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RISK MANAGEMENT E GOVERNO CLINICO DELLE INFEZIONI MACARIO A 22 OTTOBRE 2014

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  • RISK MANAGEMENT E GOVERNO CLINICO

    DELLE INFEZIONI

    MACARIO A

    22 OTTOBRE 2014

  • VOSTRO FIGLIO VA MALE A

    SCUOLA?

    “Potrebbe essere colpa dell’infermiera e dell’ostetrica che ti hanno assistito durante il parto”

    Per saperne di più, telefonate allo studio degli avvocati Baker & Smithson, al vostro servizio dal lunedi’ al venerdi’ dalle 9 alle 17.

    Washington Post 14.7.2000

  • Morì per un'infezione

    condannate le Molinette

    Morì dopo il trapianto del cuore per

    infezione nosocomiale….

    … sulla base della relazione dei suoi consulenti tecnici, …che l’intervento e

    le successive cure antibiotiche furono adeguati.

    … Dall’altro enuncia il principio (sancito da una sentenza della Cassazione a sezioni unite, del 2008) che il «rapporto instauratosi fra paziente ed ente ospedaliero ha natura contrattuale».

    In questo caso, i medici hanno fatto la loro parte, l’azienda ospedaliera no.

  • Per il giudice… le Molinette sono state fortemente inadempienti, in particolare sotto il profilo dell’igiene. L’accusa è pesante: «Il paziente non è stato isolato, in una stanza singola e con servizi dedicati. Al contrario, dove era stato ricoverato non vi era limite per le visite di esterni (soprattutto al compagno di stanza) che vi accedevano senza alcuna protezione. Il personale infermieristico e ausiliario non era munito di adeguata mascherina; le lenzuola e la biancheria non erano sterilizzate». E ancora: «Nel locale adibito ad antibagno e nel servizio igienico vero e proprio era stato depositato materiale vario, tra cui detersivi, detergenti, carta igienica, scope. I testi hanno aggiunto che entrarono nella stanza del signor Spolaor anche operai ed elettricisti per eseguire lavori e omettendo qualsiasi precauzione per l’igiene e la sicurezza dei malati».

  • Severo, il giudice aggiunge: Le gravi condizioni di salute del paziente (che aveva 36 anni, ndr.), la delicatezza dell’intervento effettuato, la circostanza che la causa più frequente di morte nel trapiantato sia la sepsi doveva suggerire adeguate misure di prevenzione sul paziente». Le rielenca: «Isolamento, limitazioni nelle visite; razionalizzazione e pulizia del personale assistente, utilizzo di materiale monouso...». «L’ospedale non ha dimostrato nulla».

  • “PUO’ SEMBRARE UNO STRANO PRINCIPIO

    ENUNCIARE COME IL BISOGNO IN UN OSPEDALE SIA

    DI NON RECARE ALCUN DANNO AL MALATO”

    Florence Nightingale, 1863

  • La clinical governance…

    Prevede azioni per assicurare che i rischi siano contenuti, che gli eventi avversi siano rapidamente diagnosticati e studiati, che le buone pratiche siano rapidamente diffuse e che vi siano sistemi per garantire il miglioramento continuo della pratica clinica (Governo clinico)

  • LA RISORSA UMANA:

    maggiore criticità

    FATTORI UMANI

    INDIVIDUALI E DEL TEAM

    PERSONALE:

    CARATTERISTICHE INDIVIDUALI

    (PERCEZIONE RESPONSABILITA’ , ATTENZIONE, MEMORIA, ABILITA’,…

    E COMPETENZA PROFESSIONALE.

