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ManualeSicurezza2015

con Cd-Rom

IPSOA MANUALI HSEHealth Safety Environment

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Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia S.r.l.Strada 1, Palazzo F6 – 20090 Milanofiori Assago (MI)

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.Le riproduzioni diverse da quelle sopra indicate (per uso non personale - cioè, a titolo esemplificativo, commerciale, eco-nomico o professionale - e/o oltre il limite del 15%) potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da EDISER Srl, società di servizi dell’Associazione Italiana Editori, attraverso il marchio CLEARedi Centro Licenze e Autoriz-zazioni Riproduzioni Editoriali. Informazioni: www.clearedi.org.

L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per even-tuali involontari errori o inesattezze.

Finito di stampare nel mese di maggio 2015dalla L.E.G.O. S.p.A.

Viale dell’Industria, 2 - 36100 - Vicenza

QUESTO VOLUME È ANCHE ONLINEConsultalo gratuitamente ne “LA MIA BIBLIOTECA”, la prima biblioteca professionale in the cloud con le pubblicazioni di CEDAM, UTET Giuridica, IPSOA. Grazie ad un evoluto sistema di ricerca, puoi accedere ai tuoi scaffali virtuali e trovare la soluzione che cerchi da PC o tablet. Ovunque tu sia.

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PRESENTAZIONE La conoscenza delle norme che regolano ogni attività lavorativa al fine di tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori comporta spesso una ricerca di fonti normative e di linee guida per la loro corretta applicazione. A rendere non facile la loro conoscenza concorre anche il fatto che le fonti sono frequentemente modificate, integrate e superate da nuove normative. Il Manuale Sicurezza è un valido supporto alle diverse fi gure impegnate ad affrontare e risolvere sul lavoro problematiche di prevenzione e di protezione: destinatari privilegiati sono datori di lavoro, R.S.P.P e consulenti che trovano nell’opera non soltanto informazioni ma anche linee guida e suggerimenti per la loro attività. Tuttavia, ricordando che lo spirito del D.Lgs. n. 81/2008 è quello di coinvolgere nella gestione della sicurezza e nella tutela della salute tutta la popolazione attiva in tutte le attività lavorative, è un supporto e un punto di riferimento anche per chiunque debba affrontare e risolvere sul lavoro problematiche di prevenzione e di protezione.

L’opera è articolata in 22 capitoli i quali, qualora la trattazione dell’argomento lo richieda, sono suddivisi in sezioni, paragrafi e sottoparagrafi. Ciascun capitolo è inoltre corredato da un sommario al fine di rendere più agevole la ricerca e la consultazione degli argomenti trattati. Le esemplificazioni riportate nei paragrafi e gli approfondimenti dei singoli argomenti sono stati evidenziati con un fondino retinato e realizzati in corpo minore per permetterne una più facile individuazione. L’aggiornamento nell’edizione 2015 riguarda, tra l’altro, l’efficacia e i limiti della delega in materia di sicurezza nelle società di capitali, le nuove norme CEI sul rischio elettrico, il rischio da radiazione UV, le verifiche di conformità delle macchine, la normativa di prevenzione incendi in specifiche attività . Il CD-Rom di corredo all’opera contiene una selezione della normativa portante citata nella parte espositiva.

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Sommario Presentazione ........................................................................................................... V

CAPITOLO 1 IL SISTEMA DI SICUREZZA AZIENDALE

(Ettore Mollame)

1.1. Premessa ........................................................................................................... 1 1.1.1. Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 .................................................................... 3

1.2. I soggetti obbligati ............................................................................................ 4 1.2.1. Il datore di lavoro ...................................................................................... 4 1.2.2. Dirigenti e preposti .................................................................................... 10 1.2.3. Lavoratori .................................................................................................. 12 1.2.4. Altri soggetti .............................................................................................. 14 1.2.5. Contratti di appalto, d’opera, di somministrazione ................................. 15

1.3. Misure di tutela ................................................................................................ 16 1.3.1. Misure generali di tutela ........................................................................... 16

1.4. Istituti specialistici e relative figure professionali ............................................ 17 1.4.1. Premessa .................................................................................................... 17 1.4.2. Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) e RSPP .............................. 18 1.4.3. Medico competente ................................................................................... 27 1.4.4. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ............................. 28 1.4.5. Gestione delle emergenze ......................................................................... 31

1.5. Informazione e formazione .............................................................................. 31 1.5.1. Informazione e formazione dei lavoratori ................................................ 31

1.6. Riunioni e consultazioni ................................................................................... 50 1.6.1. Partecipazione e consultazione dei lavoratori .......................................... 50

1.7. Adempimenti documentali ............................................................................... 52 1.7.1. Generalità ................................................................................................... 52 1.7.2. Adempimenti preesistenti al D.Lgs. n. 81/2008 ...................................... 52 1.7.3. Obblighi del datore di lavoro .................................................................... 54

1.8. Sistema di gestione aziendale della sicurezza - Normazione e “linee guida” per un approccio sistemico ......................................................................... 58 1.8.1. Generalità ................................................................................................... 58 1.8.2. Documentazione di riferimento (normazione) sui sistemi di gestione ... 61

1.9. Normazione e norme di buona tecnica ............................................................. 64 1.9.1. Definizioni, caratteristiche e finalità della normazione ........................... 64 1.9.2. La normazione in ambito UE ................................................................... 64 1.9.3. Organismi di normazione ......................................................................... 65 1.9.4. Esempi di norme UNI e CEI in materia di sicurezza .............................. 66

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Manuale Sicurezza 2015

VIII

CAPITOLO 2 IL DOCUMENTO AZIENDALE DI SICUREZZA E SALUTE

(Ettore Mollame)

2.1. La valutazione dei rischi: premessa ................................................................. 67 2.1.1. Vocabolario ............................................................................................... 67 2.1.2. Considerazioni generali ............................................................................ 70

2.2. La valutazione dei rischi nel D.Lgs. n. 81/2008 ............................................... 75 2.2.1. Generalità ................................................................................................... 75 2.2.2. Situazioni pericolose ................................................................................. 76 2.2.3. Le misure migliorative .............................................................................. 77 2.2.4. Gli esecutori della VdR ............................................................................. 78 2.2.5. Gestione dei rischi in tempo reale (quando aggiornare la VdR) ............. 78

2.3. I temi della valutazione .................................................................................... 83 2.3.1. La conoscenza dei dati del problema ....................................................... 83 2.3.2. Ambiente ................................................................................................... 83 2.3.3. Lay-out ....................................................................................................... 85 2.3.4. Impianti, attrezzi, apparecchi, macchine .................................................. 86 2.3.5. I materiali ................................................................................................... 86 2.3.6. Gli uomini .................................................................................................. 87 2.3.7. La logistica ................................................................................................. 87 2.3.8. I processi produttivi ................................................................................... 87 2.3.9. Gli impianti - L’organizzazione aziendale ............................................... 89 2.3.10. I rischi fisici ............................................................................................. 90 2.3.11. Radiazioni ionizzanti ............................................................................... 91 2.3.12. Radiazioni non ionizzanti ....................................................................... 91 2.3.13. Campi elettromagnetici ........................................................................... 92 2.3.14. L’organico di riferimento ........................................................................ 93 2.3.15. Addestramento, informazione, formazione ........................................... 94

2.4. Criteri per la valutazione .................................................................................. 100 2.4.1. La matrice di rischio .................................................................................. 100 2.4.2. Indice di attenzione ................................................................................... 102 2.4.3. Criterio della massima energia sopportabile ............................................ 103 2.4.4. Valutazione per aree omogenee ................................................................ 104 2.4.5. Riferimenti e documenti di supporto ........................................................ 104 2.4.6. Modus operandi ........................................................................................ 105 2.4.7. A valle della VdR: misure migliorative, ruoli aziendali coinvolti e

scadenzario di attuazione .................................................................... 112 2.4.8. I destinatari del documento ....................................................................... 114 2.4.9. Aspetto del documento ............................................................................. 114

2.5. Casi particolari di valutazione dei rischi .......................................................... 115 2.5.1. La VdR nelle attività ausiliarie alla produzione ...................................... 115 2.5.2. La VdR nelle attività lavorative all’esterno dell’azienda ........................ 121 2.5.3. La VdR nel lavoro somministrato ............................................................ 123 2.5.4. La VdR per lavoratrici gestanti o puerpere .............................................. 123 2.5.5. La VdR a bordo di navi e in ambito portuale .......................................... 124 2.5.6. La VdR e il lavoro minorile ...................................................................... 126 2.5.7. La VdR da interferenze ............................................................................. 127

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Sommario

IX

2.5.8. La VdR nelle industrie estrattive .............................................................. 130 2.5.9. Stress lavoro correlato .............................................................................. 132

2.6. VdR da punture in ambiente ospedaliero ......................................................... 135 2.7. Lavoro solitario ................................................................................................ 136 2.8. Procedure standardizzate per piccole e medie aziende (Pmi) .......................... 137

2.8.1. Dall’autocertificazione alle procedure standardizzate ............................. 137 2.8.2. La procedura standardizzata: generalità ................................................... 139 2.8.3. La procedura standardizzata: il modus operandi ..................................... 143

2.9. Altre (future) semplificazioni ........................................................................... 148 2.10. Allegati ........................................................................................................... 149

CAPITOLO 3 LA SICUREZZA NEGLI APPALTI E NEI CANTIERI

(Ettore Mollame)

3.1. Introduzione ..................................................................................................... 157 3.1.1. Definizioni ................................................................................................. 157 3.1.2. Generalità ................................................................................................... 159

3.2. Lavori in appalto (e contratti d’opera) ............................................................. 160 3.2.1. Obblighi dei datori di lavoro connessi a contratto d’appalto, d’opera o

di somministrazione ............................................................................ 160 3.2.2. Verifica dell’idoneità tecnico-professionale degli appaltatori ................ 162 3.2.3. Rapporti con imprese appaltatrici in tema di sicurezza ........................... 164

3.3. Cantieri temporanei o mobili ............................................................................ 168 3.3.1. Generalità ................................................................................................... 168 3.3.2. Campo di applicazione e scopo ................................................................ 170 3.3.3. Definizioni ................................................................................................. 170 3.3.4. La filosofia del provvedimento ................................................................. 172 3.3.5. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori .......................... 173 3.3.6. Obblighi del coordinatore per la progettazione ....................................... 174 3.3.7. Soggetti obbligati durante l’esecuzione dei lavori ................................... 174 3.3.8. Responsabilità del committente e del responsabile dei lavori ................ 177 3.3.9. Requisiti professionali dei coordinatori ................................................... 178 3.3.10. Notifica preliminare ................................................................................ 178 3.3.11. Obblighi di trasmissione ......................................................................... 178 3.3.12. Valutazione dell’esposizione ad agenti fisici ......................................... 179 3.3.13. Adempimenti particolari ......................................................................... 180 3.3.14. Piani di sicurezza ..................................................................................... 180

3.4. Cantieri e bonifica di ordigni bellici ................................................................ 185 3.4.1. Premessa .................................................................................................... 185 3.4.2. Legge n. 177/2012 - Obblighi e azioni correlate ..................................... 185

3.5. Gestione della segnaletica per i cantieri stradali .............................................. 186 3.6. Responsabilità solidale in caso di infortunio .................................................... 187

3.6.1. Imprese comunitarie in Italia ................................................................... 187

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Manuale Sicurezza 2015

X

CAPITOLO 4 LA GESTIONE DELLA SICUREZZA: PROCEDURE AZIENDALI,

ISPEZIONI, SEGUITI DI INFORTUNIO (Ettore Mollame)

4.1. Generalità ......................................................................................................... 189 4.2. Procedure operative .......................................................................................... 191

4.2.1. Natura e definizioni ................................................................................... 191 4.3. L’indagine sugli infortuni e sugli incidenti ...................................................... 195

4.3.1. Incidenti e infortuni ................................................................................... 195 4.3.2. L’indagine sugli infortuni ......................................................................... 196 4.3.3. L’indagine sugli incidenti ......................................................................... 201

4.4. Ispezioni programmate ..................................................................................... 202 4.4.1. Generalità ................................................................................................... 202 4.4.2. Oggetto dell’ispezione programmata ....................................................... 204 4.4.3. Programma di ispezioni ............................................................................ 204 4.4.4. Esecuzione dell’ispezione ......................................................................... 207 4.4.5. L’ispezione generale ................................................................................. 208

CAPITOLO 5

LA GESTIONE DELLA SICUREZZA: SEGNALETICA DI SICUREZZA E SALUTE

(Virginio Galimberti)

5.1. Fonti normative ................................................................................................ 213 5.2. Vocabolario ...................................................................................................... 214 5.3. Obblighi del datore di lavoro ........................................................................... 214 5.4. Campo di applicazione ..................................................................................... 215 5.5. Le diverse tipologie di comunicazione ............................................................. 215 5.6. Contenuto degli Allegati al D.Lgs. n. 81/2008 ................................................ 216 5.7. La segnaletica nella Valutazione dei rischi ...................................................... 222 5.8. Colori di sicurezza ............................................................................................ 222 5.9. Forma geometrica del segnale e significato del messaggio ............................. 223 5.10. Cartellonistica di supporto. ............................................................................ 223

CAPITOLO 6

LA GESTIONE DELLA SICUREZZA: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) (Virginio Galimberti)

6.1. Generalità ......................................................................................................... 225 6.1.1. Premessa .................................................................................................... 225 6.1.2. Definizioni ................................................................................................. 225

6.2. Riferimenti normativi ....................................................................................... 227 6.2.1. Principali riferimenti normativi ................................................................ 227 6.2.2. Il passato (norme preesistenti al D.Lgs. n. 81/2008) ............................... 228 6.2.3. I DPI nel D.Lgs. n. 81/2008 ...................................................................... 229 6.2.4. Requisiti dei DPI ....................................................................................... 230 6.2.5. Classificazione in categorie (D.Lgs. n. 475/1992 e smi) ......................... 232

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Sommario

XI

6.2.6. Certificazione di conformità (Certificazione CE di tipo) (D.Lgs. n. 475/1992 e smi) ................................................................................... 233

6.2.7. Marcatura dei DPI ..................................................................................... 235 6.2.8. Nota informativa ....................................................................................... 236

6.3. Doveri e obblighi .............................................................................................. 237 6.3.1. Doveri e obblighi ....................................................................................... 237 6.3.2. Scelta e uso dei DPI .................................................................................. 240 6.3.3. Gestione dei DPI ....................................................................................... 249

6.4. Caratteristiche descrittive ................................................................................. 253 6.4.1. Caratteristiche descrittive .......................................................................... 253 6.4.2. Tute impermeabili ..................................................................................... 253 6.4.3. Copricapi .................................................................................................... 254 6.4.4. Guanti ......................................................................................................... 254 6.4.5. Calzature .................................................................................................... 255 6.4.6. Occhiali, schermi, visiere .......................................................................... 255 6.4.7. Respiratori a filtro e respiratori isolanti .................................................... 256 6.4.8. Otoprotettori (protezione dell’udito) ........................................................ 258 6.4.9. Protezione dalle cadute dall’alto (cinture di sicurezza e imbracature) ... 259

CAPITOLO 7 LA GESTIONE DELLA SICUREZZA: RILEVAZIONI INFORTUNI E INCIDENTI - STATISTICHE

(Ettore Mollame)

7.1. Indagine incidenti e infortuni ........................................................................... 261 7.2. Statistiche infortuni .......................................................................................... 264

7.2.1. Le statistiche aziendali .............................................................................. 264 7.2.2 Il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP) ................. 267 7.2.3. Adeguamento statistiche ........................................................................... 269 7.2.4. Andamento degli infortuni ...................................................................... 269 7.2.5. Bilancio infortunistico e recessione .......................................................... 276 7.2.6. Esempio di un modulo per rilevazione infortuni ..................................... 277 7.2.7. Esempio di un modulo per rilevazione incidente .................................... 280

7.3. Statistiche malattie professionali ...................................................................... 280 7.4. Statistiche e confronti a livello internazionale ................................................. 282

7.4.1. La situazione in Europa ............................................................................ 283 7.4.2. Il confronto con l’Europa .......................................................................... 285

CAPITOLO 8 LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI: APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E ASCENSORI

(Pier Luigi Demaldé)

8.1. Apparecchi di sollevamento ............................................................................. 289 8.1.1. Premessa .................................................................................................... 289 8.1.2. Campo di applicazione .............................................................................. 290 8.1.3. Definizioni ................................................................................................. 290 8.1.4. Adempimenti amministrativi .................................................................... 292 8.1.5. Verifiche periodiche .................................................................................. 295 8.1.6. Indicazioni richieste .................................................................................. 305

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Manuale Sicurezza 2015

XII

8.1.7. Ulteriori prescrizioni ................................................................................. 305 8.1.8. Norme di prevenzione infortuni sul lavoro - Modelli ............................. 307

8.2. Ascensori e montacarichi ................................................................................. 308 8.2.1. Premessa .................................................................................................... 308 8.2.2. Definizioni ................................................................................................. 309 8.2.3. Campo di applicazione del D.P.R. n. 162/1999 ....................................... 310 8.2.4. Adempimenti amministrativi .................................................................... 311 8.2.5. Adempimenti in sede di esercizio ............................................................ 312 8.2.6. Norme particolari per gli ascensori installati prima del 25 giugno 1999 315 8.2.7. Norme riguardanti gli ascensori in servizio pubblico destinati al

trasporto di persone ............................................................................. 318 8.3. Appendice ......................................................................................................... 321

CAPITOLO 9 LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI: IMPIANTI ELETTRICI - LUOGHI A RISCHIO DI FORMAZIONE DI MISCELE ESPLOSIVE - LUOGHI A MAGGIOR RISCHIO

IN CASO D’INCENDIO (Ettore Mollame)

9.1. Generalità ......................................................................................................... 323 9.2. La sicurezza degli impianti elettrici ................................................................. 324

9.2.1. Norme di legge e norme di buona tecnica: la regola dell’arte ................ 324 9.2.2. La sicurezza dell’installazione, trasformazione, ampliamento ............... 325

9.3. Gli impianti elettrici nei luoghi di lavoro ......................................................... 328 9.3.1. Caratteristiche generali .............................................................................. 328 9.3.2. Messa a terra .............................................................................................. 330 9.3.3. Collegamento a terra e isolamento “speciale completo” ......................... 330 9.3.4. Protezione contro le scariche atmosferiche: norme EN CEI 62305/2 .... 331 9.3.5. Messa in esercizio e verifiche successive ................................................ 332 9.3.6. Protezione contro il contatto accidentale ................................................. 334 9.3.7. Cabine elettriche ........................................................................................ 334 9.3.8. Quadri di manovra ..................................................................................... 335

9.4. Luoghi a rischio di esplosione per formazione di atmosfere esplosive ............ 335 9.4.1. Generalità ................................................................................................... 335 9.4.2. Definizioni ................................................................................................. 338 9.4.3. Valutazione dei rischi ................................................................................ 338 9.4.4. Prevenzione e protezione .......................................................................... 339 9.4.5. Classificazione delle aree .......................................................................... 340 9.4.6. Il documento sulla protezione contro le esplosioni ................................. 342 9.4.7. Le “Prescrizioni minime” ......................................................................... 342 9.4.8. Misure di prevenzione ............................................................................... 342 9.4.9. Misure di protezione ................................................................................. 343 9.4.10. Criteri per la scelta degli apparecchi e dei sistemi di protezione .......... 343

9.5. Luoghi a maggior rischio in caso di incendio .......................................................... 345 9.5.1. Definizione e funzione .............................................................................. 345 9.5.2. Obblighi di legge. ...................................................................................... 346

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Sommario

XIII

CAPITOLO 10 LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI: ATTREZZATURE A PRESSIONE

(Pier Luigi Demaldé)

10.1. Attrezzature a pressione ................................................................................. 347 10.1.1. Premessa .................................................................................................. 347 10.1.2. Campo di applicazione ............................................................................ 348 10.1.3. Definizioni ............................................................................................... 349 10.1.4. Classificazione delle attrezzature a pressione ........................................ 351 10.1.5. Verifiche periodiche ................................................................................ 358 10.1.6. Impianti di riscaldamento ad acqua calda .............................................. 368 10.1.7. Conduzione dei generatori di vapore ..................................................... 370

