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CITTÀ DI TERAMO

COMMISSARIO POTERI DEL CONSIGLIO Atto N.ro 1 del 02/02/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1 DEL 02/02/2018

OGGETTO: DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 11-QUATER DEL D.L. N. 148 DEL 16/10/2017, CONVERTITO CON LEGGE N. 172 DEL 04/12/2017

L’anno duemiladiciotto, addì due, del mese di Febbraio alle ore 13.30, nella civica residenza, il Dott. D'ALASCIO EDOARDO, Sub-Commissario Prefettizio per la gestione dell’Ente, giusto Decreto del Presidente della Repubblica dell’ 08/01/2018, assistito dal Segretario Generale, CHIRICO MARIA CRISTINA, assunti i poteri della Giunta Comunale ha adottato la seguente deliberazione sulla materia in oggetto.

IL SUB COMMISSARIO

ASSUMENDO

i poteri del Consiglio Comunale

VISTA la proposta n. 258 del 01.02.2018 presentata dal Dirigente del III Settore “Tasse e

tributi”, su indirizzo del Commissario Straordinario, Prefetto Dott. Luigi Pizzi, con la

quale si propone quanto segue:

PREMESSO che:

con Decreto del Presidente della Repubblica dell’8 gennaio 2018, in corso di

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio

Comunale e la nomina, nella persona del Prefetto Dott. Luigi Pizzi, del Commissario

Straordinario, cui sono stati conferiti i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio

Comunale per la provvisoria gestione del Comune fino all’insediamento degli organi

ordinari;

con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 3 del 20/12/2017 è stato approvato il

Bilancio di Previsione 2017-2019;

con Deliberazione n. 258 del 07/07/2016 la Giunta Comunale ha approvato il Piano

Esecutivo di Gestione relativo all’anno 2016 unitamente al Piano delle Performance

2016/2018;

con Deliberazione di Giunta n. 382 del 27/11/2017 l’Organo di Governo dell’Ente ha

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provveduto ad approvare un aggiornamento degli obiettivi 2017 compresi nel PEG

2016/2018;

con Decreto del 29 novembre 2017 del Ministero dell’Interno, il termine per

l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali 2018/2020 è stato differito al

28 febbraio 2018;

VISTO l'art. 163 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” del D.Lgs. n.267/2000 e

ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 14/12/2017 di autorizzazione

all’esercizio delle funzioni di cui all’art.n 107, commi 2 e 3, del T.U. delle Leggi sugli

ordinamenti degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000;

VISTO che con Decreto del Prefetto di Teramo prot. n.65517 in data 18.12.2017, il Dott.

Edoardo D’Alascio, Viceprefetto Vicario in servizio presso la Prefettura di Teramo, è stato

nominato sub-Commissario del Comune di Teramo con funzioni vicarie con l’incarico di

coadiuvare il Commissario Straordinario nella gestione dell’Ente;

PREMESSO:

- l'art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 che riconosce a favore dei Comuni autonomia

finanziaria e regolamentare in materia di entrate, in attuazione degli art.118 e 119 della

Costituzione;

- gli artt. 52, 54, 58, 59, 62 e 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, disponenti in materia di

autonomia regolamentare a favore dei Comuni per le entrate di propria competenza;

- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone:” “Il consiglio ha

competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: <f) istituzione e ordinamento dei

tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale

delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

CONSIDERATO che il Decreto Legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito nella Legge n.

172 del 04 Dicembre 2017, ha riaperto i termini per la cosiddetta “rottamazione delle

cartelle”;

RILEVATO che la stessa Legge di conversione, nell’allegato in calce alla stessa, ha

inserito, nell’art. 1 del Decreto Legge n. 148 del 16 ottobre 2017, il comma 11-quater recante

disposizioni in ordine a Regioni, Provincie, Città Metropolitane e Comuni;

CONSIDERATO che il comma 11-quater sopra citato testualmente recita: “Con riferimento

alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni,

non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle

disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio

decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai

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concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,

i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per

l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative

alle predette entrate. Alla definizione di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni di cui

all'articolo 6-ter, ad esclusione del comma 1, del Decreto. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti alla

eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti ai sensi

dell'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21

giugno 2017, n. 96”;

CONSIDERATO che:

- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate

nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;

- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per

violazioni tributarie e che, con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del

codice della strada, la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori

e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n.

