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Modello 770/2015. Parte II

N. 28 21.07.2015

• Frontespizio

• Dati lavoro dipendente

• Certificazioni lavoro autonomo

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Sommario

Frontespizio .............................................................................. 1

1. Dichiarazione integrativa 770 ............................ 8

2. La casella “Eventi eccezionali” .......................... 8

3. Codice attività .............................................................. 8

4. Dati relativi al sostituto .......................................... 8

5. Altri soggetti .................................................................. 8

6. Sede legale e domicilio fiscale .......................... 9

7. Redazione della dichiarazione – Sezione I 9

8. Redazione della dichiarazione – Sezione II........................................................................................... 10

9. Redazione della dichiarazione – Sezione III ......................................................................................... 10

10. Redazione della dichiarazione – Sezione IV ......................................................................................... 10

11. Modello 770 presentato in due parti ........... 10

12. Firma della dichiarazione ................................... 11

13. Firma della dichiarazione ................................... 11

14. Visto di conformità .................................................. 11

Dati lavoro dipendente e assimilati ........................ 12

1. Data di riferimento del domicilio fiscale .. 13

2. L’effetto delle variazioni di domicilio ......... 14

3. Parte B – Dati fiscali ............................................... 14

4. Bonus e stock option settore finanziario .. 14

5. Parte B - Trasformazione del rapporto di lavoro ............................................................................... 15

6. Parte B – Campo 5 – “Assegni periodici corrisposti dal coniuge” ....................................... 15

7. Parte B – Riassunzione a tempo indeterminato ............................................................. 15

8. Parte B - Detrazioni per carichi di famiglia........................................................................... 16

9. Parte B – Bonus 80 euro ....................................... 16

10. Parte B – Bonus 80 euro ....................................... 16

11. Parte B - Contributo di solidarietà ................ 17

12. Parte B – Contributo di solidarietà ............... 17

13. Due rapporti di lavoro con il medesimo sostituto ......................................................................... 18

14. Parte C – Azienda iscritta all’INPS ................. 19

15. Parte C – collaboratore iscritto alla gestione separata INPS ........................................ 19

Certificazioni lavoro autonomo e provvigioni .. 20

1. Domicilio fiscale ....................................................... 23

2. Prestazioni di lavoro autonomo in forma individuale .................................................................... 24

3. Compensi professionali allo studio associato ........................................................................ 24

4. Diritti d’autore e brevetti .................................... 24

5. Compensi per sportivi dilettanti ..................... 24

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Frontespizio

Il Frontespizio si compone di tre facciate:

nella prima è contenuta l’informativa sul trattamento dei dati personali (privacy) di cui

al D.Lgs. n. 196/2003;

nella seconda e nella terza sono riepilogati i dati inerenti il sostituto d’imposta e la

dichiarazione presentata.

In particolare, la seconda e terza facciata del frontespizio dei Modd. 770/2015 contengono i

seguenti riquadri:

1. tipo di dichiarazione;

2. dati relativi al sostituto (diviso tra persone fisiche e altri soggetti);

3. dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione;

4. firma della dichiarazione (i riquadri contenuti nei due modelli sono diversi);

5. impegno alla presentazione telematica;

6. visto di conformità.

Con l’eccezione dell’intestazione che differenzia il Mod. 770 Semplificato

dall’Ordinario, la prima facciata dei frontespizi relativi ai due modelli si equivale.

Così anche la seconda e terza facciata del frontespizio dei Modd. 770/2015

contengono riquadri, comuni per entrambe le tipologie di Modello 770.

Il solo Mod. 770 Semplificato contiene un riquadro denominato “Redazione della

dichiarazione”, nel quale viene specificato se essa viene trasmessa integralmente o

separatamente, e unitamente o meno ai prospetti ST, SX, SY, SV e SS.

TIPO DI

DICHIARAZIONE

Correttiva nei termini e Dichiarazione integrativa

Sono presenti le due caselle “Correttiva nei termini” e “Dichiarazione

integrativa”, da utilizzare in caso di presentazione di una nuova

dichiarazione finalizzata a rettificare o integrare una dichiarazione già

presentata.

In particolare, deve essere barrata la casella:

“Dichiarazione correttiva nei termini” nell’ipotesi in cui il sostituto

d’imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione,

rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, compilando

una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti;

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“Dichiarazione integrativa”, qualora scaduti i termini di presentazione

della dichiarazione, il sostituto d’imposta rettifichi o integri la stessa

presentando una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti,

su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui

si riferisce la dichiarazione.

Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia

stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto

riguarda quest’ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le

dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza,

fatta salva l’applicazione delle sanzioni (art. 13, comma 1, lett. c) del D.Lgs.

n. 472 del 1997).

Correttiva/integrativa parziale

I sostituti d’imposta che presentano il Mod. 770 Semplificato possono

produrre la dichiarazione correttiva nei termini o quella integrativa, anche

nel caso in cui questa sia stata suddivisa in due parti, alternativamente,

mediante invio:

1. di tutte le comunicazioni (anche quelle presentate già corrette);

2. delle singole comunicazioni che si intendono integrare o rettificare.

La seconda possibilità è riservata unicamente a quei sostituti d’imposta che

hanno presentato il Modello 770/2015 Semplificato contenente un numero

di comunicazioni (certificazioni di lavoro dipendente e assimilato e/o di

lavoro autonomo e provvigioni) superiore a 200.

Pertanto, i sostituti d’imposta che presentano il Modello 770 Semplificato

presentano la dichiarazione integrativa/correttiva nei termini:

obbligatoriamente mediante l’invio di tutte le comunicazioni

(comprese quelle non modificate) se precedentemente avevano inviato

la dichiarazione con un numero di comunicazioni pari o inferiore a 200;

facoltativamente mediante l’invio di tutte le comunicazioni o delle

singole comunicazioni corrette o integrate, se precedentemente

avevano inviato la dichiarazione contenente un numero di

comunicazioni superiore a 200.

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Eventi eccezionali

La casella “Eventi eccezionali” deve essere compilata dal sostituto

d’imposta che si avvale della sospensione del termine di presentazione

della dichiarazione prevista al verificarsi di eventi eccezionali.

DATI RELATIVI

AL SOSTITUTO

In questo riquadro devono essere indicati i dati del sostituto d’imposta

distintamente evidenziati nelle due diverse sezioni, l’una alternativa

all’altra: persone fisiche ed altri soggetti.

Il dichiarante deve indicare il codice fiscale ed il cognome e nome ovvero

la denominazione o ragione sociale risultante dall’atto costitutivo o, in

mancanza di quest’ultimo (ad esempio, in caso di società di fatto), quella

effettivamente utilizzata, indicandola senza abbreviazioni.

Codice attività

Deve essere indicato il codice dell’attività svolta in via prevalente (con

riferimento al volume d’affari) desunto dalla classificazione delle attività

economiche, vigente al momento della presentazione del modello.

Si precisa che la tabella dei codici attività è consultabile presso gli uffici

dell’Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul sito Internet del Ministero

dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it e dell’Agenzia

dell’Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

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DATI RELATIVI

AL RAPPRESEN-

TANTE

FIRMATARIO

DELLA

DICHIARAZIONE

In questo riquadro devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale,

la carica rivestita dal soggetto che presenta la dichiarazione.

Nel caso in cui il rappresentante firmatario della dichiarazione sia

residente all’estero vanno indicati inoltre lo Stato estero con il relativo

codice dello stato e l’indirizzo estero.

Nel caso in cui chi presenta la dichiarazione sia un soggetto diverso da

persona fisica, devono essere indicati, negli appositi campi, il codice fiscale

della società o ente dichiarante, il codice fiscale e i dati anagrafici del

rappresentante della società o ente dichiarante e il codice di carica

corrispondente al rapporto intercorrente tra la società o l’ente dichiarante

e il sostituto d’imposta cui la dichiarazione si riferisce.

