verbale di deliberazione del commissario straordinario n ... · con deliberazione n. 258 del...
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CITTÀ DI TERAMO
COMMISSARIO POTERI DEL CONSIGLIO Atto N.ro 1 del 02/02/2018
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 1 DEL 02/02/2018
OGGETTO: DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 11-QUATER DEL D.L. N. 148 DEL 16/10/2017, CONVERTITO CON LEGGE N. 172 DEL 04/12/2017
L’anno duemiladiciotto, addì due, del mese di Febbraio alle ore 13.30, nella civica residenza, il Dott. D'ALASCIO EDOARDO, Sub-Commissario Prefettizio per la gestione dell’Ente, giusto Decreto del Presidente della Repubblica dell’ 08/01/2018, assistito dal Segretario Generale, CHIRICO MARIA CRISTINA, assunti i poteri della Giunta Comunale ha adottato la seguente deliberazione sulla materia in oggetto.
IL SUB COMMISSARIO
ASSUMENDO
i poteri del Consiglio Comunale
VISTA la proposta n. 258 del 01.02.2018 presentata dal Dirigente del III Settore “Tasse e
tributi”, su indirizzo del Commissario Straordinario, Prefetto Dott. Luigi Pizzi, con la
quale si propone quanto segue:
PREMESSO che:
con Decreto del Presidente della Repubblica dell’8 gennaio 2018, in corso di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio
Comunale e la nomina, nella persona del Prefetto Dott. Luigi Pizzi, del Commissario
Straordinario, cui sono stati conferiti i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio
Comunale per la provvisoria gestione del Comune fino all’insediamento degli organi
ordinari;
con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 3 del 20/12/2017 è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2017-2019;
con Deliberazione n. 258 del 07/07/2016 la Giunta Comunale ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione relativo all’anno 2016 unitamente al Piano delle Performance
2016/2018;
con Deliberazione di Giunta n. 382 del 27/11/2017 l’Organo di Governo dell’Ente ha
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provveduto ad approvare un aggiornamento degli obiettivi 2017 compresi nel PEG
2016/2018;
con Decreto del 29 novembre 2017 del Ministero dell’Interno, il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali 2018/2020 è stato differito al
28 febbraio 2018;
VISTO l'art. 163 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” del D.Lgs. n.267/2000 e
ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 14/12/2017 di autorizzazione
all’esercizio delle funzioni di cui all’art.n 107, commi 2 e 3, del T.U. delle Leggi sugli
ordinamenti degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000;
VISTO che con Decreto del Prefetto di Teramo prot. n.65517 in data 18.12.2017, il Dott.
Edoardo D’Alascio, Viceprefetto Vicario in servizio presso la Prefettura di Teramo, è stato
nominato sub-Commissario del Comune di Teramo con funzioni vicarie con l’incarico di
coadiuvare il Commissario Straordinario nella gestione dell’Ente;
PREMESSO:
- l'art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 che riconosce a favore dei Comuni autonomia
finanziaria e regolamentare in materia di entrate, in attuazione degli art.118 e 119 della
Costituzione;
- gli artt. 52, 54, 58, 59, 62 e 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, disponenti in materia di
autonomia regolamentare a favore dei Comuni per le entrate di propria competenza;
- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone:” “Il consiglio ha
competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: <f) istituzione e ordinamento dei
tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale
delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
CONSIDERATO che il Decreto Legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito nella Legge n.
172 del 04 Dicembre 2017, ha riaperto i termini per la cosiddetta “rottamazione delle
cartelle”;
RILEVATO che la stessa Legge di conversione, nell’allegato in calce alla stessa, ha
inserito, nell’art. 1 del Decreto Legge n. 148 del 16 ottobre 2017, il comma 11-quater recante
disposizioni in ordine a Regioni, Provincie, Città Metropolitane e Comuni;
CONSIDERATO che il comma 11-quater sopra citato testualmente recita: “Con riferimento
alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni,
non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle
disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai
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concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per
l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative
alle predette entrate. Alla definizione di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 6-ter, ad esclusione del comma 1, del Decreto. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti alla
eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti ai sensi
dell'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96”;
CONSIDERATO che:
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate
nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per
violazioni tributarie e che, con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del
codice della strada, la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori
e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n.
