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Pena di morte e diritti umani Master Diritti Umani Sergio Marchisio

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Page 1: Pena di morte e diritti umani Master Diritti Umani Sergio Marchisio

Pena di morte e diritti umani

Master Diritti Umani

Sergio Marchisio

Page 2: Pena di morte e diritti umani Master Diritti Umani Sergio Marchisio

Dichiarazione universale diritti Dichiarazione universale diritti umani 10/12/1948umani 10/12/1948

• Articolo 3Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona

Page 3: Pena di morte e diritti umani Master Diritti Umani Sergio Marchisio

Patto internazionale sui diritti civili e politici 16 Dicembre 1966

• Art. 6. 1. Il diritto alla vita è inerente alla persona Art. 6. 1. Il diritto alla vita è inerente alla persona umana. Questo diritto deve esser protetto dalla umana. Questo diritto deve esser protetto dalla legge. Nessuno può essere arbitrariamente privato legge. Nessuno può essere arbitrariamente privato della vita.della vita.

• 2. Nei paesi in cui la pena di morte non è stata 2. Nei paesi in cui la pena di morte non è stata abolita, una sentenza capitale può essere abolita, una sentenza capitale può essere pronunciata soltanto per i delitti più gravi, in pronunciata soltanto per i delitti più gravi, in conformità alle leggi vigenti al momento in cui il conformità alle leggi vigenti al momento in cui il delitto fu commesso e purché ciò non sia in delitto fu commesso e purché ciò non sia in contrasto né con le disposizioni del presente Patto contrasto né con le disposizioni del presente Patto né con la Convenzione per la prevenzione e la né con la Convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio. Tale pena può punizione del delitto di genocidio. Tale pena può essere eseguita soltanto in base ad una sentenza essere eseguita soltanto in base ad una sentenza definitiva resa da un tribunale competente.definitiva resa da un tribunale competente.

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Patto internazionale sui diritti civili e politici 16 Dicembre 1966

• 4. Ogni condannato a morte ha il diritto di chiedere 4. Ogni condannato a morte ha il diritto di chiedere la grazia o la commutazione della pena. L'amnistia, la grazia o la commutazione della pena. L'amnistia, la grazia o la commutazione della pena di morte la grazia o la commutazione della pena di morte possono essere accordate in tutti i casi.possono essere accordate in tutti i casi.

• 5. Una sentenza capitale non può essere pronunciata 5. Una sentenza capitale non può essere pronunciata per delitti commessi dai minori di 18 anni e non può per delitti commessi dai minori di 18 anni e non può essere eseguita nei confronti di donne incinte.essere eseguita nei confronti di donne incinte.

• 6. Nessuna disposizione di questo articolo può 6. Nessuna disposizione di questo articolo può essere invocata per ritardare o impedire l'abolizione essere invocata per ritardare o impedire l'abolizione della pena di morte ad opera di uno Stato parte del della pena di morte ad opera di uno Stato parte del presente Patto.presente Patto.

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II Protocollo opzionale al Patto diritti II Protocollo opzionale al Patto diritti civili e politici 1989civili e politici 1989

• Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penal

• Adottato AGNU Risoluzione 44/128 15/12/1989• Article 1• 1. No one within the jurisdiction of a State Party to 1. No one within the jurisdiction of a State Party to

the present Protocol shall be executed.the present Protocol shall be executed.• 2. Each State Party shall take all necessary 2. Each State Party shall take all necessary

measures to abolish the death penalty within itsmeasures to abolish the death penalty within its• jurisdiction.jurisdiction.

Page 6: Pena di morte e diritti umani Master Diritti Umani Sergio Marchisio

II Protocollo opzionale al Patto diritti II Protocollo opzionale al Patto diritti civili e politici 1989civili e politici 1989

• Article 2Article 2• 1. Riserve non ammesse, salvo riserva 1. Riserve non ammesse, salvo riserva

applicazione pena morte tempo guerra applicazione pena morte tempo guerra a seguito di una condanna per un a seguito di una condanna per un crimine grave di natura militare crimine grave di natura militare commesso in tempo di guerra commesso in tempo di guerra

Page 7: Pena di morte e diritti umani Master Diritti Umani Sergio Marchisio

Articolo 2 CEDU – Diritto alla vita

• ““1. Il diritto alla vita di ogni persona è 1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nei casi in cui il pronunciata da un tribunale, nei casi in cui il delitto sia punito dalla legge con tale pena.”delitto sia punito dalla legge con tale pena.”

• Tuttavia c’è stata da allora un’evoluzione nel Tuttavia c’è stata da allora un’evoluzione nel diritto internazionale e nel diritto interno diritto internazionale e nel diritto interno verso l’abolizione della pena di morte, in verso l’abolizione della pena di morte, in generale, e, più in specifico, per atti generale, e, più in specifico, per atti commessi in tempo di guerra. commessi in tempo di guerra.

Page 8: Pena di morte e diritti umani Master Diritti Umani Sergio Marchisio

CEDU Protocollo n. 6

• Protocollo n. 6 alla CEDU relativo Protocollo n. 6 alla CEDU relativo all’abolizione della pena di morteall’abolizione della pena di morte

• Concluso a Strasburgo il 28 aprile 1983Concluso a Strasburgo il 28 aprile 1983

• Entrata in vigore Entrata in vigore Condizioni : 5 Ratifiche.Condizioni : 5 Ratifiche.Data : 1/3/1985Data : 1/3/1985

• Emendato dal Prot. n. 11 dell’11 mag. Emendato dal Prot. n. 11 dell’11 mag. 19941994

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Protocollo n. 6 alla CEDU relativo all’abolizione della pena di morte• Art. 1 Abolizione della pena di morteArt. 1 Abolizione della pena di morte• La pena di morte è abolita. Nessuno può essere La pena di morte è abolita. Nessuno può essere

condannato a tale pena, né giustiziato condannato a tale pena, né giustiziato

• Art. 2 Pena di morte in tempo di guerraArt. 2 Pena di morte in tempo di guerra• Uno Stato può prevedere nella sua legislazione la Uno Stato può prevedere nella sua legislazione la

pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o di pericolo imminente di guerra; una tale pena sarà di pericolo imminente di guerra; una tale pena sarà applicata solo nei casi previsti dalla detta applicata solo nei casi previsti dalla detta legislazione e conformemente alle sue disposizioni. legislazione e conformemente alle sue disposizioni. Questo Stato comunicherà al Segretario Generale Questo Stato comunicherà al Segretario Generale del Consiglio d’Europa le disposizioni in materia del Consiglio d’Europa le disposizioni in materia della suddetta legislazione.della suddetta legislazione.

Page 10: Pena di morte e diritti umani Master Diritti Umani Sergio Marchisio

Protocollo n. 6 alla CEDU relativo all’abolizione della pena di morte

• Art. 3 Divieto di derogheArt. 3 Divieto di deroghe• Non è autorizzata alcuna deroga alle disposizioni del Non è autorizzata alcuna deroga alle disposizioni del

presente Protocollo ai sensi dell’articolo 15 della presente Protocollo ai sensi dell’articolo 15 della Convenzione.Convenzione.

• Art. 4 Divieto di riserveArt. 4 Divieto di riserve• Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni del Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni del

presente Protocollo ai sensi dell’articolo 57 della presente Protocollo ai sensi dell’articolo 57 della Convenzione.Convenzione.

• Art. 6 Rapporti con la ConvenzioneArt. 6 Rapporti con la Convenzione• Gli Stati Parte considerano gli articoli 1 a 5 del Gli Stati Parte considerano gli articoli 1 a 5 del

presente Protocollo come articoli addizionali alla presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e si applicano di conseguenza tutte le Convenzione e si applicano di conseguenza tutte le disposizioni della Convenzione.disposizioni della Convenzione.

Page 11: Pena di morte e diritti umani Master Diritti Umani Sergio Marchisio

Protocollo n. 6 alla CEDU relativo all’abolizione della pena di morte

• Situazione 26/11/2012• Numero totale di ratifiche/adesioni : 46• Numero totale di firme non seguite da ratifiche :

1 (Russia)• Questo Protocollo è stato il primo strumento

giuridico obbligatorio in Europa e nel mondo che ha sancito l’abolizione della pena di morte in tempo di pace, non essendo permesse deroghe in situazioni di emergenza né riserve.