10.2. Recipienti a pressione semplici ...................................................................... 370 10.2.1. Premessa .................................................................................................. 370 10.2.2. Campo di applicazione ............................................................................ 371 10.2.3. Requisiti richiesti ..................................................................................... 371 10.2.4. Istruzioni per l’uso .................................................................................. 373 10.2.5. Verifiche in corso di esercizio ................................................................ 373 10.2.6. Insiemi comprendenti un recipiente semplice a pressione .................... 373

10.3. Attrezzature a pressione trasportabili ............................................................. 374 10.3.1. Premessa .................................................................................................. 374 10.3.2. Definizioni ............................................................................................... 374 10.3.3. Valutazione di conformità - Ispezioni periodiche ................................. 374 10.3.4. Entrata in vigore delle nuove norme ...................................................... 375

10.4. Bombole per gas compressi, liquefatti e disciolti (C.L.D.) ............................ 375 10.4.1. Dispositivi di sicurezza delle bombole .................................................. 375 10.4.2. Utilizzo delle bombole - Norme di sicurezza ........................................ 377 10.4.3. Periodicità delle verifiche e revisioni ..................................................... 378 10.4.4. Precauzioni durante l’utilizzo delle bombole ........................................ 378 10.4.5. Colori distintivi ........................................................................................ 381

10.5. Appendice ....................................................................................................... 382

CAPITOLO 11 LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI: SERBATOI INTERRATI

(Pier Luigi Demaldé)

11.1. Premessa ......................................................................................................... 383 11.2. Definizioni ...................................................................................................... 384

11.2.1. Serbatoio interrato ................................................................................... 384 11.2.2. Sostanza ................................................................................................... 384 11.2.3. Perdita di sostanza ................................................................................... 385

11.3. Procedure autorizzative - Autorità competenti ............................................... 385 11.4. Serbatoi interrati di nuova installazione ......................................................... 386

11.4.1. Caratteristiche .......................................................................................... 386 11.4.2. Conduzione .............................................................................................. 387

11.5. Serbatoi interrati esistenti ............................................................................... 387 11.5.1. Libretto ..................................................................................................... 387

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Manuale Sicurezza 2015

XIV

11.5.2. Risanamento ............................................................................................ 387 11.5.3. Serbatoi per GPL di capacità inferiore a 13 m3 ..................................... 388

11.6. Serbatoi interrati risanati ................................................................................ 388 11.6.1. Targa ........................................................................................................ 388

11.7. Dismissione .................................................................................................... 388 11.7.1. Procedure da attuare ................................................................................ 388

11.8. Serbatoi installati in impianti di distribuzione stradale di carburanti ............. 389 11.8.1. Capacità massima .................................................................................... 389 11.8.2. Nuove installazioni .................................................................................. 389 11.8.3. Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione,

messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti .............. 389 11.9. Serbatoi per G.P.L. ......................................................................................... 389

CAPITOLO 12 LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI: APPARECCHIATURE LASER

(Pier Luigi Demaldé)

12.1. Cenni tecnici ................................................................................................... 391 12.2. Applicazioni del laser ..................................................................................... 392 12.3. Effetti biologici della radiazione laser ........................................................... 392 12.4. Valori di esposizione ammissibili .................................................................. 393 12.5. Rischi associati ............................................................................................... 393

12.5.1. Rischi elettrici .......................................................................................... 393 12.5.2. Rischi chimici .......................................................................................... 393 12.5.3. Rischi da raggi X ..................................................................................... 393 12.5.4. Rumore .................................................................................................... 394 12.5.5. Rischi d’incendio o di esplosione ........................................................... 394 12.5.6. Rischi per rottura della cavità ................................................................. 394 12.5.7. Rischi da dispositivi laser montati su macchine .................................... 394

12.6. Classificazione ............................................................................................... 394 12.6.1. Classe 1 .................................................................................................... 395 12.6.2. Classe 1M ................................................................................................ 395 12.6.3. Classe 2 .................................................................................................... 395 12.6.4. Classe 2M ................................................................................................ 395 12.6.5. Classe 3R ................................................................................................. 395 12.6.6. Classe 3B ................................................................................................. 395 12.6.7. Classe 4 .................................................................................................... 395

12.7. Requisiti e criteri di sicurezza ........................................................................ 396 12.7.1. Dichiarazioni ed informazioni del fabbricante ...................................... 396 12.7.2. Misure di sicurezza secondo la “classe” ................................................ 397 12.7.3. Occhiali protettivi .................................................................................... 397 12.7.4. Altre cautele ............................................................................................. 398

12.8. Informazione - Formazione ............................................................................ 398 12.9. Norme comportamentali ................................................................................. 399 12.10. Sorveglianza sanitaria .................................................................................. 400 12.11. Segnaletica ed etichette. ............................................................................... 400

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Sommario

XV

CAPITOLO 13 LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI: DIRETTIVA MACCHINE

(Ettore Mollame)

13.1. Generalità ....................................................................................................... 401 13.2. Inquadramento e definizioni ........................................................................... 402

13.2.1. Generalità ................................................................................................. 402 13.2.2. Campo di applicazione e definizioni ...................................................... 404

13.3. Valutazione della conformità ......................................................................... 408 13.3.1. Requisiti di sicurezza: conformità .......................................................... 408 13.3.2. Procedura della valutazione della conformità ........................................ 409 13.3.3. Manuale di istruzioni per l’uso ............................................................... 411

13.4. Le macchine nel sistema di gestione della sicurezza aziendale ..................... 411 13.4.1. Obblighi del datore di lavoro che utilizzi macchine .............................. 411 13.4.2. Obblighi dei preposti ............................................................................... 412 13.4.3. Obblighi dei lavoratori addetti a macchine ............................................ 412 13.4.4. L’impiego di macchine non rispondenti alla direttiva macchine .......... 412 13.4.5. Le norme di prevenzione anteriori al D.Lgs. n. 81/2008 ...................... 413 13.4.6. L’evoluzione della direttiva macchine. Considerazioni e confronti. .... 415

CAPITOLO 14 I RISCHI PER LA SALUTE E LA LORO PREVENZIONE

(Ettore Mollame)

14.1. Introduzione ................................................................................................... 417 14.1.1. Fattori di rischio per la salute .......................................................... 417 14.1.2. Definizioni e collocazione nel D.Lgs. n. 81/2008 .......................... 418

14.2. Agenti fisici - Il rumore in ambiente di lavoro ............................................... 420 14.2.1. Rumore e suono .............................................................................. 420 14.2.2. La valutazione del rischio rumore .................................................. 423 14.2.3. Obblighi del datore di lavoro .......................................................... 424 14.2.4. Informazione e formazione ............................................................. 425 14.2.5. Sorveglianza sanitaria ..................................................................... 425 14.2.6. Cenno sul rumore esterno ............................................................... 427 14.2.7. Attività a livello di esposizione molto variabile ............................. 428 14.2.8. Peculiarità del rischio rumore ......................................................... 428

14.3. Protezione dai rischi da esposizione a vibrazioni ........................................... 429 14.3.1. Le vibrazioni: generalità ................................................................. 429 14.3.2. La valutazione del livello di esposizione ........................................ 430 14.3.3. Misure di prevenzione e protezione ................................................ 431 14.3.4. Sorveglianza sanitaria ..................................................................... 431

14.4. Protezione dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici ....................... 432 14.4.1. Generalità e definizioni ................................................................... 432 14.4.2. Misure di prevenzione e protezione ................................................ 434 14.4.3. Superamento del valore limite di esposizione ................................ 435 14.4.4. Sorveglianza sanitaria ..................................................................... 435

14.5. Protezione dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali ................ 435 14.5.1. Generalità e definizioni ................................................................... 435

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Manuale Sicurezza 2015

XVI

14.5.2. Fattori di rischio particolari ............................................................ 436 14.5.3. Misure migliorative da ricercare e disposizioni atte a ridurre i

rischi ............................................................................................. 437 14.5.4. Sorveglianza sanitaria ..................................................................... 437 14.5.5. La Radiazione solare (i raggi UV) .................................................. 437

14.6. Sostanze pericolose - Protezione da agenti chimici pericolosi ...................... 439 14.6.1. Premessa ......................................................................................... 439 14.6.2. Definizioni ...................................................................................... 439 14.6.3. Vie di assunzione ............................................................................ 441 14.6.4. I livelli di esposizione lavorativa .................................................... 442 14.6.5. Obblighi del datore di lavoro .......................................................... 445 14.6.6. Sorveglianza sanitaria ..................................................................... 449 14.6.7. Esposizione a piombo e suoi composti ........................................... 450

14.7. Protezione da agenti cancerogeni, mutageni e teratogeni .............................. 451 14.7.1. Generalità e definizioni ................................................................... 451 14.7.2. Classificazione ................................................................................ 452 14.7.3. Campo di applicazione ed esclusioni .............................................. 458 14.7.4. Obblighi del datore di lavoro .......................................................... 458

14.8. Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto ............................ 462 14.8.1. Premessa ......................................................................................... 462 14.8.2. Lavori di demolizione e rimozione dell’amianto ............................ 463

14.9. Esposizione ad agenti biologici ...................................................................... 464 14.9.1. Definizioni ...................................................................................... 464 14.9.2. Classificazione degli agenti biologici ............................................. 465 14.9.3. Aggiornamento dell’informazione sugli agenti biologici usati ...... 466 14.9.4. Obblighi del datore di lavoro .......................................................... 467

14.10. La movimentazione manuale di carichi ....................................................... 471 14.10.1. Generalità ...................................................................................... 471 14.10.2. Definizioni .................................................................................... 472 14.10.3. La valutazione dei rischi ............................................................... 472 14.10.4. Sorveglianza sanitaria ................................................................... 476 14.10.5. Procedure di calcolo (il metodo NIOSH modificato) ................... 476 14.10.6. Evoluzione della normativa .......................................................... 481

14.11. Lavoro a videoterminale ............................................................................... 482 14.11.1. Generalità ...................................................................................... 482 14.11.2. Definizioni .................................................................................... 482 14.11.3. Obblighi del datore di lavoro ........................................................ 483 14.11.4. Informazione e formazione ........................................................... 484 14.11.5. Specifiche tecniche. ...................................................................... 484

CAPITOLO 15 LA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI

(Pier Luigi Demaldé)

15.1. Ambienti sospetti di inquinamento o confinati .............................................. 489 15.1.1. Premessa ......................................................................................... 489 15.1.2. Campo di applicazione ................................................................... 489 15.1.3. Definizioni ...................................................................................... 489

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Sommario

XVII

15.2. Rischi connessi con il lavoro in ambienti sospetti o confinati ....................... 491 15.3. Qualificazione delle imprese operanti negli ambienti sospetti o confinati .... 492

15.3.1. Gli elementi di qualificazione per lavorare negli ambienti sospetti o confinati ....................................................................... 493

15.4. Lavori negli ambienti sospetti o confinati: gestione operativa ...................... 495 15.4.1. Valutazione dei rischi ..................................................................... 495 15.4.2. Lavorazioni prevedibili e rischi correlati ........................................ 496 15.4.3. Permesso di lavoro .......................................................................... 496 15.4.4. Gestione del rischio ........................................................................ 497

15.5. Gestione delle emergenze ............................................................................... 500 15.6. Allegati ........................................................................................................... 502

15.6.1. Dichiarazione requisiti ambienti confinati ...................................... 502 15.6.2. Permesso di lavoro .......................................................................... 505

CAPITOLO 16 SOSTANZE E MISCELE PERICOLOSE

(Pier Luigi Demaldé)

16.1. Normativa principale di riferimento ............................................................... 509 16.1.1. Premessa ......................................................................................... 509

16.2. Il Regolamento CLP ....................................................................................... 510 16.2.1. Introduzione .................................................................................... 510 16.2.2. Entrata in vigore del Regolamento CLP ......................................... 511 16.2.3. Struttura e aspetti innovativi del Regolamento CLP ...................... 513 16.2.4. Definizioni utili ............................................................................... 514 16.2.5. Differenze tra il Regolamento CLP e le Direttive DSP-DPP ......... 516 16.2.6. Classificazione ................................................................................ 517 16.2.7. Etichettatura .................................................................................... 522 16.2.8. Scheda di dati di sicurezza .............................................................. 526 16.2.9 Disciplina sanzionatoria ................................................................... 528

16.3. Il Regolamento REACH ................................................................................ 529 16.3.1. Introduzione .................................................................................... 529 16.3.2. Strumenti informatici REACH ....................................................... 531 16.3.3. Struttura del Regolamento REACH ................................................ 532 16.3.4. Entrata in vigore del Regolamento REACH ................................... 533 16.3.5. Definizioni utili ............................................................................... 534 16.3.6. Campo d’applicazione del Regolamento REACH ......................... 536 16.3.7. Processo di Registrazione ............................................................... 537 16.3.8. Processo di Autorizzazione ............................................................. 541 16.3.9. Processo di Restrizione ................................................................... 544 16.3.10. Disciplina sanzionatoria ................................................................ 546

16.4. Allegati ........................................................................................................... 546

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Manuale Sicurezza 2015

XVIII

CAPITOLO 17 PREVENZIONE INCENDI - EMERGENZE

(Pier Luigi Demaldé)

17.1. La prevenzione incendi .................................................................................. 567 17.1.1. Fonti normative ............................................................................... 567 17.1.2. Lo Sportello Unico ......................................................................... 569 17.1.3. Attività di prevenzione incendi affidate a professionisti esterni .... 570 17.1.4. Attività soggette .............................................................................. 571 17.1.5. Avvio di nuove attività ................................................................... 572 17.1.6. Nulla Osta di Fattibilità (N.O.F.) .................................................... 577 17.1.7. Verifiche in corso d’opera .............................................................. 578 17.1.8. Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio ........ 578 17.1.9. Istanza di deroga ............................................................................. 579 17.1.10. Voltura .......................................................................................... 581 17.1.11. Approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio ................... 581 17.1.12. Vulnerabilità sismica dell’impiantistica antincendio .................... 582 17.1.13. Modulistica ................................................................................... 583 17.1.14. NOP .............................................................................................. 584 17.1.15. Procedimenti nel periodo transitorio ............................................ 584

17.2. Obblighi connessi con l’esercizio dell’attività ............................................... 585 17.2.1. Obblighi generali ............................................................................ 585 17.2.2. Obblighi specifici ............................................................................ 587 17.2.3. Gestione delle emergenze ............................................................... 589

17.3. Normativa del settore antincendio .................................................................. 591 17.3.1. Normativa di carattere generale ...................................................... 591 17.3.2. Normativa relativa a specifici argomenti ........................................ 599 17.3.3. Il Regolamento (UE) n. 305/2011 (CPR, relativo ai materiali da

costruzione) e i suoi riflessi sul settore antincendio .................... 606 17.4. Misure di prevenzione e di protezione ........................................................... 611

17.4.1. Misure di prevenzione .................................................................... 611 17.4.2. Misure di protezione ....................................................................... 611

17.5. Terminologia e segnaletica ............................................................................. 612 17.5.1. Definizioni usate nella normativa di prevenzione incendi ............. 612 17.5.2. Segnaletica di prevenzione incendi ................................................ 616

17.6. Piani di emergenza ......................................................................................... 616 17.6.1. Premessa ......................................................................................... 616 17.6.2. Linee guida del piano di emergenza ............................................... 617 17.6.3. Esempio di piano di emergenza ...................................................... 617 17.6.4. Norme di comportamento e di prevenzione ................................... 620

17.7. Allegati ........................................................................................................... 621 17.7.1. Allegato I al D.P.R. n. 151/2011 - Attività soggette e relative

sottoclassi, con individuazione, per ogni sottoclasse, del livello di rischio (A - B - C) .................................................................... 621

17.7.2. Allegato IV al D.M. 5 agosto 2012 - Modifiche ad attività esistenti. ....................................................................................... 633

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Sommario

XIX

CAPITOLO 18 ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

(Pier Luigi Demaldé)

18.1. Generalità ....................................................................................................... 635 18.1.1. Premessa ......................................................................................... 635 18.1.2. Definizioni ...................................................................................... 638 18.1.3. Campo di applicazione ................................................................... 639

18.2. Obblighi del gestore ....................................................................................... 640 18.2.1. Obblighi del gestore delle attività a rischio di incidente rilevante . 640 18.2.2. Piano di emergenza interno ............................................................ 644 18.2.3. Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) .................................... 645 18.2.4. Ulteriori adempimenti ..................................................................... 649

18.3. Il ruolo della pubblica amministrazione ......................................................... 652 18.3.1. Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare (MATTM) . 652 18.3.2. Prefetto ............................................................................................ 653 18.3.3. Regione o Provincia autonoma ....................................................... 654 18.3.4. Provincia ......................................................................................... 655 18.3.5. Comune ........................................................................................... 656 18.3.6. Comitato tecnico regionale o interregionale (CTR) ....................... 657 18.3.7. Corpo Nazionale Vigili del fuoco (C.N.VV.F.) .............................. 657

18.4. Procedure ........................................................................................................ 659 18.4.1. Piani di emergenza esterni .............................................................. 659 18.4.2. Procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza .................. 660 18.4.3. Informazioni sulle misure di sicurezza ........................................... 661 18.4.4. Misure di controllo ......................................................................... 661

18.5. Allegati ........................................................................................................... 661 18.5.1. D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334, Allegato A (art. 5, c. 2) ................. 662 18.5.2. D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334, Allegato I ...................................... 662 18.5.3. D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334, Allegato V .................................... 669

CAPITOLO 19

IL MEDICO COMPETENTE (Giovanni Pianosi. Agg. 2015: Andrea Rotella)

19.1. Generalità ....................................................................................................... 675 19.1.1. Il medico competente nella legislazione precomunitaria ................ 675 19.1.2. Le novità introdotte con le norme di derivazione comunitaria ....... 675 19.1.3. Obbligo di nominare il medico competente e doveri conseguenti

per il datore di lavoro e i dirigenti ................................................ 676 19.1.4. Doveri del lavoratore ...................................................................... 678 19.1.5. Titoli e requisiti soggettivi del medico competente ........................ 678 19.1.6. Il ruolo del medico competente nel sistema aziendale di prevenzione ... 679

19.2. Aspetti operativi: compiti del medico competente ......................................... 682 19.2.1. Compiti legati alla valutazione dei rischi ....................................... 683 19.2.2. Compiti legati alle attività di riduzione dei rischi .......................... 686 19.2.3. Compiti legati alla sorveglianza sanitaria ....................................... 690

19.3. Qualche riflessione finale ............................................................................... 711

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Manuale Sicurezza 2015

XX

CAPITOLO 20 TECNICHE DI COMUNICAZIONE E PSICOLOGIA DELLA SICUREZZA

(Arduino Berra)

20.1. Breve excursus sulle concezioni psicologiche della sicurezza ....................... 715 20.2. Le tecniche di comunicazione ........................................................................ 721

20.2.1. Le comunicazioni di massa ............................................................. 723 20.2.2. Le comunicazioni all’interno dell’organizzazione ......................... 727 20.2.3. Comunicazioni faccia a faccia o d’aula .......................................... 737 20.2.4. Le comunicazioni individuali via sistemi Internet .......................... 743

20.3. Nota sulla valutazione dello stress lavoro-correlato ..................................... 744

CAPITOLO 21 IL SISTEMA SANZIONATORIO NEL NUOVO TESTO UNICO DELLA SICUREZZA

(Alessio Scarcella)

21.1. Il testo unico sulla sicurezza ed il modello sanzionatorio a cavallo tra il D.Lgs. n. 81/2008 ed il D.Lgs. n. 106/2009 ............................................... 747

21.2. Le sanzioni previste per i singoli soggetti della sicurezza nei Titoli del T.U.S. .......................................................................................................... 750

21.3. Il nuovo criterio della violazione “unitaria” in caso di plurime violazioni degli allegati tecnici .................................................................................... 754

21.4. Il Titolo I (Principi comuni): le sanzioni ........................................................ 755 21.4.1. Le sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente ............................. 755 21.4.2. Le sanzioni per il preposto ed il mutamento di prospettiva per la

parte “speciale” ............................................................................ 767 21.4.3. Le sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli

installatori ..................................................................................... 770 21.4.4. Le sanzioni per il medico competente ............................................ 773 21.4.5. Le sanzioni per i lavoratori ............................................................. 775 21.4.6. Le sanzioni per i componenti dell’impresa familiare di cui all’art.