689 del 1981;
- il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2017 e, pertanto, il termine entro il quale occorre
deliberare è fissato al 3° febbraio 2018;
- entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia
mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune;
CONSIDERATO che l’art. 1 comma 11-quater del D.L. n. 148 del 16/10/2017, convertito
con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, prevede l’applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 6-ter, ad esclusione del comma 1, del D.L. n. 193/2016 il
quale dispone che con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono:
a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2018;
b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale
intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si
riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai
debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute
per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza
per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in
cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a
decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza.
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In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente
dovuto.
CONSIDERATO che la riscossione coattiva delle entrate comunali è stata svolta, nel
periodo 2000-2014, dal Concessionario Soget S.p.A., il quale, con Nota pervenuta tramite
Pec al ns. prot. n. 16863 del 10.3.2017, ha comunicato, relativamente ai ruoli consegnati dal
1° Gennaio 2000 al 30 settembre 2006, l'applicazione automatica della sanatoria, secondo le
disposizioni disciplinate dall'art. 6 del D.L. n. 193/2016 e anche in assenza di
determinazioni da parte di questo Comune, come da Nota di chiarimento emessa dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28.02.2017;
CONSIDERATO che, a partire dall'annualità 2012, questa Amministrazione ha
individuato Concessionari per la riscossione coattiva delle entrate tributarie, con
procedura di recupero a mezzo ingiunzione fiscale, come di seguito specificato:
- con Contratto di Concessione. Rep. n. 5579 del 08/08/2012, è stato affidato ad ICA S.r.l.,
Imposte Comunali ed Affini, il servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta
Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, per un periodo di
cinque anni, prorogato per ulteriori quattro anni, giusta Determina Dirigenziale n. 1555
del 7/12/2017;
- con Determina Dirigenziale n. 176 del 20/02/2014 e successivo Contratto stipulato in data
27/06/2014 al rep. n. 5639, il servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali
(ICI, IMU, TIA, TARES), nonché per la riscossione coattiva di tutte le altre entrate non
aventi natura tributaria e per la gestione delle quote residue e delle quote inesigibili
presentate dall'Agente della Riscossione è stato affidata alla Società CERIN S.r.l.;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 26 del 9.02.2017, si prende atto del subentro della
Società Tributi Service S.r.l. di Roma alla società Ce.r.in. S.r.l. di Bitonto nella titolarità e
nella prosecuzione del servizio di accertamento e riscossione coattiva dei tributi comunali
(ICI, IMU, TIA, TARES), riscossione coattiva di tutte le altre entrate non aventi natura
tributaria, gestione delle quote residue e delle quote inesigibili presentate dall'Agente
della riscossione, a seguito di affitto di ramo d'azienda, per il Contratto d'appalto rep. n.
5639 del 27/06/2014;
- con Determina Dirigenziale n. 2026 del 2/12/2014, modificata dalla Determina n. 378 del
23/12/2014, il servizio di riscossione coattiva COSAP è stato affidato, limitatamente
all'annualità 2015, alla ICA S.r.l., già Concessionaria del servizio di accertamento e
riscossione coattiva dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche
Affissioni;
- con Determina Dirigenziale n. 522 del 20/04/2016, il servizio di riscossione coattiva
COSAP è stato affidato, limitatamente all'annualità 2016, alla ICA S.r.l., già Concessionaria
del servizio di accertamento e riscossione coattiva dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità
e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, Contratto sottoscritto in data 04/08/2016 al rep. n.
5706;
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CONSIDERATO che la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il
Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed
abbattendo costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, considerata la
possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle
sanzioni;
CONSIDERATA la situazione di crisi economica generalizzata presente in tutti i settori
dell’economia locale, in particolare per il territorio teramano che negli anni 2016 e 2017 è
stato colpito da eventi calamitosi che, di fatto, hanno penalizzato fortemente la capacità
contributiva dei cittadini ed operatori commerciali;
CONSIDERATO che la definizione agevolata rappresenta un significativo sostegno alla
cittadinanza per far fronte alle difficoltà sopra indicate;
VALUTATA l’opportunità dell’adozione del presente provvedimento;
RILEVATO che:
- l’Ente, tramite Delibera di C.C. n. 10 del 20/04/2017, aveva stabilito l’adesione agevolata
delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di
ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificate nel
periodo compreso tra il 1/1/2000 ed il 31/12/2016, ai sensi e per gli effetti del citato art.6-ter
del D.L. n.193/2016;
- lo scrivente Ente intende, altresì, aderire alla definizione agevolata delle proprie entrate
non pagate, per le quali è stata notificata ingiunzione fiscale entro il 16 ottobre 2017, ai
sensi e per gli effetti del citato art. 1 comma 11-quater del D.L. n. 148 del 16/10/2017,
convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172;
RITENUTO, pertanto, di stabilire i seguenti criteri ai fini dell’applicazione della
definizione agevolata:
a) numero di rate e scadenza: il pagamento delle somme dovute a seguito di definizione
agevolata potrà essere effettuato tramite:
- versamento unico: entro il mese di maggio 2018;
- versamento in due rate di pari importo: entro i mesi di maggio 2018 e settembre
2018;
- versamento in tre rate di pari importo: entro i mesi di maggio 2018, luglio 2018 e
settembre 2018.
Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi al tasso d’interesse
legale.
b) modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
presentazione istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende
effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si
riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi:
c) termine per la presentazione dell'istanza: 30 aprile 2018;
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d) termine entro il quale il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione
nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata,
quello delle singole rate e la scadenza delle stesse: 15 maggio 2018;
3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza
per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in
cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a
decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza.
In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente
dovuto.
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. E), della
L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del procedimento e del titolare dell’ufficio;
DATO ATTO che il Dirigente Settore III ha personalmente verificato il rispetto dell’azione
amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti comunali;
ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente del Settore III, Dott.ssa Adele Ferretti, in
ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi
dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., come riportato e inserito in calce
all’atto;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi
dell’articolo 49, comma 1, del suddetto decreto e s.m.i., in quanto la stessa comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente,
come riportato e inserito in calce all’atto;
ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1
lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000;
D E L I B E R A
1. DI ADERIRE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 11-quater, del D.L. n. 148
del 16/10/2017, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172,
alla definizione agevolata delle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di
provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di
legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017 dagli enti stessi e dai
concessionari della riscossione, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446:
- Entrate Tributarie:
- ICI, IMU e TASI
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- TARSU/TIA/TARI
- COSAP
- Imposta Comunale sulla Pubblicità
- Sanzioni al Codice della Strada
- Altre entrate oggetto di ingiunzione fiscale
2. DI PRENDERE ATTO che l'adesione alla definizione agevolata comporta
l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite
ingiunzione di pagamento e che sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate
per violazioni tributarie, mentre, con riferimento alle sanzioni amministrative per
violazione del codice della strada, la definizione agevolata comporta l'esclusione
degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre
prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981;
3. DI STABILIRE i seguenti criteri ai fini dell’applicazione della definizione
agevolata:
a) il pagamento delle somme dovute a seguito di definizione agevolata potrà
essere effettuato tramite:
- versamento unico: entro il mese di maggio 2018;
- versamento in due rate di pari importo: entro i mesi di maggio 2018 e
settembre 2018;
- versamento in tre rate di pari importo: entro i mesi di maggio 2018, luglio
2018 e settembre 2018.
Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi al tasso
d’interesse legale.
b) modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della
definizione agevolata: presentazione istanza in cui il debitore indica il numero di
rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi
aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a
rinunciare agli stessi giudizi:
c) termine per la presentazione dell'istanza: 30 aprile 2018;
d) termine entro il quale il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la
comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme
dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle
stesse: 15 maggio 2018;
4. DI STABILIRE che, a seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di
prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza e in caso di
mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui
è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e
riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle
somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di
acconto dell'importo complessivamente dovuto.
5. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà pubblicata entro trenta giorni
dall'adozione sul sito internet istituzionale del Comune;
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6. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e
delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa
esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del
D.lgs. n.446 del 1997;
7. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per la necessità di consentire l'immediata
applicazione delle modifiche regolamentari affinché possa essere data attuazione
immediata alle procedure di definizione sopra esposte. ________________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 258 del 01/02/2018, esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del Procedimento SPECA MARINA in data 01/02/2018 .
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VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 258 del 01/02/2018 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott.ssa FERRETTI ADELE in data 01/02/2018. ________________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Dirigente dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 258 del 01/02/2018 esprime parere: FAVOREVOLE.
Parere firmato dal Dirigente Dott.ssa FERRETTI ADELE in data 01/02/2018.
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Sub-Commissario Prefettizio Il Segretario Generale
Dott. D'ALASCIO EDOARDO CHIRICO MARIA CRISTINA
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NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 236
Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione CHIRICO MARIA CRISTINA attesta che in data 08/02/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.
Nota di pubblicazione firmata da CHIRICO MARIA CRISTINA il 08/02/2018.
La Delibera del Commissario con funzione di Consiglio è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
COMMISSARIO POTERI DEL CONSIGLIO Atto N.ro 1 del 02/02/2018
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1 Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate