ricorrono · il suddetto protocollo definisce gli standard strutturali, di personale e di...
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ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CAMPANIA NAPOLI
RICORRONO
1. l’ASPAT Associazione Sanità Privata Accreditata Territoriale in
persona del Presidente dott. Pier Paolo Polizzi legale rappresentante p.t.
2. S.S.R. s.r.l. in persona dell’Amm.re Delegato legale rapp.te p.t.
3. C.R.R.S. s.r.l. in persona dell’Amm.re Unico legale rapp.te p.t.
4. Centro Juventus Vibonati s.r.l. in persona del legale rapp.te p.t.
5. L’OASI - Centro Residenza di Riabilitazione Neuromotoria per
anziani e disabili s.r.l. in persona dell’Amm.re legale rapp.te p.t
6. Ass. famiglie subnormali e min. psichici in persona del
Presidente legale rapp.te p.t.
7. L’Incontro s.a.s. Centro di Fisiokinesiterapia e Riabilitazione in
persona del legale rapp.te p.t.
8. Fondazione Opera Giovanile Juventus Don Donato Ippolito
O.N.L.U.S. in persona del Presidente legale rapp.te p.t.
9. Centro di Riabilitazione Motoria s.r.l. in persona dello
Amministratore legale rapp.te p.t.
10. C.T.F.S. in persona dell’Amministratore legale rapp.te p.t.
11. C.T.H. POSILLIPO (Coop. Sociale) O.N.L.U.S. in persona del
legale rapp.te p.t.
12. A.I.A.S. Sezione Nola ONLUS in persona del legale rapp.te p.t.
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tutti rapp.ti e difesi in virtù di mandato a margine del presente atto dal
Prof. Avv. Giuseppe Palma e dall’Avv. Patrizia Kivel Mazuy e con gli
stessi elett.te dom.ti in Napoli al Viale Gramsci 10
CONTRO
- ASL Napoli 1 Centro, ASL Napoli 2 Nord, ASL Napoli 3 Sud,
ASL Avellino, ASL Benevento, ASL Caserta e ASL Salerno
- La Regione Campania
AVVERSO E PER L’ANNULLAMENTO
PREVIA SOSPENSIVA
Della delibera della Giunta Regionale della Campania n. 1267 del
16.7.09 (in BURC n. 48 del 3.8.09), avente ad oggetto: Determinazione
delle Tariffe per prestazioni erogate da Residenze Sanitarie Assistite
(RSA) e Centri Diurni ai sensi della L.R. 8/2003 - Regolamento
“Compartecipazione al costo delle prestazioni erogate nell’ambito di
percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitarie delle persone con
handicap permanente grave e dei soggetti ultrasessantacinquenni e
cittadini affetti da demenze”
NONCHE’
Di ogni altro atto preordinato connesso e conseguente e comunque
lesivo dell’interesse di parte ricorrente
F A T T O
In data 16.7.2009 la Giunta Regionale della Campania, con
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deliberazione n. 1267 (pubblicata nel B.U.R.C. n. 48 del 03.08.2009) ha
approvato le tariffe riportate nel provvedimento per le prestazioni socio-
sanitarie erogate dalle RR.SS.AA e Centri Diurni per disabili gravi,
anziani non autosufficienti e demenze di cui alla L.R. 8/2003, ed ha
adottato l’allegato regolamento, da sottoporre all’approvazione del
Consiglio regionale, recante la disciplina della compartecipazione degli
utenti al costo di dette prestazioni.
Si anticipa che con tale deliberazione la Regione Campania si prefigge
l’obbiettivo di rientrare dal deficit di bilancio in ambito sanitario
imponendo tariffe ridotte rispetto a quelle sin ora in vigore (che, di
contro, andavano aggiornate).
La portata lesiva e le illegittimità che affliggono la delibera regionale
impugnata emergono chiaramente ricostruendo il quadro normativo
relativo alle prestazioni socio-sanitarie in questione e ai presidi che le
erogano, con particolare riferimento agli standards strutturali e
organizzativi richiesti ed alla conseguente determinazione delle tariffe.
Ai sensi dell’art. 3-septies, co. 1, del D.Lgs. 502/92 e successive
modificazioni e integrazioni, “si definiscono prestazioni socio-
sanitarie tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali
integrati, bisogni di salute della persona che richiedono
unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in
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grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni
di cura e quelle di riabilitazione”.
Lo stesso art. 3-septies distingue le prestazioni socio-sanitarie in:
a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, “cioè le attività finalizzate
alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione,
rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di
patologie congenite e acquisite” (co. 2, lett. a);
b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, “cioè tutte le attività del
sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in
stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione
condizionanti lo stato di salute” (co. 2, lett. b) ;
c) prestazioni socio-sanitarie a elevata integrazione sanitaria, le quali
“sono caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità
della componente sanitaria e attengono prevalentemente alle aree
materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e
dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da
HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti
a patologie cronico-degenerative” (co. 4).
Inoltre il co. 3 dell’art. 3-septies prevede un atto di indirizzo e
coordinamento che individui “sulla base dei principi e criteri direttivi di
cui al presente articolo, le prestazioni da ricondurre alle tipologie di
cui al comma 2, lettere a) e b), precisando i criteri di finanziamento
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delle stesse per quanto compete alle unità sanitarie locali e ai comuni” e
dispone che “con il medesimo atto sono individuate le prestazioni socio-
sanitarie a elevata integrazione sanitaria”.
Ed in attuazione dell’art. 3-septies co. 3, in data 14.02.2001 è stato
adottato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (pubblicato
in Gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001) che reca il titolo "Atto di
indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie", il
quale dispone che l’individuazione delle prestazioni da ricondurre alle
suddette tre tipologie avviene “tenendo conto dei seguenti criteri: la
natura del bisogno, la complessità e l'intensità dell'intervento
assistenziale, nonché la sua durata” (art. 2, co. 2), e definisce i criteri di
finanziamento delle singole prestazioni attribuendo, interamente o in
percentuale, i relativi costi al SSN e/o ai Comuni (tabella allegata
prevista dall'art. 4, co. 1).
