno 2014 Principi base sulla brevettazione Cesare Bosman bosman@studiotorta.it

© STUDIO TORTA 40

Il brevetto Internazionale PCT(PATENT COOPERATION TREATY – 148 PAESI)

0 12 16 18

Depositonazionale

A1 (Domanda + RR)

A2 (Domanda)

A3 (RR)

RR+ WOPubblicazione

domanda

22

RichiestaIPRP

(Demand)

EP

GB

DE

US

EP

GB

DE

US

30

Fasi nazionali(IPRP=RR+WO)

Demand (+ emendamenti)

30

Fasinazionali

DepositoPCT

Page 41: © STUDIO TORTA1 PROFESSIONE BIOLOGO Mercoledì 11 giugno 2014 Principi base sulla brevettazione Cesare Bosman bosman@studiotorta.it

© STUDIO TORTA 41

Azioni cautelari

SequestroSequestro InibitoriaInibitoria DescrizioneDescrizione

Page 42: © STUDIO TORTA1 PROFESSIONE BIOLOGO Mercoledì 11 giugno 2014 Principi base sulla brevettazione Cesare Bosman bosman@studiotorta.it

© STUDIO TORTA 42

Le azioni legali ordinarie (12 sezioni specializzate)

di contraffazione- condanna del contraffattore - cessazione attività illecita- risarcimento danni

di nullitàannullamento del brevetto altrui