230-bis cod. civ., per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti ............................ 778

21.5. Il Titolo II (Luoghi di lavoro): le sanzioni ..................................................... 781 21.5.1. Le sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente ............................. 781

21.6. Il Titolo III (Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI): le sanzioni ............ 784 21.6.1. Le sanzioni a carico del datore di lavoro, del venditore, del

noleggiatore o del concedente in uso ........................................... 784 21.7. Il Titolo IV (Cantieri temporanei o mobili): le sanzioni ................................ 786

21.7.1. Le sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori ................ 786 21.7.2. Le sanzioni per i coordinatori ......................................................... 789 21.7.3. Le sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti ............... 792 21.7.4. Le sanzioni per i lavoratori autonomi ............................................. 794

21.8. Il Titolo V (Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro): le sanzioni ........... 795 21.8.1. Le sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente ................ 795 21.8.2. Le sanzioni a carico del preposto .................................................... 795

21.9. Il Titolo VI (Movimentazione manuale dei carichi): le sanzioni ................... 796

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Sommario

XXI

21.9.1. Le sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente ................ 796 21.9.2. Le sanzioni a carico del preposto .................................................... 797

21.10. Il Titolo VII (Attrezzature munite di videoterminali): le sanzioni ............... 797 21.10.1. Le sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente .............. 797 21.10.2. Le sanzioni a carico del preposto .................................................. 797

21.11. Il Titolo VIII (Agenti fisici): le sanzioni ...................................................... 798 21.11.1. Le sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente ........................... 798 21.11.2. Le sanzioni per il medico competente .......................................... 798

21.12. Il Titolo IX (Sostanze pericolose): le sanzioni ............................................. 799 21.12.1. Le sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente ........................... 799 21.12.2. Le sanzioni per il preposto ............................................................ 800 21.12.3. Le sanzioni per il medico competente .......................................... 801 21.12.4. Le sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi

esposti .......................................................................................... 801 21.12.5. Le sanzioni per i lavoratori ........................................................... 802

21.13. Il Titolo X (Esposizione ad agenti biologici): le sanzioni ............................ 802 21.13.1. Le sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti ............... 802 21.13.2. Le sanzioni a carico dei preposti .................................................. 803 21.13.3. Le sanzioni a carico del medico competente ................................ 804 21.13.4. Le sanzioni a carico dei lavoratori ................................................ 804 21.13.5. Le sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi

esposti .......................................................................................... 805 21.14. Il Titolo X-bis (Protezione da ferite nel settore sanitario): le sanzioni ........ 805

21.14.1. Le sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti ............... 805 21.15. Il Titolo XI (Protezione da atmosfere esplosive): le sanzioni ...................... 806

21.15.1. Le sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti ............... 806 21.16. Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare ....................................... 807 21.17. Il Titolo XII: le disposizioni in materia penale e di procedura penale ......... 813

CAPITOLO 22 ORGANIZZAZIONE PUBBLICA PER LA SICUREZZA - VIGILANZA E CONTROLLO

(Ettore Mollame)

Premessa .................................................................................................................. 821 22.1. Enti preposti - Vigilanza e controllo .............................................................. 821

22.1.1. Il sistema istituzionale .................................................................... 821 22.1.2. Vigilanza e controllo - Generalità (D.Lgs. n. 81/2008, Titolo I,

Capo II, art. 13) ............................................................................ 826 22.1.3. Aziende Sanitarie Locali (ASL) ..................................................... 827 22.1.4. Servizi Ispezioni del Lavoro (già Ispettorato del Lavoro) .............. 831 22.1.5. Il nuovo servizio Inail (l’ex-Ispesl) ................................................ 831 22.1.6. Vigili del Fuoco .............................................................................. 833 22.1.7. Inail ................................................................................................. 834 22.1.8. APAT/ARPA/APPA ....................................................................... 843 22.1.9. Corpo statale delle miniere ............................................................. 843 22.1.10. Contravvenzioni ............................................................................ 844 22.1.11. Verifiche obbligatorie ................................................................... 846 22.1.12 Notifiche all’organo di vigilanza via SUAP .................................. 849

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XXII

Indice analitico ........................................................................................................ 851 Indice cronologico della documentazione – Cd-Rom ............................................. 861

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CAPITOLO 1 IL SISTEMA DI SICUREZZA AZIENDALE

(Ettore Mollame)

SOMMARIO: 1.1. Premessa – 1.1.1. Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – 1.2. I soggetti obbligati – 1.2.1. Il datore di lavoro – 1.2.2. Dirigenti e preposti – 1.2.3. Lavoratori – 1.2.4. Altri soggetti – 1.2.5. Contratti di appalto, d’opera, di somministrazione – 1.3. Misure di tutela – 1.3.1. Misure generali di tutela – 1.4. Istituti specialistici e relative figure professionali – 1.4.1. Premessa – 1.4.2. Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) e RSPP – 1.4.3. Medico competente – 1.4.4. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) – 1.4.5. Gestione delle emergenze – 1.5. Informazione e formazione – 1.5.1. Informazione e formazione dei lavoratori – 1.6. Riunioni e consultazioni – 1.6.1. Partecipazione e consultazione dei lavoratori – 1.7. Adempimenti documentali – 1.7.1. Generalità – 1.7.2. Adempimenti preesistenti al D.Lgs. n. 81/2008 – 1.7.3. Obblighi del datore di lavoro – 1.8. Sistema di gestione aziendale della sicurezza – Normazione e “linee guida” per un approccio sistemico – 1.8.1. Generalità – 1.8.2. Documentazione di riferimento (normazione) sui sistemi di gestione – 1.9. Normazione e norme di buona tecnica – 1.9.1. Definizioni, caratteristiche e finalità della normazione – 1.9.2. La normazione in ambito UE – 1.9.3. Organismi di normazione – 1.9.4. Esempi di norme UNI e CEI in materia di sicurezza.

1.1. PREMESSA

Il D.Lgs. n. 626/1994 aveva istituito un sistema di prevenzione e di sicurezza aziendale che tuttora si basa sulla partecipazione attiva e sulla collaborazione di una pluralità di soggetti impegnati alla realizzazione e al mantenimento di un ambiente di lavoro tale da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e che tenda un continuo miglioramento. La filosofia che è alla base anche del D.Lgs. n. 81/2008, consiste nel fare assegnamento su una impostazione organizzativa/gestionale dell’impresa che rifletta la “volontà politica”, espressa dal vertice aziendale, di conseguire la sicurezza. Così, partendo da formulazioni generali come quella dell’art. 2087 (cod. civ. 1942) relativa all’obbligo per l’imprenditore di “adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità e la personalità morale dei prestatori di lavoro”, o come quelle contenute nei decreti degli anni cinquanta (che richiedevano al datore di lavoro, dirigenti e preposti l’osservanza delle misure tecniche di sicurezza riportate negli stessi decreti, di rendere edotti i lavoratori dei rischi e delle cautele da osservare e di vigilare affinché rispettassero le norme in materia) si è giunti alle direttive europee e infine al D.Lgs. n. 81/2008 con prescrizioni dettagliate che riguardano scelte produttive, modalità tecnologiche e operative, nonché la creazione di nuovi istituti aziendali e la designazione di determinate figure professionali (con l’indicazione dei relativi compiti specifici in tema di sicurezza e salute). Ma forse (almeno per l’Italia) la più significativa innovazione introdotta con il recepimento della direttiva n. 89/391 CEE (“la direttiva quadro”)sono stati la responsabilizzazione e il conseguente coinvolgimento e partecipazione di tutti i lavoratori alla gestione della sicurezza (art. 5 dell’abrogato D.Lgs. n. 626/1994 di recepimento, oggi art. 20 del vigente D.Lgs. n. 81/2008). Infine, logico corollario a detto coinvolgimento, obblighi di informazione, formazione, addestramento sostituiscono il troppo stringato “rendere edotti dei rischi specifici” degli abrogati D.P.R. n. 547/1955 e D.P.R. n. 303/1956 (*).

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Nota (*) Gli obblighi di informazione e formazione devono essere assolti con le modalità e nei tempi indicati negli accordi “Stato-Regioni” del 21 dicembre 2011 e del 22 febbraio 2012)

Si sono introdotti molteplici obblighi per datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, componenti dei servizi specialistici, ecc. che, se correttamente interpretati ed assolti, incidono positivamente sulla “politica di sicurezza” dell’impresa, la sua organizzazione, la sicurezza oggettiva degli impianti e dei luoghi di lavoro, sui comportamenti dei singoli, e coinvolgono nel modo più ampio possibile tutte le strutture aziendali nella gestione delle problematiche di sicurezza. Gli obblighi relativi competono in primo luogo al datore di lavoro, ma un ruolo attivo viene affidato agli stessi lavoratori, con l’istituzione della figura del “Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza” e con una loro precisa responsabilizzazione in merito alla propria e altrui sicurezza (introdotta in forza del recepimento della direttiva comunitaria n. 89/391 e fino allora, come già detto, colpevolmente assente nella legislazione nazionale). Per realizzare in modo valido ed efficace le misure necessarie in materia di sicurezza, occorre che l’impresa stabilisca attui una politica di sicurezza, in primo luogo di prevenzione, elabori programmi operativi in proposito, disciplini con proprie procedure le attività a rischio, favorisca la partecipazione, l’informazione e la formazione di tutte le componenti aziendali. Ciò mediante la creazione di idonei supporti organizzativo/gestionali. L’esperienza acquisita in campo internazionale, gli orientamenti espressi sotto forma di “Raccomandazioni”, “Convenzioni” o altri strumenti elaborati da Organismi sovranazionali, quali l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (BIT/ILO) e l’Associazione Internazionale di Sicurezza Sociale (AISS/ISSA) e le direttive sociali dell’Unione Europea, forniscono ampie indicazioni sulle modalità organizzative aziendali e sulle relative strutture dedicate. Si ritengono particolarmente significativi, per quanto riguarda i criteri e gli strumenti organizzativi da adottare nelle imprese in materia di sicurezza sul lavoro, i sottoriportati “Principi di prevenzione” espressi dalla Comunità Europea Carbone e Acciaio (CECA) sin dal 1967, che trovano tutti ampio riscontro nella Direttiva quadro comunitaria 89/391/CEE, e che sono stati recepiti nel D.Lgs. n. 626/1994 e si ritrovano oggi nel D.Lgs. n. 81/ 2001, “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro”. Questo, spesso indicato, anche se impropriamente, come “Testo Unico”, ha riunito in un solo strumento, apportando i necessari aggiornamenti e armonizzazioni, le disposizioni e i principi contenuti nelle precedenti norme di legge che sono state conseguentemente abrogate (v. di seguito, in questo stesso paragrafo al punto 1.1.1).

Principi di prevenzione CECA (1967) 1) La direzione al livello più elevato considera la promozione della sicurezza e dell’igiene

sul lavoro come parte essenziale dei propri compiti. 2) È necessario che essa diffonda il suo atteggiamento mentale, preferibilmente per iscritto,

all’insieme del personale, sotto forma di principi chiaramente definiti. 3) Le attività di sicurezza e di igiene devono essere integrate nelle attività di produzione di

modo che non ne possano essere dissociate. Le modalità di integrazione vanno chiaramente definite a tutti i reparti ed a qualsiasi livello.

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Capitolo 1 – Il sistema di sicurezza aziendale

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4) Per tutte le azioni di sicurezza sul lavoro è essenziale che la direzione dell’impresa ed i vari reparti di quest’ultima possano avvalersi dei consigli di un servizio specializzato di sicurezza posto direttamente alle dipendenze della direzione, senza che ciò esoneri gli stessi dai propri obblighi fondamentali al riguardo (*).

5) Ogni membro della gerarchia, quale che sia il suo livello, è tenuto a svolgere i compiti di sicurezza sul lavoro nel settore di sua competenza e a riferirne ai suoi superiori gerarchici. Ciò implica che, nelle valutazioni del personale, i requisiti in materia di sicurezza sul lavoro intervengano allo stesso titolo degli altri requisiti.

6) Tutte le attività di sicurezza sul lavoro devono essere coordinate nell’ambito di un programma coerente. Esso deve essere scaglionato da relazioni periodiche che facciano il punto del suo stato di avanzamento e che permettano il suo continuo adattamento.

7) Conviene che su questo programma si domandi il parere dei rappresentanti dei lavoratori, la cui collaborazione, in tutti i settori della sicurezza sul lavoro, è della più alta importanza.

8) Il programma deve ispirarsi non soltanto all’analisi delle statistiche degli infortuni occorsi, ma anche allo studio approfondito, prima che l’infortunio si verifichi, dei rischi inerenti a ciascun settore di attività.

9) Ciascuna delle azioni di sicurezza sul lavoro previste nel programma deve constare di varie fasi: preparazione, applicazione, controllo o controlli dell’esecuzione, valutazione ed utilizzazione dei risultati.

10) Oltre agli aspetti tecnici e di organizzazione della sicurezza sul lavoro, l’azione di formazione in materia di sicurezza a tutti i livelli gerarchici e a tutto il personale, è della più alta importanza. A tale scopo bisogna tendere a far sì che la formazione in materia di sicurezza sul lavoro sia realizzata quale parte integrante nella formazione professionale. Nella misura in cui tale integrazione non fosse già realizzata, il programma aziendale dovrebbe includere un posto specifico di formazione complementare in tale campo.

Nota (*) Oggi, che qualsiasi impresa deve avere un proprio SPP, la raccomandazione è soddisfatta ope legis.

1.1.1. Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Il 30 aprile 2008 è stato emanato il D.Lgs. n. 81, che costituisce il cosiddetto “Testo Unico per la salute e la sicurezza sul lavoro”, con esso si è inteso provvedere al riassetto e alla riforma delle norme emanate nell’arco di quarant’anni in tema di sicurezza e salute sul lavoro. La preesistente normativa è stata pertanto riordinata, aggiornata e coordinata in un unico testo, nel rispetto delle normative comunitarie (segnatamente delle direttive sociali) e delle convenzioni internazionali (art. 1 del decreto). Il Decreto consta di 306 articoli suddivisi nei 13 seguenti Titoli e di 51 Allegati: I. Principi generali – II. Luoghi di lavoro – III. Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale – IV. Cantieri temporanei o mobili – V. Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro – VI. Movimentazione manuale dei carichi – VII. Attrezzature munite di videoterminali – VIII. Agenti fisici – IX. Sostanze pericolose – X. Esposizione ad agenti biologici – XI. Protezione da atmosfere esplosive – XII, Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale – XIII Norme transitorie e finali. Nel D.Lgs. n. 81/2008 sono contenuti, pertanto, con i necessari aggiornamenti e precisazioni, i principi e le disposizioni precedentemente collocati in numerosi strumenti normativi che sostanzialmente mantengono la loro valenza concettuale e che potranno essere ancora richiamati nella presente trattazione, anche se il Decreto (art. 304) li ha formalmente abrogati. Risultano così abrogati: § D.P.R. n. 547/1955 (Regolamento generale di prevenzione infortuni) § D.P.R. n. 164/1956 (Costruzioni)

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§ D.P.R. n. 303/1956 (Igiene del lavoro), eccetto l’art. 64 (ispezioni dell’Ispettorato del lavoro) § D.Lgs. n. 277/1991 (Piombo, amianto, rumore) § D.Lgs. n. 626/1994 (Recepimento direttiva quadro n. 89/391/CEE ed altre direttive particolari) § D.Lgs. n. 493/1996 (segnaletica) § D.Lgs. n. 494/1996 (Cantieri temporanei o mobili) § D.Lgs. n. 25/2002 (Rischio chimico) § D.Lgs. n. 187/2005 (Rumore) § Art. 36 bis, cc. 1 e 2, D.L. n. 223/2006 convertito in Legge n. 248/2006 (misure contro il lavoro nero) § Artt. 2, 3, 5, 6 e 7, Legge n. 123/2007 (misure in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e legge delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia) § “Ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal D.Lgs. n. 81/2008 incompatibili con lo stesso”.

1.2. I SOGGETTI OBBLIGATI

In questa materia sono destinatari di particolari e determinati obblighi il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti ed i lavoratori: in altre parole tutti coloro che fanno parte di una impresa in funzione del ruolo ricoperto e delle mansioni concretamente svolte. Di seguito saranno esaminati tali obblighi separatamente, anche se il sistema di gestione della sicurezza implica una struttura in cui i singoli soggetti hanno attribuzioni collegate tra loro, che li obbligano ad agire in modo integrato o interdipendente,

1.2.1. Il datore di lavoro

1.2.1.1. Definizioni Secondo l’art. 2, c. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008, si definisce datore di lavoro “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore (v. par. 1.2.3) o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa ovvero dell’unità produttiva”, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Per unità produttiva si intende “lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale”. Nelle pubbliche amministrazioni (di cui all’art. 1, c. 2 del D.Lgs. n. 165/2001, si considera datore di lavoro “il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa”. Note 1) Nelle società cooperative i compiti e le responsabilità del datore di lavoro sono da attribuirsi, ai fini della normativa in esame, al legale rappresentante anche nei confronti degli stessi soci. 2) Nelle società di persone, ove non sia individuabile un unico responsabile, la qualifica di datore di lavoro, ai fini che qui interessano, dovrebbe spettare a tutti i soci amministratori nei riguardi degli stessi singoli soci.

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Capitolo 1 – Il sistema di sicurezza aziendale

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3) Anche l’impresa familiare senza lavoratori dipendenti, che era esclusa dal campo di applicazione della normativa sulla sicurezza (Min. Lav. circolare n. 154/1996), è ora soggetta a norme dedicate (art. 21). 4) “Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico” (art. 18, c. 2).

1.2.1.2. Obblighi non delegabili Rimangono esclusivamente in capo al datore di lavoro e non sono delegabili (art. 17) i due seguenti obblighi: § valutazione dei rischi ed elaborazione del documento (da custodire in azienda) contenente la relazione, l’individuazione delle misure di sicurezza ed il relativo programma di attuazione (artt. 28 e 29) (*); Nota (*) I datori di lavoro delle aziende che occupano fino a 10 dipendenti (eccettuate le attività di cui all’art. 31, c. 6, lett. a), b), c), d) e g), precisate nella Nota a fine pragrafo, dovranno effettuare la valutazione dei rischi secondo le “procedure standardizzate” che saranno elaborate dalla Commissione consultiva permanente entro il 31.12 2010 e recepite con decreto interministeriale. Transitoriamente, fino alla scadenza del diciottesimo mese dalla data di entrata in vigore del futuro decreto e, comunque, non oltre il 30.6.2012, i datori di lavoro possono effettuare l’autocertificazione (art. 29, c. 5). § designazione del “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” (RSPP) interno o esterno all’azienda; § autocertificazione, per le aziende che occupano fino a 10 lavoratori, dell’avvenuta valutazione dei rischi (art. 29, c. 5, primo periodo). Nota La facoltà di autocertificazione di cui all’articolo appena sopra citato è stata soppressa il 31 maggio 2013 (nessuna proroga).