Il D.Lgs 502 del 1992 stabilisce inoltre che le Regioni assicurano i
livelli essenziali e uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi
direttamente gestiti dalle aziende sanitarie locali, delle aziende
ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati (art. 8-quater), nel
rispetto degli accordi contrattuali (art. 8 quinquies) e che nei medesimi
accordi è definito il finanziamento globale dell’attività assistenziale
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delle strutture sanitarie sulla base di tariffe predefinite per prestazione
individuate nei tariffari regionali (art. 8 sexies).
Sempre alle Regioni è altresì demandata la disciplina dei criteri e delle
modalità “mediante i quali i Comuni e le ASL garantiscono
l’integrazione, su base distrettuale, delle prestazioni socio-sanitarie di
rispettiva competenza, individuando gli strumenti e gli atti per garantire
la gestione integrata dei processi assistenziali socio-sanitari” (art. 3
septies, co. 8, D.lgs. 502/92).
Passando alla normativa relativa ai presidi che erogano le prestazioni
socio-sanitarie, la realizzazione delle residenze sanitarie per anziani è
stata prevista, a livello statale, con la legge 11.3.1988 n. 67 (Legge
finanziaria 1988) che indica tra gli obiettivi da realizzarsi (art. 20 co. 2
lett. f) la realizzazione di 140.000 posti in strutture residenziali per
anziani che non possono essere assistiti a domicilio e che richiedono
trattamenti continui.
In Campania la disciplina delle residenze sanitarie per anziani è stata per
molti anni disposta con provvedimenti riguardanti l’erogazione delle
prestazioni riabilitative di cui all’art. 26 della L. 833/78. Tale norma
stabilisce che le prestazioni di riabilitazione sono “prestazioni sanitarie
dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da
minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque
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causa, […] erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri
servizi”.
Con delibera n. 6757 del 31 luglio 1996 la Giunta Regionale ha recepito
il protocollo di intesa sull’attività riabilitativa ex art. 26 della legge
833/78 sottoscritto dalla Regione Campania e dalle Associazioni di
categoria dei centri di riabilitazione che erogano tale tipologia di
prestazioni. Il suddetto protocollo definisce gli standard strutturali, di
personale e di organizzazione per lo svolgimento delle attività
riabilitative ex art. 26 e stabilisce che fino all’attivazione delle RSA per
disabili e delle altre funzioni extraospedaliere del SSR occorre tener
conto, al fine della determinazione delle tariffe, di peculiari modalità
organizzative e operative, in particolare per le strutture a tempo pieno.
Con la delibera n. 9266 del 22 novembre 1996 recante chiarimenti ed
integrazioni in ordine a quanto disposto dalla DGRC 6757/96, la Giunta
Regionale ha approvato la scheda per il riconoscimento della
connotazione di gravità al fine della classificazione degli utenti e del
relativo trattamento da erogare.
Successivamente la circolare 2668 del 25 giugno 1997, che ha ad
oggetto ulteriori delucidazioni relative a quanto disposto nel protocollo
di intesa recepito con D.G.R.C. 6757/96, chiarisce, in ordine agli
adempimenti relativi all’accreditamento provvisorio, che “per quanto
attiene le strutture che erogano prestazioni di tempo pieno nella fase di
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accreditamento provvisorio e nelle more dell’attivazione delle RSA per
disabili, sono mantenute le peculiari caratteristiche organizzative
precedenti a condizione che gli oneri relativi al costo della pianta
organica posseduta siano equivalenti a quelli relativi alla pianta organica
prevista dal protocollo e che tali caratteristiche siano adeguate alla
tipologia delle prestazioni di cui abbisognano gli ospiti. Le strutture che
si avvalgono di tale dispositivo devono indicare all’atto dell’istanza di
accreditamento la previsione del numero dei posti letto da convertire in
RSA”. Dunque tale circolare consentiva alle strutture che erogavano
prestazioni a tempo pieno di convertire i posti letto in RSA.
Con delibera n. 3094 dell’11 aprile 2000 la Giunta Regionale ha
determinato nuove tariffe per le prestazioni ex art. 26 della legge 833/78
con decorrenza 1 gennaio 2000 stabilendo, tra l’altro, che la tariffa del
tempo pieno gravi non è applicabile alle attività di tempo pieno per le
quali ai sensi della circolare regionale n. 2668/97 è stata chiesta la
classificazione come RSA per disabili alle quali è possibile applicare,
quando ne ricorrono le condizioni (connotazione di gravità), al massimo
la tariffa “tempo pieno medi”.
Con L. Reg. n. 8 del 22.4.2003 è stata disciplinata “la realizzazione,
l'organizzazione e il funzionamento delle residenze sanitarie
assistenziali pubbliche e private, denominate successivamente
RR.SS.AA., e delle strutture semi-residenziali nell'ambito dei principi e
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degli specifici atti di indirizzo e coordinamento di riordino sanitario
dello Stato, in merito alle attività residenziali e semi-residenziali” (art.
1, co. 1).
Ai sensi dell’art. 1 co. 2 della L. Reg. n. 8 “le RR.SS.AA., e le strutture
semi-residenziali per anziani non autosufficienti e per disabili di cui
all'art. 3, costituiscono strutture socio-sanitarie di tipo extra-ospedaliero
la cui gestione è finanziata con il fondo sanitario e dai comuni, secondo
quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14
febbraio 2001, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29
novembre 2001 e dalle delibere della giunta regionale della Campania di
recepimento del 2 agosto 2002 n. 3890, e del 30 dicembre 2002 n. 6467
e da ulteriori atti di programmazione e declinazione della disciplina
indicata. Le RR.SS.AA. realizzano un livello medio di assistenza
sanitaria medica, infermieristica e riabilitativa, integrato da un livello
alto di assistenza tutelare ed alberghiera”.
Le RSA per anziani ultra sessantacinquenni (definite strutture a valenza
socio-sanitaria di tipo extra ospedaliero per anziani
ultrasessantacinquenni non autosufficienti e non assistibili a domicilio
attraverso l'assistenza domiciliare integrata o nei servizi semi
residenziali-centri diurni) sono previste dagli artt. 5 e segg. della L.