Page 12: Pena di morte e diritti umani Master Diritti Umani Sergio Marchisio

Protocollo n. 13 alla CEDU relativo all’abolizione della Protocollo n. 13 alla CEDU relativo all’abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanzapena di morte in qualsiasi circostanza

Vilnius, 3 maggio 2002Vilnius, 3 maggio 2002

• Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente Protocollo, firmatari del presente Protocollo,

• Convinti che il diritto di qualsiasi persona Convinti che il diritto di qualsiasi persona alla vita è un valore fondamentale in una alla vita è un valore fondamentale in una società democratica, e che l’abolizione della società democratica, e che l’abolizione della pena di morte è essenziale per la protezione pena di morte è essenziale per la protezione di questo diritto ed il pieno riconoscimento di questo diritto ed il pieno riconoscimento della dignità inerente a tutti gli esseri umani; della dignità inerente a tutti gli esseri umani;

• Desiderosi di rafforzare la protezione del Desiderosi di rafforzare la protezione del diritto alla vita garantito dalla Convenzionediritto alla vita garantito dalla Convenzione

Page 13: Pena di morte e diritti umani Master Diritti Umani Sergio Marchisio

Protocollo n. 13 alla CEDU relativo all’abolizione della Protocollo n. 13 alla CEDU relativo all’abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanzapena di morte in qualsiasi circostanza

Vilnius, 3 maggio 2002Vilnius, 3 maggio 2002

• Rilevando che il Protocollo n° 6 alla Rilevando che il Protocollo n° 6 alla Convenzione concernente l’abolizione della Convenzione concernente l’abolizione della pena di morte, firmato a Strasburgo il 28 pena di morte, firmato a Strasburgo il 28 aprile 1983, non esclude la pena di morte per aprile 1983, non esclude la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o di atti commessi in tempo di guerra o di pericolo imminente di guerrapericolo imminente di guerra

• Determinati a compiere il passo definitivo al Determinati a compiere il passo definitivo al fine di abolire la pena di morte in qualsiasi fine di abolire la pena di morte in qualsiasi circostanza circostanza

• Articolo 1Articolo 1 – Abolizione della pena di morte – Abolizione della pena di morte• La pena di morte è abolita. Nessuno può La pena di morte è abolita. Nessuno può

essere condannato a tale pena né giustiziato.essere condannato a tale pena né giustiziato.

Page 14: Pena di morte e diritti umani Master Diritti Umani Sergio Marchisio

Protocollo n. 13 alla CEDU relativo all’abolizione della Protocollo n. 13 alla CEDU relativo all’abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanzapena di morte in qualsiasi circostanza

Vilnius, 3 maggio 2002Vilnius, 3 maggio 2002

• Articolo 2 – Divieto di derogheArticolo 2 – Divieto di deroghe• Nessuna deroga è autorizzata alle norme del Nessuna deroga è autorizzata alle norme del

presente Protocollo ai sensi dell’articolo 15 della presente Protocollo ai sensi dell’articolo 15 della ConvenzioneConvenzione

• Articolo 3 – Divieto di riserveArticolo 3 – Divieto di riserve• Nessuna riserva è ammessa alle norme del Nessuna riserva è ammessa alle norme del

presente Protocollo ai sensi dell’articolo 57 della presente Protocollo ai sensi dell’articolo 57 della ConvenzioneConvenzione

• Entrata in vigore: 10 Ratifiche. Data : 1/7/2003Entrata in vigore: 10 Ratifiche. Data : 1/7/2003• Situazione in data del : 26/11/2012Situazione in data del : 26/11/2012

Page 15: Pena di morte e diritti umani Master Diritti Umani Sergio Marchisio

Protocollo n. 13 alla CEDU relativo all’abolizione della Protocollo n. 13 alla CEDU relativo all’abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanzapena di morte in qualsiasi circostanza

Vilnius, 3 maggio 2002Vilnius, 3 maggio 2002

• Numero di firme non seguite da ratifiche : Armenia, Polonia,

• Russiae Azerbajan non hanno firmato • Numero totale di ratifiche/adesioni :  43• Rapporto esplicativo• Il diritto alla vita “un inalienabile attributo degli

esseri umani, e “valore supremo nella gerarchia internazionale dei diritti umani” è unanimemente garantito da standard obbligatori a livello universale e regionale.