1.2.1.3. Obblighi delegabili (art. 18) Si riportano di seguito gli obblighi a carico del datore di lavoro che possono essere delegati ai dirigenti che organizzano le attività secondo le attribuzioni e competenze loro conferite: § nomina del “medico competente” nei casi di sorveglianza sanitaria prevista dal D.Lgs. n. 81/2008; § designazione dei lavoratori che, qualora si manifesti una qualsiasi emergenza causata da disfunzioni operative o anche di origine esterna (ambientale), sono incaricati della relativa gestione, al fine di renderne minime le conseguenze per le persone coinvolte; § aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi rilevanti ai fini della salute e della sicurezza; § considerazione delle capacità e delle condizioni dei lavoratori, con riferimento alla loro salute e alla sicurezza; § fornitura ai lavoratori dei DPI necessari ed idonei, consultando allo scopo il RSPP ed il “medico competente”; § fornitura adeguata di istruzioni ai lavoratori che debbono accedere a zone ove possono essere esposti a un rischio grave e specifico; e predisposizione delle misure appropriate affinché gli altri lavoratori non possano accedervi;

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§ controllo dell’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, delle disposizioni e procedure aziendali di sicurezza, dell’uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI messi a loro disposizione; § controllo dell’osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dalla normativa sulla sicurezza; § informazione al medico competente sui processi e sui rischi connessi all’attività produttiva; § adozione delle misure idonee a tenere sotto controllo situazioni di rischio in caso di emergenza; § fornitura di istruzioni per l’allontanamento dal posto di lavoro o dalla zona pericolosa in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile; § informazione tempestiva ai lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato sul rischio stesso e sulle disposizioni prese o da prendere ai fini della loro protezione; § astensione dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persista un pericolo grave e immediato, salvo il caso di eccezioni debitamente motivate; § riconoscimento ai lavoratori della possibilità concreta di verificare, tramite il RLS, l’applicazione delle misure di sicurezza e protezione della salute; § riconoscimento al RLS della possibilità di accedere alle informazioni e alla documentazione aziendale relativa alla valutazione dei rischi, alle misure di prevenzione inerenti nonché a quelle relative alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all’organizzazione, agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali; § adozione di provvedimenti appropriati per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno; § comunicazione in via telematica a INAIL (anche per il settore marittimo), a fini statistici e informativi i dati relativi agli infortuni con assenza dal lavoro di almeno un giorno (escluso quello dell’evento) e, ai fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni con assenza dal lavoro per più di tre giorni (escluso quello dell’evento); § tenuta di un registro degli infortuni, conforme a modello ministeriale, come già obbligato a fare dalla normativa di prevenzione preesistente (sin dal D.P.R. n. 547/1955, art. 394); § consultazione del RLS in occasione della valutazione dei rischi, per la designazione degli addetti al SPP e per le attività di prevenzione incendi, pronto soccorso, evacuazione in emergenza. § nello svolgimento di attività in regime di appalto e subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento con: fotografia, generalità del lavoratore, indicazione del datore di lavoro; § nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008. La riunione deve tenersi almeno una volta all’anno, con la partecipazione del datore di lavoro (o di suo rappresentante), l’RSPP, il medico competente (ove nominato) e l’RLS, per esaminare:

• documento di valutazione dei rischi (v. il Capitolo2), • andamento infortuni e malattie professionali e sorveglianza sanitaria, • criteri di scelta, caratteristiche tecniche ed efficacia dei DPI, • programmi di informazione/formazione sulla sicurezza dei dirigenti, preposti e lavoratori (D.Lgs. n. 81/2008, art. 16).

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Capitolo 1 – Il sistema di sicurezza aziendale

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1.2.1.4. Il sistema delle deleghe Il primo destinatario degli obblighi di tutela dell’integrità fisica e della salute dei lavoratori è il datore di lavoro, definito in modi diversi nel tempo (nel codice civile del 1942 coincideva con l’imprenditore (definito all’art. 2086, con gli obblighi di sicurezza inerenti all’art. 2087), come la figura (la persona) al vertice della scala gerarchica aziendale, titolare di tutti i poteri, e quindi, conseguentemente e ineluttabilmente, delle responsabilità inerenti. E, proprio per questa posizione di vertice, stante la fondamentale importanza, per la tutela dei lavoratori, sia della conoscenza dei pericoli e quindi dei rischi lavorativi presenti nell’attività presieduta, sia della politica di sicurezza e delle misure conseguenti da adottare nel corso della gestione, la valutazione dei rischi e il documento con le misure migliorative individuate, il D.Lgs. n. 626/1994 prima, e il D.Lgs. n. 81/2008 poi hanno accollato al datore di lavoro, sia pure definito in modo difforme nei due decreti (*) l’obbligo indelegabile di effettuare la VdR ed elaborare il documento programmatico conseguente (**). Senonché, mentre in un’attività artigianale ,di commercio minuti, e di microindustria la primitiva individuazione del datore di lavoro nell’imprenditore era ed è immediata, nel caso di struttura produttive di maggiori dimensione e più articolate, l’allocazione di tutte le responsabilità di sicurezza al vertice aziendale può essere problematica. Note (*) D.Lgs. n. 626/1994 (abrogato), art. 4: “soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa , ha la responsabilità dell’impresa stessa o dell’unità produttiva …… in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa”. D.Lgs. n. 81/2008, art. 2: ”soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque,il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. (**) Nulla vieta al datore di lavoro di affidare a terzi l’effettuazione della VdR e l’elaborazione del documento a valle, ma non per questo si libera della sua responsabilità in delegabile (e nell’affidare a terzi l’esecuzione di detti compiti, deve scegliere perone qualificate, diversamente rischia che gli si contesti anche una culpa in eligendo. Alla Valutazione dei rischi è dedicato il successivo Capitolo 2.

Nel citato cod. civ. (all’art. 2095) i “collaboratori dell’imprenditore” si distinguevano in dirigenti, impiegati e operai (il preposto non era contemplato). Con l’introduzione della figura del preposto (significativamente in un decreto di “Norme per la sicurezza sul lavoro”, il D.P.R. n. 547/1955) (*) si erano individuate tre posizioni dotate di poteri all’interno dell’impresa, allineate in una scala gerarchica (datore di lavoro, dirigente, preposto ), e quindi, in sede legislativa era sorta la necessità di individuare una corrispondente scala di responsabilità in tema di sicurezza e di salute, coerente con i livelli di potere propri della scala gerarchica stessa. Nota (*) Nel quale i doveri del datore, del dirigente e del preposto erano elencati promiscuamente nello stesso articolo (art. 4, malauguratamente per il preposto, che è stato spesso il capro espiatorio di colpe che eccedevano le sue reali responsabilità). E anche il D.Lgs. n. 626/1994 era intestato allo stesso modo. Soltanto nel D.Lgs. n. 81/2008 gli obblighi del preposto sono stati finalmente enucleati e contenuti in un articolo dedicato (art. 19).

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Sinteticamente: LIVELLO AREA DI

COMPETENZA POTERI /COMPITI RESPONSABILITÀ

Datore di Lavoro Esercizio

Ha i massimi poteri: sceglie l’attività dell’impresa. dove insediarle, o dove spostarla, l’allocazione delle risorse, fissa gli obiettivi, decide le politiche aziendali, in particolare di sicurezza e ambientali

Salvo la nomina del RSPP e l’effettuazione della VdR e l’elaborazione del DASS, può delegare tutti gli altri poteri (e quindi liberarsi degli obblighi di cui all’art. 18) (*)

Dirigente (****)

Organizzazione Direzione

“Alter ego” del DdL. Utilizzando mezzi e personale fornito dal DdL pianifica l’attività operativa nell’area nella quale esercita i poteri delegati, disponendo dei mezzi e delle persone necessarie Può subdelegare ad altri i poteri delegatigli “previa intesa con il datore di lavoro” (**)

Per le responsabilità di cui all’art. 18 risponde ipso iure (**) nei limiti delle sue attribuzioni e competenze (che comprendono anche limiti del potere di spesa assegnatogli) . Ulteriori responsabilità devono risultare da formale delega di funzioni (art. 16)

Preposto (****) Sovrintendenza

Ricevute le istruzioni sulle modalità di esecuzione del lavoro, sovrintende alla loro corretta applicazione Richiede l’uso dei DPI ove necessario, e prende le necessarie misure correttive ove si presentino situazioni non previste,o non prevedibili

Per le responsabilità di cui all’art. 19 risponde ipso iure (***) nei limiti delle sue attribuzioni e competenze (che comprendono anche i limiti del potere di spesa assegnatogli). Ulteriori responsabilità devono risultare da formale delega di funzioni (art. 16)

(*) Gli rimarrebbe, comunque, l’obbligo di controllare che i delegati assolvano effettivamente i compiti loro accollati. (**) Il subdelegato non può però delegare ulteriormente! (***) Cioè in quanto esiste una norma obbligante, indipendentemente da una delega formale (non per nulla l’ art. 18 e l’art. 19 si intitolano, rispettivamente, obblighi del datore di lavoro e del dirigente e obblighi del preposto). (****) Per la definizione e descrizione vedi il par. 1.2.2 seguente.

Nota Il potere di spesa è importante nel caso occorra spendere per eliminare o ridurre un rischio; ma esistono doveri di sicurezza che si possono (si devono) assolvere anche se non si è titolari di alcun potere di spesa. Per esempio non è necessario alcun potere di spesa per: - richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme (di sicurezza) vigenti (art. 18, c. 1, lett. f), - consentire ai lavoratori di verificare … l’applicazione delle misure di sicurezza … (art. 18, c. 1, lett. n). Richiede invece potere di spesa “fornire ai lavoratori i necessari DPI …” (art. 18, c. 1, lett. d).

Delega (art. 16, D.Lgs. n. 81/2008) Il datore di lavoro può legittimamente delegare ad altri soggetti l’adempimento di alcuni

obblighi, sempre che ricorrano le condizioni necessarie affinché la delega sia efficace e non possa essere contestata come atto fittizio di trasferimento meramente formale di sola responsabilità.

Presupposto della delega è il fatto che l’imprenditore sia impossibilitato, per la complessità e l’ampiezza dell’azienda, per la pluralità di sedi e stabilimenti, o per altre ragionevoli evenienze, ad esercitare di persona i poteri-doveri connessi alla condizione di naturale destinatario della normativa di salute e sicurezza sul lavoro.

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Capitolo 1 – Il sistema di sicurezza aziendale

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Per la validità della delega occorre che: § il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla

specifica natura delle funzioni delegate; § essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti

dalla specifica natura delle funzioni delegate; § essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle

funzioni delegate; § essa sia accettata dal delegato per iscritto. Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. Resta in capo al datore di lavoro l’obbligo di vigilanza sul corretto espletamento da parte del

delegato delle funzioni trasferite.

Note 1) La delega, per essere sufficientemente provata, deve essere disposta per iscritto (Cass. pen., 23 marzo 1994, n. 3455) 2) PARERE OPPOSTO: Nelle strutture complesse, per l’individuazione delle responsabilità penali, la necessità che la delega di funzioni da parte dei vertici aziendali ai soggetti preposti debba avere forma espressa e contenuto chiaro non comporta la necessità di forma scritta, richiesta nel solo settore pubblico. (Cass. pen. sez III, 7 ottobre 2004) 3) Qualora la delega sia parziale, il datore di lavoro rimane responsabile per gli adempimenti in essa non contemplati.

1.2.1.5. Comunicazioni agli Enti e ai lavoratori A) Con l’abrogazione del D.Lgs n. 626/1994, l’obbligo accollato al datore di lavoro, in caso di svolgimento diretto dei compiti propri del SPP, di trasmettere all’Organo di Vigilanza competente per territorio specifica comunicazione è stato soppresso. B) Allo scopo di ottemperare al precetto di legge (art. 36, c. 1, lett. d) in modo efficace, si suggerisce di esporre in bacheca l’elenco delle posizioni incaricate di compiti di prevenzione e protezione (RSPP, APP, medico competente, addetti all’emergenza e antincendio, addetti al primo soccorso sanitario).

1.2.1.6. Svolgimento diretto compiti di RSPP, di primo soccorso, di prevenzione incendi, evacuazione: svolgimento dopo il D.Lgs. n. 81/2008

Essendo stato soppresso l’obbligo di comunicazione agli Enti di controllo di cui alla precedente legislazione, l’assunzione dell’incarico deve risultare dalla documentazione interna aziendale o, nel caso di società in nome collettivo, da una visura o da altro documento avente data certa, dal quale risulti quale dei soci sia il RSPP. L’accordo Stato-regioni sulla formazione del 21 dicembre 2011 ha introdotto nuovi obblighi e programmi di formazione (il “vecchio” corso di 16 ore è stato soppresso e sostituito da corsi di durata diversa a seconda del livello di rischio assegnato all’impresa (rischio basso: 16 ore; rischio medio 32 ore, rischio alto: 48 ore) Norma transitoria: Il datore di lavoro che avesse frequentato in passato il corso di 16 ore deve frequentare un apposito corso di aggiornamento entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell’accordo (ovvero entro il 25 gennaio 2014) gli aggiornamenti sono a scadenza quinquennale. Per i datori di lavoro che abbiano frequentato i nuovi corsi.per ricoprire anche la posizione di RSPP, l’obbligo di aggiornamento deve essere assolto entro cinque anni dalla data dall’abilitazione.

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1.2.1.7. Svolgimento diretto compiti di prevenzione incendi, evacuazione e primo soccorso

Una norma molto particolare introdotta con il D.Lgs. n. 106/2009 (art. 1 bis) permette al datore di lavoro di imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori di svolgere i compiti di primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione anche nel caso non svolga direttamente i compiti del SPP (affidati un dipendente o a ente esterno). Naturalmente, è in ogni caso tenuto a frequentare i corsi formativi specifici inerenti ai

1.2.1.8. Il DdL “diffuso” nelle società di capitali (efficacia e limiti della delega) L’orientamento della Cassazione sull’argomento è concorde nel’affermare che nelle società ove sia presente un consiglio di amministrazione, tutti i consiglieri, in quanto titolari di un potere di gestione dell’azienda, siano Datori di Lavoro (“gli obblighi inerenti alla prevenzione infortuni posti dalla legge a carico del datore di Lavoro gravano indistintamente su tutti i componenti del CdA”). È comunque lecito delegare al Presidente (o a un consigliere) la responsabilità della gestione della sicurezza (rispettando i dettati dell’art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008), ma ciò non esonera i deleganti dall’obbligo di verificare se e come il delegato assolva ai compiti ad esso delegati. Ma v’è di più: mentre nel caso di infortuni addebitabili a singoli eventi (quali inosservanze i di articoli di legge come, per .esempio. macchine senza protezioni o con protezioni manomesse, assenza di segnaletica di sicurezza, mancato uso di DPI e analoghe) la delega può proteggere i deleganti, nel caso di infortuni o danni alla salute riconducibili a scelte e decisioni prese in sede di eventi riconducibili a decisioni di consiglio (strategiche, adozione di processi produttivi pericolosi, a cattiva organizzazione, delberata mancata adozione di ovvie misure di sicurezza) tutti i consiglieri che tali scelte hanno deliberato o approvato sono chiamati a rispondere delle conseguenze (eventi Montefibre, Thissen).

1.2.2. Dirigenti e preposti

1.2.2.1. Definizioni Il D.Lgs. n. 81/2008 (art. 2) fornisce le seguenti definizioni: a) “dirigente”: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.” Comunque già in passato, la figura del dirigente, per quanto si riferisce alle sue attribuzioni e competenze, in funzione delle quali si determinano i corrispondenti obblighi in materia di sicurezza e le eventuali colpe per inosservanza degli stessi era stata ben individuata dalla giurisprudenza. Al di là dell’inquadramento formale, la qualifica dirigenziale viene riconosciuta al lavoratore che ha la responsabilità dell’intera azienda o di un suo ramo rilevante. Nelle imprese di minori dimensioni, generalmente, il dirigente è soggetto soltanto al potere gerarchico del datore di lavoro, mentre in quelle maggiori si riscontrano posizioni con funzioni dirigenziali (nell’ottica delle norme di prevenzione), che rispondono ad altri dirigenti. Si può dire in definitiva che è il singolo caso concreto che permette di individuare il soggetto cui competono, in qualità di dirigente, gli obblighi applicabili nella fattispecie.

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Capitolo 1 – Il sistema di sicurezza aziendale

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b) “preposto”: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Nell’organigramma aziendale, i preposti sono coloro che sovrintendono l’attività di altri lavoratori: si può trattare, a seconda delle situazioni, di assistenti, sorveglianti, capisquadra o capi reparto oppure di operai specializzati o più anziani con funzioni di guida e controllo. Pertanto, in ogni caso, ai fini della sussistenza degli obblighi e delle responsabilità in materia di igiene e sicurezza, ciò che importa non è tanto la qualifica formalmente posseduta quanto la circostanza che le mansioni di dirigente o di preposto siano in concreto espletate.

1.2.2.2. Obblighi dei dirigenti e dei preposti I dirigenti ed i preposti sono tenuti, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, e quindi sulla base dei compiti in concreto svolti ed anche delle eventuali deleghe ricevute dal datore di lavoro, ad adottare le misure per la sicurezza e la salute dei lavoratori che la normativa pone, in primo luogo, a carico dello stesso datore di lavoro. Ma nel D.Lgs n. 81/2008, a differenza di quanto avveniva nella normativa precedente, detti obblighi non sono elencati in uno stesso articolo, ma sono differenziati ed elencati in due articoli distinti (art. 18 e art. 19, rispettivamente). In particolare, l’art. 18 (“Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”) individua gli obblighi dei dirigenti, nella loro veste di organizzatori delle attività lavorative secondo le attribuzioni e competenze loro conferite dal datore di lavoro, che sono stati indicati nel par. 1.2.1.3 tra “gli obblighi delegabili”. L’art. 19 (“Obblighi dei preposti”) stabilisce che i “preposti”, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza, da parte dei lavoratori, dei loro obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dei dispositivi di protezione collettiva e individuali (DPI) a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti (*); b) verificare che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico; c) richiedere, in caso di emergenza, l’osservanza delle misure per il controllo del rischio e dare istruzioni affinché, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; d) informare, il più presto possibile, i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni protettivi; e) astenersi, salvo motivate eccezioni, dal richiedere ai lavoratori di riprendere il lavoro ove persiste un rischio grave e immediato; f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e attrezzature di lavoro e DPI, sia ogni altra condizione di pericolo di cui venga a conoscenza; g) frequentare i corsi di formazione previsti (art. 37, D.Lgs. n. 81/2008, e punto 5 dell’Allegato A all’accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011). Nota (*) Ovvero gli eventuali provvedimenti disciplinari sono di competenza e responsabilità di questi ultimi.

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1.2.3. Lavoratori

1.2.3.1. Definizione Secondo l’art. 2, c. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, si definisce: “lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso ...”. Note 1) Destinatari della disciplina sono tutte le persone che svolgono attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato (sono quindi lavoratori anche i dirigenti e i preposti). 2) Anche se l’attività lavorativa è prestata a titolo di mero favore il lavoratore è beneficiario della tutela. 3) Per i lavoratori a domicilio subordinati e i portieri valgono le disposizioni riguardanti gli obblighi del datore di lavoro in tema di rispondenza delle strutture e attrezzature ai requisiti di sicurezza, informazione (rischi connessi all’attività, misure e norme di sicurezza), assegnazione dei DPI necessari. 4) La tutela si estende ad alcune categorie particolari di lavoratori che per le modalità di svolgimento delle loro prestazioni sono equiparati ai lavoratori dipendenti allo scopo di tutelarne la sicurezza e salute quando si trovano in ambiente di lavoro o ad esso assimilabile. Si tratta di: – soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto; – allievi degli istituti di istruzione ed universitari e partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici, biologici; – utenti di servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria o professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o perfezionare le loro scelte professionali. 5) La normativa non si applica alle seguenti categorie di lavoratori (salvo quando siano essi stessi lavoratori subordinati): – autonomi (artt. 2222 e s. cod. civ.); – agenti e rappresentanti; – associati in partecipazione (art. 292 cod. civ.); – soci di società che apportano unicamente capitale; – liberi professionisti, anche organizzati in studi associati (Min. Lav. Circ. 20 dicembre 1996, n. 172).

Nuovo comma 12 bis dell’art. 3, D.Lgs. n. 81/2008 Il comma è stato integralmente riscritto, equiparando ai LAVORATORI AUTONOMI (oltre

ai volontari già considerati) altre tipologie di lavoratori, ai quali quindi competono gli stessi obblighi di sicurezza e le stesse facoltà di accesso alla formazione di cui all’art. 21 dello stesso decreto.

§ i volontari di cui alla legge n. 266/1991, legge quadro sul volontariato (*); § coloro che effettuano servizio civile; § coloro che prestano la loro opera a titolo gratuito (o, al massimo, con rimborso spese) a

favore di associazioni di promozione sociale (v. legge n. 383/2000) o di associazioni sportive dilettantistiche (v. leggi n. 398/1991 e n. 298/2002);

§ direttori artistici, collaboratori tecnici non professionali sia di bande musicali che di filodrammatiche dilettantistiche;

§ collaboratori in attività sportive dilettantistiche. Per quanto concerne le modalità di attuazione della loro tutela prevenzionistica: a) esse dovranno essere individuate in accordi con le associazioni o gli enti di servizio

civile che utilizzano i volontari – lavoratori autonomi. b) qualora i volontari prestino la loro opera nell’ambito di un’organizzazione, il datore di

lavoro è tenuto a fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici presenti nell’ambiente nel quale essi sono chiamati ad operare.