689 del 1981;

- il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare

entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2017 e, pertanto, il termine entro il quale occorre

deliberare è fissato al 3° febbraio 2018;

- entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia

mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune;

CONSIDERATO che l’art. 1 comma 11-quater del D.L. n. 148 del 16/10/2017, convertito

con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, prevede l’applicazione delle

disposizioni di cui all'articolo 6-ter, ad esclusione del comma 1, del D.L. n. 193/2016 il

quale dispone che con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono:

a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2018;

b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;

c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale

intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si

riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai

debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute

per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza

per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in

cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a

decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza.

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COMMISSARIO POTERI DEL CONSIGLIO Atto N.ro 1 del 02/02/2018

In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente

dovuto.

CONSIDERATO che la riscossione coattiva delle entrate comunali è stata svolta, nel

periodo 2000-2014, dal Concessionario Soget S.p.A., il quale, con Nota pervenuta tramite

Pec al ns. prot. n. 16863 del 10.3.2017, ha comunicato, relativamente ai ruoli consegnati dal

1° Gennaio 2000 al 30 settembre 2006, l'applicazione automatica della sanatoria, secondo le

disposizioni disciplinate dall'art. 6 del D.L. n. 193/2016 e anche in assenza di

determinazioni da parte di questo Comune, come da Nota di chiarimento emessa dal

Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28.02.2017;

CONSIDERATO che, a partire dall'annualità 2012, questa Amministrazione ha

individuato Concessionari per la riscossione coattiva delle entrate tributarie, con

procedura di recupero a mezzo ingiunzione fiscale, come di seguito specificato:

- con Contratto di Concessione. Rep. n. 5579 del 08/08/2012, è stato affidato ad ICA S.r.l.,

Imposte Comunali ed Affini, il servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta

Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, per un periodo di

cinque anni, prorogato per ulteriori quattro anni, giusta Determina Dirigenziale n. 1555

del 7/12/2017;

- con Determina Dirigenziale n. 176 del 20/02/2014 e successivo Contratto stipulato in data

27/06/2014 al rep. n. 5639, il servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali

(ICI, IMU, TIA, TARES), nonché per la riscossione coattiva di tutte le altre entrate non

aventi natura tributaria e per la gestione delle quote residue e delle quote inesigibili

presentate dall'Agente della Riscossione è stato affidata alla Società CERIN S.r.l.;

- con Delibera di Giunta Comunale n. 26 del 9.02.2017, si prende atto del subentro della

Società Tributi Service S.r.l. di Roma alla società Ce.r.in. S.r.l. di Bitonto nella titolarità e

nella prosecuzione del servizio di accertamento e riscossione coattiva dei tributi comunali

(ICI, IMU, TIA, TARES), riscossione coattiva di tutte le altre entrate non aventi natura

tributaria, gestione delle quote residue e delle quote inesigibili presentate dall'Agente

della riscossione, a seguito di affitto di ramo d'azienda, per il Contratto d'appalto rep. n.

5639 del 27/06/2014;

- con Determina Dirigenziale n. 2026 del 2/12/2014, modificata dalla Determina n. 378 del

23/12/2014, il servizio di riscossione coattiva COSAP è stato affidato, limitatamente

all'annualità 2015, alla ICA S.r.l., già Concessionaria del servizio di accertamento e

riscossione coattiva dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche

Affissioni;

- con Determina Dirigenziale n. 522 del 20/04/2016, il servizio di riscossione coattiva

COSAP è stato affidato, limitatamente all'annualità 2016, alla ICA S.r.l., già Concessionaria

del servizio di accertamento e riscossione coattiva dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità

e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, Contratto sottoscritto in data 04/08/2016 al rep. n.

5706;

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COMMISSARIO POTERI DEL CONSIGLIO Atto N.ro 1 del 02/02/2018

CONSIDERATO che la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il

Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed

abbattendo costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, considerata la

possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle

sanzioni;

CONSIDERATA la situazione di crisi economica generalizzata presente in tutti i settori

dell’economia locale, in particolare per il territorio teramano che negli anni 2016 e 2017 è

stato colpito da eventi calamitosi che, di fatto, hanno penalizzato fortemente la capacità

contributiva dei cittadini ed operatori commerciali;

CONSIDERATO che la definizione agevolata rappresenta un significativo sostegno alla

cittadinanza per far fronte alle difficoltà sopra indicate;

VALUTATA l’opportunità dell’adozione del presente provvedimento;

RILEVATO che:

- l’Ente, tramite Delibera di C.C. n. 10 del 20/04/2017, aveva stabilito l’adesione agevolata

delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di

ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificate nel

periodo compreso tra il 1/1/2000 ed il 31/12/2016, ai sensi e per gli effetti del citato art.6-ter

del D.L. n.193/2016;

- lo scrivente Ente intende, altresì, aderire alla definizione agevolata delle proprie entrate

non pagate, per le quali è stata notificata ingiunzione fiscale entro il 16 ottobre 2017, ai

sensi e per gli effetti del citato art. 1 comma 11-quater del D.L. n. 148 del 16/10/2017,

convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172;

RITENUTO, pertanto, di stabilire i seguenti criteri ai fini dell’applicazione della

definizione agevolata:

a) numero di rate e scadenza: il pagamento delle somme dovute a seguito di definizione

agevolata potrà essere effettuato tramite:

- versamento unico: entro il mese di maggio 2018;

- versamento in due rate di pari importo: entro i mesi di maggio 2018 e settembre

2018;

- versamento in tre rate di pari importo: entro i mesi di maggio 2018, luglio 2018 e

settembre 2018.