REDAZIONE

DELLA

DICHIARAZIONE

Il riquadro “Redazione della dichiarazione”, è presente solo nel 770

Semplificato e, posto nella terza facciata del frontespizio è composto da

quattro sezioni che devono essere alternativamente utilizzate a seconda

della modalità di presentazione prescelta:

la SEZIONE I è riservata ai sostituti d’imposta che intendano procedere

alla trasmissione integrale del Mod. 770/2015 SEMPLIFICATO

(Frontespizio, Comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati e/o

comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi,

prospetti SS, ST, SV, SX e SY).

la SEZIONE II deve essere compilata dai sostituti d’imposta che

procedono alla trasmissione del Mod. 770/2015 SEMPLIFICATO con

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successivo inoltro dei prospetti ST, SV ed SX nell’ambito del Mod.

770/2015 ORDINARIO. Il sostituto è obbligato a tale modalità di invio

qualora abbia effettuato compensazioni “interne” ai sensi dell’art. 1

del D.P.R. n 445 del 10 novembre 1997, tra i versamenti attinenti al

Mod. 770 SEMPLIFICATO (ritenute su redditi di lavoro dipendente ed

assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) e quelli

relativi al Mod. 770 ORDINARIO (ritenute su redditi di capitale).

la SEZIONE III deve essere compilata dai sostituti d’imposta che

intendano separare il Mod. 770/2015 SEMPLIFICATO ed inviare, con il

frontespizio, le sole comunicazioni relative alle certificazioni lavoro

dipendente ed assimilati ed i relativi prospetti SS, ST, SV, SX ed SY. Il

sostituto può avvalersi di tale facoltà qualora risultino soddisfatte

entrambe le seguenti condizioni:

che debbano essere trasmesse sia Comunicazioni dati lavoro

dipendente ed assimilati, sia Comunicazioni dati lavoro

autonomo, provvigioni e redditi diversi;

che non siano state effettuate compensazioni “interne” tra i

versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di

lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i

redditi di capitale;

la SEZIONE IV deve essere compilata dai sostituti d’imposta che

intendano separare il Mod. 770/2015 SEMPLIFICATO ed inviare, con il

frontespizio, le sole comunicazioni relative alle certificazioni lavoro

autonomo, provvigioni e redditi diversi ed i relativi prospetti SS, ST, SV,

SX ed SY. Il sostituto può avvalersi di tale facoltà qualora risultino

soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

che debbano essere trasmesse sia Comunicazioni dati lavoro

dipendente ed assimilati, sia Comunicazioni dati lavoro

autonomo, provvigioni e redditi diversi;

che non siano state effettuate compensazioni “interne” tra i

versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di

lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i

redditi di capitale.

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Casi di non trasmissione dei prospetti ST, SV e/o SX

Il campo “Casi di non trasmissione dei prospetti ST, SV e/o SX” presente in

questa sezione deve essere compilato per indicare le situazioni nelle quali

il sostituto può non allegare i prospetti ST, SV e/o SX al modello 770

Semplificato.

FIRMA DELLA

DICHIARAZIONE

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal dichiarante o da chi ne ha la

rappresentanza legale, negoziale o di fatto.

Casella “Attestazione”

Come stabilito dall’articolo 1, comma 574, della L. 27 dicembre 2013, n. 147

(Legge di Stabilità 2014), i contribuenti che, ai sensi dell’articolo 17 del

D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, utilizzano in compensazione i crediti per importi

superiori a 15.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione

del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lett. a), del citato

D.Lgs. n. 241 del 1997.

In alternativa la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui

all’articolo 1, comma 4, del regolamento di cui al D.P.R. n. 322 del 22 luglio

del 1998, dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, del medesimo

regolamento relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il

controllo contabile di cui all’articolo 2409-bis del Codice civile, attestante

l’esecuzione dei controlli di cui all’articolo 2, comma 2, del regolamento di

cui al Decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164. A tal fine

i soggetti che esercitano il controllo qualora sottoscrivano la presente

dichiarazione anche ai fini dell’attestazione di cui al Decreto n. 164 del

1999, sono tenuti a barrare la relativa casella “ATTESTAZIONE”.

Casella “Situazioni particolari”

È prevista la possibilità per il contribuente di evidenziare particolari

condizioni che riguardano la dichiarazione dei redditi, indicando un

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apposito codice nella casella “Situazioni particolari”. Tale casella può

essere compilata solo se l’Agenzia delle Entrate comunica (ad esempio con

circolare, risoluzione o comunicato stampa) uno specifico codice da

utilizzare per indicare la situazione particolare.

Casella “Invio avviso telematico”

La casella INVIO AVVISO TELEMATICO va barrata nel caso in cui il

contribuente disponga che l’invito a fornire chiarimenti previsto dall’art. 6

comma 5 della Legge n. 212/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni

effettuato ai sensi degli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del

D.P.R. n. 633/1972 emerga un’imposta da versare o un minor rimborso, sia

inviato all’intermediario incaricato della trasmissione telematica della

dichiarazione qualora il contribuente ne abbia fatto richiesta (avviso

telematico).

IMPEGNO ALLA

PRESENTAZIONE

TELEMATICA

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall’intermediario che

presenta la dichiarazione in via telematica.

VISTO DI

CONFORMITÀ

Questo riquadro deve essere compilato per apporre il visto di conformità

ed è riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia.

Negli spazi appositi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del

CAF e quello relativo allo stesso CAF, ovvero va riportato il codice fiscale

del professionista. Il responsabile dell’assistenza fiscale del CAF o il

professionista deve inoltre apporre la propria firma che attesta il rilascio

del visto di conformità ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Il visto di conformità garantisce la conformità:

dei dati e dei calcoli esposti nella dichiarazione alla relativa

documentazione e alle risultanze delle scritture contabili;

delle risultanze delle scritture contabili alla relativa

documentazione contabile.

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1. Dichiarazione integrativa 770

… Quando può essere presentata la dichiarazione integrativa del modello 770? … La dichiarazione integrativa può essere presentata: nelle ipotesi di ravvedimento operoso

previste dall’art. 13, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 472/1997, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo, salvo il caso in cui siano già iniziati accessi, ispezioni o verifiche;

entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria (art. 2, comma 8, D.P.R. n. 322/1998), per correggere errori ed omissioni cui consegua un maggior debito d’imposta;

entro il termine previsto per la presentazione relativa al periodo d’imposta successivo (art. 2, comma 8-bis, D.P.R. n. 322/1998), per la correzione di errori od omissioni che abbiano determinato un maggior debito d’imposta o un minor credito (errori a favore del contribuente). L’eventuale credito può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997.

La dichiarazione integrativa sia del Mod. 770/2015 Semplificato sia del Mod. 770/2015 Ordinario può essere presentata entro il 31 luglio 2016. 2. La casella “Eventi eccezionali”

… Quando deve essere compilata la casella “Eventi eccezionali”? … La casella “Eventi eccezionali” deve essere compilata dal sostituto d’imposta che si avvale della sospensione del termine di presentazione della dichiarazione prevista al verificarsi di eventi eccezionali. I codici sono reperibili nelle istruzioni ministeriali del modello.

3. Codice attività

… Nel caso in cui il contribuente svolga contemporaneamente due attività, nella casella “Codice attività” cosa andrà indicato? … Deve essere indicato il codice dell’attività svolta in via prevalente (con riferimento al volume d’affari) desunto dalla classificazione delle attività economiche, vigente al momento della presentazione del modello. Si precisa che la tabella dei codici attività è consultabile presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul sito Internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it e dell’Agenzia dell’Entrate www.agenziaentrate.gov.it. Ad esempio, nel caso di un soggetto svolge contemporaneamente attività di commercio al dettaglio di pane e di pasticceria. Nel 2014 ha conseguito proventi pari a: commercio al dettaglio di pane - (codice

47.24.10) € 23.000,00; commercio al dettaglio di torte, dolciumi,

confetteria - (codice 47.24.20) € 89.000,00; Proventi complessivi € 112.000,00.

