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News 05/SSL/2017 Lunedì, 30 gennaio 2017 Novità nella normazione delle macchine per movimenti di terra. Chi scrive le norme e stabilisce le regole è sempre sufficientemente a contatto con il mondo della pratica? Indicazioni sull’idoneità e attuabilità dei requisiti in fatto di visibilità dalle macchine per movimenti di terra. Pubblichiamo un articolo tratto dal numero 4/16 della pubblicazione KANBrief sui temi d'attualità rispetto a normazione e politica di normazione di cui si occupa la KAN (Commissione per la prevenzione sul lavoro e la normazione – Kommission Arbeitsschutz und Normung). Normazione di macchine per movimenti di terra: dalla scrivania al cantiere Chi scrive le norme e stabilisce le regole è sempre sufficientemente a contatto con il mondo della pratica? Per riuscire a capire se determinati requisiti in fatto di visibilità dalle macchine per movimenti di terra siano realistici e attuabili, alcuni rappresentanti delle autorità di sorveglianza del mercato e del settore della normazione hanno trascorso una giornata in un’azienda esaminando da vicino diverse macchine. Nel caso delle macchine mobili non stradali la movimentazione delle stesse rappresenta, dopo il sollevamento di carichi, la seconda causa di incidenti. Le collisioni con persone sono spesso dovute a una visibilità insufficiente. Come i mezzi di movimentazione interna, le macchine per movimenti di terra sono particolarmente esposte al rischio di incidenti a causa del loro specifico settore d’impiego. Secondo quanto emerso da uno studio dell’INRS 1 , un miglioramento della visuale diretta consentirebbe di evitare circa un terzo degli incidenti o ridurne notevolmente la gravità.

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News 05/SSL/2017 Lunedì, 30 gennaio 2017

Novità nella normazione delle macchine per movimenti di terra.Chi scrive le norme e stabilisce le regole è sempre sufficientemente a contatto con il mondo della pratica? Indicazioni sull’idoneità e attuabilità dei requisiti in fatto di visibilità dalle macchine per movimenti di terra.

Pubblichiamo un articolo tratto dal numero 4/16 della pubblicazione KANBrief sui temi d'attualità rispetto a normazione e politica di normazione di cui si occupa la KAN (Commissione per la prevenzione sul lavoro e la normazione – Kommission Arbeitsschutz und Normung).

Normazione di macchine per movimenti di terra: dalla scrivania al cantiere Chi scrive le norme e stabilisce le regole è sempre sufficientemente a contatto con il mondo della pratica? Per riuscire a capire se determinati requisiti in fatto di visibilità dalle macchine per movimenti di terra siano realistici e attuabili, alcuni rappresentanti delle autorità di sorveglianza del mercato e del settore della normazione hanno trascorso una giornata in un’azienda esaminando da vicino diverse macchine. Nel caso delle macchine mobili non stradali la movimentazione delle stesse rappresenta, dopo il sollevamento di carichi, la seconda causa di incidenti. Le collisioni con persone sono spesso dovute a una visibilità insufficiente. Come i mezzi di movimentazione interna, le macchine per movimenti di terra sono particolarmente esposte al rischio di incidenti a causa del loro specifico settore d’impiego. Secondo quanto emerso da uno studio dell’INRS1, un miglioramento della visuale diretta consentirebbe di evitare circa un terzo degli incidenti o ridurne notevolmente la gravità. Le autorità europee di sorveglianza del mercato hanno notato il gran numero di incidenti e constatato che la norma ISO 5006 relativa al campo visivo delle