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Capitolo 1 – Il sistema di sicurezza aziendale

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_____ (*) Sono definiti volontari coloro che prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito,

tramite l'organizzazione di cui fanno parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Nota Non sono indicate scadenze temporali per assolvere agli obblighi sub a) e b). Tuttavia valgono le seguenti considerazioni:

a) trattandosi di un problema di sicurezza e tutela della salute, le associazioni e gli enti devono procedere senza indugio. Sia perché si tratta di aspetti di sicurezza e di tutela della salute già noti e regolati negli analoghi ambienti o strutture dove operano lavoratori dipendenti o autonomi (non volontari), sia perché,in caso di infortunio, all’associazione o all’ente sarebbe contestato l’infortunio (sia sul piano civile che penale).

b) la definizione di lavoratore (D.Lgs. n. 81/2008, art. 2) è così ampia e onnicomprensiva che già includeva i volontari (anche se non li citava esplicitamente); per cui ricordare qui che il datore di lavoro ha l’obbligo di informare i volontari sui rischi specifici é una ridondanza. L’obbligo esiste, anzi esisteva già.

1.2.3.2. Obblighi dei lavoratori Le norme di prevenzione infortuni e di tutela della salute vigenti, rivolte a garantire ai lavoratori il “diritto alla sicurezza” (di cui all’art. 2087 cod. civ. e all’art. 9, Legge n. 300/1970, “Statuto dei lavoratori”), impongono non soltanto ai livelli superiori della scala gerarchica, ma agli stessi lavoratori precisi obblighi per quanto attiene la tutela dell’integrità fisica e della salute non soltanto propria e delle persone direttamente coinvolte nell’attività lavorativa ma a tutela anche di chiunque possa trovarsi a subire le conseguenze dannose derivanti da loro azioni od omissioni. Tali precisi obblighi erano per la prima volta enunciati nell’abrogato D.Lgs. n. 626/1994 e sono confermati dal D.Lgs. n. 81/2008 (art. 20, del Titolo I, in generale, e poi, ripetutamente, in tutti i successivi Titoli dedicati ai temi o a rischi.

Art. 20, D.Lgs. n. 81/2008 (Obblighi dei lavoratori) 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre

persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare: c) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli

obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; d) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai

preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; e) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i

mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; f) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; g) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei

mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

h) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

i) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

j) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

k) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

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3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Anche per i lavoratori, così come per tutti i soggetti destinatari dei doveri di sicurezza, sono previste sanzioni qualora disattendano gli obblighi che loro competono. Nota Nella lettura delle disposizioni di legge, è quasi spontaneo (ma errato) considerare lavoratori i soli operai; infatti leggendo la definizione dell’art. 2 si evince che sono lavoratori anche i dirigenti e i preposti (cfr. la definizione alla nota 1 al preced. 3.2.3.1): quindi gli obblighi dell’art. 20 vigono anche nei loro confronti.

1.2.4. Altri soggetti A diverso titolo la normativa sulla salute e sicurezza coinvolge anche i seguenti soggetti: § progettisti; § costruttori; § installatori e manutentori; § produttori; § commercianti e venditori; § noleggiatori e concedenti in uso. In un’ottica di prevenzione integrata, il D.Lgs. n. 81/2008 rafforza quanto già era stato disposto dagli abrogati D.P.R. n. 547/1955 (all’art. 7) e D.Lgs. n. 626/1994 (all'art. 6). Gli artt. 22 (“obblighi dei progettisti”), 23 (“obblighi dei fabbricanti e dei fornitori”), 24 (“obblighi degli installatori”) del D.Lgs. n. 81/2008 ribadiscono l’obbligo di rispettare le norme di prevenzione (per quanto di rispettiva competenza) ai progettisti di ambienti di lavoro, macchine, impianti, ecc., ai fabbricanti, commercianti e installatori di attrezzature, macchine, impianti, DPI, ecc. Si ricorda altresì che, nei confronti di questi soggetti, valgono gli obblighi derivanti da diverse altre normative quali ad esempio: § D.P.R. n. 244/1988 sulla “Responsabilità da prodotto difettoso”; § D.Lgs. n. 17/2010 di recepimento dell’ultima direttiva macchine 2006/42/CE che, nell’indicare i requisiti essenziali di sicurezza delle macchine, impone specifici obblighi ai fabbricanti e a coloro che le immettono sul mercato nell’ambito dell’U.E. A fronte di quanto sopra, le imprese acquirenti e utilizzatrici hanno il diritto di richiedere esplicitamente ai fornitori la rispondenza dei loro prodotti ai requisiti suddetti, la relativa documentazione, le istruzioni d’uso, ecc. Note 1) Si faccia molta attenzione all’acquisto diretto di macchine in ambito extra UE: l’acquirente che la importi in uno stato dell’Unione, anche soltanto per uso proprio, è il soggetto che la immette sul mercato, e pertanto è il responsabile della rispondenza di quella macchina a tutte norme della direttiva, che sono comprovate dall’apposizione indelebile, della marcatura CE (fino a dover essere in grado di esibire il fascicolo tecnico a richiesta della autorità competente (in Italia, il Ministero del lavoro). 2) Nella UE, di una falsa marcatura CE, apposta su una macchina da un fabbricante extracomunitario, non ne risponde il fabbricante, ma colui che quella macchina ha immesso sul mercato. 3) É infine ovvio che, in caso di infortunio causato da una macchina soggetta ma non conforme alla Direttiva Macchina, la difesa dell’eventuale indagato è più ardua.

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Capitolo 1 – Il sistema di sicurezza aziendale

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4) Comunque, ed è importante saperlo, una macchina con marcatura CE non è ipso facto una macchina sicura: il DdL ha sempre il dovere di verificare che la macchina risponda ai requisiti di cui al D.Lgs. n. 81/2008, che prevale sulla Direttiva Macchine.

1.2.5. Contratti di appalto, d’opera, di somministrazione Per quanto riguarda la sicurezza dei lavori in appalto, già il D.Lgs. n. 626/1994 (art. 7) aveva accentuato il coinvolgimento, e la responsabilità dei datori di lavoro in veste di datori di lavoro committenti. Particolarmente impegnativo e dettagliato è, oggi, l’art. 26 (“Obblighi connessi al contratto d’appalto o d’opera o di somministrazione”) del D.Lgs. n. 81/2008, che stabilisce una serie di obblighi in materia di affidamento di lavori in appalto.

D.Lgs. n. 81/2008, art. 26 (Obblighi connessi al contratto d’appalto o d’opera o di somministrazione)

1. Il datore di lavoro committente nei confronti di un’impresa appaltatrice o di lavoratori autonomi chiamati ad operare all’interno della sua azienda o di una singola unità produttiva deve:

a) verificare l’idoneità tecnico professionale dell’appaltatore e del lavoratore autonomo secondo modalità che saranno definite con decreto da emanarsi entro il 15 maggio 2009. Nel frattempo la verifica viene eseguita con:

§ acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

§ acquisizione dell’autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale;

b) fornire, ai soggetti di cui trattasi, informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono chiamati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. I datori di lavoro (committente, appaltatori, subappaltatori) devono: a) cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione riguardanti l’attività

oggetto dell’appalto; b) coordinare gli interventi di prevenzione e protezione informandosi reciprocamente, anche

per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle varie imprese. 1. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al

punto 2) elaborando un unico documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), con le misure adottate contro i rischi da interferenze da allegare obbligatoriamente al contratto di appalto (pena la nullità del contratto stesso). Ciò non si applica ai rischi specifici propri dell’attività degli appaltatori e subappaltatori (che devono essere valutati dai singoli DdL nei rispettivi POS). Non è richiesta elaborazione di DUVRI nel caso di lavori di entità non superiore a 5 uomini × giorno.

2. Il datore di lavoro committente, fermo restando la responsabilità solidale con l’appaltatore e con gli eventuali subappaltatori per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi assistenziali e assicurativi dei loro dipendenti, risponde anche in solido per i danni per i quali uno di essi non fosse indennizzato da INAIL. Tale responsabilità solidale si applica soltanto in caso di danni connessi a interferenze, non si applica ai danni connessi ai rischi specifici propri dell’attività degli appaltatori e subappaltatori.

3. Nei singoli contratti di appalto, subappalto e di somministrazione devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i costi relativi alla sicurezza con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. A tali dati possono accedere, su richiesta, l’RLS e gli organismi locali delle più rappresentative organizzazioni sindacali dei lavoratori.

4. Nella valutazione delle offerte nelle gare d’appalto di lavori pubblici, servizi e forniture, gli enti aggiudicatori devono valutare che il valore economico sia adeguato al costo del lavoro e a quello relativo alla sicurezza che deve essere specificamente indicato.

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5. In materia di lavori pubblici si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008, fermo restando quanto diversamente disposto dal D.Lgs. n. 163/2006, come modificato dall’art. 8, c. 1, della Legge n. 123/2007.

6. Il personale delle aziende appaltatrici e subappaltatrici deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro (coma già detto in chiusura del riquadro dedicato all’art. 20 al pubnto 1.2.3.2. precedente.

L’osservanza di quanto sopra detto comporta una serie di interventi sia formali che sostanziali, che iniziano sin dalla gara di appalto (scelta oculata delle imprese appaltatrici, chiara definizione dei ruoli, obblighi e rispettivi impegni, ecc.), prosegue con la verifica del comportamento nello svolgimento dei lavori, la reciproca informazione e collaborazione, l’adozione di eventuali provvedimenti in caso di inadempienze. Si rammenta che, il D.Lgs. n. 81/2008, al Titolo IV; in armonia con la direttiva n. 92/57/CEE e successive integrazioni sui “cantieri temporanei e mobili”, ha accollato obblighi di sicurezza al “committente” anche nel caso in cui questi non sia un datore di lavoro (v. il Capitolo 3).

1.3. MISURE DI TUTELA

1.3.1. Misure generali di tutela Il D.Lgs. n. 81/2008, art. 15, indica, come “Misure generali di tutela”, i criteri fondamentali da osservare perché si realizzi un efficiente sistema di salute e sicurezza sul lavoro. Tali misure (le stesse dell’abrogato D.Lgs. n. 626/1994, art. 3), qui di seguito riportate, riguardano essenzialmente: § definizione dei ruoli e organizzazione della sicurezza; § criteri per la riduzione dei rischi; § interventi sugli impianti, sui metodi di lavoro, sulle sostanze e i prodotti detenuti o impiegati; § protezione individuale e collettiva; § informazione, formazione, consultazione, partecipazione.

D.Lgs. n. 81/2008, art. 15 (Misure generali di tutela) 1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di

lavoro sono: a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo

coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;

c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

e) la riduzione dei rischi alla fonte; f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti

al rischio;

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h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione

individuale; l) il controllo sanitario dei lavoratori; m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti

la sua persona e l’obbligo di adibirlo, ove possibile, ad altra mansione; n) l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori; o) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e preposti; p) l’informazione e formazione adeguate per i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; q) le istruzioni adeguate ai lavoratori; r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori; s) la partecipazione e consultazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel

tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi; u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di

evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; v) l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai

dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti. 2. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in

nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Le misure qui elencate trovano esplicita e puntuale trattazione negli altri Capitoli del Manuale in funzione degli specifici argomenti trattati.

1.4. ISTITUTI SPECIALISTICI E RELATIVE FIGURE PROFESSIONALI

1.4.1. Premessa Il D.Lgs. n. 81/2008, come già stabilito dall’abrogato D.Lgs. n. 626/1994, prescrive che in tutte le attività lavorative elencate all’art. 3 (Campo di applicazione) del D.Lgs. n. 81/2008, che sostanzialmente comprendono, salvo poche eccezioni, tutte le imprese, grandi, medie e piccole, private o pubbliche, appartenenti a qualsiasi settore (industria, commercio, agricoltura, servizi, scuole, ecc.) siano istituite, sotto responsabilità del datore di lavoro, le seguenti strutture e figure specialistiche professionali, di seguito descritte, aventi compiti specifici nel campo della prevenzione e protezione: § il “Servizio di Prevenzione e Protezione”(SPP), con il suo Responsabile (RSPP); § un servizio per la lotta antincendio e la gestione delle emergenze; § uno o più addetti al primo soccorso sanitario. Nei casi in cui nell’ambiente di lavoro siano presnti rischi per la salute, è obbligatoria la figura specialistica del “medico competente” (v. par. 1.4.3). Devono inoltre essere presenti, eletti dai lavoratori, uno o più Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS, il loro numero è funzione del numero dei lavoratori dell’Azienda. Qualora i lavoratori non intendano eleggere RLS aziendali il Comitato Paritetico competente provvede a designare un Rappresentante “territoriale” ovvero un esterno all’azienda che funge da RLS per quelle aziende dell’area che non abbiano eletto un proprio RLS.

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1.4.2. Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) e RSPP

1.4.2.1. Istituzione e compiti L’art. 31 del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro deve organizzare, all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, il “Servizio di Prevenzione e Protezione” o incaricare persone o servizi esterni secondo determinate regole indicate nello stesso articolo. Salvo il caso, previsto dall’art. 34, in cui egli possa e intenda avvalersi della facoltà di svolgere direttamente i compiti propri del “Servizio di Prevenzione e Protezione” (v. par. 1.4.2.3). Per quanto riguarda le capacità ed i requisiti professionali degli addetti al SPP e del RSPP, essi sono definiti nell’art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008 che riprende quanto richiesto col D.Lgs. n. 195/2003 (v. par. 1.4.2.4). L’art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008 richiede che l’RSPP e gli ASPP sia interni che esterni siano adeguati alla natura dei rischi presenti, relativamente alle attività lavorative in questione. È in forza di tale articolo che anche i datori di lavoro dovranno frequentare non più un corso di sole 16 ore di informazione generale, ma corsi che tengano conto anche della tipologia di rischi presenti nelle rispettive aziende, per cui da una durata minima di 16 ore si potrà giungere fino a corsi di durata tripla (v. al successivo par. 1.4.2.3). Sono poi precisati alcuni requisiti che gli RSPP nominati devono possedere per lo svolgimento delle loro funzioni, quali il titolo di studio, gli attestati di frequenza, con verifica dell’apprendimento, di specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress correlato al lavoro. Informazioni dettagliate sulle caratteristiche dei corsi di formazione e la loro articolazione, per tipologia di figure professionali e di comparto produttivo (macrosettori ATECO), sono riportate nei parr. 1.4.2.4 e 1.4.2.5. Tali corsi, istituiti anteriormente alla promulgazione del D.Lgs. n. 81/2008, hanno mantenuto una loro validità ed efficacia anche dopo l’entrata in vigore dell’accordo sulla formazione sancito dalla Conferenza Stato Regioni il 21 dicembre 2011 soltanto se, per contenuti e per durata, erano coerenti con l contenuti dell’accordo stesso. Possono, tuttavia, svolgere le funzioni di RSPP o ASPP coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio richiesto, dimostrino di avere svolto professionalmente l’incarico da almeno sei mesi alla data del 13 agosto 2003, previo svolgimento dei corsi previsti con l’Accordo Stato/regioni, province autonome di Trento e Bolzano del 26 gennaio 2006 (G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006) (v. par. 1.4.2.5). Tra i compiti del SPP si citano: § individuazione dei fattori di rischio e valutazione dei rischi; § individuazione delle misure di sicurezza; § elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo di tali misure, e individuazione dei DPI; § elaborazione delle procedure di sicurezza; § proposta dei programmi di informazione/formazione; § partecipazione alle specifiche riunioni/consultazioni col datore di lavoro, i “rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza” ed il “medico competente” (riunioni previste per le aziende o unità produttive con oltre 15 dipendenti); § far sì che i lavoratori siano informati sugli aspetti di sicurezza relativi all’azienda in generale e su quelli che, in particolare, riguardano la loro mansione specifica. Quando l’azienda è articolata in più stabilimenti o unità produttive, pur non sussistendo l’obbligo generalizzato in proposito, è preferibile, nella maggior parte dei casi per

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ragioni di operatività e di efficacia, che ogni stabilimento o unità produttiva disponga di un proprio SPP. I componenti del Servizio sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengano a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni (D.Lgs. n. 81/2008, art. 31).

1.4.2.2. Supporti esterni – SPP interno Se le risorse interne sono ritenute insufficienti, il datore di lavoro deve ricorrere a persone o servizi esterni, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori. Il ricorso a personale o servizi esterni, che comunque non esonera il datore di lavoro dalle proprie responsabilità in materia, è sempre obbligatorio in assenza di dipendenti in possesso dei requisiti di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008 (1). Nota (1) Purtroppo si legge ancora di risibili ricorsi per Cassazione di Datori di Lavoro (e di avvocati!) che affermano la loro estraneità ad infortuni avvenuti, in quanto hanno nominato un RSPP! Gli addetti e i responsabili dei servizi interni o esterni devono possedere le capacità e i requisiti professionali precisati nell’art. 32 ed essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Si richiama l’attenzione sul “numero sufficiente”: non sempre basta nominare un RSPP per rispettare l’obbligo (ed evitare conseguenze in caso di inchieste per infortunio). L’istituzione del “Servizio di Prevenzione e Protezione” interno (con “Responsabile” quindi anch’esso interno) è, comunque, obbligatoria per le seguenti attività: a) aziende industriali di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 334/1999 soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli artt. 6 e 8 del decreto stesso, (aziende a rischio di incidente rilevante); b) centrali termoelettriche; c) impianti e installazioni di cui agli artt. 7, 28 e 33 del D.Lgs. n. 230/1995 (attività nucleare); d) aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; e) aziende industriali con oltre 200 dipendenti; f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; g) strutture di ricovero e cura pubbliche e private.

1.4.2.3. Il datore di lavoro come RSPP Come si è detto al par. 1.4.2.1, l’art. 34 del D.Lgs. n. 81/2008 consente che il datore di lavoro possa svolgere direttamente i compiti propri del “Servizio di Prevenzione e Protezione”, di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione, dandone preventiva informazione al RLS (D.Lgs. n. 81/2008, art. 31). Ciò viene però escluso per le stesse attività per le quali non era consentita l’”autocertificazione” (v. Nota del par. 1.2.1.2) e precisamente: § aziende industriali di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 334/1999 soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli artt. 6 e 8 del decreto stesso (aziende a rischio di incidente rilevante); § centrali termoelettriche; § impianti e installazioni di cui agli artt. 7, 28 e 33 del D.Lgs. n. 230/1995 (attività nucleare); § aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

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§ strutture di ricovero e cura pubbliche e private. L’Allegato II del D.Lgs. n. 81/2008 indica i casi in cui il datore di lavoro può essere autorizzato a svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi”: 1. aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti (escluse quelle di cui al par 1.4.2.1); 2. aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti, assunti a tempo indeterminato; 3. aziende della pesca fino a 20 addetti, 4. altre aziende fino a 200 addetti. Attualmente, come prescritto nel vigente Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, condizione per lo svolgimento diretto dei compiti del RSPP il datore di Lavoro deve aver frequentato l’apposito corso di formazione e aver superato la relativa verifica di apprendimento (la durata minima del corso è funzione della classe di rischio in cui è inserita l’attività dell’azienda: da 16 ore - rischio basso - a 48 ore - rischio alto. La formazione si articola in quattro moduli: § Modulo normativo: in materia di sicurezza dei lavoratori e responsabilità civile, penale e amministrativa; tutela assicurativa; § Modulo gestionale: i modelli di organizzazione della sicurezza, la valutazione dei rischi, i quasi infortuni , le valutazioni dei rischi. La gestione della documentazione ….; § Modulo tecnico: individuazione, valutazione dei rischi, i DPI, la sorveglianza sanitaria; § Modulo relazionale: formazione informazione , addestramento, consultazione dei lavoratori. § Organi di Vigilanza e di controllo nei rapporti con le aziende; § tutela assicurativa, statistiche e registro degli infortuni; § rapporti con i rappresentanti dei lavoratori; § appalti, lavoro autonomo e sicurezza; § valutazione dei rischi; § principali tipi di rischio e relative misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza; § dispositivi di protezione individuale (DPI); § prevenzione incendi e piani di emergenza; § prevenzione sanitaria; § informazione e formazione dei lavoratori. Il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e del Ministero della Salute del 16 gennaio 1997 (G.U. 3 febbraio 1997, n. 27) “Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri nel responsabile del servizio di prevenzione e protezione all’art. 3” (“Formazione dei datori di lavoro”) precisa che:

“I contenuti della formazione dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione sono i seguenti:

a) il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale;

b) gli organi di vigilanza e di controlli nei rapporti con le aziende; c) la tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli infortuni; d) i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori; e) appalti, lavoro autonomo e sicurezza; f) la valutazione dei rischi;

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Capitolo 1 – Il sistema di sicurezza aziendale

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g) i principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza;

h) i dispositivi di protezione individuale; i) la prevenzione incendi ed i piani di emergenza; l) la prevenzione sanitaria; m) l’informazione e la formazione dei lavoratori. La durata minima dei corsi per i datori di lavoro è funzione del livello di rischio attribuito

all’azienda e va da un minimo di sedici ore a quarantotto ore (accordo Stat-Regioni del 21 dicembre 2011).

