scheda assuntore concordato

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Concordato preventivo e assuntore del credito Soluzione per risolvere la crisi aziendale

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Page 1: Scheda assuntore concordato

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CONCORDATO PREVENTIVO E ASSUNTORE

Cenni sulla normativa

3. Il concordato preventivo (artt. 160-186 L.F.)

3.1. Nozione. – Il concordato preventivo è uno strumento che la legge fallimentare offre

all’imprenditore per evitare il fallimento ed i connessi effetti negativi (cessazione dell’attività di impresa;

spossessamento dei beni; effetti personali, etc…).

Elemento essenziale del concordato (da cui mutua il nome) è l’accordo fra imprenditore e creditori

circa le modalità con cui i secondi dovranno essere soddisfatti.

3.2. Condizioni per l’ammissione alla procedura. – La procedura in esame è ammissibile solo su

istanza dell’imprenditore al tribunale fallimentare e ove ricorrano alcuni presupposti oggettivi e soggettivi (at.

160 L.F.).

a) Presupposti soggettivi:- qualità di imprenditore commerciale non piccolo;

- sussistenza dello stato di crisi dell’imprenditore: non necessariamente insolvenza; può trattarsi

anche di un’ipotesi di difficoltà finanziaria e/o crisi di liquidità temporanea e non irreversibile; il legislatore

consente quindi anche all’imprenditore che si trovi in mera difficoltà, ancorché non sia insolvente, di avviare

un processo giudiziale di risanamento.

b) Sotto il profilo oggettivo è necessario che l’imprenditore proponga ai creditori un piano di

risanamento della propria esposizione debitoria alternativamente attraverso:

- la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante

cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, compresa anche l’attribuzione ai creditori di azioni,

obbligazioni convertibili, strumenti finanziari o titoli di debito;

- l’attribuzione delle attività dell’imprenditore che formula la proposta di concordato ad un assuntore

(che può essere alternativamente: uno o più creditori; un terzo; una società partecipata da uno o più

creditori); tale piano di risanamento prevede in sostanza che l’imprenditore in crisi ceda la propria azienda o

un ramo di essa all’assuntore (una sorta di “garante” della procedura), il quale dovrebbe curarne l’efficiente

gestione e pagare i creditori con gli utili derivanti dalla gestione. In alternativa, l’art. 160 n. 2 L.F. prevede che

la funzione di assuntore del concordato possa essere ricoperta da una società costituita ad hoc nel corso della

procedura.

Si deve comunque rilevare che le previsioni legislative sono alquanto generiche e incomplete; saranno

quindi l’autonomia privata e la prassi (aziendale e giurisprudenziale) a tipizzare i contenuti dei piani di

risanamento.

3.4. Gli effetti dell’ammissione al concordato. – Una delle differenze più significative tra concordato

e fallimento (e che rendono la procedura in esame senz’altro più appetibile rispetto al fallimento) e che

l’imprenditore conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa, sebbene sotto la vigilanza del

commissario giudiziale (art. 167, primo comma, L.F.).

Per il compimento di atti di particolare rilievo (stipula di mutui; transazioni; vendita di immobili; concessioni

di pegno e ipoteche; rilascio di fideiussioni; rinunzie alle liti; atti di ricognizione di diritti di terzi; cancellazione

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di ipoteche; restituzione di pegni; accettazioni di eredità e donazioni) è peraltro prevista l’autorizzazione scritta

del giudice delegato, pena l’inefficacia dei medesimi rispetto ai creditori anteriori al concordato.

Per quanto riguarda la posizione dei creditori, gli effetti del concordato sono in parte analoghi a quelli del

fallimento (art. 168, L.F.); si verifica cioè una sorte di “congelamento” della posizione dell’imprenditore ammesso

al concordato allo scopo di consentire sia il risanamento dell’impresa, sia la soddisfazione dei creditori secondo

una logica concorsuale:

a) i creditori in forza di un titolo anteriore al decreto di ammissione alla procedura non possono iniziare o

proseguire azioni esecutive individuali;

b) restano sospese le prescrizioni e non si verificano le decadenze;

c) i creditori chirografari possono acquistare diritti di prelazione, ma solo previa autorizzazione scritta del

giudice delegato;

d) viene sospeso il corso degli interessi (convenzionali o legali) sui debiti pecuniari.

