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Page 1: Trasferimenti di quote di s.r.l.: “deposito” o “iscrizione ... di quote... · renza esistente tra la pubblicità-notizia connessa a questa nuova forma di trasferimento e la

Le Società 5/2009 1

Opinioni

Trasferimento di quote di s.r.l.

Trasferimenti di quote di s.r.l.: “deposito” o “iscrizione” nel registro delle imprese? Il problema delle sanzioni di Ermanno Bocchini L’Autore, partendo dal principio della non sanzionabilità della mancata esecuzione della pubblicità dell’atto di trasferimento di quote di s.r.l. sottoscritto con firma digitale, da parte dell’intermediario abilitato ai sensi dell’art. 36, comma 1-bis del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conferma in pieno e coerentemente la netta diffe-renza esistente tra la pubblicità-notizia connessa a questa nuova forma di trasferimento e la pubblicità-dichiarativa connessa obbligatoriamente solo all’atto autentico notarile, disciplinarmente sanzionato. Con la conseguenza che unicamente quest’ultima è idonea, ai sensi del secondo comma dell’art. 2470 c.c., a di-rimere il conflitto fra due successivi e, dopo la soppressione del libro soci (art. 16 della legge 28 gennaio 2009, n. 2), a rendere opponibile il trasferimento alla società.

1. L’art. 36, comma 1-bis, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, come da ultimo modificato dall’art. 16, comma 12-decies d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dispone: «L’atto di trasferimen-to di cui al secondo comma dell’articolo 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digi-tale, nel rispetto della normativa anche regolamen-tare concernente la sottoscrizione dei documenti in-formatici ed è depositato, entro trenta giorni, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circo-scrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un in-termediario abilitato ai sensi dell’articolo 31, com-ma 2-quater, della legge 24 novembre 2000 n. 340. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente articolo». A sua volta l’art. 31, comma 2-quater, legge 24 no-vembre 2000, n. 340, aggiunto dall’art. 2, comma 54, legge 24 dicembre 2003, n. 350, dispone: «Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all’articolo 2435 del codice civile può essere effet-tuato mediante trasmissione telematica o su suppor-to informatico degli stessi, da parte degli iscritti ne-gli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo

scopo incaricati dai legali rappresentanti della so-cietà». 2. È sorto il problema interpretativo della indivi-duazione del contenuto e dei limiti della norma, so-pra ricordata, contenuta nell’art. 16 cit., rispetto all’art. 2470 c.c. che disciplina l’efficacia (interna ed esterna alla società) del trasferimento di quote di società a responsabilità limitata. Ai fini della soluzione del problema, è utile ricorda-re che l’art. 16 legge n. 2/2009 ha soppresso il libro dei soci nella società a responsabilità limitata, onde oggi l’art. 2470 c.c. va letto nel senso che: «Il tra-sferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito dell’atto presso l’ufficio del registro delle imprese». 3. Le osservazioni che seguono si pongono l’obiettivo di richiamare l’attenzione della dottrina, che ha cominciato ad occuparsi del problema1 sul 1 Sul punto Maccarone - Petrelli, Le cessioni di quote di s.r.l. dopo la conversione del d.l. n. 112 del 2008, in Notariato, 2008, 533 ss.; Spada, “Una postilla” in tema di cessione di quote con firma digitale, ibidem, 538; Civerra, Cessione di partecipazioni di s.r.l.: ritorno al passato?, in questa Rivista, 2008, 1547; Limi-tone, La nuova norma tra intenzione del legislatore e pratica at-tuazione del testo normativo (come dire: non tutte le ciambelle riescono col buco), ibidem, 1556; Orlandi, La cessione di quote di s.r.l., in Fiscalitax, 2008, 1473; Zanetti, Manovra d’estate – (D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito): le nuove modalità di

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dato letterale e sul problema sanzionatorio connesso all’omessa attuazione della pubblicità. È noto che “deposito” e “iscrizione” di un atto, sog-getto a pubblicità, sono due tipi di procedimenti di-stinti di attuazione della pubblicità e sta di fatto che l’efficacia giuridica della pubblicità è disciplinata nell’art. 2193 c.c. con riguardo alla sola ipotesi del-la iscrizione o, comunque, del deposito seguito dal-la iscrizione nel registro delle imprese. Figlia delle tenebre, nel codice civile, è l’efficacia del mero deposito di un atto presso il registro delle imprese. Prevale nettamente l’opinione che, pur po-tendo aversi nel codice ipotesi d’iscrizione dotata di mera pubblicità-notizia, il deposito è, di regola, for-ma di mera pubblicità-notizia e, cioè, strumento di mera conoscibilità legale dell’atto pubblicato2. Si è di recente posto il problema se nel testo dell’art. 36 l’espressione “deposito” sia da intendere come forma di pubblicità-notizia e, cioè, deposito puro e semplice o come “deposito per l’iscrizione”. Si è, a ragione, osservato3 che la soluzione del pro-blema, relativo al “deposito” dell’atto di trasferi-mento a cura dell’intermediario con effetti giuridici equipollenti al deposito a cura del notaio dell’atto di trasferimento con firma autenticata, trovi nel regime sanzionatorio il suo baricentro. Ora, la “materia sanzionatoria” è pacificamente ret-ta dal principio di stretta legalità (conforme sul pun-to lo stesso Donativi), onde si ritiene4 che proprio l’intermediario sia il soggetto passivo destinatario della sanzione, posto che l’art. 36 dice che «l’atto di trasferimento (…) è depositato, entro trenta giorni, presso l’ufficio del registro delle imprese (…) a cu-ra di un intermediario abilitato». Occorre, allora, individuarne la norma che prevede la sanzione. Il coordinamento tra l’art. 2194 c.c. e l’art. 2630 (già art. 2626) c.c. è sempre stato un puzzle per gli studiosi5. In questa sede, preme esporre, però, un