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Unione europea: Guidelines del 1998

• Nel giugno 1998, l’UE ha adottato "Guidelines to EU Nel giugno 1998, l’UE ha adottato "Guidelines to EU Policy Toward Third Countries on the Death Penalty" Policy Toward Third Countries on the Death Penalty" che fra l’altro statuiscono la sua opposizione alla che fra l’altro statuiscono la sua opposizione alla pena di morte in ogni caso.pena di morte in ogni caso.

• The EU considers that abolition of the death penalty The EU considers that abolition of the death penalty contributes to the enhancement of human dignity contributes to the enhancement of human dignity and the progressive development of human rights.and the progressive development of human rights.

• The EU's objective, where possible, is to persuade The EU's objective, where possible, is to persuade third countries to abolish the death penalty.third countries to abolish the death penalty.

Page 17: Pena di morte e diritti umani Master Diritti Umani Sergio Marchisio

Unione europea: Guidelines del 1998

• Where states insist on maintaining the death penalty, the EU considers it important that a minimum standards should be met

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UE: La Carta dei diritti fondamentali

• proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (oggi parte integrante del TUE) prevede che nessuno possa essere condannato alla pena di morte né giustiziato (articolo 2), e che nessuno possa essere  allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esista il rischio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti (art. 19);

Page 19: Pena di morte e diritti umani Master Diritti Umani Sergio Marchisio

UE

• 14 maggio 2007, a Bruxelles, i ministri degli Esteri dell'UE hanno  conferito all'Italia e alla presidenza di turno dell'UE, affidata alla Germania, il compito di preparare il testo della risoluzione per una moratoria universale della pena di morte da presentare all'Assemblea generale dell'Onu.

• Moratoria

• The adoption of a resolution on this issue by the UN General Assembly in 2007 was a major breakthrough, while growing support for subsequent resolutions adopted in 2008 and 2010 has served to

illustrate the worldwide trend in this direction.  

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Commissione ONU diritti umaniCommissione ONU diritti umani

• Ha adottato per anni risoluzioni che chiedevano una moratoria delle esecuzioni, in vista di una abolizione completa della pena di morte.

• 3/4/1997 27 si, 11 no, 14 astensioni (Italia con 47 Paesi)

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Statuti Tribunali penali internazionaliStatuti Tribunali penali internazionali

• Ris. 827/93 Consiglio di Sicurezza N.U. Tribunale ex Jugoslavia 25 maggio 1993

• Ris. 955 (1994) Tribunale Ruanda Consiglio di Sicurezza N.U. 8 novembre 1994

• La pena di morte è stata esclusa dalle pene che i tribunali sono autorizzati a comminare.

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Statuto della Corte Penale Internazionale (CPI, 1998)

• adottato il 17 luglio 1998 a Romaadottato il 17 luglio 1998 a Romaentrato in vigore il 1 luglio 2002entrato in vigore il 1 luglio 2002

•Lo Statuto prevede (art.77) che la Corte, a carico di Lo Statuto prevede (art.77) che la Corte, a carico di una persona dichiarata colpevole dei reati di cui una persona dichiarata colpevole dei reati di cui all'art.5, può irrogare una delle seguenti pene: a) all'art.5, può irrogare una delle seguenti pene: a) reclusione a termine, per un massimo di 30 anni reclusione a termine, per un massimo di 30 anni (non è fissato un minimo); b) ergastolo, se l'estrema (non è fissato un minimo); b) ergastolo, se l'estrema gravità del reato e la situazione personale del gravità del reato e la situazione personale del condannato lo giustificano.condannato lo giustificano.Resta, ovviamente, esclusa la pena di morte.Resta, ovviamente, esclusa la pena di morte.

Page 23: Pena di morte e diritti umani Master Diritti Umani Sergio Marchisio

Interamerican Convention on Human Rights San José 22/11/1969

• Article 4. Right to LifeArticle 4. Right to Life• 1.    Every person has the right to have his life 1.    Every person has the right to have his life

respected. This right shall be protected by law respected. This right shall be protected by law and, in general, from the moment of conception. and, in general, from the moment of conception. No one shall be arbitrarily deprived of his life.No one shall be arbitrarily deprived of his life.