Nel Frontespizio va indicata la codifica “47.24.20” (commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria). 4. Dati relativi al sostituto

… Cosa devono indicare i condomini nel riquadro “Dati relativi al sostituto” se privi di denominazione? … I condomìni, se privi di denominazione, devono indicare in questo spazio soltanto la dicitura “Condominio”. 5. Altri soggetti

… Da chi deve essere completata la sezione “Altri soggetti”? … La sezione “Altri soggetti” deve essere compilata da: società semplici; società in nome collettivo;

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società in accomandita semplice; società di armamento; società di fatto; società per azioni; società a responsabilità limitata (incluse

quelle semplificate e a capitale ridotto); società in accomandita per azioni; associazioni senza personalità giuridica

costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;

società cooperative e di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;

enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;

enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;

società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;

condomìni; Amministrazioni dello Stato.

6. Sede legale e domicilio fiscale

… Cosa va indicato all’interno dei campi sede legale e domicilio fiscale? … I dati relativi al domicilio fiscale ed alla sede legale devono essere riportati con riferimento al momento di presentazione della dichiarazione. Se tali dati sono modificati rispetto alla dichiarazione dello scorso anno devono essere indicati negli appositi campi, il mese e l’anno di variazione. La sede legale va indicata precisando il comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia mediante la sigla (per Roma RM), il codice comune, la frazione, la via, il numero civico e il codice di avviamento postale. Se la sede legale non coincide con il domicilio fiscale, vanno compilati anche gli spazi riferiti a quest’ultimo. Si precisa che il codice catastale del comune, da indicare nel campo “codice comune”, può essere

rilevato dall’elenco presente nell’Appendice alle istruzioni del modello UNICO 2015 PF, fascicolo 1, ovvero dall’elenco reso disponibile sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, all’indirizzo www.finanze.gov.it. Le Pubbliche Amministrazioni devono indicare i suddetti dati con riferimento alla struttura amministrativa che redige la dichiarazione. I condomìni devono indicare i suddetti dati con riferimento al luogo in cui lo stabile è ubicato. La sede amministrativa va indicata nel rigo relativo al domicilio fiscale ove manchi la sede legale. La stabile organizzazione in Italia, se esistente, deve essere indicata dalle società o enti non residenti, in luogo della sede legale; in caso di esistenza di più stabili organizzazioni in Italia, va indicata quella in funzione della quale è determinato il domicilio fiscale. 7. Redazione della dichiarazione – Sezione I

… Da chi deve essere compilata la Sezione I del riquadro “Redazione della dichiarazione”? … Tale sezione dovrà essere compilata: dal sostituto che sia tenuto a presentare

esclusivamente il Mod. 770 SEMPLIFICATO. In tal caso, occorrerà indicare il numero delle comunicazioni di cui è composta la dichiarazione barrando la casella SS. Inoltre barrare le caselle ST, SV, e SX qualora siano state operate ritenute ed effettuate compensazioni nonché la casella SY nel caso di somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e/o di ritenute operate di cui all’articolo 25 del D.L. n. 78 del 2010;

dal sostituto che, essendo tenuto alla presentazione anche del Mod. 770/2015 ORDINARIO e, non avendo effettuato compensazioni “interne” ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 445 del 10 novembre 1997, tra i versamenti attinenti al Mod. 770 SEMPLIFICATO (ritenute su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) e quelli relativi al Mod. 770 ORDINARIO (redditi di capitale),

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abbia optato per l’invio integrale del Mod. 770 SEMPLIFICATO (comprensivo dei prospetti ST, SV ed SX). In tal caso, occorrerà indicare il numero delle comunicazioni di cui è composta la dichiarazione barrando la casella SS. Inoltre barrare le caselle ST, SV, SX e SY qualora siano state operate ritenute ed effettuate compensazioni nonché la casella “Presenza di modello 770 ordinario 2015”.

Ad esempio, un commerciante che nel 2014 ha erogato compensi ad un dipendente e ad un avvocato, versando le relative ritenute, anche relative ad addizionali (non sono state eseguite compensazioni), dovrà compilare:

8. Redazione della dichiarazione – Sezione II

… Una S.r.l. nel 2014 ha erogato compensi a 10 dipendenti e a 3 consulenti, nonché pagato dividendi. Sono state versate le relative ritenute e sono state effettuate compensazioni tra le ritenute sui redditi di capitale e quelle di lavoro dipendente. Come andrà compilato il modello? … Il modello andrà così compilato:

9. Redazione della dichiarazione – Sezione III

… I sostituti d’imposta che intendono separare il Mod. 770/2015 Semplificato ed inviare, con il frontespizio, le sole comunicazioni relative alle certificazioni lavoro dipendente ed assimilati ed i relativi prospetti SS, ST, SV, SX ed SY, cosa dovranno indicare nella Sezione III? … I sostituti d’imposta dovranno: • indicare il numero delle comunicazioni

trasmesse relative a certificazioni lavoro dipendente ed assimilati barrando la casella SS;

• barrare le caselle ST, SV ed SX qualora siano stati effettuati versamenti ed eseguite compensazioni, nonché la casella SY nel caso di somme liquidate a seguito di procedure di

pignoramento presso terzi e/o di ritenute operate di cui all’articolo 25 del D.L. n. 78 del 2010;

• specificare, nell’apposito spazio, il codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte della dichiarazione;

• nel caso di successivo invio del Mod. 770/2015 ORDINARIO barrare, altresì, la casella “Presenza di modello 770 ordinario 2015”.

10. Redazione della dichiarazione – Sezione IV

… I sostituti d’imposta che intendono separare il Mod. 770/2015 Semplificato ed inviare, con il frontespizio, le sole comunicazioni relative alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi ed i relativi prospetti SS, ST, SV, SX ed SY, cosa dovranno indicare nella Sezione IV? … In tal caso i sostituti d’imposta dovranno: indicare il numero delle comunicazioni

trasmesse relative a certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi barrando la casella SS;

barrare le caselle ST, SV e SX qualora siano stati effettuati versamenti ed eseguite compensazioni, nonché la casella SY nel caso di somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e/o di ritenute operate di cui all’articolo 25 del D.L. n. 78 del 2010;

specificare, nell’apposito spazio, il codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte della dichiarazione;

nel caso di successivo invio del Mod. 770/2015 ORDINARIO barrare, altresì, la casella “Presenza di modello 770 Ordinario 2015”.

11. Modello 770 presentato in due parti

… Un commerciante nel 2014 ha erogato compensi ad 8 dipendenti, nonché ad un avvocato e ad un commercialista, versando le relative ritenute (anche di addizionali) senza effettuare compensazioni tra ritenute su redditi di lavoro dipendente e ritenute su redditi di lavoro autonomo.

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Il Mod. 770 relativo ai dipendenti è predisposto da una società di elaborazione paghe, mentre il Mod. 770 relativo ai compensi di lavoro autonomo è predisposto dal commercialista. Come dovrà essere compilato il modello 770? … Mod. 770 Semplificato - Società di elaborazione paghe:

Mod. 770 Semplificato – Commercialista:

12. Firma della dichiarazione

… Da chi deve essere sottoscritta la dichiarazione? … La dichiarazione deve essere sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione ossia: - dal revisore contabile iscritto nel Registro

istituito presso il Ministero della Giustizia (in tal caso va indicato, nella casella “Soggetto”, il codice 1);

- dal responsabile della revisione (ad esempio il socio o l’amministratore) se trattasi di società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia (in tal caso va indicato nella casella “Soggetto”, il codice 2);

- occorre compilare, inoltre, un distinto campo nel quale indicare il codice fiscale della società di revisione, avendo cura di riportare nella casella “Soggetto” il codice 3 senza compilare il campo firma;

- dal collegio sindacale (in tal caso va indicato, nella casella “Soggetto” per ciascun membro, il codice 4).