trasferimento delle quote di s.r.l., in Fisco, 2008, 5733; Donativi, Il trasferimento delle quote di s.r.l. con firma digitale, alla luce delle recenti novità legislative, in questa Rivista, 2009, 410 ss.; Salafia, Le recenti modifiche di alcune regole sulle s.r.l., ibidem, 327. 2 Bocchini, Manuale del registro delle imprese, Padova, 1999, 277 ss.; Pavone La Rosa, Il registro delle imprese, Torino, 2001, 106 ss.; Marasà - Ibba, Il registro delle imprese, Torino, 166 ss. 3 Donativi, Il trasferimento delle quote di s.r.l. con firma digitale, alla luce delle recenti novità legislative, in questa Rivista, 2009, 410 ss. 4 Circolare Unioncamere 22 settembre 2008, n. 14288. 5 Minervini, Gli amministratori di società per azioni, Milano, 1954, 256; Gorla, Le società, 129; Ferri, Le imprese soggette a registrazione, in Commentario Scialoja - Branca, Bologna-

solo punto che è apparso pacifico agli studiosi che hanno approfondito il tema. Sia che si ritenga che gli artt. 2194 e 2630 c.c. si di-stinguano per la diversità dei soggetti destinatari delle norme (nel primo caso gli imprenditori indivi-duali e gli enti pubblici, nel secondo le società), sia che si ritenga che queste norme si distinguano per la diversità dell’elemento materiale – in un caso omis-sione di «richiesta di iscrizione», nell’altro «omis-sione di denunce, comunicazioni o depositi» – e non per la diversità dei soggetti destinatari delle due disposizioni (rispettivamente imprenditori indivi-duali ed enti pubblici economici da un lato, società dall’altro), nessun autore è mai arrivato alla conclu-sione che l’omesso “deposito” da parte di un sog-getto che non sia «tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio» ad attuare il deposito, integri gli estremi dell’illecito amministrativo con conseguente condanna al paga-mento della sanzione pecuniaria amministrativa. E, allora, se l’art. 36 cit. non prevede sanzione al-cuna per l’omesso deposito nel registro delle impre-se, nel rispetto dei principi generali del “diritto san-zionatorio” occorre affermare che non è possibile creare una sanzione che l’ordinamento non prevede testualmente, facendola derivare dalla fattispecie (omessa iscrizione), che si ipotizza in via di inter-pretazione, ma, all’opposto, è corretto ricostruire la fattispecie partendo dal regime sanzionatorio, pena la violazione del principio di legalità. A tale stregua, non è possibile creare una sanzione per “omessa iscrizione”, per mancato adempimento di un “deposito”, ma all’opposto, preso atto che manca una sanzione a carico dell’intermediario per omesso deposito, occorre concludere che quel de-posito è meramente facoltativo. La Novella conferisce, insomma, all’intermediario (leggi dottore commercialista, ragioniere, perito commerciale) il solo “potere” di redigere l’atto di trasferimento sottoscritto con “firma digitale” e di “depositarlo” presso l’ufficio del registro delle im-prese. In guisa che la norma non integra e non de-roga alla disciplina contenuta nell’art. 2470 c.c., po-sto che quest’ultima norma è richiamata solo per individuare, in modo peraltro impreciso (più corret-tamente il legislatore dell’art. 16 avrebbe dovuto di-re «L’atto di trasferimento di cui al primo comma dell’art. 2470 del codice civile» e non «L’atto di trasferimento di cui al secondo comma dell’art. 2470 del codice civile», considerato che l’oggetto dell’atto è indicato nel primo e non nel secondo Roma 1963, 39; Bocchini, La pubblicità delle società commer-ciali, Napoli, 1971, 257 ss.

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comma dell’art. 2470 c.c.), l’atto soggetto a pubbli-cità, ma non la disciplina del relativo procedimento di attuazione della pubblicità. Si legga il testo dell’art. 16 cit. «L’atto di trasferi-mento di cui al secondo comma dell’art. 2470 c.c.». La norma del codice è richiamata solo per integrare l’oggetto dell’atto, quanto dire il suo contenuto. Non altro. E, quindi, l’art. 16 va così letto: «L’atto di trasferimento delle partecipazioni [a società a re-sponsabilità limitata] può essere sottoscritto con firma digitale». Segue una disciplina compiuta di questo atto sottoscritto con firma digitale che non integra affatto né modifica la norma del codice civi-le. La conseguenza è che, mentre nel sistema dell’art. 2470 c.c. è chiaro a tutti che la norma parla di «de-posito per l’iscrizione» posto che al comma 3 il le-gislatore specifica che prevale tra più persone ac-quirenti «quella che per prima ha effettuato in buo-na fede l’iscrizione» nel registro delle imprese, nul-la di tutto ciò si dice nell’art. 16 cit., che parla di mero deposito e contiene, a nostro avviso, una compiuta disciplina della fattispecie. I lineamenti del sistema si ricompongono in un pro-filo armonico e razionale, ove si ritenga che l’atto di trasferimento con sottoscrizione autenticata da no-taio deve essere depositato per l’iscrizione entro trenta giorni dal notaio rogante stesso e all’iscrizione è connessa l’opponibilità ai terzi e, quindi, l’efficacia giuridica dichiarativa (e, forse, anche costitutiva nell’ipotesi della risoluzione di conflitti tra più acquirenti di cui all’art. 2470 c.c.), mentre l’atto sottoscritto solo con firma digitale può essere, poi, solo depositato dall’intermediario, senza gli effetti giuridici previsti dall’art. 2470 c.c. e, per quanto di ragione, dall’art. 2193 c.c., non essendo il deposito dell’intermediario sanzionato in alcun mo-do. L’argomento letterale milita, quindi, a favore della tesi che l’intermediario ha oggi la facoltà e non l’obbligo di attuare la pubblicità prescritta dal codi-ce e attribuita solo alla responsabilità del notaio. Quanto agli effetti giuridici, depositando «l’atto sot-toscritto con firma digitale», l’intermediario realiz-za puramente e semplicemente una forma di pubbli-cità-notizia. Vero è che l’art. 2630 c.c., nel testo vigente, ha a-brogato, perché non ha riprodotto, il comma 2 dell’art. 2626 che prevedeva la sanzione ammini-strativa a carico dello stesso notaio inadempiente, ma il notaio è soggetto, egualmente, ad una duplice responsabilità disciplinare (la cui natura pubblicisti-

ca-amministrativa6 non è discussa) sia perché l’art. 28 legge 16 febbraio 1913, n. 89 impone, implici-tamente, un obbligo di controllo di legalità dell’atto funzionale anche alla pubblicità legale, perché e-spressamente vieta di ricevere atti «se essi sono e-spressamente proibiti dalla legge» con la sanzione (art. 138) della sospensione del notaio da sei mesi a un anno, sia perché l’art. 50 d.lgs. 1° agosto 2006, n. 249 (che ha modificato l’art. 23 d.l. 23 ottobre 1924, n. 1737) espressamente prevede l’obbligo per i notai di «annotare gli estremi delle formalità di i-scrizione e trascrizione alla cui esecuzione sono ob-bligati, a margine degli atti» e prevede, altresì, che «in caso di omissione, il notaio è punito discipli-narmente con la sanzione pecuniaria da 8 a 24 Euro per ogni annotazione omessa». Nulla di tutto ciò è previsto per l’intermediario, il cui adempimento di pubblicità-notizia – si ripete – è privo di sanzione e, perciò, facoltativo salva, benin-teso, la eventuale responsabilità contrattuale nei confronti del cliente ove, però, ne ricorrano gli e-stremi qualora l’intermediario si sia contrattualmen-te obbligato a depositare l’atto di trasferimento. È, allora, possibile concludere, per dare una qualche logicità al sistema, che le parti nella loro autonomia privata, hanno a disposizione, oggi, due strade giu-ridicamente alternative: da un lato, la strada dell’atto notarile di trasferimento soggetto a iscri-zione nel registro delle imprese e opponibile giuri-dicamente, dopo l’abolizione del registro dei soci, sia alla società sia ai terzi, sanzionato in caso di o-missione con la sanzione disciplinare a carico del notaio (sospensione e/o sanzione pecuniaria) e, dall’altro, la strada dell’atto sottoscritto con firma digitale a cura dell’intermediario non soggetto a sanzione in caso di omesso deposito presso il regi-stro delle imprese e, pertanto, con deposito facolta-tivo e, quindi, fondamentalmente soggetto a una ef-ficacia giuridica inter partes o, comunque, a mera pubblicità-notizia facoltativa, essendo la previsione del deposito a cura dell’intermediario contenuta in una norma minus quam perfecta. Non appare, allo-ra, irrilevante anche se non decisiva, la differenza di espressione dell’art. 2470 c.c. («l’atto deve essere depositato») rispetto all’art. 36 cit. («l’atto è deposi-tato»).

6 Gabrielli, La responsabilità del notaio, AA.VV., La responsabi-lità civile, a cura di Cendon, Torino 2000, vol. VI, 519; Lunghini, Commento sub art. 2630, in Codice civile commentato, a cura di Alpa - Mariconda, II ed., Milano, 2009, 3207.