Reg. in esame, che indicano gli interventi attuabili, la tipologia degli
ospiti, il tipo di permanenza, la tipologia strutturale e funzionale etc…
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In particolare l’art. 13 della L. Reg. in esame riguarda gli oneri di
spesa e le tariffe, e stabilisce che “L'assessore alla sanità e
l'assessore alle politiche sociali aggiornano annualmente con
apposita delibera, previa consultazione delle strutture pubbliche e
private o dei loro rappresentanti sindacali di categoria, le diarie
giornaliere, differenziate per gradi di autosufficienza - lievemente o
mediamente non autosufficiente, gravemente o totalmente non
autosufficiente - valide per le RR.SS.AA. ad indirizzo geriatrico
differenziate per grado di autosufficienza e demenza, per i centri
diurni per anziani ed Alzheimer.
Sono a carico del fondo sanitario regionale tutti gli oneri relativi
alle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale ed alle prestazioni
socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria erogate dalle
RR.SS.AA. e dai centri diurni per anziani ed Alzheimer, in
ottemperanza a quanto disciplinato dal DPCM del 14 febbraio 2001
concernente l'"Atto di indirizzo e coordinamento in materia di
prestazioni socio-sanitarie".
Gli oneri relativi alle prestazioni di ospitalità alberghiera e a quelle
caratterizzatesi come prestazioni sociali a rilevanza sanitaria fornite
dalle RR.SS.AA. e dai centri diurni per anziani ed Alzheimer sono
di competenza dei Comuni di residenza storica - ovvero quella
all'atto del ricovero - che vi adempiono in base a quanto definito dai
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piani sociali di zona ed in applicazione delle modalità di
recepimento dei LEA stabiliti con successivi provvedimenti. Le
AA.SS.LL. di competenza sono tenute ai recuperi secondo le modalità
suddette.
Agli utenti ospiti delle RR.SS.AA. e dei centri diurni per anziani ed
Alzheimer è garantita per le esigenze di natura strettamente personale la
conservazione di una quota di pensione o di reddito di importo pari alla
pensione sociale”.
Agli artt. 17 e segg. la L. Reg. 8/2003 disciplina le RR.SS.AA. per
disabili. In particolare:
l’art. 24 prevede la “trasformazione in RR.SS.AA., con
conseguente accreditamento a tale titolo, degli istituti di
riabilitazione provvisoriamente accreditati ai sensi della legge 23
dicembre 1978, n. 833, art. 26, che ne fanno domanda e che
presentano una prevalente connotazione assistenziale di
prevenzione della progressione della disabilità, previa verifica del
possesso dei requisiti”;
l’art. 26 prevede che “la spesa per la permanenza nelle RR.SS.AA.
è ripartita tra la ASL, il comune e, quando previsto, il contributo
economico del cittadino, ed è calcolata per fasce di gravità in base
al costo delle prestazioni ritenute necessarie dal progetto
individuale di cui all'art. 18, comma 5” e che le modalità di
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ripartizione della spesa e della determinazione delle tariffe per le
attività dei presidi residenziali rivolti ai disabili ad elevata
rilevanza sanitaria seguono la disciplina di cui all'art. 13.
Con D.G.R.C. n. 482 del 25.03.2004 sono state approvate le “Linee
Guida per la riabilitazione in Regione Campania” (pubblicate sul BURC
n. 22 del 03.05.2004), che hanno definito in maniera precisa le
prestazioni ex art. 26 che afferiscono alla fase cosiddetta di
completamento del progetto di riabilitazione (riabilitazione estensiva), i
centri che possono erogare prestazioni ex art. 26 (centri ambulatoriali di
riabilitazione e i presidi di riabilitazione extraospedaliera a ciclo diurno
e/o continuativo), i soggetti a favore dei quali sono erogate tali
prestazioni, ed il modello procedurale da adottare per le prestazioni ex
art. 26.
In particolare, al punto 2.5, dedicato alla riabilitazione estensiva, è
specificato che tra le strutture erogatrici di interventi di
riabilitazione estensiva o intermedia vi sono anche le Residenze
Sanitarie Assistenziali, definite dal successivo punto 5 come “presidi
che offrono a soggetti non autosufficienti, anziani e non, con esiti
stabilizzati di patologie, fisiche, psichiche, sensoriali o miste, non
assistibili a domicilio, un medio livello di assistenza medica,
infermieristica e riabilitativa, accompagnata da un livello "alto" di
tutela assistenziale ed alberghiera generica sulla base dei modelli
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assistenziali adottati dalla Regione. Le attività di riabilitazione
estensiva rivolte agli ospiti di tali strutture riguardano in particolare:
- soggetti disabili fisici, psichici, sensoriali, o a lento recupero, non
assistibili a domicilio, richiedenti un progetto riabilitativo individuale
caratterizzato da trattamenti sanitari riabilitativi estensivi;
- soggetti non autosufficienti affetti da grave disabilità richiedenti un
alto livello di supporto assistenziale ed infermieristico a fronte di un
intervento riabilitativo a bassa complessità ed intensità e senza
copertura medica continuativa nelle 24 ore, non assistibili a domicilio o
in forme alternative alla degenza piena.
) In questo ambito rientrano anche le strutture residenziali o
semiresidenziali di natura socio-assistenziale”.
La suddetta delibera conferma, dunque, l’equiparazione tra le strutture
che erogano prestazioni riabilitative ex art. 26 e le RSA.
La Giunta Regionale, con delibera n. 2006 del 5.11.2004 (in BURC
speciale del 2.12.2004) ha approvato le allegate “Linee d’Indirizzo
sull’assistenza residenziale e semiresidenziale per anziani, disabili e
cittadini affetti da demenza, ai sensi della L.R. 22 aprile n. 8”, che
disciplinano le tipologie di strutture sociosanitarie residenziali e
semiresidenziali, nonché alcuni dei requisiti di qualificazione per
l’accreditamento di tali strutture, e infine criteri e percorso di
accesso degli utenti al sistema dei servizi accreditati, rinviando a
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successivi provvedimenti, previo confronto con le parti sociali anche
attraverso l’istituzione di tavoli permanenti di concertazione,
l’individuazione delle tariffe per le prestazioni erogate nelle R.S.A. e
nei Centri Diurni.