3.5. La procedura. – Il concordato si articola nelle seguenti fasi:

a) domanda dell’imprenditore di ammissione al tribunale fallimentare con allegazione della prescritta

documentazione;

b) decreto del tribunale che, previa verifica della menzionata documentazione e dei requisiti, ammette

l’imprenditore alla procedura, nomina il giudice delegato e il commissario giudiziale e ordina la convocazione

dei creditori;

c) adunanza e votazione dei creditori;

d) giudizio di omologazione da parte del tribunale fallimentare ed emissione della sentenza di omologa;

e) attuazione del concordato nelle specifiche modalità previste dal piano presentato dall’imprenditore.

Il commissario giudiziale riveste l’importante e delicata funzione di vigilare sull’attività dell’imprenditore e

sul rispetto del piano di risanamento; il commissario ha altresì il potere-dovere di consultare in qualsiasi

momento tutti i libri e le scritture contabili dell’impresa (v. art. 170 L.F.).

Il commissario – che ha natura di pubblico uffiiciale – è inoltre “protagonista” nella prima fase della

procedura, svolgendo compiti di controllo e di informazione:

Più in particolare, in seguito al decreto di ammissione alla procedura:

a) verifica le scritture contabili e redige l’elenco dei debiti e dei crediti;

b) comunica ai creditori la data dell’adunanza e il contenuto del piano proposto dall’imprenditore;

c) redige l’inventario del patrimonio dell’imprenditore;

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d) redige una relazione sulle cause del dissesto dell’impresa e sulla condotta dell’imprenditore ed

esprime una valutazione sul piano di risanamento proposto in sede di ricorso.

3.6. Gli accordi di ristrutturazione (art. 182-bis L.F.). – Una novità interessante introdotta dal D.L.

35/2005 è costituita dagli accordi di ristrutturazione, una particolare modalità di attuazione del concordato

preventivo. Si tratta di accordi stragiudiziali tra imprenditore e parte dei creditori (almeno il 60%) suffragata

dalla relazione di un esperto (scelto dall’imprenditore) sulla convenienza e fattibilità degli accordi medesimi.

Gli accordi in esame devono essere analiticamente indicati dall’imprenditore che domanda l’ammissione al

concordato e sono soggetti a pubblicazione nel registro delle imprese.

3.7. Risoluzione e annullamento del concordato. – Il concordato può essere:

- risolto, in caso di inadempimento da parte dell’imprenditore degli obblighi assunti;

- annullato, in caso di dolosa esagerazione del passivo o sottrazione o dissimulazione dell’attivo; in

entrambi i casi l’imprenditore viene dichiarato fallito.

Come si può leggere al punto 3.2. Comma B, II paragrafo, può essere scelto dall’imprenditore, un assuntore

del concordato che andrà a sanare le posizioni creditorie della Società.

Le fasi per poter valutare, da parte della ns Società Partners, l’interesse a diventare assuntori del

concordato, sono le seguenti :

1°. Viene inviato Patto NDA da ns Società Partners da siglare da parte della Società

2°. Richiesta documentazione per poter analizzare tutti i crediti e i debiti della Società (in maniera

analitica) e di conseguenza se debiti chirografari, mutui, leasing … e per i crediti tipo di esigibilità

e tempistiche

3°. È preferibile che NON sia stata già presentata domanda di concordato preventivo (per poter

meglio gestire e quindi preparare la domanda di concordato )

4°. In caso di valutazione positiva da parte della Ns Società, verrà redatta lettera di manifestazione

di interesse nei confronti dei commissari incaricati di gestire il concordato

5°. Le fasi successive saranno oggetto di due diligence tra la Ns Società e la Società interessata dal

concordato