L’attestazione dell’avvenuta formazione deve essere conservata in azienda a cura del datore di lavoro.

Il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti di RSPP deve informare preventivamente il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008, art. 34).

Formazione pregressa - Esoneri I datori di lavoro che abbiano frequentato i corsi di cui al precedente accordo stato regioni

del 26 gennaio 2006 non sono tenuti a frequentare i corsi di cui all’ultimo accordo del 2011. Analogamente sono esonerati i datori di lavoro già esonerati ai sensi dell’art. 95

dell’abrogato D.Lgs. n. 626/1994, Per tutti, comunque vige l’obbligo di aggiornamento quinquennale a fare data dal 12

gennaio 2012.

Nota Per quanto riguarda una Funzione specialistica aziendale per la sicurezza, che deve essere istituita in ogni impresa sin da quando è entrato in vigore il D.Lgs. n. 626/1994, va detto che in molte aziende e stabilimenti essa era presente già da tempo, specie nelle realtà industriali di maggiori dimensioni o in settori merceologici caratterizzati da particolari problematiche di sicurezza, di igiene industriale, e anche di rischio di incidenti rilevanti. Queste Funzioni, presenti in numerose imprese in tutti i Paesi industrialmente sviluppati (cfr. il punto 4 del “Decalogo CECA” riportato nel par. 1.1) hanno anche, in particolare presso le imprese multinazionali competenze in tema di protezione ambientale (HSE ovvero Health, Safety Environment). Esistono anche casi di funzioni (ovviamente molto articolate) incaricate della gestione dei rischi in generale (risk management) e che comprendono sia un servizio di gestione dell’area della “safety”, che uno competente per l’area della “security”, il cui compito è quello di prevenire gli eventi dannosi di origine dolosa. Nel caso, quasi generale presso le nostre imprese, che safety e security siano responsabilità di funzioni diverse, è tassativo che si consultino in merito alle rispettive necessità conseguenti: infatti queste sono spesso diverse quando non conflittuali, mentre è necessario che le misure sul campo permettano a ciascuna di conseguire i propri obiettivi senza precluderne il conseguimento all’altra. Si ricorda che l’obbligo di istituire il Servizio Aziendale di Sicurezza in ogni miniera o cava con oltre 50 operai all’interno nel turno più numeroso risale a mezzo secolo fa (D.P.R. n. 128/1959). Nella Provincia autonoma di Bolzano, con decreto del Presidente della Giunta Provinciale del 24 agosto 1990, n. 19 (cioè un solo anno dopo la pubblicazione della direttiva quadro n. 89/391 e quattro anni prima del suo recepimento nella legislazione nazionale) sono stati istituiti elenchi di “esperti della sicurezza sul lavoro” (suddivisi in tre categorie che li abilitano, rispettivamente, per qualsiasi azienda oppure limitatamente ad imprese fino a certe dimensioni e in assenza di rischi particolari). Tali esperti hanno il compito di “coadiuvare il datore di lavoro nelle problematiche attinenti alla sicurezza del lavoro, compresa la configurazione ergonomica corretta del posto di lavoro”, svolgendo a tal fine diversi compiti, anche di natura tecnica, che si possono ricondurre alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008. La figura del RSPP si aggiunge a quella dell’esperto qualificato prevista dal D.P.R. n. 185/1964 (per la sorveglianza fisica nelle attività che espongono a rischi da radiazioni ionizzanti). Anche se sono figure con professionalità e compiti in buona parte diversi, ciò non impedisce che una persona possa svolgere entrambe le attività qualora possegga sia i requisiti necessari per svolgere le funzioni di RSPP, sia quelli richiesti per ricoprire l’incarico di “esperto qualificato in radiazioni” (E.Q.R.).

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1.4.2.4. Capacità e requisiti professionali degli addetti e responsabili dei Servizi di prevenzione e protezione

Con sentenza del 15 novembre 2001 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea aveva dichiarato inadempiente la Repubblica Italiana per incompleta trasposizione della direttiva quadro n. 89/391 nel D.Lgs. n. 626/1994 a causa della mancata definizione nel decreto delle “capacità e attitudini” minime degli addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione, incluso fra questi il Responsabile. A sanare detta inadempienza, era introdotto (giugno 2003) nell’allora vigente D.Lgs. n. 626/1994 l’articolo 8 bis che individuava “le capacità ed i requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione, interni ed esterni” che sono le stesse necessarie in vigenza del D.Lgs. n. 81/2008, ma con una più chiara puntualizzazione sul maggior livello di formazione di un RSPP rispetto agli ASPP (art. 32) (*). Nota (*) Possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e di attestato di frequenza (con verifica dell’apprendimento) a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti nel luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative definiti, per quanto concerne indirizzi e contenuti minimi, in sede di Conferenza Stato-Regioni, organizzati o riconosciuti dalle Regioni o Province autonome. I corsi possono essere organizzati, oltre che dalle Regioni e Province autonome, dalle università, dall’INAIL, dall’Istituto italiano di medicina sociale, dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, dall’amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici. Altri soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza Stato Regioni e Province autonome.

Coloro che siano in possesso di laurea triennale di “Ingegneria della sicurezza e protezione” o di “Scienza della sicurezza e protezione” o di “tecnico della prevenzione nell’ambiente” sono esonerati dal frequentare i suddetti corsi. Sia i responsabili che gli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione dovranno frequentare, con cadenza almeno quinquennale, corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell’accordo sancito nella Conferenza Stato-Regioni del 2011, più volte citato. Qualora i datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti di RSPP (v. par. 1.4.2.3) intendano assumere anche l’incarico di addetto all’emergenza o al primo soccorso, devono frequentare pure i rispettivi corsi abilitanti (D.Lgs. n. 81/2008, art. 24). Detti due ultimi incarichi, infatti, non rientrano nelle competenze del SPP.

1.4.2.5. Accordo nella Conferenza Stato, Regioni e Province autonome (Corsi di formazione per RSPP e ASPP)

La Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006 riporta il testo dell’Accordo tra Stato, Regioni e Province autonome, attuativo dell’art. 2, c. 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 105/2003 siglato il 26 gennaio 2006.

I corsi di formazione per RSPP ed ASPP sono strutturati in tre moduli (A, B e C). I percorsi formativi per coloro che non hanno mai esercitato la professione di RSPP e ASPP

devono essere sviluppati interamente secondo i moduli dell’Accordo, mentre per coloro che hanno già svolto o svolgono la professione è previsto l’esonero dalla frequenza di alcuni moduli, tenendo conto delle conoscenze acquisite a seguito delle esperienze maturate.

Il modulo A (della durata di 28 ore) costituisce il corso base per lo svolgimento della funzione di RSPP e di ASPP. I contenuti delle attività formative sono conformi a quanto

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Capitolo 1 – Il sistema di sicurezza aziendale

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indicato nel decreto 16 gennaio 1997 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministro della Sanità oltre ad essere integrati come specificato nell’Allegato A1 all’Accordo. Il modulo B, anch’esso comune alle figure professionali RSPP e ASPP, rappresenta il corso di specializzazione adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. La sua durata varia da 12 a 68 ore a seconda del settore di attività. I contenuti sono dettagliati nell’Allegato A2 all’Accordo, riferiti ai 9 macrosettori ATECO. Il modulo C, obbligatorio soltanto per gli RSPP, è il corso di specializzazione su prevenzione e protezione dei rischi anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. La sua durata è di 24 ore ed i suoi contenuti sono dettagliati nell’Allegato A3 all’Accordo. Per quanto concerne i criteri di valutazione dei tre moduli A, B, e C, l’Accordo stabilisce quanto segue. Al termine del modulo di base A, obbligatorio per RSPP e ASPP, i partecipanti devono conseguire l’idoneità alla prosecuzione del corso mediante test di accertamento delle conoscenze acquisite; viene rilasciato un attestato che certifica la frequenza (almeno il 90% del monte ore) e l’idoneità, ove riscontrata, a frequentare i successivi moduli di specializzazione per qualsiasi settore di attività e costituisce Credito Formativo permanente. Per il modulo B, adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, obbligatorio per RSPP e ASPP, la valutazione si articola in verifiche intermedie (strutturate a test e soluzioni di casi) e verifiche finali (con test, simulazioni, colloqui); l’esito positivo della verifica finale, unitamente alla frequenza per almeno il 90% del monte ore, consente il rilascio dell’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento, riferito allo specifico macrosettore ATECO per il quale il professionista interessato potrà svolgere le funzioni di RSPP o di ASPP. La frequenza del modulo B costituisce Credito Formativo quinquennale anche per l’eventuale nomina a RSPP o ASPP in altra azienda dello stesso macrosettore; in ogni caso, dopo i cinque anni, scatta l’obbligo dell’aggiornamento.

Per il modulo di specializzazione C, obbligatorio solo per RSPP, la valutazione comprende verifiche intermedie, con test e metodologie di problem solving (p. es. simulazione di riunioni di lavoro, discussione di casi) e verifica finale con colloquio obbligatorio. L’esito positivo della verifica finale, unitamente ad una presenza di almeno il 90% del monte ore, consente il rilascio dell’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento. La frequenza del modulo C vale per qualsiasi settore di attività e costituisce Credito Formativo permanente.

L’insieme degli attestati di frequenza con verifica dell’apprendimento, conseguiti da RSPP e ASPP, potranno essere inseriti nella III Sezione “Elenco delle certificazioni e attestazioni” del “libretto formativo del cittadino” definito all’art. 2, c. 1, lett. i) del D.Lgs. n. 276/2003.

L’art. 32, c. 6, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede per gli RSPP che non siano datori di lavoro e per gli ASPP la partecipazione a corsi di formazione di aggiornamento secondo gli indirizzi fissati dalla conferenza Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.

La durata dei corsi di aggiornamento, secondo l’accordo è, per RSPP, di 60 ore relativamente ai macrosettori (*) ATECO 3, 4, 5, 7 e di 40 ore per i macrosettori 1, 2, 5, 8, 9, mentre per ASPP è di 28 ore per tutti i settori di attività.

Nell’accordo sono stati individuati altri soggetti formatori: a) le Amministrazioni statali e pubbliche dei Ministeri del Lavoro, della Salute, delle Attività produttive, dell’Interno (Dipartimenti affari interni e territoriali e di pubblica sicurezza), e del Formez, nei confronti del

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personale della P.A.; b) le istituzioni scolastiche statali (istituti tecnici: industriali, aeronautici, agrari; istituti professionali: per l’industria e l’artigianato, per l’agricoltura, per le attività marinare) nei confronti del proprio personale; c) gli ordini e i collegi professionali limitatamente ai propri iscritti. I docenti devono possedere esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Tali soggetti formatori possono avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura purché siano in possesso dei requisiti a), b) e c) di cui subito in appresso, richiesti per ogni altro soggetto, pubblico e privato che intende svolgere attività formativa in proposito, e precisamente: a) essere accreditati dalla Regione o Provincia autonoma nel cui ambito intendono operare; b) possedere esperienza almeno biennale in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro; c) disporre di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Essi possono avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura purché siano anch’essi in possesso dei suddetti requisiti.

Gli Allegati A1, A2 e A3 dell’Accordo forniscono elementi di dettaglio sia sugli obiettivi generali che sui programmi (argomenti e tempi) relativi ai tre moduli A, B e C.

L’Allegato A1 riguarda il modulo A, relativo al corso base di 28 ore comune a RSPP e ASPP, diviso nelle sette parti seguenti (di 4 ore ciascuna) di cui si indicano, in estrema sintesi, i temi da svolgere: – A1 filosofia D.Lgs. n. 626/1994, il sistema legislativo; – A2 i soggetti del sistema di prevenzione aziendale, il sistema pubblico di prevenzione; – A3 pericolo, rischio, prevenzione. Analisi infortuni, valutazione rischi, interventi migliorativi, sistema di controllo sulle misure adottate; – A4 rischio meccanico, elettrico, cadute dall’alto ecc., verifiche periodiche, rischio incendio, CPI, gestione emergenze elementari; – A5 principali malattie professionali, rischio cancerogeno, chimico, biologico, registri di esposizione dei lavoratori a particolari rischi; – A6 rischio rumore, vibrazioni, videoterminali, movimentazione manuale carichi, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, campi elettromagnetici, il microclima, l’illuminazione; – A7 ricadute applicative e organizzative della valutazione dei rischi: il piano delle misure di prevenzione, il piano e la gestione del pronto soccorso, sorveglianza sanitaria, tutela lavoratrici madri, minori, invalidi, visite mediche, giudizi di idoneità, ricorsi; DPI (scelta, utilizzo), appalti, informazione, formazione, addestramento nuovi assunti, RSPP, RLS, addetti emergenze, pronto soccorso.

L’Allegato A2 riguarda il modulo di specializzazione B, comune a RSPP e ASPP, che tratta la natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, correlati alle specifiche attività lavorative (è articolato in più moduli e la sessione formativa inerente ha una durata compresa fra 12 e 68 ore a seconda del macrosettore ATECO di riferimento). Nel sistema ATECO sono rappresentate tutte le tipologie lavorative, tra le quali è possibile individuare l’attività che interessa. A seconda del macrosettore nel quale si colloca l’azienda sono definiti contenuti e durata del corso come risulta da quadro sintetico seguente (allegato all’Accordo citato) (Tab. 1):

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Tab. 1

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L’Allegato A3 riguarda il modulo di specializzazione C, per soli RSPP, sulla prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali (art. 32, c. 2, D.Lgs. n. 81/2008). I tempi e i contenuti di questo corso, suddiviso in 4 parti (C1, C2, C3 e C4) sono, in sintesi: § C1 (8 ore) valutazione dei rischi come processo di pianificazione della prevenzione; sistema di organizzazione aziendale per l’individuazione e analisi dei rischi; metodi per il controllo sulla efficacia delle misure di sicurezza adottate; sistema di gestione della sicurezza (linee guida UNI-INAIL), confronto con le norme OSHAS, ISO ecc., il “miglioramento continuo”; organizzazione e gestione integrata per la sicurezza delle attività tecnico-amministrative. § C2 (4 ore) sistema di relazioni tra RSPP e: RLS, medico competente, datore di lavoro, lavoratori, enti pubblici, fornitori, appaltatori, lavoratori autonomi, ecc., rischi di natura psico-sociale (stress, mobbing, burn-out). § C3 (4 ore) ergonomia nel posto di lavoro e nell’organizzazione aziendale; l’organizzazione come sistema (principi e proprietà dei sistemi). § C4 (8 ore) dalla valutazione dei rischi ai piani di informazione e formazione in azienda, fonti informative su salute e sicurezza, l’informazione in azienda (riunioni, seminari, gruppi di lavoro specifici ecc.), strumenti di informazione (circolari, cartellonistica, opuscoli, avvisi, audiovisivi, news, sistemi in rete ecc.), progettazione didattica (analisi dei fabbisogni, obiettivi, contenuti e metodologie, valutazione dei risultati della formazione). Infine, le tabelle A4, A5, indicano i crediti professionali e formativi pregressi, riconosciuti rispettivamente a RSPP e ASPP per quanto riguarda la frequenza dei moduli A e B; non si possono far valere crediti per il modulo C di specializzazione, che deve essere frequentato obbligatoriamente soltanto dagli RSPP. § A4 Se l’RSPP ha esperienza lavorativa con l’incarico attuale > 3 anni (designato prima del 14 febbraio 2003 e attivo al 13 agosto 2003) e con qualunque titolo di studio, è esonerato per il modulo A, mentre per il modulo B ha l’esonero per il macrosettore ATECO in cui svolge attualmente l’attività, ma con obbligo immediato di frequentare il corso di aggiornamento entro il 14 febbraio 2007. Se ha esperienza lavorativa > 6 mesi e < 3 anni (con l’incarico attuale, designato prima del 14 febbraio 2003 e attivo al 13 agosto 2003) e con qualunque titolo di studio, è tenuto solo alla frequenza di tutto il modulo B. Anche con esperienza lavorativa < 6 mesi (con l’incarico attuale, designato dopo il 14 febbraio 2003, senza formazione secondo D.M. 16 gennaio 1997) ma con titolo di studio di diploma di istruzione secondaria superiore è tenuto solo alla frequenza di tutto il modulo B. Per gli RSPP di nuova nomina, con diploma di istruzione secondaria superiore, è richiesta la formazione secondo D.M. 16 gennaio 1997 e la frequenza di tutto il modulo B. Per i moduli di cui è prevista la frequenza è obbligatoria la verifica dell’apprendimento; per coloro che sono esonerati dai moduli A e B, si procede comunque, in occasione della verifica prevista per il modulo C, ad effettuare test relativi alle materie degli stessi moduli A e B. § A5 Anche per l’ASPP, se egli ha esperienza lavorativa con l’incarico attuale > 3 anni (designato prima del 14 febbraio 2003 e attivo al 13 agosto 2003) e con qualunque titolo di studio, è esonerato per il modulo A, mentre per il modulo B ha l’esonero per il macrosettore ATECO in cui svolge attualmente l’attività, ma con obbligo immediato di frequentare il corso di aggiornamento entro il 14 febbraio 2007. Se ha esperienza lavorativa > 6 mesi (con l’incarico attuale, designato prima del 14 febbraio 2003 e

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attivo al 13 agosto 2003) e con qualunque titolo di studio, è tenuto solo alla frequenza di tutto il modulo B. Anche con esperienza lavorativa < 6 mesi (con l’incarico attuale, designato dopo il 14 febbraio 2003, senza formazione secondo D.M. 16 gennaio 1997) ma con titolo di studio di diploma di istruzione secondaria superiore è tenuto solo alla frequenza di tutto il modulo B. Per gli ASPP di nuova nomina, con diploma di istruzione secondaria è richiesta la formazione secondo D.M. 16 febbraio 1997 e la frequenza di tutto il modulo B. Per tutti i moduli (a frequenza è obbligatoria) è prevista la verifica dell’apprendimento, da superare per essere ammessi al modulo seguente. Al superamento della verifica finale, è rilasciata l’attestazione del possesso dei requisiti di legge che un ASPP o RSPP deve possedere.

1.4.3. Medico competente

1.4.3.1. Designazione e requisiti Nei casi previsti dalle direttive europee nonché dalle indicazioni della “Commissione consultiva permanente” (v. Capitolo 22, par. 22.1.1) i lavoratori devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria. Questa è effettuata da un medico competente (libero professionista o dipendente da struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l’imprenditore, o dipendente dal datore di lavoro), che deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli o requisiti.

D.Lgs. n. 81/2008, art. 38 (Titoli e requisiti del medico competente) 1. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti

titoli o requisiti: a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e

psicotecnica; b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in

tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; c) autorizzazione di cui all’art. 55, D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277; d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale; ...

Il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire al medico i mezzi e di assicurargli le condizioni necessarie per lo svolgimento dei relativi compiti, garantendone l’autonomia. Nel caso di aziende con più unità produttive o qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti, individuando tra essi un coordinatore. La sorveglianza sanitaria comprende (D.Lgs. n. 81/2008, art. 41): § visita medica preventiva; § visite mediche periodiche; § visita medica su richiesta del lavoratore; § visita medica in occasione di cambio di mansione; § visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro (nei casi previsti per legge).

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Nota (*) In particolare: D.Lgs. n. 81/2008 (addetti alla movimentazione manuale dei carichi; lavoratori che utilizzano VDT in modo sistematico e abituale; lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, fisici, chimici, biologici, ecc.).

1.4.3.2. Compiti Tra gli obblighi del medico competente (D.Lgs. n. 81/2008, art. 25), oltre quelli particolari di tipo eminentemente medico, si evidenziano, per l’importanza sotto il profilo organizzativo ai fini della prevenzione, i seguenti: § collaborare col datore di lavoro e SPP alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della “sorveglianza sanitaria” predisposizione delle misure di tutela della salute e integrità psico-fisica dei lavoratori; § effettuare la sorveglianza sanitaria (di cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008) tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; § collaborare all’attività di formazione e informazione dei lavoratori per la parte di competenza e all’organizzazione del primo soccorso, tenendo conto della particolarità delle lavorazioni; § in occasione della riunione periodica (di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008), comunicare per iscritto al datore di lavoro, RSPP ed RLS i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria con indicazioni sulle misure di tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori § collaborare alla attuazione di programmi volontari di “promozione della salute” secondo i principi di responsabilità sociale; § istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, la “cartella sanitaria e di rischio” per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende con più di 15 lavoratori concorda col datore di lavoro il luogo di custodia; § alla cessazione dell’incarico, consegnare al datore di lavoro la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto del segreto professionale; § visita gli ambienti di lavoro almeno 1 volta l’anno o a cadenza diversa in base alla valutazione dei rischi (D.Lgs. n. 81/2008, artt. 38-42). Per ulteriori informazioni su figura e compiti del “medico competente” v. il successivo Capitolo 19.