Con la deliberazione n. 224 del 13 febbraio 2009 (pubblicata in BURC
n. 14 del 2 marzo 2009 e impugnata innanzi al TAR Campania – Napoli
con ricorso n. rg. 2543/09, tutt’ora pendente) la Giunta Regionale –
assumendo di provvedere all’esecuzione di quanto disposto dalla
sentenza del TAR Campania, Prima Sezione, n. 9488 del 16 luglio 2008
con l’approvazione delle tariffe per le prestazioni di riabilitazione
relativamente al triennio 2003-2005 – ha approvato le tariffe per le
prestazioni di riabilitazione per il triennio 2006- 2008, unitamente a
quella del triennio 2003-2005, all’uopo richiamando:
la DGRC n. 3094 dell’11 aprile 2000 che ha determinato nuove
tariffe per le prestazioni ex art. 26 della legge 833/78 con
decorrenza 1 gennaio 2000 stabilendo, tra l’altro, che la tariffa del
tempo pieno gravi non è applicabile alle attività di tempo pieno per
le quali, ai sensi della circolare regionale n. 2668/97, è stata chiesta
la classificazione come RSA per disabili e alle quali è possibile
applicare, quando ne ricorrono le condizioni (connotazione di
gravità), al massimo la tariffa “tempo pieno medi”:
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la D.G.R.C. n. 2006 del 5 novembre 2004 - L.R. n. 8 del 22 aprile
2003 - Approvazione delle "Linee d'Indirizzo sull'Assistenza
Residenziale e Semiresidenziale per Anziani, Disabili e
Cittadini Affetti da Demenza”.
Dunque si evince la volontà della Regione di determinare le tariffe per
le attività di riabilitazione ex art. 26 e per quelle socio-sanitarie
delle R.S.A. e di parificare le tariffe socio-sanitarie in RSA livelli
medio e alto rispettivamente alle tariffe riabilitative ex art. 26 livelli
base e medio, come disposto dalla DGRC n. 3094/2000.
Ne consegue che fino alla delibera impugnata, sul fondamento del
quadro normativo esposto, LE RSA ATTIVATE VEDEVANO
REMUNERATE LE PRESTAZIONI DA LORO EROGATE CON
LA MEDESIMA TARIFFA PREVISTA PER I CENTRI
EROGANTI LE PRESTAZIONI EX ART. 26, AD ECCEZIONE
DELLA SOLA TARIFFA PREVISTA PER I GRAVI.
Con la delibera impugnata, la Giunta Regionale, per l’ “urgenza” di
adempiere alle disposizioni connesse al Piano di Rientro (approvato con
D.G.R.C. n. 460 del 2007 ! ), ha approvato nuove tariffe per le
RR.SS.AA e Centri diurni per disabili gravi, anziani non autosufficienti
e demenze di cui alla L. 8/2003, ed ha stabilito forme di
compartecipazione degli utenti (persone con handicap permanenti gravi,
persone ultra sessantacinquenni e persone affette da demenza) al costo
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delle prestazioni erogate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di
natura socio-sanitaria.
La determinazione delle tariffe è avvenuta tenendo conto
che i competenti uffici dell’Assessorato alla Sanità e alle Politiche
Sociali hanno predisposto una proposta di determinazione delle
tariffe sulla base del costo standard per le prestazioni erogate da
strutture definite Residenze Sanitarie Assistite (RSA) e Centri
Diurni avvalendosi, per gli standard di personale e i minuti di
assistenza, di quanto disposto dalla D.G.R.C. 2006/2004;
che le tariffe sono state confrontate, a livello regionale, con quelle
adottate e fornite da un campione di n. 3 strutture RSA e Centri
Diurni esistenti e già operanti sul territorio campano e gestiti
direttamente dalle AA.SS.LL..
Con l’approvazione delle nuove tariffe, le rette relative ai disabili
trattati in RSA risultano inferiori a quelle stabilite nella DGR
224/2009 (già illegittima) per gli anni 2006-2008 di una percentuale
del 44,9% per la tipologia residenziale media e del 40,5% per la
tipologia residenziale alta, mentre, per il centro diurno la
diminuzione è di circa il 53,7%.
L’associazione ASPAT e i centri ricorrenti deducono l'illegittimità degli
atti impugnati e ne richiedono l'annullamento alla stregua dei seguenti
MOTIVI
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I) VIOLAZIONE ART. 97 COST. – VIOLAZIONE ARTT. 1-3 E
SEGG. L. 7.8.90 N. 241 – VIOLAZIONE ART. 8 SEXIES, CO. 5
DLGS 502/92 – VIOLAZIONE ART. 13 CO. 1 L. REG. CAMP. N. 8
DEL 22.4.2003 – ECCESSO DI POTERE (CONTRADDITORIETÀ
CON PRECEDENTI ATTI DELLA STESSA P.A. – DIFETTO
ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA – SVIAMENTO – VIOLAZIONE
DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ERRONEITÀ DEI
PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO –DIFETTO DI
MOTIVAZIONE)
Nella delibera impugnata è affermato che la proposta di determinazione
delle tariffe predisposta dai competenti uffici dell’Assessorato alla
Sanità e alle Politiche Sociali è avvenuta sulla base del costo standard
per le prestazioni erogate dalle R.S.A. e dai Centri Diurni avvalendosi,
per gli standard di personale e i minuti di assistenza, di quanto disposto
dalla D.G.R.C. 2006/2004, e utilizzando come riferimento:
1. gli stipendi tabellari indicati nel CCNL del personale dipendente
delle strutture sanitarie quadriennio normativo 2002-2005 e
biennio economico 2004-2005
2. gli stipendi tabellari indicati nel CCNL del personale della
dirigenza sanitaria quadriennio normativo 2006-2009 e biennio
economico 2006-2007.
Risulta evidente che il procedimento seguito per la determinazione delle
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tariffe è deficitario sotto il profilo istruttorio, comportando
conseguentemente l’illogicità e la non attendibilità dei risultati ottenuti.
Infatti:
- la determinazione delle tariffe predisposta dai competenti uffici
dell’Assessorato alla Sanità e alle Politiche Sociali è avvenuta sulla
base di un non meglio precisato “costo standard”, senza specificare
in cosa esso consista, se comprende l’ammortamento delle
strutture, degli arredi, delle attrezzature e degli automezzi, i costi
dei servizi alberghieri, i costi delle utenze e dei materiali dello
smaltimento dei rifiuti speciali, della Tarsu, degli oneri fiscali e
bancari, se siano stati verificati i costi indiretti come quelli
derivanti dal rispetto della legge sulla privacy, dal Dlgs 81/08 sulla
sicurezza aziendale, dalla normativa antincendio e sull’HACCP,
ecc., né tanto meno è specificato quali siano le dimensioni, in
termini di numero dei posti letto, delle RSA selezionate come
campioni.