• 2.    In countries that have not abolished the 2.    In countries that have not abolished the death penalty, it may be imposed only for the death penalty, it may be imposed only for the most serious crimes and pursuant to a final most serious crimes and pursuant to a final judgment rendered by a competent court and in judgment rendered by a competent court and in accordance with a law establishing such accordance with a law establishing such punishment, enacted prior to the commission of punishment, enacted prior to the commission of the crime. the crime.

Page 24: Pena di morte e diritti umani Master Diritti Umani Sergio Marchisio

Interamerican Convention on Human Rights San José 22/11/1969

• The application of such punishment The application of such punishment shall not be extended to crimes to shall not be extended to crimes to which it does not presently apply.which it does not presently apply.

• 3.    The death penalty shall not be 3.    The death penalty shall not be reestablished in states that have reestablished in states that have abolished it.abolished it.

• 4.    In no case shall capital punishment 4.    In no case shall capital punishment be inflicted for political offenses or be inflicted for political offenses or related common crimes.related common crimes.

Page 25: Pena di morte e diritti umani Master Diritti Umani Sergio Marchisio

Interamerican Convention on Human Rights San José 22/11/1969

• 5.    Capital punishment shall not be imposed upon persons who, at the time the crime was committed, were under 18 years of age or over 70 years of age; nor shall it be applied to pregnant women.

• 6.    Every person condemned to death shall have the right to apply for amnesty, pardon, or commutation of sentence, which may be granted in all cases. Capital punishment shall not be imposed while such a petition is pending decision by the competent authority

Page 26: Pena di morte e diritti umani Master Diritti Umani Sergio Marchisio

PROTOCOL TO THE AMERICAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS TO

ABOLISH THE DEATH PENALTY• Adottato Asunción, 8 giugno, 1990• 13 Stati ratifiche• the tendency among the American States is

to be in favor of abolition of the death penalty

• Article 1• The States Parties to this Protocol shall not

apply the death penalty in their territory to any person subject to their jurisdiction.

Page 27: Pena di morte e diritti umani Master Diritti Umani Sergio Marchisio

PROTOCOL TO THE AMERICAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS TO

ABOLISH THE DEATH PENALTY• Article 2Article 2• 1. No reservations may be made to this Protocol. 1. No reservations may be made to this Protocol.

However, at the time of ratification or accession, the However, at the time of ratification or accession, the States Parties to this instrument may declare that they States Parties to this instrument may declare that they reserve the right to apply the death penalty in wartime in reserve the right to apply the death penalty in wartime in accordance with international law, for extremely serious accordance with international law, for extremely serious crimes of a military nature.crimes of a military nature.

• Caso Brasile: Caso Brasile: Brazil:• "In ratifying the Protocol to Abolish the Death Penalty, adopted in Asunción

on June 8, 1990, I make hereby, in compliance with constitutional requirements, a reservation under the terms of Article 2 of the said Protocol, which guarantees states parties the right to apply the death penalty in wartime in accordance with international law, for extremely serious crimes of a military nature."

Page 28: Pena di morte e diritti umani Master Diritti Umani Sergio Marchisio

Convenzione Ginevra protezione civili in tempo di guerra

• 12 Agosto 1949• Article 68• The penal provisions promulgated by the Occupying The penal provisions promulgated by the Occupying

Power in accordance with Articles 64 and 65 may Power in accordance with Articles 64 and 65 may impose the death penalty on a protected person only impose the death penalty on a protected person only in cases where the person is guilty of espionage, of in cases where the person is guilty of espionage, of serious acts of sabotage against the military serious acts of sabotage against the military installations of the Occupying Power or of installations of the Occupying Power or of intentional offences which have caused the death of intentional offences which have caused the death of one or more persons, provided that such offences one or more persons, provided that such offences were punishable by death under the law of the were punishable by death under the law of the occupied territory in force before the occupation occupied territory in force before the occupation began. began.

Page 29: Pena di morte e diritti umani Master Diritti Umani Sergio Marchisio

Convenzione Ginevra protezione civili in tempo di guerra

• The death penalty may not be pronounced The death penalty may not be pronounced against a protected person unless the against a protected person unless the attention of the court has been particularly attention of the court has been particularly called to the fact that, since the accused is called to the fact that, since the accused is not a national of the Occupying Power, he is not a national of the Occupying Power, he is not bound to it by any duty of allegiance. not bound to it by any duty of allegiance.

• In any case, the death penalty may not be In any case, the death penalty may not be pronounced against a protected person who pronounced against a protected person who was under eighteen years of age at the time was under eighteen years of age at the time of the offenceof the offence

Page 30: Pena di morte e diritti umani Master Diritti Umani Sergio Marchisio

Corte internazionale di giustizia

• Sentenza 31 marzo 2004

• Avena and altri Cittadini Messicani (Messico v. United States of America)

• The Court finds that the United States of America has breached its obligationsto Mr. Avena and 50 other Mexican nationals and to Mexico under the Vienna Convention on Consular Relations

Page 31: Pena di morte e diritti umani Master Diritti Umani Sergio Marchisio

Corte internazionale di giustizia

• Sentenza 27 giugno 2001• LaGrand Case (Germania v. United States of A

merica) • The Court finds that the United States has

breached its obligations to Germany andto the LaGrand brothers under the Vienna Convention on Consular Relations

• The Court finds, for the first time in its history, that orders indicating provisional measures are legally binding

Page 32: Pena di morte e diritti umani Master Diritti Umani Sergio Marchisio

Corte internazionale di giustizia

• Case concerning the Vienna Convention on Consular Relations(Paraguay v. United States of America)

• Case removed from the Court's List at the request of Paraguay 11 November 1998

• The dispute brought by Paraguay to the Court The dispute brought by Paraguay to the Court concerned alleged violations of the Vienna concerned alleged violations of the Vienna Convention on Consular Relations of 24 April 1963 Convention on Consular Relations of 24 April 1963 with respect to the case of Mr. Angel Francisco with respect to the case of Mr. Angel Francisco Breard, a Paraguayan national convicted of murder Breard, a Paraguayan national convicted of murder in Virginia (United States), whose execution had in Virginia (United States), whose execution had been scheduled for 14 April 1998 and who was been scheduled for 14 April 1998 and who was eventually executed on that date.eventually executed on that date.

Page 33: Pena di morte e diritti umani Master Diritti Umani Sergio Marchisio

www.asil.org/insights/2006/12/insights061208.html

• The Texas Court of Criminal Appeals Decides Medellin’s Consular Convention CaseBy Frederic L. Kirgis

• The United States Supreme Court has also The United States Supreme Court has also considered three cases involving U.S. violations of considered three cases involving U.S. violations of the Consular Convention.  Two of those cases, the Consular Convention.  Two of those cases, Breard v. GreeneBreard v. Greene and and Medellin v. DretkeMedellin v. Dretke, came as a , came as a result of two of the ICJ’s decisions mentioned above result of two of the ICJ’s decisions mentioned above (in the cases involving Paraguay and Mexico, (in the cases involving Paraguay and Mexico, respectively).  The third case, respectively).  The third case, Sanchez-Llamas v. Sanchez-Llamas v. OregonOregon, involved two foreign nationals who had not , involved two foreign nationals who had not been involved in any of the ICJ proceedings.been involved in any of the ICJ proceedings.

Page 34: Pena di morte e diritti umani Master Diritti Umani Sergio Marchisio

the Texas Court of Criminal Appeals

• On November 15, 2006, the Texas Court of Criminal On November 15, 2006, the Texas Court of Criminal Appeals decided not to provide Medellin with the Appeals decided not to provide Medellin with the review he sought pursuant to the ICJ’s review he sought pursuant to the ICJ’s AvenaAvena decision and President Bush’s determination. decision and President Bush’s determination.

• ““the ICJ the ICJ AvenaAvena decision and the Presidential decision and the Presidential memorandum do not constitute binding federal law”memorandum do not constitute binding federal law”

• the ICJ’s interpretation of the Consular Convention the ICJ’s interpretation of the Consular Convention in the in the LaGrandLaGrand and and AvenaAvena cases was entitled only to cases was entitled only to “respectful consideration.”  Thus it would not be “respectful consideration.”  Thus it would not be binding on the Texas court.binding on the Texas court.

Page 35: Pena di morte e diritti umani Master Diritti Umani Sergio Marchisio

Paesi e pena di morte

• 91 paesi mantengono la pena di morte

• Paesi nei quali è stata abolita per legge

• Paesi nei quali è stata abolita di fatto (Turchia, Senegal)

Page 36: Pena di morte e diritti umani Master Diritti Umani Sergio Marchisio

Francia gennaio 2007

• Articolo unico Progetto di legge da inserire nella Costituzione:

• Nul ne peut etre condamné à la peine de mort

• 2000 Legge Badinter ha abolito la pena di morte

• Art. 421-1 del Codice penale autorizza la reintroduzione della pena di morte per gli autori di atti di terrorismo

Page 37: Pena di morte e diritti umani Master Diritti Umani Sergio Marchisio

Italia

• La pena di morte in Italia era stata abolita nel 1948, dall’articolo 27 della Costituzione, per i reati comuni e per i reati militari commessi in tempo di pace. La legge 589 del 1994 ne aveva disposto l’abolizione anche dal codice militare di guerra e dalle leggi militari di guerra.

Page 38: Pena di morte e diritti umani Master Diritti Umani Sergio Marchisio

Modifica costituzionale 2007

• La legge approvata in via definitiva dal Senato il La legge approvata in via definitiva dal Senato il 25/09/2007 ha comportato una modifica 25/09/2007 ha comportato una modifica costituzionale, ed è stata quindi esaminata e votata costituzionale, ed è stata quindi esaminata e votata per due volte in ogni ramo del Parlamento.per due volte in ogni ramo del Parlamento.

• NUOVA LEGGE COSTITUZIONALE NR. 1 DEL NUOVA LEGGE COSTITUZIONALE NR. 1 DEL 2/10/2007 2/10/2007

Page 39: Pena di morte e diritti umani Master Diritti Umani Sergio Marchisio

Art. 27 Costituzione italiana

• L’articolo 27 della Costituzione stabilisce L’articolo 27 della Costituzione stabilisce ora che “non è ammessa la pena di ora che “non è ammessa la pena di morte”, dal momento che è stata morte”, dal momento che è stata cancellata la frase successiva: “se non nei cancellata la frase successiva: “se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra”.casi previsti dalle leggi militari di guerra”.

Page 40: Pena di morte e diritti umani Master Diritti Umani Sergio Marchisio

ONU - 18 dicembre 2007,

• Moratoria sull'uso della pena di morte• L'Assemblea Generale,• Guidata dagli scopi e dai principi espressi nella Carta delle

Nazioni Unite,• Richiamando la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo,

la Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici e la Convenzione sui Diritti del Bambino,

• Richiamando anche le risoluzioni sulla questione della pena di morte adottata nell'ultimo decennio dalla Commissione sui Diritti Umani in tutte le sessioni consecutive, l'ultima essendo la 2005/59, con cui la Commissione ha esortato gli Stati che ancora mantengono la pena di morte affinché la aboliscano completamente e, allo stesso tempo, stabiliscono una moratoria delle esecuzioni,

Page 41: Pena di morte e diritti umani Master Diritti Umani Sergio Marchisio

ONU

• Invita tutti gli Stati che ancora hanno in vigore la pena di morte a: – (a) Rispettare gli standard internazionali per fornire clausole

che salvaguardino la protezione dei diritti di coloro che affrontano la pena di morte, in particolare gli standard minimi, come previsto nell'allegata risoluzione 1984/50 del 25 maggio 1984 del Consiglio Sociale ed Economico;

– (b) Fornire al Segretario Generale le informazioni relative all'uso della pena capitale e l'osservanza delle clausole di salvaguardia della protezione dei diritti di coloro che devono affrontare la pena di morte;

– (c) Restringere in modo progressivo l'uso della pena di morte e ridurre il numero dei reati per i quali essa è prevista;

– (d) Stabilire una moratoria sulle esecuzioni con lo scopo di abolire la pena di morte;

Page 42: Pena di morte e diritti umani Master Diritti Umani Sergio Marchisio

Siti web

• www.eurunion.org/legislat/DeathPenalty

• www.icj-cij.org