Il soggetto che effettua il controllo contabile deve, inoltre, indicare il proprio codice fiscale. 13. Firma della dichiarazione

… Da chi deve essere sottoscritta la dichiarazione nel caso specifico dei condomini?

… Nel caso di condomìni la dichiarazione dev’essere sottoscritta dall’amministratore che risulta in carica in base all’ultimo verbale assembleare al momento di presentazione della dichiarazione. Nel caso in cui non sia stato nominato l’amministratore (es: fino a 8 condomini), la firma deve essere apposta dal condomino delegato allo scopo. 14. Visto di conformità

… Da chi può essere predisposto il visto di conformità al modello 770? … L’art. 35, D.Lgs. n. 241/1997 dispone che il visto di conformità possa essere predisposto da un professionista iscritto: negli Albi dei dottori commercialisti, dei

ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;

ovvero dal responsabile dei CAF imprese di cui all’articolo 32, comma 1, lett. a), b) e c).

Le società di capitali possono, in alternativa, richiedere ai soggetti che effettuano il controllo contabile di cui all’art. 2409-bis, C.c., la sottoscrizione della dichiarazione con valenza anche ai fini del visto di conformità. In questo caso specifico, dovrà essere barrata la nuova casella “Attestazione”.

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Dati lavoro dipendente e assimilati

La parte relativa alle comunicazioni dati certificazioni del Modello 770/2014 Semplificato viene

utilizzata per l’esposizione:

dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati a quelli di lavoro dipendente corrisposti

dal datore di lavoro;

delle indennità di fine rapporto e delle altre indennità;

dei dati previdenziali ed assistenziali riferiti ad INPS e INAIL;

dei dati dell’assistenza fiscale;

relativi all’anno 2014.

Le informazioni relative ad ogni percipiente devono essere contenute in un’unica

comunicazione.

Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta abbia rilasciato allo stesso percipiente più certificazioni

per il medesimo periodo d’imposta (pluralità di rapporti in corso d’anno), la comunicazione dati

sarà comunque unica e riporterà:

1. gli importi assoggettati a tassazione ordinaria nonché quelli corrisposti a titolo di

arretrati a tassazione separata indicati cumulativamente nell’ultima Certificazione

Unica - Mod. CU 2015 - rilasciata, posto che il sostituto d’imposta avrà operato il

conguaglio di fine anno ovvero di fine rapporto (l’ultimo dell’anno) ricomprendendo

tutte le somme complessivamente erogate;

2. distinta indicazione degli importi corrisposti a titolo di TFR compilando, dunque, più

volte i relativi campi.

Per ciascun percipiente dovranno, invece, essere trasmesse più comunicazioni

nelle seguenti ipotesi:

erogazione di indennità di fine rapporto e prestazioni in forma di capitale;

erogazione all’erede di somme di spettanza del de cuius e di somme

spettanti all’erede medesimo in qualità di lavoratore atteso il diverso

regime di tassazione.

Ciascuna comunicazione deve essere contraddistinta:

da un diverso numero progressivo da evidenziarsi nell’apposito riquadro posto nella

parte in alto a sinistra della stessa;

dal codice fiscale del dichiarante, posto in alto a destra.

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IL CRITERIO DI CASSA E DI COMPETENZA

I dati da indicare nel Modello 770/2015 hanno natura sia fiscale che previdenziale,

conseguentemente le modalità di esposizione devono rispettare i principi adottati

dall’Amministrazione Finanziaria (principio di cassa) e dagli Istituti previdenziali ed

assistenziali (principio di competenza). Infatti, mentre l’esposizione dei dati fiscali comprende

solo i compensi effettivamente erogati nel periodo d’imposta, quella dei dati previdenziali

richiede che vengano indicati tutti i contributi e le somme ad essi attinenti che erano dovuti,

anche se non corrisposti al soggetto, nel corso dell’anno.

La sezione relativa a «Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed

assistenza fiscale» del Modello 770/2015 presenta una veste grafica che rispecchia la struttura

utilizzata per la certificazione unica dipendenti Modello CU 2015.

In particolare, la sezione in esame risulta composta da:

Parte A: “Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme”;

Parte B: “Dati fiscali”;

Parte C: “Dati previdenziali, assistenziali INPS e INAIL”;

Parte D “Assistenza 2014”.

1. Data di riferimento del domicilio fiscale

… Nella Parte A “Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme”, nella versione del Modello di quest’anno, è prevista l’indicazione del comune, della provincia e del codice comune con riferimento al:

- domicilio fiscale alla data del 1° gennaio 2014 (campi 20, 21 e 22);

- domicilio fiscale alla data del 1° gennaio 2015 (campi 23, 24 e 25).

Ma da quando hanno effetto le variazioni di domicilio fiscale? … L’art. 8, D.Lgs. n. 175/2014 (Decreto Semplificazioni fiscali), intervenendo sull’art. 50

del D.Lgs. n. 446 del 1997, ha sancito l’uniformazione della data di riferimento del domicilio fiscale ai fini dell’addizionale regionale e comunale, ora fissata per entrambe le imposte al 1° gennaio dell’anno di riferimento. In precedenza, per la determinazione dell’addizionale regionale occorreva fare riferimento al domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell’anno di riferimento ovvero alla data della cessazione del rapporto di lavoro se precedente. Le variazioni al domicilio fiscale decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate e che per la compilazione del campo “Codice comune”, campi 22 e 25, è possibile consultare il sito www.finanze.gov.it

PRINCIPIO

DI CASSA

Il principio di cassa considera le somme effettivamente

erogate nel periodo d’imposta.

PRINCIPIO DI

COMPETENZA

Il principio di competenza considera le somme maturate

anche se non ancora erogate nel periodo d’imposta.

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(area servizi, voce addizionale comunale all’IRPEF). La novità introdotta decorre dal 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del Decreto Semplificazioni fiscali. Pertanto, i sostituti d’imposta avranno quantificato, in sede di conguaglio di fine anno 2014, l’addizionale regionale 2014 prendendo a riferimento il domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio 2014. A tale riguardo, si ricorda che, ai sensi del comma 5, art. 58, TUIR, eventuali variazioni del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate. 2. L’effetto delle variazioni di domicilio

… Si ipotizzi che, in data 20 novembre 2013, il Signor Pilucaglia provveda alla sua cancellazione dall’anagrafe del Comune di Ivrea situato nella Regione Piemonte e alla sua contestuale iscrizione all’anagrafe del Comune di Castelfranco situato nella Regione Veneto. Da quando avranno effetto le suddette variazioni? … Le suddette variazioni avranno prodotto effetti sul domicilio fiscale del contribuente solo a decorrere dal 19 gennaio 2014. Conseguentemente, il contribuente dovrà versare l’addizionale regionale 2014 alla Regione Piemonte (Regione nella quale si trovava il suo domicilio fiscale al 1° gennaio 2014 - Comune di Ivrea). Solo a partire dal periodo d’imposta 2015 (addizionale regionale 2015), lo stesso contribuente verserà l’addizionale alla Regione Veneto poiché, alla data del 1° gennaio 2015, la variazione della residenza avrà prodotto effetti anche ai fini del domicilio fiscale. 3. Parte B – Dati fiscali

… Nella Parte B - “Dati fiscali” del modello 770/2015 sono riportate le informazioni fiscali che il sostituto d’imposta ha certificato al percipiente tramite la Certificazione Unica, mod. CU 2015. Di cosa si tratta in particolare?

… Si tratta dei dati relativi alle somme e valori, corrisposti dal sostituto d’imposta nel corso del 2014. In particolare: 1. le somme e i valori assoggettati a tassazione

ordinaria; redditi di lavoro dipendente; redditi assimilati a quelli di

lavoro dipendente; 2. i compensi con ritenuta a titolo d’imposta; 3. i compensi assoggettati ad imposta

sostitutiva; 4. i compensi assoggettati a tassazione

separata (arretrati di anni precedenti, indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, compresi i relativi acconti e anticipazioni).

4. Bonus e stock option settore finanziario

… Un dirigente di una società finanziaria percepisce nel corso del 2014 una retribuzione di euro 2.000 (retribuzione fissa) + euro 7.000 (retribuzione variabile sotto forma di bonus e/o stock options). L’aliquota addizionale del 10% è applicata sull’intera parte eccedente la parte fissa, quindi sull’importo di 5.000 (7.000 – 2.000). L’imposta addizionale è pari a 500. Pertanto, in presenza di remunerazioni erogate sotto forma di bonus e stock option, il modello CU 2015 ha previsto, relativamente a campo 1, di fornire distinta indicazione nelle Annotazioni, utilizzando il codice BL: - dell’ammontare complessivo di dette

remunerazioni; - della parte di tali somme che eccedono la

parte fissa della retribuzione; - della relativa imposta operata.

Cosa si dovrà indicare nella Sezione “Altri dati” del modello 770? … Nel Modello 770/2015 nella sezione “Altri dati” deve essere data indicazione:

- al campo 183 “Eccedenza” della parte di remunerazione erogata sotto forma di bonus e stock option che eccede la parte fissa della retribuzione, ammontare già indicato nel campo Annotazioni del modello CU 2015 tramite il codice BL;

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- al campo 182 “Anno” dell’anno in cui è iniziata l’erogazione di detti importi.

5. Parte B - Trasformazione del rapporto di

lavoro

… In caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato avvenuta in data 1° dicembre 2014 come dovranno essere compilati i campi 1 e 2 della Sezione B del modello 770? … La necessità di dare evidenza separata delle due tipologie di reddito da lavoro dipendente è diretta conseguenza delle logiche di compilazione del modello 730, infatti la predetta distinzione permette, in fase di predisposizione della dichiarazione precompilata, di attribuire correttamente le detrazioni per lavoro dipendente che, come noto, si differenziano a seconda della tipologia di rapporto (a tempo indeterminato ovvero determinato). Pertanto si dovrà riportare: - MODULO 1:

- campo 1: riportare il reddito erogato dal mese di dicembre 2014;

- campo 2: 1 (tempo indeterminato); - campo 6: 365 (totalità dei giorni per i quali

spettano le altre detrazioni); - MODULO 2:

- campo 1: riportare il reddito erogato fino al mese di novembre 2014 compreso;

- campo 2: 2 (tempo determinato); - campo 6: non compilato come non andranno

compilati i rimanenti campi della CU. 6. Parte B – Campo 5 – “Assegni periodici

corrisposti dal coniuge”

… Che cosa va indicato al campo 5 della Sezione B “Assegni periodici corrisposti dal coniuge”? … Al campo 5, di nuova istituzione, va indicato il totale dei redditi derivanti dagli assegni periodici per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all’art. 13, comma 5-bis del TUIR. Si tratta degli assegni corrisposti all’ex coniuge che risultano deducibili (ex articolo 10 del TUIR) dal reddito del coniuge erogatore, mentre

concorrono a formare il reddito del lavoratore oggetto della Certificazione Unica. Ai sensi dell’articolo 13 comma 5-bis del TUIR, detto contribuente può fruire della detrazione di cui al comma 3 del citato articolo. 7. Parte B – Riassunzione a tempo

indeterminato

… Michele Bosetti è stato assunto dall’Azienda ALFA il 1° gennaio 2012 con contratto a termine a scadenza 30 giugno 2014 percependo a tale titolo per il solo periodo d’imposta 2014 16.000 euro al netto di contribuzione. Successivamente è stato riassunto a tempo indeterminato a far data dal 1° dicembre 2014, percependo ancora nel 2014 in costanza del nuovo rapporto 4.000 euro. Cosa dovrà essere evidenziato nel modello 770? … Nell’ipotesi prospettata vi sono diversi aspetti da evidenziare: 1. vengono erogati dallo stesso sostituto redditi

in relazione al rapporto a tempo determinato nonché redditi erogati in costanza di un ulteriore rapporto a tempo indeterminato: nella Certificazione Unica sono stati compilati per lo stesso percipiente due moduli e di conseguenza risulteranno compilati due moduli anche sul Modello 770/2015;

2. è stato compilato il campo 8 “Data inizio” ma non il campo 9 “Data fine” in quanto il lavoratore allo scadere del periodo d’imposta è in costanza di rapporto (è stato assunto a tempo indeterminato con il 1° dicembre 2014);

3. nella Certificazione Unica è stata data distinta evidenza nelle Annotazioni, tramite il codice AI, delle tipologie di rapporto, degli importi corrisposti e la data inizio e fine di ogni singolo rapporto;

4. poiché vi è stata interruzione del rapporto ma il soggetto erogatore è il medesimo, è stato inoltre compilato campo 10 “con interruzione”.

Partendo dal presupposto che il codice AI dovrà essere riportato anche nella Sezione Annotazioni del Modello 770/2015, si deve sottolineare che egli dovrà riportare: - nel MODULO 1:

campo 1: l’importo di 4.000 euro;

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campo 2: codice 1; campo 8: la data del 01/01/2012 campo 9: non andrà compilato; campo 10: andrà barrata la casella.

- nel MODULO 2: campo 1: l’importo di 16.000 euro; campo 2: il codice 2.

8. Parte B - Detrazioni per carichi di famiglia

… Un lavoratore dipendente: - è stato assunto a tempo indeterminato nel

mese di marzo 2014; - ha un reddito complessivo per il periodo

d’imposta 2014 pari a euro 31.045,23; - due figli a carico al 50% di cui uno di età

superiore a tre anni e uno di età inferiore a tre anni;

- non ha richiesto il riconoscimento delle detrazioni per figli a carico per l’intero anno.

Ai fini del calcolo delle detrazioni per figli a carico spettanti per i mesi da marzo a dicembre 2014, il datore di lavoro sostituto d’imposta procede come segue: - sulla base del RC, del numero di figli e della

relativa età, applica la seguente formula e determina il seguente importo su base annua

(950 + 1.220) x (110.000 - RC) = 110.000

= 2.170 x 0,7177 = euro 1.557,41 - rapporta l’importo come sopra quantificato al

periodo di durata del rapporto (mesi da marzo a dicembre 2014).

euro 1.557,41 : 12 x 10 = euro 1.297,84. Ai fini della compilazione della Certificazione Unica, per tale soggetto, il sostituto d’imposta indica a campo 102 l’importo pari a euro 1.297,84. Nel campo Annotazioni, utilizzando il codice AC - Tabella C, è stata data indicazione che la detrazione per carichi di famiglia è stata calcolata in relazione alla durata del rapporto di lavoro. Come compilerà il modello 770? … Il modello 770/2015 deve essere compilato indicando:

- al campo 102 l’importo delle detrazioni per figli a carico pari a euro 1.297,84;

- nella sezione Annotazioni il codice AC.