1.4.4. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1.4.4.1. Istituzione e compiti La figura di RLS é prevista in tutte le aziende o unità produttive (D.Lgs. n. 81/2008, art. 47, comma 2). Eleggere un RLS è una facoltà dei lavoratori, quindi si tratta di una figura NON di nomina datoriale.

Sembra una precisazione quasi insultante, eppure è ancora frequente che piccoli imprenditori confondano RSPP con RLS. Il che la dice lunga sulle loro conoscenze in tema di sicurezza.

Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, e in quelle con più di 15 lavoratori i lavoratori eleggono di norma un loro rappresentante direttamente. In alternativa, nelle aziende che ne siano prive, detto rappresentante è individuato (uno per più aziende) in ambito territoriale o di comparto produttivo. Di norma detto RLS

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“territoriale” o “di comparto” è designato dall’Organismo Paritetico competente (D.Lgs. n. 81/2008, art. 48). Esiste infine lo RLS “di sito produttivo”, previsto in quei siti ove la compresenza di più aziende (porti, grandi cantieri - entità oltre 30.000 uomini-giorno - centri intermodali…). Detto RLS non è eletto dai lavoratori, né è designato da alcun ente esterno, ma è scelto fra gli RLS delle imprese compresenti nel sito dagli RLS stessi. Nelle aziende e unità produttive con più di 15 lavoratori, e nelle quali è presente una rappresentanza sindacale, lo RLS deve essere eletto o designato nell’ambito della rappresentanza sindacale stessa. Il numero, le modalità di designazione e di elezione del RLS, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. L’elezione o la designazione degli RLS (aziendali, territoriali o di comparto), salvo diversa determinazione in sede di contrattazione collettiva, dovrebbe avvenire in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro individuata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il numero minimo di RLS nelle aziende o unità produttive è il seguente. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti, i lavoratori eleggono un unico RLS. Oltre i 15 dipendenti e fino a 200 deve essere eletto o designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda, almeno 1 rappresentante; tra 201 e 1.000 dipendenti almeno 3; oltre 1.000 dipendenti almeno 6 (un diverso numero superiore può essere stabilito da accordi interconfederali). Qualora non si proceda alle elezioni di cui sopra, le funzioni di RLS sono esercitate, come già detto, da un RLS “territoriale” o “di comparto”. Il datore di lavoro deve comunicare all’INAIL i nominativi degli RLS in caso di loro nuova elezione o designazione (art. 18, c. 1, lett. aa), D.Lgs. n. 81/2008). Il RLS ha il compito di rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro favorendo anche la loro partecipazione alle attività di prevenzione e facilitando la loro verifica circa la idoneità delle misure di sicurezza esistenti. Tra le attribuzioni del RLS: § facoltà di accesso ai luoghi di lavoro; § diritto a ricevere le informazioni inerenti la valutazione dei rischi e le misure di sicurezza, le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine e gli impianti, gli infortuni e le malattie professionali e quelle provenienti dai servizi di vigilanza; § sua consultazione preventiva sulla valutazione dei rischi e la programmazione delle misure migliorative di sicurezza; § sua consultazione sulla designazione del responsabile e degli addetti al SPP, prevenzione incendi primo soccorso, gestione delle emergenze e del medico competente; § sua formazione (v. par. 1.4.4.3); § sua consultazione sulla organizzazione della formazione alla sicurezza dei lavoratori; § promozione delle misure di sicurezza e diritto di fare proposte in merito; § formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche delle autorità competenti; § partecipazione alle specifiche riunioni periodiche (D.Lgs. n. 81/2008, artt. 47-52).

1.4.4.2. RLS di sito produttivo Nel caso di contesti produttivi di particolare rilievo, nei quali siano compresenti più imprese o cantieri, gli RLS delle singole aziende presenti nel predetto contesto

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nominano, su loro iniziativa, un RLS di sito produttivo. Mentre lo RLS territoriale ha il solo compito di coprire una posizione di RLS aziendale scoperta, lo RLS di sito produttivo, oltre a detto compito (eventuale) ha un ulteriore compito, di maggire ampiezza e più delicato. I suoi compiti sono infatti: § esercitare le funzioni di RLS nelle aziende presenti nel sito e prive di proprio RLS (suppliscono pertanto anche a una eventuale mancata designazione di RLS territoriali) § coordinare l’attività di tutti gli RLS presenti nel sito (con ovvia particolare attenzione alle lavorazioni interferenti). Le modalità di nomina e quelle secondo le quali detto RLS di sito esercita le attribuzioni proprie di un RLS (art. 50) non sono stabilite da una norma di legge ma sono demandate alla contrattazione collettiva.

1.4.4.3. Formazione del RLS Il datore di lavoro deve assicurare che l’RLS riceva una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambienti ove esercita la propria rappresentanza, idonea a fargli acquisire competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi e comunque non inferiore a quella prevista dall’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008. La formazione deve essere ripetuta in relazione all’insorgenza di nuovi rischi. Le modalità, la durata e i contenuti della formazione sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale nel rispetto dei seguenti contenuti minimi, già indicati nel programma concordato in sede di Organismi Paritetici tra le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, in conformità al decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministero della Sanità del 16 gennaio 1997 (G.U. 3 febbraio 1997, n. 27): a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e malattie professionali; c) principali soggetti coinvolti e relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi per i rappresentanti dei lavoratori è di trentadue ore (di cui dodici sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione), con verifica dell’apprendimento, fatte salve diverse determinazioni della contrattazione collettiva”. La contrattazione collettiva nazionale disciplina anche le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non deve essere inferiore a quattro ore annue per le imprese che occupano da 15 a 50 lavoratori e a otto ore annue per quelle che occupano più di 50 lavoratori. L’attestazione dell’avvenuta formazione deve essere conservata in azienda a cura del datore di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008, art. 37). Note 1) Il RLS gode della tutela prevista per i rappresentanti sindacali e non può subire alcun pregiudizio per lo svolgimento dell’attività.

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2) Le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori istituiscono organismi paritetici a livello territoriale. Questi rappresentano la prima istanza di riferimento sui diritti di rappresentanza, informazione e formazione dei lavoratori in materia di sicurezza. Essi possono supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative per garantire migliorare la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008, art. 51).

1.4.5. Gestione delle emergenze

1.4.5.1. Addetti all’antincendio e alle emergenze Il datore di lavoro, sulla base della situazione di fatto e dei rischi ipotizzati, deve designare i lavoratori incaricati delle misure quali, ad esempio: § prevenzione incendi e protezione antincendio; § contenimento di perdite o versamenti di materiali pericolosi e bonifica conseguente; § evacuazione delle persone in caso di pericolo immediato; § salvataggio. Nota I servizi esterni con i quali stabilire “necessari rapporti” (non meglio specificati nel testo di legge) sono sicuramente i Vigili del Fuoco e, eventualmente Ospedali. Scopo di detti rapporti è sicuramente fare in modo che, in caso di emergenza, l’intervento possa essere rapido e mirato e quindi efficace; a seconda dello scenario di emergenza di riferimento. I rapporti dovranno essere più o meno stretti; fattore fondamentale è che i VV.F. (egli ospedali) siano già in possesso di informazioni aggiornate sulla natura dei processi e dei materiali che possono causare un’emergenza o esserne coinvolti, e conoscere quindi preventivamente quali possono essere i mezzi e le strategie di intervento più idonee. (Si veda in proposito la nota 2 del successivo 1.4.5.2.).

1.4.5.2. Addetti al primo soccorso sanitario Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell’attività e delle dimensioni dell’azienda (o dell’unità produttiva), prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica in emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008, art. 18, c. 1, lett. b) e artt. 43-46). Note 1) Nell’organizzare il primo soccorso il datore dei lavoro deve (ovviamente) sentire il medico competente (qualora questi sia o debba essere nominato). 2) I “necessari rapporti con i servizi esterni” (non meglio specificati nel testo di legge) possono essere molto diversi: superflui nel caso di un ufficio in un centro urbano (si ricordi che per il trasporto di infortunati il servizio 118 copre l’intero territorio nazionale), possono divenire necessari per luoghi di lavoro che siano lontani da centri attrezzati o siano difficilmente accessibili (cantieri temporanei o mobili in zone impervie, in caso di lavori forestali o di lavori in isole minori, per esempio). Sono, ovviamente, imprescindibili nel caso di aziende a rischio di incidente rilevante.

1.5. INFORMAZIONE E FORMAZIONE (*) La bozza di un nuovo accordo sulla formazione degli RSPP, non ancora definitivamente approvata nel momento in cui la presente edizione va in stampa, è disponibile nel cd rom allegato al volume.

1.5.1. Informazione e formazione dei lavoratori

1.5.1.1. Obblighi preesistenti al D.Lgs. n. 626/1994 Il D.P.R. n. 547/1955 e il D.P.R. n. 303/1956 obbligavano il datore di lavoro, dirigenti e preposti a “rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione ...”. L’osservanza concreta di tali obblighi avrebbe implicato necessariamente azioni di informazione, formazione e addestramento in modi e forme che i responsabili delle

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diverse attività lavorative avrebbero dovuto saper individuare senza alcuna indicazione o guida di legge. Di fatto, fino al D.Lgs. n. 626/1994, le attività di formazione alla sicurezza erano presenti soltanto presso poche grandi aziende: altrove l’obbligo di “rendere edotti” si riteneva assolto mediante l’affissione di cartelli antinfortunistici e di estratti delle norme del D.P.R. n. 547/1955 (e purtroppo lo ritenevano assolto anche gli Ispettorati del lavoro…).

1.5.1.2. Obblighi derivanti dal recepimento della direttiva Quadro n. 89/391

Già nell’abrogato D.Lgs. n. 626/1994 era stato evidenziata (artt. 21 e 22) l’importanza dell’informazione e della formazione quali fattori essenziali ai fini della prevenzione, almeno quanto quella sicurezza impiantistica (“macchine a prova di idiota”) sulla quale era focalizzata l’attenzione nella normativa di sicurezza previgente. Il D.Lgs. n. 81/2008 riprende e amplia il dettato precedente e ne indica ripetutamente e in dettaglio contenuti, destinatari, momenti e modalità (artt. 36 e 37). Tutto il personale, lavoratori, dirigenti e preposti, devono essere oggetto di idonee azioni di informazione e formazione alla sicurezza, opportunamente e periodicamente erogate in funzione delle esigenze (quali l’introduzione di nuove attrezzature o tecnologie, cambiamenti organizzativi o di mansioni, individuazione di comportamenti inadeguati che ne evidenziano la necessità); l’addestramento professionale è considerato come elemento formativo distinto ed autonomo da impartire sul posto di lavoro da parte di persona esperta. In sintesi, si tende a realizzare un sistema di “formazione permanente” che mantenga aggiornato il livello di conoscenze professionali specifiche di tutte le componenti aziendali che possa anche influire sulle persone, sul piano psicologico, favorendone i comportamenti positivi (gli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e del 12 febbraio 2012 sono il “regolamento di attuazione” della norma di legge, avendo codificato contenuti, durata, destinatari, scadenzario aggiornamenti, crediti). Già nell’art. 2, il D.Lgs. n. 81/2008 si preoccupa di precisare i concetti di “formazione”, “informazione” e “addestramento”, proprio per evidenziarne l’importanza, anche a scanso di diverse interpretazioni. Ecco le definizioni dell’art. 2: § c. 1, lett. aa): “formazione”: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi; § c. 1, lett. bb): “informazione”: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro; § c. 1, lett. cc): “addestramento”: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro. Si può dire, riassumendo in modo sintetico, che gli obiettivi sono che il soggetto destinatario, acquisisca: § con l’informazione il “sapere”, § con l’addestramento il “saper fare”, § con la formazione il “saper essere”. In particolare, nel Titolo I (artt. 36 e 37) si chiede al datore di lavoro di provvedere affinché ciascun lavoratore sia adeguatamente informato su:

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§ rischi dell’impresa, in generale; § misure di protezione e prevenzione; § rischi specifici e norme di sicurezza (di legge e aziendali); § caratteristiche delle sostanze pericolose (“schede dati di sicurezza” e norme di buona pratica operativa); § procedure di emergenza (pronto soccorso, antincendio, evacuazione); § nominativi e ruoli del RSPP e del “medico competente”. Ed inoltre: § istruzioni d’uso (necessarie per la sicurezza) delle attrezzature di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008, art. 73); § istruzioni sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale - DPI (D.Lgs. n. 81/2008, art. 77). Nota Informazioni sui rischi e sulle misure di sicurezza e sui comportamenti da tenere in caso di emergenza devono essere fornite anche ai lavoratori a domicilio e ai portieri (D.Lgs. n. 81/2008, art. 36).

Il datore di lavoro deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda; c) rischi specifici di cui ai titoli del D.Lgs. n. 81/2008 successivi al I. Nota Per quanto non detto esplicitamente, si ritiene che la formazione di cui al precedente punto c) debba riferirsi ai soli rischi specifici presenti nell’attività lavorativa svolta. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono stati ufficialmente definiti con l’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

La formazione e, ove previsto, l’addestramento devono, comunque, avvenire in occasione di: a) assunzione; b) trasferimento o cambiamento di mansioni; c) introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze pericolose, ed essere periodicamente ripetuta in relazione ai cambiamenti che si verifichino o all’insorgenza di nuovi rischi. Già il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministero della Salute del 16 gennaio 1997 (G.U. 3 febbraio 1997, n. 27), “Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione”, all’art. 1 (“Formazione dei lavoratori”) precisava che: “I contenuti della formazione dei lavoratori devono essere commisurati alle risultanze della valutazione dei rischi e devono riguardare almeno: a) i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonché i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione; b) nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul

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posto di lavoro; c) cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo”. Una formazione specifica deve essere assicurata a: § “Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza” (normativa, rischi esistenti nel proprio ambito e relative misure di prevenzione e protezione) (v. par. 1.4.4.2); § lavoratori designati per effettuare interventi in caso di emergenza. Per i componenti dell’impresa familiare, il percorso formativo è quello definito dall’Accordo Stato/Regioni del 21 dicembre 2011. L’addestramento (che cosa diversa dalla formazione) deve essere effettuato da persona esperta sul luogo di lavoro. Il contenuto dell’informazione e formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori; se ci si rivolge a lavoratori immigrati, occorre accertare che la lingua usata sia compresa dai destinatari. I lavoratori, dal canto loro, non possono rifiutarsi di partecipare alle attività formative che li riguardano; devono collaborare qualora siano designati a ricoprire incarichi specifici (addetti all’antincendio e all’emergenza, RLS) e devono partecipare attivamente alle iniziative o attività aziendali per la sicurezza, e al suo mantenimento e miglioramento nel tempo (segnalazioni, proposte, esercitazioni, ecc.). Note 1) La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve essere effettuata durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici per i lavoratori stessi (D.Lgs. n. 81/2008, art. 37, c. 12). 2) L’impiego di attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, in relazione ai loro rischi specifici, deve essere riservato solo ai lavoratori incaricati allo scopo che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica (D.Lgs. n. 81/2008, artt. 43-46). 3) I lavoratori incaricati delle attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di salvataggio e pronto soccorso devono ricevere una formazione adeguata. 4) L’attestazione di ogni avvenuta formazione deve essere conservata in azienda a cura del datore di lavoro (D.M. 16 gennaio 1997).

Un indubbio merito del D.Lgs. n. 81/2008 è l’attenzione dedicata al preposto, che si è finalmente scoperto essere figura chiave della sicurezza operativa, e al quale deve quindi essere fornita una formazione adeguata all’importanza del ruolo. La norma testualmente recita “i contenuti della formazione comprendono” ... (art. 36, c. 7) ma ovviamente non possono essere limitati a una scolastica trattazione, avulsa dal ruolo, dei soli argomenti elencati nel comma citato, (“comprendono” non significa che altri temi sono esclusi) ma devono illustrare gli obblighi di cui all’art. 19, preoccupandosi che i contenuti del ruolo cui si riferiscono siano chiaramente intesi (“sovrintendenza a specifiche attività produttive o più esattamente, svolgimento di immediata supervisione e di immediato controllo sull’esecuzione di attività lavorative”, Cass. pen., Sez. III, 15 aprile 2005).

L’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 É il documento che, ai sensi del secondo comma dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008,

definisce durata, contenuti minimi e modalità della formazione dei lavoratori (inclusi dirigenti e preposti, il testo completo si trova sul CD allegato al volume). Elenchiamo i punti più significativi dell’accordo che è in vigore dallo scorso 26 gennaio 2012):

§ la formazione può avere luogo sia in aula che nel luogo di lavoro. Inoltre, a certe condizioni, può avere luogo anche in e.learning.

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§ occorre richiedere la preventiva collaborazione a uno degli Enti Bilaterali (ove esistenti, ad esempio al Comitato Paritetico): in mancanza di risposta entro 15 giorni dalla richiesta, si può procedere autonomamente;

§ i docenti devono possedere esperienza almeno triennale di insegnamento in materia; § per ogni corso devono essere indicati: == l’organizzatore (il DdL o altro soggetto), == il responsabile (un docente, o altro soggetto), == il numero dei partecipanti (MAI superiore a 35), ==il registro delle presenze (sono ammesse assenze fino al 10% delle ore di formazione), == i contenuti. § La formazione dei lavoratori dedicata ai lavoratori (inclusi i preposti ma non i

dirigenti) si compone di una parte generale comune a tutti i lavoratori e di una parte in cui sono trattati rischi specifici dedicata a quei lavoratori che possono essere esposti a detti rischi:

== Formazione generale (tutti i lavoratori, 4 ore) == Formazione specifica: di durata diversa a seconda della classe di rischio alla quale

appartiene l’attività in cui il lavoratore opera (si veda l’All. 2 al testo dell’accordo): 4 ore per il rischio BASSO, 8 ore per quello MEDIO, 12 ore per quello ALTO. § Ai preposti deve essere fornita una formazione particolare aggiuntiva (corso di 8 ore). § La formazione dei dirigenti è totalmente diversa e indipendente da quella sopra descritta

e destinata ai lavoratori subordinati e ai preposti, e si articola sui quattro moduli seguenti: == giuridico normativo, == gestione e organizzazione della sicurezza; == individuazione e valutazione dei rischi; == comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori per un monte ore totale di 16

ore. Importante A scanso di equivoci, si ricorda che, in tema di sicurezza, dirigente non è soltanto un

dipendente assunto con contratto dirigenti, ma lo è “chiunque …………. attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa” (la definizione completa è nel D.Lgs. n. 81/2008, art. 2, primo comma).

§ È previsto un aggiornamento quinquennale della durata minima di 6 ore per tutti i destinatari della formazione, lavoratori, preposti, dirigenti. Non è detto se l’aggiornamento deve avere luogo in un’unica sessione o possa essere articolato in più sessioni da tenere in tempi diversi (come è ammesso, ad esempio, nel caso dei coordinatori per la sicurezza di cantieri temporanei e mobili)

§ Sono ritenuti validi, ai fini del rispetto dell’accordo, quei corsi già tenuti da aziende nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni contenute nei contratti di lavoro collettivi per quanto riguarda durata, contenuti e svolgimento.

Qualora siano stati svolti entro il quinquennio precedente l’entrata in vigore dell’accordo, la scadenza quinquennale per l’aggiornamento decorre dalla data dei corsi stessi; qualora siano di data anteriore, l’aggiornamento deve avere luogo entro 12 mesi da 26 gennaio 2012.