È palese che - al fine di rendere attendibili ed utilizzabili i risultati
ottenuti – sarebbero dovuti essere specificati i suddetti dati;
- si è fatto riferimento a costi per il personale omettendo il conteggio
dell’IRAP, imposta sulle attività produttive, dalla quale non può
dedursi il costo del lavoro, costituendo un onere aggiunto;
- sono stati utilizzati, per il personale dipendente, gli stipendi
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tabellari del CCNL quadriennio normativo 2002-2005 e biennio
economico 2004-2005, senza considerare che in data 10.4.2008 è
stato siglato il CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 e
per il biennio economico 2008-2009.
A tal riguardo la deliberazione impugnata è viziata da arbitrarietà,
in quanto l’elaborazione delle nuove rette è avvenuta prendendo a
base di calcolo il costo del lavoro quale risulta da un CCNL
scaduto e sostituito da quello successivo (cfr. Cons. Stato, V, 1987
del 5.5.2008: “…È palese l'arbitrarietà della scelta
dell'amministrazione di elaborare le nuove rette prendendo a base
di calcolo il costo del lavoro quale risulta da un CCNL scaduto e
sostituito da quello successivo” poiché “la rivalutazione degli
importi indicati nel precedente CCNL non garantisce la genuinità
della base di calcolo matematico”).
Le tariffe adottate con il provvedimento impugnato sono state
confrontate, a livello regionale, con quelle fornite da un campione di
sole tre strutture RSA e Centri Diurni esistenti e già operanti sul
territorio campano e gestiti direttamente dalle AA.SS.LL., senza
peraltro l’indicazione dei relativi dati, che pertanto non sono
verificabili; sebbene il richiamo ai principi dell’art. 8 sexies D.Lgs.
502/92, così come modificato dall’art. 79 co. 1-quinquies del D.L.
112/2008 (“Il Ministro della sanità, sentita l’Agenzia per i servizi
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sanitari regionali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi dell’articolo 120, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, con apposito decreto individua i sistemi di
classificazione che definiscono l’unità di prestazione o di servizio da
remunerare e determina le tariffe massime da corrispondere alle
strutture accreditate, tenuto conto, nel rispetto dei principi di efficienza
e di economicità nell'uso delle risorse, anche in via alternativa, di: a)
costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture
preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza,
appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in
possesso del Sistema informativo sanitario”), la Giunta Regionale ne
ha fatto in realtà un uso deformato e sviato, ritenendo rispettati i
canoni dell’efficienza, dell’appropriatezza e della qualità
dell’assistenza con la scelta delle sole tre strutture pubbliche, senza
alcun confronto con i privati accreditati, i quali, com’è noto,
esercitano in Campania la materia della riabilitazione per la quasi
totalità e che invece nella circostanza non hanno avuto neppure la
possibilità di verificare i costi dichiarati dalle strutture pubbliche
selezionate e le voci che concorrono a comporli.
La consultazione delle strutture private o dei loro rappresentanti
sindacali di categoria è imposto dall’art. 13 L.Reg. 8/2003; la
21
violazione di tale norma, senza peraltro una analitica elencazione dei
dati utilizzati ed una chiara esplicazione della provenienza degli stessi,
denota l’intento sviato di operare un taglio ingiustificato alle rette delle
RSA.
Infine, va considerato che la metodologia seguita si discosta in
maniera ingiustificata da quella seguita per la determinazione delle
tariffe fissate con D.G.R.C. n. 224 del 13.2.2009, in ogni caso
contestata; infatti, per l’adozione del precedente deliberato, “gli uffici
regionali, alla luce delle osservazioni prodotte dalle Associazioni di
categoria nell’incontro del 16 settembre 2008, hanno ritenuto opportuno
riesaminare il lavoro della Commissione e recepire le richieste dei
rappresentanti delle Associazioni esclusivamente in ordine al costo del
personale e ai costi di struttura avendo, la Commissione calcolato
l’IRAP con le modalità stabilite dalla normativa vigente e definito il
livello retributivo del TDR, come anche per tutte le altre figure
professionali, in relazione a quello massimo raggiungibile sulla base del
contratto AIOP vigente”.
Con l’adozione della delibera n. 1267 del 16.7.2009, senza un previo
confronto con i privati accreditati, sono stati stabiliti degli importi delle
rette delle RSA che non consentono neanche la copertura del costo del
personale, personale che deve rispettare, per tipologia e numero,
l’organigramma previsto dalla D.G.R.C. n. 2006/2004 e dalla L. Reg.
22
8/2003.
Anche la giurisprudenza ritiene illegittimo l’abbattimento del margine
di utile fino al totale azzeramento, nonostante la necessità di contenere
la spesa sanitaria (Cons. Stato, sez. V, n. 1987 del 5.5.2008: “Quanto al
conseguimento del doveroso obbiettivo di contenimento della spesa
sanitaria, esso deve essere raggiunto attraverso strumenti non abnormi
o irrazionali; nel caso di specie sarebbe legittimo un drastico
abbattimento dei margini di utile, per questo fattore di produzione, ma
non il suo totale azzeramento”).
Non si comprende inoltre come, essendo i costi complessivi delle
strutture di riabilitazione stati valutati recentemente in occasione
dell’emanazione della DGR 224/2009 e dovendo le RR.SS.AA. avere
standards di costi addirittura superiori alle strutture di riabilitazione
(come si riscontra dal confronto degli standard, disposti dalla normativa
nazionale e regionale, delle due tipologie di attività e dai relativi oneri),
le tariffe per le RRSSAA possano essere inferiori a quelle per la
riabilitazione.
In definitiva, l’iter seguito dalla Regione si manifesta gravemente
carente sul piano istruttorio, ed i risultati ottenuti appaiono fortemente
contraddittori rispetto a quelli espressi 5 mesi prima con la DGR n.
224/2009 e a quelli ancora precedenti (DGR n. 6757/1996, Circolare n.
2668/1997, DGR n. 3094/2000), senza che questa contraddizione sia
23
stata in alcun modo illustrata nè motivata.