    DINAMICHE INTERPERSONALI E DI

    GRUPPO E CONSEGUENTE LIVELLO DI COOPERAZIONE

  • FATTORI ORGANIZZATIVI/GESTIONALI

    E CONDIZIONI DI LAVORO

    • Ruoli ,responsabilità, distribuzione del lavoro

    STRUTTURA ORGANIZZATIVA:

    • Leadership, formazione, supervisione, turni di lavoro

    POLITICA E GESTIONE DELLE RISORSE

    SISTEMA DI COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA

    • LINEE GUIDA, PERCORSI DIAGNOSTICI TERAPEUTICI, SISTEMA DI SEGNALAZIONE DEGLI ERRORI

    POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA DEL PAZIENTE

  • FATTORI STRUTTURALI TECNOLOGICI

    •Progettazione e manutenzione

    CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO SANITARIO E DELLA IMPIANTISTICA

    SICUREZZA E LOGISTICA DEGLI AMBIENTI

    •Funzionamento, manutenzione, rinnovo

    APPARECCHIATURE E STRUMENTAZIONI

    INFRASTRUTTURE, RETI, DIGITALIZZAZIONE, AUTOMATIZZAZIONE

  • ALBERO DELLA CLINICAL GOVERNANCE

  • LA RESPONSABILITA’ NELL’AMBITO DELLE

    INFEZIONI OSPEDALIERE

    “…SI DEFINISCONO INFEZIONI OSPEDALIERE

    QUELLE INSORTE DURANTE IL RICOVERO IN OSPEDALE OPPURE INSORTE DOPO LE DIMISSIONI DEL PAZIENTE CHE AL MOMENTO DELL’INGRESSO NON ERANO MANIFESTE CLINIAMENTE, NE RISULTAVANO ESSERE IN INCUBAZIONE”

    (Tempo di Nursing 65/2013 Collegio IPASVI Brescia)

  • La Responsabilità

    Professionale Sanitaria

    Accezione POSITIVA Accezione NEGATIVA

    Maggiore autonomia e impegno

    professionale in virtù di una

    maggiore qualificazione ed

    aumento delle competenze

    Capacità di rispondere

    delle conseguenze

    della propria condotta

    professionale

  • Art. 1176 c.c.

    Diligenza nell'adempimento.

    “Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve

    usare la diligenza del buon padre di famiglia.

    Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti

    all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza

    deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività

    esercitata.“

  • Art. 1176 c.c.

    Diligenza nell'adempimento.

    Obbligazioni a carico del professionista

    I comma II comma

    Diligenza ordinaria Diligenza specifica

    Buon padre

    di famiglia

    Buon

    professionista

  • La diligenza specifica, caratterizza il modus

    operandi con cui “normalmente” un professionista

    esplica la propria attività professionale…

    Si può pertanto parlare di “professionista medio” o

    di professionista con capacità che rientrano nella

    media…

  • Chi è il “professionista medio”

    • si forma nelle dovute sedi (formazione di base e post

    base);

    • si aggiorna con regolarità (ECM);

    • utilizza tecniche e strumenti all’avanguardia ma non

    sperimentali;

    • informa il cliente degli aspetti salienti della prestazione

    e degli eventuali rischi ad essa connessi;

    Il professionista di medie capacità è quello BRAVO, che:

  • …che utilizza strumenti all’

    avanguardia ma non

    sperimentali…

    Raccomandazioni

    Linee guida

    Protocolli

    Procedure

  • PROCEDURA

    ISTRUZIONE OPERATIVA

    Seguenza di azioni tecnico operative eseguite dal

    professionista

    è l’unità elementare del processo assistenziale.

    Molto semplici (esecuzione di una medicazione semplice)

    molto complesse (applicazione di una canula venosa).

    La conformità delle singole procedure dovrebbe essere definita

    dagli standard di competence professionale, che

    rappresentano il “ buco nero “ della qualità assistenziale

    (GIMBE)

  • PROTOCOLLO

    PUO IDENTIFICARE:

    - UN PERCORSO ASSISTENZIALE

    - UN PROCESSO

    - UNA PROCEDURA

    …se le LG sono flessibili

    l termine protocollo implica che è vincolante

    per i professionisti e

    deve essere applicato a tutti i pazienti (GIMBE)

  • LINEE GUIDA (LG)

    “Raccomandazioni di comportamento clinico,

    prodotte attraverso un processo sistematico,

    allo scopo di assistere medici (sanitari) pazienti

    (manager)

    nel decidere le modalità di assistenza più

    appropriate

    in specifiche circostanze cliniche”

    Institute of medicine

  • PROTOCOLLO

    Il protocollo è prescrittivo? Si.

    Il protocollo è vincolante? Si.

    Il protocollo nasce come l’adattamento delle linee

    guida ai contesti locali e

    si arricchisce di connotati operativi.

  • LINEE GUIDA (LG)

    Prodotte da agenzie governative, società scientifiche…

    Attraverso l’utilizzo dello strumento AGREE (obiettivi, rigore metodologico,

    coinvolgimento derlle parti in causa, chiarezza, applicabilita’, indipendenza

    editoriale)

    L’ASL NON HA LA MISSION DI PRODURRE LINEE GUIDA

    MA

    DI IMPLEMENTARE E VERIFICARE L’IMPATTO DEI PERCORSI ASSISTENZIALI,

    PREVIA RICERCA, VALUTAZIONE CRITICA, SELEZIONE DI UNA L.G. DI

    RIFERIMENTO E SUO ADATTAMENTO LOCALE

    AGREE: Uno strumento per la valutazione della qualità delle linee guida cliniche

    (GIMBE)

  • IL VALORE DELLE LINEE GUIDA NELLA

    DETERMINAZIONE DELLA COLPA PENALE

    …Le linee guida assolvono solo allo scopo di orientare

    l'attività del medico, il quale però deve considerare sempre

    le esigenze del paziente, anche considerato che talvolta le

    linee guida hanno matrice economico-gestionale e si pongono in contrasto con le necessità del malato.

    L'osservanza o inosservanza delle linee guida non determina

    (nè esclude) automaticamente la colpa nel sanitario.

    Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 11 luglio - 19 settembre 2012, n. 35922 Presidente Brusco – Relatore Piccialli

  • La posizione di garanzia

    “L’obbligo giuridico che grava su specifiche

    categorie di soggetti previamente forniti degli

    adeguati poteri giuridici, di impedire eventi

    offensivi di beni altrui, affidati alla loro tutela per

    l’incapacità dei titolari di adeguatamente

    proteggerli.” F. Mantovani, Diritto penale, parte generale, Cedam, 2001

  • La posizione di garanzia

    “Gli operatori di una struttura sanitaria sono tutti portatori ‘ex lege’ di una POSIZIONE DI GARANZIA, espressione dell’obbligo di solidarietà

    Costituzionalmente imposto ex Art. 2 e 32 della Carta fondamentale, nei confronti dei pazienti, LA CUI SALUTE ESSI DEVONO TUTELARE contro qualsivoglia pericolo che ne minacci l’integrità; e l’obbligo di PROTEZIONE

    dura per l’intero tempo del turno di lavoro.”

    (Cassazione penale, sez. IV– sent. 11/3/2005, n. 9739)

  • Decreto Balduzzi – 5 Settembre 2012

    Art. 3

    (Responsabilità professionale dell’esercente le

    professioni sanitarie)

    1. La colpa lieve nell’attività dell’esercente la professione sanitaria è esclusa qualora l’esercente medesimo si

    attenga a linee guida e buone pratiche della comunità scientifica nazionale e internazionale.

  • RESPONSABILITA’

    OTTICA POSITIVA

    PERCHE’ CONSENTE DI

    EVITARE DANNI AL PAZIENTE

  • RESPONSABILITA’

    IMPEGNO A REALIZZARE UNA CONDOTTA

    PROFESSIONALE CORRETTA NELL’INTERESSE DI SALUTE DELL’ASSISTITO

    VALUTAZIONE PRIMA E DURANTE LA PRESTAZIONE

    D’OPERA DA PARTE DELLO STESSO SOGGETTO AGENTE

  • L’emanazione di documenti validati che descrivano norme

    comportamentali e di buona pratica, con lo scopo di rendere omogenee, non arbitrarie, divulgate e monitorate le pratiche descritte,

    è un requisito essenziale di conformità a standard qualitativi dell’assistenza sanitaria

    La carenza di procedure correttamente applicate costituisce il maggiore fattore di rischio per l’insorgenza di eventi avversi