In data 22 febbraio 2012 è stato siglato un ulteriore accordo Stato-Regioni sulla formazione all’uso di quelle attrezzature di lavoro per il cui utilizzo è richiesta una specifica abilitazione, quali, in particolare le piattaforme di lavoro mobili elevabili, i carrelli elevatori, i trattori agricoli, le macchine di movimento terra, le pompe per calcestruzzo. L’impostazione dell’accordo è del tutto analoga a quella dell’accordo precedente; negli allegati (dieci: uno per ciascuna delle attrezzature di lavoro considerate) sono dettagliatamente indicati i contenuti della formazione e dell’addestramento, nonché i tempi da dedicare ai singoli temi.

Detto accordo è entrato in vigore il 12 marzo 2013 (un anno dopo la pubblicazione sulla G.U. del 12 marzo 2012).

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Nota - Il “decreto del fare” promette la correzione di una grossolana svista della Conferenza Stato Regioni. Succede infatti oggi (e succederà fino a quando non uscirà, previo il solito iter defatigante, un provvedimento correttivo) che un soggetto che rivesta più ruoli nell’azienda (che sia, per esempio dirigente e RSPP, debba seguire due percorsi formativi indipendenti, con inutili ripetizioni di argomenti comuni ai due percorsi. La correzione dovrà stabilire criteri e modalità per il riconoscimento di crediti formativi che evitino tali inutili duplicazioni. Comunque, in attesa della correzione di legge, in sede di interpello, la commissione degli interpelli presso il Ministero del Lavoro (D.Lgs. n. 81/2008, art. 12) ha chiarito che qualora un RSPP sia chiamato a ricoprire una posizione di preposto NON deve frequentare alcun corso ulteriore, in quanto la frequenza al corso RSPP glia ha fornito una preparazione sufficiente e adeguata, superiore a quella che i corsi per lavoratori e preposti di cui agli artt. 36 e 37 (interpello n. 18/20139).

1.5.1.3. Istruzioni, procedure e piani di lavoro, di sicurezza

1.5.1.3.1. Generalità e definizioni Queste voci riguardano l’insieme dei supporti scritti che le imprese predispongono e rendono operativi nel quadro delle azioni, specie di informazione/ formazione finalizzate al perseguimento degli obiettivi di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, imposte dalla legge o derivanti da valutazioni di utilità od opportunità secondo la “politica aziendale” in materia di prevenzione, espressa dal “datore di lavoro”.

1.5.1.3.2. Istruzioni di sicurezza Si parla generalmente di istruzioni di sicurezza con riferimento a norme predisposte in azienda per fornire agli operatori le informazioni necessarie per svolgere un determinato lavoro in condizioni di sicurezza. Tali documenti raccolgono in modo ordinato e completo le nozioni da trasmettere, per una efficace formazione alla sicurezza, al personale addetto ad un reparto, impianto, officina, laboratorio ecc. Questi elaborati vanno opportunamente aggiornati e integrati da parte dei Capi responsabili, per far sì che possano servire concretamente come guida alla formazione; inoltre essi divengono, nel tempo, un riferimento prezioso che memorizza le esperienze e si arricchisce degli apporti delle persone che si succedono in quel determinato ambiente di lavoro senza che si debba ricominciare da capo ogni volta che si verifichino cambiamenti nelle posizioni chiave di quell’ambiente.

1.5.1.3.3. Procedure di sicurezza Si indicano invece come procedure operative di sicurezza quei documenti, caratterizzati anche dal punto di vista formale, che regolamentano un particolare aspetto organizzativo o una determinata attività aziendale allo scopo di definire il ruolo e le responsabilità dei vari soggetti e funzioni interessati, e le modalità corrette per eseguire un lavoro o assolvere ai propri compiti, stabilendo opportune regole per meglio garantire la sicurezza sia all’interno che all’esterno dell’insediamento produttivo. Si definiscono “operative” in quanto non devono essere raccomandazioni generiche, ma sempre correlate a un’azione critica specifica, che, se effettuata in modo difforme da quello indicato in procedura, sarebbe inutilmente pericolosa, o, se pericolosa, esporrebbe a un rischio maggiore di quello residuo o accettabile.

1.5.1.3.4. Piani di lavoro per la sicurezza Rientrano nella voce “piani di lavoro per la sicurezza” quei documenti: a) che un’impresa predispone di propria iniziativa per l’esigenza di programmare in termini quali/quantitativi le azioni di sicurezza da svolgere a fronte delle specifiche problematiche, con l’indicazione dei relativi tempi di attuazione, i costi, i responsabili

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per la realizzazione ecc.; oppure: b) richiesti da specifiche norme (*): consistono in elaborati prodotti dall’azienda responsabile di una attività esistente o di un lavoro da compiersi, in relazione alla “valutazione dei rischi”. Descrivono le misure di sicurezza (tecniche, comportamentali ed organizzative) programmate per un determinato lavoro e che l’azienda si impegna ad osservare. Rientrano in questa categoria: § il documento che il datore di lavoro è tenuto a predisporre, in base agli artt. 17 e 28 del D.Lgs. n. 81/2008, con “l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguenti alla valutazione” dei rischi ed il “programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza”; § il “piano di sicurezza e di coordinamento” (PSC) ed il “piano operativo di sicurezza” (POS) rispettivamente previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, Titolo IV (cantieri temporanei o mobili) agli artt. 90 e 91 e 96 (a carico del committente o responsabile dei lavori e del coordinatore per la sicurezza durante la progettazione) e artt. 97 e 92 (a carico del datore di lavoro delle imprese affidatarie e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori). Nota (*) Per esempio: Legge n. 55/1990 (legge antimafia) D.Lgs. n. 81/2008 (c.d. T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro) Legge n. 109/1994 (legge quadro sui lavori pubblici); Legge n. 216/1995 D.P.R. n. 151/2011 (antincendio)

1.5.1.3.5. Le aree della prevenzione. Il ruolo su di esse dei documenti di cui trattasi Schematicamente, si può affermare che le aree di intervento per un’efficace prevenzione sono TRE: § area 1 - rispondenza ai requisiti di sicurezza delle macchine, degli impianti e degli ambienti di lavoro; § area 2 - comportamenti corretti di tutto il personale; § area 3 - organizzazione del lavoro coerente con gli obiettivi di sicurezza.

1.5.1.3.6. Istruzioni e procedure di sicurezza In ciascuna delle tre aree suddette trovano utile supporto appropriate istruzioni e procedure di sicurezza la cui natura ed il cui numero, nell’impresa, unità produttiva o specifica lavorazione, dipendono dalle loro dimensioni, complessità e caratteristiche tecnologiche. Le istruzioni e le procedure, già all’atto della loro elaborazione e definizione da parte dei soggetti interessati, comportano la verifica sui fattori oggettivi (cui sono da imputare le “condizioni pericolose”) e tale analisi stimola ad effettuare interventi migliorativi (area 1). Nel momento in cui esse divengono operative si configurano come strumenti formali di riferimento sia in sede di informazione, formazione e addestramento da parte dei soggetti obbligati nei confronti del personale, sia in sede di sorveglianza e di verifica, da parte dei preposti, dei comportamenti degli operatori da cui possono derivare le “azioni pericolose” che rappresentano ancora la categoria più rilevante tra le cause di infortunio (area 2). Una esauriente copertura di istruzioni e procedure di sicurezza (per l’impresa, per lo stabilimento o reparto produttivo) costituisce di per sé un aspetto positivo in termini di organizzazione sulla quale hanno pure influenza quando esse vengono redatte (area 3),

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così come si è detto a proposito dei miglioramenti apportati ai fattori oggettivi. Alcuni paragrafi di certe procedure possono essere opportunamente inseriti come clausola contrattuale nei confronti di fornitori (p. es. nei capitolati d’appalto). Anche i “piani di lavoro”, specie quelli specificamente dedicati alle misure di sicurezza adottate in relazione alla “valutazione dei rischi” e, in particolare quelli previsti da norme di legge (p.es. D.Lgs. n. 81/2008, Legge n. 55/1990 e “Merloni ter”), influiscono in modo rilevante sulle tre aree in quanto: 1) valutano e impongono condizioni ai fattori oggettivi (condizioni ambientali, idoneità delle attrezzature di lavoro, disponibilità di mezzi di lavoro, opere provvisionali, DPI ecc.); 2) descrivono le modalità operative secondo criteri e accorgimenti che salvaguardano la sicurezza, l’igiene e l’ambiente; 3) costituiscono un impegno per l’imprenditore anche per quanto riguarda l’idoneità e l’efficienza della propria organizzazione per conseguire gli obiettivi di sicurezza. Per quanto concerne l’utilizzo dei “piani di lavoro” per la formazione, ciò si riferisce essenzialmente a quanto riportato in merito alle modalità operative per l’esecuzione in sicurezza dei vari lavori e che deve formare oggetto specifico di informazione, formazione e addestramento.

1.5.1.3.7. Riferimenti normativi Rendere operative le istruzioni e le “procedure di sicurezza”di cui trattasi può essere imposto da norme di legge o disposizioni regolamentari. In altri casi la loro elaborazione ed applicazione è suggerita da esigenze riscontrate sul campo o da motivi di opportunità, anche per fornire dimostrazione concreta di aver dato le opportune istruzioni di sicurezza su un determinato argomento. Come si è detto, rientrano nella voce “piani di lavoro per la sicurezza” quei documenti: a) che un’impresa predispone quale mezzo organizzativo per una propria esigenza di programmare in termini quali/quantitativi le azioni di sicurezza da svolgere a fronte delle specifiche problematiche, (secondo criteri di priorità e nel contesto delle risorse disponibili) e per seguirne lo stato di avanzamento, con l’indicazione dei relativi tempi di attuazione, i costi, i responsabili per la realizzazione, ecc.; b) richiesti da specifiche norme, con riferimento alla “valutazione dei rischi” che compete al datore di lavoro. Tra le principali norme che si possono collegare all’emanazione di istruzioni, procedure di sicurezza e “piani di lavoro” si citano:

1.5.1.4. Per istruzioni e procedure di sicurezza

1.5.1.4.1. Obblighi del datore di lavoro, dirigenti e preposti (secondo le rispettive attribuzioni e competenze) § Artt. 18, 36 e 37, D.Lgs. n. 81/2008: obbligo del datore di lavoro, dirigenti e preposti di informare e formare adeguatamente “ciascun lavoratore in materia di sicurezza e di salute con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni”. Il D.Lgs. n. 81/2008 riprende quanto si riferisce all’obbligo di informazione, formazione e addestramento del personale in ogni altro titolo dedicato ai temi specifici. § Art. 5 e Allegato VIII, D.M. 10 marzo 1998 (antincendio): obbligo del datore di lavoro di redigere il “piano di emergenza” con le azioni da mettere in atto, le procedure di evacuazione, ecc.

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1.5.1.4.2. Obblighi dei lavoratori A fronte degli obblighi di datore, dirigenti e preposti di provvedere alla loro informazione e formazione e fornire adeguate istruzioni,è chiaramente enunciato, tra gli obblighi del lavoratore, quello di “osservare le norme e le istruzioni disposte dal datore di lavoro” e di partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro (in tema di sicurezza e salute, D.Lgs. n. 81/2008, art. 20, comma h).

1.5.1.5. Per “piani di sicurezza” § Art. 17, D.Lgs. n. 81/2008: il datore di lavoro, effettuata la valutazione dei rischi, redige la relazione con le misure di sicurezza adottate ed il programma delle azioni migliorative da realizzare; § Legge n. 55/1990 (legge antimafia), § D.Lgs. n. 81/2008, Titolo IV (Cantieri temporanei o mobili), § Legge n. 109/1994 (legge quadro sui lavori pubblici); Legge n. 216/1995 (id.) e n. 415/1998 “Merloni ter” (id.): elaborazione dei “piani di sicurezza e di coordinamento” (PSC) da parte del committente in fase di richiesta di offerta e da parte dell’appaltatore e dei “piani operativi di sicurezza” (POS) da parte delle imprese esecutrici per ogni loro singolo cantiere.

1.5.1.6. Alcuni tipi di istruzioni (norme aziendali) e procedure di sicurezza

1.5.1.6.1. Manuali operativi Istruzioni di lavoro per una singola macchina od uno specifico impianto in cui vengono evidenziati i rischi che possono presentarsi nelle varie operazioni e le relative misure di sicurezza da adottare. Sono imposti per legge nel caso di attività “a rischio di incidente rilevante” (D.Lgs. n. 334/1999).

In questo caso la legge intende, per manuale operativo, una raccolta organica di documenti tecnici ed organizzativi che ogni reparto di attività industriali deve avere come riferimento e consultazione.

L’azienda può emettere, opportunamente, una procedura con le disposizioni occorrenti per elaborare i vari manuali operativi (M.O.) per i diversi reparti in modo uniforme e adeguato al fine.

P.es.: obiettivo, forma, dislocazione, divulgazione, contenuti. In sintesi si può individuare come: § obiettivo: fornire ai responsabili degli impianti una completa informazione per garantire

una corretta gestione dell’attività; § forma: essere redatto in modo semplice in linguaggio non ambiguo e corredato da

schemi, disegni ecc. per l’informazione; § dislocazione: custodito in prossimità dell’impiato; parti del M.O. (istruzioni d’uso,

schemi, tabelle ecc.) possono essere dislocati presso la loro applicazione. Copia del M.O. va conservata presso la Direzione dell’attività;

§ divulgazione: i contenuti del M.O. vanno portati a conoscenza degli operatori per le parti di competenza, a cura dei preposti;

§ contenuti: riguardano generalmente tre capitoli (organizzazione, processo, impianto).

1.5.1.6.2. Schede macchina Istruzioni di sicurezza essenziali per una singola macchina riportate su una scheda da applicare come richiamo di attenzione o promemoria sulla macchina stessa, o su altro supporto (cartoncino, plastica) disponibile nelle immediate vicinanze della macchina o attrezzatura cui si riferisce.

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1.5.1.6.3. Permessi di lavoro (v. esempi allegati) Moduli da compilarsi di volta in volta prima di autorizzare una determinata operazione che presenta rischi particolari e dai quali risulta che sono stati effettuati tutti i controlli preliminari, predisposti i necessari accorgimenti tecnico/organizzativi, resi disaponibili disponibili i Dispositivi di Protezione Individuale e collettiva. Per esempio sono di norma redatti permessi di lavoro nel caso di: § lavori a fuoco in luoghi a rischio di formazione di atmosfere esplosive; § lavori entro spazi confinati; § lavori in cabine, officine o linee elettriche; § scavi; § consegna apparecchi e impianti da reparti di esercizio a reparti di manutenzione; § lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento. Nota A lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento possono essere addette soltanto imprese e lavoratori qualificati, ovvero in possesso delle caratteristiche di cui al D.P.R. n. 177/2011. L’argomento è esaustivamente trattato al successivo Capitolo 15. Negli allegati si trovano due esempi di permessi di lavoro relativi a lavori particolarmente pericolosi (e che quindi richiedono un attento continuo controllo del rischio); al par. 15.6 del citato cap. 15 si trovano altri esempi di modulistica dedicata ai lavori in ambienti pericolosi perché confinati o sospetti di inquinamento

Allegato 1

PERMESSO DI LAVORO A FUOCO (esempio) Impianto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Con il presente si autorizza. . . . . . . . . . . . ad usare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . entro i seguenti limiti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nel periodo di tempo tra le ore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e le ore . . . . . . . . . Descrizione del lavoro da eseguire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richiesta di lavoro n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . È richiesta l’approvazione di:: □ . . . . . . . . . . . . □ . . . . . . . . . . . . . Capo Reparto Assistente di Manutenzione □ . . . . . . . . . . . □ . . . . . . . . . . . . . Servizio Sicurezza Assistente di Manutenzione Precauzioni o misure richieste: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Firma di controllo del Capo Turno di Esercizio all’inizio del lavoro. . . . . . . . . . . . . . . . Il lavoro è sospeso dalle ore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Capo Sq. Manutenzione Ripresa del lavoro alle ore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Capo Turno di Esercizio Il lavoro è stato terminato alle ore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Capo Turno d’Esercizio

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Capitolo 1 – Il sistema di sicurezza aziendale

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L’operaio è tenuto a non eseguire il lavoro se la copia in suo possesso non è completamente firmata. Vedi istruzioni Questo permesso deve essere usato per autorizzare l’uso di fuochi, o fiamme per saldatura, l’uso di fornelli elettrici o saldatori a stagno, l’uso di esplosivi, ecc. nei luoghi individuati in sede di valutazione dei rischi come aree a rischio per la possibile formazione di atmosfere esplosive. Istruzioni generali: 1. Questo permesso deve essere approvato prima dell’inizio dei

lavori. 2. Copia del permesso deve essere in possesso dell’operaio che esegue il lavoro, o esposto sul luogo di lavoro.

Durata: 1. Il permesso è giornaliero e la validità di esso è indicata dalla data. Il periodo di tempo, dalle ore alle ore, si riferisce alla giornata indicata dalla data. 2: Estensioni del permesso riferite alla sola giornata di validità, potranno essere autorizzate dal Capo Turno alla lavorazione fino a non oltre le ore 8 del giorno successivo.

N.B. - Qualsiasi condizione anormale dovesse verificarsi durante l’esecuzione del lavoro, questo dovrà essere immediatamente interrotto dandone avviso al Capo Turno del reparto ove si esegue il lavoro. Il lavoro verrà immediatamente sospeso su richiesta del personale del reparto. In nessun modo potrà essere spostata la sede del lavoro permesso senza una specifica autorizzazione scritta.

Allegato 2 PERMESSO DI LAVORO ENTRO RECIPIENTI (*) (Esempio) Reparto/impianto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recipiente interessato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sostanze originariamente contenute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Descrizione dei lavori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prevedibile durata dei lavori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I lavori saranno eseguiti da. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Con l’impiego di fuoco (specificare sì o no). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Manuale Sicurezza 2015

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1. – OPERAZIONI E CAUTELE PRELIMINARI Eseguire le operazioni di seguito contrassegnate annotando a margine (Fatte) l’avvenuta esecuzione: Fatte □ Recingere la zona di lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □ Applicare cartelli di pericolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □ Vuotare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □ Lavare con. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □ Bonificare con. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □ Chiudere e bloccare con lucchetti le valvole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □ Togliere tensione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □ Bloccare interruttori con lucchetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □ Asportare fusibili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

□ Bloccare organi in moto { □ Bloccare interruttori elettrici

□ Asportare fusibili □ Togliere cinghia o catena

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □ Scollegare le tabulazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □ Ciecare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □ Applicare cartelli di divieto di manovra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □ Ventilare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □ Scaricare pressione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □ Effettuare le seguenti prove: □ Contenuto di ossigeno:. . . . . . . . . . . . . . . % a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □ □ Tossicità (1) b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □ c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □ □ Esplosività: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..%

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

□ Verificare l’assenza di temperatura pericolosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □ Verificare l’assenza di pressione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □ Collegare elettricamente a terra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □ Predisporre opere provvisionali per l’accesso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □ Predisporre scale o altro per la discesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Capitolo 1 – Il sistema di sicurezza aziendale

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2. – OPERAZIONI E CAUTELE DURANTE IL LAVORO Visto di controllo □ Assistenza dall’esterno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □ Persone ammesse contemporaneamente all’interno del recipiente: n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . □ Presenza Addetto alla sicurezza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □ Aerazione continua con. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □ Prova del % di O2 (periodicità. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □ Prova di tossicità (periodicità. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □ Illuminazione di sicurezza del tipo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . □ Impiego di apparecchiature ed utensili elettrici di sicurezza del tipo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . □ Impiego di utensili antiscintilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □ Estintori (n.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . del tipo . . . . . . . . .) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □ Manichette antincendio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □ Presenza di personale antincendio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □ Cintura di sicurezza con funi di salvataggio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □ Cappuccio di. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □ Elmetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □ Occhiali a tenuta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □ Occhiali protettivi o schermo facciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □ Maschera per saldatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □ Maschera antigas con filtro della serie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □ Maschera ad adduzione d’aria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □ Autorespiratore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □ Guanti di. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □ Stivali di. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □ Tuta impermeabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □ Indumenti e scarpe antiscintille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Manuale Sicurezza 2015

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3. – ADEMPIMENTI A FINE LAVORO

□ Controllare che tutte le persone siano uscite dall’ambiente a rischio

□ Informare:

Firma Firma

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

□ Consegnare il recipiente a:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Il responsabile dell’impianto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Il servizio Sicurezza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La Direzione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il lavoro è terminato alle ore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(firma) (*) Il presente modulo considera la generalità delle situazioni di lavoro e va adattato ai singoli casi. (1) Indicare: Assente (A), Tollerabile (T), Non Tollerabile (NT).