9. Parte B – Bonus 80 euro

… Giorgio Bonevento è stato assunto il 4 giugno 2013 e rimane in forza per tutto il 2014, percependo un reddito pari a euro 22.500,00. Per tale lavoratore: - l’IRPEF lorda ammonta a euro 5.475,00; - le detrazioni di lavoro dipendente sono pari a

euro 1.226,05; - l’IRPEF che residua, scomputate le detrazioni

di lavoro dipendente, è positiva e ammonta a euro 4.248,95.

In mancanza di esplicita rinuncia da parte del sostituito, il datore di lavoro ha provveduto ad erogare il bonus per l’intero ammontare (euro 640,00). Come verrà compilato il modello 770? … Il modello 770 verrà così compilato:

- campo 1: importo di euro 22.500; - campo 2: codice 1; - campo 6: 365; - campo 8: 04/06/2013; - campo 11: 4.248,95; - campo 101: 5.475; - campo 107: 1.226,05; - campo 113: 1.226,05; - campo 119: codice 1; - campo 120: 640.

10. Parte B – Bonus 80 euro

… Davide Altamura in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014 percepisce un reddito pari a euro 28.000,00. Per lui:

- l’IRPEF lorda ammonta a euro 6.960,00; - le detrazioni per lavoro dipendente sono pari

a euro 978,00; - l’IRPEF che residua, scomputate le detrazioni

di lavoro dipendente, è positiva e ammonta a euro 5.982,00.

Date le condizioni sopra esposta il datore di lavoro non ha riconosciuto il bonus in quanto il reddito complessivo da lui erogato è superiore a 26.000,00 euro. Come verrà compilato il modello 770/2015? … Il modello 770 verrà così compilato:

- campo 1: importo di euro 28.000; - campo 2: codice 2;

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- campo 6: 365; - campo 8: 01/01/2014; - campo 11: 5.960; - campo 107: 978; - campo 113: 978; - campo 119: codice 2; - campo 120 e campo 121: non vengono

compilati. 11. Parte B - Contributo di solidarietà

… Supponiamo che un lavoratore dipendente presenti la seguente situazione:

- reddito complessivo anno 2014 pari a euro 400.000,00;

- reddito complessivo eccedente euro 300.000,00: euro 100.000,00;

- Contributo di solidarietà: euro 3.000,00; - reddito imponibile ai fini del calcolo

dell’imposta: euro 397.000,00; - IRPEF lorda: euro 163.880,00.

Come dovrà compilare il 770 il contribuente in questione? … Innanzitutto si ricorda che per quanto riguarda l’Addizionale regionale e l’eventuale Addizionale Comunale all’IRPEF dovute per il 2014, calcolate in sede di conguaglio di fine anno da trattenere a rate nel corso del 2015, poiché le stesse sono determinate applicando le aliquote previste al “reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta”, il reddito imponibile è da considerare al netto del contributo di solidarietà (Agenzia delle Entrate, Circolare n. 4 del 28 febbraio 2012). L’articolo 2, comma 2 ultimo periodo del Decreto 21 novembre prevede infine che l’importo del contributo di solidarietà trattenuto deve essere indicato nella certificazione unica – Modello CUD. Le istruzioni alla compilazione del Modello CU 2015 e di conseguenza del Modello 770/2015 prevedono che a campo 171 deve essere data indicazione dell’importo trattenuto dal sostituto d’imposta a titolo di contributo di solidarietà. A campo 1 deve essere riportato il totale degli emolumenti corrisposti al netto del contributo di solidarietà evidenziato a campo 171. Nel caso di

cessazione di rapporto di lavoro nel corso del 2014, il sostituto d’imposta che non ha trattenuto il contributo di solidarietà avrà dato indicazione nelle Annotazioni, utilizzando il codice BY - Tabella C, che il contribuente è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi al fine di auto liquidare il contributo di solidarietà. Pertanto il 770 verrà così compilato:

- Campo 1: 397.000; - Campo 171: 3.000.

12. Parte B – Contributo di solidarietà

… In quali casi non viene applicato il contributo di solidarietà? … Il contributo di solidarietà non si applica:

1. ai trattamenti economici complessivi dei dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche (art. 9, comma 2, D.L. n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010), già sottoposti al prelievo del 5% sulla parte di stipendio eccedente i 90.000 euro e del 10% oltre i 150.000 euro. Si ricorda che con Sentenza n. 223 dell’11 ottobre 2012, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 2 del D.L. n. 78/2010 nella parte in cui prevede che i trattamenti economici complessivi dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche siano sottoposti al prelievo del 5% sulla parte di stipendio eccedente i 90.000 euro e del 10% oltre i 150.000 euro;

2. ai trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie (art. 18, comma 22 bis, D.L. n. 98/2011, convertito dalla Legge n. 111/2011), soggetti al contributo di perequazione. Si ricorda che con Sentenza n. 116 del 5 giugno 2013, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del prelievo disposto dall’art. 18, comma 22 bis, D.L. n. 98/2011, convertito dalla Legge n. 111/2011 e pertanto tali trattamenti pensionistici non sono più soggetti al contributo di perequazione.

Relativamente ai dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche e ai percettori di trattamenti pensionistici, il D.M. 21 novembre

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2011 stabilisce che il contributo di solidarietà in oggetto si applica sui redditi ulteriori rispetto a quelli già assoggettati dal prelievo nei termini sopra evidenziati. Tuttavia entrambe le predette tipologie di redditi, al lordo rispettivamente della riduzione del 5% - 10% e del contributo di perequazione, concorrono ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro annui. 13. Due rapporti di lavoro con il medesimo

sostituto

… Giuliana Feletto ha avuto 2 rapporti di lavoro con il medesimo sostituto entrambi cessati nell’anno 2014 e per ciascuno dei quali sia stato erogato il relativo TFR. Come dovrà procedere per la compilazione del modello 770? … Nel caso di due rapporti di lavoro con il medesimo sostituto viene rilasciata una sola Certificazione Unica 2015 nella cui sezione relativa alla tassazione ordinaria saranno riportati i dati del conguaglio che ha interessato i due rapporti di lavoro. In riferimento alle quote di TFR erogate l’esposizione richiede la compilazione di due moduli. Ai fini della compilazione dei vari moduli si evidenzia che le istruzioni non precisano l’ordine di esposizione dei dati relativi al TFR riferiti a ciascun rapporto di lavoro, pertanto si è ipotizzato di esporre i dati in ordine cronologico. Ipotesi A - Due rapporti di lavoro entrambi a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato con cessazione nel corso del periodo d’imposta. In particolare, nella parte Dati Fiscali: - del primo modulo: al campo 1 deve essere indicato il totale

dei redditi di lavoro dipendente erogato dal sostituto d’imposta in relazione ad entrambi i rapporti di lavoro;

al campo 2 deve essere indicato il codice 2 qualora si tratti di rapporti a tempo determinato, il codice 1 qualora si tratti di rapporti a tempo indeterminato;

nella Sezione “Dati per la eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi”; – al campo 8 “Data di inizio” va indicata la

data di inizio del 1° rapporto di lavoro conguagliato;

– al campo 9 “Data di cessazione” va indicata la data di cessazione del 2° rapporto di lavoro conguagliato;

– va barrato campo 10 “Con interruzione”; la Sezione “Trattamento di fine rapporto

indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale assoggettate a tassazione separata” è compilata con i dati relativi al TFR maturato in relazione al 1° rapporto di lavoro;

- del secondo modulo: non vengono compilate le sezioni relative

alla tassazione ordinaria; la Sezione “Trattamento di fine rapporto

indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale assoggettate a tassazione separata” è compilata con i dati relativi al TFR e altre indennità percepite in relazione al 2° rapporto di lavoro.