  • RESPONSABILITA’ ottica positiva

    CONSEGUENZE

    CENTRALITA’ DEL PAZIENTE

    OBIETTIVO: TUTELA DELLA SALUTE

    CONOSCENZE SCIENTIFICHE AGGIORNATE

    COME GUIDA

    MEDICINA ISPIRATA ALLA SOLIDARIETA’ CON IL PAZIENTE

    VALORIZZAZIONE DEGLI ASPETTI SOSTANZIALI

  • RESPONSABILITA’ OTTICA

    NEGATIVA

    “…ATTITUDINE A RISPONDERE DEL PROPRIO OPERATO PROFESSIONALE , IN CASO DI ERRORE OD OMISSIONE DAVANTI ALL’ORDINE O COLLEGIO IN VESTE DI GIUDICANTE…

    VALUTAZIONE A POSTERIORI DA PARTE DI UN SOGGETTO ESTERNO COMPETENTE”

  • CODICE PENALE ART. 43 ELEMENTO PSICOLOGICO DEL REATO

    “…IL DELITTO…

    è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.”

  • RESPONSABILITA’ ottica

    NEGATIVA

    ..PERCHE’ EMERGE QUANDO ORMAI IL DANNO

    è AVVENUTO

    Se opportunamente considerata ha un senso preventivo rispetto ad ulteriori danni consimili

  • OTTICA NEGATIVA conseguenze

    * CENTRALITA’ DEL SANITARIO (MEDICO INFERMIERE)

    * PREVENZIONE DELLE SANZIONI

    * SENTENZE DELLA MAGISTRATURA COME GUIDA ED APPIATTIMENTO DELLA CULTURA SCIENTIFICA

    * MEDICINA DIFENSIVA

    * ESASPERAZIONE DEGLI INTERVENTI FORMALI

  • “ Logica (art 2727) , comune esperienza e financo il buon senso inducono a ritenere che l’infezione avvenne in ambiente ospedaliero, sarebbe stato infatti sommariamente implausibile che la paziente (una infermiera), fosse stata imprudente e malaccorta, dopo la dimissione, nel portare la propria ferita a contatto con potenziali focolai di agenti patogeni”. Tribunale Roma 7.11.2004

  • “Il rischio di infezioni ospedaliere è conosciuto e proprio per questo sussiste la responsbailità in caso di ricovero non appropriato, in quanto vi è una negligente esposizione ad agenti patogeni” Corte Appello Milano Sez.II n. 369/2006

    Rientra nel concetto ampio di «trattamento medico» anche il ricovero ospedaliero di un paziente in vista di un intervento chirurgico; pertanto, una infezione da questi contratta durante la sua degenza, ove essa si manifesti lunga ed ingiustificata, può rappresentare fonte di responsabilità per il medico che ha disposto il suddetto ricovero e per la struttura sanitaria in cui si sia verificato l'episodio

  • “L’infezione manifestatasi dopo l’operazione

    chirurgica era verosimilmente dovuta ad

    un’igiene non accurata della sala operatoria” Tribunale di Monza 17/7/2006

  • Struttura ospedaliera non risponde dei danni per infezione

    contratta a seguito di un operazione se si tratta di evento

    imprevisto

    In caso di infezione contratta dal paziente a seguito di una operazione chirurgica la responsbilità della struttura ospedaliera non sussiste se l’insorgenza della malattia è riconducibile ad un evento imprevisto, non evitabile né imputabile alla condotta dei medici. Cassazione sentenza 12274/2011

  • Cassazione Civile sez III SENTENZA 24401 DEL

    1.12.2010

    CONDANNATA L’AZIENDA OSPEDALIERA PER LE GRAVI LESIONI RIPORTATE DA UNA NEONATA, “ASCRIVIBILI AD UNA INFEZIONE NOSOCOMIALE DETERMINATA DA NON ADEGUATA IGIENE DELLA STRUTTURA”

  • TRIBUNALE DI BARI

    SENTENZA 827/2009

    risarcimento danni per infezione ospedaliera

    La diligente sterilizzazione dell’ambiente ospedaliero, della sala operatoria, dei luoghi di degenza e delle attrezzature, costituisce obbligo precipuo della casa di cura che, in virtù del contratto di spedalità, è tenuta ad offrire ambienti salubri ed attrezzature conformi ai parametri della scienza e tecnica medica.