II) VIOLAZIONE ART. 13 L. REG. 8 DEL 22.4.2003 – SVIAMENTO
– VIZIO DEL PROCEDIMENTO
L’art. 5 del regolamento allegato alla delibera impugnata, disciplinante
la compartecipazione al costo delle prestazioni erogate, prevede che “La
quota di compartecipazione eventualmente prevista a carico dell’utente
verrà corrisposta dall’utente direttamente con il proprio reddito”.
Tale previsione viola la norma regionale indicata in rubrica secondo la
quale le ASL di competenza sono tenute ai recuperi degli oneri relativi
alle prestazioni di ospitalità alberghiera e a quelle caratterizzatesi come
prestazioni sociali a rilevanza sanitaria fornite dalle RR.SS.AA. e dai
centri diurni per anziani ed Alzheimer (co. 3).
Inoltre la previsione del pagamento diretto da parte dell’utente è in
contrasto con il principio di buon andamento indicato dall’art. 97 Cost.,
così come affermato dal T.A.R. Sicilia, Catania, IV Sez., nella sentenza
n. 1728/2007: “Tenuto conto del fatto che le R.S.A. erogano prestazioni
sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale, indubbiamente
prevalenti rispetto alle prestazioni di accoglienza e di recupero sociale,
e, nel contempo, per garantire la regolare erogazione delle rette di
ricovero (sia per la quota "sanitaria" che per la quota "alberghiera"),
condizione necessaria ed imprescindibile per il regolare funzionamento
delle R.S.A., nell'interesse dell'utenza, il Collegio ritiene maggiormente
24
conforme al principio costituzionale di buon andamento che il
pagamento delle rette venga effettuato unitariamente dalle A.U.S.L., con
l'onere a carico di queste ultime di recuperare le quote "alberghiere"
delle rette, dovute, in tutto o in parte, dai soggetti assistiti o dai loro
Comuni di residenza”.
III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 241/1990
(IN PARTICOLARE DELL’ART. 11) – VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DELLA D.G.R.C. 460/2007 – ECCESSO DI
POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA E MANIFESTA
INGIUSTIZIA – CARENZA DI ISTRUTTORIA E DIFETTO DI
MOTIVAZIONE – VIZIO DEL PROCEDIMENTO
Il provvedimento regionale impugnato dichiara di aver verificato i costi
di tre strutture pubbliche riabilitative.
Al di là delle censure già sollevate con il I° motivo di ricorso, va
evidenziato che le Associazioni di categoria e gli stessi Centri erogatori
non sono mai stati consultati.
D’altra parte ciò emerge dalla lettura della stessa deliberazione, laddove
si dispone “di rinviare a successiva concertazione con i Comuni e le
Associazioni di categoria per eventuali modifiche ed integrazioni”.
La concertazione è espressamente richiesta anche dal Piano di rientro
del disavanzo approvato con la DGRC 460 del 20.3.2007.
25
Si sottolinea che le innovazioni normative finalizzate al canone della
trasparenza nei rapporti tra P.A. e intimati richiedono un dialogo
istituzionale, la cui violazione è sufficiente per integrare il vizio di
legittimità del provvedimento finale, a prescindere dalla determinazione
adottata in concreto dall’Amministrazione procedente, in quanto il
metodo dialettico, necessario per pervenire ad una soluzione, costituisce
esso stesso una garanzia di legittimità del procedimento.
In tal senso il Consiglio di Stato che, analizzando la materia degli
accordi infraprocedimentali o sostitutivi di provvedimenti ex art. 11 L.
241/1990, ha affermato che la difformità dell’atto dall’accordo
costituisce di per sé un vizio di legittimità, a prescindere dalla specifica
valutazione di legittimità delle clausole difformi (Consiglio di Stato,
sez. VI, 15.5.2002, n. 2636: “In presenza di un provvedimento difforme
dall'accordo il privato potrà impugnare il provvedimento per violazione
dell'art.11 della legge n.241/1990 in quanto violativi dell'accordo
procedimentale…”).
IV) VIOLAZIONE DELLA D.G.R.C. 460/2007 DI APPROVAZIONE
DELL’ACCORDO STATO – REGIONE (IN PARTICOLARE
DELL’ART. 3 COMMA 6) – VIZIO DEL PROCEDIMENTO
L’Accordo Stato – Regione approvato con la D.G.R.C. n. 460 del
20.3.2007, dispone espressamente che i provvedimenti regionali relativi
26
alla materia tariffaria sono sottoposti a preventiva approvazione del
Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Nella delibera impugnata non vi è alcun accenno a tale preventiva
approvazione per cui deve ritenersi che essa non sia intervenuta con
conseguente illegittimità del provvedimento regionale.
L’eventuale riferimento alla trasmissione della delibera ad intervenuta
adozione non è pertinente in quanto l’intervento del Ministero deve
avvenire comunque prima dell’approvazione.
V) VIOLAZIONE ARTT. 2, 3, 32 COST. – VIOLAZIONE ARTT. 1, 3
L. 7.8.90 N. 241 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART.
25 L. 8.11.2000 N. 328 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
D. LVO 31.3.1998 N. 109 – ECCESSO DI POTERE (ERRONEITÀ
DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO- SVIAMENTO)
L’art. 25 della L. 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali) stabilisce che ai fini
dell accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della
condizione economica del richiedente è effettuata secondo le
disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109,
come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 .
Il D.L.vo 31 marzo 1998 n. 109, definisce i criteri unificati di
valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono
27
prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della
L. 27 dicembre 1997 n. 449.
L’art. 1 di tale decreto legislativo recita: “Fermo restando il diritto ad
usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla
Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti”, il decreto stesso
“individua, in via sperimentale, criteri unificati di valutazione della
situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi
sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o
comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni
economiche. Ai fini di tale sperimentazione le disposizioni del presente
decreto si applicano alle prestazioni o servizi sociali e assistenziali, con
esclusione della integrazione al minimo, della maggiorazione sociale
delle pensioni, dell'assegno e della pensione sociale e di ogni altra
prestazione previdenziale, nonché della pensione e assegno di invalidità
civile e delle indennità di accompagnamento e assimilate”.
Con D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221 è stato emanato il “regolamento
concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri
unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che
richiedono prestazioni agevolate”.