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macchine per movimenti di terra non concretizza a sufficienza lo stato dell’arte. Per la norma EN 474-12 sulla sicurezza delle macchine per movimenti di terra, che in materia di visibilità rimanda alla ISO 5006, nel 2013 relativamente a tale aspetto la Commissione Europea ha pertanto revocato la presunzione di conformità. La sorveglianza del mercato si è quindi dovuta chiedere secondo quali criteri concreti debba essere valutata la visibilità. La task force “Macchine per movimenti di terra” del gruppo di coordinamento degli enti di sorveglianza del mercato (ADCO) ha definito cinque requisiti che, se soddisfatti, lasciano presupporre una visibilità sufficiente3. Il gruppo ADCO e la Commissione Europea hanno approvato tali requisiti. La normazione ha ripreso questi punti, in merito ad alcuni argomenti ha tuttavia discusso anche di possibili alternative. Migliorare la comunicazione – ma come?Sulla scia dei colloqui di concertazione intercorsi tra il gruppo di normazione e l’ADCO è emerso che per entrambe le parti risulterebbe utile illustrare la problematica e possibili soluzioni con l’aiuto di esempi pratici. Nel marzo del 2015 si è tenuto, presso la sede di un importatore tedesco di macchine per movimenti di terra, un incontro tra rappresentanti di singoli fabbricanti, dell’associazione europea dei fabbricanti di macchine edili (CECE), del settore della prevenzione e degli Stati membri che aderiscono alla task force ADCO “Macchine edili”. Charles Crowell, presidente del gruppo di lavoro ISO, ha riferito in merito all’andamento della revisione della norma ISO 5006, mentre Kurt Hey (BG BAU) ha presentato il metodo deciso nel 2006: per garantire la vista da vicino, l’operatore a bordo della macchina deve poter vedere un corpo di misura distante 1 m da qualsiasi angolazione. In fase di movimentazione della macchina l’ombreggiamento consentito viene esaminato lungo una linea di circonferenza a 12 m di distanza dal posto di guida. Macchine dal vivoIn un’apposita area all’aperto sono state effettuate misurazioni del campo visivo su un escavatore idraulico cingolato. I rappresentanti degli Stati membri e dell’Istituto sindacale europeo (ETUI) hanno potuto effettuarle anche di persona. Su una spazzatrice stradale è stato inoltre presentato un sistema automatico di

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misurazione e di registrazione che potrebbe essere applicato anche ad altre tipologie di macchine. I partecipanti hanno potuto verificare da vicino l’utilità di dispositivi come specchi retrovisori e videocamere a bordo di diverse macchine, tra cui una caricatrice-scavatrice, un escavatore compatto, un autocarro a cassone ribaltabile, un compattatore a tamburo doppio, escavatori idraulici di varie dimensioni e bulldozer. Infine sono state messe a confronto due generazioni di macchine che hanno evidenziato le difficoltà nell’attuare la più recente normativa per il controllo delle emissioni (TIER 4), la quale richiede motori e sistemi di scarico più grandi, che in parte rendono vano il miglioramento della visibilità. Nel corso di intense discussioni si è inoltre parlato di estendere i requisiti fissati dalla norma in misura tale da considerare l’intera area compresa nel raggio da 1 m a 12 m. Ciò consentirebbe di evitare meglio gli angoli morti. Un modello da seguireL’incontro è stato accolto molto positivamente, poiché ha offerto la possibilità di farsi un’idea della grande varietà di macchine e dei fattori di influenza favorendo così la mutua comprensione tra le parti coinvolte. Di certo ricorreremo anche in futuro a questa procedura e riteniamo che possa essere utile anche ad altri gruppi di normazione. 1 Studi ND 2318 www.inrs.fr/dms/inrs/Catalogue Papier/ND/TI-ND-2318/nd2318.pdf e ND 2345 www.inrs.fr/dms/inrs/Catalogue Papier/ND/TI-ND-2345/nd2345.pdf (in lingua francese) 2 EN 474-1 Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 1: Requisiti generali 3 Cfr. KANBrief 4/14, www.kan.de/ publikationen/kanbrief/sicherheitmobiler- maschinen/erdbaumaschinenbessere- sicht-in-sicht  Pierre Picart

Fonte: KANBriefFonte: puntosicuro.it

Il lavoro flessibile e il ruolo del rappresentante dei lavoratori.