Ipotesi B - Due rapporti di lavoro dei quali il primo a tempo determinato e il secondo a tempo indeterminato con cessazione nel corso del periodo d’imposta. In particolare, nella parte Dati Fiscali: - del primo modulo:

al campo 1 trova indicazione l’importo del reddito di lavoro dipendente erogato dal sostituto d’imposta in relazione al rapporto a tempo indeterminato;

al campo 2 deve essere indicato il codice 1 poiché si tratta di rapporto a tempo indeterminato;

i campi da 6 (numero giorni per quali spettano le detrazioni) in poi riepilogano i dati relativi al conguaglio;

nella la Sezione “Dati per la eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi”:

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– al campo 8 “Data di inizio” va indicata la data di inizio del 1° rapporto di lavoro conguagliato;

– al campo 9 “Data di cessazione” va indicata la data di cessazione del 2° rapporto di lavoro conguagliato;

– va barrato campo 10 “Con interruzione”; la Sezione “Trattamento di fine rapporto

indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale assoggettate a tassazione separata” è compilata con i dati relativi al TFR e altre indennità percepite in relazione al rapporto di lavoro di lavoro a tempo determinato;

- del secondo modulo: al campo 1 trova indicazione l’importo del

reddito di lavoro dipendente ed assimilato erogato dal sostituto d’imposta in relazione al rapporto a tempo determinato;

al campo 2 deve essere indicato il codice 2 poiché si tratta di rapporto a tempo determinato;

non vengono compilate le sezioni relative alla tassazione ordinaria;

la Sezione “Trattamento di fine rapporto indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale assoggettate a tassazione separata” è compilata con i dati relativi al TFR e altre indennità percepite in relazione al rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

14. Parte C – Azienda iscritta all’INPS

… Un’azienda commerciale iscritta all’INPS certifica, per il 2014, i dati previdenziali di un lavoratore che versa i contributi pensionistici all’INPS. Come dovrà comportarsi nella compilazione della Parte C del modello 770/2015? … La parte C del Modello 770, relativamente ai primi campi, risulterà così compilata:

- campo 1: la matricola dell’azienda; - campo 2: va barrata la casella INPS.

Infatti, la casella “INPS” deve essere barrata quando i contributi pensionistici sono versati

all’INPS (FPLD, ex Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, ex Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dell’ENEL e delle Aziende Elettriche private, ex Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione, Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, Fondo speciale di previdenza per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo (dazieri), Gestione speciale ex enti pubblici creditizi). 15. Parte C – collaboratore iscritto alla gestione

separata INPS

… Roberto Gnocco, collaboratore iscritto alla Gestione Separata INPS nel 2014 ha stipulato un contratto di lavoro a progetto della durata di 12 mesi (1° gennaio - 31 dicembre 2014), pattuendo un compenso lordo annuo pari a 36.000,00 euro, corrisposto nel mese di novembre 2014. Poiché nel 2014 il lavoratore non risulta iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria, l’aliquota applicabile ai fini previdenziali risulta pari al 28,72%. Per il lavoratore in esame, come verrà compilata la parte previdenziale del Modello 770/2015? … La parte previdenziale verrà così compilata:

- campo 9: va indicato l’importo del compenso pattuito, pari a € 36.000,00;

- campo 10: l’ammontare dei contributi dovuti è pari a 10.339,20, euro (36.000,00 x 28,72%);

- campo 11: i contributi a carico del committente e del lavoratore a progetto sono stati interamente versati (10.339,20 euro);

- campo 12: i contributi a carico del committente e del lavoratore a progetto sono stati interamente versati (10.339,20 euro);

- campo 14: sono state barrate le caselle ad eccezione del mese di novembre, per il quale è stata presentata la denuncia UniEmens per il collaboratore in esame.

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Certificazioni lavoro autonomo e provvigioni

Le Comunicazioni in argomento si riferiscono alla corresponsione, nel corso del 2014, di:

redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53, TUIR, soggetti a ritenuta;

redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, TUIR, soggetti a ritenuta;

provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti

di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di

procacciamento d’affari;

corrispettivi erogati dal condominio, quale sostituto d’imposta, per prestazioni relative a

contratti d’appalto. L’art. 25-ter del D.P.R. n. 600/1973, dispone l’obbligo, per il condominio,

di operare una ritenuta del 4% a titolo d’acconto sui compensi per prestazioni derivanti da

contratto d’appalto d’opera e servizi effettuate nell’esercizio d’impresa (anche se

occasionale);

provvigioni derivanti da vendita a domicilio;

indennità corrisposte per la cessazione:

di rapporti di agenzia delle persone fisiche [art. 17, comma 1, lett. d), TUIR];

da funzioni notarili [art. 17, comma 1, lett. e), TUIR];

dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma [art. 17, comma

1, lett. f), TUIR].

I contribuenti minimi di cui all’art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011 godono

dell’esonero da ritenuta d’acconto, purché abbiano attestato in fattura la loro

situazione.

Anche i soggetti che godono del regime agevolato delle nuove iniziative di impresa e di lavoro

autonomo (art. 13, Legge n. 388/2000) godono dell’esonero dall’applicazione delle ritenute su

compensi, provvigioni o proventi sottoposti ad imposta sostitutiva; detti soggetti devono

rilasciare al sostituto opportuna dichiarazione attestando di beneficiare del suddetto regime

agevolato. I dati relativi a tali soggetti (minimi e nuove iniziative) devono comunque essere

indicati nella dichiarazione dei sostituti d’imposta.

Si ricorda che quest’anno è la prima volta che i redditi trattati in questa sezione

sono certificati al percettore con apposito modello approvato dall’Agenzia delle

Entrate (c.d. Certificazione Unica): fino allo scorso anno, i redditi di lavoro

autonomo, i redditi diversi e le provvigioni erano comunicati al percipiente in formato libero

da ciascun sostituto d’imposta.

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LAVORO AUTONOMO

AUTONOMIA (assenza di vincoli nei confronti del

beneficiario delle prestazioni)

ATTIVITÀ ARTISTICHE, INTELLETTUALI, SERVIZI

PREVALENZA LAVORO rispetto alla componente

“organizzazione”

Esercizio arti e professioni ABITUALITÀ (art. 53, comma 1, TUIR)

Redditi assimilati lavoro autonomo CONTINUITÀ (art. 53, comma 2, TUIR)

RITENUTE APPLICATE SUI REDDITI DI LAVORO

AUTONOMO

Nel momento in cui un’impresa o un lavoratore

autonomo corrispondono dei compensi a lavoratori

autonomi, devono operare, ai sensi dell’art. 25, D.P.R. n.

600/1973, una ritenuta sull’ammontare del compenso corrisposto. Tale ritenuta deve considerarsi generalmente a titolo di acconto dell’imposta che il lavoratore autonomo

dovrà versare in sede di dichiarazione dei redditi.

CODICE TRIBUTO “1040”

ALIQUOTE APPLICABILI In relazione al tipo di compenso corrisposto, sono

previste diverse aliquote.

• Compensi di lavoro autonomo (professionisti) e compensi dell’associato in partecipazione, con apporto di solo lavoro ritenuta a titolo d’acconto: 20% sul totale imponibile.

• Redditi di lavoro autonomo conseguiti in Italia da soggetti non residenti ritenuta a titolo d’imposta: 30% (salvo diverso accordo previsto nelle convenzioni).

• Redditi derivanti dall’utilizzazione economica di marchi di fabbrica, di commercio di opere dell’ingegno, ecc. ritenuta a titolo d’acconto: 20% sulla base imponibile ridotta al 75%.

• Indennità di cessazione dei rapporti di agenziaritenuta a titolo d’acconto: 20% sul totale imponibile.

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REDDITI DIVERSI

RITENUTE APPLICATE SUI REDDITI DIVERSI

CODICE TRIBUTO

“1038”: provvigioni per prestazioni di agenti, rappresentanti, mediatori, commissionari, procacciatori di affari, anche se svolte occasionalmente.