L’art. 1 del D.P.C.M. n. 221 afferma che “le disposizioni del D.L.vo 31
marzo 1998 n. 109, si applicano, in via sperimentale per un periodo di
tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini
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dell'accesso alle prestazioni o servizi sociali o assistenziali erogati dalle
amministrazioni pubbliche, non destinati alla generalità dei soggetti o
comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni
economiche autonomamente stabilite dagli stessi enti erogatori”,
rimanendo comunque “escluse dall'ambito applicativo, l'integrazione al
minimo, la maggiorazione sociale delle pensioni, l'assegno e la pensione
sociale e ogni altra prestazione previdenziale, nonché la pensione e
l'assegno di invalidità civile e le indennità di accompagnamento e
assimilate.
Il regolamento adottato con la deliberazione G. Reg. Camp. 1267 del
16.7.2009 è illegittimo perché viola la normativa riportata; infatti,
prevede che per la determinazione del reddito dell’utente (art. 3 co.3) il
Comune o l’Ambito Territoriale debbano tener conto “di tutte le entrate
nette anche se non assoggettabili ad IRPEF ivi compresi stipendio,
pensioni, pensioni di guerra, pensioni di invalidità, indennità di
accompagnamento, e qualsiasi altra assegnazione fissa di godimento,
comunque documentate, incluse le somme esenti per legge da
imposizione tributaria .
Come pure è illegittima la parte del regolamento (art. 3 co.1 lett. d) che
stabilisce la determinazione della compartecipazione degli utenti
assumendo tra i principi la “condivisione delle responsabilità per gli
29
oneri del progetto di cura estesa a tutti i soggetti tenuti agli alimenti di
cui all’art. 433 c.c. anche se non conviventi”.
In realtà l’art. 2, co. 5 e 6, del Dlgs 109/98 stabilisce che: “L'indicatore
della situazione economica è definito dalla somma dei redditi, come
indicato nella parte prima della tabella 1. Tale indicatore del reddito è
combinato con l'indicatore della situazione economica patrimoniale
nella misura del venti per cento dei valori patrimoniali, come definiti
nella parte seconda della tabella 1. L'indicatore della situazione
economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore di cui
al comma 4 e il parametro desunto dalla scala di equivalenza definita
nella tabella 2, in riferimento al numero dei componenti del nucleo
familiare. Le disposizioni del presente decreto non modificano la
disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai
sensi dell'art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel
senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'articolo
438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il
nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata” (cfr.
ibidem, comma 3 e ss.).
La condivisione della responsabilità degli oneri da parte dei soggetti
tenuti agli alimenti si risolverebbe nella richiesta da parte degli enti
erogatori dell’attribuzione degli alimenti per sostenere le spese della
cura, e ciò confligge con le norme richiamate.
30
Infine deve censurarsi la determinazione del limite di reddito oltre il
quale il paziente è tenuto a contribuire in Euro 4.999,99.
La fissazione di una soglia di esenzione così bassa, tenuto anche conto
che in detto importo confluisce qualsiasi somma percepita dal disabile,
appare in evidente contrasto con i principi di solidarietà, tutela della
salute e eguaglianza sostanziale sanciti dalla Costituzione.
Il livello economico di esenzione è così basso da non salvaguardare
molti disabili che hanno un reddito, pur superiore alla soglia minima,
ma, comunque, inadeguato ai primari bisogni di vita.
Se la Regione aveva necessità di rispettare il piano di rientro, tant’è che
per urgenza ha assunto la deliberazione impugnata, avrebbe dovuto
compiere scelte diverse in tempo utile, si dà non sacrificare
immotivatamente i soggetti che abbisognano di maggior tutela e che si
vedono addebitati gli sprechi verificatisi in altri settori.
VI) VIOLAZIONE ART. 8 SEXIES DLGS 502/92 – VIOLAZIONE
ART. 13 L. REG. 8 DEL 22.4.2003 – VIOLAZIONE L. 241/90 –
VIOLAZIONE GIUSTO PROCEDIMENTO – DIFETTO DI
MOTIVAZIONE
Come evidenziato in parte di fatto, con la deliberazione n. 224/2009 la
Regione Campania ha adottato le tariffe anche per le RSA.
La deliberazione impugnata non chiarisce le ragioni in base alle quali è
stata disattesa e superata la deliberazione n. 224 che per espressa
31
statuizione doveva trovare applicazione anche nei confronti delle RSA.
Aggiungasi che la deliberazione n. 224 provvedeva all’aggiornamento
delle tariffe in essere: analogamente a quanto verificatosi con la
deliberazione n. 224, anche in questo caso l’Amministrazione avrebbe
dovuto provvedere al mero aggiornamento delle tariffe, essendo le
stesse tariffe già in essere.
E’ infatti opportuno partire da una premessa; secondo la normativa
vigente (D.Lgs. 502/92 e D.M. 15.04.94): cosa è la determinazione
della tariffa, cosa è l’aggiornamento della stessa.
Il D.M. 15.04.94 all’art.3 detta i criteri per la determinazione delle
tariffe, queste sono fissate sulla base del costo standard di produzione
e dei costi generali, in quota percentuale rispetto ai costi standard di
produzione. Il comma 2 detta le modalità di calcolo del costo base di
produzione, il comma 2 determina le modalità di incremento della quota
percentuale corrispondente al valore medio rilevato dal rapporto tra tali
costi generali di struttura e il complesso dei costi di cui al comma 3. Il
comma 4 consente alle Regioni possibilità di incremento dei costi, il
comma 5 impone alle regioni una verifica annuale del sistema dei pesi
relativi. Infine il comma 6 impone alle regioni
L’AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE tenendo conto:
a) delle innovazioni tecnologiche
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b) delle variazioni dei costi delle prestazioni rilevate (che, nel caso di
attività riabilitativa, erogate sulla base di “FORZA – LAVORO”, è
costituita dal costo del lavoro)
In pratica, la norma regolamenta due momenti: il primo – complesso –
relativo alla determinazione delle tariffe; il secondo – molto più
semplice- di aggiornamento delle stesse.