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La tutela della salute e sicurezza nelle tipologie contrattuali flessibili dopo con riferimento anche al ruolo del rappresentante dei lavoratori. Focus sulle collaborazioni autonome, sul lavoro accessorio e sul ruolo del RLS in azienda.

Pesaro, 24 Gen –  Qual è quel “quid pluris”, quel qualcosa in più, di rischio dei lavoratori flessibili?Per questi lavoratori questo “qualcosa in più” si può tradurre, in estrema sintesi: “in una frequente inadeguatezza dell’informazione e della formazione in materia di sicurezza sul lavoro; in un controllo sanitario reso più complesso dalla problematica tracciabilità del rischio e degli aspetti clinici, ed eventualmente patologici, correlati al lavoro; in una maggiore esposizione ai rischi psico-sociali, specie allo stress, a causa dell’instabilità occupazionale, della vulnerabilità economica, della debolezza contrattuale; in una scarsa conoscenza dell’ambiente di lavoro, la quale rende il soggetto meno edotto circa le potenzialità nocive di questo”. E spesso a tutto ciò si aggiunge la tendenza ad assegnarli ai “compiti meno qualificati, più pesanti o ripetitivi” e bisogna considerare che una consistente parte di questa popolazione è “composta da giovani, donne ed immigrati, ossia categorie già afflitte da problematiche specifiche in materia di sicurezza”.

E quali sono le tutele per i lavoratori flessibili e cosa si può fare per farle rispettare?

Ad affrontare questo tema è un intervento al convegno “Modelli di rappresentanza e forme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori” - organizzato da OPRAM (Organismo Paritetico Regionale Artigianato Marche) e coordinato del prof. Paolo Pascucci ( Università di Urbino Carlo Bo) - che si è tenuto a Pesaro il 30 settembre 2016. Un intervento che PuntoSicuro ha già presentato nelle scorse settimane in relazione alle tutele nel lavoro a termine e nel lavoro in somministrazione. Infatti in “Tutela della salute e sicurezza nelle tipologie contrattuali flessibili dopo il Jobs Act e ruolo del rappresentante dei lavoratori”, a cura di Chiara Lazzari (Prof. a contratto di Diritto del lavoro, Università di Urbino Carlo Bo), partendo dalla Direttiva europea 91/383/CEE, dal Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e dal successivo D.Lgs. 151/2015, sono

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approfondite le novità in materia di sicurezza per il lavoro a termine e in somministrazione, per le collaborazioni autonome e il lavoro accessorio. E viene analizzato il ruolo che il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può svolgere nella tutela di tali lavoratori. Diamo qualche indicazione sulle collaborazioni autonome. La relatrice indica che riguardo ai collaboratori autonomi, “si assiste, da un lato, ad un innalzamento del pregresso livello di tutela con riguardo alle collaborazioni che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (cd. collaborazioni eterorganizzate), alle quali, a partire dal 1° gennaio 2016, si applica, ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015, la disciplina propria del lavoro subordinato, evidentemente anche in materia di salute e sicurezza (senza, quindi, che operi il limite di cui all’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 81/2008, in ordine all’applicabilità del d.lgs. n. 81/2008 al lavoro a progetto e ai rapporti di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c. esclusivamente nelle ipotesi in cui la prestazione si svolga nei luoghi di lavoro del committente)”. La relazione, che vi invitiamo a leggere integralmente, si sofferma poi su alcune precisazioni, sulla necessità di “superare il vaglio del nuovo criterio dell’eterorganizzazione, non privo d’ambiguità” e su vari altri aspetti normativi. Veniamo invece al lavoro accessorio, con particolare riferimento all’art. 20, comma 1, lett. a, n. 1, d.lgs. n. 151/2015, recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini ed imprese ed altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità.Il provvedimento, che riscrive l’art. 3, comma 8, d.lgs. n. 81/2008, “in un’ottica restrittiva limita ora l’applicazione del citato decreto, e delle altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute, ai casi in cui la prestazione sia resa a favore di un committente imprenditore o professionista; casi nei quali, evidentemente, si ritiene significativo il grado d’inserimento del lavoratore nell’organizzazione altrui, così da giustificare l’operatività del d.lgs. n. 81/2008 nella sua interezza. Nelle altre ipotesi, invece, interverrà soltanto l’art. 21 dello stesso decreto, recante disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare

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di cui all’art. 230 bis c.c. ed ai lavoratori autonomi. Si ribadisce, invece, l’esclusione dalla tutela, già affermata dal d.lgs. n. 81/2008, dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati ed ai disabili, secondo una formulazione retaggio dell’originario art. 70 d.lgs. n. 276/2003”. E si indica che anche “l’esigenza di coordinare l’art. 3, comma 8, d.lgs. n. 81/2008 proprio con gli interventi succedutisi nel tempo sull’art. 70 d.lgs. n. 276/2003”, “può avere indotto il legislatore a ripensare l’integrale applicazione del d.lgs. n. 81/2008” riguardo al lavoro accessorio. Veniamo infine al ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza a tutela dei lavoratori flessibili, anche con riferimento a quanto ricordato in relazione al lavoro a termine, al lavoro in somministrazione, al lavoro intermittente e al divieto di stipulazione del contratto con riferimento a quei datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi. Benché nessuna norma di disciplina delle fattispecie contrattuali considerate richiama specificamente tale figura, secondo la relatrice il ruolo degli RLS è un ruolo di primo piano.E punto di partenza della riflessione “non può che essere l’art. 28, comma 1, d.lgs. n. 81/2008 in tema di valutazione dei rischi; norma di cui va sottolineata la centralità nel vigente quadro legislativo, così come va evidenziata quella dell’adempimento di cui essa si occupa, in quanto principale strumento di prevenzione in azienda”.E occorre, dunque, porre “particolare attenzione alla specifica valutazione dei rischi connessi alla flessibilità tipologica”. E – “in considerazione del raccordo, instaurato dal legislatore (v. specialmente l’art. 47, comma 4, d.lgs. n. 81/2008), fra sistema della rappresentanza collettiva per la sicurezza e sistema della rappresentanza collettiva in generale – in ciò possono essere d’ausilio anche le norme che impongono al datore obblighi d’informazione circa l’utilizzo di tali tipologie contrattuali, utilizzo di cui il RLS potrebbe non essere a conoscenza”. Il ruolo del RLS può esplicarsi ad esempio sul piano della garanzia dell’effettività dei divieti “che inibiscono il ricorso al lavoro flessibile in mancanza della valutazione dei rischi. E ciò, innanzitutto, nel senso di ‘vigilare’ sull’effettuazione di tale adempimento, tenendo altresì conto che, fra le prerogative del RLS, rientra pure quella di ‘fare ricorso alle autorità competenti

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qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti’ – evidentemente anche quelle decise in conseguenza di una valutazione che abbia, o meno, considerato specificamente i rischi collegati alla tipologia contrattuale – così come i mezzi per attuarle, ‘non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro’”. La relazione si conclude indicando che la valorizzazione del ruolo del RLS – “in quanto soggetto consultato, preventivamente e tempestivamente, dal datore di lavoro in ordine all’attività di valutazione dei rischi, e chiamato ad offrire il proprio contributo per una migliore protezione dei lavoratori, ivi compresi quelli flessibili” -  induce “ad una riflessione sulla necessità di una piena inclusione di questi ultimi nel sistema partecipato prefigurato dal legislatore, che passi altresì dal superamento di previsioni contrattuali, come quelle del vecchio accordo interconfederale del 1995 concluso da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, le quali, nelle elezioni del RLS, limitavano l’elettorato passivo ai lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato”.Insomma le rilevanti innovazioni introdotte dal d.lgs. n. 81/2015 relativamente al campo di applicazione soggettivo della disciplina prevenzionale “non possono non riflettersi sulle scelte delle parti sociali in materia, inducendo a inserire anche detti lavoratori nel sistema di rappresentanza collettiva per la sicurezza, in sintonia con la filosofia inclusiva abbracciata dal d.lgs. n. 81/2008, la quale trova la massima espressione proprio nella definizione di lavoratore fornita dall’art. 2, comma 1, lett. a”. (Articolo di Tiziano Menduto)   “ Tutela della salute e sicurezza nelle tipologie contrattuali flessibili dopo il Jobs Act e ruolo del rappresentante dei lavoratori”, a cura di Chiara Lazzari (Prof. a contratto di Diritto del lavoro, Università di Urbino Carlo Bo, condirettrice Osservatorio Olympus), intervento al convegno “Modelli di rappresentanza e forme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori” (formato PDF, 185 kB). Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 - Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00095)