CODICE TRIBUTO

“1040”: compensi per

prestazioni di lavoro autonomo occasionale; redditi derivanti dalla

utilizzazione economica di diritti d’autore, marchi, ecc.; redditi erogati

nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

ALIQUOTE APPLICABILI A seconda del tipo di reddito erogato dal sostituto

d’imposta, varia la determinazione della base imponibile, nonché l’aliquota applicabile ai fini dell’effettuazione

delle ritenute.

• Compensi di lavoro autonomo occasionale ritenuta a titolo d’acconto: 20% sul totale imponibile.

• Compensi per attività d’impresa occasionale ritenuta a titolo d’acconto: 4% operata dal condominio sui compensi derivanti da contratti d’appalto, d’opera o servizi occasionali.

• Proventi da provvigioni occasionali ritenuta a titolo d’acconto: 23% sul 50% del reddito percepito.

• Proventi per l’utilizzazione economica di opere dell’ingegno ritenuta a titolo d’acconto: 20% sul 75% del provento nel caso di diritti acquisiti a titolo oneroso; ritenute a titolo d’acconto: 20% sull’intero provento nel caso di diritti acquisiti a titolo gratuito (es.: successione o donazione).

• Compensi per attività sportive dilettantistiche: i primi € 7.500,00, percepiti nel periodo d’imposta sono esenti; sugli ulteriori € 20.658,28 va operata una ritenuta (aliquota 23% più addizionali regionale e comunale); sulle somme eccedenti deve essere operata una ritenuta a titolo d’acconto (aliquota 23% più addizionali regionale e comunale).

Utilizzazione di opere dell’ingegno

da parte di soggetto diverso

dall’autore.

PRINCIPALI TIPOLOGIE DI REDDITO DIVERSO DA INDICARE

Attività commerciali

non esercitate

abitualmente.

Lavoro autonomo

occasionale.

Indennità di trasferta, rimborsi forfettari spese, premi e

compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive

dilettantistiche.

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PRESTAZIONI RELATIVE AD APPALTI CONDOMINIALI

PROVVIGIONI

1. Domicilio fiscale

… Vincenzo Guidetti, codice fiscale GDTVNC60M25G224G, nato a Padova e residente a Milano, Corso Lodi, n. 10, ha percepito un compenso per attività sportiva dilettantistica. Come dovrà compilare la parte relativa al domicilio fiscale nel modello 770?

… Il modello 770 sarà così compilato:

IL RAPPORTO DI COMMISSIONE, DI AGENZIA, DI MEDIAZIONE, DI RAPPRESENTANZA DI COMMERCIO E DI PROCACCIAMENTO DI AFFARI, PRODUCE IN CAPO ALL’ESECUTORE DELL’OPERA IL DIRITTO AD OTTENERE UN COMPENSO, NORMALMENTE FISSATO IN

UNA CERTA PERCENTUALE DEL VALORE DELL’AFFARE, DENOMINATO PROVVIGIONE.

Attività intermediaria nella circolazione dei beni.

Attività ausiliaria alle attività industriali, commerciali, di trasporto, bancarie o assicurative.

RITENUTE CODICE TRIBUTO “1038”: provvigioni per prestazioni di agenti, rappresentanti, mediatori, commissionari, procacciatori di affari, anche se svolte occasionalmente, nonché per le provvigioni degli incaricati alla vendita a domicilio.

RITENUTE CODICE TRIBUTO “1019”: soggetti IRPEF, sia nel caso di attività d’impresa svolta in

maniera abituale (reddito d’impresa per il percipiente) che occasionale (reddito diverso per il percipiente).

CODICE TRIBUTO “1020”: soggetti IRES (società di capitali, cooperative, ecc.).

AL SOLO CONDOMINIO (e quindi non, in generale, ai sostituti

d’imposta).

ARTICOLO 25-TER, D.P.R. N. 600/1973 (“RITENUTE SUI CORRISPETTIVI DOVUTI DAL CONDOMINIO ALL’APPALTATORE”)

obbligo, per il condominio, quale sostituto d’imposta, di operare una ritenuta in misura del 4% ai fini delle imposte sul reddito, per le prestazioni rese nell’ambito degli appalti

condominiali, eseguiti nell’esercizio d’impresa.

Per prestazioni relative a contratti di appalto di opere e servizi, svolte

nell’esercizio di una attività d’impresa.

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2. Prestazioni di lavoro autonomo in forma individuale

… Il dott. Bernetti Massimo, avvocato, nel 2014 ha ricevuto dalla società “PORETTI S.r.l.” compensi pari a € 2.000,00 per prestazioni professionali. Tali compensi sono al netto del contributo integrativo. Come dovrà compilare il modello 770/2015? … Il modello 770/2015 sarà così compilato:

- campo 1: causale A; - campo 4: 2.000,00 euro; - campo 8: 2.000,00; - campo 9: euro 400,00.

3. Compensi professionali allo studio associato

… Lo studio dei notai Deibianchi & Chersi ha ricevuto dalla BONETTI srl compensi pari a € 10.000,00 e rimborsi per anticipazioni d’imposta per € 1.200,00. Come dovrà compilare il modello 770/2015? … Il modello 770/2015 sarà così compilato:

- campo 1: causale A; - campo 4: 11.200,00; - campo 6: codice 3; - campo 7: 1.200,00; - campo 8: 10.000,00; - campo 9: 2.000,00.

4. Diritti d’autore e brevetti

… La scrittrice Manuela Acquafredda ha percepito nell’anno 2014 compensi per diritti d’autore pari ad euro 20.000,00. Come dovrà compilare il modello 770/2015? … Il modello 770/2015 sarà così compilato:

- campo 1: causale B; - campo 4: 20.000,00; - campo 6: codice 3; - campo 7: 5.000,00; - campo 8: 15.000,00; - campo 9: 3.000,00.

5. Compensi per sportivi dilettanti

…Il sig. Navarra Filippo ha percepito nel corso del 2014 compensi per attività sportiva dilettantistica pari a € 35.000,00. Teniamo presente che per i compensi per attività sportive dilettantistiche i primi € 7.500,00, complessivamente

percepiti nel periodo d’imposta sono esenti; sugli ulteriori € 20.658,28 va operata una

ritenuta a titolo di imposta; sul 6.841,72 deve essere operata una

ritenuta a titolo d’acconto. Poiché nel punto 1 “Causale” della sezione “Dati relativi alle somme erogate” è indicato il codice “N” relativo all’esercizio di attività sportive dilettantistiche, deve essere compilata anche la sezione “Domicilio fiscale”. Il comune di Trento per il 2014 non ha istituito l’addizionale comunale. Pertanto, nel campo 22 dovrà essere indicato il codice comune, mentre i campi 15 e 16 non saranno compilati. … Il modello 770/2015 sarà così compilato:

- campo 1: causale N; - campo 4: 35.000,00; - campo 6: codice 3; - campo 7: 7.500,00; - campo 8: 27.500,00; - campo 9: 1.573,00; - campo 10: 4.751,40; - campo 12: 84,15; - campo 13: 254,10.

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LE DATE DA RICORDARE …

Argomento Già pubblicate

Acconto IMU e TASI e Dichiarazione IMU 03.06.2015

Il pagamento delle imposte - saldo 2014 e acconto 2015

09.06.2015

Dichiarazione Imu ENC 16.06.2015

Quadro RW: casi pratici di compilazione 23.06.2015

Studi di settore 30.06.2015

UNICO PF 2015. Raccolta casi 07.07.2015

Modello 770/2015. Parte I 14.07.2015

Modello 770/2015. Parte II 21.07.2015

Argomento Prossime uscite

UNICO 2015. Raccolta casi 28.07.2015