    Le conseguenze dannose non possono attribuirsi al medico esecutore dell’intervento che si sia avvalso sia di strumenti chirurgici monouso e sia di

    ulteriore strumentazione custodita presso la struttura, essendo l’evento derivato, nel caso specifico, dalla violazione di obblighi gravanti in linea principale proprio sulla struttura sanitaria

  • TRIBUNALE DI BARI

    SENTENZA 827/2009

    risarcimento danni per infezione ospedaliera

    .La casa di cura, pur avendo dimostrato di aver seguito di consueto la disinfestazione e sterilizzazione delle sale operatorie nel giorno precedente ed in quello successivo ad ogni seduta operatoria; l’ esecuzione in sale operatorie separate degli interventi a rischio di inquinamento batterico;

    il campionamento dell’aria delle sale operatorie; la sterilizzazione delle attrezzature chirurgiche mediante autoclavi; la sostituzione delle parti intercambiabili delle attrezzature; la sterilizzazione dei sets di intervento e il posizionamento di idonei terreni di coltura, si riteneva non avesse comunque provato di aver disinfettato e sterilizzato con successo la sala e le apparecchiature medesime, o provata, in alternativa, l’inesistenza del rapporto di causalità fra l’inadempimento ed il danno, per la preesistenza dell’infezione

  • ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA’

    nell’ambito delle I.O.

    -ETEROGNEITA’ DEGLI INTERVENTI E DEGLI AMBIENTI DOVE SONO EFFETTUATI

    -MOLTTEPLICITA’ DEI FATTORI E DEGLI OPERATORI PRESI IN CAUSA - VARIABILITA’ DELLE CONDIZIONI DEL PAZIENTE

    -TEMPI DI INCUBAZIONE DELL’INFEZIONE

  • Fattispecie di responsabilita’

    infermieristica violazione di regole precauzionali di condotta di carattere preventivo dovute al particolare ruolo dell’infermiere inerente alla prevenzione degli eventi dannosi. Rientrano in questa categoria soprattutto quei comportamenti posti in essere da quegli infermieri che si caratterizzano per la posizione occupata – ruolo di coordinamento di unità operative – o per il ruolo che rivestono all’interno delle strutture in qualità di addetti al controllo delle infezioni o come membri del comitato ospedaliero (infermieri addetti alla prevenzione e al controllo delle infezioni ospedaliere) o per la loro specifica destinazione lavorativa in centrali di sterilizzazione

  • Fattispecie di responsabilita’

    infermieristica violazione di regole precauzionali di condotta di carattere preparatorio

    indicate dai regolamenti, dai protocolli, dalle linee guida e dalla letteratura scientifica in merito alla corretta utilizzazione del materiale e dei presidi sanitari.

    Rientrano nella presenta fattispecie, a livello esemplificativo, l’inosservanza di tempi minimi di disinfezioni di strumenti chirurgici (laddove non sterilizzabili), di presidi, di strumenti ottici-endoscopici, ecc.; l’inosservanza delle date di scadenza di sterilizzazione dei presidi industriali e dei presidi riutilizzabili; il riuso del materiale dichiarato dal fabbricante come monouso; la risterilizzazione di materiale dichiarato dal fabbricante come monouso…

  • Fattispecie di responsabilita’

    infermieristica violazione di regole precauzionali di condotta di carattere

    professionale integrate da comportamenti posti in essere senza l’osservanza delle usuali cautele professionali che guidano l’esercizio professionale…

    come ad esempio il mancato rispetto dei principi legati all’asepsi durante le manovre che l’infermiere compie sia autonomamente che in collaborazione con altri professionisti sanitari consistenti in tutte quelle azioni, patrimonio cognitivo di ogni infermiere, tese ad evitare il propagarsi delle infezioni con comportamenti inidonei quali ad esempio il mancato cambio dei guanti nell’assistenza da un paziente all’altro, la contaminazione del materiale prima dell’effettuazione della procedura asettica…

  • Grazie per l’attenzione