Fonte: puntosicuro.it

Indici gravità medi e misura riduzione premi 2017, modalità applicative, circolare Inail.

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ROMA – Premi e contributi assicurazione Inail. Pubblicate dall’Istituto con circolare n.6 del 25 gennaio 2017 le modalità applicative riguardanti la Riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell’art. 1, comma 128, legge 147/2013. Fissazione degli Indici di Gravità Medi e misura della riduzione per il 2017.

Info: circolare Inail n.6 del 25 gennaio 2017Fonte: quotidianosicurezza.it

Rendicontazione del Piano nazionale controlli prodotti chimici 2015.

ROMA – Controlli sui prodotti chimici. È stata pubblicata dal Ministero della Salute la rendicontazione del piano nazionale dei controlli effettuati nel 2015 dall’Autorità competente nazionale Reach e Clp in merito all’applicazione dei due regolamenti.Nel 2015 sono stati 453 i controlli totali, tra questi 246 i documentali, 132 quelli analitici condotti da 19 autorità regionali o Pa, 8 dei quali in maniera congiunta, 75 i controlli analitici Usmaf. 291 le imprese raggiunte, di varie dimensioni, 949 le sostanze e miscele, 66 articoli, 725 le Schede di dati di sicurezza (SDS).107 sono state in totale le violazioni, questi gli ambiti: informazione catena di approvvigionamento, obblighi restrizione e registrazione Reach, obblighi Clp, archivio preparati pericolosi Iss. In dettaglio l’elenco delle violazioni pubblicato nel rapporto: D.Lgs. 133/2009 – 63; D.Lgs. 186/2011 – 16; D.Lgs.65/2003 – 2; USMAF – 26. (Articolo di Corrado De Paolis)

Info: Ministero Salute, Rendicontazione Piano nazionale controlli prodotti chimici – Anno 2015Fonte: quotidianosicurezza.it

Progettazione bonifica amianto edifici pubblici, in Gazzetta il bando.

ROMA – Amianto edifici pubblici. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2016 l’avviso del Ministero dell’Ambiente con il bando attraverso il quale le amministrazioni pubbliche possono richiedere finanziamenti per la

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progettazione preliminare e definitiva di interventi di bonifica amianto. Finanziamenti derivanti dall’apposito Fondo istituito presso il Ministero dell’Ambiente con Decreto del 21 settembre 2016 e che ha in dote “5,536 milioni di euro per l’anno 2016 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018”.Per richiedere il finanziamento le amministrazioni pubbliche avranno a disposizione due mesi, dal 30 gennaio 2017 fino al 30 marzo 2017. La piattaforma di riferimento per l’invio delle proposte è Finanziamenti PA – Ministero Ambiente.La domanda deve essere affiancata da una relazione tecnica asseverata scritta da un professionista abilitato. In allegato al bando un facsimile di relazione.Lo stesso bando elenca quindi in dettaglio i criteri di valutazione e di assegnazione punteggi con priorità e relativo punteggio, tutte le spese ammissibili e quelle non ammissibili, la procedura per determinare la priorità in caso di ex aequo, erogazione, controlli e cause di revoca. (Articolo di Corrado De Paolis)

Info: GU 24 gennaio 2017 avviso pubblico progettazione bonifica amianto Fonte: quotidianosicurezza.it