Bene, ci troviamo, nel caso in esame, nella seconda fase, così come
riconosciuto anche dal Consiglio di Stato con sentenza n. 190/07 e dal
TAR con sentenza di cui, con il provvedimento impugnato, si afferma
l’esecuzione – che testualmente chiarisce che “la disciplina introdotta
dal legislatore del 1999 in tanto era - ed è in grado – di portare alla
rinnovazione delle tariffe in forza delle innovative procedure di
determinazione delle stesse in quanto abbia trovato - e trovi – concreta
e completa applicazione da parte delle amministrazioni competenti; in
assenza del completamento di tale iter formativo, peraltro, non viene
meno l’onere, per la Regione, di dare corso alle procedure di
aggiornamento tariffario in base alla disciplina, mai formalmente
abrogata, di cui al D.M. del 15.04.1994, recante la previsione di un
aggiornamento triennale sulla base del variare degli indici ISTAT e
dei maggiori oneri derivanti dalla contrattazione collettiva di
settore”.
Quindi, partendo dalle tariffe così come determinate, nella specie, nel
33
2000 per la riabilitazione e applicate alle RSA, l’amministrazione, in
pedissequa applicazione del DM, deve aggiornare il predeterminato
parametro sulla base di due elementi. Nella specie la Regione ha, di
contro, rideterminato le tariffe, senza alcuna motivazione sul punto, e,
in maniera avulsa da qualsivoglia disposizione normativa.
ISTANZA CAUTELARE DI SOSPENSIONE
Sorregge l’accoglimento all’istanza cautelare sia il fumus boni iuris che
traspare evidente dai motivi di ricorso, sia il danno grave ed irreparabile
che deriva ai ricorrenti dall’impugnato provvedimento. Ed invero si
valuti che tutti i ricorrenti hanno fatto istanza di conversione in RSA,
tant’è che alle stesse le AASSLL di riferimento hanno già inteso
applicare le tariffe cosi come approvate dalla DGR 1267/2009.
Dall’esame dei costi risulta che i valori tariffari approvati non coprono
neppure il 70% dei costi di gestione.
Consegue che le strutture erogatrici continuerebbero a lavorare in
perdita, con l’aggravante dei ritardi enormi nella liquidazione dei
pagamenti da parte delle AASSLL.
Pertanto un provvedimento di sospensione delle delibere non
produrrebbe alcun pregiudizio per l’Ente, atteso che le AASSLL
avrebbero sempre la possibilità di recuperare quanto pagato in eventuale
eccedenza per la continuità del rapporto che le lega ai Centri erogatori
applicando la DGRC 224/09.
34
CONCLUSIONI:
- ferma l’assorbenza dei motivi di ricorso, si chiede disporsi CTU
che accerti, così come indicato nella CTP allegata, l’erroneità
dell’iter procedimentale e dei conteggi seguiti;
- accogliersi, previa sospensiva, il ricorso con ogni conseguente
statuizione.
Prof. Avv. Giuseppe Palma
Avv. Patrizia Kivel Mazuy
35
Relata di notificaAi sensi della L. 21/01/1994 n. 53:L’anno 2009 il giorno 13 del mese di novembre ad istanza del ricorrentecon il domicilio indicato in epigrafe, io sottoscritto avv. Patrizia KivelMazuy con studio in Napoli al Viale Gramsci n. 10, autorizzato dalConsiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli con delibera del27.11.2007 ad avvalermi della facoltà di notifica a norma dell’art. 7 dellaL. n. 53 del 21.1.1994, nella qualità di difensore dell’ASPAT ed Altri honotificato il su esteso atto:
1) attribuendo il n. 294 del mio registro cronologico alla RegioneCampania in persona del legale rapp.te p.t. dom.to per la caricapresso la sede in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81,rimettendogliene copia conforme mediante spedizione a mezzo plicoraccomandato a cura dell’ufficio Postale di NA
Avv. Patrizia Kivel Mazuy
2) attribuendo il n. 295 del mio registro cronologico alla Nuova ASLNapoli 1 Centro in persona del legale rapp.te p.t. dom.to per lacarica presso la sede in Napoli al Centro Direzionale Isola F9,rimettendogliene copia conforme mediante spedizione a mezzo plicoraccomandato a cura dell’ufficio Postale di NA
Avv. Patrizia Kivel Mazuy
3) attribuendo il n. 296 del mio registro cronologico alla Nuova ASLNapoli 2 Nord in persona del legale rapp.te p.t. dom.to per la caricapresso la sede in Monteruscello (Pozzuoli Napoli) al Via CorradoAlvaro n. 8, rimettendogliene copia conforme mediante spedizione amezzo plico raccomandato a cura dell’ufficio Postale di NA
Avv. Patrizia Kivel Mazuy
4) attribuendo il n. 297 del mio registro cronologico alla Nuova ASLNapoli 3 sud in persona del legale rapp.te p.t. dom.to per la caricapresso la sede in Castellammare di Stabia (Napoli) al Corso AlcideDe Gasperi n. 167, rimettendogliene copia conforme mediantespedizione a mezzo plico raccomandato a cura dell’ufficio Postale diNA
Avv. Patrizia Kivel Mazuy
36
5) attribuendo il n. 298 del mio registro cronologico alla ASLAvellino in persona del legale rapp.te p.t. dom.to per la carica pressola sede in Avellino Via degli Imbimbo 10/12, rimettendoglienecopia conforme mediante spedizione a mezzo plico raccomandato acura dell’ufficio Postale di Napoli
Avv. Patrizia Kivel Mazuy
6) attribuendo il n. 299 del mio registro cronologico alla ASL Casertain persona del legale rapp.te p.t. dom.to per la carica presso la sedein Caserta alla Via Unità Italiana n. 28, rimettendogliene copiaconforme mediante spedizione a mezzo plico raccomandato a curadell’ufficio Postale di Napoli
Avv. Patrizia Kivel Mazuy
7) attribuendo il n. 300 del mio registro cronologico alla ASLBenevento in persona del legale rapp.te p.t. dom.to per la caricapresso la sede in Benevento alla Via Oderisio n. 1, rimettendoglienecopia conforme mediante spedizione a mezzo plico raccomandato acura dell’ufficio Postale di Napoli
Avv. Patrizia Kivel Mazuy
8) attribuendo il n. 301 del mio registro cronologico alla ASL Salernoin persona del legale rapp.te p.t. dom.to per la carica presso la sedein Salerno alla Via Nizza n. 146, rimettendogliene copia conformemediante spedizione a mezzo plico raccomandato a cura dell’ufficioPostale di Napoli
Avv. Patrizia Kivel Mazuy