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi al tasso d’interesse

legale.

b) modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;

presentazione istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende

effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si

riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi:

c) termine per la presentazione dell'istanza: 30 aprile 2018;

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d) termine entro il quale il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione

nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata,

quello delle singole rate e la scadenza delle stesse: 15 maggio 2018;

3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza

per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in

cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a

decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza.

In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente

dovuto.

DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. E), della

L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei

confronti del responsabile del procedimento e del titolare dell’ufficio;

DATO ATTO che il Dirigente Settore III ha personalmente verificato il rispetto dell’azione

amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti comunali;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente del Settore III, Dott.ssa Adele Ferretti, in

ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi

dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., come riportato e inserito in calce

all’atto;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi

dell’articolo 49, comma 1, del suddetto decreto e s.m.i., in quanto la stessa comporta

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente,

come riportato e inserito in calce all’atto;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1

lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000;

D E L I B E R A

1. DI ADERIRE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 11-quater, del D.L. n. 148

del 16/10/2017, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172,

alla definizione agevolata delle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di

provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di

legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio

decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017 dagli enti stessi e dai

concessionari della riscossione, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15

dicembre 1997, n. 446:

- Entrate Tributarie:

- ICI, IMU e TASI

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- TARSU/TIA/TARI

- COSAP

- Imposta Comunale sulla Pubblicità

- Sanzioni al Codice della Strada

- Altre entrate oggetto di ingiunzione fiscale

2. DI PRENDERE ATTO che l'adesione alla definizione agevolata comporta

l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite

ingiunzione di pagamento e che sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate

per violazioni tributarie, mentre, con riferimento alle sanzioni amministrative per

violazione del codice della strada, la definizione agevolata comporta l'esclusione

degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre

prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981;

3. DI STABILIRE i seguenti criteri ai fini dell’applicazione della definizione

agevolata:

a) il pagamento delle somme dovute a seguito di definizione agevolata potrà

essere effettuato tramite:

- versamento unico: entro il mese di maggio 2018;

- versamento in due rate di pari importo: entro i mesi di maggio 2018 e

settembre 2018;

- versamento in tre rate di pari importo: entro i mesi di maggio 2018, luglio

2018 e settembre 2018.

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi al tasso

d’interesse legale.

b) modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della

definizione agevolata: presentazione istanza in cui il debitore indica il numero di

rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi

aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a

rinunciare agli stessi giudizi:

c) termine per la presentazione dell'istanza: 30 aprile 2018;

d) termine entro il quale il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la

comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme

dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle

stesse: 15 maggio 2018;

4. DI STABILIRE che, a seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di

prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza e in caso di

mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui

è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e

riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle

somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di

acconto dell'importo complessivamente dovuto.

5. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà pubblicata entro trenta giorni

dall'adozione sul sito internet istituzionale del Comune;

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6. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e

delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa

esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del

D.lgs. n.446 del 1997;

7. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per la necessità di consentire l'immediata

applicazione delle modifiche regolamentari affinché possa essere data attuazione

immediata alle procedure di definizione sopra esposte. ________________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 258 del 01/02/2018, esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del Procedimento SPECA MARINA in data 01/02/2018 .

________________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 258 del 01/02/2018 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott.ssa FERRETTI ADELE in data 01/02/2018. ________________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 258 del 01/02/2018 esprime parere: FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Dirigente Dott.ssa FERRETTI ADELE in data 01/02/2018.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sub-Commissario Prefettizio Il Segretario Generale

Dott. D'ALASCIO EDOARDO CHIRICO MARIA CRISTINA

________________________________________________________________________________________

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 236

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione CHIRICO MARIA CRISTINA attesta che in data 08/02/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da CHIRICO MARIA CRISTINA il 08/02/2018.

La Delibera del Commissario con funzione di Consiglio è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.

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COMMISSARIO POTERI DEL CONSIGLIO Atto N.ro 1 del 02/02/2018

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1 Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate