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DIRITTO ROMANO M-Z Prof.ssa Giulietta Rossetti Seminario del giorno 11 ottobre 2016, ore 14.15-15.45: Le fonti di cognizione del diritto romano (dott.ssa Sara Galeotti) SOMMARIO: 1. Periodizzazione convenzionale. – 2. Stato delle fonti nel periodo postclassico. – 2.1. Iura. – 2.2. Leges (Compilazioni pregiustinianee). – 2.3. Le leggi romano-barbariche. – 3. La compilazione di Giustiniano. 1. Periodizzazione convenzionale: Arco temporale di riferimento: 754 a.C. – 565 d.C. Altre date rilevanti: 476 d.C. = Fi n e d e ll i mp e r o r om a n o d’ O cc i d e n te 1453 d.C. = Fi n e d e ll i mp e r o rom a n o d’ O r i e n te Storia di Roma: datazione storica delle istituzioni dalla fondazione a Giustiniano 754 – 509 a.C.: monarchia 509 – 23 a.C.: repubblica 23 a.C. – 235 d.C.: principato 235 d.C. – 565 d.C.: dominato Periodizzazione (convenzionale) del diritto privato: 754 – 242 a.C.: diritto arcaico (450: XII Tavole) 242 a.C. – 23 a.C.: diritto preclassico 23 a.C. – 235 d.C.: diritto classico 235 d.C. – 305 d.C.: diritto tardoclassico 312 d.C. – 565 d.C.: diritto postclassico 2. Stato delle fonti nel periodo postclassico: a. Costituzioni imperiali b. Consuetudine (osservanza generale, spontanea e costante per lungo tempo di un comportamento da parte di una collettività con l’opinio iuris atque necessitatis, cioè la convinzione di obbedire ad una norma giuridica. Vale solo quella secundum legem, in assenza di una costituzione imperiale). c. Iura (opere dei giuristi, anche in versione epitomata, utilizzate in funzione integrativa della legge, a fronte di lacune dell’ordinamento. Esse rappresentano una sintesi del patrimonio

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Page 1: schemi - Dipartimento di Giurisprudenza | … · Web viewConsuetudine (osservanza generale, spontanea e costante per lungo tempo di un comportamento da parte di una collettività

DIRITTO ROMANO M-ZProf.ssa Giulietta Rossetti

Seminario del giorno 11 ottobre 2016, ore 14.15-15.45: Le fonti di cognizione del diritto romano (dott.ssa Sara Galeotti)

SOMMARIO: 1. Periodizzazione convenzionale. – 2. Stato delle fonti nel periodo postclassico. – 2.1. Iura. – 2.2. Leges (Compilazioni pregiustinianee). – 2.3. Le leggi romano-barbariche. – 3. La compilazione di Giustiniano.

1. Periodizzazione convenzionale:

Arco temporale di riferimento: 754 a.C. – 565 d.C.Altre date rilevanti:

476 d.C. = Fi n e d e ll ’ i mp e r o r om a n o d’ O cc i d e n te 1453 d.C. = Fi n e d e ll ’ i mp e r o rom a n o d’ O r i e n te

Storia di Roma: datazione storica delle istituzioni dalla fondazione a Giustiniano754 – 509 a.C.: monarchia509 – 23 a.C.: repubblica23 a.C. – 235 d.C.: principato235 d.C. – 565 d.C.: dominato

Periodizzazione (convenzionale) del diritto privato:754 – 242 a.C.: diritto arcaico (450: XII Tavole)242 a.C. – 23 a.C.: diritto preclassico23 a.C. – 235 d.C.: diritto classico235 d.C. – 305 d.C.: diritto tardoclassico312 d.C. – 565 d.C.: diritto postclassico

2. Stato delle fonti nel periodo postclassico:

a. Costituzioni imperialib. Consuetudine (osservanza generale, spontanea e costante per lungo tempo di un

comportamento da parte di una collettività con l’opinio iuris atque necessitatis, cioè la convinzione di obbedire ad una norma giuridica. Vale solo quella secundum legem, in assenza di una costituzione imperiale).

c. Iura (opere dei giuristi, anche in versione epitomata, utilizzate in funzione integrativa della legge, a fronte di lacune dell’ordinamento. Esse rappresentano una sintesi del patrimonio sapienziale del passato, cui attingere per risolvere controversie).

Lo stato delle fonti riflette l’unica procedura rimasta in vigore, la cognitio extra ordinem (il processo formulare, ancora attivo sotto Diocleziano, è abolito formalmente dai figli di Costantino, gli imperatori Costanzo e Costante, nel 342 d.C.).

La procedura in vigore a partire dal IV secolo d.C. è più rigida della cognitio originaria: lo spazio riservato all’esercizio di poteri discrezionali da parte del giudice è molto limitato, in particolar modo sul fronte dell’assunzione e della valutazione della prova.

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2.1. Iura:

Il prodotto dell’attività respondente dei giuristi è portato in giudizio col valore di prova legale attraverso la prassi della recitatio. Non vige, infatti, il principio del iura novit curia (il tribunale conosce il diritto da applicare), sicché sono le parti a dover portare a conoscenza del giudice il diritto di cui chiedono l’applicazione.Le opere autentiche sono, però, o di difficile reperibilità (soprattutto nella parte occidentale dell’Impero), o inutilizzabili per la loro complessità tecnica. Circolano, dunque, versioni semplificate (sintesi, spesso annotate e ‘aggiornate’ secondo le esigenze dei tempi) – da qui anche l’esigenza di regolare la prassi della recitatio con la Legge delle Citazioni (426):

P a u l i S e n t e n ti a e : opera elementare in 5 libri, non pervenutaci direttamente, ma trasmessaci da raccolte giuridiche postclassiche (lex Romana Burgundiorum e Lex Romana Wisigothorum, Collatio, Vaticana Fragmenta). Prodotta nell’ambiente delle scuole occidentali in epoca dioclezianea, ha subito diversi rimaneggiamenti, che hanno aggiunto altri materiali, sia di provenienza giurisprudenziale che legislativa, ma senza indicazione degli autori. Trattava sia di diritto privato che criminale.

Re s c o t t i d i a n a e : opera nota attraverso i frammenti richiamati nel Digesto e nelle Istituzioni di Giustiniano. Parte della dottrina la ritiene ancora opera di Gaio (e la collocherebbe, dunque, nel secondo secolo d.C.). L’indirizzo maggioritario esclude, invece, che sia frutto dell’attività scientifica del giurista adrianeo e la ritiene una rielaborazione postclassica delle Institutiones.

F r ag m e n t a A ugu s t o du n e n s ia : modesta e prolissa parafrasi delle Institutiones di Gaio, opera di un anonimo maestro del V secolo. Rinvenuta ad Autun nel 1898.

....................................................................................................................

........................................................................... | ......................................

....................................... eum ................... potest .....................................*** [..............................] | fiet (?) ................................. e ......................... .... ad be[........................] | ....... m (?) .............................................................. le be .............................................................. | tur (?) ab imperatore.................................................................................. beneficium trib[.................] | r. .................................................................................. dare, sedtamen e[..........................]  |  cadunt ................................................................................................................................................... [spe]ciale ius le[.........]  |  per ..................................................................................................................................................................................................................................................  pater  et  sibi  e[t  liberis]  |  civitatem  Romanampetit ...................................................... sibi   et   liberis   beneficium   ul[..........]  |  **  liberi   in   potestate ......................... aliquis .......................................... nam  quod  isti  liberi  c[......................] | iuris ................................................................................................... atri  adquisiverunt  **[...........] |  in  potestate ..................................................................................................... us  et  velit  h[...........]  |  te  p.........  re  .........  revertitur.................... pera  ...........................  vel   omnis   rediga [...................]  |hoc ................................................ ab  imperatore ............................................... causa cogni[........]  |  ....................................  tr............................

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cipit ........................................... beneficium * [............]  |  ..............................................................................................................................s u prae[...............]  |  *  id .................................................... dere ............................................. puberes possunt [...........]  |  .................................................................................................................................................. videtis illu[...........]  |  su .............................................................................................................................................. ab * [............]  |  praeses .............................................................................................................................................tatis  et [............]  |  q..... in ....................................................................................... tatem  iudic[..........]  |  ibi  in ...........................................................................................................e   an   hoc   expedia[t .....................]  |quaeritur  ..................................................................................re  quaerit ipsam personam [........]  |  [........]  *

(Il testo nell’apografo1 dello Studemund)

F r ag m e n t a V a t i c a n a : opera scoperta dal cardinale Angelo Mai nel 1820. Il nome è dato dalla Biblioteca Vaticana, in cui era appunto conservato il codice palinsesto proveniente dal monastero benedettino di Bobbio contenente questo florilegio di opere classiche (frammenti di Papiniano, Paolo, Ulpiano), organizzate per argomenti, e costituzioni imperiali (da Settimio Severo e Caracalla fino al 372 d.C.). Per quel che riguarda la datazione, tuttavia, il nucleo originario è forse anteriore al 321 d.C., data in cui l’imperatore Costantino vieta le notae paoline e ulpianee alle opere di Papiniano (divieto ricordato nella Legge delle Citazioni).

Mo s a i c a r um e t R o m a n a r um l e gum c o l l a t i o (lex Dei quam praecepit Dominus ad Moysen): L’autore dell’opera è sconosciuto e controversa la sua origine (se autore cristiano o ebreo). Incerta anche la datazione dell’opera, di cui è noto solo il termine ante quem; poiché, infatti, il Codice Teodosiano non vi è menzionato, è di certo anteriore al 438. Contiene costituzioni e brani, variamente interpolati, di Gaio e dei maggiori giuristi severiani, raccolti in libri di cui ci è pervenuto solo il primo, diviso in 16 titoli (diritto penale e successorio).

1 Nella critica testuale, si dice di un manoscritto che è copia dell’originale o comunque di un esemplare.

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Con s u l t a t i o v e t e r i s c u i u s dam i u r i s c on s u l ti : l’opera è una raccolta di pareri di un ignoto giurista provenzale del V secolo, indirizzati a un avvocato e dunque pensati per la prassi. Riproduce costituzioni imperiali e alcuni passi delle Pauli Sententiae. Il manoscritto, edito da Cuiacio, è poi andato perduto.

T it u l i e x c o r p o r e U l p i a n i : manualetto elementare di diritto privato, rielaborazione di un precedente Liber singularis regularum della prima metà del IV secolo. Raccolta di massime ulpianee, disposte secondo l’ordine delle Istituzioni gaiane.

Scholia Sinaitica: frammenti di un’opera di diritto romano in lingua greca, datata tra il 438 e il 529, in cui vengono commentati i libri 35-38 del trattato ad Sabinum di Ulpiano. I frammenti dei fogli papiracei che riportano parti dell’opera vennero scoperti dallo studioso greco Gregorios Bernardakis nel XIX secolo, in un convento del Monte Sinai.

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2.2. Compilazioni pregiustinianee

Raccolte private (soddisfano due esigenze della prassi: a- lezione affidabile dei testi normativi in vigore o citati nei tribunali; b- ordine in una produzione normativa ormai alluvionale):

C o di c e Gre go r i a n o : compilato in Oriente nel 291-292. Contiene solo rescritti che vanno dall’età adrianea (anche se il rescritto più antico è del 196) a quella di Diocleziano. Composto di almeno 14-15 libri che seguono l’ordine edittale, a loro volta divisi in titoli che raccolgono in ordine cronologico le costituzioni, ognuna delle quali contiene l’indicazione dell’imperatore che emana la legge e la data. L’opera, che concerne prevalentemente il diritto privato, è stata parzialmente ricostruita grazie alla Lex Romana Wisigothorum (che ne contiene un riassunto) e ad altre raccolte che ne contengono alcuni frammenti, come la Lex Romana Burgundionum, la Mosaicarum et Romanarum legum Collatio, e i Vaticana fragmenta.

C o di c e E r m og e ni a n o : costituisce un aggiornamento del precedente e contiene solo rescritti di Diocleziano, emanati dopo la pubblicazione del Gregoriano. È diviso solo in titoli.

Prima compilazione ufficiale:

C o di c e T e o d o s i a n o : opera destinata a ricomporre, sebbene per poco, l’unità legislativa dell’impero, il codice è pubblicato a Costantinopoli nel 438 da Teodosio II, mentre entra in vigore nella parte occidentale solo l’anno successivo (su richiesta dell’imperatore Valentiniano II, il Senato di Roma conferisce la necessaria autorizzazione alla sua pubblicazione sul territorio italico). Il Codice era suddiviso in 16 libri e ogni libro in titoli. All’interno di ogni titolo le costituzioni sono riportate in ordine cronologico.Si segue un preciso ordine:- libro I: fonti del diritto, organizzazione degli officia (competenze) dei funzionari imperiali;- libri II , III, IV, V, e alcuni titoli del libro VIII : diritto privato;- libro VI: gerarchia dei funzionari e privilegi delle numerose dignitates;- libro VII: diritto militare;- libro VIII: disposizioni di vario genere;- libro IX: diritto penale;- libro X e XI: diritto finanziario;- libri XII, XIII, XIV, XV: disciplina delle corporazioni e del commercio;- libri XVI: diritto ecclesiastico.Il Codice Teodosiano appare menzionato così:C. Th. 1. 3. 4, ove:C. Th. indica appunto Codex Theodosianus, 1. concerne il libro, 3. si riferisce al titolo, 4. indica la costituzione.

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2.3. Leggi romano-barbariche

Lex Romana Wisigothorum ( B r ev i a r i u m Al a r i c i a n u m ): emanata da Alarico II nel 506, ad uso dei cittadini romani dell’impero visigotico (i Visigoti occupavano la penisola iberica e la Francia occidentale). Tramanda numerosi passi delle Pauli Sententiae, il liber o epitome Gai, un responso di Papiniano, nonché numerose costituzioni imperiali dei codici. Alle costituzioni e alle Sentenze di Paolo è aggiunta un’interpretatio, modesta parafrasi esplicativa, ricavata forse da precedenti glosse scolastiche. Recepita dai Franchi, rimase di fatto in vigore fino al XIII secolo.

Lex Romana Burgundionum: costituita come un codice di 46 titoli, è un’autonoma rielaborazione di materiali romani, emanata da Gundobado, re dei Burgundi che occupano la Gallia orientale, nei primi anni del VI secolo. Anch’essa è solo ad uso dei cittadini romani.

Editto di Teodorico: pubblicato intorno al 500. Attribuito a Teodorico, re degli Ostrogoti. Questi si proponeva come un rappresentante dell’imperatore d’Oriente, perciò adottò il principio della territorialità, applicando le nuove norme a tutti i sudditi, romani e invasori. Per le materie non trattate si applicano ancora le leggi personali. Consta di 154 articoli tratti dai codici e dalle Pauli Sententiae.

3. La compilazione di Giustiniano

Codex primus( o Vetus): 528-529 (l’opera è andata perduta).Digesto o Pandette: 530-533. Il Digesto è composto da 50 libri. Ciascun libro è diviso

in titoli, ogni titolo ha una propria rubrica indicante l’argomento trattato. All’interno dei titoli sono ordinati i frammenti delle opere della giurisprudenza romana. I frammenti sono preceduti dalla inscriptio con il nome del giurista che ne è l’autore, l’opera e il numero del libro dal quale è tratto. I frammenti più lunghi sono stati divisi dagli interpreti medioevali in principium e successivi paragrafi. Unica eccezione è costituita dai libri 30, 31 e 32 che non sono divisi in titoli ma ricompresi nell’unico titolo De legatis et fideicommissis. Il giurista maggiormente citato è Ulpiano.

Il Digesto appare menzionato così: D. 9.2.7 pr. (Ulp. 18 ad ed.), ove: 9 indica il libro, 2 indica il titolo (in questo caso ad legem Aquiliam), 7 il frammento giurisprudenziale specificato tra parentesi, pr. (principium) – il frammento può essere diviso in diversi paragrafi. L’opera da cui è tratto questo passo (come risulta tra parentesi) è il commentario all’editto del pretore di Ulpiano, per la precisione la fonte è il diciottesimo libro.

Istituzioni: 533. Manuale istituzionale, diviso in 4 libri.Codex repetitae pralectionis: 534. Raccolta di leges in 12 libri, ulteriormente divisibili

secondo gli argomenti:-libro I: diritto ecclesiastico -libri II-VIII: diritto privato - libro IX: diritto penale - libri X-XII: diritto amministrativo e finanziario. Delle leges raccolte, alcune sono in lingua greca, mentre la maggior parte è in latino.

Novelle: leges emanate da Giustiniano dopo il secondo codice. Le raccolte attraverso le quali ci sono pervenute (Giustiniano muore prima che possa essere curato un nuovo Codex) sono tre: - raccolta anonima greca di 168 novelle, di cui solo 158 appartengono a Giustiniano

-Epitome Iuliani, che raccoglie 124 novelle -Authenticum, che raccoglie 134 novelle, così chiamata perché riconosciuta come

‘autentica’ durante il Medioevo dal giurista Irnerio.